01.01.2025 - *
01.03.2024 - 31.12.2024 / In vigore
23.01.2023 - 29.02.2024
26.08.2022 - 22.01.2023
01.08.2021 - 25.08.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
15.08.2017 - 31.12.2019
01.08.2017 - 14.08.2017
01.08.2016 - 31.07.2017
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01.01.2016 - 31.07.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.05.2013 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.04.2013
01.08.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.07.2011
01.01.2007 - 31.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
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1

Ordinanza

sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM) del 2 dicembre 1996 (Stato 1° agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 24 marzo 19951 sulle borse e il commercio di valori
mobiliari (LBVM, detta qui di seguito legge), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza contiene: a.2 definizioni (art. 2-3); b. a e.3 … f.4 condizioni di autorizzazione per i commercianti svizzeri di valori mobiliari, comprese le disposizioni sulle direzioni, i fondi propri, la ripartizione dei rischi, il rendiconto, l'obbligo di tenere un giornale e di comunicazione (art. 17-31); g.5 disposizioni sui commercianti esteri di valori mobiliari (art. 38-52); h.6 … i.7 disposizioni sul dominio dei commercianti da parte estera (art. 56); k. disposizioni finali e transitorie (art. 57-58).

RU 1997 85

1

RS 954.1

2

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

3

Abrogate dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

4

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

5

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

6

Abrogata dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

7

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

954.11

Borse e commercio di valori mobiliari 2

954.11


Art. 2

Commerciante di valori mobiliari (art. 2 lett. d LBVM) 1

Sono commercianti di valori mobiliari (commercianti) ai sensi della legge i commercianti per conto proprio, le ditte di emissione e i fornitori di derivati, sempre che siano principalmente attivi nel campo finanziario.

2

I market maker e i commercianti che operano per il conto di clienti sono commercianti ai sensi della presente legge, anche quando non sono principalmente attivi nel campo finanziario.

3

Non sono considerati commercianti: a. la Banca nazionale svizzera; b. le direzioni dei fondi ai sensi della legge federale del 18 marzo 19948 sui fondi di investimento; c. gli istituti di assicurazione ai sensi della legge del 23 giugno 19789 sulla sorveglianza degli assicuratori;

d. gli istituti della previdenza professionale ai quali è applicabile l'articolo 71 della legge federale del 25 giugno 198210 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e sottoposti a una sorveglianza.


Art. 3

Categorie di commercianti (art. 2 lett. d LBVM) 1

Sono commercianti per conto proprio i commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari.

2

Le ditte di emissione sono commercianti che assumono professionalmente fermo o in commissione valori mobiliari emessi da terzi e li offrono pubblicamente sul mercato primario.

3

I fornitori di derivati sono commercianti che creano professionalmente derivati che offrono pubblicamente sul mercato primario per conto proprio o per conto di terzi.

4

I market maker sono commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissano i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta.

5

I commercianti che operano per il conto di clienti sono commercianti che negoziano professionalmente valori mobiliari in nome proprio e per il conto di clienti e che:

8

[RU 1994 2523, 2000 2355 all. n. 27, 2004 1985 all. n. II 4, 2006 2197 all. n. 135.

RU 2006 5379 all. n . I]. Vedi ora la LF del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31).

9

[RU 1978 1837, 1988 414, 1992 288 all. n. 66 733 disp. fin. art. 7 n. 3 2363 all. n. 2, 1993 3204, 1995 1328 all. n. 2 3517 I 12 5679, 2000 2355 all n. 28, 2003 232, 2004 1677 all. n. 4 2617 all. n. 12. RU 2005 5269 all. n. I 3]. Vedi ora la LF del del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01).

10

RS 831.40

O sulle borse

3

954.11

a. tengono personalmente o presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari, oppure,

b. conservano personalmente o in nome proprio presso terzi i valori mobiliari dei clienti.

6

Non sono considerati clientela ai sensi del capoverso 5: a. le banche e i commercianti svizzeri e esteri oppure altre imprese sottoposte a una sorveglianza da parte dello Stato; b. gli azionisti o i soci che vantano una partecipazione determinante nei confronti del debitore o le persone aventi vincoli economici o familiari con loro;

c. gli investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale.

