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142.312

Ordinanza 2 sull'asilo
relativa alle questioni finanziarie
(Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

dell'11 agosto 1999 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull'asilo (LAsi),

ordina:

Titolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la determinazione, la concessione, il conteggio e il rimborso delle prestazioni della Confederazione, dei Cantoni e di terzi nel settore dell'asilo.

Titolo 2: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza2

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Capitolo 1:
Determinazione e concessione dell'aiuto sociale, del soccorso d'emergenza e dei sussidi federali corrispondenti
3

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 24 Definizione delle prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili mediante sussidi federali

Sono prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili giusta l'articolo 88 LAsi le prestazioni assistenziali ai sensi dell'articolo 82 LAsi e dell'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 19775 sull'assistenza. Sono escluse le prestazioni indennizzate conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza del 15 agosto 20186 sull'integrazione degli stranieri.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

5 RS 851.1

6 RS 142.205

Art. 37 Determinazione e concessione dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza

1 Nel caso di rifugiati, di apolidi e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. A queste persone dev'essere assicurata la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera.8

2 Nel caso di richiedenti l'asilo, di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni d'aiuto sociale sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 capoversi 3 e 3bis nonché 83 capoverso 1 LAsi.9

3 Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d'emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale:10

a.
persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato alle quali è stato fissato un termine di partenza;
b.
persone oggetto di una procedura secondo l'articolo 111b o 111c LAsi;
c.
persone la cui ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato.11

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

9 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

Art. 513 Procedura per il versamento

(art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStrI)

1 La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)15 in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)16.

2 I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM.

3 Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4 Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali.

5 ...17

6 Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.18

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

14 RS 142.20

15 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

16 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

17 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

Art. 5a19 Rilevamento di dati

(art. 95 cpv. 2 LAsi)

Per la gestione e l'adeguamento delle indennità finanziarie versate dalla Confederazione, i Cantoni possono essere obbligati a rilevare dati all'attenzione della Confederazione.

19 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Art. 5b20 Riduzione dei premi per le persone ammesse provvisoriamente

(art. 82a Abs. 7 LAsi)

Il diritto delle persone ammesse provvisoriamente a una riduzione dei contributi sui premi giusta l'articolo 65 della legge federale del 18 marzo 199421 sull'assicurazione malattie (LAMal) rinasce sette anni dopo l'entrata in Svizzera.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5585). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

21 RS 832.10

Sezione 2: Assegni per figli

Art. 6 Esercizio del diritto agli assegni per figli

1 Se sollecita assegni per figli giusta l'articolo 84 della LAsi, il richiedente l'asilo deve annunciarlo secondo le prescrizioni cantonali ogniqualvolta assume un lavoro.

2 Per ottenere il versamento degli assegni per figli l'avente diritto deve inoltrare una copia della decisione passata in giudicato concernente l'asilo o il bisogno di protezione entro il termine impartito per richiedere assegni non percepiti, previsti dal diritto cantonale, alle competenti casse di compensazione familiare, agli uffici di conteggio o ai datori di lavoro esenti dall'obbligo di affiliazione a una cassa di compensazione familiare.

Art. 7 Versamento degli assegni per figli

1 Gli assegni per figli che sono stati trattenuti sono versati al richiedente l'asilo se questi:

a.
è stato riconosciuto come rifugiato;
b.22
è ammesso provvisoriamente in virtù dell'articolo 83 capoverso 3 o 4 LStrI23 o ha ottenuto un permesso di dimora giusta l'articolo 14 capoverso 2 LAsi; oppure
c.
è riconosciuto bisognoso di protezione.

2 Gli assegni per figli che vivono all'estero sono considerati mezzi propri dell'avente diritto ai sensi dell'articolo 81 della LAsi.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

23 RS 142.20

Capitolo 2:24
Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali
25

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).

Art. 1027 Campo di applicazione e durata del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

(art. 86 e 87 LAsi; art. 88 LStrI)

1 Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali:

a.
i richiedenti l'asilo, a partire dalla presentazione della domanda d'asilo;
b.
le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria;
c.
le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammissione provvisoria;
d.28
le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o a partire dal passaggio in giudicato della revoca dell'ammissione provvisoria; e
e.
le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato, dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o al termine dell'ammissione provvisoria.

2 L'assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa:

a.
quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l'entrata in Svizzera;
b.
quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora;
c.
quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato.

3 L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l'ammontare, con ogni procedura d'asilo.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

Art. 1129 Gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

(art. 86 e 87 LAsi)

1 La Confederazione gestisce il contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali ed emana le decisioni di prelevamento.

2 La SEM rilascia su richiesta alla persona soggetta all'obbligo di pagare il contributo speciale o alle competenti autorità cantonali informazioni sull'ammontare del contributo speciale versato. Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).

Art. 1230 Sistema d'informazione per il contributo speciale

(art. 3 e 4 LSISA31)

1 La SEM gestisce un sistema d'informazione per il contributo speciale finalizzato alla gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta gli articoli 86 e 87 LAsi.

2 Il sistema d'informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:

a.
cognomi, nomi, sesso, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, persone ammesse provvisoriamente, persone oggetto di una decisione di allontanamento e persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato;
b.
numero personale, data dell'entrata in Svizzera nonché data della domanda d'asilo, data della domanda di concessione della protezione provvisoria e data dell'ammissione provvisoria come da SIMIC;
c.
versamenti e ammontare del contributo speciale versato.

3 Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione per il contributo speciale i collaboratori della SEM incaricati della gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).

31 LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51).

Art. 16 Valori patrimoniali prelevabili

1 Per valori patrimoniali ai sensi degli articoli 86 e 87 LAsi si intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale.33

2 L'autorità che ha messo al sicuro i valori patrimoniali deve versarli in franchi svizzeri alla SEM.

3 I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento alla SEM sono avvenuti dopo la fine dell'assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta l'articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti all'autorità che ha effettuato i versamenti. Quest'ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito all'avente diritto.34

4 L'importo ai sensi dell'articolo 86 capoverso 3 lettera c LAsi è di 1000 franchi.35

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).

Art. 18 Restituzione dei valori patrimoniali prelevati

(art. 87 cpv. 5 LAsi)

1 Prima della partenza, i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, le persone ammesse provvisoriamente, le persone oggetto di una decisione di allontanamento e le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato che lasciano autonomamente la Svizzera entro sei mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria possono chiedere alla SEM la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.37

2 Il capoverso 1 si applica anche alla persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o dalla disposizione dell'ammissione provvisoria.

3 Di regola i valori patrimoniali prelevati o il loro valore attuale sono consegnati in contanti all'aeroporto al momento della partenza. Su domanda, l'importo dovuto può essere versato all'estero a partenza avvenuta.

4 ...38

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).

38 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).

Titolo 3: Sussidi federali

Capitolo 1:39 Aiuto sociale e soccorso d'emergenza

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Sezione 1:
Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

Art. 2040 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese

(art. 88 e 89 LAsi; art. 87 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 3 LStrI)

La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d'asilo, dell'ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le persone per la durata di una procedura di cui all'articolo 111c LAsi. La Confederazione versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l'attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l'ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui:41 42

a.
la decisione di non entrata nel merito o la decisione d'asilo negativa e di allontanamento passa in giudicato;
b.
la domanda d'asilo è stralciata;
c.
la persona ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partita senza essere controllata;
d.43
l'ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo per sette anni dall'entrata dopo la quale è stata disposta per la prima volta l'ammissione provvisoria;
e.
la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 LAsi;
f.44
è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI45, di cui all'articolo 3 dell'allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)46 oppure di cui all'articolo 3 dell'allegato K appendice 1 della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)47 per la pretesa al rilascio di un permesso; se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso; in presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.

40 Vedi anche le disp. trans. delle mod. del 7 dic. 2012 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

41 Nuovo testo del secondo e del terzo per. giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

45 RS 142.20

46 RS 0.142.112.681

47 RS 0.632.31

Art. 2148 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese

Le somme forfettarie di cui all'articolo 22 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche.

48 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 7 dic. 2012 alla fine del presente testo.

