01.04.2025 - *
01.06.2024 - 31.03.2025 / In vigore
01.01.2024 - 31.05.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
15.06.2023 - 31.08.2023
01.03.2022 - 14.06.2023
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.06.2019 - 31.03.2021
01.03.2019 - 31.05.2019
15.04.2017 - 28.02.2019
01.03.2017 - 14.04.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
01.10.2015 - 14.10.2015
20.07.2015 - 30.09.2015
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01.07.2015 - 19.07.2015
01.04.2013 - 30.06.2015
13.06.2012 - 30.03.2013
01.01.2011 - 12.06.2012
12.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 11.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 28.05.2006
01.08.2001 - 31.12.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3) dell'11 agosto 1999 (Stato 20 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull'asilo (LAsi),
ordina:


Art. 1


2

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.

2

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'allegato 4.

a3 Sistemi d'informazione

(art. 96 e 99a-102 LAsi; art. 2 LSISA4) La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)5 gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione: a. sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) conformemente all'ordinanza SIMIC del 12 aprile 20066; b. banca dati Artis; c. amministrazione dei prestiti; d. documentazione giudiziaria turca; e. banca dati finanziamento asilo (Finasi); f.

banca dati sui casi medici; g. banca dati Aiuto individuale al ritorno; RU 1999 2351

1 RS

142.31

2

Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

3

Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5775).

4

LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51).

5

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

6 RS

142.513

142.314

Migrazione

2

142.314

h. banca dati LINGUA; i.

sistema d'informazione per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES); j. sistema d'informazione AURORA conformemente all'articolo 12 dell'ordinanza dell'11 agosto 19997 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

k.8 banca dati sul pool d'interpreti (DOPO)
b9 Banca dati Artis

1

Nella banca dati Artis sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo.

2

Non vi figurano né dati personali particolarmente degni di protezione né profili della personalità. Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema.

3

Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM e del Tribunale amministrativo federale.

4

La SEM può rendere accessibili le informazioni registrate in Artis alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo: a. alle autorità cantonali degli stranieri; b. ai rappresentanti delle autorità dell'amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo;

c. alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazioni sui Paesi.

c10 Amministrazione dei prestiti 1

L'amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti.

2

Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano dell'amministrazione dei prestiti.

7 RS

142.281

8

Introdotta dal n. I dell'O del 9 mag. 2012, in vigore dal 13 giu. 2012 (RU 2012 2903).

9

Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

10 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

O 3 sull'asilo

3

142.314

d11 Documentazione giudiziaria turca 1

La documentazione giudiziaria turca è una banca dati di riferimento relativa ai documenti giudiziari turchi presentati da richiedenti l'asilo e la cui autenticità è stata confermata.

2

Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM specializzati nell'analisi di documenti giuridici.

e12 Banca dati Finasi

1

Nella banca dati Finasi sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie giusta gli articoli 20, 22, 24, 26, 28 e 31 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 199913 sull'asilo (OAsi 2) e l'articolo 18 dell'ordinanza del 24 ottobre 200714 sull'integrazione degli stranieri (OIntS).

2

La banca dati Finasi contiene i seguenti dati personali di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e apolidi: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, attività lucrativa, numero personale, numero d'assicurato AVS e numero UST del Comune di domicilio.15 3 I dati sono registrati per motivi di controllo nella banca dati Finasi per una durata di tre anni. Trascorso questo termine i documenti designati dall'Archivio federale come non degni di essere archiviati sono cancellati.

4

Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano del versamento delle somme forfettarie.

f16 Banca dati sui casi medici 1

La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici.

2

Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano dei casi medici.

g17 Banca dati Aiuto individuale al ritorno 1

Nella banca dati Aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l'asilo.

11 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

12 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

13 RS

142.312

14 RS

142.205

15 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

16 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

17 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Migrazione

4

142.314

2

Hanno accesso alla banca dati i collaboratori della SEM che si occupano del controllo e della valutazione dell'aiuto individuale al ritorno.

h18 Banca dati LINGUA

1

Nella banca dati LINGUA sono registrati i nomi degli esperti nonché dei richiedenti l'asilo di cui è stata allestita una perizia LINGUA; il contenuto della perizia non figura nella banca dati.

2

Hanno accesso ai dati i collaboratori del servizio LINGUA della SEM.

i19 Sistema d'informazione MIDES (art.

