01.07.2023 - * / In vigore
15.07.2015 - 30.06.2023
01.09.2014 - 14.07.2015
01.01.2014 - 31.08.2014
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1

Ordinanza

sulle bandite federali (OBAF)1 del 30 settembre 1991 (Stato 1° agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero,
visti l'articolo 11 della legge federale del 20 giugno 19862 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia); e l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPNP), ordina: Sezione 1: Bandite federali

Art. 1

Scopo

Le bandite federali servono alla protezione ed alla conservazione di specie rare e minacciate di mammiferi e di uccelli selvatici, nonché dei loro biotopi; servono inoltre alla conservazione di effettivi sani, in numero adeguato alle circostanze locali, di specie cacciabili.


Art. 2

Designazione 1 Sono bandite federali gli oggetti elencati nell'Appendice 1.

2

L'inventario federale delle bandite federali (inventario) comprende per ogni zona protetta:

a. una rappresentazione cartografica del perimetro ed una descrizione della zona;

b. lo scopo protettivo; c. provvedimenti particolari riguardanti la protezione delle specie e dei biotopi e la relazione degli effettivi delle specie cacciabili, nonché la durata di validità dei provvedimenti; RU 1991 2304

1

Nuovo testo giusta l'art. 2 lett. r dell'O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).

2

RS 922.0

3

RS 451

922.31

Caccia

2

922.31

d. eventualmente un perimetro all'esterno della bandita, nel quale sono indennizzati i danni della selvaggina.

3

L'inventario (Appendice 2), parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì come tiratura a parte (art. 4 della L del 21 mar. 19864 sulle pubblicazioni ufficiali).


Art. 3


5

Modifiche lievi

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi: a. la modifica del perimetro per un massimo del cinque per cento della superficie dell'oggetto;

b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell'oggetto se il perimetro viene ampliato con una superficie nuova almeno equivalente; c. le misure adottate per la regolazione degli effettivi appartenenti a specie cacciabili.


Art. 4

Provvedimenti particolari nel caso di soppressione o di modificazione di bandite Nelle zone riaperte alla caccia i Cantoni provvedono affinché l'attività venatoria sia dapprima praticata con moderazione, e proseguita poi appieno soltanto dopo un periodo transitorio appropriato.

Sezione 2: Protezione della diversità delle specie e dei biotopi

Art. 5

Protezione delle

specie

1

Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali: a. la caccia è vietata; sono salvi gli articoli 2 capoverso 2 e 9; b. gli animali non vanno disturbati, braccati o adescati fuori della bandita; c. in foresta i cani vanno condotti al guinzaglio; sono salve le disposizioni speciali di cui agli articoli 2 capoverso 2 e 9;

d. è vietato portar seco, conservare o adoperare armi e trappole. I Cantoni possono consentire eccezioni per persone che abitano all'interno della bandita e per zone parzialmente protette. Le persone legittimate alla caccia o i militari hanno il diritto, rispettivamente nei periodi venatorio o di servizio (servizio,

4

[RU 1987 600. RU 2004 4929 art. 20]. Vedi ora la LF del 18 giu. 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (RS 170.512).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1265).

Bandite federali

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tiro e ispezione obbligatori), di traversare la bandita con armi scariche. I guardiacaccia sono legittimati ad adoperare armi e trappole; e. è vietato piantare tende o campeggiare. È fatto salvo l'uso di campeggi ufficiali. I Cantoni possono accordare eccezioni;

f. l'autorità cantonale competente, con il consenso del proprietario del fondo, può vietare l'entrata nella bandita di deltaplani e parapendii; g. è vietata l'attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati;

h. è vietato circolare su strade alpestri e forestali nonché impiegare veicoli fuori delle strade e dei percorsi agricoli o forestali, fatta eccezione per il loro uso da parte dei guardiacaccia oppure per lavori agricoli o selvocolturali. I Cantoni possono accordare altre eccezioni; i.

sono vietati gli esercizi militari con munizioni di guerra o d'esercizio. È fatto salvo l'uso, contrattualmente regolato, di balipedi e d'impianti militari speciali. Sono eccettuati dal divieto il servizio di guardia delle truppe, con armi cariche, nonché il porto d'armi per compiti di controllo del corpo delle guardie delle fortificazioni e del corpo delle guardie di frontiera.

2

Le competizioni sportive o altre manifestazioni collettive sono ammesse soltanto se non compromettono gli scopi protettivi della bandita. Gli organizzatori delle manifestazioni debbono ottenere preliminarmente il relativo permesso cantonale.

3

Restano salvi altri provvedimenti di più ampia portata o d'altro tenore intesi alla protezione delle specie nel senso dell'articolo 2 capoverso 2.


Art. 6

Protezione dei biotopi 1

Nell'adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza.

1bis

Se sono competenti per l'esecuzione autorità federali diverse dall' Ufficio federale dell'ambiente6 (Ufficio federale), la collaborazione di quest'ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.8 2

Nell'allestimento dei piani direttori e d'utilizzazione si terrà conto delle esigenze delle bandite.

