01.02.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 31.01.2024
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29.09.2015 - 28.02.2017
01.07.2015 - 28.09.2015
01.02.2014 - 30.06.2015
01.10.2013 - 31.01.2014
01.01.2011 - 30.09.2013
12.12.2008 - 31.12.2010
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
02.08.2002 - 31.03.2004
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142.311

Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali

(Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

dell'11 agosto 1999 (Stato 1° maggio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull'asilo (LAsi2),

ordina:

1 RS 142.31

2 Nuova espr. giusta il n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Capitolo 1:3 Campo d'applicazione e definizioni

3 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.

2 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'alle­gato 1.4

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).

Art. 1a Definizioni

Nella presente ordinanza s'intendono per:5

a.
identità: cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso;
b.
documento di viaggio: un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d'origine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto o un documento sostitutivo;
c.
documento di legittimazione o documento d'identità: un documento ufficiale con fotografia, rilasciato per comprovare l'identità del titolare;
d.
minorenne: chi giusta l'articolo 14 del Codice civile6 non ha ancora compiuto i 18 anni;
e.7
famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 604/20138.

5 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

6 RS 210

7 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

8 Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Art. 1b9 Regioni

Per l'espletamento delle procedure di asilo e di allontanamento i Cantoni sono raggruppati nelle seguenti regioni:

a.
regione Svizzera romanda: Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese, Vaud;
b.
regione Svizzera nord-occidentale: Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Soletta;
c.
regione Berna: Cantone di Berna;
d.
regione Zurigo: Cantone di Zurigo;
e.
regione Ticino e Svizzera centrale: Cantoni di Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Ticino, Uri, Zugo;
f.
regione Svizzera orientale: Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia.

9 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 1c10 Calcolo dei termini

Se nella procedura d'asilo un termine è calcolato in giorni lavorativi, non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.

10 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Capitolo 2: Richiedenti l'asilo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 211 Stati d'origine o di provenienza sicuri da persecuzioni

(art. 6a cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi)

1 Per determinare se lo Stato di provenienza è sicuro da persecuzioni, sono considerati:

a.
la stabilità politica;
b.
il rispetto dei diritti dell'uomo;
c.
la valutazione di altri Stati membri dell'UE o dell'AELS e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);
d.
altre caratteristiche specifiche del Paese.

2 Gli Stati elencati nell'allegato 2 sono considerati sicuri da persecuzioni.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).

Art. 2a12 Consegna di documenti

(art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi13)

Il richiedente l'asilo è obbligato a consegnare tutti i documenti, in particolare quelli che danno informazioni sulla sua identità, sulla sua provenienza e sull'itinerario seguito oppure consentono di dedurle.

12 Originario art. 2.

13 Espr. introdotta dal n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2b14 Messa al sicuro di documenti

(art. 10 cpv. 2 LAsi)

1 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro tutti i documenti di viaggio e d'identità o qualsiasi altro documento rilasciato all'estero o in una rappresentanza estera e li inoltrano senza indugio nell'originale alla SEM.

2 Tra gli altri documenti figurano in particolare:

a.
documenti di stato civile;
b.
prove dei rapporti di famiglia;
c.
certificati di battesimo;
d.
documenti comprovanti la cittadinanza;
e.
certificati per rifugiati;
f.
patenti di guida;
g.
carte d'identità militari.

3 I documenti di cui al capoverso 1 sono messi al sicuro durante la procedura d'asilo e dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d'asilo, fintantoché la persona interessata non dispone di un permesso di dimora o di domicilio. Ai rifugiati riconosciuti si applica l'articolo 10 capoverso 5 LAsi.

14 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 315 Notificazione delle decisioni all'aeroporto

(art. 13 cpv. 1 e 2 LAsi)

1 Se a un richiedente l'asilo in un aeroporto svizzero è stato assegnato un rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso il fornitore di prestazioni informa il rappresentante legale designato in merito alla notificazione.

2 Se a un richiedente l'asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al richiedente stesso. La comunicazione della notificazione di una decisione a un procuratore autorizzato dal richiedente è retta dall'articolo 3a.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 3a16 Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore

(art. 12a cpv. 3 e 13 cpv. 1 LAsi)

La notificazione di una decisione o il recapito di un messaggio sono comunicati senza indugio alla persona autorizzata dal richiedente l'asilo. Inoltre è fatto riferimento all'articolo 12a capoverso 3 o all'articolo 13 capoverso 1 LAsi, secondo cui la notificazione o il recapito sono fatti personalmente al richiedente l'asilo.

16 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 518 Domande d'asilo di coniugi, partner registrati o famiglie

(art. 17 cpv. 2 LAsi)

Per la domanda d'asilo di coniugi, partner registrati o famiglie, ciascun richiedente l'asilo capace di discernimento ha diritto a un esame delle proprie allegazioni in merito all'asilo.

18 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

Art. 6 Procedura in casi di persecuzione per appartenenza a un sesso

(art. 17 cpv. 2 LAsi)19

Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura ses­suale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 720 Situazione particolare dei minori nella procedura d'asilo

(art. 17 cpv. 2, 3 e 6 LAsi)21

1 Nel quadro dell'accertamento dei fatti può essere chiarito con l'aiuto di metodi scientifici se l'età indicata dal richiedente l'asilo corrisponde all'età effettiva.