7

Le offerte presentate a persone ai sensi del capoverso 6 non sono considerate pubbliche a mente dei capoversi 2, 3 e 4.


Art. 4

e 511 Capitolo 2: …

Art. 6

a 912

Art. 10


13



Art. 11

a 1314

Art. 13

a15

Art. 14

a 1616 11 Abrogati dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

12 Abrogati dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

13 Abrogato dal n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

14 Abrogati dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

15 Introdotto dal n. 4 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2014 4295). Abrogato dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

16 Abrogati dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

Borse e commercio di valori mobiliari 4

954.11

Capitolo 3: Commercianti svizzeri Sezione 1: Condizioni di autorizzazione

Art. 17

Richiesta di autorizzazione (art. 10 cpv. 2 e 5, art. 12-14, nonché art. 17 cpv. 1 LBVM) 1

Il commerciante presenta una richiesta di autorizzazione alla FINMA. Questa deve contenere tutte le indicazioni necessarie, in particolare informazioni su: a. il campo di attività (art. 18); b. l'organizzazione (art. 19); c.17 il sistema di controllo interno (art. 20); d. la sede della direzione (art. 21); e. il capitale minimo o la garanzia (art. 22); f. i collaboratori responsabili e le persone che possiedono una partecipazione determinante (art. 23); g. i fondi propri e la ripartizione dei rischi (art. 29); h. la società di audit18 (art. 30).

2

Il commerciante allega alla richiesta di autorizzazione i documenti necessari, in particolare gli statuti o il contratto di società, nonché i regolamenti.


Art. 18

Descrizione del campo di attività (art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) 1

Il commerciante deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il campo materiale e geografico di attività.

2

Deve in particolare indicare: a. quali tipi di valori mobiliari negozia e quali altri affari tratta; b. su quali mercati opera; c. per conto di quale genere di clienti agisce.

3

Il campo materiale e geografico di attività deve corrispondere ai mezzi finanziari e all'organizzazione aziendale.

4

Deve indicare alla FINMA le borse svizzere o estere delle quali intende divenire membro.

5

Se intende esercitare una filale, una succursale o una rappresentanza all'estero, il commerciante deve fornire alla FINMA tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dell'attività all'estero, in particolare: 17 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

18 Nuova espr. giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

O sulle borse

5

954.11

a. un piano di attività che descriva segnatamente il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative; b. l'indirizzo della sede all'estero; c. i nomi delle persone alle quali è affidata l'amministrazione e la direzione; d. la società di audit; e. l'autorità di sorveglianza nel Paese ospite.


Art. 19

Organizzazione

(art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) 1

Il commerciante provvede ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può ammettere eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.

2

I market maker e i commercianti che operano per il conto di clienti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 e che non sono principalmente attivi nel campo finanziario devono rendere giuridicamente autonomo il commercio di valori mobiliari.

3

Per l'accertamento, la limitazione e la sorveglianza dei rischi ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1,19 il commerciante stabilisce in un regolamento o in direttive interne: a. i principi della gestione dei rischi; b. la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio.


Art. 20


20

Sistema di controllo interno (art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) 1

Il commerciante provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno.

2

In particolare affida a un servizio indipendente dalla direzione la revisione interna (organo di revisione interno o ispettorato). Quest'ultimo verifica anche l'osservanza dell'obbligo di informazione, di diligenza e di lealtà ai sensi dell'articolo 11 della legge.

3

In singoli casi fondati la FINMA può esonerare il commerciante dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.


Art. 21

Sede della direzione

(art. 10 cpv. 2 lett. a, cpv. 3 e 5 LBVM) 1

Il commerciante deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono fatte salve le direttive e le decisioni generali nell'ambito della gestione di gruppo, sempre che il commerciante faccia parte di un gruppo attivo nel campo finanziario e sottoposto ad un'adeguata sorveglianza di gruppo da parte delle autorità estere di sorveglianza.

19 Questo art. ha ora un nuovo testo.

20 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

Borse e commercio di valori mobiliari 6

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2

Le persone alle quali è stata affidata la gestione del commerciante devono avere il loro domicilio in una località dalla quale possono esercitare effettivamente e responsabilmente la gestione.


