01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
02.10.2020 - 31.12.2020
02.04.2020 - 01.10.2020
01.05.2017 - 01.04.2020
01.01.2016 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2010 - 31.12.2011
01.10.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 30.09.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
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01.08.2006 - 30.06.2007
01.01.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
08.11.2001 - 31.12.2001
01.03.2001 - 07.11.2001
01.03.2000 - 28.02.2001
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1

Ordinanza

concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) del 26 novembre 2003 (Stato 1° luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2, 22 capoverso 4, 23 capoverso 1, 48 capoverso 2, 49,
51 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),2 ordina: Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina, per quanto concerne il mercato del bestiame da macello e della carne, la classificazione della qualità, i mercati pubblici, i provvedimenti volti a sgravare il mercato, l'importazione nel quadro di contingenti doganali e la delega di compiti.

2

La presente ordinanza si applica agli animali da macello delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, alle loro carni, alle carni di pollame e alle frattaglie delle voci di tariffa3 riportate nell'allegato.

Capitolo 2: Classificazione della qualità

Art. 2

Classificazione della

qualità

1

Tutti gli animali vivi delle specie bovina e ovina offerti sui mercati pubblici sorvegliati e tutti gli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina sono sottoposti alla classificazione della qualità sulla base dei criteri di cui all'articolo 4.

2

Sono eccettuati dal capoverso 1: a. le

macellazioni

domestiche;

b. le macellazioni per il consumo proprio privato; RU 2003 5473

1 RS

910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

3 RS

632.10, All.

916.341

Agricoltura

2

916.341

c. gli animali macellati della specie suina nei macelli con meno di 1200 unità di macellazione annue; e d. gli animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina macellati nei macelli con meno di 1200 unità di macellazione annue, per le quali il fornitore rinuncia a una classificazione della qualità.


Art. 3

Classificazione neutrale della qualità 1

Nei macelli in cui sono macellate annualmente oltre 1200 unità di macellazione, e per tutti gli animali vivi delle specie bovina e ovina sui mercati pubblici sorvegliati, l'organizzazione incaricata effettua una classificazione neutrale della qualità conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a.

2

Per unità di macellazione si intendono 1 vacca, 1 manzo, 2 vitelli, 1 cavallo, 1 puledro, 5 maiali, 10 pecore, 10 capre, 20 suinetti, 20 agnelli e 20 capretti.

3

L'esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati è riportato in forma scritta dai macelli sul documento di pesatura.


Art. 4

Criteri per la classificazione della qualità 1

I criteri per la classificazione della qualità di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina sono costituiti dall'età, dalla carnosità e dal tessuto grasso. Possono essere presi in considerazione anche criteri scientificamente riconosciuti della qualità della carne e del grasso.

2

Il criterio per la classificazione della qualità di animali macellati della specie suina è costituito dalla carnosità. Possono essere presi in considerazione anche criteri scientificamente riconosciuti della qualità della carne e del grasso.


Art. 5

Sistemi di valutazione e di classificazione 1

L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) disciplina, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, i sistemi di valutazione e di classificazione.

2

L'Ufficio federale definisce gli apparecchi tecnici per la classificazione della qualità di animali macellati della specie suina nonché la loro applicazione e il loro controllo.

3

Le spese d'investimento e d'esercizio degli apparecchi tecnici sono sostenute dai macelli.

Bestiame da macello 3

916.341

Capitolo 3: Mercati pubblici

Art. 6

4 Designazione 1 L'organizzazione incaricata secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera b designa, per ogni anno civile, i mercati pubblici per gli animali delle specie bovina e ovina.

La designazione avviene d'intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine e necessita del consenso dell'Ufficio federale.

2

Quali mercati pubblici possono essere designati soltanto i mercati sui quali, tra il 1° luglio e il 30 giugno precedente il rispettivo anno civile, sono stati portati mediamente almeno 50 animali per essere venduti all'asta conformemente all'articolo 7 capoverso 2.

3

Possono essere designati anche due mercati che, sommati, raggiungono le dimensioni minime previste al capoverso 2, se hanno avuto luogo nella stessa regione e durante la stessa mezza giornata e se sono stati sorvegliati dagli stessi impiegati dell'organizzazione incaricata.

