01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2016 - 31.12.2019
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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1

Ordinanza

concernente l'allevamento di animali del 7 dicembre 1998 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 24 capoverso 1, 144 capoverso 2, 145 capoverso 2, 146 e 177
capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),2 ordina: Capitolo 1: Promozione dell'allevamento di animali Sezione 1: Settori di promozione

Art. 1

Nei limiti dei crediti autorizzati, alle organizzazioni riconosciute di allevamento di bovini, equini, suini, ovini e caprini possono essere versati contributi per le seguenti attività: a. tenuta del libro genealogico; b. esami funzionali;

c. stime dei valori genetici e analisi dei dati rilevanti dal profilo zootecnico; d. svolgimento di programmi volti alla conservazione delle razze svizzere; e. miglioramento della qualità dei prodotti dell'economia animale.

Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento

Art. 2

Condizioni

1

L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) riconosce un'organizzazione di allevamento se questa: a. è concepita quale organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi;

b. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera; c. dispone di statuti giuridicamente validi, in base ai quali ogni allevatore e detentore di animali può diventare membro dell'organizzazione se soddisfa le condizioni previste dagli statuti; RU 1999 95

1 RS

910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4931).

916.310

Agricoltura

2

916.310

d. ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da corrispondenti programmi di allevamento o di conservazione della razza;

e. tiene un libro genealogico che adempie le esigenze di cui all'articolo 3; f.3 esegue esami funzionali e stime dei valori genetici che adempiono ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

g. dimostra che l'effettivo di animali di cui dispone è abbastanza importante da permettere un'attività zootecnica efficiente; h. dà la garanzia di un lavoro razionale a livello di personale, tecnica, organizzazione e finanze nei settori di promozione;

i.4 esercita le proprie attività di cui all'articolo 1 in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute;

k. ...5

2

Le domande di riconoscimento vanno presentate all'Ufficio federale con la documentazione necessaria.

3

La durata del riconoscimento è illimitata. In casi motivati può essere limitata.

4

Le modifiche relative alle condizioni in base alle quali è stato concesso il riconoscimento devono essere comunicate all'Ufficio federale.

5

L'Ufficio federale decide dopo aver consultato i Cantoni.


Art. 3

Tenuta del libro genealogico 1

Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, l'identificazione, le prestazioni, la qualità e i caratteri morfologici di tutti gli animali da allevamento di una razza o di una popolazione zootecnica.

2

Oltre agli animali di razza pura e conformi alla razza, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza.

3

All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico, gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni.

3bis

Gli animali maschi riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali.6 4 Le disposizioni relative alla tenuta del libro genealogico devono essere stabilite in un regolamento e comprendono almeno: a. la definizione delle caratteristiche tipiche della razza; 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4861).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4861).

5

Abrogata dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4861).

6

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4861).

Allevamento di animali 3

916.310

b. la definizione degli obiettivi zootecnici; c. l'identificazione per mezzo della marchiatura uniforme degli animali; d. la registrazione dei dati relativi all'ascendenza; e. l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali e delle prestazioni zootecniche, nonché la stima dei valori genetici; f.

la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico; g. le esigenze necessarie per l'iscrizione nel libro genealogico e il diritto di riproduzione;

h. la pubblicazione dei dati rilevanti dal profilo zootecnico.


Art. 4

Esami funzionali

1

Gli esami funzionali e l'apprezzamento della conformazione hanno lo scopo di determinare e evidenziare le attitudini, lo stato di salute e la morfologia degli animali, se questi sono importanti dal profilo zootecnico, dell'economia aziendale, della tecnica di tenuta e di foraggiamento. 2 Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

3

Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento: a. il genere e la portata dell'esame funzionale; b. la procedura dell'esame e il campione degli animali coinvolti; c. le caratteristiche sottoposte a esame e i metodi scelti per determinare le prestazioni;

d. il metodo statistico di valutazione; e. il calcolo della prestazione esaminata; f.

il periodo d'esame o la data dell'esame; g. il metodo scelto per l'esame dei prodotti in caso di programmi incrociati; h. i controlli effettuati in relazione con l'esame; i.

la pubblicazione dei risultati.