Art. 22

Capitale minimo e garanzia (art. 10 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LBVM) 1

Il commerciante deve disporre di un capitale minimo di 1,5 milioni di franchi, interamente liberato. In caso di fondazione con conferimento di beni in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit abilitata; tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un'impresa esistente in un commerciante.21 2 Nel caso delle persone fisiche e delle società di persone il capitale si compone: a. dei conti di capitale; e b.22 degli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una dichiarazione scritta risulta irrevocabilmente che, in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri creditori e che non possono essere compensati con i crediti del commerciante o garantiti con i suoi valori patrimoniali.

3

Gli averi di cui al capoverso 2 possono essere imputati soltanto se risulta da una dichiarazione scritta depositata presso la società di audit l'obbligo del commerciante di non ridurre al di sotto del limite del capitale minimo alcuna delle due componenti del capitale senza l'accordo preliminare della società di audit.

4

La FINMA può autorizzare le persone fisiche e le società di persone a depositare una garanzia minima di 1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 2 e 3, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di versamento in contanti su un conto bancario bloccato.

5

In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare un'altra soglia di garanzia.

6

Per le banche si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 1° giugno 201223 sui fondi propri (OFoP).24

Art. 23

Indicazioni sui collaboratori responsabili e sulle persone che possiedono partecipazioni determinanti (art. 10 cpv. 2 lett. d, cpv. 3, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1

Il commerciante deve fornire nella sua richiesta di autorizzazione indicazioni sui collaboratori responsabili e sulle persone che possiedono partecipazioni determinanti. La richiesta contiene in particolare: 21 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2781).

23 RS

952.03

24 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 6 all'O del 1° giu. 2012 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5441).

O sulle borse

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a. nel caso delle persone fisiche: indicazioni sulla nazionalità, il domicilio, le partecipazioni determinanti ad altre società e le procedure giudiziarie e amministrative in corso, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto del casellario giudiziario; b. nel caso delle società: gli statuti o i contratti di società, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione del campo di attività, della situazione finanziaria e, se del caso, della struttura di gruppo, nonché indicazioni sulle procedure giudiziarie e amministrative concluse o in corso.

2

Per le persone che possiedono partecipazioni determinanti la richiesta di autorizzazione contiene inoltre:

a. le quote di partecipazione; b. la dichiarazione di cui all'articolo 28 capoverso 2.

3

Sono collaboratori responsabili del commerciante ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge:

a. i membri dell'organo supremo di direzione, di sorveglianza e di controllo, nonché della direzione; b.25 capo dell'organo di revisione interno.

4

Sono persone che possiedono partecipazioni determinanti (qualificate) ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge le persone fisiche e giuridiche che possiedono direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto di un commerciante o che possono influenzare altrimenti in modo determinante la sua attività.


Art. 24

Iscrizione nel registro di commercio (art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) Il commerciante di nuova fondazione può iscriversi al registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione d'esercizio da parte della FINMA.

Sezione 2: Direzione

Art. 25

Modificazione delle condizioni di autorizzazione (art. 10 cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1

Il commerciante notifica alla FINMA tutte le modificazioni delle condizioni di autorizzazione, in particolare: a. tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti; b. l'intenzione di erigere una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero, unitamente alle indicazioni di cui all'articolo 18 capoverso 5; 25 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

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c. la cessazione o ogni importante modificazione dell'attività della filiale, della succursale o della rappresentanza all'estero; d. per quanto concerne la filiale, la succursale o la rappresentanza all'estero, il cambiamento della società di audit o dell'autorità estera di sorveglianza competente.

2

Il cambiamento dei collaboratori responsabili deve unicamente essere notificato alla società di audit.

3

Il commerciante può notificare le modificazioni degli statuti per iscrizione nel registro di commercio e mettere in vigore le modificazioni dei regolamenti soltanto quand'esse sono state approvate dalla FINMA.


Art. 26


26

Contratti di pegno

(art.

11a LBVM)

Per i contratti di pegno si applica l'articolo 3327 dell'ordinanza del 17 maggio 197228 sulle banche.


Art. 27

Appartenenza ad una borsa (art. 10 cpv. 2 lett. a, cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) Ogni anno, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio commerciale, il commerciante notifica alla FINMA i nominativi delle borse svizzere e estere delle quali è membro.


