01.06.2024 - *
01.05.2023 - 31.05.2024 / In vigore
01.01.2022 - 30.04.2023
01.11.2021 - 31.12.2021
01.05.2021 - 31.10.2021
01.01.2020 - 30.04.2021
01.05.2018 - 31.12.2019
01.05.2017 - 30.04.2018
23.08.2016 - 30.04.2017
01.07.2016 - 22.08.2016
01.03.2016 - 30.06.2016
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01.01.2015 - 29.02.2016
01.09.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.08.2014
01.09.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.08.2012
01.05.2012 - 30.06.2012
15.09.2011 - 30.04.2012
01.01.2010 - 14.09.2011
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.03.2008 - 11.12.2008
01.05.2007 - 29.02.2008
01.08.2006 - 30.04.2007
01.08.2005 - 31.07.2006
01.02.2005 - 31.07.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.07.2003 - 31.12.2004
01.03.2002 - 30.06.2003
01.02.2001 - 28.02.2002
01.01.2000 - 31.01.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) del 25 giugno 1997 (Stato 1° marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 2, 11 e 22 capoverso 1 della legge del
13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego; visto l'articolo 22a capoverso 1 lettera b della legge del 20 giugno 19972 sulle armi; visto l'articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge del 3 febbraio 19953 sull'esercito e sull'amministrazione militare,4 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza disciplina l'esportazione, l'importazione e il transito di beni utilizzabili a fini civili e militari e di beni militari speciali che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale.

2

I beni utilizzabili a fini civili e militari dell'elenco industriale del Regime Wassenaar (WA), del Regime di controllo della tecnologia relativa ai missili (MTCR), dell'elenco dei beni a duplice impiego del Gruppo di fornitori di articoli nucleari (NSG) e del Gruppo Australia (AG) sono elencati nell'allegato 2.

3

I beni militari speciali dell'elenco delle munizioni del Regime Wassenaar sono elencati nell'allegato 3.

4

La presente ordinanza è applicabile al territorio doganale svizzero e ai territori esclusi dalla linea doganale.5 RU 1997 1704

1 RS

946.202

2 RS

514.54

3 RS

510.10

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

5

Nuovo testo giusta il n. 63 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

946.202.1

Commercio con l'estero 2

946.202.1


Art. 2

Definizioni

1

Nella presente ordinanza valgono le seguenti definizioni: a. sviluppo: tutte le fasi che precedono la produzione di serie, segnatamente progettazione, ricerca, analisi, elaborazione dei concetti, assemblaggio e collaudo dei prototipi, elaborazione dei piani di produzione pilota e dei dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progettazione in prodotti, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche; b. produzione: tutte le fasi di fabbricazione, segnatamente ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio, controllo, ispezione (collaudo), garanzia di qualità;

c. utilizzazione: funzionamento, installazione (inclusa l'installazione sul posto), manutenzione (collaudo), riparazione, revisione e rimessa a nuovo; d. tecnologia: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico o che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, sotto forma di dati tecnici o di assistenza tecnica, necessarie allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione; e. dati tecnici: disegni di progettazione, piani, diagrammi, modelli, formule, specificazioni e progetti tecnici, manuali e istruzioni, incluse quelle registrate su supporti di dati; f.

assistenza tecnica: istruzioni, trasferimento di competenze e conoscenze in materia d'esercizio, formazione, consulenza ecc.; g. valore dei beni: prezzo o valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 5 dicembre 19886 sulla statistica del commercio esterno.

2

Nell'allegato 1 sono elencate altre definizioni.

Capitolo 2: Esportazione Sezione 1: Permesso individuale

Art. 3

Obbligo del permesso

1

Chiunque intende esportare beni degli allegati 2, 3 e 5 necessita, per ogni Paese di destinazione, di un permesso d'esportazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO)7. 8 6

[RU 1988 2047, 2000 611, 2007 1469 all. 4 n. 19, 2008 1833 all. n. 1.

RU 2011 4731 art. 19]. Vedi ora l'O del 12 ott. 2011 (RS 632.14).

