01.01.2025 - *
23.01.2023 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2023 - 22.01.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.03.2019
01.08.2017 - 31.12.2018
01.07.2016 - 31.07.2017
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.09.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.08.2011
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01.04.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.03.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
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01.12.2003 - 30.06.2004
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1

Ordinanza

su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR1)2 del 17 maggio 1972 (Stato 1° giugno 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 4 capoverso 2, 4bis capoverso 2,
6 capoverso 5, 20 capoverso 1, 21 capoverso 1, 23 capoverso 4, e 56 della legge federale dell'8 novembre 19343 su le banche e le casse di risparmio (detta qui di seguito «legge»), ordina: 1. Campo di applicazione della legge

Art. 1

e 24

Art. 2

a5 Sono considerate banche, nel senso dell'articolo 1 capoverso 1 della legge, le imprese operanti soprattutto nel settore finanziario, in particolare quelle che: a.6 raccolgono a titolo professionale depositi del pubblico o si prestano pubblicamente a tale scopo per finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o aziende con le quali esse non costituiscono un'unità economica, oppure

b. si rifinanziano in misura rilevante presso più banche, che non partecipano in modo determinante al loro capitale, onde finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituiscono un'unità economica; oppure c. …7

RU 1972 752

1

Abbreviazione introdotta dal n.I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 45).

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1772).

3

RS 952.0

4

Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1772).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

7

Abrogata dall'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.11).

952.02

Credito

2

952.02


Art. 3

8 1 Le persone, che giusta l'articolo 1 capoverso 2 della legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale, non possono fare pubblicità a tale scopo in nessuna forma, in particolare con inserzioni nella stampa o nei media elettronici, con prospetti o circolari.

2

I banchieri privati non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali conformemente agli articoli 5 capoverso 2 e 6 capoverso 6 della legge, se la loro pubblicità si riferisce unicamente alla loro attività di amministratori di beni o di commercianti di valori mobiliari9, senza comprendere la possibilità di effettuare depositi presso di loro.

a10 1 Oltre alle banche, solo gli enti ed istituti di diritto pubblico, come pure le casse, di cui garantiscono integralmente gli impegni, possono accettare depositi del pubblico a titolo professionale.

2

Agisce a titolo professionale ai sensi della legge chiunque accetta su un lungo periodo più di 20 depositi del pubblico.

3

Non sono considerati depositi: a. i fondi ricevuti come controprestazione in virtù di un contratto relativo al trasferimento di proprietà o a prestazioni di servizi o consegnati a titolo di garanzia;

b. i prestiti in obbligazioni e altri titoli emessi secondo criteri unitari e in grande numero o diritti aventi la medesima funzione ma non incorporati in un titolo (diritti-valori), se i creditori vengono informati conformemente all'articolo 1156 del Codice delle obbligazioni11;

c.12 i saldi avere su conti clienti di negoziatori di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se non viene versato alcun interesse su detti conti;

d. i fondi la cui accettazione è vincolata ad un contratto di assicurazione sulla vita, di previdenza professionale o di altre forme previdenziali riconosciute conformemente all'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 198213 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

9 RU

1998 2828

10

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

11

RS 220

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 2008 (RU 2008 1199).

13

RS 831.40

Ordinanza sulle banche 3

952.02

4

Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di: a. banche svizzere ed estere o di altre imprese sottoposte a vigilanza statale; b. azionisti o soci del debitore aventi una partecipazione qualificata o di persone ad essi legate per motivi economici o familiari;

c. investitori istituzionali che gestiscono una tesoreria a titolo professionale; d.14 deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso e che non esercitino alcuna attività nel settore finanziario; o e. lavoratori e pensionati, qualora i fondi siano depositati presso il loro datore di lavoro.

2. Autorizzazione alla banca di esercitare l'attività

Art. 4

1 Il capitale minimo interamente liberato, prescritto dall'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge, deve ammontare ad almeno 10 milioni di franchi. Se la fondazione avviene mediante apporti in natura, una società di audit abilitata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi; parimenti avviene in caso di trasformazione di un'impresa in una banca.15 2 In caso di trasformazione di un'impresa esistente in una banca, il capitale interamente liberato può essere inferiore a 10 milioni di franchi se i fondi propri di base rettificati ai sensi dell'articolo 23 dell'ordinanza del 29 settembre 200616 sui fondi propri raggiungono questo importo. La FINMA17 decide al riguardo di caso in caso.18 3

La FINMA può autorizzare eccezioni, segnatamente quando: a. le banche fanno parte di un'organizzazione centrale che garantisce i loro impegni;

b. l'organizzazione centrale e le banche affiliate soddisfano su base consolidata le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi; e 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2003 (RU 2003 4077).

15 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

16 RS

952.03

17 Nuovo termine giusta il n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

18

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 952.03).

Credito

4

952.02

c. la direzione dell'organizzazione centrale può impartire alle banche affiliate istruzioni vincolanti.19

Art. 5

1 La reciprocità di cui all'articolo 3bis, capoverso 1 della legge è garantita segnatamente se:

a. persone con sede o domicilio in Svizzera possono aprire nello Stato estero banche (società in proprio oppure sedi, succursali o agenzie di banche svizzere); b. le banche così aperte nello Stato estero non soggiacciono, nella loro attività, a disposizioni manifestamente più restrittive di quelle applicate alle banche estere stabilite in Svizzera.

2

Nel caso di rappresentanti permanenti di una banca estera giusta l'articolo 3bis capoverso 1 della legge, la reciprocità è garantita se le banche svizzere possono aprire nello Stato estero rappresentanze permanenti che svolgano funzioni analoghe.


Art. 6

20 1 Le domande di autorizzazione per l'apertura di nuove banche devono fornire indicazioni sulle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione giusta l'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge nonché sui titolari di partecipazioni qualificate conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis della legge. Le domande devono contenere in particolare:

a. per le persone fisiche: indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti nonché un curriculum vitae firmato, referenze ed un estratto del casellario giudiziale;

b. per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

2

Le domande di autorizzazione suppletive di cui all'articolo 3ter della legge e le informazioni sulle partecipazioni qualificate secondo l'articolo 3 capoversi 5 e 6 della legge devono contenere le indicazioni richieste nel capoverso 1.

3

Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla FINMA una dichiarazione nella quale precisano se acquistano la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi oppure se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili.

19

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Ordinanza sulle banche 5

952.02

a21 1 Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la banca comunica alla FINMA un elenco delle partecipazioni qualificate.

