27.07.2023 - * / In vigore
01.01.2023 - 26.07.2023
20.04.2016 - 31.12.2022
01.07.2014 - 19.04.2016
01.01.2013 - 30.06.2014
01.06.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.05.2012
01.12.2007 - 31.12.2011
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01.04.2006 - 30.11.2007
01.01.2004 - 31.03.2006
01.06.2002 - 31.12.2003
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1

Ordinanza

sul sistema svizzero d'accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD) del 17 giugno 1996 (Stato 1° dicembre 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 10, 15 e 16 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli
tecnici al commercio (LOTC); in esecuzione dell'Accordo del 3 dicembre 19982 sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità tra la Confederazione Svizzera e il Canada; in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19605 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato I,6 ordina: Capitolo 1: Oggetto, scopo dell'accreditamento e della designazione

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina: a. l'accreditamento di organismi che effettuano prove di prodotti (laboratori di prova), valutano la loro conformità (organismi di valutazione della conformità) o svolgono attività analoghe riguardo a persone, prestazioni di servizi o procedure; b. la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione.

2

Per laboratori di prova s'intendono in particolare i laboratori di prova in senso stretto nonché i laboratori di taratura. Per organismi di valutazione della conformità s'intendono in particolare gli organismi di certificazione e di ispezione.

RU 1996 1904 1 RS

946.51

2 RS

0.946.523.21 3 RS

0.946.526.81 4 FF

2001 4499

5 RS

0.632.31

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

946.512

Commercio con l'estero 2

946.512


Art. 2

Scopo dell'accreditamento Con l'accreditamento si riconosce formalmente la competenza ad un organismo di eseguire determinate prove o valutazioni della conformità secondo criteri determinanti a livello internazionale.


Art. 3

Scopo della designazione Con la designazione si conferma in vista del riconoscimento formale nell'ambito di un accordo internazionale che un organismo adempie i requisiti per eseguire determinate prove o valutazioni della conformità secondo le esigenze stabilite nell'accordo in questione o di procedere a registrazioni o omologazioni.

Capitolo 2: Accreditamento Sezione 1: Principio

Art. 4

1

Possono essere accreditati: a. laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità di imprese iscritte nel registro di commercio svizzero e che hanno il loro domicilio in Svizzera; b. laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità statali in Svizzera.

2

Tenuto conto degli interessi della Svizzera nell'ambito dell'economia nazionale e delle relazioni economiche esterne, possono essere accreditati anche: a. laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità di imprese registrate all'estero e che hanno il loro domicilio in Svizzera; b. laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità all'estero.7 3

Tenuto conto degli interessi della Svizzera nell'ambito dell'economia nazionale e delle relazioni economiche esterne, gli organismi esteri d'accreditamento possono essere autorizzati a procedere ad accreditamenti in Svizzera. È fatto salvo l'articolo 38.8 7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 3

946.512

Sezione 2: Servizio d'accreditamento svizzero

Art. 5

9 1 Il servizio d'accreditamento svizzero (SAS) è subordinato alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO)10.

2

Il SAS deve rispondere ai criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme di cui all'allegato 1.

Sezione 3: Commissione d'accreditamento

Art. 6

1 Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) istituisce una commissione d'accreditamento. Questa si compone di undici membri al massimo e deve rappresentare i diversi ambienti interessati.11 2 La Commissione d'accreditamento fornisce la sua consulenza alle autorità incaricate dell'accreditamento su tutte le questioni attinenti a questa materia.

3

Il DFE disciplina nei dettagli l'organizzazione e i compiti della commissione d'accreditamento.12

Sezione 4: Condizioni dell'accreditamento

Art. 7

1 Il richiedente deve rispondere ai criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme e dai principi di cui all'allegato 2.

2

Se un richiedente vuole farsi accreditare per procedure disciplinate legalmente, deve poter anche applicare le prescrizioni corrispondenti ed eventualmente adempiere i requisiti supplementari ivi contenuti.