3

Nelle bandite va rivolta particolare attenzione alla conservazione dei biotopi a tenore dell'articolo 18 capoverso 1bis LPNP, segnatamente come spazi vitali dei 6

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

7 RS

172.010

8

Introdotto dal n. II 20 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Caccia

4

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mammiferi e degli uccelli selvatici indigeni e migratori. I Cantoni provvedono in particolare affinché tali biotopi: a. siano usati adeguatamente a fini agricoli e forestali; b. non siano frazionati; c. dispongano di un'offerta di pastura sufficiente per la selvaggina.

4

Restano salvi altri provvedimenti di più ampia portata o d'altro tenore intesi alla protezione delle specie nel senso dell'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza e degli articoli 18 e seguenti LPNP.

5

La promozione di provvedimenti intesi alla protezione dei biotopi è retta dagli articoli 18 e seguenti LPNP.


Art. 7

Segnaletica e

informazione

1

I Cantoni provvedono ad informare in merito alle bandite il pubblico ed i titolari di una patente di caccia.

2

Essi provvedono a segnalare in loco le bandite.

3

Alle entrate principali delle bandite e nel caso di biotopi particolarmente degni di protezione, all'interno di tali zone, si debbono collocare cartelli che forniscano indicazioni in merito alla zona protetta, allo scopo protettivo ed ai principali provvedimenti protettivi.

Sezione 3: Prevenzione dei danni arrecati dalla selvaggina

Art. 8

1 I Cantoni provvedono affinché nelle bandite la selvaggina non causi danni intollerabili. Il ringiovanimento naturale delle foreste dev'essere assicurato.

2

I guardiacaccia delle bandite possono, per ordine del servizio cantonale competente, adottare in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali cacciabili che causino danni notevoli.

3

Nelle bandite non si possono insediare o gestire depositi permanenti di foraggio e di sale per la selvaggina. Sono eccettuati i depositi di foraggio intesi a prevenire l'esodo di cinghiali.

4

Per il resto sono valide le disposizioni cantonali sulla prevenzione di danni arrecati dalla selvaggina.

Sezione 4: Provvedimenti venatori

Art. 9

Regolazione degli effettivi 1

I Cantoni provvedono affinché gli effettivi di ungulati cacciabili che vivono nelle bandite siano adeguati di continuo alle condizioni locali, e che vi sia una struttura

Bandite federali

5

922.31

naturale delle classi d'età e di sesso. Essi tengono conto, al riguardo, delle necessità dell'agricoltura, della protezione della natura, e del paesaggio e della conservazione della foresta.

2

A tal fine vengono delimitate: a. le zone nelle quali provvedimenti di regolazione possono essere ordinati solo in casi eccezionali (zone integralmente protette); b. le zone nelle quali gli effettivi di caprioli, camosci, cervi nobili e cinghiali possono essere regolati o ridotti periodicamente (zone parzialmente protette).

3

Prima di prendere provvedimenti di regolazione nelle zone integralmente protette dev'essere chiesto il parere dell'Ufficio federale9.

4

Per le zone parzialmente protette i Cantoni allestiscono piani d'abbattimento concernenti le singole specie di selvaggina e li comunicano all'Ufficio federale. Se le bandite di Cantoni diversi sono confinanti, i piani anzidetti vanno concordati reciprocamente.

5

Nella regolazione degli effettivi è proibito l'impiego di cani, sempre che non si tratti di bracchi addestrati alla ricerca. I Cantoni possono accordare eccezioni.

6

Per l'effettuazione dei piani di abbattimento i Cantoni possono far capo, oltre che agli organi di protezione della selvaggina, a cacciatori legittimati.


Art. 10

Abbattimenti selettivi

1

Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite sono tenuti ad abbattere gli animali malati, deboli o feriti.

2

Gli abbattimenti vanno annunciati senza indugio al servizio cantonale competente.

Sezione 5: Guardiacaccia

Art. 11

Statuto e

nomina

1

I Cantoni designano uno o più guardiacaccia per ogni bandita. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria come all'articolo 26 della legge sulla caccia.

2

I guardiacaccia delle bandite sono funzionari cantonali.

3

Sono subordinati al servizio cantonale competente.

4

Sono nominati dal Cantone. La documentazione inerente alle nomine previste va sottoposta per parere all'Ufficio federale.

5

Se le bandite sono in prossimità delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia vanno affidati anche alle guardie di confine.

