01.01.2025 - *
23.01.2023 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2023 - 22.01.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.03.2019
01.08.2017 - 31.12.2018
01.07.2016 - 31.07.2017
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.09.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.08.2011
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.04.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.03.2008
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1

Ordinanza

su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR1)2 del 17 maggio 1972 (Stato 1° novembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 4 capoverso 2, 4bis capoverso 2,
6 capoverso 5, 20 capoverso 1, 21 capoverso 1, 23 capoverso 4, e 56 della legge federale dell'8 novembre 19343 su le banche e le casse di risparmio (detta qui di seguito «legge»), ordina: 1. Campo di applicazione della legge

Art. 1

La Commissione federale delle banche (detta qui di seguito «Commissione delle banche») può chiedere alle imprese, le quali in virtù delle iscrizioni al registro di commercio, dell'attività o della propaganda potessero essere assoggettate alla legge, di fornirle tutti i documenti e le spiegazioni che consentano di stabilire se esercitano attività sottoposta ad autorizzazione.


Art. 2

La Commissione delle banche compila un elenco pubblico delle imprese sottoposte
alla legge.

a4 Sono considerate banche, nel senso dell'articolo 1 capoverso 1 della legge, le imprese operanti soprattutto nel settore finanziario, in particolare quelle che: a.5 raccolgono a titolo professionale depositi del pubblico o si prestano pubblicamente a tale scopo per finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o aziende con le quali esse non costituiscono un'unità economica, oppure

RU 1972 752

1

Abbreviazione introdotta dal n.I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 45).

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1772).

3

RS 952.0

4

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1772).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

952.02

Credito

2

952.02

b. si rifinanziano in misura rilevante presso più banche, che non partecipano in modo determinante al loro capitale, onde finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituiscono un'unità economica; oppure c. ...6


Art. 3

7 1 Le persone, che giusta l'articolo 1 capoverso 2 della legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale, non possono fare pubblicità a tale scopo in nessuna forma, in particolare con inserzioni nella stampa o nei media elettronici, con prospetti o circolari.

2

I banchieri privati non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali conformemente agli articoli 5 capoverso 2 e 6 capoverso 6 della legge, se la loro pubblicità si riferisce unicamente alla loro attività di amministratori di beni o di commercianti di valori mobiliari8, senza comprendere la possibilità di effettuare depositi presso di loro.

a9 1 Oltre alle banche, solo gli enti ed istituti di diritto pubblico, come pure le casse, di cui garantiscono integralmente gli impegni, possono accettare depositi del pubblico a titolo professionale.

2

Agisce a titolo professionale ai sensi della legge chiunque accetta su un lungo periodo più di 20 depositi del pubblico.

3

Non sono considerati depositi: a. i fondi ricevuti come controprestazione in virtù di un contratto relativo al trasferimento di proprietà o a prestazioni di servizi o consegnati a titolo di garanzia;

b. i prestiti in obbligazioni e altri titoli emessi secondo criteri unitari e in grande numero o diritti aventi la medesima funzione ma non incorporati in un titolo (diritti-valori), se i creditori vengono informati conformemente all'articolo 1156 del Codice delle obbligazioni10;

c. i saldi avere su conti clienti di negoziatori di valori mobiliari, divise o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se non viene versato alcun interesse su detti conti; 6

Abrogata dall'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.11).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

8 RU

1998 2828

9

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

10

RS 220

Banche e casse di risparmio - O 3

952.02

d. i fondi la cui accettazione è vincolata ad un contratto di assicurazione sulla vita, di previdenza professionale o di altre forme previdenziali riconosciute conformemente all'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

4

Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di: a. banche svizzere ed estere o di altre imprese sottoposte a vigilanza statale; b. azionisti o soci del debitore aventi una partecipazione qualificata o di persone ad essi legate per motivi economici o familiari;

c. investitori istituzionali che gestiscono una tesoreria a titolo professionale; d.12 deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso e che non esercitino alcuna attività nel settore finanziario; o e. lavoratori e pensionati, qualora i fondi siano depositati presso il loro datore di lavoro.

2. Autorizzazione alla banca di esercitare l'attività

Art. 4

1 Il capitale minimo interamente liberato, prescritto dall'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge, deve ammontare ad almeno 10 milioni di franchi.13 Se la fondazione avviene mediante apporti in natura, un organo di revisione approvato dalla Commissione delle banche verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi; parimenti avviene in caso di trasformazione di un'impresa in banca.

2

In caso di trasformazione di un'impresa esistente in una banca, il capitale interamente liberato può essere inferiore a 10 milioni di franchi se i fondi propri di base ai sensi dell'articolo 11a raggiungono questo importo. La Commissione delle banche decide al riguardo di caso in caso.14 3

La Commissione delle banche può autorizzare eccezioni, segnatamente quando: a. le banche fanno parte di un'organizzazione centrale che garantisce i loro impegni;

b. l'organizzazione centrale e le banche affiliate soddisfano su base consolidata le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi; e c. la direzione dell'organizzazione centrale può impartire alle banche affiliate istruzioni vincolanti.15 11

RS 831.40

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2003 (RU 2003 4077) 13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

14

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

15

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Credito

4

952.02


Art. 5

1 La reciprocità di cui all'articolo 3bis, capoverso 1 della legge è garantita segnatamente se:

a. persone con sede o domicilio in Svizzera possono aprire nello Stato estero banche (società in proprio oppure sedi, succursali o agenzie di banche svizzere); b. le banche così aperte nello Stato estero non soggiacciono, nella loro attività, a disposizioni manifestamente più restrittive di quelle applicate alle banche estere stabilite in Svizzera.

2

Nel caso di rappresentanti permanenti di una banca estera giusta l'articolo 3bis capoverso 1 della legge, la reciprocità è garantita se le banche svizzere possono aprire nello Stato estero rappresentanze permanenti che svolgano funzioni analoghe.


Art. 6

16 1 Le domande di autorizzazione per l'apertura di nuove banche devono fornire indicazioni sulle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione giusta l'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge nonché sui titolari di partecipazioni qualificate conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis della legge. Le domande devono contenere in particolare:

a. per le persone fisiche: indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti nonché un curriculum vitae firmato, referenze ed un estratto del casellario giudiziale;

b. per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

2

Le domande di autorizzazione suppletive di cui all'articolo 3ter della legge e le informazioni sulle partecipazioni qualificate secondo l'articolo 3 capoversi 5 e 6 della legge devono contenere le indicazioni richieste nel capoverso 1.

3

Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla Commissione delle banche una dichiarazione nella quale precisano se acquistano la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi oppure se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili.

a17 1 Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la banca comunica alla Commissione delle banche un elenco delle partecipazioni qualificate.

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

17

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Banche e casse di risparmio - O 5

952.02

2

L'elenco contiene indicazioni sull'identità e sulla quota di partecipazione degli azionisti con partecipazioni qualificate il giorno di chiusura nonché eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente.

3

Le indicazioni ed i documenti secondo l'articolo 6 capoversi 1 e 3 devono essere forniti inoltre riguardo agli azionisti che non erano stati annunciati in precedenza.

b18 1 Prima che una banca eserciti la sua attività all'estero ai sensi dell'articolo 3 capoverso 7 della legge, deve fornire alla Commissione delle banche tutte le indicazioni necessarie affinché quest'ultima possa valutare la sua attività, e segnatamente:

a. un piano d'attività che descriva in particolare il genere di attività previste e la struttura organizzativa; b. l'indirizzo dell'ufficio all'estero; c. il nome delle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione; d. l'ufficio di revisione; e. l'autorità di vigilanza nel Paese ospitante.

2

La banca deve pure comunicare la cessazione o qualsivoglia modificazione essenziale della sua attività all'estero nonché il cambiamento di ufficio di revisione o autorità di vigilanza.

3. Organizzazione interna

Art. 7

1 La banca deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il campo materiale e geografico di attività.19 2 ...20

3

La sfera di attività e la sua estensione devono essere adeguate alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa dell'istituto.

4

La direzione effettiva della banca deve situarsi in Svizzera. Sono salve le istruzioni generali e le decisioni nell'ambito della vigilanza sui gruppi, sempre che la banca faccia parte di un gruppo operante nel settore finanziario e sottoposto ad un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.21 18

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

19

Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

20

Abrogato dall'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.11).

21

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Credito

6

952.02


Art. 8

1 Se lo scopo sociale e l'importanza degli affari esigono l'istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, quest'ultimo deve constare di almeno 3 membri.

2

Nessun membro dell'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo di una banca può far parte della direzione.

3

In casi speciali, la Commissione delle banche può concedere eccezioni subordinandole a determinate condizioni.


Art. 9

22 1 La banca provvede ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la Commissione delle banche può ammettere eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.

2

La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di cedimento, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.

3

La direzione riunisce tutta la documentazione relativa agli affari a rischio, necessari in sede decisionale e di sorveglianza. Questa documentazione deve altresì consentire all'organo di revisione di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.

4

La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione (ispettorato). In singoli casi fondati la Commissione delle banche può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.


Art. 10

I banchieri privati devono inserire nel contratto di società o in un regolamento interno le disposizioni concernenti l'organizzazione della loro banca.

4. Fondi propri

Art. 11


23

Fondi propri

1

I fondi propri risultano dalla somma dei fondi propri di base (art. 11a; tier 1) con i fondi propri complementari (art. 11b; tier 2) e i fondi propri supplementari (art. 11c; tier 3), da cui si sottraggono le deduzioni di cui all'articolo 11d. I fondi propri com22

Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16). Vedi anche le disp. fin. di detta modificaizone alla fine del presente tsto.

Banche e casse di risparmio - O 7

952.02

plementari comprendono i fondi propri complementari superiori (art. 11b cpv. 1; upper tier 2) e i fondi propri complementari inferiori (art. 11b cpv. 2; lower tier 2).

2

I fondi propri complementari e i fondi propri supplementari possono essere considerati complessivamente fino al 100 per cento al massimo dei fondi propri di base di cui all'articolo 11a. I fondi propri complementari inferiori possono essere considerati fino al 50 per cento al massimo dei fondi propri di base.

3

I fondi propri supplementari possono servire unicamente a coprire i rischi di mercato di cui all'articolo 12l capoverso 1 e sono limitati al 250 per cento dei fondi propri di base utilizzati per la copertura dei rischi di mercato.

4

I fondi propri complementari inferiori di cui all'articolo 11b capoverso 2 lettera a che non possono essere considerati a causa della deduzione cumulativa o del limite previsto dal capoverso 2 secondo periodo, sono computabili come fondi propri supplementari fino al 250 per cento dei fondi propri di base utilizzati per la copertura dei rischi di mercato, sempreché siano adempite le condizioni contemplate dall'articolo 11c.

a24 Fondi propri di base

1

Sono considerati fondi propri di base, comprese le quote di capitale di azionisti minoritari in filiali sottoposte al consolidamento integrale nell'ambito del calcolo consolidato dei fondi propri: a. il capitale versato (capitale azionario, capitale sociale, capitale di dotazione o di partecipazione e capitale accomandato nel caso di banchieri privati); b. le riserve palesi (riserve per rischi bancari generali, riserva legale generale, riserve per titoli di partecipazione propri, altre riserve); c. l'utile

riportato;

d. l'utile dell'esercizio corrente, sempre che vi sia una chiusura intermedia riveduta con un conto economico completo secondo l'articolo 25a capoverso 1, limitatamente all'importo netto dopo deduzione della parte prevista per i dividendi; e. per banchieri privati (società individuali, società in nome collettivo e in accomandita) inoltre: 1. il conto capitale, e 2.25 gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una dichiarazione scritta risulta irrevocabilmente che, in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri creditori e che non possono essere compensati da crediti della banca né garantiti da valori patrimoniali della stessa.

2

Gli averi di cui alla lettera e numeri 1 e 2 possono essere considerati unicamente se in una dichiarazione scritta depositata presso l'ufficio di revisione, la banca si impe24

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2777).

Credito

8

952.02

gna a non ridurre nessuna delle due componenti del capitale sotto il limite del 120 per cento dei fondi propri necessari, senza preventiva approvazione dell'ufficio di revisione.

3

Dai fondi propri di base vanno dedotti: a.26 la posizione «long» netta, calcolata secondo l'articolo 12h, delle azioni proprie e degli altri titoli di partecipazione emessi dalla banca e da essa detenuti direttamente o indirettamente che non figurano nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e);

b. le perdite riportate e la perdita dell'esercizio corrente; c. la parte scoperta del fabbisogno necessario per rettifiche di valore e accantonamenti dell'esercizio corrente;

d. le differenze risultanti dal consolidamento del bilancio che non possono essere direttamente assegnate ad una voce dell'attivo (Goodwill).

b27 Fondi propri complementari 1

Fanno parte dei fondi propri complementari superiori: a. gli strumenti aventi carattere di capitale proprio e di terzi (strumenti ibridi) che presentano tutte le caratteristiche seguenti: 1. sono interamente versati, non sono garantiti da valori patrimoniali della banca, non contengono un termine fisso di rimborso e sono di grado posteriore a tutti i crediti non di grado posteriore, 2. non sono rimborsabili per iniziativa del titolare, 3. il contratto di emissione deve consentire alla banca di differire il pagamento di interessi esigibili sul debito,

4. il debito e gli interessi non pagati devono poter servire ad assorbire una perdita senza che la banca sia costretta a cessare la sua attività; b. le riserve latenti contenute nella posta rettifiche di valore e accantonamenti, sempre che siano assegnate ad un conto speciale e designate come fondi propri. Il rapporto di revisione deve confermare che possono essere considerate come fondi propri complementari. Esse devono essere notificate spontaneamente alle autorità fiscali; c.28 le riserve di fluttuazione per rischi di credito: al massimo 1,25 per cento delle poste ponderate in funzione del rischio secondo l'articolo 12 capoverso 2;

d.29 le riserve latenti degli immobilizzi: al massimo la differenza tra il valore più elevato previsto dall'articolo 665 del Codice delle obbligazioni30 e il valore contabile, tenendo presente che l'importo computabile non può superare il 45 per cento della differenza tra il valore di mercato e il valore contabile. Il 26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

27

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

29

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

30 RS

220

Banche e casse di risparmio - O 9

952.02

rapporto di revisione deve confermare che tali riserve possono essere considerate come fondi propri complementari. Esse vanno notificate spontaneamente alle autorità fiscali.

2

Fanno parte dei fondi propri complementari inferiori: a.31 i mutui concessi alla banca, inclusi i prestiti obbligazionari con una durata iniziale di almeno cinque anni, se da una dichiarazione scritta risulta irrevocabilmente che in caso di liquidazione, di fallimento o di procedura di risanamento, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri creditori e che non possono essere compensati da crediti della banca né garantiti da valori patrimoniali della stessa. Nei cinque anni precedenti il rimborso essi sono considerati tenendo conto di una deduzione cumulativa del 20 per cento all'anno dell'importo nominale iniziale. In caso di diritto di disdetta da parte del creditore, la fine determinante della durata del mutuo è data dalla scadenza più vicina; b. per le banche cantonali: la lettera a si applica per analogia, sempre che i corrispondenti mutui di grado posteriore concessi alla banca non siano coperti da una garanzia dello Stato in seguito a rinuncia del creditore o per altri motivi;

c.32 per le società cooperative: il 50 per cento della somma dei versamenti suppletivi obbligatori riferiti ad un determinato importo per persona, sempre che vi sia una dichiarazione scritta irrevocabile dei soci giusta l'articolo 840 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni.

