01.06.2024 - *
01.01.2023 - 31.05.2024 / In vigore
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.11.2020 - 31.12.2020
21.07.2020 - 31.10.2020
01.04.2020 - 20.07.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.05.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 30.04.2019
02.10.2018 - 28.02.2019
13.02.2018 - 01.10.2018
01.01.2018 - 12.02.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.12.2016 - 28.02.2017
29.09.2015 - 14.12.2016
01.02.2014 - 28.09.2015
01.10.2013 - 31.01.2014
01.04.2013 - 30.09.2013
01.01.2013 - 30.03.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.12.2002 - 31.03.2004
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01.03.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza 2 sull'asilo
relativa alle questioni finanziarie
(Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)
dell'11 agosto 1999 (Stato 24 dicembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull'asilo (legge), ordina:

Titolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la determinazione, la concessione, il conteggio e il
rimborso delle prestazioni della Confederazione, dei Cantoni e di terzi nel settore
dell'asilo.

Titolo 2: Assistenza Capitolo 1: Concessione di prestazioni assistenziali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2

Definizione delle prestazioni assistenziali rimborsabili
(art. 88)2

Sono prestazioni assistenziali rimborsabili giusta l'articolo 88 della legge l'assistenza ai sensi della legge federale del 24 giugno 19773 sull'assistenza. Sono fatte
salve le deroghe previste nella presente ordinanza.


Art. 3

Determinazione e concessione delle prestazioni assistenziali 1 Nel caso di rifugiati e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di
dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. Queste persone sono equiparate agli indigeni.
2 Nel caso di richiedenti l'asilo e di persone bisognose di protezione non titolari di
un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 RU 1999 2318

1

RS 142.31

2

I rinvii che figurano dopo i titoli degli articoli si riferiscono ai relativi articoli della legge.

3

RS 851.1

142.312

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.312

capoverso 2 e 83 della legge nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza.


Art. 4

Servizio di coordinamento 1 I Cantoni designano un servizio di coordinamento per i contatti con la Confederazione.

2 I conteggi e le domande devono essere inoltrate all'Ufficio federale dei rifugiati
(Ufficio federale) unicamente per il tramite del servizio di coordinamento.


Art. 5

Procedura di conteggio
(art. 89 cpv. 3 lett. b) 1 I Cantoni presentano all'Ufficio federale periodicamente e globalmente i conti relativi ai sussidi federali per le loro spese d'assistenza entro 90 giorni dalla scadenza
del trimestre. Entrate e uscite devono figurare separate, senza compensazione reciproca, con l'ammontare completo (presentazione lorda).

2 L'Ufficio federale rimborsa le spese entro 60 giorni. L'insieme dei pagamenti è
trasferito unicamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. Rimborsi da parte della Confederazione sono computati nei conteggi correnti o futuri dei Cantoni.

Sezione 2: Assegni per figli

Art. 6

Esercizio del diritto agli assegni per figli 1 Se sollecita assegni per figli giusta l'articolo 84 della legge, il richiedente l'asilo
deve annunciarlo secondo le prescrizioni cantonali ogniqualvolta assume un lavoro.

2 Per ottenere il versamento degli assegni per figli l'avente diritto deve inoltrare una
copia della decisione passata in giudicato concernente l'asilo o il bisogno di protezione entro il termine impartito per richiedere assegni non percepiti, previsti dal diritto cantonale, alle competenti casse di compensazione familiare, agli uffici di conteggio o ai datori di lavoro esenti dall'obbligo di affiliazione a una cassa di compensazione familiare.


Art. 7

Versamento degli assegni per figli 1 Gli assegni per figli che sono stati trattenuti sono versati al richiedente l'asilo se
questi:

a.

è stato riconosciuto come rifugiato; b.

è ammesso provvisoriamente in virtù dell'articolo 14a capoverso 3, 4 o 4bis
della legge federale del 26 marzo 19314 concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri (LDDS); oppure 4

RS 142.20

O 2 sull'asilo

3

142.312

c.

è riconosciuto bisognoso di protezione.

2 Gli assegni per figli che vivono all'estero sono considerati mezzi propri dell'avente
diritto ai sensi dell'articolo 81 della legge.

Capitolo 2: Obbligo di rimborso e di garanzia (art. 85-87)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 8

Campo d'applicazione personale
(art. 85-87 e 115-118) 1 I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sottostanno all'obbligo di garanzia e di rimborso a prescindere
dalla loro età.

2 Sono considerati datori di lavoro tutte le persone alle quali potrebbero applicarsi le
disposizioni penali del capitolo 10 della legge, in particolare i membri di consigli di
amministrazione, i gestori, i procuratori, i contabili, i mandatari nonché le persone
aventi diritto di firma. Essi rispondono in modo solidale dell'esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.


Art. 9

Rimborso
(art. 85 e 86)

1 Il rimborso di prestazioni assistenziali che una persona ha percepito in quanto rifugiato o persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora è retto, ad
eccezione dell'articolo 16 capoverso 2, dal diritto cantonale. Il Cantone fa valere il
diritto al rimborso. I rimborsi effettuati vanno accreditati a favore della Confederazione secondo l'ammontare degli esborsi da essa indennizzati al Cantone. Tali rimborsi sono effettuati analogamente ai principi dell'articolo 87 del Codice delle obbligazioni5.

2 Le spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di
ricorso a livello federale causati da richiedenti l'asilo e da persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora, devono essere rimborsate integralmente. Lo stesso vale per le spese causate durante la minore età. I titolari dei
conti rispondono in modo solidale per i costi causati dal coniuge o dai figli. I costi
causati sono determinati in base agli esborsi indennizzati dalla Confederazione in
modo forfettario o effettivo o alle spese procedurali stabilite nella sentenza. Sono
fatti salvi i capoversi 3 e 4.

3 Le spese che devono essere rimborsate, da computare sulle garanzie giusta l'articolo 86 della legge, sono stabilite in base: a.

alle spese di partenza e d'esecuzione ai sensi degli articoli 54 a 61; 5

RS 220

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.312

b.

alle spese procedurali rimaste scoperte presso la Commissione di ricorso in
materia d'asilo o il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento); c.

alle spese causate dalle cure dentarie; d.

a una somma forfettaria di 40 franchi al giorno e per persona per le restanti
spese d'assistenza.

A tal riguardo si presume che ogni persona sia stata integralmente assistita
per 210 giorni e i coniugi nonché i loro figli che non sono titolari di un proprio conto di garanzia, non siano stati nell'insieme integralmente assistiti per
più di 630 giorni. L'Ufficio federale verifica tale presunzione se:
1.

i titolari dei conti comprovano che l'indigenza di persone singole è durata meno di 210 giorni e quella di coniugi nonché dei loro figli è durata complessivamente meno di 630 giorni o che sono state fornite prestazioni personali o di terzi; 2.

con le garanzie fornite dal patrimonio possono essere coperti costi più
elevati.

4 Se le spese d'assistenza che devono essere rimborsate, stabilite giusta il capoverso 3, non possono essere coperte dalle prestazioni di garanzia fornite, si applica
per analogia il capoverso 1.


Art. 10

Gestione dei conti di garanzia
(art. 86 cpv. 2 e 5, 87 cpv. 3) 1 L'Ufficio federale delega la gestione dei conti di garanzia a terzi. Le spese incombono ai titolari dei conti. I terzi ai quali sono delegate l'esecuzione dell'obbligo di
prestare garanzia e la chiusura dei conti di garanzia agiscono in qualità di Ufficio federale e sono autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA).

2 L'Ufficio federale mette a disposizione del terzo incaricato della gestione dei conti
di garanzia le generalità della persona obbligata a prestare garanzia necessarie
all'apertura e alla gestione dei conti nonché i dati relativi al datore di lavoro giusta
l'articolo 7 (appendice 2) dell'ordinanza 3 sull'asilo dell'11 agosto 19997 relativa al
trattamento di dati personali.

3 I collaboratori dell'Ufficio federale, i terzi incaricati dall'Ufficio federale ai sensi
degli articoli 86 capoverso 5 e 87 capoverso 3 della legge, la Commissione di ricorso in materia d'asilo e il servizio dei ricorsi del Dipartimento hanno accesso ai
dati dei conti di garanzia.

4 Soltanto l'Ufficio federale può disporre del conto di garanzia.

5 Il conto di garanzia serve unicamente a coprire le spese che devono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 9. È esclusa la cessione o il pignoramento delle garanzie
fornite nonché di eventuali saldi attivi.

6

RS 172.021

7

RS 142.314

O 2 sull'asilo

5

142.312

Sezione 2: Prestazioni di garanzia derivanti dal reddito del lavoro

Art. 11

Deduzioni salariali e loro versamento
(art. 86 cpv. 3)

1 I datori di lavoro detraggono il 10 per cento del reddito del lavoro da ogni versamento di salario. Di norma essi trasferiscono ogni trimestre l'importo sul conto di
garanzia. Sono fatte salve prescrizioni divergenti dell'Ufficio federale. Con la concessione o la proroga di un'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa provvisoria, l'autorità cantonale rende attenti a tale obbligo.

2 Di regola è considerato reddito del lavoro il salario determinante secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS).

