01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
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01.09.2020 - 31.12.2020
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15.08.2019 - 13.12.2019
01.07.2016 - 14.08.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
15.03.2014 - 31.12.2015
01.07.2013 - 14.03.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
28.07.2010 - 31.12.2012
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514.541

Ordinanza
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

(Ordinanza sulle armi, OArm)

del 2 luglio 2008 (Stato 1° aprile 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 20 giugno 19971 sulle armi (LArm);
visto l'articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 19952,

ordina:

Capitolo 1: Definizioni3

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 14 Scacciacani e armi da segnalazione

(art. 4 cpv. 1 lett. a LArm)

1 Sono considerati armi da fuoco gli oggetti con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione (scacciacani e armi da segnalazione), e che non rispettano le specifiche tecniche di cui all'allegato della direttiva di esecuzione (UE) 2019/695.

2 Non sono considerate armi da fuoco le scacciacani e le armi da segnalazione che rispettano tali specifiche tecniche.

4 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).

5 Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, versione della GU L 15 del 17.01.2019, pag. 22.

Art. 1a6 Spray

(art. 4 cpv. 1 lett. b LArm)

Sono considerati armi gli spray destinati all'autodifesa contenenti le sostanze irri­tanti di cui all'allegato 2.

6 Originario art. 1.

Art. 2 Dispositivi che producono un elettrochoc

(art. 4 cpv. 1 lett. e LArm)

I dispositivi che producono un elettrochoc sono considerati armi se non sono conformi alle disposizioni dell'ordinanza del 9 aprile 19977 sui prodotti elettrici a bassa tensione. In caso di dubbio decide l'Ufficio centrale Armi.

7 [RU 1997 1016, 2000 734 art. 19 n. 2 762 n. I 3, 2007 4477 n. IV 23, 2009 6243 all. 3 n. II 4, 2010 2583 all. 4 n. II 1 2749 n. I 1, 2013 3509 all. n. 2. RU 2016 105 art. 29]. Vedi ora l'O del 25 nov. 2015 (RS 734.26).

Art. 3 Parti essenziali di armi

(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 3 LArm)

Sono considerate parti essenziali di armi:

a.
nelle pistole:
1.
l'impugnatura,
2.
la culatta,
3.
la canna;
b.
nelle rivoltelle:
1.
il telaio,
2.
la canna,
3.8
il tamburo;
c.
nelle armi da fuoco portatili:
1.9
il castello di culatta, se del caso le parti superiore e inferiore del medesimo,
2.
la culatta,
3.
la canna;
d.
negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente:
1.
il dispositivo di puntamento,
2.
il contenitore di lancio o il tubo di lancio.

8 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 4 Parti appositamente costruite di armi o di accessori di armi

(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 2 lett. a, b e cpv. 3 LArm)

1 Sono considerate parti di armi appositamente costruite le parti di armi da fuoco progettate o modificate appositamente per tali armi e che, nella stessa esecuzione, non possono essere utilizzate per altri scopi. Non sono considerate appositamente costruite le parti di armi quali molle, spine normalizzate, copiglie, viti o parti di legno o di plastica del fusto.

2 Sono considerate parti appositamente costruite di accessori di armi:

a.
nei laser e nei dispositivi di puntamento notturno: il dispositivo di montaggio;
b.
nei silenziatori: le lamelle appositamente costruite.
Art. 4a10 Armi da fuoco portatili e corte

(art. 4 cpv. 2bis e 5 cpv. 1 lett. c LArm)

1 Sono considerate armi da fuoco portatili le armi da fuoco la cui lunghezza totale supera i 60 cm o che, per sparare, di norma sono utilizzate con entrambe le mani oppure appoggiate sulla spalla.

2 Sono considerate armi da fuoco corte le pistole e le rivoltelle nonché le altre armi da fuoco che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 1.

10 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 5 Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente

(art. 5 cpv. 1 lett. a LArm)11

1 Sono considerati ordigni militari per il lancio con effetto dirompente i razzi anticarro, i lanciarazzi, i lanciagranate e i lanciamine che possono essere portati e manovrati da una sola persona.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)12 decide quali altri ordigni sono da considerarsi ordigni militari per il lancio con effetto dirompente.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

12 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.

Art. 5b14 Dotazione con un caricatore ad alta capacità di colpi

(art. 5 cpv. 1 lett. c LArm)

Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale sono considerate dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi se:

a.
un tale caricatore è inserito nell'arma da fuoco;
b.
l'arma da fuoco è custodita insieme a un caricatore ad alta capacità di colpi compatibile; oppure
c.
l'arma da fuoco è trasportata insieme a un caricatore ad alta capacità di colpi compatibile.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco

(art. 4 cpv. 1 lett. f e g LArm)

Armi ad aria compressa o a CO2, imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando, a prima vista, risultano simili ad armi da fuoco vere, a prescindere dal fatto che uno specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità dopo una breve verifica.

Art. 715 Coltelli e pugnali

(art. 4 cpv. 1 lett. c LArm)

1 I coltelli sono considerati armi se:

a.
hanno una lama a molla o altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano;
b.
la lunghezza totale del coltello aperto è superiore a 12 cm; e
c.
la lama ha una lunghezza superiore a 5 cm.

2 I coltelli a farfalla sono considerati armi se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

3 I coltelli da lancio e i pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita, simmetrica e di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Art. 8 Fionde

(art. 4 cpv. 1 lett. d LArm)

Le fionde sono considerate armi se sono dotate di un sostegno per il braccio o di un dispositivo analogo che permette di raggiungere l'energia cinetica massima o se sono predisposte per un tale dispositivo.

Art. 9 Coltello tascabile dell'esercito svizzero

(art. 4 cpv. 6 LArm)

Per coltelli tascabili dell'esercito svizzero s'intendono i coltelli tascabili acquistati dall'esercito, nonché gli analoghi coltelli svizzeri tascabili da ufficiale disponibili in commercio.

Art. 9a16 Mediazione

(art. 5 cpv. 1 e 2, 17 cpv. 1 e 22a cpv. 1 LArm)

Per mediazione s'intende la creazione delle condizioni essenziali per la conclusione di contratti che vertono sulla fabbricazione, l'offerta, l'acquisto o il trasferimento di armi nonché l'organizzazione di tali transazioni.

16 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Capitolo 1a: Divieti e restrizioni generali, nonché autorizzazioni eccezionali17

17 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).


Sezione 1: In generale18

18 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 9b19 Validità delle autorizzazioni eccezionali

(art. 5 cpv. 6 LArm)

1 Salvo che le disposizioni del presente capitolo non dispongano diversamente, le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 5 capoverso 6 LArm possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per scritto, per una determinata persona e di norma per un'unica arma, un'unica parte essenziale di arma, un'unica parte di arma appositamente costruita o un unico accessorio di un determinato tipo di arma. Le autorizzazioni vanno limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri.

2 Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata l'autorizzazione eccezionale per l'alienazione, l'acquisto, la mediazione in Svizzera e il possesso di un numero illimitato di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite e accessori di armi.

19 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 9c20 Autorizzazioni eccezionali per persone domiciliate all'estero e per cittadini stranieri

(art. 5 cpv. 6 LArm)

Alle persone domiciliate all'estero e ai cittadini stranieri senza permesso di domicilio residenti in Svizzera può essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma, di una parte essenziale di arma, di una parte di arma appositamente costruita o di un accessorio di arma soltanto se presentano un'attestazione ufficiale dello Stato di domicilio o dello Stato d'origine in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'oggetto in questione.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 9d21 Eccezioni all'obbligo di autorizzazione eccezionale in caso di riparazione

Se una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita è sostituita con una parte nuova da un negoziante di armi, non occorre un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto della nuova parte qualora la parte sostituita rimanga presso il titolare della patente di commercio di armi.

21 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 9e22 Annuncio dell'alienante

Chiunque aliena un'arma da fuoco o una parte essenziale di arma da fuoco al titolare di un'autorizzazione eccezionale, deve inviare entro 30 giorni una copia dell'autoriz­zazione alla competente autorità cantonale.

22 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 11 Acquisto per successione ereditaria di armi vietate, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite o accessori di armi

(art. 6a LArm)

1 L'autorizzazione eccezionale di cui all'articolo 6a LArm è rilasciata dalla competente autorità cantonale a un rappresentante designato dall'ereditando o dalla comunione ereditaria (rappresentante degli eredi). Se gli oggetti ereditati sono armi da fuoco o parti essenziali di armi da fuoco, il rappresentante degli eredi deve adempiere le condizioni e gli obblighi applicabili a collezionisti (art. 28e LArm). 24

2 La domanda per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale deve essere presentata entro sei mesi dalla morte dell'ereditando.

3 La domanda va inviata alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

a.
una lista, firmata dal rappresentante degli eredi, dei singoli oggetti ereditati con l'indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell'arma;
b.
un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
c.
una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
d.
se del caso, l'attestazione ufficiale di cui all'articolo 9c;
e.
in caso di armi da fuoco, la prova di aver adottato le misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza.25

4 Se le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un'unica autorizzazione per tutti gli oggetti elencati nella lista.

4bis Il rappresentante degli eredi deve informare l'autorità competente entro 30 giorni della divisione ereditaria e comunicarle quale oggetto è stato attribuito a quale erede. Se sono state attribuite armi da fuoco o parti essenziali di armi da fuoco al rappresentante degli eredi, l'autorità competente può obbligarlo a chiedere il rilascio, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, di una nuova autorizzazione eccezionale per tali oggetti. È applicabile il capoverso 4.26

5 Se in seguito alla divisione ereditaria un erede, che non sia il rappresentante degli eredi, acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli presenta a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, una domanda per l'autorizzazione eccezionale. È applicabile il capoverso 4.27

6 È competente l'autorità cantonale del luogo di domicilio dell'acquirente. L'autorità trasmette una copia dell'autorizzazione all'autorità competente dell'ultimo luogo di domicilio dell'ereditando.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 12 Divieto per i cittadini di determinati Stati

(art. 7 LArm)

1 L'acquisto, il possesso, l'offerta, la mediazione e l'alienazione di armi, parti di armi essenziali o appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro con armi da fuoco sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati:

a.
Serbia;
b.28
...
c.
Bosnia ed Erzegovina;
d.
Kosovo;
e.29
...
f.
Macedonia;
g.
Turchia;
h.
Sri Lanka;
i.
Algeria;
j.
Albania.