Art. 5


7

Stima dei valori genetici 1

La stima dei valori genetici degli animali deve avvenire sulla scorta di metodi scientifici internazionalmente riconosciuti.

2

Sentite le stazioni di inseminazione dedite alla produzione in Svizzera, le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento:

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4861).

Agricoltura

4

916.310

a. il genere e la portata della stima dei valori genetici; b. la descrizione della procedura di stima dei valori genetici; c. i dati su cui si basa la stima e lo scambio di dati; d. le date della valutazione; e. i provvedimenti di assicurazione della qualità; f.

le condizioni di pubblicazione; g. il finanziamento delle stime dei valori genetici.

3

I regolamenti delle organizzazioni di allevamento di bovini devono garantire l'esame di un numero ottimale di torelli nati in Svizzera nonché la competitività sul piano internazionale.

Sezione 3: Contributi

Art. 6

In generale

1

Nei limiti dei crediti autorizzati la Confederazione può sostenere i provvedimenti citati nella presente sezione.

2

I contributi della Confederazione di cui agli articoli 7-13 (escluso l'art. 7 cpv. 4) sono versati soltanto se i Cantoni partecipano in misura uguale.

3

La partecipazione dei Cantoni può essere ridotta nella misura dei fondi che essi impiegano per i provvedimenti di promozione cantonali, al massimo però del 20 per cento.

4

I contributi vengono versati in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 7-13.

L'Ufficio federale definisce i criteri in un'ordinanza.

5

Le organizzazioni di allevamento aventi diritto ai contributi devono presentare all'Ufficio federale le loro richieste relative ai provvedimenti di promozione sostenuti dallo Stato entro la fine di ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione.


Art. 7

Contributi per l'allevamento di bovini 1

Il contributo federale per l'allevamento di bovini ammonta al massimo a 15 milioni di franchi.

2

I contributi federali destinati alle organizzazioni di allevamento di bovini dipendono dal numero di animali iscritti nel libro genealogico, dal numero di esami dell'attitudine lattifera e della produzione di carne effettuati nonché dal numero di apprezzamenti della conformazione effettuati.

Allevamento di animali 5

916.310

3

Ammontano al massimo a: Fr.

a. per ogni animale iscritto nel libro genealogico: 5

b. per ogni apprezzamento della conformazione: 4

4

La Confederazione partecipa alle spese per l'esame dell'attitudine lattifera e per l'esame dell'attitudine alla produzione di carne versando, per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico e per ogni periodo di lattazione, un contributo proporzionale alla capacità finanziaria del rispettivo Cantone. Questo contributo ammonta al massimo a 17-27 franchi per l'esame dell'attitudine lattifera e a 11-18 franchi per l'esame dell'attitudine alla produzione di carne, a condizione che il Cantone versi un contributo che, unitamente al contributo federale, corrisponda all'importo fissato dall'Ufficio federale per il periodo di conteggio. Questo ammonta al massimo a 40 franchi per l'esame dell'attitudine lattifera e a 26 franchi per l'esame dell'attitudine alla produzione di carne.

5

Nei seguenti casi viene pagata soltanto la metà dei contributi: a. in caso di esami dell'attitudine lattifera interrotti prima del 200° giorno di controllo;

b. se le rilevazioni sulle attitudini funzionali sono effettuate dall'allevatore (metodo ICAR B o C);

c. se l'esame dell'attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della composizione.

6

In caso di concomitanza di due o più circostanze citate nel capoverso 5, la Confederazione non versa alcun contributo.

7

Qualora l'importo complessivo di cui al capoverso 1 non sia sufficiente per coprire le aliquote previste nei capoversi 3 e 4, i contributi vengono ridotti in maniera corrispondente dall'Ufficio federale.


Art. 8

Contributi per l'allevamento di equini 1

Il contributo federale per l'allevamento di equini ammonta al massimo a 1 110 000 franchi.

2

I contributi federali destinati alle organizzazioni di allevamento di equini dipendono dal numero di puledri identificati e registrati, dal numero di esami funzionali, nonché dal numero di esami di stalloni effettuati.