2 Dopo il deposito della domanda d'asilo prende inizio l'attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all'aeroporto. Quest'attività si protrae fintantoché il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato rimane nel centro della Confederazione o all'aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età.22

2bis Nella procedura Dublino l'attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato si protrae fino al trasferimento del richiedente l'asilo minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente oppure fino al raggiungimento della maggiore età e si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76a e 80a della legge federale del 16 dicembre 200523 sugli stranieri e la loro integrazione (LStr I)24.25

2ter Se il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli nel centro della Confederazione o all'aeroporto, quest'ultima continua a rappresentare gli interessi del richiedente l'asilo minorenne non accompagnato quale persona di fiducia.26

2quater Per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, dopo l'attribuzione al Cantone è designato un curatore o un tutore. Se la designazione non può essere operata subito, l'autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.27

2quinques Se il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato non risiede più in un centro della Confederazione e non è stato attribuito a un Cantone, la nomina della persona di fiducia è retta dal capoverso 2quater. La durata dell'attività della persona di fiducia è retta dal capoverso 2bis per la procedura Dublino e dal capoverso 2quater per la procedura celere.28

3 La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo, del diritto concernente la procedura Dublino e dei diritti dei fanciulli, nonché di esperienza di lavoro con minorenni. Accompagna e sostiene nella procedura d'asilo o nella procedura Dublino il minorenne non accompagnato e adempie segnatamente i compiti seguenti:29

a.
consulenza prima delle interrogazioni e durante le stesse;
b.
sostegno nell'indicazione e acquisizione di mezzi di prova;
c.
assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.30

4 L'autorità cantonale comunica senza indugio alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)31 o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.32

5 Le persone incaricate dell'audizione di richiedenti l'asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

21 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

23 RS 142.20

24 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

25 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac (RU 2015 1849). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

26 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

27 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

28 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

30 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

31 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

Art. 7a33

33 Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Abrogato dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 7b34 Emolumenti per prestazioni

(art. 17a LAsi)

La SEM non preleva emolumenti e non fattura esborsi per prestazioni a favore delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni se le autorità chiedono tali prestazioni per sé stesse.

34 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Art. 7c35 Emolumenti per domande di riesame e domande multiple

(art. 111d cpv. 4 LAsi)36

1 L'emolumento per procedure giusta gli articoli 111b e 111c LAsi ammonta a 600 franchi.37

2 Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento.

3 I contributi speciali versati non possono essere utilizzati per la copertura dell'anti­cipo dell'emolumento.

4 Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200438 sugli emolumenti.

35 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

38 RS 172.041.1

Sezione 2: Domanda d'asilo ed entrata in Svizzera

Art. 8 Deposito della domanda

(art. 19 cpv. 1 LAsi)

1 Se uno straniero si annuncia a un'autorità cantonale o federale, questa:

a.
registra le generalità complete del richiedente;
b.39
lo assegna a un centro della Confederazione conformemente all'articolo 24 LAsi o a un centro cantonale o comunale conformemente all'articolo 24d LAsi informandone il centro; e
c.40
gli rilascia un lasciapassare.

2 Il richiedente l'asilo deve annunciarsi al centro della Confederazione cui è stato assegnato conformemente al capoverso 1 lettera b al più tardi nel corso del giorno feriale successivo.41

3 Le domande d'asilo di persone che si trovano in detenzione o stanno scontando una pena devono essere inoltrate alle autorità cantonali.

4 I fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori in Svizzera pre­sentano la domanda d'asilo direttamente alle autorità del Cantone di soggiorno dei genitori.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 1143

43 Abrogato dal n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Art. 11a44 Domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata all'aeroporto

(art. 21-23 LAsi)

1 Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese da cui è avvenuta la partenza per la Svizzera è considerato quale Paese da cui è avvenuta l'entrata diretta.

2 La SEM può parimenti autorizzare l'entrata se:

a.
il richiedente l'asilo ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure
b.45
la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 604/201346 e il richiedente l'asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d'origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.47

3 La SEM può autorizzare l'entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 604/2013.48

44 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

45 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

46 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

47 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

48 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Art. 1249 Procedura, soggiorno e alloggio all'aeroporto

(art. 22 LAsi)

1 L'autorità competente per il controllo di frontiera comunica senza indugio alla SEM le domande d'asilo presentate in un aeroporto svizzero.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana in un'ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all'aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l'asilo presso l'aeroporto, l'alloggio, le modalità per l'occupazione delle stanze, le passeggiate all'aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.50

3 La SEM può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell'infrastruttura presso l'aeroporto.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Sezione 2a: Centri della Confederazione51

51 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 1352 Funzione dei centri della Confederazione

(art. 24, 24a, 24d LAsi)

Nei centri della Confederazione sono espletate le procedure d'asilo e possono essere ordinati ed eseguiti gli allontanamenti da un centro della Confederazione.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 1453 Soggiorno nei centri della Confederazione

(art. 24, 24a, 24d LAsi)

1 Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, il richiedente l'asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.