3 Non è considerato reddito del lavoro ai sensi del capoverso 2 il reddito sostitutivo
che ascende a meno del 100 per cento del salario dell'ultima attività lucrativa determinante, segnatamente gli indennizzi previsti dalla legge federale del 25 giugno
19829 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) nonché dalla legge federale del 19 giugno 195910 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI). Lo stesso vale
per indennizzi in virtù dei programmi d'occupazione dell'assicurazione contro la disoccupazione nonché indennizzi per impieghi per i quali non vi sono permessi individuali di lavoro. L'Ufficio federale può definire ulteriori eccezioni.

4 I datori di lavoro sono obbligati a: a.

versare sul conto di garanzia le deduzioni salariali secondo il capoverso 1
entro dieci giorni dalla scadenza del trimestre. Sono fatte salve prescrizioni
divergenti dell'Ufficio federale; b.

fornire informazioni all'Ufficio federale e mettere a disposizione in ogni
momento i documenti e i giustificativi contabili necessari.

5 Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capoverso 1 entro i termini impartiti, l'Ufficio federale può computare interessi di mora,
se le deduzioni salariali non versate ammontano ad almeno 3000 franchi. Il tasso
d'interesse è dello 0,5 per cento per mese civile o, in caso d'esecuzione, del 6 per
cento all'anno.

6 I crediti nei confronti del datore di lavoro si estinguono dieci anni dopo il sorgere
della pretesa. La pretesa sorge allo spirare del termine di pagamento. Il decorso della
prescrizione è interrotto da ogni atto dell'autorità quale segnatamente l'ingiunzione,
la procedura d'esecuzione e l'insinuazione del credito in caso di fallimento nonché il
riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro in particolare mediante pagamento degli interessi e pagamenti rateali.

8

RS 831.10

9

RS 837.0

10

RS 831.20

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.312


Art. 12

Estratti conto
(art. 86 cpv. 6)

1 I titolari dei conti hanno il diritto di chiedere un estratto conto ai terzi incaricati
dall'Ufficio federale di gestire il conto. Alla domanda occorre accludere una copia
del libretto per stranieri. Gli estratti conto sono inviati unicamente ai titolari dei
conti e, al più presto, dopo lo scadere del termine di pagamento secondo l'articolo
11 capoverso 4.

2 L'Ufficio federale può periodicamente inviare ai titolari dei conti gli estratti affinché verifichino l'esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.

3 I titolari dei conti sono obbligati a verificare l'esattezza e la completezza degli
estratti conto loro inviati.

4 I titolari dei conti che non riconoscono l'esattezza e la completezza delle registrazioni relative ai loro estratti conto devono comunicare il loro disaccordo all'Ufficio
federale entro 30 giorni dalla ricezione dell'estratto conto allegando i pertinenti
mezzi di prova.

5 Se l'estratto conto non è richiesto oppure se in seguito all'invio di un estratto
conto nessuna denuncia è inoltrata giusta il capoverso 4, i titolari dei conti possono
esigere successivamente rettifiche delle registrazioni nel conto di garanzia individuale soltanto se l'inesattezza di tali registrazioni è manifesta o pienamente comprovata e se, fondandosi su tale circostanza, l'Ufficio federale può ancora effettivamente e legalmente esigere dal datore di lavoro il versamento della deduzione salariale.


Art. 13

Misure di diritto amministrativo
(art. 86 cpv. 6)

Infrazioni commesse dai datori di lavoro contro l'articolo 11 sono sanzionate dall'Ufficio federale segnatamente con: a.

la riduzione del ritmo di versamento secondo l'articolo 11 capoverso 1; b.

la comunicazione alla competente autorità cantonale d'autorizzazione affinché prenda misure ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinanza del 6 ottobre
198611 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS); c.

la denuncia ai sensi delle disposizioni penali del capitolo 10 della legge.

Sezione 3: Ritiro di valori patrimoniali (art. 86 cpv. 4)


Art. 14

1 Per valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 86 capoverso 4 della legge s'intendono
le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali
quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico dei titolari
dei conti.

11

RS 823.21

O 2 sull'asilo

7

142.312

2 L'autorità che ha prelevato i valori patrimoniali deve versarli in franchi svizzeri sul
conto di garanzia.

3 L'importo ai sensi dell'articolo 86 capoverso 4 lettera b della legge ascende a 1000
franchi.

Sezione 4: Procedura di conteggio e di esenzione

Art. 15

Esenzione dall'obbligo di garanzia
(art. 86 cpv. 6)

1 L'Ufficio federale può, su domanda, esentare le persone dall'obbligo di garanzia
nella misura in cui l'importo sul conto di garanzia copra i costi presumibili secondo
l'articolo 9.

2 Le prestazioni di garanzia per i costi presumibili devono ascendere ad almeno
12 000 franchi. Esse aumentano in funzione del numero di persone menzionate
all'articolo 9 capoverso 2, ma al massimo dell'importo che corrisponde a due persone. In tal caso le prestazioni di garanzia già fornite di queste persone si sommano.

3 L'Ufficio federale non entra nel merito della domanda se l'importo sul conto di garanzia di cui al capoverso 2 non è raggiunto.

4 L'Ufficio federale revoca l'esenzione se non sono più date le condizioni secondo i
capoversi 1 e 2.


Art. 16

Conteggio intermedio
(art. 87 cpv. 4)

1 Se richiedenti l'asilo o persone bisognose di protezione non titolari di un permesso
di dimora sono ammesse provvisoriamente, il conto di garanzia è mantenuto. L'Ufficio federale invia alla persona ammessa provvisoriamente un conteggio intermedio
nel quale il saldo del conto di garanzia è messo a confronto con le spese che devono
essere rimborsate, note sino a quel momento. Un eventuale saldo attivo è utilizzato
per coprire i costi insorti durante il periodo dell'ammissione provvisoria.

2 Per le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che, secondo l'articolo 74 capoverso 2 della legge, hanno diritto d'ottenere un permesso di
dimora, si applica per analogia il capoverso 1. Un eventuale saldo attivo è utilizzato per
coprire i costi che devono essere rimborsati secondo l'articolo 9 capoverso 3. L'importo forfettario di cui all'articolo 9 capoverso 3 lettera d si riduce della metà. Se dal
conteggio intermedio non risulta alcun saldo attivo a favore dei titolari dei conti, il
conteggio intermedio vale come conteggio finale ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2.


Art. 17

Conteggio del conto di garanzia
(art. 87 cpv. 1)

1 L'Ufficio federale invia alle persone obbligate a prestare garanzia, tenute a lasciare
la Svizzera, un estratto del loro conto di garanzia. A tale proposito esso rinvia alle
disposizioni sulla determinazione delle spese da rimborsare secondo l'articolo 9 e
all'obbligo di verifica secondo l'articolo 12 capoversi 3 a 5. La persona obbligata a

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.312

prestare garanzia deve controllare l'esattezza e la completezza dell'estratto conto e
informare in merito l'Ufficio federale.

2 Le persone obbligate a prestare garanzia che soddisfano le condizioni dell'articolo 87 capoverso 1 della legge, nonché le persone bisognose di protezione cui è stato
rilasciato un permesso di dimora in base alla LDDS12, ricevono un conteggio nel
quale il saldo del conto di garanzia è messo a confronto con le spese che devono essere rimborsate. Sono fatti salvi i casi in cui il conteggio finale è allestito in concomitanza con il conteggio intermedio.

3 L'Ufficio federale allestisce il conteggio al più presto 6 mesi dopo l'insorgere del
caso che determina il conteggio. In tal caso, per le persone menzionate nell'articolo 9 capoverso 2 può allestire un conteggio comune.


Art. 18

Partenza
(art. 87 cpv. 1 lett. a) 1 Una persona obbligata a prestare garanzia comprova d'aver lasciato definitivamente la Svizzera segnatamente mediante: a.

la consegna della carta di frontiera; b.

la conferma della partenza sotto controllo della competente autorità cantonale; c.

la prova del ritorno nel Paese d'origine o di provenienza; o d.

la prova di un'autorizzazione di soggiorno in uno Stato terzo.

2 Le persone il cui luogo di dimora è registrato come ignoto nel sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER) hanno presumibilmente lasciato definitivamente la Svizzera. Il termine di prescrizione ai sensi dell'articolo 87 capoverso 2
della legge inizia a decorrere. Un eventuale saldo attivo rimane sul conto fintanto
che la partenza sia stata comprovata o il soggiorno in Svizzera sia regolato dalle autorità di polizia degli stranieri.


Art. 19

Diritto alla restituzione
(art. 87 cpv. 1)

1 Il diritto alla restituzione sorge nel momento in cui sono adempiute le condizioni
dell'articolo 87 capoverso 1 della legge.

2 Il diritto alla restituzione va fatto valere per scritto in una lingua ufficiale e deve
contenere almeno le indicazioni seguenti: a.

l'ufficio di pagamento valido; b.

l'indirizzo postale; c.

la prova dell'identità se la persona si trova all'estero dopo una partenza non
verificata;

12 RS

142.20

O 2 sull'asilo

9

142.312

d.

la firma;

e.

la procura in caso di rapporto di rappresentanza.