2

L'elenco contiene indicazioni sull'identità e sulla quota di partecipazione degli azionisti con partecipazioni qualificate il giorno di chiusura nonché eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente.

3

Le indicazioni ed i documenti secondo l'articolo 6 capoversi 1 e 3 devono essere forniti inoltre riguardo agli azionisti che non erano stati annunciati in precedenza.

b22 1 Prima che una banca eserciti la sua attività all'estero ai sensi dell'articolo 3 capoverso 7 della legge, deve fornire alla FINMA tutte le indicazioni necessarie affinché quest'ultima possa valutare la sua attività, e segnatamente:

a. un piano d'attività che descriva in particolare il genere di attività previste e la struttura organizzativa; b. l'indirizzo dell'ufficio all'estero; c. il nome delle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione; d. la società di audit23; e. l'autorità di vigilanza nel Paese ospitante.

2

La banca deve pure comunicare la cessazione o qualsivoglia modificazione essenziale della sua attività all'estero nonché il cambiamento di società di audit o autorità di vigilanza.

3. Organizzazione interna

Art. 7

1 La banca deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il campo materiale e geografico di attività.24 2 …25

3

La sfera di attività e la sua estensione devono essere adeguate alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa dell'istituto.

21

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

23 Nuova espr. giusta il n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

24

Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

25

Abrogato dall'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.11).

Credito

6

952.02

4

La direzione effettiva della banca deve situarsi in Svizzera. Sono salve le istruzioni generali e le decisioni nell'ambito della vigilanza sui gruppi, sempre che la banca faccia parte di un gruppo operante nel settore finanziario e sottoposto ad un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.26

Art. 8

1 Se lo scopo sociale e l'importanza degli affari esigono l'istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, quest'ultimo deve constare di almeno 3 membri.

2

Nessun membro dell'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo di una banca può far parte della direzione.

3

In casi speciali, la FINMA può concedere eccezioni subordinandole a determinate condizioni.


Art. 9

27 1 La banca provvede ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può ammettere eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.

2

La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di cedimento, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.

3

La documentazione interna della banca relativa a decisioni e sorveglianza degli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.28 4 La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di audit interno indipendente dalla direzione (ispettorato). In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.29

Art. 10

I banchieri privati devono inserire nel contratto di società o in un regolamento interno le disposizioni concernenti l'organizzazione della loro banca.

26

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

27

Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

28 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

29 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

Ordinanza sulle banche 7

952.02

4.30 Vigilanza sul gruppo e sul conglomerato

Art. 11

Settore finanziario

1

È attivo nel settore finanziario chiunque: a. fornisce o procura prestazioni di servizi finanziarie, in particolare effettua per conto proprio o per conto di terzi operazioni di deposito o di credito, il commercio di valori mobiliari, operazioni di investimento di capitali o la gestione patrimoniale; o b. detiene partecipazioni qualificate prevalentemente a imprese attive nel settore finanziario (società holding).

2

L'attività delle imprese di assicurazione (settore assicurativo) è equiparata all'attività nel settore finanziario sempreché la presente ordinanza o l'ordinanza 29 settembre 200631 sui fondi propri non prevedano regolamentazioni derogative.


Art. 12

Unità economica e obbligo di assistenza 1

Le imprese formano un'unità economica se un'impresa partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale a un'altra impresa o se la domina in altro modo.

2

L'obbligo di assistenza ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera c della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche può risultare da circostanze diverse, in particolare a motivo: a. di interrelazioni personali o finanziarie; b. dell'utilizzazione della medesima ditta; c. della presenza unitaria sul mercato; o d. di lettere di patronage.


Art. 13

Società di gruppo

Le società di gruppo sono imprese associate da un'unità economica o da un obbligo di assistenza.


Art. 14

Volume della vigilanza su base consolidata 1

La vigilanza sul gruppo da parte della FINMA si estende a tutte le società di un gruppo finanziario, attive nel settore finanziario ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1.

Nel quadro della vigilanza sul conglomerato sono inoltre sottoposte a vigilanza le società di gruppo ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2.

30 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 952.03).

31 RS

952.03

Credito

8

952.02

2

La FINMA può, in casi motivati, escludere le società di gruppo del settore finanziario dalla vigilanza su base consolidata o dichiararne il contenuto solo parzialmente applicabile a tali società, segnatamente se le società di gruppo sono irrilevanti ai fini della vigilanza su base consolidata.

3

Essa può includere totalmente o parzialmente nella vigilanza su base consolidata ai sensi del capoverso 1 le imprese del settore finanziario dominate unitamente a terzi da gruppi finanziari o da conglomerati finanziari sottoposti alla sua vigilanza.

a Contenuto della vigilanza su base consolidata 1

La vigilanza su base consolidata ha segnatamente per oggetto di vigilare se il gruppo finanziario:

a. è organizzato in maniera adeguata; b. dispone di un adeguato sistema interno di controllo; c. rileva, limita e sorveglia in maniera adeguata i rischi vincolati alla sua attività;

d. è diretto da persone che offrono la garanzia di un'attività ineccepibile; e. osserva la separazione personale tra direzione operativa e organo competente per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 8; f.

osserva le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi; g. dispone di liquidità adeguate; h. applica correttamente le prescrizioni in materia di rendiconto; i.

dispone di una società di audit riconosciuta, indipendente e competente.

2

La FINMA può prescindere dal contenuto ai sensi del capoverso 1 per la vigilanza su base consolidata sui conglomerati finanziari.

5. Liquidità

Art. 15


32



Art. 16

33 Attivi disponibili

1

Come attivi disponibili (liquidità) ai sensi dell'articolo 4 della legge valgono al valore contabile:

a. mezzi

liquidi;

b. valori che la Banca nazionale accetta quali operazioni pronti contro termine nella politica monetaria; 32 Abrogato dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

Ordinanza sulle banche 9

952.02

c.34 titoli di credito di debitori svizzeri negoziati su un mercato rappresentativo, ad eccezione dei propri titoli della banca e di quelli appartenenti a società costituenti con la banca un'entità economica; d. valori scontabili, suscettibili di credito lombard o di operazioni pronti contro termine presso la banca centrale del Paese di una succursale estera; e.35 titoli di credito di Stati esteri e di altri enti di diritto pubblico, se sono negoziati su un mercato rappresentativo;

f.36 titoli di credito e accettazioni di banche estere di primo ordine e valori analoghi, scadenti entro sei mesi;

g. metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio) e averi in metalli preziosi, scadenti entro un mese, previa deduzione degli impegni corrispondenti; h.37 conti correnti debitori e anticipazioni fisse, scadenti entro un mese e coperti da valori ai sensi delle lettere b e c; i.

l'eccedente degli attivi disponibili (art. 16a) sugli impegni a breve scadenza da compensare (art. 17a).

