01.06.2024 - *
01.01.2023 - 31.05.2024 / In vigore
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.11.2020 - 31.12.2020
21.07.2020 - 31.10.2020
01.04.2020 - 20.07.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.05.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 30.04.2019
02.10.2018 - 28.02.2019
13.02.2018 - 01.10.2018
01.01.2018 - 12.02.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.12.2016 - 28.02.2017
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29.09.2015 - 14.12.2016
01.02.2014 - 28.09.2015
01.10.2013 - 31.01.2014
01.04.2013 - 30.09.2013
01.01.2013 - 30.03.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.12.2002 - 31.03.2004
01.01.2001 - 30.11.2002
01.03.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) dell'11 agosto 1999 (Stato 15 dicembre 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull'asilo (LAsi),
ordina:

Titolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la determinazione, la concessione, il conteggio e il
rimborso delle prestazioni della Confederazione, dei Cantoni e di terzi nel settore dell'asilo.

Titolo 2: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza2 Capitolo 1: Concessione delle prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza3 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2


4

Definizione delle prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili (art. 88 LAsi)

Sono prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili giusta l'articolo 88 LAsi le prestazioni assistenziali ai sensi dell'articolo 82 LAsi e dell'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 19775 sull'assistenza. Sono escluse le prestazioni rimborsate conformemente all'articolo 18 dell'ordinanza del 24 ottobre 20076 sull'integrazione degli stranieri.

RU 1999 2318 1 RS 142.31

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

5 RS

851.1

6 RS

142.205

142.312

Migrazione

2

142.312


Art. 3


7

Determinazione e concessione dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza 1

Nel caso di rifugiati, di apolidi e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. A queste persone dev'essere assicurata la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera.8 2 Nel caso di richiedenti l'asilo, di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni d'aiuto sociale sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 capoverso 3 e 83 capoverso 1 LAsi nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza.

3

Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d'emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale: a. persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato alle quali è stato fissato un termine di partenza; b. persone oggetto di una procedura secondo l'articolo 111b o 111c LAsi; c. persone la cui ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato.9

Art. 4

Servizio di coordinamento 1

I Cantoni designano un servizio di coordinamento per i contatti con la Confederazione.

2

...10


Art. 5


11

Procedura per il versamento (art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStr) 1

La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri (LStr) in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)13.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

10 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

12 RS

142.20

13 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

O 2 sull'asilo

3

142.312

2

I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM.

3

Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4

Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali.

5

...14

6

Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.15
a16 Rilevamento di

dati

(art. 95 cpv. 2 LAsi) Per la gestione e l'adeguamento delle indennità finanziarie versate dalla Confederazione, i Cantoni possono essere obbligati a rilevare dati all'attenzione della Confederazione.

b17 Riduzione dei premi per le persone ammesse provvisoriamente (art.

82a cpv. 7 LAsi) Il diritto delle persone ammesse provvisoriamente a una riduzione dei contributi sui premi giusta l'articolo 65 della legge federale del 18 marzo 199418 sull'assicurazione malattie rinasce sette anni dopo l'entrata in Svizzera.

Sezione 2: Assegni per figli

Art. 6

Esercizio del diritto agli assegni per figli 1

Se sollecita assegni per figli giusta l'articolo 84 della LAsi, il richiedente l'asilo deve annunciarlo secondo le prescrizioni cantonali ogniqualvolta assume un lavoro.

2

Per ottenere il versamento degli assegni per figli l'avente diritto deve inoltrare una copia della decisione passata in giudicato concernente l'asilo o il bisogno di protezione entro il termine impartito per richiedere assegni non percepiti, previsti dal diritto cantonale, alle competenti casse di compensazione familiare, agli uffici di 14 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

18 RS

832.10

Migrazione

4

142.312

conteggio o ai datori di lavoro esenti dall'obbligo di affiliazione a una cassa di compensazione familiare.


Art. 7

Versamento degli assegni per figli 1

Gli assegni per figli che sono stati trattenuti sono versati al richiedente l'asilo se questi:

a. è stato riconosciuto come rifugiato; b.19 è ammesso provvisoriamente in virtù dell'articolo 83 capoverso 3 o 4 LStr20 o ha ottenuto un permesso di dimora giusta l'articolo 14 capoverso 2 LAsi; oppure c. è riconosciuto bisognoso di protezione.

2

Gli assegni per figli che vivono all'estero sono considerati mezzi propri dell'avente diritto ai sensi dell'articolo 81 della LAsi.

Capitolo 2:21 Rimborso, contributo speciale e prelevamento di valori patrimoniali (art. 85-87 LAsi; art. 88 LStr) Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 8

Rimborso (art. 85, 86 cpv. 1 e 87 LAsi; art. 88 LStr) 1

Il rimborso di prestazioni di aiuto sociale che una persona ha percepito in quanto rifugiato o persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora è retto dal diritto cantonale. Il Cantone fa valere il diritto al rimborso. I rimborsi effettuati vanno accreditati a favore della Confederazione secondo l'ammontare degli esborsi da essa indennizzati al Cantone. Tali rimborsi sono effettuati analogamente ai principi dell'articolo 87 del Codice delle obbligazioni22.

2

Le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l'asilo, da persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e da persone ammesse provvisoriamente devono essere rimborsate. A tal fine, la Confederazione riscuote presso queste persone un contributo speciale giusta l'articolo 86 LAsi, limitato nel tempo e nell'ammontare, e preleva valori patrimoniali giusta l'articolo 87 LAsi.

3

Se l'importo massimo del contributo speciale di cui all'articolo 10 capoverso 2 non è raggiunto né mediante deduzioni salariali né mediante il prelevamento di valori patrimoniali, il capoverso 1 si applica per analogia.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

20 RS

142.20

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

22 RS

220

O 2 sull'asilo

5

142.312


Art. 9

Campo d'applicazione personale del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali (art. 86 e 87, 115-118 LAsi) 1

I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone ammesse provvisoriamente sottostanno all'obbligo di pagare il contributo speciale giusta l'articolo 86 LAsi e alle disposizioni sul prelevamento di valori patrimoniali giusta l'articolo 87 LAsi.

2

Sono considerate datori di lavoro tutte le persone alle quali potrebbero applicarsi le disposizioni penali del capitolo 10 LAsi. Si tratta in particolare di membri di consigli di amministrazione, gestori, procuratori, contabili, mandatari nonché persone aventi diritto di firma. Essi rispondono in modo solidale dell'esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.


Art. 10

Inizio e fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale e dell'assoggettamento al prelevamento di valori patrimoniali (art. 86 e 87 LAsi)

1

L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia con l'assunzione della prima attività lucrativa o al momento del passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo prelevamento di valori patrimoniali. Per i giovani che svolgono un'attività lucrativa, l'obbligo di pagare il contributo speciale inizia analogamente all'obbligo di pagare i contributi AVS giusta l'articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge federale del 20 dicembre 194623 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

2

L'obbligo di pagare il contributo speciale cessa: a. quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dopo dieci anni;

b. quando la persona in questione ha lasciato la Svizzera; c. quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione ottiene un permesso di dimora; d. quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato;

e. tre anni dopo l'ammissione provvisoria, al più tardi sette anni dopo l'arrivo in Svizzera.

3

L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne la durata e l'ammontare, con ogni procedura d'asilo.

23 RS

831.10

Migrazione

6

142.312


Art. 11

Gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali (art. 86 cpv. 5 LAsi) 1

Per la gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali sono costituiti conti individuali. Titolare dei conti è la Confederazione.24 2 La SEM delega a terzi la riscossione e la gestione del contributo speciale nonché l'amministrazione del prelevamento di beni patrimoniali.

3

I terzi ai quali è delegato l'adempimento di tali compiti agiscono in qualità di SEM. Sono autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa.


Art. 12

Sistema d'informazione per il contributo speciale (art. 3 e 4 LSISA26)

1

La SEM gestisce un sistema d'informazione per il contributo speciale finalizzato alla gestione del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali giusta gli articoli 86 e 87 LAsi.

2

Il sistema d'informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti: a.27 cognomi, nomi, sesso, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, nonché del loro datore di lavoro; b.28 numero personale, numero dell'azienda e numero d'identificazione della domanda d'asilo in SIMIC, numero di assicurato AVS, numero come da registro delle imprese (n. RIS) e numero d'identificazione dell'impresa (IDI); c. versamenti del contributo speciale e dei valori patrimoniali prelevati; d. dati relativi ai pagamenti e alla gestione della procedura d'ingiunzione, quali pagamenti pendenti, tasse d'ingiunzione e multe.

3

Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione per il contributo speciale i collaboratori della SEM incaricati della riscossione e della gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali, i terzi ai quali è delegato l'adempimento di tali compiti giusta l'articolo 86 capoverso 5 LAsi nonché il Tribunale amministrativo federale.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6087).