3

La banca deve informare la Commissione delle banche, adducendone i motivi, qualora i suoi fondi considerati come fondi propri complementari inferiori secondo il capoverso 2 lettere a a b superino il 25 per cento dei fondi propri di base.

c33 Fondi propri supplementari Fanno parte dei fondi propri supplementari gli impegni che: a. non sono garantiti, sono postergati e interamente liberati; b. hanno una durata iniziale di almeno due anni; c. non sono rimborsabili prima della data convenuta, salvo previa approvazione della Commissione delle banche; d. prevedono una clausola di sbarramento secondo cui non saranno pagati interessi né ammortamenti - nemmeno alla scadenza - se a causa di tale pagamento i fondi propri della banca dovessero scendere o rimanere al di sotto del minimo richiesto.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2777).

32 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 12 dic. 1994 alla fine del presente testo.

33

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Credito

10

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d34 Deduzioni

Dal totale dei fondi propri di base, dei fondi propri complementari e dei fondi propri supplementari vanno dedotte le posizioni «long» nette, calcolate secondo l'articolo 12h: a. delle partecipazioni, da consolidare, a imprese operanti nel settore bancario o finanziario e dei crediti postergati nei confronti delle imprese interessate; b. delle partecipazioni, da non consolidare, a imprese operanti nel settore bancario o finanziario e dei crediti postergati nei confronti delle imprese interessate;

c. dei titoli di credito postergati non figuranti nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e), considerati come fondi propri complementari e fondi propri supplementari, emessi dalla banca e da essa detenuti direttamente o indirettamente.


Art. 12


35

Condizioni in materia di fondi propri 1

I fondi propri considerati conformemente agli articoli 11-11d devono sempre corrispondere almeno alla somma dell'8 per cento delle poste ponderate in funzione del rischio di cui al capoverso 2 con i fondi propri necessari per la copertura dei rischi di mercato di cui al capoverso 5, dopo le deduzioni previste dall'articolo 13.36 2

Sono considerati poste ponderate in funzione del rischio: a. i crediti di cui all'articolo 12a; b. gli attivi senza controparte di cui all'articolo 12b; c. le operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito secondo gli articoli 12c-12f; d. i crediti netti risultanti da operazioni di mutuo e di pensione («repo») su valori mobiliari e materie prime di cui all'articolo 12g; e. le posizioni nette in titoli di partecipazione e strumenti su tassi d'interesse non figuranti nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e) secondo l'articolo 12i; f. le posizioni nette in titoli di partecipazione e strumenti su tassi d'interesse figuranti nel portafoglio negoziazione (art. 14 lett. e) secondo l'articolo 12l capoverso 2 in relazione con l'articolo 12i; g. le posizioni nette in titoli propri e partecipazioni qualificate figuranti nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e) secondo l'articolo 12k.37

3

Indipendentemente dal genere di operazioni, ad una controparte dev'essere applicata in linea di massima la stessa aliquota di ponderazione del rischio. Questo prin-

34

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Banche e casse di risparmio - O 11

952.02

cipio vale anche per valori di rimpiazzo, ratei e risconti dell'attivo, impegni di credito, impegni eventuali, impegni fissi nonché per add-on e fattori di conversione dei crediti per contratti a termine e opzioni. Se una banca non è in grado di suddividere una posta in funzione delle controparti, questa posta va ponderata con il 100 per cento.

4

I crediti che risultano da impegni di credito e non figurano fra gli attivi devono essere coperti come i crediti di cui all'articolo 12a.38 5 I fondi propri necessari per la copertura dei rischi di mercato comprendono: a. i fondi propri necessari per gli strumenti su tassi d'interesse e i titoli di partecipazione figuranti nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e), determinati secondo il metodo standardizzato di cui all'articolo 12m, sempreché non sia applicabile l'articolo 12l capoverso 2;

b. i fondi propri necessari per le divise, l'oro e le materie prime dell'insieme della banca, determinati secondo il metodo standardizzato di cui all'articolo 12n; c. i fondi propri necessari per gli strumenti su tassi d'interesse e i titoli di partecipazione figuranti nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e) nonché per le divise, l'oro e le materie prime dell'insieme della banca, determinati secondo il metodo dei modelli di cui all'articolo 12o.39

a40 Ponderazione del rischio dei crediti in funzione della controparte 1

Le poste devono essere ponderate in funzione della controparte nel seguente modo: 1

0 per cento

1.1 liquidità; 1.2 crediti nei confronti dei governi centrali e delle banche centrali dei Paesi dell'OCSE;

1.3 crediti nei confronti delle Comunità europee e dell'Istituto monetario europeo;

1.4 crediti coperti da depositi in contanti presso la banca, costituiti in pegno o come garanzia almeno di pari valore; 1.5 crediti coperti da obbligazioni di cassa, prestiti in obbligazioni e altri titoli di credito non postergati, emessi dalla banca stessa e costituiti in pegno o come garanzia almeno di pari valore presso la banca; 2

25 per cento 2.1 crediti nei confronti della Banca dei Regolamenti Internazionali; 2.2 crediti nei confronti di banche multilaterali di sviluppo giusta l'articolo 14 lettera b;

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

39

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

40

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Credito

12

952.02

2.3 crediti nei confronti di altri enti di diritto pubblico nei Paesi dell'OCSE; 2.4 crediti con una durata residua fino ad un anno nei confronti di banche con sede principale nei Paesi dell'OCSE, compresi i saldi creditori secondo l'articolo 12f capoverso 2 lettera a; 2.5 obbligazioni fondiarie svizzere; 2.6 crediti nei confronti di istituzioni comuni delle banche riconosciuti dalla Commissione delle banche; 2.7 crediti nei confronti di borse di opzioni e/o financial futures, sempre che a. le borse siano sottoposte ad una vigilanza adeguata e b. i contratti e la copertura siano valutati giornalmente al corso di mercato con una compensazione quotidiana del margine; 3

50 per cento 3.1 crediti garantiti direttamente o indirettamente da pegno immobiliare su: a. immobili d'abitazione situati nei Paesi dell'OCSE fino a due terzi del valore venale,

b. immobili agricoli fino a due terzi del valore venale, sempre che siano iscritti come tali nel registro fondiario svizzero; 3.2 crediti con una durata residua superiore ad un anno e fino a tre anni nei confronti di banche con sede principale nei Paesi dell'OCSE;

3.3 crediti con una durata residua fino ad un anno nei confronti di banche con sede principale in Paesi non appartenenti all'OCSE, compresi i saldi creditori secondo l'articolo 12f capoverso 2 lettera a; 3.4 crediti postergati nei confronti di enti di diritto pubblico nei Paesi dell'OCSE;

4

75 per cento 4.1 crediti garantiti direttamente e indirettamente da pegno immobiliare su: a. immobili d'abitazione situati nei Paesi dell'OCSE oltre i due terzi del valore venale,

b. terreni edificabili, locali commerciali e per ufficio nonché oggetti artigianali polivalenti situati nei Paesi dell'OCSE fino a metà del valore venale,

c. oggetti a carattere artigianale e industriale nei Paesi dell'OCSE fino ad un terzo del valore venale; 4.2 crediti con una durata residua superiore a tre anni nei confronti di banche con sede principale nei Paesi dell'OCSE;

Banche e casse di risparmio - O 13

952.02

4.3 crediti lombard coperti da un portafoglio diversificato composto di valori patrimoniali mobili, usuali nel settore bancario e negoziati in una borsa riconosciuta o su un mercato rappresentativo giusta l'articolo 14 lettera d, di depositi in contanti o di depositi fiduciari e sottoposti ad una valutazione di mercato settimanale o, in presenza di situazioni straordinarie di mercato, giornaliera, sempre che i crediti lombard di un cliente non siano ponderati conformemente ai capoversi 2 e 3; 5

100 per cento 5.1 crediti nei confronti di enti di diritto pubblico in Paesi non appartenenti all'OCSE;

5.2 crediti con una durata residua superiore ad un anno nei confronti di banche con sede principale in Paesi non appartenenti all'OCSE; 5.3 crediti nei confronti delle altre controparti; 5.4 altri crediti garantiti direttamente o indirettamente da pegno immobiliare; 6 250 per cento

6.1 crediti postergati eccetto quelli menzionati nel numero 3.4.

2

Per crediti coperti o garantiti da titoli di credito di terzi o depositi fiduciari presso terzi di cui al capoverso 1 numeri 1 a 5, è applicabile la stessa aliquota di ponderazione del rischio dei crediti diretti nei confronti di terzi.

3

Titoli di credito appartenenti ai portafogli destinati alla negoziazione, emessi da banche con sede principale nei Paesi dell'OCSE e negoziati in una borsa riconosciuta, sono considerati come crediti di durata non superiore ad un anno, indipendentemente dalla durata residua.

b41 Ponderazione del rischio per attivi senza controparte Gli attivi senza controparte devono essere ponderati nel seguente modo: 1

0 per cento

1.1 ...42 1.243 il saldo attivo del conto di compensazione, esposto a bilancio sotto altri attivi;

2

250 per cento 2.1 edifici bancari e partecipazioni a società immobiliari che detengono simili edifici;

3

375 per cento 3.1 altri immobili e partecipazioni ad altre società immobiliari; 4 625 per cento

41

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

42

Abrogato dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

43

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Credito

14

952.02

4.144 gli altri immobilizzi materiali e immateriali, senza il goodwill, nonché gli investimenti da ammortare esposti a bilancio sotto altri attivi.

c45 Operazioni fuori bilancio Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credito e infine ponderate con le aliquote definite in funzione della controparte previste dall'articolo 12a.

d46 Impegni eventuali e impegni irrevocabili 1

Per impegni eventuali e impegni irrevocabili si calcola l'equivalente di credito moltiplicando il valore nominale o il valore attuale di una determinata operazione con il relativo fattore di conversione del credito.

2

Si applicano i seguenti fattori di conversione del credito: Fattore

Strumento

1

0,25

1.1 impegni mediante accreditivi su merci; 1.2 impegni assunti mediante girata di effetti riscontati; 1.3 garanzie su opere edili relative a costruzioni situate in Svizzera; 2 0,5

2.1 prestazioni di garanzie come garanzia d'offerente (bid bond), garanzia di fornitura e d'esecuzione (performance bond), comprese le garanzia su opere edili che non rientrano nel numero 1.3; 2.2 altre garanzie, come avalli, fideiussioni e garanzie nonché altri impegni mediante accreditivi (standby letters of credit), che non sono destinate alla copertura del rischio del delcredere; 2.3 approvazioni di credito scoperte, irrevocabili e non sfruttate, comprese le note issuance facilities, le revolving underwriting facilities e strumenti analoghi con un impegno fisso a scadenza residua di più di un anno; 2.4 Garanzie sugli acconti versati per prestazioni; 3 1

3.1 avalli, fideiussioni e garanzie come pure garanzie irrevocabili di crediti mediante accreditivo (standby letters of credit) per la copertura del rischio del credere; 4

1,25

4.1 impegni di versamento o di versamento suppletivo su azioni e altri titoli di partecipazione non esposti a bilancio sotto partecipazioni; 44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

45

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

46

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Banche e casse di risparmio - O 15

952.02

5

2,5

5.1 impegni di versamento o di versamento suppletivo su azioni e altri titoli di partecipazione, nel caso di partecipazioni non consolidate; 6

6,25

6.1 impegni di versamento o di versamento suppletivo su azioni e altri titoli di partecipazione, nel caso di partecipazioni consolidate.

3

Impegni eventuali per i quali la banca ha consegnato sottopartecipazioni possono essere ponderati, come crediti diretti, nei limiti della sottopartecipazione nei confronti dei rispettivi sottopartecipanti.

e47 Contratti a termine e opzioni comprate 1

Per i contratti a termine (comprese le operazioni di cassa non eseguite e non esposte a bilancio), l'equivalente di credito può essere calcolato a scelta secondo il metodo di valutazione del prezzo di mercato o quello del rischio iniziale. Per le opzioni comprate va sempre applicato il metodo di valutazione del prezzo di mercato.

2

Con il metodo di valutazione del prezzo di mercato, l'equivalente di credito è calcolato aggiungendo al valore di rimpiazzo (replacement value) del contratto un margine di sicurezza (add-on) per coprire il potenziale rischio di credito nel corso della durata residua del contratto. L'add-on può essere compensato, fino a concorrenza del suo importo, con un valore di rimpiazzo negativo del relativo contratto.

3

Con il metodo di valutazione del rischio iniziale, l'equivalente del rischio di credito risulta dalla moltiplicazione del valore nominale del contratto con il relativo fattore di conversione del credito.

4

Per contratti a termine ed opzioni comprate si applicano ad ogni valore di base i seguenti add-on e fattori di conversione del credito: Valore di base

Metodo di valutazione del prezzo di mercato

(add-on in %)

Metodo di valutazione del rischio iniziale

(fattori di conversione del credito in %)

Durata residua

Durata iniziale

=<1 anno

>1 anno a

5 anni

>5 anni

1° anno

in più per ogni

anno supplementare iniziato

Interessi

0.0

0.5

1.5

1.0

2.0 p.a.

Divise e oro

1.0

5.0

7.5

4.0

6.0 p.a.

Azioni

6.0

8.0

10.0

12.0

9.0 p.a.

Indici azionari

4.0

5.0

7.5

8.0

6.0 p.a.

Metalli preziosi (senza oro) 7.0

8.0

10.0

14.0

10.0 p.a.

Altre materie prime48 12.0 13.0 15.0 24.0 18.0 p.a.

47

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

48

Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Credito

16

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5

Per contratti su interesse è determinante la durata del valore di base, mentre per gli altri strumenti la durata del contratto.

6

Add-on e fattori di conversione del credito sono calcolati secondo le basi seguenti: a. per strumenti come forward rate agreement, swap su interessi e simili, secondo il valore nominale del contratto o il valore attuale della parte creditizia composta del valore nominale e degli interessi; b. per swap su divise secondo il valore nominale della parte creditizia, vale a dire secondo le basi determinanti per fissare gli interessi da incassare oppure secondo il valore attuale della parte creditizia composta del valore nominale e degli interessi; c. per swap su indici azionari, swap su metalli preziosi, swap su metalli non ferrosi e merci, secondo l'importo nominale della controprestazione convenuta o, in assenza di una controprestazione nominale, secondo la base di calcolo «quantità × prezzo fisso» oppure rispettivamente secondo il valore di mercato della pretesa di fornitura o il valore attuale della parte creditizia composta del valore nominale e degli interessi; d. per le altre operazioni a termine, secondo il valore di mercato rispettivamente del credito in denaro o della pretesa di fornitura;

e. per opzioni, analogamente alle altre operazioni a termine, ma con ponderazione secondo il fattore delta corrispondente.

