01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
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01.01.2016 - 31.12.2019
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.06.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.12.2005
01.01.2001 - 31.12.2003
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916.310

Ordinanza
sull'allevamento di animali

(OAlle)

del 31 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 144 capoverso 2, 146, 147a capoverso 2 e 177 della legge
del 29 aprile 19981 sull'agricoltura,2

ordina:

1 RS 910.1

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private;
b.
l'assegnazione di contributi per l'allevamento;
c.
l'assegnazione di contributi per la conservazione delle razze svizzere;
d.
l'assegnazione di contributi per progetti di ricerca;
e.
l'immissione in commercio di animali da allevamento, del loro sperma e dei loro ovuli non fecondati ed embrioni;
f.
l'importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali.
Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a.
libro genealogico: libro tenuto da un'organizzazione di allevamento riconosciuta degli animali da allevamento per attestare la loro ascendenza e le loro prestazioni;
b.
esame funzionale: procedura per determinare la prestazione e lo stato di salute di un animale, inclusa la qualità dei suoi prodotti;
c.
stima dei valori genetici: procedura statistica riconosciuta scientificamente secondo i vigenti principi zootecnici per stimare i valori genetici di un animale in rapporto agli animali della stessa popolazione;
d.
valutazioni genetiche: procedura semplificata per stimare i valori genetici di un animale in rapporto a una popolazione di riferimento;
e.
periodo di creazione: periodo di tre intervalli di generazione al massimo definito nel programma di allevamento necessario per allestire un libro genealogico quando si crea una nuova razza;
f.
giorno di riferimento: giorno determinante per il censimento degli animali iscritti nel libro genealogico che danno diritto ai contributi;
g.
periodo di riferimento: periodo durante il quale sono state attuate le misure zootecniche che danno diritto ai contributi;
h.
stazione di inseminazione: stazione autorizzata dal veterinario cantonale a prelevare lo sperma per l'inseminazione artificiale;
i.
esame della prestazione dello stallone da allevamento: esame per selezionare i migliori stalloni di una popolazione;
j.
puledro iscritto: puledro iscritto nel libro genealogico mediante numero d'identificazione e nome;
k.
puledro identificato: puledro accompagnato dalla giumenta descritto mediante una segnalazione grafica e verbale;
l.
animali non iscritti nel libro genealogico: animali iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento ma che non sono conformi agli standard definiti per la razza.
Art. 3 Contabilità e partecipazione finanziaria degli allevatori

1 Le organizzazioni di allevamento riconosciute devono tenere una contabilità che illustri come sono stati impiegati i singoli contributi per le diverse misure zootecniche.

2 Gli allevatori devono partecipare finanziariamente alle misure zootecniche delle loro organizzazioni di allevamento riconosciute almeno nella misura del 20 per cento del costo totale.

Sezione 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento3

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Art. 5 Condizioni

1 Un'organizzazione di allevamento per ogni razza o popolazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché di conigli, volatili, api mellifere e camelidi del Nuovo Mondo è riconosciuta se:

a.
è concepita quale organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi;
b.
ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
c.
dispone di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell'organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti:
1.
ogni allevatore, e
2.
ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi;
d.
ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da un programma di allevamento;
e.
tiene un unico libro genealogico centrale con i dati delle razze o delle popolazioni zootecniche conforme alle esigenze di cui all'articolo 7;
f.
esegue esami funzionali secondo l'articolo 8;
g.
esegue stime dei valori genetici secondo l'articolo 9;
h.
esegue, invece della stima dei valori genetici, una valutazione genetica secondo l'articolo 10, se l'effettivo di una razza o di una popolazione zootecnica non è sufficiente e secondo i vigenti principi zootecnici una stima dei valori genetici non è sostenibile dal punto di vista scientifico;
i.
dispone di un effettivo di animali della razza o della popolazione zootecnica abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento o garantire la conservazione della razza o della popolazione zootecnica;
j.
garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario delle misure zootecniche e tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni zootecniche gestite;
k.
esercita le attività zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute;
l.
nel caso gestisca un libro genealogico filiale, rispetta i principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza degli equini.

2 Un'organizzazione non è riconosciuta come organizzazione di allevamento per una determinata razza se per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione potrebbe compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente.