2

Gli attivi disponibili costituiti da un credito verso un debitore estero non possono essere considerati se non in quanto ne sia assicurato il pagamento in moneta svizzera o il trasferimento in Svizzera dei pagamenti da fare in valuta estera.

3

Gli attivi disponibili costituiti in pegno devono essere dedotti, per quanto garantiscano impegni assunti, incluso il margine di copertura.

a38 Attivi disponibili da compensare39 I seguenti attivi disponibili sono da compensare se scadono entro il termine di un mese:40 a. gli averi in banca a vista o a termine; b.41 titoli di credito, fintanto che non sono contabilizzati nell'articolo 16; 34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

38

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 106).

39 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

Credito

10

952.02

c. i crediti contabili a breve termine; crediti contabili a breve termine sono crediti non garantiti, della durata fissa di un anno al massimo, nei confronti di debitori di primordine, i quali hanno in circolazione obbligazioni, notes o valori del mercato monetario;

d. tutti gli averi iscritti al bilancio come altre poste dell'attivo.


Art. 17


42

Impegni a breve scadenza da coprire43 Sono considerati impegni a breve scadenza da coprire:44 a.45 un eccedente degli impegni a breve scadenza (art. 17a) sugli attivi disponibili da compensare (art. 16a);

b. il 50 per cento dei conti creditori a vista come anche d'altri conti o libretti senza limiti di prelevamento; c. il 15 per cento dei depositi su libretti o conti di risparmio e di deposito o su conti simili con un limite di prelevamento (senza i fondi di previdenza vincolati).

a46 Impegni a breve scadenza da compensare47 1

I seguenti impegni a breve scadenza sono da compensare se scadono entro il termine di un mese:48

a. gli impegni bancari a vista o a termine; b. i conti creditori a termine; c. i fondi di previdenza vincolati; d. le obbligazioni, obbligazioni di cassa e i buoni di cassa; e. gli impegni in metalli preziosi, previa deduzione degli averi o della consistenza corrispondenti;

f.

tutti gli impegni iscritti al bilancio come altre poste del passivo.

2

I debiti contratti impegnando attivi disponibili (art. 16 cpv. 3) possono essere dedotti previamente dall'ammontare degli impegni a breve scadenza e non sono calcolati nella compensazione.49 42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 106).

43 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

46

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 106).

47 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

Ordinanza sulle banche 11

952.02


Art. 18


50

Aliquota di copertura, obbligo di annuncio e consolidamento51 1

Gli attivi disponibili (art. 16) devono rappresentare costantemente almeno il 33 per cento degli impegni a breve scadenza (art. 17). Per il calcolo occorre preliminarmente compensare gli attivi disponibili ai sensi dell'articolo 16a e gli impegni a breve scadenza ai sensi dell'articolo 17a. Il saldo rappresenta l'eccedente secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera i oppure secondo l'articolo 17 lettera a.52 2 La banca informa la società di audit se i suoi impegni a vista e scadenti entro un mese nei confronti di un cliente o d'una banca superano il 10 per cento del totale degli impegni a vista non compensati, scadenti entro un mese. I depositi giusta l'articolo 17 lettera c sono presi in considerazione soltanto nei limiti della percentuale ivi indicata.53 Gli impegni nei confronti di società giuridicamente indipendenti e persone fisiche che, per il tramite del capitale di partecipazione, conseguono un'interdipendenza superiore al 50 per cento, sono considerati formanti un'unica entità.

3

Le banche provvedono a un'adeguata liquidità a livello di gruppo finanziario e di conglomerato finanziario conformemente agli articoli 6-12 dell'ordinanza del 29 settembre 200654 sui fondi propri.55

Art. 19

56 Liquidità supplementare

1

Le banche che detengono depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37b della legge devono disporre, oltre alla liquidità dell'articolo 18, di attivi disponibili supplementari ai sensi dell'articolo 16, equivalenti al loro obbligo di garanzia secondo l'articolo 37h capoverso 3 della legge.

2

Le banche comunicano alla FINMA, nell'ambito delle generali procedure di notifica, la somma:

a. dei depositi iscritti alla chiusura dell'esercizio nelle poste del bilancio di cui all'articolo 25 capoverso 1 numeri 2.3-2.5; b. dei depositi secondo la lettera a che sono privilegiati conformemente agli articoli 37b della legge e 23 dell'ordinanza del 30 giugno 200557 sul fallimento bancario; 49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 106).

51 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

53

RU 1988 1064 54 RS

952.03

55 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 952.03).

56

Abrogato dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 2875). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

57

RS 952.812.32

Credito

12

952.02

c.58 dei depositi privilegiati secondo la lettera b garantiti conformemente all'articolo 37h della legge.

3

La FINMA calcola, sulla base dei dati notificati conformemente al capoverso 2 lettera c, le liquidità supplementari necessarie e le comunica a ogni banca.59 4 Le liquidità supplementari devono essere garantite proporzionalmente a partire dal 1° luglio.

5

La FINMA può eccezionalmente esigere che una banca pubblichi in maniera appropriata la somma comunicata secondo il capoverso 2 lettera c, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati.60

Art. 20


61

Prospetto sulla liquidità 1

La FINMA si avvale della collaborazione della Banca nazionale per l'esecuzione delle disposizioni sulla liquidità.

2

Le banche compilano trimestralmente un prospetto sulla loro liquidità. La FINMA stabilisce un apposito formulario.

6.62

Art. 21

a 22 7. Conti annuali63 Art 2364

Contenuto

1

Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato. È completato dal rapporto annuale, il quale contiene anche informazioni sui principali avvenimenti verificatisi dopo il giorno di chiusura del bilancio.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2465).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2465).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2465).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

62

Abrogato dal n. 1 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 952.03).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Ordinanza sulle banche 13

952.02

2

Le banche, il cui totale del bilancio è di almeno 100 milioni di franchi e le cui operazioni di bilancio rappresentano una parte significativa dell'attività, devono pure allestire un conto del flusso di fondi, che costituisce parte integrante del conto annuale.