4

Le esigenze di cui al capoverso 2 sono applicabili ai nuovi mercati soltanto a partire dal terzo anno civile.

5

L'organizzazione incaricata allestisce, prima dell'inizio dell'anno civile, un programma annuale in cui figurano i mercati pubblici designati. Tale programma indica in particolare le piazze e i giorni dei singoli mercati nonché le categorie di animali che possono essere portate sul mercato.


Art. 7

Esecuzione e sorveglianza 1

L'organizzazione incaricata informa le cerchie interessate sugli animali annunciati, portati sul mercato, venduti all'asta e quelli assegnati nel quadro dello sgombero del mercato. Essa registra inoltre il numero degli animali venduti all'asta e assegnati.

2

Gli animali portati sul mercato pubblico devono essere venduti all'asta mediante appello pubblico.5


Art. 8

Contributi d'infrastruttura nella regione di montagna 1

Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi.

2

Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s'intende le zone di montagna I-IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 19986 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

6 RS

912.1

Agricoltura

4

916.341

3

Il contributo ammonta al 50 per cento delle spese computabili, ma al massimo a 50 000 franchi per progetto.

4

Sono computabili le spese seguenti: a. spese d'acquisto e d'installazione, comprese le prestazioni proprie e le forniture di materiale;

b. spese di progettazione e di direzione dei lavori.

5

Non sono considerate spese computabili in particolare: a. le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi assicurativi e gli emolumenti;

b. le spese d'esercizio e di manutenzione; c. le spese di un eventuale acquisto di terreni.


Art. 9

Domande per l'ottenimento di contributi d'infrastruttura 1

Le domande per l'ottenimento di contributi d'infrastruttura devono essere presentate al Cantone. La domanda deve essere corredata in particolare di una stima dei costi. Per i progetti che necessitano di una licenza di costruzione, si devono inoltre presentare:

a. i piani di costruzione; b. la licenza di costruzione passata in giudicato; e c. la prova dell'avvenuta pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale conformemente agli articoli 12 e 12a della legge federale del 1° luglio 19667 sulla protezione della natura e del paesaggio.

2

Il Cantone esamina la domanda e, unitamente alla sua proposta, la inoltra per decisione all'Ufficio federale. La proposta deve essere corredata di eventuali condizioni e oneri imposti dal Cantone.

3

L'Ufficio federale si pronuncia in merito alla domanda e garantisce ai richiedenti il contributo mediante decisione. Esso versa il 50 per cento del contributo, sulla base della stima dei costi, dopo l'inizio dei lavori e l'importo rimanente, sulla base del conteggio definitivo, alla conclusione del progetto.

4

Gli acquisti possono essere effettuati soltanto dopo che i contributi sono divenuti oggetto di una decisione passata in giudicato. L'Ufficio federale può autorizzare un acquisto anticipato se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione implicherebbe gravi svantaggi. Una simile autorizzazione non dà tuttavia diritto a contributi.

7 RS

451

Bestiame da macello 5

916.341

Capitolo 4: Provvedimenti volti a sgravare il mercato

Art. 10

Adozione di provvedimenti volti a sgravare il mercato 1

In caso d'offerta eccedentaria o di altre eccedenze temporanee, l'organizzazione incaricata dei compiti definiti nell'articolo 26 capoverso 1 lettere b e c può: a. decidere ed eseguire lo sgombero dei mercati pubblici sorvegliati; b. decidere e organizzare azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto.

2

Sentite le cerchie interessate, l'organizzazione incaricata stabilisce il momento, il tipo e la portata dei provvedimenti volti a sgravare il mercato e, nel quadro dei crediti stanziati, l'importo dei contributi per le azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto.

3

I provvedimenti stagionali volti a sgravare il mercato possono essere adottati, per ciascuna categoria di animali, per una durata massima di sei mesi all'anno.


Art. 11

Sgombero del mercato

1

I titolari di quote del contingente doganale secondo l'articolo 21 soggiacciono all'obbligo di ritiro conformemente alla loro quota per il 10 per cento degli animali non acquistati all'asta nei mercati pubblici sorvegliati.

