01.01.2025 - *
01.03.2024 - 31.12.2024 / In vigore
23.01.2023 - 29.02.2024
26.08.2022 - 22.01.2023
01.08.2021 - 25.08.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
15.08.2017 - 31.12.2019
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01.08.2017 - 14.08.2017
01.08.2016 - 31.07.2017
01.01.2016 - 31.07.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.05.2013 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.04.2013
01.08.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.07.2011
01.01.2007 - 31.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
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1

Ordinanza

sugli istituti finanziari (OIsFi) del 6 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2020) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 15 giugno 20181 sugli istituti finanziari (LIsFi),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto (art. 1 e 72 LIsFi)

La presente ordinanza disciplina segnatamente: a. le condizioni di autorizzazione degli istituti finanziari; b. gli obblighi degli istituti finanziari; c. la vigilanza sugli istituti finanziari.


Art. 2

Campo d'applicazione

(art. 2 LIsFi)

La presente ordinanza si applica agli istituti finanziari che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.


Art. 3

Legami economici

(art. 2 cpv. 2 lett. a LIsFi) Sono considerate aventi legami economici le società o le unità di un gruppo, se forniscono servizi finanziari o servizi in qualità di trustee ad altre società o unità appartenenti allo stesso gruppo.


Art. 4

Legami familiari

(art. 2 cpv. 2 lett. a LIsFi) 1

Sono considerate persone con cui vi sono legami familiari: a. i parenti e gli affini in linea diretta; b. i parenti e gli affini fino al quarto grado in linea collaterale; c. i coniugi e i partner registrati; RU 2019 4633

1 RS

954.1

954.11

Istituti finanziari 2

954.11

d. i coeredi e i legatari, dall'apertura della successione fino alla chiusura della divisione successoria o fino al soddisfacimento dei legati; e. gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile (CC)2;

f. le persone che convivono con il gestore patrimoniale o il trustee in una comunione di vita durevole.

2

Vi è altresì un legame familiare quando un gestore patrimoniale gestisce valori patrimoniali o un trustee gestisce un patrimonio distinto nell'interesse di persone che hanno legami familiari tra di loro, se il gestore patrimoniale o il trustee è controllato direttamente o indirettamente da: a. terzi che hanno legami familiari con queste persone; b. un trust, una fondazione o un istituto giuridico analogo istituito da una persona che ha legami familiari con queste persone.

3

Il capoverso 2 si applica anche quando, oltre alle persone con cui vi sono legami familiari, sono contestualmente favoriti istituti di pubblica o di comune utilità.


Art. 5

Piani di partecipazione dei lavoratori (art. 2 cpv. 2 lett. b LIsFi) Sono considerati piani di partecipazione dei lavoratori i piani che: a. rappresentano un investimento diretto o indiretto nell'impresa del datore di lavoro o in un'altra impresa che, mediante la maggioranza dei voti o in altro modo, è posta sotto una direzione unica con l'impresa del datore di lavoro (gruppo); e b. sono rivolti a collaboratori il cui rapporto di lavoro non è disdetto al momento dell'offerta.


Art. 6

Mandati disciplinati per legge (art. 2 cpv. 2 lett. d LIsFi) Sono considerati mandati disciplinati per legge in particolare: a. il mandato precauzionale secondo gli articoli 360-369 CC3; b. la curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni secondo l'articolo 395 CC;

c. la curatela generale secondo l'articolo 398 CC; d. l'esecuzione testamentaria secondo gli articoli 517 e 518 CC; e. l'amministrazione dell'eredità secondo gli articoli 554 e 555 CC; f.

la liquidazione d'ufficio secondo gli articoli 593-596 CC; 2 RS

210

3 RS

210

Istituti finanziari. O 3

954.11

g. la rappresentanza di una comunione ereditaria secondo l'articolo 602 capoverso 3 CC;

h. l'amministrazione del fallimento secondo gli articoli 237 capoverso 2 e 240 della legge federale dell'11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF); i.

il mandato conferito al commissario secondo l'articolo 295 LEF; j. i compiti in materia d'esecuzione in caso di concordato ordinario secondo l'articolo 314 capoverso 2 LEF; k. l'attività di liquidatore in caso di concordato con abbandono dell'attivo secondo l'articolo 317 LEF;

l.

il mandato di inchiesta secondo l'articolo 36 della legge del 22 giugno 20075 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA); m. il mandato di risanamento secondo l'articolo 28 capoverso 3 della legge dell'8 novembre 19346 sulle banche (LBCR), l'articolo 67 capoverso 1 LIsFi e l'articolo 88 capoverso 1 della legge del 19 giugno 20157 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); n. la liquidazione del fallimento secondo l'articolo 33 capoverso 2 LBCR, l'articolo 67 capoverso 1 LIsFi, l'articolo 137 capoverso 3 della legge del 23 giugno 20068 sugli investimenti collettivi (LICol), l'articolo 88 capoverso 1 LInFi e l'articolo 53 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 20049 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);

o. la liquidazione secondo l'articolo 23quinquies capoverso 1 LBCR, l'articolo 66 capoverso 2 LIsFi, l'articolo 134 LICol, l'articolo 87 capoverso 2 LInFi e l'articolo 52 LSA.


Art. 7

Esenzione (art. 2 LIsFi)

In casi motivati, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esentare integralmente o parzialmente i gestori di patrimoni collettivi da determinate disposizioni della LIsFi o della presente ordinanza, sempre che: a. le finalità di tutela della LIsFi non ne risultino pregiudicate; e b. la gestione di patrimoni collettivi sia stata delegata loro soltanto dalle seguenti persone: 1. titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d

nonché capoverso 2 lettere f-i LIsFi, 4 RS

281.1

5 RS

956.1

6 RS

952.0

7 RS

958.1

8 RS

951.31

9 RS

961.01

Istituti finanziari 4

954.11

2. titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d LICol10, o

3. società estere che, per quanto riguarda l'organizzazione e i diritti degli investitori, sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della LIsFi e della LICol.


Art. 8

Società del gruppo importanti (art. 4 cpv. 2 LIsFi) Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, segnatamente nei seguenti ambiti: a. gestione della liquidità; b. tesoreria; c. gestione dei rischi; d. amministrazione dei dati di base e contabilità; e. personale; f. tecnologie dell'informazione;

g. commercio e regolamento; h. diritto e garanzia della conformità alle norme.

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 9

Richiesta e obbligo di autorizzazione (art. 5 e 7 LIsFi)

1

L'istituto finanziario presenta alla FINMA una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione, concernenti segnatamente: a. l'organizzazione, segnatamente la conduzione e il controllo dell'impresa, come pure la gestione dei rischi (art. 9, 20, 21 e 33 LIsFi); b. il luogo della direzione (art. 10 LIsFi); c. la garanzia (art. 11 LIsFi); d. i compiti e la loro eventuale delega (art. 14, 19, 26, 27, 34, 35 e 44 LIsFi); e. il capitale minimo e le garanzie (art. 22, 28, 36 e 45 LIsFi); f.

i fondi propri (art. 23, 29, 37 e 46 LIsFi); g. l'organo di mediazione (art. 16 LIsFi); h. l'organismo di vigilanza e la società di audit (art. 61-63 LIsFi).

10 RS

951.31

Istituti finanziari. O 5

954.11

2

Le imprese di assicurazione ai sensi della LSA11 sono esentate dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi.

3

La FINMA può esentare dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione quale trustee i trustee che operano esclusivamente come tali per trust che sono stati costituiti dalla stessa persona o a favore della stessa famiglia e che sono detenuti e sorvegliati da un istituto finanziario che dispone di un'autorizzazione di cui all'articolo 5 capoverso 1 o 52 capoverso 1 LIsFi.