Art. 23

a65 Conto di gruppo

1

Se una banca detiene una partecipazione diretta o indiretta di più della metà dei voti in una o più società o esercita su di esse in altro modo un influsso dominante (gruppo di banche), allestisce inoltre un conto annuale consolidato (conto di gruppo). Il conto di gruppo non deve essere allestito, se le società controllate sono insignificanti nell'ottica degli obiettivi perseguiti da detto conto.

2

Il conto di gruppo è allestito conformemente ai principi generalmente riconosciuti relativi all'allestimento di conti consolidati.

3

I gruppi di banche, il cui totale del bilancio è inferiore ad un miliardo di franchi e che contano meno di 50 dipendenti, sono dispensati dall'allestimento di un conto di gruppo.

4

Deve tuttavia essere allestito un conto di gruppo se: a. la banca è debitrice di un proprio prestito mediante obbligazioni; b. i titoli di partecipazione della banca sono quotati in borsa; c. i titolari di partecipazioni che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale lo richiedono; d. è necessario per una valutazione il più possibile affidabile della situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito della banca; e. la banca controlla una o più banche, società finanziarie o immobiliari con sede all'estero mediante maggioranza di voti o in altro modo.

5

Fatto salvo il capoverso 4 lettera c, un gruppo svizzero di banche, che figura come sottogruppo nel conto consolidato di una società madre, non deve allestire un conto di gruppo particolare se: a. il conto consolidato della società madre è allestito ed esaminato secondo le disposizioni della presente ordinanza o analoghe prescrizioni estere; e b. pubblica il conto consolidato della società madre come il suo conto annuale.

b66 Chiusura intermedia

1

Le banche con un totale del bilancio di almeno 100 milioni di franchi devono allestire semestralmente una chiusura intermedia; le banche che hanno l'obbligo di consolidamento, una chiusura intermedia consolidata.

2

La chiusura intermedia si compone del bilancio e del conto economico.

65

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

66

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Credito

14

952.02

3

Le chiusure intermedie devono essere allestite e valutate secondo gli stessi principi applicati al conto annuale.

4

L'articolo 23a capoverso 2 si applica per analogia alle banche che hanno l'obbligo di consolidamento.


Art. 24


67

Allestimento regolare dei conti 1

La singola chiusura deve essere allestita secondo i principi della tenuta regolare dei conti, in modo tale che la situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito della banca possa essere valutata nella maniera più affidabile possibile.

2

La tenuta dei conti è retta in particolare dai seguenti principi: a. rilevamento regolare delle operazioni; b. completezza del conto annuale; c. chiarezza dei dati; d. essenzialità dei

dati;

e. prudenza; f.

continuazione dell'attività dell'impresa; g. continuità nella presentazione e valutazione; h. delimitazioni temporali;

i.

divieto della compensazione tra attivi e passivi e tra costi e ricavi; k. ottica

economica.

3

Sono considerati essenziali (cpv. 2 lett. d) i fatti e gli importi che si ripercuotono sul conto annuale in modo tale che il destinatario dello stesso potrebbe essere influenzato nella valutazione e nelle decisioni nei confronti della banca.

4

La costituzione di riserve latenti è ammessa nell'ambito dell'articolo 25a capoverso 3. Se mediante lo scioglimento di riserve latenti il risultato pubblicato è presentato in modo molto più favorevole rispetto al risultato effettivamente conseguito, lo scioglimento deve essere reso noto.

5

Nel conto annuale occorre indicare le cifre dell'anno precedente. Nella chiusura intermedia, occorre indicare nel bilancio le cifre della chiusura dell'anno precedente e nel conto economico quelle della chiusura intermedia dell'anno precedente.

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Ordinanza sulle banche 15

952.02


Art. 25


68

Struttura del bilancio 1

Il bilancio della singola chiusura deve contenere almeno le poste seguenti: 1

Attivi

1.1 Liquidità 1.2

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 1.3

Crediti nei confronti di banche 1.4

Crediti nei confronti della clientela 1.5 Crediti

ipotecari

1.6

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 1.7 Investimenti

finanziari

1.8 Partecipazioni 1.9 Immobilizzi 1.10 Ratei e risconti

1.11 Altri

attivi

1.12

Capitale sociale non versato 1.13 Totale

attivi

1.13.1 Totale dei crediti postergati 1.13.2 Totale dei crediti nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate 2

Passivi

2.1

Impegni risultanti da titoli del mercato monetario 2.2

Impegni nei confronti di banche 2.3

Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d'investimento 2.4

Altri impegni nei confronti della clientela 2.5 Obbligazioni

di

cassa

2.6

Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 2.7

Ratei e risconti

2.8 Altri

passivi

2.9

Rettifiche di valore e accantonamenti 2.10

Riserve per rischi bancari generali 2.11 Capitale

sociale

2.12

Riserva legale generale 2.13

Riserva per titoli propri di partecipazione 2.14

Riserva di rivalutazione 2.15 Altre

riserve

2.16 Utile

riportato

2.17

Utile d'esercizio

da

dedurre

2.18 Perdite

riportate

2.19 Perdite

dell'esercizio

2.20 Totale

passivi

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Credito

16

952.02

2.20.1 Totale degli impegni postergati 2.20.2 Totale degli impegni nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate 3

Operazioni fuori bilancio 3.1 Impegni

eventuali

3.2 Promesse

irrevocabili

3.3

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 3.4

Impegni di credito

3.5

Strumenti finanziari derivati 3.6 Operazioni

fiduciarie

2

Le altre poste significative per una banca devono inoltre essere menzionate nel bilancio o nell'allegato. Le poste senza saldo possono essere tralasciate. Le poste non significative possono essere riassunte in modo adeguato.

3

Le rettifiche di valore che possono essere attribuite direttamente a singole poste degli attivi possono, a scelta, essere compensate direttamente nella posta corrispondente degli attivi o menzionate nei passivi nella posta delle rettifiche di valore e degli accantonamenti conformemente al capoverso 1 numero 2.9. Il metodo scelto deve essere applicato in modo continuo ed indicato nell'allegato tra i principi di valutazione. Anche le rettifiche di valore compensate direttamente devono essere menzionate nell'allegato.

4

È possibile rinunciare all'indicazione distinta delle riserve per rischi bancari generali di cui al capoverso 1 numero 2.10; in tal caso, le riserve per rischi bancari generali devono essere menzionate nella posta delle rettifiche di valore e degli accantonamenti di cui al capoverso 1 numero 2.9.

5

I titoli propri di partecipazione del portafoglio destinati alla negoziazione non devono essere considerati nella costituzione della riserva specifica conformemente al capoverso 1 numero 2.13.