2

Le quote di sgombero del mercato sono assegnate in percentuali agli assoggettati al ritiro contemporaneamente all'assegnazione delle quote del contingente doganale secondo l'articolo 21 capoverso 2.

3

L'organizzazione incaricata, applicando i prezzi usuali di mercato da essa rilevati, assegna agli assoggettati al ritiro gli animali da ritirare.


Art. 12

Deposito di una garanzia per lo sgombero del mercato 1

L'organizzazione incaricata può obbligare i titolari di quote del contingente doganale a depositare una garanzia per lo sgombero del mercato, qualora sussistano dubbi sulla loro solvibilità.

2

L'importo della garanzia è determinato sulla base dell'entità della quota del contingente doganale e non deve superare i 300 000 franchi.


Art. 13

Azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto 1

In caso di azioni d'immagazzinamento, il congelamento volontario di carne di animali delle specie bovina e suina è finanziato mediante contributi.

2

I contributi d'immagazzinamento sono determinati sulla base della perdita di qualità e di peso nonché dei costi d'immagazzinamento e non devono superare un terzo del valore di mercato rappresentato dalla carne al momento dell'immagazzinamento.

Agricoltura

6

916.341

3

In caso di azioni di vendita a prezzo ridotto, le cosce di bestiame grosso da macello per la produzione di carne secca, le cosce di maiale per la produzione di prosciutto crudo e la carne da banco per la lavorazione possono essere vendute a prezzo ridotto mediante contributi.

4

I contributi di vendita a prezzo ridotto non devono superare un terzo del valore di mercato rappresentato dalla carne al momento della vendita a prezzo ridotto.

5

L'organizzazione incaricata allestisce i documenti contabili dell'Ufficio federale e glieli trasmette.

6

L'Ufficio federale versa i contributi.

Capitolo 5: Importazione Sezione 1: Ripartizione dei contingenti doganali

Art. 14

Contingente doganale n. 5 «carne rossa» 1

Il contingente doganale n. 5 «carne rossa» (prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP): a. CP n. 5.1: carne secca essiccata all'aria; b. CP n. 5.2: conserve di carne di manzo; c. CP n. 5.3: carne kasher di animali della specie bovina; d. CP n. 5.4: carne kasher di animali della specie ovina; e. CP n. 5.5: carne halal di animali della specie bovina; f.

CP n. 5.6: carne halal di animali della specie ovina; g. CP n. 5.7: altro.

2

Il contingente doganale parziale «altro» comprende le seguenti categorie di carne e di prodotti carnei (CC): a.8 CC n. 5.71: carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati;

b. CC n. 5.72: muscoli di manzo preparati; per muscoli di manzo preparati si intendono le anche, le sotto-fese e i magatelli (pesci) preparati; c. CC n. 5.73: carne di animali della specie equina; d.9 CC n. 5.74: carne e frattaglie di animali della specie ovina; e. CC n. 5.75: carne di animali della specie caprina; f.10 CC n. 5.76: frattaglie di animali delle specie suina, equina e caprina; 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

Bestiame da macello 7

916.341

g. CC n. 5.77: pâté, granulato di carne per la fabbricazione di minestre e salse, nonché frattaglie alimentari di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina per l'industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbricazione di gelatina.


Art. 15

Contingente doganale n. 6 «carne bianca» 1

Il contingente doganale n. 6 «carne bianca» (prodotto prevalentemente sulla base di foraggio concentrato) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP): a. CP n. 6.1: prosciutto crudo essiccato all'aria; b. CP n. 6.2: prosciutto in scatola e cotto; c. CP n. 6.3: insaccati; d. CP n. 6.4: altro.

2

Il contingente doganale «altro» è ripartito nelle seguenti categorie di carne e di prodotti carnei (CC): a. CC n. 6.41: carne di maiale in mezzene; b. CC n. 6.42: carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame;

c. CC n. 6.43: pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre e salse.