Art. 2249 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale

1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta per i richiedenti l'asilo a 1573,39 franchi al mese e per le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora a 1424,28 franchi al mese. La somma si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017) e sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).50

2 La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie.

3 La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento:

Cantone

percentuale

Cantone

percentuale

Argovia

101,4

Nidvaldo

105,4

Appenzello Esterno

85,0

Obvaldo

95,2

Appenzello Interno

90,2

Sciaffusa

84,6

Basilea Campagna

103,6

Svitto

118,3

Basilea Città

96,3

Soletta

86,7

Berna

89,4

San Gallo

90,4

Friburgo

90,0

Ticino

87,0

Ginevra

106,0

Turgovia

90,8

Glarona

82,0

Uri

87,4

Grigioni

92,5

Vaud

99,8

Giura

80,0

Vallese

81,8

Lucerna

100,2

Zugo

120,0

Neuchâtel

80,0

Zurigo

117,5. 51

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base alle rilevazioni degli affitti (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST).52

4 La quota parte dei Cantoni per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie è stabilita in base ai premi medi pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica53, agli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali giusta l'articolo 64 LAMal54, nonché in funzione del numero di bambini, giovani adulti e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.55

5 Le seguenti quote si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

La quota parte per le spese ammonta a:

Richiedenti
l'asilo

Persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

Spese di locazione

216,66 CHF

184,03 CHF

Altre spese di aiuto sociale

617,34 CHF

526,78 CHF

Spese di assistenza

273,90 CHF

246,98 CHF

Spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati

56,09 CHF

56,09 CHF. 56

6 La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, ossia 44 383 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 2283 persone (pari al 5,1 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente:

56,09 franchi ×

quota parte di minorenni non accompagnati sul numero complessivo

5,1 % .57

Art. 2358 59 Calcolo dell'importo totale60

1 L'importo totale (BAS) in franchi per la concessione dell'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo dovuto dalla Confederazione per Cantone e mese si basa sui dati registrati nella banca dati della SEM. È calcolato secondo la formula:

BAS
= numero di beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone + contributo di base alle spese di assistenza.61

2 Il numero di beneficiali dell'aiuto sociale (SPAS) è calcolato secondo la formula:

SPAS
= PAS - ETAS

Nella formula s'intende per:

PAS
= numero di richiedenti l'asilo residenti nel Cantone il primo giorno del mese.

49 Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 24 ott. 2007, del 12 dic. 2008, del 7 dic. 2012, dell'8 giu. 2018, del 10 apr. 2019 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

53 O del DFI del 28 ott. 2016 sui premi medi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (RS 831.309.1).

54 RS 832.10

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

57 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1233).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

59 Vedi anche le disp. trans. delle mod. del 7 dic. 2012, dell'8 giu. 2018 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

ETAS = numero di richiedenti l'asilo esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-60 anni).62

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

3 La Confederazione versa a ogni Cantone un contributo di base di 27 433 franchi al mese, destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima. Tale contributo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM lo adegua all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.63

4 L'importo totale (BVA) in franchi per la concessione dell'aiuto sociale alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora dovuto dalla Confederazione per Cantone e mese si basa sui dati registrati nella banca dati della SEM. È calcolato secondo la formula seguente:

BVA
= numero di beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone.64

5 Il numero di beneficiari dell'aiuto sociale (SPVA) è calcolato secondo la formula:

SPVA
= PVA - BETVA

Nella formula s'intende per:

PVA
= numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone il primo giorno del mese.
BETVA
= numero riveduto di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (25-60 anni).

Il numero riveduto è calcolato secondo la formula:

BETVA
= EAVA × (EQCH + ALQCH - ALQKT) × (1 - NLQKT)

Nella formula s'intende per:

EAVA
= numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un'attività lucrativa il primo giorno del mese (25-60 anni).
EQCH
= quota svizzera di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (25-60 anni).
ALQCH
= tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
ALQKT
= tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la SECO.
NLQKT
= quota cantonale del penultimo anno relativa alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti un'attività lucrativa nel Cantone retribuita con un salario basso (salario mensile lordo ≤ fr. 600) secondo le informazioni, esaminate dalla SEM, dell'Ufficio centrale di compensazione conformemente all'articolo 93bis della legge federale del 20 dicembre 194665 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).66

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

65 RS 831.10

66 Introdotto dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

Sezione 2:
Rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora

Art. 2468 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese

(art. 88 cpv. 3 LAsi; art. 31, 87 cpv. 1 lett. b e 87 cpv. 3 LStrI)

1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall'inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l'ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:

a.
il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI69 per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo per cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d'asilo in seguito alla quale è stato concesso l'asilo;
b.
il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all'articolo 3 allegato I ALC70 o di cui all'articolo 3 allegato K appendice 1 della Convenzione istitutiva dell'AELS71 per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al massimo per sette anni dopo l'entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l'ammissione provvisoria;
bbis.72
il rifugiato contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)73 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192774 (CPM) o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d'asilo;
c.
l'apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;
d.
l'apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all'articolo 3 allegato I ALC o di cui all'articolo 3 appendice 1 allegato K della Convenzione istitutiva dell'AELS, ma al massimo per sette anni dopo l'entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l'ammissione provvisoria;
dbis.75
l'apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;
e.
l'asilo è revocato e la qualità di rifugiato è disconosciuta;
f.
un rifugiato o un apolide ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato.76

2 Se sussiste il diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente al massimo fino al venir meno del motivo di rifiuto.

3 Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l'articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell'articolo 74 capoverso 2 LAsi, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell'articolo 74 capoverso 3 LAsi.

4 e 5 ...77

68 Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 7 dic. 2012 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

69 RS 142.20

70 RS 0.142.112.681

71 RS 0.632.31

72 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

73 RS 311.0

74 RS 321.0

75 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

77 Abrogati dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 24a78 79 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese per gruppi di rifugiati

(art. 56 e 88 cpv. 3 e 3bis LAsi)

1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per tutti i rifugiati che fanno parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LAsi per sette anni a contare dal mese seguente l'entrata in Svizzera.

2 L'indennizzo di cui al capoverso 1 che si protrae oltre i cinque anni comprende contributi alle spese per minorenni non accompagnati e persone che, a causa di un grave problema fisico o psichico oppure dell'età avanzata, non sono economicamente autonomi cinque anni dopo la loro entrata in Svizzera.

78 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

79 Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell'8 giu. 2018 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

Art. 2580 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese

Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche.

80 Vedi anche le disp. trans. delle mod. del 7 dic. 2012 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

Art. 2681 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale

1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).82

2 La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.83

3 La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento:

Cantone

percentuale

Cantone

percentuale

Argovia

101,4

Nidvaldo

105,4

Appenzello Esterno

85,0

Obvaldo

95,2

Appenzello Interno

90,2

Sciaffusa

84,6

Basilea Campagna

103,6

Svitto

118,3

Basilea Città

96,3

Soletta

86,7

Berna

89,4

San Gallo

90,4

Friburgo

90,0

Ticino

87,0

Ginevra

106,0

Turgovia

90,8

Glarona

82,0

Uri

87,4

Grigioni

92,5

Vaud

99,8

Giura

80,0

Vallese

81,8

Lucerna

100,2

Zugo

120,0

Neuchâtel

80,0

Zurigo

117,5

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base alle rilevazioni degli affitti (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone) pubblicati dall'UST.84

4 Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal85 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86

5 La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.87

6 La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente:

5,60 franchi ×

quota parte di minorenni non accompagnati sul numero complessivo

0,5 % .88

81 Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 24 ott. 2007, del 7 dic. 2012, dell'8 giu. 2018, del 10 apr. 2019 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

83 Correzione del 13 feb. 2018 (RU 2018 731).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

85 RS 832.10

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

88 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1233).

Art. 2789 Calcolo dell'importo totale

1 L'importo totale (BF) in franchi dovuto dalla Confederazione per Cantone e mese si basa sui dati registrati nella banca dati della SEM. È calcolato secondo la formula seguente:

BF
= numero di beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone.

2 Il numero di beneficiari dell'aiuto sociale (SPF) è calcolato secondo la formula:

SPF
= PF - BETF

Nella formula s'intende per:

PF
= numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone il primo giorno del mese.
BETF
= numero riveduto di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (25-60 anni).

Il numero riveduto è calcolato secondo la formula:

BETF
= EAF × (EQCH + ALQCH - ALQKT) × (1 - NLQKT)

Nella formula s'intende per:

EAF
= numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un'attività lucrativa il primo giorno del mese (25-60 anni).
EQCH
= quota svizzera di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (25-60 anni).
ALQCH
= tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la SECO.
ALQKT
= tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la SECO.
NLQKT
= quota cantonale del penultimo anno relativa ai rifugiati, agli apolidi e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti un'attività lucrativa nel Cantone retribuita con un salario basso (salario mensile lordo < = fr. 600) secondo le informazioni, esaminate dalla SEM, dell'Ufficio centrale di compensazione conformemente all'articolo 93bis LAVS90.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

90 RS 831.10

Art. 27a91 Calcolo dell'importo totale per gruppi di rifugiati

L'importo totale (B) in franchi dovuto dalla Confederazione in base ai dati registrati nella banca dati della SEM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente:

B
= numero di rifugiati di un gruppo presenti il primo giorno del mese x somma forfettaria globale per Cantone secondo l'articolo 26.