99a cpv. 3, 99b, 99c e 99d cpv. 1 LAsi) 1

MIDES serve al trattamento dei dati personali relativi ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione.

2

L'allegato 5 elenca in modo esaustivo i dati contenuti in MIDES e determina la portata dell'accesso e il diritto a trattare i dati.

3

La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati e la sicurezza dei dati.

j20 Banca dati DOPO

1

Nella banca dati DOPO sono registrati i dati relativi alle persone indispensabili per la pianificazione e l'attuazione delle audizioni, segnatamente: a. generalità; b. piani d'impiego; e c. dati rilevanti per la retribuzione delle seguenti persone: 1. interprete, 2. verbalista, 3. specialista in materia di provenienza, 4. esperto LINGUA,

5. intervistatore

LINGUA.

2

Hanno accesso a questi dati i collaboratori della SEM che si occupano della pianificazione e dell'attuazione delle audizioni nonché della retribuzione secondo il capoverso 1 lettera c.

3

Le persone seguenti hanno accesso esclusivamente ai propri piani d'impiego: a. interprete;

18 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5775).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mag. 2012, in vigore dal 13 giu. 2012 (RU 2012 2903).

O 3 sull'asilo

5

142.314

b. verbalista; c. specialista in materia di provenienza; d. esperto LINGUA;

e. intervistatore

LINGUA.

4

La banca dati DOPO presenta le seguenti interfacce: a. con il sistema SIMIC, per consultare i dati dei richiedenti l'asilo necessari per la pianificazione dell'audizione, in particolare i numeri di riferimento, la nazionalità, la lingua nonché la data e il luogo in cui è stata depositata la domanda d'asilo; b. con il sistema di gestione del personale BV PLUS, per trasferire i dati rilevanti per la retribuzione secondo il capoverso 1 lettera c.


Art. 2


21

Divieto di comunicare i dati (art. 97 cpv. 1 e 2 LAsi) Le autorità federali e cantonali che intendono comunicare al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera devono dapprima accertarsi presso la SEM che in primo grado la domanda d'asilo è stata respinta o è stata emanata una decisione di non entrata nel merito o che con la comunicazione non mettono in pericolo né le persone interessate né i loro congiunti.


Art. 3

Comunicazione di dati allo scopo di acquisire documenti di viaggio (art. 97 cpv. 3 lett. b) Se per l'esecuzione di un allontanamento è necessario trasmettere al Paese d'origine o di provenienza le impronte digitali della persona interessata, da tale trasmissione non deve trasparire che la persona interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.


Art. 4


22

Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale (art. 98a LAsi) La SEM comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale informazioni e mezzi di prova qualora sussistano seri motivi di sospettare che sia stato commesso un crimine di cui all'articolo 1 capoverso F lettere a e c della Convenzione del 28 luglio 195123 sullo statuto dei rifugiati.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

23 RS 0.142.30

Migrazione

6

142.314


Art. 5

24 Dati biometrici

(art. 98b LAsi) 1

Per accertare l'identità di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici: a. impronte

digitali;

b. fotografie.

2

L'accesso ai dati di cui al capoverso 1 è retto dall'allegato 1 dell'ordinanza del 12 aprile 200625 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS. Esso non contiene dati personali relativi agli interessati.


Art. 6


26

Esame dei dati biometrici (art. 99 LAsi e art. 13 cpv. 2 LSISA27) 1

Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore.

2

Sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompagnati unicamente se l'esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità.

3

Nei casi in cui la domanda è presentata dall'estero, al confine, all'aeroporto o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti rilevare i dati biometrici.

4

Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, la SEM esige dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol) le impronte digitali rilevate dalla polizia. Vi appone il numero di controllo del processo e trasmette indi il modulo a Fedpol, che lo registra separatamente come modulo concernente l'asilo.

5

La SEM può incaricare ditte private di rilevare e esaminare i dati biometrici nei centri di registrazione e negli aeroporti, a condizione che tali ditte possano garantire l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati.

6

Se necessario per chiarire reati, la SEM mette i dati biometrici a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso della SEM.

7

Se dati biometrici di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli della SEM, quest'ultima decide, giusta l'articolo 97 capoverso 1 della LAsi, circa l'ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

25 RS

142.513

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

27 RS

142.51

O 3 sull'asilo

7

142.314

a28 Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da nessuno degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (art.

