01.01.2025 - *
01.03.2024 - 31.12.2024 / In vigore
23.01.2023 - 29.02.2024
26.08.2022 - 22.01.2023
01.08.2021 - 25.08.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
15.08.2017 - 31.12.2019
01.08.2017 - 14.08.2017
01.08.2016 - 31.07.2017
01.01.2016 - 31.07.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.05.2013 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.04.2013
01.08.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.07.2011
01.01.2007 - 31.12.2008
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1

Ordinanza

sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM) del 2 dicembre 1996 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 24 marzo 19951 sulle borse e il commercio di valori
mobiliari (LBVM, detta qui di seguito legge), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza contiene: a. definizioni (art. 2-5); b. disposizioni sull'organizzazione delle borse (art. 6-12); c. disposizioni sull'approvazione dei regolamenti delle borse (art. 13); d. condizioni di autorizzazione per le borse estere (art. 14); e. disposizioni relative all'esclusione di borse dall'assoggettamento e all'assoggettamento di organizzazioni analoghe alle borse (art. 15-16);

f. condizioni di autorizzazione per i commercianti svizzeri di valori mobiliari, comprese le disposizioni sulla direzione, i fondi propri, la ripartizione dei rischi, il rendiconto e la revisione esterna (art. 17-37); g. disposizioni sui commercianti esteri di valori mobiliari (art. 38-53); h. disposizioni relative all'annullamento dei titoli restanti (art. 54-55); i.

disposizioni sulla dominazione delle borse e dei commercianti da parte estera (art. 56); k. disposizioni finali e transitorie (art. 57-58).


Art. 2

Commerciante di valori mobiliari (art. 2 lett. d LBVM) 1

Sono commercianti di valori mobiliari (commercianti) ai sensi della legge i commercianti per conto proprio, le ditte di emissione e i fornitori di derivati, sempre che siano principalmente attivi nel campo finanziario.

RU 1997 85

1

RS 954.1

954.11

Credito

2

954.11

2

I market maker e i commercianti che operano per il conto di clienti sono commercianti ai sensi della presente legge, anche quando non sono principalmente attivi nel campo finanziario.

3

Non sono considerati commercianti: a. la Banca nazionale svizzera; b. le direzioni dei fondi ai sensi della legge federale del 18 marzo 19942 sui fondi di investimento; c. gli istituti di assicurazione ai sensi della legge del 23 giugno 19783 sulla sorveglianza degli assicuratori;

d. gli istituti della previdenza professionale ai quali è applicabile l'articolo 71 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e sottoposti a una sorveglianza.


Art. 3

Categorie di commercianti (art. 2 lett. d LBVM) 1

Sono commercianti per conto proprio i commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari.

2

Le ditte di emissione sono commercianti che assumono professionalmente fermo o in commissione valori mobiliari emessi da terzi e li offrono pubblicamente sul mercato primario.

3

I fornitori di derivati sono commercianti che creano professionalmente derivati che offrono pubblicamente sul mercato primario per conto proprio o per conto di terzi.

4

I market maker sono commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissano i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta.

5

I commercianti che operano per il conto di clienti sono commercianti che negoziano professionalmente valori mobiliari in nome proprio e per il conto di clienti e che:

a. tengono personalmente o presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari, oppure,

b. conservano personalmente o in nome proprio presso terzi i valori mobiliari dei clienti.

6

Non sono considerati clientela ai sensi del capoverso 5: a. le banche e i commercianti svizzeri e esteri oppure altre imprese sottoposte a una sorveglianza da parte dello Stato; 2

RS 951.31

3

RS 961.01

4

RS 831.40

Borse e commercio di valori mobiliari. O 3

954.11

b. gli azionisti o i soci che vantano una partecipazione determinante nei confronti del debitore o le persone aventi vincoli economici o familiari con loro;

c. gli investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale.

7

Le offerte presentate a persone ai sensi del capoverso 6 non sono considerate pubbliche a mente dei capoversi 2, 3 e 4.


Art. 4

Standardizzazione e idoneità alla diffusione in vasta scala (art. 2 lett. a LBVM) Le cartevalori, i diritti valori e i derivati offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti sono considerati standard e idonei al commercio su vasta scala, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.


Art. 5

Derivati (art. 2 lett. a LBVM) I derivati sono contratti finanziari il cui prezzo viene stabilito in funzione: a. di valori patrimoniali, come azioni, obbligazioni, materie prime, metalli preziosi;

b. di aliquote di riferimento come valute, saggi di interesse e indici.

Capitolo 2: Borse Sezione 1: Organizzazione

Art. 6

Organo per l'ammissione di valori mobiliari (art. 3 cpv. 2 lett. a e c, nonché art. 4 cpv. 1 LBVM) 1

Nell'organo competente per l'ammissione dei valori mobiliari devono essere rappresentati equamente gli emittenti e gli investitori.

2

La borsa stabilisce nei suoi regolamenti la rappresentanza degli emittenti e degli investitori.


Art. 7

Direzione (art. 3 cpv. 2 lett. a e c, nonché art. 4 cpv. 1 LBVM) La direzione deve essere personalmente indipendente dall'organo supremo di direzione, di sorveglianza e di controllo.


Art. 8

Organo interno di vigilanza (art. 3 cpv. 2 lett. a e c, art. 4 cpv. 1, nonché art. 6 LBVM) 1

L'organo supremo di direzione, di sorveglianza e di controllo istituisce un organo interno di vigilanza. Tale organo deve essere personalmente e organizzativamente indipendente dalla direzione.

