01.01.2022 - * / In vigore
01.01.2019 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2018
01.09.2014 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.08.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.07.2011 - 31.12.2012
01.09.2008 - 30.06.2011
01.07.2008 - 31.08.2008
01.05.2008 - 30.06.2008
13.12.2007 - 30.04.2008
01.01.2007 - 12.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.07.2002 - 31.12.2004
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01.01.2000 - 30.06.2002
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1

Ordinanza
relativa ai brevetti d'invenzione
(Ordinanza sui brevetti, OBI
1) del 19 ottobre 1977 (Stato 28 maggio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 59b, 100, 140l e 141 della legge federale del 25 giugno 19542
sui brevetti d'invenzione (legge);
visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti
dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),4 ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo primo:
Rapporti con l'Istituto federale della proprietà intellettuale
5

Art. 1


6

Competenza

L'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) esegue i lavori amministrativi derivanti dalla legge.


Art. 2

Data di presentazione degli invii postali 1 Per gli invii postali provenienti dalla Svizzera, il giorno di consegna all'ufficio
postale è considerato come data di presentazione. Fa stato la data del bollo apposto
dall'ufficio postale mittente o del bollo apposto dall'ufficio postale ricevente se
quello dell'ufficio postale mittente manca o è illeggibile; se anche il bollo dell'ufficio postale ricevente manca o è illeggibile, è considerato come data di presentazione
il giorno della ricezione dell'invio da parte dell'Istituto7. Il mittente è autorizzato a
provare una data di consegna anteriore.

RU 1977 2171 1

Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

2

RS 232.14

3

RS 172.010.31 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

7

Espressione sostituita dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

232.141

Proprietà industriale 2

232.141

2 Per gli invii postali provenienti dall'estero, la data presa in considerazione è quella
del primo bollo apposto da un ufficio postale svizzero; se il bollo manca o è illeggibile, è considerato come data di presentazione il giorno della ricezione dell'invio
da parte dell'Istituto. Il mittente è autorizzato a provare una data di ricezione anteriore da parte di un ufficio postale svizzero.


Art. 3

Firma

1 Ogni comunicazione destinata all'Istituto, per la quale è richiesta la forma scritta,
deve essere validamente firmata.

2 In mancanza della firma, la data di presentazione dello scritto non firmato è riconosciuta se viene posto rimedio a questa manchevolezza entro il termine stabilito
dall'Istituto.8


Art. 4

Lingua

1 Gli scritti inviati all'Istituto devono essere redatti in tedesco, in francese o in italiano (lingue ufficiali).

2 La lingua ufficiale scelta dal richiedente al momento del deposito costituisce la
lingua della procedura.

3 La lingua scelta inizialmente per la redazione degli atti tecnici sarà mantenuta.
Modificazioni apportate agli atti tecnici in un'altra lingua non saranno accolte. Ciò
vale pure per la rinuncia parziale (art. 24 della legge).

4 Qualora altri scritti siano presentati in una lingua diversa da quella della procedura,
l'Istituto può esigere una traduzione in questa lingua.

5 I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale saranno presi in
considerazione unicamente se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale. Sono riservati gli articoli 40 capoverso 2, 45 capoverso 3 e 75 capoverso 3.

6 Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata, l'Istituto può
richiedere che ne sia attestata l'esattezza entro il termine assegnato a questo scopo.
Se l'attestazione non vien fornita il documento è ritenuto non presentato.

7 Se gli atti di una domanda divisa (art. 57 della legge), di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 25, 27 e 30 della legge) o di una dichiarazione che
rivendica il diritto di priorità in base a un primo deposito svizzero (priorità interna,
art. 17 cpv. 1ter della legge), non sono redatti nella lingua della domanda di brevetto
o del brevetto iniziali, l'Istituto assegna al richiedente o al titolare del brevetto un
termine entro il quale può essere presentata una traduzione in questa lingua.9 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

Brevetti d'invenzione - O 3

232.141

a10 Comunicazione elettronica 1 L'Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.

2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.


Art. 5

Pluralità di richiedenti 1 Le persone che sono contitolari di una domanda di brevetto devono o designare
quella di esse cui l'Istituto può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte
o nominare un mandatario comune.

2 Fintanto che l'una o l'altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, la persona indicata per prima nella richiesta è ritenuta destinatario delle comunicazioni ai
sensi del capoverso 1. Se una delle persone muove obiezioni, l'Istituto invita tutti gli
interessati ad agire conformemente al capoverso 1.


Art. 6


11

Recapito impossibile di una comunicazione Se il recapito di una decisione ufficiale al richiedente, al titolare o al mandatario non
è possibile, la decisione è pubblicata.


Art. 7

Successione

In caso di decesso del richiedente, l'Istituto assegna agli eredi che gli sono noti un
termine onde regolare la successione per quanto concerne la domanda di brevetto;
esso può prorogare questo termine in modo adeguato.

Capitolo 2. Rappresentanza

Art. 8

Rapporti dell'Istituto con il mandatario 1 Fintanto che il richiedente o il titolare del brevetto ha un mandatario, l'Istituto non
accetta, di regola, dal mandante né comunicazioni né richieste scritte, salvo la revoca
della procura, il ritiro della domanda di brevetto e la rinuncia al brevetto.

2 Il mandatario rimane autorizzato a ricevere gli atti e le tasse che l'Istituto restituisce.


Art. 9

Diritto di rappresentanza 1 Possono essere nominati mandatari presso l'Istituto, oltre alle persone fisiche
domiciliate in Svizzera, le società che hanno la loro sede in Svizzera.

10

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

11

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RS 232.121).

Proprietà industriale 4

232.141

2 Se il comportamento in affari di un mandatario dà luogo a querele, il Dipartimento
federale di giustizia e polizia può, dopo aver udito l'interessato: a.

ammonirlo;

b.

autorizzare l'Istituto a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, da
questa funzione;

c.

ordinare la pubblicazione di queste sanzioni.

3 Per giudicare il comportamento in affari nel senso del capoverso 2, si tien conto
dell'insieme dell'attività economica del mandatario, sia in Svizzera che all'estero.

4 Di regola, l'Istituto sarà autorizzato a escludere un mandatario solo se una precedente ammonizione è stata vana.

Capitolo 3. Termini

Art. 10


12

Computo

1 Il computo dei termini si fonda sulla legge federale sulla procedura amministrativa13.

2 Se un termine si calcola in mesi o in anni e il giorno dell'avvenimento che lo fa
decorrere o la data della ricezione è l'ultimo giorno del mese, il termine si estingue
l'ultimo giorno del mese nel quale viene a scadere.

3 Quando un termine ha inizio con una data di priorità e qualora più priorità siano
rivendicate, è decisiva la data di priorità più remota.


Art. 11

Durata

1 I termini assegnati nel corso della procedura d'esame saranno stabiliti in funzione
della mole probabile di lavoro del richiedente. Essi saranno di due mesi al minimo e
cinque mesi al massimo.

2 L'articolo 74 capoverso 2 si applica alla procedura di opposizione.


Art. 12

Proroga dei termini

1 I termini la cui durata è fissata dalla legge o dall'ordinanza non possono essere
prorogati.

2 Gli altri termini sono prorogati: a.14 nella procedura d'esame, una volta di un mese se prima della scadenza del termine è presentata una richiesta, successivamente una seconda volta di tre 12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

13

RS 172.021

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2629).

Brevetti d'invenzione - O 5

232.141

mesi al massimo, se prima della scadenza del termine prorogato è presentata
una richiesta motivata; b.

negli altri casi, se la persona che richiede la proroga fa valere motivi sufficienti prima della scadenza del termine.

3 Un termine non è sospeso da richieste di precisazione, a meno che la risposta dell'Istituto non implichi il contrario.

4 L'articolo 74 capoverso 2 si applica alla procedura di opposizione.


Art. 13

Conseguenze dell'inosservanza di un termine 1 Se la legge o la presente ordinanza non prevedono altre conseguenze, l'inosservanza di un termine provoca il rigetto della richiesta da parte dell'Istituto.

2 Qualsiasi comunicazione che stabilisce un termine deve indicare le conseguenze
provocate dall'inosservanza di detto termine.

3 L'inosservanza di un termine può provocare unicamente le conseguenze che sono
state indicate.


Art. 14


15

Proseguimento della procedura È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta: a.

del termine per l'esecuzione di una firma mancante (art. 3); b.16 dei termini per l'inoltro delle dichiarazioni di priorità (art. 39 cpv. 2 e 4; 39a);

c.

del termine per la richiesta di rinvio dell'esame relativo al contenuto (art. 62
cpv. 1 e 1bis; 62a cpv. 1); d.

del termine per la richiesta di aggiornamento della pubblicazione della
domanda o del rilascio del brevetto (art. 70 cpv. 1); e.

dei termini per il pagamento delle tasse di trasmissione, di ricerca e internazionale (art. 121, 122 e 122a); f.

dei termini per la richiesta di esecuzione di una ricerca di tipo internazionale
(art. 126 cpv. 2 e 5); g.

del termine per la richiesta di restituzione delle tasse annuali (art. 127m cpv.
6);

h.17 del termine per la comunicazione dell'oggetto del pagamento (art. 5 cpv. 2 del regolamento del 28 aprile 199718 sulle tasse dell'Istituto federale della
proprietà intellettuale; RT-IPI); 15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2629).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

18

RS 232.148

Proprietà industriale 6

232.141

i.19 del termine per la copertura dell'importo mancante nell'ambito di un conto corrente (art. 7 cpv. 3 RT-IPI); k.

...20


Art. 15

Reintegrazione nello stato anteriore.
a. Forma e contenuto della domanda 1 La domanda di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 della legge) deve essere
presentata per scritto. Essa contiene l'indicazione dei fatti sui quali è fondata la
medesima. Entro il termine per l'inoltro della domanda di reintegrazione l'atto
omesso deve essere interamente eseguito. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, la domanda di reintegrazione non è presa in considerazione.21 2 La tassa di reintegrazione deve essere pagata.


Art. 16

b. Esame della domanda 1 Se la tassa di reintegrazione non è ancora stata pagata al momento della presentazione della domanda, l'Istituto assegna al richiedente un termine supplementare per
pagarla.22

2 Se i fatti esposti per motivare la domanda non sono resi verosimili, l'Istituto assegna al richiedente un termine per rimediare alle manchevolezze. Se i motivi addotti
sono insufficienti, l'Istituto respinge la domanda.

3 Se la domanda è accettata, la totalità o una parte della tassa di reintegrazione può
essere restituita al richiedente.

Capitolo 4. Tasse

Art. 17


23

Ordinamento delle tasse L'importo delle tasse previste nella legge e nella presente ordinanza nonché le
modalità di pagamento sono stabilite nel RT-IPI24.

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

20

Abrogata dal n. I dell'O del 31 mar. 1999 (RU 1999 1443).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

24

RS 232.148

Brevetti d'invenzione - O 7

232.141

a25 Generi di tasse

1 Per ottenere o mantenere in vigore il brevetto, devono essere pagate le tasse
seguenti:

a.

la tassa di deposito; b.

la tassa di rivendicazione; c.

la tassa di esame;

d.

...26

e.

le tasse annuali.

2 Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 seg. della
legge) devono essere pagate le tasse seguenti: a.

la tassa di ricerca; b.

la tassa per l'esame preventivo in vece della tassa di ricerca.


Art. 18


27

Tasse annuali
a. Esigibilità in generale 1 Le tasse annuali per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto devono essere
pagate anticipatamente ciascun anno a contare dall'inizio del quinto anno dopo il
deposito.28

2 Le tasse annuali scadono l'ultimo giorno del mese in cui è stata depositata la
domanda di brevetto.

3 Le tasse annuali devono essere pagate entro i sei mesi successivi alla scadenza; se
il pagamento è effettuato negli ultimi tre mesi è riscossa una soprattassa.

a29 b. Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto 1 Per una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore
l'importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabilite in base alla data di deposito
secondo l'articolo 57 della legge.

2 Per un nuovo brevetto costituito (art. 25 cpv. 2, 27 o 30 della legge) l'importo e la
scadenza delle tasse annuali sono stabiliti in base alla data di deposito del brevetto
iniziale.

25

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

26

Abrogata dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999 (RU 1999 2629).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2171).

29

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

Proprietà industriale 8

232.141

3 Le tasse annuali già scadute alla data del deposito della domanda divisa o della
richiesta di costituzione del nuovo brevetto devono essere pagate entro i sei mesi
successivi a questa data; se il pagamento è effettuato negli ultimi tre mesi, è riscossa
una soprattassa.

b30 c. Inosservanza del termine di pagamento 1 Una domanda di brevetto per la quale non è stata pagata in tempo una tassa annuale esigibile è respinta; un brevetto per il quale non è stata pagata in tempo una tassa
annuale esigibile è cancellato dal registro.

2 L'Istituto cancella il brevetto con effetto alla data della scadenza della tassa
annuale non pagata; se è rilasciato soltanto dopo questa data, il brevetto è cancellato
con effetto alla data del suo rilascio. Il titolare è avvisato dell'avvenuta cancellazione.

c31 d. Pagamento anticipato 1 Le tasse annuali possono essere pagate al più presto due mesi innanzi alla scadenza. Se cancella un brevetto, l'Istituto restituisce la tassa annuale non ancora scaduta.

