1
Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) dell'11 agosto 1999 (Stato 2 ottobre 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull'asilo (LAsi),
ordina:
Titolo 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina la determinazione, la concessione, il conteggio e il
rimborso delle prestazioni della Confederazione, dei Cantoni e di terzi nel settore dell'asilo.
Titolo 2: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza2 Capitolo 1: Concessione delle prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza3 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2
4
Sono prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili giusta l'articolo 88 LAsi le prestazioni assistenziali ai sensi dell'articolo 82 LAsi e dell'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 19775 sull'assistenza. Sono escluse le prestazioni rimborsate conformemente all'articolo 18 dell'ordinanza del 24 ottobre 20076 sull'integrazione degli stranieri.
RU 1999 2318 1 RS 142.31
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).
5 RS
851.1
6 RS
142.205
142.312
Migrazione
2
142.312
Art. 3
7
Nel caso di rifugiati, di apolidi e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. A queste persone dev'essere assicurata la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera.8 2 Nel caso di richiedenti l'asilo, di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni d'aiuto sociale sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 capoverso 3 e 83 capoverso 1 LAsi nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza.
3
Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d'emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale: a. persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato alle quali è stato fissato un termine di partenza; b. persone oggetto di una procedura secondo l'articolo 111b o 111c LAsi; c. persone la cui ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato.9
Art. 4
Servizio di coordinamento 1
I Cantoni designano un servizio di coordinamento per i contatti con la Confederazione.
2
...10
Art. 5
11
La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri (LStr) in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)13.
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).
10 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
12 RS
142.20
13 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.
3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
O 2 sull'asilo
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2
I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM.
3
Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4
Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali.
5
...14
6
Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.15
a16 Rilevamento di
dati
(art. 95 cpv. 2 LAsi) Per la gestione e l'adeguamento delle indennità finanziarie versate dalla Confederazione, i Cantoni possono essere obbligati a rilevare dati all'attenzione della Confederazione.
b17 Riduzione dei premi per le persone ammesse provvisoriamente (art.
82a cpv. 7 LAsi) Il diritto delle persone ammesse provvisoriamente a una riduzione dei contributi sui premi giusta l'articolo 65 della legge federale del 18 marzo 199418 sull'assicurazione malattie rinasce sette anni dopo l'entrata in Svizzera.
Sezione 2: Assegni per figli
Art. 6
Esercizio del diritto agli assegni per figli 1
Se sollecita assegni per figli giusta l'articolo 84 della LAsi, il richiedente l'asilo deve annunciarlo secondo le prescrizioni cantonali ogniqualvolta assume un lavoro.
2
Per ottenere il versamento degli assegni per figli l'avente diritto deve inoltrare una copia della decisione passata in giudicato concernente l'asilo o il bisogno di protezione entro il termine impartito per richiedere assegni non percepiti, previsti dal diritto cantonale, alle competenti casse di compensazione familiare, agli uffici di 14 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).
16 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
17 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
18 RS
832.10
Migrazione
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conteggio o ai datori di lavoro esenti dall'obbligo di affiliazione a una cassa di compensazione familiare.
Art. 7
Versamento degli assegni per figli 1
Gli assegni per figli che sono stati trattenuti sono versati al richiedente l'asilo se questi:
a. è stato riconosciuto come rifugiato; b.19 è ammesso provvisoriamente in virtù dell'articolo 83 capoverso 3 o 4 LStr20 o ha ottenuto un permesso di dimora giusta l'articolo 14 capoverso 2 LAsi; oppure c. è riconosciuto bisognoso di protezione.
2
Gli assegni per figli che vivono all'estero sono considerati mezzi propri dell'avente diritto ai sensi dell'articolo 81 della LAsi.
Capitolo 2:21 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali22
Art. 8
e 923
Art. 10
24
Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali: a. i richiedenti l'asilo, a partire dalla presentazione della domanda d'asilo; b. le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria; c. le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammissione provvisoria;
d. le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o dopo la revoca dell'ammissione provvisoria; e 19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
20 RS
142.20
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).
23 Abrogati dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
O 2 sull'asilo
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e. le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato, dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o al termine dell'ammissione provvisoria.
2
L'assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa: a. quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l'entrata in Svizzera; b. quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora; c. quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato.
3
L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l'ammontare, con ogni procedura d'asilo.
Art. 11
25
1
La Confederazione gestisce il contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali ed emana le decisioni di prelevamento.
2
La SEM rilascia su richiesta alla persona soggetta all'obbligo di pagare il contributo speciale o alle competenti autorità cantonali informazioni sull'ammontare del contributo speciale versato. Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno.
Art. 12
26
1
La SEM gestisce un sistema d'informazione per il contributo speciale finalizzato alla gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta gli articoli 86 e 87 LAsi.
2
Il sistema d'informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti: a. cognomi, nomi, sesso, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, persone ammesse provvisoriamente, persone oggetto di una decisione di allontanamento e persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato; 25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).
27 LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51).
Migrazione
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b. numero personale, data dell'entrata in Svizzera nonché data della domanda d'asilo, data della domanda di concessione della protezione provvisoria e data dell'ammissione provvisoria come da SIMIC; c. versamenti e ammontare del contributo speciale versato.
3
Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione per il contributo speciale i collaboratori della SEM incaricati della gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali.
Art. 13
a 1528
Art. 16
Valori patrimoniali prelevabili 1
Per valori patrimoniali ai sensi degli articoli 86 e 87 LAsi si intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale.29 2 L'autorità che ha messo al sicuro i valori patrimoniali deve versarli in franchi svizzeri alla SEM.
3
I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento alla SEM sono avvenuti dopo la fine dell'assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta l'articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti all'autorità che ha effettuato i versamenti. Quest'ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito all'avente diritto.30 4 L'importo ai sensi dell'articolo 86 capoverso 3 lettera c LAsi è di 1000 franchi.31
Art. 17
32
Art. 18
Restituzione dei valori patrimoniali prelevati (art. 87 cpv. 5 LAsi) 1
Prima della partenza, i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, le persone ammesse provvisoriamente, le persone oggetto di una decisione di allontanamento e le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato che lasciano autonomamente la Svizzera entro sei mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione 28 Abrogati dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).
32 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).
O 2 sull'asilo
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provvisoria possono chiedere alla SEM la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.33 2 Il capoverso 1 si applica anche alla persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o dalla disposizione dell'ammissione provvisoria.
3
Di regola i valori patrimoniali prelevati o il loro valore attuale sono consegnati in contanti all'aeroporto al momento della partenza. Su domanda, l'importo dovuto può essere versato all'estero a partenza avvenuta.
4
...34
Art. 19
Abrogato Titolo 3: Sussidi federali Capitolo 1:35 Aiuto sociale e soccorso d'emergenza Sezione 1: Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora
Art. 20
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d. l'ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo sette anni dopo l'entrata; 33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).
34 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
36 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).
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e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 LAsi; f.38 è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 1 oppure 43 capoverso 1 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso. Se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.
Art. 21
39
Art. 22
40
La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale. L'indennità globale media svizzera ammonta a 1429,98 franchi al mese (stato dell'indice: 31 ott. 2008).41 2
La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie.