Credito

4

954.11

2

L'organo interno di vigilanza deve disporre di personale sufficiente e competente.

3

La nomina del capo è sottoposta all'approvazione della Commissione federale delle banche (Commissione delle banche).

4

La borsa stabilisce nel suo regolamento i compiti e le competenze dell'organo interno di vigilanza.


Art. 9

Collaboratori responsabili (art. 3 cpv. 2 lett. b LBVM) Si considerano collaboratori responsabili della borsa ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge: a. i membri dell'organo supremo di direzione, di sorveglianza e di controllo e della direzione;

b. il capo dell'organo interno di vigilanza.


Art. 10

Organo di revisione (art. 3 cpv. 2 lett. a, nonché art. 4 cpv. 1 LBVM) 1

La borsa incarica un istituto riconosciuto di revisione dei commerciati di valori mobiliari di verificare annualmente se la borsa adempie o meno gli obblighi imposti dalla legge, dalla presente ordinanza e dai suoi regolamenti.

2

L'organo di revisione presenta il suo rapporto all'organo supremo di direzione, di sorveglianza e di controllo, all'organo di vigilanza interno e alla Commissione delle banche.


Art. 11

Inchieste (art. 3 cpv. 2 lett. a e c, art. 4 cpv. 1, nonché art. 6 cpv. 2 LBVM) In caso di sospetto di infrazioni alle prescrizioni legali o di altre irregolarità la Commissione delle banche può ordinare alla borsa, a un organo di revisione o ad altre persone competenti di effettuare le inchieste necessarie.


Art. 12

Operazioni con l'estero (art. 3 cpv. 2 lett. a, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) La borsa dà notifica alla Commissione delle banche prima di ammettere come membri commercianti esteri o di erigere all'estero una filiale, una succursale o una rappresentanza.

Sezione 2: Approvazione dei regolamenti delle borse

Art. 13

(art. 4 cpv. 2 LBVM) 1

All'atto dell'approvazione dei regolamenti delle borse, la Commissione federale delle banche verifica in particolare se queste:

Borse e commercio di valori mobiliari. O 5

954.11

a. garantiscono la trasparenza e la parità di trattamento degli investitori; e b. assicurano il buon funzionamento dei mercati di valori mobiliari.

2

Prima di prendere la sua decisione essa può sentire il parere della Commissione della concorrenza. Quest'ultima si esprime sulla neutralità concorrenziale dei regolamenti e indica se essi non favoriscono accordi che ostacolano la concorrenza.

Sezione 3: Condizioni di autorizzazione per le borse estere

Art. 14

(art. 3 cpv. 3, nonché art. 37 LBVM) 1

Le borse organizzate secondo il diritto estero devono richiedere l'autorizzazione della Commissione delle banche prima di poter garantire ai commercianti in Svizzera l'accesso alle loro installazioni.

2

La Commissione delle banche concede l'autorizzazione se: a. le borse estere sono sottoposte a una sorveglianza adeguata; e b. le autorità di sorveglianza estere competenti: 1. non formulano obiezioni all'attività transfrontaliera delle borse estere, 2. garantiscono di comunicare alla Commissione delle banche le infrazioni alle prescrizioni legali e altre irregolarità da parte di commercianti svizzeri di valori mobiliari, e 3. sono in grado di prestare assistenza amministrativa alla Commissione delle banche.

3

Essa può negare l'autorizzazione in virtù dell'articolo 37 della legge.

Sezione 4: Esclusione dall'assoggettamento

Art. 15

(art. 3 cpv. 4 LBVM) 1

Una borsa può essere esclusa totalmente o parzialmente dall'assoggettamento alla legge se:

a. il volume d'affari presso questa borsa è insignificante rispetto alla cifra d'affari globale di tutti i valori mobiliari o di categorie di valori mobiliari trattati presso le borse svizzere; e

b. il commercio disciplinato e trasparente dei valori mobiliari ammessi a questa borsa sarebbe pregiudicato dall'assoggettamento totale.

2

La Commissione delle banche decide in merito all'esclusione totale o parziale dall'assoggettamento.

Credito

6

954.11

Sezione 5: Assoggettamento di organizzazioni analoghe alle borse

Art. 16

(art. 3 cpv. 4 LBVM) La Commissione delle banche decide in merito all'assoggettamento totale o parziale alla legge di organizzazioni analoghe alle borse.

Capitolo 3: Commercianti svizzeri Sezione 1: Condizioni di autorizzazione

Art. 17

Richiesta di autorizzazione (art. 10 cpv. 2 e 5, art. 12-14, nonché art. 17 cpv. 1 LBVM) 1

Il commerciante presenta una richiesta di autorizzazione alla Commissione delle banche. Questa deve contenere tutte le indicazioni necessarie, in particolare informazioni su: a. il campo di attività (art. 18); b. l'organizzazione (art. 19); c. il sistema di controllo e la revisione interna (art. 20); d. la sede della direzione (art. 21); e. il capitale minimo o la garanzia (art. 22); f. i collaboratori responsabili e le persone che possiedono una partecipazione determinante (art. 23); g. i fondi propri e la ripartizione dei rischi (art. 29); h. la revisione esterna (art. 30).

2

Il commerciante allega alla richiesta di autorizzazione i documenti necessari, in particolare gli statuti o il contratto di società, nonché i regolamenti.