3 L'identità di cui al capoverso 2 lettera c può essere verificata dall'Ufficio federale
ai sensi dell'articolo 99 della legge.

Titolo 3: Sussidi federali Capitolo 1: Spese d'assistenza Sezione 1:
Durata e ammontare dell'obbligo della Confederazione di rimborsare
le spese


Art. 20

1 Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la Confederazione rimborsa le spese dal giorno del deposito della
domanda fino al massimo al giorno in cui l'allontanamento dev'essere eseguito o al
giorno in cui tali persone hanno diritto a un permesso di dimora, segnatamente in
caso di matrimonio.

2 Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione rimborsa la metà delle spese fino al rilascio del permesso di domicilio o,
al più tardi, fino al giorno in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù
dell'articolo 74 capoverso 3 della legge.

3 Per i rifugiati la Confederazione rimborsa le spese dal giorno in cui sono riconosciuti come tali fino al giorno in cui ottengono il permesso di domicilio o in cui vi
hanno diritto giusta l'articolo 60 capoverso 2 della legge.

Sezione 2: Spese di sostegno

Art. 21

Rimborso delle spese di sostegno
(art. 88 e 89)

1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le prestazioni di sostegno con somme forfettarie.

2 In caso d'indigenza completa e allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104.4 punti (stato: 31 maggio 1999), l'importo forfettario ammonta: a.

per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di
un permesso di dimora, a 16 franchi al giorno e per persona; b.

per i rifugiati e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di
dimora, a 20 franchi al giorno e per persona.

3 Alla fine di ogni anno l'Ufficio federale adegua le somme forfettarie all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'anno civile seguente.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.312

4 La Confederazione rimborsa ai Cantoni una somma forfettaria di 1 franco al giorno
e per persona per necessità speciali esulanti dalle spese generali di mantenimento dei
rifugiati e delle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora.
L'adeguamento di questa somma forfettaria avviene secondo il capoverso 3.

5 Per persone detenute in esecuzione della pena, in carcerazione preventiva, in carcerazione preliminare e in vista d'espulsione, la Confederazione non rimborsa ai Cantoni l'importo forfettario ai sensi del capoverso 2.

6 In caso di degenza ospedaliera, l'importo forfettario non è più rimborsato a partire
dal trentunesimo giorno.


Art. 22

Aiuto iniziale unico per rifugiati
(art. 82, 88 cpv. 3, 89) 1 Per rifugiati d'età superiore ai 16 anni indipendentemente dal loro grado d'indigenza è concesso in caso di decisione positiva in materia d'asilo un importo forfettario unico per corsi di lingua. Tale importo ammonta a 3250 franchi per persona allo
stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 punti (stato: 31 maggio
1999).

2 Con la decisione positiva in materia d'asilo, ai rifugiati che necessitano di assistenza è concesso un importo forfettario unico per il mobilio. Tale importo ammonta
a 3000 franchi per persona e a 1000 franchi per ogni ulteriore persona facente parte
dell'unità bisognosa di sostegno allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 punti (stato: 31 maggio 1999).

3 Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale adegua le somme forfettarie a tale indice
per l'anno civile seguente.


Art. 23

Assunzione delle spese in casi speciali
(art. 88 cpv. 4)

1 La Confederazione rimborsa le prestazioni assistenziali anche dopo il rilascio del
permesso di domicilio per rifugiati che: a.

sono stati accolti nell'ambito del programma speciale per handicappati organizzato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR);

b.

facevano parte di un gruppo di rifugiati ammessi per decisione del Consiglio
federale o del Dipartimento ed erano già handicappati, malati o anziani al
momento del loro arrivo e hanno bisogno d'aiuto permanente; c.

in quanto bambini soli o adolescenti non accompagnati, sono accolti in
Svizzera fino alla maggiore età o fino al termine normale della formazione
primaria, ma non oltre il 25° anno d'età.

2 Per i rifugiati accolti prima dell'entrata in vigore della Convenzione del 28 luglio
195113 relativa allo statuto dei rifugiati, la Confederazione partecipa alle spese
d'assistenza conformemente agli accordi esistenti.

13

RS 0.142.30

O 2 sull'asilo

11

142.312

3 Sono considerati anziani ai sensi del capoverso 1 lettera b le persone che hanno superato il 60° anno d'età.

4 L'Ufficio federale accerta con la decisione in materia d'asilo se i rifugiati rientrano
in una delle categorie elencate.

Sezione 3: Spese di collocamento

Art. 24

Somma forfettaria per le spese di collocamento
(art. 88 e 89)

1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di collocamento mediante una
somma forfettaria. Sono fatti salvi gli articoli 25 e 33. La somma forfettaria per spese di collocamento ammonta: a.

a franchi 11,60 al giorno per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora. Essa si compone di un importo forfettario relativo alla locazione e di un importo forfettario relativo
agli altri costi quali spese accessorie, di manutenzione o di ripristino e per
l'acquisto del mobilio, la sua manutenzione e sostituzione. Le somme forfettarie comprendono un supplemento per i rischi di non occupazione; b.

a franchi 12,80 al giorno per i rifugiati e le persone bisognose di protezione
titolari di un permesso di dimora. Essa si compone di un importo forfettario
relativo alla locazione e di un importo forfettario relativo agli altri costi quali
spese accessorie o di ripristino.

2 Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale adegua, per l'anno civile seguente, la
somma forfettaria secondo i principi seguenti: a.

la somma forfettaria relativa alla locazione ammonta, allo stato del saggio
ipotecario per vecchie ipoteche di primo rango praticato dalla Banca cantonale di Berna del 3¾ per cento e, allo stato dell'indice nazionale dei prezzi
al consumo di 104,4 punti (stato dell'indice: 31 maggio 1999), a franchi
8,40 per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di
un permesso di dimora e a franchi 11,25 per rifugiati e persone bisognose di
protezione con permesso di dimora. Determinante per l'adeguamento è lo
stato del saggio ipotecario e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo alla
fine dell'anno in corso. Se la Banca cantonale di Berna ha già annunciato
entro la fine del mese di ottobre un adeguamento del saggio ipotecario per
una data ulteriore, si applica quest'ultimo saggio d'interesse. Per l'adeguamento della somma forfettaria relativa alla locazione sono presi in considerazione i cambiamenti del saggio ipotecario per il 50 per cento e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per il 40 per cento; b.

la somma forfettaria relativa agli altri costi ammonta, allo stato dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 punti (stato dell'indice: 31 maggio
1999), a franchi 3,20 per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e a franchi 1,55 per rifugiati e
persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. Determi

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.312

nante per l'adeguamento è lo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine del mese di ottobre dell'anno in corso. Sono presi in considerazione tutti i cambiamenti; c.

in caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, l'Ufficio federale può adeguare a tali cambiamenti la somma forfettaria relativa alla locazione di cui alla lettera a. Esso può consultare gli organi federali competenti
in materia edilizia.

3 Le somme forfettarie relative alla locazione di cui al capoverso 2 lettera a sono calcolate come segue: Argovia

105,7 %

Nidvaldo

108,2 %

Appenzello Esterno

90,2 %

Obvaldo

91,5 %

Appenzello Interno

89,2 %

San Gallo

94,6 %

Basilea Campagna

108,6 %

Sciaffusa

88,1 %

Basilea Città

94,6 %

Soletta

88,5 %

Berna

92,5 %

Svitto

105,7 %

Friburgo

89,7 %

Ticino

90,0 %

Ginevra

99,0 %

Turgovia

93,2 %

Glarona

86,3 %

Uri

80,0 %

Grigioni

91,8 %

Vallese

80,0 %

Giura

80,0 %

Vaud

99,1 %

Lucerna

94,1 %

Zugo

120,0 %

Neuchâtel

80,0 %

Zurigo

118,1 %

4 Per le persone detenute in esecuzione della pena, in carcerazione preventiva, in
carcerazione preliminare e in carcerazione in vista d'espulsione, la Confederazione
non rimborsa ai Cantoni la somma forfettaria per spese di collocamento. In caso di
degenza ospedaliera l'importo forfettario non è più rimborsato a partire dal trentunesimo giorno.


Art. 25

Forme di collocamento speciali 1 Qualora le spese dell'assistenza medica necessaria per il collocamento di richiedenti l'asilo, di persone bisognose di protezione o di rifugiati in uno degli istituti
(categorie A e B giusta la convenzione intercantonale relativa agli istituti) riconosciuti come fornitori di prestazioni secondo le disposizioni del diritto in materia di
assicurazione malattie o per l'invalidità non siano a carico, integralmente o parzialmente, di istituti d'assicurazione o di altre istituzioni che si assumono i costi, la
Confederazione rimborsa ai Cantoni oltre alle prestazioni secondo gli articoli 21, 24
e 26 a 28 una somma forfettaria. Tale somma ammonta a franchi 45 per persona e
per giorno di permanenza allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di
104,4 punti (stato dell'indice: 31 maggio 1999). L'Ufficio federale adegua la somma
forfettaria a questo indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

2 La somma forfettaria secondo il capoverso 1 è pure rimborsata se: a.

il collocamento in istituto è attuato dalle competenti autorità tutorie ed è necessario; o

O 2 sull'asilo

13

142.312

b.

il rifugiato anziano o la persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora necessita di costante aiuto da parte di terzi per altri motivi;
e

c.

la situazione di queste persone richiede un collocamento speciale che non
può essere rimborsato con un importo forfettario giusta gli articoli 21 e 24,
segnatamente quando l'assistenza e il collocamento di queste persone non
possono essere richiesti ai congiunti o se altre persone non possono assumersi il mantenimento o le cure.