7

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

O sul controllo dei beni a duplice impiego 3

946.202.1

1bis

Chiunque intende esportare beni dell'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita, per ogni Paese di destinazione, di una licenza per l'esportazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia riguardanti beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 10 dicembre 20049 sull'energia nucleare.10 2 Un permesso d'esportazione è parimenti necessario per un bene che non è menzionato negli allegati 2 e 3, ma che contiene componenti ivi menzionati che fanno parte degli elementi principali del bene o che costituiscono complessivamente oltre il 25 per cento del valore del bene. Gli impianti non sono considerati come beni ai sensi della presente disposizione.


Art. 4


11

Obbligo di notifica

1

L'esportatore notifica alla SECO l'esportazione pianificata di beni non elencati negli allegati 2, 3 e 5 dei quali sa o sospetta che sono o potrebbero essere destinati allo sviluppo, alla produzione o all'impiego di armi nucleari, biologiche o chimiche (armi ABC) o di sistemi vettori destinati all'impiego di armi ABC o alla costruzione di impianti per armi ABC o dei loro sistemi vettori.

2

L'obbligo di notifica si applica anche ai beni di cui agli allegati 2, 3 e 5 per i quali è già stato rilasciato un permesso d'esportazione o per i quali sono previste agevolazioni o deroghe all'obbligo del permesso.

3

La SECO vieta l'esportazione se sa o ha motivo di ritenere che i beni da esportare sono o potrebbero essere destinati allo sviluppo, alla produzione o all'impiego di armi ABC o di sistemi vettori destinati all'impiego di armi ABC o alla costruzione di impianti per armi ABC o dei loro sistemi vettori.

4

La SECO decide in merito all'esportazione entro 14 giorni dalla notifica. Se necessario tale termine può essere prorogato. Fino alla decisione della SECO l'esportazione è vietata.

5

Conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego, è punito chiunque: a. viola l'obbligo di notifica di cui al capoverso 1 o 2; b. viola il divieto di esportazione di cui al capoverso 3 o 4.


Art. 5

Condizioni per il rilascio di un permesso individuale 1

I permessi individuali sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o la sede nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso 9 RS

732.11

10 Introdotto dal n. II 1 dall'all. 6 all'O del 21 mar. 2012 sull'applicazione delle salvaguardie, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1703).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2011, in vigore dal 15 set. 2011 (RU 2011 3981).

Commercio con l'estero 4

946.202.1

dalla linea doganale svizzera. In casi motivati l'autorità competente può prevedere eccezioni.12 2 La SECO può segnatamente richiedere i seguenti documenti: a. descrizione

dell'azienda;

b. conferma dell'ordinazione, contratto d'acquisto o fattura ai clienti; c. dichiarazioni d'utilizzazione dell'esportatore; d. certificati d'importazione dello Stato destinatario; e. dichiarazioni relative alla destinazione finale del destinatario; f.13 per l'esportazione di armi da fuoco14, relativi accessori e parti, nonché munizioni o elementi di munizioni: un permesso d'importazione dello Stato di destinazione, sempreché il destinatario non sia un Governo estero o un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo; al posto di un permesso d'importazione può essere fornita una prova che un permesso d'importazione non è necessario.


Art. 6

Rifiuto del permesso individuale 1

Il permesso individuale è rifiutato se vi sono ragioni di supporre che i beni che devono essere esportati: a. sono utilizzati per lo sviluppo, la produzione o l'impiego di armi biologiche o chimiche (armi BC);

b. sono utilizzati per lo sviluppo, la produzione o l'impiego di armi nucleari (armi A) o di aeromobili senza equipaggio destinati all'impiego di armi ABC e alla proliferazione di simili armi; o c. contribuiscono all'armamento convenzionale di uno Stato il cui comportamento minaccia la sicurezza regionale o globale.

2

Per il resto si applicano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 della legge sul controllo dei beni a duplice impiego.15 3

La riesportazione di un bene importato può pure essere rifiutata se lo Stato d'origine informa la SECO che, per la riesportazione, esige il suo consenso e questo manca.