91 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

Sezione 3: Soccorso d'emergenza

Art. 2892 Somme forfettarie per il soccorso d'emergenza

1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:

a.
che è stata sottoposta a una procedura Dublino;
b.
che è stata sottoposta a una procedura celere;
c.
che è stata sottoposta a una procedura ampliata; o
d.
la cui ammissione provvisoria è stata revocata.

2 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 è versata per la persona in questione se:

a.
la sua domanda d'asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta l'articolo 31a capoversi 1 e 3 LAsi, se la pertinente decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;
b.
la sua domanda d'asilo è stata respinta, se la pertinente decisione in materia d'asilo e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; o
c.
la sua ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 2993 Portata e ammontare delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza

1 La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura Dublino ammonta a 400 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 10 per cento, una durata di percezione di 80 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.

2 La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura celere ammonta a 2013 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 33 per cento, una durata di percezione di 122 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.

3 La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura ampliata o dopo la revoca dell'ammissione provvisoria ammonta a 6006 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 66 per cento, una durata di percezione di 182 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.

4 La SEM adegua le somme forfettarie per il soccorso d'emergenza all'indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 30 Monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale

1 La SEM esamina, con il concorso della CDOS e della CDCGP, secondo criteri stabiliti di comune accordo, l'evoluzione delle spese per il soccorso d'emergenza.

2 ...94

3 La SEM gestisce un sistema d'informazione per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale. Tale sistema contiene i dati seguenti:

a.
cognomi, nomi, data di nascita, stato civile e cittadinanza delle persone che percepiscono il soccorso d'emergenza;
b.
numero personale SIMIC;
c.
dati relativi al tipo e all'ammontare delle spese.

4 I Cantoni comunicano alla SEM i dati necessari per il monitoraggio giusta il capoverso 3.

5 Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale i collaboratori della SEM e dei Cantoni che si occupano del monitoraggio.

94 Abrogato dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 30a95 Adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza

1 Laddove moltiplicando la quota di percezione media per la durata di percezione media dei sei anni precedenti si ottenga un risultato che deroghi almeno del 10 per cento dal risultato corrispondente riguardante la somma forfettaria di base vigente e laddove siano soddisfatti i presupposti di cui al capoverso 2 o 3, la SEM adegua le somme forfettarie di base di cui all'articolo 29 in virtù dei risultati annuali del monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale di cui all'articolo 30.

2 Laddove le riserve finanziarie nette dei Cantoni (saldo delle eccedenze e dei disavanzi) siano inferiori all'importo globale annuale medio versato ai Cantoni nei quattro anni precedenti a titolo di somme forfettarie, la somma forfettaria è aumentata.

3 Laddove le riserve finanziarie nette dei Cantoni (saldo delle eccedenze e dei disavanzi) siano corrispondenti o superiori all'importo globale annuale medio versato ai Cantoni nei quattro anni precedenti a titolo di somme forfettarie, la somma forfettaria è diminuita.

4 I risultati di cui al capoverso 1 e le riserve nette di cui ai capoversi 2 e 3 sono calcolati come segue: il valore medio determinante è definito escludendo dal calcolo il valore più elevato e il valore più basso. Dal calcolo sono esclusi i valori riguardanti i Cantoni che insieme sono competenti per l'esecuzione di almeno il 10 per cento delle decisioni passate in giudicato conformemente all'articolo 28.

5 L'adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza è calcolato come segue: il nuovo risultato è moltiplicato per l'importo indicizzato delle spese giornaliere di 50 franchi.

6 Le somme forfettarie sono adeguate all'inizio dell'anno civile seguente.

7 Laddove le riserve finanziarie nette sono in calo e costituiscono il 25 per cento o meno dell'importo globale annuale ai sensi del capoverso 2, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sottopone al Consiglio federale una proposta volta a fissare un nuovo importo delle somme forfettarie e i loro valori di base secondo l'articolo 29.

95 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Capitolo 2: Spese amministrative96

96 Originario avanti l'art. 29. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

(art. 91 cpv. 2bis LAsi)

Art. 3197 Spese amministrative per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

1 Sono considerati spese amministrative gli esborsi dei Cantoni causati dall'esecuzione della LAsi e che non sono indennizzati secondo disposizioni speciali.

2 La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfettario. L'importo è calcolato secondo la formula P x G x Y:100, ove s'intende:

P
= somma forfettaria unica per persona;
G
= numero delle domande d'asilo e numero di richieste di concessione di protezione temporanea conformemente alla banca dati della SEM;
Y
= chiave di riparto calcolata in proporzione al numero di abitanti conformemente all'articolo 21 e all'allegato 3 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 199998 sull'asilo.99

3 L'importo forfettario di cui al capoverso 2 variabile P ammonta a 550 franchi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2018). La SEM lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.100

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

98 RS 142.311

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 32 Procedura d'identificazione

Per la procedura d'identificazione di un richiedente l'asilo o di una persona bisognosa di protezione la Confederazione rimborsa ai Cantoni somme forfettarie di franchi 40 per il rilevamento dattiloscopico e di franchi 15 per la fotografia. Le somme forfettarie sono adeguate all'indice salariale (salario nominale dei prestatori d'opera sulla base del 1939 = 100 %). Il versamento del rimborso avviene in base alle fatture presentate dai Cantoni.

Capitolo 3: Finanziamento di alloggi collettivi

(art. 90 LAsi)

Sezione 1: Spese rimborsabili

Art. 33 Alloggi

1 La Confederazione può finanziare integralmente o in parte gli alloggi in cui le autorità cantonali, in base al loro obbligo di sostegno in virtù delle disposizioni legali in materia d'asilo e degli stranieri accolgono a carico della Confederazione almeno dieci persone secondo principi della comunione domestica.

2 Se gli alloggi sono finanziati in base alle disposizioni del presente capitolo, i sussidi federali accordati devono essere rimborsati ai sensi dell'articolo 40.

Art. 34 Spese rimborsabili in dettaglio

Sono riconosciute come spese rimborsabili per alloggi conformemente alle disposizioni seguenti:

a.
le spese di costruzione e d'acquisto;
b.
il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di terreni.
Art. 35 Spese di costruzione e d'acquisto

1 Sono considerate spese di costruzione e d'acquisto i costi necessari per:

a.
l'acquisto di edifici, a esclusione dei costi per i terreni;
b.
l'urbanizzazione dei fondi;
c.
i lavori di progettazione e gli esborsi per la preparazione della realizzazione, nonché le spese della procedura per il permesso di costruzione e per le tasse d'allacciamento, nella misura in cui, secondo i regolamenti determinanti in materia di emolumenti, in caso di agevolazione le stesse non possano essere condonate;
d.
la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione degli immobili, a eccezione delle spese di ripristino;
e.
gli impianti di gestione e l'equipaggiamento, nella misura in cui non siano in relazione con il primo equipaggiamento interno, il servizio sociale e l'amministrazione e non siano rimborsati secondo l'articolo 24;
f.
i lavori d'assestamento esterni;
g.
gli interessi del capitale qualora non siano compensati mediante pagamenti parziali secondo l'articolo 39 capoverso 2.

2 Non sono considerate spese di costruzione e d'acquisto i costi per:

a.
gli esborsi amministrativi delle autorità cantonali;
b.
le spese di progettazione degli alloggi per i quali la SEM non ha rilasciato una garanzia di finanziamento o la cui realizzazione, nonostante la garanzia, non è avvenuta entro il termine fissato dalla SEM.

Sezione 2: Procedura d'autorizzazione

Art. 37 Presentazione delle domande di finanziamento

1 Le domande concernenti il finanziamento degli alloggi devono essere inoltrate al Servizio cantonale di coordinamento.

2 Il Servizio cantonale di coordinamento esamina se i documenti allegati alla domanda sono completi, valuta se il progetto è realizzabile dal profilo giuridico e politico e, sulla base di una concezione cantonale sull'alloggio, decide se la domanda dev'essere trasmessa alla SEM.

3 Le spese sopravvenute prima di ottenere la garanzia della SEM sono rimborsate integralmente o in parte soltanto se sono date circostanze particolari.

4 Importanti modifiche del progetto devono essere immediatamente notificate e motivate alla SEM.

Art. 38 Assegnazione dell'indennizzo

1 La SEM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità.

2 Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40.

3 Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili.

Sezione 3: Versamento e rimborso

Art. 39 Versamento

1 Eseguito il progetto, il Cantone esamina il conteggio finale e lo inoltra, con le fatture e i giustificativi, secondo le direttive della SEM.