3
La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: Cantone
percentuale Cantone percentuale Appenzello Esterno
95,3
Nidvaldo 117,2
Appenzello Interno
97,2
Obvaldo
102,3
Argovia 104,9
San
Gallo
95,6
Basilea Campagna
106,8
Sciaffusa
87,2
Basilea Città
94,0
Soletta
90,7
Berna 91,7
Svitto
114,2
Friburgo 92,8
Ticino
89,4
Ginevra 102,3
Turgovia
94,4
38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359). Correzione del 2 ott. 2018 (RU 2018 3311).
39 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.
40 Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 24 ott. 2007, del 12 dic. 2008 e del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
O 2 sull'asilo
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Cantone percentuale Cantone
percentuale
Giura 80,0
Uri
89,4
Glarona 93,5
Vallese
80,0
Grigioni 100,9
Vaud
95,8
Lucerna 100,8
Zugo
120,0
Neuchâtel 80,0
Zurigo
113,9
In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST).
4
La quota parte dei Cantoni per i premi delle casse malati e le franchigie è stabilita in base ai premi medi pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica42, agli importi integrali della franchigia minima e alle aliquote percentuali giusta l'articolo 64 LAMal43, nonché in funzione del numero di minorenni, giovani adulti e adulti.
L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.
5
La quota parte per le spese di locazione è di 220,38 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 630,85 franchi e quella per le spese di assistenza è di 279,90 franchi. Le quote si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2008). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.44
Art. 23
45
L'importo totale (B) in franchi dovuto dalla Confederazione in base ai dati registrati nella banca dati della SEM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente: B
= numero di beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone + contributo di base alle spese d'assistenza.
2
Il numero di beneficiari dell'aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula: SP
= P - ETAS - BETVA
Nella formula s'intende per: P = numero di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone il primo giorno del mese.
42 O del DFI sui premi medi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (RS 831.309.1).
43 RS
832.10
44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.
Migrazione
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ETAS = numero di richiedenti l'asilo esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-60 anni).
BETVA = numero riveduto di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (18-60 anni).
Il numero riveduto è calcolato secondo la formula: BETVA = EAVA × (EQCH + ALQCH - ALQKT) Nella formula s'intende per: EAVA = numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un'attività lucrativa il primo giorno del mese (18-60 anni).
EQCH = quota svizzera di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-60 anni).
ALQCH = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
ALQKT = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
3
La Confederazione versa a tutti i Cantoni un contributo di base di 28 206 franchi al mese, destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima. Tale contributo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2008). La SEM lo adegua all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.
a46 Sezione 2:
Rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora
Art. 24
47
La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall'inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l'ammissione provvisoria
46 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008 (RU 2009 235). Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
47 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.
O 2 sull'asilo
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del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:48 49 a.50 il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 3 o 4 oppure 43 capoverso 2 o 3 LStr51 per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d'asilo in seguito alla quale è stato concesso l'asilo; b.52 il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 1 oppure 43 capoverso 1 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al massimo durante sette anni a contare dall'entrata; bbis.53 un rifugiato oggetto di una decisione d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale54 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192755 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d'asilo; c.56 l'apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 3 o 4 oppure 43 capoverso 2 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide; d.57 l'apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 1 oppure 43 capoverso 1 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al massimo durante sette anni a contare dall'entrata; dbis.58 un apolide oggetto di una decisione d'espulsione giudiziaria passata in giudicato ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere con-
48 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6173).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2013 5359).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6173).
51 RS
142.20
52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6173).
53 Introdotta dal n. I 5 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
54 RS
311.0
55 RS
321.0
56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6173).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6173).
58 Introdotta dal n. I 5 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria (RU 2017 563). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6173).
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trollato, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide; e. è revocato l'asilo; f.59 un rifugiato o un apolide ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato.
2
Se sussiste il diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente al massimo fino al venir meno del motivo di rifiuto.
3
Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l'articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell'articolo 74 capoverso 2 LAsi, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell'articolo 74 capoverso 3 LAsi.
4
La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale anche dopo il rilascio del permesso di domicilio, o dopo cinque anni di dimora, ma al massimo fino a che siano divenuti per la prima volta economicamente autonomi, per rifugiati beneficiari dell'aiuto sociale che:60 a. sono stati accolti nell'ambito del programma speciale per disabili organizzato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);
b. fanno parte di un gruppo di rifugiati ammessi per decisione del Consiglio federale o del DFGP ed erano già disabili, malati o anziani al momento del loro arrivo e hanno bisogno d'aiuto permanente. È considerato anziano chiunque ha superato il 60° anno d'età; c. in quanto bambini soli o adolescenti non accompagnati, sono accolti in Svizzera fino alla maggiore età o fino al termine normale della formazione primaria, ma non oltre il 25° anno d'età.
5
I Cantoni notificano senza indugio alla Confederazione le persone di cui al capoverso 4 che non dipendono più dall'aiuto sociale.
Art. 25
61
59 Introdotta dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).
61 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.
O 2 sull'asilo
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Art. 26
62
La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale. L'indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1507,83 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2008).63 2
La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.64 3 La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: Cantone percentuale
Cantone
percentuale
Appenzello Esterno
95,3
Nidvaldo 117,2
Appenzello Interno
97,2
Obvaldo
102,3
Argovia 104,9
San
Gallo
95,6
Basilea Campagna
106,8
Sciaffusa
87,2
Basilea Città
94,0
Soletta
90,7
Berna 91,7
Svitto
114,2
Friburgo 92,8
Ticino
89,4
Ginevra 102,3
Turgovia
94,4
Giura 80,0
Uri
89,4
Glarona 93,5
Vallese
80,0
Grigioni 100,9
Vaud
95,8
Lucerna 100,8
Zugo
120,0
Neuchâtel 80,0
Zurigo
113,9
In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall'UST.
4
Gli importi integrali della franchigia minima e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal65 nonché in funzione del numero di minorenni, giovani adulti e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.
5
La quota parte per le spese di locazione è di 320,87 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 845,92 franchi e quella per le spese di assistenza e amministrative è di 275,27 franchi. Le quote si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2008). La SEM adegua queste 62 Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 24 ott. 2007 e del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
64 Correzione del 13 feb. 2018 (RU 2018 731).
65 RS
832.10
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quote parte della somma forfettaria globale all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.66
Art. 27
67
L'importo totale (B) in franchi dovuto dalla Confederazione in base ai dati registrati nella banca dati della SEM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente: B
= numero di beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone.
2
Il numero di beneficiari dell'aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula: SP
= P - BETF
Nella formula s'intende per: P = numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone il primo giorno del mese.
BETF = numero riveduto di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (1860 anni).
Il numero riveduto è calcolato secondo la formula: BETF = EAF × (EQCH + ALQCH - ALQKT) Nella formula s'intende per: EAF = numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un'attività lucrativa il primo giorno del mese (18-60 anni).
EQCH = quota svizzera di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-60 anni).
ALQCH = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
ALQKT = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.
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Sezione 3: Soccorso d'emergenza
Art. 28
Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza (art. 88 cpv. 4 LAsi)68 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona: a.69 la cui domanda d'asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento giusta l'articolo 31a capoversi 1 e 3 LAsi, se tale decisione è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; b. la cui domanda d'asilo è stata respinta, se la pertinente decisione in materia d'asilo e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; c. la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.
Art. 29
Portata, ammontare e adeguamento della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza 1
La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza di cui all'articolo 28 ammonta a 6000 franchi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott.
2007). La SEM adegua la somma forfettaria a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.
