01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
21.09.2020 - 31.12.2020
16.06.2020 - 20.09.2020
21.03.2020 - 15.06.2020
01.01.2020 - 20.03.2020
01.05.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.04.2019
01.06.2018 - 31.12.2018
05.09.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 04.09.2017
01.09.2016 - 31.12.2016
01.06.2016 - 31.08.2016
01.01.2015 - 31.05.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
30.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 29.10.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.12.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.07.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.06.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti
(OAVS)

1

del 31 ottobre 1947 (Stato 4 marzo 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),4 ordina:

Capo primo: Persone assicurate A.5 Assoggettamento

Art. 1


6

Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio
di un'organizzazione internazionale Il Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un'organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS.

a Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio
di un'organizzazione privata di assistenza 1 Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale
dalla Confederazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le
organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e
della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE.7 CS 8 493

1

Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2338). Secondo la medesima disposizione i tit. marg. sono stati accentrati.

2 RS

830.1

3 RS

831.10

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3710).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2824).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3710).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3710).

831.101

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 2

831.101

2 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.

B. Esenzioni dall'assicurazione8
b9 Stranieri con privilegi diplomatici Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettera a LAVS:10 a.

i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze
permanenti, delle missioni speciali e degli uffici d'osservatori, nonché i
membri delle loro famiglie senza attività lucrativa; b.

i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle
loro famiglie senza attività lucrativa; c.

i funzionari internazionali di organizzazioni internazionali con i quali il
Consiglio federale ha concluso un accordo di sede, nonché i membri delle
loro famiglie senza attività lucrativa; d.11 il personale di IATA e SITA, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa.


Art. 2


12

Adempimento delle condizioni per un periodo di tempo
relativamente breve

1 Adempiono le condizioni di cui all'articolo 1a capoverso 1 LAVS per un periodo
di tempo relativamente breve le persone che:13 a.

soggiornano in Svizzera a scopo di visita, cura, vacanza o studi, sempreché
non vi esercitino un'attività lucrativa e non vi stabiliscano il domicilio; b.

esercitano un'attività lucrativa in Svizzera durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile e sono retribuiti da un datore di lavoro all'estero; c.

esercitano un'attività lucrativa indipendente in Svizzera durante al massimo
tre mesi consecutivi per anno civile.

8

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

9

Originario art. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal
1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3710).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 giu. 2000 (RU 2000 1765).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2758).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3710).

OAVS

3

831.101

2 I richiedenti l'asilo senza attività lucrativa non sono assicurati per i primi sei mesi
successivi alla presentazione della domanda d'asilo. I richiedenti l'asilo riconosciuti
in quanto rifugiati sono assicurati a titolo retroattivo alla data di presentazione della
domanda.


Art. 3

Persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera
per la vecchiaia e per i superstiti 1 Le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per
i superstiti, per le quali l'assoggettamento all'assicurazione giusta la legge federale
costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere
esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di
compensazione competente.

2 ...14


Art. 4


15

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti di organizzazioni
internazionali

Gli istituti di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti delle organizzazioni
internazionali indicate nell'articolo 1b lettera c sono equiparate alle assicurazioni
statali estere per la vecchiaia e per i superstiti ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2
lettera b LAVS.

C. Adesione all'assicurazione16 I.17 Persone occupate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera

Art. 5

Diritto di continuare l'assicurazione Le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l'assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima: a.

dell'inizio dell'attività all'estero; o b.

del termine del periodo di attività all'estero ammesso da una convenzione
internazionale.

a Richiesta

Per continuare l'assicurazione, il lavoratore e il datore di lavoro devono presentare
per scritto alla cassa di compensazione competente una richiesta congiunta.

14

Abrogato dal n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3710).

16

Originario tit. B. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1996 668).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 4

831.101

b Inizio dell'assicurazione 1 L'assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro
un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le condizioni dell'articolo 5 sono
soddisfatte.

2 Dopo la scadenza del termine non è più possibile continuare l'assicurazione.

c Fine dell'assicurazione 1 Lavoratori e datori di lavoro possono, con reciproca intesa e rispettando un termine
di 30 giorni, recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.

2 Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l'assicurazione finisce. Quando il
lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l'assicurazione continua, se il lavoratore e il suo datore di lavoro depositano congiuntamente una richiesta scritta, entro
un termine di sei mesi a contare dall'inizio del lavoro.