2 Nel quadro dell'avanzamento dei lavori di costruzione e dei crediti di pagamento disponibili, la SEM concede, su richiesta, pagamenti parziali fino all'80 per cento al massimo del finanziamento garantito. Dopo esame del conteggio finale sulla base dei giustificativi, fissa l'importo definitivo del finanziamento e ordina il versamento del credito al Cantone.

Art. 40 Rimborso

1 I sussidi federali concessi per il finanziamento di alloggi devono essere rimunerati e rimborsati mediante rate d'importo uguale durante il periodo di destinazione stabilito. Il saggio d'interesse per l'anno successivo corrisponde al tasso di rendita dell'indice Swiss-Bond per i prestiti della Confederazione pubblicato il 1° dicembre dell'anno in corso.

2 I rimborsi rateali sono computati complessivamente per ogni Cantone con i versamenti conformemente al titolo 3.101

3 La SEM può concordare con i Cantoni modalità di rimborso divergenti. Essa fissa le esigenze minime in materia di rimborso.

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Capitolo 4: Altri sussidi

Sezione 1: Spese per la sicurezza102

102 Introdotta dall'all. dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065).

(art. 91 cpv. 2ter LAsi)

Art. 41103 104

1 Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 24a LAsi.

2 Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:

PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
Nella formula si intende per:
PB = contributo forfettario per Cantone
PE = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone
PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone
DE = durata d'esercizio per centro della Confederazione in giorni
DB = durata d'esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni
FE = 0,01 (fattore centro della Confederazione)
FB = 0,04 (fattore centro speciale)
JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1
JT = numero di giorni civili all'anno.

3 L'aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.105

4 Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2ter LAsi.

5 Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2.106

6 Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d'alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d'esercizio.107

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

104 Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell'8 giu. 2018 e del 18 nov. 2020 alla fine del presente testo.

105 Correzione del 21 lug. 2020 (RU 2020 3343).

106 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021(RU 2020 5869).

107 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021(RU 2020 5869).

Sezione 1a: Istituzioni destinate a persone traumatizzate109

109 Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 fino al 28 set. 2015 (RU 2013 3065).

(art. 91 cpv. 3 LAsi)

Art. 44

1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate.

2 Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.110

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Sezione 2: Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni

(art. 31 e 91 cpv. 6 LAsi)112

Art. 46113 Contratto

Nell'ambito delle disposizioni seguenti, il DFGP conclude un contratto scritto con i Cantoni i cui impiegati preparano, sotto la direzione della SEM, le decisioni ai sensi degli articoli 31a−40 LAsi.

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 915).

Art. 47 Premesse

1 Gli impiegati cantonali devono dedicare alla preparazione delle decisioni almeno il 50 per cento di un posto a tempo pieno.

2 Per quanto concerne le prestazioni gli impiegati devono adempiere le stesse esigenze del personale federale.

3 La SEM ha facoltà di impartire istruzioni agli impiegati cantonali per quanto concerne la preparazione delle decisioni in materia d'asilo nonché la formazione e il perfezionamento professionale degli stessi.

4 Il DFGP114 decide in merito agli strumenti informatici da usare.

5 La SEM fornisce ai Cantoni le informazioni necessarie alla preparazione delle decisioni in materia d'asilo e ne disciplina l'utilizzazione.

114 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 48 Spese

1 Per la preparazione delle decisioni in materia d'asilo la Confederazione rimborsa ai Cantoni:

a.
le spese di retribuzione degli impiegati secondo l'ordinamento cantonale dei salari proporzionalmente alla parte di lavoro che essi dedicano alla preparazione delle decisioni in materia d'asilo; la Confederazione non prende a carico gli importi eventualmente necessari all'acquisto degli anni d'assicurazione della previdenza professionale;
b.
una somma forfettaria speciale per le spese d'amministrazione pari al 40 per cento delle spese rimborsate in virtù della lettera a, a titolo d'indennizzo per il personale e le infrastrutture supplementari necessari.

2 La Confederazione si assume inoltre:

a.
le spese d'acquisto, messa in servizio, gestione e manutenzione dei sistemi informatici, nonché di trasmissione dei dati necessari alla preparazione di decisioni in materia d'asilo;
b.
le spese per la formazione e il perfezionamento professionale giusta l'articolo 47 capoverso 3.
Art. 49 Procedura

1 In vista della conclusione del contratto, i Cantoni inviano alla SEM i documenti seguenti:

a.
il programma d'organizzazione;
b.
i dati relativi al numero previsto di impiegati che devono preparare le decisioni in materia d'asilo nonché al grado d'occupazione e alla percentuale del tempo di lavoro dedicato a tale attività;
c.
i dati relativi agli oneri salariali previsti per ogni posto.

2 La SEM stende un progetto di contratto che sottopone per parere al Cantone.

3 Se il DFGP ha approvato il contratto e il Cantone lo accetta, la SEM decide in merito all'assegnazione delle spese rimborsabili.

4 Il contratto può essere disdetto per scritto dalle due parti con preavviso di sei mesi, al 30 giugno e al 31 dicembre.

Art. 50 Conteggio

1 Il Cantone presenta alla Confederazione i conteggi semestrali conformemente alle istruzioni della SEM.

2 La SEM garantisce ogni trimestre pagamenti parziali di un importo minimo pari all'80 per cento delle spese previste.

112 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Sezione 3: Collaborazione internazionale: principi115

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

(art. 91 cpv. 7, 93 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, 113 e 114 LAsi)

Art. 51 Sussidi federali

1 ...116

2 La SEM può erogare sussidi per:

a.
progetti di organizzazioni internazionali relativi al rilevamento e al controllo dei flussi migratori e di rifugiati attraverso le frontiere nonché per incoraggiare la disponibilità ad accogliere i rifugiati;
b.
organizzazioni internazionali attive nell'ambito del coordinamento e dell'armonizzazione internazionali della politica in materia d'asilo e di rifugiati;
c.117
progetti o programmi di organizzazioni internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione, segnatamente nell'ambito della procedura d'asilo, dell'informazione, del ritorno, dell'assistenza, della formazione e dell'occupazione nonché dell'alloggio di richiedenti l'asilo o rifugiati;
d.118
progetti o programmi internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione e condotti da enti quali organizzazioni non governative o fondazioni, segnatamente nell'ambito della procedura d'asilo, dell'informazione, del ritorno, dell'assistenza, della formazione e dell'occupazione nonché dell'alloggio di richiedenti l'asilo o rifugiati;
e.119 progetti di istituzioni scientifiche tesi in particolare ad approntare basi decisionali per lo sviluppo del diritto e della prassi in materia d'asilo e di migrazione, segnatamente nell'ambito dell'individuazione precoce e del controllo di movimenti di fuga e di migrazione transfrontalieri non controllati, della determinazione di standard per il trattamento di richiedenti l'asilo e di rifugiati nonché della valutazione politica.

3 ...120

116 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

117 Introdotta dal n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

118 Introdotta dal n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

119 Introdotta dal n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

120 Abrogato dal n. I dell'O del 18 set. 2020, con effetto dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

Art. 51a121 Finanziamento

1 Per i progetti o i programmi internazionali, la SEM esamina se un finanziamento sufficiente è garantito da terzi.

2 La SEM può finanziare integralmente o parzialmente i progetti di cui all'articolo 51 capoverso 2 lettera e.

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

Art. 52122 Esame della domanda da parte della SEM

La SEM esamina la domanda sotto il profilo della necessità, dell'opportunità e dei benefici futuri. Per quanto attiene a domande di sussidi per l'attuazione di progetti o programmi internazionali, la SEM esamina inoltre se è garantita una gestione professionale del progetto.

122 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

Sezione 4:123
Collaborazione internazionale: disposizioni speciali per i crediti d'impegno nel settore della migrazione

123 Introdotta dal n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

(art. 91 cpv. 7, 93 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, 113 e 114 LAsi)124

Art. 52a Conclusione di accordi

1 Al fine di implementare i crediti autorizzati, il DFGP può, conformemente all'articolo 114 LAsi, concludere trattati internazionali relativi a progetti o programmi.

2 Al fine di implementare i crediti autorizzati, la SEM può, conformemente all'articolo 114 LAsi, concludere trattati di diritto privato, pubblico o di diritto internazionale di portata limitata relativi a progetti o programmi.

Art. 52b Competenza

2 La SEM è competente per la preparazione, l'elaborazione delle proposte, l'esecuzione, la redazione di rapporti, il controllo sull'utilizzo delle risorse e la valutazione dei progetti o dei programmi.