2
La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza comprende una quota parte di base di 4000 franchi e una quota parte di compensazione di 2000 franchi. La quota parte di compensazione è destinata segnatamente a equilibrare gli oneri diversi sopportati dai Cantoni.
3
La quota parte di base è versata trimestralmente al Cantone competente per l'esecuzione. La quota parte di compensazione è versata annualmente.
4
La Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) e la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) convengono la ripartizione della quota parte di compensazione. Comunicano la chiave di ripartizione alla SEM entro la fine dell'anno civile in questione.
5
Se la comunicazione giusta il capoverso 4 non avviene entro il termine previsto o se le conferenze non trovano un accordo, il versamento è effettuato in base alla chiave di ripartizione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 199970 sull'asilo (OAsi 1).
68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).
69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).
70 RS
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Art. 30
Monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale 1
La SEM esamina, con il concorso della CDOS e della CDCGP, secondo criteri stabiliti di comune accordo, l'evoluzione delle spese per il soccorso d'emergenza.
2
Il DFGP adegua l'ammontare della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza in funzione dei risultati giusta il capoverso 1.
3
La SEM gestisce un sistema d'informazione per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale. Tale sistema contiene i dati seguenti:
a. cognomi, nomi, data di nascita, stato civile e cittadinanza delle persone che percepiscono il soccorso d'emergenza; b. numero personale SIMIC; c. dati relativi al tipo e all'ammontare delle spese.
4
I Cantoni comunicano alla SEM i dati necessari per il monitoraggio giusta il capoverso 3.
5
Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale i collaboratori della SEM e dei Cantoni che si occupano del monitoraggio.
Capitolo 2: Spese amministrative71 (art. 91 cpv. 2bis LAsi)
Art. 31
72
Sono considerati spese amministrative gli esborsi dei Cantoni causati dall'esecuzione della LAsi e che non sono indennizzati secondo disposizioni speciali.
2
La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfettario. L'importo è calcolato secondo la formula P x G x Y:100, ove s'intende:
P
= somma forfettaria unica per persona; G
= numero delle domande d'asilo e numero di richieste di concessione di protezione temporanea conformemente alla banca dati della SEM; Y
= chiave di riparto determinante secondo l'articolo 27 LAsi.
3
L'importo forfettario di cui al capoverso 2 variabile P ammonta a 1100 franchi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2007). La SEM lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.
71 Originario avanti l'art. 29. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
O 2 sull'asilo
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Art. 32
Procedura d'identificazione
Per la procedura d'identificazione di un richiedente l'asilo o di una persona bisognosa di protezione la Confederazione rimborsa ai Cantoni somme forfettarie di franchi 40 per il rilevamento dattiloscopico e di franchi 15 per la fotografia. Le somme forfettarie sono adeguate all'indice salariale (salario nominale dei prestatori d'opera sulla base del 1939 = 100 %). Il versamento del rimborso avviene in base alle fatture presentate dai Cantoni.
Capitolo 3: Finanziamento di alloggi collettivi (art. 90) Sezione 1: Spese rimborsabili
Art. 33
Alloggi 1 La Confederazione può finanziare integralmente o in parte gli alloggi in cui le autorità cantonali, in base al loro obbligo di sostegno in virtù delle disposizioni legali in materia d'asilo e degli stranieri accolgono a carico della Confederazione almeno dieci persone secondo principi della comunione domestica.
2
Se gli alloggi sono finanziati in base alle disposizioni del presente capitolo, i sussidi federali accordati devono essere rimborsati ai sensi dell'articolo 40.
Art. 34
Spese rimborsabili in dettaglio Sono riconosciute come spese rimborsabili per alloggi conformemente alle disposizioni seguenti: a. le spese di costruzione e d'acquisto; b. il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di terreni.
Art. 35
Spese di costruzione e d'acquisto 1
Sono considerate spese di costruzione e d'acquisto i costi necessari per: a. l'acquisto di edifici, a esclusione dei costi per i terreni; b. l'urbanizzazione dei fondi; c. i lavori di progettazione e gli esborsi per la preparazione della realizzazione, nonché le spese della procedura per il permesso di costruzione e per le tasse d'allacciamento, nella misura in cui, secondo i regolamenti determinanti in materia di emolumenti, in caso di agevolazione le stesse non possano essere condonate; d. la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione degli immobili, a eccezione delle spese di ripristino;
e. gli impianti di gestione e l'equipaggiamento, nella misura in cui non siano in relazione con il primo equipaggiamento interno, il servizio sociale e l'amministrazione e non siano rimborsati secondo l'articolo 24;
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f.
i lavori d'assestamento esterni; g. gli interessi del capitale qualora non siano compensati mediante pagamenti parziali secondo l'articolo 39 capoverso 2.
2
Non sono considerate spese di costruzione e d'acquisto i costi per: a. gli esborsi amministrativi delle autorità cantonali; b. le spese di progettazione degli alloggi per i quali la SEM non ha rilasciato una garanzia di finanziamento o la cui realizzazione, nonostante la garanzia, non è avvenuta entro il termine fissato dalla SEM.
Art. 36
Prezzo di costo e spese accessorie per l'acquisto di terreni Se non è possibile ottenere un rapporto di locazione o d'affitto o un diritto di superficie, la SEM può rimborsare il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di un terreno. È fatto salvo l'articolo 40.
Sezione 2: Procedura d'autorizzazione
Art. 37
Presentazione delle domande di finanziamento 1
Le domande concernenti il finanziamento degli alloggi devono essere inoltrate al Servizio cantonale di coordinamento.
2
Il Servizio cantonale di coordinamento esamina se i documenti allegati alla domanda sono completi, valuta se il progetto è realizzabile dal profilo giuridico e politico e, sulla base di una concezione cantonale sull'alloggio, decide se la domanda dev'essere trasmessa alla SEM.
3
Le spese sopravvenute prima di ottenere la garanzia della SEM sono rimborsate integralmente o in parte soltanto se sono date circostanze particolari.
4
Importanti modifiche del progetto devono essere immediatamente notificate e motivate alla SEM.
Art. 38
Assegnazione dell'indennizzo 1
La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità.
2
Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40.
3
Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili.
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Sezione 3: Versamento e rimborso
Art. 39
Versamento
1
Eseguito il progetto, il Cantone esamina il conteggio finale e lo inoltra, con le fatture e i giustificativi, secondo le direttive della SEM.
2
Nel quadro dell'avanzamento dei lavori di costruzione e dei crediti di pagamento disponibili, la SEM concede, su richiesta, pagamenti parziali fino all'80 per cento al massimo del finanziamento garantito. Dopo esame del conteggio finale sulla base dei giustificativi, fissa l'importo definitivo del finanziamento e ordina il versamento del credito al Cantone.
Art. 40
Rimborso
1
I sussidi federali concessi per il finanziamento di alloggi devono essere rimunerati e rimborsati mediante rate d'importo uguale durante il periodo di destinazione stabilito. Il saggio d'interesse per l'anno successivo corrisponde al tasso di rendita dell'indice Swiss-Bond per i prestiti della Confederazione pubblicato il 1° dicembre dell'anno in corso.
2
I rimborsi rateali sono computati complessivamente per ogni Cantone con i versamenti conformemente al titolo 3.73 3
La SEM può concordare con i Cantoni modalità di rimborso divergenti. Essa fissa le esigenze minime in materia di rimborso.