3 Un'organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se:

a.
soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e j; o
b.
soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b e j e nei suoi statuti o nell'atto costitutivo è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.4

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Art. 6 Condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi

1 Un'organizzazione di allevamento o un'impresa di allevamento privata con registri per suini da allevamento ibridi è riconosciuta se:

a.
ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
b.
dispone di statuti giuridicamente validi;
c.
ha obiettivi chiari concernenti l'allevamento, documentati da un programma di allevamento;
d.
tiene o istituisce un registro ed è in grado di eseguire i controlli richiesti;
e.
esegue esami funzionali secondo l'articolo 8;
f.
esegue stime dei valori genetici secondo l'articolo 9;
g.
dispone di un effettivo di animali abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento;
h.
garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario delle misure zootecniche nei settori di promozione e tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni zootecniche gestite;
i.
esercita le attività zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute.

2 Gli statuti di un'organizzazione di allevamento devono consentire, se le condizioni previste dagli statuti sono soddisfatte, l'affiliazione di:

a.
ogni allevatore; e
b.
ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi.

3 Alle organizzazioni di allevamento che tengono un libro genealogico per suini da allevamento ibridi e per suini di razza pura si applica l'articolo 5.

Art. 7 Tenuta del libro genealogico

1 Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento.

2 Oltre agli animali di razza pura, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza.

3 All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni.

4 Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali.

5 Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto un libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti:

a.
la definizione delle caratteristiche tipiche della razza;
b.
la definizione degli obiettivi zootecnici;
c.
l'identificazione per mezzo della marchiatura uniforme degli animali;
d.
la registrazione dei dati relativi all'ascendenza;
e.
l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali, nonché la stima dei valori genetici o le valutazioni genetiche;
f.
la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico;
g.
le esigenze relative all'iscrizione nel libro genealogico e per il diritto di riproduzione.
Art. 8 Esami funzionali

1 Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale.

2 Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

3 Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:

a.
il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare;
b.
la procedura dell'esame;
c.
le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato;
d.
le condizioni d'ammissione;
e.
la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è ese­guito;
f.
il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate;
g.
il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio;
h.
i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame;
i.
la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione.
Art. 9 Stime dei valori genetici

1 Le stime dei valori genetici devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici.

2 Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:

a.
il genere e la portata della stima dei valori genetici;
b.
la procedura di stima dei valori genetici;
c.
i dati su cui si basa la stima e lo scambio di dati;
d.
le date della valutazione;
e.
i provvedimenti di assicurazione della qualità;
f.
le condizioni di pubblicazione e la comunicazione delle stime dei valori genetici ai membri.
Art. 10 Valutazioni genetiche

1 Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici.

2 La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa.

3 Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:

a.
il genere e la portata della valutazione genetica;
b.
la procedura di valutazione genetica;
c.
i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati;
d.
le date della valutazione;
e.
i provvedimenti di assicurazione della qualità;
f.
le condizioni di pubblicazione e la comunicazione della valutazione genetica ai membri.
Art. 11 Procedura

1 Le domande di riconoscimento vanno presentate all'UFAG con la documentazione necessaria.

2 Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni.

3 Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi.

Art. 13 Riconoscimento e attività di organizzazioni di allevamento con sede nell'Unione europea

1 Le organizzazioni di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera.

2 Esse possono operare in Svizzera se l'UFAG approva la domanda di estensione del raggio di attività territoriale presentata dall'autorità competente dello Stato membro dell'UE.

3 La domanda è respinta se:

a.
per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute in Svizzera e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione rischia di compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente; o
b.
gli equini della razza in questione possono essere iscritti in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un'organizzazione riconosciuta in Svizzera che si attiene in particolare per questa sezione ai principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza.

4 L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento estere che operano in Svizzera.

Sezione 3: Promozione dell'allevamento di animali

Art. 14

1 Nel quadro dei fondi disponibili, le organizzazioni di allevamento riconosciute vengono sostenute per le misure zootecniche concernenti gli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i conigli, i volatili, i camelidi del Nuovo Mondo e le api mellifere, mediante i seguenti contributi a favore degli allevatori:

a.
contributi per l'allevamento (sezione 4) per:
1.
tenuta del libro genealogico,
2.
esami funzionali;
b.
contributi per la conservazione delle razze svizzere e per progetti di ricerca (sezioni 5 e 6).5

2 Non sono assegnati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o istituiscono registri per suini da allevamento ibridi e alle organizzazioni di allevamento estere.

