01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.09.2020 - 31.12.2020
15.01.2020 - 31.08.2020
14.12.2019 - 14.01.2020
15.08.2019 - 13.12.2019
01.07.2016 - 14.08.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
15.03.2014 - 31.12.2015
01.07.2013 - 14.03.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
28.07.2010 - 31.12.2012
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12.12.2008 - 27.07.2010
01.05.2007 - 11.12.2008
01.08.2005 - 30.04.2007
01.01.2004 - 31.07.2005
01.08.2002 - 31.12.2003
01.03.2002 - 31.07.2002
01.05.2001 - 28.02.2002
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1

Ordinanza

sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) del 2 luglio 2008 (Stato 28 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 20 giugno 19971 sulle armi (LArm);
visto l'articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 19952, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Spray (art. 4 cpv. 1 lett. b LArm) Sono considerati armi gli spray destinati all'autodifesa contenenti le sostanze irritanti di cui all'allegato 2.


Art. 2

Dispositivi che producono un elettrochoc (art. 4 cpv. 1 lett. e LArm) I dispositivi che producono un elettrochoc sono considerati armi se non sono conformi alle disposizioni dell'ordinanza del 9 aprile 19973 sui prodotti elettrici a bassa tensione. In caso di dubbio decide l'Ufficio centrale Armi.


Art. 3

Parti essenziali di armi (art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 3 LArm) Sono considerate parti essenziali di armi: a. nelle

pistole:

1. l'impugnatura, 2. la culatta,

3. la

canna;

b. nelle

rivoltelle:

1. il

telaio,

2. la

canna;

RU 2008 5525 1 RS

514.54

2 RS

510.10

3 RS

734.26

514.541

Equipaggiamento

2

514.541

c. nelle armi da fuoco portatili: 1. il castello di culatta, 2. la culatta,

3. la

canna;

d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente: 1. il dispositivo di puntamento, 2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio.


Art. 4

Parti appositamente costruite di armi o di accessori di armi (art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 2 lett. a, b e cpv. 3 LArm) 1

Sono considerate parti di armi appositamente costruite le parti di armi da fuoco progettate o modificate appositamente per tali armi e che, nella stessa esecuzione, non possono essere utilizzate per altri scopi. Non sono considerate appositamente costruite le parti di armi quali molle, spine normalizzate, copiglie, viti o parti di legno o di plastica del fusto.

2

Sono considerate parti appositamente costruite di accessori di armi: a. nei laser e nei dispositivi di puntamento notturno: il dispositivo di montaggio;

b. nei silenziatori: le lamelle appositamente costruite.


Art. 5

Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm) 1

Sono considerati ordigni militari per il lancio con effetto dirompente i razzi anticarro, i lanciarazzi, i lanciagranate e i lanciamine che possono essere portati e manovrati da una sola persona.

2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide quali altri ordigni sono da considerarsi ordigni militari per il lancio con effetto dirompente.


Art. 6

Armi confondibili con armi da fuoco (art. 4 cpv. 1 lett. f e g LArm) Armi ad aria compressa o a CO2, imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando, a prima vista, risultano simili ad armi da fuoco vere, a prescindere dal fatto che uno specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità dopo una breve verifica.


Art. 7

Coltelli e

pugnali

(art. 4 cpv. 1 lett. c LArm) 1

I coltelli sono considerati armi se: a. hanno una lama a molla o altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano;

Ordinanza sulle armi 3

514.541

b. la lunghezza totale del coltello aperto è superiore a 12 cm; e c. la lama ha una lunghezza superiore a 5 cm.

2

I pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita, simmetrica e di lunghezza inferiore a 30 cm.


Art. 8

Fionde (art. 4 cpv. 1 lett. d LArm) Le fionde sono considerate armi se sono dotate di un sostegno per il braccio o di un dispositivo analogo che permette di raggiungere l'energia cinetica massima o se sono predisposte per un tale dispositivo.


Art. 9

Coltello tascabile dell'esercito svizzero (art. 4 cpv. 6 LArm) Per coltelli tascabili dell'esercito svizzero s'intendono i coltelli tascabili acquistati dall'esercito, nonché gli analoghi coltelli svizzeri tascabili da ufficiale disponibili in commercio.

Sezione 2:

Divieti e restrizioni generali, nonché autorizzazioni eccezionali

Art. 10

Divieti concernenti coltelli e pugnali (art. 4 cpv. 1 lett. c e 5 cpv. 1 lett. c LArm) 1

Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per acquirenti in Svizzera o l'introduzione nel territorio svizzero di: a. pugnali giusta l'articolo 7 capoverso 2; b. coltelli la cui lama si apre per il tramite di un meccanismo automatico azionabile con una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico;

c. coltelli

a

farfalla;

d. coltelli

da

lancio.

2

L'acquisto, la mediazione o l'introduzione nel territorio svizzero di pugnali e baionette d'ordinanza svizzeri a titolo professionale è consentito solo a chi possiede un'autorizzazione.


Art. 11

Acquisto per successione ereditaria di armi vietate, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite o accessori di armi (art. 6a LArm) 1

L'autorizzazione eccezionale di cui all'articolo 6a LArm è rilasciata dalla competente autorità cantonale a un rappresentante designato dall'ereditando o dalla comunione ereditaria.

Equipaggiamento

4

514.541

2

La domanda per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale deve essere presentata entro sei mesi dalla morte dell'ereditando.

3

Alla domanda occorre allegare la lista dei singoli oggetti ereditati con l'indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell'arma. La lista deve essere firmata dal rappresentante di cui al capoverso 1.

4

Se le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un'unica autorizzazione per tutti gli oggetti elencati nella lista.

5

Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli presenta a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, una domanda per l'autorizzazione eccezionale. Sono applicabili i capoversi 3 e 4.

6

È competente l'autorità cantonale del luogo di domicilio dell'acquirente. L'autorità trasmette una copia dell'autorizzazione all'autorità competente dell'ultimo luogo di domicilio dell'ereditando.