Sezione 5: Domanda d'accreditamento Art. 8
Le domande d'accreditamento devono essere inoltrate al SAS unitamente ai documenti necessari per la valutazione.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

10 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

Commercio con l'estero 4

946.512

Sezione 6: Perizia e valutazione della domanda d'accreditamento

Art. 9


13

Regole della perizia

La perizia eseguita sulla domanda d'accreditamento deve aver luogo secondo i criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme e dai principi di cui all'allegato 1.


Art. 10

Perito 1 Il SAS comunica tempestivamente al richiedente i nomi dei periti.

2

Ai fini della perizia, può ricorrere ad esperti esterni. Questi ultimi agiscono in nome del SAS.

3

In casi motivati, il richiedente può esigere entro dieci giorni dalla comunicazione la nomina di altri periti. In caso di conflitto decide il capo del SAS.14

Art. 11

Ricorso ad altri organismi 1

Nell'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità che eseguono procedure disciplinate dal diritto federale, la perizia ha luogo d'intesa con le autorità federali competenti nel settore specifico.

2

Nell'accreditamento di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità che applicano il diritto cantonale, la perizia ha luogo se possibile d'intesa con i servizi cantonali competenti nel settore specifico.

3

Nell'accreditamento di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità che applicano il diritto estero, la perizia ha luogo se possibile d'intesa con i rappresentanti dei servizi competenti dello Stato interessato.

4

Il SAS si fa assistere se possibile anche dai servizi competenti nel settore specifico, se l'accreditamento ha ripercussioni sull'esecuzione di altri atti.

5

In tutti i casi, la responsabilità per la perizia e la valutazione della domanda spetta al SAS.


Art. 12

Diritto d'accesso e obbligo d'informazione Il richiedente deve concedere ai periti l'accesso ai suoi locali e alle sue installazioni ed è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per la perizia della sua domanda.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 5

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Art. 13

Valutazione

1

Il SAS comunica al richiedente il risultato della perizia e gli dà la possibilità di esprimere il suo parere in merito.

2

In base a questi elementi, il perito responsabile propone un accreditamento senza riserve, un accreditamento vincolato a oneri o condizioni oppure rifiuta l'accreditamento. Il SAS trasmette questa proposta per parere alla Commissione d'accreditamento.15 3 La proposta e il parere della Commissione d'accreditamento sono trasmessi per decisione al capo del SAS.16 Sezione 7: Decisione d'accreditamento

Art. 14

1 Sulla base della proposta e del parere della Commissione d'accreditamento, il capo del SAS rilascia o rifiuta l'accreditamento.17 2 ... 18

3

L'accreditamento può essere vincolato a oneri o condizioni. Se un organismo accreditato gestisce più sedi, la decisione di accreditamento definisce i loro settori di competenza.19 4 A titolo di conferma dell'accreditamento, il richiedente riceve un documento d'accreditamento che precisa segnatamente il nome e l'indirizzo dell'organismo accreditato, il campo d'applicazione e la durata di validità dell'accreditamento. Se l'accreditamento si riferisce anche alla facoltà dell'organismo di applicare determinate prescrizioni, queste sono specificate nel documento d'accreditamento.

Sezione 8: Effetto dell'accreditamento

Art. 15

Durata dell'accreditamento L'accreditamento è rilasciato per una durata limitata che non supera i cinque anni.

Su domanda e dopo nuova valutazione, può essere prorogato di volta in volta per un massimo di cinque anni.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

18 Abrogato dal n. I dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

19 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5757).

Commercio con l'estero 6

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Art. 16

Diritti degli organismi accreditati Nelle loro relazioni commerciali, gli organismi accreditati possono utilizzare le sigle corrispondenti al loro settore d'attività, come figurano nell'allegato 4.


Art. 17

Obblighi degli organismi accreditati 1

Gli organismi accreditati devono provvedere affinché le condizioni d'accreditamento siano sempre adempiute.