Art. 7

Trasferibilità e validità 1

I permessi individuali non sono trasferibili.

2

Sono validi dodici mesi e possono essere prorogati di sei mesi al massimo.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

14 Nuova espr. giusta il n. II 3 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

O sul controllo dei beni a duplice impiego 5

946.202.1

Sezione 2: Permessi generali d'esportazione

Art. 8


16

Permesso generale d'esportazione ordinario La SECO può rilasciare un permesso generale d'esportazione ordinario (PGO) per l'esportazione di beni dell'allegato 2 parte 2 e degli allegati 3 e 5 verso gli Stati che partecipano a tutte le misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera (elenco di Stati dell'allegato 4).


Art. 9


17

Permesso generale d'esportazione straordinario La SECO può rilasciare un permesso generale d'esportazione straordinario (PGS) per l'esportazione di beni dell'allegato 2 parte 2 e degli allegati 3 e 5 verso Stati che non figurano nell'elenco dell'allegato 4.


Art. 10

Condizioni per il rilascio di un permesso generale d'esportazione 1

Il PGO può essere rilasciato a persone fisiche o giuridiche che: a. sono iscritte nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein; b. garantiscono un'esecuzione regolamentare degli affari transfrontalieri; c.18 si impegnano a esportare armi da fuoco, relativi accessori e parti, nonché munizioni o elementi di munizioni soltanto dopo aver ricevuto un permesso d'importazione dello Stato di destinazione o la prova che un tale permesso non è necessario.

1bis

Il permesso d'importazione o la prova che un tale permesso non è necessario devono poter essere presentati in qualsiasi momento su richiesta della SECO.

L'obbligo di presentazione si estingue cinque anni dopo l'imposizione doganale.19 2 Per il PGS, la persona fisica o giuridica deve inoltre garantire un controllo attendibile all'interno dell'azienda all'atto dell'esportazione dei beni soggetti a controllo.20 3

La SECO può esigere informazioni sulla destinazione finale dei beni esportati con un PGO o un PGS.


Art. 11

Rifiuto del permesso generale d'esportazione 1

Il PGO e il PGS sono rifiutati se: a. vi è un motivo di rifiuto secondo l'articolo 6; o 16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2001 (RU 2002 349). Nuovo testo giusta il n. 63 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2471).

Commercio con l'estero 6

946.202.1

b. la persona fisica o giuridica o i suoi organi sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni: 1. alla legge federale del 13 dicembre 199621 sul controllo dei beni a duplice impiego;

2.22 alle disposizioni relative all'esportazione, all'importazione e al transito della legge federale del 13 dicembre 199623 sul materiale bellico, della legge federale del 25 giugno 198224 sulle misure economiche esterne o della legge federale del 21 marzo 200325 sull'energia nucleare; o 3.26 …

2

Se del caso, il PGO o il PGS è rifiutato per un anno. In casi motivati tale durata può essere ridotta a sei mesi.27

Art. 12

Trasferibilità e validità 1

I permessi generali d'esportazione non sono trasferibili.

2

Sono validi due anni.

Sezione 3: Disposizioni speciali

Art. 13


28

Deroghe all'obbligo del permesso d'esportazione 1

Non è necessario alcun permesso d'esportazione per: a. i beni di cui all'allegato 2 parte 2, il cui numero di controllo delle esportazioni corrisponde al codice 0-099, verso i Paesi menzionati nell'allegato 4; b. i beni di cui all'allegato 2 parte 2, il cui numero di controllo delle esportazioni corrisponde al codice 0-099, se il valore dei beni inviati non supera 5000 franchi; c. i beni di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni corrisponde al codice 101-399, se il valore dei beni inviati non supera 1000 franchi; d. le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; 21

RS 946.202

22 Nouvo testo giusta il n. 4 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).

23 RS

514.51

24 RS

946.201

25 RS

732.1

26 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

O sul controllo dei beni a duplice impiego 7

946.202.1

e. le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; f.

i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; g. i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera;

h. le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito le stesse armi sono reimportate in Svizzera; i.

le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, quando le stesse armi sono in seguito riesportate; j.

i beni di cui agli allegati 2, 3 e 5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; k.29 le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen.