2 Il Comitato direttivo migrazione coordina l'utilizzo delle risorse e l'orientamento strategico dei crediti autorizzati. La SEM presiede il Comitato. Di quest'ultimo sono membri anche la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la SECO e la Direzione degli affari europei. Esperti interni all'Amministrazione possono essere chiamati a collaborare.

Art. 52c Competenze finanziarie

1 Il Consiglio federale decide in merito ai provvedimenti che comportano costi superiori ai 20 milioni di franchi.

2 Il DFGP decide in merito ai provvedimenti che comportano costi superiori ai 5 milioni di franchi e fino a 20 milioni di franchi. In merito ai provvedimenti che comportano costi superiori ai 10 milioni di franchi decide d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

3 La SEM decide in merito ai provvedimenti che comportano costi fino a 5 milioni di franchi.

Art. 52d Superamento dei costi

Se i costi d'esecuzione dei provvedimenti decisi superano l'importo approvato, la competenza finanziaria è disciplinata come segue:

a.
se i costi dei provvedimenti decisi non superano per più di un quarto l'importo approvato, i costi supplementari possono essere approvati dall'organo competente secondo l'articolo 52c in funzione dell'importo supplementare;
b.
se i costi dei provvedimenti decisi superano per più di un quarto l'importo approvato, i costi supplementari possono essere approvati dall'organo competente secondo l'articolo 52c in funzione del nuovo importo totale.
Art. 52e Modifiche

La SEM può modificare un provvedimento se non ne risulta un superamento dei costi previsti.

124 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).

Capitolo 5: Spese d'entrata e partenza

(art. 92 LAsi)

Sezione 1: Spese d'entrata

Art. 53 Principio125

La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:

a.
gruppi di rifugiati ai quali è accordato l'asilo su decisione del Consiglio federale o del DFGP ai sensi dell'articolo 56 della LAsi;
b.
singole persone accolte su richiesta dell'ACNUR;
c.
persone bisognose di protezione che si trovano all'estero, ai sensi dell'articolo 68 della LAsi;
d.126
persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l'articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l'articolo 85 capoverso 7 LStrI127;
e.128
persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.

125 Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

126 Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5585). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

127 RS 142.20

128 Introdotta dall'all. dell'O del 4 set. 2013 (RU 2013 3065). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 53a129 Spese di alloggio all'aeroporto

(art. 22 LAsi)

Nel quadro dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto, in un alloggio adeguato, o eccezionalmente in un altro luogo, la SEM rimborsa durante al massimo 60 giorni le spese per:

a.
alloggio e assistenza;
b.
vitto; nonché
c.
cure mediche e dentarie di base o d'emergenza.

129 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Sezione 2: Spese di partenza

Art. 54 Competenza

1 Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 della LAsi.

2 Soltanto le autorità cantonali preposte alla migrazione o all'aiuto sociale possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.130

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 55 Verifica dell'indigenza

1 Il Cantone verifica se lo straniero è indigente al momento dell'organizzazione della partenza. Occorre soprattutto tenere conto del reddito del lavoro e dei valori patrimoniali disponibili (conti, cassa pensione, cauzione in garanzia del pagamento della pigione, prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ecc.). A meno che non sussistano indizi concreti, questa verifica è sommaria.

2 Lo straniero è tenuto a pagare le spese di partenza con i mezzi di cui dispone. In ogni caso gli è lasciato un importo corrispondente all'indennità di viaggio ai sensi dell'articolo 59a capoverso 1.131

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

Art. 56 Estensione

1 La Confederazione rimborsa soltanto le spese causate da atti e prestazioni previsti negli articoli 57 a 60. Se non è previsto un importo forfettario, sono rimborsate le spese effettive.

2 È esclusa ogni assunzione di spese che superino i limiti fissati negli articoli 57 a 60. La deroga a questa norma in circostanze straordinarie necessita dell'approvazione preventiva della SEM.

3 In ogni caso occorre optare per la variante più vantaggiosa purché essa sia adeguata alle circostanze - in particolare stato di salute, disposizioni applicabili per il transito attraverso Stati terzi e per l'ammissione nel Paese di destinazione.132

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 57133 Acquisizione di documenti di viaggio

La Confederazione rimborsa:

a.
le spese per il rilascio dei necessari documenti di viaggio da parte delle rappresentanze consolari estere e le spese per il rilascio di ulteriori documenti necessari all'ottenimento dei documenti di viaggio; è unicamente rimborsato il documento ottenibile più rapidamente;
b.
le spese di trasporto dello straniero (viaggio con mezzi pubblici in seconda classe) per recarsi dal suo luogo di domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente del pertinente Stato situata sul territorio svizzero, sempre che gli sia richiesto di comparire personalmente.

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

Art. 58134 Spese per l'accompagnamento

1 La Confederazione versa un importo forfettario di 200 franchi per ogni accompagnatore quando uno straniero deve recarsi sotto scorta di polizia dal suo domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente.

2 Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia durante l'intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa un importo forfettario di:

a.
200 franchi per ogni accompagnatore della scorta di polizia fino all'aeroporto o fino al valico di confine;
b.
300 franchi al giorno e per accompagnatore per l'accompagnamento dall'aeroporto al Paese d'origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo, quale contributo alle spese per i pasti, l'alloggio e altri esborsi. I salari per gli accompagnatori nonché eventuali emolumenti o indennità per l'accompagnamento non sono rimborsati; e di
c.
400 franchi al giorno per ogni caposquadra a bordo di un volo speciale dall'aeroporto al Paese d'origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo di cui all'articolo 28 capoverso 2 dell'ordinanza del 12 novembre 2008135 sulla coercizione.

3 Se la rappresentanza consolare competente, l'aeroporto o il valico di frontiera si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l'importo forfettario ai sensi dei capoversi 1 e 2 lettera a è di 50 franchi.

4 La Confederazione versa una somma forfettaria di accompagnamento dell'importo di 200 franchi per l'accompagnamento sociale dal domicilio all'aeroporto o al valico di frontiera oppure per l'intero viaggio di ritorno, qualora si tratti di persone particolarmente bisognose di assistenza, in particolare famiglie con bambini o minorenni che viaggiano da soli.

5 Il Cantone può incaricare terzi dell'accompagnamento sociale di cui al capoverso 5.

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

135 RS 364.3

Art. 58a136 Spese per accertare l'identità

1 Le spese per gli interpreti necessari all'accertamento dell'identità sono assunte dalla Confederazione sempre che la SEM abbia dapprima dato il suo consenso. Si applicano le tariffe vigenti per le prestazioni nell'ambito della procedura d'asilo.

2 La Confederazione versa al Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento un importo forfettario di 300 franchi, se la persona obbligata a partire deve pernottare nella località dell'accertamento dell'identità. Tale importo forfettario comprende la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999137 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).138

136 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

137 RS 142.281

138 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 58b139 Spese per visite mediche e per l'accompagnamento medico

1 Se è svolta una visita medica in virtù dell'articolo 27 capoverso 3 della legge del 20 marzo 2008140 sulla coercizione, la SEM versa ai Cantoni un importo forfettario di 350 franchi.

2 Per un accompagnamento medico fino all'aeroporto o fino al valico di frontiera ritenuto necessario in virtù di una visita medica, la SEM versa ai Cantoni un importo forfettario di 1000 franchi.

3 Gli importi forfettari di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2018). La SEM adegua gli importi forfettari all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

139 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

140 RS 364

Art. 59141 Ulteriori spese rimborsabili142

1 La Confederazione rimborsa le spese per:

a.
il tragitto più economico e razionale tra il luogo di domicilio in Svizzera e un aeroporto internazionale situato nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero un porto internazionale o una stazione ferroviaria centrale nel Paese d'origine o di provenienza;
b.143
...
c.144
il trasporto del bagaglio, fino all'importo di 200 franchi per persona, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia;
d.145
ogni necessario pernottamento nell'apposito reparto del carcere dell'aeroporto mediante un importo forfettario di 300 franchi; tale importo forfettario comprende già la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l'articolo 15 capoverso 1 OEAE146;
e.147
...

2 Di norma non sono rimborsate le spese di trasferta nel Paese di destinazione.

3 Se una persona obbligata a partire non si presenta alla data prevista, la SEM addebita al Cantone, nel caso in cui quest'ultimo avrebbe potuto evitare tale annullamento, le spese di annullamento del volo e le altre spese connesse.

