01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
02.10.2020 - 31.12.2020
02.04.2020 - 01.10.2020
01.05.2017 - 01.04.2020
01.01.2016 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
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01.08.2006 - 30.06.2007
01.01.2005 - 31.07.2006
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01.01.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
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1

Ordinanza

concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2, 22 capoverso 4, 23 capoverso 1, 48 capoverso 2, 49,
51 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),2 ordina: Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina, per quanto concerne il mercato del bestiame da macello e della carne, la classificazione della qualità, i mercati pubblici, i provvedimenti volti a sgravare il mercato, l'importazione nel quadro di contingenti doganali e la delega di compiti.

2

La presente ordinanza si applica agli animali da macello delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, alle loro carni, alle carni di pollame e alle frattaglie delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del 26 ottobre 20113 sulle importazioni agricole.4 Capitolo 2: Classificazione della qualità

Art. 2

Classificazione della

qualità

1

Tutti gli animali vivi delle specie bovina e ovina offerti sui mercati pubblici sorvegliati e tutti gli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina sono sottoposti alla classificazione della qualità sulla base dei criteri di cui all'articolo 4.

2

Sono eccettuati dal capoverso 1: a. le

macellazioni

domestiche;

RU 2003 5473 1 RS

910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

3 RS

916.01

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5447).

916.341

Agricoltura

2

916.341

b. le macellazioni per il consumo proprio privato; c. gli animali macellati della specie suina nei macelli con meno di 1200 unità di macellazione annue; d. gli animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina macellati nei macelli con meno di 1200 unità di macellazione annue, per le quali il fornitore rinuncia a una classificazione della qualità; e.5 le macellazioni eseguite su mandato dei produttori in vista della commercializzazione diretta; e

f.6 i vitelli offerti sui mercati pubblici sorvegliati.


Art. 3

Classificazione neutrale della qualità 1

Nei macelli seguenti l'organizzazione incaricata effettua una classificazione neutrale della qualità degli animali macellati conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a:

a. per gli animali macellati delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nei macelli in cui sono macellate annualmente oltre 1200 unità di macellazione; b. per gli animali macellati delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nei macelli: 1. in cui sono macellate annualmente tra le 800 e le 1200 unità di macellazione e

2. che sono il solo macello in cui viene effettuata una classificazione neutrale della qualità all'interno di un Cantone o di una regione di medie dimensioni;

c. per i capretti macellati, nei macelli: 1. in cui sono macellati annualmente oltre 100 capretti e 2. che per un periodo limitato in cui vi è una forte offerta interna chiedono che l'organizzazione incaricata effettui una classificazione neutrale della qualità.7 2

Per unità di macellazione si intendono 1 vacca, 1 manzo, 2 vitelli, 1 cavallo, 1 puledro, 5 maiali, 10 pecore, 10 capre, 20 suinetti, 20 agnelli e 20 capretti.

3

I macelli riportano l'esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati in forma scritta sul documento di pesatura e trasmettono i risultati alla banca dati centrale conformemente all'articolo 15a capoverso 1 della legge del 5

Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5447).

6

Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5447).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427).

Ordinanza sul bestiame da macello 3

916.341

1° luglio 19668 sulle epizoozie. I risultati della classificazione della qualità degli animali della specie equina non devono essere trasmessi.9 4 Il fornitore e l'acquirente possono contestare l'esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati presso l'organizzazione incaricata conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a. Per gli animali della specie suina la contestazione deve avvenire entro 6 ore, per gli animali delle altre specie entro 24 ore dalla macellazione. Le carcasse interessate rimangono bloccate nel macello, intere, fino a quando la procedura relativa alla contestazione non è conclusa.10 5 Sui mercati pubblici sorvegliati l'organizzazione incaricata effettua una classificazione neutrale della qualità degli animali vivi della specie bovina e ovina conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a.11


Art. 4

Criteri per la classificazione della qualità 1

I criteri per la classificazione della qualità di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina sono costituiti dall'età, dalla carnosità e dal tessuto grasso. Possono essere presi in considerazione anche criteri scientificamente riconosciuti della qualità della carne e del grasso.