2

Le esportazioni ai sensi del capoverso 1 lettere b e c non possono essere frazionate al fine di eludere l'obbligo del permesso.

3

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell'allegato 6.30
a31 Procedura semplificata nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori e a persone Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, esporta o reimporta armi da fuoco nonché le relative munizioni, necessita soltanto di un'autorizzazione per ogni arma e la relativa munizione. Detta autorizzazione è valida un anno e consente di passare ripetutamente la frontiera.


Art. 14


32

Forniture a rappresentanze diplomatiche o consolari È considerata esportazione anche la fornitura di beni a rappresentanze diplomatiche o consolari, nonché a organizzazioni internazionali in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

29 Introdotta dal n. II 3 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525).

30 Introdotto dal n. II 3 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2471).

Commercio con l'estero 8

946.202.1


Art. 15


33

Forniture a depositi doganali aperti o a depositi franchi doganali La fornitura di beni degli allegati 2, 3 e 5 a depositi doganali aperti o a depositi franchi doganali necessita di un permesso individuale.

Sezione 4: Procedura

Art. 16

Domande di importanza fondamentale 1

Sulle domande di esportazione di importanza fondamentale, in particolare dal profilo politico, e sulle domande di permessi generali di esportazione straordinari decide la SECO d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).34 2 Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)35.


Art. 17

Consulenza tecnica di periti 1

Per la consulenza tecnica la SECO può fare appello ad altre autorità federali, all'Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (Swissmem), alla Società svizzera delle industrie chimiche (SSIC) o ad altre organizzazioni competenti nonché a periti.36 2 Il personale delle organizzazioni competenti e i periti sono tenuti al segreto d'ufficio in virtù dell'articolo 320 del Codice penale.37 Sezione 5: Obblighi dell'esportatore

Art. 18

Riferimento ai controlli internazionali delle esportazioni Chiunque esporta beni per mezzo di un PGO o di un PGS o chiunque esporta beni che non necessitano di alcun permesso conformemente all'articolo 13 capoverso 1 è tenuto a menzionare sui documenti commerciali, quali conferme di ordini e fatture 33 Nuovo testo giusta il n. 63 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

34 Nuovo testo giusta il n. II 22 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

35 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

37

RS 311.0

O sul controllo dei beni a duplice impiego 9

946.202.1

relativi all'esportazione, il riferimento seguente «Questi beni soggiacciono a controlli internazionali delle esportazioni», o un riferimento di contenuto equivalente.


Art. 19


38

Indicazione del numero del permesso all'atto dell'esportazione Chiunque esporta beni con un permesso deve indicare il numero del permesso nella dichiarazione doganale. Se si tratta di un permesso individuale, esso deve essere presentato all'ufficio doganale con la dichiarazione doganale per lo scarico o all'ufficio doganale di controllo per l'esame. Se si tratta di un permesso generale di esportazione, il numero del permesso (n. PGO o n. PGS) deve figurare sulla dichiarazione doganale.


Art. 20


39

Prova dell'esportazione esente da permesso 1

Chiunque esporta beni che sono enumerati nei capitoli della tariffa doganale40 28, 29, 30 (solo le voci 3002.1000/9000), 34, 36-40, 54-56, 59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68-76, 79, 81-90 e 93, ma che non soggiacciono all'obbligo del permesso di esportazione conformemente all'articolo 3 o ne sono esentati conformemente all'articolo 13, deve menzionare nella dichiarazione doganale di esportazione l'indicazione «esente da permesso».

2

Su richiesta della SECO, si deve provare in ogni momento, esibendo i relativi documenti, che l'esportazione esente da permesso ha avuto luogo conformemente al diritto. L'onere della prova si estingue cinque anni dopo l'imposizione doganale.


Art. 21


41

Conservazione dei documenti Tutti i documenti necessari per l'esportazione devono essere conservati per dieci anni a partire dalla data dell'imposizione doganale e presentati, su richiesta, alle autorità competenti.