4 ...148

5 La SEM disciplina le modalità per quanto riguarda l'ordinazione dei titoli di viaggio e la scelta dell'itinerario.

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

143 Abrogata dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

145 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

146 RS 142.281

147 Abrogata dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6951).

148 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Art. 59a149 Spese di viaggio

1 La SEM può versare a copertura delle esigenze di base durante il viaggio verso il Paese di origine o di provenienza un importo per le spese di viaggio. Tale importo ammonta a 100 franchi per persona, tuttavia soltanto fino a un massimo di 500 franchi per famiglia.150

2 La SEM può aumentare tale importo a 500 franchi per persona, fino a un massimo di 1000 franchi per famiglia, se per motivi particolari, soprattutto specifici al Paese o per motivi di salute, la partenza controllata può essere incentivata.151

2bis La SEM può versare un importo massimo di 500 franchi per le spese di viaggio alle persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 LStrI152 che si dichiarano disposte a partire conformemente alle prescrizioni. L'importo è versato previo svolgimento di un colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa secondo l'articolo 3b dell'ordinanza dell'11 agosto 1999153 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).154

3 La SEM versa gli importi forfettari di cui ai capoversi 1, 2 e 2bis direttamente alle persone interessate.155

149 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

152 RS 142.20

153 RS 142.281

154 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012 (RU 2012 6951). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

Art. 59abis 156 Spese di partenza

1 La SEM può versare alle persone tenute a lasciare la Svizzera che secondo l'articolo 64 capoverso 1 sono escluse dall'aiuto al ritorno un importo massimo di 2000 franchi per le spese di partenza.

2 Le persone tenute a lasciare la Svizzera devono essere disposte a collaborare all'acquisizione dei documenti di viaggio e a lasciare il Paese.

3 La SEM decide in merito alla concessione dell'importo su proposta del Cantone. A tal fine, il Cantone indica:

a.157
di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari in vista dell'acquisizione dei documenti e di aver condotto con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 LStrI158 un colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa secondo l'articolo 3b OEAE; e
b.
che è soddisfatto uno dei presupposti seguenti:
1.
l'acquisizione dei documenti richiederà verosimilmente oltre sei mesi,
2.
la persona da trasferire ha rifiutato almeno un allontanamento sotto scorta di polizia verso il Paese d'origine o
3.
la persona da trasferire è stata incarcerata in virtù degli articoli 75-78 LStrI.

3bis In ragione dello stato di salute della persona e per motivi specifici al Paese la SEM può eccezionalmente versare l'importo per le spese di partenza anche se le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3 non sono adempiute.159

4 L'importo per le spese di partenza non è cumulabile con l'importo per le spese di viaggio secondo l'articolo 59a capoverso 2bis.

5 La SEM o i terzi da essa incaricati possono versare l'importo per le spese di partenza negli aeroporti internazionali o nel Paese di destinazione.160

156 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

158 RS 142.20

159 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 59b162 Trasporti intercantonali di carcerati

1 La SEM può fornire un sussidio annuo per le spese d'esercizio dei trasporti intercantonali di carcerati.

2 Il sussidio della Confederazione ammonta a un terzo delle spese complessive del sistema di trasporto, a prescindere dal numero di persone trasportate su incarico della Confederazione. La SEM versa il sussidio annuale alla CDCGP. 163

3 Per il trasporto di persone da parte dei Cantoni che, giusta le norme di prestazione delle società di trasporto, può essere effettuato tramite trasporti intercantonali di carcerati ma che ciò nonostante è effettuato sotto scorta di polizia, la SEM non versa l'importo forfettario per la scorta giusta l'articolo 58 capoverso 2 lettera a.

162 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 6087).

Art. 61 Controllo

1 La SEM esamina le domande di rimborso. Se necessario, può chiedere informazioni o giustificativi suppletivi.

2 La SEM nega integralmente o parzialmente il rimborso in caso di un'organizzazione insufficiente della partenza o di mancata osservanza delle presenti prescrizioni.

Capitolo 6: Aiuto al ritorno e reintegrazione

(art. 93, 93a, 93b LAsi)165

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 62166 Scopo dell'aiuto al ritorno

1 Scopo delle misure d'aiuto al ritorno è di incoraggiare il ritorno volontario e conforme agli obblighi specifici nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo di persone ai sensi dell'articolo 63.

2 Un ritorno è considerato volontario se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera spontaneamente; è considerato conforme agli obblighi specifici se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera in seguito a una corrispondente decisione pronunciata nei suoi confronti.

3 Le misure di aiuto al ritorno possono comprendere anche prestazioni che sostengano il processo di reinserimento della persona che fa ritorno.

4 L'aiuto al ritorno è concesso una sola volta. Sono considerati anche gli aiuti al ritorno concessi da altri Stati europei.

5 I beneficiari che non partono o che ritornano in Svizzera sono tenuti a rimborsare gli importi versati dalla Svizzera.

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 63167 Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni d'aiuto al ritorno sono persone le cui condizioni di residenza sono regolate dalla LAsi o dalle disposizioni sull'ammissione provvisoria della LStrI168.

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

168 RS 142.20

Art. 64 Limitazioni

1 Sono escluse dall'aiuto finanziario al ritorno le persone:169

a.170
...
b.
che hanno commesso un crimine o ripetuti delitti;
c.
che si sono comportate in modo palesemente abusivo, segnatamente se essi:
1.
hanno gravemente violato l'obbligo di collaborare ai sensi dell'articolo 8 della LAsi;
2.
rifiutano di informare il competente servizio sulla loro situazione economica o se non lo autorizzano ad assumere informazioni;
3.
non accettano un impiego ragionevole;
4.
impiegano illecitamente le prestazioni assistenziali;
d.171
che manifestamente dispongono di sufficienti mezzi finanziari o di importanti valori patrimoniali.

2 ...172

3 La riscossione di prestazioni dell'aiuto al ritorno non deve ritardare la partenza.

4 ...173

5 Per motivi specifici legati al Paese il DFGP può escludere per un certo periodo di tempo l'aiuto al ritorno per determinati Stati di origine, di provenienza o Stati terzi.174

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

170 Abrogata dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

171 Introdotta dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

172 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

173 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

174 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Sezione 2:175 Consulenza per il ritorno

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

(art. 93a LAsi)176

Art. 66 Consulenza per il ritorno

I consultori per il ritorno situati nei Cantoni, nei centri della Confederazione177 e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin diffondono informazioni in merito al ritorno e all'aiuto in tal senso destinate alle autorità cantonali, alle pertinenti istituzioni private, alle persone del settore dell'asilo nonché alle persone giusta l'articolo 60 LStrI178. I consultori per il ritorno forniscono agli interessati consulenze individuali in vista del ritorno.

177 Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

178 RS 142.20

Art. 67 Competenze

1 I consultori per il ritorno sono designati dai Cantoni; sono gli unici interlocutori della SEM.

2 I Cantoni possono istituire e gestire di comune intesa le strutture necessarie alla consulenza al ritorno o incaricare terzi a tal fine. Assicurano che i servizi di consulenza al ritorno abbiano accesso ai dati necessari per il loro lavoro, in particolare ai dati personali e ai dati concernenti le procedure.

3 La competenza per i consultori per il ritorno situati nei centri della Confederazione e negli aeroporti di Zurigo e Ginevra spetta alla SEM. Essa può delegare tale compito ai consultori cantonali per il ritorno oppure a terzi e disciplinare l'indennizzo delle spese in un accordo con essi.179

179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 68 Sussidi federali ai Cantoni

1 La SEM versa i sussidi federali ai Cantoni per la consulenza per il ritorno giusta l'articolo 66 nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente. Essi servono esclusivamente a coprire le spese amministrative e di personale ordinarie insorte nel quadro della consulenza per il ritorno giusta l'articolo 66.

2 I sussidi federali versati ai Cantoni per la consulenza per il ritorno sono composti da una somma forfettaria di base e da una somma forfettaria per la prestazione.

3 La somma forfettaria di base è fissata come segue:

Cantone

franchi

Cantone

franchi

Argovia

62 174

Nidvaldo

23 161

Appenzello Esterno

19 710

Obvaldo

20 086

Appenzello Interno

15 365

Sciaffusa

21 505

Basilea Campagna

41 785

Svitto

26 986

Basilea Città

25 501

Soletta

37 482

Berna

125 565

San Gallo

47 782

Friburgo

42 715

Ticino

31 928

Ginevra

59 619

Turgovia

20 662

Glarona

21 206

Uri

18 103

Grigioni

28 554

Vaud

83 285

Giura

20 431

Vallese

47 220

Lucerna

47 925

Zugo

25 072

Neuchâtel

30 028

Zurigo

156 156.180

4 La somma forfettaria per la prestazione ammonta a 1000 franchi per ogni persona che durante l'anno precedente ha lasciato la Svizzera.181

5 L'80 per cento del versamento delle somme forfettarie giusta i capoversi 3 e 4 avviene ogni primo trimestre dell'anno civile corrente sui conti di compensazione dei Cantoni presso i Servizi federali di cassa e contabilità. Gli importi restanti sono versati alla fine dell'anno civile se, conformemente alla legge federale del 5 ottobre 1990182 sugli aiuti finanziari e le indennità, non sono tagliati o non devono essere rimborsati.