Art. 12

Divieto per i cittadini di determinati Stati (art. 7 LArm) 1

L'acquisto, il possesso, l'offerta, la mediazione e l'alienazione di armi, parti di armi essenziali o appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro con armi da fuoco sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati: a. Serbia; b. Croazia; c. Bosnia ed Erzegovina; d. Kosovo; e. Montenegro; f. Macedonia; g. Turchia; h. Sri Lanka;

i. Algeria; j. Albania.

2

L'autorità cantonale competente può, in via eccezionale, rilasciare un'autorizzazione d'acquisto, di possesso e di porto di armi, nonché di tiro con armi da fuoco, in particolare a persone che partecipano a manifestazioni di caccia o sportive oppure che svolgono compiti di protezione di persone o oggetti. L'autorizzazione va limitata nel tempo; essa può essere vincolata a oneri. È fatto salvo l'articolo 49.

Ordinanza sulle armi 5

514.541

3

Le persone che chiedono un'autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 2 devono compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati: a. un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda; b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida; c. una motivazione scritta della domanda.


Art. 13

Identificazione dell'offerente

(art. 7b cpv. 1 LArm) Per essere identificabile, l'offerente deve: a. se l'offerta appare in forma anonima, inviare, prima della pubblicazione, una copia del proprio passaporto valido o della propria carta d'identità valida all'organo di pubblicazione, che dovrà conservarla per tutta la durata della pubblicazione, ma almeno per sei mesi; b. se l'offerta non appare in forma anonima, indicare nell'offerta almeno il proprio nome, cognome e domicilio.


Art. 14

Eccezioni al divieto di tiro ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 lettera c LArm (art. 5 cpv. 4 LArm) L'autorità cantonale competente può, in via eccezionale, rilasciare un'autorizzazione per il tiro con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di manifestazioni di tiro autorizzate o al di fuori di piazze di tiro se: a. il proprietario del fondo in questione ha rilasciato un'autorizzazione scritta; b. il Comune competente ha rilasciato un'autorizzazione scritta; e c. il richiedente può provare di avere un'assicurazione di responsabilità civile.

Capitolo 2: Acquisto di armi e munizioni Sezione 1: Acquisto con permesso d'acquisto di armi

Art. 15

Domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi (art. 8 LArm) 1

Chiunque intende ottenere un permesso d'acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l'apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma deve essere designata mediante l'indicazione del tipo di arma.

2

Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati: a. un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;

Equipaggiamento

6

514.541

b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida; c. l'attestazione ufficiale di cui all'articolo 9a LArm.

3

La competente autorità cantonale controlla che le condizioni per l'acquisto di armi siano adempite.


Art. 16

Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un permesso d'acquisto (art. 9b cpv. 2 LArm) 1

La competente autorità cantonale può rilasciare un permesso unico che autorizza l'acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.

2

L'acquirente deve confermare la ricezione di ogni arma o di ogni parte essenziale di arma apponendo la propria firma sul permesso d'acquisto.


Art. 17

Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di parti essenziali di armi (art. 8 cpv. 2bis e 9b cpv. 2 LArm) 1

Il permesso d'acquisto di armi di cui all'articolo 8 LArm è rilasciato dalla competente autorità cantonale a un rappresentante designato dall'ereditando o dalla comunione ereditaria.

2

La domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi va presentata entro sei mesi dalla morte dell'ereditando.

3

Alla domanda occorre allegare la lista dei singoli oggetti ereditati con l'indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell'arma. La lista deve essere firmata dal rappresentante di cui al capoverso 1.

4

Se le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un unico permesso d'acquisto di armi per tutti gli oggetti elencati nella lista.

5

Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli deve presentare a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, la domanda per un permesso d'acquisto di armi. Sono applicabili i capoversi 3 e 4.

6

È competente l'autorità cantonale del luogo di domicilio dell'acquirente. L'autorità trasmette una copia dell'autorizzazione all'autorità competente dell'ultimo luogo di domicilio dell'ereditando.

Ordinanza sulle armi 7

514.541

Sezione 2: Acquisto senza permesso d'acquisto di armi

Art. 18

Obbligo di diligenza (art. 10a e 11 LArm) 1

Se per l'acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d'acquisto di armi, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 LArm.

2

Se non vi sono indizi contrari, l'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento se l'acquirente: a. è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell'articolo 110 capoversi 1 e 2 del Codice penale4; oppure

b. presenta un permesso d'acquisto per un'arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni.

3

Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma siano adempite, l'alienante deve esigere dall'acquirente un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell'acquirente, le necessarie informazioni presso le autorità o le persone competenti.

4

L'estratto del casellario giudiziale svizzero deve essere conservato insieme al contratto scritto.


Art. 19

Fucili a ripetizione portatili (art. 10 cpv. 1 lett. b LArm) 1

Possono essere acquistati senza permesso d'acquisto di armi i fucili a ripetizione portatili seguenti:

a.5 i fucili a ripetizione d'ordinanza svizzeri; b. i fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la munizione di calibro sportivo, quali i fucili standard con sistema di culatta a ripetizione; c. le armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia;

d. i fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva.

2

Chiunque intende acquistare un fucile con sistema di ripetizione a pompa o con leva guardamano necessita di un permesso d'acquisto di armi.

4 RS

311.0

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Equipaggiamento

8

514.541


Art. 20

Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi in caso di riparazioni di armi e di acquisto di armi bianche6 (art. 9b cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm) 1

Chiunque fa riparare la propria arma da un negoziante di armi, per la durata della riparazione non necessita del permesso d'acquisto per un'arma sostitutiva dello stesso tipo.

2

Non è necessario un permesso d'acquisto per la sostituzione di una parte essenziale dell'arma qualora la parte sostituita rimanga presso l'alienante.

3

L'arma, se non può essere riparata nemmeno mediante la sostituzione di una sua parte essenziale, può essere scambiata con una identica entro sei mesi dall'acquisto, a condizione che l'arma sostituita rimanga presso l'alienante. L'alienante deve trascrivere lo scambio nel permesso d'acquisto di armi originale e comunicare i nuovi dati all'autorità che ha rilasciato il permesso entro 30 giorni.