2 A partire dalla sesta tassa annuale, cinque tasse annuali possono essere pagate anticipatamente in una sola volta.32 3 I termini previsti per il pagamento della sesta, rispettivamente dell'undicesima e
sedicesima tassa annuale, come anche il disciplinamento concernente il pagamento
della soprattassa (art. 18 cpv. 3) si applicano al pagamento anticipato.33 4 Dopo la scadenza di ciascuna prima tassa annuale pagata in anticipo le tasse
annuali non sono restituite.

d34 e. Richiamo di pagamento L'Istituto attira l'attenzione del richiedente o del titolare del brevetto sulla scadenza
di una tassa annuale ed eventualmente sulla possibilità di pagare anticipatamente e
gli indica la fine del termine di pagamento e le conseguenze dell'inosservanza di
detto termine. A domanda del richiedente o del titolare del brevetto, l'Istituto può
indirizzare avvisi anche a terzi che effettuano regolarmente i pagamenti per conto
del richiedente o del titolare del brevetto. All'estero non viene spedito alcun avviso.

30

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

31

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2629).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2171).

34

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

Brevetti d'invenzione - O 9

232.141


Art. 19


35

Proroga

1 I richiedenti e i titolari di brevetto che provano di trovarsi in stato d'indigenza possono ottenere la proroga, fino allo scadere del quinto anno a decorrere dalla data di
deposito, per il pagamento delle tasse necessarie ad ottenere e mantenere in vigore il
brevetto, eccettuata la tassa di deposito.

2 Il titolare del brevetto che vuole conservare il brevetto dopo lo spirare di questo
periodo deve pagare all'inizio del sesto, del settimo, dell'ottavo e del nono anno, la
corrispondente tassa annuale scaduta e un quarto dell'importo delle tasse per le quali
gli è stata concessa la proroga.

3 Se il brevetto non dura più di cinque anni a contare dalla data del deposito, le tasse
per cui il pagamento è stata concessa la proroga sono condonate.

a36 Condizioni e effetto

1 Chiunque desideri ottenere una proroga deve chiederla per scritto ed allegarvi un
estratto del registro delle imposte, certificato conforme, o un'altra attestazione ufficiale adeguata che provi lo stato d'indigenza.

2 Se l'attestazione ufficiale è giudicata insufficiente, l'Istituto assegna al richiedente
un termine per rimediare alle carenze.

3 La domanda di proroga non ha effetto sospensivo.

4 La proroga scade se la domanda di brevetto o il brevetto è ceduto a terzi. l'Istituto
assegna al nuovo richiedente o al nuovo titolare del brevetto iscritto nel registro un
termine di sei mesi per pagare l'insieme delle tasse per le quali era stata concessa la
proroga; se il pagamento è effettuato durante gli ultimi tre mesi, è riscossa una
soprattassa. Se il termine di pagamento non è osservato, l'Istituto respinge la
domanda o cancella il brevetto con effetto dalla data dell'invito di pagamento.


Art. 20

Restituzione

Qualora una domanda di brevetto sia ritirata o respinta nella sua totalità, l'Istituto
restituisce le tasse seguenti: a.

qualsiasi tassa annuale pagata in anticipo, non ancora scaduta; b.

...37

c.38 la tassa di ricerca e la tassa di esame preventivo, alle condizioni previste negli articoli 59 a 61; d.39 la tassa di esame, nella misura in cui l'Istituto non ha ancora iniziato l'esame relativo al contenuto.

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

36

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

37

Abrogata dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999 (RU 1999 2629).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

39

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

Proprietà industriale 10

232.141

Titolo secondo: Domanda di brevetto Capitolo primo: Generalità

Art. 21

Atti richiesti. Tasse 1 Il giorno del deposto devono essere presentati: a.

la richiesta di concessione del brevetto; b.

la descrizione dell'invenzione; c.

una o più rivendicazioni; d.

i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni.

2 Il giorno del deposito, o al più tardi entro il termine stabilito dall'Istituto, devono
essere fatti pervenire: a.

l'estratto;

b.

due esemplari supplementari degli atti tecnici; c.

se del caso, la procura per il mandatario.40 41 3 Il giorno del deposito, o al più tardi sedici mesi dopo la data di deposito o la data
di priorità, devono essere consegnati: a.

la menzione dell'inventore; b.

se è il caso, il documento di priorità.

3bis Entro il termine stabilito dall'Istituto devono essere pagate: a.

la tassa di deposito e, se del caso, le tasse di rivendicazione; b.

se del caso, la tassa di ricerca e la tassa dell'esame preventivo.42 4 ... 43

5 A partire dal quinto anno a contare dalla data di deposito, dovranno essere pagate
le tasse annuali.44


Art. 22

Correzione di errori

1 Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti negli atti della domanda
possono essere corretti su richiesta o d'ufficio; gli articoli 37 e 52 capoversi 3 a 5
restano riservati.

2 La correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni è autorizzata
unicamente se risulta evidente che la parte scorretta non intendeva esprimere altro.

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

41

RU 1996 1532 42

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

43

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999 (RU 1999 2629).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2171).

Brevetti d'invenzione - O 11

232.141

Capitolo 2. Richiesta di concessione del brevetto

Art. 23


45

Forma

La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall'Istituto.


Art. 24

Contenuto

1 La richiesta deve contenere le indicazioni seguenti: a.

l'istanza di concessione di un brevetto; b.

il titolo dell'invenzione (art. 26 cpv. 1); c.

il cognome e il nome o la ditta, il domicilio o la sede nonché l'indirizzo del
richiedente;

d.46 un elenco degli atti presentati; e.

la firma del richiedente o del suo mandatario.

2 La richiesta deve inoltre contenere: a.

se un mandatario è designato, il nome, il domicilio o la sede e l'indirizzo del
mandatario;

b.

se vi sono più richiedenti, la designazione del destinatario; c.

se si tratta di una domanda divisa, la designazione della domanda come tale,
il numero della domanda iniziale e la data di deposito rivendicata; d.

se è rivendicata una priorità, la dichiarazione di priorità (art. 39); e.

se è invocata un'immunità derivante da una esposizione, la dichiarazione
relativa a tale immunità (art. 44).

Capitolo 3. Atti tecnici

Art. 25

In generale

1 La descrizione dell'invenzione, le rivendicazioni, i disegni e l'estratto costituiscono gli atti tecnici. Ogni parte costitutiva deve cominciare su un nuovo foglio.

2 Gli atti tecnici devono essere presentati in tre esemplari.

3 Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare
mediante scansione.47 I fogli non devono essere piegati e devono essere utilizzati
solo da un lato.

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

Proprietà industriale 12

232.141

4 Essi devono essere presentati su carta flessibile, bianca, liscia, non lucida e resistente, nel formato A4 (29, 7 cm x 21 cm).

5 Le pagine del testo devono presentare sulla sinistra un margine vergine di almeno
2,5 cm; gli altri margini saranno di 2 cm.

6 Tutti i fogli devono essere numerati in cifre arabe.

7 Le pagine devono essere dattilografate o stampate. I simboli e altri segni grafici, le
formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati. È prescritto
almeno l'interlinea 1½. I caratteri devono essere scelti in modo tale che le maiuscole
siano alte almeno 0,21 cm. La scrittura deve essere indelebile.

8 La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non devono contenere disegni.

9 Le unità di misura devono essere espresse secondo le prescrizioni della legge
federale del 9 giugno 197748 sulla metrologia; altre unità di misura possono essere
utilizzate per indicazioni supplementari. Per le formule matematiche e chimiche
devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato.49 10 Di regola, si devono utilizzare soltanto i termini, segni e simboli tecnici comunemente accettati nel ramo. La terminologia e i segni utilizzati nella domanda di brevetto devono essere uniformi.


Art. 26

Descrizione

1 La descrizione comincia con un titolo che dia una designazione tecnica chiara e
concisa dell'invenzione. Il titolo non deve contenere alcuna denominazione di fantasia.

2 ...50

3 L'introduzione esporrà l'invenzione in termini tali che si possa comprendere il
problema tecnico e la sua soluzione.51 4 La descrizione conterrà un'enumerazione delle figure rappresentate nei disegni e
indicherà brevemente il contenuto di ogni figura.

5 Essa deve contenere almeno un esempio di realizzazione dell'invenzione, a meno
che questa non sia sufficientemente esposta in un altro modo.

6 Nella misura in cui ciò non sia evidente, la descrizione deve indicare esplicitamente in che modo l'oggetto dell'invenzione può essere utilizzato industrialmente.

7 e 8 ...52

48

RS 941.20

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

50

Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1448).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

52

Abrogati dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1448).

Brevetti d'invenzione - O 13

232.141


Art. 27

Invenzioni nel campo della microbiologia 1 Quando un'invenzione concernente un procedimento microbiologico o un prodotto
ottenuto mediante un siffatto procedimento implica l'utilizzazione o l'ottenimento di
un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto negli
atti tecnici in modo da permettere ad un esperto nel ramo di attuare l'invenzione, il
richiedente è autorizzato a completare l'esposto dell'invenzione con un rinvio, nella
descrizione, al deposito di una coltura del microrganismo.

2 La coltura deve essere depositata, al più tardi, alla data del deposito della domanda, presso un centro di raccolta di colture riconosciuto dall'Istituto.

3 La coltura depositata è parte integrante della descrizione a partire dal momento in
cui in questa è contenuto un rinvio a tale coltura.

4 Il rinvio ad una coltura deve contenere le indicazioni seguenti: a.

la designazione di detto centro di raccolta di colture; b.

il giorno del deposito; c.

il numero d'ordine con il quale è registrata la coltura presso il centro di raccolta di colture.

5 Il rinvio è considerato presentato dall'inizio, se è stato presentato entro un termine
di 16 mesi a contare dalla data di deposito o di priorità.53 6 La consegna di campioni della coltura a terzi può essere vincolata all'obbligo per
questi di comunicare al centro di raccolta di colture, i loro nomi e indirizzi all'attenzione del depositante, e all'impegno: a.

di non rendere accessibile ad altre persone la coltura depositata o una coltura
che ne è derivata;

b.

a non utilizzare quest'ultima fuori del campo d'applicazione della legge; c.

in caso di controversie, a provare che non hanno violato o loro impegni giusta le lettere a e b.54

Art. 28

Disegni55

1 La superficie utile dei fogli che contengono i disegni non deve eccedere 26,2 cm X
17 cm, né essere inquadrata.

2 I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e
con bordi ben delimitati, senza colori né tinteggiature; devono poter essere stampati
così come sono e presentarsi alla riproduzione elettronica.56 53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

55

RU 1978 74

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

Proprietà industriale 14

232.141

3 Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolino la lettura dei
segni di riferimento e delle linee direttrici.

4 La scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riproduzione fotografica o elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli.57
Nei casi in cui figura su un disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente;
di regola non sono ammesse altre indicazioni di grandezza.

5 Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono essere
semplici e chiari.58

6 I segni di riferimento utilizzati nei disegni devono corrispondere a quelli usati nella
descrizione o nelle rivendicazioni.

7 Ove occorra, gli elementi di una figura possono essere rappresentati su più fogli a
condizione che si possa costituire comodamente la figura ponendo i fogli uno
accanto all'altro.

8 Le diverse figure devono essere nettamente separate le une dalle altre, ma disposte
senza spreco di spazio. Esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli.

9 I disegni non devono contenere spiegazioni; sono ammesse brevi indicazioni e
appunti che rendono il disegno maggiormente comprensibile e sono espressi nella
lingua della domanda.59

Art. 29

Rivendicazioni

1 Le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche dell'invenzione.

2 Le rivendicazioni devono essere redatte in modo chiaro e quanto possibile conciso.60 3 Esse devono essere ordinate in modo sistematico, chiaro e logico.

4 Di regola esse non devono contenere rinvii alla descrizione o ai disegni, né, in particolare, espressioni del genere di «come descritto nella parte... della descrizione» o
«come illustrato nella figura... dei disegni».

5 I segni di riferimento che, nei disegni, rinviano alle caratteristiche tecniche dell'invenzione, saranno riportati, tra parentesi, nelle rivendicazioni, se in tal modo è
facilitata la comprensione di dette rivendicazioni. Essi non limitano le rivendicazioni.

6 Le rivendicazioni devono essere numerate progressivamente in cifre arabe.

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

Brevetti d'invenzione - O 15

232.141


Art. 30


61

Rivendicazioni indipendenti 1 Qualora la domanda di brevetto contenga parecchie rivendicazioni indipendenti, di
uguale categoria o di categorie differenti (art. 52 della legge), il legame tecnico che
esprime il concetto inventivo generale deve apparire da queste stesse rivendicazioni.