II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una
convenzione internazionale
18
d Condizioni d'adesione Le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale possono aderire all'assicurazione.19 L'adesione deve essere
dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

e Inizio dell'assicurazione 1 Se la dichiarazione di adesione è depositata entro un termine di sei mesi, l'assicurazione comincia il giorno in cui la convenzione internazionale ha effetto.

2 Se la dichiarazione d'adesione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il
primo giorno del mese che segue quello del deposito della dichiarazione.

f Fine dell'assicurazione 1 Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile, con
un preavviso di 30 giorni.

2 Se, nonostante diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare
di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Alla scadenza del termine inutilizzato,
l'assicurato è escluso dall'assicurazione.20 18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2824).

19

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2824).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2629).

OAVS

5

831.101

III.21 Studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero
g Diritto alla continuazione dell'assicurazione Gli studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero possono continuare l'assicurazione se sono stati assicurati durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell'inizio della loro formazione all'estero.

h Inizio dell'assicurazione 1 L'assicurazione è continuata senza interruzione se la richiesta è depositata entro sei
mesi a contare dall'inizio della formazione all'estero.

2 Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l'assicurazione.

i Fine dell'assicurazione 1 Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per fine di un mese civile, con
un preavviso di 30 giorni.

2 L'assicurato che non versa interamente il suo contributo annuo entro il 31 dicembre dell'anno civile è escluso con effetto retroattivo dall'assicurazione. Lo stesso
vale per l'assicurato che non inoltra alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine,
la cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la
comminatoria dell'esclusione.

IV.22 Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero
il loro coniuge assicurato

j Inizio dell'assicurazione 1 L'assicurazione è continuata senza interruzione se la dichiarazione di adesione è
depositata entro sei mesi dalla partenza all'estero.

2 Se la dichiarazione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il primo giorno
che segue quello del deposito della dichiarazione.

k Fine dell'assicurazione L'articolo 5i si applica per analogia alle persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato.

21

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 6

831.101

Capo secondo: Contributi23 A. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa

Art. 6

Nozioni del reddito da un'attività lucrativa 1 Con riserva delle eccezioni indicate espressamente nelle disposizioni che seguono,
il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro
o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività,
inclusi i guadagni accessori.

2 Non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa: a.24 il soldo militare, l'indennità di funzione nella protezione civile e le indennità analoghe al soldo nei servizi pubblici antincendio, nei corsi per monitori di
giovani tiratori e nei corsi di monitore di «Gioventù e Sport»; b.25 le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l'articolo 25ter della legge federale
del 19 giugno 195926 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI); c.

le prestazioni d'istituzioni assistenziali e di soccorso; d.27 ...

e.28 ...

f.29 gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l'economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell'ambito degli
usi locali o professionali; g.

le borse e prestazioni analoghe per frequentare scuole e corsi, per favorire la
formazione e il perfezionamento professionali, per promuovere o premiare le
attività artistiche, le indagini scientifiche o altri lavori importanti, sempre
che non implichino un rapporto di servizio del beneficiario e il donatore non
possa disporre del risultato del lavoro; 23

Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» (n. II cpv. 1 della LF del
19 giu. 1959 che modifica la LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
in vigore dal 1 gen. 1960 - RU 1959 872 875).

24

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 1397).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 1082).

26

RS 831.20

27

Abrogata dal n. I dell'O del 31 ago. 1992 (RU 1992 1830).

28

Abrogata dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 903).

29

Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni,
in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).

OAVS

7

831.101

h.30 le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all'insorgenza dell'evento assicurato o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza; i. e k.31 32...

bis33
ter 34 Reddito lucrativo realizzato all'estero Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d'attività lucrativa che pervengono a una persona domiciliata nella Svizzera: a.35 come proprietario o socio di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza
sociale;

b.36 come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, o c.37 che paga l'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 della legge federale del 14 dicembre 199038 sull'imposta federale diretta (LIFD).

quater 39 Contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo il 63° o il 65° anno
di età

1 I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 63 anni, se di sesso femminile, o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono
riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1400 franchi
mensili o 16 800 franchi l'anno.

2 I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che hanno
compiuto i 63 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono
percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l'anno.