Capitolo 4: Altri sussidi Sezione 1: Spese per la sicurezza74 (art. 91 cpv. 2ter LAsi)
Art. 41
75 1 Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 110 000 franchi per 100 posti in un centro di registrazione e di procedura o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 26 capoverso 1bis LAsi.76 73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
74 Introdotta dall'all. dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065).
75 Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 83 cpv. 3). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 dic. 2016 (RU 2016 4223).
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2
Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:
PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT Nella formula si intende per: PB = contributo forfettario per Cantone PE = numero di posti per centro di registrazione e di procedura della Confederazione nel Cantone
PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone DE = durata d'esercizio per centro di registrazione e di procedura in giorni DB = durata d'esercizio per centro speciale in giorni FE = 0,01 (fattore centro di registrazione e di procedura) FB = 0,04 (fattore centro speciale) JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 JT = numero di giorni civili all'anno .77 3
L'aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 109,0 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2012). La SEM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.
4
Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2ter LAsi.
Art. 42
e 4378 Sezione 1a: Istituzioni destinate a persone traumatizzate79 (art. 91 cpv. 3 LAsi)
Art. 44
1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate.
77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 dic. 2016 (RU 2016 4223).
78 Abrogati dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
79 Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065).
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2
Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.80
Art. 45
81
Art. 46
Contratto Nell'ambito delle disposizioni seguenti, il DFGP83 conclude un contratto scritto con i Cantoni i cui impiegati preparano, sotto la direzione della SEM, le decisioni ai sensi degli articoli 32 a 40 della LAsi.
Art. 47
Premesse 1 Gli impiegati cantonali devono dedicare alla preparazione delle decisioni almeno il 50 per cento di un posto a tempo pieno.
2
Per quanto concerne le prestazioni gli impiegati devono adempiere le stesse esigenze del personale federale.
3
La SEM ha facoltà di impartire istruzioni agli impiegati cantonali per quanto concerne la preparazione delle decisioni in materia d'asilo nonché la formazione e il perfezionamento professionale degli stessi.
4
Il DFGP decide in merito agli strumenti informatici da usare.
5
La SEM fornisce ai Cantoni le informazioni necessarie alla preparazione delle decisioni in materia d'asilo e ne disciplina l'utilizzazione.
Art. 48
Spese 1 Per la preparazione delle decisioni in materia d'asilo la Confederazione rimborsa ai Cantoni:
a. le spese di retribuzione degli impiegati secondo l'ordinamento cantonale dei salari proporzionalmente alla parte di lavoro che essi dedicano alla preparazione delle decisioni in materia d'asilo; la Confederazione non prende a carico gli importi eventualmente necessari all'acquisto degli anni d'assicurazione della previdenza professionale; 80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
81 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
82 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
83 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
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b. una somma forfettaria speciale per le spese d'amministrazione pari al 40 per cento delle spese rimborsate in virtù della lettera a, a titolo d'indennizzo per il personale e le infrastrutture supplementari necessari.
2
La Confederazione si assume inoltre: a. le spese d'acquisto, messa in servizio, gestione e manutenzione dei sistemi informatici, nonché di trasmissione dei dati necessari alla preparazione di decisioni in materia d'asilo; b. le spese per la formazione e il perfezionamento professionale giusta l'articolo 47 capoverso 3.
Art. 49
Procedura 1 In vista della conclusione del contratto, i Cantoni inviano alla SEM i documenti seguenti:
a. il programma d'organizzazione; b. i dati relativi al numero previsto di impiegati che devono preparare le decisioni in materia d'asilo nonché al grado d'occupazione e alla percentuale del tempo di lavoro dedicato a tale attività;
c. i dati relativi agli oneri salariali previsti per ogni posto.
2
La SEM stende un progetto di contratto che sottopone per parere al Cantone.
3
Se il DFGP ha approvato il contratto e il Cantone lo accetta, la SEM decide in merito all'assegnazione delle spese rimborsabili.
4
Il contratto può essere disdetto per scritto dalle due parti con preavviso di sei mesi, al 30 giugno e al 31 dicembre.
Art. 50
Conteggio 1 Il Cantone presenta alla Confederazione i conteggi semestrali conformemente alle istruzioni della SEM.
2
La SEM garantisce ogni trimestre pagamenti parziali di un importo minimo pari all'80 per cento delle spese previste.
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Sezione 3: Collaborazione internazionale (art. 91 cpv. 7 LAsi)84
Art. 51
Sussidi federali
1
...85
2
La SEM può erogare sussidi per: a. progetti di organizzazioni internazionali relativi al rilevamento e al controllo dei flussi migratori e di rifugiati attraverso le frontiere nonché per incoraggiare la disponibilità ad accogliere i rifugiati; b. organizzazioni internazionali attive nell'ambito del coordinamento e dell'armonizzazione internazionali della politica in materia d'asilo e di rifugiati.
3
La SEM può finanziare integralmente o parzialmente progetti di istituzioni scientifiche, segnatamente nell'ambito dell'individuazione precoce e del controllo di movimenti di fuga e di migrazione transfrontalieri non controllati, della determinazione di standard per il trattamento di richiedenti l'asilo e di rifugiati nonché della valutazione politica. Obiettivo dei progetti di ricerca è in particolare l'approntamento di basi decisionali per lo sviluppo del diritto e della prassi in materia d'asilo e di migrazione.
Art. 52
Esame della domanda da parte della SEM La SEM esamina la domanda secondo i principi di necessità e opportunità nonché nell'ottica dei benefici futuri. Per quanto attiene a domande di sussidi per l'attuazione di progetti internazionali, la SEM esamina inoltre se è sufficientemente garantito un finanziamento del progetto da parte di terzi e se è garantita una gestione professionale del progetto.
Capitolo 5: Spese d'entrata e partenza (art. 92) Sezione 1: Spese d'entrata
Art. 53
Principio86
La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata diretta in Svizzera, segnatamente per: a. gruppi di rifugiati ai quali è accordato l'asilo su decisione del Consiglio federale o del DFGP ai sensi dell'articolo 56 della LAsi; b. singole persone accolte su richiesta dell'ACNUR; 84 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
85 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
86 Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
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c. persone bisognose di protezione che si trovano all'estero, ai sensi dell'articolo 68 della LAsi;
d.87 persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l'articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l'articolo 85 capoverso 7 LStr88;
e.89 persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.
a90 Spese di alloggio all'aeroporto (art. 22 LAsi)
Nel quadro dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto, in un alloggio adeguato, o eccezionalmente in un altro luogo, la SEM rimborsa durante al massimo 60 giorni le spese per: a. alloggio e assistenza; b. vitto; nonché
c. cure mediche e dentarie di base o d'emergenza.
Sezione 2: Spese di partenza
Art. 54
Competenza 1 Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 della LAsi.
2
Soltanto le autorità di polizia degli stranieri o le autorità d'assistenza possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.
Art. 55
Verifica dell'indigenza
1
Il Cantone verifica se lo straniero è indigente al momento dell'organizzazione della partenza. Occorre soprattutto tenere conto del reddito del lavoro e dei valori patrimoniali disponibili (conti, cassa pensione, cauzione in garanzia del pagamento della pigione, prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ecc.). A meno che non sussistano indizi concreti, questa verifica è sommaria.
87 Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5585). Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 83 cpv. 3). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 4 set.
2013 alla fine del presente testo.