25 RS

172.021

26 LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6087).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6087).

O 2 sull'asilo

7

142.312

Sezione 2: Contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro

Art. 13

Deduzioni salariali e loro versamento (art. 86 cpv. 2, 3 e 4 LAsi) 1

I datori di lavoro detraggono il 10 per cento del reddito del lavoro da ogni versamento di salario. Di norma trasferiscono ogni trimestre tali deduzioni salariali sul conto giusta l'articolo 11. Sono fatte salve prescrizioni divergenti della SEM. Con la concessione o la proroga di un'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa, l'autorità cantonale rende attenti a tale obbligo.

2

Di regola è considerato reddito del lavoro il salario determinante secondo l'articolo 5 LAVS29.

3

Non è considerato reddito del lavoro ai sensi del capoverso 2 il reddito sostitutivo inferiore al 100 per cento del salario dell'ultima attività lucrativa determinante, segnatamente le prestazioni previste dalla legge federale del 25 giugno 198230 sull'assicurazione contro la disoccupazione nonché dalla legge federale del 19 giugno 195931 su l'assicurazione per l'invalidità. Lo stesso vale per gli indennizzi per impieghi per i quali non occorrono permessi individuali di lavoro. La SEM può definire ulteriori eccezioni.

4

I datori di lavoro sono obbligati a: a. versare sul conto giusta l'articolo 11 le deduzioni salariali secondo il capoverso 1 entro dieci giorni dalla scadenza del trimestre. Sono fatte salve prescrizioni divergenti della SEM;

b. fornire informazioni alla SEM e mettere a disposizione in ogni momento i documenti e i giustificativi contabili necessari.

5

Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capoverso 1 entro i termini impartiti, la SEM può computare interessi di mora, se le deduzioni salariali non versate ammontano ad almeno 3000 franchi. Il tasso d'interesse è dello 0,5 per cento per mese civile o, in caso d'esecuzione, del 6 per cento all'anno.

6

Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capoverso 1 entro i termini impartiti, la SEM può esigere una tassa di diffida fino a 200 franchi.

7

Se, nonostante diffida, un datore di lavoro non produce i documenti e i giustificativi contabili necessari per determinare l'importo giusta il capoverso 1, la SEM determina, nel quadro del suo potere discrezionale, l'importo delle deduzioni salariali da versare. A tal fine può ricorrere ai dati contenuti nella domanda di rilascio o di proroga dell'autorizzazione di lavoro presentata alla competente autorità cantonale d'autorizzazione. Le competenti autorità cantonali d'autorizzazione sono tenute a rilasciare le necessarie informazioni alla SEM.

8

Le deduzioni salariali versate la cui riscossione è avvenuta dopo la fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale giusta l'articolo 10 capoverso 2, nonché 29 RS

831.10

30 RS

837.0

31 RS

831.20

Migrazione

8

142.312

altri importi versati erroneamente, sono restituiti alla persona che ha effettuato i versamenti. Quest'ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito alla persona avente diritto.

9

I crediti nei confronti del datore di lavoro si estinguono dieci anni dopo il sorgere della pretesa. La pretesa sorge allo scadere del termine di pagamento. Il decorso della prescrizione è interrotto da ogni atto dell'autorità quale segnatamente l'ingiunzione, la procedura d'esecuzione e l'insinuazione del credito in caso di fallimento nonché il riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro, in particolare mediante pagamento degli interessi e pagamenti rateali.


Art. 14

Informazione sul contributo speciale versato (art. 86 cpv. 4 LAsi) 1

I terzi incaricati dalla SEM forniscono su domanda alle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale un riassunto del conto giusta l'articolo 11 (estratto conto). Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno.

Gli estratti conto sono inviati unicamente alle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale e, al più presto, dopo lo scadere del termine di pagamento secondo l'articolo 13 capoverso 4.

2

I terzi incaricati dalla SEM possono inviare periodicamente alle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale gli estratti affinché verifichino l'esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.

3

Le persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale sono tenute a verificare l'esattezza e la completezza degli estratti conto loro inviati.

4

Le persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale che non riconoscono l'esattezza e la completezza delle registrazioni relative al loro estratto conto devono comunicare il loro disaccordo ai terzi incaricati dalla SEM entro 30 giorni dalla ricezione dell'estratto conto allegando i pertinenti mezzi di prova.

5

Se alla persona soggetta all'obbligo di pagare il contributo speciale non è stato inviato un estratto conto o se è inoltrata denuncia giusta il capoverso 4, le deduzioni salariali che non sono state versate dal datore di lavoro sul conto di cui all'articolo 11 sono computate sull'obbligo di pagare il contributo speciale.

6

Se in seguito all'invio di un estratto conto nessuna denuncia è inoltrata giusta il capoverso 4, le rettifiche successive di errori fatte valere sono computate sull'obbligo di pagare il contributo speciale soltanto se: a. l'inesattezza di tali registrazioni è manifesta o pienamente comprovata; e b. le deduzioni salariali che il datore di lavoro non ha versato sul conto di cui all'articolo 11 sono ottenibili.


Art. 15

Misure di diritto amministrativo e penale (art. 86 cpv. 4 LAsi) Le infrazioni all'articolo 13 commesse dai datori di lavoro sono sanzionate dalla SEM segnatamente con: a. la riduzione del ritmo di versamento secondo l'articolo 13 capoverso 1;

O 2 sull'asilo

9

142.312

b. la comunicazione alla competente autorità cantonale d'autorizzazione affinché prenda misure ai sensi dell'articolo 122 LStr32;

c. la denuncia ai sensi delle disposizioni penali del capitolo 10 LAsi; d. la multa disciplinare giusta l'articolo 116a LAsi.

Sezione 3: Prelevamento di valori patrimoniali

Art. 16

Valori patrimoniali prelevabili 1

Per valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 87 LAsi s'intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale.

2

L'autorità che ha messo al sicuro i valori patrimoniali deve versarli in franchi svizzeri alla SEM.

3

I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento alla SEM sono avvenuti dopo la fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale giusta l'articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti all'autorità che ha effettuato i versamenti. Quest'ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito all'avente diritto.

4

L'importo ai sensi dell'articolo 87 capoverso 2 lettera c LAsi è di 1000 franchi.


Art. 17

Computo dei valori patrimoniali prelevati sull'obbligo di pagare il contributo speciale I valori patrimoniali prelevati sono versati sul conto di cui all'articolo 11 e interamente computati sul contributo speciale da versare.


Art. 18

Restituzione dei valori patrimoniali prelevati (art. 87 cpv. 5 LAsi) 1

Prima della partenza, il richiedente l'asilo o la persona bisognosa di protezione che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria può chiedere ai terzi incaricati dalla SEM la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.

2

Il capoverso 1 si applica anche alla persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o dalla disposizione dell'ammissione provvisoria.

3

Di regola i valori patrimoniali prelevati o il loro valore attuale sono consegnati in contanti all'aeroporto al momento della partenza. Su domanda, l'importo dovuto può essere versato all'estero a partenza avvenuta.

32 RS

142.20

Migrazione

10

142.312

4

La domanda di restituzione dei valori patrimoniali prelevati può essere inoltrata dall'avente diritto anche dall'estero. Con la domanda dev'essere dimostrata l'osservanza del termine giusta l'articolo 87 capoverso 5 LAsi. L'osservanza del termine è dimostrata segnatamente mediante: 1. la consegna entro i termini stabiliti della carta di frontiera; 2. la conferma della partenza, entro i termini stabiliti, sotto il controllo della competente autorità cantonale; 3. la prova del ritorno, entro i termini stabiliti, nel Paese d'origine o di provenienza; o

4. la prova della partenza, entro i termini stabiliti, dalla Svizzera e di un'autorizzazione di soggiorno in uno Stato terzo.

La domanda deve contenere almeno le indicazioni seguenti: 1. l'ufficio di pagamento valido; 2. l'indirizzo postale;

3. la prova dell'identità se la persona si trova all'estero dopo una partenza non verificata;

4. la

firma;

5. la procura in caso di rapporto di rappresentanza.


Art. 19

Abrogato Titolo 3: Sussidi federali Capitolo 1:33 Aiuto sociale e soccorso d'emergenza Sezione 1: Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

Art. 20


34

Durata dell'obbligo di rimborsare le spese (art. 88 e 89 LAsi; art. 87 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 3 LStr) La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d'asilo, dell'ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le indennità versate per la durata della procedura secondo l'articolo 111c LAsi. Versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente 33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

34 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.

O 2 sull'asilo

11

142.312

l'attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l'ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui: 35 a. la decisione di non entrata nel merito o la decisione d'asilo negativa e di allontanamento passa in giudicato; b. la domanda d'asilo è stralciata; c. la persona ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partita senza essere controllata;

d. l'ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo sette anni dopo l'entrata; e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 LAsi; f.36 è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 1 o 43 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso. Se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.