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2629).

31

Abrogate dal n. I dell'O del 18 set. 2000 (RU 2000 2629).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981
(RU 1981 538).

33

Introdotto dal n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). Abrogato dal n. I dell'O del
18 set. 2000 (RU 2000 2629).

34

Originario art. 6bis. Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal
1° gen. 1974
(RU 1972 2338).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1351).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1351).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2162).

38

RS 642.11

39

Originario art. 6

ter. Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 8

831.101

I. Contributi previsti sul reddito proveniente da un'attività dipendente

Art. 7

Salario determinante. Elementi Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare, per
quanto non costituiscano rimborsi di spese: a.

il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le
indennità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le
supplenze;

b.40 le indennità di residenza e di rincaro; c.41 le gratificazioni, i premi di fedeltà e di produzione, come pure il valore di azioni dei salariati, nella misura in cui esso superi il prezzo d'acquisto ed il
lavoratore ne possa disporre; per quanto riguarda le azioni vincolate dei salariati, il valore e il momento della realizzazione del reddito sono stabiliti
secondo le disposizioni dell'imposta federale diretta.

d.42 i redditi degli accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la società in accomandita; le partecipazioni dei salariati43 agli utili, nella misura
in cui tali proventi eccedono l'interesse di un capitale eventualmente investito; e.

le mance, qualora esse costituiscano un elemento importante della retribuzione del lavoro; f.

le prestazioni in natura regolari; g.

le provvigioni e le commissioni; h.44 i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell'amministrazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche;

i.

il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali; k.

le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie; l.

le rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo
analogo;

m.45 le prestazioni dei datori di lavoro per la perdita di salario subita a causa d'infortunio o di malattia; 40

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2338).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993
(RU 1992 1830).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1974 1594).

43

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1998 2579).

45

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

OAVS

9

831.101

n.

le prestazioni eseguite dai datori di lavoro per compensare la perdita di salario subìta a causa di servizio militare; o.

le indennità di vacanza o per i giorni festivi; p.46 le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall'assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e
all'assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento delle
imposte. Sono eccettuati i contributi dovuti dal salariato sulle prestazioni
speciali uniche che non superano un salario mensile lordo per anno civile,
nonché quelli dovuti sui redditi in natura e sui salari globali; q.47 le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto non siano escluse dal salario determinante conformemente all'articolo 8ter. Le rendite sono convertite in capitale. L'Ufficio federale allestisce
a tal fine tavole vincolanti.


Art. 8


48

Salario determinante. Eccezioni Non sono compresi nel salario determinante: a.

i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza
che adempiono le condizioni per l'esenzione fiscale conformemente alla
LIFD49;

b.

i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei
loro salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni
familiari, nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento; c.

le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati,
quelle per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell'azienda, fidanzamento, matrimonio e superamento di esami professionali; d.

le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di
ospedale e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 25-31 della LF del 18 mar.
199450 sull'assicurazione malattie, LAMal) e tutti i salariati fruiscano dello
stesso trattamento.

46

Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).

47

Introdotta dal n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2758).

49

RS 642.11

50

RS 832.10

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 10

831.101

bis 51 Rimunerazioni di poco momento provenienti da attività accessorie Le rimunerazioni versate dal datore di lavoro rappresentanti il reddito di attività
accessorie che non superano52 2000 franchi per anno civile possono essere escluse
dal reddito soggetto a contribuzione.

ter 53 Prestazioni sociali al termine del rapporto di lavoro 1 Per quanto non superino otto salari mensili, non sono compresi nel salario determinante: a.

le indennità di partenza per rapporti di lavoro di lunga durata conformemente all'articolo 339b del Codice delle obbligazioni (CO)54, previa deduzione delle prestazioni sostitutive conformemente all'articolo 339d CO; b.

i versamenti del datore di lavoro ai lavoratori che non erano assicurati nella
previdenza professionale obbligatoria; c.

le prestazioni nell'ambito di un piano di pensionamento anticipato previsto
del datore di lavoro;

d.

le indennità versate in caso di scioglimento del rapporto di servizio in
seguito alla chiusura o alla fusione dell'azienda.