Art. 18

Descrizione del campo di attività (art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) 1

Il commerciante deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il campo materiale e geografico di attività.

2

Deve in particolare indicare: a. quali tipi di valori mobiliari negozia e quali altri affari tratta; b. su quali mercati opera; c. per conto di quale genere di clienti agisce.

3

Il campo materiale e geografico di attività deve corrispondere ai mezzi finanziari e all'organizzazione aziendale.

Borse e commercio di valori mobiliari. O 7

954.11

4

Deve indicare alla Commissione delle banche le borse svizzere o estere delle quali intende divenire membro.

5

Se intende esercitare una filale, una succursale o una rappresentanza all'estero, il commerciante deve fornire alla Commissione delle banche tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dell'attività all'estero, in particolare: a. un piano di attività che descriva segnatamente il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative; b. l'indirizzo della sede all'estero; c. i nomi delle persone alle quali è affidata l'amministrazione e la direzione; d. l'organo di revisione; e. l'autorità di sorveglianza nel Paese ospite.


Art. 19

Organizzazione (art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) 1

Il commerciante provvede ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la Commissione delle banche può ammettere eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.

2

I market maker e i commercianti che operano per il conto di clienti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 e che non sono principalmente attivi nel campo finanziario devono rendere giuridicamente autonomo il commercio di valori mobiliari.

3

Per l'accertamento, la limitazione e la sorveglianza dei rischi ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1, il commerciante stabilisce in un regolamento o in direttive interne: a. i principi della gestione dei rischi; b. la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio.


Art. 20

Sistema di controllo e revisione interna (art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) 1

Il commerciante provvede ad istituire un efficace sistema di controllo interno.

2

In particolare affida ad un servizio indipendente dalla direzione la revisione interna (organo interno di revisione o ispettorato). Quest'ultimo verifica anche l'osservanza dell'obbligo di informazione, di diligenza e di lealtà ai sensi dell'articolo 11 della legge.

3

In singoli casi fondati la Commissione delle banche può esonerare il commerciante dall'obbligo di istituzione di un organo di revisione interno.

Credito

8

954.11


Art. 21

Sede della direzione (art. 10 cpv. 2 lett. a, cpv. 3 e 5 LBVM) 1

Il commerciante deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono fatte salve le direttive e le decisioni generali nell'ambito della gestione di gruppo, sempre che il commerciante faccia parte di un gruppo attivo nel campo finanziario e sottoposto ad un'adeguata sorveglianza di gruppo da parte delle autorità estere di sorveglianza.

2

Le persone alle quali è stata affidata la gestione del commerciante devono avere il loro domicilio in una località dalla quale possono esercitare effettivamente e responsabilmente la gestione.


Art. 22

Capitale minimo e garanzia (art. 10 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LBVM) 1

Il commerciante deve disporre di un capitale minimo di 1,5 milioni di franchi, interamente liberato. In caso di fondazione con conferimento di beni in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da un organo di revisione riconosciuto dalla Commissione delle banche; tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un'impresa esistente in un commerciante.

2

Nel caso delle persone fisiche e delle società di persone il capitale si compone: a. dei conti di capitale; e b.5 degli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una dichiarazione scritta risulta irrevocabilmente che, in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri creditori e che non possono essere compensati con i crediti del commerciante o garantiti con i suoi valori patrimoniali.

3

Gli averi di cui al capoverso 2 possono essere imputati soltanto se risulta da una dichiarazione scritta depositata presso l'organo di revisione l'obbligo del commerciante di non ridurre al di sotto del limite del capitale minimo alcuna delle due componenti del capitale senza l'accordo preliminare dell'organo di revisione.

4

La Commissione delle banche può autorizzare le persone fisiche e le società di persone a depositare una garanzia minima di 1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 2 e 3, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di versamento in contanti su un conto bancario bloccato.

5

In singoli casi fondati la Commissione delle banche può autorizzare un'altra soglia di garanzia.

6

Per le banche valgono le disposizioni dell'ordinanza del 29 settembre 20066 sui fondi propri.7

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2781).

6 RS

952.03

7

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 952.03).

Borse e commercio di valori mobiliari. O 9

954.11


Art. 23

Indicazioni sui collaboratori responsabili e sulle persone che possiedono partecipazioni determinanti (art. 10 cpv. 2 lett. d, cpv. 3, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1

Il commerciante deve fornire nella sua richiesta di autorizzazione indicazioni sui collaboratori responsabili e sulle persone che possiedono partecipazioni determinanti. La richiesta contiene in particolare: a. nel caso delle persone fisiche: indicazioni sulla nazionalità, il domicilio, le partecipazioni determinanti ad altre società e le procedure giudiziarie e amministrative in corso, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto del casellario giudiziario; b. nel caso delle società: gli statuti o i contratti di società, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione del campo di attività, della situazione finanziaria e, se del caso, della struttura di gruppo, nonché indicazioni sulle procedure giudiziarie e amministrative concluse o in corso.

2

Per le persone che possiedono partecipazioni determinanti la richiesta di autorizzazione contiene inoltre:

a. le quote di partecipazione; b. la dichiarazione di cui all'articolo 28 capoverso 2.

3

Sono collaboratori responsabili del commerciante ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge:

a. i membri dell'organo supremo di direzione, di sorveglianza e di controllo, nonché della direzione; b. il capo dell'organo interno di revisione.