2

Il criterio per la classificazione della qualità di animali macellati della specie suina è costituito dalla carnosità. Possono essere presi in considerazione anche criteri scientificamente riconosciuti della qualità della carne e del grasso.


Art. 5

Sistemi di valutazione e di classificazione 1

L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) disciplina, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, i sistemi di valutazione e di classificazione.

2

L'Ufficio federale definisce gli apparecchi tecnici per la classificazione della qualità di animali macellati della specie suina nonché la loro applicazione e il loro controllo.

3

Le spese d'investimento e d'esercizio degli apparecchi tecnici sono sostenute dai macelli.

Capitolo 3: Mercati pubblici

Art. 6

12 Designazione 1 L'organizzazione incaricata secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera b designa, per ogni anno civile, i mercati pubblici per gli animali delle specie bovina e ovina.

8 RS

916.40

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427).

10 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

Agricoltura

4

916.341

La designazione avviene d'intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine e necessita del consenso dell'Ufficio federale.

2

Quali mercati pubblici possono essere designati soltanto i mercati sui quali, tra il 1° luglio e il 30 giugno precedente il rispettivo anno civile, sono stati portati mediamente almeno 50 animali per essere venduti all'asta conformemente all'articolo 7 capoverso 2.

3

Possono essere designati anche due mercati che, sommati, raggiungono le dimensioni minime previste al capoverso 2, se hanno avuto luogo nella stessa regione e durante la stessa mezza giornata e se sono stati sorvegliati dagli stessi impiegati dell'organizzazione incaricata.

4

Le esigenze di cui al capoverso 2 sono applicabili ai nuovi mercati soltanto a partire dal terzo anno civile.

5

L'organizzazione incaricata allestisce, prima dell'inizio dell'anno civile, un programma annuale in cui figurano i mercati pubblici designati. Tale programma indica in particolare le piazze e i giorni dei singoli mercati nonché le categorie di animali che possono essere portate sul mercato.


Art. 7

Esecuzione e sorveglianza 1

L'organizzazione incaricata informa le cerchie interessate sugli animali annunciati, portati sul mercato, venduti all'asta e quelli assegnati nel quadro dello sgombero del mercato. Essa registra inoltre il numero degli animali venduti all'asta e assegnati.

2

Gli animali portati sul mercato pubblico devono essere venduti all'asta mediante appello pubblico.13


Art. 8

Contributi d'infrastruttura nella regione di montagna 1

Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi.

2

Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s'intendono le zone di montagna I-IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 199814 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l'assegnazione delle zone è l'ubicazione del mercato. Se quest'ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d'infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati nell'anno civile precedente provengano direttamente dalla regione di montagna.15 3 Il contributo ammonta al 50 per cento delle spese computabili, ma al massimo a 50 000 franchi per progetto.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

14 RS

912.1

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427).

Ordinanza sul bestiame da macello 5

916.341

4

Sono computabili le spese seguenti: a. spese d'acquisto e d'installazione, comprese le prestazioni proprie e le forniture di materiale;

b. spese di progettazione e di direzione dei lavori.

5

Non sono considerate spese computabili in particolare: a. le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi assicurativi e gli emolumenti;

b. le spese d'esercizio e di manutenzione; c. le spese di un eventuale acquisto di terreni.


Art. 9

Domande per l'ottenimento di contributi d'infrastruttura 1

Le domande per l'ottenimento di contributi d'infrastruttura devono essere presentate al Cantone. La domanda deve essere corredata in particolare di una stima dei costi. Per i progetti che necessitano di una licenza di costruzione, si devono inoltre presentare:

a. i piani di costruzione; b. la licenza di costruzione passata in giudicato; e c. la prova dell'avvenuta pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale conformemente agli articoli 12 e 12a della legge federale del 1° luglio 196616 sulla protezione della natura e del paesaggio.