4

Chiunque intende acquistare un'arma che non sia un'arma da fuoco necessita di un permesso solo se acquista l'arma nell'ambito commerciale.


Art. 21

Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (art. 10 cpv. 2 LArm) 1

I cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d'acquisto di armi ai sensi dell'articolo 8 LArm per ogni acquisto di arma o di una parte essenziale di arma.

2

È fatto salvo l'articolo 20 capoversi 1 e 2.


Art. 22

Acquisto per successione ereditaria di armi o di parti essenziali di armi di cui all'articolo 10 capoverso 1 LArm (art. 11 cpv. 4 LArm) 1

Il rappresentante designato dall'ereditando o dalla comunione ereditaria deve trasmettere entro sei mesi dalla morte dell'ereditando la comunicazione di cui all'articolo 11 capoverso 4 LArm.

2

A tale scopo, il rappresentante deve trasmettere al servizio di comunicazione la lista degli oggetti ereditati con l'indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell'arma. La lista deve essere firmata dal rappresentante.

3

Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli deve segnalare tali oggetti a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria. È applicabile il capoverso 2.

4

È competente l'autorità cantonale del luogo di domicilio dell'acquirente. L'autorità trasmette una copia dell'autorizzazione all'autorità competente dell'ultimo luogo di domicilio dell'ereditando.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Ordinanza sulle armi 9

514.541


Art. 23

Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni (art. 11a LArm) 1

Ai minorenni membri di una società di tiro riconosciuta possono essere consegnate a titolo di prestito, con il consenso scritto del loro rappresentante legale, le seguenti armi da sport: 7 a. le armi da fuoco, le armi ad aria compressa e a CO2 ammesse dall'International Shooting Sport Federation (ISSF) per il tiro sportivo e i concorsi di tiro di caccia sportiva;

b. le armi da fuoco ammesse dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 20038 sul tiro fuori del servizio;

c. le armi soft air ammesse nelle gare nazionali e internazionali.

2

La custodia da parte di minorenni di armi consegnate a titolo di prestito è consentita solo con il consenso scritto del rappresentante legale; per quest'ultimo non deve sussistere alcun motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm.

3

Se per il rappresentante legale sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm, la società di tiro deve provvedere alla custodia delle armi consegnate a titolo di prestito.

Sezione 3: Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

Art. 24

(art. 15 e 16 LArm)

1

Se sono alienate munizioni o elementi di munizioni per un'arma, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 LArm.

2

L'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento se: a. non sussistono indizi contrari; e b. l'acquirente presenta per l'arma un'autorizzazione eccezionale o un permesso d'acquisto di armi rilasciatagli da meno di due anni oppure una carta europea d'arma da fuoco valida.

3

Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma siano adempite, l'alienante deve esigere dall'acquirente un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell'alienante, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

8 RS

512.31

Equipaggiamento

10

514.541

Capitolo 3: Armi da fuoco per il tiro a raffica e munizioni vietate

Art. 25

Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (art. 5 cpv. 1 lett. a LArm) 1

Qualora non sia chiaro se un'arma è un'arma vietata giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm, occorre chiedere la relativa omologazione all'Ufficio centrale Armi.

2

L'Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d'arma; l'acquisto, il possesso, l'introduzione nel territorio svizzero o il commercio di armi di tale tipo è consentito soltanto dopo che l'esame abbia dimostrato che non si tratta di un'arma vietata ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm.

3

I risultati dell'esame sono notificati mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l'omologazione e comunicati alle autorità esecutive interessate.

4

Prima di essere immesse in commercio, le armi omologate devono essere contrassegnate con il numero di omologazione attribuito dall'Ufficio centrale Armi.

Quest'ultimo tiene un registro dei numeri di omologazione attribuiti.

5

L'Ufficio centrale Armi può ordinare che un'arma omologata sia depositata a scopo di confronto fintanto che essa è in commercio.


Art. 26

Munizioni vietate

(art. 6 LArm)

1

Sono vietati l'acquisto, il possesso, la fabbricazione e l'introduzione nel territorio svizzero dei seguenti tipi di munizione: a. le munizioni con proiettili a nucleo duro (acciaio, tungsteno, porcellana ecc.);

b. le munizioni con proiettili contenenti una carica esplosiva o incendiaria; c. le munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare sostanze, che alla lunga pregiudicano la salute dell'essere umano, in particolare le sostanze irritanti di cui all'allegato 2; d. le munizioni, i proiettili e i missili per ordigni militari per il lancio con effetto dirompente;

e. le munizioni con proiettili che producono elettrochoc; f.

le munizioni per armi da pugno con effetto deformante (art. 27).

2

L'Ufficio centrale Armi può autorizzare deroghe al divieto, segnatamente per scopi industriali, per la caccia o per collezioni. L'autorizzazione va limitata nel tempo; essa può essere vincolata a oneri.

Ordinanza sulle armi 11

514.541


Art. 27

Munizioni per armi da pugno con effetto deformante (art. 6 LArm) Per munizioni per armi da pugno con effetto deformante si intendono le munizioni i cui proiettili sottoposti a un test di sparo eseguito nel sapone alla glicerina da una distanza di 10 metri si deformano in modo tale che: a. la perdita di massa rispetto alle dimensioni nominali del proiettile è superiore al 5 per cento;

b. il diametro massimo dopo lo sparo è superiore al diametro nominale; e c. la deformazione a fungo dopo lo sparo è superiore al 10 per cento della lunghezza del proiettile prima dello sparo.

Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi

Art. 28

Domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi (art. 17 LArm) 1

Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati: a. un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda; b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida; c. un estratto del registro di commercio; d. l'attestato di superamento dell'esame per la patente di commercio di armi; e. i piani e i dati dei locali commerciali.

2

L'autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite.

3

La parte pratica dell'esame non è richiesta per chi: a. non fa commercio di armi da fuoco; b. è titolare di un certificato federale di capacità di armaiolo.

4

Chiunque intende partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della manifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera se invia all'autorità cantonale competente una copia autenticata della patente di commercio di armi valida all'estero.