Art. 21


37

Portata dell'obbligo di rimborsare le spese Le somme forfettarie di cui all'articolo 22 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche.


Art. 22


38

Importo e adeguamento della somma forfettaria globale 1

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale. L'indennità globale media svizzera ammonta a 1429,98 franchi al mese (stato dell'indice: 31 ott. 2008).39 2

La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

37 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.

38 Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 24 ott. 2007, del 12 dic. 2008 e del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

Migrazione

12

142.312

3

La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: Cantone

percentuale Cantone percentuale Appenzello Esterno

95,3

Nidvaldo 117,2

Appenzello Interno

97,2

Obvaldo

102,3

Argovia 104,9

San

Gallo

95,6

Basilea Campagna

106,8

Sciaffusa

87,2

Basilea Città

94,0

Soletta

90,7

Berna 91,7

Svitto

114,2

Friburgo 92,8

Ticino

89,4

Ginevra 102,3

Turgovia

94,4

Giura 80,0

Uri

89,4

Glarona 93,5

Vallese

80,0

Grigioni 100,9

Vaud

95,8

Lucerna 100,8

Zugo

120,0

Neuchâtel 80,0

Zurigo

113,9

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST).

4

La quota parte dei Cantoni per i premi delle casse malati e le franchigie è stabilita in base ai premi medi pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica40, agli importi integrali della franchigia minima e alle aliquote percentuali giusta l'articolo 64 LAMal41, nonché in funzione del numero di minorenni, giovani adulti e adulti.

L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

5

La quota parte per le spese di locazione è di 220,38 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 630,85 franchi e quella per le spese di assistenza è di 279,90 franchi. Le quote si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2008). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.42 40 O del DFI sui premi medi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (RS 831.309.1).

41 RS

832.10

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

O 2 sull'asilo

13

142.312


Art. 23


43

Calcolo della somma forfettaria 1

L'importo totale (B) in franchi dovuto dalla Confederazione in base ai dati registrati nella banca dati della SEM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente: B

= numero di beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone + contributo di base alle spese d'assistenza.

2

Il numero di beneficiari dell'aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula: SP

= P - ETAS - BETVA

Nella formula s'intende per: P = numero di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone il primo giorno del mese.

ETAS = numero di richiedenti l'asilo esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-60 anni).

BETVA = numero riveduto di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (18-60 anni).

Il numero riveduto è calcolato secondo la formula: BETVA = EAVA × (EQCH + ALQCH - ALQKT) Nella formula s'intende per: EAVA = numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un'attività lucrativa il primo giorno del mese (18-60 anni).

EQCH = quota svizzera di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-60 anni).

ALQCH = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

ALQKT = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

3

La Confederazione versa a tutti i Cantoni un contributo di base di 28 206 franchi al mese, destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima. Tale contributo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2008). La SEM lo adegua all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.

Migrazione

14

142.312

a44 Sezione 2:

Rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora

Art. 24


45

Durata dell'obbligo di rimborsare le spese (art. 88 cpv. 3 LAsi; art. 31, 87 cpv. 1 lett. b e 87 cpv. 3 LStr) 1

La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall'inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l'ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:46

a.47 il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 3 o 4 oppure 43 capoverso 2 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d'asilo in seguito alla quale è stato concesso l'asilo; b.48 il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 1 oppure 43 capoverso 1 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al più tardi sette anni dopo l'entrata; c.49 l'apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 31 capoverso 3, 42 capoverso 3 o 4 oppure 43 capoverso 2 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio; d.50 l'apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 1 oppure 43 capoverso 1 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al più tardi sette anni dopo l'entrata; e. è revocato l'asilo; 44 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008 (RU 2009 235). Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

45 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

O 2 sull'asilo

15

142.312

f.51 un rifugiato o un apolide ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato.

2

Se sussiste il diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente al massimo fino al venir meno del motivo di rifiuto.

3

Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l'articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell'articolo 74 capoverso 2 LAsi, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell'articolo 74 capoverso 3 LAsi.

4

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale anche dopo il rilascio del permesso di domicilio, o dopo cinque anni di dimora, ma al massimo fino a che siano divenuti per la prima volta economicamente autonomi, per rifugiati beneficiari dell'aiuto sociale che:52 a. sono stati accolti nell'ambito del programma speciale per disabili organizzato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);

b. fanno parte di un gruppo di rifugiati ammessi per decisione del Consiglio federale o del DFGP ed erano già disabili, malati o anziani al momento del loro arrivo e hanno bisogno d'aiuto permanente. È considerato anziano chiunque ha superato il 60° anno d'età; c. in quanto bambini soli o adolescenti non accompagnati, sono accolti in Svizzera fino alla maggiore età o fino al termine normale della formazione primaria, ma non oltre il 25° anno d'età.

5

I Cantoni notificano senza indugio alla Confederazione le persone di cui al capoverso 4 che non dipendono più dall'aiuto sociale.


Art. 25


53

Portata dell'obbligo di rimborsare le spese Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche.

51 Introdotta dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

53 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.

Migrazione

16

142.312


Art. 26


54

Importo e adeguamento della somma forfettaria globale 1

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale. L'indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1507,83 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2008).55 2

La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie.

3

La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: Cantone percentuale

Cantone

percentuale

Appenzello Esterno

95,3

Nidvaldo 117,2

Appenzello Interno

97,2

Obvaldo

102,3

Argovia 104,9

San

Gallo

95,6

Basilea Campagna

106,8

Sciaffusa

87,2

Basilea Città

94,0

Soletta

90,7

Berna 91,7

Svitto

114,2

Friburgo 92,8

Ticino

89,4

Ginevra 102,3

Turgovia

94,4

Giura 80,0

Uri

89,4

Glarona 93,5

Vallese

80,0

Grigioni 100,9

Vaud

95,8

Lucerna 100,8

Zugo

120,0

Neuchâtel 80,0

Zurigo

113,9

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall'UST.

4

Gli importi integrali della franchigia minima e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal56 nonché in funzione del numero di minorenni, giovani adulti e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

5

La quota parte per le spese di locazione è di 320,87 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 845,92 franchi e quella per le spese di assistenza e amministrative è di 275,27 franchi. Le quote si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2008). La SEM adegua queste 54 Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 24 ott. 2007 e del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

56 RS

832.10

O 2 sull'asilo

17

142.312

quote parte della somma forfettaria globale all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.57

Art. 27


58

Calcolo della somma forfettaria 1

L'importo totale (B) in franchi dovuto dalla Confederazione in base ai dati registrati nella banca dati della SEM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente: B

= numero di beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone.

2

Il numero di beneficiari dell'aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula: SP

= P - BETF

Nella formula s'intende per: P = numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone il primo giorno del mese.

BETF = numero riveduto di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (1860 anni).

Il numero riveduto è calcolato secondo la formula: BETF = EAF × (EQCH + ALQCH - ALQKT) Nella formula s'intende per: EAF = numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un'attività lucrativa il primo giorno del mese (18-60 anni).

EQCH = quota svizzera di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-60 anni).

ALQCH = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

ALQKT = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.

Migrazione

18

142.312

Sezione 3: Soccorso d'emergenza

Art. 28

Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza (art. 88 cpv. 4 LAsi)59 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona: a.60 la cui domanda d'asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento giusta l'articolo 31a capoversi 1 e 3 LAsi, se tale decisione è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; b. la cui domanda d'asilo è stata respinta, se la pertinente decisione in materia d'asilo e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; c. la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.


Art. 29

Portata, ammontare e adeguamento della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza 1

La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza di cui all'articolo 28 ammonta a 6000 franchi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott.

2007). La SEM adegua la somma forfettaria a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

2

La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza comprende una quota parte di base di 4000 franchi e una quota parte di compensazione di 2000 franchi. La quota parte di compensazione è destinata segnatamente a equilibrare gli oneri diversi sopportati dai Cantoni.

3

La quota parte di base è versata trimestralmente al Cantone competente per l'esecuzione. La quota parte di compensazione è versata annualmente.

4

La Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) e la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) convengono la ripartizione della quota parte di compensazione. Comunicano la chiave di ripartizione alla SEM entro la fine dell'anno civile in questione.

5

Se la comunicazione giusta il capoverso 4 non avviene entro il termine previsto o se le conferenze non trovano un accordo, il versamento è effettuato in base alla chiave di ripartizione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 199961 sull'asilo (OAsi 1).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

61 RS

142.311

O 2 sull'asilo

19

142.312


Art. 30

Monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale 1

La SEM esamina, con il concorso della CDOS e della CDCGP, secondo criteri stabiliti di comune accordo, l'evoluzione delle spese per il soccorso d'emergenza.