2 Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termine oppure se l'esecuzione dell'allontanamento è immi­nente.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 1554 Assegnazione a un centro speciale

(art. 24a LAsi; art. 74 cpv. 1bis e 2 LStrI)

1 La SEM assegna a un centro speciale i richiedenti l'asilo maggiorenni che alloggiano in un centro della Confederazione e che compromettono notevolmente la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare e la sicurezza del centro della Confederazione.

2 Vi è disturbo considerevole dell'esercizio e della sicurezza del centro della Confederazione in particolare se il richiedente l'asilo:

a.
viola gravemente il regolamento interno del centro della Confederazione, in particolare perché possiede o custodisce armi o stupefacenti oppure infrange ripetutamente un divieto d'uscita; oppure
b.
non si attiene alle regole di condotta comunicate dal personale del centro della Confederazione e, così facendo, disturba, minaccia o mette in pericolo altri richiedenti l'asilo o il personale.

3 La SEM informa senza indugio l'autorità cantonale competente per l'assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l'articolo 74 capoverso 1bis LStrI55 sui motivi dell'assegnazione a un centro speciale.

4 L'autorità cantonale competente dispone l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio necessari nel quadro del soggiorno in un centro speciale e ne informa senza indugio la SEM.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

55 RS 142.20

Sezione 3: Procedura di prima istanza

Art. 1656 Esercizio dei centri della Confederazione

(art. 24b cpv. 2 LAsi)

Il DFGP emana in un'ordinanza disposizioni sull'esercizio dei centri della Confederazione inerenti segnatamente gli orari di apertura, il diritto d'accesso, le condizioni di entrata, di soggiorno e di uscita, le perquisizioni dei richiedenti l'asilo e la custodia degli oggetti dei richiedenti l'asilo.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 1759 Videosorveglianza

(art. 102ebis LAsi)

1 La SEM può impiegare un sistema di videosorveglianza all'interno e all'esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d'asilo, segnatamente all'interno e all'esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti.

2 È vietato l'impiego del sistema di videosorveglianza nelle camere, nelle docce e nei bagni nonché negli uffici dei collaboratori della SEM o dei terzi cui essa ha delegato determinati compiti.

3 I dati audiovisivi sono registrati su dischi duri conservati in un locale chiuso a chiave e accessibile unicamente alle persone autorizzate.

4 Se uno stato di fatto lascia presumere un danno a un bene o a una persona, il direttore della SEM o il suo supplente può ordinare un'inchiesta amministrativa.

5 Nel caso di un'inchiesta penale, le registrazioni sono consegnate fisicamente alle autorità di perseguimento penale su un supporto elettronico.

6 La videosorveglianza è chiaramente segnalata presso tutte le entrate, principali e secondarie, dell'edificio.

7 I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione appena arrivati in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto sono informati per scritto, in una lingua a loro comprensibile, sull'esistenza della videosorveglianza e sullo scopo del trattamento dei dati registrati.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 913).

Art. 1961 Verifica dell'identità e interrogatorio sommario

(art. 26 cpv. 2 e 3 LAsi)62

1 Per verificare l'identità del richiedente l'asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri della Confederazione.63

2 Per l'interrogatorio sommario, se necessario è convocato un interprete. Il verbale dell'interrogatorio viene ritradotto al richiedente l'asilo e firmato dai partecipanti. L'interrogatorio sommario può essere sostituito dall'audizione sui motivi d'asilo giusta l'articolo 29 della LAsi.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 20a65 Accertamento medico

(art. 8 cpv. 1 lett. f e 26a LAsi)

1 Durante la fase preparatoria la SEM informa il richiedente l'asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento e gli sottopone una dichiarazione di consenso all'inoltro dei dati medici rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento alle autorità competenti per l'esecuzione.

2 In collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la SEM emana le necessarie istruzioni sulla delimitazione dell'accertamento medico di cui all'articolo 26a capoverso 2 LAsi concernente le misure previste dalla legge federale del 28 settembre 201266 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano.

65 Introdotto dal n. I dell'O del 13 dic. 2013 (RU 2013 5347). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

66 RS 818.101

Art. 20b67 Procedura Dublino

(art. 26b e 31 cpv. 1 lett. b LAsi)

1 In aggiunta alle fasi procedurali di cui all'articolo 26 capoversi 2 e 4 LAsi, nel quadro della fase preparatoria, durante l'interrogazione secondo l'articolo 26 capoverso 3 LAsi, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito in merito al suo ritorno in uno Stato Dublino che si presume competente per l'esame della sua domanda d'asilo.

2 Le fasi procedurali successive alla fase preparatoria sono rette per analogia dall'articolo 20c lettere g e h.

67 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 20c68 Procedura celere

(art. 26c LAsi)

Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere. Nel suo contesto sono espletate in particolare le seguenti fasi procedurali:

a.
preparazione dell'audizione sui motivi d'asilo;
b.
audizione sui motivi d'asilo o concessione del diritto di essere sentiti;
c.
eventuale ulteriore parere del rappresentante legale;
d.
smistamento: proseguimento della procedura celere o passaggio alla procedura ampliata;
e.
stesura della bozza della decisione sull'asilo;
f.
parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo;
g.
redazione finale della decisione sull'asilo;
h.
notificazione della decisione sull'asilo.