2 Questa condizione è segnatamente ritenuta soddisfatta se la domanda di brevetto
contiene una delle combinazioni seguenti di rivendicazioni indipendenti: a.

oltre ad una prima rivendicazione per un procedimento: una rivendicazione
per un mezzo d'esecuzione di detto procedimento, una rivendicazione per il
prodotto che ne risulta e una rivendicazione sia per un'applicazione di detto
procedimento, sia per un'utilizzazione di questo prodotto; b.

oltre ad una prima rivendicazione per un prodotto: una rivendicazione per un
procedimento di fabbricazione di detto prodotto, una rivendicazione per un
mezzo d'esecuzione di questo procedimento e una rivendicazione per un'utilizzazione di detto prodotto; c.

oltre ad una prima rivendicazione per un dispositivo: una rivendicazione per
un procedimento di messa in esercizio di detto dispositivo e una rivendicazione per un procedimento di fabbricazione di detto dispositivo.


Art. 31


62

Rivendicazioni dipendenti 1 Qualsiasi rivendicazione dipendente deve riferirsi ad almeno una rivendicazione
precedente e contenere le caratteristiche che contraddistinguono la forma speciale
d'esecuzione, oggetto di questa rivendicazione.

2 Una rivendicazione dipendente può riferirsi a più rivendicazioni precedenti, purché
le enumeri in modo chiaro ed esaustivo.

3 Tutte le rivendicazioni dipendenti devono essere raggruppate in modo chiaro.


Art. 32

Forma e contenuto dell'estratto 1 L'estratto deve contenere l'informazione tecnica che permette di valutare se sia
necessario consultare il fascicolo del brevetto o il fascicolo della domanda.

2 L'estratto deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utilizzazioni principali dell'invenzione.63 3 Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l'invenzione,
una delle medesime almeno deve figurare nell'estratto; i suoi simboli devono essere
spiegati.64

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

Proprietà industriale 16

232.141

4 Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l'invenzione uno dei
medesimi almeno deve essere designato per essere ripreso nell'estratto; i segni di
riferimento più importanti di questo disegno devono figurare tra parentesi
nell'estratto.65

5 Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica
che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.66 6 L'estratto non conterrà più di centocinquanta parole.


Art. 33

Estratto definitivo

1 contenuto definitivo dell'estratto è stabilito d'ufficio.

2 ...67

Capitolo 4. Menzione dell'inventore

Art. 34

Forma

1 La menzione dell'inventore deve essere fatta in un atto separato contenente unicamente le seguenti indicazioni: a.

il cognome e il nome nonché l'indirizzo dell'inventore; nel caso di cambiamenti di stato civile sarà inoltre indicato il cognome precedente; b.

la dichiarazione del richiedente secondo cui, a sua conoscenza, nessun altro
ha partecipato all'invenzione; c.

se il richiedente non è l'inventore o non è l'unico inventore, una dichiarazione indicante in che modo ha ottenuto il diritto al rilascio del brevetto; d.

il titolo dell'invenzione e, se è noto, il numero della domanda di brevetto; e.

il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del richiedente.

2 ...68

3 Se la menzione dell'inventore non è redatta né in una lingua ufficiale né in inglese,
deve essere allegata una traduzione in una di queste lingue.69 65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

67

Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1448).

68

Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1448).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

Brevetti d'invenzione - O 17

232.141


Art. 35

Termine

1 Se la menzione dell'inventore non è stata presentata contemporaneamente alla
richiesta, essa può ancora essere presentata entro sedici mesi a decorrere dalla data
di deposito o dalla data di priorità.

2 Al richiedente che presenta una domanda divisa (art. 57 della legge), l'Istituto
assegna un termine di due mesi per presentare la menzione dell'inventore, se il termine previsto al capoverso 1 non scade più tardi.

3 L'Istituto respinge la domanda di brevetto se la menzione dell'inventore non è
stata presentata in tempo utile.


Art. 36


70



Art. 37

Rettifica

1 Il richiedente o il titolare del brevetto può domandare la rettifica della menzione
dell'inventore. A questa domanda deve essere allegata la dichiarazione di consenso
della persona designata a torto come inventore. Nel termine fissato dall'Istituto deve
essere pagata la relativa tassa fatturata.71 2 Se la persona designata a torto come inventore è già iscritta nel registro dei brevetti, la rettifica sarà pure registrata e pubblicata.

3 Una volta presentata, la menzione dell'inventore non viene più restituita.


Art. 38

Rinuncia alla menzione 1 Una rinuncia dell'inventore ad essere menzionato nel registro dei brevetti e nelle
pubblicazioni dell'Istituto è presa in considerazione solo quando il richiedente presenta all'Istituto una dichiarazione di rinuncia dell'inventore, prima della fine dell'esame.

2 La dichiarazione deve contenere il titolo dell'invenzione e, se noto, il numero della
domanda di brevetto; essa deve inoltre essere datata e provvista della firma dell'inventore.72 3 L'articolo 34 capoverso 3 è applicabile per analogia.

4 Se la dichiarazione di rinuncia soddisfa alle prescrizioni, essa e la menzione dell'inventore sono classate a parte. L'esistenza di questi documenti è menzionata nell'incarto.73 70

Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1448).

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

73

Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

Proprietà industriale 18

232.141

Capitolo 5. Priorità e immunità derivata da un'esposizione Sezione 1. Priorità

Art. 39

Dichiarazione di priorità 1 La dichiarazione di priorità comprende le seguenti indicazioni: a.

la data del primo deposito; b.

lo Stato nel quale o per il quale è stato effettuato questo deposito; c.

il numero di questo deposito.

2 La dichiarazione di priorità, ad eccezione del numero, deve essere presentata unitamente alla richiesta di concessione del brevetto.74 2bis La dichiarazione di priorità può anche essere presentata entro due mesi dalla data
del deposito. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue.75 3 Il numero deve essere indicato entro il termine di presentazione del documento di
priorità (art. 40 cpv. 4 e 43 cpv. 3) se esso non figura in gesto documento.

4 Se una dichiarazione di priorità è stata presentata in tempo utile, durante i tre mesi
che seguono la data di deposito possono essere presentate altre dichiarazioni di priorità (art. 42) relative a primi depositi non anteriori.

a76 Dichiarazione di priorità in caso di priorità interna 1 Per la dichiarazione di priorità basta l'indicazione del numero del primo deposito.
Deve essere presentata unitamente alla richiesta di rilascio del brevetto.

2 La dichiarazione di priorità può anche essere presentata entro due mesi dalla data
del deposito. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue.77 3 Se la dichiarazione di priorità è depositata tempestivamente, è possibile inoltrare
entro tre mesi a decorrere dalla notifica ulteriori dichiarazioni di priorità (art. 42) per
primi depositi non anteriori.


Art. 40

Documento di priorità 1 Il documento di priorità comprende: a.

una copia degli atti tecnici del primo deposito la cui conformità con gli atti
originali è attestata dalle autorità presso le quali è avvenuto detto primo
deposito;

b.

l'attestazione di dette autorità relativa alla data del primo deposito.

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

75

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995 (RU 1995 3660). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2629).

76

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2629).

Brevetti d'invenzione - O 19

232.141

2 Se il documento non è redatto nè in una lingua ufficiale nè in inglese, sarà prodotta
una traduzione in una di queste lingue.

3 Se il documento di priorità deve servire a più domande di brevetto, è sufficiente
presentarlo per una domanda e riferirsi per tempo ad esso per le altre. La referenza al
documento di priorità ha gli stessi effetti della produzione dello stesso.

4 Il documento di priorità deve essere presentato entro sedici mesi a decorrere dalla
data di priorità. Se il termine non è osservato, il diritto di priorità si estingue.78 5 L'attestazione citata al capoverso 1 lettera a non è necessaria quando il primo
deposito è stato fatto in uno Stato che accorda la reciprocità alla Svizzera o con
effetto per un tale Stato; è riservato il diritto dell'Istituto di esigere l'attestazione ai
fini dell'esame relativo al contenuto.

6 Se per un deposito di brevetto è richiesta la priorità interna, l'indicazione del
numero del primo deposito ha il medesimo effetto della presentazione del documento di priorità.79

Art. 41

Atti di priorità complementari Se dal documento di priorità risulta che il deposito sul quale si basa la priorità
rivendicata costituisce solo parzialmente un primo deposito nel senso della Convenzione di Parigi del 20 marzo 188380, per la protezione della proprietà industriale,
l'Istituto può esigere la consegna degli atti di depositi anteriori, necessari per chiarire i fatti.


Art. 42

Priorità multiple

1 Se più invenzioni, oggetto di singole domande di protezione, sono raggruppate in
Svizzera in una sola domanda di brevetto, possono essere presentate, alle condizioni
previste all'articolo 17 della legge, tante dichiarazioni di priorità quanti sono stati i
depositi.

2 Il capoverso 1 è applicabile anche in caso di rivendicazione della priorità interna.81

Art. 43

Priorità in caso di domande divise 1 In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 della legge) una priorità rivendicata
in modo valido per la domanda iniziale vale anche per una domanda divisa nella
misura in cui il richiedente del brevetto non rinunci per iscritto al diritto di priorità.
È fatto salvo l'articolo 57 capoverso 2 della legge.82 2 Qualora siano state rivendicate più priorità (art. 42), il richiedente deve specificare
quali sono le priorità che valgono per la domanda divisa.

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

79

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

80

RS 0.232.01/.04 81

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

Proprietà industriale 20

232.141

3 L'Istituto assegna al richiedente un termine di due mesi per presentare il documento di priorità (art. 40), se il termine previsto all'articolo 40 capoverso 4 non scade più tardi.

4 I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche in caso di rivendicazione della priorità
interna.83

a84 Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera Su richiesta, l'Istituto rilascia un documento di priorità, nella misura in cui venga
pagata la tassa fatturata a questo scopo.

Sezione 2. Immunità derivata da un'esposizione

Art. 44

Dichiarazione relativa all'immunità derivata da un'esposizione 1 La dichiarazione concernente l'immunità derivata da una esposizione (art. 7b
lett. b della legge) comprende le seguenti indicazioni: a.

la designazione esatta dell'esposizione; b.

una dichiarazione relativa alla presentazione effettiva dell'invenzione.

2 Essa deve essere presentata unitamente alla richiesta di concessione del brevetto: in
caso contrario, l'immunità derivata dall'esposizione si estingue.

3 L'articolo 43 capoversi 1 e 2 si applica per analogia in caso di domande divise.


Art. 45

Atti richiesti

1 Gli atti relativi all'immunità derivata da un'esposizione devono essere consegnati
entro quattro mesi dalla data di deposito.

2 Questi atti devono essere stati rilasciati dall'autorità competente durante l'esposizione e devono contenere le seguenti indicazioni: a.

un'attestazione secondo la quale l'invenzione è stata effettivamente esposta; b.

il giorno d'apertura dell'esposizione; c.

il giorno della prima divulgazione dell'invenzione, se essa non coincide con
il giorno d'apertura;

d.

un atto, autenticato da parte dell'autorità suddetta, che permetta di identificare l'invenzione.

3 Se questi atti non sono redatti nè in una lingua ufficiale nè in inglese, deve essere
presentata una traduzione in una di queste lingue.

4 L'articolo 43 capoverso 3 si applica per analogia in caso di domande divise.

83

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

84

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

Brevetti d'invenzione - O 21

232.141

Titolo terzo: Esame della domanda di brevetto Capitolo primo:
Esame al momento del deposito e esame relativo alla forma
Sezione 1. Esame momento al del deposito

Art. 46

Attribuzione della data di deposito 1 La data di deposito è attribuita alla domanda di brevetto depositata in una lingua
ufficiale e che contiene: a.

una richiesta di concessione del brevetto; b.

una descrizione dell'invenzione; c.

una o più rivendicazioni; d.

i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni; e.

indicazioni che permettono di identificare il richiedente.

2 La data di deposito è pure attribuita quando i documenti, enumerati al capoverso 1
lettere a a d, non soddisfano integralmente la legge o l'ordinanza.

3 Qualora le condizioni enunciate al capoverso 1 non siano soddisfatte, l'Istituto
ritiene la domanda non depositata. Egli rinvia gli atti depositati al richiedente, quando costui è identificato, o gli dà l'occasione di adempiere le condizioni ancora
richieste per l'attribuzione della data di deposito.

4 Se manca un disegno, l'Istituto invita il richiedente a consegnarlo o a domandare
che, per mantenere la data di deposito, il riferimento a questo disegno sia considerato inesistente.

5 Dopo l'attribuzione della data di deposito l'Istituto rilascia al richiedente un certificato di deposito.

6 Quando una domanda divisa è conforme all'articolo 57 capoverso 1 lettere a e b
della legge, l'Istituto ammette che la data di deposito rivendicata sussiste di buon
diritto, fino a che l'esame relativo al contenuto non lo induca a concludere diversamente.

Sezione 2. Esame relativo alla forma

Art. 47

Oggetto

Dopo aver stabilito la data di deposito in seguito all'esame al momento del deposito,
l'Istituto esamina:

a.

se deve essere nominato un mandatario (art. 48); b.

se la tassa di deposito e, se è il caso, le tasse di rivendicazione sono pagate
(art. 49 e 51 cpv. 4); c.

se gli atti tecnici sono conformi alle prescrizioni diverse da quelle inerenti al
loro contenuto (art. 50 e 51);

Proprietà industriale 22

232.141

d.

se gli altri atti della domanda sono stati depositati in tempo e sono conformi
alle prescrizioni (art. 52).