2

Sono tenute a comunicare al SAS, spontaneamente e senza indugio, tutti i cambiamenti essenziali riguardanti l'accreditamento, segnatamente la modifica del settore d'attività, dell'organizzazione, del personale responsabile o dei rapporti di proprietà.


Art. 18

Subappalto

1

Gli organismi che eseguono una parte di lavoro per conto degli organismi accreditati devono, per quanto possibile, essere anch'essi accreditati in Svizzera per il corrispondente settore d'attività o disporre di una qualifica equivalente.

2

Gli organismi accreditati: a. assumono in ogni caso la responsabilità per i lavori e i relativi risultati eseguiti in subappalto, e

b. devono poter provare che l'organismo a cui è stato subappaltato il mandato è abilitato ai sensi del capoverso 1.

Sezione 9:

Controlli, adeguamento, sospensione e revoca dell'accreditamento

Art. 19

Controlli

1

Il SAS procede regolarmente a controlli. Se vi sono indizi che un organismo accreditato non adempie più le condizioni d'accreditamento, il SAS ha sempre il diritto di procedere a un esame.

2

Gli articoli 11 e 12 sono applicabili per analogia.


Art. 20


20

Adeguamento dei documenti d'accreditamento Se lo statuto giuridico o la situazione di un organismo accreditato sono modificati senza che vi siano ripercussioni sul personale, sulle installazioni e sull'organizzazione, il capo del SAS può adeguare, su domanda, i documenti d'accreditamento.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 7

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Art. 21

Sospensione e revoca dell'accreditamento Se le condizioni d'accreditamento non sono più adempiute, il capo del SAS può, dopo avere sentito il parere della Commissione d'accreditamento, sospendere o revocare l'accreditamento con effetto immediato.21 Nei casi di lieve entità, il SAS può fissare oneri o condizioni supplementari fino al momento in cui sono state colmate le lacune constatate.

Sezione 10: Collaborazione internazionale

Art. 22

Il SAS tutela gli interessi svizzeri nei confronti degli organismi esteri e internazionali che si occupano della competenza di laboratori di prova e di organismi d'accreditamento o di valutazione della conformità.

Sezione 11: Informazione

Art. 23

1

Il SAS rilascia su domanda informazioni: a. sui principi, le condizioni, la procedura, gli emolumenti e gli effetti dell'accreditamento;

b. sugli organismi accreditati in Svizzera; c. sugli indirizzi di organismi d'accreditamento esteri con cui il SAS ha concluso accordi.

2

Esso tiene un registro degli organismi accreditati in Svizzera nel quale sono indicati il nome, l'indirizzo e le persone responsabili, come pure la durata e il settore dell'accreditamento.

Capitolo 3:

Designazione di laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione Sezione 1: Principio

Art. 24

1 La designazione e i suoi effetti sono retti dall'accordo internazionale applicabile.

2

Nella misura in cui l'accordo internazionale non disponga altrimenti: 21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

Commercio con l'estero 8

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a.22 gli articoli 29, 31 capoverso 2, 33 capoversi 1 e 3, 34 a 36 e 38 si applicano agli organismi che, in virtù di altri regolamenti, sono abilitati a esercitare funzioni pubbliche di prova, di valutazione della conformità, di registrazione o di omologazione; b. gli articoli 25 a 38 si applicano a tutti gli altri organismi.

Sezione 2: Condizioni di designazione

Art. 25

1 Per poter essere designato, il richiedente deve soddisfare, nel settore di attività in questione, le condizioni previste in virtù dell'accordo internazionale.

2

Se per valutare la competenza di un organismo, l'accordo internazionale si riferisce all'accreditamento, un accreditamento fondato sulla presente ordinanza costituisce un presupposto di conformità alle condizioni di designazione nel settore d'attività in questione.

3

Se l'accordo non contiene una regolamentazione sulle condizioni della designazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni dell'allegato 5.23 4

Non sussiste il diritto alla designazione.24 Sezione 3: Domanda di designazione

Art. 26

1 Le domande di designazione devono essere presentate all'autorità federale competente per il settore in questione (autorità di designazione).