3

Ammontano al massimo a: Fr.

a. per ogni puledro identificato e registrato: 200

b. per ogni esame funzionale: 10

c. per ogni esame di stallone: 200

4

Qualora l'importo complessivo di cui al capoverso 1 non sia sufficiente per coprire le aliquote previste nel capoverso 3, i contributi vengono ridotti in maniera corrispondente dall'Ufficio federale.

Agricoltura

6

916.310


Art. 9

Contributi per l'allevamento di suini 1

Il contributo federale per l'allevamento di suini ammonta al massimo a 1 700 000 franchi.

2

I contributi federali destinati alle organizzazioni di allevamento di suini vengono versati per la tenuta del libro genealogico, gli esami funzionali effettuati presso il Centro sperimentale di Sempach e nell'azienda, nonché per la rilevazione di dati relativi alla fertilità e alle carcasse.

3

L'Ufficio federale stabilisce periodicamente, previa consultazione delle organizzazioni riconosciute di allevamento di suini, le aliquote applicabili ai singoli criteri.

4

I contributi dei singoli Cantoni sono fissati in base all'effettivo di suini.


Art. 10

Contributi per l'allevamento di ovini (escluse le pecore da latte) 1

Il contributo federale per l'allevamento di ovini ammonta al massimo a 1 100 000 franchi.

2

I contributi federali destinati alle organizzazioni di allevamento di ovini ammontano a 15 franchi al massimo per ogni animale iscritto nel libro genealogico.


Art. 11

Contributi federali per l'allevamento di caprini e di pecore da latte 1

Il contributo federale per l'allevamento di caprini e di pecore da latte ammonta al massimo a 900 000 franchi.

2

I contributi federali destinati alle organizzazioni di allevamento di caprini e di pecore da latte sono calcolati in base al numero di animali iscritti nel libro genealogico e al numero di esami dell'attitudine lattifera effettuati.

3

Ammontano al massimo a: Fr.

a. per ogni animale iscritto nel libro genealogico: 20

b. per ogni esame dell'attitudine lattifera: 20

4

Nei seguenti casi per gli esami dell'attitudine lattifera viene pagata soltanto la metà dei contributi:

a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti;

b. in caso di esami dell'attitudine lattifera interrotti prima del 150° giorno di controllo;

c. se le rilevazioni sulle attitudini funzionali sono effettuate dall'allevatore (metodo ICAR B o C);

d. se l'esame dell'attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della composizione.

5

In caso di concomitanza di due o più circostanze citate nel capoverso 4, la Confederazione non versa alcun contributo.

Allevamento di animali 7

916.310

6

Qualora l'importo complessivo di cui al capoverso 1 non sia sufficiente per coprire le aliquote previste nel capoverso 3, i contributi vengono ridotti in maniera corrispondente dall'Ufficio federale.


Art. 12

Contributi per la conservazione delle razze svizzere 1

Il contributo federale destinato alla conservazione delle razze svizzere ammonta al massimo a 500 000 franchi.

2

Per razza svizzera si intende una razza che ha la sua origine in Svizzera o il cui allevamento è documentato in Svizzera da almeno 50 anni.

3

Alle organizzazioni di allevamento di bovini, equini, suini, ovini, caprini, conigli, pollame e api, che prendono provvedimenti volti alla conservazione delle razze svizzere, possono essere concessi contributi su richiesta.

4

Vengono sostenuti in particolare i seguenti provvedimenti di conservazione: a. inventario delle razze svizzere; b. tenuta del libro genealogico; c. creazione di depositi di sperma e di embrioni; d. programmi di conservazione in situ e ex situ, nonché esami scientifici.

5

I Cantoni partecipano ai programmi di conservazione della molteplicità delle razze proporzionalmente alle loro spese complessive per la promozione dell'allevamento.

a8 Contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes 1

Il contributo federale destinato alla conservazione della razza delle Franches Montagnes ammonta al massimo a 580 000 franchi.

2

Danno diritto al contributo federale le giumente accompagnate dal puledro.

3

Il contributo federale ammonta al massimo a 200 franchi per giumenta.