2 Si considera salario il salario conseguito durante l'ultimo anno civile intero.

3 Le rendite sono convertite in capitale conformemente alle tavole dell'Ufficio federale.


Art. 9


55

Spese generali

1 Sono spese generali quelle cui il datore di lavoro deve far fronte nell'ambito della
propria attività.

2 Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del
salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a
domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario
determinante.

3 Le spese generali possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono almeno il 10 per cento del salario versato. Le spese generali indennizzate
separatamente dal salario possono essere dedotte in ogni caso.


Art. 10


56

51

Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

52

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 913 2233).

53

Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

54

RS 220

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2758).

56

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994 (RU 1994 2162).

OAVS

11

831.101


Art. 11


57

Vitto e alloggio

1 Il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico
sono valutati 30 franchi il giorno. È fatto salvo l'articolo 14.

2 Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito
come segue:

fr.

colazione

4.pranzo

9.cena

7.alloggio


10.Art. 12
58


Art. 13


59

Reddito in natura di altra specie Le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di
compensazione secondo le circostanze.


Art. 14

Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui 1 Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con
lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l'articolo 5 capoverso 3 LAVS.

2 Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui
sono fissati secondo gli articoli 11 e 13.60 3 Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che
lavorano con l'esercente non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono
calcolati in base al salario mensile globale seguente: a.

1890 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati; b.

2790 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano integralmente nell'azienda, l'importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di
essi.61

4 ...62

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2629).

58

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994 (RU 1994 2162).

59

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962
(RU 1961 517).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2162).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2629).

62

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994 (RU 1994 2162).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 12

831.101


Art. 15


63

Mance

1 e 2 ...64

3 Le mance versate ai salariati d'imprese di trasporto vanno calcolate nel salario
determinante soltanto nella misura in cui sono assoggettate ai contributi dovuti
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.


Art. 16


65

Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti
a pagare i contributi

1 Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a
pagare i contributi è inferiore a 50 700 franchi all'anno, i contributi del lavoratore
sono calcolati conformemente all'articolo 21. Gli articoli 22-27 si applicano per
analogia per la fissazione e la determinazione dei contributi.66 2 Se il datore di lavoro consente alla riscossione dei contributi conformemente all'articolo 14 capoverso 1 LAVS, la tavola scalare dell'articolo 21 non è applicabile.67 II. Contributi prelevati sul reddito proveniente
da un'attività indipendente
1. In generale

Art. 17


68

Nozione di reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente

Sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi
dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda
commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili
realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD69 e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli
giusta l'articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati
quali sostanza commerciale giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

64

Abrogati dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 4376).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3337).

67

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente
testo.

69

RS 642.11

OAVS

13

831.101


Art. 18


70

Deduzioni dal reddito 1 Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell'articolo 9
capoverso 2 lettere a-e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta
federale diretta.

2 L'interesse del capitale proprio investito nell'azienda, che può essere dedotto dal
reddito conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS, equivale al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono
enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera. Il tasso
d'interesse è arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.


Art. 19


71

Reddito di poco momento proveniente da attività indipendenti
esercitate a titolo accessorio Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non
supera72 2000 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta
dell'assicurato.


Art. 20

Persone tenute a pagare i contributi 1 I contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente
conseguito in un'azienda devono essere pagati dal proprietario e, in caso di affitto o
di usufrutto, dall'affittuario o dall'usufruttuario. In caso di dubbio, deve versare i
contributi chi è tenuto a pagare le imposte sul reddito entrante in linea di conto o, se
quest'ultimo non è soggetto all'imposta, chi conduce l'azienda per conto proprio.

2 ...73

3 I membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società
di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica,
devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.74

Art. 21


75

Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente 1 Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a
8500 franchi annui, ma è inferiore a 50 700 franchi annui, i contributi sono calcolati
come segue:

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

71

Abrogato dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

72

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 913 2233).

73

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422).

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 4376).

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3337).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 14

831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno fr.

ma inferiore a fr.

8 500

15 000

4,2

15 000

19 200

4,3

19 200

21 300

4,4

21 300

23 400

4,5

23 400

25 500

4,6

25 500

27 600

4,7

27 600

29 700

4,9

29 700

31 800

5,1

31 800

33 900

5,3

33 900

36 000

5,5

36 000

38 100

5,7

38 100

40 200

5,9

40 200

42 300

6,2

42 300

44 400

6,5

44 400

46 500

6,8

46 500

48 600

7,1

48 600

50 700

7,4

2 Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6quater è inferiore a 8500 franchi,
l'assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

2. Fissazione e determinazione dei contributi76

Art. 22


77

Anno di contribuzione e calcolo dei contributi nel tempo 1 I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

2 I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di
contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno.

3 Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio
commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno.