88 RS
142.20
89 Introdotta dall'all. dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 83 cpv. 3).
90 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
O 2 sull'asilo
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142.312
2
Lo straniero è tenuto a pagare le spese di partenza con i mezzi di cui dispone. In ogni caso gli è lasciato un importo corrispondente all'indennità di viaggio ai sensi dell'articolo 59a capoverso 1.91
Art. 56
Estensione 1 La Confederazione rimborsa soltanto le spese causate da atti e prestazioni previsti negli articoli 57 a 60. Se non è previsto un importo forfettario, sono rimborsate le spese effettive.
2
È esclusa ogni assunzione di spese che superino i limiti fissati negli articoli 57 a 60. La deroga a questa norma in circostanze straordinarie necessita dell'approvazione preventiva della SEM.
3
In ogni caso occorre optare per la variante più vantaggiosa purché essa sia adeguata alle circostanze (stato di salute, disposizioni applicabili per il transito attraverso Stati terzi e disposizioni per l'ammissione nel Paese di destinazione).
Art. 57
92
b. le spese di trasporto dello straniero (viaggio con mezzi pubblici in seconda classe) per recarsi dal suo luogo di domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente del pertinente Stato situata sul territorio svizzero, sempre che gli sia richiesto di comparire personalmente.
Art. 58
93
La Confederazione versa un importo forfettario di 200 franchi per ogni accompagnatore quando:
a. uno straniero deve recarsi sotto scorta di polizia dal suo domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente; o b. famiglie con bambini o minorenni che viaggiano soli hanno bisogno di un accompagnamento sociale da parte delle autorità cantonali per recarsi dal domicilio all'aeroporto.
91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).
93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).
Migrazione
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2
Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia durante l'intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario di: a. 200 franchi per ogni accompagnatore della scorta di polizia fino all'aeroporto; e di
b. 300 franchi al giorno e per accompagnatore per l'accompagnamento dall'aeroporto al Paese d'origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo, quale contributo alle spese per i pasti, l'alloggio e altri esborsi. I salari per gli accompagnatori nonché eventuali emolumenti o indennità per l'accompagnamento non sono rimborsati.
3
...94
4
Se il luogo di destinazione si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l'importo forfettario ai sensi dei capoversi 1 e 2 lettera a è di 50 franchi.
5
Se il Cantone intende concedere l'accompagnamento sociale a un gruppo di persone diverso da quelli di cui al capoverso 1 lettera b e chiedere in seguito un importo forfettario, deve dapprima ottenere il consenso della SEM.
6
Non sono rimborsate le spese relative ai trasporti tra Cantoni o all'interno di un Cantone, in particolare in seguito a ordini giudiziari di comparizione, a spostamento in un altro alloggio o a invito a comparire intimato da un servizio cantonale.
a95 Spese per accertare l'identità 1
Le spese per gli interpreti necessari all'accertamento dell'identità sono assunte dalla Confederazione sempre che la SEM abbia dapprima dato il suo consenso. Si applicano le tariffe vigenti per le prestazioni nell'ambito della procedura d'asilo. 2 La Confederazione versa al Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento un importo forfettario di 300 franchi, se la persona obbligata a partire deve pernottare nella località dell'accertamento dell'identità. Tale importo forfettario comprende la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 agosto 199996 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).97
Art. 59
98
1
La Confederazione rimborsa le spese per: a. il tragitto più economico e razionale tra il luogo di domicilio in Svizzera e un aeroporto internazionale situato nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero 94 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6951).
95 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).
96 RS 142.281 97 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).
O 2 sull'asilo
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un porto internazionale o una stazione ferroviaria centrale nel Paese d'origine o di provenienza; b.99 ...
c.100 il trasporto del bagaglio, fino all'importo di 200 franchi per persona maggiorenne e di 50 franchi per minore, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia;
d.101 ogni necessario pernottamento nell'apposito reparto del carcere dell'aeroporto mediante un importo forfettario di 300 franchi; tale importo forfettario comprende già la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l'articolo 15 capoverso 1 OEAE102;
e.103 ...
2
Di norma non sono rimborsate le spese di trasferta nel Paese di destinazione.
3
Se una persona obbligata a partire non si presenta alla data prevista, la SEM addebita le spese di annullamento del volo al Cantone nel caso in cui quest'ultimo avrebbe potuto evitare tale annullamento.
4
...104
5
La SEM disciplina le modalità per quanto riguarda l'ordinazione dei titoli di viaggio e la scelta dell'itinerario.
a105 Spese di viaggio
1
La SEM può versare a copertura delle esigenze di base durante il viaggio verso il Paese di origine o di provenienza un importo per le spese di viaggio. Tale importo ammonta a 100 franchi per persona maggiorenne e a 50 franchi per minore.106 2 La SEM può aumentare tale importo a 500 franchi per persona maggiorenne, fino a un massimo di 1000 franchi per famiglia, se per motivi particolari, soprattutto specifici al Paese, o per motivi di salute, la partenza controllata può essere incentivata.107 2bis La SEM può versare alle persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 LStr108 che si dichiarano disposte a partire autonomamente un importo massimo di 99 Abrogata dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
101 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
102 RS
142.281
103 Abrogata dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6951).
104 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
105 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 6087).
108 RS
142.20
Migrazione
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500 franchi per le spese di viaggio. L'importo è versato previo svolgimento di un colloquio sulla partenza secondo l'articolo 59ater.109 3 La SEM versa gli importi forfettari di cui ai capoversi 1, 2 e 2bis direttamente alle persone interessate.110
abis 111 Spese di partenza 1 La SEM può versare alle persone tenute a lasciare la Svizzera che secondo l'articolo 64 capoverso 1 sono escluse dall'aiuto al ritorno un importo massimo di 2000 franchi per le spese di partenza.
2
Le persone tenute a lasciare la Svizzera devono essere disposte a collaborare all'acquisizione dei documenti di viaggio e a lasciare il Paese.
3
La SEM decide in merito alla concessione dell'importo su proposta del Cantone. A tal fine, il Cantone indica: a. di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari in vista dell'acquisizione dei documenti e di aver condotto con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 LStr112 un colloquio sulla partenza secondo l'articolo 59ater; e b. che è soddisfatto uno dei presupposti seguenti: 1. l'acquisizione dei documenti richiederà verosimilmente oltre sei mesi, 2. la persona da trasferire ha rifiutato almeno un allontanamento sotto scorta di polizia verso il Paese d'origine o 3. la persona da trasferire è stata incarcerata in virtù degli articoli 75-78 LStr.
4
L'importo per le spese di partenza non è cumulabile con l'importo per le spese di viaggio secondo l'articolo 59a capoverso 2bis.
5
L'importo per le spese di partenza è versato dalla rappresentanza svizzera nel Paese d'origine o nel Paese terzo oppure dall'organizzazione internazionale incaricata dalla SEM.
ater 113 Colloquio sulla partenza 1 Durante il colloquio sulla partenza, le persone incarcerate in virtù degli articoli 7578 LStr114 sono informate sulle loro prospettive di ritorno e sulla possibilità di beneficiare dell'importo per le spese di viaggio o dell'importo per le spese di partenza.
109 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
111 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
112 RS
142.20
113 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
114 RS
142.20
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2
La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui sulla partenza.
b115 Trasporti intercantonali di carcerati 1
La SEM può fornire un sussidio annuo per le spese d'esercizio dei trasporti intercantonali di carcerati.