7

Si può rinunciare all'add-on in caso di: a. contratti con una durata iniziale di 14 giorni civili al massimo; b. contratti negoziati in una borsa riconosciuta, nella quale, ad eccezione delle opzioni comprate, essi sottostanno all'obbligo di versamenti supplementari giornalieri di margine; c. contratti negoziati fuori borsa che soddisfino tutte le seguenti condizioni: 1. i contratti sono negoziati su un mercato rappresentativo; 2. le operazioni sono coperte da garanzie; la garanzia si compone di depositi in contanti o di valori mobiliari, metalli preziosi e merci negoziabili, costituiti in pegno o come garanzia almeno di pari valore;

3. i contratti e la copertura sono valutati giornalmente al corso di mercato e sottostanno ad un margine call giornaliero.

f49 Compensazione (netting) 1

Le banche che applicano il metodo di valutazione del prezzo di mercato possono compensare i valori positivi di rimpiazzo e gli add-on con i valori negativi di rimpiazzo risultanti da contratti a termine ed opzioni con la stessa controparte giusta il capoverso 2, sempre che con questa controparte sia stato stipulato un accordo bilaterale di cui si possa dimostrare che è riconosciuto e può essere eseguito nell'ambito dei seguenti ordinamenti giuridici: 49

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Banche e casse di risparmio - O 17

952.02

a. la legislazione dello Stato in cui la controparte ha sede e, se la succursale estera di un'impresa partecipa all'operazione, anche il diritto vigente nella sede della succursale; e b. la legislazione applicabile alle singole operazioni considerate; e c. la legislazione disciplinante gli accordi che si rendono necessari per eseguire la compensazione.

2

La compensazione è ammessa nei seguenti casi: a. per tutte le operazioni menzionate in un accordo di compensazione, secondo il quale, in caso di perdita della controparte a causa di insolvibilità, fallimento, liquidazione o circostanze simili, la banca ha unicamente il diritto di ottenere o l'obbligo di pagare la differenza degli utili e delle perdite non realizzati nell'ambito delle operazioni considerate (close-out-netting); o b. per i crediti e gli impegni reciproci nella stessa valuta, esigibili tutti lo stesso giorno, i quali mediante un accordo di conversione del debito tra la banca e la controparte vengono riuniti in modo tale che da detta conversione risulti un unico importo netto e si crei di conseguenza un nuovo accordo giuridicamente vincolante che annulli i precedenti accordi (netting-by-novation); o c. per operazioni liquidate, sempre che esista un accordo di compensazione dei pagamenti (payment-netting) secondo cui al giorno della scadenza si determina il saldo degli impegni reciproci di pagamento per ogni valuta e viene pagato solo questo saldo.

3

La compensazione secondo il capoverso 2 non è ammessa se l'accordo contiene una disposizione che consente alla parte non morosa di effettuare solo pagamenti limitati, o di non effettuarne alcuno, in favore della parte morosa, anche se quest'ultima beneficia di un saldo creditore (clausola di abbandono; walk-away-clause).

g50 Operazioni di mutuo e di pensione («repo») su valori mobiliari e materie prime51 Per quanto riguarda la copertura del rischio di credito nell'ambito di operazioni di mutuo e di pensione su valori mobiliari e materie prime, dev'essere coperta con fondi propri solo la differenza tra la garanzia e la posta valori mobiliari o materie prime, se tutte le seguenti condizioni sono adempite:52 a.53 la copertura è costituita da depositi in contanti dati in pegno o come garanzia almeno di pari valore, da valori mobiliari e materie prime negoziati in una borsa riconosciuta o su un mercato rappresentativo; b.54 sia la copertura sia la posta valori mobiliari o materie prime sono valutate giornalmente al corso di mercato; 50

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Credito

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c. eventuali coperture eccedenti o mancanti nei confronti della garanzia convenuta inizialmente sono corrette mediante compensazioni giornaliere o modificazioni dei depositi. In caso di inadempienza dell'obbligo di versamenti suppletivi, le operazioni sono liquidate nel lasso di tempo usuale per le borse di opzioni e futures.

h55 Calcolo della posizione netta 1

La posizione netta è calcolata come segue: effettivo fisicamente disponibile (più i crediti relativi a securities lending, dedotti gli impegni derivanti da securities borrowing) +

operazioni di compera a contanti e a termine non eseguite (compresi financial futures e swaps) ./. vendite a contanti e a termine non eseguite (compresi financial futures e swaps) + approvazioni fisse di assunzione relative ad emissioni, con deduzione delle sottopartecipazioni consegnate e delle sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il rischio di prezzo cui è esposta la banca +

pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta ./. impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta + pretese di fornitura da «put» emessi, ponderate al fattore delta ./. impegni di fornitura dalla compera di «put», ponderati al fattore delta.

2

Un eventuale importo esposto nel passivo del bilancio sotto rettifiche di valore e accantonamenti va dedotto dalla posizione netta.

3

Per le posizioni che non figurano nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e), occorre considerare il valore contabile dell'effettivo fisicamente disponibile.

i56 Ponderazione del rischio delle posizioni nette non figuranti nel portafoglio di negoziazione e di quelle figuranti nel portafoglio di negoziazione secondo l'articolo 12l capoverso 2 («de minimis») 1

Per gli strumenti su tassi d'interesse e i titoli di partecipazione che non figurano nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e) e gli strumenti su tassi d'interesse e i titoli di partecipazione figuranti nel portafoglio di negoziazione secondo l'articolo 12l capoverso 2 («de minimis»), emessi da uno stesso emittente la cui ponderazione del rischio è identica, la posizione netta dev'essere coperta da fondi propri.

2

Per gli strumenti su tassi d'interesse, la posizione netta per emittente dev'essere ponderata secondo le aliquote previste dall'articolo 12a capoverso 1; tuttavia, gli 55

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

56

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Banche e casse di risparmio - O 19

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strumenti su tassi d'interesse postergati e negoziati in una borsa riconosciuta possono essere ponderati per metà. I titoli di partecipazione devono essere ponderati per ogni emittente come segue: 1

125 per cento 1.1 azioni e altri titoli di partecipazione negoziati in una borsa riconosciuta e non esposti a bilancio sotto partecipazioni; 1.2 quote di fondi d'investimento svizzeri e stranieri di cui è autorizzata la distribuzione al pubblico in Svizzera e il cui regolamento prevede un obbligo di riscatto giornaliero delle quote; 1.3 quote di fondi d'investimento immobiliare negoziati in una borsa riconosciuta.

2

250 per cento 2.1 azioni e altri titoli di partecipazione non negoziati in una borsa riconosciuta e non esposti a bilancio sotto partecipazioni;

2.2 quote di fondi d'investimento svizzeri e stranieri di cui non è autorizzata la distribuzione al pubblico in Svizzera o il cui regolamento non prevede alcun obbligo di riscatto giornaliero delle quote;

2.3 quote di fondi d'investimento immobiliare non negoziati in una borsa riconosciuta.

3

500 per cento 3.1 partecipazioni che non devono essere consolidate, salvo le partecipazioni nel settore bancario e finanziario;

3.2 azioni e altri titoli di partecipazione esposti a bilancio sotto investimenti finanziari, sempreché da soli o con i titoli esposti a bilancio sotto partecipazioni o con quelli figuranti nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e) costituiscano una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis della legge.

k57 Titoli propri e partecipazioni qualificate figuranti nel portafoglio di negoziazione 1

Le seguenti posizioni «long» nette in titoli propri devono essere ponderate secondo un'aliquota di 1250 per cento: a. azioni proprie e altri titoli di partecipazione emessi dalla banca e da essa detenuti direttamente o indirettamente nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e); b. strumenti su tassi d'interesse postergati emessi dalla banca e da essa detenuti direttamente o indirettamente nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e).

2

Le posizioni nette in azioni e altri titoli di partecipazione figuranti nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e) devono essere ponderate secondo un'aliquota di 250 per cento, sempreché tali titoli costituiscano, da soli o con quelli esposti a bilan57

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Credito

20

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cio sotto investimenti finanziari o partecipazioni, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis della legge.

l 58 Poste con rischio di mercato 1

I fondi propri necessari per coprire i rischi di mercato degli strumenti su tassi d'interesse e dei titoli di partecipazione figuranti nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e) nonché per le divise, l'oro e le materie prime dell'insieme della banca sono calcolate, a scelta, secondo il metodo standardizzato o il metodo dei modelli.

2

La banca può calcolare i fondi propri necessari per gli strumenti su tassi d'interesse e i titoli di partecipazione figuranti nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e) secondo gli articoli 12a-12k, sempreché non vengano superati i valori limite stabiliti dalle direttive della Commissione delle banche («regola de minimis»).

m59 Metodo standardizzato di calcolo del rischio di mercato degli strumenti su tassi d'interesse e dei titoli di partecipazione figuranti nel portafoglio di negoziazione 1

Per quanto concerne gli strumenti su tassi d'interesse e i titoli di partecipazione, nel metodo standardizzato i fondi propri necessari per la copertura del rischio specifico e del rischio generale di mercato vanno calcolati separatamente.

2

I fondi propri necessari per coprire il rischio specifico degli strumenti su tassi d'interesse risultano dalla moltiplicazione della posizione netta per emittente, calcolata secondo l'articolo 12h, con le aliquote seguenti: 1

0 per cento

strumenti su tassi d'interesse degli emittenti di cui all'articolo 12a capoverso 1 numeri 1.2 e 1.3; 2

2,5 per cento strumenti qualificati su tassi d'interesse ai sensi dell'articolo 14 lettera f; 3

8 per cento

altri strumenti su tassi d'interesse; 4

10 per cento strumenti su tassi d'interesse «high yield» ai sensi dell'articolo 14 lettera g.

3

I fondi propri necessari per coprire il rischio generale di mercato degli strumenti su tassi d'interesse corrispondono al valore determinato per ciascuna valuta applicando il metodo delle scadenze o il metodo della durata.

4

I fondi propri necessari per coprire il rischio specifico dei titoli di partecipazione ammontano all'8 per cento delle posizioni nette per emittente calcolate secondo l'articolo 12h. Per i portafogli azionari diversificati e liquidi ai sensi dell'articolo 14 58

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

59

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Banche e casse di risparmio - O 21

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lettera h, tali fondi ammontano al 4 per cento della posizione netta per emittente secondo l'articolo 12h; per i contratti su indici azionari, al 2 per cento.

5

I fondi propri necessari per coprire il rischio generale di mercato dei titoli di partecipazione corrispondono all'8 per cento della posizione netta per mercato nazionale o per area valutaria unitaria.

n60 Metodo standardizzato di calcolo del rischio di mercato delle divise, dell'oro e delle materie prime 1

I fondi propri necessari per coprire il rischio di mercato delle poste in divise ammontano al 10 per cento della somma delle posizioni «long» nette o di quella delle posizioni «short» nette. È determinante il valore più elevato.

2

I fondi propri necessari per coprire le poste in oro ammontano al 10 per cento della posizione netta.

3

I fondi propri necessari per coprire le poste in materie prime corrispondono alla somma del 20 per cento della posizione netta per gruppo di materie prime con il 3 per cento della posizione lorda per gruppo di materie prime (somma dei valori assoluti delle posizioni «long» e «short»).

o61 Metodo dei modelli per il calcolo del rischio di mercato 1

La Commissione delle banche può autorizzare la banca che ne fa richiesta a calcolare i fondi propri necessari per coprire i rischi di mercato secondo il metodo dei modelli, sempreché quest'ultima soddisfi in permanenza le esigenze minime previste dalle direttive della Commissione delle banche.

2

I fondi propri necessari secondo il metodo dei modelli corrispondono al più elevato dei seguenti importi: il valore a rischio del giorno precedente o la media dei valori a rischio quotidiani dei sessanta giorni di negoziazione precedenti moltiplicata con il fattore stabilito singolarmente per ciascun istituto dalla Commissione delle banche.

Il fattore di moltiplicazione ammonta almeno a tre unità e dipende dall'adempimento delle esigenze minime e dall'esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio dell'istituto.

Art 12p62 Direttive della Commissione delle banche Nella determinazione dei fondi propri necessari per la copertura dei rischi di mercato secondo il metodo standardizzato e il metodo dei modelli e delle esigenze in materia di fondi propri consolidati, vanno osservate le direttive della Commissione delle banche.

60

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

61

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

62

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Credito

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Art. 13


63

Deduzioni dai fondi propri necessari Dal totale dei fondi propri necessari si detrae: a.64 per tutte le banche, il 6 per cento delle rettifiche di valore e degli accantonamenti esposti nel passivo del bilancio per la copertura di poste per le quali sono necessari fondi propri, dedotte le riserve latenti considerate secondo l'articolo 11b capoverso 1 lettera b e le rettifiche di valore esposte nel passivo e considerate per calcolare la posizione netta di cui all'articolo 12h capoverso 2;

b. per le banche cantonali i cui impegni non postergati sono garantiti dal Cantone, al massimo un ulteriore 12,5 per cento dei fondi propri necessari, sempre che questi non siano controbilanciati da impegni postergati considerati giusta l'articolo 11b capoverso 2 lettera b.

a65 Consolidamento dei fondi propri 1

Le prescrizioni sui fondi propri devono essere adempiute sia singolarmente sia su base consolidata, se la banca rappresenta un'unità economica con una o più imprese operanti nel settore finanziario o società immobiliari o se, sulla base di altre circostanze, si deve ritenere che essa sia obbligata giuridicamente o costretta di fatto a sostenere detta impresa.

2

L'obbligo di consolidamento secondo il capoverso 1 è di principio sempre dato se la banca detiene direttamente o indirettamente più della metà dei voti di un'impresa operante nel settore bancario o finanziario o di una società immobiliare con sede in Svizzera o all'estero oppure se essa esercita in altro modo un influsso dominante sulle stesse.

3

Se imprese dominate del settore bancario o finanziario, prese singolarmente o complessivamente, esercitano un'influenza irrilevante per il rispetto delle prescrizioni sui fondi propri a causa della loro relazione con la banca o delle loro dimensioni o attività, la banca può, con l'approvazione dell'ufficio di revisione, rinunciare ad includerle nel consolidamento o ad allestire un calcolo consolidato dei fondi propri. La Commissione delle banche può dispensare dal consolidamento dei fondi propri taluni sottogruppi se il gruppo principale sottostà, dal canto suo, ad un'adeguata vigilanza su base consolidata.

4

L'obbligo di consolidamento è inoltre dato se la banca esercita un influsso dominante unitamente ad altri azionisti o soci non compresi nel consolidamento, sempre che la sua quota rispetto al capitale con diritto di voto rappresenti almeno il 20 per cento e, a causa di questo dominio comune, la banca sia giuridicamente obbligata o di fatto costretta a sostenere l'impresa collettiva in proporzione alla sua quota di capitale.

5

Le società sottoposte al consolidamento conformemente ai capoversi 1 e 2 sono considerate di principio secondo il metodo del consolidamento integrale. Le parteci63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

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pazioni minoritarie alle imprese ai sensi del capoverso 4 devono essere considerate secondo il metodo del consolidamento proporzionale. Le partecipazioni pari al 50 per cento ciascuna dei voti, detenute con un secondo azionista o socio, possono essere considerate secondo il consolidamento integrale o proporzionale.

6

Con l'approvazione della Commissione delle banche, le partecipazioni di oltre il 50 per cento dei voti possono essere consolidate secondo il metodo proporzionale, se si è stabilito contrattualmente che: a. il sostegno della società sottoposta al consolidamento si limita alla quota da essa detenuta; e

b. gli altri azionisti o soci si impegnano ad un sostegno proporzionale alla loro quota e giuridicamente e finanziariamente sono in grado di farlo.

7

In casi particolari, la Commissione delle banche può, in deroga al capoverso 1, dispensare, completamente o in parte, le banche dall'osservare le prescrizioni sui fondi propri su base individuale, segnatamente se un'organizzazione centrale soddisfa le condizioni dell'articolo 4 capoverso 3.

b66 Attestazione dei fondi propri 1

L'attestazione dei fondi propri dev'essere allestita di volta in volta entro un termine di due mesi secondo un modulo stabilito dalla Commissione delle banche e consegnato alla Banca nazionale svizzera:67 a. trimestralmente su base individuale; b. semestralmente su base consolidata.