4

Danno diritto ai contributi le giumente identificate e iscritte nel libro genealogico, accompagnate, nell'anno di contribuzione, da un puledro registrato e identificato che discende da uno stallone iscritto nell'albero genealogico della razza delle Franches Montagnes.

5

La data d'identificazione del puledro in occasione della mostra equina è determinante per il diritto ai contributi.

6

Il contributo è versato, su domanda, alla Federazione svizzera d'allevamento della razza delle Franches Montagnes a favore dell'allevatore di cavalli avente diritto ai contributi.

8

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2639).

Agricoltura

8

916.310


Art. 13

Altri provvedimenti di promozione La Confederazione, tenendo conto dei fondi a disposizione, può partecipare finanziariamente alla realizzazione di altri provvedimenti che contribuiscono al miglioramento della qualità dei prodotti dell'economia animale, sempre che siano di interesse generale.

Capitolo 2: Istituto federale di allevamento equino

Art. 14

1 La Confederazione gestisce l'Istituto federale di allevamento equino di Avenches.

2

L'Istituto federale di allevamento equino è al servizio di una selezione conforme agli obiettivi prefissi per le diverse razze promosse. Esso completa come segue i provvedimenti presi in favore della tenuta agricola di cavalli: a. seleziona e acquista stalloni pregiati, segnatamente della razza delle Franches Montagnes, o tiene depositi di sperma, mettendoli a disposizione degli allevatori;

b. consegna, fornisce o vende stalloni agli allevatori e alle organizzazioni di allevamento durante il periodo di monta; c. elabora le basi indispensabili alle tecniche di riproduzione equina, segnatamente all'inseminazione artificiale, mette in pratica le nuove conoscenze scientifiche della ricerca di base sull'allevamento e mette a punto e fornisce, in collaborazione con le scuole superiori, informazioni sull'allevamento, la riproduzione, la tenuta, l'addestramento e la produzione;

d. fornisce informazioni sulla tenuta e sull'allevamento equino alla popolazione e organizza corsi di formazione e perfezionamento professionale; e. partecipa a manifestazioni ippiche con carattere zootecnico e ad altre manifestazioni importanti per l'allevamento equino;

f. mette a disposizione le sue installazioni per l'addestramento, gli esami funzionali e la promozione delle vendite dei cavalli indigeni, segnatamente della razza delle Franches Montagnes.

3

Per le sue prestazioni e le sue spese riscuote tasse stabilite in base all'ordinanza del 7 dicembre 19989 sulle tasse UFAG.

9 [RU

1998 3088. RU 2000 2698 art. 14 n. 2]. Vedi ora l'O. del 16 giu. 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (RS 910.11).

Allevamento di animali 9

916.310

Capitolo 3:10 ...

Art. 15

a 18 Capitolo 4:

Messa in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati e embrioni Sezione 1: Condizioni zootecniche e genealogiche

Art. 19

Campo d'applicazione

Gli animali da allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina nonché il loro sperma e i loro ovuli non fecondati e embrioni devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza e genealogico al momento della messa in commercio.


Art. 20

Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento Un certificato di ascendenza e genealogico per animali da allevamento deve contenere i seguenti dati: a. nome e indirizzo dell'ufficio competente per la tenuta del libro genealogico d'origine;

b. designazione del libro genealogico; c. numero di registrazione nel libro genealogico; d. ev. nome dell'animale; e. genere della marchiatura; f. marchiatura dell'animale;

g. data

di

nascita;

h. razza; i. sesso; k. nome e indirizzo dell'allevatore; l.

nome e indirizzo dell'attuale proprietario; m. ascendenza: numeri del libro genealogico dei genitori e dei nonni; n. risultati degli esami funzionali con indicazione dell'ufficio che ha effettuato la valutazione, nonché i valori zootecnici dell'animale, dei suoi genitori e dei suoi nonni; 10 Abrogato dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4861).