Art. 28

Acquisto e alienazione di partecipazioni determinanti (art. 10 cpv. 2 lett. d, cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1

Tutte le persone fisiche e giuridiche devono dare notifica alla FINMA prima di acquistare o alienare direttamente o indirettamente una partecipazione determinante a un commerciante organizzato secondo la legislazione svizzera. Tale obbligo di notifica sussiste anche quando una partecipazione determinante viene in tal modo aumentata o diminuita, nel senso che supera, raggiunge o scende al disotto della soglia del 20, del 33 o del 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.

2

Le persone che possiedono una partecipazione determinante devono dichiarare alla FINMA se acquistano la partecipazione per conto proprio o a titolo fiduciario per conto di terzi e se hanno concesso opzioni o diritti analoghi per questa partecipazione.

3

Il commerciante notifica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 non appena ne ha notizia.

4

Entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio commerciale, il commerciante trasmette alla FINMA un elenco delle partecipazioni determinanti. L'elenco contiene indicazioni sull'identità e la quota di partecipazione di tutte le persone che

26 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

27 Questo art. è abrogato. Vedi oggi la LF del 3 ott. 2008 sui titoli contabili (RS 957.1).

28 RS

952.02

O sulle borse

9

954.11

possiedono una partecipazione determinante il giorno della chiusura, nonché eventuali modificazioni rispetto all'anno precedente.

5

Le notifiche ai sensi dei capoversi 3 e 4 contengono inoltre indicazioni e documentazione ai sensi del capoverso 2 e dell'articolo 23 capoverso 1, sempre che la FINMA non ne disponga già in virtù di una precedente notifica.

Sezione 3:

Disposizioni sui fondi propri, la ripartizione dei rischi e il rendiconto

Art. 29


29

Fondi propri, ripartizione dei rischi e rendiconto 1

Le disposizioni dell'ordinanza 29 settembre 200630 sui fondi propri e le disposizioni dell'ordinanza del 30 aprile 201431 sulle banche (OBCR) sulla presentazione dei conti (art. 25-42) si applicano anche ai commercianti di valori mobiliari.32 2

In singoli casi fondati la FINMA può eccezionalmente: a. autorizzare

facilitazioni;

b. ordinare inasprimenti in merito ai fondi propri e alle disposizioni sulla ripartizione dei rischi; in particolare essa può esigere che il commerciante di valori mobiliari documenti i fondi propri a brevi intervalli di tempo conformemente all'articolo 13 dell'ordinanza del 29 settembre 2006 sui fondi propri.

3

I fondi propri dei commercianti di valori mobiliari non soggetti alla legge dell'8 novembre 193433 sulle banche devono ammontare almeno a un quarto dei costi complessivi annuali, qualora: a. le esigenze di cui agli articoli 42 e 43 OFoP34 siano inferiori; e b. i fondi propri di base di qualità primaria secondo l'articolo 21 OFoP non raggiungano 10 milioni di franchi.35 4

Per costi complessivi si intendono gli oneri iscritti, nel conto economico dell'ultimo esercizio, nelle seguenti poste ai sensi dell'allegato 1 dell'OBCR:

a

costi per il personale; b. altri costi d'esercizio; 29 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4307).

30 [RU 2006 4307, 2007 1073, 2008 5363 all. n. 8, 2009 6101, 2010 5429. RU 2012 5441 art. 149]. Vedi ora l'O del 1° giu. 2012 (RS 952.03).

31 RS 952.02 32 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 2 all'O del 30 apr. 2014 sulle banche, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

33 RS

952.0

34 RS

952.03

35 Nuovo testo giusta il n. 3 all'all. 6 dell'O del 1° giu. 2012 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5441).

