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01.01.2003 - 31.12.2011
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211.221.36

Ordinanza
sull'adozione

(OAdoz)

del 29 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 269c capoverso 3 e 316 capoverso 2 del Codice civile1 (CC);
visti gli articoli 15 capoverso 3 e 26 della legge federale del 22 giugno 20012
relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina:

a.
la procedura d'accoglienza di adottandi;
b.
l'autorizzazione al collocamento in vista d'adozione e la relativa vigilanza;
c.
gli emolumenti riscossi dalla Confederazione per le adozioni internazionali.

2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto federale e del diritto cantonale concernenti la protezione dei minori.

Art. 2 Autorità competenti

1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è competente per:

a.
adempiere i compiti di cui all'articolo 2 LF-CAA quale Autorità centrale federale;
b.
autorizzare il collocamento in vista d'adozione e vigilare sullo stesso;
c.
emanare istruzioni per proteggere i minori e impedire abusi nell'ambito delle adozioni internazionali e dei collocamenti in vista d'adozione;
d.
emanare istruzioni o raccomandazioni per promuovere il coordinamento nel settore delle adozioni;
e.
rappresentare la Svizzera nei confronti di autorità estere competenti in materia di adozione e promuovere la cooperazione con le stesse;
f.
fornire consulenza e informazioni alle autorità cantonali, segnatamente sulle procedure nei Paesi d'origine.

2 L'autorità cantonale di cui all'articolo 316 capoverso 1bis CC (autorità cantonale) è competente per:

a.
adempiere i compiti di cui all'articolo 3 LF-CAA quale Autorità centrale cantonale;
b.
sbrigare la procedura d'autorizzazione per l'accoglienza di adottandi;
c.
seguire il rapporto d'affiliazione fino all'adozione e vigilare sullo stesso;
d.
effettuare gli accertamenti ed elaborare i pareri all'attenzione dell'UFG, segnatamente in materia di rilascio delle autorizzazioni per gli uffici di collocamento in vista d'adozione (art. 12), fornire dati statistici e stabilire i costi della procedura d'adozione.

3 Il Cantone può delegare le competenze di cui al capoverso 2 a un altro Cantone o a un'autorità intercantonale.

Art. 3 Bene del minore

L'adozione e l'accoglienza di adottandi possono avvenire soltanto se tutte le circostanze lasciano presumere che serviranno al bene del minore.

Sezione 2: Accoglienza di adottandi

Art. 4 Obbligo di autorizzazione

Chi dimora abitualmente in Svizzera e desidera accogliere un adottando o adottare un minore dall'estero necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale.

Art. 5 Idoneità all'adozione

1 L'autorità cantonale verifica se i futuri genitori adottivi sono idonei a garantire il bene e a soddisfare le esigenze del minore che desiderano accogliere.

2 L'idoneità sussiste se:

a.
tutte le circostanze, segnatamente le motivazioni dei futuri genitori adottivi, lasciano presumere che l'adozione servirà al bene del minore;
b.
non è messo in pericolo il bene di altri figli dei futuri genitori adottivi;
c.
non esistono impedimenti legali all'adozione;
d.
i futuri genitori adottivi:
1.
per le loro qualità personali, lo stato di salute, il tempo a disposizione, la situazione finanziaria e l'idoneità a educare come pure per le loro condizioni abitative, offrono garanzie per la cura, l'educazione e la formazione del minore,
2.
sono pronti ad accettare il minore con la sua indole, a rispettare le sue origini e a fargli conoscere il Paese in cui ha vissuto prima dell'accoglienza (Paese d'origine) in maniera adeguata alle sue esigenze,
3.
non sono stati condannati per un reato incompatibile con l'adozione,
4.
sono stati sufficientemente preparati all'adozione, hanno segnatamente partecipato a incontri di preparazione o di informazione adeguati raccomandati dall'autorità cantonale,
5.
si sono dichiarati disposti per scritto a partecipare alla stesura di rapporti di monitoraggio sull'adozione da trasmettere al Paese d'origine,
6.
hanno preso atto del loro obbligo di mantenimento secondo l'articolo 20 LF-CAA.