4

Sono persone che possiedono partecipazioni determinanti (qualificate) ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge le persone fisiche e giuridiche che possiedono direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto di un commerciante o che possono influenzare altrimenti in modo determinante la sua attività.


Art. 24

Iscrizione nel registro di commercio (art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) Il commerciante di nuova fondazione può iscriversi al registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione d'esercizio da parte della Commissione delle banche.

Credito

10

954.11

Sezione 2: Direzione

Art. 25

Modificazione delle condizioni di autorizzazione (art. 10 cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1

Il commerciante notifica alla Commissione delle banche tutte le modificazioni delle condizioni di autorizzazione, in particolare: a. tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti; b. l'intenzione di erigere una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero, unitamente alle indicazioni di cui all'articolo 18 capoverso 5; c. la cessazione o ogni importante modificazione dell'attività della filiale, della succursale o della rappresentanza all'estero; d. per quanto concerne la filiale, la succursale o la rappresentanza all'estero, il cambiamento dell'organo di revisione o dell'autorità estera di sorveglianza competente.

2

Il cambiamento dei collaboratori responsabili deve unicamente essere notificato all'organo di revisione.

3

Il commerciante può notificare le modificazioni degli statuti per iscrizione nel registro di commercio e mettere in vigore le modificazioni dei regolamenti soltanto quand'esse sono state approvate dalla Commissione delle banche.


Art. 26

Sorveglianza dei rischi (art. 10 cpv. 2 lett. a LBVM) 1

Il commerciante deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, credito, cedimento, liquidazione, liquidità e immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.

2

La direzione riunisce tutta la documentazione relativa agli affari a rischio, necessari in sede decisionale e di sorveglianza. Questa documentazione deve altresì consentire all'organo di revisione di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.


Art. 27

Appartenenza ad una borsa (art. 10 cpv. 2 lett. a, cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) Ogni anno, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio commerciale, il commerciante notifica alla Commissione delle banche i nominativi delle borse svizzere e estere delle quali è membro.


Art. 28

Acquisto e alienazione di partecipazioni determinanti (art. 10 cpv. 2 lett. d, cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1

Tutte le persone fisiche e giuridiche devono dare notifica alla Commissione delle banche prima di acquistare o alienare direttamente o indirettamente una partecipazione determinante a un commerciante organizzato secondo la legislazione svizzera.

Tale obbligo di notifica sussiste anche quando una partecipazione determinante

Borse e commercio di valori mobiliari. O 11

954.11

viene in tal modo aumentata o diminuita, nel senso che supera, raggiunge o scende al disotto della soglia del 20, del 33 o del 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.

2

Le persone che possiedono una partecipazione determinante devono dichiarare alla Commissione delle banche se acquistano la partecipazione per conto proprio o a titolo fiduciario per conto di terzi e se hanno concesso opzioni o diritti analoghi per questa partecipazione.

3

Il commerciante notifica alla Commissione delle banche le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 non appena ne ha notizia.

4

Entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio commerciale, il commerciante trasmette alla Commissione delle banche un elenco delle partecipazioni determinanti. L'elenco contiene indicazioni sull'identità e la quota di partecipazione di tutte le persone che possiedono una partecipazione determinante il giorno della chiusura, nonché eventuali modificazioni rispetto all'anno precedente.

5

Le notifiche ai sensi dei capoversi 3 e 4 contengono inoltre indicazioni e documentazione ai sensi del capoverso 2 e dell'articolo 23 capoverso 1, sempre che la Commissione delle banche non ne disponga già in virtù di una precedente notifica.

Sezione 3:

Disposizioni sui fondi propri, la ripartizione dei rischi e il rendiconto

Art. 29


8

Fondi propri, ripartizione dei rischi e rendiconto 1

Le disposizioni dell'ordinanza 29 settembre 20069 sui fondi propri e le disposizioni dell'ordinanza del 17 maggio 197210 sulle banche relative ai conti annuali (art. 23 segg.) si applicano anche ai commercianti di valori mobiliari.

2

In singoli casi fondati la Commissione delle banche può eccezionalmente: a. autorizzare

facilitazioni;

b. ordinare inasprimenti in merito ai fondi propri e alle disposizioni sulla ripartizione dei rischi; in particolare essa può esigere che il commerciante di valori mobiliari documenti i fondi propri a brevi intervalli di tempo conformemente all'articolo 13 dell'ordinanza del 29 settembre 2006 sui fondi propri.

3

I fondi propri dei commercianti di valori mobiliari non soggetti alla legge dell'8 novembre 193411 sulle banche devono ammontare almeno a un quarto dei costi complessivi annuali, qualora: a. le esigenze di cui all'articolo 33 dell'ordinanza del 29 settembre 2006 sui fondi propri siano inferiori; e 8

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 952.03).

9 RS

952.03

10

RS 952.02

11 RS

952.0

Credito

12

954.11

b. i fondi propri di base secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 29 settembre 2006 sui fondi propri non raggiungano 10 milioni di franchi.

4

Per costi complessivi s'intendono gli oneri iscritti, nel conto economico dell'ultimo esercizio, nelle posizioni 1.5.1 (spese per il personale), 1.5.2 (spese per il materiale), 2.2 (ammortamenti sugli immobilizzi) e 2.3 (rettifiche di valore, accantonamenti e perdite) di cui all'articolo 25a capoverso 1 dell'ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972.

a12 Garanzia dei depositi (art. 17, 19 e 36a LBVM) 1

L'articolo 19 dell'ordinanza del 17 maggio 197213 sulle banche è applicabile ai commercianti di valori mobiliari che devono garantire delle liquidità supplementari secondo l'articolo 37h capoverso 3 della legge dell'8 novembre 193414 sulle banche.