2

Se la domanda è di competenza di diverse autorità federali, queste si consultano e designano la principale autorità responsabile della domanda.

Sezione 4: Trattazione della domanda

Art. 27

Comunicazione alla SECO25 L'autorità di designazione comunica ogni domanda di designazione alla SECO.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

25 Nuova denominazione giusta l'art. 21 n. 22 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 9

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Art. 28

Esame della domanda

1

L'autorità di designazione esamina se il richiedente risponde ai criteri fissati nell'accordo internazionale.

2

L'autorità di designazione collabora con il SAS nell'ambito della trattazione della domanda se per la valutazione della competenza dell'organismo si fa riferimento all'accreditamento.26

Art. 29


27

Trasmissione della domanda 1

Se il richiedente adempie le condizioni dell'articolo 25, la SECO annuncia l'organismo da designare all'istanza competente in virtù dell'accordo internazionale.

2

Se nell'accordo internazionale il riconoscimento dell'organismo designato richiede procedure di decisione supplementari, la SECO informa le autorità interessate sul risultato di queste procedure.


Art. 30

28 Reiezione della

domanda

Se il richiedente non adempie le condizioni dell'articolo 25, l'autorità di designazione respinge con decisione formale la sua domanda, dopo avere consultato la SECO.

Sezione 5:29 Decisione

Art. 31

1 Se il riconoscimento è accordato dall'autorità competente secondo l'accordo internazionale, l'autorità di designazione decide del rilascio della designazione. La designazione può essere vincolata a oneri o condizioni ed è comunicata senza indugio al richiedente con l'elenco dei diritti e degli obblighi che derivano dalla designazione.

2

Insieme alla decisione di rilascio della designazione, l'autorità di designazione trasmette al richiedente l'informazione concernente il riconoscimento secondo l'accordo internazionale, unitamente a ogni informazione pertinente, in particolare concernente l'assegnazione di un numero di identificazione.

3

Se il riconoscimento è rifiutato, l'autorità di designazione respinge con decisone formale la designazione.

26 Introdotto dal n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

Commercio con l'estero 10

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Sezione 6: Controllo, sospensione e revoca della designazione

Art. 32

Controllo degli organismi designati 1

L'autorità di designazione procede regolarmente a controlli. Collabora con il SAS se, per la valutazione della competenza dell'organismo, la designazione si riferisce all'accreditamento.

2

Gli organismi designati annunciano spontaneamente e senza indugio all'autorità di designazione ogni modifica concernente le condizioni di designazione.

3

L'autorità di designazione ha il diritto di procedere in ogni momento a controlli se vi sono indizi che un organismo designato non adempie più le condizioni di designazione.

4

L'articolo 12 è applicabile per analogia.


Art. 33

Sospensione e revoca della designazione 1

L'autorità di designazione può sospendere o revocare la designazione di un organismo se questo non soddisfa più le condizioni o gli oneri di designazione. Nei casi di lieve entità, l'autorità di designazione può imporre nuovi oneri o vietare all'organismo designato di esercitare la sua attività sino a quando non sono state colmate le lacune constatate.

2

L'autorità di designazione agisce d'intesa con la SECO. Collabora con il SAS se per la valutazione della competenza dell'organismo, la designazione si riferisce all'accreditamento.

3

La SECO trasmette la decisione all'istanza competente in virtù dell'accordo internazionale.

Sezione 7: Informazione

Art. 34

1

Su domanda, l'autorità di designazione fornisce informazioni: a. sui principi, le condizioni, la procedura, gli emolumenti e gli effetti della designazione;

b. sugli organismi designati in Svizzera nel suo settore di competenza.

2

La SECO tiene un registro degli organismi designati e riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di accordi internazionali.