3 L'UFAG pubblica i contributi assegnati a ciascuna organizzazione di allevamento e per ciascuna misura.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Sezione 4: Contributi per l'allevamento

Art. 15 Contributi per l'allevamento di bovini

1 ...6

2 Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente:

a.
tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico


12 franchi

b.
esami funzionali:
1.
per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione


9 franchi

2.
campioni di latte:
-
per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4
-
per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o ATM4
-
per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C


5 franchi

3.50 franchi

2.20 franchi

3.
per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR


26 franchi

4.
per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR


1 franco.7

3 I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classifica­zione.

4 Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico:

a.
se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o
b.
se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della compo­sizione.

5 Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute.

6 Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico al termine del periodo di lattazione.

7 ...8

8 Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.9

6 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

8 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2014 (RU 2014 1687). Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

9 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Art. 16 Contributi per l'allevamento di equini

1 ...10

2 I contributi sono i seguenti:

a.
tenuta del libro genealogico: per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico


400 franchi

b.
esami funzionali:
1.
per ogni esame dello stallone nella stazione
2.
per ogni esame dello stallone nell'azienda

650 franchi

50 franchi.11

3 Per puledri identificati e iscritti nel libro genealogico è assegnato un contributo, sempre che:

a.
non abbiano più di un anno e i genitori e i nonni siano iscritti o menzionati nel libro genealogico;
b.
siano discendenti di stalloni ammessi come stalloni da monta dalla Federazione; e
c.
siano registrati nella banca dati sul traffico di animali.

4 Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, è assegnata al massimo la metà del contributo per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico.

5 Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone è assegnato un'unica volta nella vita di uno stallone.

6 Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nell'azienda è assegnato se:

a.
l'esame dura almeno un giorno;
b.
l'esame è svolto unicamente su stalloni;
c.
sono selezionati soltanto singoli stalloni da allevamento; e
d.
l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale.

7 Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nella stazione è assegnato se:

a.
l'esame nella stazione dura almeno 30 giorni;
b.
l'esame è svolto unicamente su stalloni;
c.
l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale nella stazione; e
d.
gli stalloni non lasciano la stazione durante il periodo della prova.

10 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Art. 17 Contributi per l'allevamento di suini

1 ...12

2 Il contributo per l'allevamento di suini è il seguente:

a.
tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico


150 franchi

b.
esami funzionali:
1.
per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso


4 franchi

2.
per ogni esame nell'azienda con descrizione lineare e determinazione del peso


4 franchi

3.
per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso



6 franchi

4.
per ogni esame nella stazione

450 franchi

5.
per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro


70 franchi.13

3 L'importo annuo destinato all'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi.

4 Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è assegnata al massimo la metà del contributo.

5 Il contributo per l'esame nella stazione è assegnato se questo comprende il rilevamento dell'aumento di peso, l'indice di consumo, la carnosità e almeno tre criteri di qualità della carne e del grasso durante un periodo d'ingrassamento conforme alla prassi. I seguenti esami danno diritto a un contributo:

a.
esame dei fratelli e delle sorelle;
b.
esame funzionale dei verri;
c.
esame dei prodotti terminali;
d.
gruppi d'esame liberi con programma di allevamento definito per animali non iscritti nel libro genealogico.

6 La metà del contributo è assegnata per ogni esame nella stazione per i gruppi d'esame liberi nel quadro di un programma di allevamento definito.

7 L'esame nell'azienda concernente l'odore del verro prevede almeno la determinazione dell'androsterone e dello scatolo.

12 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Art. 1814 Contributi per l'allevamento di ovini, escluse le pecore da latte

1 Il contributo per l'allevamento di ovini, escluse le pecore da latte, è il seguente:

a.
tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico


21 franchi

b.
esame funzionale: per ogni esame della capacità di sviluppo

12 franchi

2 Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è rilevato conformemente alla prassi e se è effettuata almeno una pesatura di controllo tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Art. 19 Contributi per l'allevamento di caprini e di pecore da latte

1 ...15

2 Il contributo per l'allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente:

a.
tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico


35 franchi

b.
esami funzionali:
1.
campioni di latte:
-
per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4
-
per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o ATM4
-
per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C
2.
per ogni esame della capacità di sviluppo

6 franchi

4.50 franchi

3.20 franchi

26 franchi.16

3 Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per i caprini e le pecore da latte appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico:

a.
per gli animali non iscritti nel libro genealogico; o
b.
se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione.

4 Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per i caprini e le pecore da latte se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute.