Capitolo 3: Importazione e transito Sezione 1: Importazione

Art. 22

Certificato di importazione 1

La SECO rilascia per l'importazione di beni, su richiesta scritta dell'importatore, un certificato ufficiale di importazione, se:42 38 Nuovo testo giusta il n. 63 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

39 Nuovo testo giusta il n. 63 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

40 RS

632.10, All.

41 Nuovo testo giusta il n. 4 del appendice 2 all'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2471).

Commercio con l'estero 10

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a. lo Stato che fornisce i beni lo richiede espressamente, e b.43 il richiedente è domiciliato o ha sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

2

Esso può subordinare il rilascio dei certificati di importazione all'esibizione di prove relative all'importazione considerata (copie di ordini ecc.) e all'impiego finale dei beni.

3

Esso controlla l'importazione dei beni per i quali ha rilasciato un certificato di importazione.


Art. 23

Oneri

1

L'importatore deve importare i beni per i quali è stato rilasciato un certificato di importazione entro sei mesi dal rilascio del certificato. Tale termine può essere prorogato su richiesta scritta fondata.

2

Egli deve provare alla SECO l'avvenuta importazione mediante le decisioni d'imposizione originali e le relative fatture del fornitore. La prova deve essere esibita immediatamente dopo l'allestimento delle decisioni d'imposizione doganale. Il regime doganale dell'ammissione temporanea o le importazioni temporanee con carnet ATA o con carta di passo non costituiscono un'imposizione all'importazione.44


Art. 24

Certificati di importazione non reclamati o reclamati solo parzialmente 1

Se i beni per i quali è stato rilasciato un certificato di importazione non sono importati in Svizzera, il certificato di importazione deve essere restituito alla SECO.

2

Se il certificato di importazione non può più essere ottenuto dalle autorità straniere o se è importata solo una parte dei beni dichiarati, l'importatore è tenuto a notificarlo per scritto alla SECO prima della scadenza del termine per l'importazione dei beni.

Sezione 2: Transito

Art. 25

…45

1

Gli agenti doganali possono fermare i beni in transito degli allegati 2, 3 e 5 per accertamenti.46 2

Per quanto il Paese d'origine limiti l'esportazione di beni degli allegati 2, 3 e 5, il transito di tali beni è vietato se la persona autorizzata a disporne non è in grado di provare che la fornitura di beni verso il nuovo Paese destinatario avviene confor43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002

(RU 2002 349).

44 Nuovo testo giusta il n. 63 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

45 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

O sul controllo dei beni a duplice impiego 11

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memente alle prescrizioni del Paese d'origine. La prova non deve essere esibita se i beni sono destinati a un Paese menzionato nell'allegato 4.47 3 La prova della fornitura giuridicamente conforme verso il nuovo Paese destinatario deve essere addotta al momento dell'entrata dei beni nel territorio doganale svizzero.

In casi fondati, può essere concessa una proroga del termine.

4

La SECO vieta il transito se vi è motivo di supporre che esso contravviene alle misure di controllo internazionali sostenute dalla Svizzera.

5

L'uscita da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale è parificata al transito.48 6 I capoversi 1-3 non si applicano alle persone che viaggiano in aereo e fanno scalo intermedio in Svizzera e che, nei bagagli, portano con sé per uso personale armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni o elementi di munizioni, sempreché queste merci non lascino la zona di transito dell'aeroporto. Questo disciplinamento si applica per analogia anche ai bagagli spediti in precedenza o in seguito.49 7 I capoversi 1-3 non si applicano agli agenti di scorta incaricati da uno Stato, in transito in occasione di visite ufficiali annunciate e in possesso di armi e delle relative munizioni.50 Capitolo 4: Controllo e misure amministrative

Art. 26

Controllo

1

La SECO effettua i controlli.

2

Il controllo al confine compete agli agenti doganali.

3

Il SIC assicura il servizio d'informazione.51

Art. 27

Misure amministrative 1

Il permesso è revocato se, dopo il rilascio, le circostanze si sono modificate in modo tale che sono adempiute le condizioni per il rifiuto secondo gli articoli 6 o 11.