3 L'idoneità dei futuri genitori adottivi è sottoposta a requisiti più severi se s'intende accogliere un minore di età superiore ai quattro anni o che presenta problemi di salute o se s'intendono accogliere contemporaneamente più minori oppure se nella famiglia vivono già diversi minori.

4 L'idoneità non sussiste se la differenza d'età tra il minore e i futuri genitori adottivi supera i 45 anni. In via eccezionale l'idoneità può tuttavia sussistere, segnatamente se tra i futuri genitori adottivi e il minore da accogliere esiste già un forte legame.3

5 Ai fini dell'accertamento l'autorità cantonale ricorre a una persona in possesso di una qualifica specialistica nel settore sociale o in psicologia, che ha maturato esperienza professionale in materia di protezione di minori o di adozione.

6 Ai fini dell'accertamento secondo il capoverso 2 lettera d numero 3, l'autorità cantonale richiede un estratto del casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA). I genitori adottivi stranieri presentano un estratto del casellario giudiziale del loro Paese d'origine o un documento equivalente. Se è in corso un procedimento penale per un reato incompatibile con l'adozione, l'autorità cantonale sospende l'accertamento fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.

Art. 6 Certificato di idoneità

1 Se le condizioni dell'articolo 5 sono soddisfatte, l'autorità cantonale certifica l'idoneità all'adozione mediante decisione.

2 Il certificato indica in particolare il Paese d'origine e l'età minima e massima del minore da accogliere. Precisa se possono essere accolti minori che presentano problemi di salute.

3 Il certificato ha una validità massima di tre anni e può essere subordinato a oneri e condizioni. Può essere rinnovato.

Art. 7 Autorizzazione

1 L'autorizzazione di accogliere un determinato minore può essere rilasciata se le condizioni di cui all'articolo 5 sono adempiute e sono presentati i seguenti documenti:

a.
il certificato di idoneità dei futuri genitori adottivi;
b.
un rapporto medico sulla salute del minore e un rapporto sulla vita del minore fino ad allora;
c.
il consenso del minore sempre che la sua età e le sue capacità lo permettano;
d.
il consenso dei genitori del minore all'adozione o una dichiarazione dell'autorità competente del Paese d'origine del minore che attesti che il consenso è stato dato conformemente alla legge o indichi le ragioni per le quali tale consenso non può essere dato;
e.
la dichiarazione dell'autorità competente secondo il diritto del Paese d'origine del minore, che attesti che quest'ultimo può essere affidato ai futuri genitori adottivi in Svizzera.

2 L'autorità cantonale può esigere ulteriori documenti.

3 Se i documenti non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere può richiederne la traduzione o incaricare terzi di farla.

4 L'autorizzazione indica segnatamente il nome, la data e il luogo di nascita del minore. Può essere subordinata a oneri e condizioni.

5 In caso di adozione internazionale, l'autorità cantonale decide prima dell'arrivo del minore se rilasciare l'autorizzazione. In casi eccezionali motivati, può approvare l'entrata del minore prima di decidere il rilascio dell'autorizzazione, segnatamente se la presentazione dei documenti di cui al capoverso 1 lettere b-e prima dell'arrivo del minore non è possibile o ragionevolmente esigibile.

6 Per i minori nati in Svizzera l'autorità cantonale decide prima dell'accoglienza se rilasciare l'autorizzazione.

Art. 8 Autorità cantonale competente in materia di migrazione

1 L'autorità cantonale trasmette il certificato di idoneità o l'autorizzazione all'accoglienza di un minore straniero all'autorità cantonale competente in materia di migrazione.

2 L'autorità cantonale competente in materia di migrazione decide se rilasciare il visto o assicurare la concessione del permesso di dimora per il minore. Comunica la propria decisione all'autorità cantonale.

3 L'autorità cantonale competente in materia di migrazione o, con il suo consenso, la rappresentanza svizzera nel Paese d'origine del minore può rilasciare il visto o il permesso di dimora soltanto se sono stati presentati i documenti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere b-e, se l'autorità cantonale ha rilasciato l'autorizzazione o, in via eccezionale, ha approvato l'entrata prima di decidere il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 9 Obbligo di comunicare

1 I futuri genitori adottivi comunicano senza indugio all'autorità cantonale qualsiasi cambiamento importante della situazione, in particolare i cambiamenti nell'ambito della convivenza o nella comunità abitativa, nonché il cambiamento d'abitazione.