2

Il DFGP adegua l'ammontare della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza in funzione dei risultati giusta il capoverso 1.

3

La SEM gestisce un sistema d'informazione per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale. Tale sistema contiene i dati seguenti:

a. cognomi, nomi, data di nascita, stato civile e cittadinanza delle persone che percepiscono il soccorso d'emergenza; b. numero personale SIMIC; c. dati relativi al tipo e all'ammontare delle spese.

4

I Cantoni comunicano alla SEM i dati necessari per il monitoraggio giusta il capoverso 3.

5

Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale i collaboratori della SEM e dei Cantoni che si occupano del monitoraggio.

Capitolo 2: Spese amministrative62 (art. 91 cpv. 2bis LAsi)

Art. 31


63

Spese amministrative per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora 1

Sono considerati spese amministrative gli esborsi dei Cantoni causati dall'esecuzione della LAsi e che non sono indennizzati secondo disposizioni speciali.

2

La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfettario. L'importo è calcolato secondo la formula P x G x Y:100, ove s'intende:

P

= somma forfettaria unica per persona; G

= numero delle domande d'asilo e numero di richieste di concessione di protezione temporanea conformemente alla banca dati della SEM; Y

= chiave di riparto determinante secondo l'articolo 27 LAsi.

3

L'importo forfettario di cui al capoverso 2 variabile P ammonta a 1100 franchi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2007). La SEM lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

62 Originario avanti l'art. 29. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Migrazione

20

142.312


Art. 32

Procedura d'identificazione

Per la procedura d'identificazione di un richiedente l'asilo o di una persona bisognosa di protezione la Confederazione rimborsa ai Cantoni somme forfettarie di franchi 40 per il rilevamento dattiloscopico e di franchi 15 per la fotografia. Le somme forfettarie sono adeguate all'indice salariale (salario nominale dei prestatori d'opera sulla base del 1939 = 100 %). Il versamento del rimborso avviene in base alle fatture presentate dai Cantoni.

Capitolo 3: Finanziamento di alloggi collettivi (art. 90) Sezione 1: Spese rimborsabili

Art. 33

Alloggi 1 La Confederazione può finanziare integralmente o in parte gli alloggi in cui le autorità cantonali, in base al loro obbligo di sostegno in virtù delle disposizioni legali in materia d'asilo e degli stranieri accolgono a carico della Confederazione almeno dieci persone secondo principi della comunione domestica.

2

Se gli alloggi sono finanziati in base alle disposizioni del presente capitolo, i sussidi federali accordati devono essere rimborsati ai sensi dell'articolo 40.


Art. 34

Spese rimborsabili in dettaglio Sono riconosciute come spese rimborsabili per alloggi conformemente alle disposizioni seguenti: a. le spese di costruzione e d'acquisto; b. il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di terreni.


Art. 35

Spese di costruzione e d'acquisto 1

Sono considerate spese di costruzione e d'acquisto i costi necessari per: a. l'acquisto di edifici, a esclusione dei costi per i terreni; b. l'urbanizzazione dei fondi; c. i lavori di progettazione e gli esborsi per la preparazione della realizzazione, nonché le spese della procedura per il permesso di costruzione e per le tasse d'allacciamento, nella misura in cui, secondo i regolamenti determinanti in materia di emolumenti, in caso di agevolazione le stesse non possano essere condonate; d. la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione degli immobili, a eccezione delle spese di ripristino;

e. gli impianti di gestione e l'equipaggiamento, nella misura in cui non siano in relazione con il primo equipaggiamento interno, il servizio sociale e l'amministrazione e non siano rimborsati secondo l'articolo 24;

O 2 sull'asilo

21

142.312

f.

i lavori d'assestamento esterni; g. gli interessi del capitale qualora non siano compensati mediante pagamenti parziali secondo l'articolo 39 capoverso 2.

2

Non sono considerate spese di costruzione e d'acquisto i costi per: a. gli esborsi amministrativi delle autorità cantonali; b. le spese di progettazione degli alloggi per i quali la SEM non ha rilasciato una garanzia di finanziamento o la cui realizzazione, nonostante la garanzia, non è avvenuta entro il termine fissato dalla SEM.


Art. 36

Prezzo di costo e spese accessorie per l'acquisto di terreni Se non è possibile ottenere un rapporto di locazione o d'affitto o un diritto di superficie, la SEM può rimborsare il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di un terreno. È fatto salvo l'articolo 40.

Sezione 2: Procedura d'autorizzazione

Art. 37

Presentazione delle domande di finanziamento 1

Le domande concernenti il finanziamento degli alloggi devono essere inoltrate al Servizio cantonale di coordinamento.

2

Il Servizio cantonale di coordinamento esamina se i documenti allegati alla domanda sono completi, valuta se il progetto è realizzabile dal profilo giuridico e politico e, sulla base di una concezione cantonale sull'alloggio, decide se la domanda dev'essere trasmessa alla SEM.

3

Le spese sopravvenute prima di ottenere la garanzia della SEM sono rimborsate integralmente o in parte soltanto se sono date circostanze particolari.

4

Importanti modifiche del progetto devono essere immediatamente notificate e motivate alla SEM.


Art. 38

Assegnazione dell'indennizzo 1

La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità.

2

Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40.

3

Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili.

Migrazione

22

142.312

Sezione 3: Versamento e rimborso

Art. 39

Versamento

1

Eseguito il progetto, il Cantone esamina il conteggio finale e lo inoltra, con le fatture e i giustificativi, secondo le direttive della SEM.

2

Nel quadro dell'avanzamento dei lavori di costruzione e dei crediti di pagamento disponibili, la SEM concede, su richiesta, pagamenti parziali fino all'80 per cento al massimo del finanziamento garantito. Dopo esame del conteggio finale sulla base dei giustificativi, fissa l'importo definitivo del finanziamento e ordina il versamento del credito al Cantone.


Art. 40

Rimborso

1

I sussidi federali concessi per il finanziamento di alloggi devono essere rimunerati e rimborsati mediante rate d'importo uguale durante il periodo di destinazione stabilito. Il saggio d'interesse per l'anno successivo corrisponde al tasso di rendita dell'indice Swiss-Bond per i prestiti della Confederazione pubblicato il 1° dicembre dell'anno in corso.

2

I rimborsi rateali sono computati complessivamente per ogni Cantone con i versamenti conformemente al titolo 3.64 3

La SEM può concordare con i Cantoni modalità di rimborso divergenti. Essa fissa le esigenze minime in materia di rimborso.

Capitolo 4: Altri sussidi Sezione 1: Spese per la sicurezza65 (art. 91 cpv. 2ter LAsi)

Art. 41

66 1 Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 110 000 franchi per 100 posti in un centro di registrazione e di procedura o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 26 capoverso 1bis LAsi.67 64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

65 Introdotta dall'all. dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065).

66 Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 83 cpv. 3). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 dic. 2016 (RU 2016 4223).

O 2 sull'asilo

23

142.312

2

Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:

PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT Nella formula si intende per: PB = contributo forfettario per Cantone PE = numero di posti per centro di registrazione e di procedura della Confederazione nel Cantone

PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone DE = durata d'esercizio per centro di registrazione e di procedura in giorni DB = durata d'esercizio per centro speciale in giorni FE = 0,01 (fattore centro di registrazione e di procedura) FB = 0,04 (fattore centro speciale) JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 JT = numero di giorni civili all'anno .68 3

L'aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 109,0 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2012). La SEM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

4

Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2ter LAsi.


Art. 42

e 4369 Sezione 1a: Istituzioni destinate a persone traumatizzate70 (art. 91 cpv. 3 LAsi)

Art. 44

1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate.

2

Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.71 68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 dic. 2016 (RU 2016 4223).

69 Abrogati dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

70 Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065).

Migrazione

24

142.312


Art. 45


72

Sezione 2: Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni (art. 31 e 91 cpv. 6 LAsi)73

Art. 46

Contratto Nell'ambito delle disposizioni seguenti, il DFGP74 conclude un contratto scritto con i Cantoni i cui impiegati preparano, sotto la direzione della SEM, le decisioni ai sensi degli articoli 32 a 40 della LAsi.


Art. 47

Premesse 1 Gli impiegati cantonali devono dedicare alla preparazione delle decisioni almeno il 50 per cento di un posto a tempo pieno.

2

Per quanto concerne le prestazioni gli impiegati devono adempiere le stesse esigenze del personale federale.

3

La SEM ha facoltà di impartire istruzioni agli impiegati cantonali per quanto concerne la preparazione delle decisioni in materia d'asilo nonché la formazione e il perfezionamento professionale degli stessi.

4

Il DFGP decide in merito agli strumenti informatici da usare.

5

La SEM fornisce ai Cantoni le informazioni necessarie alla preparazione delle decisioni in materia d'asilo e ne disciplina l'utilizzazione.