Sezione 4: Spese sanitarie

Art. 26

Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora
(art. 88, 89, 91 cpv. 5) 1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese per l'assistenza medica necessaria
in modo forfettario, sempreché l'assunzione dei costi non avvenga in base all'articolo 28.

2 L'Ufficio federale fissa le somme forfettarie giornaliere per minorenni, giovani
adulti e maggiorenni per ogni Cantone alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.14 Il calcolo si fonda su: a.

i premi medi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza del 28 ottobre 199815 sui premi medi cantonali dell'assicurazione
delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari)
stabiliti dal Dipartimento federale dell'interno per l'anno civile seguente; b.

gli importi integrali della franchigia minima e delle aliquote percentuali giusta l'articolo 64 della legge federale del 18 marzo 199416 sull'assicurazione
malattie (LAMal).

3 Fintanto che la Confederazione rimborsa ai Cantoni i premi delle casse malati secondo il capoverso 2, è sospeso il diritto ai sussidi per le riduzioni dei premi di richiedenti l'asilo, di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora secondo l'articolo 65 LAMal. Il diritto riprende nel momento in cui queste persone ottengono il riconoscimento dello
statuto di rifugiato o in cui in quanto bisognose di protezione hanno diritto d'ottenere un permesso di dimora.

4 Per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora, i Cantoni limitano la scelta dell'assicuratore e dei fornitori di prestazioni, segnatamente nei casi in cui tra le assicurazioni e i fornitori di prestazioni sono state concluse convenzioni ai sensi degli articoli 42 capoverso 2 e 62 LAMal. I Cantoni prendono le misure adeguate allo scopo 14

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 113).

15

[RU 1998 2921] 16

RS 832.10

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

142.312

di garantire la qualità dell'offerta. Per il resto, è applicabile per analogia l'articolo 41
capoverso 4 LAMal.

5 Se un Cantone ha limitato la scelta dell'assicuratore e dei fornitori di prestazioni
conformemente al capoverso 4, la Confederazione gli rimborsa la somma forfettaria
giornaliera per tutti i giorni dei mesi iniziati per tutte le categorie d'età. Inoltre, invece della somma forfettaria per giovani adulti, il Cantone riceve quella per maggiorenni.17

Art. 27

Rifugiati e persone bisognose di protezione titolari di un permesso
di dimora

1 Per rifugiati e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora,
l'Ufficio federale rimborsa ai Cantoni gli importi integrali della franchigia minima e
delle aliquote percentuali ai sensi dell'articolo 64 LAMal18. I premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non sono presi a carico.

2 I costi dell'ulteriore assistenza medica necessaria sono rimborsati giusta l'articolo 28.


Art. 28

Rimborso di cure mediche particolari
(art. 88 e 89)

1 Qualora le spese qui di seguito non siano assunte da istituzioni assicurative o da
altre istituzioni responsabili dei costi, la Confederazione rimborsa ai Cantoni, fatti
salvi i capoversi 2 a 5, gli esborsi effettivi per: a.

le necessarie prestazioni mediche in natura; b.

la formazione speciale secondo l'articolo 19 della legge sull'assicurazione
per l'invalidità19 (LAI); c.

l'assistenza di minorenni grandi invalidi ai sensi dell'articolo LAI; d.

le necessarie cure dentarie nonché gli onorari per i dentisti di fiducia.

2 Non sono considerati rimborsabili segnatamente i costi per: a.

prestazioni per l'integrazione professionale di richiedenti l'asilo e persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, ai sensi degli
articoli 15 a 18 LAI;

b.

prestazioni non facenti parte del catalogo delle prestazioni di base delle assicurazioni sociali, tra cui anche i medicinali non autorizzati; c.

prestazioni di un fornitore di prestazioni non autorizzato dalle assicurazioni
sociali in questione;

d.

differenze tariffali in seguito a cure effettuate in un altro Cantone giusta
l'articolo 41 capoverso 3 LAMal20; 17

Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 113).

18 RS

831.10

19

RS 831.20

20 RS

831.10

O 2 sull'asilo

15

142.312

e.

premi arretrati dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; f.

trasporti di salme e cerimonie funebri.

3 Le spese per le prestazioni secondo il capoverso 1 lettere a-c sono rimborsate soltanto nel caso in cui sarebbero prese a carico in virtù delle disposizioni legali in
materia di assicurazione malattie e invalidità e se l'interessato ne ha diritto.

4 L'Ufficio federale fissa gli standard applicabili al rimborso delle spese per le cure
dentarie di cui al capoverso 1 lettera d. L'Ufficio federale designa per ogni Cantone
almeno un dentista di fiducia dopo aver consultato i Cantoni e l'organizzazione
professionale.

5 I Cantoni decidono circa la necessità e l'opportunità della cura dentaria. Se le spese di cura superano l'importo di 2000 franchi per caso singolo, i Cantoni richiedono
il parere dello specialista designato conformemente al capoverso 4 o del dentista
scolastico. L'Ufficio federale rimborsa ai Cantoni i costi derivanti dagli onorari per i
pareri, anche se le spese di cura sono inferiori a 2000 franchi.

6 L'Ufficio federale rimborsa le spese relative alla visita sanitaria di confine giusta
l'articolo 33 della legge del 18 dicembre 197021 sulle epidemie per i richiedenti
l'asilo, le persone bisognose di protezione e i rifugiati. La procedura di conteggio è
retta dalle istruzioni dell'Ufficio federale.

Capitolo 2: Spese amministrative e d'assistenza (art. 88, 89)


Art. 29

Spese di servizio sociale per richiedenti l'asilo e persone bisognose
di protezione non titolari di un permesso di dimora 1 La Confederazione rimborsa trimestralmente a ogni Cantone per l'assistenza
sociale di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza permesso di
dimora un sussidio di base di 77 874 franchi e un importo K secondo la formula: 100

Y

W

Z

B

K

×

×

=

Nella formula s'intendono: B

=

importo di base di 22 123 151 franchi; Z

=

numero di nuovi richiedenti l'asilo e di nuove persone bisognose
di protezione, calcolato in base alle nuove entrate registrate
nell'AUPER, al termine del trimestre in questione e dei tre trimestri
precedenti;

W

=

previsione di base di 22 000 nuove entrate; Y

=

chiave di ripartizione determinante giusta l'articolo 27 della legge. 22 21

RS 818.101

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002 (RU 2002 4131).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 16

142.312

2 Se il numero delle nuove entrate per trimestre (Z) scende al di sotto di 22 000,
l'importo di base (B) non subisce variazioni fintantoché le nuove entrate trimestrali
non raggiungano l'80 per cento della previsione di base (W). La formula in questo
caso è:

K = B × y 100

.23

3 Se il numero delle nuove entrate per trimestre (Z) scende sotto l'80 per cento della
previsione di base (W) di 22 000 unità, l'importo di base (B) per tale trimestre è
proporzionalmente decurtato. La formula in questo caso è: K = B × (Z+0,2W) × y

W 100 .24

4 Il sussidio di base nonché l'importo di base B giusta il capoverso 1 si basano
sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 107.4 punti (stato dell'indice:
31 ottobre 2001). L'Ufficio federale li adegua a tale indice alla fine di ogni anno per
l'anno civile seguente.25 5 L'Ufficio federale partecipa al perfezionamento professionale specifico del personale di soccorso. A tal fine esso preventiva l'1 per cento dell'importo annuale (K)
giusta il capoverso 1.

6 In situazioni straordinarie l'Ufficio federale può ridurre i sussidi per le spese di
servizio sociale. È segnatamente il caso se le nuove entrate superano le 42 000 unità.26

Art. 30

Spese amministrative per richiedenti l'asilo e persone bisognose
di protezione non titolari di un permesso di dimora 1 Sono considerate spese amministrative gli esborsi dei Cantoni causati dall'esecuzione della legge e che non sono indennizzati secondo disposizioni speciali.

2 La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfettario. L'importo è calcolato secondo la formula G x P x Y:100, ove s'intende: P = somma forfettaria unica per persona; G = nuovo numero di persone attribuite ai Cantoni conformemente all'AUPER; Y = chiave di riparto determinante secondo l'articolo 27 della legge.

3 L'importo forfetario previsto dal capoverso 2 variabile P ammonta a 1038 franchi
sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 107.4 punti (stato dell'indice: 31 ottobre 2001). L'Ufficio federale lo adegua a tale indice alla fine di ogni
anno per l'anno civile seguente.27 23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2000 (RU 2000 662).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2000 (RU 2000 662).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002 (RU 2002 4131).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2000 (RU 2000 662).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002 (RU 2002 4131).