6

Il bilancio intermedio deve essere strutturato conformemente al capoverso 1. Possono essere tralasciate le poste crediti e impegni nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate di cui al capoverso 1 numeri 1.13.2 e 2.20.2.

a69 Struttura del conto economico 1

Il conto economico della singola chiusura deve contenere almeno le poste seguenti: 1

Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie 1.1

Risultato da operazioni su interessi 1.1.1

Proventi per interessi e sconti 1.1.2

Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione 1.1.3

Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari 1.1.4

Oneri per interessi 1.1.5

Subtotale: risultato da operazioni su interessi 69

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Ordinanza sulle banche 17

952.02

1.2

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 1.2.1

Proventi per commissioni su operazioni di credito 1.2.2

Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio 1.2.4

Oneri per commissioni 1.2.5

Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 1.3

Risultato da operazioni di negoziazione 1.4

Altri risultati ordinari 1.4.1

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 1.4.2

Proventi da partecipazioni 1.4.3

Risultato da immobili 1.4.4

Altri proventi ordinari 1.4.5

Altri oneri ordinari 1.4.6

Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari 1.5 Costi

d'esercizio

1.5.1

Spese per il personale 1.5.2

Spese per il materiale 1.5.3 Subtotale:

costi

d'esercizio

1.6 Utile

lordo

2

Utile dell'esercizio/perdita dell'esercizio 2.1 Utile

lordo

2.2

Ammortamenti sugli immobilizzi 2.3

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite 2.4 Risultato

intermedio

2.5 Ricavi

straordinari

2.6 Costi

straordinari

2.7 Imposte 2.8

Utile dell'esercizio/perdita dell'esercizio 3

Impiego dell'utile/risanamento delle perdite 3.1

Utile dell'esercizio/perdita dell'esercizio 3.2

Utile riportato/perdita riportata 3.3

Utile di bilancio/perdita di bilancio 3.4 Impiego

dell'utile

- Attribuzione alla riserva legale generale - Attribuzione ad altre riserve - Distribuzioni sul capitale sociale - Altro impiego dell'utile Risanamento della perdita - Diminuzione della riserva legale generale - Diminuzione di altre riserve - Altri modi di risanamento della perdita Utile residuo riportato/perdita residua riportata

Credito

18

952.02

2

Le altre poste significative per una banca devono essere inoltre menzionate nel conto economico o nell'allegato. Le poste senza saldo possono essere tralasciate. Le poste non significative possono essere riassunte in modo adeguato.

3

La costituzione di riserve latenti nel conto economico deve essere effettuata mediante le poste ammortamenti sugli immobilizzi di cui al capoverso 1 numero 2.2, rettifiche di valore, accantonamenti e perdite di cui al capoverso 1 numero 2.3 o costi straordinari di cui al capoverso 1 numero 2.6; lo scioglimento di riserve latenti mediante la posta ricavi straordinari di cui al capoverso 1 numero 2.5.

4

La posta risultato intermedio di cui al capoverso 1 numero 2.4 deve essere menzionata solo se l'utile o le perdite d'esercizio sono influenzati in misura significativa da costi e ricavi straordinari.

5

La posta proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione di cui al capoverso 1 numero 1.1.2 può essere tralasciata se le spese di rifinanziamento delle operazioni di negoziazione sono compensate nella posta risultato da operazioni di negoziazione di cui al capoverso 1 numero 1.3 e i proventi per interessi e dividendi risultanti dai portafogli per la negoziazione sono anch'essi indicati in questa posta.

6

Le banche che, secondo l'articolo 23b, sono tenute ad allestire chiusure intermedie possono limitare il conto economico alle indicazioni sino alla posta utile lordo di cui al capoverso 1 numero 1.6; in questo caso, invece delle poste di cui al capoverso 1 numero 2, occorre illustrare l'evoluzione dei rischi, come pure le rettifiche di valore e gli accantonamenti. Per il resto, il conto economico della chiusura intermedia deve essere strutturato conformemente al capoverso 1.

b70 Struttura del conto del flusso di fondi 1

Il conto del flusso di fondi deve indicare le cause dei cambiamenti di liquidità nell'anno di rapporto sulla base dell'afflusso e del deflusso di fondi.

2

Il conto del flusso di fondi deve essere strutturato almeno come segue: a. flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno); b. flusso di fondi risultante dalle transazioni sul capitale proprio; c. flusso di fondi risultante da cambiamenti negli immobilizzi; d. flusso di fondi risultante dall'attività bancaria.

3

Il flusso di fondi risultante dall'attività bancaria deve essere strutturato in modo che il rifinanziamento risulti evidente.

c71 Struttura dell'allegato 1

L'allegato della chiusura individuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

70

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

71

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Ordinanza sulle banche 19

952.02

1

Spiegazioni relative all'estensione dei singoli settori d'attività e ai loro
influssi sul rapporto; effettivo del personale 2

Criteri d'iscrizione a bilancio e di valutazione dei conti annuali; principi
di rilevamento delle operazioni e spiegazioni relative alla gestione dei
rischi, in particolare al trattamento del rischio di variazione dei tassi d'interesse, come pure all'impiego di strumenti finanziari derivati 3

Informazioni sul bilancio 3.1

Sommario delle coperture di prestiti e delle operazioni fuori bilancio 3.2

Suddivisione dei portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione, degli investimenti finanziari e delle partecipazioni 3.2.1

Occorre inoltre indicare i portafogli destinati alla negoziazione e gli
investimenti finanziari prestati 3.2.2

Anche i crediti e gli impegni significativi contenuti in altre poste del
bilancio e valutati ai prezzi di mercato (portafogli destinati alla negoziazione), il cui risultato è indicato nella posta risultato da operazioni di
negoziazione, devono essere ulteriormente suddivisi 3.3

Ragione sociale, sede, attività, capitale sociale e quota di partecipazione
(quote di voto e di capitale e eventuali vincoli contrattuali) delle principali
partecipazioni

3.4

Schema degli investimenti 3.4.1

Per gli immobili e gli altri immobilizzi occorre inoltre indicare i valori
d'assicurazione contro gli incendi 3.4.2

Occorre indicare anche l'importo totale degli impegni di leasing non
iscritti a bilancio

3.5

Costi di fondazione, d'aumento del capitale e d'organizzazione iscritti fra
gli attivi

3.6

Importo totale degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi con riserva di proprietà 3.7

Impegni nei confronti di proprie istituzioni di previdenza 3.8

Prestiti obbligazionari in corso 3.9

Suddivisione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, come pure
delle riserve per rischi bancari generali e sommario dei loro cambiamenti
nel corso dell'anno di rapporto 3.9.1