2
Il sussidio della Confederazione ammonta a un terzo delle spese complessive del sistema di trasporto, a prescindere dal numero di persone trasportate su incarico della Confederazione. La SEM versa il sussidio annuale alla CDCGP. 116 3 Per il trasporto di persone da parte dei Cantoni che, giusta le norme di prestazione delle società di trasporto, può essere effettuato tramite trasporti intercantonali di carcerati ma che ciò nonostante è effettuato sotto scorta di polizia, la SEM non versa l'importo forfettario per la scorta giusta l'articolo 58 capoverso 2 lettera a.
Art. 60
117
Art. 61
Controllo
1
La SEM esamina le domande di rimborso. Se necessario, può chiedere informazioni o giustificativi suppletivi.
2
La SEM nega integralmente o parzialmente il rimborso in caso di un'organizzazione insufficiente della partenza o di mancata osservanza delle presenti prescrizioni.
Capitolo 6: Aiuto al ritorno e reintegrazione (art. 93) Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 62
Scopo dell'aiuto al ritorno 1
Scopo delle misure d'aiuto al ritorno è di incoraggiare il ritorno volontario e regolare nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo di persone ai sensi dell'articolo 63.
2
Un ritorno è considerato volontario se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera spontaneamente o in seguito a una corrispondente decisione pronunciata nei suoi confronti.118 115 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 6087).
117 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).
118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
Migrazione
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3
Le misure di aiuto al ritorno possono comprendere anche prestazioni che sostengano il processo di reinserimento della persona che fa ritorno.119 4
L'aiuto al ritorno è concesso una sola volta. I beneficiari che non partono o che ritornano in Svizzera sono tenuti a rimborsare gli importi versati.120
Art. 63
121 Beneficiari Beneficiari delle prestazioni d'aiuto al ritorno sono persone le cui condizioni di residenza sono regolate dalla LAsi o dalle disposizioni sull'ammissione provvisoria della LStr122.
Art. 64
Limitazioni 1 Sono escluse dall'aiuto finanziario al ritorno le persone:123 a.124 ...
b. che hanno commesso un crimine o ripetuti delitti; c. che si sono comportate in modo palesemente abusivo, segnatamente se essi: 1. hanno gravemente violato l'obbligo di collaborare ai sensi dell'articolo 8 della LAsi;
2. rifiutano di informare il competente servizio sulla loro situazione economica o se non lo autorizzano ad assumere informazioni;
3. non accettano un impiego ragionevole; 4. impiegano illecitamente le prestazioni assistenziali; d.125 che manifestamente dispongono di sufficienti mezzi finanziari o di importanti valori patrimoniali.
2
...126
3
La riscossione di prestazioni dell'aiuto al ritorno non deve ritardare la partenza.
4
...127
119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
120 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
122 RS 142.20 123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).
124 Abrogata dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
125 Introdotta dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).
126 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).
127 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).
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Sezione 2:128 Consulenza per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi)
Art. 65
Abrogato
Art. 66
Consulenza per il ritorno I consultori per il ritorno situati nei Cantoni, nei centri di registrazione e di procedura e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin diffondono informazioni in merito al ritorno e all'aiuto in tal senso destinate alle autorità cantonali, alle pertinenti istituzioni private, alle persone del settore dell'asilo nonché alle persone giusta l'articolo 60 LStr129. I consultori per il ritorno forniscono agli interessati consulenze individuali in vista del ritorno.
Art. 67
Competenze
1
I consultori per il ritorno sono designati dai Cantoni; sono gli unici interlocutori della SEM.
2
I Cantoni possono istituire e gestire di comune intesa le strutture necessarie alla consulenza al ritorno o incaricare terzi a tal fine. Assicurano che i servizi di consulenza al ritorno abbiano accesso ai dati necessari per il loro lavoro, in particolare ai dati personali e ai dati concernenti le procedure.
3
La competenza per i consultori per il ritorno situati nei centri di registrazione e di procedura e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin spetta alla SEM.
Essa può delegare tale compito a terzi.
Art. 68
Sussidi federali ai Cantoni 1
La SEM versa i sussidi federali ai Cantoni per la consulenza per il ritorno giusta l'articolo 66 nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente. Essi servono esclusivamente a coprire le spese amministrative e di personale ordinarie insorte nel quadro della consulenza per il ritorno giusta l'articolo 66.
2
I sussidi federali versati ai Cantoni per la consulenza per il ritorno sono composti da una somma forfettaria di base e da una somma forfettaria per la prestazione.
3
La somma forfettaria di base è fissata come segue: Cantone franchi
Cantone
franchi
Argovia 124
347 Nidvaldo 46
322
Appenzello Esterno
39 419
Obvaldo
40 172
Appenzello Interno
30 730
Sciaffusa
43 009
128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
129 RS 142.20
Migrazione
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Cantone franchi
Cantone
franchi
Basilea Campagna
83 569
Svitto
53 972
Basilea Città
51 002
Soletta
74 964
Berna
251 130
San Gallo
95 564
Friburgo
85 429
Ticino
63 855
Ginevra
119 238
Turgovia
41 323
Glarona
42 412
Uri
36 206
Grigioni
57 108
Vaud
166 569
Giura
40 862
Vallese
94 440
Lucerna
95 849
Zugo
50 143
Neuchâtel
60 055
Zurigo
312 312
4
La somma forfettaria per la prestazione ammonta a 600 franchi per ogni persona che durante l'anno precedente ha lasciato la Svizzera.
5
L'80 per cento del versamento delle somme forfettarie giusta i capoversi 3 e 4 avviene ogni primo trimestre dell'anno civile corrente sui conti di compensazione dei Cantoni presso i Servizi federali di cassa e contabilità. Gli importi restanti sono versati alla fine dell'anno civile se, conformemente alla legge federale del 5 ottobre 1990130 sugli aiuti finanziari e le indennità, non sono tagliati o non devono essere rimborsati.
6
Presupposto per l'erogazione dei contributi federali di cui al capoverso 5 è l'esistenza di un rapporto di attività dei Cantoni per l'anno civile successivo.
7
In caso di considerevole aumento o diminuzione delle domande d'asilo il DFGP può adattare le somme forfettarie di cui ai capoversi 3 e 4.
a131 Contributi federali per compiti supplementari 1
La SEM può prendere accordi con i Cantoni o con terzi per l'esecuzione di compiti supplementari che non figurano tra quelli di cui all'articolo 66.
2
Questi compiti supplementari comprendono ad esempio l'esecuzione di sondaggi specifici e di attività di consulenza e di informazione nonché compiti che presuppongono conoscenze specifiche.
3
L'esecuzione di questi compiti supplementari, così come il rimborso finanziario, sono disciplinati nel quadro degli accordi tra la SEM e i Cantoni o terzi.
4
I Cantoni o terzi possono sottoporre alla SEM progetti che rientrano tra quelli di cui ai capoversi 1 e 2. La SEM si esprime in merito all'utilità del progetto e decide in merito al suo finanziamento.
130 RS
616.1
131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
O 2 sull'asilo
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142.312
Art. 69
e 70 Abrogati Sezione 3:132 Programmi all'estero (art. 93 cpv. 1 lett. c LAsi)
Art. 71
In generale
1
I programmi all'estero incoraggiano il ritorno e l'integrazione duratura di determinati gruppi di persone nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di siffatti programmi possono svolgersi anche prima della partenza delle persone interessate.
2
I programmi all'estero possono comprendere in particolare una o più delle seguenti misure a favore delle persone che ritornano: a. la preparazione, l'organizzazione e l'accompagnamento del viaggio di ritorno nonché la facilitazione dell'entrata e della continuazione del viaggio nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo;
b. il sostegno della reintegrazione scolastica, professionale e sociale.