Art. 48


85

Nomina di un mandatario in caso di domicilio all'estero Il richiedente non domiciliato in Svizzera al momento del deposito della domanda di
brevetto che non ha designato un mandatario, è invitato dall'Istituto a indicare, entro
il termine fissato, il nome, il domicilio o la sede e l'indirizzo del suo mandatario.


Art. 49


86

Tassa di deposito e tassa di rivendicazione 1 L'Istituto invita il richiedente a pagare la tassa di deposito entro il termine stabilito.

2 Ciascuna domanda di brevetto può contenere dieci rivendicazioni esenti da tasse;
per ciascuna ulteriore rivendicazione deve essere pagata una tassa di rivendicazione.

3 Qualora gli atti tecnici inizialmente depositati contengano più di dieci rivendicazioni, l'Istituto invita il richiedente a pagare, entro il termine stabilito, una tassa di
rivendicazione per ciascuna rivendicazione supplementare. In caso di mancato
pagamento o di pagamento parziale, le rivendicazioni soprannumerarie sono stralciate cominciando dall'ultima.


Art. 50

Difetti di forma degli atti tecnici 1 L'esame degli atti tecnici relativo alla forma verte unicamente su: a.

...87

b.

la scelta della lingua adeguata (art. 4 cpv. 3 e 7); c.

il numero di esemplari prescritto (art. 25 cpv. 2 e art. 51 cpv. 3); d.

la presentazione richiesta (art. 25 cpv. 1 e 3 a 7, art. 28 cpv. 1 e 2).

2 Se l'Istituto constata un'irregolarità invita il richiedente a porvi rimedio.


Art. 51

Modificazioni degli atti tecnici 1 Modificazioni degli atti tecnici sono ammesse unicamente se viene indicato a quale
domanda di brevetto si riferiscono.

2 La lettera d'accompagnamento consegnata con le modificazioni deve essere firmata
dal richiedente o dal suo mandatario.

3 Le modificazioni devono essere presentate in due esemplari.

4 Se gli atti tecnici modificati contengono più rivendicazioni soggette a tassa di prima della modificazione o, per la prima volta, più di dieci rivendicazioni, l'Istituto 85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

86

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

87

Abrogata dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1448).

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invita il richiedente a pagare le tasse di rivendicazione mancanti entro il termine stabilito.88 In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale, le rivendicazioni
soprannumerarie sono stralciate cominciando dall'ultima. Le tasse di rivendicazione
scadute non vengono restituite.


Art. 52

Altri atti della domanda 1 Se la richiesta di concessione del brevetto non è stata presentata tramite il modulo
prescritto. (art. 23), l'Istituto invita il richiedente a farlo.

2 Quando il richiedente ha nominato un mandatario, l'Istituto verifica se è stata
depositata una procura per detto mandatario. Se detta procura non è stata depositata,
l'Istituto invita il richiedente a depositarla.

3 Se la menzione dell'inventore, presentata a tempo debito, presenta irregolarità,
l'Istituto invita il richiedente a porvi rimedio.

4 L'Istituto invita il richiedente a correggere le irregolarità alle quali è possibile
rimediare, contenute in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità consegnati a tempo debito e, se necessario, a produrre la traduzione del documento di
priorità (art. 40 cpv. 2) e gli atti concernenti un deposito anteriore (art. 41). Se il
richiedente non dà seguito all'invito, il diritto di priorità si estingue.

5 Il capoverso 4 è applicabile per analogia alla dichiarazione e agli atti concernenti
l'immunità derivata da un'esposizione (art. 44 e 45).

Capitolo 2.
Determinazione della procedura dell'esame relativo al contenuto


Art. 53

Spartizione

1 Quando, in seguito all'esame al momento del deposito, la data di deposito è stabilita, l'Istituto comunica al richiedente: a.

che la sua domanda non sarà trasmessa all'esaminatore (art. 89 della legge),
perché palesemente non è assoggettata all'esame preventivo (art. 87 cpv. 2
della legge), o

b.

che la sua domanda sarà trasmessa all'esaminatore per una decisione circa
l'assoggettamento.

2 Su richiesta del richiedente che ha ricevuto una comunicazione secondo il capoverso 1 lettera a, la domanda di brevetto è trasmessa all'esaminatore per una decisione circa l'assoggettamento.

88

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

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Art. 54

Decisione concernente l'assoggettamento 1 Quando la domanda di brevetto è stata trasmessa all'esaminatore (art. 53 cpv. 1
lett. b o cpv. 2), questi decide circa l'assoggettamento.

2 Quando gli atti tecnici non permettono di prendere una decisione nel senso del
capoverso 1, l'esaminatore invita il richiedente a rimediare alle manchevolezze entro
il termine stabilito.

3 Qualsiasi opposizione alla decisione dell'esaminatore (art. 87 cpv. 5 della legge)
deve essere inoltrata per iscritto e motivata entro un mese a decorrere dalla notificazione della decisione.

4 Se l'opposizione è palesemente infondata, l'esaminatore pone, nella decisione su
opposizione, le spese di questa procedura a carico del richiedente.

5 La domanda di brevetto definitivamente assoggettata all'esame preventivo lo
rimane anche se gli atti tecnici sono ulteriormente modificati.

Capitolo 3.
Ricerca sullo stato della tecnica nella procedura
con esame preventivo


Art. 55

Pagamento della tassa di ricerca 1 Nello stesso tempo in cui è presa la decisione di assoggettare la domanda di brevetto all'esame preventivo, il richiedente è invitato a pagare la tassa di ricerca entro
il termine di due mesi.89 2 Se contro questa decisione è fatta opposizione e la decisione è confermata, al
richiedente è accordato un nuovo termine di pagamento di due mesi.90 3 Qualora una richiesta di rinvio dell'esame relativo al contenuto (art. 62 e 62a) sia
stata inoltrata al momento della decisione o durante il termine di pagamento, questo
termine è prorogato fino alla fine del rinvio. L'Istituto ne informa il richiedente, ma
in seguito non gli invia alcun richiamo.91

Art. 56

Esame preliminare

Dopo il pagamento della tassa di ricerca l'esaminatore verifica se la domanda di brevetto permetta una ricerca significativa sullo stato della tecnica. Se tale non è il caso,
l'esaminatore invita il richiedente a rimediare alle manchevolezze.

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

91

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

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Art. 57

Rapporto sullo stato della tecnica 1 L'esaminatore intraprende la ricerca sullo stato della tecnica, basandosi sugli atti di
cui dispone in quel momento.

2 Per la ricerca sullo stato della tecnica, l'Istituto è autorizzato a concludere accordi
di lavoro con altre autorità od organizzazioni.

3 Il rapporto sullo stato della tecnica enumera i documenti accessibili al servizio
incaricato della ricerca che entrano in linea di conto per giudicare circa la brevettabilità (art. 1 della legge).

4 Il rapporto è trasmesso al richiedente accompagnato da una copia dei documenti
che vi sono citati.


Art. 58

Esonero dal pagamento della tassa di ricerca 1 Un esonero dal pagamento della tassa di ricerca è accordato unicamente se, prima
che il richiedente sia stato invitato a pagare (art. 55 cpv. 1) o, se il rinvio dell'esame
relativo al contenuto è stato richiesto, un mese prima della scadenza del termine di
pagamento prorogato (art. 55 cpv. 3), l'esaminatore è già in possesso di un rapporto
sullo stato della tecnica che a.

è rilasciato dal servizio della ricerca per le domande di brevetto svizzere e b.

basandosi sulla stessa data di deposito o sulla stessa data di priorità, prende
in considerazione, in modo esauriente, l'oggetto della domanda di brevetto.

2 Un tale rapporto può segnatamente concernere: a.

la domanda di brevetto iniziale, nel caso di una domanda divisa (art. 57 della
legge);

b.

il primo deposito la cui priorità è rivendicata; c.

un altro deposito, quando la domanda di brevetto costituisce un primo deposito la cui priorità è rivendicata per quest'altro deposito.


Art. 59

Restituzione della tassa di ricerca 1 La tassa di ricerca è interamente restituita a.

quando il richiedente presenta un rapporto conforme alle esigenze dell'articolo 58 capoverso 1 prima che la ricerca sullo stato della tecnica sia intrapresa (art. 57 cpv. 1), o b.

quando, per un altro motivo, non è necessario accertare lo stato della tecnica.

2 Se il rapporto previsto al capoverso 1 lettera a è soltanto parzialmente conforme
alle esigenze dell'articolo 58 capoverso 1, l'importo che l'Istituto risparmia con questo rapporto, viene restituito.


Art. 60

Tassa di ricerca addizionale 1 Se lo stato della tecnica non è stato accertato per tutte le rivendicazioni a causa
della mancanza di unità della domanda di brevetto (art. 52 e 55 della legge),

Proprietà industriale 26

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l'esaminatore invita il richiedente a pagare, entro il termine di due mesi, le tasse di
ricerca addizionali; se il richiedente riesce a dimostrare l'unità della domanda di
brevetto entro il termine di pagamento, le tasse di ricerca addizionali gli sono restituite.92 2 Se il richiedente non dà seguito all'invito, l'esaminatore respinge la domanda di
brevetto nella misura in cui lo stato della tecnica non è accertato. Finché il rigetto
non è cresciuto in giudicato, questa parte può costituire oggetto di una domanda
divisa (art. 57 della legge).

3 Se la data di deposito è differita dopo la ricerca sullo stato della tecnica, il richiedente è invitato a pagare una tassa di ricerca addizionale entro il termine di due
mesi. L'articolo 59 capoverso 2 si applica per analogia.93

Art. 61


94

Tassa dell'esame preventivo 1 Quando la ricerca sullo stato della tecnica è terminata, il richiedente è invitato a
pagare entro tre mesi la tassa dell'esame preventivo. L'esame continuerà dopo il
pagamento della tassa.

2 Se la domanda di brevetto è ritirata o respinta prima che sia stata inviata una notificazione giusta l'articolo 68 o l'annuncio giusta l'articolo 69 capoverso 1, la tassa
dell'esame preventivo è restituita.

3 Se non è pagata la tassa dell'esame preventivo, la domanda di brevetto è respinta.

Capitolo 4: Esame relativo al contenuto95 Sezione 1: Disposizioni generali96
a97 Tassa d'esame

Prima dell'inizio dell'esame relativo al contenuto, su richiesta dell'Istituto il richiedente deve pagare la tassa d'esame entro il termine stabilito.


Art. 62

Rinvio dell'esame

1 Fintanto che la procedura d'esame non è conclusa, il richiedente può chiedere che
l'esame relativo al contenuto sia differito fino alla scadenza di 18 mesi a decorrere
dalla data di deposito o di priorità.98 92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

93

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

95

Originariamente prima dell'art. 62.

96

Originariamente prima dell'art. 62.

97

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

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1bis Fintanto che la procedura d'esame non è conclusa, il richiedente può chiedere
che l'esame relativo al contenuto sia differito fino al momento indicato nell'articolo
125 della legge, se prova che: a.

per la medesima invenzione ha presentato, in aggiunta a quella svizzera, una
domanda europea nella quale richiede una protezione dell'invenzione in
Svizzera; e

b.

ambedue le domande hanno la medesima data di deposito o di priorità.99 1ter Se, nel caso del capoverso 1bis, la domanda di brevetto europeo è respinta o ritirata definitivamente, o il brevetto europeo è revocato, l'esame relativo al contenuto è
ripreso.100

2 Le domande giusta i capoversi 1 e 1bis devono essere inoltrate per scritto.101 3 Dette domande non hanno effetto sospensivo per i termini già stabiliti, eccetto se
questi ultimi sono prolungati in virtù degli articoli 55 capoverso 3 e 61 capoverso
1bis.102

a103 Rinvio dell'esame in caso di rivendicazione della priorità interna 1 Se una domanda serve di base alla rivendicazione della priorità interna e se la procedura d'esame non è ancora conclusa, il richiedente può chiedere che l'esame relativo al contenuto sia differito fino al rilascio del brevetto risultante dalla domanda
più recente.

2 La domanda di rinvio dell'esame dev'essere inoltrata per scritto.104 3 Se la domanda più recente è definitivamente respinta o ritirata, l'esame relativo al
contenuto è ripreso.

4 Termini già fissati non sono sospesi da domande giusta il capoverso 1, a meno che
vengano prorogati giusta gli articoli 55 capoverso 3 e 61 capoverso 1bis.


Art. 63


105

Procedura accelerata

1 Il richiedente può inoltrare domanda affinché l'esame relativo al contenuto sia
attuato secondo una procedura accelerata.

99

Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1448). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

100

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

101

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2629).

102

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

103

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

104

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2629).

105

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal l° gen. 1987
(RU 1986 1448).