2

La SECO può ritirare, non prorogare o rinnovare i permessi di esportazione e i certificati di importazione rilasciati oppure rifiutare per un periodo determinato il rilascio di ulteriori permessi di esportazione e certificati di importazione a chiunque non rispetti le condizioni e gli oneri connessi con i permessi e i certificati di importazione

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

48 Nuovo testo giusta il n. 63 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

49 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

50 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2001 (RU 2002 349). Nuovo testo giusta il n. II 22 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

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o le prescrizioni e le disposizioni emanate in virtù della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 12 febbraio 199252 sull'esportazione e il transito di merci e tecnologie concernenti le armi ABC e i missili; b. l'ordinanza del 7 marzo 198353 sul traffico delle merci con l'estero; c. l'ordinanza del 7 marzo 198354 concernente la sorveglianza sulle importazioni;

d. l'ordinanza del DMF del 20 novembre 199155 concernente la designazione delle sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione; e. l'ordinanza del DMF del 28 giugno 199356 concernente gli agenti biologici sottoposti ad autorizzazione.


Art. 29

Modifica del diritto vigente …57


Art. 30

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997.

52

[RU 1992 409, 1994 1328 art. 13 n. 2, 1995 5654, 1997 506] 53

[RU 1983 358, 1991 32] 54

[RU 1983 361, 1994 1328 art. 13 n. 1, 1995 5650] 55

[RU 1992 213, 1997 17 art. 38 n. 1] 56

[RU 1993 2268] 57 Le mod. possono essere consultate alla RU 1997 1704 e 2002 349.

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Allegati 1 e 258 Allegato 359

58 I testi di questi all. non sono pubblicati nella RU (RU 2014 4553 e 2016 493). È possibile ordinarli presso la SECO, Controlli all'esportazione, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, oppure consultarli al sito Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.

59 Il testo di questo all. non è pubblicato nella RU (RU 2012 1773, 2014 2507). È possibile ordinarlo presso la SECO, Controlli all'esportazione, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, oppure consultarlo al sito Internet www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.

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Allegato 460 (art. 8 e 13)

Elenco degli Stati di cui agli articoli 8 e 13 Argentina Australia Austria Belgio Bulgaria Canada Corea (Sud) Danimarca Finlandia Francia Germania Giappone Gran Bretagna Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica ceca Spagna Stati Uniti d'America Svezia Turchia Ucraina Ungheria 60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 1° lug. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3537).

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Allegato 561 (art. 3 cpv. 1)

Beni non soggetti ai controlli delle esportazioni concordati a livello internazionale 1. Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni conformemente alla legge del 20 giugno 1997 sulle armi che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e neppure all'allegato 3 della presente ordinanza. Fanno eccezione, nel commercio non professionale, pugnali e coltelli conformemente all'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 21 settembre 199862 sulle armi.

2. Esplosivi e polvere esplosiva conformemente alla legge del 25 marzo 197763 sugli esplosivi che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e agli allegati 2 e 3 della presente ordinanza.

3. Aeromobili appositamente progettati o modificati per l'addestramento militare, dotati al massimo di due punti di sospensione, e loro componenti appositamente progettati.

61 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 349).

62 [RU 1998 2549, 2001 1009, 2002 319 n. II 2671, 2003 5143, 2005 2695 n. II 4, 2007 1469 all. 4 n. 11. RU 2008 5525 allegato n. I 1]. Vedi ora l'O del 12 lug. 2008 (RS 514.541).

63 RS

941.41

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Allegato 664 (art. 13 cpv. 4)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. l'Accordo del 26 ottobre 200465 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS); b. l'Accordo del 26 ottobre 200466 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c. l'Accordo del 17 dicembre 200467 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d. l'Accordo del 28 aprile 200568 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. il Protocollo del 28 febbraio 200869 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

64 Introdotto dal n. II 3 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525).

65 RS

0.362.31

66 RS

0.362.1

67 RS

0.362.32

68 RS

0.362.33

69 RS

0.362.311