2

La banca deve informare senza indugio la Commissione delle banche qualora non adempia le condizioni relative ai fondi propri.

3

La Commissione delle banche può inoltre chiedere alle banche operanti a livello internazionale ai sensi dell'articolo 14 lettera c di presentarle un calcolo dei fondi propri computabili e necessari su base consolidata secondo le norme minime vigenti del Comitato di Basilea sul controllo delle banche.68

Art. 14


69

Definizioni

Secondo gli articoli 12 a 13b si intende per: a.70 Paesi dell'OCSE: 1. i Paesi che sono membri a tutti gli effetti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; 66

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Credito

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2. i Paesi che hanno concluso speciali accordi di credito con il Fondo monetario internazionale nell'ambito degli Accordi generali di credito; fatti salvi i Paesi che hanno convertito il loro debito estero nel corso dei cinque anni precedenti e i Paesi il cui rating per gli impegni a lungo termine in valuta estera, stabilito da un'agenzia di rating riconosciuta dalla Commissione delle banche, è inferiore a «investment grade» o che non dispongono di alcun rating e registrano un rendimento alla scadenza e una durata residua che non sono paragonabili a quelli di impegni a lungo termine aventi un rating «investment grade»; b. banche multilaterali di sviluppo: 1. la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), 2. la Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation, IFC),

3. la Banca interamericana di sviluppo (Inter American Development Bank, IADB),

4. la Banca asiatica di sviluppo (Asian Development Bank, AsDB), 5. la Banca africana di sviluppo (African Development Bank, AfDB), 6. la Banca europea d'investimento (European Investment Bank, EIB), 7. il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa (Council of Europe Social Development Fund), 8. la Banca nordica d'investimento (Nordic Investment Bank), 9. la Banca di sviluppo dei Caraibi (Caribbean Development Bank), 10. la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD); c. banche operanti a livello internazionale: banche che dispongono di succursali all'estero o detengono partecipazioni estere consolidate ai sensi dell'articolo 13a nel settore bancario o finanziario; d. mercato

rappresentativo:

un mercato organizzato che pubblica regolarmente le quotazioni, nel quale almeno tre market-maker indipendenti gli uni dagli altri allestiscono di regola bollettini giornalieri.

e.71 portafoglio di negoziazione: il portafoglio di negoziazione si compone di posizioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti: 1. la banca gestisce le posizioni in modo attivo e con l'intenzione di approfittare delle fluttuazioni dei prezzi di mercato, 2. la banca intende conservare a breve termine i rischi di posizione, 71

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Banche e casse di risparmio - O 25

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3. i rischi di posizione possono essere negoziati in una borsa riconosciuta o su un mercato rappresentativo, 4. le posizioni sono valutate giornalmente al prezzo di mercato; f.72

strumenti qualificati su tassi d'interesse: strumenti su tassi d'interesse che soddisfano uno dei criteri seguenti: 1. il rating «investment grade» o un rating superiore attribuito da almeno due agenzie di rating riconosciute dalla Commissione delle banche, o 2. il rating «investment grade» o un rating superiore attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta dalla Commissione delle banche, sempreché un'altra agenzia riconosciuta dalla Commissione delle banche non abbia attribuito un rating inferiore, o 3. senza rating ma con un rendimento alla scadenza e una durata residua paragonabili a quelli dei titoli con un rating «investment grade», sempreché un titolo di tale emittente sia negoziato in una borsa riconosciuta o su un mercato rappresentativo ai sensi dell'articolo 14 lettera d; g.73 strumenti su tassi d'interesse «high yield»: strumenti su tassi d'interesse che soddisfano uno dei criteri seguenti: 1. rating quali «Caa», «CCC» o un rating inferiore, per strumenti su tassi d'interesse a lungo termine, oppure un rating equivalente per strumenti su tassi d'interesse a breve termine, attribuiti da un'agenzia di rating riconosciuta dalla Commissione delle banche, o 2. senza rating ma con un rendimento alla scadenza e una durata residua paragonabili a quelli di titoli con rating quali «Caa», «CCC» o un rating inferiore, per strumenti su tassi d'interesse a lungo termine, oppure con un rating equivalente per strumenti su tassi d'interesse a breve termine; h.74 portafoglio azionario diversificato e liquido: un portafoglio è considerato diversificato e liquido se: 1. nessuna posta in titoli di un singolo emittente supera il 5 per cento del portafoglio complessivo e 2. le azioni sono quotate in borsa.

a75 L'articolo 4 capoverso 2bis della legge non è applicabile se: a. sono state temporaneamente acquistate partecipazioni nell'ambito del risanamento e del salvataggio di un'impresa;

b. sono stati rilevati valori mobiliari per la durata normale di un'operazione d'emissione; oppure

72

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

73

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

74

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

75

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Credito

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952.02

c. la differenza tra il valore contabile e i limiti massimi stabiliti per le partecipazioni è interamente coperta da fondi propri liberi che possono essere considerati.

5. Liquidità

Art. 15


76



Art. 16


77
Attivi disponibili

1

Come attivi disponibili (liquidità) ai sensi dell'articolo 4 della legge valgono al valore contabile:

a. mezzi

liquidi;

b. valori che la Banca nazionale accetta quali operazioni pronti contro termine nella politica monetaria; c.78 titoli di credito di debitori svizzeri negoziati su un mercato rappresentativo, ad eccezione dei propri titoli della banca e di quelli appartenenti a società costituenti con la banca un'entità economica; d. valori scontabili, suscettibili di credito lombard o di operazioni pronti contro termine presso la banca centrale del Paese di una succursale estera; e.79 titoli di credito di Stati esteri e di altri enti di diritto pubblico, se sono negoziati su un mercato rappresentativo;

f.80 titoli di credito e accettazioni di banche estere di primo ordine e valori analoghi, scadenti entro sei mesi;

g. metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio) e averi in metalli preziosi, scadenti entro un mese, previa deduzione degli impegni corrispondenti; h.81 conti correnti debitori e anticipazioni fisse, scadenti entro un mese e coperti da valori ai sensi delle lettere b e c; i.

l'eccedente degli attivi disponibili (art. 16a) sugli impegni a breve scadenza da compensare (art. 17a).

76 Abrogato dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

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2

Gli attivi disponibili costituiti da un credito verso un debitore estero non possono essere considerati se non in quanto ne sia assicurato il pagamento in moneta svizzera o il trasferimento in Svizzera dei pagamenti da fare in valuta estera.

3

Gli attivi disponibili costituiti in pegno devono essere dedotti, per quanto garantiscano impegni assunti, incluso il margine di copertura.

a82 Attivi disponibili da compensare83 I seguenti attivi disponibili sono da compensare se scadono entro il termine di un mese:84 a. gli averi in banca a vista o a termine; b.85 titoli di credito, fintanto che non sono contabilizzati nell'articolo 16; c. i crediti contabili a breve termine; crediti contabili a breve termine sono crediti non garantiti, della durata fissa di un anno al massimo, nei confronti di debitori di primordine, i quali hanno in circolazione obbligazioni, notes o valori del mercato monetario;

d. tutti gli averi iscritti al bilancio come altre poste dell'attivo.


Art. 17


86

Impegni a breve scadenza da coprire87 Sono considerati impegni a breve scadenza da coprire:88 a.89 un eccedente degli impegni a breve scadenza (art. 17a) sugli attivi disponibili da compensare (art. 16a);

b. il 50 per cento dei conti creditori a vista come anche d'altri conti o libretti senza limiti di prelevamento; c. il 15 per cento dei depositi su libretti o conti di risparmio e di deposito o su conti simili con un limite di prelevamento (senza i fondi di previdenza vincolati).

82

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 106).

83 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

86

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 106).

87 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

Credito

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a90 Impegni a breve scadenza da compensare91 1

I seguenti impegni a breve scadenza sono da compensare se scadono entro il termine di un mese:92

a. gli impegni bancari a vista o a termine; b. i conti creditori a termine; c. i fondi di previdenza vincolati; d. le obbligazioni, obbligazioni di cassa e i buoni di cassa; e. gli impegni in metalli preziosi, previa deduzione degli averi o della consistenza corrispondenti;

f.

tutti gli impegni iscritti al bilancio come altre poste del passivo.

2

I debiti contratti impegnando attivi disponibili (art. 16 cpv. 3) possono essere dedotti previamente dall'ammontare degli impegni a breve scadenza e non sono calcolati nella compensazione.93

Art. 18


94

Aliquota di copertura, obbligo di annuncio e consolidamento95 1

Gli attivi disponibili (art. 16) devono rappresentare costantemente almeno il 33 per cento degli impegni a breve scadenza (art. 17). Per il calcolo occorre preliminarmente compensare gli attivi disponibili ai sensi dell'articolo 16a e gli impegni a breve scadenza ai sensi dell'articolo 17a. Il saldo rappresenta l'eccedente secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera i oppure secondo l'articolo 17 lettera a.96 2 La banca informa l'ufficio di revisione se i suoi impegni a vista e scadenti entro un mese nei confronti di un cliente o d'una banca superano il 10 per cento del totale degli impegni a vista non compensati, scadenti entro un mese. I depositi giusta l'articolo 17 lettera c sono presi in considerazione soltanto nei limiti della percentuale ivi indicata.97 Gli impegni nei confronti di società giuridicamente indipendenti e persone fisiche che, per il tramite del capitale di partecipazione, conseguono un'interdipendenza superiore al 50 per cento, sono considerati formanti un'unica entità.

3

Le banche provvedono ad un'adeguata liquidità del gruppo nel senso dell'articolo 13a.98

90

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 106).

91 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 106).

95 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

97

RU 1988 1064 98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

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Art. 19

99 Liquidità supplementare

1

Le banche che detengono depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37b della legge devono disporre, oltre alla liquidità dell'articolo 18, di attivi disponibili supplementari ai sensi dell'articolo 16, equivalenti al loro obbligo di garanzia secondo l'articolo 37h capoverso 3 della legge.

2

Le banche comunicano alla Commissione delle banche, nell'ambito delle generali procedure di notifica, la somma: a. dei depositi iscritti alla chiusura dell'esercizio nelle poste del bilancio di cui all'articolo 25 capoverso 1 numeri 2.3-2.5; b. dei depositi secondo la lettera a che sono privilegiati conformemente agli articoli 37b della legge e 23 dell'ordinanza del 30 giugno 2005100 sul fallimento bancario; c. dei depositi privilegiati secondo la lettera b che non superano 5000 franchi per deponente.

3

La Commissione delle banche calcola, sulla base dei dati notificati conformemente al capoverso 2 lettera b, le liquidità supplementari necessarie e le comunica a ogni banca.

4

Le liquidità supplementari devono essere garantite proporzionalmente a partire dal 1o luglio.

5

La Commissione delle banche può eccezionalmente esigere che una banca pubblichi in maniera appropriata la somma comunicata secondo il capoverso 2 lettera b, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati.


Art. 20


101

Prospetto sulla liquidità 1

La Commissione delle banche si avvale della collaborazione della Banca nazionale per l'esecuzione delle disposizioni sulla liquidità.

2

Le banche compilano trimestralmente un prospetto sulla loro liquidità. La Commissione delle banche stabilisce un apposito formulario.

99

Abrogato dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 2875). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

100 RS 952 812.32 101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

Credito

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6.102 Ripartizione dei rischi

Art. 21

1 Un grande rischio è dato qualora una posta rischio calcolata secondo l'articolo 21d raggiunga o superi nei confronti di una controparte il 10 per cento dei fondi propri disponibili della banca in virtù degli articoli 11a-11d.103 2 La banca allestisce trimestralmente un elenco di tutti i grandi rischi esistenti alle scadenze scelte e lo consegna al suo organo competente per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo nonché, entro un mese, all'ufficio di revisione sulla base di un formulario stabilito dalla Commissione delle banche. L'ufficio di revisione sorveglia il controllo interno dei grandi rischi e ne valuta l'evoluzione.

3

Se la posta rischio concerne un membro degli organi o un partecipante qualificato della banca ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis della legge, una persona o una società ad essa vicina, il grande rischio è designato nell'elenco con la voce generale «operazioni con gli organi».

4

Se la posta rischio concerne società del gruppo integrate nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi della banca o di un gruppo bancario o finanziario di cui fa parte, o una società controllata dalla banca ma che non necessita consolidamento, il grande rischio è designato nell'elenco con la voce generale «operazioni con il gruppo». Sono parimenti annunciate le parti della posta rischio operazioni con il gruppo escluse dal limite massimo conformemente agli articoli 21a capoverso 2 e 22 capoverso 2 lettera b.
5

I grandi rischi ai sensi dell'articolo 21a capoverso 5 sono annunciati prima della deduzione dei fondi propri liberamente disponibili considerati dalla banca.

a Limite massimo applicabile ai grandi rischi 1

Una posta rischio non deve superare il 25 per cento dei fondi propri disponibili della banca in virtù degli articoli 11a-11d.104 2 Se la banca è parte di un gruppo bancario o finanziario sottoposto a una vigilanza consolidata considerata idonea, le poste rischio delle società del gruppo integrate nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi, le quali: a. sono sottoposte da parte loro individualmente a una vigilanza idonea; o b. in quanto controparti hanno esclusivamente società del gruppo sottoposte da parte loro individualmente a una sorveglianza idonea, sono escluse dal limite massimo ai sensi del capoverso 1.

3

Se la banca constata che una posta rischio supera il limite massimo, deve annunciarlo senza indugio al suo ufficio di revisione e alla Commissione delle banche.

102 Nuovo testo giusta il n.I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 45). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Banche e casse di risparmio - O 31

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4

Il superamento dev'essere eliminato entro due anni se costituisce unicamente la conseguenza della riunione di controparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre aziende del settore finanziario.

5

Il limite massimo può essere superato senza annuncio immediato ai sensi del capoverso 3 a condizione che il superamento sia coperto interamente mediante i fondi propri liberamente disponibili. Siffatta destinazione di fondi propri liberamente disponibili deve essere elencata nell'attestazione dei fondi propri in virtù dell'articolo 13b.

b Limite massimo applicabile alla somma dei grandi rischi 1

La somma dei grandi rischi ai sensi dell'articolo 21 non deve superare l'800 per cento dei fondi propri disponibili della banca in virtù degli articoli 11a-11d.105 2 Le poste seguenti non devono essere integrate nel calcolo di cui al capoverso 1: a. i crediti enumerati nell'articolo 12a capoverso 1 numeri 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 e 2.7;

b. i crediti nei confronti di società del gruppo bancario o finanziario per quanto siano esclusi dal limite massimo conformemente agli articoli 21a capoverso 2, 22 capoverso 2 lettera b; c. le quote di una posta rischio coperte da fondi propri liberamente disponibili; d. le poste rischio che, in seguito a una deduzione prevista conformemente alle lettere a a c, non costituiscono più un grande rischio ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1; e. i crediti nei confronti di un consorzio ai sensi dell'articolo 21c capoverso 1 lettera c, per quanto siano contemporaneamente inclusi come grande rischio nella posta rischio di uno o più consorziati conformemente all'articolo 21e capoverso 4.

3

Gli articoli 21a capoversi 3, 4 e 5, 22 capoverso 2 lettere a e c sono applicabili per analogia.

c Gruppo di controparti associate 1

Due o più persone fisiche o giuridiche sono considerate gruppo di controparti associate e trattate come singola unità se:

a. una di esse partecipa direttamente o indirettamente all'altra con oltre la metà dei diritti di voto nell'altra o esercita altrimenti un influsso dominante nei suoi confronti; o b. vi è fra esse un'interdipendenza palese tale da rendere verosimile che le difficoltà finanziarie dell'una producano difficoltà di pagamento da parte delle altre; o

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Credito

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c. formano un consorzio; più consorzi non sono considerati controparti fra esse associate nemmeno in caso di identità di singoli o di tutti i consorziati. Allo stesso modo, gli altri crediti nei confronti di singoli consorziati non devono essere addizionati.