Art. 10

Mutamento dei fatti

(art. 8 cpv. 2 LIsFi) Per gli istituti finanziari sono considerati mutamenti di grande importanza secondo l'articolo 8 capoverso 2 LIsFi in particolare: a. le modifiche dei documenti relativi all'organizzazione e ai soci; b. il cambiamento delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione;

c. i cambiamenti del capitale minimo e dei fondi propri, segnatamente il mancato adempimento delle esigenze minime;

d. i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di un'attività irreprensibile da parte dell'istituto finanziario o delle persone incaricate della gestione nonché delle persone che detengono una partecipazione qualificata, segnatamente l'avvio di un procedimento penale; e. i fatti che pregiudicano un'attività prudente e solida dell'istituto finanziario a causa dell'influenza esercitata dalle persone che detengono una partecipazione qualificata.


Art. 11

Forma per l'invio dei documenti (art. 5, 7 e 8 LIsFi) 1

La FINMA può stabilire la forma per l'invio segnatamente: a. delle richieste di autorizzazione degli istituti finanziari e dei relativi documenti;

b. delle comunicazioni di mutamenti secondo l'articolo 8 LIsFi e dei relativi documenti.

2

Essa può designare un terzo quale destinatario dell'invio.


Art. 12

Organizzazione (art. 9 LIsFi)

1

Gli istituti finanziari devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative.

11 RS

961.01

Istituti finanziari 6

954.11

2

Devono descrivere esattamente nei documenti pertinenti il proprio campo di attività e l'estensione geografica dello stesso. Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all'organizzazione aziendale.

3

Gli istituti finanziari devono disporre di personale adeguato alla loro attività e qualificato in modo corrispondente.

4

La gestione dei rischi deve riguardare l'intera attività ed essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati.


Art. 13

Garanzia (art. 11 LIsFi)

1

La richiesta di autorizzazione per un nuovo istituto finanziario deve contenere in particolare le indicazioni e i documenti seguenti sulle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 LIsFi nonché sulle persone che detengono una partecipazione qualificata secondo l'articolo 11 capoverso 3 LIsFi: a. per le persone fisiche: 1. indicazioni sulla nazionalità, sul domicilio, sulle partecipazioni qualificate nell'istituto finanziario o in altre società e sui procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti,

2. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata, 3. referenze, 4. un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni o un'attestazione corrispondente; b. per le società:

1. gli

statuti,

2. un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, 3. una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo,

4. indicazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

2

Nel valutare la buona reputazione, la garanzia di un'attività irreprensibile e le qualifiche professionali necessarie delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione si deve tener conto tra l'altro dell'attività prevista presso l'istituto finanziario, nonché del tipo di investimenti previsti.

3

Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono specificare, in una dichiarazione destinata alla FINMA, se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti analoghi.

4

Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di intermediazione mobiliare inoltrano alla FINMA un elenco delle persone che detengono una partecipazione

Istituti finanziari. O 7

954.11

qualificata al loro capitale. L'elenco contiene indicazioni sull'identità di tali persone e sulla quota da esse detenuta il giorno di chiusura dell'esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso 1 devono essere forniti inoltre per le persone che detengono una partecipazione qualificata che non erano state notificate in precedenza.

5

Le persone aventi legami economici o altri legami che detengono congiuntamente almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'istituto finanziario o le persone che influenzano congiuntamente in un altro modo l'attività dell'istituto finanziario sono considerate persone che detengono una partecipazione qualificata secondo l'articolo 11 capoverso 4 LIsFi.


Art. 14

Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario (art. 12 LIsFi)

1

Per stabilire se vi è un'offerta pubblica è determinante l'articolo 3 lettere g e h della legge del 15 giugno 201812 sui servizi finanziari (LSerFi). 2 Le offerte agli istituti e alle persone secondo l'articolo 65 capoversi 2 e 3 non sono considerate pubbliche.


Art. 15

Delega di compiti

(art. 14 cpv. 1 LIsFi) 1

Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione.

2

Sono compiti essenziali: a. per i gestori patrimoniali o i trustee: i compiti secondo l'articolo 19 LIsFi; b. per i gestori di patrimoni collettivi: i compiti secondo l'articolo 26 LIsFi; c. per le direzioni dei fondi: i compiti secondo gli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi;

d. per le società di intermediazione mobiliare: i compiti secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi.


Art. 16

Compiti delegabili

(art. 14 cpv. 1 LIsFi) 1

Gli istituti finanziari possono delegare a terzi soltanto compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi che non devono rientrare nella competenza decisionale dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 2

La delega non deve pregiudicare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale.

3

L'organizzazione aziendale non è più da considerarsi adeguata in particolare quando un istituto finanziario:

12 RS

950.1

Istituti finanziari 8

954.11

a. non dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche necessarie per la scelta, l'istruzione, la vigilanza e la gestione dei rischi dei terzi; o

b. non dispone dei necessari diritti di impartire istruzioni e di controllo nei confronti dei terzi.


Art. 17

Delega di compiti: responsabilità e procedura (art. 14 cpv. 1 LIsFi) 1

Gli istituti finanziari rimangono responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in caso di delega di compiti tutelano gli interessi dei clienti.

2

Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell'accordo occorre regolamentare in particolare quanto segue: a. le competenze e le responsabilità; b. eventuali poteri di subdelega; c. l'obbligo di rendiconto dei terzi; d. i diritti di controllo degli istituti finanziari.

3

Gli istituti finanziari stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.

4

La delega deve essere formulata in modo da consentire agli istituti finanziari, ai loro organi di audit interni, alla società di audit, all'organismo di vigilanza e alla FINMA di consultare e verificare il compito delegato.


Art. 18

Attività all'estero

(art. 15 LIsFi)

1

La comunicazione che l'istituto finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all'estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell'attività, in particolare: a. un piano d'attività che descriva segnatamente il tipo di operazioni previste e la struttura organizzativa; b. il nome e l'indirizzo della sede all'estero; c. il nome delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione; d. la società di audit; e. il nome e l'indirizzo dell'autorità di vigilanza dello Stato estero di sede o di domicilio.

2

L'istituto finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA: a. la cessazione dell'attività all'estero; b. ogni importante modifica dell'attività all'estero; c. il cambiamento della società di audit;

Istituti finanziari. O 9

954.11

d. il cambiamento dell'autorità di vigilanza dello Stato estero di sede o di domicilio.

Capitolo 2: Istituti finanziari Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee

Art. 19

Carattere professionale

(art. 3 e 17 LIsFi) 1

I gestori patrimoniali e i trustee svolgono la loro attività a titolo professionale ai sensi del diritto in materia di riciclaggio di denaro se: a. durante un anno civile realizzano un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi; b. durante un anno civile avviano con oltre 20 controparti o mantengono con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione; o c. hanno la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi.

2

L'attività svolta per istituti e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a, b, d ed e LIsFi non è presa in considerazione ai fini della valutazione dello svolgimento a titolo professionale della stessa.

3

I capoversi 1 e 2 non si applicano ai gestori patrimoniali secondo l'articolo 24 capoverso 2 LIsFi.


Art. 20

Autorizzazione completiva

(art. 6 LIsFi)

1

I gestori patrimoniali che intendono operare anche come trustee necessitano di un'autorizzazione completiva.

2

I trustee che intendono operare anche come gestori patrimoniali necessitano di un'autorizzazione completiva.


Art. 21

Diritto all'assoggettamento a un organismo di vigilanza (art. 7 cpv. 2 LIsFi) 1

I gestori patrimoniali e i trustee hanno diritto a essere assoggettati a un organismo di vigilanza se garantiscono l'osservanza delle prescrizioni del diritto in materia di vigilanza mediante direttive interne e un'adeguata organizzazione aziendale.

2

L'organismo di vigilanza può subordinare l'assoggettamento alla condizione che i gestori patrimoniali e i trustee siano sottoposti a un segreto professionale speciale disciplinato dalla legge.

Istituti finanziari 10

954.11


Art. 22

Mutamento dei fatti

(art. 8 LIsFi)

1

I gestori patrimoniali e i trustee comunicano all'organismo di vigilanza i mutamenti dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. Quest'ultimo ne informa periodicamente la FINMA.

