01.01.2015 - * / In vigore
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01.01.2009 - 31.10.2012
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1

Ordinanza

dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA)1 del 21 ottobre 1996 (Stato 1° novembre 2012) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),2 visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge dell'8 novembre 19343 sulle banche
(LBCR),4 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Banca estera

1

È considerata banca estera ogni impresa organizzata secondo il diritto estero, che: a. beneficia all'estero di un'autorizzazione come banca; b. nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale o nei documenti commerciali utilizza il termine «banca» o «banchiere»; o c. esercita un'attività bancaria ai sensi dell'articolo 2a dell'ordinanza del 17 maggio 19725 sulle banche.

2

Se la direzione effettiva della banca estera è situata in Svizzera o se la banca tratta i propri affari esclusivamente o in modo preponderante in o dalla Svizzera, essa deve essere organizzata secondo il diritto svizzero e soggiace alle disposizioni sulle banche svizzere.

RU 1997 62

1

Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

2

Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

3 RS

952.0

4

Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

5

RS 952.02

952.111

Banche e casse di risparmio 2

952.111


Art. 2

Obbligo d'autorizzazione 1

Una banca estera necessita dell'autorizzazione della FINMA6 se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: a. concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale);

b. sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza).

2

Per l'istituzione di un ufficio bancario che non è iscritto nel registro di commercio (agenzia), la succursale svizzera di una banca estera deve richiedere l'autorizzazione della FINMA.

3

Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell'articolo 23sexies LBCR7.


Art. 3

Diritto applicabile

1

Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, sono applicabili la LBCR, ad eccezione delle prescrizioni sui fondi propri (art. 4) e sulla ripartizione dei rischi (art 4bis) come pure l'ordinanza del 17 maggio 19728 sulle banche.

2

La FINMA può assoggettare completamente le banche estere alle disposizioni per le banche svizzere, sempre che il diritto applicabile alla sede principale della banca estera non garantisca alle banche svizzere agevolazioni equivalenti e nessun trattato internazionale vi si opponga.

3

Le disposizioni della LBCR sulle misure in caso di rischio di insolvenza e sul fallimento di banche (art. 25-37g) non si applicano alle rappresentanze di banche estere. La FINMA può tuttavia dichiararle applicabili in presenza di un interesse pubblico sufficiente.9 6

Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 42 della L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1).

8

RS 952.02

9

Introdotto dall'art. 60 cpv. 2 dell'O FINMA del 30 ago. 2012 sull'insolvenza bancaria, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5573).

Ordinanza FINMA sulle banche estere 3

952.111

Sezione 2: Succursali

Art. 4

Condizioni d'autorizzazione 1

La FINMA accorda alla banca estera un'autorizzazione per l'istituzione di una succursale se:

a. la banca estera dispone di un'organizzazione appropriata, di sufficienti mezzi finanziari e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera;

b. la banca estera è sottoposta a una vigilanza adeguata, che include la succursale;

c. le competenti autorità estere di vigilanza non sollevano obiezioni quanto all'apertura di una succursale; d. le competenti autorità estere di vigilanza si impegnano a comunicare immediatamente alla FINMA l'insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi dei creditori;

e. le competenti autorità estere di vigilanza sono in grado di prestare assistenza amministrativa alla FINMA; f. le condizioni d'autorizzazione fissate all'articolo 3bis capoverso 1 LBCR sono adempite;

g. la succursale adempie le condizioni d'autorizzazione fissate all'articolo 3 capoverso 2 lettere c e d LBCR e dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d'attività e che prevede un'organizzazione amministrativa corrispondente a questa attività; e h. la banca estera fornisce la prova che la ragione sociale della succursale può essere iscritta nel registro di commercio.

2

Se la banca estera fa parte di un gruppo operante nel settore finanziario, l'autorizzazione può essere subordinata alla condizione che la stessa sia sottoposta a vigilanza adeguata e consolidata da parte di autorità straniere di vigilanza.


Art. 5

Iscrizione nel registro di commercio La banca estera può notificare la succursale per l'iscrizione nel registro di commercio solo se la FINMA le ha concesso l'autorizzazione per la sua istituzione.