4 Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente
alla sua durata.

76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

OAVS

15

831.101

5 Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale.


Art. 23


78

Determinazione del reddito e del capitale proprio 1 Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei
contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e
il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.79 2 In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli
elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale
sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale
diretta.80

3 Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.

4 Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di
compensazione.

5 Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il
capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se
richiesto, presentare i giustificativi.81 ...82


Art. 24


83

Contributi d'acconto

1 Nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono
pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche.

2 Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta
a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

78

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966
(RU 1965 1019).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2162).

80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

81

Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

82

Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2000 (RU 2000 1441).

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 16

831.101

3 Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi
d'acconto.

4 Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le
indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se
richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

5 Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse
di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.


Art. 25


84

Fissazione e compensazione 1 Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione
in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

2 I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla
fatturazione.

3 Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti.


Art. 26


85

...86


Art. 27


87

Comunicazione delle autorità fiscali 1 Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse
di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i
contributi versati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione
per l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie
e alla procedura di notifica.

2 Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno
fiscale alle casse di compensazione.

3 L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può
essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi 84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

85

Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2000 (RU 2000 1441).

86

Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2000 (RU 2000 1441).

87

Abrogato dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

OAVS

17

831.101

di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla
cassa di compensazione competente.

4 Per ogni comunicazione fatta secondo i capoversi 2 e 3, le autorità fiscali ricevono
una adeguata indennità. Questa è fissata dall'Ufficio federale.

B. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa88

Art. 28


89

Calcolo dei contributi 1 Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto
il contributo minimo annuo di 353 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono
determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in
forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente: Sostanza o reddito annuo conseguito
in forma di rendita moltiplicato
per 20
fr.

Contributo
annuo

fr.

Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o
di reddito conseguito in forma di rendita
moltiplicato per 20
fr.

meno di 300 000

353

300 000

420

84

1 750 000

2856

126

4 000 000 e oltre

8400

-90

2

Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.91 3

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai 50 000 franchi
inferiori.92

4 Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito
conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a
tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile
durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo 88

Tit. che precedeva l'art. 27 e posposto giusta il n. II cpv. 2 del DCF del 19 nov. 1965,
in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 913).

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3337).

91

RU 2000 701

92

RU 2000 701

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 18

831.101

il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del
coniuge.93

4bis Alle condizioni dell'articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone
senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è
stato concluso oppure sciolto.94 5 I coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3
cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.95
bis 96 Persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata
a tempo pieno

1 Le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno
pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno
civile, i contributi pagati a titolo di un'attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore
di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l'articolo 28. I loro contributi pagati sul reddito di97 una attività lucrativa devono in tutti i
casi raggiungere il contributo minimo secondo l'articolo 28.

2 Se l'assicurato è assoggettato come persona senza attività lucrativa, è applicabile
l'articolo 30.


Art. 29


98

Anno di contribuzione e basi di calcolo 1 I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

2 I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita
durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante la sostanza al 1° gennaio di ogni anno.

3 Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei
contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato.
Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

4 La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali.

5 L'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 LIFD99 deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di 93

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668, 2000 701). Nuovo testo giusta
il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3337).

94

Introdotto dal n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3337).

95

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

96

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

97

RU 1985 1449 98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

99

RS 642.11

OAVS

19

831.101

rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le
casse di compensazione.

6 Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla
determinazione dei contributi.

bis 100 Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici 1 L'istituto scolastico notifica alla cassa di compensazione competente, secondo l'articolo 118 capoverso 3, il nome, la data di nascita, l'indirizzo, lo stato civile, il
numero di assicurato e la cittadinanza degli studenti che hanno compiuto 20 anni nel
corso dell'anno civile precedente.

2 L'istituto scolastico ricerca i dati menzionati nel capoverso 1 presso gli studenti e
li trasmette alla cassa di compensazione allegando eventualmente documenti attestanti che lo studente ha esercitato un'attività lucrativa. L'istituto informa gli studenti della trasmissione delle informazioni ottenute.