O 2 sull'asilo

17

142.312


Art. 31


28

Spese di servizio sociale e di amministrazione per rifugiati
(art. 88 cpv. 3)

1 La Confederazione versa trimestralmente a ogni Cantone per le spese di servizio
sociale e amministrazione a favore dei rifugiati fino al rilascio del permesso di domicilio, ma al più tardi fino al giorno in cui nasce un diritto in virtù dell'articolo 60 capoverso 2 della legge, un importo K secondo la formula: 587.40

Fr.

2

P)

(O

2

N)

(M

K

×

+

+

+

=

Nella formula s'intendono: M

=

numero di rifugiati l'ultimo giorno del trimestre precedente secondo
il Registro centrale degli stranieri (RCS); N

=

numero di rifugiati l'ultimo giorno del trimestre secondo il RCS; O

=

numero dei rifugiati ammessi provvisoriamente l'ultimo giorno
del trimestre precedente secondo l'AUPER; P

=

numero dei rifugiati ammessi provvisoriamente l'ultimo giorno
del trimestre secondo l'AUPER.

2 L'importo forfetario secondo il capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi
al consumo di 107.4 punti (stato dell'indice: 31 ottobre 2001). L'Ufficio federale lo
adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.


Art. 32

Procedura d'identificazione Per la procedura d'identificazione di un richiedente l'asilo o di una persona bisognosa di protezione la Confederazione rimborsa ai Cantoni somme forfettarie di
franchi 40 per il rilevamento dattiloscopico e di franchi 15 per la fotografia. Le
somme forfettarie sono adeguate all'indice salariale (salario nominale dei prestatori
d'opera sulla base del 1939 = 100%). Il versamento del rimborso avviene in base
alle fatture presentate dai Cantoni.

Capitolo 3: Finanziamento di alloggi collettivi (art. 90)

Sezione 1: Spese rimborsabili

Art. 33

Alloggi

1 La Confederazione può finanziare integralmente o in parte gli alloggi in cui le autorità cantonali, in base al loro obbligo di sostegno in virtù delle disposizioni legali
in materia d'asilo e degli stranieri accolgono a carico della Confederazione almeno
dieci persone secondo principi della comunione domestica.

2 Se gli alloggi sono finanziati in base alle disposizioni del presente capitolo, i sussidi federali accordati devono essere rimborsati ai sensi dell'articolo 40.

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002 (RU 2002 4131).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 18

142.312


Art. 34

Spese rimborsabili in dettaglio Sono riconosciute come spese rimborsabili per alloggi conformemente alle disposizioni seguenti: a.

le spese di costruzione e d'acquisto; b.

il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di terreni.


Art. 35

Spese di costruzione e d'acquisto 1 Sono considerate spese di costruzione e d'acquisto i costi necessari per: a.

l'acquisto di edifici, a esclusione dei costi per i terreni; b.

l'urbanizzazione dei fondi; c.

i lavori di progettazione e gli esborsi per la preparazione della realizzazione,
nonché le spese della procedura per il permesso di costruzione e per le tasse
d'allacciamento, nella misura in cui, secondo i regolamenti determinanti in
materia di emolumenti, in caso di agevolazione le stesse non possano essere
condonate;

d.

la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione degli immobili, a eccezione delle spese di ripristino; e.

gli impianti di gestione e l'equipaggiamento, nella misura in cui non siano in
relazione con il primo equipaggiamento interno, il servizio sociale e l'amministrazione e non siano rimborsati secondo l'articolo 24; f.

i lavori d'assestamento esterni; g.

gli interessi del capitale qualora non siano compensati mediante pagamenti
parziali secondo l'articolo 39 capoverso 2.

2 Non sono considerate spese di costruzione e d'acquisto i costi per: a.

gli esborsi amministrativi delle autorità cantonali; b.

le spese di progettazione degli alloggi per i quali l'Ufficio federale non ha
rilasciato una garanzia di finanziamento o la cui realizzazione, nonostante la
garanzia, non è avvenuta entro il termine fissato dall'Ufficio federale.


Art. 36

Prezzo di costo e spese accessorie per l'acquisto di terreni Se non è possibile ottenere un rapporto di locazione o d'affitto o un diritto di superficie, l'Ufficio federale può rimborsare il prezzo di costo e le spese accessorie per
l'acquisto di un terreno. È fatto salvo l'articolo 40.

Sezione 2: Procedura d'autorizzazione

Art. 37

Presentazione delle domande di finanziamento 1 Le domande concernenti il finanziamento degli alloggi devono essere inoltrate al
Servizio cantonale di coordinamento.

O 2 sull'asilo

19

142.312

2 Il Servizio cantonale di coordinamento esamina se i documenti allegati alla domanda sono completi, valuta se il progetto è realizzabile dal profilo giuridico e politico e, sulla base di una concezione cantonale sull'alloggio, decide se la domanda
dev'essere trasmessa all'Ufficio federale.

3 Le spese sopravvenute prima di ottenere la garanzia dell'Ufficio federale sono rimborsate integralmente o in parte soltanto se sono date circostanze particolari.

4 Importanti modifiche del progetto devono essere immediatamente notificate e motivate all'Ufficio federale.


Art. 38

Assegnazione dell'indennizzo 1 L'Ufficio federale tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i
principi di necessità, opportunità ed economicità.

2 Nella decisione di assegnazione, esso menziona la base giuridica nonché il genere
e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40.

3 Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto all'Ufficio federale indicandone i
motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili.

Sezione 3: Versamento e rimborso

Art. 39

Versamento

1 Eseguito il progetto, il Cantone esamina il conteggio finale e lo inoltra, con le fatture e i giustificativi, secondo le direttive dell'Ufficio federale.

2 Nel quadro dell'avanzamento dei lavori di costruzione e dei crediti di pagamento
disponibili, l'Ufficio federale concede, su richiesta, pagamenti parziali fino all'80 per
cento al massimo del finanziamento garantito. Dopo esame del conteggio finale sulla
base dei giustificativi, fissa l'importo definitivo del finanziamento e ordina il versamento del credito al Cantone.


Art. 40

Rimborso

1 I sussidi federali concessi per il finanziamento di alloggi devono essere rimunerati
e rimborsati mediante rate d'importo uguale durante il periodo di destinazione stabilito. Il saggio d'interesse per l'anno successivo corrisponde al tasso di rendita
dell'indice Swiss-Bond per i prestiti della Confederazione pubblicato il 1° dicembre
dell'anno in corso.

2 I rimborsi rateali sono computati complessivamente per ogni Cantone con i conteggi trimestrali conformemente al titolo terzo.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 20

142.312

3 L'Ufficio federale può concordare con i Cantoni modalità di rimborso divergenti.
Esso fissa le esigenze minime in materia di rimborso.

Capitolo 4: Altri sussidi Sezione 1: Programmi d'occupazione e di formazione (art. 91 cpv. 1)


Art. 41

In generale

1 Programmi d'occupazione e di formazione per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono nell'interesse della
comunità e non hanno scopo lucrativo. Essi ampliano le competenze sociali e professionali e devono contrastare gli effetti negativi della mancanza d'impiego e
d'occupazione.

2 Ai partecipanti può essere concesso un indennizzo. Esso non deve rappresentare un
salario determinante ai sensi dell'articolo 5 della LAVS29.


Art. 42

Competenza

1 I Cantoni possono delegare a terzi l'attuazione di programmi d'occupazione e di
formazione.

2 L'Ufficio federale può delegare a terzi, segnatamente all'organizzazione mantello
delle istituzioni di soccorso autorizzate, i compiti risultanti dai programmi d'occupazione e di formazione.


Art. 43

Sussidi federali

1 L'Ufficio federale può versare sussidi federali ai Cantoni per i programmi d'occupazione e di formazione.

2 Il versamento dei sussidi federali avviene esclusivamente in base a mandati di prestazione tra i Cantoni e l'Ufficio federale.

3 Il sussidio federale massimo ammonta a 1 franco al giorno per tutti i richiedenti
l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora
che necessitano di assistenza. Il sussidio è adeguato alla fine di ogni anno all'indice
nazionale dei prezzi al consumo per l'anno civile seguente.

Sezione 2: Istituzioni per persone traumatizzate (art. 91 cpv. 3)


Art. 44

1 L'Ufficio federale può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che
prendono a carico persone traumatizzate.

29 RS

831.10

O 2 sull'asilo

21

142.312

2 Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività
didattica e di ricerca nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.
La concessione di un sussidio federale presuppone che, ai sensi delle disposizioni
della LAMal30, il beneficiario sia autorizzato a fornire prestazioni nelle relative istituzioni.

Sezione 3: Integrazione (art. 91 cpv. 4)


Art. 45

1 L'Ufficio federale partecipa alle spese di progetti d'integrazione sociale, professionale e culturale dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione titolari di un
permesso di dimora, sempreché la loro situazione particolare richieda siffatte misure
e la Confederazione sia tenuta a rimborsare le spese per queste persone secondo
l'articolo 88 capoversi 2 e 3 della legge. Non sussiste diritto alcuno al versamento di
sussidi federali.