68 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 2169 Attribuzione ai Cantoni

(art. 27 cpv. 1-3 LAsi)

1 I Cantoni s'intendono circa la ripartizione dei richiedenti e sul computo di prestazioni speciali dei Cantoni d'ubicazione dei centri della Confederazione o degli aeroporti. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all'attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6.

2 La SEM attribuisce ai Cantoni proporzionalmente alla popolazione:

a.
richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata;
b.
persone alle quali, nel quadro della procedura celere, è stato concesso asilo o è stata concessa l'ammissione provvisoria;
c.
richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confedera­zione nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino e nei cui riguardi, allo scadere della durata massima del soggiorno secondo l'arti­colo 24 capoversi 4 e 5 LAsi, non è ancora stata emanata una decisione sull'asilo passata in giudicato;
d.
richiedenti l'asilo in una situazione particolare conformemente all'arti­colo 24 capoverso 6 LAsi.

3 L'attribuzione proporzionale alla popolazione è eseguita in virtù della chiave di riparto di cui all'allegato 3. La chiave è verificata periodicamente dalla SEM e, all'occorrenza, adeguata dal DFGP.

4 Se nei casi di cui al capoverso 2 lettere c e d è già stata emanata una decisione di prima istanza in materia di asilo e di allontanamento presso un centro della Confederazione, fatto salvo l'articolo 34 i richiedenti l'asilo interessati sono attribuiti al Cantone d'ubicazione del centro della Confederazione. Lo stesso vale per i richiedenti l'asilo in procedura all'aeroporto nei confronti dei quali, scaduto un soggiorno di 60 giorni, è già stata emanata una decisione di prima istanza sull'asilo e di allontanamento tuttavia non ancora passata in giudicato. La compensazione per il Cantone d'ubicazione è retta dal capoverso 5 lettera d.

5 In caso di attribuzione di richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata sono operate le seguenti deduzioni dalla quota proporzionale alla popolazione di cui all'allegato 3 concernente le persone da accogliere in procedura ampliata:

a.
0,2 persone per posto di alloggio in un centro della Confederazione conformemente agli articoli 24, 24c e 24d LAsi;
b.
0,4 persone per posto di alloggio in un centro speciale conformemente all'articolo 24a LAsi;
c.
0,1 persone per partenza controllata da un aeroporto sotto scorta di polizia;
d.
0,15 persone per persona nei cui riguardi è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento.

6 Ogni Cantone accoglie almeno il 10 per cento della propria quota parte di persone oggetto di una procedura ampliata conformemente all'allegato 3.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 22 Attribuzione da parte della SEM

(art. 27 cpv. 3 LAsi)70

1 La SEM attribuisce i richiedenti l'asilo ai Cantoni, proporzionalmente alla popolazione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza.71

2 Un cambiamento di Cantone è disposto dalla SEM soltanto con il con­senso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l'unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l'asilo o altre persone.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 2372 Assegnazione per l'esecuzione dell'allontanamento

(art. 22 cpv. 6, 27 cpv. 2 e 4 LAsi)

La SEM assegna al Cantone di ubicazione, in vista dell'esecuzione dell'allontana­mento, le persone per le quali è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento e la cui la decisione sull'asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o all'aeroporto oppure la cui domanda d'asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione o all'aeroporto. È fatto salvo l'articolo 34 capoverso 2.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 2474 Annuncio nel Cantone

(art. 27 cpv. 3 e 4 LAsi)

I Cantoni designano l'ufficio presso il quale la persona attribuita o assegnata a un Cantone deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro della Confederazione o l'aeroporto. Il richiedente l'asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 27 Preparazione delle decisioni sull'asilo da parte dei Cantoni

(art. 31 LAsi)

1 Il DFGP disciplina i principi materiali e organizzativi per l'approntamento delle decisioni sull'asilo nonché lo scambio di informazioni tra la SEM e i Cantoni.76

2 Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e il Tribunale amministrativo federale ordina uno scambio di corrispondenza, la SEM può chiedere un parere al Cantone.77

3 Tutte le persone, a cui il Cantone affida l'approntamento delle decisioni sull'asilo, sottostanno all'obbligo di diligenza e all'obbligo del segreto che vincolano il perso­nale federale. Per le questioni tecniche, essi si attengono alle istruzioni della SEM.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

77 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 2878 Parere dell'ACNUR

(art. 31a LAsi)

Per l'esame delle domande d'asilo, la SEM può richiedere il parere dell'ACNUR.

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).

Art. 29a83 Esame della competenza secondo Dublino

(art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84

1 La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86

2 Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.

3 Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.

4 La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88

83 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

85 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

86 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

87 Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 118/2014, GU L 39 del 8.2.2014, pag. 1.