102c cpv. 3 e 4 LAsi) È data una protezione adeguata della persona interessata ai sensi dell'articolo 102c capoverso 3 LAsi se sono fornite garanzie sufficienti, risultanti segnatamente dalle clausole contrattuali, sui punti seguenti: a. i principi della legittimità e della buona fede nel trattamento dei dati nonché dell'esattezza dei dati sono rispettati; b. lo scopo della comunicazione è chiaramente stabilito; c. i dati sono trattati solo fintanto che necessario allo scopo della comunicazione;

d. le autorità autorizzate a trattare i dati sono chiaramente designate; e. la trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati è vietata;

f.

la conservazione e la cancellazione dei dati sono chiaramente disciplinate; g. la persona interessata ha un diritto di rettifica dei dati inesatti; h. la persona interessata è informata sul trattamento dei suoi dati personali nonché sulle relative condizioni;

i.

la persona interessata ha il diritto di essere informata sui dati che la riguardano; j.

la sicurezza dei dati è garantita; k.

la persona interessata ha il diritto di fare appello a un'autorità indipendente se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.

b29 Comunicazione di dati a uno Stato Dublino 1

Nel quadro dell'applicazione degli Accordi d'associazione alla normativa di Dublino30, prima del trasferimento di un richiedente l'asilo nel competente Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), la SEM deve comunicare a detto Stato i seguenti dati: a. i dati personali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1560/200331; e 28 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

29 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

30 Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'all. 4.

31 Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda

d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 118/2014, GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1.

Migrazione

8

142.314

b. le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata, di cui all'allegato IX del regolamento (CE) 1560/2003, laddove siano necessarie ai fini dell'assistenza medica e del trattamento medico.

2

Le informazioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o tra persone soggette a un corrispondente segreto professionale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappresentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere comunicate eccezionalmente senza consenso esplicito qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda.

3

La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 604/201332 e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (UE) 1560/2003.


Art. 7

e 833

Art. 9

Comunicazione in singoli casi 1

La SEM può, in singoli casi, comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private i dati personali di cui hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali.

2

Di norma i dati personali non sono comunicati a privati. In via eccezionale può essere comunicato l'indirizzo, se la persona che chiede l'informazione dimostra che ne ha bisogno per far valere pretese giuridiche esistenti o per la difesa di altri interessi degni di protezione.


Art. 10

Comunicazione di

liste

1

La SEM può consegnare liste con dati personali alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private, se esse ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali e se il trattamento da parte dell'autorità richiedente è compatibile con lo scopo definito in materia dalla legge.

2

La consegna di liste con dati personali a privati è vietata.

32 Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

33 Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945).

O 3 sull'asilo

9

142.314


Art. 11


34

Esperto in dattiloscopia (art.

102ater LAsi) 1

La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a un esperto in dattiloscopia dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).

2

In caso di risultato positivo della consultazione Eurodac, la SEM lo rende accessibile ai Servizi AFIS DNA. L'esperto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l'esito della sua verifica alla SEM.

3

Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM cancella senza indugio il risultato della consultazione.

4

La SEM informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali.

5

I Servizi AFIS DNA devono parimenti esaminare le impronte digitali, se: a. dopo la concessione della protezione internazionale a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.

a35 Diritto d'accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac 1

Chiunque fa valere il proprio diritto d'accesso, il proprio diritto di rettifica o il proprio diritto di cancellazione dei dati Eurodac deve fornire tutte le indicazioni necessarie alla propria identificazione, comprese le impronte digitali, e presentare una domanda scritta alla SEM.

2

La SEM tratta la domanda di diritto d'accesso d'intesa con l'autorità che ha registrato i dati o con lo Stato che ha trasferito i dati all'unità centrale.

3

Essa registra le domande di diritto d'accesso e le trasmette all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Informa l'IFPDT in merito alle modalità secondo cui ha trattato le domande.

4

Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica o di cancellazione di dati Eurodac che non sono stati registrati da autorità svizzere, la SEM contatta entro un termine adeguato gli Stati che hanno registrato i dati e trasmette loro la domanda. La SEM informa la persona interessata della trasmissione della domanda.

34 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849).