6 Presupposto per l'erogazione dei contributi federali di cui al capoverso 5 è l'esistenza di un rapporto di attività dei Cantoni per l'anno civile successivo.

7 In caso di considerevole aumento o diminuzione delle domande d'asilo il DFGP può adattare le somme forfettarie di cui ai capoversi 3 e 4.

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2875).

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2875).

182 RS 616.1

Art. 68a183 Contributi federali per compiti supplementari

1 La SEM può prendere accordi con i Cantoni o con terzi per l'esecuzione di compiti supplementari che non figurano tra quelli di cui all'articolo 66.

2 Questi compiti supplementari comprendono ad esempio l'esecuzione di sondaggi specifici e di attività di consulenza e di informazione nonché compiti che presuppongono conoscenze specifiche.

3 L'esecuzione di questi compiti supplementari, così come il rimborso finanziario, sono disciplinati nel quadro degli accordi tra la SEM e i Cantoni o terzi.

4 I Cantoni o terzi possono sottoporre alla SEM progetti che rientrano tra quelli di cui ai capoversi 1 e 2. La SEM si esprime in merito all'utilità del progetto e decide in merito al suo finanziamento.

183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Sezione 3:184 Programmi all'estero

184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

(art. 93 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 nonché art. 114 LAsi)185

Art. 71 In generale

1 I programmi all'estero incoraggiano il ritorno e l'integrazione duratura di determinati gruppi di persone nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di tali programmi possono essere attuate anche prima della partenza degli interessati dalla Svizzera o dallo spazio Schengen.186

2 I programmi all'estero possono comprendere in particolare una o più delle seguenti misure a favore delle persone che ritornano:

a.
la preparazione, l'organizzazione e l'accompagnamento del viaggio di ritorno nonché la facilitazione dell'entrata e della continuazione del viaggio nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo;
b.
il sostegno della reintegrazione scolastica, professionale e sociale.

3 I programmi all'estero possono includere anche prestazioni d'aiuto sotto forma di aiuto strutturale a favore delle autorità del Paese d'origine o della popolazione indigena.

4 Sono considerati programmi all'estero anche i provvedimenti adottati nei Paesi di provenienza, di transito o in Stati membri dell'Unione europea al fine di prevenire la migrazione irregolare in Svizzera, nello spazio Schengen o all'interno di quest'ultimo oppure di eliminare gli incentivi alla migrazione irregolare. Vi rientrano in particolare i provvedimenti seguenti:

a.
svolgimento di campagne informative e di sensibilizzazione;
b.
aiuti ad autorità estere o a enti, segnatamente nell'ambito della procedura d'asilo, dell'informazione, dell'assistenza, della formazione e dell'occupazione nonché dell'alloggio di richiedenti l'asilo o rifugiati;
c.
cooperazione con autorità estere nel settore del ritorno al fine di agevolare o promuovere il ritorno e il rimpatrio nei Paesi di origine, di provenienza o in Paesi terzi.187

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

Art. 72 Competenza e cooperazione

1 La SEM stabilisce la cerchia dei beneficiari e definisce gli obiettivi dei programmi di cui all'articolo 71.

2 La competenza per la pianificazione e l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 71 spetta alla SEM. Può affidare l'esecuzione di questi compiti alla DSC o a terzi.188

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

Sezione 4:189 Aiuto individuale al ritorno

189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

(art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi)

Art. 73 Premesse

All'aiuto individuale al ritorno può far capo chiunque abbia comprovatamente preso tutte le disposizioni necessarie per lasciare la Svizzera.

Art. 74 Erogazione

1 L'aiuto individuale al ritorno è assegnato sotto forma di importo forfettario nel quadro del preventivo da stabilire annualmente.

2 La somma forfettaria per l'aiuto individuale al ritorno giusta il capoverso 1 ammonta al massimo a 1000 franchi per persona. Può essere scaglionata individualmente, in particolare in base all'età, alla fase procedurale, alla durata del soggiorno e per motivi specifici legati al Paese.190

3 La somma forfettaria può essere sostituita da un aiuto materiale supplementare. Questo aiuto comprende misure individuali ad esempio nel campo del lavoro, della formazione e dell'alloggio.191

4 L'aiuto materiale supplementare è concesso fino a un importo massimo di 3000 franchi per persona o famiglia. Per le persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione o per motivi specifici legati al Paese, la SEM può aumentare l'aiuto materiale supplementare fino a un importo massimo di 5000 franchi.192

5 Nei centri della Confederazione l'aiuto individuale al ritorno e l'aiuto materiale supplementare sono corrisposti in misura decrescente in considerazione della fase procedurale e della durata del soggiorno.193

190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 74a Rapporto con le spese di partenza

1 ...194

2 I costi per la partenza e il versamento delle spese di viaggio sono rimborsati dalla SEM indipendentemente dalla concessione dell'aiuto individuale al ritorno giusta l'articolo 59 capoverso 1 lettera a e l'articolo 59a.

194 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

Art. 75 Aiuto medico per il ritorno

1 Se sono indispensabili cure mediche all'estero, la SEM può versare sussidi per la loro attuazione. La durata dell'aiuto medico è di al massimo sei mesi.

2 In caso di cure mediche indispensabili la durata del trattamento può essere prolungata se ciò consente di raggiungere una guarigione definitiva. Le prestazioni di aiuto a tempo illimitato sono tuttavia escluse.

3 L'aiuto individuale al ritorno può comportare anche la consegna di farmaci o il versamento di una somma forfettaria per prestazioni mediche.

Art. 76195 Partenza verso uno Stato terzo

1 È possibile concedere l'aiuto individuale al ritorno in caso di partenza verso uno Stato terzo che non è lo Stato d'origine o di provenienza. L'interessato dev'essere autorizzato a soggiornare per almeno un anno nello Stato terzo.

2 Non è concesso l'aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato di cui all'articolo 76a.

195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 76a196 Partenza a destinazione di uno Stato non soggetto all'obbligo del visto

1 Sono esclusi dall'aiuto individuale al ritorno:197

a.
i cittadini di Stati non soggetti all'obbligo del visto per soggiorni fino a tre mesi;
b.
le persone che proseguono il viaggio a destinazione di uno Stato secondo la lettera a.

2 La SEM può consentire deroghe per persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione.

196 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 77198 Competenza

La SEM decide su domanda dei servizi cantonali competenti o dei terzi incaricati in merito alla concessione dell'aiuto individuale al ritorno.

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 78199 Versamento

La SEM o i terzi da essa incaricati possono versare sussidi di aiuto individuale al ritorno negli aeroporti internazionali o nel Paese di destinazione.

199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Capitolo 7: ...

Titolo 4: Disposizioni finali

(art. 121 LAsi)

Art. 82 Disposizioni transitorie

1 Tutte le procedure pendenti per le quali la SEM dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza deve allestire il conteggio finale o intermedio ai sensi degli articoli 16 capoverso 1 e 17 capoverso 2 sono rette dagli articoli 8 a 19.

2 Le spese d'assistenza che richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente o persone bisognose di protezione hanno già rimborsato al momento della concessione o della proroga di un'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa provvisoria ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1, sono dedotte dall'importo ai sensi dell'articolo 9 capoversi 2 e 3. Se i rimborsi effettuati superano tale importo, la differenza non viene versata.

3 Sino all'entrata in vigore degli articoli 41 a 43 si applica il diritto anteriore. La SEM può concludere accordi a titolo sperimentale con singoli Cantoni ai sensi degli articoli 41 a 43.

4 Gli importi forfettari ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 29 capoverso 4, 30 capoverso 3, 31 capoverso 1 sono adeguati la prima volta il 1° gennaio 2001.

5 La somma forfettaria per spese di collocamento per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera a ammonta a franchi 12,05 al giorno fino al 31 dicembre 2000 e a franchi 11,85 al giorno dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

6 L'importo forfettario relativo alla locazione ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera a ammonta, per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, allo stato dell'interesse ipotecario per vecchie ipoteche di primo rango praticato dalla Banca cantonale di Berna del 3¾ per cento e allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 fino al 31 dicembre 2000, a franchi 8,80 e dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001 a franchi 8,60. L'adeguamento è retto dall'articolo 24 capoverso 2 lettera a.

7 La somma forfettaria per le altre spese ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera b ammonta, allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4, a franchi 3,25 fino al 31 dicembre 2001 per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. L'adeguamento è retto dall'articolo 24 capoverso 2 lettera b.