Art. 29

Persone giuridiche

(art. 17 cpv. 3 LArm) 1

Il membro della direzione di una persona giuridica responsabile di tutte le questioni previste dalla legge sulle armi deve essere titolare di una patente di commercio di armi.

2

Il membro della direzione in questione deve garantire in ogni momento il rispetto delle prescrizioni legali.

Equipaggiamento

12

514.541


Art. 30

9 Contabilità (art. 21 LArm)

1

I titolari di patenti di commercio di armi devono conservare in modo ordinato i documenti di cui all'articolo 21 capoverso 2 LArm.

2

Devono tenere i libri contabili di cui all'articolo 21 capoverso 1 LArm sotto forma di registri progressivi e indicarvi: a. la quantità, il tipo, la designazione, il calibro e il numero delle armi, parti essenziali di armi e accessori di armi, fabbricati, acquistati o alienati, come pure delle armi da fuoco riparate, nonché la data di fabbricazione, acquisto, alienazione o riparazione; b. la quantità, il tipo e la designazione delle munizioni e della polvere da sparo, fabbricate, acquistate o alienate, nonché la data di fabbricazione, acquisto o alienazione; c. le generalità del fornitore o dell'acquirente; d. le scorte di magazzino.

3

Devono permettere in ogni momento la consultazione dei documenti all'autorità competente. Va negata la consultazione a terzi.


Art. 31

Contrassegno di armi da fuoco10 (art. 18a LArm) 1

Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi e accessori di armi fabbricati in Svizzera o introdotti nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile: 11

a. un contrassegno individuale numerico o alfabetico; b. la designazione del fabbricante; c.12 il Paese o il luogo di fabbricazione; d.13 l'anno di fabbricazione.

2

Le armi da fuoco non contrassegnate possono essere introdotte nel territorio svizzero per:

a. la lavorazione attiva; b. l'esposizione e la dimostrazione.

3

L'Ufficio centrale Armi può autorizzare l'introduzione per altri scopi di armi da fuoco non contrassegnate. L'autorizzazione è limitata nel tempo.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

12 Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

13 Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Ordinanza sulle armi 13

514.541

a14 Contrassegno di munizioni (art. 18b LArm) Sulle unità elementari d'imballaggio di munizioni fabbricate in Svizzera o introdotte nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente e in modo chiaramente leggibile: a. il numero d'identificazione della fornitura; b. la designazione del fabbricante; c. il calibro;

d. il tipo di munizioni.


Art. 32

Autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e la modifica a titolo non professionale (art. 19 cpv. 2 LArm) 1

Le autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione a titolo non professionale di parti essenziali di armi o di parti di armi appositamente costruite possono essere rilasciate se tali parti sono necessarie per riparare armi già esistenti.

2

Le autorizzazioni eccezionali per la modifica di armi in armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 LArm possono essere rilasciate esclusivamente per scopi professionali o sportivi.

3

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione a titolo non professionale di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 LArm e di munizioni vietate secondo l'articolo 6 LArm, nonché per la modifica a titolo non professionale di armi da fuoco in armi da fuoco per il tiro a raffica.


Art. 33

Autorizzazione eccezionale per le trasformazioni vietate (art. 20 LArm) 1

Le autorizzazioni eccezionali per la modifica o la rimozione dei numeri di controllo delle armi possono essere rilasciate per la sostituzione di una parte essenziale di un'arma contrassegnata se:

a. la parte essenziale sostituita è anch'essa contrassegnata; e b. la modifica o la rimozione serve ad adeguare un numero di controllo dell'arma a un altro.

2

Autorizzazioni eccezionali per accorciare le armi possono essere rilasciate per la caccia.

3

È vietato accorciare le armi da fuoco portatili trasformandole in armi corte da fuoco.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Equipaggiamento

14

514.541

Capitolo 5: Introduzione nel territorio svizzero ed esportazione Sezione 1: Introduzione nel territorio svizzero di armi soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale e di munizioni vietate

Art. 34

Autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale (art. 5 e 24 LArm) 1

La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LArm deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti: a. una copia della patente di commercio di armi; b. l'autorizzazione cantonale eccezionale di cui all'articolo 5 capoverso 4 LArm;

c. la prova che gli oggetti assoggettati all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza e che il committente è in possesso dell'autorizzazione eccezionale per gli oggetti in questione.

2

La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di munizioni vietate ai sensi dell'articolo 26 deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti: a. una copia della patente di commercio di armi; b. la prova che le munizioni soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessarie per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza.


Art. 35

Autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale (art. 5 e 25 LArm) 1

La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LArm deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti: a. l'autorizzazione cantonale eccezionale di cui all'articolo 5 capoverso 4 LArm;

b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida.

2

La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di munizioni vietate ai sensi dell'articolo 26 deve essere inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi: a. un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'inoltro della domanda;

Ordinanza sulle armi 15

514.541

b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida; c. l'indicazione del motivo dell'introduzione nel territorio svizzero (art. 26 cpv. 2).

Sezione 2: Introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale

Art. 36

Autorizzazione specifica

(art. 24a LArm) 1

La domanda di autorizzazione specifica ai sensi dell'articolo 24a LArm per la fornitura a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.

2

L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.

3

L'autorizzazione è valida sei mesi. L'autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.


Art. 37

Autorizzazione generale per armi bianche (art. 24b LArm) 1

La domanda di autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 24b LArm per l'introduzione a titolo professionale di armi bianche, munizioni ed elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.

2

L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.

3

L'autorizzazione è valida 12 mesi.


Art. 38

Autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni (art. 24c LArm) 1

La domanda di autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 24c LArm per l'introduzione a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.

2

L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.

3

L'autorizzazione è valida 12 mesi.

Equipaggiamento

16

514.541

Sezione 3:

Introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale

Art. 39

Autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale (art. 25 cpv. 1 LArm) 1

La domanda di autorizzazione per l'introduzione a titolo non professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti: a. una copia del permesso d'acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale se per l'oggetto da introdurre nel territorio svizzero è necessario tale permesso;

b. un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda se si tratta di armi di cui all'articolo 10 capoverso 1 LArm; c. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida; d. l'attestazione ufficiale di cui all'articolo 9a LArm.