2

Se è richiesta un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 2 LIsFi, la FINMA consulta l'organismo di vigilanza nell'ambito della sua valutazione.


Art. 23

Organizzazione (art. 9 LIsFi)

1

Le persone con diritto di firma devono firmare a due. È fatto salvo l'articolo 20 capoverso 2 LIsFi.

2

I gestori patrimoniali e i trustee devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo secondo il capoverso 3.

È fatto salvo l'articolo 20 capoverso 2 LIsFi.

3

Fatto salvo l'articolo 20 capoverso 2 LIsFi, la FINMA può esigere che i gestori patrimoniali o i trustee istituiscano un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, che non sia composto in maggioranza da membri dell'organo di gestione, se: a. impiegano dieci o più persone a tempo pieno nell'impresa oppure realizzano un ricavo lordo annuo superiore a 5 milioni di franchi; e b. il tipo e il volume dell'attività lo richiedono.


Art. 24

Compiti (art. 19 LIsFi)

1

Il gestore patrimoniale garantisce che i valori patrimoniali che gli sono affidati per la gestione siano custoditi separatamente per ogni cliente presso una banca secondo la LBCR13, una società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi o un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

2

Gestisce i valori patrimoniali sulla base di una procura conferita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo. La procura deve essere circoscritta alle attività di gestione. Se è incaricato di fornire altri servizi che richiedono procure più ampie, esso documenta le basi e l'esercizio di tali attività.

3

I gestori patrimoniali adottano misure per evitare l'interruzione dei contatti con i clienti nonché l'insorgere di una relazione inattiva con i clienti. Se una relazione d'affari diventa inattiva, il gestore patrimoniale adotta misure adeguate a far pervenire agli aventi diritto gli averi non rivendicati. 4 Il capoverso 2 si applica per analogia ai trustee. Inoltre, nel quadro del diritto applicabile ai trust, i trustee devono: 13 RS

952.0

Istituti finanziari. O 11

954.11

a. agire con le conoscenze tecniche, la diligenza e la scrupolosità necessarie per servire al meglio gli interessi dei beneficiari; b. adottare provvedimenti organizzativi adeguati a evitare conflitti di interessi o a escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio ai beneficiari.

5

Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori patrimoniali e i trustee, i rischi devono essere presi in considerazione nell'ambito della vigilanza (art. 61 e 62 LIsFi).


Art. 25

Persone qualificate incaricate della gestione (art. 20 LIsFi)

1

Una persona qualificata incaricata della gestione adempie i requisiti relativi alla formazione e all'esperienza professionale nel momento in cui assume la gestione se prova di disporre: a. di un'esperienza professionale di cinque anni: 1. per gestori patrimoniali, nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi,

2. per trustee, nell'ambito di un trust; e b. di una formazione di almeno 40 ore: 1. per gestori patrimoniali, nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi,

2. per trustee, nell'ambito di un trust.

2

In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.

3

I gestori patrimoniali e i trustee mantengono le competenze acquisite partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento.

4

Essi devono adottare le misure necessarie a garantire la continuità d'esercizio nel caso in cui la persona qualificata incaricata della gestione sia impossibilitata a svolgere la sua attività o sia deceduta. Se a tal fine si avvalgono di terzi esterni all'impresa, occorre informarne i clienti. Per il resto si applica l'articolo 14 LIsFi.


Art. 26

Gestione dei rischi e controllo interno (art. 9 e 21 LIsFi)

1

I gestori patrimoniali e i trustee regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio.

2

L'indipendenza della gestione dei rischi e del controllo interno dalle attività orientate al conseguimento di un utile non è necessaria se il gestore patrimoniale o il trustee:

a. impiega non più di cinque persone a tempo pieno nell'impresa oppure realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi; e

b. persegue un modello aziendale privo di rischi elevati.

3

I valori soglia di cui al capoverso 2 lettera a devono essere raggiunti in due di tre esercizi precedenti oppure previsti nella pianificazione dell'attività.

Istituti finanziari 12

954.11

4

Se il gestore patrimoniale o il trustee ha un organo di alta direzione, vigilanza e controllo secondo l'articolo 23 capoverso 3 e il suo ricavo lordo annuo supera i 10 milioni di franchi, la FINMA può esigere, se il tipo e il volume dell'attività del gestore patrimoniale o del trustee lo richiedono, l'istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.


Art. 27

Capitale minimo

(art. 22 cpv. 1 LIsFi) 1

Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata e della società cooperativa dal capitale sociale.

2

Nel caso delle società di persone e delle imprese individuali, il capitale minimo deve essere costituito da: a. i conti di capitale; b. le accomandite;

c. gli averi dei soci illimitatamente responsabili.

3

I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che: a. tali averi sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e b. il gestore patrimoniale o il trustee si è impegnato a: 1. non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri,

2. non ridurre, senza il consenso preliminare dell'organismo di vigilanza, gli elementi di capitale di cui al capoverso 2 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.

4

La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l'organismo di vigilanza.

5

La FINMA può autorizzare le società di persone e le imprese individuali a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui all'articolo 22 capoverso 1 LIsFi.


Art. 28

Entità dei fondi propri (art. 23 LIsFi)

1

I fondi propri prescritti nell'articolo 23 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente.

2

Si considerano costi fissi secondo l'articolo 23 capoverso 2 LIsFi: a. le spese per il personale; b. le spese materiali per l'esercizio;

Istituti finanziari. O 13

954.11

c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato; d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

3

La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell'esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.

4

In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni.


Art. 29

Fondi propri computabili (art. 23 LIsFi)

1

Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri: a. il capitale azionario e di partecipazione liberato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata e della società cooperativa;

b. le riserve legali e le altre riserve; c. il riporto dell'utile; d. l'utile dell'esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che da un controllo sommario o da una revisione secondo il CO14 della chiusura intermedia o del conto annuale risultino le garanzie previste;

e. le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nell'ambito della verifica secondo l'articolo 62 LIsFi.

2

Le società di persone e le imprese individuali possono computare nei fondi propri: a. i conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell'articolo 27 capoverso 3; b. le

accomandite.

3

I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che: a. tali mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e b. i gestori patrimoniali e i trustee si sono impegnati a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.

4

La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l'organismo di vigilanza.

14 RS

220

Istituti finanziari 14

954.11


Art. 30

Deduzioni nel calcolo dei fondi propri (art. 23 LIsFi)

Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti: a. il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio corrente; b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio corrente; c. il 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all'articolo 29 capoverso 3;

d. i valori immateriali, compresi i costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill, tranne il software; e. nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da essa detenute a proprio rischio; f. nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;

g. il valore contabile delle partecipazioni.


Art. 31

Garanzie (art. 22 cpv. 2 e 23 LIsFi) 1

Sussistono adeguate garanzie se sono osservate le pertinenti disposizioni concernenti i fondi propri.

2

Le assicurazioni di responsabilità civile professionale possono essere computate nella metà dei fondi propri, sempre che coprano i rischi del modello aziendale.

3

La FINMA disciplina i dettagli relativi all'assicurazione di responsabilità civile professionale, in particolare per quanto concerne la durata, il termine di disdetta, l'ammontare della copertura assicurativa e i rischi connessi alla responsabilità civile professionale che devono essere coperti e gli obblighi di comunicazione.


Art. 32

Presentazione dei conti (art. 9, 22 e 23 LIsFi) 1

Ai gestori patrimoniali e ai trustee si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO15. L'articolo 957 capoversi 2 e 3 CO non è applicabile.

2

Se i gestori patrimoniali e i trustee sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.


Art. 33

Documentazione interna

(art. 9 LIsFi)

La documentazione interna dei gestori patrimoniali e dei trustee deve consentire alla società di audit, all'organismo di vigilanza e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.