5 Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni capra e ogni pecora da latte appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico al termine del periodo di lattazione.

6 Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è stato rilevato conformemente alla prassi e almeno una pesatura di controllo è effettuata tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita.

15 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Art. 21 Contributi per l'allevamento di api mellifere

1 ...18

2 Il contributo per l'allevamento di api mellifere è il seguente:

a.
tenuta del libro genealogico:
1.
per ogni regina
2.
per ogni determinazione della purezza della razza mediante analisi del DNA
3.
per ogni determinazione della purezza della razza mediante esame delle ali (indice cubitale)
4.
per ogni stazione di fecondazione A
5.
per ogni stazione di fecondazione B

50 franchi

90 franchi

8 franchi

3000 franchi

500 franchi

b.
esami funzionali:
1.
per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione reso anonimo e stima dei valori genetici
2.
per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto e stima dei valori genetici


440 franchi

180 franchi.19

3 Il contributo per regina è assegnato al termine dell'esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione reso anonimo o conosciuto e dopo l'iscrizione nel libro genealogico.

4 Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato per le regine per le quali è stato eseguito l'esame funzionale e le colonie di maschi su una stazione di fecondazione B.

5 Una stessa regina e una colonia di maschi danno diritto a un unico contributo per la determinazione della purezza della razza.

6 Il contributo per una stazione di fecondazione è assegnato se nell'anno di contribuzione vi sono collocate almeno 100 giovani regine.20

18 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Art. 22 Disposizioni comuni

1 I contributi di cui agli articoli 15-21 inferiori ai 50 000 franchi all'anno per organizzazione di allevamento riconosciuta non sono assegnati. Fanno eccezione i contributi alle organizzazioni di allevamento di razze svizzere. Se un'organizzazione o un'impresa fornisce prestazioni di natura zootecnica su incarico di una o più organizzazioni di allevamento riconosciute, la soglia dei 50 000 franchi si applica a ogni singola organizzazione di allevamento riconosciuta.

2 ...21

3 Al fine di ottenere i contributi di cui agli articoli 15-21, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali come anche di puledri identificati e iscritti. L'UFAG pubblica le cifre comunicate.

4 Le misure zootecniche possono essere computate soltanto per gli animali il cui proprietario durante l'anno di contribuzione è membro attivo (membro individuale o collettivo) dell'organizzazione di allevamento riconosciuta ed è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.22

5 Una misura zootecnica dà diritto a un unico contributo per animale e per anno.

6 I contributi per animale iscritto nel libro genealogico di cui agli articoli 15 e 17-20 sono assegnati per animali:

a.
i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza; e
b.
la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento.

7 Oltre alle esigenze secondo il capoverso 6:

a.
gli animali femmina della specie bovina e suina devono avere almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;
b.
i verri devono avere almeno una monta iscritta nel libro genealogico;
c.
i tori devono avere almeno nove mesi d'età;
d.
gli ovini e i caprini devono avere almeno sei mesi d'età;
e.
i camelidi del Nuovo Mondo devono avere almeno otto mesi d'età.

8 La metà del contributo è assegnata per gli animali iscritti nel libro genealogico che non soddisfano le esigenze di cui agli articoli 6 e 7:

a.
durante il periodo di creazione; o
b.
se sono iscritti per la prima volta nel libro genealogico con un'ascendenza incompleta.

9 Non è assegnato alcun contributo per animale iscritto nel libro genealogico se nei due anni precedenti il giorno di riferimento non è documentata alcuna attività zootecnica, nascita, monta né inseminazione.

21 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Art. 22a23 Assegnazione dei contributi

1 I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti come segue:

a.
allevamento di bovini72 %
b.
allevamento di equini4 %
c.
allevamento di suini10,75 %
d.
allevamento di ovini, escluse le pecore da latte6,5%
e.
allevamento di caprini e di pecore da latte5,75 %
f.
allevamento di camelidi del Nuovo Mondo0,2 %
g.
allevamento di api mellifere0,8 %

2 Se i fondi disponibili giusta il capoverso 1 per una categoria di allevamento non sono sufficienti per versare i contributi in base alle aliquote di cui agli articoli 15-21, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono ridotti in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente.

3 Se i fondi disponibili giusta il capoverso 1 per una categoria di allevamento sono superiori ai contributi da versare in base alle aliquote di cui agli articoli 15-21 per una categoria di allevamento, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono aumentati in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente.