35 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849). Correzione del 7 lug. 2015 (RU 2015 2237).

Migrazione

10

142.314

5

La SEM tratta senza indugio le domande d'accesso, di rettifica o di cancellazione.

6

Essa conferma per scritto e senza indugio alla persona interessata tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposta a rettificare o cancellare i dati, ne rende noti i motivi. 7 Le indicazioni necessarie per l'identificazione di cui al capoverso 1, comprese le impronte digitali, sono cancellate senza indugio dopo il trattamento della domanda.

b36 Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac La responsabilità in caso di danni in relazione con la gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 195837 sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a-19c, che si applicano per analogia.

c38 Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac 1

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale.

2

L'IFPDT è l'autorità nazionale secondo gli articoli 29 paragrafi 11-13 e 30 del regolamento (UE) 603/201339. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.


Art. 12


40

Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta: a. dall'ordinanza del 14 giugno 199341 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

b. dal capitolo dell'ordinanza del 9 dicembre 201142 sull'informatica nell'Amministrazione federale concernente la sicurezza informatica;

36 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849). Correzione del 7 lug. 2015 (RU 2015 2237).

37 RS

170.32

38 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849). Correzione del 7 lug. 2015 (RU 2015 2237).

39

Regolamento (UE) 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determina-

zione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un

apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento

(UE) 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

40 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849).

41 RS

235.11

42 RS

172.010.58

O 3 sull'asilo

11

142.314

c. dalle istruzioni del Consiglio federale del 14 agosto 201343 sulla sicurezza TIC nell'Amministrazione federale.


Art. 13

Archiviazione I dati che non sono più necessari vanno archiviati o distrutti. L'archiviazione o la distruzione dei dati avviene in collaborazione con l'Archivio federale.


Art. 14

Statistica, pianificazione e ricerca 1

…44

2

A scopo di ricerca o di pianificazione, la SEM può comunicare dati personali ad autorità, a università e a loro istituti nonché a organizzazioni private. I dati devono essere anonimizzati nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consenta. I risultati vanno pubblicati in modo tale che le persone interessate non possano essere determinate. L'ulteriore trasmissione di tali dati è lecita unicamente con il consenso della SEM.


Art. 15

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

43 Le istruzioni possono essere consultate al seguente indirizzo Internet dell'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC): www.isb.admin.ch > Temi > Sicurezza >

Basi per la sicurezza > Istruzioni sulla sicurezza informatica.

44 Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945).

Migrazione

12

142.314

Allegati 1 e 245 45 Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945).

O 3 sull'asilo

13

142.314

Allegato 3

Modifica del diritto vigente …46

46 Le mod. possono essere consultate alla RU 1999 2351.

Migrazione

14

142.314

Allegato 447 (art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 200448 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. Accordo del 17 dicembre 200449 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

c. Protocollo del 28 febbraio 200850 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 200851 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

47 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

48 RS

0.142.392.68 49 RS

0.362.32

50 RS

0.142.393.141 51 RS

0.142.395.141

O 3 sull'asilo

15

142.314

Allegato 552 (art. 1i)

Livelli d'accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d'informazione MIDES Legenda

Livelli d'accesso: A: Consultazione in rete B: Trattamento Vuoto: Nessun accesso

Unità organizzative: AFIS: Collaboratori esterni che lavorano con AFIS-Lifescan Assistenza:

Collaboratori esterni settore Assistenza PolAer Polizia

aeroportuale

SEM:

Segreteria di Stato della migrazione - I:

Superuser

- II:

Segreteria

- III:

Direzione Centri di registrazione e di procedura (CRP) - IV:

Ufficio di attribuzione - V:

Centrale CRP

- VI:

Collaboratori specialisti in materia di asilo - VII:

Settore Scambio di dati e identificazione - VIII:

Settore Acquisizione e gestione dei dati - IX:

Settore Analisi linguistiche Sicurezza:

Collaboratori esterni settore Sicurezza 52 Introdotto dal n. II dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5775).