Art. 16

Ripartizione delle categorie di carne e di prodotti carnei nonché determinazione dei quantitativi d'importazione 1

L'Ufficio federale, tenendo conto della situazione del mercato, determina al massimo una volta per ogni periodo d'importazione, a mezzo di decisione formale i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenute; esso consulta preventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti nell'articolo 26.

Nella determinazione dei pezzi di carne, per lombi importati si intendono i lombi interi o, in uguale quantità, tagliati a filetti, girelli e controfiletti.

2

Sono eccettuate dal capoverso 1 le categorie di carne e di prodotti carnei 5.77 e 6.43.

3

Per periodo d'importazione s'intende: a.11 quattro settimane, per la carne di animali della specie bovina, nonché la carne di maiale in mezzene;

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

Agricoltura

8

916.341

b. il trimestre, per la carne di animali delle specie ovina, caprina ed equina, la carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame, nonché per le frattaglie di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina; c. l'anno civile, per tutte le altre categorie di carne e di prodotti carnei.

4

In casi motivati, l'Ufficio federale può: a. stabilire un periodo d'importazione più breve o più lungo; b. stabilire un secondo quantitativo d'importazione per la carne e le frattaglie definite nel capoverso 3 lettera b.

4bis

I periodi d'importazione di cui ai capoversi 3 e 4 non devono sovrapporsi né superare l'anno civile.12 5 Si è in presenza di casi motivati ai sensi del capoverso 4 quando le cerchie interessate sottopongono all'Ufficio federale proposte decise con una maggioranza di due terzi tanto a livello di produzione quanto a livello di lavorazione e commercio.

6

In caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore, l'Ufficio federale può, in via eccezionale, prorogare adeguatamente il periodo d'importazione per le quote del contingente doganale assegnate e pagate. La domanda deve essere presentata all'Ufficio federale prima della scadenza del periodo d'importazione.

Sezione 2:

Assegnazione delle quote del contingente doganale sulla base di una vendita all'asta

Art. 17

Vendita all'asta

1

I contingenti doganali parziali 5.1-5.6 e 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73, 5.75, 5.76, 6.41 e 6.42, stabiliti dall'Ufficio federale, sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.

2

I quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74, stabiliti dall'Ufficio federale secondo l'articolo 16, sono venduti all'asta nella misura del 90 per cento.

3

Al momento dell'assegnazione, l'Ufficio federale può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando.

12 Introdotto adl n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

Bestiame da macello 9

916.341


Art. 18


13

Condizioni e disposizioni particolari per l'assegnazione delle quote del contingente doganale di carne kasher 1

Le quote del contingente doganale per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano: a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai punti di vendita di carne kasher riconosciuti; o b. a commercializzare la carne da importare esclusivamente in un proprio punto di vendita di carne kasher riconosciuto.

2

L'Ufficio federale riconosce i punti di vendita se essi: a. vendono a titolo commerciale esclusivamente carne kasher e prodotti a base di tale carne e dispongono di magazzini o banchi accessibili al pubblico; b. fanno in modo che l'indicazione «kasher» o «carne kasher» sia indicata in forma scritta in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile; l'indicazione è redatta almeno in una lingua ufficiale compresa dalla popolazione principale della località.

3

Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione, corrispondenti ai trimestri.

a14 Condizioni e disposizioni particolari per l'assegnazione delle quote del contingente doganale di carne halal 1

Le quote del contingente doganale per i contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 sono assegnate ai membri della comunità musulmana nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano: a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai punti di vendita di carne halal riconosciuti; o b. a commercializzare la carne da importare esclusivamente in un proprio punto di vendita di carne halal riconosciuto.

2

L'Ufficio federale riconosce i punti di vendita se essi: a. vendono a titolo commerciale esclusivamente carne halal e prodotti a base di tale carne e dispongono di magazzini o banchi accessibili al pubblico; b. fanno in modo che l'indicazione «halal» o «carne halal» sia indicata in forma scritta in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile; l'indicazione è redatta almeno in una lingua ufficiale compresa dalla popolazione principale della località.

3

Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione, corrispondenti ai trimestri.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

Agricoltura

10

916.341


Art. 19

Termine di pagamento

1

L'importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC) o all'aliquota di dazio zero è consentita soltanto dopo che è stato pagato l'intero prezzo di aggiudicazione.