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 11

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Capitolo 4: Disposizioni generali

Art. 35

Responsabilità

Mediante l'accreditamento o la designazione, la Confederazione non trasferisce alcuna competenza pubblica agli organismi accreditati o designati. Questi assumono la responsabilità delle loro attività, in particolare dei risultati delle prove alle quali hanno proceduto e dei certificati di conformità che hanno rilasciato.


Art. 36

Utilizzazione di documenti e sigle 1

Gli organismi accreditati non utilizzano i documenti o le sigle di accreditamento in un modo o in un contesto che possano dar adito a confusione per quanto concerne la legittimità, il settore o la durata dell'accreditamento.

2

Lo stesso vale per gli organismi designati per quanto concerne la designazione.


Art. 37

Emolumenti

L'organismo assume le spese derivanti dalla sua domanda di accreditamento o di designazione. Gli emolumenti ricossi a tal fine sono fissati in base alle prescrizioni applicabili dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure corrispondenti.30

Art. 38

Perizie da parte di organismi esteri in Svizzera 1

La SECO, d'intesa con il capo del SAS, può accordare agli organismi esteri d'accreditamento o agli organismi che svolgono attività analoghe l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 271 capoverso 1 del Codice penale31, di valutare il SAS o organismi svizzeri accreditati o suscettibili di esserlo.32 2 La SECO, d'intesa con l'autorità di designazione, può accordare agli organismi esteri competenti l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 271 capoverso 1 del Codice penale, di valutare l'autorità di designazione o organismi svizzeri designati o suscettibili di esserlo.33 3 L'autorizzazione può essere vincolata a oneri e condizioni ed è revocabile in ogni momento.

30 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

31 RS

311.0

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323).

Commercio con l'estero 12

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Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 39


34

Accordi internazionali sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità 1

La SECO designa e conduce la delegazione svizzera negli organi degli accordi seguenti:

a. Accordo del 3 dicembre 1998 sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità tra la Confederazione Svizzera e il Canada; b. Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; c. Allegato I dell'Accordo del 21 giugno 200135 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 196036 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

2

D'intesa con le autorità interessate la SECO può consentire alle decisioni prese dagli organi menzionati nel capoverso 1 su: a. l'organizzazione e la procedura di questi organi; b. le modifiche degli allegati degli accordi; c. le modifiche di portata limitata di questi accordi.

3

In caso di mancata intesa tra le autorità interessate, il Consiglio federale decide.


Art. 40


37

Modifica degli allegati D'intesa con gli altri dipartimenti interessati, gli allegati vengono adattati all'evoluzione internazionale dal DFE.


Art. 41

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 30 ottobre 199138 sul sistema svizzero d'accreditamento è abrogata.


Art. 42

Disposizioni transitorie 1

Gli accreditamenti concessi in virtù dell'ordinanza del 30 ottobre 199139 sul Sistema svizzero d'accreditamento restano validi conformemente alle disposizioni di tale ordinanza. Sono fatti salvi gli articoli 18 a 21 della presente ordinanza.

2

I nuovi accreditamenti e le proroghe degli accreditamenti esistenti sono retti dalla presente ordinanza. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono essere completate in caso di necessità. Il SAS fornisce ogni 34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

35 FF

2001 4499

36 RS

0.632.31

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

38

[RU 1991 2317] 39

[RU 1991 2317]

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 13

946.512

informazione utile e accorda un termine adeguato per completare la domanda e per adempiere le condizioni di accreditamento.