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2 La domanda deve essere inoltrata per scritto; è presa in considerazione soltanto se
è stata pagata la tassa di rinvio fatturata dall'Istituto.106

Art. 64

Atti tecnici modificati 1 Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova il richiedente
deve, su domanda dell'Istituto, indicare in quale parte degli atti della domanda di
brevetto è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito.107 2 Se risulta dall'articolo 58 capoverso 2 della legge che108 la data di deposito debba
essere differita al giorno della presentazione degli atti modificati, viene assegnato al
richiedente un termine per dargli la possibilità: a.

sia di rinunciare alla modificazione che provoca il differimento di data, per
quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa, b.

sia di addurre la prova che l'invenzione è già esposta negli atti della
domanda di brevetto presentati anteriormente.

3 Se il richiedente non rinuncia alla modificazione o non riesce a confutare le obiezioni, vien deciso il differimento della data di deposito nonché la perdita del diritto
di priorità se il termine di priorità è superato.

4 Dopo che questa decisione è cresciuta in giudicato, la rinuncia alla modificazione
non ristabilisce una data di deposito anteriore.

5 Il normale svolgimento della procedura non deve essere perturbato dal ripetuto
deposito di modificazioni. Le domande di modificazione che non rispettano questo
principio non vengono prese in considerazione.


Art. 65


109

Data di deposito della domanda divisa 1 Su domanda dell'Istituto, il richiedente deve indicare in quale parte degli atti della
domanda anteriore è stato esposto per la prima volta l'oggetto definito nella domanda divisa.

2 Se appare che la data di deposito, provvisoriamente attribuita a una domanda divisa in occasione dell'esame effettuato al momento del deposito (art. 46 cpv. 6), è
rivendicata a torto, l'articolo 64 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.

106

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

107

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal l° gen. 1987
(RU 1986 1448).

108

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal l° gen. 1987
(RU 1986 1448).

109

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal l° gen. 1987
(RU 1986 1448).

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Art. 66

Classificazione

1 Ogni domanda di brevetto è classificata secondo la Classificazione internazionale
dei brevetti istituita dall'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971110. Il richiedente
deve fornire le indicazioni necessarie a questo scopo.

2 L'Istituto può modificare la classificazione fino all'iscrizione nel registro dei brevetti.

Sezione 2. Oggetto e fine dell'esame

Art. 67

Procedura senza esame preventivo 1 Nella procedura senza esame preventivo, l'Istituto esamina anzitutto se la domanda
di brevetto deve essere oggetto di una notificazione in virtù dell'articolo 59 capoverso 1 della legge. Se ciò dovesse essere il caso, l'Istituto respinge la domanda di
brevetto quando il richiedente, modificando gli atti tecnici o in un altro modo, non
riesce a confutare le obiezioni sollevate.

2 Se l'Istituto ritiene che la domanda di brevetto non soddisfa gli articoli 50, 51, 52,
55 e 57 della legge e la presente ordinanza, assegna al richiedente un termine per
rimediare alle manchevolezze. Se dette manchevolezze vengono corrette soltanto
parzialmente, l'Istituto, se lo ritiene utile, può inviare altre notificazioni.


Art. 68

Procedura con esame preventivo 1 Dopo il pagamento della tassa di esame, l'esaminatore (art. 89 della legge) determina anzitutto se la domanda di brevetto deve essere oggetto di una notificazione in
virtù dell'articolo 96 capoverso 2 della legge. Se ciò dovesse essere il caso, l'esaminatore respinge la domanda di brevetto quando il richiedente, modificando gli atti
tecnici o in un altro modo, non riesce a confutare le obiezioni sollevate.

2 Se l'esaminatore ritiene che la domanda di brevetto non soddisfa gli articoli 50, 51,
52, 55 e 57 della legge e la presente ordinanza, assegna al richiedente un termine per
rimediare alle manchevolezze. Se dette manchevolezze vengono corrette soltanto
parzialmente, l'esaminatore, se lo ritiene utile, può inviare altre notificazioni.


Art. 69

Fine dell'esame

1 Se le condizioni dalle quali dipende la pubblicazione della domanda di brevetto,
nella procedura con esame preventivo, o il rilascio di un brevetto, nella procedura
senza esame preventivo, sono soddisfatte, la data prevista della fine della procedura
di esame è annunciata al richiedente con almeno un mese di anticipo; nel contempo
questi è avvisato, eventualmente, che deve pagare la tassa annuale prima della fine 110

RS 0.232.143.1

Proprietà industriale 30

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dell'esame.111 Con l'annuncio gli sono pure comunicate le eventuali modificazioni
dell'estratto e le correzioni giusta l'articolo 22 capoverso 2.112 2 Dopo che la tassa annuale esigibile entro la data della fine dell'esame è stata
pagata, la data probabile del rilascio del brevetto o della pubblicazione della domanda è comunicata al richiedente.113 3 Se gli atti tecnici soddisfano fin dall'inizio o dopo notificazione alla legge e alla
presente ordinanza, si ritiene che il richiedente approva la versione nella quale la
domanda di brevetto, nella procedura con esame preventivo, deve essere pubblicata
o nella quale il brevetto, nella procedura senza esame preventivo, deve essere rilasciato.

4 ...114

5 ...115

Capitolo 5.
Preparazione della pubblicazione della domanda
o del rilascio del brevetto


Art. 70

Aggiornamento della pubblicazione o del rilascio 1 Il richiedente che desidera aggiornare la pubblicazione della domanda di brevetto,
nella procedura con esame preventivo, o il rilascio del brevetto, nella procedura senza esame preventivo, deve domandarlo per scritto all'Istituto entro due mesi dall'annuncio indicante la fine dell'esame.116 2 Quando l'aggiornamento richiesto non eccede sei mesi a decorrere dall'annuncio
della fine dell'esame, non è necessario motivare la richiesta.117 3 Quando sia dimostrato che il richiedente vi consente, l'aggiornamento superiore a
sei mesi può essere domandato anche dall'autorità federale che, a seconda dell'oggetto dell'invenzione, è interessata al mantenimento del segreto. La domanda deve
essere motivata. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide su proposta
dell'Istituto e dopo che questi abbia consultato l'autorità competente. L'Istituto esamina ogni anno se esiste ancora un interesse a mantenere segreta l'invenzione.

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2171).

112

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2629).

113

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2629).

114

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999 (RU 1999 2629).

115

Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1448).

116

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

117

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

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Art. 71


118



Art. 72

Termine sospensivo

Le domande tendenti a far iscrivere provvisoriamente o definitivamente modifiche
nel registro, nonché il ritiro della domanda di brevetto, che giungono all'Istituto
meno di un mese prima della data prevista per la pubblicazione della domanda o per
il rilascio del brevetto, comunicata al richiedente, sono ritenute presentate solo dopo
la pubblicazione della domanda o il rilascio del brevetto.

Capitolo 6. Opposizione nella procedura con esame preventivo

Art. 73

Forma e contenuto

1 L'opposizione deve essere presentata in due esemplari entro tre mesi dalla pubblicazione e deve contenere: a.

il cognome e il nome o la ditta, il domicilio o la sede nonché l'indirizzo dell'opponente; b.

la designazione della domanda di brevetto impugnata; c.

la dichiarazione precisante in che misura vien fatta opposizione al rilascio
del brevetto;

d.

le cause d'opposizione (art. 1, 1a e 2 della legge); e.

l'esposto dei motivi indicante tutti i fatti e i mezzi di prova invocati.

2 Qualora manchi il secondo esemplare dell'opposizione, lo stesso può essere prodotto entro quattordici giorni dall'invito dell'Istituto.

3 Qualora scritti siano invocati come mezzi di prova, devono esserne indicati la data
di pubblicazione ed i brani pertinenti. Se l'opponente non fornisce queste indicazioni neppure su invito, la divisione d'opposizione non è tenuta a prendere in considerazione detti mezzi di prova.

4 L'articolo 5 si applica per analogia.


Art. 74

Competenza del presidente della divisione 1 Il presidente della divisione d'opposizione designa, fra i funzionari e impiegati dell'Istituto aventi formazione tecnica o giuridica, i membri necessari per trattare un
determinato caso.

2 Il presidente dirige la procedura. Egli è in particolare competente a ordinare i
provvedimenti atti a chiarire i fatti e a stabilire e prorogare i termini nella procedura
di opposizione.

118 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999 (RU 1999 2629).

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Art. 75

Lingua

1 Riservato l'articolo 37 della legge federale sulla procedura amministrativa119, la
procedura d'opposizione si svolge nella lingua della domanda impugnata.

2 Se l'opposizione o un altro atto sono presentati in un'altra lingua ufficiale, l'opponente ne consegnerà, su invito, la traduzione nella lingua della procedura.

3 Qualora un atto invocato come mezzo di prova non sia redatto né in una lingua
ufficiale né in inglese, può esserne richiesta la traduzione in una di queste lingue. Se
tale traduzione non è presentata, la divisione d'opposizione non è tenuta a prendere
in considerazione detto mezzo di prova.


Art. 76

Rappresentanza dell'opponente 1 L'opponente che deve nominare un mandatario domiciliato in Svizzera (art. 13
della legge) è tenuto ad indicarne, entro il termine d'opposizione, il nome, il domicilio o la sede e l'indirizzo.

2 Il mandatario deve presentare una procura entro il termine che gli è assegnato a
questo scopo.

3 Per il resto, gli articoli 8 e 9 si applicano per analogia.


Art. 77

Opponente escluso dalla procedura 1 Se l'opposizione non è conforme agli articoli 73 capoverso 1 e 76, o se non è
rispettato il termine previsto all'articolo 73 capoverso 2, la divisione d'opposizione
esclude l'opponente dalla procedura.

2 Se, scaduto il termine di opposizione, sono invocati nuovi motivi, fatti o mezzi di
prova (art. 73 cpv. 1 lett. d ed e) senza che ciò sembri giustificato, in particolare, da
una modificazione degli atti tecnici posteriore alla pubblicazione, la divisione d'opposizione può escludere l'opponente dalla procedura per quanto concerne tale estensione.


Art. 78

Risposta all'opposizione 1 L'opposizione è comunicata al richiedente il quale è invitato a rispondere e, se è il
caso, a presentare atti modificati (art. 105 della legge).

2 La risposta e gli atti modificati devono essere consegnati in tanti esemplari quante
sono le opposizioni, più un esemplare supplementare della risposta e due esemplari
supplementari degli atti modificati.


Art. 79

Modificazioni delle rivendicazioni Qualora le rivendicazioni siano modificate con caratteristiche non contenute nel
fascicolo della domanda o provocanti un differimento di data, la pubblicazione deve
essere ripetuta.

119

RS 172.021

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Art. 80

Scambio di scritti. Dibattimenti 1 La divisione d'opposizione comunica a tutti gli opponenti la risposta del richiedente e le modifiche degli atti tecnici; contemporaneamente vengono loro comunicate le altre opposizioni.

2 Se il richiedente ha modificato gli atti tecnici o se la divisione d'opposizione lo
ritiene opportuno per altri motivi, essa invita gli opponenti a pronunciarsi.

3 La divisione d'opposizione può invitare le parti ad un nuovo scambio di scritti o a
partecipare a dibattimenti. Dibattimenti possono anche avere luogo dietro richiesta
di una parte, ove appaia che sono propri a chiarire i fatti.

4 Quando decide di procedere a dibattimenti, la divisione d'opposizione ne comunica il luogo e la data alle parti.

5 I dibattimenti non sono pubblici. Le persone che vi compaiono devono giustificare
il loro diritto di partecipazione. Del dibattimento è redatto un processo-verbale
sommario.

6 Le deliberazioni sono segrete.


Art. 81

Decisione finale della divisione d'opposizione 1 Quando gli atti lo consentono, la divisione d'opposizione decide a.

che la domanda di brevetto è interamente o parzialmente respinta e che, in
tale misura, l'opposizione è accolta, o b.

che il brevetto può essere rilasciato in base agli atti esposti o in base agli atti
modificati durante la procedura d'opposizione e che l'opposizione è respinta
per il resto.

2 Qualora una domanda di brevetto sia parzialmente respinta, la divisione d'opposizione invita il richiedente, dopo che la decisione sia cresciuta in giudicato, ad
adattare gli atti tecnici alle rivendicazioni modificate. Se il richiedente non dà
seguito all'invito, la parte che sussiste è respinta.

3 L'articolo 69 capoverso 3 si applica per analogia al rilascio del brevetto in base
agli atti modificati.

Titolo quarto: Ricorso nella procedura con esame preventivo

Art. 82


120

Diritto applicabile

Nella procedura con esame preventivo, il ricorso è retto dagli articoli 106 e 106a
della legge.

120

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente
l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato,
in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.31).

Proprietà industriale 34

232.141


Art. 83 e 84121

Art. 85

Lingua

Riservato l'articolo 37 della legge federale sulla procedura amministrativa122, la
regolamentazione inerente alla lingua da utilizzare dinanzi all'autorità inferiore, si
applica pure alla procedura di ricorso.


Art. 86 a 88123 Titolo quinto: Inserto e registro dei brevetti Capitolo primo: Inserto

Art. 89

Contenuto

1 L'Istituto tiene, per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto, un inserto che
informa sul corso della procedura di esame e sulle modificazioni concernenti l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto.