2

Il Cantone esamina la domanda e, unitamente alla sua proposta, la inoltra per decisione all'Ufficio federale. La proposta deve essere corredata di eventuali condizioni e oneri imposti dal Cantone.

3

L'Ufficio federale si pronuncia in merito alla domanda e garantisce ai richiedenti il contributo mediante decisione. Esso versa il 50 per cento del contributo, sulla base della stima dei costi, dopo l'inizio dei lavori e l'importo rimanente, sulla base del conteggio definitivo, alla conclusione del progetto.

4

Gli acquisti possono essere effettuati soltanto dopo che i contributi sono divenuti oggetto di una decisione passata in giudicato. L'Ufficio federale può autorizzare un acquisto anticipato se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione implicherebbe gravi svantaggi. Una simile autorizzazione non dà tuttavia diritto a contributi.

Capitolo 4: Provvedimenti volti a sgravare il mercato

Art. 10

Adozione di provvedimenti volti a sgravare il mercato 1

In caso d'offerta eccedentaria o di altre eccedenze temporanee, l'organizzazione incaricata dei compiti definiti nell'articolo 26 capoverso 1 lettere b e c può: 16 RS

451

Agricoltura

6

916.341

a. decidere ed eseguire lo sgombero dei mercati pubblici sorvegliati; b. decidere e organizzare azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto.

2

Sentite le cerchie interessate, l'organizzazione incaricata stabilisce il momento, il tipo e la portata dei provvedimenti volti a sgravare il mercato e, nel quadro dei crediti stanziati, l'importo dei contributi per le azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto.

3

I provvedimenti stagionali volti a sgravare il mercato possono essere adottati, per ciascuna categoria di animali, per una durata massima di sei mesi all'anno.


Art. 11

Sgombero del mercato

1

I titolari di quote del contingente doganale secondo l'articolo 21 soggiacciono all'obbligo di ritiro conformemente alla loro quota per il 10 per cento degli animali non acquistati all'asta nei mercati pubblici sorvegliati.

2

Le quote di sgombero del mercato sono assegnate in percentuali agli assoggettati al ritiro contemporaneamente all'assegnazione delle quote del contingente doganale secondo l'articolo 21 capoverso 2.

3

L'organizzazione incaricata, applicando i prezzi usuali di mercato da essa rilevati, assegna agli assoggettati al ritiro gli animali da ritirare.


Art. 12

Deposito di una garanzia per lo sgombero del mercato 1

L'organizzazione incaricata può obbligare i titolari di quote del contingente doganale a depositare una garanzia per lo sgombero del mercato, qualora sussistano dubbi sulla loro solvibilità.

2

L'importo della garanzia è determinato sulla base dell'entità della quota del contingente doganale e non deve superare i 300 000 franchi.


Art. 13

Azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto 1

In caso di azioni d'immagazzinamento, il congelamento volontario di carne di animali delle specie bovina e suina è finanziato mediante contributi.

2

I contributi d'immagazzinamento sono determinati sulla base della perdita di qualità e di peso nonché dei costi d'immagazzinamento e non devono superare un terzo del valore di mercato rappresentato dalla carne al momento dell'immagazzinamento.

3

In caso di azioni di vendita a prezzo ridotto, le cosce di bestiame grosso da macello per la produzione di carne secca, le cosce di maiale per la produzione di prosciutto crudo e la carne da banco per la lavorazione possono essere vendute a prezzo ridotto mediante contributi.

4

I contributi di vendita a prezzo ridotto non devono superare un terzo del valore di mercato rappresentato dalla carne al momento della vendita a prezzo ridotto.

Ordinanza sul bestiame da macello 7

916.341

5

L'organizzazione incaricata allestisce i documenti contabili dell'Ufficio federale e glieli trasmette.

6

L'Ufficio federale versa i contributi.