2 Essi devono comunicare entro dieci giorni all'autorità cantonale l'arrivo del minore.

3 L'autorità cantonale informa l'autorità di protezione dei minori4 e, all'occorrenza, l'autorità cantonale competente in materia di migrazione della nomina di un curatore (art. 17 LF-CAA) o di un tutore (art. 18 LF-CAA).

4 fino al 31.12.2012 «autorità tutoria»

Art. 10 Vigilanza

1 L'autorità cantonale si accerta che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano rispettate. Designa una persona competente che visiti la futura famiglia adottiva ogni volta che si riveli necessario, ma almeno due volte l'anno. Questa persona valuta l'assistenza fornita al minore e riferisce all'autorità cantonale.

2 Se si riscontrano lacune, l'autorità cantonale ingiunge ai futuri genitori adottivi di prendere immediatamente le misure necessarie per rimediarvi e riferire sulla loro attuazione.

3 Se le condizioni per l'autorizzazione non sono rispettate, l'autorità cantonale ritira l'autorizzazione o il certificato d'idoneità, se è stato rilasciato soltanto quest'ultimo. Informa la competente autorità di protezione dei minori e, se necessario, l'ufficio cantonale della migrazione.

4 Se il minore si trova in Svizzera, l'autorità cantonale lo colloca altrove o incarica l'autorità di protezione dei minori di farlo.

Art. 11 Sanzioni

1 L'autorità cantonale può infliggere una multa disciplinare fino a 2000 franchi a chi viola gli obblighi risultanti dalla presente sezione o da una decisione presa in base alla stessa.

2 Se è inflitta una multa disciplinare, l'autorità cantonale può, in caso di recidiva, comminare la pena della multa per disobbedienza a decisioni delle autorità ai sensi dell'articolo 292 del Codice penale5.

Sezione 3: Collocamento in vista d'adozione

Art. 12 Obbligo di autorizzazione

1 Chi intende svolgere in Svizzera attività di intermediazione tra minori dichiarati adottabili e futuri genitori adottivi, in particolare chi intende segnalare la possibilità di adottare un minorenne (ufficio di collocamento in vista d'adozione) necessita di un'autorizzazione dell'UFG.

2 L'autorizzazione può essere rilasciata a persone giuridiche di diritto pubblico e alle persone giuridiche di pubblica utilità di diritto privato, se le persone fisiche responsabili del collocamento in vista d'adozione soddisfano le condizioni per l'autorizzazione.

Art. 13 Condizioni di autorizzazione

1 Chi domanda l'autorizzazione di esercitare l'attività di collocamento in vista d'adozione deve:

a.
poter dimostrare di disporre di un'esperienza appropriata e di qualifiche professionali nel settore del lavoro sociale, della psicologia o in un altro settore comparabile;
b.
conoscere e rispettare il diritto svizzero e internazionale in materia di adozione e quello dei Paesi d'origine dei minori;
c.
operare per il bene del minore e rispettare le regole etiche fondamentali in materia di adozioni;
d.
disporre di conoscenze approfondite della situazione culturale e sociale dei Paesi d'origine dei minori;
e.
esporre le relazioni che intrattiene con i rappresentanti e i loro metodi di lavoro nei Paesi d'origine dei minori e in Svizzera;
f.
assicurare informazione, consulenza, assistenza e accompagnamento ai genitori adottivi prima e dopo l'adozione;
g.
indicare le tariffe previste per l'attività di collocamento in vista d'adozione e le modalità di pagamento in Svizzera e all'estero;
h.
avere il domicilio in Svizzera.

2 Le persone giuridiche di diritto privato devono inoltre allegare il proprio statuto e la lista dei propri organi.

3 L'UFG può richiedere ulteriori informazioni.

Art. 14 Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione di esercitare l'attività di collocamento in vista d'adozione viene rilasciata per al massimo cinque anni. Designa in particolare i Paesi d'origine per i quali è stata rilasciata.