Art. 48

Spese 1 Per la preparazione delle decisioni in materia d'asilo la Confederazione rimborsa ai Cantoni:

a. le spese di retribuzione degli impiegati secondo l'ordinamento cantonale dei salari proporzionalmente alla parte di lavoro che essi dedicano alla preparazione delle decisioni in materia d'asilo; la Confederazione non prende a carico gli importi eventualmente necessari all'acquisto degli anni d'assicurazione della previdenza professionale; b. una somma forfettaria speciale per le spese d'amministrazione pari al 40 per cento delle spese rimborsate in virtù della lettera a, a titolo d'indennizzo per il personale e le infrastrutture supplementari necessari.

2

La Confederazione si assume inoltre: 71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

72 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

73 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

74 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

O 2 sull'asilo

25

142.312

a. le spese d'acquisto, messa in servizio, gestione e manutenzione dei sistemi informatici, nonché di trasmissione dei dati necessari alla preparazione di decisioni in materia d'asilo; b. le spese per la formazione e il perfezionamento professionale giusta l'articolo 47 capoverso 3.


Art. 49

Procedura 1 In vista della conclusione del contratto, i Cantoni inviano alla SEM i documenti seguenti:

a. il programma d'organizzazione; b. i dati relativi al numero previsto di impiegati che devono preparare le decisioni in materia d'asilo nonché al grado d'occupazione e alla percentuale del tempo di lavoro dedicato a tale attività;

c. i dati relativi agli oneri salariali previsti per ogni posto.

2

La SEM stende un progetto di contratto che sottopone per parere al Cantone.

3

Se il DFGP ha approvato il contratto e il Cantone lo accetta, la SEM decide in merito all'assegnazione delle spese rimborsabili.

4

Il contratto può essere disdetto per scritto dalle due parti con preavviso di sei mesi, al 30 giugno e al 31 dicembre.


Art. 50

Conteggio 1 Il Cantone presenta alla Confederazione i conteggi semestrali conformemente alle istruzioni della SEM.

2

La SEM garantisce ogni trimestre pagamenti parziali di un importo minimo pari all'80 per cento delle spese previste.

Sezione 3: Collaborazione internazionale (art. 91 cpv. 7 LAsi)75

Art. 51

Sussidi federali

1

...76

2

La SEM può erogare sussidi per: a. progetti di organizzazioni internazionali relativi al rilevamento e al controllo dei flussi migratori e di rifugiati attraverso le frontiere nonché per incoraggiare la disponibilità ad accogliere i rifugiati; 75 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

76 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Migrazione

26

142.312

b. organizzazioni internazionali attive nell'ambito del coordinamento e dell'armonizzazione internazionali della politica in materia d'asilo e di rifugiati.

3

La SEM può finanziare integralmente o parzialmente progetti di istituzioni scientifiche, segnatamente nell'ambito dell'individuazione precoce e del controllo di movimenti di fuga e di migrazione transfrontalieri non controllati, della determinazione di standard per il trattamento di richiedenti l'asilo e di rifugiati nonché della valutazione politica. Obiettivo dei progetti di ricerca è in particolare l'approntamento di basi decisionali per lo sviluppo del diritto e della prassi in materia d'asilo e di migrazione.


Art. 52

Esame della domanda da parte della SEM La SEM esamina la domanda secondo i principi di necessità e opportunità nonché nell'ottica dei benefici futuri. Per quanto attiene a domande di sussidi per l'attuazione di progetti internazionali, la SEM esamina inoltre se è sufficientemente garantito un finanziamento del progetto da parte di terzi e se è garantita una gestione professionale del progetto.

Capitolo 5: Spese d'entrata e partenza (art. 92) Sezione 1: Spese d'entrata

Art. 53

Principio77

La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata diretta in Svizzera, segnatamente per: a. gruppi di rifugiati ai quali è accordato l'asilo su decisione del Consiglio federale o del DFGP ai sensi dell'articolo 56 della LAsi; b. singole persone accolte su richiesta dell'ACNUR; c. persone bisognose di protezione che si trovano all'estero, ai sensi dell'articolo 68 della LAsi;

d.78 persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l'articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l'articolo 85 capoverso 7 LStr79;

e.80 persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.

77 Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

78 Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5585). Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 83 cpv. 3). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 4 set.

2013 alla fine del presente testo.

79 RS

142.20

80 Introdotta dall'all. dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 83 cpv. 3).

O 2 sull'asilo

27

142.312

a81 Spese di alloggio all'aeroporto (art. 22 LAsi)

Nel quadro dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto, in un alloggio adeguato, o eccezionalmente in un altro luogo, la SEM rimborsa durante al massimo 60 giorni le spese per: a. alloggio e assistenza; b. vitto; nonché

c. cure mediche e dentarie di base o d'emergenza.

Sezione 2: Spese di partenza

Art. 54

Competenza 1 Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 della LAsi.

2

Soltanto le autorità di polizia degli stranieri o le autorità d'assistenza possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.


Art. 55

Verifica dell'indigenza

1

Il Cantone verifica se lo straniero è indigente al momento dell'organizzazione della partenza. Occorre soprattutto tenere conto del reddito del lavoro e dei valori patrimoniali disponibili (conti, cassa pensione, cauzione in garanzia del pagamento della pigione, prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ecc.). A meno che non sussistano indizi concreti, questa verifica è sommaria.

2

Lo straniero è tenuto a pagare le spese di partenza con i mezzi di cui dispone. In ogni caso gli è lasciato un importo corrispondente all'indennità di viaggio ai sensi dell'articolo 59a capoverso 1.82

Art. 56

Estensione 1 La Confederazione rimborsa soltanto le spese causate da atti e prestazioni previsti negli articoli 57 a 60. Se non è previsto un importo forfettario, sono rimborsate le spese effettive.

2

È esclusa ogni assunzione di spese che superino i limiti fissati negli articoli 57 a 60. La deroga a questa norma in circostanze straordinarie necessita dell'approvazione preventiva della SEM.

81 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

Migrazione

28

142.312

3

In ogni caso occorre optare per la variante più vantaggiosa purché essa sia adeguata alle circostanze (stato di salute, disposizioni applicabili per il transito attraverso Stati terzi e disposizioni per l'ammissione nel Paese di destinazione).


Art. 57


83

Acquisizione di documenti di viaggio La Confederazione rimborsa: a. le spese per il rilascio dei necessari documenti di viaggio da parte delle rappresentanze consolari estere e le spese per il rilascio di ulteriori documenti necessari all'ottenimento dei documenti di viaggio; è unicamente rimborsato il documento ottenibile più rapidamente;

b. le spese di trasporto dello straniero (viaggio con mezzi pubblici in seconda classe) per recarsi dal suo luogo di domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente del pertinente Stato situata sul territorio svizzero, sempre che gli sia richiesto di comparire personalmente.


Art. 58


84

Spese per l'accompagnamento 1

La Confederazione versa un importo forfettario di 200 franchi per ogni accompagnatore quando:

a. uno straniero deve recarsi sotto scorta di polizia dal suo domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente; o b. famiglie con bambini o minorenni che viaggiano soli hanno bisogno di un accompagnamento sociale da parte delle autorità cantonali per recarsi dal domicilio all'aeroporto.

2

Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia durante l'intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario di: a. 200 franchi per ogni accompagnatore della scorta di polizia fino all'aeroporto; e di

b. 300 franchi al giorno e per accompagnatore per l'accompagnamento dall'aeroporto al Paese d'origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo, quale contributo alle spese per i pasti, l'alloggio e altri esborsi. I salari per gli accompagnatori nonché eventuali emolumenti o indennità per l'accompagnamento non sono rimborsati.

3

...85

4

Se il luogo di destinazione si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l'importo forfettario ai sensi dei capoversi 1 e 2 lettera a è di 50 franchi.

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

85 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6951).

O 2 sull'asilo

29

142.312

5

Se il Cantone intende concedere l'accompagnamento sociale a un gruppo di persone diverso da quelli di cui al capoverso 1 lettera b e chiedere in seguito un importo forfettario, deve dapprima ottenere il consenso della SEM.

6

Non sono rimborsate le spese relative ai trasporti tra Cantoni o all'interno di un Cantone, in particolare in seguito a ordini giudiziari di comparizione, a spostamento in un altro alloggio o a invito a comparire intimato da un servizio cantonale.

a86 Spese per accertare l'identità 1

Le spese per gli interpreti necessari all'accertamento dell'identità sono assunte dalla Confederazione sempre che la SEM abbia dapprima dato il suo consenso. Si applicano le tariffe vigenti per le prestazioni nell'ambito della procedura d'asilo.

2

La Confederazione versa al Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento un importo forfettario di 300 franchi, se la persona obbligata a partire deve pernottare nella località dell'accertamento dell'identità. Tale importo forfettario comprende la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 agosto 199987 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri.