Borse e commercio di valori mobiliari 10

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c. rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali;

d. variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore, nonché perdite nella misura in cui è documentata una spesa netta.36
a37 Garanzia dei depositi (art. 17, 19 e 36a LBVM) 1

I commercianti di valori mobiliari che detengono depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a della legge dell'8 novembre 193438 sulle banche devono detenere liquidità corrispondenti al loro obbligo di garanzia conformemente all'articolo 37h capoverso 3 della legge sulle banche. Le liquidità da detenere comprendono gli attivi delle categorie 1 o 2 conformemente agli articoli 15a e 15b dell'ordinanza del 30 novembre 201239 sulla liquidità. Le esigenze poste dall'articolo 18 capoversi 1, 2 e 4 dell'ordinanza sulla liquidità sono applicabili in modo corrispondente.40 2

Nell'ambito della sua attività di verifica, la società di audit esamina se sono presenti le liquidità supplementari necessarie e indica il risultato di tale esame nel suo rapporto di audit.41

Sezione 4: Obbligo di tenere un giornale e di comunicazione42

Art. 30


43

Obbligo di tenere un giornale (art. 15 cpv. 1 LBVM) 1

Il commerciante tiene un giornale di tutti gli ordini ricevuti e di tutte le operazioni in valori mobiliari da lui effettuate. 2 L'obbligo di tenere un giornale si applica anche agli ordini e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione.

3

L'obbligo di tenere un giornale si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.

4

La FINMA determina quali informazioni sono necessarie e in quale forma debbano essere registrate.

36 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 2 all'O del 30 apr. 2014 sulle banche, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

37 Introdotto dal n. III dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

38 RS

952.0

39 RS

952.06

40 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 2 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2321).

41 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

42 Introdotto dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

43 Nuovo testo guista il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

O sulle borse

11

954.11


Art. 31


44

Obbligo di comunicazione (art. 15 cpv. 2-4 LBVM) 1

Il commerciante comunica tutte le operazioni da lui effettuate in valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. Devono essere comunicati in particolare: a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati; b. il volume, la data e l'ora della conclusione della transazione; c. il corso; e d. le informazioni per l'identificazione dell'avente economicamente diritto.

2

L'obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione.

3

L'obbligo di comunicazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.

4

Non devono essere comunicate le seguenti operazioni effettuate all'estero: a. le operazioni in valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, purché alla sede di negoziazione siano regolarmente comunicati i fatti soggetti all'obbligo di comunicazione in virtù di un accordo ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 LInFi o nell'ambito di uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, se: 1. le operazioni sono effettuate dalla succursale di un commerciante di va-

lori mobiliari svizzero o da un partecipante estero ammesso a una sede di negoziazione, e 2. la succursale o il partecipante estero sono autorizzati al commercio dalla competente autorità estera di vigilanza e sono soggetti all'obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;

b. le operazioni in valori mobiliari esteri ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, effettuate in una sede di negoziazione estera riconosciuta.

5

Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.


Art. 32

a 3745 44 Nuovo testo guista il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

45 Abrogati dal n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

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Capitolo 4: Commercianti esteri Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 38

Commercianti esteri

(art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1

Sono commercianti esteri tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che: a. possiedono all'estero un'autorizzazione di commerciante; b. utilizzano nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale o nei documenti commerciali la locuzione «commerciante di valori mobiliari» o una locuzione di significato analogo; oppure c. esercitano il commercio di valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2 lettera d della legge.

2

Se la direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essenzialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, il commerciante deve essere organizzato secondo il diritto svizzero e sottostà alle disposizioni relative ai commercianti svizzeri.


Art. 39

Obbligo di autorizzazione (art. 10 cpv. 3 e 4, nonché art. 38 LBVM) 1

Il commerciante estero necessita dell'autorizzazione della FINMA se: a. occupa in Svizzera persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera e dalla Svizzera: 1. negoziano per lui valori mobiliari, tengono conti della clientela o lo im-

pegnano giuridicamente (succursale), 2. sono attive per lui diversamente dal numero 1, in particolare gli trasmettono ordini della clientela e lo rappresentano a scopo pubblicitario o ad altri scopi (rappresentanza);

b.46 …

2

Se viene a conoscenza di altre attività transfrontaliere, la FINMA può informarne le competenti autorità estere di sorveglianza alle condizioni previste dall'articolo 38 della legge.


Art. 40

Diritto applicabile

(art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1

Alle attività in Svizzera dei commercianti esteri si applicano le disposizioni della legge e della presente ordinanza relative ai commercianti svizzeri, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

2

La FINMA può assoggettare interamente i commercianti esteri alle disposizioni relative ai commercianti svizzeri, sempre che il diritto applicabile alla sede principa46 Abrogata dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con

effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

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le del commerciante estero non garantisca ai commercianti svizzeri agevolazioni equivalenti e nessun trattato internazionale vi si opponga.