88 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Art. 29b89 Ripresa della procedura d'asilo conformemente alla competenza secondo Dublino

(art. 35a LAsi)

1 La ripresa della procedura d'asilo è constatata in una decisione incidentale.

2 Se un richiedente l'asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d'asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della proce­dura d'asilo.

89 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Art. 29c90 Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento

(art. 31a cpv. 1 lett. f e 31b LAsi)

1 La SEM può emanare una decisione di non entrata nel merito conformemente all'articolo 31a capoverso 1 lettera f LAsi, fondandosi su una decisione in materia di asilo e di allontanamento emanata dallo Stato Dublino competente, se:

a.
la decisione in materia di asilo e di allontanamento constata che le condizioni per la concessione di una protezione non sono soddisfatte; oppure
b.
si tratta di una decisione di non entrata nel merito riguardante una domanda reiterata che non contiene elementi nuovi.

2 Le spese di esecuzione dell'allontanamento sono rimborsate conformemente all'articolo 7 della direttiva 2001/40/CE91 e alla decisione 2004/191/CE92. La SEM è l'organo di contatto ai sensi di detta decisione.

90 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

91 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reci­proco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

92 Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le moda­lità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d'asilo

(art. 42 cpv. 1 LAsi)

Art. 3093

1 Se il richiedente l'asilo è stato attribuito a un Cantone, l'autorità cantonale gli rilascia una carta di soggiorno N; essa ha una durata di validità limitata a un anno ed è rinnovabile. Negli altri casi il richiedente l'asilo riceve una conferma. La carta di soggiorno N e la conferma attestano unicamente il deposito della domanda d'asilo e valgono nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documenti d'identità. Non autorizzano a varcare la frontiera.

2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno N non può essere desunto un diritto di residenza.

3 La carta di soggiorno N è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

93 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Sezione 5: Allontanamento

Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento

(art. 44 LAsi)95

1 L'allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l'asilo:

a.
possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b.
è colpito da una decisione di estradizione; o
c.96
è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale97 o l'articolo 68 LStrI98; o
d.99
è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale100 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927101 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.

2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.102

95 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

96 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

97 RS 101

98 RS 142.20

99 Introdotta dal n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

100 RS 311.0

101 RS 321.0

102 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 34104 Designazione del Cantone d'esecuzione

(art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1bis LAsi)

1 Nella decisione di allontanamento la SEM designa il Cantone competente per l'esecuzione conformemente all'articolo 46 capoverso 1bis LAsi.

2 Se un Cantone di ubicazione non è in grado di esaurire le deduzioni di cui all'articolo 21 capoverso 5, nella decisione di allontanamento la SEM può designare quale Cantone competente un Cantone diverso da quello di ubicazione.

3 Nei casi di cui al capoverso 2, i Cantoni di una regione possono convenire altre competenze per l'esecuzione dell'allontanamento. Dopo il consenso degli altri Cantoni della regione, il Cantone designato per l'esecuzione dell'allontanamento comunica alla SEM l'entità e la durata della sua competenza.

4 La Confederazione indennizza al Cantone designato quale Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione le spese di partenza conformemente agli articoli 54-61 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999105 sull'asilo (OAsi 2), gli corrisponde la somma forfettaria per il soccorso d'emergenza conformemente all'articolo 28 OAsi 2 e l'importo forfettario conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999106 concernente l'esecuzione del­l'allontanamento e dell'espulsione di stranieri.

5 Ai Cantoni designati quali competenti per l'esecuzione dell'allontanamento è concessa la deduzione di cui all'articolo 21 capoverso 5.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

105 RS 142.312

106 RS 142.281

Art. 34a107 Sostegno reciproco dei Cantoni

(art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1bis LAsi)

Qualora il Cantone di ubicazione risulti eccessivamente sollecitato a causa di un numero costantemente elevato di allontanamenti da eseguire, i Cantoni di una regione possono sostenersi a vicenda; il Cantone di ubicazione rimane tuttavia competente per l'esecuzione degli allontanamenti. Qualora le deduzioni di cui all'articolo 21 capoverso 5 siano cedute ai Cantoni che offrono il loro sostegno, i Cantoni della regione comunicano tempestivamente alla SEM l'entità e la durata della cessione.

107 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria (RU 2017 563). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 34b108 Comunicazione delle autorità cantonali

L'autorità cantonale comunica alla SEM, entro 14 giorni, l'esecuzione dell'allonta­namento o dell'espulsione, la partenza controllata, la constatazione della partenza non controllata o il disciplinamento delle condizioni di residenza.

108 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Capitolo 3: Concessione dell'asilo e statuto dei rifugiati

Sezione 1: Concessione dell'asilo

Art. 36 Secondo asilo

(art. 50 LAsi)

1 Il soggiorno in Svizzera di rifugiati è regolare se i rifugiati rispettano le disposi­zioni che si applicano di norma agli stranieri.

2 Il soggiorno è considerato ininterrotto se, durante gli ultimi due anni, il rifugiato non ha soggiornato complessivamente per più di sei mesi all'estero. Con un'assenza più lunga il soggiorno è considerato ininterrotto solo se motivi cogenti giustificano l'assenza.