Capitolo 5: Importazione Sezione 1: Ripartizione dei contingenti doganali

Art. 14

Contingente doganale n. 5 «carne rossa» 1

Il contingente doganale n. 5 «carne rossa» (prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP): a. CP n. 5.1: carne secca essiccata all'aria; b. CP n. 5.2: conserve di carne di manzo; c. CP n. 5.3: carne kasher di animali della specie bovina; d. CP n. 5.4: carne kasher di animali della specie ovina; e. CP n. 5.5: carne halal di animali della specie bovina; f.

CP n. 5.6: carne halal di animali della specie ovina; g. CP n. 5.7: altro.

2

Il contingente doganale parziale «altro» comprende le seguenti categorie di carne e di prodotti carnei (CC): a.17 CC n. 5.71: carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati;

b. CC n. 5.72: muscoli di manzo preparati; per muscoli di manzo preparati si intendono le anche, le sotto-fese e i magatelli (pesci) preparati; c. CC n. 5.73: carne di animali della specie equina; d.18 CC n. 5.74: carne e frattaglie di animali della specie ovina; e. CC n. 5.75: carne di animali della specie caprina; f.19 CC n. 5.76: frattaglie di animali delle specie suina, equina e caprina; g. CC n. 5.77: pâté, granulato di carne per la fabbricazione di minestre e salse, nonché frattaglie alimentari di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina per l'industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbricazione di gelatina.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

Agricoltura

8

916.341


Art. 15

Contingente doganale n. 6 «carne bianca» 1

Il contingente doganale n. 6 «carne bianca» (prodotto prevalentemente sulla base di foraggio concentrato) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP): a. CP n. 6.1: prosciutto crudo essiccato all'aria; b. CP n. 6.2: prosciutto in scatola e cotto; c. CP n. 6.3: insaccati; d. CP n. 6.4: altro.

2

Il contingente doganale «altro» è ripartito nelle seguenti categorie di carne e di prodotti carnei (CC): a. CC n. 6.41: carne di maiale in mezzene; b. CC n. 6.42: carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame;

c. CC n. 6.43: pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre e salse.


Art. 16

Ripartizione delle categorie di carne e di prodotti carnei nonché determinazione dei quantitativi d'importazione 1

L'Ufficio federale, tenendo conto della situazione del mercato, determina al massimo una volta per ogni periodo d'importazione, a mezzo di decisione formale i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenute; esso consulta preventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti nell'articolo 26.

Nella determinazione dei pezzi di carne, per lombi importati si intendono i lombi interi o, in uguale quantità, tagliati a filetti, girelli e controfiletti.

2

Sono eccettuate dal capoverso 1 le categorie di carne e di prodotti carnei 5.77 e 6.43.

3

Per periodo d'importazione s'intende: a.20 quattro settimane, per la carne di animali della specie bovina, nonché la carne di maiale in mezzene;

b. il trimestre, per la carne di animali delle specie ovina, caprina ed equina, la carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame, nonché per le frattaglie di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina; c. l'anno civile, per tutte le altre categorie di carne e di prodotti carnei.

4

In casi motivati, l'Ufficio federale può: a. stabilire un periodo d'importazione più breve o più lungo; b. stabilire un secondo quantitativo d'importazione per la carne e le frattaglie definite nel capoverso 3 lettera b.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

Ordinanza sul bestiame da macello 9

916.341

4bis

I periodi d'importazione di cui ai capoversi 3 e 4 non devono sovrapporsi né superare l'anno civile.21 5 Si è in presenza di casi motivati ai sensi del capoverso 4 quando le cerchie interessate sottopongono all'Ufficio federale proposte decise con una maggioranza di due terzi tanto a livello di produzione quanto a livello di lavorazione e commercio.

6

In caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore, l'Ufficio federale può, in via eccezionale, prorogare adeguatamente il periodo d'importazione per le quote del contingente doganale assegnate e pagate. La domanda deve essere presentata all'Ufficio federale prima della scadenza del periodo d'importazione.

a22 Trasferimento di quote del contingente doganale non utilizzate L'Ufficio federale, su domanda scritta motivata, può trasferire sul successivo periodo d'importazione del medesimo anno civile quantitativi non utilizzati di quote del contingente doganale di una categoria di carne messe all'asta e pagate, qualora: a. il quantitativo ammonti almeno a 500 kg e costituisca al massimo il 5 per cento delle quote del contingente doganale assegnate e trasferite per essere utilizzate; e b. la domanda pervenga all'Ufficio federale prima della scadenza del periodo d'importazione.