2

Sono escluse dalla disposizione del capoverso 1 le quote del contingente doganale assegnate per la durata di un periodo di contingentamento (anno civile) e le quote del contingente doganale dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 200215 sul libero scambio. In questi casi, l'importazione all'ADC o all'aliquota di dazio zero è consentita solo se: a. il primo terzo del prezzo di aggiudicazione è stato pagato prima dell'importazione del primo terzo della quota del contingente doganale assegnato;

b. il secondo terzo del prezzo di aggiudicazione è stato pagato prima dell'importazione del secondo terzo della quota del contingente doganale assegnato; e c. l'ultimo terzo del prezzo di aggiudicazione è stato pagato prima dell'importazione dell'ultimo terzo della quota del contingente doganale assegnato.

3

Fatti salvi i capoversi 1 e 2, il termine di pagamento è di: a. per le quote del contingente doganale assegnate per la durata del periodo di contingentamento e per le quote del contingente doganale dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002 sul libero scambio: 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data di rilascio della decisione; b. per le altre quote del contingente doganale: 30 giorni dalla data di rilascio della decisione.16

4

Quando si tratta di valutare se le condizioni elencate al capoverso 1 o 2 sono rispettate, si suppone che la quota acquistata all'asta sia sempre importata prima della quota assegnata in base a una prestazione all'interno del Paese.17


Art. 20

Garanzia 1 Chiunque fa pervenire all'Ufficio federale una garanzia bancaria o un'altra garanzia ammessa dall'articolo 43 dell'ordinanza dell'11 giugno 199018 sulle finanze della Confederazione prima dell'importazione all'ADC o all'aliquota di dazio zero, può essere esentato dalle disposizioni dell'articolo 19 capoversi 1 e 2.

15 RS

632.421.0

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

18 [RU

1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 n. I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 art. 76]. Vedi ora l'O del 5 apr. 2006 (RS 611.01).

Bestiame da macello 11

916.341

2

La garanzia corrisponde alla cifra d'affari media mensile, realizzata dal richiedente sulla base delle quote del contingente doganale di bestiame da macello e carne assegnategli nel secondo anno precedente il corrispondente periodo di contingentamento.

3

Per le persone che nel secondo anno precedente il corrispondente periodo di contingentamento non avevano diritto a una parte del contingente doganale, la garanzia corrisponde alla media del prezzo di aggiudicazione determinante del corrispondente periodo di contingentamento. Il prezzo di aggiudicazione determinante corrisponde al totale dei prezzi di aggiudicazione fissati nelle decisioni.

4

L'Ufficio federale determina in una decisione formale l'ammontare della garanzia.

Sezione 3:

Assegnazione delle quote del contingente doganale in funzione di una prestazione all'interno del Paese

Art. 21

Assegnazione delle quote del contingente doganale 1

Le quote del contingente doganale delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74 sono assegnate per il 10 per cento in funzione di una prestazione all'interno del Paese.

2

Le quote del 10 per cento di cui al capoverso 1 sono assegnate in funzione della quota percentuale della prestazione all'interno del Paese del singolo avente diritto a quote del contingente doganale rispetto alla prestazione complessiva all'interno del Paese fatta valere in modo legittimo.


Art. 22

Prestazione all'interno del Paese 1

Per prestazione all'interno del Paese per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.71 s'intende il numero di animali della specie bovina venduti all'asta nei mercati pubblici sorvegliati.

2

Per prestazione all'interno del Paese per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.7 s'intende il numero di animali della specie ovina venduti all'asta nei mercati pubblici sorvegliati. 3 Il periodo di calcolo della prestazione all'interno del Paese si situa tra il 18° e il 7° mese precedenti il corrispondente periodo di contingentamento.

4

Un animale può essere fatto valere una sola volta come prestazione all'interno del Paese.