4 Per la riduzione e l'aumento dei contributi da versare è determinante il rapporto tra i costi delle singole misure zootecniche. Per calcolare tale rapporto l'UFAG fa riferimento ai costi dell'ultimo periodo prima dell'anno precedente a quello di contribuzione comprovati dalle organizzazioni di allevamento riconosciute.

23 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Sezione 5: Contribuiti per la conservazione delle razze svizzere

Art. 23 Contributi per la conservazione di razze svizzere

1 L'importo annuo massimo destinato alla conservazione delle razze svizzere ammonta a 900 000 franchi. A tale importo possono aggiungersi i fondi non utiliz­zati di cui all'articolo 25.

1bis Alle organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 lettera b sono assegnati al massimo 150 000 franchi l'anno.24

2 Per razza svizzera si intende una razza:

a.
che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o
b.
per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.

3 Su domanda, le organizzazioni di allevamento riconosciute e le organizzazioni riconosciute possono ricevere contributi limitati nel tempo per realizzare progetti volti alla conservazione di:

a.
razze svizzere;
b.
razze che si erano estinte in Svizzera e che vi sono state di nuovo importate, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata.

4 Per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico) possono essere assegnati contributi alle organizzazioni di allevamento riconosciute e alle organizzazioni riconosciute. L'UFAG conclude con le organizzazioni i pertinenti accordi.

24 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Art. 24 Contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes

1 L'importo annuo massimo destinato alla conservazione della razza delle Franches Montagnes, a complemento dell'articolo 23, ammonta a 1 160 000 franchi.

2 Il contributo ammonta a 500 franchi per giumenta accompagnata dal puledro. Se l'importo annuo massimo di 1 160 000 franchi non è sufficiente, la Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes25 riduce proporzionalmente il contributo per ogni giumenta accompagnata dal puledro.

3 Danno diritto ai contributi le giumente iscritte nel libro genealogico, detenute con­formemente alla protezione degli animali, accompagnate da un puledro identificato e iscritto nel libro genealogico, nonché registrato nella banca dati sul traffico di animali nell'anno di contribuzione che discende da uno stallone iscritto nel libro genealogico della razza delle Franches Montagnes.26

4 Gli allevatori devono depositare le loro domande presso la Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes.

5 5 La Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes decide in merito al diritto ai contributi e versa il relativo importo all'allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di allevamento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi entro 30 giorni lavorativi. In base a un elenco delle giumente accompagnate dal puledro che danno diritto a contributi, la Federazione fattura i contributi all'UFAG. Per i controlli concernenti la detenzione conforme alla protezione degli animali, la Federazione fa capo ai Cantoni o alle organizzazioni cui ricorrono i Cantoni; il controllo è retto dall'ordinanza del 31 ottobre 201827 sul coordinamento dei controlli.28

6 La Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes comunica all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di giumente che danno diritto ai contributi.

25 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975).

27 RS 910.15

28 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 2 all'O del 31 ott. 2018 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4171).

Sezione 6: Contribuiti per progetti di ricerca

Art. 25

L'importo annuo massimo destinato ai progetti riguardanti risorse zoogenetiche ammonta a 100 000 franchi.

Sezione 7: Certificato di ascendenza per l'immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni


Art. 26 Esigenza del certificato di ascendenza

1 Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, come anche il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati al momento dell'immissione in commercio da un certificato di ascendenza.

2 In caso di cambiamento di proprietario in Svizzera gli animali d'allevamento femmine, nonché gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza soltanto su richiesta dell'acquirente.

Art. 27 Certificato di ascendenza per gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina

Il certificato di ascendenza degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina deve contenere le indicazioni seguenti:

a.
nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico;
b.
designazione del libro genealogico;
c.
numero di registrazione nel libro genealogico;
d.
nome dell'animale, se disponibile;
e.
genere dell'identificazione;
f.
identificazione dell'animale;
g.
data di nascita;
h.
razza;
i.
sesso;
j.
nome e indirizzo dell'allevatore;
k.
nome e indirizzo del proprietario;
l.
ascendenza: numeri del libro genealogico dei genitori e dei nonni;
m.
risultati degli esami funzionali con indicazione dell'organo che ha effettuato l'esame, nonché i valori zootecnici o le valutazioni genetiche dell'animale, dei genitori e dei nonni, se disponibili;
n.
nel caso di animali gravidi, data dell'inseminazione o della monta, oltre ai dati relativi al padre;
o.
luogo e data del rilascio;
p.
nome dell'organo che ha rilasciato il certificato.
Art. 28 Certificato di ascendenza per gli animali da allevamento della specie equina