Sezione 2:

Assegnazione delle quote del contingente doganale sulla base di una vendita all'asta

Art. 17

Vendita all'asta

1

I contingenti doganali parziali 5.1-5.6 e 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73, 5.75, 5.76, 6.41 e 6.42, stabiliti dall'Ufficio federale, sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.

2

I quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74, stabiliti dall'Ufficio federale secondo l'articolo 16, sono venduti all'asta nella misura del 90 per cento.

3

Al momento dell'assegnazione, l'Ufficio federale può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando.

21 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5447).

Agricoltura

10

916.341


Art. 18


23

Condizioni e disposizioni particolari per l'assegnazione delle quote del contingente doganale di carne kasher 1

Le quote del contingente doganale per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano: a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai punti di vendita di carne kasher riconosciuti; o b. a commercializzare la carne da importare esclusivamente in un proprio punto di vendita di carne kasher riconosciuto.

2

L'Ufficio federale riconosce i punti di vendita se essi: a. vendono a titolo commerciale esclusivamente carne kasher e prodotti a base di tale carne e dispongono di magazzini o banchi accessibili al pubblico; b. fanno in modo che l'indicazione «kasher» o «carne kasher» sia indicata in forma scritta in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile; l'indicazione è redatta almeno in una lingua ufficiale compresa dalla popolazione principale della località.

3

Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione, corrispondenti ai trimestri.

4

Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente doganale può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta, se:

a. partecipano all'asta più di un avente diritto a quote del contingente doganale; e

b. il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è maggiore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta.24

5

Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo all'asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.25
a26 Condizioni e disposizioni particolari per l'assegnazione delle quote del contingente doganale di carne halal 1

Le quote del contingente doganale per i contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 sono assegnate ai membri della comunità musulmana nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano: a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai punti di vendita di carne halal riconosciuti; o 23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

24 Introdotto dal n. III dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559).

25 Introdotto dal n. III dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

Ordinanza sul bestiame da macello 11

916.341

b. a commercializzare la carne da importare esclusivamente in un proprio punto di vendita di carne halal riconosciuto.

2

L'Ufficio federale riconosce i punti di vendita se essi: a. vendono a titolo commerciale esclusivamente carne halal e prodotti a base di tale carne e dispongono di magazzini o banchi accessibili al pubblico; b. fanno in modo che l'indicazione «halal» o «carne halal» sia indicata in forma scritta in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile; l'indicazione è redatta almeno in una lingua ufficiale compresa dalla popolazione principale della località.

3

Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione, corrispondenti ai trimestri.

4

Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente doganale può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta, se: a. partecipano all'asta più di un avente diritto a quote del contingente doganale; e

b. il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è maggiore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta.27

5

Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo all'asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.28

Art. 19

Termine di pagamento

1

L'importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC) o all'aliquota di dazio zero è consentita soltanto dopo che è stato pagato l'intero prezzo di aggiudicazione.

2

Sono escluse dalla disposizione del capoverso 1 le quote del contingente doganale assegnate per la durata di un periodo di contingentamento (anno civile) e le quote del contingente doganale dei contingenti doganali 101, 102 e 301 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 200229 sul libero scambio.30 In questi casi, l'importazione all'ADC o all'aliquota di dazio zero è consentita solo se: a. il primo terzo del prezzo di aggiudicazione è stato pagato prima dell'importazione del primo terzo della quota del contingente doganale assegnato;

27 Introdotto dal n. III dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559).

28 Introdotto dal n. III dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559).

29 [RU

2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 all. n. 3 2901 2995 all. 4 n. II 8 4659 II, 2007 1469 all. 4 n. 22 2273 3417 II. RU 2008 3519 art. 7]. Vedi ora l'O sul libero scambio 1 del 18 giu. 2008 (RS 632.421.0).