Sezione 2: Succursali

Art. 41

Condizioni di autorizzazione (art. 10 cpv. 3 e 4, nonché art. 37 LBVM) 1

La FINMA accorda ai commercianti esteri l'autorizzazione di erigere una succursale, se:

a. il commerciante estero dispone di un'organizzazione appropriata, di sufficienti mezzi finanziari e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera;

b. il commerciante estero è sottoposto ad una sorveglianza adeguata che include la succursale;

c. le competenti autorità estere di sorveglianza non sollevano obiezioni quanto all'apertura della succursale; d. le competenti autorità estere di sorveglianza si impegnano a comunicare immediatamente alla FINMA l'insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli averi della clientela presso la succursale; e. le competenti autorità estere di sorveglianza sono in grado di prestare assistenza amministrativa alla FINMA;

f. la succursale è organizzata in funzione della sua attività e dispone di un regolamento che ne descrive esattamente il campo di attività e prevede un'organizzazione amministrativa corrispondente a questa attività;

g. i collaboratori responsabili della direzione della succursale (art. 23 cpv. 3) offrono la garanzia di un'attività irreprensibile; h. il commerciante estero fornisce la prova che la ragione sociale della succursale può essere iscritta nel registro di commercio.

2

La FINMA può negare l'autorizzazione in virtù dell'articolo 37 della legge.

3

Se il commerciante estero fa parte di un gruppo attivo nel campo finanziario, la FINMA può subordinare l'autorizzazione alla condizione del suo assoggettamento ad un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte delle autorità estere di sorveglianza.

4

Gli articoli 12 a 14 della legge non sono applicabili alle succursali dei commercianti esteri.


Art. 42

Iscrizione nel registro di commercio (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) Il commerciante estero può iscrivere la succursale al registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione d'apertura da parte della FINMA.

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Art. 43

Succursali multiple

(art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1

Se apre più succursali in Svizzera, il commerciante estero deve: a. richiedere l'autorizzazione per ognuna di esse; b. designare una delle succursali come responsabile dei rapporti con la FINMA.

2

Le succursali devono adempiere in comune le condizioni della legge e della presente ordinanza. Un solo rapporto di audit47 è sufficiente.


Art. 44

Garanzie

(art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) La FINMA può obbligare la succursale a fornire garanzie ove la protezione degli investitori lo esiga.


Art. 45

Allestimento del conto annuale e delle chiusure intermedie della succursale (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1

La succursale può allestire il suo conto annuale e le sue chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili al commerciante estero, sempre che soddisfino gli standard internazionali in materia di rendiconto.

2

Devono essere allibrati separatamente i crediti e gli impegni: a. nei confronti di commercianti esteri; b. nei confronti di imprese o società immobiliari attive nel settore finanziario, se: 1. il commerciante estero forma con esse un'entità economica; oppure 2. si deve supporre che il commerciante estero è legalmente o di fatto tenuto a sostenere simili imprese.

3

Il capoverso 2 si applica anche alle operazioni fuori bilancio.

4

La succursale trasmette tre esemplari dei suoi conti annuali e delle chiusure intermedie alla FINMA. La pubblicazione non è richiesta.


Art. 46

Pubblicazione del rapporto di gestione del commerciante estero (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio commerciale la succursale mette a disposizione della stampa o di qualsiasi interessato il rapporto di gestione del commerciante estero e ne trasmette una copia alla FINMA.

2

Il rapporto di gestione del commerciante estero deve essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

47 Nuova espr. giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

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Art. 47


48



Art. 48

Dissoluzione di una succursale (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) Prima di procedere alla dissoluzione di una succursale, il commerciante estero richiede l'autorizzazione della FINMA.

Sezione 3: Rappresentanze

Art. 49

Condizioni di autorizzazione (art. 10 cpv. 4, nonché art. 37 LBVM) 1

La FINMA accorda ai commercianti esteri l'autorizzazione di erigere una rappresentanza, se:

a. il commerciante estero è sottoposto ad una sorveglianza adeguata; b. le competenti autorità estere di sorveglianza non sollevano obiezioni quanto all'apertura della rappresentanza; c. i dirigenti che ne sono responsabili offrono la garanzia di un'attività di rappresentanza irreprensibile.