2 L'autorità cantonale competente limita nel tempo l'autorizzazione eccezionale di cui all'articolo 7 capoverso 2 LArm e può vincolarla a oneri. È fatto salvo l'arti­colo 49.30

3 Le persone che chiedono un'autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 2 devono compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

a.
un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
b.
una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
c.
una motivazione scritta della domanda.

28 Abrogata dal n. I dell'O del 12 feb. 2014, con effetto dal 15 mar. 2014 (RU 2014 533).

29 Abrogata dal n. I dell'O del 12 feb. 2014, con effetto dal 15 mar. 2014 (RU 2014 533).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2014, in vigore dal 15 mar. 2014 (RU 2014 533).

Art. 13 Identificazione dell'offerente

(art. 7b cpv. 1 LArm)

Per essere identificabile, l'offerente deve:

a.
se l'offerta appare in forma anonima, inviare, prima della pubblicazione, una copia del proprio passaporto valido o della propria carta d'identità valida all'organo di pubblicazione, che dovrà conservarla per tutta la durata della pubblicazione, ma almeno per sei mesi;
b.
se l'offerta non appare in forma anonima, indicare nell'offerta almeno il proprio nome, cognome e domicilio.

Sezione 2:31 Coltelli e pugnali, dispositivi contundenti e da lancio

31 Introdotta dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 13a Divieti e autorizzazioni per coltelli e pugnali

(art. 4 cpv. 1 lett. c, 5 cpv. 2 lett. a e cpv. 6 nonché 28b LArm)

1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera o l'introduzione nel territorio svizzero di:

a.
pugnali di cui all'articolo 7 capoverso 3;
b.
coltelli la cui lama si apre per il tramite di un meccanismo automatico azionabile con una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico;
c.
coltelli a farfalla;
d.
coltelli da lancio.

2 Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per coltelli di cui al capoverso 1 in particolare se sono utilizzati da persone disabili o determinate categorie professionali.

3 L'acquisto, la mediazione o l'introduzione nel territorio svizzero di pugnali e baionette d'ordinanza svizzeri a titolo professionale è consentito soltanto a chi possiede un'autorizzazione.

Sezione 3:32 Autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi

32 Introdotta dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 13c Condizioni e validità

(art. 5 cpv. 6, 28c e 28d LArm)

1 Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali a tiratori sportivi per l'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c LArm, se non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm e le condizioni ai sensi dell'articolo 28d LArm sono adempite.

2 L'autorizzazione eccezionale è valida in tutta la Svizzera. Autorizza l'acquisto di un'unica arma o di un'unica parte essenziale di arma. L'autorità competente può rilasciare un'autorizzazione eccezionale unica che autorizza l'acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.

3 L'autorizzazione eccezionale è valida sei mesi. L'autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.

4 I tiratori sportivi devono comunicare un cambiamento del Cantone di domicilio alla nuova autorità cantonale competente e presentare a quest'ultima una copia dell'autorizzazione eccezionale. Tale obbligo deve figurare sull'autorizzazione eccezionale.

Art. 13d Domanda di rilascio

(art. 5 cpv. 6, 28c e 28d LArm)

1 Chiunque intende ottenere un'autorizzazione eccezionale per tiratori sportivi deve compilare l'apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma deve essere designata mediante l'indicazione del tipo di arma e della categoria di arma.

2 Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

a.
un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
b.
una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
c.
se del caso, l'attestazione ufficiale di cui all'articolo 9c.
Art. 13e Obblighi dopo cinque e dieci anni

(art. 5 cpv. 6, 28c e 28d LArm)

1 Chiunque ha acquistato un'arma o una parte essenziale di arma mediante un'autorizzazione eccezionale, deve fornire cinque e dieci anni dopo il rilascio di quest'ultima la prova di cui all'articolo 28d capoverso 3 LArm. Se a una persona sono rilasciate più autorizzazioni eccezionali, l'obbligo di fornire la prova sussiste soltanto cinque e dieci anni dopo il rilascio della prima autorizzazione.

2 Per fornire la prova, la persona interessata deve inviare alla competente autorità cantonale entro la scadenza dei termini indicati nel capoverso 1 l'apposito modulo con i seguenti allegati:

a.
prova dell'appartenenza a una società di tiro; oppure
b.
prova della pratica regolare del tiro sportivo.

3 La condizione relativa alla pratica regolare del tiro sportivo è adempita se sono stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro nel rispettivo periodo di cinque anni. I singoli esercizi di tiro devono aver avuto luogo in giorni diversi.

Art. 13f Prova delle condizioni specifiche

(art. 5 cpv. 6, 28c e 28d LArm)

1 La prova dell'appartenenza a una società di tiro può essere fornita segnatamente mediante una conferma della società, un estratto del sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 179g-179l della LF del 3 ott. 200833 sui sistemi d'informazione militari) o una licenza di una federazione sportiva svizzera di tiro.

2 La prova della pratica regolare del tiro sportivo deve essere fornita utilizzando l'apposito modulo; su di esso i singoli esercizi di tiro eseguiti devono essere indicati con relativi luogo e data e devono essere vidimati dalla persona responsabile in loco o da un'altra persona competente.

3 Gli esercizi di tiro eseguiti che risultano iscritti nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro possono essere comprovati mediante copia di tali documenti.

Sezione 4:34 Autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei

34 Introdotta dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art 13g Custodia in sicurezza

(art. 5 cpv. 6, 28c e 28e LArm)

I Cantoni possono precisare i requisiti relativi alle misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza ai sensi dell'articolo 28e capoverso 1 LArm.

Art. 13h Domanda di rilascio

(art. 5 cpv. 6, 28c e 28e LArm)

1 Chiunque intende ottenere un'autorizzazione eccezionale per collezionisti e musei deve compilare l'apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma deve essere designata mediante l'indicazione del tipo di arma e della categoria di arma.

2 Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

a.
un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
b.
una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
c.
se del caso, l'attestazione ufficiale di cui all'articolo 9c;
d.
la prova che sono state adottate misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza;
e.
la lista aggiornata di cui all'articolo 28e capoverso 2 LArm.
Art. 13i Acquisto di più armi o parti essenziali di armi

La competente autorità cantonale può rilasciare un'autorizzazione eccezionale unica che autorizza l'acquisto di più di un'arma o di più di una parte essenziale di arma, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.

Sezione 5: Autorizzazione eccezionale per il tiro in luoghi accessibili al pubblico


(art. 5 cpv. 6 e 28c cpv. 3 LArm)35

Art. 14 ...36

L'autorità cantonale competente può rilasciare un'autorizzazione eccezionale per il tiro con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro se le condizioni di cui all'articolo 28c capoverso 3 LArm sono adempite e:37

a.
il proprietario del fondo in questione ha rilasciato un'autorizzazione scritta;
b.
il Comune competente ha rilasciato un'autorizzazione scritta; e
c.
il richiedente può provare di avere un'assicurazione di responsabilità civile.

36 Abrogata dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, con effetto dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Capitolo 2: Acquisto di armi e munizioni

Sezione 1: Acquisto con permesso d'acquisto di armi

Art. 15 Domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi

(art. 8 LArm)

1 Chiunque intende ottenere un permesso d'acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l'apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma deve essere designata mediante l'indicazione del tipo di arma.

2 Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

a.
un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
b.
una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
c.
l'attestazione ufficiale di cui all'articolo 9a LArm.

3 La competente autorità cantonale controlla che le condizioni per l'acquisto di armi siano adempite.

Art. 16 Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un permesso d'acquisto

(art. 9b cpv. 2 LArm)

1 La competente autorità cantonale può rilasciare un permesso unico che autorizza l'acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.

2 L'acquirente deve confermare la ricezione di ogni arma o di ogni parte essenziale di arma apponendo la propria firma sul permesso d'acquisto.

Art. 17 Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di parti essenziali di armi

(art. 8 cpv. 2bis e 9b cpv. 2 LArm)

1 Il permesso d'acquisto di armi di cui all'articolo 8 LArm è rilasciato dalla competente autorità cantonale a un rappresentante designato dall'ereditando o dalla comunione ereditaria.

2 La domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi va presentata entro sei mesi dalla morte dell'ereditando.

3 Alla domanda occorre allegare la lista dei singoli oggetti ereditati con l'indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell'arma. La lista deve essere firmata dal rappresentante di cui al capoverso 1.

4 Se le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un unico permesso d'acquisto di armi per tutti gli oggetti elencati nella lista.

5 Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli deve presentare a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, la domanda per un per­messo d'acquisto di armi. Sono applicabili i capoversi 3 e 4.

6 È competente l'autorità cantonale del luogo di domicilio dell'acquirente. L'autorità trasmette una copia dell'autorizzazione all'autorità competente dell'ultimo luogo di domicilio dell'ereditando.

Sezione 2: Acquisto senza permesso d'acquisto di armi

Art. 18 Obbligo di diligenza

(art. 10a e 11 LArm)

1 Se per l'acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d'acquisto di armi, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 LArm.

2 Se non vi sono indizi contrari, l'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento se l'acquirente:

a.
è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell'arti­colo 110 capoversi 1 e 2 del Codice penale38; oppure
b.
presenta un permesso d'acquisto per un'arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni.