Art. 6

Pluralità di succursali 1

Se istituisce più succursali in Svizzera, la banca estera deve: a. richiedere un'autorizzazione per ciascuna di esse; b. designare una delle succursali quale responsabile delle relazioni con la FINMA.

Banche e casse di risparmio 4

952.111

2

Queste succursali devono rispettare in modo collettivo le prescrizioni della LBCR, dell'ordinanza del 17 maggio 197210 sulle banche e della presente ordinanza. È sufficiente un rapporto di audit11.


Art. 7

Garanzie

La FINMA può esigere dalla succursale la prestazione di garanzia quando la protezione dei creditori lo richiede.


Art. 8

Allestimento dei conti annuali e delle chiusure intermedie della succursale 1

La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto.

2

I crediti e gli impegni devono essere esposti separatamente: a. verso la banca estera; b. riguardo alle società aventi un'attività finanziaria e alle società immobiliari, quando 1. la banca estera costituisce con esse un'unità economica; oppure 2. si deve supporre che la banca estera è tenuta di fatto o di diritto a sostenere tale società.

3

Il capoverso 2 è parimenti applicabile alle operazioni fuori bilancio.

4

La succursale presenta i suoi conti annuali e le chiusure intermedie alla FINMA in tre esemplari. La pubblicazione non è necessaria.


Art. 9

Pubblicazione del rapporto di gestione della banca estera 1

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio commerciale la succursale mette a disposizione della stampa e di tutti coloro che ne facciano richiesta il rapporto di gestione della banca estera e ne invia un esemplare alla FINMA.

2

Il rapporto di gestione della banca estera deve essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.


Art. 10

Rapporto di audit

1

La società di audit12 redige il suo rapporto in una lingua ufficiale svizzera e lo consegna al gerente responsabile della succursale e alla FINMA.

10 RS

952.02

11 Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

12 Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

Ordinanza FINMA sulle banche estere 5

952.111

2

La succursale trasmette il rapporto di audit all'organo della banca estera competente per l'attività della succursale.


Art. 11

Scioglimento di una succursale 1

La banca estera, prima di sciogliere una succursale, richiede l'autorizzazione della FINMA.

Sezione 3: Agenzie

Art. 12

Condizioni d'autorizzazione 1

La FINMA concede alla succursale svizzera di una banca estera un'autorizzazione per l'istituzione di un'agenzia, se: a. le condizioni d'autorizzazione di cui all'articolo 3bis capoverso 1 LBCR sono adempite;

b. l'agenzia dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d'attività e che prevede un'organizzazione amministrativa corrispondente a questa attività.

2

Per l'istituzione di ogni ulteriore agenzia la succursale deve richiedere un'autorizzazione.


Art. 13

Scioglimento di un'agenzia La succursale comunica alla FINMA lo scioglimento di un'agenzia.

Sezione 4: Rappresentanze

Art. 14

Condizioni d'autorizzazione 1

La FINMA concede alla banca estera un'autorizzazione per l'istituzione di una rappresentanza, se:

a. la banca estera è sottoposta ad un'adeguata vigilanza; b. le competenti autorità estere di vigilanza non sollevano obiezioni quanto all'istituzione della rappresentanza; c. la reciprocità di cui all'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 maggio 197213 sulle banche è garantita; sono salve le disposizioni di diverso tenore risultanti da impegni internazionali; e d. i dirigenti che ne sono responsabili offrono la garanzia di un'attività di rappresentanza irreprensibile.

13

RS 952.02

Banche e casse di risparmio 6

952.111


Art. 15

Pluralità di rappresentanze Se apre più rappresentanze in Svizzera, la banca estera deve: a. richiedere un'autorizzazione per ciascuna di esse; b. designare una delle rappresentanze come responsabile delle relazioni con la FINMA.


Art. 16

Rapporto di gestione

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio commerciale la rappresentanza consegna alla FINMA il rapporto di gestione della banca estera rappresentata.


Art. 17

Scioglimento di una rappresentanza La banca estera comunica alla FINMA lo scioglimento di una rappresentanza.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 22 marzo 198414 concernente le banche estere in Svizzera è abro- gata.


Art. 19

Entrata in vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

2

I conti annuali possono essere allestiti secondo la presente ordinanza per la prima volta il 31 dicembre 1996.

14

[RU 1984 604]