30 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 1 dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3417).

Agricoltura

12

916.341

b. il secondo terzo del prezzo di aggiudicazione è stato pagato prima dell'importazione del secondo terzo della quota del contingente doganale assegnato; e c. l'ultimo terzo del prezzo di aggiudicazione è stato pagato prima dell'importazione dell'ultimo terzo della quota del contingente doganale assegnato.

3

Fatti salvi i capoversi 1 e 2, il termine di pagamento è di: a. per le quote del contingente doganale assegnate per la durata del periodo di contingentamento e per le quote del contingente doganale dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002 sul libero scambio: 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data di rilascio della decisione; b. per le altre quote del contingente doganale: 30 giorni dalla data di rilascio della decisione.31

4

…32


Art. 20

Garanzia 1 Chiunque fa pervenire all'Ufficio federale una garanzia bancaria o un'altra garanzia ammessa dall'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 200633 sulle finanze della Confederazione prima dell'importazione all'ADC o all'aliquota di dazio zero, può essere esentato dalle disposizioni dell'articolo 19 capoversi 1 e 2.34 2

La garanzia corrisponde a un sesto delle fatture complessive per le quote di contingente doganale carne messe all'asta nel secondo anno civile precedente il rispettivo periodo di contingentamento.35 3

Per le persone che nel secondo anno precedente il corrispondente periodo di contingentamento non avevano diritto a una parte del contingente doganale, la garanzia corrisponde alla media del prezzo di aggiudicazione determinante del corrispondente periodo di contingentamento. Il prezzo di aggiudicazione determinante corrisponde al totale dei prezzi di aggiudicazione fissati nelle decisioni.

4

L'Ufficio federale determina in una decisione formale l'ammontare della garanzia.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2539). Abrogato dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

33 RS

611.01

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427).

35 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559).

Ordinanza sul bestiame da macello 13

916.341

Sezione 3:

Assegnazione delle quote del contingente doganale in funzione di una prestazione all'interno del Paese

Art. 21

Assegnazione delle quote del contingente doganale 1

Le quote del contingente doganale delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74 sono assegnate per il 10 per cento in funzione di una prestazione all'interno del Paese.

2

Le quote del 10 per cento di cui al capoverso 1 sono assegnate in funzione della quota percentuale della prestazione all'interno del Paese del singolo avente diritto a quote del contingente doganale rispetto alla prestazione complessiva all'interno del Paese fatta valere in modo legittimo.


Art. 22

Prestazione all'interno del Paese 1

Per prestazione all'interno del Paese per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.71 s'intende il numero di animali della specie bovina venduti all'asta nei mercati pubblici sorvegliati.

2

Per prestazione all'interno del Paese per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.7 s'intende il numero di animali della specie ovina venduti all'asta nei mercati pubblici sorvegliati. 3 Il periodo di calcolo della prestazione all'interno del Paese si situa tra il 18° e il 7° mese precedenti il corrispondente periodo di contingentamento.

4

Un animale può essere fatto valere una sola volta come prestazione all'interno del Paese.


Art. 23

Domande per l'ottenimento di quote del contingente doganale Le domande per l'ottenimento di quote del contingente doganale devono essere presentate all'Ufficio federale, utilizzando l'apposito formulario, entro il 15 agosto precedente l'inizio del periodo di contingentamento.


Art. 24

Utilizzazione delle quote del contingente doganale I titolari di quote del contingente doganale possono utilizzare i quantitativi d'importazione stabiliti dall'Ufficio federale secondo l'articolo 16 conformemente alle quote del contingente doganale loro assegnate.