Art. 16 Proposta di accoglienza di un adottando

L'ufficio di collocamento in vista d'adozione può presentare ai futuri genitori adottivi una proposta di accoglienza di un adottando soltanto se le condizioni per l'accoglienza sono soddisfatte. Deve in particolare verificare che il certificato d'idoneità è stato rilasciato e che l'autorità cantonale è stata informata.

Art. 17 Informazione e consulenza

1 L'ufficio di collocamento in vista d'adozione trasmette ai futuri genitori adottivi e all'autorità cantonale tutte le informazioni che possiede sul minore e sui suoi genitori del sangue.

2 Deve informare i futuri genitori adottivi delle difficoltà che potrebbero insorgere in relazione all'accoglienza prevista.

Art. 18 Compenso

L'ufficio di collocamento in vista d'adozione ha diritto a un adeguato compenso per la sua attività e le sue spese.

Art. 19 Incartamento

1 L'ufficio di collocamento in vista d'adozione allestisce un incartamento per ogni minore collocato.

2 Su richiesta, deve consegnare l'incartamento all'autorità cantonale o all'UFG.

3 Deve conservare l'incartamento e, al più tardi alla cessazione della sua attività, consegnarlo per custodia all'autorità cantonale competente al momento dell'adozione.

Art. 20 Rapporto e obbligo di informazione

L'ufficio di collocamento in vista d'adozione deve presentare ogni anno all'UFG un rapporto sulla propria attività e, su richiesta, deve fornire informazioni all'UFG e all'autorità cantonale. L'UFG può emanare direttive riguardanti il contenuto e la forma e del rapporto annuale.

Art. 21 Cooperazione

L'ufficio di collocamento in vista d'adozione è tenuto a cooperare con le autorità nazionali ed estere competenti.

Art. 22 Obbligo del segreto

1 L'ufficio di collocamento in vista d'adozione e i suoi ausiliari devono serbare il segreto su quanto appreso nell'esercizio della loro attività.

2 L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione dell'attività di collocamento in vista d'adozione.

Art. 23 Sanzioni

1 L'UFG ritira l'autorizzazione se l'ufficio di collocamento in vista d'adozione:

a.
non soddisfa più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;
b.
viola ripetutamente o gravemente i propri obblighi.

2 L'UFG può infliggere una multa disciplinare fino a 5000 franchi a chiunque eserciti l'attività di collocamento in vista d'adozione senza esservi autorizzato.

Sezione 4: Emolumenti in materia di adozioni internazionali

Art. 25 Assoggettamento a emolumenti

Sono soggette a emolumento le seguenti prestazioni dell'UFG:

a.
il rilascio di informazioni come pure la ricezione, l'esame e la trasmissione di comunicazioni, rapporti e decisioni delle competenti autorità centrali cantonali ed estere, nonché di altre autorità pubbliche o di uffici di collocamento;
b.
l'adozione di tutte le misure necessarie per permettere la partenza del minore dal suo Paese d'origine o il suo arrivo nel Paese di accoglienza e il suo soggiorno permanente in quest'ultimo, compresa la sua sistemazione;
c.
il rilascio di un documento d'entrata secondo l'articolo 10 LF-CAA.
Art. 26 Calcolo degli emolumenti

1 L'emolumento per le prestazioni di cui all'articolo 25 lettere a e b è calcolato in base al tempo impiegato e ammonta a 200-1000 franchi, comprese le spese.

2 L'emolumento per il rilascio di un documento d'entrata secondo l'articolo 10 LF‑CAA si basa sull'ordinanza del 29 novembre 20067 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

Art. 27 Riduzione o condono degli emolumenti

Su richiesta scritta, l'UFG può ridurre o condonare l'emolumento di cui all'articolo 26 capoverso 1, segnatamente in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri motivi importanti.

Sezione 5: Disposizioni finali

Allegato

(art. 28)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1.
ordinanza del 29 novembre 20028 sugli emolumenti in materia d'adozione internazionale;
2.
ordinanza del 29 novembre 20029 sul collocamento in vista d'adozione.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...10

8 [RU 2002 4158, 2006 3385]

9 [RU 2002 4160]

10 Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 3637.