3 Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma siano adempite, l'alienante deve esigere dall'acquirente un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell'acquirente, le necessarie informazioni presso le autorità o le persone competenti.

3bis Se è alienata un'arma da fuoco, l'alienante deve effettuare una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida dell'acquirente.39

4 Il contratto scritto, l'estratto del casellario giudiziale svizzero e la copia del passaporto valido o della carta d'identità valida devono essere conservati. Se è stata alienata un'arma da fuoco, l'alienante deve trasmettere una copia dei documenti al servizio di comunicazione cantonale.40

38 RS 311.0

39 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 19 Fucili a ripetizione portatili

(art. 10 cpv. 1 lett. b LArm)

1 Possono essere acquistati senza permesso d'acquisto di armi i fucili a ripetizione portatili seguenti:

a.41
i fucili a ripetizione d'ordinanza svizzeri;
b.
i fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la munizione di calibro sportivo, quali i fucili standard con sistema di culatta a ripetizione;
c.
le armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia;
d.
i fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva.

2 Chiunque intende acquistare un fucile con sistema di ripetizione a pompa o con leva guardamano necessita di un permesso d'acquisto di armi.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Art. 20 Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi in caso di riparazioni di armi e di acquisto di armi bianche42

(art. 9b cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm)

1 Chiunque fa riparare la propria arma da un negoziante di armi, per la durata della riparazione non necessita del permesso d'acquisto per un'arma sostitutiva dello stesso tipo.

2 Non è necessario un permesso d'acquisto per la sostituzione di una parte essenziale dell'arma qualora la parte sostituita rimanga presso l'alienante.

3 L'arma, se non può essere riparata nemmeno mediante la sostituzione di una sua parte essenziale, può essere scambiata con una identica entro sei mesi dall'acqui­sto, a condizione che l'arma sostituita rimanga presso l'alienante. L'alienante deve trascrivere lo scambio nel permesso d'acquisto di armi originale e comunicare i nuovi dati all'autorità che ha rilasciato il permesso entro 30 giorni.

4 Chiunque intende acquistare un'arma che non sia un'arma da fuoco necessita di un permesso solo se acquista l'arma nell'ambito commerciale.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Art. 22 Acquisto per successione ereditaria di armi o di parti essenziali di armi di cui all'articolo 10 capoverso 1 LArm

(art. 11 cpv. 4 LArm)

1 Il rappresentante designato dall'ereditando o dalla comunione ereditaria deve trasmettere entro sei mesi dalla morte dell'ereditando la comunicazione di cui all'articolo 11 capoverso 4 LArm.

2 A tale scopo, il rappresentante deve trasmettere al servizio di comunicazione la lista degli oggetti ereditati con l'indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell'arma. Deve firmare la lista e allegarvi una copia del suo passaporto valido o della sua carta d'identità valida.43

3 Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli deve segnalare tali oggetti a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria. È applicabile il capoverso 2.

4 È competente l'autorità cantonale del luogo di domicilio dell'acquirente. L'auto­rità trasmette una copia dell'autorizzazione all'autorità competente dell'ultimo luogo di domicilio dell'ereditando.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 23 Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni

(art. 11a LArm)

1 Ai minorenni membri di una società di tiro riconosciuta possono essere consegnate a titolo di prestito, con il consenso scritto del loro rappresentante legale, le seguenti armi da sport: 44

a.
le armi da fuoco, le armi ad aria compressa e a CO2 ammesse dall'Inter­national Shooting Sport Federation (ISSF) per il tiro sportivo e i concorsi di tiro di caccia sportiva;
b.
le armi da fuoco ammesse dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 200345 sul tiro fuori del servizio;
c.
le armi soft air ammesse nelle gare nazionali e internazionali.

2 La custodia da parte di minorenni di armi consegnate a titolo di prestito è consen­tita solo con il consenso scritto del rappresentante legale; per quest'ultimo non deve sussistere alcun motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm.

3 Se per il rappresentante legale sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'arti­colo 8 capoverso 2 LArm, la società di tiro deve provvedere alla custodia delle armi consegnate a titolo di prestito.

4 La società di tiro provvede alla custodia delle armi secondo l'articolo 5 capo­verso 1 lettere b e c dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro, prestate a persone che non hanno ancora compiuto 17 anni.46

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

45 RS 512.31

46 Introdotto dal n. III dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5071).

Sezione 3: Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

(art. 15 e 16 LArm)

Art. 24

1 Se sono alienate munizioni o elementi di munizioni per un'arma, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 LArm.

2 L'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento se:

a.
non sussistono indizi contrari; e
b.
l'acquirente presenta per l'arma un'autorizzazione eccezionale o un per­messo d'acquisto di armi rilasciatagli da meno di due anni oppure una carta europea d'arma da fuoco valida.

3 Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma siano adempite, l'alienante deve esigere dall'acquirente un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell'alienante, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti.

Sezione 4:47 Acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi

47 Introdotta dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

(art. 16b LArm)

Art. 24a

1 Chiunque aliena un caricatore ad alta capacità di colpi deve verificare se all'acquirente è stata rilasciata un'autorizzazione cantonale eccezionale o una conferma del possesso per un'arma da fuoco corrispondente. Per la verifica è sufficiente una copia dell'autorizzazione eccezionale o della conferma. I possessori di armi da fuoco d'ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Ammi­nistra­zione militare devono comprovare l'acquisto dell'arma mediante l'iscrizione nel libretto di servizio.

2 I caricatori con una capacità compresa tra le 11 e le 20 cartucce che possono essere utilizzati sia con armi da fuoco portatili sia con armi da fuoco corte, possono essere alienati se all'acquirente è stata rilasciata un'autorizzazione eccezionale, una conferma ai sensi del capoverso 1, un permesso d'acquisto di armi o una carta europea d'arma da fuoco per un'arma da fuoco corta compatibile.

Capitolo 3: Omologazioni48

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).

Art. 25 Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche

(art. 5 cpv. 1 lett. a e b LArm)49

1 Qualora non sia chiaro se un'arma è un'arma da fuoco per il tiro a raffica oppure un'arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica, occorre chiedere la relativa omologazione all'Ufficio centrale Armi.50

2 L'Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d'arma; il commercio di armi di tale tipo è consentito soltanto dopo che l'esame è terminato.51

3 I risultati dell'esame sono notificati mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l'omologazione e comunicati alle autorità esecutive interessate.

4 Prima di essere immesse in commercio, le armi omologate devono essere contrassegnate con il numero di omologazione attribuito dall'Ufficio centrale Armi. Quest'ultimo tiene un registro dei numeri di omologazione attribuiti.

5 L'Ufficio centrale Armi può ordinare che un'arma omologata sia depositata a scopo di confronto fintanto che essa è in commercio.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 25a52 Omologazione per determinare le scacciacani e le armi da segnalazione considerate armi da fuoco

(art. 4 cpv. 1 lett. a LArm)

1 Qualora non sia chiaro se una scacciacani o un'arma da segnalazione è considerata un'arma da fuoco, occorre chiedere la relativa omologazione all'Ufficio centrale Armi.

2 L'Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per una scacciacani o un'arma da segnalazione; il commercio di scacciacani e armi da segnalazione di tali tipi è consentito soltanto dopo che gli esami sono terminati.

3 L'Ufficio centrale Armi notifica i risultati dell'esame mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l'omologazione e li comunica alle autorità esecutive interessate dei Cantoni e degli altri Stati Schengen.

4 Le scacciacani e le armi da segnalazione omologate possono essere contrassegnate con il numero di omologazione attribuito dall'Ufficio centrale Armi. Quest'ultimo tiene un registro dei numeri di omologazione attribuiti.

5 L'Ufficio centrale Armi può ordinare che una scacciacani o un'arma da segnalazione omologata sia depositata a scopo di confronto fintanto che essa è in commercio.

52 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).

Capitolo 3a: Munizioni vietate53

53 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).

Art. 26 Munizioni vietate

(art. 6 LArm)

1 Sono vietati l'acquisto, il possesso, la fabbricazione e l'introduzione nel territorio svizzero dei seguenti tipi di munizione:

a.
le munizioni con proiettili a nucleo duro (acciaio, tungsteno, porcellana ecc.);
b.
le munizioni con proiettili contenenti una carica esplosiva o incendiaria;
c.
le munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare sostanze, che alla lunga pregiudicano la salute dell'essere umano, in particolare le sostanze irritanti di cui all'allegato 2;
d.
le munizioni, i proiettili e i missili per ordigni militari per il lancio con effetto dirompente;
e.
le munizioni con proiettili che producono elettrochoc;
f.54
le munizioni per armi da pugno con effetto deformante o elevata capacità di penetrazione di cui all'articolo 27.

2 L'Ufficio centrale Armi può autorizzare deroghe al divieto, segnatamente per scopi industriali, per la caccia o per collezioni. L'autorizzazione va limitata nel tempo; essa può essere vincolata a oneri.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Art. 27 Munizioni per armi da pugno con effetto deformante o elevata capacità di penetrazione

(art. 6 LArm)55

1 Per munizioni per armi da pugno con effetto deformante si intendono le munizioni i cui proiettili sottoposti a un test di sparo eseguito nel sapone alla glicerina da una distanza di 10 metri si deformano in modo tale che:

a.
la perdita di massa rispetto alle dimensioni nominali del proiettile è supe­riore al 5 per cento;
b.
il diametro massimo dopo lo sparo è superiore al diametro nominale; e
c.
la deformazione a fungo dopo lo sparo è superiore al 10 per cento della lunghezza del proiettile prima dello sparo.