2

L'autorizzazione consente l'introduzione simultanea nel territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo. È valida sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.


Art. 40

Autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco nel traffico passeggeri (art. 25a LArm) 1

Chiunque intende introdurre temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) nel territorio svizzero, deve presentare, insieme alla domanda di cui all'articolo 39, la carta europea d'arma da fuoco.

2

Se rilasciata, l'autorizzazione è iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. È valida un anno e dà diritto alla ripetuta introduzione temporanea nel territorio svizzero di tre armi al massimo e delle relative munizioni.

3

I cacciatori e i tiratori non necessitano di un'autorizzazione se sono in grado di dimostrare il motivo del viaggio, segnatamente mediante un invito a un evento di caccia o sportivo, e se le armi da fuoco trasportate sono iscritte nella carta europea d'arma da fuoco 4 ...15

15 Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Ordinanza sulle armi 17

514.541


Art. 41

Autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco da parte di agenti di sicurezza (art. 25a cpv. 1 LArm) 1

Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero e riesportare armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato che non è uno Stato Schengen, necessita unicamente di un'autorizzazione per l'introduzione temporanea.

2

L'autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero dà diritto alla ripetuta introduzione temporanea nel territorio svizzero di un'unica arma e delle relative munizioni. L'autorizzazione è valida un anno.


Art. 42

Eccezioni all'obbligo di autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero (art. 25a LArm) Le seguenti categorie di persone non necessitano di alcuna autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero: a. i membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali accreditati in Svizzera;

b. i membri di forze armate estere nell'ambito del protocollo militare; c. gli agenti di sicurezza con mandato statale nell'ambito di visite ufficiali annunciate.


Art. 43

Eccezioni agli obblighi di presentazione e di dichiarazione al momento dell'introduzione nel territorio doganale svizzero (art. 23 LArm) Sono esentati dall'obbligo di presentazione e di dichiarazione di cui agli articoli 21 e 25 della legge del 18 marzo 200516 sulle dogane: a. i membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali se le armi, le parti essenziali di armi, le munizioni e gli elementi di munizioni sono effetti personali ai sensi della Convenzione del 26 giugno 199017 relativa all'ammissione temporanea;

b. gli agenti di sicurezza incaricati da Stati esteri nell'ambito di visite ufficiali annunciate se introducono nel territorio doganale svizzero le loro armi e le relative munizioni; c. gli agenti di sicurezza incaricati dalla Svizzera nell'ambito di visite ufficiali annunciate all'estero se reintroducono nel territorio doganale svizzero le loro armi e le relative munizioni; 16 RS

631.0

17 RS

0.631.24

Equipaggiamento

18

514.541

d. le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi e le relative munizioni per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all'estero e che introducono le stesse armi che avevano esportato a tale scopo;

e. le persone che comprovano di impiegare le loro armi e le relative munizioni per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e che in seguito riesporteranno le medesime.

Sezione 4: Esportazione

Art. 44


18

Obbligo di comunicazione e bolletta di scorta (art. 22b LArm) 1

Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o le relative munizioni in uno Stato Schengen deve comunicarlo all'Ufficio centrale Armi mediante l'apposito modulo.

2

La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti: a. il nome e l'indirizzo di tutte le persone interessate; b. il luogo di destinazione; c. la quantità e il tipo di armi, di parti essenziali o di munizioni, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero delle armi; d. il mezzo di trasporto; e. la data d'invio e il giorno di arrivo previsto.

3

Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi per essere recapitati a una persona autorizzata al commercio di armi nel luogo di destinazione, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere d ed e non sono necessarie.

4

L'Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta se: a. è garantito il trasporto sicuro; e b. il richiedente presenta un'attestazione ufficiale del Paese di destinazione secondo cui il destinatario finale è legittimato al possesso degli oggetti in questione.

5

Se l'attestazione di cui al capoverso 4 lettera b non può essere presentata, l'Ufficio centrale Armi può rilasciarne una.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Ordinanza sulle armi 19

514.541


Art. 45


19



Art. 46

Carta europea d'arma da fuoco (art. 25b LArm) 1

Chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d'arma da fuoco.

2

La domanda deve essere presentata con l'apposito modulo alla competente autorità del Cantone di domicilio.

3

La domanda deve essere corredata di: a. un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda; b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida; c. due fototessere recenti.

4

L'autorità cantonale competente annota nella carta europea d'arma da fuoco tutte le armi che il richiedente è autorizzato a possedere.

5

La carta europea d'arma da fuoco è valida cinque anni. La sua durata di validità può essere prorogata due volte di due anni.

Capitolo 6:

Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi Sezione 1: Custodia di armi

Art. 47

(art. 26 LArm)

1

La culatta di armi da fuoco per il tiro a raffica, modificate o no in armi da fuoco semiautomatiche, deve essere custodita sotto chiave separatamente dal resto dell'arma.

2

Sono fatte salve le disposizioni speciali della legislazione militare.

Sezione 2: Porto di armi

Art. 48

Permesso di porto di armi (art. 27 LArm) 1

Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati: 19 Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Equipaggiamento

20

514.541

a. un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda; b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida; c. due fototessere recenti.

2

L'autorità controlla che le condizioni, in particolare la prova della necessità, siano adempite. Se tali condizioni sono date, il candidato è ammesso all'esame.

3

L'esame pratico è obbligatorio soltanto per le armi da fuoco.

4

Per il rinnovo del permesso di porto di armi, l'esame pratico va sostenuto soltanto se tale permesso è stato rilasciato da più di tre anni. Alle medesime condizioni si può rinunciare all'esame teorico se le disposizioni legali non hanno subito modifiche significative e se non vi sono dubbi che il titolare dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni legali per l'uso dell'arma.


Art. 49

Permessi di porto di armi rilasciati a diplomatici e ad agenti di sicurezza con mandato statale (art. 27 cpv. 5 LArm) 1

L'Ufficio federale di polizia rilascia il permesso di porto di armi ai membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali. Prima di rilasciare il permesso, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri.