Sezione 4: Rinuncia alla ripartizione

Art. 25

1 La ripartizione dei pâté, delle terrine e dei granulati di carne per la fabbricazione industriale di minestre e salse istantanee, della farina, della polvere e simili (ex 0210.1991, ex 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, ex 0210.9961, ex 0210.9971,

Agricoltura

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ex 0210.9981, 1602.2071, ex 1602.3110, ex 1602.3210, ex 1602.3910, ex 1602.4191, ex 1602.4210, ex 1602.4910, ex 1602.5091, 1602.9011) dei contingenti doganali n. 05 e 06 non è disciplinata.36 2 La ripartizione delle frattaglie alimentari per l'industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbricazione di gelatine (ex 0206.3091, ex 0206.4191 e ex 0206.4991) del CP n. 5.7 non è disciplinata. Le importazioni sottostanno alle disposizioni dell'articolo 14 della legge del 18 marzo 200537 sulle dogane.38 Sezione 5: 39 Carne bovina di alta qualità
a 1 La carne bovina di alta qualità (High Quality Beef) può essere importata nell'ambito del contingente doganale parziale n. 5.711 se, durante la procedura d'imposizione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 200540 sulle dogane esibisce un certificato all'ufficio doganale. 2 Il certificato deve:

a. attestare che si tratta di High Quality Beef secondo i criteri definiti nel numero 5 degli obblighi assunti dalla Svizzera il 12 aprile 197941 in materia d'importazione di carne bovina; b. corrispondere al formulario di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell'11 agosto 200842, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (nuova versione); c. essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese; e d. essere firmato dalla competente autorità del Paese fornitore e munito di un timbro ufficiale.

3

L'ufficio doganale controlla il certificato.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

37 RS

631.0

38 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427).

39 Introdotta dal n. 3 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RU 2007 1847). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6369).

40 RS

631.0

41 RS

0.632.231.53 42 GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3

Ordinanza sul bestiame da macello 15

916.341

Capitolo 6: Delega di compiti

Art. 26

Bando 1 L'Ufficio federale delega i seguenti compiti a una o più organizzazioni private: a. la classificazione, sui mercati pubblici sorvegliati, della qualità degli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina nonché degli animali vivi delle specie bovina e ovina; b. la designazione e la sorveglianza dei mercati pubblici per gli animali vivi delle specie bovina e ovina nonché l'esecuzione dello sgombero dei mercati pubblici sorvegliati; e c. l'organizzazione di azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto.

2

La delega dei compiti avviene conformemente alla legge federale del 16 dicembre 199443 sugli acquisti pubblici.44

Art. 27

Accordi di prestazioni 1

L'Ufficio federale delega i compiti mediante uno o più accordi di prestazioni. Nel contratto sono disciplinati la portata, la procedura, le condizioni e la rimunerazione delle prestazioni pretese.

2

La durata contrattuale massima è di quattro anni.

3

I fornitori di prestazioni devono essere indipendenti, sotto il profilo giuridico, organizzativo e finanziario, dalle singole organizzazioni e imprese del settore della carne. Essi tengono una contabilità aziendale che prevede una contabilità per centri di costo e per unità finali d'imputazione che permetta di attribuire univocamente i ricavi e i costi d'esercizio ai singoli accordi di prestazioni.

4

I fornitori di prestazioni sottostanno alla sorveglianza dell'Ufficio federale.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 28

Esecuzione L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, sempreché non ne siano incaricate altre autorità.


Art. 29

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 199845 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne è abrogata.

43 RS

172.056.1

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5447).

45 [RU

1999 111, 2000 401, 2001 314 2091 all. n. 18 2880, 2002 3495]

Agricoltura

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Art. 30

a 3546

Art. 35

a47

Art. 36

Entrata in

vigore

1

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2

L'articolo 7 capoverso 2 entra in vigore il 1° luglio 2004.

3

Gli articoli 8, 9 e 17 capoverso 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

46 Abrogati dal n. IV 72 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2539). Abrogato dal n. I dell'O del 26 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5447).

Ordinanza sul bestiame da macello 17

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Allegato48

48 Abrogato dal n. II dell'O del 26 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5447).

Agricoltura

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