15 RS

220

Istituti finanziari. O 15

954.11

Sezione 2: Gestori di patrimoni collettivi

Art. 34

Calcolo dei valori soglia (art. 24 cpv. 1 e 2 LIsFi) 1

Per il calcolo dei valori soglia degli investimenti collettivi di capitale gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera a LIsFi vale quanto segue: a. nei valori patrimoniali gestiti devono essere computati tutti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri gestiti dallo stesso gestore, indipendentemente dal fatto che li gestisca direttamente o mediante delega oppure attraverso una società alla quale è vincolato da: 1. una direzione unica, 2. un rapporto di controllo congiunto, o 3. una partecipazione importante diretta o indiretta; b. il valore dei valori patrimoniali è calcolato, tenuto conto di un eventuale effetto leva, su base almeno trimestrale;

c. per gli investimenti collettivi di capitale costituiti più di 12 mesi prima, il valore soglia può essere calcolato sulla base del valore medio dei valori patrimoniali degli ultimi quattro trimestri; d. il valore degli investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 24 capoverso 2 lettera a numero 2 LIsFi è calcolato sulla base degli impegni all'investimento o del valore nominale dei corrispondenti investimenti collettivi di capitale, sempre che gli investimenti alla loro base non abbiano un prezzo risultante dalla negoziazione su un mercato regolamentato.

2

Per il calcolo dei valori soglia dei valori patrimoniali di istituti di previdenza gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi vale quanto segue: a. devono essere inclusi i valori patrimoniali dei seguenti istituti di previdenza: 1. istituti di previdenza registrati e non registrati, 2. fondi padronali di previdenza, 3. fondazioni d'investimento,

4. fondazioni del pilastro 3a, 5. fondazioni di libero passaggio; b. il gestore effettua un calcolo su base trimestrale se viene raggiunto il valore soglia di 100 milioni di franchi; c. l'istituto di previdenza effettua un calcolo su base annuale se viene raggiunto il valore soglia del 20 per cento in ambito obbligatorio. Esso comunica al gestore il valore calcolato.

3

I valori soglia di cui all'articolo 24 capoverso 2 lettere a e b LIsFi non vengono cumulati.

Istituti finanziari 16

954.11

4

La FINMA disciplina i dettagli concernenti il calcolo dei valori soglia e dell'effetto leva secondo i capoversi 1 e 2.


Art. 35

Procedura in caso di superamento dei valori soglia (art. 24 cpv. 1 e 2 LIsFi) 1

Il gestore che supera un valore soglia di cui all'articolo 24 capoverso 2 LIsFi deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni. 2 Esso deve presentarle una richiesta di autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 1 LIsFi entro 90 giorni, se entro tale termine non apporta al proprio modello aziendale modifiche tali da rendere improbabile un ulteriore superamento dei valori soglia.

3

Se gli adeguamenti al modello aziendale ai sensi del capoverso 2 sono effettuati durante una procedura di autorizzazione in corso, quest'ultima diventa priva di oggetto.


Art. 36

Autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi (art. 24 cpv. 3 LIsFi) La FINMA rilascia a un gestore patrimoniale di cui all'articolo 24 capoverso 2 LIsFi un'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 3 LIsFi se: a. esso ha sede in Svizzera; b. le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 24 capoverso 1 LIsFi sono adempiute; e

c. il diritto svizzero o il diritto estero applicabile prevede che la gestione di patrimoni collettivi possa essere delegata soltanto a un gestore di patrimoni collettivi sottoposto a vigilanza.


Art. 37

Organizzazione (art. 9 LIsFi)

1

Le persone con diritto di firma devono firmare a due.

2

I gestori di patrimoni collettivi devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere membro dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

3

L'organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.

4

I gestori di patrimoni collettivi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

5

In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti; può segnatamente consentire eccezioni all'obbligo di cui al capoverso 4 se il tipo e il volume dell'attività lo richiedono, in particolare se tali gestori di patrimoni collettivi impiegano non più di dieci persone a tempo pieno nell'impresa oppure realizzano un ricavo lordo annuo inferiore a 5 milioni di franchi.

Istituti finanziari. O 17

954.11


Art. 38

Organo di alta direzione, vigilanza e controllo (art. 9 LIsFi)

1

La maggioranza dei membri dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo non può far parte dell'organo di gestione.

2

Il presidente non può presiedere contemporaneamente l'organo di gestione.

3

Almeno un terzo dei membri deve essere indipendente dalle persone che detengono una partecipazione qualificata nel gestore di patrimoni collettivi e nelle società dello stesso gruppo. Fanno eccezione i gestori di patrimoni collettivi che fanno parte di un gruppo finanziario sottoposto alla vigilanza su base consolidata della FINMA.

4

In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.


Art. 39

Compiti (art. 26 LIsFi)

1

Per attività amministrativa secondo l'articolo 26 capoverso 3 LIsFi, che un gestore di patrimoni collettivi può esercitare nell'ambito dei suoi compiti secondo l'articolo 26 LIsFi, si intende segnatamente l'accettazione e la trasmissione di mandati, a nome e per conto di clienti, che hanno per oggetto strumenti finanziari. È fatto salvo l'articolo 35 LIsFi.

2

Un gestore di patrimoni collettivi che offre anche una gestione patrimoniale individuale conformemente all'articolo 6 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo 17 capoverso 1 LIsFi non può investire il patrimonio dell'investitore né completamente né parzialmente in quote degli investimenti collettivi di capitale da esso gestiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia dato in precedenza il suo consenso generale.

3

Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori di patrimoni collettivi, i rischi devono essere presi in considerazione nell'ambito della vigilanza (art. 61 e 63 LIsFi).


Art. 40

Delega di compiti

(art. 14 e27 LIsFi) 1

In base all'articolo 24 LIsFi si determina se per una delega di decisioni di investimento vi è l'autorizzazione necessaria secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi. I gestori esteri di patrimoni collettivi devono disporre di un'autorizzazione ed essere sottoposti a una vigilanza almeno equivalenti.

2

Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza, le decisioni di investimento possono essere delegate a gestori di patrimoni collettivi all'estero soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.

Istituti finanziari 18

954.11


Art. 41

Gestione dei rischi e controllo interno (art. 9 LIsFi)

1

I gestori di patrimoni collettivi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell'impresa (conformità alle norme).

2

Essi regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio.

3

Essi effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle inerenti alle decisioni di investimento (gestione del portafoglio).

4

La definizione, la garanzia dell'applicazione e il monitoraggio del sistema di controllo interno (SCI) spettano all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo del gestore di patrimoni collettivi. Esso determina anche la tolleranza al rischio.

5

L'organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che la periodicità del rapporto all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata.

6

I capoversi 4 e 5 non si applicano ai gestori di patrimoni collettivi cui è concessa un'eccezione in virtù dell'articolo 37 capoverso 5.

7

Se, conformemente all'articolo 37 capoverso 4, esiste un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, la FINMA può inoltre esigere, se il tipo e il volume dell'attività lo richiedono, l'istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.

8

In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti.

9

La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 42

Capitale minimo

(art. 28 cpv. 1 e 3 LIsFi) 1

Il capitale minimo dei gestori di patrimoni collettivi deve ammontare a 200 000 franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente.

2

Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata dal capitale sociale.

3

Nel caso delle società di persone, il capitale minimo deve essere costituito da: a. i conti di capitale; b. le accomandite;

c. gli averi dei soci illimitatamente responsabili.

4

I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:

Istituti finanziari. O 19

954.11

a. tali averi sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e b. il gestore di patrimoni collettivi si è impegnato a: 1. non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri,

2. non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, gli elementi di capitale di cui al capoverso 3 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.

5

La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.

6

Se un gestore di patrimoni collettivi esercita l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 LIsFi, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.


Art. 43

Garanzie (art. 28 cpv. 2 e 3 LIsFi) 1

La FINMA può autorizzare le società di persone a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui all'articolo 42.

2

In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.


Art. 44

Entità dei fondi propri (art. 29 LIsFi)

1

I fondi propri prescritti nell'articolo 29 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente e devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui al capoverso 2.