2 Per munizioni per armi da pugno con elevata capacità di penetrazione si intendono le munizioni i cui proiettili perforano una piastra balistica della classe di protezione 4 a seguito di un tiro effettuato verticalmente da una distanza di almeno 5 metri e di al massimo 10 metri. L'Ufficio centrale Armi emana una direttiva tecnica relativa all'esame dell'accresciuta capacità di penetrazione di proiettili sparati da armi a canna corta.56

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi

Art. 28 Domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi

(art. 17 LArm)

1 Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

a.
un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
b.
una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
c.
un estratto del registro di commercio;
d.
l'attestato di superamento dell'esame per la patente di commercio di armi;
e.
i piani e i dati dei locali commerciali.

2 L'autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite.

3 La parte pratica dell'esame non è richiesta per chi:

a.
non fa commercio di armi da fuoco;
b.
è titolare di un certificato federale di capacità di armaiolo.

4 Chiunque intende partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della manifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera se invia all'autorità cantonale competente una copia autenticata della patente di commercio di armi valida all'estero.

Art. 28a57 Richiesta di attribuzione di un numero di contrassegno

I titolari di patenti di commercio di armi che introducono nel territorio svizzero armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco devono essere in possesso di un numero di contrassegno individuale a quattro cifre. L'Ufficio centrale Armi attribuisce il numero su richiesta.

57 Introdotto dal. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Art. 29 Persone giuridiche

(art. 17 cpv. 3 LArm)

1 Il membro della direzione di una persona giuridica responsabile di tutte le questioni previste dalla legge sulle armi deve essere titolare di una patente di commercio di armi.

2 Il membro della direzione in questione deve garantire in ogni momento il rispetto delle prescrizioni legali.

Art. 3058 Contabilità e comunicazione all'Ufficio centrale Armi

(art. 21 e 24 cpv. 4 LArm)59

1 I titolari di patenti di commercio di armi devono conservare in modo ordinato i documenti di cui all'articolo 21 capoverso 2 LArm.

2 Devono tenere i libri contabili di cui all'articolo 21 capoverso 1 LArm sotto forma di registri progressivi e indicarvi:

a.60
la quantità, il tipo, la designazione, il fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione, il Paese di esportazione, il calibro, il numero e il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco, nonché la data di fabbricazione, acquisto, alienazione, riparazione, contrassegno, introduzione nel territorio svizzero ed esportazione;
b.
la quantità, il tipo e la designazione delle munizioni e della polvere da sparo, fabbricate, acquistate o alienate, nonché la data di fabbricazione, acquisto o alienazione;
c.
le generalità del fornitore o dell'acquirente;
d.
le scorte di magazzino.

3 Devono permettere in ogni momento la consultazione dei documenti all'autorità competente. Va negata la consultazione a terzi.

4 Entro la fine di gennaio di ogni anno, i titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare all'Ufficio centrale Armi le armi, le parti essenziali di armi e le munizioni che hanno introdotto a titolo professionale nel territorio svizzero nel corso dell'anno civile precedente.61

5 La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti: la quantità, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero delle armi e il Paese d'origine della fornitura in questione.62

6 L'Ufficio centrale Armi allestisce un modulo elettronico per effettuare la comunicazione.63

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2377).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

61 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Art. 30a64 Comunicazione elettronica all'autorità cantonale

(art. 21 cpv. 1bis LArm)

1 I titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, alle autorità competenti del Cantone in cui hanno sede e del Cantone in cui è domiciliato l'acquirente, le seguenti transazioni di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco:

a.
l'acquisto in Svizzera;
b.
l'introduzione nel territorio svizzero;
c.
la vendita od ogni altro commercio con una persona in Svizzera.

2 La comunicazione elettronica deve contenere le indicazioni seguenti:

a.
il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero dell'arma o della parte essenziale di arma, nonché la data della transazione;
b.
in caso di acquisto o di introduzione nel territorio svizzero: le generalità dell'alienante;
c.
in caso di vendita o di ogni altro commercio: le generalità e, se del caso, il numero di registro dell'acquirente.

3 In caso di trasmissione della comunicazione elettronica, non occorre effettuare altre comunicazioni ai sensi degli articoli 9c, 11 capoverso 3 e 17 capoverso 7 LArm nonché dell'articolo 9e della presente ordinanza.

4 I Cantoni definiscono le modalità relative alla comunicazione elettronica. Su richiesta, informano l'Ufficio centrale Armi sulle comunicazioni e le armi registrate.

64 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 3165 Contrassegno di armi da fuoco: dopo la fabbricazione

(art. 18a LArm)

1 Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco fabbricati in Svizzera, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile:

a.
un contrassegno individuale numerico o alfabetico;
b.
la designazione del fabbricante;
c.
il Paese o il luogo di fabbricazione;
d.
l'anno di fabbricazione.

2 Per le armi da fuoco assemblate deve essere contrassegnata ogni parte essenziale. Su tutte le parti essenziali può essere apposto il medesimo contrassegno numerico o alfabetico.

3 Se una parte essenziale è troppo piccola per essere contrassegnata con tutte le indicazioni di cui al capoverso 1, deve essere apposto perlomeno il contrassegno individuale numerico o alfabetico. Per ogni tipo di arma da fuoco, almeno una parte essenziale deve essere contrassegnata con tutte le indicazioni di cui al capoverso 1.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).

Art. 31a66 Contrassegno di armi da fuoco: in caso di introduzione nel territorio svizzero da uno Stato Schengen

(art. 18a LArm)

1 Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero da uno Stato Schengen, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente e in modo chiaramente leggibile un contrassegno di importazione.

2 Il contrassegno di importazione comprende nell'ordine seguente:

a.
il codice a tre lettere per la Svizzera «CHE»;
b.
il numero di contrassegno di cui all'articolo 28a;
c.
le ultime due cifre dell'anno in cui gli oggetti sono stati introdotti in Svizzera.

3 Per le armi da fuoco assemblate il contrassegno di importazione deve essere apposto su una sola parte essenziale.

66 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).

Art. 31b67 Contrassegno di armi da fuoco: in caso di introduzione nel territorio svizzero da uno Stato non Schengen

(art. 18a LArm)

1 Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero da uno Stato che non è uno Stato Schengen, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente e in modo chiaramente leggibile:

a.
se gli oggetti sono contrassegnati come oggetti ai sensi dell'articolo 31: un contrassegno di importazione di cui all'articolo 31a capoversi 2 e 3;
b.
se gli oggetti non sono contrassegnati come oggetti ai sensi dell'articolo 31: le indicazioni di cui all'articolo 31a capoverso 2 e, in aggiunta, un contrassegno individuale numerico o alfabetico.

2 Per le armi da fuoco assemblate il contrassegno di cui al capoverso 1 lettera b deve essere apposto su ogni parte essenziale non contrassegnata come un oggetto ai sensi dell'articolo 31.

67 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).

Art. 31d69 Contrassegno di armi da fuoco: eccezioni

(art. 18a LArm)

1 Le autorità cantonali competenti possono prevedere una deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 31, se le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco o gli accessori di armi da fuoco sono destinati a rifornire le forze armate, un corpo di polizia o un'autorità oppure all'esportazione in uno Stato che non è uno Stato Schengen.

2 Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco che non sono contrassegnati ai sensi dell'articolo 31a o 31b possono essere introdotti nel territorio svizzero:

a.
in caso di introduzione temporanea nel traffico passeggeri;
b.
per l'esposizione o la dimostrazione;
c.
per la lavorazione o la riparazione; o
d.
per la trasformazione, a condizione che il prodotto trasformato sia contrassegnato ai sensi dell'articolo 31.

3 L'Ufficio centrale Armi può autorizzare l'introduzione nel territorio svizzero di tali oggetti per altri scopi. Se autorizza l'introduzione di armi da fuoco non contrassegnate o di parti essenziali di armi da fuoco non contrassegnate, l'autorizzazione deve essere limitata a un anno al massimo.

69 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).

Art. 31e70 Contrassegno di armi da fuoco: requisiti tecnici

(art. 18a LArm)

1 Il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco deve essere chiaro e permanente ed essere apposto in modo che non possa essere rimosso senza lasciare segni evidenti.

2 Sono ammesse tutte le tecniche di deformazione plastica e di asportazione di truciolo che consentono di soddisfare tali requisiti.

3 Se l'impugnatura, il telaio, il castello di culatta oppure la parte superiore o inferiore del medesimo è fatto di un materiale non metallico che non può essere contrassegnato conformemente ai requisiti mediante impressione o incisione, il contrassegno può essere apposto su una targhetta metallica. La targhetta metallica deve essere incorporata nella parte essenziale in modo che:

a.
non possa essere rimossa senza mezzi meccanici; e
b.
la sua rimozione danneggi la parte essenziale e lasci segni evidenti.

4 La dimensione minima dei caratteri è di 1,6 mm. L'autorità competente può autorizzare eccezioni.

70 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).

Art. 31f 71 Contrassegno di munizioni

(art. 18b LArm)

Sulle unità elementari d'imballaggio di munizioni fabbricate in Svizzera o introdotte nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente e in modo chiaramente leggibile:

a.
il numero d'identificazione della fornitura;
b.
la designazione del fabbricante;
c.
il calibro;
d.
il tipo di munizioni.

71 Originario art. 31a. Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Art. 32 Autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e la modifica a titolo non professionale

(art. 19 cpv. 3 LArm)72

1 Le autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione a titolo non professionale di parti essenziali di armi o di parti di armi appositamente costruite possono essere rilasciate se tali parti sono necessarie per riparare armi già esistenti.