Art. 59


88

Spese rimborsabili

1

La Confederazione rimborsa le spese per: a. il tragitto più economico e razionale tra il luogo di domicilio in Svizzera e un aeroporto internazionale situato nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero un porto internazionale o una stazione ferroviaria centrale nel Paese d'origine o di provenienza; b.89 ...

c.90 il trasporto del bagaglio, fino all'importo di 200 franchi per persona maggiorenne e di 50 franchi per minore, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia;

d. ogni necessario pernottamento nell'apposito reparto del carcere dell'aeroporto mediante un importo forfettario di 300 franchi. Tale importo forfettario comprende la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 agosto 199991 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri.

e.92 ...

86 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

87 RS

142.281

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

89 Abrogata dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

91 RS

142.281

92 Abrogata dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6951).

Migrazione

30

142.312

2

Di norma non sono rimborsate le spese di trasferta nel Paese di destinazione.

3

Se una persona obbligata a partire non si presenta alla data prevista, la SEM addebita le spese di annullamento del volo al Cantone nel caso in cui quest'ultimo avrebbe potuto evitare tale annullamento.

4

...93

5

La SEM disciplina le modalità per quanto riguarda l'ordinazione dei titoli di viaggio e la scelta dell'itinerario.

a94 Spese di viaggio

1

La SEM può versare a copertura delle esigenze di base durante il viaggio verso il Paese di origine o di provenienza un importo per le spese di viaggio. Tale importo ammonta a 100 franchi per persona maggiorenne e a 50 franchi per minore.95 2 La SEM può aumentare tale importo a 500 franchi per persona maggiorenne, fino a un massimo di 1000 franchi per famiglia, se per motivi particolari, soprattutto specifici al Paese, o per motivi di salute, la partenza controllata può essere incentivata.96 2bis La SEM può versare alle persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 LStr97 che si dichiarano disposte a partire autonomamente un importo massimo di 500 franchi per le spese di viaggio. L'importo è versato previo svolgimento di un colloquio sulla partenza secondo l'articolo 59ater.98 3 La SEM versa gli importi forfettari di cui ai capoversi 1, 2 e 2bis direttamente alle persone interessate.99
abis 100 Spese di partenza 1 La SEM può versare alle persone tenute a lasciare la Svizzera che secondo l'articolo 64 capoverso 1 sono escluse dall'aiuto al ritorno un importo massimo di 2000 franchi per le spese di partenza.

2

Le persone tenute a lasciare la Svizzera devono essere disposte a collaborare all'acquisizione dei documenti di viaggio e a lasciare il Paese.

3

La SEM decide in merito alla concessione dell'importo su proposta del Cantone. A tal fine, il Cantone indica: a. di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari in vista dell'acquisizione dei documenti e di aver condotto con le persone incarcerate 93 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

94 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 6087).

97 RS

142.20

98 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

100 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

O 2 sull'asilo

31

142.312

in virtù degli articoli 75-78 LStr101 un colloquio sulla partenza secondo l'articolo 59ater; e b. che è soddisfatto uno dei presupposti seguenti: 1. l'acquisizione dei documenti richiederà verosimilmente oltre sei mesi, 2. la persona da trasferire ha rifiutato almeno un allontanamento sotto scorta di polizia verso il Paese d'origine o 3. la persona da trasferire è stata incarcerata in virtù degli articoli 75-78 LStr.

4

L'importo per le spese di partenza non è cumulabile con l'importo per le spese di viaggio secondo l'articolo 59a capoverso 2bis.

5

L'importo per le spese di partenza è versato dalla rappresentanza svizzera nel Paese d'origine o nel Paese terzo oppure dall'organizzazione internazionale incaricata dalla SEM.

ater 102 Colloquio sulla partenza 1 Durante il colloquio sulla partenza, le persone incarcerate in virtù degli articoli 7578 LStr103 sono informate sulle loro prospettive di ritorno e sulla possibilità di beneficiare dell'importo per le spese di viaggio o dell'importo per le spese di partenza.

2

La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui sulla partenza.

b104 Trasporti intercantonali di carcerati 1

La SEM può fornire un sussidio annuo per le spese d'esercizio dei trasporti intercantonali di carcerati.

2

Il sussidio della Confederazione ammonta a un terzo delle spese complessive del sistema di trasporto, a prescindere dal numero di persone trasportate su incarico della Confederazione. La SEM versa il sussidio annuale alla CDCGP. 105 3 Per il trasporto di persone da parte dei Cantoni che, giusta le norme di prestazione delle società di trasporto, può essere effettuato tramite trasporti intercantonali di carcerati ma che ciò nonostante è effettuato sotto scorta di polizia, la SEM non versa l'importo forfettario per la scorta giusta l'articolo 58 capoverso 2 lettera a.

101 RS

142.20

102 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

103 RS

142.20

104 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 6087).

Migrazione

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142.312


Art. 60


106



Art. 61

Controllo

1

La SEM esamina le domande di rimborso. Se necessario, può chiedere informazioni o giustificativi suppletivi.

2

La SEM nega integralmente o parzialmente il rimborso in caso di un'organizzazione insufficiente della partenza o di mancata osservanza delle presenti prescrizioni.

Capitolo 6: Aiuto al ritorno e reintegrazione (art. 93) Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 62

Scopo dell'aiuto al ritorno 1

Scopo delle misure d'aiuto al ritorno è di incoraggiare il ritorno volontario e regolare nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo di persone ai sensi dell'articolo 63.

2

Un ritorno è considerato volontario se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera spontaneamente o in seguito a una corrispondente decisione pronunciata nei suoi confronti.107 3 Le misure di aiuto al ritorno possono comprendere anche prestazioni che sostengano il processo di reinserimento della persona che fa ritorno.108 4

L'aiuto al ritorno è concesso una sola volta. I beneficiari che non partono o che ritornano in Svizzera sono tenuti a rimborsare gli importi versati.109

Art. 63

110 Beneficiari Beneficiari delle prestazioni d'aiuto al ritorno sono persone le cui condizioni di residenza sono regolate dalla LAsi o dalle disposizioni sull'ammissione provvisoria della LStr111.

106 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

109 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

111 RS 142.20

O 2 sull'asilo

33

142.312


Art. 64

Limitazioni 1 Sono escluse dall'aiuto finanziario al ritorno le persone:112 a.113 ...

b. che hanno commesso un crimine o ripetuti delitti; c. che si sono comportate in modo palesemente abusivo, segnatamente se essi: 1. hanno gravemente violato l'obbligo di collaborare ai sensi dell'articolo 8 della LAsi;

2. rifiutano di informare il competente servizio sulla loro situazione economica o se non lo autorizzano ad assumere informazioni;

3. non accettano un impiego ragionevole; 4. impiegano illecitamente le prestazioni assistenziali; d.114 che manifestamente dispongono di sufficienti mezzi finanziari o di importanti valori patrimoniali.

2

...115

3

La riscossione di prestazioni dell'aiuto al ritorno non deve ritardare la partenza.

4

...116

Sezione 2:117 Consulenza per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi)

Art. 65

Abrogato

Art. 66

Consulenza per il ritorno I consultori per il ritorno situati nei Cantoni, nei centri di registrazione e di procedura e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin diffondono informazioni in merito al ritorno e all'aiuto in tal senso destinate alle autorità cantonali, alle pertinenti istituzioni private, alle persone del settore dell'asilo nonché alle persone giusta l'articolo 60 LStr118. I consultori per il ritorno forniscono agli interessati consulenze individuali in vista del ritorno.

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

113 Abrogata dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

114 Introdotta dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

115 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

116 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

118 RS 142.20

Migrazione

34

142.312


Art. 67

Competenze

1

I consultori per il ritorno sono designati dai Cantoni; sono gli unici interlocutori della SEM.

2

I Cantoni possono istituire e gestire di comune intesa le strutture necessarie alla consulenza al ritorno o incaricare terzi a tal fine. Assicurano che i servizi di consulenza al ritorno abbiano accesso ai dati necessari per il loro lavoro, in particolare ai dati personali e ai dati concernenti le procedure.

3

La competenza per i consultori per il ritorno situati nei centri di registrazione e di procedura e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin spetta alla SEM.

Essa può delegare tale compito a terzi.


Art. 68

Sussidi federali ai Cantoni 1

La SEM versa i sussidi federali ai Cantoni per la consulenza per il ritorno giusta l'articolo 66 nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente. Essi servono esclusivamente a coprire le spese amministrative e di personale ordinarie insorte nel quadro della consulenza per il ritorno giusta l'articolo 66.

2

I sussidi federali versati ai Cantoni per la consulenza per il ritorno sono composti da una somma forfettaria di base e da una somma forfettaria per la prestazione.