2

I gestori di patrimoni collettivi devono: a. detenere fondi propri pari allo 0,01 per cento del patrimonio collettivo complessivo gestito dal gestore di patrimoni collettivi; o

b. concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

3

La FINMA disciplina i dettagli relativi all'assicurazione di responsabilità civile professionale, in particolare per quanto concerne la durata, il termine di disdetta, l'ammontare della copertura assicurativa e i rischi connessi alla responsabilità civile professionale che devono essere coperti e gli obblighi di comunicazione.

4

Si considerano costi fissi secondo il capoverso 1: a. le spese per il personale; b. le spese materiali per l'esercizio; c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato;

Istituti finanziari 20

954.11

d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

5

La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell'esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.

6

In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni.


Art. 45

Fondi propri computabili (art. 29 LIsFi)

1

Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri: a. il capitale azionario e di partecipazione liberato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;

b. le riserve legali e le altre riserve; c. il riporto dell'utile; d. l'utile dell'esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che da un controllo sommario o da una revisione secondo il CO16 della chiusura intermedia o del conto annuale risultino le garanzie previste;

e. le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nell'ambito della verifica secondo l'articolo 63 LIsFi.

2

Le società di persone possono computare nei fondi propri: a. i conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell'articolo 42 capoverso 4; b. le

accomandite.

3

I gestori di patrimoni collettivi possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che: a. tali mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e b. si sono impegnati a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.

4

La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.

5

I fondi propri di cui ai capoversi 1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei fondi propri complessivi necessari.

16 RS

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Istituti finanziari. O 21

954.11


Art. 46

Deduzioni nel calcolo dei fondi propri (art. 29 LIsFi)

Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti: a. il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio corrente; b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio corrente; c. il 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all'articolo 45 capoverso 3;

d. i valori immateriali, compresi i costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill, tranne il software; e. nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da essa detenute a proprio rischio; f. nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;

g. il valore contabile delle partecipazioni.


Art. 47

Presentazione dei conti e rapporto di attività (art. 9, 28 e 29 LIsFi) 1

Ai gestori di patrimoni collettivi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO17. Se i gestori di patrimoni collettivi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.

2

Il gestore di patrimoni collettivi consegna alla FINMA, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'organo di gestione, il rapporto di attività e la relazione completa destinati all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.

3

Il capoverso 2 non si applica ai gestori di patrimoni collettivi cui è concessa un'eccezione in virtù dell'articolo 37 capoverso 5.


Art. 48

Documentazione interna

(art. 9 LIsFi)

La documentazione interna dei gestori di patrimoni collettivi deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.

17 RS

220

Istituti finanziari 22

954.11

Sezione 3: Direzioni dei fondi

Art. 49

Gestione autonoma del fondo di investimento (art.32

LIsFi)

1

La gestione autonoma del fondo di investimento in nome proprio e per conto degli investitori da parte della direzione del fondo comprende in particolare: a. la decisione in merito all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;

b. il calcolo del valore netto di inventario; c. la determinazione dei prezzi di emissione e di riscatto, nonché delle distribuzioni di utili;

d. l'esercizio di tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.

2 Gli istituti che si occupano esclusivamente dell'amministrazione per conto di una società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi secondo la LICol18 effettuano autonomamente la gestione del fondo di investimento e sono sottoposti, in quanto direzioni dei fondi, all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 32 LIsFi.


Art. 50

Amministrazione principale in Svizzera (art. 33 cpv. 1 LIsFi) L'amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute le seguenti condizioni: a. le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 716a CO19 sono svolte in Svizzera; b. almeno le seguenti attribuzioni per ogni fondo di investimento gestito dalla direzione del fondo sono svolte in Svizzera: 1. decisione circa l'emissione di quote, 2. decisione in merito alla politica di investimento e alla valutazione degli investimenti,

3. valutazione degli investimenti, 4. determinazione del prezzo di emissione e di riscatto, 5. determinazione delle distribuzioni di utili, 6. definizione del contenuto del prospetto e del foglio informativo di base, del rapporto annuale o semestrale, nonché di altre pubblicazioni destinate agli investitori, 7. tenuta della contabilità.

18 RS

951.31

19 RS

220

Istituti finanziari. O 23

954.11


Art. 51

Organizzazione (art. 9 e 33 LIsFi)

1

Le direzioni dei fondi dispongono generalmente di almeno tre persone a tempo pieno con diritto di firma.

2

Le persone con diritto di firma devono firmare a due.

3

L'organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.

4

Le direzioni dei fondi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

5

In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni rispetto a questi requisiti o disporre requisiti più severi.


Art. 52

Organo di alta direzione, vigilanza e controllo (art. 9 e 33 LIsFi)

1

L'organo di alta direzione, vigilanza e controllo è composto da almeno tre membri.

2

La maggioranza dei membri di questo organo non può far parte dell'organo di gestione.

3

Il presidente non può presiedere contemporaneamente l'organo di gestione.

4

Almeno un terzo dei membri deve essere indipendente dalle persone che detengono una partecipazione qualificata nella direzione del fondo e nelle società dello stesso gruppo. Fanno eccezione le direzioni dei fondi che fanno parte di un gruppo finanziario sottoposto alla vigilanza su base consolidata della FINMA. 5 In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni rispetto a questi requisiti o disporre requisiti più severi.


Art. 53

Indipendenza (art. 33 cpv. 3 LIsFi) 1

È ammessa la qualità simultanea di membro dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo e della banca depositaria.

2

Non è ammessa la qualità simultanea di membro dell'organo di gestione della direzione del fondo e della banca depositaria.

3

La maggioranza dei membri dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo deve essere indipendente dalle persone incaricate presso la banca depositaria dei compiti di cui all'articolo 73 LICol20. Le persone della banca depositaria a livello di direzione, incaricate dei compiti di cui all'articolo 73 LICol, non sono considerate indipendenti.

4

Nessuna persona con diritto di firma per conto della direzione del fondo può essere nello stesso tempo responsabile presso la banca depositaria dei compiti di cui all'articolo 73 LICol.

20 RS

951.31

Istituti finanziari 24

954.11


Art. 54

Esercizio dell'attività del fondo (art. 33 cpv. 4 LIsFi) 1

Oltre ai compiti secondo gli articoli 32 e 33 capoverso 4 LIsFi nonché l'articolo 49, rientrano segnatamente nell'attività del fondo:

a. la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri; b. l'acquisto di partecipazioni a società il cui scopo principale è l'investimento collettivo di capitale; c. la tenuta di conti di quote.

2

La direzione del fondo può esercitare queste attività nonché fornire le altre prestazioni di servizi di cui all'articolo 34 LIsFi soltanto se lo prevedono gli statuti.

3

All'esercizio dell'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri si applica per analogia l'articolo 26 capoverso 2 LIsFi.


Art. 55

Compiti (art. 34 LIsFi)

1

Le direzioni dei fondi garantiscono una separazione costante tra il proprio patrimonio e quello che gestiscono.

2

Esse garantiscono che la valutazione degli investimenti, la gestione del portafoglio e il commercio e il regolamento siano tra loro distinte a livello di funzioni e di personale.

3

Una direzione del fondo che offre anche una gestione patrimoniale individuale conformemente all'articolo 6 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 17 capoverso 1 LIsFi non può investire il patrimonio dell'investitore né completamente né parzialmente in quote degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia dato in precedenza il suo consenso generale.

4

In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.


Art. 56

Delega di compiti

(art. 14 e 35 LIsFi) 1

In base all'articolo 24 LIsFi si determina se per una delega di decisioni di investimento vi è l'autorizzazione necessaria secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi. I gestori esteri di patrimoni collettivi devono disporre di un'autorizzazione ed essere sottoposti a una vigilanza almeno equivalenti.

2

Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza, le decisioni di investimento possono essere delegate a gestori di patrimoni collettivi all'estero soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.

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Art. 57

Gestione dei rischi e controllo interno (art. 9 LIsFi)

1

Le direzioni dei fondi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare la conformità alle norme.

2

Esse regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio.

3

Esse effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle inerenti alla gestione del portafoglio.