2

Nell'ambito di visite o passaggi ufficiali annunciati, l'Ufficio federale di polizia rilascia il permesso di porto di armi agli agenti di sicurezza con mandato statale.


Art. 50

Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri (art. 27a LArm) 1

L'Ufficio centrale Armi rilascia alle compagnie aeree estere e alle competenti autorità estere l'autorizzazione quadro di cui all'articolo 27a capoverso 2 LArm.

2

L'autorizzazione quadro disciplina in particolare: a. l'esercizio di funzioni di sicurezza negli aeroporti; b. la protezione degli equipaggi sul percorso verso e dai loro alloggi; c. la protezione degli equipaggi nei loro alloggi; d. la protezione delle succursali.

3

Sulla base dell'autorizzazione quadro, l'Ufficio centrale Armi rilascia permessi di porto di armi a dipendenti di tali compagnie aeree. Prima del rilascio, può prendere le informazioni necessarie.

Ordinanza sulle armi 21

514.541

Sezione 3: Trasporto di armi

Art. 51

(art. 28 LArm)

1

Un'arma può essere trasportata soltanto per un tempo adeguato in relazione all'attività che ne giustifica l'uso.

2

Durante il trasporto di armi da fuoco, i caricatori non devono contenere munizioni.

Capitolo 7: Autorizzazioni, controllo e sanzioni amministrative

Art. 52

Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni; moduli (art. 40 cpv. 2 LArm) 1

Le autorizzazioni ai sensi della legge sulle armi sono rilasciate se il richiedente soddisfa in particolare le seguenti condizioni: a. prova la sua identità; b. ha l'esercizio dei diritti civili; c. gode di uno stato di salute fisico e mentale che non comporta alcun rischio elevato in relazione al maneggio delle armi; d. gode di buona reputazione; e. dà prova delle particolari capacità previste dalla legge sulle armi.

2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste (art. 12 cpv. 3, 15 cpv. 1, 28 cpv. 1, 34 cpv. 1, 35 cpv. 1, 36 cpv. 1, 37 cpv. 1, 38 cpv. 1, 39 cpv. 1, 44 cpv. 1, 46 cpv. 2, 48 cpv. 1 e 68 cpv. 4) nonché un contratto modello per l'alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d'acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il contratto modello possono essere richiesti all'autorità cantonale competente o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.20 3 I moduli presentati o rispediti alle autorità competenti devono essere distrutti dopo 15 anni.


Art. 53

Controllo (art. 29 LArm)

1

L'autorità cantonale competente esercita il controllo sulla fabbricazione, la modifica e la trasformazione, nonché sull'acquisto, il commercio e la mediazione di armi, parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

2

Controlla in particolare, almeno una volta ogni due anni, che i negozianti di armi svolgano la loro attività conformemente alle disposizioni della legge sulle armi, 20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Equipaggiamento

22

514.541

della presente ordinanza e delle esigenze minime in materia di locali commerciali stabilite dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, nonché alle condizioni e agli oneri relativi all'autorizzazione.

3

L'Ufficio centrale Armi esercita, nell'ambito delle sue competenze, il controllo relativo all'introduzione nel territorio svizzero e all'esportazione di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite, munizioni ed elementi di munizioni.


Art. 54

Procedura dopo un sequestro senza possibilità di restituzione 21 (art. 31 cpv. 5 LArm) 1

Se l'oggetto sequestrato conformemente all'articolo 31 LArm è utilizzabile, l'autorità competente può disporne liberamente. 22 2

Se l'oggetto non è utilizzabile, l'autorità competente può custodirlo, distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia giudiziaria o a un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico. 23 3 Il legittimo proprietario dev'essere indennizzato se l'oggetto non può essergli restituito. 24 4

Se l'oggetto è alienato, l'indennizzo corrisponde al ricavato. Negli altri casi, l'indennizzo corrisponde al valore effettivo dell'oggetto. Le spese di custodia e di alienazione sono dedotte dall'indennizzo.

5

Se la procedura d'indennizzo non può aver luogo, in particolare perché il legittimo proprietario è sconosciuto o irreperibile, il ricavato è devoluto allo Stato.

Capitolo 8: Emolumenti

Art. 55

Tariffe (art. 32 LArm)

Per le pratiche relative a autorizzazioni, esami e omologazioni, nonché per la custodia delle armi sequestrate si applicano gli emolumenti secondo l'allegato 1.


Art. 56

Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200425 sugli emolumenti.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

25 RS 172.041.1

Ordinanza sulle armi 23

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Art. 57

Riscossione (art. 32 LArm)

Gli emolumenti fino a 1000 franchi possono essere riscossi in anticipo o per contrassegno.

Capitolo 9: Ufficio centrale Armi

Art. 58

Compiti (art. 31c LArm) 1

L'Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti: a. gestisce una banca dati automatizzata sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA, art. 32a lett. a e 32b LArm);

b. gestisce una banca dati automatizzata sull'acquisto di armi da fuoco o parti essenziali di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS, art. 32a lett. b e 32b LArm); c. gestisce una banca dati automatizzata sulla revoca o il rifiuto di autorizzazioni e sul sequestro di armi (DEBBWA, art. 32a lett. c e 32b cpv. 2 LArm);

d. gestisce una banca dati automatizzata sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito (DAWA, art. 32a lett. d e 32b cpv. 3 LArm); e. gestisce una banca dati automatizzata sulle caratteristiche principali di armi e munizioni (WANDA e MUNDA, art. 32a lett. e LArm); f. gestisce una banca dati automatizzata sulla valutazione di tracce di armi da fuoco relative ad armi, munizioni, in particolare munizioni impiegate per un reato, e persone coinvolte nella commissione di reati o vittime di reati (ASWA, art. 32a lett. f e 32b cpv. 4 LArm); g. verifica l'autenticità di attestazioni estere (art. 6b cpv. 3 e 9a cpv. 3 LArm); h. rilascia attestazioni ufficiali (art. 6b cpv. 3 e 9a cpv. 3 LArm); i.