Agricoltura

10

916.310

o. nel caso di animali gravidi, la data dell'inseminazione o della monta, oltre a tutti i dati analoghi relativi al padre (compresi il gruppo sanguigno o altre caratteristiche volte a accertarne l'identità); p. data

del

rilascio;

q. nome, in stampatello, dell'ufficio che ha rilasciato il certificato nonché firma giuridicamente valida.


Art. 21

Certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma rispettivamente per gli ovuli di animali da allevamento Un certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma risp. gli ovuli di animali da allevamento deve contenere i seguenti dati: a. i dati, elencati all'articolo 20 e aggiornati, sui donatori di sperma risp. di ovuli nonché sul loro gruppo sanguigno (o altre caratteristiche volte ad accertarne l'identità); b. le informazioni necessarie per identificare lo sperma risp. gli ovuli, ev. anche la designazione del recipiente, il numero di dosi o di squamette, la data del prelievo, nome e indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni nonché dell'acquirente.


Art. 22

Certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali da allevamento 1

Un certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali da allevamento deve contenere i seguenti dati:

a. i dati, elencati all'articolo 20 e aggiornati, sul donatore degli embrioni e sul donatore di sperma nonché sul loro gruppo sanguigno (o altre caratteristiche volte ad accertarne l'identità); b. le informazioni necessarie per identificare i prodotti, la data dell'inseminazione, la data del prelievo, il nome e indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni nonché dell'acquirente.

2

Se negli stessi contenitori vi sono più embrioni, questo deve risultare chiaramente nel certificato. Inoltre tutti gli embrioni devono provenire dagli stessi genitori.


Art. 23

Eccezioni

Per gli animali da allevamento femmine nonché per gli ovuli e gli embrioni non è necessario un certificato di ascendenza o genealogico in caso di cambiamento di proprietario in Svizzera, sempre che l'acquirente vi rinunci.

Allevamento di animali 11

916.310

a11 Sperma di toro

Per l'inseminazione artificiale dei bovini può essere commerciato e trapiantato soltanto sperma di tori iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento svizzera o estera.

Sezione 2:

Importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali

Art. 24


12

Permesso generale d'importazione 1

Per l'importazione di animali nonché di sperma di toro delle voci di tariffa 0101, 0102, 0103, 0104 e 0511 della tariffa doganale del 9 ottobre 199613 è necessario un permesso generale d'importazione 2 L'importazione di animali considerati come masserizie in trasloco, dote o patrimonio ereditario è esente da permesso.


Art. 25


14

Attribuzione di quote del contingente doganale 1

Le quote del contingente doganale di suini, ovini e caprini nonché di sperma di toro sono attribuite in base all'ordine d'entrata delle domande presso l'Ufficio federale.

2

I contingenti doganali parziali di animali della specie bovina sono messi all'asta.

3

Le quote del contingente doganale di sperma di toro possono essere attribuite a stazioni di inseminazione dedite alla produzione in Svizzera che esaminano regolarmente tori nati in Svizzera e che nei due anni precedenti l'anno di contingentamento hanno venduto in media almeno il 50 per cento di sperma di tori indigeni. La percentuale raggiunta va comprovata registrando separatamente, per ciascuna razza e categoria di tori, la produzione, l'acquisto e la vendita di sperma.

4

Nei primi due anni della loro attività, alle nuove stazioni di inseminazione possono essere attribuite quote del contingente doganale soltanto se producono e vendono sperma di tori indigeni.

5

Le quote del contingente doganale di sperma di toro attribuite a una stazione di inseminazione non possono eccedere il 50 per cento del volume di inseminazioni previsto per l'anno in questione.

11 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4861).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1°gen. 2001 (RU 2000 2639).

13 RS

632.10, Allegato 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4861).

Agricoltura

12

916.310


Art. 26

Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale di suini, ovini e caprini ai fini dell'allevamento15 1

Nei limiti delle quote del contingente doganale possono essere importati animali soltanto:

a. per migliorare il proprio allevamento (ossia animali iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta);

b. per gli incroci commerciali (maschi); c. per la ricerca scientifica; d. per la conservazione di razze minacciate; e. per la creazione in Svizzera di effettivi di nuove razze, finora non detenute in Svizzera.