2 Le autorizzazioni eccezionali per la modifica a titolo non professionale di armi in armi di cui all'articolo 5 capoverso 1 o 2 LArm possono essere rilasciate esclusivamente per scopi professionali o sportivi.73

3 Non è consentito il rilascio di autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione a titolo non professionale di armi di cui all'articolo 5 capoverso 1 o 2 LArm e di munizioni vietate di cui all'articolo 6 LArm, nonché per la modifica a titolo non professionale di armi da fuoco in armi da fuoco per il tiro a raffica.74

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 32a75 Autorizzazione per la modifica a titolo non professionale e comunicazione della modifica in caso di eccezione all'obbligo di autorizzazione

(art. 19 cpv. 2 LArm)

1 All'autorizzazione per la modifica a titolo non professionale di armi in armi diverse dalle armi da fuoco di cui all'articolo 5 capoverso 1 LArm e alle eccezioni all'obbligo di autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 15, 19 e 21 capoverso 1.

2 L'autorizzazione deve essere richiesta dal possessore dell'arma. Può essere vincolata a oneri.

3 In caso di modifica di un'arma in un'arma da fuoco di cui all'articolo 10 LArm, la persona che effettua la modifica deve comunicarla preventivamente al servizio di comunicazione (art. 31b LArm).

4 La comunicazione deve contenere le modifiche da effettuare nonché le indicazioni di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettere b, c e d LArm relative al possessore dell'arma. Alla comunicazione deve essere allegata una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida del possessore.

5 L'autorità cantonale competente può imporre oneri al possessore.

75 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 33 Autorizzazione eccezionale per le trasformazioni vietate

(art. 20 LArm)

1 Le autorizzazioni eccezionali per la modifica o la rimozione dei numeri di controllo delle armi possono essere rilasciate per la sostituzione di una parte essenziale di un'arma contrassegnata se:

a.
la parte essenziale sostituita è anch'essa contrassegnata; e
b.
la modifica o la rimozione serve ad adeguare un numero di controllo dell'arma a un altro.

2 Autorizzazioni eccezionali per accorciare le armi possono essere rilasciate per la caccia.

3 È vietato accorciare le armi da fuoco portatili trasformandole in armi corte da fuoco.

Art. 33a76 Validità delle autorizzazioni eccezionali

Le autorizzazioni eccezionali di cui agli articoli 32 e 33 possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per scritto, per una determinata persona e di norma per un'unica arma. Vanno limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri.

76 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Capitolo 5: Introduzione nel territorio svizzero ed esportazione

Sezione 1: Introduzione nel territorio svizzero di armi soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale e di munizioni vietate


Art. 34 Autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale

(art. 5 e 24 LArm)

1 La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 LArm deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti:77

a.
una copia della patente di commercio di armi;
b.78
l'autorizzazione cantonale eccezionale di cui all'articolo 5 capoverso 6 LArm;
c.79
...

1bis Se la domanda concerne l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a, e o f LArm o di loro parti appositamente costruite, l'Ufficio centrale Armi esige la prova che gli oggetti soggetti all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LArm o di altri committenti. Limita l'autorizzazione eccezionale di conseguenza.80

1ter Negli altri casi, l'Ufficio centrale Armi può rilasciare l'autorizzazione eccezionale per un numero illimitato di armi, parti essenziali di armi e accessori di armi.81

2 La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di munizioni vietate ai sensi dell'articolo 26 deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti:

a.
una copia della patente di commercio di armi;
b.
la prova che le munizioni soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessarie per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'arti­colo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

79 Abrogata dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, con effetto dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

80 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

81 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 35 Autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale

(art. 5 e 25 LArm)

1 La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 LArm deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti:82

a.83
l'autorizzazione cantonale eccezionale di cui all'articolo 5 capoverso 6 LArm;
b.
una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida.

1bis Gli articoli 40−43 si applicano per analogia.84

2 La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di munizioni vietate ai sensi dell'articolo 26 deve essere inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi:

a.
un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'inoltro della domanda;
b.
una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
c.
l'indicazione del motivo dell'introduzione nel territorio svizzero (art. 26 cpv. 2).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Sezione 2: Introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale

Art. 36 Autorizzazione specifica

(art. 24a LArm)

1 La domanda di autorizzazione specifica ai sensi dell'articolo 24a LArm per la fornitura a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.

2 L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autoriz­zazione siano adempite.

3 L'autorizzazione è valida sei mesi. L'autorità competente può prorogarne la vali­dità di tre mesi al massimo.

Art. 37 Autorizzazione generale per armi bianche

(art. 24b LArm)

1 La domanda di autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 24b LArm per l'introduzione a titolo professionale di armi bianche, muni­zioni ed elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.

2 L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'auto­rizzazione siano adempite.

3 L'autorizzazione è valida 12 mesi.

Art. 38 Autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni

(art. 24c LArm)

1 La domanda di autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 24c LArm per l'introduzione a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.

2 L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autoriz­zazione siano adempite.

3 L'autorizzazione è valida 12 mesi.

Sezione 3: Introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale


Art. 39 Autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale

(art. 25 cpv. 1 e 2bis LArm)85

1 La domanda di autorizzazione per l'introduzione a titolo non professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di muni­zioni nel territorio svizzero deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti:

a.86
l'originale del permesso d'acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale se per l'oggetto da introdurre nel territorio svizzero è necessario tale permesso;
b.87
un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda se si tratta di armi o di loro parti essenziali di cui all'articolo 10 capoverso 1 LArm oppure di munizioni o elementi di munizioni;
c.
una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
d.
l'attestazione ufficiale di cui all'articolo 9a LArm.

2 L'autorizzazione consente l'introduzione simultanea nel territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo. È valida sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Art. 40 Autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco nel traffico passeggeri

(art. 25a LArm)

1 Chiunque intende introdurre temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) nel territorio svizzero, deve presentare, insieme alla domanda di cui all'articolo 39, la carta europea d'arma da fuoco.

2 Se rilasciata, l'autorizzazione è iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. È valida un anno e dà diritto alla ripetuta introduzione temporanea nel territorio svizzero di tre armi al massimo e delle relative munizioni.

3 I cacciatori e i tiratori non necessitano di un'autorizzazione se sono in grado di dimostrare il motivo del viaggio, segnatamente mediante un invito a un evento di caccia o sportivo, e se le armi da fuoco trasportate sono iscritte nella carta europea d'arma da fuoco

4 ...88

88 Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Art. 40a89 Autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da caccia e da sport nel traffico passeggeri per la partecipazione a manifestazioni di tiro sportivo

(art. 25 cpv. 2bis LArm)

1 L'Ufficio centrale Armi può rilasciare, su richiesta, un'autorizzazione comune ai tiratori sportivi riconosciuti da una federazione nazionale o internazionale che partecipano insieme a una manifestazione di tiro sportivo nazionale o internazionale per l'introduzione temporanea di armi da caccia e da sport e delle relative munizioni nel traffico passeggeri senza esigere gli allegati di cui all'articolo 39 capoverso 1 lettere a, b e d, se non vi è motivo di ritenere che possano esporre a pericolo la sicurezza interna o pubblica della Svizzera.

2 La domanda deve essere presentata dall'organizzazione che svolge la manifestazione all'Ufficio centrale Armi, a nome dei partecipanti di cui al capoverso 1, con l'apposito modulo.

3 La procedura d'autorizzazione semplificata di cui ai capoversi 1 e 2 può essere applicata anche a:

a.
autorizzazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 LArm, senza dover tuttavia fornire gli allegati di cui all'articolo 12 capoverso 3 lettere a e c della presente ordinanza;
b.
tiratori sportivi minorenni.

4 Se la procedura d'autorizzazione semplificata è applicata a tiratori minorenni, ciascuna federazione deve designare per i propri tiratori una persona maggiorenne responsabile della custodia in sicurezza delle armi. Le federazioni devono comunicare il nome di questa persona anche ai rappresentanti legali dei tiratori.

5 L'Ufficio centrale Armi può applicare la procedura d'autorizzazione semplificata soltanto previo consenso dell'autorità competente del Cantone nel cui territorio si svolge la manifestazione.

6 All'introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri da parte di tiratori sportivi di uno Stato Schengen, si applica l'articolo 40 capoverso 3.

89 Introdotto dal n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 15 gen. 2020 (RU 2020 23).

Art. 41 Autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco da parte di agenti di sicurezza

(art. 25a cpv. 1 LArm)

1 Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero e riesportare armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato che non è uno Stato Schengen, necessita unicamente di un'autorizzazione per l'intro­duzione temporanea.

2 L'autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero dà diritto alla ripetuta introduzione temporanea nel territorio svizzero di un'unica arma e delle relative munizioni. L'autorizzazione è valida un anno.

Art. 42 Eccezioni all'obbligo di autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero

(art. 25a LArm)

Le seguenti categorie di persone non necessitano di alcuna autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero:

a.
i membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali accreditati in Svizzera;
b.
i membri di forze armate estere nell'ambito del protocollo militare;
c.
gli agenti di sicurezza con mandato statale nell'ambito di visite ufficiali annunciate;
d.90
i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;
e.91
i membri di autorità di polizia estere nell'ambito di impieghi o corsi d'istruzione internazionali.

90 Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

91 Introdotta dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Art. 43 Eccezioni agli obblighi di presentazione e di dichiarazione al momento dell'introduzione nel territorio doganale svizzero

(art. 23 LArm)

Sono esentati dall'obbligo di presentazione e di dichiarazione di cui agli articoli 21 e 25 della legge del 18 marzo 200592 sulle dogane:

a.
i membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali se le armi, le parti essenziali di armi, le munizioni e gli elementi di muni­zioni sono effetti personali ai sensi della Convenzione del 26 giugno 199093 relativa all'ammissione temporanea;
b.
gli agenti di sicurezza incaricati da Stati esteri nell'ambito di visite ufficiali annunciate se introducono nel territorio doganale svizzero le loro armi e le relative munizioni;
c.
gli agenti di sicurezza incaricati dalla Svizzera nell'ambito di visite ufficiali annunciate all'estero se reintroducono nel territorio doganale svizzero le loro armi e le relative munizioni;
cbis.94
i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;
d.
le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi e le relative munizioni per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all'estero e che introducono le stesse armi che avevano esportato a tale scopo;
e.
le persone che comprovano di impiegare le loro armi e le relative munizioni per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e che in seguito riesporteranno le medesime.