2

Nell'ambito della sua attività di revisione, l'ufficio di revisione esamina se sono presenti le liquidità supplementari necessarie e indica il risultato di tale esame nel suo rapporto di revisione.

Sezione 4: Revisione esterna

Art. 30

Organo di revisione (art. 17 LBVM) 1

Ogni anno, all'inizio dell'esercizio contabile, il commerciante incarica un organo di revisione riconosciuto di verificare la sua attività e il conto annuale.

2

Il commerciante chiede l'accordo della Commissione delle banche prima di designare per la prima volta un organo di revisione o di designarne uno nuovo. La Commissione delle banche nega l'accordo se l'organo di revisione previsto non offre le garanzie di una revisione conforme alle regole.

3

Se intende cambiare l'organo di revisione, il commerciante ne deve indicare i motivi alla Commissione delle banche.

4

In caso di cambiamento dell'organo di revisione, il commerciante mette a disposizione del nuovo organo l'ultimo rapporto di revisione.

5

Se un organo di revisione non effettua in modo conforme alle regole la revisione del commerciante, la Commissione delle banche può esigere che questi affidi la revisione a un altro organo di revisione all'inizio dell'esercizio contabile successivo.

12 Introdotto dal n. III dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849) 13

RS 952.02

14 RS

952.0

Borse e commercio di valori mobiliari. O 13

954.11


Art. 31

Revisioni straordinarie (art. 17 LBVM) La Commissione delle banche può ordinare revisioni straordinarie. Se designa essa stessa l'organo di revisione che dovrà effettuarle, può autorizzare detto organo a esigere un anticipo delle spese da parte del commerciante.


Art. 32

Condizioni del riconoscimento (art. 18 cpv. 1 e 2, nonché art. 25 cpv. 1 LBVM) 1

Possono essere organi di revisione ai sensi della legge soltanto gli organi riconosciuti di revisione delle banche e delle società fiduciarie che:

a. sono persone giuridiche; e b. documentano un capitale sociale o un capitale azionario di almeno un milione di franchi.

2

Le società a garanzia limitata deve inoltre constare di almeno quattro soci.

3

La Commissione delle banche riconosce un organo di revisione se adempie inoltre le seguenti condizioni: a. l'organo di revisione si dedica esclusivamente all'attività di revisione e ad attività in stretta relazione con la revisione, come controlli, liquidazioni e sanatorie. Non effettua operazioni bancarie o il commercio di valori mobiliari e non gestisce patrimoni; b. la sua organizzazione garantisce lo svolgimento conforme e durevole dei suoi mandati di revisione; essa è descritta esattamente negli statuti oppure nel contratto di società o in un regolamento; c. i membri della direzione godono di buona reputazione e dispongono in maggioranza di conoscenze approfondite in materia di revisione, di banche, di finanza o di diritto, oppure in materia di commercio di valori mobiliari;

d. i revisori responsabili godono di buona reputazione e giustificano conoscenze approfondite della revisione e del commercio di valori mobiliari grazie al possesso di un diploma federale di perito contabile, di un diploma estero equivalente o altrimenti;

e. l'organo di revisione si impegna a fornire servizi unicamente a terzi e a rinunciare a qualsiasi attività commerciale per proprio conto e rischio, sempre che essa non sia necessaria all'esercizio della società di revisione o della società fiduciaria (p. es. collocamento di fondi propri); f. l'organo di revisione fornisce la prova che assumerà i mandati di almeno cinque commercianti. La Commissione delle banche stabilisce un congruo termine per l'adduzione della prova; g. l'organo di revisione è coperto da un'assicurazione responsabilità professionale adeguata alla sua attività.

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4

La Commissione delle banche può inoltre emanare ulteriori esigenze tecniche per gli organi di revisione se l'attività del commerciante lo esige.

5

Essa allestisce un elenco degli organi di revisione riconosciuti e lo tiene a disposizione degli interessati.


Art. 33

Indipendenza dell'organo di revisione (art. 18 cpv. 3 LBVM) 1

I membri dell'amministrazione e della direzione e gli impiegati dell'organo di revisione devono essere indipendenti dai commercianti da controllare e dalle società loro vincolate.

2

L'organo di revisione non può assumere mandati di amministrazione e di contabilità per conto del commerciante da controllare, né assumere altri mandati incompatibili con il mandato di controllo.

3

Gli onorari annuali normalmente esigibili per i mandati assegnati da un commerciante e dalle imprese che gli sono vincolate non devono superare il 10 per cento degli onorari globali annuali dell'organo di revisione; la Commissione delle banche può ammettere eccezioni in singoli casi fondati.


Art. 34

Obblighi dell'organo di revisione (art. 19 LBVM) 1

Gli organi di revisione riconosciuti sono obbligati a: a. effettuare la revisione con la diligenza propria di un revisore serio e qualificato;

b. notificare immediatamente alla Commissione delle banche qualsiasi modificazione degli statuti e dei regolamenti organizzativi, nonché qualsiasi modificazione personale nella composizione dei loro organi e nel corpo dei loro revisori responsabili;

c. affidare la responsabilità delle revisioni unicamente a revisori annunciati alla Commissione delle banche e che adempiono le condizioni richieste; d. sottoporre il rapporto di revisione all'organo responsabile del commerciante e, ove questi sia una persona giuridica, anche all'organo di revisione previsto dal Codice delle obbligazioni; e e. inviare ogni anno il loro rapporto di attività alla Commissione delle banche.