2

I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a 14 giorni d'età, senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che essi discendono da madri importate.16


Art. 27


17


a18 Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali della specie bovina 1

Il 70 per cento del contingente doganale è messo all'asta prima del periodo di contingentamento, il 30 per cento durante il primo semestre del periodo predetto.19 2 ...20

3

I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d'età, senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che essi discendono dalla madre importata.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1°gen. 2001 (RU 2000 2639).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1°gen. 2001 (RU 2000 2639).

17 Abrogato dal n. III dell'O del 9 giu. 2006, con effetto dal 1°gen. 2007 (RU 2006 2535).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1°gen. 2001 (RU 2000 2639).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4931).

20 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4931).

Allevamento di animali 13

916.310

Capitolo 5: Esportazione di animali da allevamento

Art. 28

Contributi all'esportazione 1

Nei limiti dei crediti autorizzati, possono essere versati contributi limitati nel tempo per l'esportazione di animali da allevamento di tutte le specie di certificata ascendenza e per l'esportazione di animali da reddito della specie bovina.21 2 Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) fissa periodicamente l'ammontare massimo dei contributi all'esportazione in base alla situazione del mercato svizzero e ai prezzi conseguibili all'estero.

3

Il contributo all'esportazione è pari a un importo forfettario per capo di bestiame oppure viene fissato dall'Ufficio federale in base alla specie, alla razza, al sesso, alla categoria, alla qualità, all'età, allo stato di gestazione, al Paese di destinazione nonché alla durata della tenuta in montagna. L'Ufficio federale stabilisce le esigenze relative alla qualità e i periodi di contribuzione per le singole specie.


Art. 29

Versamento dei contributi all'esportazione e controllo 1

Il versamento dei contributi all'esportazione spetta alle organizzazioni di allevamento.

2

Esse verificano il diritto ai contributi e fissano di norma l'importo degli stessi in base ai criteri stabiliti dall'Ufficio federale per le manifestazioni pubbliche.

3

I contributi vengono pagati all'esportatore a esportazione avvenuta; l'allevatore ne è informato.

4

L'Ufficio federale può concedere un anticipo alle organizzazioni di allevamento.

5

Per coprire i loro costi, le organizzazioni di allevamento possono, per ogni animale esportato, riscuotere tasse che siano state autorizzate dal Dipartimento.

6

L'Ufficio federale sorveglia l'attività delle organizzazioni di allevamento e esegue ispezioni per campionatura al confine.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 30

Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione, sempre che la legge sull'agricoltura o la presente ordinanza non disponga altrimenti.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5565).

Agricoltura

14

916.310


Art. 31

Vigilanza sulle organizzazioni Le organizzazioni sostenute giusta la presente ordinanza riferiscono ogni anno all'Ufficio federale sulla loro attività. La gestione e la contabilità delle medesime, purché inerenti all'applicazione della presente ordinanza, sono sottoposte alla vigilanza dell'Ufficio federale.


Art. 32

Disposizioni transitorie 1

Conformemente all'ordinanza del 28 gennaio 199822 concernente l'allevamento del bestiame bovino e del bestiame minuto, i contributi destinati al Centro sperimentale per gli esami dell'attitudine all'ingrasso e al macello dei suini di Sempach vengono versati fino alla loro abrogazione, al massimo però fino al 31 dicembre 2000.

2

Conformemente all'ordinanza del 28 gennaio 1998 concernente l'allevamento del bestiame bovino e del bestiame minuto, i contributi destinati alla costituzione del libro genealogico per quanto concerne i suini, gli ovini e i caprini vengono versati fino al 31 dicembre 2000.

3

Conformemente all'ordinanza del 18 giugno 197923 sulla vendita di bestiame i contributi concessi alle organizzazioni di allevamento per le spese di propaganda vengono versati fino al 31 dicembre 1999.


Art. 33

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

22 [RU

1998 691]

23 [RU

1979 861, 1977 355, 1978 1710, 1983 738, 1984 759, 1987 741 883, 1992 1547, 1993 879 all. 3 n. 27 2950, 1995 139. RU 1999 295 art. 3 lett. a]]