3

La somma forfettaria di base è fissata come segue: Cantone franchi

Cantone

franchi

Argovia 124

347

Nidvaldo 46

322

Appenzello Esterno

39 419

Obvaldo

40 172

Appenzello Interno

30 730

Sciaffusa

43 009

Basilea Campagna

83 569

Svitto

53 972

Basilea Città

51 002

Soletta

74 964

Berna

251 130

San Gallo

95 564

Friburgo

85 429

Ticino

63 855

Ginevra

119 238

Turgovia

41 323

Glarona

42 412

Uri

36 206

Grigioni

57 108

Vaud

166 569

Giura

40 862

Vallese

94 440

Lucerna

95 849

Zugo

50 143

Neuchâtel

60 055

Zurigo

312 312

4

La somma forfettaria per la prestazione ammonta a 600 franchi per ogni persona che durante l'anno precedente ha lasciato la Svizzera.

5

L'80 per cento del versamento delle somme forfettarie giusta i capoversi 3 e 4 avviene ogni primo trimestre dell'anno civile corrente sui conti di compensazione dei Cantoni presso i Servizi federali di cassa e contabilità. Gli importi restanti sono versati alla fine dell'anno civile se, conformemente alla legge federale del 5 ottobre

O 2 sull'asilo

35

142.312

1990119 sugli aiuti finanziari e le indennità, non sono tagliati o non devono essere rimborsati.

6

Presupposto per l'erogazione dei contributi federali di cui al capoverso 5 è l'esistenza di un rapporto di attività dei Cantoni per l'anno civile successivo.

7

In caso di considerevole aumento o diminuzione delle domande d'asilo il DFGP può adattare le somme forfettarie di cui ai capoversi 3 e 4.

a120 Contributi federali per compiti supplementari 1

La SEM può prendere accordi con i Cantoni o con terzi per l'esecuzione di compiti supplementari che non figurano tra quelli di cui all'articolo 66.

2

Questi compiti supplementari comprendono ad esempio l'esecuzione di sondaggi specifici e di attività di consulenza e di informazione nonché compiti che presuppongono conoscenze specifiche.

3

L'esecuzione di questi compiti supplementari, così come il rimborso finanziario, sono disciplinati nel quadro degli accordi tra la SEM e i Cantoni o terzi.

4

I Cantoni o terzi possono sottoporre alla SEM progetti che rientrano tra quelli di cui ai capoversi 1 e 2. La SEM si esprime in merito all'utilità del progetto e decide in merito al suo finanziamento.


Art. 69

e 70 Abrogati Sezione 3:121 Programmi all'estero (art. 93 cpv. 1 lett. c LAsi)

Art. 71

In generale

1

I programmi all'estero incoraggiano il ritorno e l'integrazione duratura di determinati gruppi di persone nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di siffatti programmi possono svolgersi anche prima della partenza delle persone interessate.

2

I programmi all'estero possono comprendere in particolare una o più delle seguenti misure a favore delle persone che ritornano: a. la preparazione, l'organizzazione e l'accompagnamento del viaggio di ritorno nonché la facilitazione dell'entrata e della continuazione del viaggio nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo;

119 RS

616.1

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Migrazione

36

142.312

b. il sostegno della reintegrazione scolastica, professionale e sociale.

3

I programmi all'estero possono includere anche prestazioni d'aiuto sotto forma di aiuto strutturale a favore delle autorità del Paese d'origine o della popolazione indigena.

4

Sono considerati programmi all'estero anche i provvedimenti nei Paesi di provenienza o di transito che concorrono alla prevenzione della migrazione irregolare in Svizzera, ad esempio lo svolgimento di campagne informative destinate a persone nel settore degli stranieri e dell'asilo.


Art. 72

Competenza e cooperazione 1

La SEM stabilisce la cerchia dei beneficiari e definisce gli obiettivi dei programmi di cui all'articolo 71.

2

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri pianifica e attua i programmi all'estero. A tale scopo agisce d'intesa con la SEM.

Sezione 4:122 Aiuto individuale al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi)

Art. 73

Premesse All'aiuto individuale al ritorno può far capo chiunque abbia comprovatamente preso tutte le disposizioni necessarie per lasciare la Svizzera.


Art. 74

Erogazione 1 L'aiuto individuale al ritorno è assegnato sotto forma di importo forfettario nel quadro del preventivo da stabilire annualmente.

2

La somma forfettaria per l'aiuto individuale al ritorno giusta il capoverso 1 ammonta al massimo a 1000 franchi per persona. Può essere scaglionata individualmente, in particolare in base all'età e alla durata del soggiorno.

3

Per le persone che si trattengono in Svizzera per almeno tre mesi, la somma forfettaria può essere sostituita da un aiuto materiale supplementare. Questo aiuto comprende misure individuali ad esempio nel campo del lavoro, della formazione e dell'alloggio.

4

L'aiuto materiale supplementare è concesso fino a un importo massimo di 3000 franchi per persona o famiglia. Per le persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione, la 122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

O 2 sull'asilo

37

142.312

SEM può aumentare l'aiuto materiale supplementare fino a un importo massimo di 5000 franchi.123 5 In casi di rigore, in particolare in caso di persone considerate vulnerabili a causa della loro situazione famigliare, dell'età o dello stato di salute, e in presenza di motivi specifici legati al Paese, l'aiuto materiale supplementare può essere concesso anche alle persone interessate che si trattengono in Svizzera per meno di tre mesi.124
a Rapporto con le spese di partenza 1

...125

2

I costi per la partenza e il versamento delle spese di viaggio sono rimborsati dalla SEM indipendentemente dalla concessione dell'aiuto individuale al ritorno giusta l'articolo 59 capoverso 1 lettera a e l'articolo 59a.


Art. 75

Aiuto medico per il ritorno 1

Se sono indispensabili cure mediche all'estero, la SEM può versare sussidi per la loro attuazione. La durata dell'aiuto medico è di al massimo sei mesi.

2

In caso di cure mediche indispensabili la durata del trattamento può essere prolungata se ciò consente di raggiungere una guarigione definitiva. Le prestazioni di aiuto a tempo illimitato sono tuttavia escluse.

3

L'aiuto individuale al ritorno può comportare anche la consegna di farmaci o il versamento di una somma forfettaria per prestazioni mediche.


Art. 76

Partenza verso uno Stato terzo 1

È possibile concedere l'aiuto individuale al ritorno in caso di partenza verso uno Stato terzo che non è lo Stato d'origine o di provenienza. L'interessato dev'essere autorizzato a soggiornare in maniera prolungata nello Stato terzo.

2

Non è concesso l'aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato dell'UE o dell'AELS oppure di uno Stato terzo quale Stati Uniti, Canada o Australia, o è cittadina di uno di questi Stati.126
a127 Partenza a destinazione di uno Stato non soggetto all'obbligo del visto 1

Sono esclusi dall'aiuto individuale o medico al ritorno nonché dall'aiuto materiale supplementare:

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

125 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

127 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

Migrazione

38

142.312

a. i cittadini di Stati non soggetti all'obbligo del visto per soggiorni fino a tre mesi;

b. le persone che proseguono il viaggio a destinazione di uno Stato secondo la lettera a.

2

La SEM può consentire deroghe per persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione.


Art. 77

Competenza 1 I servizi cantonali competenti esaminano se siano soddisfatte le premesse per il versamento dell'aiuto individuale al ritorno e non sussistano motivi d'esclusione e decidono in merito alla concessione della somma forfettaria in base all'articolo 74.

2

La SEM decide su richiesta dei servizi cantonali competenti in merito alla concessione dell'aiuto materiale supplementare di cui all'articolo 74.


Art. 78

Versamento La SEM può versare sussidi di aiuto individuale al ritorno negli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o nel Paese di destinazione e delegare tale compito a terzi.

Capitolo 7:

Sussidi a istituzioni di soccorso per la partecipazione all'audizione (art. 30 e 94)

Art. 79

Compiti delle istituzioni di soccorso 1

L'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione dei compiti che sono attribuiti alle organizzazioni di aiuto ai rifugiati autorizzate (istituzioni di soccorso) di cui all'articolo 24 OASI 1128.

2

Le istituzioni di soccorso sono competenti in merito all'assunzione, all'istruzione e al controllo dei loro rappresentanti.


Art. 80

Indennizzo 1 La Confederazione versa all'OSAR per l'adempimento dei suoi compiti giusta l'articolo 79 capoverso 1 un sussidio forfettario annuo a copertura delle spese di personale e del posto di lavoro. La SEM fissa il sussidio forfettario.

128 RS

142.311

O 2 sull'asilo

39

142.312

2

Le istituzioni di soccorso sono indennizzate con un sussidio forfettario di franchi 350 per ogni audizione.129 Tale importo forfettario è adeguato al rincaro al medesimo indice utilizzato per il personale della Confederazione.130 3

L'OSAR fattura trimestralmente alla SEM i sussidi forfettari previsti nel capoverso 2. La SEM controlla i conteggi e ordina il pagamento.