rilascia e rinnova le autorizzazioni per l'introduzione nel territorio svizzero di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite e accessori di armi ai sensi degli articoli 4 e 5 capoverso 1 LArm, nonché di munizioni ed elementi di munizioni (art. 25 cpv. 3 e 25a LArm); j. rilascia autorizzazioni quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri (art. 27a e 31c cpv. 2 lett. f LArm); k. effettua comunicazioni a Stati esteri e alle autorità cantonali competenti (art. 22b cpv. 5, 24 cpv. 4 e 32c LArm); l. effettua comunicazioni ai competenti servizi dell'amministrazione militare (art. 32j cpv. 1 LArm); m. presta consulenza ai cittadini e all'Amministrazione (art. 31c cpv. 2 LArm);

Equipaggiamento

24

514.541

n. esegue omologazioni e controlli di armi, nonché tiene un registro relativo alle omologazioni eseguite e ai numeri di omologazione; o. effettua controlli ai sensi dell'articolo 53 capoverso 3; p. coordina le attività delle autorità cantonali d'esecuzione, in particolare riceve informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni; q. emana direttive ed elabora documenti d'esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi; r. mette a disposizione delle autorità cantonali competenti e dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, in forma informatizzata, i moduli legalmente previsti;

s. effettua il coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco (art. 31d LArm).

2

L'Ufficio centrale Armi può delegare compiti previsti nel capoverso 1 lettere e, g e n. Può far capo a periti e stipulare contratti con i rispettivi servizi tecnici.

Capitolo 10: Trattamento e protezione dei dati

Art. 59

Diritto d'accesso ai dati della DEWS e della ASWA (art. 32c LArm) Ai dati della DEWS e della ASWA può accedere soltanto l'Ufficio centrale Armi.


Art. 60

26 Generalità (art. 32b LArm) 1

Come generalità figurano: a. nella DEWA, nella DEWS, nella DEBBWA, nell'ASWA e nei sistemi d'informazione cantonali relativi all'acquisizione di armi da fuoco: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e la cittadinanza; b. nella DAWA: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita e l'indirizzo.

2

La DEBBWA e la DAWA contengono, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 32b capoverso 2 LArm, le indicazioni seguenti: a. il

fabbricante;

b. il

calibro.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Ordinanza sulle armi 25

514.541


Art. 61 a 6327

Art. 64

Comunicazione dei dati della DEWA, della DEWS, della DEBBWA, della DAWA e della ASWA a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (art. 32e LArm) È data una protezione adeguata della persona interessata ai sensi dell'articolo 32e LArm se in relazione ai dati trasmessi e al loro trattamento sono fornite garanzie sufficienti, risultanti segnatamente dalle clausole contrattuali, sui punti seguenti: a. i principi della legittimità e della buona fede nel trattamento dei dati, nonché dell'esattezza dei dati sono rispettati; b. lo scopo della comunicazione è chiaramente stabilito; c. i dati sono trattati solo fintanto che necessario allo scopo della comunicazione;

d. le autorità autorizzate a trattare i dati sono chiaramente designate; e. la trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati è vietata;

f. la conservazione e la cancellazione dei dati sono chiaramente disciplinate; g. la persona interessata ha il diritto di rettifica dei dati inesatti; h. la persona interessata è informata sul trattamento dei suoi dati personali e sulle relative condizioni; i. la persona interessata ha il diritto di essere informata sui dati che la riguardano;

j. la sicurezza dei dati è garantita; k. la persona interessata ha il diritto di fare appello a un'autorità indipendente se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.


Art. 65

Diritti degli interessati I diritti degli interessati sono retti dalle legge federale del 19 giugno 199228 sulla protezione dei dati.


Art. 66


29

Durata della conservazione dei dati (art. 32c cpv. 4 LArm) 1

I dati della DEWA, della DEWS, della DEBBWA, della DAWA e dell'ASWA sono conservati per 50 anni.

27 Abrogati dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

28 RS

235.1

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Equipaggiamento

26

514.541

2

I dati del sistema d'informazione cantonale relativo all'acquisizione di armi da fuoco sono conservati per almeno 30 anni.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 67

Esecuzione da parte dell'Amministrazione delle dogane (art. 40 cpv. 4 LArm) 1

L'imposizione doganale è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.

2

L'Amministrazione delle dogane comunica all'autorità che rilascia autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni per l'introduzione di armi nel territorio svizzero. Su richiesta, fornisce a tale autorità informazioni sull'introduzione di armi nel territorio svizzero.

3

Se nel corso di controlli constata infrazioni secondo l'articolo 33 LArm, l'Amministrazione delle dogane nega il proseguimento del viaggio e si rivolge alla competente polizia cantonale.

4

Se l'intervento della polizia cantonale non è opportuno o possibile, l'Amministrazione delle dogane, d'intesa con la polizia, stende il verbale di accertamento e lo trasmette, insieme agli oggetti sequestrati, al competente giudice istruttore per l'apertura di un procedimento penale.


Art. 68

Comunicazioni delle autorità cantonali all'Ufficio centrale Armi (art. 30a e 32k LArm) 1

Le disposizioni cantonali d'esecuzione vanno comunicate all'Ufficio centrale Armi.

2

La revoca o il rifiuto di autorizzazioni cantonali nonché la confisca di armi vanno comunicati immediatamente all'Ufficio centrale Armi indicandone i motivi.

3

Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati immediatamente all'Ufficio centrale Armi. Quest'ultimo informa la Segreteria di Stato dell'economia.

4

Il modulo ufficiale è obbligatorio per le comunicazioni secondo l'articolo 32k LArm. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente.


Art. 69

Comunicazioni dell'amministrazione militare all'Ufficio centrale Armi (art. 32j cpv. 2 LArm) Al proscioglimento dall'obbligo militare o alla cessazione dell'attività in seno al Corpo delle guardie di confine, i competenti servizi dell'amministrazione militare (Base logistica dell'esercito, Ufficio dell'uditore in capo, comandi di circondario) comunicano all'Ufficio centrale le seguenti indicazioni relative alle persone che hanno ricevuto in proprietà un'arma, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita o a cui è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito:

Ordinanza sulle armi 27

514.541

a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e il numero di registro della persona; b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell'arma, nonché la data dell'alienazione; c. la data della registrazione nella banca dati.