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti devono essere suddivisi nel
seguente modo: rettifiche di valore e accantonamenti per rischi di perdita
(rischi di delcredere e rischi Paesi), per altri rischi d'esercizio, per gli
investimenti finanziari, accantonamenti per imposte e imposte latenti e
altri accantonamenti

3.9.2

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti per rischi specifici devono
essere menzionati obbligatoriamente nelle poste di cui al numero 3.9.1

Credito

20

952.02

3.9.3

Dal totale delle rettifiche di valore e degli accantonamenti devono essere
dedotte le rettifiche di valore compensate direttamente con gli attivi 3.9.4

I principali scioglimenti e le nuove utilizzazioni significative di rettifiche
di valore e accantonamenti, come pure di riserve per rischi bancari generali, devono essere illustrati e motivati 3.10

Composizione del capitale sociale 3.10.1

Le banche cantonali devono indicare le condizioni d'interesse e di scadenza del capitale di dotazione, nella misura in cui questo sia messo a disposizione a tassi d'interesse fissi convenuti e sussista un obbligo di
remunerazione corrispondente, indipendente dall'utile d'esercizio 3.10.2

Nella misura in cui siano noti, o dovrebbero esserlo, i proprietari di capitali e i gruppi di proprietari di capitali legati da accordi di voto, la cui
partecipazione supera nel giorno di chiusura del bilancio il 5 per cento di
tutti i diritti di voto, devono essere indicati nominalmente menzionando
per ciascuno la quota di partecipazione; se gli statuti stabiliscono un
limite inferiore al 5 per cento, è determinante questo limite 3.10.3

I banchieri privati possono rinunciare alle indicazioni di cui a questo
numero

3.11

Indicazione del capitale proprio e della sua variazione prima dell'impiego
dell'utile/del risanamento delle perdite 3.12

Struttura delle scadenze dell'attivo circolante, degli investimenti finanziari e del capitale di terzi 3.13

Crediti e impegni nei confronti di società collegate e crediti ad organi 3.14

Suddivisione di attivi e passivi tra la Svizzera e l'estero conformemente al
principio del domicilio, se la banca presenta un totale del bilancio di
almeno un miliardo di franchi o conta più di 50 dipendenti 3.15

Suddivisione del totale degli attivi secondo Paesi o gruppi di Paesi, se le
operazioni con l'estero sono significative e la banca presenta un totale del
bilancio di almeno un miliardo di franchi o conta più di 50 dipendenti 3.15.1

La banca può determinare essa stessa il grado di dettaglio della suddivisione 3.15.2

Oltre all'importo assoluto per Paese o gruppo di Paesi, occorre indicare
anche la quota percentuale 3.16

Suddivisione di attivi e passivi secondo le valute più significative per la banca, se la banca presenta un totale del bilancio di almeno un miliardo di
franchi o conta più di 50 dipendenti 3.16.1

La banca può determinare essa stessa il grado di dettaglio della suddivisione

Ordinanza sulle banche 21

952.02

4

Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio 4.1

Impegni eventuali suddivisi in garanzie di credito e simili, garanzie di
prestazione di garanzia e simili, impegni irrevocabili e altri impegni
eventuali

4.2

Impegni di credito suddivisi in impegni risultanti da pagamenti differiti,
impegni d'accettazione e altri impegni di credito 4.3

Strumenti finanziari derivati aperti alla fine dell'anno, con indicazione dei
valori di rimpiazzo positivi e negativi e dei volumi contrattuali suddivisi
in strumenti su tassi d'interesse, divise, metalli preziosi, titoli di partecipazione/indici e altro 4.4

Operazioni fiduciarie suddivise in investimenti fiduciari presso banche
terze, investimenti fiduciari presso banche del gruppo e banche collegate,
crediti fiduciari e altre operazioni finanziarie fiduciarie 5

Informazioni relative al conto economico 5.1

Indicazione di un reddito di rifinanziamento significativo nella posta proventi per interessi e sconti secondo l'articolo 25a capoverso 1 numero
1.1.1, nella misura in cui la relativa spesa di rifinanziamento sia compensata conformemente all'articolo 25a capoverso 5 con il risultato delle
operazioni di negoziazione 5.2

Suddivisione adeguata dei risultati da operazioni di negoziazione secondo
i settori d'attività

5.3

Suddivisione della posta spese per il personale in stipendi, prestazioni
sociali e altre spese per il personale 5.4

Suddivisione della posta spese per il materiale in spese per i locali, in
spese per EED, macchine, mobilia, veicoli e altre installazioni e in altre
spese d'esercizio

5.5

Spiegazioni relative a perdite significative, ricavi e costi straordinari,
come pure a importanti scioglimenti di riserve latenti, riserve per rischi
bancari generali e rettifiche di valore e accantonamenti liberati 5.6

Rivalutazioni negli immobilizzi sino al valore d'acquisto al massimo
(art. 665 a 665a del Codice delle obbligazioni72); le rivalutazioni devono
essere motivate

5.7

Suddivisione di ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie
secondo l'articolo 25a capoverso 1 numero 1 tra la Svizzera e l'estero
conformemente al principio del domicilio dell'esercizio, se la banca è
attiva all'estero e presenta un totale del bilancio di almeno 1 miliardo di
franchi o conta più di 50 dipendenti.

2

Le poste senza saldo possono essere tralasciate e le poste non significative possono essere riassunte in modo adeguato.

72

RS 220

Credito

22

952.02

d73 Principi relativi al conto di gruppo 1

Il conto di gruppo deve riflettere l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito del gruppo di banche. L'allestimento regolare del conto di gruppo si basa in particolare sui principi di cui all'articolo 24 capoversi 2 e 3.

2

Per quanto concerne le cifre dell'anno precedente, si applica l'articolo 24 capoverso 5.

e74 Principi relativi al consolidamento 1

Le banche, le società finanziare e le società immobiliari con sede in Svizzera e all'estero, controllate mediante partecipazioni di oltre il 50 per cento sul capitale con diritto di voto o in altro modo, devono essere consolidate secondo il metodo del consolidamento integrale.

2

Il consolidamento del capitale avviene secondo il metodo anglosassone (purchasemethod).