Titolo 4: Disposizioni finali (art. 121)

Art. 81

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza 2 del 22 maggio 1991131 sull'asilo è abrogata.


Art. 82

Disposizioni transitorie

1

Tutte le procedure pendenti per le quali la SEM dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza deve allestire il conteggio finale o intermedio ai sensi degli articoli 16 capoverso 1 e 17 capoverso 2 sono rette dagli articoli 8 a 19.

2

Le spese d'assistenza che richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente o persone bisognose di protezione hanno già rimborsato al momento della concessione o della proroga di un'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa provvisoria ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1, sono dedotte dall'importo ai sensi dell'articolo 9 capoversi 2 e 3. Se i rimborsi effettuati superano tale importo, la differenza non viene versata.

3

Sino all'entrata in vigore degli articoli 41 a 43 si applica il diritto anteriore. La SEM può concludere accordi a titolo sperimentale con singoli Cantoni ai sensi degli articoli 41 a 43.

4

Gli importi forfettari ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 29 capoverso 4, 30 capoverso 3, 31 capoverso 1 sono adeguati la prima volta il 1° gennaio 2001.

5

La somma forfettaria per spese di collocamento per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera a ammonta a franchi 12,05 al giorno fino al 31 dicembre 2000 e a franchi 11,85 al giorno dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

6

L'importo forfettario relativo alla locazione ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera a ammonta, per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, allo stato dell'interesse ipotecario per vecchie ipoteche di primo rango praticato dalla Banca cantonale di Berna del 3¾ per cento e allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 fino al 31 dicembre 129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6087).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1563).

131 [RU

1991 1166, 1993 3281, 1994 2494, 1995 5045, 1996 3253].

Migrazione

40

142.312

2000, a franchi 8,80 e dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001 a franchi 8,60.

L'adeguamento è retto dall'articolo 24 capoverso 2 lettera a.

7

La somma forfettaria per le altre spese ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera b ammonta, allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4, a franchi 3,25 fino al 31 dicembre 2001 per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. L'adeguamento è retto dall'articolo 24 capoverso 2 lettera b.

8

Il sussidio forfettario a copertura delle spese di servizio sociale e di amministrazione per l'assistenza ai rifugiati ai sensi dell'articolo 31 è concesso pro rata fino al trasferimento delle competenze alla rispettiva istituzione di soccorso e, in seguito, al rispettivo Cantone. L'erogazione dei sussidi federali alle istituzioni di soccorso fino al trasferimento delle competenze è retta dal diritto anteriore a meno che esse non chiedano per scritto entro il 31 dicembre 1999 alla SEM il rimborso conformemente al nuovo diritto.

9

La Confederazione continua ad assumersi le pertinenti spese ai sensi dell'articolo 2 per le persone, per le quali, nonostante la concessione del permesso di domicilio, provvedeva legittimamente alle spese di servizio sociale e d'assistenza al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

10

La Confederazione rimborsa ai Cantoni pro rata fino al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza le borse di studio concesse e versate.

11

I sussidi federali concessi ai Cantoni prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza per il finanziamento di alloggi devono essere rimborsati, a eccezione degli interessi, ai sensi dell'articolo 40, purché non siano già stati ammortizzati giusta le disposizioni del diritto previgente. La SEM fissa per ogni singolo rapporto di sovvenzionamento l'importo che deve essere rimborsato nonché l'importo complessivo per ogni Cantone e le rate da conteggiare per trimestre.

12

Per determinare l'importo da rimborsare giusta il capoverso 11, in caso di acquisto di terreno edificabile, il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di terreni stabiliti nella decisione di assegnazione sono aumentati della differenza tra lo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al momento della decisione di assegnazione e quello al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

13

Per i progetti d'integrazione ai sensi dell'articolo 45 nonché per i programmi d'occupazione ai sensi dell'articolo 91 capoverso 4 della LAsi, autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, l'assegnazione accordata vale fino alla fine del 1999.


Art. 83

Entrata in vigore e durata di validità132 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999, eccettuati gli articoli 41 a 43.

2

Gli articoli 41 a 43 entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2053).

O 2 sull'asilo

41

142.312

3

La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 2015133 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 41 e 53 lettere d ed e.134 Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004135 La Confederazione versa ai Cantoni le somme forfettarie per le spese d'aiuto sociale
secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a della LAsi per le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32-34 e di una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 44 della LAsi, passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, fino al massimo alla scadenza del termine di partenza. Se la Confederazione ha garantito ai Cantoni un ulteriore rimborso delle spese d'aiuto sociale nel quadro del sostegno all'esecuzione ai sensi dell'articolo 22a LDDS136, versa loro le somme forfettarie secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a della LAsi per nove mesi al massimo dall'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza. Questo a condizione che i Cantoni abbiano inoltrato la domanda di sostegno all'esecuzione, compresa l'assunzione delle spese, entro la fine del mese dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Disposizioni finali della modifica del 3 dicembre 2004137 Ai sensi dell'articolo 30 capoverso 3 l'importo forfetario per il 2005 è adeguato al
rincaro sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2004.

Disposizioni finali della modifica del 24 ottobre 2007138 1 La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 15 000 franchi per ogni persona la cui decisione sull'asilo o sull'allontanamento è passata in giudicato prima del 1° gennaio 2008 o la cui ammissione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato, se non ha ancora lasciato definitivamente la Svizzera o non è partita senza essere controllata. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.

2

La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 3500 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente al 31 dicembre 2007. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.

133 RU

2013 3065

134 Introdotto dal n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2053).

135 RU

2004 1657

136 [CS

1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all.

n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).

137 RU

2004 5007

138 RU

2007 5585

Migrazione

42

142.312

3

Le somme forfettarie giusta gli articoli 22 e 26 sono adeguate al rincaro per il 2008.

4

Il fattore della struttura famigliare per Cantone giusta gli articoli 23 e 27 nonché la quota parte per i premi delle casse malati, la franchigia minima e le aliquote percentuali giusta gli articoli 22 capoverso 6 e 26 capoverso 5 sono stabiliti, per il 2008, in base agli effettivi al 31 gennaio 2008 registrati nella banca dati della SEM.

5

Le procedure di rimborso delle spese dell'aiuto sociale, inclusi i pagamenti retroattivi e i rimborsi per il periodo precedente l'entrata in vigore delle modifiche della presente ordinanza, si basano sul vecchio diritto.

6

Per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che con l'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sottostanno all'obbligo del contributo speciale giusta l'articolo 86 LAsi, il periodo dall'assunzione della prima attività lucrativa sottostante all'obbligo di garanzia o il periodo dal passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo ritiro di valori patrimoniali è computato sulla durata dell'obbligo di pagare il contributo speciale.

7

I rimborsi effettuati in virtù di un conteggio intermedio giusta l'articolo 16 OAsi 2 nella versione dell'11 agosto 1999139 sono computati interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale delle persone sottostanti all'obbligo del contributo speciale interessate da tale conteggio intermedio.

8

Le prestazioni di garanzia giusta gli articoli 86 della LAsi sull'asilo nella versione del 26 giugno 1998140 e 14c capoverso 6 LDDS141 sono incassate interamente dalla Confederazione, tenuto conto degli eventuali rimborsi giusta il capoverso 6, e sono computate interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale fino all'importo massimo di quest'ultimo, ossia 15 000 franchi. Le prestazioni di garanzia che eccedono l'importo di 15 000 franchi sono restituite al titolare del conto oppure sono computate sull'obbligo del contributo speciale del coniuge.

Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2008142 Le somme forfettarie previste agli articoli 22 e 23a sono adeguate retroattivamente
al rincaro (stato: 31 ott. 2007) a partire dal 1° luglio 2008.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 7 dicembre 2012143 1 Per il calcolo dell'entità degli importi forfettari ai sensi degli articoli 22, 23 capoverso 3 e 26 all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, occorre tenere conto del rincaro fino allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2012.

139 RU

1999 2318

140 RU

1999 2262

141 RU

1999 2262

142 RU

2009 235

143 RU

2012 6951

O 2 sull'asilo

43

142.312

2

Il calcolo, la concessione nonché il versamento e il rimborso degli importi forfettari secondo gli articoli 20-27 prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono retti dal diritto anteriore.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 settembre 2013144 1 Per il calcolo del contributo forfettario di cui all'articolo 41, la Confederazione considera il numero di posti disponibili dal 1° gennaio 2013 nei centri della Confederazione.

2

A tutte le domande d'asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all'estero prima del 29 settembre 2012, si applica l'articolo 53 lettera d nel tenore del 1° gennaio 2008145.

144 RU

2013 3065

145 RU

2007 5585

Migrazione

44

142.312