Art. 37110 Inclusione nella qualità di rifugiato

(art. 17 cpv. 2 e 51 LAsi)

L'inclusione nella qualità di rifugiato di un coniuge, di un partner registrato o di un genitore giusta l'articolo 51 capoverso 1 della LAsi avviene soltanto se, in applicazione dell'articolo 5, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l'articolo 3 della LAsi.

110 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

Art. 39112

112 Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

Sezione 2: Statuto dei rifugiati

Art. 41 Disciplinamento delle condizioni di residenza

(art. 60 LAsi)

1 La residenza di una persona, a cui la Svizzera ha garantito l'asilo, è disciplinata dal Cantone al quale la persona è stata assegnata come richiedente l'asilo dopo l'entrata in Svizzera. Se, durante la procedura d'asilo, la SEM ha assegnato la per­sona a un altro Cantone giusta l'articolo 22 capoverso 2, la competenza spetta a que­sto Cantone.

2114

114 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Sezione 3: Fine dell'asilo

(art. 64 LAsi)

Art. 43

1 La fine dell'asilo è preminente alla revoca.

2 Prima dell'esecuzione dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria, l'autorità can­to­nale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.116

116 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Capitolo 4: Protezione provvisoria a persone bisognose di protezione


Sezione 1: Procedura

(art. 72 LAsi)

Art. 44117

Le persone entrate in Svizzera a cui è stata garantita la protezione provvisoria secondo l'articolo 68 capoverso 1 o l'articolo 69 capoverso 2 della LAsi sono attribuite ai Cantoni conformemente all'articolo 21 capoversi 2-6. La ripartizione avviene separatamente da quella dei richiedenti l'asilo. La ripartizione e un'eventuale domanda di cambiamento di Cantone sono disciplinate per analogia dall'articolo 22.

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Sezione 2: Statuto

Art. 45118 Documento d'identità

(art. 74 LAsi)

1 Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d'identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.

2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.

3 La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

118 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 46 Permesso di dimora

(art. 74 cpv. 2 LAsi)

1 Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora giusta l'articolo 33 LStrI119 ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, di volta in volta, al massimo di un anno, fatto salvo il capo­verso 2.120

2 Il permesso di dimora vale finché sussiste la protezione provvisoria. Esso scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l'abrogazione della protezione provvi­soria.

3 L'ulteriore dimora dello straniero sino all'esecuzione dell'allontanamento è retta per analogia dagli articoli 42 e 43 della LAsi.

119 RS 142.20

120 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Sezione 3: Fine della protezione provvisoria

Art. 50 Decisione d'allontanamento

(art. 76 cpv. 4 LAsi)

Il tenore della decisione d'allontanamento deve essere conforme all'articolo 45 della LAsi. La SEM stabilisce in particolare il termine per la partenza.

Art. 52 Rinuncia all'audizione in caso di revoca della protezione provvisoria

(art. 78 cpv. 4 LAsi)

Se lo straniero è già stato sentito prima della concessione della protezione provvisoria secondo l'articolo 29 della LAsi, gli viene concesso, invece di un'altra audizione, il diritto di essere sentito. Tale diritto è esercitato di regola in forma scritta.122

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Capitolo 5: Tutela giurisdizionale e procedura di ricorso123

123 Originario avanti art. 53. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Sezione 1:124 Principi della tutela giurisdizionale

124 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 52a Accesso e qualità

(art. 102f-102l LAsi)

1 Durante il soggiorno nei centri della Confederazione, all'aeroporto o, dopo l'assegnazione alla procedura ampliata, nei Cantoni, i richiedenti l'asilo hanno il necessario accesso a una consulenza e una rappresentanza legale indipendenti in vista dell'espletamento delle procedure d'asilo.

2 I fornitori di prestazioni incaricati e i consultori giuridici autorizzati provvedono affinché la consulenza e la rappresentanza legale presentino la qualità necessaria per l'espletamento delle procedure d'asilo.

3 Se sono stati incaricati più fornitori di prestazioni e autorizzati più consultori giuridici, la qualità della consulenza e della rappresentanza legale deve essere garantita in particolare mediante un coordinamento adeguato.

Sezione 2:125 Tutela giurisdizionale all'aeroporto e nei centri della Confederazione

125 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).


Art. 52b Consulenza e rappresentanza legale nella procedura all'aeroporto

(art. 22 cpv. 3bis LAsi)

1 Durante il soggiorno all'aeroporto, i richiedenti l'asilo hanno accesso alla consulenza sulla procedura d'asilo. Essa comprende segnatamente l'informazione in merito ai diritti e obblighi nella procedura all'aeroporto.

2 Dalla presentazione della domanda d'asilo e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.

3 Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l'asilo sulle probabilità di riuscita nella procedura d'asilo.

4 La rappresentanza legale si protrae sino al passaggio in giudicato della decisione o fino all'autorizzazione dell'entrata in Svizzera.

5 La rappresentanza legale si conclude con la comunicazione da parte del rappresentante legale al richiedente l'asilo di non essere intenzionato a interporre ricorso, in quanto privo di possibilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima dopo la notifica della decisione negativa sull'asilo.