Migrazione

16

142.314

Catalogo dei dati MIDES Campi dati MIDES

SEM

Partner SEM

I II III IV V VI VII VIII IX PolAer Sicurezza Assistenza

AFIS

1. Dati di base Cognome B B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

Nome B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

N. SIMIC

A A A A A A

A

A

A

A

A

N. personale MIDES

A A A A A A

A

A

A

A

A

Numero d'incarto Asilo A A A A A A

A

A

A

A

A

Categoria d'asilo - statuto B B

A A A B

A

B

B

A

A

Numero di controllo personale (PCN) A A A A A A

A

A

A

A

A

Identificazione B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

Codice Dublino

B B

A A A B

A

A

A

A

A

Data di nascita

B B

A A A B

A

B

B

A

A

Sesso B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

Nazionalità B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

Lingua B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

Seconda lingua

B B

A A A B

A

B

B

A

A

Stato civile

B B

A A A B

A

B

B

A

A

Rappresentante legale B B

A A A A

A

A

A

A

A

Persona di fiducia

B B

A A A A

A

A

A

A

A

O 3 sull'asilo

17

142.314

Campi dati MIDES

SEM

Partner SEM

I II III IV V VI VII VIII IX PolAer Sicurezza Assistenza

AFIS

Tipo di persona (principale/secondaria) B B

A A A A

A

A

B

A

A

Tipo di relazione

B B

A A A A

A

A

B

A

A

Statuto della persona B B

A A A A

A

A

A

A

A

Statuto della dattiloscopia B B

A A A A

A

A

B

A

B

Statuto provvedimenti sanitari di confine B B

A A A A

A

A

B

B

A

2. Alloggio

Pre-registrazione Data della pre-registrazione B B

A

A A

A

B

A

Data di conferma della pre-registrazione B B

A

A A

A

B

A

Entrata Data d'entrata

CRP

B

B

A

A

A

A B

A

Data della domanda d'asilo (avvio procedura) B B

A

A A

A

B

A

Entrata

provvisoria

B

B

A

A

A

A B

A

Trasferimento Data prevista per il trasferimento B B

A

A A

A

B

A

Trasferimento

eseguito

B

B

A

A

A

A B

A

Luogo prima del trasferimento B B

A

A A

A

B

A

Data del trasferimento B B

A

A A

A

B

A

Data d'arrivo del trasferimento B B

A

A A

A

B

A

Migrazione

18

142.314

Campi dati MIDES

SEM

Partner SEM

I II III IV V VI VII VIII IX PolAer Sicurezza Assistenza

AFIS

Osservazione

trasferimento

B

B

A

A

A

A B

A

Disparizione Data della disparizione B B

A

A A

A

B

A

Partenza Data della partenza B B

A

A A

A

B

A

Osservazione

al

Cantone

B

B

A

A

A

A B

A

Cantone di partenza B B

A

A A

A

B

A

Ora d'arrivo nel Cantone B B

A

A A

A

B

A

3. Pratiche Collaboratore che effettua la registrazione (indicazione
n. di identificazione/sigla) B

B

A

A

A

A

Collaboratore

responsabile

B

B

A

A

A

A

Tipo

di

pratica

B

B

A

A

A

A

Data di registrazione della pratica B B

A

A A

A

Data statistica della pratica B B

A

A A

A

Sincronizzazione

SIMIC

B

B

A

A

A

A

Possibile pratica SIMIC B B

A

A A

A

Data dell'evento (audizione) B B

A

A A

A

Tipo

di

disbrigo

B

B

A

A

A

A

Data del disbrigo

B B

A

A A

A

O 3 sull'asilo

19

142.314

Campi dati MIDES

SEM

Partner SEM

I II III IV V VI VII VIII IX PolAer Sicurezza Assistenza

AFIS

Tipo

di

annullamento

B

B

A

A

A

A

Data

di

annullamento

B

B

A

A

A

A

Disattivazione

dell'annullamento

B

B

A

A

A

A

Data della disattivazione B B

A

A A

A

Osservazione sulla pratica B B

A

A A

A

Data

dell'osservazione

B

B

A

A

A

A

Titolo

dell'osservazione

B

B

A

A

A

A

4. Dati di riferimento Dati di riferimento B A

5. Gestione delle uscite Cronologia delle uscite B B

A

B

B

B

B

B

Divieto

d'uscita

B B A B B B

B

B