2

Le aziende dell'ente pubblico giuridicamente indipendenti non sono, fra esse e congiuntamente alla corporazione di diritto pubblico che le domina, considerate controparti se la corporazione di diritto pubblico non risponde degli impegni dell'azienda o se si tratta di una banca avente la sede principale in un Paese dell'OCSE.

3

La posta rischio di un gruppo di controparti associate è la risultante delle singole poste rischio calcolate per ciascuna controparte.

d Posta rischio

1

La posta rischio di una controparte comprende le poste seguenti sottoscritte nei confronti della stessa: a. i crediti ponderati ai sensi dell'articolo 21e; b. le operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito e ponderate in virtù dell'articolo 21e;

c. le posizioni «long» nette in valori mobiliari calcolate in virtù dell'articolo 21k.

2

I titoli di partecipazione e i titoli di credito postergati dedotti dai fondi propri di base o dal totale dei fondi propri o ponderati secondo un'aliquota di 1250 per cento (art. 11a cpv. 3 lett. a, 11d e 12k cpv. 1) non sono integrati nella posta rischio.106 3 Ogni impegno di una controparte nei confronti della banca è conteggiato fino a concorrenza del limite autorizzato dall'organo competente e utilizzabile senza ulteriore decisione di erogazione del credito o, qualora sia più elevato, dell'importo effettivamente utilizzato.

4

La compensazione di crediti e impegni è ammissibile unicamente alle condizioni e nella misura previste nelle prescrizioni concernenti il rendiconto e i fondi propri.

5

Le singole rettifiche di valore e le riserve specifiche costituite per crediti, operazioni fuori bilancio e posizioni «long» nette possono essere dedotte nel calcolo della posta rischio, tuttavia prima della ponderazione del rischio.

6

Le operazioni commerciali (operazioni di cassa e a termine, opzioni) per le quali è stata fornita la propria prestazione, ma per le quali la controparte non ha adempito la sua prestazione nel giorno di valuta convenuto, devono essere ponderate in funzione del rischio al valore della controprestazione.

7

I crediti derivanti dalle operazioni di pagamento e dalle operazioni commerciali sono integrati nella posta rischio unicamente a partire dal terzo giorno feriale bancario seguente il giorno di valuta convenuto.

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

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e Ponderazione del rischio in funzione della controparte o delle garanzie 1

A ciascuna posta di una controparte si applica la quota di ponderazione del rischio in virtù dell'articolo 12a capoverso 1 e corrispondente a siffatta controparte o alla copertura ottenuta. Per i crediti lombard ai sensi dell'articolo 12a capoverso 1 numero 4.3 si applica però una quota di ponderazione del rischio del 50 per cento.

2

Se una posta è coperta o garantita mediante titoli di credito di terzi, rispettivamente depositi fiduciari presso terzi, la banca integra la quota coperta nella posta rischio della parte la cui solvibilità è stata considerata nella decisione di erogazione del credito. Tutti i crediti lombard sono però imputabili alla controparte.

3

Se la solvibilità della controparte e del terzo sono state valutate equivalenti, la banca può:

a. trattare la parte coperta come un credito diretto nei confronti del terzo; oppure b. integrare la parte coperta nella posta rischio della controparte senza considerare la copertura.

4

I crediti nei confronti di un consorzio sono computati ai singoli consorziati in funzione della loro quota. In caso di solidarietà passiva, la banca deve computare l'intero credito nei confronti del consorziato la cui solvibilità è stata classificata al massimo rango nell'ambito della decisione di erogazione del credito.

f Operazioni fuori bilancio Le operazioni fuori bilancio in virtù degli articoli 21g e 21h sono convertite nel loro equivalente di credito e ponderate secondo la controparte o le garanzie con le quote applicabili conformemente all'articolo 21e.

g Impegni eventuali e impegni irrevocabili 1

Per gli impegni eventuali e gli impegni irrevocabili si calcola l'equivalente di credito moltiplicando il valore nominale o il valore attuale di una determinata operazione con il suo fattore di conversione del credito conformemente all'articolo 12d capoverso 2.
2

Gli impegni di credito irrevocabili, coperti e scoperti, sono trattati, indipendentemente dalla loro durata, come limiti autorizzati dall'organo competente e utilizzabili senza ulteriore decisione di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 21d capoverso 3.

3

Agli impegni eventuali e agli impegni irrevocabili per i quali la banca ha consegnato sottopartecipazioni si applica per analogia l'articolo 21e capoversi 2 e 3.

h Contratti a termine e opzioni comprate 1

Per i contratti a termine e le opzioni comprate si applicano gli articoli 12e e 12f.

2

Per i contratti negoziati in una borsa riconosciuta, la banca può dedurre la copertura di margine per quanto quest'ultima sia costituita da depositi in contanti dati in

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pegno o come garanzia almeno di pari valore, da valori mobiliari, metalli preziosi o merci negoziati in una borsa riconosciuta o su un mercato rappresentativo e sia valutata giornalmente al corso di mercato.

3

Qualora un'operazione esigibile non sia effettuata, le banche che applicano il metodo di valutazione del prezzo di mercato la trattano fino al suo completamento come un'operazione a termine di durata inferiore a un anno. Le banche che praticano il metodo di valutazione del rischio iniziale devono applicare il fattore di conversione del credito corrispondente alla durata dell'operazione a partire dalla sua data di conclusione, aumentata di un anno supplementare.

i Operazioni di mutuo e di pensione («repo») su valori mobiliari, metalli preziosi e merci Per le operazioni di mutuo e di pensione su valori mobiliari, metalli preziosi e merci, dev'essere considerata solo la differenza tra la garanzia e la posta valori mobiliari, metalli preziosi o merci, per quanto siano adempite le condizioni di cui all'articolo 12g.

k Poste con rischio di perdita proprio dell'emittente di valori mobiliari 1

La posizione «long» netta dei titoli di credito e di partecipazione di ogni singolo emittente la cui ponderazione del rischio è identica, figuranti nel portafoglio di negoziazione (art. 14 lett. e) o fuori dello stesso, si calcola conformemente all'articolo 12h e va ponderata secondo gli articoli 12i capoverso 2 e 12k capoverso 2. Per le partecipazioni che non devono essere consolidate ai sensi dell' articolo 12i capoverso 2 numero 3.1 si applica tuttavia un'aliquota di ponderazione del rischio di 1662/3 per cento.107 2 Per il calcolo della posizione netta ai sensi dell'articolo 12h, le approvazioni fisse di assunzione relative ad emissioni, con deduzione delle sottopartecipazioni consegnate e delle sottoscrizioni fisse, nella misura in cui eliminano il rischio di prezzo cui è esposta la banca, possono essere moltiplicate con i fattori di conversione del credito seguenti:108 a. 0,05 dal e compreso il giorno in cui l'approvazione fissa di assunzione è stata sottoscritta irrevocabilmente;

b. 0,1 il giorno della liberazione dell'emissione; c. 0,25 il secondo e il terzo giorno feriale dopo la liberazione dell'emissione; d. 0,5 il quarto giorno feriale dopo la liberazione dell'emissione; e. 0,75 il quinto giorno feriale dopo la liberazione dell'emissione; f.

1 dal e compreso il sesto giorno feriale dopo la liberazione dell'emissione.

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

Banche e casse di risparmio - O 35

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l Rischi di mercato

Ciascuna banca prevede limitazioni interne adeguate dei principali rischi di mercato per la sua attività.

m Consolidamento La banca è tenuta all'osservanza delle prescrizioni concernenti la ripartizione dei rischi sia individualmente sia su una basa consolidata, per quanto essa debba, conformemente all'articolo 13a, adempire le esigenze in materia di fondi propri su base consolidata. L'annuncio ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 deve avere luogo su base consolidata, semestralmente, entro due mesi.


Art. 22

1 In casi particolari la Commissione delle banche può ammettere un allentamento delle disposizioni concernenti gli articoli 21 a 21m o ordinare un inasprimento.

2

La Commissione delle banche può segnatamente: a. stabilire un limite massimo inferiore al 25 per cento per una posta rischio; b. dichiarare non applicabile l'eccezione al limite massimo ai sensi dell'articolo 21a capoverso 2, per singole società del gruppo o per l'insieme delle stesse, o estenderla a singole società del gruppo che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 21a capoverso 2; c. ammettere su previa domanda superamenti momentanei del limite massimo; d. stabilire un termine diverso da quello previsto nell'articolo 21a capoverso 4; e. ridurre o aumentare, per una determinata controparte di una banca, l'aliquota di ponderazione del rischio ai sensi dell'articolo 21e capoverso 1; f.

prescrivere i limiti massimi per gli immobili della banca.

7. Conti annuali109 Art 23110

Contenuto

1

Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato. È completato dal rapporto annuale, il quale contiene anche informazioni sui principali avvenimenti verificatisi dopo il giorno di chiusura del bilancio.

2

Le banche, il cui totale del bilancio è di almeno 100 milioni di franchi e le cui operazioni di bilancio rappresentano una parte significativa dell'attività, devono pure allestire un conto del flusso di fondi, che costituisce parte integrante del conto annuale.

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

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Art. 23

a111 Conto di gruppo

1

Se una banca detiene una partecipazione diretta o indiretta di più della metà dei voti in una o più società o esercita su di esse in altro modo un influsso dominante (gruppo di banche), allestisce inoltre un conto annuale consolidato (conto di gruppo). Il conto di gruppo non deve essere allestito, se le società controllate sono insignificanti nell'ottica degli obiettivi perseguiti da detto conto.

2

Il conto di gruppo è allestito conformemente ai principi generalmente riconosciuti relativi all'allestimento di conti consolidati.

3

I gruppi di banche, il cui totale del bilancio è inferiore ad un miliardo di franchi e che contano meno di 50 dipendenti, sono dispensati dall'allestimento di un conto di gruppo.

4

Deve tuttavia essere allestito un conto di gruppo se: a. la banca è debitrice di un proprio prestito mediante obbligazioni; b. i titoli di partecipazione della banca sono quotati in borsa; c. i titolari di partecipazioni che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale lo richiedono; d. è necessario per una valutazione il più possibile affidabile della situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito della banca; e. la banca controlla una o più banche, società finanziarie o immobiliari con sede all'estero mediante maggioranza di voti o in altro modo.

5

Fatto salvo il capoverso 4 lettera c, un gruppo svizzero di banche, che figura come sottogruppo nel conto consolidato di una società madre, non deve allestire un conto di gruppo particolare se: a. il conto consolidato della società madre è allestito ed esaminato secondo le disposizioni della presente ordinanza o analoghe prescrizioni estere; e b. pubblica il conto consolidato della società madre come il suo conto annuale.

b112 Chiusura intermedia

1

Le banche con un totale del bilancio di almeno 100 milioni di franchi devono allestire semestralmente una chiusura intermedia; le banche che hanno l'obbligo di consolidamento, una chiusura intermedia consolidata.

2

La chiusura intermedia si compone del bilancio e del conto economico.

3

Le chiusure intermedie devono essere allestite e valutate secondo gli stessi principi applicati al conto annuale.

4

L'articolo 23a capoverso 2 si applica per analogia alle banche che hanno l'obbligo di consolidamento.

111 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

112 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Banche e casse di risparmio - O 37

952.02


Art. 24


113

Allestimento regolare dei conti 1

La singola chiusura deve essere allestita secondo i principi della tenuta regolare dei conti, in modo tale che la situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito della banca possa essere valutata nella maniera più affidabile possibile.

2

La tenuta dei conti è retta in particolare dai seguenti principi: a. rilevamento regolare delle operazioni; b. completezza del conto annuale; c. chiarezza dei dati; d. essenzialità dei

dati;

e. prudenza; f.

continuazione dell'attività dell'impresa; g. continuità nella presentazione e valutazione; h. delimitazioni temporali;

i.

divieto della compensazione tra attivi e passivi e tra costi e ricavi; k. ottica

economica.

3

Sono considerati essenziali (cpv. 2 lett. d) i fatti e gli importi che si ripercuotono sul conto annuale in modo tale che il destinatario dello stesso potrebbe essere influenzato nella valutazione e nelle decisioni nei confronti della banca.

4

La costituzione di riserve latenti è ammessa nell'ambito dell'articolo 25a capoverso 3. Se mediante lo scioglimento di riserve latenti il risultato pubblicato è presentato in modo molto più favorevole rispetto al risultato effettivamente conseguito, lo scioglimento deve essere reso noto.

5

Nel conto annuale occorre indicare le cifre dell'anno precedente. Nella chiusura intermedia, occorre indicare nel bilancio le cifre della chiusura dell'anno precedente e nel conto economico quelle della chiusura intermedia dell'anno precedente.


Art. 25


114

Struttura del bilancio 1

Il bilancio della singola chiusura deve contenere almeno le poste seguenti: 1 Attivi 1.1 Liquidità
1.2

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 1.3

Crediti nei confronti di banche 1.4

Crediti nei confronti della clientela 1.5 Crediti

ipotecari

1.6

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Credito

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1.7 Investimenti

finanziari

1.8 Partecipazioni 1.9 Immobilizzi 1.10 Ratei e risconti

1.11 Altri

attivi

1.12

Capitale sociale non versato 1.13 Totale

attivi

1.13.1 Totale dei crediti postergati 1.13.2 Totale dei crediti nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate 2 Passivi 2.1

Impegni risultanti da titoli del mercato monetario 2.2

Impegni nei confronti di banche 2.3

Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d'investimento 2.4

Altri impegni nei confronti della clientela 2.5 Obbligazioni

di

cassa

2.6

Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 2.7

Ratei e risconti

2.8 Altri

passivi

2.9

Rettifiche di valore e accantonamenti 2.10

Riserve per rischi bancari generali 2.11 Capitale

sociale

2.12

Riserva legale generale 2.13

Riserva per titoli propri di partecipazione 2.14

Riserva di rivalutazione 2.15 Altre

riserve

2.16 Utile

riportato

2.17

Utile d'esercizio da dedurre 2.18 Perdite

riportate

2.19 Perdite

dell'esercizio

2.20 Totale

passivi

2.20.1 Totale degli impegni postergati 2.20.2 Totale degli impegni nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate

3

Operazioni fuori bilancio 3.1 Impegni

eventuali

3.2 Promesse

irrevocabili

3.3

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 3.4

Impegni di credito

3.5

Strumenti finanziari derivati 3.6 Operazioni

fiduciarie

2

Le altre poste significative per una banca devono inoltre essere menzionate nel bilancio o nell'allegato. Le poste senza saldo possono essere tralasciate. Le poste non significative possono essere riassunte in modo adeguato.

Banche e casse di risparmio - O 39

952.02

3

Le rettifiche di valore che possono essere attribuite direttamente a singole poste degli attivi possono, a scelta, essere compensate direttamente nella posta corrispondente degli attivi o menzionate nei passivi nella posta delle rettifiche di valore e degli accantonamenti conformemente al capoverso 1 numero 2.9. Il metodo scelto deve essere applicato in modo continuo ed indicato nell'allegato tra i principi di valutazione. Anche le rettifiche di valore compensate direttamente devono essere menzionate nell'allegato.