4

La definizione, la garanzia dell'applicazione e il monitoraggio del SCI spettano all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo. Esso determina anche la tolleranza al rischio.

5

L'organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che la periodicità del rapporto all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata.

6

Se il tipo e il volume dell'attività lo richiedono, la FINMA può esigere l'istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.

7

In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti.

8

La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 58

Capitale minimo

(art. 36 LIsFi)

Il capitale minimo delle direzioni dei fondi deve ammontare a 1 milione di franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente.


Art. 59

Entità dei fondi propri (art. 37 LIsFi)

1

I fondi propri prescritti nell'articolo 37 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente. Devono ammontare al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui al capoverso 5.

2

Essi sono calcolati in punti percentuali del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo come segue:

a. 1 per cento per la quota del patrimonio complessivo inferiore a 50 milioni di franchi;

b. ¾ per cento per la quota superiore a 50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;

c. ½ per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi;

d. ¼ per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni di franchi;

Istituti finanziari 26

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e. ⅛ per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.

3

Se la direzione del fondo fornisce le altre prestazioni di servizi di cui all'articolo 34 LIsFi i rischi operativi derivanti da queste attività sono calcolati secondo l'approccio dell'indicatore di base di cui all'articolo 92 dell'ordinanza del 1° giugno 201221 sui fondi propri (OFoP).

4

Se la direzione del fondo è incaricata dell'amministrazione e della gestione del portafoglio di una SICAV, il suo patrimonio complessivo deve essere integrato nel calcolo dei fondi propri secondo il capoverso 2.

5

Se è incaricata esclusivamente dell'amministrazione di una SICAV, la direzione del fondo deve detenere fondi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo della SICAV.


Art. 60

Fondi propri computabili (art. 37 LIsFi)

1

Le direzioni dei fondi possono computare nei fondi propri: a. il capitale azionario e di partecipazione liberato; b. le riserve legali e le altre riserve; c. il riporto dell'utile; d. l'utile dell'esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che sia disponibile un controllo sommario della chiusura intermedia con un conto economico completo;

e. le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nell'ambito della verifica secondo l'articolo 63 LIsFi.

2

Le direzioni dei fondi possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che: a. tali mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e b. la direzione del fondo si è impegnata a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.

3

La dichiarazione di cui al capoverso 2 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.

4

I fondi propri di cui al capoverso 1 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei fondi propri complessivi necessari.

21 RS

952.03

Istituti finanziari. O 27

954.11


Art. 61

Deduzioni nel calcolo dei fondi propri (art. 37 LIsFi)

Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti: a. il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio corrente; b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio corrente; c. il 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all'articolo 60 capoverso 2;

d. i valori immateriali, compresi i costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill, tranne il software; e. le azioni detenute a proprio rischio dalla direzione del fondo; f.

il valore contabile delle partecipazioni.


Art. 62

Presentazione dei conti e rapporto di attività (art. 9, 33, 36 e 37 LIsFi) 1

Alle direzioni dei fondi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO22. Se le direzioni dei fondi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.

2

Entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'organo di gestione, la direzione del fondo consegna alla FINMA il rapporto di attività e la relazione completa destinati all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.


Art. 63

Documentazione interna

(art. 9 e 33 LIsFi) La documentazione interna delle direzioni dei fondi deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.


Art. 64

Cambiamento della direzione del fondo (art. 39 LIsFi)

L'articolo 27 LICol23 e l'articolo 41 dell'ordinanza del 22 novembre 200624 sugli investimenti collettivi (OICol) si applicano per analogia al cambiamento della direzione del fondo.

22 RS 220

23 RS

951.31

24 RS

951.311

Istituti finanziari 28

954.11

Sezione 4: Società di intermediazione mobiliare

Art. 65

Carattere professionale

(art. 3 e 41 LIsFi) 1

Le società di intermediazione mobiliare ai sensi dell'articolo 41 lettera a LIsFi esercitano la loro attività a titolo professionale se, direttamente o indirettamente, tengono conti o custodiscono valori mobiliari per più di 20 clienti.

2

Non sono considerati clienti ai sensi dell'articolo 41 lettera a LIsFi: a. le banche e le società di intermediazione mobiliare svizzere ed estere o altre imprese sottoposte a vigilanza statale; b. gli azionisti o i soci che detengono una partecipazione qualificata o le persone aventi legami economici o familiari con loro;

c. gli investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale.

3

L'attività svolta per istituti e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a, b, d ed e LIsFi non è presa in considerazione ai fini della valutazione dello svolgimento a titolo professionale della stessa.

4

La funzionalità del mercato finanziario può essere compromessa ai sensi dell'articolo 41 lettera b numero 1 LIsFi se vengono effettuate operazioni di negoziazione di valori mobiliari il cui volume complessivo supera i 5 miliardi di franchi per anno civile in Svizzera.

5

È attivo quale membro di una sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 41 lettera b numero 2 LIsFi chiunque sia ammesso quale partecipante diretto a una sede di negoziazione.

6

Una società di intermediazione mobiliare fissa pubblicamente i corsi ai sensi dell'articolo 41 lettera c LIsFi se fanno parte di un'offerta rivolta al pubblico secondo l'articolo 3 lettere g e h LSerFi25. Le offerte agli istituti e alle persone secondo i capoversi 2 e 3 non sono considerate pubbliche.

7

Non sono considerate società di intermediazione mobiliare le direzioni dei fondi.


Art. 66

Organizzazione (art. 9 LIsFi)

1

Le società di intermediazione mobiliare devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

2

L'organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.

3

I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell'articolo 41 lettere a e c LIsFi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Non deve essere composto da membri dell'organo di gestione.

25 RS

950.1

Istituti finanziari. O 29

954.11

4

In casi motivati, la FINMA può consentire agevolazioni rispetto a questi requisiti o disporre requisiti più severi.


Art. 67

Compiti (art. 44 LIsFi)

1

Nell'ambito dei loro compiti di cui all'articolo 44 LIsFi, le società di intermediazione mobiliare provvedono ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e regolamento. In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.

2

I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell'articolo 41 lettere a e c LIsFi e che non sono principalmente attivi nel campo finanziario devono rendere giuridicamente autonomo il commercio di valori mobiliari.

3

Per il resto si applica l'articolo 14.


Art. 68

Gestione dei rischi e controllo interno (art. 9 LIsFi)

1

Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare la conformità alle norme.

2

Esse regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio.

3

Esse effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle commerciali.

4

I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell'articolo 41 lettere a e c LIsFi istituiscono un organo di audit interno indipendente dalla gestione. Esso deve disporre di risorse sufficienti e di diritti di verifica incondizionati.

5

In casi motivati, la FINMA può consentire agevolazioni rispetto a questi requisiti o disporre requisiti più severi.


Art. 69

Capitale minimo e garanzie (art. 45 LIsFi)

1

Il capitale minimo della società di intermediazione mobiliare deve ammontare a 1,5 milioni di franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente. 2 In caso di fondazione mediante conferimenti in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit abilitata.

Tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un'impresa esistente in una società di intermediazione mobiliare.

3

Per le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone il capitale si compone: a. dei conti di capitale; e

Istituti finanziari 30

954.11

b. degli averi dei soci illimitatamente responsabili.

4

Gli averi di cui al capoverso 3 possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che: a. tali averi sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e b. la società di intermediazione mobiliare si è impegnata a: 1. non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri,

2. non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, gli elementi di capitale in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.

5

La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.

6

La FINMA può autorizzare le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone a depositare una garanzia minima di 1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 3 e 4, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di conferimento in contanti su un conto bancario bloccato.

7

In casi motivati, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.


Art. 70

Fondi propri e ripartizione dei rischi (art. 46 LIsFi)

1

Le società di intermediazione mobiliare che non tengono personalmente conti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono detenere durevolmente fondi propri pari ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi.

2

Si considerano costi fissi: a. le spese per il personale; b. le spese materiali per l'esercizio; c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato; d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

3

La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell'esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.