3

Le partecipazioni minoritarie nelle società menzionate nel capoverso 1 e tutte le altre partecipazioni sulle quali la banca può esercitare un importante influsso devono di principio essere considerate con il metodo dell'equivalenza (equity-method). Possono tuttavia essere considerate secondo il metodo del consolidamento proporzionale se le prescrizioni sui fondi propri lo prevedono. Si presume un influsso importante con una partecipazione a partire dal 20 per cento al capitale con diritto di voto.

4

Di principio, le compagnie d'assicurazione devono essere trattate conformemente al capoverso 3; in caso di partecipazione di maggioranza o di controllo d'altro tipo possono essere consolidate secondo il metodo del consolidamento integrale. In entrambi i casi occorre evidenziare nell'allegato gli influssi significativi sulle singole poste del conto annuale.

5

Le partecipazioni del 50 per cento a imprese comuni possono essere integrate secondo il metodo del consolidamento proporzionale o considerate secondo il metodo dell'equivalenza.

6

Le partecipazioni temporanee non devono essere consolidate. L'iscrizione a bilancio di partecipazioni non consolidate deve avvenire al valore d'acquisto, dopo deduzione degli ammortamenti necessari per l'esercizio.

f75 Struttura del bilancio consolidato 1

Nella misura in cui i seguenti capoversi non dispongano diversamente, il bilancio del conto di gruppo deve essere strutturato conformemente all'articolo 25 capoverso 1.

2

Prima della posta altri attivi di cui all'articolo 25 capoverso 1 numero 1.11 deve essere inserita la posta valori immateriali.

73

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

74

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

75

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Ordinanza sulle banche 23

952.02

3

La posta riserve per rischi bancari generali di cui all'articolo 25 capoverso 1 numero 2.10 deve essere menzionata obbligatoriamente.

4

Le poste riserva di capitale, riserva dell'utile, quote minoritarie nel capitale proprio, riserva di nuova valutazione e utile del gruppo, come pure dedotte le perdite del gruppo sostituiscono le poste riserva legale generale, riserva per titoli propri di partecipazione, riserva di rivalutazione, altre riserve, utile riportato, utile dell'esercizio, perdite riportate e perdite dell'esercizio di cui all'articolo 25 capoverso 1 numeri 2.12 a 2.19. Le poste utile e perdite del gruppo devono essere completate con le sottoposte «di cui quote minoritarie nell'utile del gruppo» e «di cui quote minoritarie nelle perdite del gruppo».

5

È applicabile anche l'articolo 25 capoversi 2, 3 e 6.

g76 Struttura del conto economico consolidato 1

Nella misura in cui i seguenti capoversi non dispongano diversamente, il conto economico del conto di gruppo deve essere strutturato conformemente all'articolo 25a capoverso 1 numeri 1 e 2.

2

La posta proventi da partecipazioni di cui all'articolo 25a capoverso 1 numero 1.4.2 deve essere suddivisa e deve menzionare separatamente l'importo globale dei proventi delle partecipazioni calcolate secondo il metodo dell'equivalenza e quello delle altre partecipazioni non consolidate.

3

La posta utile dell'esercizio di cui all'articolo 25a capoverso 1 numero 2.8 deve essere menzionata, quale utile del gruppo, indicando separatamente la quota delle parti minoritarie nel risultato.

4

È applicabile anche l'articolo 25a capoversi 2 e 4 a 6.

h77 Struttura del conto del flusso di fondi consolidato 1

Il conto del flusso di fondi relativo al conto di gruppo deve essere strutturato conformemente all'articolo 25b capoversi 2 e 3.

2

Le poste devono essere ampliate in funzione delle particolarità del conto di gruppo.

i78 Allegato del conto consolidato 1

Nella misura in cui i seguenti capoversi non dispongano diversamente, l'allegato del conto consolidato deve essere strutturato conformemente all'articolo 25c capoverso 1.

2

Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 25c capoverso 1 numero 2, occorre menzionare i principi d'allestimento del conto di gruppo.

76

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

77

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

78

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Credito

24

952.02

3

Le indicazioni sulle partecipazioni secondo l'articolo 25c capoverso 1 numero 3.3 devono essere suddivise in: partecipazioni consolidate secondo il metodo del consolidamento integrale e di quello proporzionale, il metodo dell'equivalenza e altre partecipazioni non consolidate.

4

Nella posta di cui all'articolo 25c capoverso 1 numero 3.4, le partecipazioni considerate secondo il metodo dell'equivalenza devono essere menzionate separatamente.

Il goodwill iscritto agli attivi deve inoltre essere distinto e le variazioni significative del goodwill devono essere illustrate.

5

L'indicazione del capitale proprio e della sua variazione, conformemente all'articolo 25c capoverso 1 numero 3.11, devono essere adeguate al bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 25f capoverso 4.

6

Le indicazioni di cui all'articolo 25c capoverso 1 numero 3.10 devono essere tralasciate.

k79 Ripercussioni del conto consolidato sulla chiusura individuale 1

Se è tenuta ad allestire un conto consolidato, nella chiusura individuale la banca è dispensata dalla presentazione del conto del flusso di fondi di cui all'articolo 25b e delle poste 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.7 dell'allegato conformemente all'articolo 25c capoverso 1.

2

L'obbligo di allestire una chiusura intermedia consolidata dispensa inoltre la banca dall'allestimento di una propria chiusura intermedia.


Art. 26


80

Modo di pubblicazione 1

I conti e i rapporti annuali devono essere pubblicati in un rapporto di gestione stampato. I rapporti di gestione devono essere messi a disposizione della stampa e di chiunque ne faccia richiesta.

2

Le chiusure intermedie sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in un giornale svizzero; esse possono essere anche pubblicate in comune da un'associazione di banche, in forma di tabella stampata, come le altre chiusure intermedie.

3

I banchieri privati che si rivolgono al pubblico per ottenere depositi di capitali e le banche il cui totale del bilancio è inferiore a 5 milioni di franchi possono limitarsi a mettere a disposizione del pubblico, per consultazione allo sportello, i loro rapporti di gestione ed eventuali chiusure intermedie.

4

Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere inviati in tre esemplari ciascuno alla FINMA e alla Banca nazionale svizzera.

79

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Ordinanza sulle banche 25

952.02


Art. 27


81

Termini di pubblicazione 1

I conti annuali devono essere pubblicati o messi a disposizione del pubblico per consultazione, conformemente all'articolo 26, entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi a contare dalla data della chiusura.

2

La banca che non è in grado di osservare i termini previsti nel capoverso 1 deve chiedere tempestivamente una proroga alla FINMA. Se le circostanze lo giustificano, la FINMA proroga il termine.