Uscita

straordinaria

B B A B B B

B

B

6. Decisioni di non entrata nel merito/gestione dei termini Data di notifica NEM B B A

A A

A

Ultimo termine di ricorso B B A

A A

A

Data della disparizione B B A

A A

A

Data d'entrata del ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) B

B

A

A

A

A

Migrazione

20

142.314

Campi dati MIDES

SEM

Partner SEM

I II III IV V VI VII VIII IX PolAer Sicurezza Assistenza

AFIS

Termine per la sentenza del TAF B B A

A A

A

Passaggio in giudicato della sentenza del TAF B B A

A A

A

7. Verbale dell'audizione sulla persona Incaricato dell'audizione B A A

A

B

B

Data dell'audizione B A A

A

B

B

Lingua dell'audizione B A A

A

B

B

Inidicazioni sul foglio informativo B A A

A

B

B

Dati relativi alla rappresentanza legale B A A

A

B

B

Dati relativi all'interprete B A A

A

B

B

1. Identità Stirpe/tribù/casta B

A

A

A

B

B

Cognome da nubile

B A A

A B

B

Luogo di nascita

B A A

A B

B

Etnia

B

A

A

A

B

B

Seconda

nazionalità

B

A

A

A

B

B

Nazionalità

alla

nascita

B

A

A

A

B

B

Codice

d'origine

B

A

A

A

B

B

Stato civile dal:

B A A

A B

B

Dati relativi al partner B A A

A B

B

Religione

B

A

A

A

B

B

O 3 sull'asilo

21

142.314

Campi dati MIDES

SEM

Partner SEM

I II III IV V VI VII VIII IX PolAer Sicurezza Assistenza

AFIS

Identità

secondaria

B

A

A

A

B

B

Dati relativi al padre B A A

A B

B

Dati relativi alla madre B A A

A B

B

Altre lingue sufficientemente conosciute per l'audizione B A A

A B

B

Altre conoscenze linguistiche B A A

A B

B

Lingue

del

padre

B

A

A

A

B

B

Lingue

della

madre

B

A

A

A

B

B

Livello scolastico/formazione, mestiere B A A

A B

B

Ultima attività svolta B A A

A B

B

Mezzi disponibili in franchi svizzeri B A A

A B

B

Mezzi disponibili in valute estere B A A

A B

B

2. Soggiorni Ultimo domicilio nello Stato d'origine B A A

A B

B

Ultimo indirizzo ufficiale nello Stato d'origine B A A

A B

B

Soggiorno anteriore in Svizzera B A A

A B

B

Soggiorno anteriore all'estero (all'infuori della Svizzera) B A A

A B

B

Domanda d'asilo anteriore in uno Stato terzo/ rappresentanza Stato terzo B

A

A

A

B

B

Domanda d'asilo anteriore in Svizzera/rappresentanza svizzera B

A

A

A

B

B

Migrazione

22

142.314

Campi dati MIDES

SEM

Partner SEM

I II III IV V VI VII VIII IX PolAer Sicurezza Assistenza

AFIS

3. Relazioni Nello Stato d'origine B A A

A B

B

In

Svizzera

B A A A B B

Dati relativi alle relazioni in Svizzera B A A

A B

B

Relazioni in Stati terzi B A A

A B

B

Dati relativi ai figli minorenni inclusi nella domanda d'asilo B A A A B

B

Dati relativi all'identità secondaria dei figli B A A

A B

B

Documenti di legittimazione dei figli B A A

A B

B

4. Itinerari Data di partenza dallo Stato d'origine B A A

A B

B

Viaggio dallo Stato d'origine in Svizzera B A A

A B

B

Data dell'entrata in Svizzera B A A

A B

B

Tipo d'entrata

B A A

A B

B

Luogo del deposito della domanda B A A

A B

B

Questioni relative al Paese di provenienza B A A

A B

B

5. Motivi della domanda d'asilo Partenza/motivi della domanda d'asilo B A A

A B

B

Mezzi probatori

B A A

A B

B

Altri documenti

B A A

A B

B

O 3 sull'asilo

23

142.314

Campi dati MIDES

SEM

Partner SEM

I II III IV V VI VII VIII IX PolAer Sicurezza Assistenza

AFIS

6. Altre questioni Osservazioni complementari del richiedente B A A

A B

B

Interprete B

A

A

A

B

B

Durata dell'audizione B A A

A B

B

Categoria d'identità B A A

A B

B

Ritraduzione del verbale, lingua dell'audizione B A A

A B

B

Migrazione

24

142.314