6 Oltre ai compiti di cui all'articolo 102k capoverso 1 lettere a-f LAsi, la rappresentanza legale all'aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:

a.
partecipare all'interrogatorio sommario conformemente all'articolo 22 capoverso 1 LAsi;
b.
assicurare la rappresentanza legale nel quadro della concessione del diritto di essere sentito conformemente all'articolo 22 capoverso 4 LAsi;
c.
presentare un parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo conformemente all'articolo 52d.
Art. 52c Comunicazione tempestiva delle date ai fornitori di prestazioni

(art. 22 cpv. 3bis e 102j cpv. 2 LAsi)

1 La SEM comunica al fornitore di prestazioni, senza indugio ma almeno un giorno lavorativo prima dell'avvio della pertinente fase procedurale, le date delle fasi procedurali presso i centri della Confederazione e all'aeroporto cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare.

2 La SEM comunica al fornitore di prestazioni le date per le audizioni sui motivi d'asilo nonché per la concessione del diritto di essere sentito nel quadro della procedura celere e della procedura Dublino nei centri della Confederazione almeno due giorni lavorativi prima del loro svolgimento.

Art. 52d Parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo

(art. 22 cpv. 3bis, 102j cpv. 3 e 102k cpv. 1 lett. c LAsi)

1 Il termine d'inoltro del parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo scade il giorno lavorativo seguente il giorno in cui la bozza è stata consegnata al fornitore di prestazioni, alla medesima ora.

2 Nella procedura celere e nella procedura all'aeroporto le decisioni della SEM di cui all'articolo 31a capoversi 1 lettere a e c-f, 3 e 4 LAsi sono considerate decisioni negative sull'asilo ai sensi del capoverso 1.

Art. 52e Informazione alla cessazione della rappresentanza legale

(art. 22 cpv. 3bis, 102h cpv. 4 LAsi)

Se non intende interporre ricorso in quanto privo di possibilità di successo, il rappresentante legale assegnato nei centri della Confederazione e all'aeroporto informa il richiedente l'asilo in merito alle ulteriori possibilità di consulenza e rappresentanza legale.

Sezione 3:126 Tutela giurisdizionale nella procedura ampliata dopo l'attribuzione ai Cantoni

126 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).


Art. 52f Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata

(art. 102l cpv. 1 e 3 LAsi)

1 Prima dell'attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, nel quadro del colloquio sulla partenza il rappresentante legale assegnato informa il richiedente l'asilo sul proseguimento della procedura d'asilo e sulle possibilità di consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata.

2 Dopo l'attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, il richiedente l'asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d'attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.

3 La rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione o all'aeroporto può eccezionalmente assumere la consulenza e la rappresentanza legale anche nel quadro della procedura ampliata se:

a.
nel quadro del colloquio sulla partenza il richiedente l'asilo e il rappresentante legale assegnatogli constatano un rapporto di fiducia particolare;
b.
il fornitore di prestazioni vi acconsente; può rifiutare il suo consenso segnatamente se non dispone di personale sufficiente.

4 Il fornitore di prestazioni comunica alla SEM, al più tardi al momento dell'uscita dai centri della Confederazione o dall'aeroporto, se la rappresentanza legale assegnata nel centro sarà disponibile anche nella procedura ampliata.

5 Se rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli, il richiedente l'asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d'attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.

Art. 52g Informazione sullo stato della procedura, le date e la decisione d'asilo

1 Se non è più competente, il rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all'aeroporto informa immediatamente, previo consenso del richiedente l'asilo, il consultorio giuridico autorizzato del Cantone di attribuzione in merito allo stato della procedura. Previo consenso del richiedente l'asilo la SEM comunica al consultorio giuridico quanto segue:

a.
le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione;
b.
la decisione di prima istanza sull'asilo.

2 In mancanza del consenso di cui al capoverso 1, il consultorio giuridico competente può rinunciare alla propria attività se il richiedente l'asilo non gli comunica tempestivamente le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM.

Art. 52h Fasi rilevanti per la decisione

Sono considerate fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione le audizioni complementari sui motivi d'asilo, la concessione del diritto di essere sentiti e la comunicazione di elementi che contribuiscono in modo determinante alla constatazione dei fatti.

Art. 52i Comunicazione tempestiva delle date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentiti oralmente

1 La SEM comunica tempestivamente al fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata oppure, ai sensi dell'articolo 52g capoverso 1 lettera a, al consultorio giuridico competente, le date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentiti oralmente. Il fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata o il consultorio giuridico competente ne informa senza indugio la persona incaricata della consulenza e della rappresentanza.

2 Si considera che queste date sono comunicate tempestivamente al fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata o del consultorio giuridico competente se la loro comunicazione è effettuata senza indugio, ma almeno dieci giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'audizione o della concessione del diritto di essere sentiti oralmente.

Art. 52j Autorizzazione dei consultori giuridici

1 La SEM decide su richiesta in merito all'autorizzazione e designa i consultori giuridici competenti per il Cantone d'attribuzione.