2 L'Ufficio federale fa rilevare periodicamente i fabbisogni d'integrazione delle persone di cui al capoverso 1 e determina l'ordine di priorità per l'erogazione dei sussidi federali dopo aver sentito la Commissione federale per i rifugiati (CFR) e quella
per gli stranieri (CFS).

3 L'Ufficio federale può delegare il coordinamento e il finanziamento delle attività
inerenti ai progetti con un mandato di prestazione a terzi, segnatamente all'organizzazione mantello delle istituzioni di soccorso autorizzate o a uno speciale centro di
coordinamento. Per il rimborso delle relative spese si applica per analogia l'articolo 80.

4 Il servizio incaricato ai sensi del capoverso 3 emana un regolamento circa le modalità di finanziamento dei progetti, che deve essere approvato dall'Ufficio federale.
Se respinge una domanda inerente a un progetto, il servizio ne dà comunicazione
scritta all'organismo responsabile del progetto, indicandogli i motivi della decisione
e informandolo che può presentare opposizione all'Ufficio federale entro 30 giorni.

5 L'Ufficio federale può rimborsare in singoli casi prestazioni per l'integrazione
professionale, segnatamente oneri salariali, assegni per il periodo di introduzione,
misure di perfezionamento, di riqualificazione e d'integrazione. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 1.

30

RS 832.10

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 22

142.312

Sezione 4: Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni (art. 31 e 91 cpv. 6)

Art. 46

Contratto

Nell'ambito delle disposizioni seguenti, il Dipartimento conclude un contratto
scritto con i Cantoni i cui impiegati preparano, sotto la direzione dell'Ufficio federale, le decisioni ai sensi degli articoli 32 a 40 della legge.


Art. 47

Premesse

1 Gli impiegati cantonali devono dedicare alla preparazione delle decisioni almeno il
50 per cento di un posto a tempo pieno.

2 Per quanto concerne le prestazioni gli impiegati devono adempiere le stesse esigenze del personale federale.

3 L'Ufficio federale ha facoltà di impartire istruzioni agli impiegati cantonali per
quanto concerne la preparazione delle decisioni in materia d'asilo nonché la formazione e il perfezionamento professionale degli stessi.

4 Il Dipartimento decide in merito agli strumenti informatici da usare.

5 L'Ufficio federale fornisce ai Cantoni le informazioni necessarie alla preparazione
delle decisioni in materia d'asilo e ne disciplina l'utilizzazione.


Art. 48

Spese

1 Per la preparazione delle decisioni in materia d'asilo la Confederazione rimborsa ai
Cantoni:

a.

le spese di retribuzione degli impiegati secondo l'ordinamento cantonale dei
salari proporzionalmente alla parte di lavoro che essi dedicano alla preparazione delle decisioni in materia d'asilo; la Confederazione non prende a carico gli importi eventualmente necessari all'acquisto degli anni d'assicurazione della previdenza professionale; b.

una somma forfettaria speciale per le spese d'amministrazione pari al 40 per
cento delle spese rimborsate in virtù della lettera a, a titolo d'indennizzo per
il personale e le infrastrutture supplementari necessari.

2 La Confederazione si assume inoltre: a.

le spese d'acquisto, messa in servizio, gestione e manutenzione dei sistemi
informatici, nonché di trasmissione dei dati necessari alla preparazione di
decisioni in materia d'asilo; b.

le spese per la formazione e il perfezionamento professionale giusta l'articolo 47 capoverso 3.


Art. 49

Procedura

1 In vista della conclusione del contratto, i Cantoni inviano all'Ufficio federale i documenti seguenti:

O 2 sull'asilo

23

142.312

a.

il programma d'organizzazione; b.

i dati relativi al numero previsto di impiegati che devono preparare le decisioni in materia d'asilo nonché al grado d'occupazione e alla percentuale del
tempo di lavoro dedicato a tale attività; c.

i dati relativi agli oneri salariali previsti per ogni posto.

2 L'Ufficio federale stende un progetto di contratto che sottopone per parere al Cantone.

3 Se il Dipartimento ha approvato il contratto e il Cantone lo accetta, l'Ufficio federale decide in merito all'assegnazione delle spese rimborsabili.

4 Il contratto può essere disdetto per scritto dalle due parti con preavviso di sei mesi,
al 30 giugno e al 31 dicembre.


Art. 50

Conteggio

1 Il Cantone presenta alla Confederazione i conteggi semestrali conformemente alle
istruzioni dell'Ufficio federale.

2 L'Ufficio federale garantisce ogni trimestre pagamenti parziali di un importo minimo pari all'80 per cento delle spese previste.

Sezione 5: Collaborazione internazionale (art. 91 cpv. 7)


Art. 51

Sussidi federali

1 L'Ufficio federale indennizza l'ACNUR con un importo forfettario per la sua collaborazione nell'ambito della procedura all'aeroporto di cui all'articolo 23 capoverso 3 della legge.

2 L'Ufficio federale può erogare sussidi per: a.

progetti di organizzazioni internazionali relativi al rilevamento e al controllo
dei flussi migratori e di rifugiati attraverso le frontiere nonché per incoraggiare la disponibilità ad accogliere i rifugiati; b.

organizzazioni internazionali attive nell'ambito del coordinamento e dell'armonizzazione internazionali della politica in materia d'asilo e di rifugiati.

3 L'Ufficio federale può finanziare integralmente o parzialmente progetti di istituzioni scientifiche, segnatamente nell'ambito dell'individuazione precoce e del controllo di movimenti di fuga e di migrazione transfrontalieri non controllati, della determinazione di standard per il trattamento di richiedenti l'asilo e di rifugiati nonché
della valutazione politica. Obiettivo dei progetti di ricerca è in particolare
l'approntamento di basi decisionali per lo sviluppo del diritto e della prassi in materia d'asilo e di migrazione.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 24

142.312


Art. 52

Esame della domanda da parte dell'Ufficio federale L'Ufficio federale esamina la domanda secondo i principi di necessità e opportunità
nonché nell'ottica dei benefici futuri. Per quanto attiene a domande di sussidi per
l'attuazione di progetti internazionali, l'Ufficio federale esamina inoltre se è sufficientemente garantito un finanziamento del progetto da parte di terzi e se è garantita
una gestione professionale del progetto.

Capitolo 5: Spese d'entrata e partenza (art. 92)

Sezione 1: Spese d'entrata

Art. 53

La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata diretta in Svizzera, segnatamente per: a.

gruppi di rifugiati ai quali è accordato l'asilo su decisione del Consiglio federale o del Dipartimento ai sensi dell'articolo 56 della legge; b.

singole persone accolte su richiesta dell'ACNUR; c.

persone bisognose di protezione che si trovano all'estero, ai sensi dell'articolo 68 della legge.

Sezione 2: Spese di partenza

Art. 54

Competenza

1 Nel quadro della presente ordinanza, l'Ufficio federale rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all'articolo 92
capoverso 2 della legge.

2 Soltanto le autorità di polizia degli stranieri o le autorità d'assistenza possono
chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.


Art. 55

Verifica dell'indigenza 1 Il Cantone verifica se lo straniero è indigente al momento dell'organizzazione della
partenza. Occorre soprattutto tenere conto del reddito del lavoro e dei valori patrimoniali disponibili (conti, cassa pensione, cauzione in garanzia del pagamento della
pigione, prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ecc.). A meno che
non sussistano indizi concreti, questa verifica è sommaria.

2 Lo straniero è tenuto a pagare con i mezzi di cui dispone le spese di partenza. In
ogni caso gli è lasciato un importo pari al viatico ai sensi dell'articolo 59 capoverso
1 lettera b.

O 2 sull'asilo

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Art. 56

Estensione

1 La Confederazione rimborsa soltanto le spese causate da atti e prestazioni previsti
negli articoli 57 a 60. Se non è previsto un importo forfettario, sono rimborsate le
spese effettive.

2 È esclusa ogni assunzione di spese che superino i limiti fissati negli articoli 57
a 60. La deroga a questa norma in circostanze straordinarie necessita dell'approvazione preventiva dell'Ufficio federale.

3 In ogni caso occorre optare per la variante più vantaggiosa purché essa sia adeguata alle circostanze (stato di salute, disposizioni applicabili per il transito attraverso Stati terzi e disposizioni per l'ammissione nel Paese di destinazione).


Art. 57

Acquisizione di documenti di viaggio La Confederazione rimborsa: a.

le spese per il rilascio dei necessari documenti di viaggio da parte delle rappresentanze consolari estere; è unicamente rimborsato il documento ottenibile più rapidamente; b.

le spese di trasporto (viaggio con mezzi di trasporto pubblici in seconda
classe) per un unico viaggio non accompagnato dello straniero dal suo luogo
di domicilio fino alla più vicina rappresentanza consolare competente del
pertinente Stato situata sul territorio svizzero, sempreché gli sia richiesto di
comparire personalmente.