4

È possibile rinunciare all'indicazione distinta delle riserve per rischi bancari generali di cui al capoverso 1 numero 2.10; in tal caso, le riserve per rischi bancari generali devono essere menzionate nella posta delle rettifiche di valore e degli accantonamenti di cui al capoverso 1 numero 2.9.

5

I titoli propri di partecipazione del portafoglio destinati alla negoziazione non devono essere considerati nella costituzione della riserva specifica conformemente al capoverso 1 numero 2.13.

6

Il bilancio intermedio deve essere strutturato conformemente al capoverso 1. Possono essere tralasciate le poste crediti e impegni nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate di cui al capoverso 1 numeri 1.13.2 e 2.20.2.

a115 Struttura del conto economico 1

Il conto economico della singola chiusura deve contenere almeno le poste seguenti: 1

Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie 1.1

Risultato da operazioni su interessi 1.1.1

Proventi per interessi e sconti 1.1.2

Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione 1.1.3

Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari 1.1.4

Oneri per interessi 1.1.5

Subtotale: risultato da operazioni su interessi 1.2

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 1.2.1

Proventi per commissioni su operazioni di credito 1.2.2

Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio 1.2.4

Oneri per commissioni 1.2.5

Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 1.3

Risultato da operazioni di negoziazione 1.4

Altri risultati ordinari 1.4.1

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 1.4.2

Proventi da partecipazioni 1.4.3

Risultato da immobili 1.4.4

Altri proventi ordinari 115 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

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1.4.5

Altri oneri ordinari 1.4.6

Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari 1.5 Costi

d'esercizio

1.5.1

Spese per il personale 1.5.2

Spese per il materiale 1.5.3 Subtotale:

costi

d'esercizio

1.6 Utile

lordo

2

Utile dell'esercizio/perdita dell'esercizio 2.1 Utile

lordo

2.2

Ammortamenti sugli immobilizzi 2.3

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite 2.4 Risultato

intermedio

2.5 Ricavi

straordinari

2.6 Costi

straordinari

2.7 Imposte 2.8

Utile dell'esercizio/perdita dell'esercizio 3

Impiego dell'utile/risanamento delle perdite 3.1

Utile dell'esercizio/perdita dell'esercizio 3.2

Utile riportato/perdita riportata 3.3

Utile di bilancio/perdita di bilancio 3.4 Impiego

dell'utile

- Attribuzione alla riserva legale generale - Attribuzione ad altre riserve - Distribuzioni sul capitale sociale - Altro impiego dell'utile Risanamento della perdita - Diminuzione della riserva legale generale - Diminuzione di altre riserve - Altri modi di risanamento della perdita Utile residuo riportato/perdita residua riportata 2

Le altre poste significative per una banca devono essere inoltre menzionate nel conto economico o nell'allegato. Le poste senza saldo possono essere tralasciate. Le poste non significative possono essere riassunte in modo adeguato.

3

La costituzione di riserve latenti nel conto economico deve essere effettuata mediante le poste ammortamenti sugli immobilizzi di cui al capoverso 1 numero 2.2, rettifiche di valore, accantonamenti e perdite di cui al capoverso 1 numero 2.3 o costi straordinari di cui al capoverso 1 numero 2.6; lo scioglimento di riserve latenti mediante la posta ricavi straordinari di cui al capoverso 1 numero 2.5.

4

La posta risultato intermedio di cui al capoverso 1 numero 2.4 deve essere menzionata solo se l'utile o le perdite d'esercizio sono influenzati in misura significativa da costi e ricavi straordinari.

5

La posta proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione di cui al capoverso 1 numero 1.1.2 può essere tralasciata se le spese di rifinanziamento delle operazioni di negoziazione sono compensate nella posta risultato da

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operazioni di negoziazione di cui al capoverso 1 numero 1.3 e i proventi per interessi e dividendi risultanti dai portafogli per la negoziazione sono anch'essi indicati in questa posta.

6

Le banche che, secondo l'articolo 23b, sono tenute ad allestire chiusure intermedie possono limitare il conto economico alle indicazioni sino alla posta utile lordo di cui al capoverso 1 numero 1.6; in questo caso, invece delle poste di cui al capoverso 1 numero 2, occorre illustrare l'evoluzione dei rischi, come pure le rettifiche di valore e gli accantonamenti. Per il resto, il conto economico della chiusura intermedia deve essere strutturato conformemente al capoverso 1.

b116 Struttura del conto del flusso di fondi 1

Il conto del flusso di fondi deve indicare le cause dei cambiamenti di liquidità nell'anno di rapporto sulla base dell'afflusso e del deflusso di fondi.

2

Il conto del flusso di fondi deve essere strutturato almeno come segue: a. flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno); b. flusso di fondi risultante dalle transazioni sul capitale proprio; c. flusso di fondi risultante da cambiamenti negli immobilizzi; d. flusso di fondi risultante dall'attività bancaria.

3

Il flusso di fondi risultante dall'attività bancaria deve essere strutturato in modo che il rifinanziamento risulti evidente.

c117 Struttura dell'allegato 1

L'allegato della chiusura individuale deve contenere almeno le seguenti informazioni: 1

Spiegazioni relative all'estensione dei singoli settori d'attività e ai loro
influssi sul rapporto; effettivo del personale 2

Criteri d'iscrizione a bilancio e di valutazione dei conti annuali; principi
di rilevamento delle operazioni e spiegazioni relative alla gestione dei
rischi, in particolare al trattamento del rischio di variazione dei tassi d'interesse, come pure all'impiego di strumenti finanziari derivati 3

Informazioni sul bilancio 3.1

Sommario delle coperture di prestiti e delle operazioni fuori bilancio 3.2

Suddivisione dei portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione, degli investimenti finanziari e delle partecipazioni 3.2.1

Occorre inoltre indicare i portafogli destinati alla negoziazione e gli
investimenti finanziari prestati 116 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

117 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Credito

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3.2.2

Anche i crediti e gli impegni significativi contenuti in altre poste del
bilancio e valutati ai prezzi di mercato (portafogli destinati alla negoziazione), il cui risultato è indicato nella posta risultato da operazioni di
negoziazione, devono essere ulteriormente suddivisi 3.3

Ragione sociale, sede, attività, capitale sociale e quota di partecipazione
(quote di voto e di capitale e eventuali vincoli contrattuali) delle principali partecipazioni 3.4

Schema degli investimenti 3.4.1

Per gli immobili e gli altri immobilizzi occorre inoltre indicare i valori
d'assicurazione contro gli incendi 3.4.2

Occorre indicare anche l'importo totale degli impegni di leasing non
iscritti a bilancio

3.5

Costi di fondazione, d'aumento del capitale e d'organizzazione iscritti fra gli attivi 3.6

Importo totale degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi con riserva di proprietà 3.7

Impegni nei confronti di proprie istituzioni di previdenza 3.8

Prestiti obbligazionari in corso 3.9

Suddivisione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, come pure
delle riserve per rischi bancari generali e sommario dei loro cambiamenti
nel corso dell'anno di rapporto 3.9.1

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti devono essere suddivisi nel seguente modo: rettifiche di valore e accantonamenti per rischi di perdita
(rischi di delcredere e rischi Paesi), per altri rischi d'esercizio, per gli
investimenti finanziari, accantonamenti per imposte e imposte latenti e
altri accantonamenti

3.9.2

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti per rischi specifici devono
essere menzionati obbligatoriamente nelle poste di cui al numero 3.9.1 3.9.3

Dal totale delle rettifiche di valore e degli accantonamenti devono essere
dedotte le rettifiche di valore compensate direttamente con gli attivi 3.9.4

I principali scioglimenti e le nuove utilizzazioni significative di rettifiche
di valore e accantonamenti, come pure di riserve per rischi bancari generali, devono essere illustrati e motivati 3.10

Composizione del capitale sociale 3.10.1

Le banche cantonali devono indicare le condizioni d'interesse e di scadenza del capitale di dotazione, nella misura in cui questo sia messo a
disposizione a tassi d'interesse fissi convenuti e sussista un obbligo di remunerazione corrispondente, indipendente dall'utile d'esercizio

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952.02

3.10.2

Nella misura in cui siano noti, o dovrebbero esserlo, i proprietari di capitali e i gruppi di proprietari di capitali legati da accordi di voto, la cui
partecipazione supera nel giorno di chiusura del bilancio il 5 per cento di
tutti i diritti di voto, devono essere indicati nominalmente menzionando
per ciascuno la quota di partecipazione; se gli statuti stabiliscono un
limite inferiore al 5 per cento, è determinante questo limite 3.10.3

I banchieri privati possono rinunciare alle indicazioni di cui a questo
numero

3.11

Indicazione del capitale proprio e della sua variazione prima dell'impiego
dell'utile/del risanamento delle perdite 3.12

Struttura delle scadenze dell'attivo circolante, degli investimenti finanziari e del capitale di terzi 3.13

Crediti e impegni nei confronti di società collegate e crediti ad organi 3.14

Suddivisione di attivi e passivi tra la Svizzera e l'estero conformemente al
principio del domicilio, se la banca presenta un totale del bilancio di
almeno un miliardo di franchi o conta più di 50 dipendenti 3.15

Suddivisione del totale degli attivi secondo Paesi o gruppi di Paesi, se le
operazioni con l'estero sono significative e la banca presenta un totale del
bilancio di almeno un miliardo di franchi o conta più di 50 dipendenti 3.15.1

La banca può determinare essa stessa il grado di dettaglio della suddivisione 3.15.2

Oltre all'importo assoluto per Paese o gruppo di Paesi, occorre indicare
anche la quota percentuale 3.16

Suddivisione di attivi e passivi secondo le valute più significative per la banca, se la banca presenta un totale del bilancio di almeno un miliardo di
franchi o conta più di 50 dipendenti 3.16.1

La banca può determinare essa stessa il grado di dettaglio della suddivisione 4

Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio 4.1

Impegni eventuali suddivisi in garanzie di credito e simili, garanzie di
prestazione di garanzia e simili, impegni irrevocabili e altri impegni
eventuali

4.2

Impegni di credito suddivisi in impegni risultanti da pagamenti differiti, impegni d'accettazione e altri impegni di credito 4.3

Strumenti finanziari derivati aperti alla fine dell'anno, con indicazione dei
valori di rimpiazzo positivi e negativi e dei volumi contrattuali suddivisi
in strumenti su tassi d'interesse, divise, metalli preziosi, titoli di partecipazione/indici e altro 4.4

Operazioni fiduciarie suddivise in investimenti fiduciari presso banche
terze, investimenti fiduciari presso banche del gruppo e banche collegate,
crediti fiduciari e altre operazioni finanziarie fiduciarie

Credito

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5

Informazioni relative al conto economico 5.1

Indicazione di un reddito di rifinanziamento significativo nella posta proventi per interessi e sconti secondo l'articolo 25a capoverso 1 numero 1.1.1, nella misura in cui la relativa spesa di rifinanziamento sia compensata conformemente all'articolo 25a capoverso 5 con il risultato delle
operazioni di negoziazione 5.2

Suddivisione adeguata dei risultati da operazioni di negoziazione secondo i settori d'attività 5.3

Suddivisione della posta spese per il personale in stipendi, prestazioni
sociali e altre spese per il personale 5.4

Suddivisione della posta spese per il materiale in spese per i locali, in
spese per EED, macchine, mobilia, veicoli e altre installazioni e in altre
spese d'esercizio

5.5

Spiegazioni relative a perdite significative, ricavi e costi straordinari,
come pure a importanti scioglimenti di riserve latenti, riserve per rischi
bancari generali e rettifiche di valore e accantonamenti liberati 5.6

Rivalutazioni negli immobilizzi sino al valore d'acquisto al massimo
(art. 665 a 665a del Codice delle obbligazioni118); le rivalutazioni devono essere motivate 5.7

Suddivisione di ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie
secondo l'articolo 25a capoverso 1 numero 1 tra la Svizzera e l'estero
conformemente al principio del domicilio dell'esercizio, se la banca è
attiva all'estero e presenta un totale del bilancio di almeno 1 miliardo di
franchi o conta più di 50 dipendenti.

2

Le poste senza saldo possono essere tralasciate e le poste non significative possono essere riassunte in modo adeguato.

d119 Principi relativi al conto di gruppo 1

Il conto di gruppo deve riflettere l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito del gruppo di banche. L'allestimento regolare del conto di gruppo si basa in particolare sui principi di cui all'articolo 24 capoversi 2 e 3.

2

Per quanto concerne le cifre dell'anno precedente, si applica l'articolo 24 capoverso 5.

118 RS 220

119 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Banche e casse di risparmio - O 45

952.02

e120 Principi relativi al consolidamento 1

Le banche, le società finanziare e le società immobiliari con sede in Svizzera e all'estero, controllate mediante partecipazioni di oltre il 50 per cento sul capitale con diritto di voto o in altro modo, devono essere consolidate secondo il metodo del consolidamento integrale.

2

Il consolidamento del capitale avviene secondo il metodo anglosassone (purchasemethod).

3

Le partecipazioni minoritarie nelle società menzionate nel capoverso 1 e tutte le altre partecipazioni sulle quali la banca può esercitare un importante influsso devono di principio essere considerate con il metodo dell'equivalenza (equity-method). Possono tuttavia essere considerate secondo il metodo del consolidamento proporzionale se le prescrizioni sui fondi propri lo prevedono. Si presume un influsso importante con una partecipazione a partire dal 20 per cento al capitale con diritto di voto.

4

Di principio, le compagnie d'assicurazione devono essere trattate conformemente al capoverso 3; in caso di partecipazione di maggioranza o di controllo d'altro tipo possono essere consolidate secondo il metodo del consolidamento integrale. In entrambi i casi occorre evidenziare nell'allegato gli influssi significativi sulle singole poste del conto annuale.

5

Le partecipazioni del 50 per cento a imprese comuni possono essere integrate secondo il metodo del consolidamento proporzionale o considerate secondo il metodo dell'equivalenza.

6

Le partecipazioni temporanee non devono essere consolidate. L'iscrizione a bilancio di partecipazioni non consolidate deve avvenire al valore d'acquisto, dopo deduzione degli ammortamenti necessari per l'esercizio.

f121 Struttura del bilancio consolidato 1

Nella misura in cui i seguenti capoversi non dispongano diversamente, il bilancio del conto di gruppo deve essere strutturato conformemente all'articolo 25 capoverso 1.

2

Prima della posta altri attivi di cui all'articolo 25 capoverso 1 numero 1.11 deve essere inserita la posta valori immateriali.

3

La posta riserve per rischi bancari generali di cui all'articolo 25 capoverso 1 numero 2.10 deve essere menzionata obbligatoriamente.

4

Le poste riserva di capitale, riserva dell'utile, quote minoritarie nel capitale proprio, riserva di nuova valutazione e utile del gruppo, come pure dedotte le perdite del gruppo sostituiscono le poste riserva legale generale, riserva per titoli propri di partecipazione, riserva di rivalutazione, altre riserve, utile riportato, utile dell'esercizio, perdite riportate e perdite dell'esercizio di cui all'articolo 25 capoverso 1 numeri 2.12 a 2.19. Le poste utile e perdite del gruppo devono essere completate con le

120 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

121 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Credito

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sottoposte «di cui quote minoritarie nell'utile del gruppo» e «di cui quote minoritarie nelle perdite del gruppo».