4

Le società di intermediazione mobiliare che tengono personalmente conti di cui all'articolo

44 capoverso

1 lettera

a LIsFi devono osservare le disposizioni dell'OFoP26.

26 RS

952.03

Istituti finanziari. O 31

954.11


Art. 71

Liquidità (art. 46 LIsFi)

1

Le società di intermediazione mobiliare che non tengono personalmente conti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono investire i propri fondi in modo da garantire in ogni momento una sufficiente liquidità.

2

Le società di intermediazione mobiliare che tengono personalmente conti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono osservare le disposizioni dell'ordinanza del 30 novembre 201227 sulla liquidità.


Art. 72

Presentazione dei conti (art. 48 LIsFi)

Le disposizioni relative alla presentazione dei conti dell'ordinanza del 30 aprile 201428 sulle banche si applicano per analogia.


Art. 73

Documentazione interna

(art. 9 LIsFi)

La documentazione interna delle società di intermediazione mobiliare deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.


Art. 74

Obbligo di registrazione (art. 50 LIsFi)

1

La società di intermediazione mobiliare registra tutti i mandati ricevuti e tutte le operazioni in valori mobiliari da essa effettuate.

2

L'obbligo di registrazione si applica anche ai mandati e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione.

3

Esso si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.

4

La FINMA determina quali indicazioni sono necessarie e in quale forma devono essere registrate.


Art. 75

Obbligo di comunicazione (art. 51 LIsFi)

1

La società di intermediazione mobiliare comunica tutte le operazioni da essa effettuate in valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione.

Devono essere comunicati in particolare: a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati; b. il volume, la data e l'ora della conclusione dell'operazione; c. il corso;

27 RS

952.06

28 RS

952.02

Istituti finanziari 32

954.11

d. le informazioni per l'identificazione dell'avente economicamente diritto.

2

L'obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione.

3

Esso si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.

4

Non devono essere comunicate le seguenti operazioni effettuate all'estero: a. le operazioni in valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, purché alla sede di negoziazione siano regolarmente comunicati i fatti soggetti all'obbligo di comunicazione in virtù di un accordo ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 LInFi29 o nell'ambito di uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, se: 1. le operazioni sono effettuate dalla succursale di una società di intermediazione mobiliare svizzera o da un partecipante estero ammesso, e

2. la succursale o il partecipante estero sono ammessi al commercio dalla competente autorità estera di vigilanza e sono soggetti all'obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine; b. le operazioni in valori mobiliari esteri ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, effettuate presso una sede di negoziazione estera riconosciuta.

5

Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.

Sezione 5: Succursali

Art. 76

Istituti finanziari esteri (art. 52 cpv. 1 LIsFi) 1

Sono considerate istituti finanziari esteri tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che:

a. possiedono all'estero un'autorizzazione quale istituto finanziario; b. nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali utilizzano espressioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LIsFi o un'espressione di significato analogo; o c. operano quali istituti finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LIsFi.

2

Se la sua direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essenzialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, l'istituto finanziario deve essere organizzato secondo il diritto svizzero e sottostà alle disposizioni relative agli istituti finanziari svizzeri.

29 RS

958.1

Istituti finanziari. O 33

954.11


Art. 77

Obbligo e condizioni di autorizzazione (art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi) 1

L'istituto finanziario estero deve: a. disporre di un'autorizzazione ed essere sottoposto a una vigilanza almeno equivalenti a quelle richieste per la succursale in Svizzera; b. disporre di garanzie paragonabili a quelle previste: 1. agli articoli 22 e 23 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l'attività di trustee (art. 52 cpv. 1 lett. a LIsFi),

2. agli articoli 28, 29, 36 e 37 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che esercitano l'attività del fondo, la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o la gestione partimoniale per istituti di previdenza (art. 52 cpv. 1 lett. b LIsFi), 3. agli articoli 45-47 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che negoziano valori mobiliari, concludono affari o tengono conti della clientela (art. 52 cpv. 1 lett. c-e LIsFi).

2

La succursale deve: a. osservare le disposizioni della LSerFi30, se fornisce servizi finanziari di cui all'articolo 3 lettera c LSerFi; b. adempiere le condizioni secondo l'articolo 20 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l'attività di trustee (art. 52 cpv. 1 lett. a LIsFi); c. essere sottoposta a una vigilanza: 1. secondo gli articoli 61 e 62 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l'attività di trustee, 2. secondo gli articoli 61 e 63 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettere b-e LIsFi.

3

L'istituto finanziario estero può iscrivere la succursale nel registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto dalla FINMA l'autorizzazione per la sua istituzione.


Art. 78

Pluralità di succursali (art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi) 1

Se istituisce più succursali in Svizzera, l'istituto finanziario estero deve: a. richiedere l'autorizzazione per ognuna di esse; b. designare una delle succursali quale responsabile delle relazioni: 1. con la FINMA e con l'organismo di vigilanza nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a LIsFi,

2. con la FINMA nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettere b-e LIsFi.

30 RS

950.1

Istituti finanziari 34

954.11

2

Le succursali devono adempiere congiuntamente le condizioni della LIsFi e della presente ordinanza. Un solo rapporto di audit è sufficiente.


Art. 79

Conto annuale e chiusure intermedie delle succursali (art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi) 1

Le succursali possono allestire il loro conto annuale e le loro chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili all'istituto finanziario estero, sempre che soddisfino gli standard internazionali in materia di presentazione dei conti.

2

Devono essere esposti separatamente i crediti e gli impegni: a. nei confronti dell'istituto finanziario estero; b. nei confronti di imprese o società immobiliari attive nel settore finanziario, se: 1. l'istituto finanziario estero forma con esse un'unità economica, o 2. si deve supporre che l'istituto finanziario estero è legalmente o di fatto tenuto a sostenere simili imprese.

3

Il capoverso 2 si applica anche alle operazioni fuori bilancio.

4

La succursale trasmette il suo conto annuale e le sue chiusure intermedie: a. all'organismo di vigilanza all'attenzione della FINMA nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a LIsFi; b. alla FINMA nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettere b-e LIsFi.

5

La pubblicazione non è richiesta.


Art. 80

Rapporto di audit

(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi) 1

La società di audit trasmette il suo rapporto: a. all'organismo di vigilanza all'attenzione della FINMA nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a LIsFi;

b. alla FINMA nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettere b-e LIsFi.

2

Essa consegna una copia al direttore responsabile della succursale.

3

La succursale trasmette una copia del rapporto di audit all'organo dell'istituto finanziario estero competente per l'attività della succursale.


Art. 81

Scioglimento di una succursale (art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi) Prima di procedere alla scioglimento di una succursale, l'istituto finanziario estero richiede l'approvazione della FINMA.

Istituti finanziari. O 35

954.11

Sezione 6: Rappresentanze (art. 58 cpv. 1 e 59 LIsFi)

Art. 82

La rappresentanza di un istituto finanziario estero deve: a. osservare le disposizioni della LSerFi31, se fornisce servizi finanziari di cui all'articolo 3 lettera c LSerFi; b. essere sottoposta a una vigilanza: 1. secondo gli articoli 61 e 62 LIsFi nei casi di cui all'articolo 58 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 52 capoverso 1 lettera a LIsFi,

2. secondo gli articoli 61 e 63 LIsFi nei casi di cui all'articolo 58 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 52 capoverso 1 lettere b-e LIsFi. L'articolo 63 capoverso 1 lettera b LIsFi non è applicabile.

Capitolo 3: Vigilanza Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee

Art. 83

Società svizzere di un gruppo (art. 61 cpv. 1 e 2 LIsFi) 1

Per i gestori patrimoniali e i trustee svizzeri che fanno parte di un gruppo finanziario la FINMA può prevedere che la vigilanza continua sia esercitata esclusivamente nell'ambito della vigilanza sul gruppo. Ciò presuppone che la società di un gruppo sia fortemente coinvolta nella gestione dei rischi, nel controllo interno e nell'organo di audit interno del gruppo finanziario.