2 Chi allega agli atti un documento probatorio e dichiara che lo stesso divulga segreti
di fabbricazione o d'affari, può domandare che tale documento sia archiviato a parte.
Nell'inserto è fatta menzione dell'esistenza di tali documenti.

3 L'inserto può essere tenuto sotto forma elettronica.124

Art. 90

Consultazione

1 Prima della pubblicazione di una domanda di brevetto nella procedura con esame
preventivo o prima del rilascio di un brevetto nella procedura senza esame preventivo sono autorizzati a consultare l'inserto, previo pagamento di una tassa:125 a.

il richiedente ed il suo mandatario; b.

le persone che dimostrano di essere accusate dal richiedente di violare i
diritti derivanti dalla sua domanda di brevetto o di essere da lui messe in
guardia contro tale violazione; c.

i terzi in grado di dimostrare consenso del richiedente o del suo mandatario.

2 Queste persone sono autorizzate a consultare anche domande di brevetto respinte o
ritirate.

121

Abrogati dal n. 4 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la
procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31).

122

RS 172.021

123

Abrogati dal n. 4 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la
procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

125

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

Brevetti d'invenzione - O 35

232.141

3 Dopo il termine di cui al capoverso 1, ciascuno può consultare l'inserto, previo
pagamento di una tassa.126 4 Chiunque, in virtù del capoverso 1 o 2 desideri consultare l'inserto deve previamente indicare per iscritto all'Istituto il giorno che intende farlo.

5 Qualora venga richiesta la consultazione di documenti probatori archiviati a parte
(art. 89 cpv. 2), l'Istituto si pronuncia dopo aver udito il richiedente od il titolare del
brevetto. Nella procedura d'opposizione e nella procedura di ricorso è il presidente
della divisione d'opposizione o della camera di ricorso che decide.

6 Qualora l'interesse pubblico lo esiga, il Dipartimento federale di giustizia e polizia
può autorizzare l'Istituto a permettere ai direttori di divisione dell'Amministrazione
federale di consultare l'inserto.

7 Su richiesta e previo pagamento di una tassa, la consultazione viene concessa tramite il rilascio di copie.127 8 Sono riservate le prescrizioni generali in materia di assistenza giudiziaria.


Art. 91

Informazioni su domande di brevetto 1 Contro pagamento di una tassa, l'Istituto dà ai terzi, senza garantire che esse siano
complete, le informazioni seguenti sulle domande di brevetto pendenti: a.

nome e indirizzo del richiedente e del suo mandatario; b.

nome e domicilio dell'inventore, se questi non ha rinunciato ad essere menzionato; c.

numero della domanda di brevetto; d.

data di deposito;

e.

indicazioni concernenti la priorità e l'immunità derivata da un'esposizione; f.

titolo dell'invenzione; g.

classificazione provvisoria; h.

assoggettamento o meno della domanda all'esame preventivo; i.

richieste di rinvio dell'esame relativo al contenuto, della pubblicazione della
domanda o del rilascio del brevetto; k.

data della pubblicazione e numero del fascicolo della domanda; l.

procedura d'opposizione in corso; m.

diritti concessi, come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata.

126

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

127

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

Proprietà industriale 36

232.141

2 L'Istituto dà queste informazioni se sono indicati il nome del richiedente o il
numero della domanda di brevetto. Se è in misura di farlo, l'Istituto dà le informazioni anche sulla base di altre indicazioni.


Art. 92

Conservazione dei documenti 1 L'Istituto conserva l'originale o la copia dei documenti relativi a domande di brevetto ritirate o respinte, durante cinque anni a decorrere dal ritiro o dal rigetto, ma
durante almeno dieci anni a contare dal deposito.

2 I documenti possono essere conservati sotto forma elettronica.128 Capitolo 2. Registro dei brevetti

Art. 93

Tenuta del registro

1 L'Istituto tiene un registro dei brevetti rilasciati.

2 Le domande di brevetto pubblicate vi sono provvisoriamente iscritte. Dopo il rilascio del brevetto, le iscrizioni provvisorie sono considerate definitive.

3 Il registro dei brevetti può essere tenuto sotto forma elettronica.129

Art. 94

Contenuto del registro 1 I brevetti sono definitivamente iscritti nel registro con le indicazioni seguenti: a.

numero del brevetto; b.

simbolo di classificazione; c.

titolo dell'invenzione; d.

data di deposito;

e.

numero della domanda di brevetto; f.

data di pubblicazione della domanda di brevetto nella procedura con esame
preventivo;

g.

data di rilascio del brevetto; h.

priorità ed immunità derivate da esposizioni; i.

cognome e nome o ditta, domicilio o sede nonché indirizzo del titolare del
brevetto;

k.

nome, domicilio o sede e indirizzo del mandatario; l.

nome e domicilio dell'inventore, se questi non ha rinunciato ad essere menzionato; 128

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

129

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

Brevetti d'invenzione - O 37

232.141

m.

diritti concessi, come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata; n.

modificazioni relative all'esistenza del brevetto o al diritto al brevetto; o.

cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del brevetto; p.

cambiamenti di mandatario o del suo domicilio o della sua sede.

2 Le domande di brevetto pubblicate sono provvisoriamente iscritte con le indicazioni corrispondenti e con il numero di brevetto previsto.

3 L'Istituto può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni
giudicate utili.


Art. 95

Consultazione. Estratti del registro. Procedura elettronica
di richiamo130

1 Contro pagamento di una tassa, chiunque può consultare il registro dei brevetti.

2 Su richiesta e contro pagamento di una tassa, l'Istituto allestisce estratti del registro
dei brevetti.

3 L'Istituto può rendere accessibili i suoi dati a terzi dietro pagamento per mezzo di
una procedura elettronica di richiamo.131 Capitolo 3. Modificazioni Sezione 1. Modificazioni relative all'esistenza del brevetto

Art. 96

Rinuncia parziale
a. Forma

1 La dichiarazione di rinuncia parziale ad un brevetto (art. 24 della legge) deve
essere presentata per iscritto in due esemplari.

2 Essa è incondizionata.

3 Essa è ritenuta presentata soltanto se è pagata la tassa fatturata dall'Istituto.132

Art. 97

b. Contenuto

1 La dichiarazione di rinuncia parziale non deve in alcun modo rendere oscura la
portata giuridica delle rivendicazioni; gli articoli 1, 1a, 2, 51, 52 e 55 della legge
sono parimente determinanti per il nuovo ordinamento delle rivendicazioni.

2 La descrizione, i disegni e l'estratto non possono essere modificati. Comunque la
rinuncia parziale deve contenere una nota analoga alla seguente: 130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

131 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

132

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

Proprietà industriale 38

232.141

«Le parti della descrizione e dei disegni che dovessero essere incompatibili con il
nuovo ordinamento delle rivendicazioni sono da considerare soppresse.» 3 Se la dichiarazione di rinuncia parziale non è conforme alle prescrizioni, l'Istituto
assegna al titolare del brevetto un termine per rimediare alle manchevolezze. Se
dette manchevolezze vengono corrette soltanto parzialmente, l'Istituto, se lo ritiene
utile, può inviare altre notificazioni.

4 Quando la rinuncia parziale concerne un brevetto rilasciato secondo la procedura
con esame preventivo, non si procede a un nuovo esame della brevettabilità,
riguardo allo stato della tecnica, dell'oggetto delle nuove rivendicazioni.


Art. 98

c. Registrazione e pubblicazione 1 Se la dichiarazione di rinuncia parziale è conforme alle prescrizioni, essa viene
registrata.

2 Essa è pubblicata dall'Istituto e allegata al fascicolo del brevetto; un nuovo documento di brevetto è consegnato al titolare del brevetto.

3 Simultaneamente l'Istituto assegna al titolare del brevetto un termine di tre mesi
per richiedere la costituzione di nuovi brevetti (art. 25 della legge).


Art. 99

Limitazione da parte del giudice L'articolo 98 si applica per analogia quando il brevetto è stato limitato dal giudice
(art. 27 o 30 della legge).


Art. 100

Costituzione di nuovi brevetti
a. Richiesta

Le disposizioni che reggono le domande di brevetto si applicano alla richiesta di
costituzione di un nuovo brevetto (art. 25, 27 cpv. 3 o 30 cpv. 2 della legge); sono
riservati gli articoli 101 e 102.


Art. 101

b. Rivendicazioni

1 Per ogni nuovo brevetto da costituire conformemente all'articolo 100, deve essere
formulata almeno una nuova rivendicazione nei limiti delle rivendicazioni eliminate
dal brevetto iniziale e tenendo conto dell'articolo 24 della legge.

2 Se il brevetto iniziale è stato rilasciato secondo la procedura con esame preventivo,
non si procede a un nuovo esame della brevettabilità, riguardo allo stato della tecnica, dell'oggetto delle nuove rivendicazioni.


Art. 102

c. Descrizione

1 Per quanto concerne la descrizione e i disegni, ci si può riferire al fascicolo del
brevetto iniziale aggiungendo una nota analoga alla seguente:
«Le parti della descrizione e dei disegni del fascicolo del brevetto n. ... che dovessero essere incompatibili con le rivendicazioni del presente brevetto sono da considerare soppresse.»

Brevetti d'invenzione - O 39

232.141

2 Se dal rinvio, contemplato al capoverso 1, la portata giuridica del brevetto risulta
oscura, le parti del fascicolo del brevetto iniziale necessarie per la comprensione
delle rivendicazioni del nuovo brevetto saranno riprodotte nella forma adeguata.

Sezione 2.
Modificazioni relative al diritto al rilascio del brevetto
e al diritto al brevetto; cambiamenti di mandatario


Art. 103

Ammissione parziale di un'azione per cessione 1 Se il giudice ordina la cessione di una domanda di brevetto eliminandone certe
rivendicazioni (art. 30 della legge), il richiedente soccombente può costituire, con le
rivendicazioni eliminate, una o più nuove domande di brevetto. Esse avranno come
data di deposito quella della domanda ceduta e saranno per il resto trattate come
delle domande divise (art. 57 della legge).

2 Se il giudice ordina la cessione di un brevetto eliminandone certe rivendicazioni
(art. 30 della legge), il titolare soccombente del brevetto può richiedere la costituzione di uno o più nuovi brevetti (art. 100 a 102) con le rivendicazioni eliminate.

3 Quando è in possesso della sentenza definitiva in cessione, l'Istituto assegna al
richiedente soccombente o al titolare soccombente del brevetto un termine per presentare nuove domande di brevetto o una richiesta di costituzione di nuovi brevetti.133

Art. 104

Menzione nell'inserto 1 Prima della pubblicazione di una domanda di brevetto, nella procedura con esame
preventivo, o prima del rilascio di un brevetto, nella procedura senza esame preventivo, sono menzionati nell'inserto: a.

i cambiamenti di richiedente; b.

i cambiamenti di ditta; c.

le altre modificazioni, quali i cambiamenti di mandatario, la concessione di
diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità
incaricate dell'esecuzione forzata.

2 L'articolo 105 capoversi 2 a 6 si applica per analogia.

3 L'acquirente di una domanda di brevetto la riprende nello stato in cui essa si trova
quando il documento probatorio perviene all'Istituto.

133

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

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Art. 105

Iscrizione provvisoria o definitiva nel registro dei brevetti 1 Nel registro dei brevetti vengono provvisoriamente o definitivamente iscritti: a.

le modificazioni relative al diritto al rilascio del brevetto intervenute dopo la
pubblicazione della domanda di brevetto nella procedura con esame preventivo; b.

le modificazioni relative al diritto al brevetto; c.

i cambiamenti di ditta; d.

le altre modificazioni, quali il cambiamento di mandatario, la concessione di
diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità
incaricate dell'esecuzione forzata.

2 Tutte le modificazioni devono essere attestate da una dichiarazione del titolare o
del richiedente precedente o da un altro documento probatorio sufficiente; sono
riservati gli articoli 106 e 107. I documenti probatori fanno parte dell'inserto.134 2bis Se le circostanze lo impongono, l'Istituto può chiedere in caso di modificazioni
l'autenticazione della firma come anche altri mezzi probatori quali segnatamente un
estratto del registro di commercio.135 3 Fintanto che una licenza esclusiva è provvisoriamente o definitivamente iscritta nel
registro, nessun'altra licenza incompatibile con essa sarà provvisoriamente o definitivamente iscritta per lo stesso brevetto.

4 Una sottolicenza è iscritta provvisoriamente o definitivamente nel registro se è
attestata da una dichiarazione scritta del licenziatario provvisoriamente o definitivamente iscritto, o da un altro documento probatorio sufficiente. Deve inoltre essere
provato il diritto del licenziatario a concedere sottolicenze.136 5 La richiesta di iscrizione provvisoria o definitiva di una modificazione è ritenuta
presentata soltanto se è pagata la tassa fatturata a questo scopo dall'Istituto. Se per lo
stesso brevetto è richiesta la registrazione simultanea di più modificazioni, la tassa
sarà pagata una sola volta.137 6 Vengono provvisoriamente o definitivamente iscritte gratuitamente le modificazioni fondate su una sentenza giudiziaria esecutiva o su un'aggiudicazione risultante
da un'esecuzione forzata, nonché le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricata dell'esecuzione forzata.