Art. 23

Domande per l'ottenimento di quote del contingente doganale Le domande per l'ottenimento di quote del contingente doganale devono essere presentate all'Ufficio federale, utilizzando l'apposito formulario, entro il 15 agosto precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

Agricoltura

12

916.341


Art. 24

Utilizzazione delle quote del contingente doganale I titolari di quote del contingente doganale possono utilizzare i quantitativi d'importazione stabiliti dall'Ufficio federale secondo l'articolo 16 conformemente alle quote del contingente doganale loro assegnate.

Sezione 4: Rinuncia alla ripartizione

Art. 25

1 La ripartizione dei pâté, delle terrine e dei granulati di carne per la fabbricazione industriale di minestre e salse istantanee, della farina, della polvere e simili (ex 0210.1991, ex 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, ex 0210.9961, ex 0210.9971, ex 0210.9981, 1602.2071, ex 1602.3110, ex 1602.3210, ex 1602.3910, ex 1602.4191, ex 1602.4210, ex 1602.4910, ex 1602.5091, 1602.9011) dei contingenti doganali n. 05 e 06 non è disciplinata.19 2 La ripartizione delle frattaglie alimentari per l'industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbricazione di gelatine (ex 0206.3091, ex 0206.4191 e ex 0206.4991) del CP n. 5.7 non è disciplinata. Le importazioni sottostanno alle disposizioni reversali di cui all'articolo 18 della legge del 1° ottobre 192520 sulle dogane.

Sezione 5:21 Controllo della carne bovina di prima qualità in caso di importazione per via aerea
a Carne bovina di prima qualità Il servizio veterinario di confine controlla le partite di carne bovina di alta qualità in base ai criteri fissati negli Obblighi assunti dalla Svizzera il 12 aprile 197922 in materia d'importazione di carne bovina, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

20 [CS

6 475; RU 1956 639, 1959 1397 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).

21 Introdotta dal n. 3 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

22 RS

0.632.231.53

Bestiame da macello 13

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Capitolo 6: Delega di compiti

Art. 26

Bando 1 L'Ufficio federale delega i seguenti compiti a una o più organizzazioni private: a. la classificazione, sui mercati pubblici sorvegliati, della qualità degli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina nonché degli animali vivi delle specie bovina e ovina; b. la designazione e la sorveglianza dei mercati pubblici per gli animali vivi delle specie bovina e ovina nonché l'esecuzione dello sgombero dei mercati pubblici sorvegliati; e c. l'organizzazione di azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto.

2

L'Ufficio federale pubblica i bandi nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.


Art. 27

Accordi di prestazioni 1

L'Ufficio federale delega i compiti mediante uno o più accordi di prestazioni. Nel contratto sono disciplinati la portata, la procedura, le condizioni e la rimunerazione delle prestazioni pretese.

2

La durata contrattuale massima è di quattro anni.

3

I fornitori di prestazioni devono essere indipendenti, sotto il profilo giuridico, organizzativo e finanziario, dalle singole organizzazioni e imprese del settore della carne. Essi tengono una contabilità aziendale che prevede una contabilità per centri di costo e per unità finali d'imputazione che permetta di attribuire univocamente i ricavi e i costi d'esercizio ai singoli accordi di prestazioni.

4

I fornitori di prestazioni sottostanno alla sorveglianza dell'Ufficio federale.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 28

Esecuzione L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, sempreché non ne siano incaricate altre autorità.


Art. 29

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 199823 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne è abrogata.

23 [RU

1999 111, 2000 401, 2001 314 2091 all. n. 18 2880, 2002 3495]

Agricoltura

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Art. 30

Disposizioni transitorie applicabili ai contingenti doganali nel 2004 La ripartizione dei contingenti doganali n. 5 e 6 è retta dal diritto anteriore sino al 31 dicembre 2004.


Art. 31

Disposizioni transitorie

applicabili alla vendita all'asta nel 2005 e 2006

1

I quantitativi d'importazione di carne e frattaglie da macello di animali delle specie bovina, equina, caprina e ovina, di carne di pollame nonché di carne di maiale in mezzene, stabiliti dall'Ufficio federale secondo l'articolo 16, sono venduti all'asta: a. per il 33 per cento nel 2005; b. per il 66 per cento nel 2006.