2

La FINMA pubblica un elenco delle società del gruppo sottoposte alla sua vigilanza in conformità al capoverso 1.


Art. 84

Vigilanza continua

(art. 61 cpv. 2 e 62 LIsFi) 1

L'organismo di vigilanza verifica in modo continuato se gli assoggettati alla sua vigilanza, in particolare: a. adempiono i requisiti definiti nella LIsFi; b. adempiono gli obblighi secondo la legge del 10 ottobre 199732 sul riciclaggio di denaro (LRD);

c. adempiono gli obblighi secondo la LSerFi33, se forniscono servizi finanziari secondo l'articolo 3 lettera c LSerFi; 31 RS

950.1

32 RS

955.0

33 RS

950.1

Istituti finanziari 36

954.11

d. adempiono gli obblighi secondo la LICol34, se svolgono attività ad essa sottoposte.

2

La FINMA emana per gli organismi di vigilanza prescrizioni concernenti la verifica e la vigilanza. In particolare prescrive agli organismi di vigilanza un sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza. Essa li consulta previamente.

3

Le attività di verifica e i relativi risultati devono essere esposti in rapporti di audit.

I rapporti di audit devono essere redatti in una lingua ufficiale. Eventuali eccezioni previste da società di audit secondo l'articolo 43k LFINMA35 necessitano dell'approvazione dell'organismo di vigilanza.

4

Se vigila su un istituto finanziario la cui attività necessita di un'autorizzazione più ampia in caso di superamento dei valori soglia, l'organismo di vigilanza controlla che questi valori vengano rispettati ed eventualmente notifica il loro superamento alla FINMA e all'istituto finanziario.

5

La facoltà di emanare decisioni è riservata alla FINMA. La FINMA subentra all'organismo di vigilanza nell'attività di vigilanza continua se ciò è necessario ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA.


Art. 85

Coordinamento delle attività di vigilanza (art. 5 e 62 LIsFi)

Nel caso dei gestori patrimoniali e dei trustee la FINMA e gli organismi di vigilanza coordinano le loro attività di vigilanza per evitare doppioni.


Art. 86

Ricorso a società di audit (art. 62 cpv. 1 LIsFi) Se non effettua direttamente la verifica degli assoggettati, l'organismo di vigilanza si assicura che: a. la società di audit a cui ricorre sia incaricata correttamente e abilitata secondo l'articolo 43k LFINMA36;

b. la società di audit a cui ricorre attui le prescrizioni della FINMA; c. l'ambito e il grado di approfondimento della verifica corrispondano alla valutazione dei rischi contenuta nel suo piano di vigilanza; e

d. la società di audit a cui ricorre lo informi immediatamente riguardo a irregolarità.

34 RS

951.31

35 RS

956.1

36 RS

956.1

Istituti finanziari. O 37

954.11


Art. 87

Periodicità della verifica (art. 62 cpv. 2 e 3 LIsFi) 1

Per determinare la periodicità della verifica e l'intensità della vigilanza l'organismo di vigilanza si basa sui rischi connessi all'attività e all'organizzazione degli assoggettati alla vigilanza.

2

Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, esso raccoglie in forma standardizzata dati sui rischi degli assoggettati alla vigilanza. 3 Esso valuta i dati raccolti mediante autodichiarazione e in caso di necessità prende altre misure.

4

Dopo averlo consultato, la FINMA emana disposizioni nei confronti dell'organismo di vigilanza concernenti la valutazione di cui ai capoversi 1-3.

Sezione 2:

Gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare, gruppi finanziari e conglomerati finanziari

Art. 88

Verifica (art. 61 cpv. 3 e 63 LIsFi) 1

La società di audit verifica se gli assoggettati alla vigilanza, in particolare: a. adempiono i requisiti definiti nella LIsFi; b. adempiono gli obblighi secondo la LRD37; c. adempiono gli obblighi secondo la LSerFi38, se forniscono servizi finanziari secondo l'articolo 3 lettera c LSerFi; d. adempiono gli obblighi secondo la LICol39, se svolgono attività ad essa sottoposte.

2

Gli assoggettati alla vigilanza per i quali la società di audit presenta annualmente un'analisi dei rischi sono esonerati dall'obbligo di presentare un rapporto sulla conformità della loro attività secondo l'articolo 63 capoverso 3 LIsFi.


Art. 89

Cooperazione delle società di audit (art. 63 LIsFi)

Le società di audit di assoggettati alla vigilanza che cooperano ai sensi degli articoli 14, 27 o 35 LIsFi sono a loro volta tenute a cooperare strettamente.

37 RS

955.0

38 RS

950.1

39 RS

951.31

Istituti finanziari 38

954.11

Sezione 3: Misure in materia di insolvenza (art. 67 LIsFi)

Art. 90

L'articolo 24 LBCR40 si applica per analogia alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 91

Abrogazione e modifica di altri atti normativi (art. 73 LIsFi)

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.


Art. 92

Disposizioni transitorie per i gestori patrimoniali e i trustee (art. 74 LIsFi)

1

I gestori patrimoniali e i trustee che fino all'entrata in vigore della LIsFi sono stati assoggettati alla vigilanza della FINMA in qualità di intermediari finanziari direttamente sottoposti secondo la LRD41 non devono più affiliarsi a un organismo di autodisciplina conformemente all'articolo 24 LRD se entro un anno dall'entrata in vigore della LIsFi: a. ottengono da un organismo di vigilanza la conferma dell'assoggettamento secondo l'articolo 7 capoverso 2 LIsFi; e b. presentano una richiesta di autorizzazione alla FINMA.

2

Presentano un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni della LRD:

a. all'organismo di vigilanza prima dell'assoggettamento secondo l'articolo 7 capoverso 2 LIsFi; o

b. all'organismo di autodisciplina prima dell'affiliazione secondo l'articolo 14 LRD.


Art. 93

Altre disposizioni transitorie (art. 74 LIsFi)

1

L'articolo 5 capoverso 2 LIsFi non si applica agli istituti finanziari che, al momento dell'entrata in vigore della LIsFi, sono già iscritti nel registro di commercio.

2

Gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo la LSerFi42 devono affiliarsi a un organo di mediazione al più tardi sei mesi dopo che il Dipartimento federale delle finanze ha riconosciuto o istituito per essi un organo di mediazione 40 RS

952.0

41 RS

955.0

42 RS

950.1

Istituti finanziari. O 39

954.11

secondo l'articolo 84 LSerFi. Il termine è osservato con la presentazione della richiesta.

3

Gli istituti finanziari con sede all'estero, che a causa di una succursale o di una rappresentanza in Svizzera dispongono già di un'autorizzazione, non devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Devono adempiere i requisiti legali entro un anno dall'entrata in vigore.

4

Gli istituti finanziari con sede all'estero che a causa di una succursale o di una rappresentanza in Svizzera sottostanno per la prima volta all'obbligo di autorizzazione previsto nella LIsFi devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dall'entrata in vigore. Entro tre anni dalla stessa devono adempiere i requisiti previsti dalla legge e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione.

5

L'articolo 77 capoverso 3 non si applica alle succursali che, al momento dell'entrata in vigore della LIsFi, sono già iscritte nel registro di commercio.

6

Le esenzioni che la FINMA ha concesso in virtù dell'articolo 18 capoverso 3 LICol43 nella versione del 28 settembre 201244 ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale continuano a essere applicate nell'ambito dell'articolo 7 della presente ordinanza.


Art. 94

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

43 RS

951.31

44 RU

2013 585

Istituti finanziari 40

954.11

Allegato 1

(art. 91)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I

L'ordinanza del 2 dicembre 199645 sulle borse è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ...46 45

RU 1997 85 2044 art. 2, 2004 2781, 2005 4849 n. III, 2006 4307 all. 7 n. 2, 2008 5363 all. n. 9, 2012 5441 all. 6 n. 3, 2013 1111, 2014 1269 all. 2 n. 6 2321 all. 4 n. 2 4295 all.

n. 4, 2015 5413 all. 1 n. 12, 2017 3715 n. III 

46 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2019 4633.