92 RS 631.0

93 RS 0.631.24

94 Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Sezione 4: Esportazione

Art. 4495 Obbligo di comunicazione e bolletta di scorta

(art. 22b LArm)

1 Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o le relative munizioni in uno Stato Schengen deve comunicarlo all'Ufficio centrale Armi mediante l'apposito modulo.

2 La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti:

a.
il nome e l'indirizzo di tutte le persone interessate;
b.
il luogo di destinazione;
c.
la quantità e il tipo di armi, di parti essenziali o di munizioni, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero delle armi;
d.
il mezzo di trasporto;
e.
la data d'invio e il giorno di arrivo previsto.

3 L'Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta se:

a.
è garantito il trasporto sicuro;
b.
il richiedente presenta un'attestazione ufficiale del Paese di destinazione secondo cui il destinatario finale è legittimato al possesso degli oggetti in questione; e
c.
il destinatario finale allega, per gli oggetti destinati all'esportazione che necessitano di un permesso d'acquisto di armi, la copia del permesso d'acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale oppure, per le armi o le parti essenziali di armi di cui all'articolo 10 LArm, la copia del contratto ai sensi dell'articolo 11 LArm.96

4 Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi per essere recapitati a una persona autorizzata al commercio di armi nel luogo di destinazione, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere d ed e, nonché gli allegati di cui al capoverso 3 lettera c non sono necessari.97

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Art. 46 Carta europea d'arma da fuoco

(art. 25b LArm)

1 Chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d'arma da fuoco.

2 La domanda deve essere presentata con l'apposito modulo alla competente autorità del Cantone di domicilio.

3 La domanda deve essere corredata di:

a.
un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
b.
una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
c.
due fototessere recenti.

4 L'autorità cantonale competente annota nella carta europea d'arma da fuoco tutte le armi che il richiedente è autorizzato a possedere.

5 La carta europea d'arma da fuoco è valida cinque anni. La sua durata di validità può essere prorogata due volte di due anni.

Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi


Sezione 1: Custodia di armi

(art. 26 LArm)

Art. 47

1 La culatta di armi da fuoco per il tiro a raffica, modificate o no in armi da fuoco semiautomatiche, deve essere custodita sotto chiave separatamente dal resto dell'arma.

2 Sono fatte salve le disposizioni speciali della legislazione militare.

Sezione 2: Porto di armi

Art. 48 Permesso di porto di armi

(art. 27 LArm)

1 Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

a.
un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
b.
una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
c.
due fototessere recenti.

2 L'autorità controlla che le condizioni, in particolare la prova della necessità, siano adempite. Se tali condizioni sono date, il candidato è ammesso all'esame.

3 L'esame pratico è obbligatorio soltanto per le armi da fuoco.

4 Per il rinnovo del permesso di porto di armi, l'esame pratico va sostenuto soltanto se tale permesso è stato rilasciato da più di tre anni. Alle medesime condizioni si può rinunciare all'esame teorico se le disposizioni legali non hanno subito modifiche significative e se non vi sono dubbi che il titolare dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni legali per l'uso dell'arma.

Art. 4999 Permessi di porto di armi rilasciati a diplomatici e ad agenti di sicurezza con mandato statale

(art. 27 cpv. 5 LArm)

1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) rilascia il permesso di porto di armi ai membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali. Prima di rilasciare il permesso, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri.

2 Nell'ambito di visite o passaggi ufficiali annunciati, fedpol rilascia il permesso di porto di armi agli agenti di sicurezza con mandato statale.

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Art. 50 Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri

(art. 27a LArm)

1 L'Ufficio centrale Armi rilascia alle compagnie aeree estere e alle competenti autorità estere l'autorizzazione quadro di cui all'articolo 27a capoverso 2 LArm.

2 L'autorizzazione quadro disciplina in particolare:

a.
l'esercizio di funzioni di sicurezza negli aeroporti;
b.
la protezione degli equipaggi sul percorso verso e dai loro alloggi;
c.
la protezione degli equipaggi nei loro alloggi;
d.
la protezione delle succursali.

3 Sulla base dell'autorizzazione quadro, l'Ufficio centrale Armi rilascia permessi di porto di armi a dipendenti di tali compagnie aeree. Prima del rilascio, può prendere le informazioni necessarie.

Sezione 3: Trasporto di armi

(art. 28 LArm)

Art. 51

1 Un'arma può essere trasportata soltanto per un tempo adeguato in relazione all'attività che ne giustifica l'uso.

2 Durante il trasporto di armi da fuoco, i caricatori non devono contenere muni­zioni.

Capitolo 7: Autorizzazioni, controllo e sanzioni amministrative

Art. 52 Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni; moduli

(art. 40 cpv. 2 LArm)

1 Le autorizzazioni ai sensi della legge sulle armi sono rilasciate se il richiedente soddisfa in particolare le seguenti condizioni:

a.
prova la sua identità;
b.
ha l'esercizio dei diritti civili;
c.
gode di uno stato di salute fisico e mentale che non comporta alcun rischio elevato in relazione al maneggio delle armi;
d.
gode di buona reputazione;
e.
dà prova delle particolari capacità previste dalla legge sulle armi.

2 Il DFGP appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste, nonché un modello di contratto per l'alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d'acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il modello di contratto possono essere richiesti all'autorità cantonale competente.100

3 I moduli presentati o rispediti alle autorità competenti devono essere distrutti dopo 15 anni.

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 53 Controllo

(art. 29 LArm)

1 L'autorità cantonale competente esercita il controllo sulla fabbricazione, la modifica e la trasformazione, nonché sull'acquisto, il commercio e la mediazione di armi, parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

2 Controlla in particolare, almeno una volta ogni due anni, che i negozianti di armi svolgano la loro attività conformemente alle disposizioni della legge sulle armi, della presente ordinanza e delle esigenze minime in materia di locali commerciali stabilite dal DFGP, nonché alle condizioni e agli oneri relativi all'autorizzazione.

3 L'Ufficio centrale Armi esercita, nell'ambito delle sue competenze, il controllo relativo all'introduzione nel territorio svizzero e all'esportazione di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite, munizioni ed elementi di munizioni.

Art. 54 Procedura dopo un sequestro senza possibilità di restituzione

(art. 31 cpv. 5 LArm)101

1 Se l'oggetto sequestrato conformemente all'articolo 31 LArm è realizzabile, l'autorità competente può disporne liberamente.102

2 Se l'oggetto non è realizzabile, l'autorità competente può custodirlo, distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia giudiziaria o a un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico.103

3 Il legittimo proprietario dev'essere indennizzato se l'oggetto non può essergli restituito.104

4 Se l'oggetto è alienato, l'indennizzo corrisponde al ricavato. Negli altri casi, l'indennizzo corrisponde al valore effettivo dell'oggetto. Le spese di custodia e di alienazione sono dedotte dall'indennizzo.

5 Se la procedura d'indennizzo non può aver luogo, in particolare perché il legittimo proprietario è sconosciuto o irreperibile, il ricavato è devoluto allo Stato.

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Art. 54a105 Confisca definitiva in caso di assenza di contrassegno

(art. 31 LArm)

Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero illecitamente senza il contrassegno di cui all'arti­colo 31 capoverso 2, sono confiscati definitivamente dall'autorità competente.

105 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 6781).

Capitolo 8: Emolumenti

Art. 55106 Tariffe

(art. 32 LArm)

Per le pratiche relative a autorizzazioni, esami e omologazioni, per la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati, nonché per le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione degli oggetti di cui all'articolo 4 LArm si applicano gli emolumenti secondo l'allegato 1.

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Art. 57 Riscossione

(art. 32 LArm)

Gli emolumenti fino a 1000 franchi possono essere riscossi in anticipo o per contrassegno.

Capitolo 9: Ufficio centrale Armi

Art. 58108 Compiti

(art. 31c LArm)

L'Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti:

a.
verifica l'autenticità di attestazioni estere e rilascia attestazioni ufficiali (art. 6b cpv. 2 e 9a cpv. 2 LArm);
b.
rilascia bollette di scorta (art. 22b cpv. 1 LArm);
c.
trasmette informazioni a Stati esteri, informa le autorità cantonali competenti e comunica dati (art. 22b cpv. 5, 24 cpv. 4 e 32c LArm);
d.
rilascia e rinnova le autorizzazioni (art. 24 cpv. 3, 24a-24c, 25 cpv. 2 e 25a LArm) e, su richiesta, attesta di aver rilasciato o rinnovato un'autorizza­zione;
e.
fornisce consulenza alle autorità d'esecuzione (art. 31c cpv. 2 lett. a LArm), all'amministrazione e ai cittadini;
f.
rilascia autorizzazioni quadro a compagnie aeree estere (art. 31c cpv. 2 lett. f LArm);
g.
tratta le richieste di rintracciamento presentate da autorità svizzere o estere e funge da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in tale ambito (art. 31c cpv. 2 lett. bbis LArm);
h.
gestisce le seguenti banche dati:
1.
le banche dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 LArm,
2.
la banca dati DANTRAG (art. 59a);
i.
attribuisce il numero di contrassegno ai titolari di patenti di commercio di armi (art. 28a);
j.
coordina le attività delle autorità cantonali d'esecuzione e riceve in particolare informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni;
k.
emana direttive ed elabora documenti d'esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi;
l.109
mette a disposizione delle autorità cantonali competenti, sotto forma elettronica, i moduli previsti dalla legge.