Il certificato di ascendenza per animali da allevamento della specie equina fa parte del passaporto per equide. A titolo complementare ai dati contenuti nel passaporto per equide di cui all'articolo 15d dell'ordinanza del 27 giugno 199529 sulle epizoozie, esso deve contenere i seguenti dati:

a.
nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico al momento del rilascio del passaporto;
b.
nome e indirizzo dell'allevatore;
c.
numero d'identificazione (UELN, Universal Equine Life Number) del padre, se disponibile;
d.
razza dell'animale;
e.
categoria del registro d'allevamento;
f.
ascendenza: numeri del libro genealogico e/o UELN dei genitori e dei nonni;
g.
verifica dell'attestato d'origine, se disponibile;
gbis.30
segnalazione grafica e verbale;
h.
metodo alternativo d'identificazione;
i.
risultati degli esami funzionali, se disponibili.

29 RS 916.401

30 Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

Art. 29 Certificato di ascendenza per lo sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina

Il certificato di ascendenza per lo sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina deve contenere i seguenti dati:

a.
i dati secondo gli articoli 27 e 28, aggiornati, relativi ai donatori di sperma e di ovuli;
b.
le informazioni sull'identificazione dello sperma o degli ovuli non fecondati, se del caso la designazione del recipiente, il numero di dosi o di squamette, la data del prelievo, il nome e l'indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni, nonché dell'acquirente.
Art. 30 Certificato di ascendenza per gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina

1 Il certificato di ascendenza per gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina deve contenere i seguenti dati:

a.
i dati secondo gli articoli 27 e 28, aggiornati, relativi ai donatori di embrioni e di sperma;
b.
le informazioni sull'identificazione degli embrioni, la data dell'insemina­zione, la data del prelievo, il nome e indirizzo della stazione di insemina­zione o del centro di trasferimento degli embrioni, nonché dell'acquirente.

2 Dal certificato deve risultare chiaramente se in uno stesso contenitore (unità minima di stoccaggio) si trovano più embrioni. Tutti gli embrioni di uno stesso contenitore devono provenire dalla stessa madre.

Sezione 8: Importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali


Art. 32 Attribuzione di quote del contingente doganale

1 Le quote del contingente doganale di animali delle specie suina, ovina e caprina sono attribuite in base all'ordine d'arrivo delle domande presso l'UFAG.32

2 Il contingente doganale per animali della specie bovina è messo all'asta. Il 70 per cento del contingente doganale è messo all'asta prima del periodo di contingentamento, il rimanente 30 per cento durante il primo semestre di tale periodo.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975).

Art. 34 Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina

1 Sono attribuite quote del contingente doganale soltanto per:

a.
gli animali da allevamento di razza pura iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza;
b.
gli animali da allevamento non di razza pura iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza, ai fini della ricerca scientifica, della preservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera;
c.
gli animali da reddito per i quali non esiste nel Paese d'origine un'organiz­zazione di allevamento riconosciuta, ai fini della ricerca scienti­fica, della preservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.

2 I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a 14 giorni d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

3 Assieme alla domanda di una quota del contingente doganale devono essere presentati all'UFAG i seguenti documenti:

a.
una copia del certificato di ascendenza dell'animale da allevamento;
b.
un'attestazione scritta per giustificare l'impiego quale animale da allevamento non di razza pura o quale animale da reddito secondo il capoverso 1 lettera b o c;
c.
un'attestazione scritta sull'età e sull'ascendenza degli animali giovani secondo il capoverso 2.

4 L'UFAG decide in merito all'esattezza dei certificati e delle attestazioni e attribuisce una quota del contingente doganale.

Art. 35 Condizioni particolari per l'importazione nel quadro delle quote del contingente doganale degli animali della specie bovina

1 Nel quadro delle quote del contingente doganale possono essere importati soltanto gli animali che adempiono le condizioni di cui all'articolo 34 capoverso 1.

2 I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

3 I documenti di cui all'articolo 34 capoverso 3 devono pervenire all'UFAG almeno sette giorni prima della dichiarazione d'importazione.

4 L'UFAG decide in merito all'esattezza dei certificati e delle attestazioni e trasmette all'avente diritto a una quota del contingente doganale un attestato per l'importazione di animali della specie bovina nel quadro del contingente doganale.