9

Nuova espressione giusta il n. II 20 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Caccia

6

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Art. 12

Compiti 1 Il servizio cantonale competente affida ai guardiacaccia i compiti seguenti: a. esecuzione dei compiti di polizia della caccia secondo la legge sulla caccia; b. censimento e sorveglianza delle popolazioni d'animali selvatici nelle bandite;

c. partecipazione alla pianificazione, cura e manutenzione di particolari biotopi;

d. delimitazione e segnaletica in loco delle bandite; e. informazione e sorveglianza dei visitatori delle bandite; f. partecipazione alla pianificazione di provvedimenti preventivi dei danni causati dalla selvaggina e alla regolazione degli effettivi d'ungulati, come pure esecuzione di queste misure; g. organizzazione ed esecuzione della ricerca di animali feriti nelle bandite; h. contatti, informazione e collaborazione con rappresentanti dei Comuni, dell'agricoltura e della selvicoltura, nonché della protezione della natura e del paesaggio e della caccia; i.

difesa degli interessi della protezione delle specie in sede d'elaborazione dei piani direttori e d'utilizzazione comunali e regionali, in quanto concernono le bandite; k. contatti con i servizi regionali di coordinamento e con i comandi delle piazze di tiro circa l'occupazione delle piazze d'armi e di tiro, in quanto le loro attività tocchino le bandite, e consulenza a comandanti di truppe in loco; l. sostegno e collaborazione a ricerche scientifiche d'intesa con il servizio cantonale competente.

2

Il servizio cantonale competente, di moto proprio o a richiesta dell'Ufficio federale, può affidare altri compiti ai guardiacaccia.

3

I guardiacaccia tengono un diario dei lavori eseguiti.

4

L'adempimento dei compiti suindicati è oggetto di rapporto annuo all'Ufficio federale.


Art. 13

Formazione 1 I Cantoni provvedono alla formazione di base dei guardiacaccia.

2

L'Ufficio federale indice corsi di perfezionamento per le esigenze particolari delle bandite.

Bandite federali

7

922.31

Sezione 6:10 Indennità

Art. 14

Sorveglianza 1 L'ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle bandite è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato. È stabilito in base: a. alla superficie delle bandite; b. ai costi della formazione di base e dell'equipaggiamento, nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per i compiti di sorveglianza; c. all'infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle bandite;

d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell'Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti.

2

Il sussidio di base annuo è fissato come segue: a. per tutte le bandite con una superficie fino a 20 km2: 21 000 franchi; b. per le bandite con una superficie compresa tra 20 e 100 km2: fino a 21 000 franchi in più, proporzionalmente all'area che eccede i 20 km2.


Art. 15

Danni arrecati dalla selvaggina 1

Indennità globali sono accordate per coprire i costi: a. del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una bandita o all'interno di un perimetro designato secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera d nel quale sono indennizzati i danni della selvaggina; b. della prevenzione di tali danni.

2

L'ammontare delle indennità è stabilito in base alla grandezza della superficie delle bandite.

3

L'ammontare delle indennità è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.

4

A difetto di provvedimenti secondo l'articolo 8 o 9 non si accordano indennità.


Art. 16

Abrogato

Art. 17

Competenza e procedura 1

L'Ufficio federale stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

10 Nuovo testo giusta il n. I 22 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Caccia

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2

L'Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

3

Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per l'adempimento parziale dell'obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano per analogia gli articoli 10-11 dell'ordinanza del 16 gennaio 199111 sulla protezione della natura e del paesaggio.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 19 agosto 198112 sulle bandite federali è abrogata.


Art. 19

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1992.

11 RS

451.1

12

[RU 1981 1452, 1986 1440, 1988 517 art. 20 n. 3].

Bandite federali

9

922.31

Appendice 113 (art. 2 cpv. 1)

Bandite federali 1. Augstmàtthorn BE 2. Combe-Grède BE 3. Kiental BE 4. Schwarzhorn BE 5. Tannhorn LU 6. Urirotstock UR 7. Fellital UR 8. Mythen SZ 9. Silbern-Jägern-Bödmerenwald SZ 10. Hahnen OW 11. Hutstock OW/NW 12. Kärpf GL 13. Schilt GL 14. Rauti-Tros GL 15. Graue Hörner SG 16. Säntis AI/AR 17. Bernina-Albris GR 18. Beverin GR 19. Campasc GR 20. Piz Ela GR 21. Trescolmen GR 22. Pez Vial/Greina GR 23. Campo Tencia TI 24. Greina TI 25. Dent de Lys FR 26. Hochmatt-Motélon FR 27. Creux-du-Van NE 28. Grand Muveran VD 29. Les Bimis-Ciernes Picat VD 13 Aggiornato dal n. I dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1265).

Caccia

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30. Le Noirmont VD 31. Pierreuse-Gummfluh VD 32. Aletschwald VS 33. Alpjuhorn VS 34. Wilerhorn VS 35. Bietschhorn VS 36. Mauvoisin VS 37. Val Ferret/Combe de l'A VS 38. Haut de Cry/Derborence VS 39. Leukerbad VS 40. Turtmanntal VS 41. Dixence VS

Bandite federali

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Appendice 2

(art. 2 cpv. 2 e 3) Bandite federali Inventario federale delle bandite federali14 14 L'inventario, e relative sue modifiche, non é pubblicato nella RU. Fanno accezione a ciò le modifiche del 18 feb. 2004, apparse nella RU del 9 mar. 2004 (RU 2004 1265). Il testo può essere richiesto separatamente presso l'Ufficio dell'ambiente UFAM, 3003 Berna, http://www.bafu.admin.ch/publikationen/index.html?lang=it (vedi RU 1994 1902, 2000 2119, 2002 4340 4341, 2003 863, 2010 3329).

Caccia

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