3
I programmi all'estero possono includere anche prestazioni d'aiuto sotto forma di aiuto strutturale a favore delle autorità del Paese d'origine o della popolazione indigena.
4
Sono considerati programmi all'estero anche i provvedimenti nei Paesi di provenienza o di transito che concorrono alla prevenzione della migrazione irregolare in Svizzera, ad esempio lo svolgimento di campagne informative destinate a persone nel settore degli stranieri e dell'asilo.
Art. 72
Competenza e cooperazione 1
La SEM stabilisce la cerchia dei beneficiari e definisce gli obiettivi dei programmi di cui all'articolo 71.
2
La Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri pianifica e attua i programmi all'estero. A tale scopo agisce d'intesa con la SEM.
132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
Migrazione
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142.312
Sezione 4:133 Aiuto individuale al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi)
Art. 73
Premesse All'aiuto individuale al ritorno può far capo chiunque abbia comprovatamente preso tutte le disposizioni necessarie per lasciare la Svizzera.
Art. 74
Erogazione 1 L'aiuto individuale al ritorno è assegnato sotto forma di importo forfettario nel quadro del preventivo da stabilire annualmente.
2
La somma forfettaria per l'aiuto individuale al ritorno giusta il capoverso 1 ammonta al massimo a 1000 franchi per persona. Può essere scaglionata individualmente, in particolare in base all'età e alla durata del soggiorno.
3
Per le persone che si trattengono in Svizzera per almeno tre mesi, la somma forfettaria può essere sostituita da un aiuto materiale supplementare. Questo aiuto comprende misure individuali ad esempio nel campo del lavoro, della formazione e dell'alloggio.
4
L'aiuto materiale supplementare è concesso fino a un importo massimo di 3000 franchi per persona o famiglia. Per le persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione, la SEM può aumentare l'aiuto materiale supplementare fino a un importo massimo di 5000 franchi.134 5 In casi di rigore, in particolare in caso di persone considerate vulnerabili a causa della loro situazione famigliare, dell'età o dello stato di salute, e in presenza di motivi specifici legati al Paese, l'aiuto materiale supplementare può essere concesso anche alle persone interessate che si trattengono in Svizzera per meno di tre mesi.135
a Rapporto con le spese di partenza 1
...136
2
I costi per la partenza e il versamento delle spese di viaggio sono rimborsati dalla SEM indipendentemente dalla concessione dell'aiuto individuale al ritorno giusta l'articolo 59 capoverso 1 lettera a e l'articolo 59a.
133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).
136 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
O 2 sull'asilo
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142.312
Art. 75
Aiuto medico per il ritorno 1
Se sono indispensabili cure mediche all'estero, la SEM può versare sussidi per la loro attuazione. La durata dell'aiuto medico è di al massimo sei mesi.
2
In caso di cure mediche indispensabili la durata del trattamento può essere prolungata se ciò consente di raggiungere una guarigione definitiva. Le prestazioni di aiuto a tempo illimitato sono tuttavia escluse.
3
L'aiuto individuale al ritorno può comportare anche la consegna di farmaci o il versamento di una somma forfettaria per prestazioni mediche.
Art. 76
Partenza verso uno Stato terzo 1
È possibile concedere l'aiuto individuale al ritorno in caso di partenza verso uno Stato terzo che non è lo Stato d'origine o di provenienza. L'interessato dev'essere autorizzato a soggiornare in maniera prolungata nello Stato terzo.
2
Non è concesso l'aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato dell'UE o dell'AELS oppure di uno Stato terzo quale Stati Uniti, Canada o Australia, o è cittadina di uno di questi Stati.137
a138 Partenza a destinazione di uno Stato non soggetto all'obbligo del visto 1
Sono esclusi dall'aiuto individuale o medico al ritorno nonché dall'aiuto materiale supplementare:
a. i cittadini di Stati non soggetti all'obbligo del visto per soggiorni fino a tre mesi;
b. le persone che proseguono il viaggio a destinazione di uno Stato secondo la lettera a.
2
La SEM può consentire deroghe per persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione.
Art. 77
Competenza 1 I servizi cantonali competenti esaminano se siano soddisfatte le premesse per il versamento dell'aiuto individuale al ritorno e non sussistano motivi d'esclusione e decidono in merito alla concessione della somma forfettaria in base all'articolo 74.
2
La SEM decide su richiesta dei servizi cantonali competenti in merito alla concessione dell'aiuto materiale supplementare di cui all'articolo 74.
137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
138 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
Migrazione
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142.312
Art. 78
Versamento La SEM può versare sussidi di aiuto individuale al ritorno negli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o nel Paese di destinazione e delegare tale compito a terzi.
Capitolo 7:
Sussidi a istituzioni di soccorso per la partecipazione all'audizione (art. 30 e 94)
Art. 79
Compiti delle istituzioni di soccorso 1
L'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione dei compiti che sono attribuiti alle organizzazioni di aiuto ai rifugiati autorizzate (istituzioni di soccorso) di cui all'articolo 24 OASI 1139.
2
Le istituzioni di soccorso sono competenti in merito all'assunzione, all'istruzione e al controllo dei loro rappresentanti.
Art. 80
Indennizzo 1 La Confederazione versa all'OSAR per l'adempimento dei suoi compiti giusta l'articolo 79 capoverso 1 un sussidio forfettario annuo a copertura delle spese di personale e del posto di lavoro. La SEM fissa il sussidio forfettario.
2
Le istituzioni di soccorso sono indennizzate con un sussidio forfettario di franchi 350 per ogni audizione.140 Tale importo forfettario è adeguato al rincaro al medesimo indice utilizzato per il personale della Confederazione.141 3
L'OSAR fattura trimestralmente alla SEM i sussidi forfettari previsti nel capoverso 2. La SEM controlla i conteggi e ordina il pagamento.
Titolo 4: Disposizioni finali (art. 121)
Art. 81
Diritto previgente:
abrogazione
L'ordinanza 2 del 22 maggio 1991142 sull'asilo è abrogata.
139 RS
142.311
140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6087).
141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1563).
142 [RU
1991 1166, 1993 3281, 1994 2494, 1995 5045, 1996 3253].
O 2 sull'asilo
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142.312
Art. 82
Disposizioni transitorie
1
Tutte le procedure pendenti per le quali la SEM dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza deve allestire il conteggio finale o intermedio ai sensi degli articoli 16 capoverso 1 e 17 capoverso 2 sono rette dagli articoli 8 a 19.
2
Le spese d'assistenza che richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente o persone bisognose di protezione hanno già rimborsato al momento della concessione o della proroga di un'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa provvisoria ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1, sono dedotte dall'importo ai sensi dell'articolo 9 capoversi 2 e 3. Se i rimborsi effettuati superano tale importo, la differenza non viene versata.
3
Sino all'entrata in vigore degli articoli 41 a 43 si applica il diritto anteriore. La SEM può concludere accordi a titolo sperimentale con singoli Cantoni ai sensi degli articoli 41 a 43.
4
Gli importi forfettari ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 29 capoverso 4, 30 capoverso 3, 31 capoverso 1 sono adeguati la prima volta il 1° gennaio 2001.
5
La somma forfettaria per spese di collocamento per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera a ammonta a franchi 12,05 al giorno fino al 31 dicembre 2000 e a franchi 11,85 al giorno dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.