2

La Commissione delle banche può esigere informazioni sui motivi della partenza dei membri della direzione e dei revisori responsabili.


Art. 35

Obblighi in caso di avvenimenti speciali (art. 19 cpv. 4 e 5 LBVM) 1

Se ha impartito al commerciante un termine per il ripristino della situazione normale, l'organo di revisione deve effettuare una nuova revisione immediatamente dopo la scadenza del termine. Se risulta che le esigenze poste non sono state osser-

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vate, l'organo di revisione presenta immediatamente alla Commissione delle banche un rapporto speciale sulla nuova revisione.

2

Le notifiche dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 5 della legge devono essere effettuate per scritto.


Art. 36

Rapporto con l'organo interno di revisione (art. 17 LBVM) 1

L'organo interno di revisione del commerciante presenta all'organo esterno di revisione i suoi rapporti e gli fornisce tutte le informazioni necessaire all'adempimento del mandato di controllo.

2

L'organo interno e esterno di revisione coordinano le loro attività evitando nelle misura del possibile i doppioni.


Art. 37

Ritiro del riconoscimento (art. 18 cpv. 1, nonché art. 35 cpv. 1 LBVM) Se l'organo di revisione non adempie più le condizioni del riconoscimento o se viola gravemente i suoi obblighi legali o le prescrizioni interne, la Commissione delle banche gli ritira il riconoscimento.

Capitolo 4: Commercianti esteri Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 38

Commercianti esteri (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1

Sono commercianti esteri tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che: a. possiedono all'estero un'autorizzazione di commerciante; b. utilizzano nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale o nei documenti commerciali la locuzione «commerciante di valori mobiliari» o una locuzione di significato analogo; oppure c. esercitano il commercio di valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2 lettera d della legge.

2

Se la direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essenzialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, il commerciante deve essere organizzato secondo il diritto svizzero e sottostà alle disposizioni relative ai commercianti svizzeri.

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Art. 39

Obbligo di autorizzazione (art. 10 cpv. 3 e 4, nonché art. 38 LBVM) 1

Il commerciante estero necessita dell'autorizzazione della Commissione delle banche se:

a. occupa in Svizzera persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera e dalla Svizzera: 1. negoziano per lui valori mobiliari, tengono conti della clientela o lo

impegnano giuridicamente (succursale), 2. sono attive per lui diversamente dal numero 1, in particolare gli trasmettono ordini della clientela e lo rappresentano a scopo pubblicitario o ad altri scopi (rappresentanza);

b. intende divenire membro di una borsa con sede in Svizzera (membro estero di una borsa).

2

Se viene a conoscenza di altre attività transfrontaliere, la Commissione delle banche può informarne le competenti autorità estere di sorveglianza alle condizioni previste dall'articolo 38 della legge.


Art. 40

Diritto applicabile (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1

Alle attività in Svizzera dei commercianti esteri si applicano le disposizioni della legge e della presente ordinanza relative ai commercianti svizzeri, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

2

La Commissione delle banche può assoggettare interamente i commercianti esteri alle disposizioni relative ai commercianti svizzeri, sempre che il diritto applicabile alla sede principale del commerciante estero non garantisca ai commercianti svizzeri agevolazioni equivalenti e nessun trattato internazionale vi si opponga.

Sezione 2: Succursali

Art. 41

Condizioni di autorizzazione (art. 10 cpv. 3 e 4, nonché art. 37 LBVM) 1

La Commissione delle banche accorda ai commercianti esteri l'autorizzazione di erigere una succursale, se: a. il commerciante estero dispone di un'organizzazione appropriata, di sufficienti mezzi finanziari e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera;

b. il commerciante estero è sottoposto ad una sorveglianza adeguata che include la succursale;

c. le competenti autorità estere di sorveglianza non sollevano obiezioni quanto all'apertura della succursale;

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d. le competenti autorità estere di sorveglianza si impegnano a comunicare immediatamente alla Commissione delle banche l'insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli averi della clientela presso la succursale; e. le competenti autorità estere di sorveglianza sono in grado di prestare assistenza amministrativa alla Commissione delle banche;

f. la succursale è organizzata in funzione della sua attività e dispone di un regolamento che ne descrive esattamente il campo di attività e prevede un'organizzazione amministrativa corrispondente a questa attività; g. i collaboratori responsabili della direzione della succursale (art. 23 cpv. 3) offrono la garanzia di un'attività irreprensibile; h. il commerciante estero fornisce la prova che la ragione sociale della succursale può essere iscritta nel registro di commercio.

2

La Commissione delle banche può negare l'autorizzazione in virtù dell'articolo 37 della legge.

3

Se il commerciante estero fa parte di un gruppo attivo nel campo finanziario, la Commissione delle banche può subordinare l'autorizzazione alla condizione del suo assoggettamento ad un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte delle autorità estere di sorveglianza.

4

Gli articoli 12 a 14 della legge non sono applicabili alle succursali dei commercianti esteri.