2

La FINMA può negare l'autorizzazione in virtù dell'articolo 37 della legge.

3

Gli articoli 12 a 14, 16 e 17 della legge non sono applicabili alle rappresentanze dei commercianti esteri.


Art. 50

Rappresentanze multiple (art. 10 cpv. 4 LBVM) Se apre più rappresentanze in Svizzera, il commerciante estero deve: a. richiedere l'autorizzazione per ognuna di esse; b. designare una delle rappresentanze come responsabile delle relazioni con la FINMA.


Art. 51

Rapporto di gestione

(art. 10 cpv. 4 LBVM) Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio commerciale la rappresentanza mette a disposizione della FINMA il rapporto di gestione del commerciante estero rappresentato.

48 Abrogato dal n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

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Art. 52

Dissoluzione di una rappresentanza (art. 10 cpv. 4 LBVM) Il commerciante estero notifica alla FINMA la dissoluzione della rappresentanza.


Art. 53


49


a50 Capitolo 4a: …
b51 Capitolo 5:

Art. 54

e 5552 Capitolo 5a: …

Art. 55

a a 55g53 Capitolo 6: Relazioni con l'estero

Art. 56


54
Dominio estero

(art. 37, art. 10 cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1

I commercianti organizzati secondo il diritto svizzero sono ritenuti dominati dall'estero se persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti vi parte49 Abrogato dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con

effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

50 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2011 (RU 2011 3461). Abrogato dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2013 (RU 2013 1111). Abrogato dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

52 Abrogati dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

53 Introdotti dal n. I dell'O del 10 apr. 2013 (RU 2013 1111). Abrogati dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

54 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

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cipano direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o vi esercitano altrimenti un influsso determinante.

2

Si considerano persone straniere: a. le persone fisiche che non possiedono la nazionalità svizzera o un permesso di dimora in Svizzera; b. le persone giuridiche e le società di persone che hanno la loro sede all'estero oppure quelle con sede in Svizzera e dominate da persone di cui alla lettera a.

3

I commercianti che passano sotto dominio estero devono chiedere l'autorizzazione della FINMA. Lo stesso dicasi dei commercianti dominati dall'estero in caso di cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti.

4

I membri dell'amministrazione e della direzione del commerciante comunicano alla FINMA tutti i fatti che lasciano presupporre un dominio estero del commerciante o un cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 57

Modificazione del diritto vigente …55


Art. 58


56

Disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2013 1

Fatto salvo l'articolo 55c, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell'ambito di un programma di riacquisto in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del 10 aprile 2013 è ammesso, se le condizioni di cui all'articolo 55b capoverso 1 lettere c-h sono rispettate dall'entrata in vigore. L'articolo 55b capoversi 3 e 4 è applicabile.

2

Fatto salvo l'articolo 55c, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put nell'ambito di un programma di riacquisto in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del 10 aprile 2013 è ammesso, se le condizioni di cui all'articolo 55b capoverso 2 lettere c e d sono rispettate dall'entrata in vigore. L'articolo 55b capoversi 3 e 4 è applicabile.

55 Le mod. possono essere consultate alla RU 1997 85.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1111).

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a57 1 Gli obblighi di cui agli articoli 30 capoverso 2 e 31 capoversi 1 lettera d e 2 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° gennaio 2018.

2

Fino al 31 dicembre 2017 la deroga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 31 capoverso 4 può essere fatta valere senza un accordo secondo l'articolo 32 capoverso 3 LInFi o uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza.


Art. 59

Entrata in vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1997, fatto salvo il capoverso 2.

2

L'entrata in vigore degli articoli 54 e 55, nonché dell'articolo 58 capoversi 8 a 11 sarà stabilita ulteriormente.58 57 Introdotto dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago.

2016 (RU 2016 2703).

58

L'entrata in vigore è stata fissata al 1° gen. 1998 dall'art. 2 dell'O del 13 ago. 1997 (RU 1997 2044).