6
L'importo forfettario relativo alla locazione ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera a ammonta, per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, allo stato dell'interesse ipotecario per vecchie ipoteche di primo rango praticato dalla Banca cantonale di Berna del 3¾ per cento e allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 fino al 31 dicembre 2000, a franchi 8,80 e dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001 a franchi 8,60.
L'adeguamento è retto dall'articolo 24 capoverso 2 lettera a.
7
La somma forfettaria per le altre spese ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera b ammonta, allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4, a franchi 3,25 fino al 31 dicembre 2001 per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. L'adeguamento è retto dall'articolo 24 capoverso 2 lettera b.
8
Il sussidio forfettario a copertura delle spese di servizio sociale e di amministrazione per l'assistenza ai rifugiati ai sensi dell'articolo 31 è concesso pro rata fino al trasferimento delle competenze alla rispettiva istituzione di soccorso e, in seguito, al rispettivo Cantone. L'erogazione dei sussidi federali alle istituzioni di soccorso fino al trasferimento delle competenze è retta dal diritto anteriore a meno che esse non chiedano per scritto entro il 31 dicembre 1999 alla SEM il rimborso conformemente al nuovo diritto.
9
La Confederazione continua ad assumersi le pertinenti spese ai sensi dell'articolo 2 per le persone, per le quali, nonostante la concessione del permesso di domicilio, provvedeva legittimamente alle spese di servizio sociale e d'assistenza al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.
Migrazione
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10
La Confederazione rimborsa ai Cantoni pro rata fino al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza le borse di studio concesse e versate.
11
I sussidi federali concessi ai Cantoni prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza per il finanziamento di alloggi devono essere rimborsati, a eccezione degli interessi, ai sensi dell'articolo 40, purché non siano già stati ammortizzati giusta le disposizioni del diritto previgente. La SEM fissa per ogni singolo rapporto di sovvenzionamento l'importo che deve essere rimborsato nonché l'importo complessivo per ogni Cantone e le rate da conteggiare per trimestre.
12
Per determinare l'importo da rimborsare giusta il capoverso 11, in caso di acquisto di terreno edificabile, il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di terreni stabiliti nella decisione di assegnazione sono aumentati della differenza tra lo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al momento della decisione di assegnazione e quello al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.
13
Per i progetti d'integrazione ai sensi dell'articolo 45 nonché per i programmi d'occupazione ai sensi dell'articolo 91 capoverso 4 della LAsi, autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, l'assegnazione accordata vale fino alla fine del 1999.
Art. 83
Entrata in vigore e durata di validità143 1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999, eccettuati gli articoli 41 a 43.
2
Gli articoli 41 a 43 entrano in vigore il 1° gennaio 2001.
3
La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 2015144 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 41 e 53 lettere d ed e.145 Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004146 La Confederazione versa ai Cantoni le somme forfettarie per le spese d'aiuto sociale
secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a della LAsi per le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32-34 e di una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 44 della LAsi, passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, fino al massimo alla scadenza del termine di partenza. Se la Confederazione ha garantito ai Cantoni un ulteriore rimborso delle spese d'aiuto sociale nel quadro del sostegno all'esecuzione 143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2053).
144 RU
2013 3065
145 Introdotto dal n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2053).
146 RU
2004 1657
O 2 sull'asilo
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ai sensi dell'articolo 22a LDDS147, versa loro le somme forfettarie secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a della LAsi per nove mesi al massimo dall'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza. Questo a condizione che i Cantoni abbiano inoltrato la domanda di sostegno all'esecuzione, compresa l'assunzione delle spese, entro la fine del mese dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
Disposizioni finali della modifica del 3 dicembre 2004148 Ai sensi dell'articolo 30 capoverso 3 l'importo forfetario per il 2005 è adeguato al
rincaro sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2004.
Disposizioni finali della modifica del 24 ottobre 2007149 1 La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 15 000 franchi per ogni persona la cui decisione sull'asilo o sull'allontanamento è passata in giudicato prima del 1° gennaio 2008 o la cui ammissione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato, se non ha ancora lasciato definitivamente la Svizzera o non è partita senza essere controllata. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.
2
La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 3500 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente al 31 dicembre 2007. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.
3
Le somme forfettarie giusta gli articoli 22 e 26 sono adeguate al rincaro per il 2008.
4
Il fattore della struttura famigliare per Cantone giusta gli articoli 23 e 27 nonché la quota parte per i premi delle casse malati, la franchigia minima e le aliquote percentuali giusta gli articoli 22 capoverso 6 e 26 capoverso 5 sono stabiliti, per il 2008, in base agli effettivi al 31 gennaio 2008 registrati nella banca dati della SEM.
5
Le procedure di rimborso delle spese dell'aiuto sociale, inclusi i pagamenti retroattivi e i rimborsi per il periodo precedente l'entrata in vigore delle modifiche della presente ordinanza, si basano sul vecchio diritto.
6
Per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che con l'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sottostanno all'obbligo del contributo speciale giusta l'articolo 86 LAsi, il periodo dall'assunzione della prima attività lucrativa sottostante all'obbligo di garanzia o il periodo dal passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo ritiro di valori patrimoniali è computato sulla durata dell'obbligo di pagare il contributo speciale.
147 [CS
1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all.
n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
148 RU
2004 5007
149 RU
2007 5585
Migrazione
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7
I rimborsi effettuati in virtù di un conteggio intermedio giusta l'articolo 16 OAsi 2 nella versione dell'11 agosto 1999150 sono computati interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale delle persone sottostanti all'obbligo del contributo speciale interessate da tale conteggio intermedio.
8
Le prestazioni di garanzia giusta gli articoli 86 della LAsi sull'asilo nella versione del 26 giugno 1998151 e 14c capoverso 6 LDDS152 sono incassate interamente dalla Confederazione, tenuto conto degli eventuali rimborsi giusta il capoverso 6, e sono computate interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale fino all'importo massimo di quest'ultimo, ossia 15 000 franchi. Le prestazioni di garanzia che eccedono l'importo di 15 000 franchi sono restituite al titolare del conto oppure sono computate sull'obbligo del contributo speciale del coniuge.
Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2008153 Le somme forfettarie previste agli articoli 22 e 23a sono adeguate retroattivamente
al rincaro (stato: 31 ott. 2007) a partire dal 1° luglio 2008.
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 7 dicembre 2012154 1 Per il calcolo dell'entità degli importi forfettari ai sensi degli articoli 22, 23 capoverso 3 e 26 all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, occorre tenere conto del rincaro fino allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2012.
2
Il calcolo, la concessione nonché il versamento e il rimborso degli importi forfettari secondo gli articoli 20-27 prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono retti dal diritto anteriore.
Disposizioni transitorie della modifica del 4 settembre 2013155 1 Per il calcolo del contributo forfettario di cui all'articolo 41, la Confederazione considera il numero di posti disponibili dal 1° gennaio 2013 nei centri della Confederazione.
2
A tutte le domande d'asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all'estero prima del 29 settembre 2012, si applica l'articolo 53 lettera d nel tenore del 1° gennaio 2008156.
150 RU
1999 2318
151 RU
1999 2262
152 RU
1999 2262
153 RU
2009 235
154 RU
2012 6951
155 RU
2013 3065
156 RU
2007 5585
O 2 sull'asilo
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Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 2017157 Fino all'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, i contributi speciali
dedotti dal reddito del lavoro versati o dovuti e i valori patrimoniali prelevati sono integralmente computati sull'importo massimo di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a.
157 RU
2017 6545
Migrazione
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