Art. 70

Comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi (art. 32j cpv. 1 LArm) L'Ufficio centrale Armi comunica ai competenti servizi dell'amministrazione militare (Base logistica dell'esercito, Ufficio dell'uditore in capo, comandi di circondario) le seguenti indicazioni relative alle persone che sono registrate nella banca dati DEBBWA e che sono o potrebbero essere soggette all'obbligo militare: a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita e l'indirizzo della persona;

b. le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca di un'autorizzazione o al sequestro dell'arma.


Art. 71

Autorizzazioni eccezionali

(art. 28b LArm) 1

Le autorizzazioni cantonali eccezionali (art. 5 cpv. 4, 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 LArm) possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per iscritto, per una determinata persona e di norma per una sola arma, una sola parte essenziale di arma, una sola parte appositamente costruita ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm o un solo accessorio di un determinato tipo di arma. Tali autorizzazioni vanno limitate nel tempo; le autorizzazioni possono essere vincolate a oneri.

2

I Cantoni rilasciano autorizzazioni eccezionali in particolare per: a. le armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive; b. i coltelli vietati utilizzati da invalidi o determinate categorie professionali.

3

Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata un'autorizzazione per la mediazione in Svizzera di più di un'arma, di più di una parte essenziale di arma, di più di una parte appositamente costruita ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm o di più di un accessorio di arma, a condizione che dette persone possano comprovare che: a. tali armi, parti essenziali, parti appositamente costruite o accessori di armi sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza; oppure b. il committente è in possesso di un'autorizzazione eccezionale per le armi, le parti essenziali o gli accessori di armi in questione.

Equipaggiamento

28

514.541


Art. 72

Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 4.


Art. 73

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 dicembre 2008.

Ordinanza sulle armi 29

514.541

Allegato 130 (art. 55)

Emolumenti riscossi per le pratiche relative ad autorizzazioni, esami e omologazioni, nonché per la custodia delle armi sequestrate Per le pratiche relative a autorizzazioni, esami e omologazioni, nonché per la custodia delle armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti: Fr.

a. permesso d'acquisto di armi: 1. ...

2. spray per l'autodifesa 20.3. armi

da

fuoco

50.4. altre

armi

50.5. parti essenziali di armi

20.b. proroga dell'autorizzazione per l'introduzione nel territorio

svizzero nonché del permesso d'acquisto di armi 20.c. autorizzazione eccezionale per acquisto, mediazione e introduzione

nel territorio svizzero di: 1. pugnali e coltelli secondo l'articolo 10 della presente ordinanza

20.2. armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d LArm

50.3. armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e LArm

50.4. armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm

150.5. parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite

secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere a e b LArm 50.6. armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera f LArm

120.7. armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b LArm

150.8. accessori di armi

100.d. autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica

(art. 5 cpv. 4 LArm) 100.e. autorizzazione eccezionale per i cittadini di determinati Stati

(art. 7 cpv. 2 LArm) 150.f.

autorizzazione eccezionale per la fabbricazione, la modifica e le trasformazioni vietate (senza i costi effettivi secondo fatturazione dell'organo abilitato a eseguire l'esame) (art. 19 e 20 LArm)

100.30 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010

(RU 2010 2827).

Equipaggiamento

30

514.541

Fr.

g. attestazione dell'Ufficio centrale Armi (art. 6b cpv. 3 e 9a cpv. 2 LArm) 50.h. patente di commercio di armi: 1. esame

pratico

150.2. esame

teorico

150.3. rilascio

350.4. adeguamento di un'autorizzazione già rilasciata

150.i. permesso di porto di armi: 1. esame

pratico

70.2. esame

teorico

70.3. rilascio

50.4. adeguamento di un'autorizzazione già rilasciata

20.j.

sequestro e custodia di armi: 1. per arma

200.2. custodia per singolo caso e in base all'onere

max. 5000.k. autorizzazione specifica (art. 36)

50.l. proroga dell'autorizzazione specifica

20.m. autorizzazione generale per armi bianche (art. 37)

150.n. autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni (art. 38)

150.o. autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero di armi o

munizioni a titolo non professionale (art. 39) 50.p. proroga dell'autorizzazione secondo gli articoli 25a capoverso 1

e 39 capoverso 2 LArm 20.q. esame di omologazione (senza i costi effettivi secondo fatturazione

dell'organo abilitato a eseguire l'esame) 200.r.

autorizzazione per munizione vietata (art. 26 cpv. 2) 50.s

autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco da parte di agenti di sicurezza (art. 41) 50.t.

autorizzazione quadro a compagnie aeree estere (art. 50 cpv. 1) 500.u. permesso di porto di armi al personale di compagnie aeree estere

(art. 50 cpv. 3)

50.v. rilascio di una carta europea d'arma da fuoco (art. 46)

150.w. proroga della validità della carta europea d'arma da fuoco

(art. 46 cpv. 5)

100.

Ordinanza sulle armi 31

514.541

Fr.

x. iscrizione dell'autorizzazione nella carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 2 LArm) 50.y. rilascio di una bolletta di scorta (art. 44 cpv. 1)

50.

Equipaggiamento

32

514.541

Allegato 2

(art. 1 e 26 cpv. 1 lett. c) Sostanze irritanti Sono considerate sostanze irritanti: a. CA (cianuro di bromobenzile); b. CS (o-clorobenzilidenmalononitrile); c. CN

(

-cloroacetofenone); d. CR

(dibenzo(b,f)-1,4-oxazepina).

Ordinanza sulle armi 33

514.541

Allegato 331 (art. 40 cpv. 4)

31 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Equipaggiamento

34

514.541

Allegato 4

(art. 72)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. ordinanza del 21 settembre 199832 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni;

2. ordinanza del DFGP del 1° febbraio 200233 sulle munizioni vietate.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: ...34 32 [RU 1998 2549, 2001 1009, 2002 319 n. II 2671, 2003 5143, 2005 2695 n. II 4, 2007 1469 all. 4 n. 11] 33 [RU

2002 258]

34 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2008 5525.