2 Un consultorio giuridico può essere autorizzato se garantisce l'adempimento a lungo termine dei compiti giusta l'articolo 102l capoverso 1 LAsi. Deve segnatamente disporre di finanze sufficienti per poter adempire a lungo termine tali compiti anche in caso di fluttuazioni del numero di domande d'asilo. Per ottenere l'autorizzazione sono necessarie conoscenze, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia d'asilo e il diritto procedurale, ed esperienza nella consulenza e nella rappresentanza giuridica di richiedenti l'asilo in Svizzera.

3 Nel quadro della valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2, la SEM considera in particolare:

a.
la quota di rappresentanti titolari di un diploma universitario in diritto o di un brevetto d'avvocato;
b.
la durata di attività del consultorio giuridico;
c.
la garanzia della qualità mediante uno scambio d'informazioni regolare a livello professionale con altri consultori.

4 Al consultorio giuridico è corrisposta un'indennità secondo l'articolo 102l capoverso 2 LAsi stabilita dalla SEM in un accordo con il consultorio autorizzato.

Art. 52k Scambio d'informazioni

I consultori giuridici e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in partico­lare per coordinare i compiti e garantire la qualità.

Sezione 4: Procedura di ricorso a livello federale127

127 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 53128 Requisiti per il gratuito patrocinio nella procedura di ricorso

(art. 102m cpv. 3 LAsi)

Le persone di cui all'articolo 102m capoverso 3 possono essere ammesse a fornire il gratuito patrocinio in particolare se:

a.
hanno l'esercizio dei diritti civili;
b.
non sono oggetto di attestati di carenza di beni e di condanne penali incompatibili con la rappresentanza legale;
c.
sono titolari di un diploma in diritto di un'università svizzera oppure di un diploma straniero equivalente; e
d.
forniscono da almeno un anno consulenza e rappresentanza legale a richiedenti l'asilo come attività professionale principale.

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 53a129 Inizio del termine di ricorso in caso di decisioni nei confronti di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati

Se il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato non dispone di un tutore, un curatore o un rappresentante legale, la decisione di primo grado va notificata al minorenne nonché alla persona di fiducia. Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno seguente all'ultima notifica di tale decisione.

129 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 56134 Entrata in vigore e durata di validità135

1 La presente ordinanza entra in vigore, eccettuato l'articolo 21, il 1° ottobre 1999.

2 L'articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

3 La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 2015136 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 7a capoversi 2 e 3, 12 capoverso 2, 16b, 16c, 17, 18, 19 capoverso 1, 21 capoverso 3, 23 e 55bis. 137

4 L'abrogazione degli articoli 9, 10 e 21 capoverso 2, valida sino al 28 settembre 2015 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019. 138

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

136 RU 2013 3065

137 Introdotto dal n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

138 Introdotto dal n. I dell'O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

Disposizione finale della modifica del 13 dicembre 1999139

Nel 2000 il 5,4 per cento e l'8,6 per cento dei richiedenti l'asilo registrati nei centri della Confederazione140 o negli aeroporti svizzeri sono assegnati rispettivamente al Cantone di Ginevra e al Cantone di Vaud.

140 Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Allegato 1141

141 Originario all. Introdotto dal n. I 4 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:

a.
Accordo del 26 ottobre 2004142 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
b.
Accordo del 17 dicembre 2004143 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
c.
Protocollo del 28 febbraio 2008144 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
d.
Protocollo del 28 febbraio 2008145 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

Allegato 2146

146 Introdotto dal n. II dell'O del 12 giu. 2015 (RU 2015 1873). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 205).

(art. 2)

Stati d'origine o di provenienza sicuri da persecuzioni

Albania

Malta

Austria

Moldova (Transnistria esclusa)

Belgio

Mongolia

Benin

Montenegro

Bosnia ed Erzegovina

Norvegia

Bulgaria

Paesi Bassi

Cipro

Polonia

Croazia

Portogallo

Danimarca

Regno Unito

Estonia

Repubblica Ceca

Finlandia

Romania

Francia

Senegal

Georgia

Serbia

Germania

Slovacchia

Ghana

Slovenia

Grecia

Spagna

India

Svezia

Irlanda

Ungheria

Islanda

Italia

Kosovo

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macedonia del Nord

Allegato 3147

147 Introdotto dal n. II dell'O dell'8 giu. 2018 (RU 2018 2857). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4937).

(art. 21 cpv. 3)

Chiave di riparto per l'attribuzione proporzionale alla popolazione

percentuale

percentuale

Appenzello Esterno

0,6

Nidvaldo

0,5

Appenzello Interno

0,2

Obvaldo

0,4

Argovia

8,0

San Gallo

5,9

Basilea Campagna

3,4

Sciaffusa

1,0

Basilea Città

2,3

Soletta

3,2

Berna

12,1

Svitto

1,9

Friburgo

3,7

Ticino

4,1

Ginevra

5,9

Turgovia

3,2

Giura

0,8

Uri

0,4

Glarona

0,5

Vallese

4,0

Grigioni

2,3

Vaud

9,4

Lucerna

4,8

Zugo

1,5

Neuchâtel

2,0

Zurigo

17,9