8 Il sussidio forfettario a copertura delle spese di servizio sociale e di amministrazione per l'assistenza ai rifugiati ai sensi dell'articolo 31 è concesso pro rata fino al trasferimento delle competenze alla rispettiva istituzione di soccorso e, in seguito, al rispettivo Cantone. L'erogazione dei sussidi federali alle istituzioni di soccorso fino al trasferimento delle competenze è retta dal diritto anteriore a meno che esse non chiedano per scritto entro il 31 dicembre 1999 alla SEM il rimborso conformemente al nuovo diritto.

9 La Confederazione continua ad assumersi le pertinenti spese ai sensi dell'articolo 2 per le persone, per le quali, nonostante la concessione del permesso di domicilio, provvedeva legittimamente alle spese di servizio sociale e d'assistenza al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

10 La Confederazione rimborsa ai Cantoni pro rata fino al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza le borse di studio concesse e versate.

11 I sussidi federali concessi ai Cantoni prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza per il finanziamento di alloggi devono essere rimborsati, a eccezione degli interessi, ai sensi dell'articolo 40, purché non siano già stati ammortizzati giusta le disposizioni del diritto previgente. La SEM fissa per ogni singolo rapporto di sovvenzionamento l'importo che deve essere rimborsato nonché l'importo complessivo per ogni Cantone e le rate da conteggiare per trimestre.

12 Per determinare l'importo da rimborsare giusta il capoverso 11, in caso di acquisto di terreno edificabile, il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di terreni stabiliti nella decisione di assegnazione sono aumentati della differenza tra lo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al momento della decisione di assegnazione e quello al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

13 Per i progetti d'integrazione ai sensi dell'articolo 45 nonché per i programmi d'occupazione ai sensi dell'articolo 91 capoverso 4 della LAsi, autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, l'assegnazione accordata vale fino alla fine del 1999.

Art. 83 Entrata in vigore e durata di validità202

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999, eccettuati gli articoli 41 a 43.

2 Gli articoli 41 a 43 entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

3 La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 2015203 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 41 e 53 lettere d ed e.204

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2053).

203 RU 2013 3065

204 Introdotto dal n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2053).

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004205

La Confederazione versa ai Cantoni le somme forfettarie per le spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a della LAsi per le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32-34 e di una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 44 della LAsi, passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, fino al massimo alla scadenza del termine di partenza. Se la Confederazione ha garantito ai Cantoni un ulteriore rimborso delle spese d'aiuto sociale nel quadro del sostegno all'esecuzione ai sensi dell'articolo 22a della legge federale del 26 marzo 1931206 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), versa loro le somme forfettarie secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a della LAsi per nove mesi al massimo dall'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza. Questo a condizione che i Cantoni abbiano inoltrato la domanda di sostegno all'esecuzione, compresa l'assunzione delle spese, entro la fine del mese dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

206 [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 166; 1988 33; 1990 1587 art. 3 cpv. 2; 1991 362 n. II 11, 1034 n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262 all. n. 1; 2000 1891 n. IV 2; 2002 685 n. I 1, 701 n. I 1, 3988 all. n. 3; 2003 4557 all. n. II 2; 2004 1633 n. I 1, 4655 n. I 1; 2005 5685 all. n. 2; 2006 979 art. 2 n. 1; 1931 art. 18 n. 1, 2197 all. n. 3, 3459 all. n. 1, 4745 all. n. 1; 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20).

Disposizioni finali della modifica del 3 dicembre 2004207

Ai sensi dell'articolo 30 capoverso 3 l'importo forfetario per il 2005 è adeguato al rincaro sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2004.

Disposizioni finali della modifica del 24 ottobre 2007208

1 La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 15 000 franchi per ogni persona la cui decisione sull'asilo o sull'allontanamento è passata in giudicato prima del 1° gennaio 2008 o la cui ammissione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato, se non ha ancora lasciato definitivamente la Svizzera o non è partita senza essere controllata. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.

2 La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 3500 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente al 31 dicembre 2007. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.

3 Le somme forfettarie giusta gli articoli 22 e 26 sono adeguate al rincaro per il 2008.

4 Il fattore della struttura famigliare per Cantone giusta gli articoli 23 e 27 nonché la quota parte per i premi delle casse malati, la franchigia minima e le aliquote percentuali giusta gli articoli 22 capoverso 6 e 26 capoverso 5 sono stabiliti, per il 2008, in base agli effettivi al 31 gennaio 2008 registrati nella banca dati della SEM.

5 Le procedure di rimborso delle spese dell'aiuto sociale, inclusi i pagamenti retroattivi e i rimborsi per il periodo precedente l'entrata in vigore delle modifiche della presente ordinanza, si basano sul vecchio diritto.

6 Per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che con l'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sottostanno all'obbligo del contributo speciale giusta l'articolo 86 LAsi, il periodo dall'assunzione della prima attività lucrativa sottostante all'obbligo di garanzia o il periodo dal passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo ritiro di valori patrimoniali è computato sulla durata dell'obbligo di pagare il contributo speciale.

7 I rimborsi effettuati in virtù di un conteggio intermedio giusta l'articolo 16 OAsi 2 nella versione dell'11 agosto 1999209 sono computati interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale delle persone sottostanti all'obbligo del contributo speciale interessate da tale conteggio intermedio.

8 Le prestazioni di garanzia giusta gli articoli 86 della LAsi sull'asilo nella versione del 26 giugno 1998210 e 14c capoverso 6 LDDS211 sono incassate interamente dalla Confederazione, tenuto conto degli eventuali rimborsi giusta il capoverso 6, e sono computate interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale fino all'importo massimo di quest'ultimo, ossia 15 000 franchi. Le prestazioni di garanzia che eccedono l'importo di 15 000 franchi sono restituite al titolare del conto oppure sono computate sull'obbligo del contributo speciale del coniuge.

Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2008212

Le somme forfettarie previste agli articoli 22 e 23a sono adeguate retroattivamente al rincaro (stato: 31 ott. 2007) a partire dal 1° luglio 2008.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 7 dicembre 2012213

1 Per il calcolo dell'entità degli importi forfettari ai sensi degli articoli 22, 23 capoverso 3 e 26 all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, occorre tenere conto del rincaro fino allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2012.

2 Il calcolo, la concessione nonché il versamento e il rimborso degli importi forfettari secondo gli articoli 20-27 prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono retti dal diritto anteriore.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 settembre 2013214

1 Per il calcolo del contributo forfettario di cui all'articolo 41, la Confederazione considera il numero di posti disponibili dal 1° gennaio 2013 nei centri della Confederazione.

2 A tutte le domande d'asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all'estero prima del 29 settembre 2012, si applica l'articolo 53 lettera d nel tenore del 1° gennaio 2008215.

Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 2017216

Fino all'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, i contributi speciali dedotti dal reddito del lavoro versati o dovuti e i valori patrimoniali prelevati sono integralmente computati sull'importo massimo di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a.

Disposizioni transitorie della modifica dell'8 giugno 2018217

1 All'entrata in vigore della presente modifica, la SEM adegua gli importi contenuti nelle seguenti disposizioni allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2018: articolo 22 capoversi 1 e 5, articolo 23 capoverso 3, articolo 26 capoversi 1 e 5 nonché articolo 41 capoversi 1 e 3.

2 L'articolo 24a si applica anche in relazione ai rifugiati che fanno parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LAsi e che sono entrati in Svizzera prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

3 La portata e l'ammontare della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza di persone che hanno depositato una domanda d'asilo prima dell'entrata in vigore della presente modifica sono retti dal diritto previgente.

Disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2019218

All'entrata in vigore della presente modifica, la SEM adegua gli importi contenuti nelle seguenti disposizioni allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo e alla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo (stato: 31 ott. 2018): articolo 22 capoversi 1, 5 e 6 e articolo 26 capoversi 1, 5 e 6.

Disposizione transitoria della modifica del 18 novembre 2020219

Per i centri della Confederazione e i centri speciali della Confederazione temporaneamente chiusi nel 2019, il contributo forfettario di cui all'articolo 41 capoversi 1 e 2 è interamente versato per la durata della chiusura ma al massimo fino al 31 dicembre 2020. Per i centri della Confederazione e i centri speciali della Confederazione temporaneamente chiusi nel 2020 si applica l'articolo 41 capoverso 5.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 30 marzo 2022220

1 Il calcolo, la concessione nonché il versamento e il rimborso degli importi forfettarie secondo gli articoli 20-27a prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono retti dal vecchio diritto.

2 All'entrata in vigore della presente modifica, la SEM adegua gli importi contenuti nelle seguenti disposizioni allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2022: articoli 22 capoversi 1 e 5 nonché 26 capoversi 1 e 5.