2

I termini di pagamento sono retti dall'articolo 19. Nel valutare se l'articolo 19 capoversi 1 o 2 sia adempiuto, si parte dal presupposto che in un periodo d'importazione la quota messa all'asta sia importata sempre prima della quota utilizzata secondo l'articolo 32 capoverso 5.


Art. 32

Disposizioni transitorie

applicabili all'assegnazione delle quote del contingente doganale nel 2005 e 2006 1

Le quote del contingente doganale di carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati e di animali della specie ovina sono assegnate: a. per il 10 per cento nel 2005, secondo il numero di acquisti liberi di animali indigeni della specie corrispondente acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati; b. per il 10 per cento nel 2006, secondo il numero di animali della specie corrispondente acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati nel periodo di calcolo;

c. per il 57 per cento nel 2005 e per il 24 per cento nel 2006, secondo il numero di macellazioni ispezionate di animali indigeni della specie corrispondente nel periodo di calcolo.

2

Per l'assegnazione delle quote del contingente doganale di cui al capoverso 1 lettere a e c, il periodo di calcolo, le definizioni e i termini della prestazione all'interno del Paese nonché le esigenze che devono adempiere i richiedenti sono retti dal diritto anteriore.

3

La carne e le frattaglie di animali delle specie equina e caprina, i muscoli di manzo preparati e la carne di maiale in mezzene sono assegnati, secondo il diritto anteriore, per il 67 per cento nel 2005 e per il 34 cento nel 2006.

4

La carne di pollame è assegnata per il 67 per cento nel 2005 e per il 34 per cento nel 2006, in funzione della prestazione all'interno del Paese conformemente all'articolo 33.

Bestiame da macello 15

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5

I titolari di quote del contingente doganale possono utilizzare i quantitativi d'importazione stabiliti dall'Ufficio federale secondo l'articolo 16 conformemente alle quote del contingente doganale loro assegnate.


Art. 33

Disposizioni transitorie applicabili alla prestazione all'interno del Paese «carne di pollame» nel 2005 e 2006 1

Per prestazione all'interno del Paese si intende l'insieme di acquisti controllati e diretti (acquisti) di carne di pollame indigeno, in quantitativi di peso morto, effettuati nei macelli indigeni, comprese le frattaglie e esclusi i polli da lessare. In caso di acquisto nel macello, la carne di pollame sezionata e i preparati a base di carne di pollame sono convertiti in pollame intero applicando un coefficiente di 1,65.

2

Il periodo di calcolo della prestazione all'interno del Paese si situa tra il 1° ottobre e il 30 settembre precedenti il corrispondente periodo di contingentamento.

3

Le domande per l'ottenimento di quote del contingente doganale devono essere presentate all'Ufficio federale entro il 1° novembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

4

Le quote del contingente doganale sono assegnate in funzione della prestazione all'interno del Paese del singolo avente diritto a quote del contingente doganale rispetto alla prestazione complessiva all'interno del Paese fatta valere in modo legittimo.

5

Su richiesta dell'Ufficio federale, i macelli devono documentare il prodotto della macellazione sulla base del peso degli animali entrati vivi.

6

Per ogni periodo di contingentamento può essere versata una tassa sostitutiva per un quantitativo massimo di 1000 chilogrammi di specialità non ottenibili in Svizzera. La tassa ammonta a franchi 3,15 per chilogrammo netto ed è devoluta alla Cassa generale della Confederazione.


Art. 34

Disposizioni transitorie applicabili allo sgombero del mercato Lo sgombero del mercato nei macelli e nei mercati pubblici sorvegliati è retto dal diritto anteriore sino al 31 dicembre 2006.


Art. 35

Disposizioni transitorie applicabili agli accordi di prestazioni L'accordo di prestazioni concernente la registrazione delle domande per l'ottenimento di quote del contingente doganale e l'esecuzione dei relativi controlli delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76 e 6.41 rimane in vigore, conformemente al diritto anteriore, sino al 31 dicembre 2005.