134

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

135

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

136

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

137

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

Brevetti d'invenzione - O 41

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Art. 106


138

Cancellazione di diritti di terzi Su domanda del richiedente o del titolare del brevetto, l'Istituto cancella il diritto in
favore di un terzo, annotato nell'inserto o iscritto provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti se, in pari tempo, è presentata una dichiarazione espressa
di rinuncia del terzo o un altro documento probatorio sufficiente e è stata pagata la
tassa fatturata dall'Istituto a questo scopo. È riservato l'articolo 105 capoverso 2.


Art. 107

Cambiamenti di mandatario 1 I cambiamenti di mandatario sono annotati nell'inserto o iscritti provvisoriamente
o definitivamente nel registro dei brevetti non appena è presentata la procura per il
nuovo mandatario.

2 Per l'Istituto, la designazione di un nuovo mandatario vale come revoca della procura per il precedente.

3 La prima designazione di un mandatario come pure la radiazione di mandatari
designati sono esenti da tassa.

Titolo sesto: Pubblicazioni dell'Istituto

Art. 108


139

Organo di pubblicazione 1 L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.140 2 Le pubblicazioni possono essere effettuate anche sotto forma elettronica.

3 La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente sotto forma elettronica.


Art. 109

Fascicolo del brevetto e fascicolo della domanda 1 Il fascicolo del brevetto è pubblicato il giorno del rilascio del brevetto Il rilascio
del brevetto è annunciato lo stesso giorno nell'organo di pubblicazione.141 2 Il fascicolo della domanda è pubblicato il giorno della pubblicazione della
domanda di brevetto, nella procedura con esame preventivo. Simultaneamente gli
inserti sono resi accessibili per la consultazione.

138

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

139

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

140

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002
(RS 232.121).

141

Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal
1° lug. 2002 (RS 232.121).

Proprietà industriale 42

232.141


Art. 110


142


Art. 111 a 113143 Titolo settimo: Domande di brevetto europeo e brevetti europei

Art. 114

Campo d'applicazione dell'ordinanza 1 Il presente titolo si applica alle domande di brevetto europeo e ai brevetti europei
che esplicano i loro effetti in Svizzera.

2 Le altre disposizioni della presente ordinanza sono pure applicabili, sempre che
l'articolo 109 della legge ed il titolo presente non dispongano altrimenti.


Art. 115

Deposito presso l'Istituto 1 Le persone con domicilio o sede in svizzera possono, a titolo di depositante o
mandatario, depositare domande di brevetto europeo presso l'Istituto, ad eccezione
delle domande divisionarie.

2 L'Istituto indica sugli atti della domanda il giorno nel quale gli sono pervenuti.

3 Le tasse percepite in virtù della Convenzione sul brevetto europeo144 devono
essere pagate direttamente all'Istituto europeo dei brevetti.


Art. 116

Traduzione

1 Chi presenta all'Istituto una traduzione delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo pubblicata (art. 112 della legge) o del fascicolo, originale o modificato, del brevetto europeo (art. 113 della legge), deve indicare il numero di detta
domanda o di detto brevetto.

2 Se, in seguito alla procedura d'opposizione, il brevetto europeo è stato mantenuto
in una forma modificata, la nuova traduzione può essere totalmente o parzialmente
sostituita da una dichiarazione precisante in che misura la traduzione anteriore vale
pure per il fascicolo del brevetto modificato.

3 L'Istituto iscrive il giorno di ricezione della traduzione. Esso si limita ad esaminare
se questa è completa.

4 L'Istituto mette immediatamente a disposizione la traduzione per consultazione e
iscrive la data a partire dalla quale la stessa ha potuto essere consultata.

5 Se la traduzione è rettificata (art. 114 della legge), i capoversi 1 a 4 si applicano
per analogia.

6 Se la traduzione del fascicolo del brevetto o la dichiarazione secondo il capoverso 2 non è stata consegnata in tempo (art. 113 cpv. 2 della legge), l'Istituto dichiara 142

Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 1999 (RU 1999 1443).

143

Abrogati dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164).

144

RS 0.232.142.2

Brevetti d'invenzione - O 43

232.141

che il brevetto non ha esplicato i suoi effetti in Svizzera. Quando questa decisione è
cresciuta in giudicato, l'Istituto cancella il brevetto con effetto alla data del rilascio.


Art. 117

Registro e inserto

1 Nel registro svizzero dei brevetti europei (art. 117 della legge) vengono registrati: a.

le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti al momento del rilascio; b.

le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti in merito alla procedura d'opposizione; c.

inoltre, le indicazioni previste per i brevetti svizzeri.

2 L'Istituto registra le indicazioni nella lingua della procedura dell'Istituto europeo
dei brevetti. Se questa lingua è l'inglese, la registrazione avviene nella lingua ufficiale svizzera nella quale è stata presentata la traduzione del fascicolo del brevetto e,
se detta traduzione manca, nella lingua ufficiale scelta dall'Istituto.

3 La lingua scelta secondo il capoverso 2 diventa la lingua della procedura (art. 4).

4 L'Istituto tiene un inserto di ogni brevetto europeo.

a145 Segno del brevetto

Nel caso di brevetti europei con effetto in Svizzera il segno del brevetto (art. 11
della legge) consta della menzione «EP/CH» seguita dal numero del brevetto.


Art. 118

Trasformazione

1 Se una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trasformato in
domanda di brevetto svizzero, l'Istituto assegna al richiedente un termine per146 a.147 pagare la tassa di deposito (art. 17a cpv. 1 lett. a); b.

presentare la traduzione (art. 123 della legge), c.

nominare un mandatario (art. 13 della legge).

2 Se la data di deposito della domanda di brevetto svizzero derivata dalla trasformazione risale a più di due anni, le tasse annuali esigibili devono essere pagate entro
sei mesi a decorrere dall'invito dell'Istituto; se il pagamento è effettuato nei tre
ultimi mesi, è riscossa una soprattassa.

145

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

146

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

147

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

Proprietà industriale 44

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a148 149 Tasse annuali

Per il brevetto europeo deve essere pagata anticipatamente una tassa annuale all'Istituto, la prima volta per l'anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo
è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall'inizio del
quinto anno che segue il deposito della domanda.

Titolo ottavo: Domande internazionali di brevetto Capitolo primo: Campo d'applicazione dell'ordinanza

Art. 119

1 Il titolo presente si applica alle domande internazionali di brevetto, per le quali
l'Istituto funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.150 2 Le altre disposizioni della presente ordinanza sono applicabili, sempre che l'articolo 131 della legge o il titolo presente non dispongano altrimenti.

Capitolo 2. L'Istituto quale ufficio ricevente

Art. 120


151

Deposito della domanda internazionale 1 La domanda internazionale depositata presso l'Istituto deve essere redatta in lingua
tedesca, francese o inglese.

2 L'Istituto corrisponde con il richiedente in tedesco o francese.


Art. 121

Tassa di trasmissione e tassa di ricerca 1 La tassa di trasmissione (art. 133 cpv. 2 della legge) deve essere pagata all'Istituto
entro il mese che segue la ricezione della domanda internazionale.152 2 Il capoverso 1 si applica per analogia alla tassa di ricerca il cui importo è stabilito
in base all'accordo concluso con l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera. L'Istituto indica nell'organo di pubblicazione
l'importo della tassa di ricerca stabilito dall'autorità internazionale.153 148

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

150

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

152

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992
(RU 1991 2565).

153 Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.121).

Brevetti d'invenzione - O 45

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Art. 122


154

Tassa internazionale; altre tasse di designazione
e tassa di conferma

1 La tassa internazionale, che comprende una tassa di base e tasse di designazione
secondo la regola 15.1 ii) del regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970155 del
trattato di cooperazione in materia di brevetti (regolamento d'esecuzione del trattato
di cooperazione), deve essere pagata all'Istituto.

2 L'articolo 121 capoverso 1 si applica per analogia al pagamento della tassa di
base156.

3 Le tasse di designazione secondo la regola 15.1 ii) del regolamento d'esecuzione
del trattato di cooperazione devono essere pagate entro 12 mesi a decorrere dalla
data di deposito o dalla data di priorità. Se la domanda internazionale contiene una
rivendicazione di priorità, queste tasse possono ancora essere pagate entro il mese
che segue il deposito, qualora questo termine scada più tardi.

4 Le tasse di designazione e la tassa di conferma secondo la regola 15.5 lettera a) del
regolamento d'esecuzione del trattato di cooperazione devono essere pagate all'Istituto entro 15 mesi a decorrere dalla data di deposito o dalla data di priorità.

5 Gli ammontari di queste tasse sono quelli figuranti nell'elenco delle tasse del
regolamento d'esecuzione del trattato di cooperazione.

a157 Invito al pagamento

1 Quando la tassa di trasmissione, la tassa di base, la tassa di ricerca nonché le tasse
di designazione secondo la regola 15.1 ii) del regolamento d'esecuzione del trattato
di cooperazione158 non sono pagate nel termine convenuto, l'Istituto impartisce al
richiedente un termine di un mese per pagare l'ammontare dovuto, nonché una tassa
per pagamento tardivo secondo la regola 16bis.2 del regolamento d'esecuzione del
trattato di cooperazione.

2 In caso di non pagamento o di pagamento parziale entro questo termine, la
domanda internazionale o le designazioni dei Paesi per i quali la tassa non è stata
pagata sono considerate ritirate.

Capitolo 3. L'Istituto quale ufficio designato

Art. 123

Traduzione delle rivendicazioni L'articolo 116 capoversi 1, 3 e 4 si applica per analogia alla traduzione delle rivendicazioni della domanda internazionale pubblicata, per la quale l'Istituto funge da
ufficio designato (art. 137 della legge).

154

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992
(RU 1991 2565).

155

RS 0.232.141.11 allegato 156

Vedi anche la regola 15.4 del RE del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, del
19 giu. 1970 (RS 0.232.141.11).

157

Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2565).

158

RS 0.232.141.11 allegato

Proprietà industriale 46

232.141


Art. 124

Condizioni di forma

1 Qualora, per una domanda internazionale, la traduzione o la menzione dell'inventore non siano presentati in tempo o la tassa nazionale di deposito non sia pagata
entro il termine (art. 138 della legge), la domanda internazionale è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera.

2 Il richiedente che non ha domicilio né sede in Svizzera deve designare un mandatario entro venti mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità. Se la Svizzera è
stata eletta prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di
deposito o di priorità, il termine sale a trenta mesi.159 2bis Se i termini giusta il capoverso 2 non sono rispettati, l'Istituto fissa al richiedente
un termine supplementare di un mese per la designazione di un mandatario.160 3 Qualora il documento di priorità non sia stato presentato all'ufficio ricevente o
all'Istituto internazionale entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità, il diritto
di priorità si estingue.161 4 L'articolo 52 capoverso 4 si applica per analogia qualora il documento di priorità
non sia redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.


Art. 125

Rapporto di ricerca

1 Se la domanda internazionale è assoggettata all'esame preventivo e se il rapporto
di ricerca internazionale è rilasciato dall'amministrazione incaricata della ricerca
internazionale, competente per la Svizzera, la ricerca sullo stato della tecnica non
viene completata.

2 Un rapporto complementare sullo stato della tecnica (art. 139 cpv. 2 della legge) è
redatto:

a.

quando la ricerca internazionale non sia stata effettuata per tutte le rivendicazioni; b.

quando il rapporto di ricerca internazionale non sia stato redatto dall'amministrazione competente per la Svizzera, e quando risulti dal rapporto che la
ricerca è stata meno estesa; c.

quando, in seguito a un differimento di data, una ricerca addizionale si sia
resa necessaria (art. 60 cpv. 3).

3 La tassa di ricerca per il rapporto complementare deve essere pagata entro i due
mesi che seguono l'invito dell'esaminatore.162 4 Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 55 a 60.

159

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

160

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

161

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

162

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1986 1448).

Brevetti d'invenzione - O 47

232.141

Capitolo 4:163 L'Istituto in quanto ufficio designato164
a Traduzione degli allegati relativi al rapporto dell'esame
preliminare internazionale 1 Se è richiesto l'inoltro di una traduzione giusta l'articolo 138 capoverso 1 lettera c
della legge, occorre tradurre gli allegati relativi al rapporto dell'esame preliminare
internazionale entro un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di deposito o di
priorità nella medesima lingua ufficiale svizzera di quella del deposito internazionale.

2 Se il termine per la traduzione degli allegati non è rispettato giusta il capoverso 1,
l'Istituto assegna al depositante un termine supplementare di due mesi. Se tale termine non è rispettato l'Istituto respinge il deposito.

b Contenuto e consultazione dell'inserto 1 L'inserto di una domanda internazionale contiene, oltre al contenuto giusta l'articolo 89, il rapporto dell'esame preliminare internazionale.

2 Non appena la domanda internazionale è entrata nella fase nazionale, la consultazione dell'inserto è aperta a chiunque.