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Capitolo 10: Trattamento e protezione dei dati

Art. 59110 Contenuto della DARUE

1 La DARUE contiene i seguenti dati dei titolari di patenti di commercio di armi che commerciano armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco:

a.
il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e la cittadinanza;
b.
il numero di contrassegno;
c.
la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni di cui all'articolo 24c LArm;
d.
i segni distintivi del fabbricante e la riproduzione grafica dei modelli di contrassegno.

2 I titolari di patenti di commercio di armi che commerciano armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco comunicano all'Ufficio centrale Armi le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a e d.

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Art. 59a111 Contenuto della DANTRAG

La DANTRAG contiene:

a.
i dati sul rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 58 let­tera d;
b.
i documenti che l'Ufficio centrale Armi, le autorità doganali e le autorità cantonali di polizia si scambiano elettronicamente;
c.
i dati sul coordinamento delle attività delle autorità cantonali d'esecuzione.

111 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Art. 60112 Generalità e altri dati contenuti nelle banche dati

(art. 32b LArm)

1 Come generalità figurano:

a.113
nella DEWA, nella DEWS, nella DEBBWA, nell'ASWA, nei sistemi d'informazione elettronici sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco e nel sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e la cittadinanza;
b.
nella DAWA: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita e l'indirizzo.

2 Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 32b capoverso 2 LArm figurano:

a.
nella DEBBWA: i dati sul fabbricante e il calibro;
b.
nella DAWA: i dati sul fabbricante, il calibro e la data del ritiro dell'arma da fuoco da parte del servizio competente dell'amministrazione militare.

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Art. 61114 Diritti d'accesso

(art. 32c LArm)

1 Ai fini dell'esecuzione della legislazione sulle armi, le seguenti autorità possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DARUE, della DANTRAG e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo:

a.
fedpol;
b.
le autorità cantonali di polizia;
c.
le autorità doganali.

2 Inoltre le autorità seguenti possono accedere ai dati della DEBBWA per mezzo di una procedura di richiamo:

a.
la Base logistica dell'esercito;
b.
l'Ufficio dell'uditore in capo;
c.
lo Stato maggiore di condotta dell'esercito;
d.
la Sicurezza militare;
e.
la Protezione delle informazioni e delle opere;
f.
i comandi di circondario cantonali.

3 La Polizia giudiziaria federale e la Cooperazione internazionale di polizia di fedpol possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dalla legge federale del 7 ottobre 1994115 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, dal Codice di procedura penale116 e dalla legge federale del 23 dicembre 2011117 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.

4 Le autorità di perseguimento penale cantonali possono essere autorizzate ad accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dal Codice di procedura penale.

5 Ai dati della DEWS può accedere unicamente l'Ufficio centrale Armi.

5bis Le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della LArm possono accedere ai dati dei sistemi d'informazione elettronici sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco fino a dieci anni dopo la distruzione dell'arma. Le autorità che operano nell'ambito della prevenzione o del perseguimento di reati possono accedere a tali dati fino alla loro cancellazione.118

6 I dettagli dei diritti d'accesso sono disciplinati nell'allegato 3.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

115 RS 360

116 RS 312.0

117 RS 312.2

118 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 62119 Utilizzo del sistema di gestione delle identità della Confederazione

(art. 32c cpv. 7 LArm)

1 Ai fini del controllo dell'accesso al sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco, è possibile utilizzare il sistema di gestione delle identità della Confederazione. Quest'ultimo permette di accertare l'identità degli utenti e di comunicare il nome dell'utente, l'indirizzo di posta elettronica e gli identificatori locali.

2 Ai fini della gestione puntuale dell'accesso, la Cancelleria federale può comunicare regolarmente, per ogni utente, al sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco i dati relativi al nome, la sigla, gli identificatori locali, l'indirizzo di posta elettronica, i dati relativi all'indirizzo, nonché all'impiego, alla funzione e al ruolo tratti dal sistema di gestione delle identità della Confederazione.120

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

120 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 dell'O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).

Art. 64 Comunicazione di dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen122

(art. 32e LArm)

È data una protezione adeguata della persona interessata ai sensi dell'articolo 32e LArm se in relazione ai dati trasmessi e al loro trattamento sono fornite garanzie sufficienti, risultanti segnatamente dalle clausole contrattuali, sui punti seguenti:

a.
i principi della legittimità e della buona fede nel trattamento dei dati, nonché dell'esattezza dei dati sono rispettati;
b.
lo scopo della comunicazione è chiaramente stabilito;
c.
i dati sono trattati solo fintanto che necessario allo scopo della comunica­zione;
d.
le autorità autorizzate a trattare i dati sono chiaramente designate;
e.
la trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livel-lo di protezione dei dati è vietata;
f.
la conservazione e la cancellazione dei dati sono chiaramente disciplinate;
g.
la persona interessata ha il diritto di rettifica dei dati inesatti;
h.
la persona interessata è informata sul trattamento dei suoi dati personali e sulle relative condizioni;
i.
la persona interessata ha il diritto di essere informata sui dati che la riguar-dano;
j.
la sicurezza dei dati è garantita;
k.
la persona interessata ha il diritto di fare appello a un'autorità indipendente se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Art. 66124 Durata della conservazione dei dati

(art. 32c cpv. 8 LArm)125

1 I dati della DEWA, della DEWS, della DEBBWA, della DAWA, dell'ASWA, della DARUE e della DANTRAG sono conservati per 50 anni.126

2 I dati dei sistemi d'informazione elettronici sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco sono conservati per 30 anni dopo la distruzione dell'arma. La cancellazione dei dati dal sistema d'informazione elettronico di un Cantone comporta anche la cancellazione dei dati dal sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco.127

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 66a128 Verbalizzazione

Il trattamento dei dati contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 LArm e all'articolo 59a della presente ordinanza è verbalizzato. I verbali sono con­servati per un anno.

128 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Art. 66b129 Archiviazione

L'offerta di dati personali della banca dati di cui all'articolo 59a all'Archivio fede­rale è retta dall'articolo 21 della legge federale del 19 giugno 1992130 sulla protezione dei dati e dall'articolo 6 della legge del 26 giugno 1998131 sull'archivia­zione.

129 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

130 RS 235.1

131 RS 152.1

Art. 66c132 Sicurezza dei dati

1 La sicurezza dei dati è retta:

a.
dall'ordinanza del 14 giugno 1993133 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
b.
dall'ordinanza del 27 maggio 2020134 sui ciber-rischi.135

2 L'Ufficio centrale Armi adotta le misure organizzative necessarie per impedire l'accesso non autorizzato ai dati.

132 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

133 RS 235.11

134 RS 120.73

135 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

Art. 66d136 Regolamento sul trattamento dei dati

Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati nelle banche dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 LArm e all'articolo 59a della presente ordinanza.

136 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 67 Esecuzione da parte dell'Amministrazione delle dogane

(art. 40 cpv. 4 LArm)

1 L'imposizione doganale è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.

2 L'Amministrazione delle dogane comunica all'autorità che rilascia autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni per l'introduzione di armi nel territorio svizzero. Su richiesta, fornisce a tale autorità informazioni sull'introduzione di armi nel territorio svizzero.

3 Se nel corso di controlli constata infrazioni secondo l'articolo 33 LArm, l'Amministrazione delle dogane nega il proseguimento del viaggio e si rivolge alla competente polizia cantonale.

4 Se l'intervento della polizia cantonale non è opportuno o possibile, l'Ammi­nistrazione delle dogane, d'intesa con la polizia, stende il verbale di accertamento e lo trasmette, insieme agli oggetti sequestrati, al competente giudice istruttore per l'apertura di un procedimento penale.

Art. 68137 Comunicazioni delle autorità cantonali all'Ufficio centrale Armi

(art. 30a, 31 cpv. 4 e 32k LArm)138

1 Le disposizioni cantonali d'esecuzione devono essere comunicate all'Ufficio centrale Armi.

2 L'autorità competente del Cantone di domicilio comunica all'Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l'autorizzazione oppure cui è stata confiscata l'arma:

a.
il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo, la cittadinanza e il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946139 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS), nonché le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell'autorizzazione o alla confisca dell'arma;
b.
il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell'arma, nonché la data dell'acquisto;
c.
la data della registrazione nella banca dati.140

3 Comunica inoltre all'Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i dati di cui al capoverso 2 lettere a-c relativi alle persone:

a.
senza permesso di domicilio che hanno acquistato in Svizzera un'arma, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita;
b.
con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un'arma da fuoco, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita.141

4 Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati immediatamente all'Ufficio centrale Armi mediante procedura automatizzata. Quest'ultimo informa la Segreteria di Stato dell'economia.142

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

139 RS 831.10

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

142 Originario cpv. 3.

Art. 69 Comunicazioni dell'amministrazione militare all'Ufficio centrale Armi

(art. 32j cpv. 2 LArm)

Al proscioglimento dell'obbligo militare, la Base logistica dell'esercito comunica all'Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone che hanno ricevuto in proprietà un'arma, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita, cui l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo oppure cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito:143

a.144
il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e il numero d'assicurato AVS, nonché le circostanze che hanno portato al ritiro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell'arma;
b.
il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell'arma, nonché la data dell'alienazione;
c.
la data della registrazione nella banca dati.

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Art. 70145 Comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi

(art. 32c cpv. 4 e 5 LArm)

1 L'Ufficio centrale Armi comunica alla Base logistica dell'esercito e allo Stato maggiore di condotta dell'esercito per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l'autorizzazione oppure cui è stata sequestrata l'arma:

a.
il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e il numero d'assicurato AVS, nonché le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell'autorizzazione o al sequestro dell'arma;
b.
il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell'arma, nonché la data dell'alienazione;
c.
la data della registrazione nella banca dati.