Art. 28


82

Direttive della FINMA 1

Nell'allestimento e nella strutturazione dei conti annuali e delle chiusure intermedie occorre seguire le direttive della FINMA.

2

Nelle sue direttive, la FINMA può consentire che l'allestimento dei conti deroghi alle disposizioni di cui sopra, sempreché sia eseguito secondo norme internazionali riconosciute che garantiscano un'informazione del pubblico almeno equivalente.83 8.84

Art. 29

9.85

Art. 30

10.86

Art. 31

a 32 81

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

83

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

84

Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253).

85 Abrogata dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

86

Abrogato dal n. I dell'O del 30 ott. 1996 (RU 1996 3094).

Credito

26

952.02

11. Contratti di pegno

Art. 33

1 La banca che è stata autorizzata in conformità dell'articolo 17 capoverso 2 della legge a dare in pegno ad altri i valori da essa ricevuti in pegno deve invigilare a che nessun diritto, segnatamente nessun diritto di ritenzione, venga costituito in favore di terzi per un valore che superi la somma di cui è essa medesima creditrice verso il proprio debitore pignoratizio. Essa ha l'obbligo di restituire il titolo di pegno, rimborsata che sia della somma secondo il contratto.

2

L'autorizzazione data da un debitore pignoratizio alla banca di adoperare i titoli depositati a pegno per eseguire operazioni di riporto deve indicare il giorno in cui la banca gli ritrasferirà la proprietà di titoli uguali, anche se non portano necessariamente i medesimi numeri.

3

È vietato ricostituire in pegno globale parecchi depositi gravati di un diritto di pegno.

4

La banca che fa firmare effetti cambiari ai suoi debitori per assicurare meglio i suoi crediti deve provvedere affinché in caso di risconto o di costituzione in pegno di questi effetti, non si possa far valere, contro il suo debitore, alcun diritto maggiore di quello che le spetta.

12. …


Art. 34


87



Art. 35

a 4088 Art. 40a89

Art. 41

a 4290 87

Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253).

88 Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

89

Introdotto dall'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.11). Abrogato dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

90 Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

Ordinanza sulle banche 27

952.02

13.

Art. 43

a 4791

Art. 47

a92

Art. 48

e 4993 14. …


Art. 50


94


a95

Art. 51


96

a e 51b97

Art. 52

a 5498 91 Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

92

Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 19761976 (RU 1976 91). Abrogato dal n. 7 dell'all.

all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

93 Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

94 Abrogato dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

95

Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976 (RU 1976 91). Abrogato dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

96 Abrogato dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

97

Introdotti dal n. I dell'O del 14 gen. 1976 (RU 1976 91). Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

98 Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

Credito

28

952.02

15.99 Garanzia dei depositi

Art. 55

Obbligo di comunicazione 1

La FINMA comunica al responsabile della garanzia dei depositi la disposizione delle misure di protezione secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h della legge o la dichiarazione del fallimento bancario secondo l'articolo 33 della legge e lo informa sugli ultimi dati comunicati secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettera c.100 2 Può rinunciare a tale comunicazione fintanto che nell'ambito di un risanamento: a. vi è fondato motivo di ritenere che le misure di protezione decise saranno revocate; o

b.101 i crediti garantiti secondo l'articolo 37h della legge non sono colpiti dalle misure di protezione.


Art. 56

Termine 1 Il termine per il pagamento dei depositi garantiti secondo l'articolo 37h della legge è di tre mesi.

2

Il termine decorre a partire dalla comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi.

3

Non decorre o è interrotto fintanto che la disposizione secondo l'articolo 55 capoverso 1 non è eseguibile.


Art. 57

Piano di pagamento

1

Il liquidatore, l'incaricato del risanamento o l'incaricato dell'inchiesta (il mandatario) nominato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati garantiti ai sensi dell'articolo 37h della legge e non sono compensati secondo l'articolo 37abis della legge.102 2

Il mandatario non è tenuto a verificare i crediti allibrati da inserire nel piano di pagamento. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento.

3

Il responsabile della garanzia dei depositi può consultare il piano di pagamento presso il mandatario.

99 Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2004 (RU 2004 2777). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2465).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2465).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2465).

Ordinanza sulle banche 29

952.02


Art. 58

Pagamento dei depositi garantiti 1

Il responsabile della garanzia dei depositi mette a disposizione del mandatario l'importo necessario al pagamento. Il mandatario rimborsa i depositi garantiti.103 2 Se tale importo non è sufficiente al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, i singoli importi sono versati proporzionalmente.


Art. 59

104 Diritto dei

depositanti

Decorso il termine di cui all'articolo 56, i depositanti hanno nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi un diritto al rimborso dei loro depositi garantiti iscritti nel piano di pagamento secondo l'articolo 57.


Art. 60

a 61105 16. Disposizioni finali106

Art. 62


107


a108 Disposizioni transitorie della modifica del 14 marzo 2008 1

I negoziatori di divise attivi che ricadono nel campo di applicazione della legge a seguito della presente modifica dell'ordinanza devono annunciarsi presso l'autorità di vigilanza entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

2

Gli stessi devono soddisfare i requisiti posti dalla legge e presentare una richiesta d'autorizzazione entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza. Possono continuare la loro attività fintanto che l'autorità di vigilanza non avrà reso la sua decisione circa l'autorizzazione.

3

In casi particolari l'autorità di vigilanza ha la facoltà prolungare i termini previsti dal presente articolo.

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2465).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2465).

105 Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2004, con effetto dal 1° luglio 2004 (RU 2004 2777).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

107 Abrogato dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

108 Introdotto dal n. I dell'O del 14 mar. 2008 (RU 2008 1199).

Credito

30

952.02


Art. 63

Entrata in vigore109

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1972.

2

…110

Disposizioni finali della modifica del 1° dicembre 1980111 Disposizioni finali della modifica del 23 agosto 1989112 Disposizioni finali della modifica del 4 dicembre 1989113 Disposizioni finali della modifica del 12 dicembre 1994114 Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995115 Disposizioni finali della modifica dell'8 dicembre 1997116 109 Introdotta dal n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

110 Abrogato dal n. I dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

111 RU 1980 1814. Abrogato dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

112 RU 1989 1772. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

113 RU 1989 2542. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

114 RU 1995 253. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

115 RU 1996 45. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

116 RU 1998 16. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

Ordinanza sulle banche 31

952.02

Allegato I117 117 Abrogato dal n. II dell'O del 24 mar. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

Credito

32

952.02

Allegato II118 118 Abrogato dal n. II dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253).