5 Gli animali da allevamento e gli animali da reddito possono essere importati nel quadro del contingente doganale soltanto se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 200534 sulle dogane esibisce all'ufficio doganale un certificato dell'UFAG nell'ambito della procedura d'imposizione doganale.

6 L'ufficio doganale controlla il certificato.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 36 Esecuzione

L'UFAG è incaricato dell'esecuzione, sempre che non ne siano investite altre auto­rità.

Art. 37 Vigilanza sulle organizzazioni

1 La gestione e la contabilità delle organizzazioni di allevamento che ottengono con­tri­buti in virtù della presente ordinanza sono sottoposte alla vigilanza dell'UFAG, nella misura in cui concernono l'applicazione della presente ordinanza,

2 Le organizzazioni di allevamento devono presentare annualmente all'UFAG, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'assemblea ordinaria, un rapporto d'attività scritto.

Allegato 137

37 Aggiornato dai n. II delle O del 21 mag. 2014 (RU 2014 1687) e del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

(art. 4)

Termini per la presentazione delle domande per i contributi e giorni di riferimento e periodi di riferimento

1. Allevamento di bovini

Art. 15

Giorno di riferimento/
periodo di riferimento

Termine per la presentazione della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico

e animali non iscritti nel libro facenti parte di effettivi che vi sono iscritti

30 novembre

15 novembre

Apprezzamenti della conformazione
(descrizione lineare e classificazione)

1° novembre-31 ottobre

30 novembre

Fine della lattazione

16 dicembre-31 marzo

15 aprile

Fine della lattazione

1° aprile-30 giugno

15 luglio

Fine della lattazione

1° luglio-30 settembre

15 ottobre

Fine della lattazione

1° ottobre-15 dicembre

20 dicembre

Esami della produzione di carne

1° ottobre-30 settembre

15 ottobre

Esami dello stato di salute

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

2. Allevamento di equini

Art. 16

Periodo di riferimento

Termine per la presentazione della domanda

Puledri identificati e iscritti nel libro genealogico e registrati nella banca dati sul traffico di animali

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Esami di selezione degli stalloni in una stazione

1° novembre-31 ottobre

30 novembre

Esami di selezione degli stalloni nell'azienda

1° novembre-31 ottobre

30 novembre

3. Allevamento di suini

Art. 17

Giorno di riferimento/
periodo di riferimento

Termine per la presentazione della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico

Effettivo medio di animali iscritti nel libro genealogico nei giorni di riferimento: 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre

15 dicembre

Esami nell'azienda

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Esami in una stazione

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Esami nell'azienda concernenti l'odore di verro

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

4. Allevamento di ovini escluse le pecore da latte

Art. 18

Giorno di riferimento/
periodo di riferimento

Termine per la presentazione della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico

e animali non iscritti nel libro facenti parte di effettivi che vi sono iscritti

1° giugno

15 luglio

Esami della capacità di sviluppo

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

5. Allevamento di caprini e di pecore da latte

Art. 19

Giorno di riferimento/
periodo di riferimento

Termine per la presentazione della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico

1° giugno

15 luglio

Fine della lattazione

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Esami della capacità di sviluppo

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

6. Allevamento di camelidi del Nuovo Mondo

Art. 20

Giorno di riferimento

Termine per la presentazione della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico

30 novembre

15 dicembre

7. Allevamento di api mellifere

Art. 21

Periodo di riferimento

Termine per la presentazione della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico (regina)

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Determinazione della purezza

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto e con campione reso anonimo e stima dei valori genetici

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Stazione di fecondazione A e B

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

8. Misure di conservazione delle razze svizzere

Art. 23 e 24

Periodo di riferimento

Termine per la presentazione della domanda

Domande relative a progetti per la conservazione di razze svizzere

Anno civile

30 giugno

Conteggio relativo a progetti per la conservazione di razze svizzere

Anno civile

15 dicembre

Preservazione della razza delle Franches Montagnes (presentazione della domanda alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes)

1° dicembre-30 novembre

30 novembre

Preservazione della razza delle Franches Montagnes (presentazione della domanda all'UFAG)

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

9. Progetti di ricerca

Art. 25

Periodo di riferimento

Termine per la presentazione della domanda

Domande relative a progetti di ricerca

Anno civile

30 giugno

Conteggio relativo a progetti di ricerca

Anno civile

15 dicembre

Allegato 2

(art. 38)

Modifica del diritto vigente

38

38 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6407.