Titolo nono: Ricerche di tipo internazionale

Art. 126

Condizioni

1 Una ricerca di tipo internazionale ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5 del Trattato
di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970165 può essere chiesta per
una prima domanda di brevetto svizzero.166 2 La richiesta deve essere inoltrata all'Istituto entro sei mesi a decorrere dalla data di
deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale.
L'ammontare della tassa è fissato dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, a meno che il RT-IPI167 non disponga diversamente.168 3 Se la lingua nella quale è redatta la domanda di brevetto non è una lingua di lavoro
dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, deve essere presentata simultaneamente una traduzione in una lingua di lavoro.

163

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

164

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

165

RS 0.232.141.1 166

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

167

RS 232.148

168

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

Proprietà industriale 48

232.141

4 L'Istituto non esamina se la domanda di brevetto e la traduzione soddisfino le altre
condizioni stabilite nel Trattato di cooperazione, segnatamente le prescrizioni di
forma valevoli per le domande internazionali.

5 La ricerca di tipo internazionale viene eseguita in base a documentazione tecnica
modificata, se:

a.

il richiedente presenta la relativa domanda entro sei mesi a decorrere dalla
data di deposito;

b.

la documentazione tecnica modificata è inoltrata all'Istituto entro sei mesi a
decorrere dalla data di deposito; c.

le modificazioni della documentazione tecnica soddisfano le esigenze degli
articoli 51 e 64;

d.

il richiedente ha chiesto l'esecuzione accelerata dell'esame relativo al contenuto e l'Istituto ha fissato la data determinante per la ricerca.169 6 Dopo la presentazione della domanda di esecuzione di una ricerca di tipo internazionale giusta i capoversi 1-5, modificazioni della documentazione tecnica non
possono più essere prese in considerazione per l'esecuzione della ricerca sollecitata.170

Art. 127

Procedura

1 Se le condizioni previste all'articolo 126 capoversi 1 a 3 sono soddisfatte, l'Istituto
trasmette i documenti richiesti all'amministrazione competente, incaricata della
ricerca internazionale.

2 La tassa di deposito deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Istituto.171 Titolo decimo:172 Certificati protettivi complementari per medicinali e
prodotti fitosanitari
173 Capitolo 1: Campo d'applicazione
a 1 Il presente titolo vale per certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari.174 2 Valgono le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il settimo titolo
della legge o questo titolo non dispongano altrimenti.

169

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

170

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

171

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

172

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

173

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

174

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

Brevetti d'invenzione - O 49

232.141

Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato
b Domanda; tassa

1 La domanda deve contenere: a.

la richiesta di rilascio del certificato; b.

una copia della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio in Svizzera, unitamente a:
1.

una copia dell'attestato di registrazione, 2.175 una copia dell'informazione relativa al medicinale o delle istruzioni per l'uso concernenti il prodotto fitosanitario, approvata dall'autorità competente; c.

se del caso la procura del mandatario.

2 La tassa di deposito deve essere versata il giorno d'inoltro della domanda.176
c Contenuto della richiesta La richiesta di rilascio del certificato deve contenere i dati seguenti: a.

nome o ditta e indirizzo del richiedente; b.

se del caso nome e indirizzo del mandatario; c.

numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base); d.

titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base; e.

data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del
prodotto in Svizzera;

f.

identificazione del prodotto designato dall'autorizzazione e relativo numero
di registrazione;

g.

firma del richiedente o del mandatario.

d Pubblicazione di una menzione della domanda 1 È pubblicata una menzione della domanda.

2 Sono pubblicati i dati seguenti: a.

nome o ditta e indirizzo del richiedente; b.

se del caso nome e indirizzo del mandatario; c.

data dell'inoltro della domanda; d.

numero del brevetto di base; e.

titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base; 175

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1443).

176

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5164).

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f.

data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del
prodotto in Svizzera;

g.

designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione e del relativo numero
di registrazione.

3 La pubblicazione avviene a conclusione dell'esame giusta l'articolo 127e.

Capitolo 3: Esame della domanda
e Esame in occasione dell'inoltro della domanda 1 Dopo il deposito della domanda, l'Istituto esamina se il termine d'inoltro della
domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni giusta gli articoli 127b e
127c.

2 Se la domanda non soddisfa le esigenze menzionate nel capoverso 1, l'Istituto fissa
al richiedente un termine di due mesi per completare la domanda.

3 Se il termine non è rispettato l'Istituto non prende in considerazione la domanda.

f Esame delle condizioni per il rilascio del certificato 1 L'Istituto esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato
(art. 140b e 140c cpv. 2 e 3 della legge).177 2 Se le condizioni non sono rispettate, l'Istituto respinge la domanda.

Capitolo 4: Rilascio del certificato
g 1 Se le condizioni di rilascio del certificato sono soddisfatte il certificato è rilasciato
mediante iscrizione nel registro dei brevetti.

2 Il rilascio del certificato è pubblicato con i dati seguenti: a.

numero del brevetto di base munito di un'aggiunta; b.

nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato; c.

se del caso, nome e indirizzo del mandatario; d.

data d'inoltro della domanda; e.

numero del brevetto di base; f.

titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base; g.

data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del
prodotto in Svizzera;

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

Brevetti d'invenzione - O 51

232.141

h.

designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione per l'immissione in
commercio e relativo numero di registrazione; i.

data della scadenza della durata di protezione del certificato.

Capitolo 5:
Pubblicazione del rigetto della domanda di rilascio, dell'estinzione
anticipata, della nullità e della sospensione del certificato

h 1 Sono pubblicati il rigetto della domanda di rilascio, l'estinzione anticipata, la nullità e la sospensione del certificato.

2 Sono pubblicati i dati seguenti: a.

numero del brevetto di base, munito di un'aggiunta, salvo in caso di rigetto
della domanda di rilascio del certificato; b.

nome o ditta e indirizzo del richiedente o del titolare del certificato; c.

numero del brevetto di base; d.

titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base; e.

data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del
prodotto in Svizzera;

f.

designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione per l'immissione in
commercio e relativo numero di registrazione; g.

data del rigetto della domanda di rilascio, dell'estinzione anticipata, della
nullità e della sospensione del certificato.

Capitolo 6: Inserto e registro
i Inserto

1 L'inserto del certificato è allegato all'inserto del brevetto di base.

2 L'inserto del certificato è a disposizione di chiunque desideri consultarlo.

3 Il certificato riceve il numero del brevetto di base, munito di un'aggiunta.

k Registro

1 Si eseguono le iscrizioni concernenti il certificato sul foglio di registro del brevetto
di base.

2 Sono iscritti i dati seguenti: a.

numero del brevetto di base munito di un'aggiunta; b.

nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato;

Proprietà industriale 52

232.141

c.

se del caso, nome e indirizzo del mandatario; d.

data dell'inoltro della domanda; e.

numero del brevetto di base; f.

titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base; g.

data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del
prodotto in Svizzera;

h.

designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione e del relativo numero
di registrazione;

i.

data del rilascio del certificato; k.

data di scadenza della durata di protezione del certificato; l.

diritti concessi come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata; m.

modificazioni relative all'esistenza del certificato o al diritto al certificato; n.

cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del certificato; o.

cambiamenti di mandatario o del suo domicilio o della sua sede.

3 L'Istituto può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni
giudicate utili.

4 Iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché restrizioni
al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata per il brevetto di base, sono supposte valere per il certificato nella medesima
misura che per il brevetto di base.

Capitolo 7: Tasse
l Tasse annuali

La tassa annuale soltanto per parte dell'anno ammonta, per ogni mese intero o parte
di mese della durata di validità del certificato, a un dodicesimo della tassa annuale
dovuta per l'anno corrispondente, arrotondata al franco superiore.

m Rimborso della tassa annuale 1 In caso di nullità di un certificato sono rimborsate le tasse annuali per il periodo
compreso tra l'accertamento passato in giudicato della nullità del certificato e il
momento in cui sarebbe cessata la sua durata di validità.

2 In caso di rinuncia a un certificato vengono rimborsate le tasse annuali corrispondenti alla parte di durata di validità del certificato in merito alla quale si rinuncia al
certificato.

3 Se è revocata l'autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio di un prodotto, vengono rimborsate le tasse annuali corrispondentemente alla parte della
durata di validità del certificato durante la quale l'autorizzazione è stata revocata.

Brevetti d'invenzione - O 53

232.141

4 Se è sospesa l'autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio di un prodotto, sono rimborsate le tasse annuali corrispondentemente al periodo durante il
quale l'autorizzazione è stata sospesa.

5 In tutti questi casi sono rimborsate soltanto le tasse annuali per anni interi.

6 Il rimborso avviene soltanto su richiesta; quest'ultima deve essere inoltrata entro
due mesi a decorrere da: a.

l'accertamento della nullità del certificato; b.

la rinuncia al certificato; c.

la revoca dell'autorizzazione ufficiale secondo il capoverso 3; d.

la fine della sospensione dell'autorizzazione ufficiale giusta il capoverso 4.

Titolo 11: Disposizioni finali178 179 Capitolo 1: Diritto previgente: abrogazione180

Art. 128

L'ordinanza (1) del 14 dicembre 1959181 e l'ordinanza (2) dell'8 settembre 1959182
per la legge federale sui brevetti d'invenzione sono abrogate.

Capitolo 2. Disposizioni transitorie

Art. 129

Termini

Il termini che hanno cominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1978 rimangono
invariati.


Art. 130

Tasse

1 L'importo delle tasse annuali esigibili dal 1° gennaio 1978 è determinato dal nuovo diritto, anche se dette tasse annuali sono state pagate prima di questa data.

2 Per le domande di brevetto la cui data di deposito risale, al 1° gennaio 1978, a più
di due anni, le tasse annuali devono essere pagate, conformemente al nuovo diritto,
entro 6 mesi a decorrere dall'invito dell'Istituto.

3 Il capoverso 2 si applica per analogia alle domande di brevetto addizionali a un
brevetto principale, la cui trasformazione è richiesta dopo il 1° gennaio 1978.

178

Originario titolo 10.

179

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

180

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3660).

181

[RU 1959 2065 2190, 1972 2279] 182

[RU 1959 739 2190, 1960 526, 1972 2282]

Proprietà industriale 54

232.141


Art. 131

Domande di brevetto addizionale Le domande di brevetto addizionale pendenti il 1° gennaio 1978, subordinate a
domande di brevetto pure pendenti, sono considerate come domande indipendenti a
contare da questa data.


Art. 132

Menzione dell'inventore Se, per una domanda di brevetto pendente il 1° gennaio 1978, l'inventore non è
ancora stato menzionato, egli deve esserlo entro un termine di tre mesi a decorrere
dall'invio dell'Istituto o, se il termine previsto all'articolo 35 capoverso 1 scade più
tardi, entro questo termine.


Art. 133

Priorità

1 Le dichiarazioni di priorità riferentesi a domande di brevetto pendenti il 1° gennaio
1978 possono essere presentate entro il 31 marzo 1978.

2 Per le domande di brevetto pendenti il 1° gennaio 1978, documenti di priorità e le
indicazioni mancanti concernenti il numero del primo deposito devono, dietro invito
dell'Istituto, essere presentati entro i tre mesi o, se il termine previsto all'articolo 40
capoverso 4 scade più tardi, entro questo termine.

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano quando, secondo il diritto anteriore, il termine
per la consegna della dichiarazione di priorità o per la presentazione del documento
di priorità è scaduto o ha cominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1978.


Art. 134

Consultazione degli inserti Gli inserti dei brevetti rilasciati prima del 1° gennaio 1978 potranno essere consultati, ai sensi dell'articolo 90 capoverso 3, soltanto dopo la pubblicazione dei fascicoli dei brevetti.

Capitolo 3. Entrata in vigore

Art. 135

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978, ad eccezione dei titoli
settimo, ottavo e nono.

2 Il titolo settimo entra in vigore il 1° giugno 1978.

3 I titoli ottavo e nono entrano in vigore contemporaneamente al titolo sesto della
legge183 (domande internazionali di brevetto).

183

Il tit. VI è entrato in vigore il 1° giu. 1978 (RU 1978 550).

Brevetti d'invenzione - O 55

232.141

Disposizioni finali della modificazione del 12 agosto 1986184 1 Le domande di brevetto pendenti il giorno dell'entrata in vigore del nuovo diritto
sono rette da quest'ultimo.

2 Tuttavia, le richieste depositate prima del giorno dell'entrata in vigore non possono
essere oggetto di notificazioni da parte dell'Istituto se soddisfano alle prescrizioni
del vecchio diritto. L'Istituto può tuttavia domandare informazioni ai sensi degli
articoli 64 capoverso 1 e 65 capoverso 1.

3 Le comunicazioni dell'Istituto secondo il vecchio diritto, spedite prima del giorno
dell'entrata in vigore, restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano.

4 I termini assegnati dall'Istituto, che abbiano cominciato a decorrere prima del
giorno dell'entrata in vigore, non sono modificati.

5 Se l'esame della domanda di brevetto è stato concluso prima del giorno dell'entrata
in vigore, la procedura fino alla pubblicazione della domanda di brevetto o al rilascio del brevetto prosegue secondo il vecchio diritto.

184

RU 1986 1448

Proprietà industriale 56

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