Agricoltura

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a24 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 9 giugno 2006 1

Le persone fisiche nonché le persone e le comunità di persone giuridiche che appartengono alle comunità ebraica o musulmana alle quali sia la carne kasher che la carne halal sono state assegnate secondo il diritto previgente, hanno diritto a una quota del contingente doganale fino al 31 luglio 2008, conformemente al diritto previgente.

2

Per le quote del contingente doganale assegnate per il periodo di contingentamento 2006 si applicano i termini di pagamento previsti all'articolo 19 capoversi 3 e 4 del diritto previgente.


Art. 36

Entrata in

vigore

1

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2

L'articolo 7 capoverso 2 entra in vigore il 1° luglio 2004.

3

Gli articoli 8, 9 e 17 capoverso 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

24 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

Bestiame da macello 17

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Allegato25

(art. 1)

Voce di tariffa

Designazione della merce 1. Animali da macello, vivi 0101.9091, 9092

Cavalli da macello

0102.9011, 9019

Animali della specie bovina, da macello 0103.9120, 9190, 9220, 9290 Animali della

specie suina, da macello 0104.1020, 1090

Animali della specie ovina, da macello 0104.2020, 2090

Animali della specie caprina, da macello 2. Carne, frattaglie commestibili e prodotti carnei degli animali menzionati nelle voci di tariffa 0101-104 (eccettuati quelli di cinghiale) 0201.1011/3099 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate 0202.1011/3099

Carni di animali della specie bovina, congelate 0203.1191, 1199, 1291, 1299, 1981, 1991, 1999, 2191, 2199, 2291, 2299, 2981, 2991, 2999 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

0204.1010/4390

Carni di animali della specie ovina, fresche, refrigerate o congelate

0204.5010, 5090

Carni di animali della specie caprina fresche, refrigerate o congelate

0205.0010, 0090

Carni di cavalli, asini, muli o bardotti, fresche, refrigerate o congelate

0206.1011/2990 0206.3091, 3099 0206.4191, 4199

0206.4991, 4999

0206.8010/9090

Frattaglie commestibili degli animali di cui nelle voci di tariffa 0101-0104 (eccettuate quelle di cinghiale), fresche, refrigerate o congelate 0209.0011, 0019

Lardo senza parti magre, grasso di maiale, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati 0210.1191, 1199, 0210.1291, 1299, 0210.1991, 1999 0210.2010, 2090

0210.9911, 9912, 9919 Carni e frattaglie commestibili degli animali menzionati nelle voci di tariffa 0101-0104 (eccettuate quelle di cinghiale), salate o in salamoia, essiccate o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie 3. Altri preparati e conserve di carni, di frattaglie o di sangue degli animali menzionati nelle voci di tariffa 0101-0104 (eccettuati quelli di cinghiale e gli alimenti dietetici e per bambini) 1602.2071, 2079 Preparati e conserve di fegato, contenenti carni o frattaglie degli animali menzionati nelle voci di tariffa 0101-0104 (eccettuati quelli di cinghiale e gli alimenti dietetici e per bambini)

1602.4111/4990 Preparati e

conserve di animali della specie suina (eccettuati quelli di cinghiale) 1602.5011/5099 Preparati e

conserve

di animali della specie bovina 1602.9011, 9019

Altri preparati di carni degli animali menzionati nelle voci di tariffa 0101 e 0104, inoltre preparati di sangue degli animali menzionati nelle voci di tariffa 0102 e 0103 (eccettuati quelli di cinghiale e gli alimenti dietetici e per bambini)

25 Aggiornato dal n. II dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4927).

Agricoltura

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Voce di tariffa

Designazione della merce 4. Insaccati, compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto (eccettuati quelli di cinghiale) 1601.0011/0029 Salsicce e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparati alimentari contenenti tali prodotti 5. Pollame (eccettuati alimenti dietetici e per bambini) 0207.1110/3399 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce di tariffa 0105 0207.3511/3599

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce di tariffa 0105 0207.3691/3699

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce di tariffa 0105 0210.9931/9989 Carni

e

frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie di volatili della voce di tariffa 0105 1601.0031/0039

Insaccati di volatili 1602.3110/3990 Preparati a

base di pollame e conserve (eccettuati alimenti dietetici e per bambini)