Art. 42

Iscrizione nel registro di commercio (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) Il commerciante estero può iscrivere la succursale al registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione d'apertura da parte della Commissione delle banche.


Art. 43

Succursali multiple (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1

Se apre più succursali in Svizzera, il commerciante estero deve: a. richiedere l'autorizzazione per ognuna di esse; b. designare una delle succursali come responsabile dei rapporti con la Commissione delle banche.

2

Le succursali devono adempiere in comune le condizioni della legge e della presente ordinanza. Un solo rapporto di revisione è sufficiente.


Art. 44

Garanzie (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) La Commissione delle banche può obbligare la succursale a fornire garanzie ove la protezione degli investitori lo esiga.

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Art. 45

Allestimento del conto annuale e delle chiusure intermedie della succursale (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1

La succursale può allestire il suo conto annuale e le sue chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili al commerciante estero, sempre che soddisfino gli standard internazionali in materia di rendiconto.

2

Devono essere allibrati separatamente i crediti e gli impegni: a. nei confronti di commercianti esteri; b. nei confronti di imprese o società immobiliari attive nel settore finanziario, se: 1. il commerciante estero forma con esse un'entità economica; oppure 2. si deve supporre che il commerciante estero è legalmente o di fatto tenuto a sostenere simili imprese.

3

Il capoverso 2 si applica anche alle operazioni fuori bilancio.

4

La succursale trasmette tre esemplari dei suoi conti annuali e delle chiusure intermedie alla Commissione delle banche. La pubblicazione non è richiesta.


Art. 46

Pubblicazione del rapporto di gestione del commerciante estero (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio commerciale la succursale mette a disposizione della stampa o di qualsiasi interessato il rapporto di gestione del commerciante estero e ne trasmette una copia alla Commissione delle banche.

2

Il rapporto di gestione del commerciante estero deve essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.


Art. 47

Rapporto di revisione (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1

L'organo di revisione redige il suo rapporto in una lingua ufficiale svizzera e lo consegna al dirigente responsabile della succursale e alla Commissione delle banche.

2

La succursale trasmette il rapporto di revisione al servizio del commerciante estero competente per l'attività della stessa.


Art. 48

Dissoluzione di una succursale (art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) Prima di procedere alla dissoluzione di una succursale, il commerciante estero richiede l'autorizzazione della Commissione delle banche.

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Sezione 3: Rappresentanze

Art. 49

Condizioni di autorizzazione (art. 10 cpv. 4, nonché art. 37 LBVM) 1

La Commissione delle banche accorda ai commercianti esteri l'autorizzazione di erigere una rappresentanza, se: a. il commerciante estero è sottoposto ad una sorveglianza adeguata; b. le competenti autorità estere di sorveglianza non sollevano obiezioni quanto all'apertura della rappresentanza; c. i dirigenti che ne sono responsabili offrono la garanzia di un'attività di rappresentanza irreprensibile.

2

La Commissione delle banche può negare l'autorizzazione in virtù dell'articolo 37 della legge.

3

Gli articoli 12 a 14, 16 e 17 della legge non sono applicabili alle rappresentanze dei commercianti esteri.


Art. 50

Rappresentanze multiple (art. 10 cpv. 4 LBVM) Se apre più rappresentanze in Svizzera, il commerciante estero deve: a. richiedere l'autorizzazione per ognuna di esse; b. designare una delle rappresentanze come responsabile delle relazioni con la Commissione delle banche.


Art. 51

Rapporto di gestione (art. 10 cpv. 4 LBVM) Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio commerciale la rappresentanza mette a disposizione della Commissione delle banche il rapporto di gestione del commerciante estero rappresentato.


Art. 52

Dissoluzione di una rappresentanza (art. 10 cpv. 4 LBVM) Il commerciante estero notifica alla Commissione delle banche la dissoluzione della rappresentanza.

Sezione 4: Membri esteri di una borsa

Art. 53

(art. 10 cpv. 4, nonché art. 37 LBVM) 1

La Commissione delle banche concede l'autorizzazione al commerciante estero che intende affiliarsi ad una borsa con sede in Svizzera, se:

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a. il commerciante estero sottostà ad un'adeguata sorveglianza; b. le competenti autorità estere di sorveglianza non formulano obiezioni quanto all'attività in Svizzera del commerciante estero; e c. le competenti autorità estere di sorveglianza sono in grado di fornire assistenza amministrativa alla Commissione delle banche.

2

La Commissione delle banche può negare l'autorizzazione in virtù dell'articolo 37 della legge.

3

Gli articoli 12 a 14, 16 e 17 della legge non sono applicabili ai membri esteri delle borse.

Capitolo 5:

Offerte pubbliche di acquisto: annullamento dei titoli restanti

Art. 54

Calcolo dei diritti di voto (art. 33 cpv. 1 LBVM) Per accertare se la soglia del 98 per cento ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 della legge è stata superata o meno, oltre che delle azioni in possesso diretto si tiene conto: a. delle azioni i cui diritti di voto sono in sospeso; b. delle azioni che l'offerente possiede indirettamente o d'intesa con terzi al momento della richiesta di annullamento dei titoli restanti.


Art. 55

Procedura (art. 33 LBVM) 1

Se l'offerente intenta contro la società un'azione in vista dell'annullamento dei titoli restanti, il giudice ne informa il pubblico e comunica agli altri azionisti che possono partecipare alla procedura. A tale scopo il giudice fissa un termine minimo di tre mesi a contare del giorno della prima pubblicazione.