Art. 43

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

Commercio con l'estero 14

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Allegato 140 (art. 5 cpv. 2 e art. 9) Criteri internazionali applicabili al Servizio d'accreditamento svizzero41

Valutazione della conformità - requisiti generali degli organismi di accreditamento che accreditano gli organismi di valutazione della conformità: ISO/CEI 17011 40 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

41 Le norme menzionate possono essere richieste all'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 15

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Allegato 242 (art. 7 cpv. 1)

Criteri internazionali applicabili ai laboratori di prova e agli organismi di valutazione della conformità43 a. Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura: ISO/IEC 17025;

b. Laboratori di analisi di biologia medica - requisiti speciali concernenti la qualità e la competenza: ISO 15189; c. Requisiti generali relativi alla competenza dei produttori di materiali di riferimento (disponibile solo in inglese): ISO Guide 34 in combinazione con ISO/IEC 17025;

d. Requisiti di competenza per gli organismi di prova di attitudine (PT provider): ILAC G 13 in combinazione con ISO/IEC 17020 o ISO/IEC 17025;

e. Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione: ISO/IEC 17020; f. Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti: EN 45011, rispettivamente ISO/IEC Guide 65;

g. Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità: EN 45012, rispettivamente ISO/IEC Guide 62; h. Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità ambientale: ISO/IEC Guide 66; i. Criteri generali per gli organismi di certificazione del personale: ISO/IEC 17024.

42 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

43 Le norme menzionate possono essere richieste all'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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Allegato 344 44 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 17

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Allegato 4

(art. 16)

Sigle di accreditamento a. Sigla dei laboratori di prova accreditati (nel senso stretto) b. Sigla dei laboratori di taratura accreditati c. Sigla degli organismi di certificazione accreditati d. Sigla degli organismi d'ispezione accreditati

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Allegato 545 (art. 25 cpv. 3)

Condizioni per la designazione degli organismi di valutazione della conformità 1 1.1

L'organismo designato, il suo direttore ed il personale incaricato della valutazione e della verifica non possono:essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore dei prodotti, componenti o sottosistemi da controllare, né il mandatario di una di queste persone; e

intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione e sviluppo, fabbricazione, costruzione, commercializzazione, istallazione, funzionamento o manutenzione di tali prodotti, componenti o sottosistemi.

1.2

La cifra 1.1 non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.

2 2.1

L'organismo designato e il suo personale devono svolgere le operazioni di valutazione e di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza richiesta, non devono essere sottoposti a nessun genere di pressione o incentivo, in particolare di tipo economico, che possa influire sul loro giudizio o sui risultati del loro controllo, in particolare a pressioni o incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

2.2

Se un organismo designato subappalta determinati lavori specifici che riguardano la verifica e la constatazione dei fatti, esso deve accertarsi preliminarmente che il subappaltatore rispetti tutte le disposizioni della legislazione settoriale relativa ai prodotti. L'organismo designato deve tenere a disposizione dell'organo di controllo competente i documenti relativi alla valutazione della competenza del subappaltatore e dei lavori svolti da quest'ultimo.

3

L'organismo designato deve:garantire lo svolgimento di tutti i compiti assegnatigli dalla legislazione settoriale e per i quali esso è stato designato, indipendentemente dal fatto che i suddetti compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o sotto la sua responsabilità;

45 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 19

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disporre in particolare del personale e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle operazioni di valutazione e di verifica; ciò implica la presenza in organico, in quantità sufficiente, di personale scientifico dotato dell'esperienza e delle competenze adeguate per valutare la funzionalità e le prestazioni dei dispositivi per i quali l'organismo è stato designato, in considerazione della legislazione settoriale; e

inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche richieste, in particolare per le verifiche eccezionali.

4

Il personale incaricato delle operazioni di controllo deve possedere: - una buona formazione professionale per tutte le operazioni di valutazione e di verifica per le quali l'organismo è stato designato;

una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una pratica sufficiente di tali controlli; e

- le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che dimostrano l'avvenuto svolgimento dei controlli.

5

Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo.

La retribuzione di ciascun membro del personale non deve dipendere né dal numero dei controlli svolti, né dai risultati di tali controlli.

6

L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta da un'autorità statale o che i controlli non siano svolti direttamente da un'autorità statale.

7

Il personale dell'organismo designato incaricato dei controlli è vincolato dal segreto professionale per tutte le notizie delle quali esso venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (tranne che nei confronti degli organi di controllo competenti) nell'ambito delle attività come organismo designato.

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