5

È applicabile anche l'articolo 25 capoversi 2, 3 e 6.

g122 Struttura del conto economico consolidato 1

Nella misura in cui i seguenti capoversi non dispongano diversamente, il conto economico del conto di gruppo deve essere strutturato conformemente all'articolo 25a capoverso 1 numeri 1 e 2.

2

La posta proventi da partecipazioni di cui all'articolo 25a capoverso 1 numero 1.4.2 deve essere suddivisa e deve menzionare separatamente l'importo globale dei proventi delle partecipazioni calcolate secondo il metodo dell'equivalenza e quello delle altre partecipazioni non consolidate.

3

La posta utile dell'esercizio di cui all'articolo 25a capoverso 1 numero 2.8 deve essere menzionata, quale utile del gruppo, indicando separatamente la quota delle parti minoritarie nel risultato.

4

È applicabile anche l'articolo 25a capoversi 2 e 4 a 6.

h123 Struttura del conto del flusso di fondi consolidato 1

Il conto del flusso di fondi relativo al conto di gruppo deve essere strutturato conformemente all'articolo 25b capoversi 2 e 3.

2

Le poste devono essere ampliate in funzione delle particolarità del conto di gruppo.

i124 Allegato del conto consolidato 1

Nella misura in cui i seguenti capoversi non dispongano diversamente, l'allegato del conto consolidato deve essere strutturato conformemente all'articolo 25c capoverso 1.

2

Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 25c capoverso 1 numero 2, occorre menzionare i principi d'allestimento del conto di gruppo.

3

Le indicazioni sulle partecipazioni secondo l'articolo 25c capoverso 1 numero 3.3 devono essere suddivise in: partecipazioni consolidate secondo il metodo del consolidamento integrale e di quello proporzionale, il metodo dell'equivalenza e altre partecipazioni non consolidate.

4

Nella posta di cui all'articolo 25c capoverso 1 numero 3.4, le partecipazioni considerate secondo il metodo dell'equivalenza devono essere menzionate separatamente.

Il goodwill iscritto agli attivi deve inoltre essere distinto e le variazioni significative del goodwill devono essere illustrate.

122 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

123 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

124 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

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5

L'indicazione del capitale proprio e della sua variazione, conformemente all'articolo 25c capoverso 1 numero 3.11, devono essere adeguate al bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 25f capoverso 4.

6

Le indicazioni di cui all'articolo 25c capoverso 1 numero 3.10 devono essere tralasciate.

k125 Ripercussioni del conto consolidato sulla chiusura individuale 1

Se è tenuta ad allestire un conto consolidato, nella chiusura individuale la banca è dispensata dalla presentazione del conto del flusso di fondi di cui all'articolo 25b e delle poste 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.7 dell'allegato conformemente all'articolo 25c capoverso 1.

2

L'obbligo di allestire una chiusura intermedia consolidata dispensa inoltre la banca dall'allestimento di una propria chiusura intermedia.


Art. 26


126

Modo di pubblicazione 1

I conti e i rapporti annuali devono essere pubblicati in un rapporto di gestione stampato. I rapporti di gestione devono essere messi a disposizione della stampa e di chiunque ne faccia richiesta.

2

Le chiusure intermedie sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in un giornale svizzero; esse possono essere anche pubblicate in comune da un'associazione di banche, in forma di tabella stampata, come le altre chiusure intermedie.

3

I banchieri privati che si rivolgono al pubblico per ottenere depositi di capitali e le banche il cui totale del bilancio è inferiore a 5 milioni di franchi possono limitarsi a mettere a disposizione del pubblico, per consultazione allo sportello, i loro rapporti di gestione ed eventuali chiusure intermedie.

4

Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere inviati in tre esemplari ciascuno alla Commissione delle banche e alla Banca nazionale svizzera.


Art. 27


127

Termini di pubblicazione 1

I conti annuali devono essere pubblicati o messi a disposizione del pubblico per consultazione, conformemente all'articolo 26, entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi a contare dalla data della chiusura.

2

La banca che non è in grado di osservare i termini previsti nel capoverso 1 deve chiedere tempestivamente una proroga alla Commissione delle banche. Se le circostanze lo giustificano, la Commissione delle banche proroga il termine.

125 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Credito

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Art. 28


128

Direttive della Commissione delle banche 1

Nell'allestimento e nella strutturazione dei conti annuali e delle chiusure intermedie occorre seguire le direttive della Commissione delle banche.

2

Nelle sue direttive, la Commissione delle banche può consentire che l'allestimento dei conti deroghi alle disposizioni di cui sopra, sempreché sia eseguito secondo norme internazionali riconosciute che garantiscano un'informazione del pubblico almeno equivalente.129 8.130 ...

Art. 29

9. Disposizioni speciali per le banche cooperative

Art. 30

Le quote disdette da banche cooperative possono essere rimborsate prima del termine previsto nell'articolo 12 capoverso 1 della legge, se nel medesimo tempo sono sottoscritte e interamente liberate altre quote d'ammontare almeno equivalente.

10.131 ...

Art. 31

a 32 11. Contratti di pegno

Art. 33

1 La banca che è stata autorizzata in conformità dell'articolo 17 capoverso 2 della legge a dare in pegno ad altri i valori da essa ricevuti in pegno deve invigilare a che nessun diritto, segnatamente nessun diritto di ritenzione, venga costituito in favore di terzi per un valore che superi la somma di cui è essa medesima creditrice verso il proprio debitore pignoratizio. Essa ha l'obbligo di restituire il titolo di pegno, rimborsata che sia della somma secondo il contratto.

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

129 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU 1998 16).

130 Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253).

131 Abrogato dal n. I dell'O del 30 ott. 1996 (RU 1996 3094).

Banche e casse di risparmio - O 49

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2

L'autorizzazione data da un debitore pignoratizio alla banca di adoperare i titoli depositati a pegno per eseguire operazioni di riporto deve indicare il giorno in cui la banca gli ritrasferirà la proprietà di titoli uguali, anche se non portano necessariamente i medesimi numeri.

3

È vietato ricostituire in pegno globale parecchi depositi gravati di un diritto di pegno.

4

La banca che fa firmare effetti cambiari ai suoi debitori per assicurare meglio i suoi crediti deve provvedere affinché in caso di risconto o di costituzione in pegno di questi effetti, non si possa far valere, contro il suo debitore, alcun diritto maggiore di quello che le spetta.

12. Uffici di revisione e controllo

Art. 34


132



Art. 35

1 Come uffici di revisione secondo l'articolo 20 della legge possono essere riconosciuti soltanto:

a. i sindacati di revisione che raggruppino almeno dodici banche, che dispongano di fondi propri, che abbiano un capitale di garanzia di almeno un milione di franchi disponibili in ogni momento e attestato da titoli giustificativi dei loro membri conformemente all'articolo 870 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni133 o che forniscano una cauzione di un milione di franchi; tali sindacati devono disporre obbligatoriamente di un servizio d'ispezione autonomo;

b. le società fiduciarie e di revisione in forma di persone giuridiche che possiedano un capitale sociale versato di almeno un milione di franchi; le società a garanzia limitata devono inoltre comporsi di almeno quattro soci.134

2

L'ufficio di revisione, per essere riconosciuto, deve adempiere alle condizioni suppletive seguenti oltre a quelle già prescritte nell'articolo 20 della legge:

a. l'organizzazione deve garantire l'esecuzione perita e regolare dei mandati affidatigli ed essere inoltre disciplinata dettagliatamente nello statuto o nel contratto di società o ancora in un regolamento; b.135 i membri della direzione devono godere di una buona reputazione e disporre, nella maggioranza, di conoscenze approfondite della revisione, della tecnica bancaria, del settore finanziario o del diritto; 132 Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253).

133 RS 220

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

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c.136 i revisori responsabili devono godere di una buona reputazione ed essere titolari di un diploma federale d'esperto contabile, di un diploma estero equivalente o dar prova in altro modo di conoscenze approfondite della tecnica bancaria e della revisione bancaria; d. l'ufficio di revisione si obbliga di prestare servizio unicamente a terzi e di astenersi da qualsiasi attività commerciale per conto proprio e a suo rischio e pericolo, a meno che tale attività non sia necessaria all'andamento dell'ufficio (ad es. investimento di fondi propri); e. l'ufficio di revisione deve comprovare di essersi assicurato i mandati di revisione di almeno cinque banche per una somma di bilancio complessiva di almeno 300 milioni di franchi. La Commissione delle banche stabilisce un termine congruo per l'attuazione di questa condizione;

f.137 l'ufficio di revisione deve disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata alla sua attività.

3

Il riconoscimento di uffici fiduciari esteri o in mano straniera è lasciato all'apprezzamento della Commissione delle banche la quale può subordinarlo a talune condizioni come l'apertura di una succursale in Svizzera, la fornitura di una sicurità o ancora la concessione della reciprocità da parte dello Stato in cui la società fiduciaria ha la sede sociale o la sede principale.

4

La Commissione delle banche compila per l'uso delle cerchie interessate un elenco degli uffici di revisione riconosciuti.


Art. 36

1 I membri dell'amministrazione e della direzione e gli impiegati di una società fiduciaria o dell'ispettorato di un sindacato di revisione devono essere indipendenti dalla banca per cui fanno la revisione e dalle società ad essa collegate.138 2 ...139

3

L'ufficio di revisione non deve assumersi lavori amministrativi o contabili per la banca mandante nè accettare altre funzioni incompatibili con il mandato affidatogli.

4

Gli onorari annui che l'ufficio di revisione riscuote in virtù di mandati affidatigli da una banca o da un'impresa vincolata a questa banca non devono di norma superare il 10 per cento degli onorari annui complessivi; la Commissione delle banche può autorizzare eccezioni a questa norma.140 136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

137 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

139 Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253).

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

Banche e casse di risparmio - O 51

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Art. 37

1 La domanda scritta intesa al riconoscimento quale ufficio di revisione dev'essere corredata di tutti i documenti attestanti l'adempimento delle condizioni prescritte agli articoli 35 e 36.

2

L'articolo 23quinquies capoverso 1 della legge s'applica per analogia agli uffici di revisione.


Art. 38

Gli uffici di revisione riconosciuti dalla Commissione delle banche debbono: a. informare immediatamente la Commissione delle banche di ogni modificazione che introducono nei loro statuti, contratti di società e regolamenti come anche di ogni cambiamento di persona nella composizione dei suoi organi o nel corpo dei revisori responsabili; la Commissione delle banche ha il diritto di informarsi delle ragioni per le quali un membro di tali organi lascia l'ufficio di revisione;

b. affidare la direzione dei lavori di revisione di una banca soltanto a revisori il cui nome sia stato notificato alla Commissione delle banche e che adempiono le condizioni richieste; c. informare immediatamente la Commissione delle banche di avere consegnato il rapporto di revisione alla banca verificata (art. 21 cpv. 2 L);

d. comunicare ogni anno alla Commissione delle banche il loro bilancio, il conto profitti e perdite e, se occorre, il rapporto di gestione.


Art. 39

1 Le banche debbono, ogni anno all'inizio dell'esercizio sociale, affidare a un ufficio di revisione riconosciuto la verificazione dei loro conti annuali.

2

La banca chiede l'approvazione della Commissione delle banche prima di designare inizialmente un ufficio di revisione o di far capo a un nuovo ufficio. La Commissione nega l'approvazione se l'ufficio previsto non offre ogni garanzia, nelle condizioni date, per una revisione conforme alle norme.141 3

La banca che intende cambiare l'ufficio di revisione deve comunicarne i motivi alla Commissione delle banche.142 4 La Commissione delle banche, se la revisione di una banca non avviene secondo le norme, può obbligare l'istituto controllato ad affidare, dall'inizio dell'esercizio seguente, l'esame dei conti a un altro ufficio di revisione.143 5 La banca che muta l'ufficio di revisione deve mettere a disposizione del nuovo mandatario l'ultimo rapporto di revisione.144 141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

143 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

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Art. 40

145 L'organo di revisione effettua nel corso dell'anno revisioni intermedie non preannunciate.

Art. 40a146 1 L'organo interno di revisione della banca presenta all'organo esterno di revisione i suoi rapporti e gli fornisce tutte le informazioni necessaire all'adempimento del mandato di controllo.

2

L'organo interno e esterno di revisione coordinano le loro attività evitando nelle misura del possibile i doppioni.


Art. 41

1 Se l'ufficio di revisione ha impartito a una banca un termine per il ripristino della situazione normale, trascorso questo termine dev'essere proceduto a una nuova revisione. Ove la banca non ottemperi completamente alle ingiunzioni, devono essere indirizzati senza indugio alla Commissione delle banche l'ultimo rapporto di revisione ordinaria e un rapporto speciale sulla revisione completiva.

2

Se l'ufficio di revisione deve informare la Commissione delle banche conformemente all'articolo 21 capoverso 4 della legge, deve farlo per iscritto allegandovi l'ultimo rapporto di revisione ordinaria.


Art. 42

1 Le domande intese a modificare le tariffe e le spese di revisione devono essere indirizzate per scritto, con la debita motivazione, alla Commissione delle banche da parte di un'associazione professionale degli organi di revisione. Si raccomanda, di stabilire per tutta la nazione tariffe unificate, prevedendo tuttavia riduzioni per i piccoli stabilimenti ipotecari e le piccole casse di risparmio di carattere locale.

2

È vietato concludere accomodamenti che prevedono per la revisione un'indennità globale o una durata determinata.

3

La Commissione delle banche pubblica le tariffe da essa approvate.

144 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

145 Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

146 Introdotto dall'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

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13. Rapporto di revisione

Art. 43

1 Il rapporto di revisione deve mettere in chiaro la situazione finanziaria generale della banca. Deve in primo luogo accertare se gli impegni della banca esposti nel bilancio regolarmente allestito sono coperti dagli attivi e se sono intatti i fondi propri ivi menzionati.

2

Ove fossero accertate irregolarità o emesse riserve, queste devono essere menzionate all'inizio del rapporto di revisione con rinvio al rispettivo passaggio.

3

L'ufficio di revisione deve valutare lui stesso gli attivi e i passivi; per tale scopo la banca gli fornisce la documentazione necessaria.

4

Se la banca è provvista di un ispettorato qualificato, i rapporti di questo saranno tenuti in debito conto dall'ufficio di revisione il quale può esigere che gli siano consegnati regolarmente. Esso nondimeno è responsabile degli accertamenti di cui nel capoverso 1.

5

La Commissione delle banche è autorizzata a emanare istruzioni generali sulla forma e il contenuto del rapporto di revisione. In casi speciali, può inoltre determinare l'ampiezza e i particolari della revisione e del rapporto di revisione.


Art. 44

Nel rapporto, l'ufficio di revisione deve ragguagliare chiaramente su ciascuno dei
punti seguenti, fornendo, all'occorrenza, indicazioni numeriche: a. l'osservanza delle condizioni richieste per l'autorizzazione; b.147 l'allestimento corretto dei conti annuali e dei conti di gruppo, quanto alla forma e al contenuto; c. la tavola completa di tutti i rischi e di tutte le rivalutazioni d'attivi come anche degli accantonamenti e delle riserve nascoste che servono per la loro copertura; d. il trattamento degli interessi relativi a crediti pericolanti e di quelli la cui copertura risulta problematica; e. la copertura e i rischi della banca per avalli, cauzione garanzie e lettere di credito;

f.

i rischi inerenti a operazioni su divise a scadenza fissa; g.148 l'ampiezza e l'esecuzione corretta di operazioni fiduciarie; l'adeguamento della protezione del fiduciante riguardo al rischio di compensazione dei propri averi con i crediti del beneficiario verso la banca; h.149 l'osservanza delle prescrizioni concernenti la ripartizione dei rischi; 147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 1989 (RU 1989 2542).