2

La pubblicazione prevista dal capoverso 1 viene effettuata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il giudice può prescrivere in via eccezionale altre forme adeguate di pubblicazione.

3

Se partecipano alla procedura, gli altri azionisti sono liberi di agire indipendentemente dalla società convenuta.

4

L'annullamento è pubblicato immediatamente del Foglio ufficiale svizzero di commercio o altrove, su apprezzamento del giudice.

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Capitolo 6: Relazioni con l'estero

Art. 56

Dominazione estera (art. 37, art. 10 cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1

Le borse e i commercianti organizzati secondo il diritto svizzero sono ritenuti dominati dall'estero se persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti vi partecipano direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o vi esercitano altrimenti un influsso determinante.

2

Si considerano persone straniere: a. le persone fisiche che non possiedono la nazionalità svizzera o un permesso di dimora in Svizzera; b. le persone giuridiche e le società di persone che hanno la loro sede all'estero oppure quelle con sede in Svizzera e dominate da persone ai sensi della lettera a.

3

Le borse e i commercianti che passano sotto dominazione straniera devono chiedere l'autorizzazione della Commissione delle banche. Lo stesso dicasi delle borse e dei commercianti dominati dall'estero in caso di cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti.

4

I membri dell'amministrazione e della direzione della borsa o del commerciante comunicano alla Commissione delle banche tutti i fatti che lasciano presupporre una dominazione estera della borsa o del commerciante o un cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti.

5

Alle banche sotto dominazione estera si applicano esclusivamente le prescrizioni della legge federale dell'8 novembre 193415 su le banche e le casse di risparmio.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 57

15

RS 952.0

16

RS 952.02. Le modifiche qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.

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Art. 40a

...


Art. 50a
cpv. 1
...


Art. 51a
cpv. 3
...

2. L'ordinanza del 19 ottobre 199417 sui fondi di investimento è modificata come segue: Art. 23 ...


Art. 58

Disposizioni transitorie 1

I commercianti esistenti e tutte le banche ai sensi della legge federale su le banche e le casse di risparmio devono annunciarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Nell'ambito dell'annuncio devono comunicare se intendono mantenere il commercio di valori mobiliari al termine del periodo transitorio di due anni di cui all'articolo 50 capoverso 1 della legge.

2

Gli organi legali di revisione ai sensi della legge su le banche e le casse di risparmio delle banche esistenti che intendono mantenere il commercio di valori mobiliari conformemente alla legge devono dichiarare entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge se tali banche soddisfano le condizioni di autorizzazione per i commercianti secondo la legge e la presente ordinanza.

3

Gli organi legali di revisione ai sensi della legge su le banche e le casse di risparmio delle banche esistenti che non intendono mantenere il commercio di valori mobiliari conformemente alla legge devono confermare alla Commissione federale delle banche, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge, che tali banche non effettuano più il commercio di valori mobiliari.

4

Per quanto concerne le banche Raiffeisen, la comunicazione e le dichiarazioni di cui ai capoversi 1 e 2, nonché la conferma ai sensi del capoverso 3 sono fatte per il tramite dell'Unione svizzera delle banche Raiffeisen.

5

La Commissione delle banche comunica anche alle competenti autorità cantonali di sorveglianza le decisioni di autorizzazione concernenti commercianti sottoposti alla sorveglianza cantonale all'entrata in vigore della legge.

17

RS 951.311. Le modifiche qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.

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6

Tutte le persone fisiche o giuridiche che, all'entrata in vigore della legge, possiedono una partecipazione determinante a un commerciante ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4, devono dichiararlo alla Commissione delle banche entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della legge e fornire le informazioni di cui all'articolo 28 capoversi 1 e 2.

7

All'entrata in vigore della legge, gli organi di revisione e i revisori responsabili riconosciuti ai sensi della legge sulle banche e le casse di risparmio sono considerati riconosciuti anche conformemente alla legge e alla presente ordinanza.

8

Al prospetto di un'offerta pubblica di acquisto pubblicato dall'offerente prima dell'entrata in vigore della legge si applica unicamente l'articolo 54 della legge.

9

Gli articoli 22 a 33, nonché gli articoli 42 e 52 della legge non sono applicabili ad alcuna offerta pubblica di acquisto se l'offerente ha pubblicato il prospetto di un'offerta pubblica di acquisto prima dell'entrata in vigore della legge e se l'offerta ha suscitato offerte concorrenziali di cui almeno un prospetto è stato pubblicato dopo detta entrata in vigore.

10

La dichiarazione di annullamento dei titoli restanti ai sensi dell'articolo 54 della legge può anche essere richiesta da colui che ha rilevato i titoli di partecipazione di una società fondandosi su un'offerta pubblica di un offerente e dispone di oltre il 98 per cento di diritti di voto di detta società.

11

Gli articoli 54 e 55 della presente ordinanza sono parimenti applicabili se viene richiesta la dichiarazione di annullamento dei titoli restanti ai sensi dell'articolo 54 della legge.


Art. 59

Entrata in vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1997, fatto salvo il capoverso 2.

2

L'entrata in vigore degli articoli 54 e 55, nonché dell'articolo 58 capoversi 8 a 11 sarà stabilita ulteriormente.18 18

L'entrata in vigore è stata fissata al 1° gen. 1998 dall'art. 2 dell'O del 13 ago. 1997 (RU 1997 2044).

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