Art. 58

Accompagnamento alle rappresentanze consolari 1 La Confederazione, nel singolo caso o in base a istruzioni generali dalla Sezione
Aiuto all'esecuzione, rimborsa: a.

per ogni accompagnamento ordinato dello straniero dal luogo di domicilio
fino alla più vicina rappresentanza consolare competente sul territorio svizzero un importo forfettario di 200 franchi per coprire le spese di viaggio, i
pasti e altri esborsi; tale importo è ridotto a 50 franchi se l'accompagnamento avviene nel medesimo Cantone. Se nello stesso giorno si verificano più accompagnamenti, l'importo forfettario è concesso soltanto una
volta;

b.

l'impiego di interpreti o esperti; l'importo computabile corrisponde alle vigenti tariffe per siffatte prestazioni nell'ambito della procedura d'asilo.

2 Non sono rimborsate le spese relative ai trasporti tra Cantoni o all'interno di un
Cantone, in particolare a seguito di ordini giudiziari di comparizione, di spostamento in un altro alloggio o di invito a comparire intimato da un servizio cantonale.


Art. 59

Spese di partenza rimborsabili 1 La Confederazione rimborsa le spese per: a.

il tragitto più economico e razionale tra il luogo di domicilio in Svizzera e
un aeroporto internazionale situato nel Paese d'origine o di provenienza, ov

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 26

142.312

vero un porto internazionale o una stazione ferroviaria centrale nel Paese
d'origine o di provenienza. In caso di non comparizione il giorno fissato per
la partenza, l'Ufficio federale non rimborsa le spese per il trasporto. Le spese
di trasferta nel Paese di destinazione non sono di regola a carico dell'Ufficio
federale;

b.

il viatico fino all'importo di 200 franchi per persona adulta e di 50 franchi
per fanciullo, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 750 franchi per
famiglia;

c.

il trasporto del bagaglio, qualora non sia stato accordato un aiuto al ritorno,
fino all'importo di 200 franchi per persona adulta e di 50 franchi per fanciullo, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia.

2 L'Ufficio federale disciplina le modalità per quanto riguarda l'ordinazione dei titoli di viaggio e la scelta dell'itinerario.


Art. 60

Scorta medica e di polizia verso l'estero 1 Se si rende necessaria una scorta di polizia, l'Ufficio federale rimborsa un importo
forfettario di 300 franchi al giorno e per accompagnatore quale contributo alle spese
per i pasti, l'alloggio e altri esborsi. Non sono rimborsati i salari nonché eventuali
tasse o indennità per la scorta.

2 Se l'Ufficio federale autorizza una scorta medica, rimborsa un importo forfettario
di 600 franchi al giorno e per accompagnatore quale indennizzo.


Art. 61

Controllo

1 L'Ufficio federale esamina le domande di rimborso. Se necessario, può chiedere
informazioni o giustificativi suppletivi.

2 L'Ufficio federale nega integralmente o parzialmente il rimborso in caso di un'organizzazione insufficiente della partenza o di mancata osservanza delle presenti prescrizioni.

Capitolo 6: Aiuto al ritorno e reintegrazione (art. 93)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 62

Scopo dell'aiuto al ritorno 1 Scopo delle misure d'aiuto al ritorno è di incoraggiare il ritorno volontario e regolare nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo di persone ai sensi
dell'articolo 63.

2 Misure d'aiuto al ritorno possono anche comprendere prestazioni che sostengano il
processo di reintegrazione delle persone che fanno ritorno.

3 L'aiuto al ritorno è concesso una tantum. Se i beneficiari non partono o rientrano
in Svizzera, essi devono rimborsare gli importi versati.

O 2 sull'asilo

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142.312


Art. 63

Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni d'aiuto al ritorno sono persone le cui condizioni di residenza sono regolate ai sensi della legge o delle disposizioni sull'ammissione provvisoria della LDDS31.


Art. 64

Limitazioni

1 Sono escluse da ogni forma di aiuto al ritorno le persone: a.

la cui procedura è stata liquidata con una decisione di non entrata nel merito
ai sensi degli articoli 32 a 35 della legge; b.

che hanno commesso un crimine o ripetuti delitti; c.

che si sono comportate in modo palesemente abusivo, segnatamente se essi:
1.

hanno gravemente violato l'obbligo di collaborare ai sensi dell'articolo
8 della legge;

2.

rifiutano di informare il competente servizio sulla loro situazione economica o se non lo autorizzano ad assumere informazioni; 3.

non accettano un impiego ragionevole; 4.

impiegano illecitamente le prestazioni assistenziali.

2 Prestazioni dell'aiuto al ritorno possono essere fornite soltanto a persone il cui
termine di partenza fissato dalla Confederazione non sia scaduto.

3 La riscossione di prestazioni dell'aiuto al ritorno non deve ritardare la partenza.

4 Persone che manifestamente dispongono di sufficienti mezzi finanziari o di importanti valori patrimoniali non ricevono alcun aiuto individuale al ritorno.

Sezione 2: Progetti in Svizzera finalizzati al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a)

Art. 65

Scopo

Progetti in Svizzera finalizzati al ritorno incoraggiano la partenza volontaria e regolare, rafforzano l'integrazione professionale nel Paese d'origine o di provenienza e
mantengono la capacità al ritorno.


Art. 66

Consultori per il ritorno e progetti 1 I consultori per il ritorno diffondono informazioni in merito al ritorno e all'aiuto in
tal senso destinate alle autorità cantonali nonché alle pertinenti istituzioni private e
forniscono agli interessati consulenze in vista del ritorno.

2 I progetti concernenti il ritorno finalizzati alla formazione ampliano la competenza
sociale e professionale dei partecipanti e sono improntati alla reintegrazione nel Paese d'origine o di provenienza.

31 RS

142.20

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142.312

3 I progetti concernenti il ritorno finalizzati ad attività imprenditoriali sono specificamente improntati alle esigenze di formazione delle persone che, dopo il loro ritorno, intendono esercitare un'attività lucrativa indipendente nell'ambito di una
azienda commerciale e creare posti di lavoro.


Art. 67

Competenze

1 I Cantoni possono attuare progetti in Svizzera finalizzati al ritorno. Possono delegare tali compiti a terzi.

2 I servizi designati dai Cantoni sono competenti per i consultori per il ritorno di cui
all'articolo 66 capoverso 1; sono gli unici interlocutori dell'Ufficio federale.

3 I servizi di coordinamento cantonali sono competenti per i progetti finalizzati al
ritorno di cui all'articolo 66 capoversi 2 e 3; sono gli unici interlocutori dell'Ufficio
federale.

4 L'Ufficio federale può delegare a terzi, segnatamente all'organizzazione mantello
delle istituzioni di soccorso autorizzate, i compiti che sorgono in relazione con i
progetti finalizzati al ritorno secondo l'articolo 66 capoversi 2 e 3.


Art. 68

Sussidi federali

1 Nell'ambito del credito accordato annualmente dal Parlamento, l'Ufficio federale
versa sussidi federali sotto forma di una somma forfettaria ai consultori per il ritorno
giusta l'articolo 66 capoverso 1. Per il calcolo della somma forfettaria è di regola
determinante la chiave di riparto di cui all'articolo 21 dell'ordinanza 1 sull'asilo
dell'11 agosto 199932. Ai Cantoni con un'aliquota di ripartizione fino all'1,6 per
cento è concesso un importo forfettario minimo che permetta la gestione di un consultorio per il ritorno.

2 Su domanda, l'Ufficio federale può versare sussidi federali sotto forma di una
somma forfettaria ai servizi di coordinamento cantonali responsabili per i progetti
finalizzati al ritorno giusta l'articolo 66 capoversi 2 e 3.

3 Per progetti concernenti il ritorno finalizzati alla formazione secondo l'articolo 66
capoversi 2 e 3, il servizio di coordinamento cantonale chiede, prima di inoltrare la
domanda, il consenso delle competenti autorità preposte al mercato del lavoro.

4 Per progetti concernenti il ritorno finalizzati ad attività imprenditoriali l'Ufficio
federale può, su domanda, assumere le spese di formazione che superano l'importo
forfettario. L'Ufficio federale definisce genere e ammontare delle spese suppletive
da rimborsare.


Art. 69

Procedura

1 La competente autorità cantonale inoltra all'Ufficio federale le domande di sussidi
federali per progetti in Svizzera. L'Ufficio federale esamina le domande nell'ottica
dell'efficacia e dell'opportunità e fissa le priorità.

32

RS 142.311

O 2 sull'asilo

29

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2 Se le premesse sono adempiute, l'Ufficio federale fissa il sussidio federale. La garanzia di sussidi federali è limitata al massimo ad un anno. Essa può essere subordinata a condizioni e oneri.

3 Le decisioni in merito alla garanzia di sussidi federali sono notificate alle competenti autorità cantonali.


Art. 70

Versamento

1 L'Ufficio federale può concedere con la garanzia del sussidio federale o su domanda pagamenti parziali fino all'80 per cento delle spese garantite.

2 I sussidi federali sono versati alla fine di ogni trimestre ai consultori per il ritorno.

3 Il sussidio federale definitivo è fissato dopo verifica dell'attuazione conforme allo
scopo del programma o del progetto. In seguito l'Ufficio federale provvede al versamento del pagamento residuo.

Sezione 3: Progetti all'estero (art. 93 cpv. 1 lett. b)

Art. 71

In generale

1 I progetti all'estero incoraggiano il ritorno e l'integrazione duratura di determinati
gruppi di persone nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di siffatti progetti possono anche svolgersi prima
della partenza delle persone interessate.