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i.

i crediti non rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 4ter della legge; k. l'osservanza della proporzione minima dei fondi propri rispetto agli impegni;

l.150 l'osservanza della liquidità minima: gli impegni che superano il limite secondo l'articolo 18 capoverso 2 riguardo all'adeguatezza in vista della distribuzione dei rischi connessi agli impegni a breve scadenza; l'adeguatezza dei provvedimenti per la liquidità del gruppo (art. 18 cpv. 3); m. l'osservanza delle disposizioni legali e statutarie riguardo le attribuzioni alle riserve;

n. la proporzione degli attivi all'estero rispetto al totale degli attivi. Per gli attivi all'estero è fatta distinzione tra quelli il cui capitale e il reddito sono trasferibili senza limitazioni e gli altri;

o. la legalità, l'adeguatezza e il funzionamento dell'organizzazione interna della banca; segnatamente sono esaminati i provvedimenti organizzativi adottati per garantire la vigilanza e il controllo dell'attività e della presentazione dei conti della banca; p. l'adeguatezza e l'efficacia dell'organizzazione e del controllo del servizio di depositi dei titoli per il quale occorre esplicitamente accertare se è garantita la sicurezza dei depositi dei clienti; q. l'ammontare complessivo dei pegni costituiti dai debitori e reimpegnati o dati a riporto dalla banca come pure l'ammontare delle anticipazioni concesse o ottenute su questi pegni e l'osservanza dell'articolo 17 della legge e dell'articolo 33 della presente ordinanza; r. ...151 s. ...152


Art. 45

1 Il rapporto di revisione deve parimenti ragguagliare sui punti seguenti in quanto essi siano importanti per valutare la situazione finanziaria e la produttività della banca: a. copertura dei debiti chirografari della banca mediante gli attivi liberi153, con l'aggiunta di un elenco sommario degli attivi costituiti in pegno, dei crediti ottenuti su questi attivi e dell'ammontare effettivamente adoperato di questi crediti; 149 Nuovo testo giusta il n.I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 45). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 106).

151 Abrogata dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

152 Abrogata dal n. I dell'O del 30 ott. 1996 (RU 1996 3094).

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° dic. 1980 (RU 1980 1814).

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b. l'ammontare nominale complessivo e il prezzo di costo delle proprie azioni o quote sociali in portafoglio; c. l'ammontare nominale complessivo delle proprie azioni o quote sociali sulle quali la banca ha fatto anticipazioni, come anche dei crediti accordati per l'acquisto di tali azioni e quote; d. valore contabile dei titoli e delle partecipazioni non fruttiferi; e. l'osservanza degli articoli 11 e 12 della legge concernenti il rimborso del capitale;

f. le dichiarazioni d'adesione sottoscritte dai membri responsabili illimitatamente e in solido delle società cooperative oppure obbligati a versamenti completivi;

g. la situazione della banca quanto alle divise (confronto degli attivi e degli impegni in moneta estera, comprese le operazioni a termine).

2

Se l'ufficio di revisione accerta che un banchiere privato si rivolge in un modo o nell'altro al pubblico per raccogliere capitali di deposito, nonostante faccia valere i diritti preliminari inerenti alla rinuncia a questa propaganda, lo annuncia alla Commissione delle banche.

3

L'ufficio di revisione ha la facoltà di estendere le sue investigazioni su altri elementi che gli sembrino importanti e di consegnarne il risultato nel suo rapporto.


Art. 46

1 Il revisore che ha diretto i lavori deve dichiarare nel rapporto se ha ottenuto dalla banca tutti gli schiarimenti previsti nel capoverso 2 dell'articolo 19 della legge.

2

Il rapporto di revisione deve essere provveduto delle firme che impegnano l'ufficio di revisione e della firma del revisore che ha diretto i lavori.


Art. 47

1 Il rapporto di revisione deve essere consegnato entro un anno dal giorno della chiusura dei conti oppure, a domanda della Commissione delle banche in un termine più breve. Se il rapporto non può essere consegnato entro questo termine, l'ufficio di revisione deve avvertirne la Commissione delle banche, indicandole le ragioni del ritardo.

2

Il rapporto di revisione è consegnato: a. per le società anonime: al presidente del consiglio d'amministrazione; b. per le società in accomandita per azioni: all'organo di vigilanza; c. per le società a garanzia limitata: a un socio autorizzato a rappresentare la società;

d. per le società cooperative: al presidente dell'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo;

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e. per le società in nome collettivo e in accomandita: a uno dei soci illimitatamente responsabili.

3

Qualora l'ufficio di revisione sia costretto a riferire alla Commissione delle banche in conformità dell'articolo 21 capoverso 3 della legge, allega anche il rapporto di revisione.

a154 1 La Commissione delle banche esige che i rapporti di revisione le siano presentati secondo la periodicità che le spetta di determinare.

2

Nel caso delle casse Raiffeisen, la Commissione delle banche può rinunciare alla presentazione di rapporti di revisione.


Art. 48

1 Le banche che hanno personalità giuridica devono far circolare il rapporto di revisione fra i membri dell'organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo e, ove occorra, fra i membri dell'organo di controllo prescritto dal Codice delle obbligazioni155 oppure mettere il rapporto a disposizione di questi organi per consultazione. Ciascun membro di questi organi deve attestare mediante firma di aver preso conoscenza del rapporto. Il rapporto di revisione deve essere discusso durante una seduta dell'organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo; deve essere tenuto un processo verbale della seduta.

2

I conti annui possono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale soltanto dopo che i membri dell'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, come anche dell'organo del controllo prescritto dal Codice delle obbligazioni156 abbiano preso conoscenza, conformemente al capoverso 1, del rapporto di revisione concernente l'esercizio precedente. Se è già stato allestito il rapporto di revisione concernente l'esercizio testè chiuso, i membri degli organi surriferiti devono prenderne parimenti conoscenza prima di sottoporre i conti di detto esercizio all'approvazione dell'assemblea generale.

3

Le società in nome collettivo o in accomandita possono, all'occorrenza, ripartire l'utile netto d'esercizio soltanto quando tutti i soci illimitatamente responsabili hanno preso conoscenza del rapporto di revisione concernente l'esercizio precedente.


Art. 49

1 Il rapporto speciale di revisione prescritto negli articoli 11 capoverso 1 lettera a e 25 capoverso 2 della legge dev'essere fatto ordinariamente dall'ufficio di revisione che ha verificato gli ultimi conti annuali della banca.

154 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

155 RS 220

156 RS 220

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2

Ove occorra, la Commissione delle banche può essa stessa commettere a un ufficio riconosciuto la revisione straordinaria di cui nell'articolo 23bis capoverso 2 della legge. In tal caso, la banca, se richiesta, deve pagare una anticipazione delle spese.

14. Commissione federale delle banche

Art. 50

Commissari157

1

I membri della Commissione federale delle banche stanno in carica quattro anni.

2

Il presidente, i vicepresidenti e gli altri commissari ricevono indennità il cui importo è stabilito dal Consiglio federale. L'importo delle indennità tiene conto della responsabilità e del carico di lavoro dei commissari. I commissari ricevono inoltre le diarie e le indennità di viaggio previste nelle relative ordinanze.158

a159 Presidente della commissione160 1

Il presidente tratta le questioni generali di sorveglianza. A tale scopo mantiene i contatti con le autorità svizzere e estere, nonché con i gruppi di banche, di fondi di investimento, di borse, di commercianti e di organi di revisione.161 2 Il presidente dirige le deliberazioni commissionali e sorveglia la gestione della segreteria, senza di norma interferire nell'esame di singoli casi.


Art. 51

Personale della segreteria162 1

Dopo aver sentito la Commissione delle banche, il Consiglio federale nomina il direttore e il direttore sostituto della segreteria della Commissione delle banche.163 2 La Commissione delle banche assume l'altro personale della segreteria. Essa è competente a stabilire e a sciogliere i rapporti di servizio degli impiegati. Può delegare le sue attribuzioni alla segreteria.164 3 I rapporti di lavoro del personale della segreteria sono disciplinati dalla legislazione applicabile al personale della Confederazione.

4

Allo scopo di assumere e mantenere al suo servizio personale particolarmente qualificato, per singole persone la Commissione delle banche può, con il consenso del Dipartimento federale delle finanze, derogare alla classificazione di un posto e fissare liberamente la promozione e lo stipendio iniziale, a condizione che la situazione del mercato del lavoro lo richieda. In questi casi è applicabile l'ordinanza del

157 Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

159 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

160 Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

161 Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

162 Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

Credito

58

952.02

9 dicembre 1996165 concernente il contratto di lavoro di diritto pubblico nell'Amministrazione generale della Confederazione.166 5 La Commissione delle banche non soggiace al massimale delle retribuzioni del personale della Confederazione.167
a168 Compiti della segreteria169 1

La segreteria prepara gli inserti della Commissione, presenta la sua proposta ed esegue le decisioni.

2

La Commissione delle banche può incaricare la segreteria di prendere in sua vece le decisioni concernenti casi d'importanza minore.

3

La segreteria tratta direttamente con le banche, le borse, i commercianti, le società di revisione, le direzioni dei fondi di investimento e le banche di deposito, nonché con le altre persone interessate. Essa svolge tutta la procedura amministrativa. Se del caso effettua essa stessa inchieste presso le persone sottoposte alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio170, alla legge del 24 marzo 1995171 sulle borse o alla legge del 18 marzo 1994172 sui fondi di investimento.173
b174 Audizione dei testimoni175 I funzionari competenti della segreteria e i membri della Commissione delle banche, sono autorizzati a procedere all'audizione dei testi nel quadro della procedura amministrativa.


Art. 52


176

Rapporto

La Commissione delle banche corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze e fa un rapporto annuo al Consiglio federale a destinazione dell'Assemblea federale. Il Consiglio federale e il Dipartimento federale delle finanze possono richiedere altri rapporti speciali.


Art. 53

Conti177

1

I conti della Commissione delle banche e della sua segreteria soggiacciono alle disposizioni che disciplinano le finanze della Confederazione.

165 [RU

1997 3. RU 2001 2197 all. n. I 9] 166 Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

167 Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

168 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

169 Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

170 RS

952.0

171 RS 954.1 172 RS 951.31

173 Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

174 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

175 Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

177 Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

Banche e casse di risparmio - O 59

952.02

2

Nel suo preventivo la Commissione delle banche può iscrivere un credito globale secondo l'articolo 25 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 giugno 1990178 sulle finanze della Confederazione. Vi può includere le spese di personale, beni e servizi.179

Art. 54


180

Scambio di dati181

1

La Commissione delle banche e la Banca nazionale svizzera sono autorizzate a scambiare i dati da loro raccolti presso banche, commercianti di valori mobiliari182, fondi d'investimento e sui mercati finanziari per procedere all'elaborazione statistica necessaria all'adempimento dei loro compiti legali.

2

Esse non possono scambiare dati che concernono singoli clienti di banche, di commercianti di valori mobiliari183 oppure della Banca nazionale svizzera.

3

Uno scambio di informazioni integrale, che comprenda anche i dati di cui al capoverso 2, è ammesso sempre che sia necessario per superare una crisi del mercato finanziario o di un singolo istituto.

15.184 Garanzia dei depositi

Art. 55

Obbligo di comunicazione 1

La Commissione delle banche comunica al responsabile della garanzia dei depositi la disposizione delle misure di protezione secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h della legge o la dichiarazione del fallimento bancario secondo l'articolo 33 della legge e lo informa sugli ultimi dati comunicati secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettere b e c.

2

Può rinunciare a tale comunicazione fintanto che nell'ambito di un risanamento: a. vi è fondato motivo di ritenere che le misure di protezione decise saranno revocate; o

b. i crediti privilegiati secondo gli articoli 37b della legge e 23 dell'ordinanza del 30 giugno 2005185 sul fallimento bancario non sono colpiti dalle misure di protezione.

178 RS

611.01

179 Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

180 Abrogato dall'art. 17 cpv. 2 dell'O del 4 dic. 1978 sulla tassa di vigilanza per banche e fondi d'investimento [RU 1978 1902]. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998, in vigore dal 1° dic. 1998 (RU 1998 2646).

181 Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

182 RU

1998 2828

183 RU

1998 2828

184 Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2004 (RU 2004 2777). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

185 RS

952 812.32

Credito

60

952.02


Art. 56

Termine 1 Il termine per il pagamento dei depositi garantiti secondo l'articolo 37h della legge è di tre mesi.

2

Il termine decorre a partire dalla comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi.

3

Non decorre o è interrotto fintanto che la disposizione secondo l'articolo 55 capoverso 1 non è eseguibile.


Art. 57

Piano di pagamento

1

Il liquidatore, l'incaricato del risanamento o l'incaricato dell'inchiesta (il mandatario) nominato dalla Commissione delle banche allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati privilegiati ai sensi degli articoli 37b della legge e 23 dell'ordinanza del 30 giugno 2005186 sul fallimento bancario e non sono compensati secondo l'articolo 37a della legge.

2

Il mandatario non è tenuto a verificare i crediti allibrati da inserire nel piano di pagamento. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento.

3

Il responsabile della garanzia dei depositi può consultare il piano di pagamento presso il mandatario.


Art. 58

Pagamento dei depositi garantiti 1

Il responsabile della garanzia dei depositi mette a disposizione del mandatario l'importo necessario al pagamento. Il mandatario rimborsa i depositi privilegiati.

2

Se tale importo non è sufficiente al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, i singoli importi sono versati proporzionalmente.


Art. 59

Diritto dei

depositanti

Decorso il termine di cui all'articolo 56, i depositanti hanno nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi di un diritto al rimborso dei loro depositi garantiti secondo l'articolo 37h della legge.


Art. 60

a 61187 186 RS

952 812.32

187 Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2004, con effetto dal 1° luglio 2004 (RU 2004 2777).

Banche e casse di risparmio - O 61

952.02

16. Disposizioni finali188

Art. 62


189

Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2005 1

La Commissione delle banche stabilisce le liquidità supplementari secondo l'articolo 19 che devono essere garantite dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007 sulla base dei depositi iscritti per l'esercizio 2004 nelle poste del bilancio di cui all'articolo 25 capoverso 1 numeri 2.3-2.5.

2

Gli importi di cui all'articolo 19 capoverso 2 devono essere notificati per la prima volta nel 2006.

3

La Commissione delle banche può prolungare di un anno i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o applicare un regime speciale a singole banche.

4

L'ufficio di revisione deve esaminare tali importi per la prima volta nell'ambito della revisione del conto annuale 2007.


Art. 63

Entrata in vigore190

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1972.

2

...191

Disposizioni finali della modificazione del 1° dicembre 1980192 Disposizioni finali della modificazione del 23 agosto 1989193 Disposizioni finali della modificazione del 4 dicembre 1989194 Disposizioni finali della modificazione del 12 dicembre 1994195 188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

190 Introdotta dal n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

191 Abrogato dal n. I dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

192 RU 1980 1814. Abrogato dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

193 RU 1989 1772. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

194 RU 1989 2542. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

195 RU 1995 253. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

Credito

62

952.02

Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995196 Disposizioni finali della modificazione dell'8 dicembre 1997197 196 RU 1996 45. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

197 RU 1998 16. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

Banche e casse di risparmio - O 63

952.02

Allegato I 198 198 Abrogato dal n. II dell'O del 24 mar. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

Credito

64

952.02

Allegato II199 199 Abrogato dal n. II dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253).