2 Comunica all'autorità competente del Cantone di domicilio per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo oppure cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito:

a.
il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e il numero d'assicurato AVS, nonché le circostanze che hanno portato al ritiro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell'arma;
b.
il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell'arma, nonché la data dell'alienazione;
c.
la data della registrazione nella banca dati.

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Art. 71146 Notifica del legittimo possesso di armi da fuoco e conferma

(art. 42b cpv. 1 LArm)

1 La notifica ai sensi dell'articolo 42b LArm può essere presentata alla competente autorità cantonale mediante l'apposito modulo. I Cantoni devono inoltre offrire la possibilità di effettuare la notifica elettronicamente.

2 La competente autorità cantonale conferma il possesso di armi che sono state notificate in virtù dell'articolo 42b capoverso 1 LArm o che rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 42b capoverso 2 LArm. Stabilisce se le conferme sono fornite d'ufficio o su richiesta.

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

Art. 71a147 Disposizione transitoria della modifica del 14 giugno 2019

1 I permessi d'acquisto di armi rilasciati prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2019, consentono tuttora di acquistare armi da fuoco d'ordinanza per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche e armi da fuoco di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere c e d LArm. Non possono tuttavia essere prorogati per queste armi.

2 I titolari di una patente di commercio di armi valida per armi da fuoco rilasciata prima dell'entrata in vigore della modifica restano autorizzati ad alienare, acquistare, procurare tramite mediazione in Svizzera e possedere armi da fuoco d'ordinanza per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, armi da fuoco di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere c e d LArm e parti essenziali di tali armi senza autorizzazione eccezionale.

3 I titolari di un'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 24c LArm rilasciata prima dell'entrata in vigore della modifica restano autorizzati a introdurre nel territorio svizzero armi da fuoco di cui al capoverso 2 e parti essenziali di tali armi senza autorizzazione eccezionale.

4 I Cantoni definiscono le modalità della comunicazione elettronica di cui all'articolo 30a soltanto quando i sistemi d'informazione necessari saranno disponibili. Fino ad allora, i titolari di patenti di commercio di armi devono effettuare, in merito alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi da fuoco, le comunicazioni seguenti:

a.
gli annunci ai sensi degli articoli 9c, 11 capoverso 3 e 17 capoverso 7 LArm nonché dell'articolo 9e della presente ordinanza, entro un termine di 20 giorni invece di 30 giorni;
b.
le comunicazioni sull'introduzione di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco nel territorio svizzero; tali comunicazioni devono contenere le indicazioni di cui all'articolo 30a capoverso 2 e vanno inviate entro 20 giorni tramite posta elettronica all'autorità competente del Cantone in cui ha sede il titolare della patente di commercio di armi;
c.
le comunicazioni sulla sostituzione di parti essenziali di arma ai sensi degli articoli 9d e 20 capoverso 2; tali comunicazioni devono contenere le indi­cazioni di cui all'articolo 30a capoverso 2 e vanno inviate entro 20 giorni tramite posta elettronica all'autorità competente del Cantone in cui è domiciliato l'acquirente.148

147 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

148 In vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2377).

Allegato 1149

149 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 4 giu. 2010 (RU 2010 2827), dal n. II dell'O del 21 nov. 2012 (RU 2012 6781), dai n. II cpv. 1 delle O del 3 giu. 2016 (RU 2016 2117), del 14 giu. 2019 (RU 2019 2377), dai n. II delle O del 13 dic. 2019 (RU 2020 23) e del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).

(art. 55)

Emolumenti

Per le pratiche relative a domande d'autorizzazione, per la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati, nonché per le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione di armi e di oggetti pericolosi portati abusivamente sono riscossi i seguenti emolumenti:

Fr.

a.
permesso d'acquisto di armi:
1.
...
2.
spray per l'autodifesa

20.-

3.
armi da fuoco

50.-

4.
altre armi

50.-

5.
parti essenziali di armi

20.-

b.
proroga dell'autorizzazione per l'introduzione nel territorio sviz­zero nonché del permesso d'acquisto di armi


20.-

c.
autorizzazione eccezionale per acquisto, mediazione e introduzione nel territorio svizzero di:
1.
pugnali e coltelli secondo l'articolo 13a della presente ordinanza


20.-

2.
armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d LArm

50.-

3.
armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e LArm

50.-

4.
armi da fuoco per il tiro a raffica secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm


150.-

4bis.
armi da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b-d LArm


50.-

5.
parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere a-d LArm


50.-

6.
armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera e LArm

120.-

7.
ordigni militari per il lancio secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm


150.-

8.
accessori di armi

100.-

d.
autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 6 LArm)

100.-

e.
autorizzazione eccezionale per i cittadini di determinati Stati
(art. 7 cpv. 2 LArm)


150.-

f.
autorizzazione eccezionale per la fabbricazione, la modifica e le trasformazioni vietate (senza i costi effettivi secondo fatturazione dell'organo abilitato a eseguire l'esame) (art. 19 e 20 LArm)



100.-

g.
attestazione dell'Ufficio centrale Armi (art. 6b cpv. 2 e 9a cpv. 2 LArm e art. 58 lett. a)


50.-

h.
patente di commercio di armi:
1.
esame pratico

150.-

2.
esame teorico

150.-

3.
rilascio

350.-

4.
adeguamento di un'autorizzazione già rilasciata

150.-

i.
permesso di porto di armi:
1.
esame pratico

70.-

2.
esame teorico

70.-

3.
rilascio

50.-

4.
adeguamento di un'autorizzazione già rilasciata

20.-

j.
custodia di armi:
1.
per arma

200.-

2.
per oggetto pericoloso portato abusivamente

100.-

3.
custodia per singolo caso e in base all'onere

max. 5000.-

k.
autorizzazione specifica (art. 36)

50.-

l.
proroga dell'autorizzazione specifica

20.-

m.
autorizzazione generale per armi bianche (art. 37)

150.-

n.
autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni (art. 38)

150.-

o.
autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero di armi o munizioni a titolo non professionale (art. 39)


50.-

obis.
autorizzazione comune per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da caccia e da sport nel traffico passeggeri per la partecipazione a manifestazioni di tiro sportivo (art. 40a)

300.-

p.
proroga dell'autorizzazione secondo gli articoli 25a capoverso 1
e 39 capoverso 2 LArm


20.-

q.
esame di omologazione (senza i costi effettivi secondo fatturazione dell'organo abilitato a eseguire l'esame)


200.-

r.
autorizzazione per munizione vietata (art. 26 cpv. 2)

50.-

s.
autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco da parte di agenti di sicurezza (art. 41)


50.-

t.
autorizzazione quadro a compagnie aeree estere (art. 50 cpv. 1)

500.-

u.
permesso di porto di armi al personale di compagnie aeree estere (art. 50 cpv. 3)


50.-

v.
rilascio di una carta europea d'arma da fuoco (art. 46)

150.-

w.
proroga della validità della carta europea d'arma da fuoco
(art. 46 cpv. 5)


100.-

x.
iscrizione dell'autorizzazione nella carta europea d'armi da fuoco
(art. 25a cpv. 2 LArm)


50.-

y.
rilascio di una bolletta di scorta (art. 44 cpv. 1)

50.-

z.
aggiunta nella carta europea d'arma da fuoco

50.-

zbis.
misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione di armi e di oggetti pericolosi portati abusivamente

max. 150.-

zter.
autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero di armi da fuoco non contrassegnate secondo l'articolo 31a o 31b (art. 31d cpv. 3)



50.-

zquater.
altre autorizzazioni in materia di contrassegno di armi da fuoco in base all'onere (art. 31d cpv. 1 e art. 31e cpv. 4)

max. 1000.-

Allegato 2

(art. 1 e 26 cpv. 1 lett. c)

Sostanze irritanti

Sono considerate sostanze irritanti:

a.
CA (cianuro di bromobenzile);
b.
CS (o-clorobenzilidenmalononitrile);
c.
CN (-cloroacetofenone);
d.
CR (dibenzo(b,f)-1,4-oxazepina).

Allegato 3150

150 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2377).

(art. 61 cpv. 6)

Diritti d'accesso

A = consultare

Aa = consultare fino a dieci anni dopo la distruzione dell'arma

B = trattare

vuoto = nessun accesso

Autorità federali

Prevenzione della criminalità e stato maggiore di direzione fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm

Consulente per la protezione dei dati

A

A

A

A

A

A

A

Sistemi di polizia e identificazione fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm

Ufficio centrale Armi

B

B

B

B

B

B

Aa

Fornitore di servizi informatici fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm

Responsabile di progetto e amministratore di sistema

A

A

A

A

A

A

A

Polizia giudiziaria federale fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm

Divisione Indagini Interventi speciali

A

A

A

A

A

Cooperazione internazionale di polizia fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm

Centrale operativa

A

A

A

A

A

Amministrazione federale delle dogane

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm

Corpo delle guardie di confine

A

A

A

A

Aa

Sezione antifrode doganale

A

A

A

A

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm

Base logistica dell'esercito

A

A

A

Stato maggiore di condotta dell'esercito

A

A

A

Protezione delle informazioni e delle opere

A

A

A

Autorità cantonali

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm

Comandi di circondario cantonali

A

A

A

Autorità cantonali di polizia

A

A

A

A

A

A

Uffici cantonali delle armi

B

B

A

A

A

Aa

Pubblici ministeri

A

A

A

A

A

A

Allegato 4

(art. 72)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1.
ordinanza del 21 settembre 1998151 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni;
2.
ordinanza del DFGP del 1° febbraio 2002152 sulle munizioni vietate.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...153

151 [RU 1998 2549, 2001 1009, 2002 319 n. II 2671, 2003 5143, 2005 2695 n. II 4, 2007 1469 all. 4 n. 11]

152 [RU 2002 258]

153 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 5525.