2 I progetti all'estero possono comprendere in particolare una o più delle seguenti
misure a favore delle persone che ritornano: a.

la preparazione, l'organizzazione e l'accompagnamento del viaggio di ritorno nonché la facilitazione dell'entrata e della continuazione del viaggio
nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo; b.

il sostegno della reintegrazione scolastica, professionale e sociale.

3 I progetti all'estero possono pure includere prestazioni d'aiuto sotto forma di aiuto
strutturale a favore delle autorità del Paese d'origine o della popolazione indigena.


Art. 72

Competenza e cooperazione 1 L'Ufficio federale stabilisce la cerchia dei beneficiari e definisce gli obiettivi dei
progetti di cui all'articolo 71.

2 La Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli
affari esteri pianifica e attua i progetti all'estero. A tale scopo agisce d'intesa con
l'Ufficio federale.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 30

142.312

Sezione 4: Aiuto individuale al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. c)

Art. 73

Premesse

All'aiuto individuale al ritorno può far capo chiunque abbia comprovatamente preso
tutte le disposizioni necessarie per lasciare la Svizzera entro il termine fissato.


Art. 74

Erogazione

1 L'aiuto individuale al ritorno è assegnato sotto forma di un importo forfettario e
dipende dal numero di congiunti che compongono la famiglia e dai costi approssimativi di sostentamento e reinserimento durante un limitato periodo iniziale nel Paese di destinazione. La situazione familiare, lo statuto e la durata di permanenza in
Svizzera possono pure entrare in linea di conto.

2 L'Ufficio federale fissa l'importo forfettario in una direttiva.


Art. 75

Assistenza sanitaria

1 Se sono indispensabili cure mediche all'estero particolarmente costose, l'Ufficio
federale può concedere aiuti speciali per un periodo di trattamento di al massimo sei
mesi. Per trattamenti medici indispensabili, in particolare se è possibile ottenere una
guarigione definitiva, il periodo di trattamento può essere prolungato. Sono tuttavia
escluse prestazioni d'aiuto a tempo indeterminato.

2 L'aiuto individuale al ritorno può anche essere fornito in forma di medicinali o di
erogazione di un importo forfettario per prestazioni mediche.


Art. 76

Emigrazione verso uno Stato terzo Se esiste una fondata possibilità di un'emigrazione verso uno Stato terzo, possono
essere prese a carico le spese causate dagli sforzi intrapresi presso le rappresentanze
consolari del Paese terzo in Svizzera o all'estero.


Art. 77

Competenza

1 I servizi cantonali competenti decidono, in modo indipendente e su domanda, in
merito alla concessione di un aiuto individuale al ritorno conformemente alla presente ordinanza.

2 I servizi cantonali competenti esaminano se siano soddisfatte le premesse per la
concessione dell'aiuto individuale al ritorno e non sussistano motivi d'esclusione.
L'Ufficio federale può fissare eccezioni in casi singoli.


Art. 78

Versamento

1 Se la domanda è approvata, è possibile a partire da tale momento versare al massimo un terzo dell'importo forfettario dell'aiuto al ritorno per facilitare la preparazione della partenza, in particolare l'invio del bagaglio o l'acquisto di materiale.

O 2 sull'asilo

31

142.312

L'importo residuo è versato soltanto quando la partenza è avvenuta regolarmente e
in modo controllato.

2 L'Ufficio federale può versare sussidi di aiuto individuale al ritorno negli aeroporti
internazionali di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o nel Paese di destinazione e
delegare tale compito a terzi.

3 Le disposizioni esecutive sul versamento degli importi e sul rimborso alle competenti autorità cantonali sono disciplinate in un'istruzione dell'Ufficio federale.

Capitolo 7:
Sussidi a istituzioni di soccorso per la partecipazione all'audizione
(art. 30 e 94)


Art. 79

Compiti delle istituzioni di soccorso 1 L'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione dei compiti che sono attribuiti alle organizzazioni di
aiuto ai rifugiati autorizzate (istituzioni di soccorso) di cui all'articolo 24 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 199933.

2 Le istituzioni di soccorso sono competenti in merito all'assunzione, all'istruzione e
al controllo dei loro rappresentanti.


Art. 80

Indennizzo

1 La Confederazione versa all'OSAR per l'adempimento dei suoi compiti giusta
l'articolo 79 capoverso 1 un sussidio forfettario annuo a copertura delle spese di
personale e del posto di lavoro. L'Ufficio federale fissa il sussidio forfettario.

2 Le istituzioni di soccorso sono indennizzate con un sussidio forfettario di franchi
232,55 per ogni audizione. Tale importo forfettario è adeguato al rincaro al medesimo indice utilizzato per il personale della Confederazione.

3 L'OSAR fattura trimestralmente all'Ufficio federale i sussidi forfettari previsti nel
capoverso 2. L'Ufficio federale controlla i conteggi e ordina il pagamento.

33

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Titolo 4: Disposizioni finali (art. 121)


Art. 81

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza 2 del 22 maggio 199134 sull'asilo è abrogata.


Art. 82

Disposizioni transitorie 1 Tutte le procedure pendenti per le quali l'Ufficio federale dopo l'entrata in vigore
della presente ordinanza deve allestire il conteggio finale o intermedio ai sensi degli
articoli 16 capoverso 1 e 17 capoverso 2 sono rette dagli articoli 8 a 19.

2 Le spese d'assistenza che richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente o
persone bisognose di protezione hanno già rimborsato al momento della concessione
o della proroga di un'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa provvisoria ai
sensi dell'articolo 11 capoverso 1, sono dedotte dall'importo ai sensi dell'articolo 9
capoversi 2 e 3. Se i rimborsi effettuati superano tale importo, la differenza non viene versata.

3 Sino all'entrata in vigore degli articoli 41 a 43 si applica il diritto anteriore. L'Ufficio federale può concludere accordi a titolo sperimentale con singoli Cantoni ai sensi degli articoli 41 a 43.

4 Gli importi forfettari ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 29 capoverso 4, 30 capoverso 3, 31 capoverso 1 sono adeguati la prima volta il 1° gennaio 2001.

5 La somma forfettaria per spese di collocamento per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 24
capoverso 1 lettera a ammonta a franchi 12,05 al giorno fino al 31 dicembre 2000 e
a franchi 11,85 al giorno dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

6 L'importo forfettario relativo alla locazione ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2
lettera a ammonta, per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, allo stato dell'interesse ipotecario per vecchie ipoteche di primo rango praticato dalla Banca cantonale di Berna del 3¾ per cento e
allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 fino al 31 dicembre
2000, a franchi 8,80 e dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001 a franchi 8,60.
L'adeguamento è retto dall'articolo 24 capoverso 2 lettera a.

7 La somma forfettaria per le altre spese ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera
b ammonta, allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4, a franchi
3,25 fino al 31 dicembre 2001 per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. L'adeguamento è retto dall'articolo 24
capoverso 2 lettera b.

8 Il sussidio forfettario a copertura delle spese di servizio sociale e di amministrazione per l'assistenza ai rifugiati ai sensi dell'articolo 31 è concesso pro rata fino al
trasferimento delle competenze alla rispettiva istituzione di soccorso e, in seguito, al
rispettivo Cantone. L'erogazione dei sussidi federali alle istituzioni di soccorso fino
al trasferimento delle competenze è retta dal diritto anteriore a meno che esse non 34

[RU 1991 1166, 1993 3281, 1994 2494, 1995 5045, 1996 3253]

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chiedano per scritto entro il 31 dicembre 1999 all'Ufficio federale il rimborso conformemente al nuovo diritto.

9 La Confederazione continua ad assumersi le pertinenti spese ai sensi dell'articolo 2
per le persone, per le quali, nonostante la concessione del permesso di domicilio,
provvedeva legittimamente alle spese di servizio sociale e d'assistenza al momento
dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

10 La Confederazione rimborsa ai Cantoni pro rata fino al momento dell'entrata in
vigore della presente ordinanza le borse di studio concesse e versate.

11 I sussidi federali concessi ai Cantoni prima dell'entrata in vigore della presente
ordinanza per il finanziamento di alloggi devono essere rimborsati, a eccezione degli
interessi, ai sensi dell'articolo 40, purché non siano già stati ammortizzati giusta le
disposizioni del diritto previgente. L'Ufficio federale fissa per ogni singolo rapporto
di sovvenzionamento l'importo che deve essere rimborsato nonché l'importo complessivo per ogni Cantone e le rate da conteggiare per trimestre.

12 Per determinare l'importo da rimborsare giusta il capoverso 11, in caso di acquisto di terreno edificabile, il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di terreni stabiliti nella decisione di assegnazione sono aumentati della differenza tra lo
stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al momento della decisione di assegnazione e quello al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

13 Per i progetti d'integrazione ai sensi dell'articolo 45 nonché per i programmi
d'occupazione ai sensi dell'articolo 91 capoverso 4 della legge, autorizzati prima
dell'entrata in vigore della presente ordinanza, l'assegnazione accordata vale fino
alla fine del 1999.


Art. 83

Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999, eccettuati gli articoli
41 a 43.

2 Gli articoli 41 a 43 entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

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