3 Se la formazione dura meno di un anno, la notifica deve essere effettuata al più
tardi due mesi dopo l'inizio della formazione. Quando la formazione si estende su
parecchi anni, la notifica è effettuata una volta all'anno, ma al più tardi al termine
dell'anno civile corrispondente.

4 Se per frequentare l'istituto è necessario che lo studente debba esercitare
un'attività lucrativa, l'obbligo di notifica decade.

ter 101 Riscossione dei contributi da parte degli istituti scolastici 1 La riscossione dei contributi può essere affidata a un istituto scolastico se esso
conclude con la cassa di compensazione un accordo scritto mediante il quale s'impegna: a.

ad agire in nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni
legali;

b.

a rispettare la divisione del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e
l'istituto scolastico; c.

ad autorizzare la cassa di compensazione a consultare i documenti determinanti in caso di disaccordo.

2 Se l'istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di
compensazione scioglie l'accordo.


Art. 30


102

Imputazione, dei contributi versati, al reddito di un'attività lucrativa 1 Gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa,
possono chiedere che i contributi pagati per l'anno in questione vengano imputati a
quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.

100

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

101

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

102

Abrogato dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 20

831.101

2 Gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l'imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di un'attività lucrativa alla cassa di
compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.

3 ...103

C. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano
un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano
un'attività lucrativa
104

Art. 31

Riduzione dei contributi105 1 Chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di
compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del
contributo intiero.106 2 La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie.107

Art. 32

Condono dei contributi 1 Le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e
motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la
domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa
esprimere il suo parere.

2 La cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il
periodo di due anni al massimo.

3 Una copia della decisione di condono dev'essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA.108 4 ...109

103

Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 1996 (RU 1996 2758).

104

Tit. che precedeva l'art. 30 e posposto giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 420).

105

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951
(RU 1951 392).

106

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951
(RU 1951 392).

107

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962
(RU 1961 517). Un per. 2 è stato abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972
(RU 1972 2338).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

109

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422).

OAVS

21

831.101

D. Contributi dei datori di lavoro

Art. 33


110

Eccezioni all'obbligo di pagare i contributi Non sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro: a.

le missioni diplomatiche, le rappresentanze permanenti, le missioni speciali,
gli uffici di osservatore, nonché i posti consolari; b.

le organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede; c.

le amministrazioni pubbliche e le imprese di trasporto degli Stati esteri.

E. Riscossione dei contributi111 I. In generale112

Art. 34


113

Periodi di pagamento

1 Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione: a.

i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000
franchi, ogni trimestre; b.

le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è
tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre.

2 In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi il cui contributo annuo
versato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle indennità
per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può
stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.

3 I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di
pagamento.

a114 Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti 1 Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il
conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere
immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione.

2 Con la diffida è addossata all'interessato una tassa da 20 a 200 franchi.

110

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

112 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

114 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 22

831.101

b115 Dilazione di pagamento 1 Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie,
si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo
pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento,
sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente.

2 La cassa di compensazione fissa per scritto le condizioni di pagamento, segnatamente l'importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della particolare situazione del debitore.

3 La dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni
di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sensi dell'articolo 34a, se quest'ultima non è stata ancora emessa.

c116 Contributi irrecuperabili 1 Se l'esecuzione promossa contro un debitore di contributi è rimasta senza successo
o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili i contributi dovuti. Se più tardi il debitore
diventa solvente, deve essere richiesto il pagamento dei contributi dichiarati irrecuperabili.

2 Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l'importo riscosso è
imputato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale agli altri crediti collocati nella
seconda classe secondo l'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889117
sull'esecuzione e sul fallimento.118 II. Contributi paritari119

Art. 35


120

Contributi d'acconto

1 Nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi
d'acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile.

2 I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti
importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente.

115

Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

116

Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

117

RS 281.1

118

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2824).

119

Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

120

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

OAVS

23

831.101

3 Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può
consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento.


Art. 36


121

Conteggio e compensazione 1 I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

2 I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del
periodo di conteggio.

3 Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati
conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al
periodo di pagamento.

4 La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione
fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti
vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.


Art. 37


122

Riscossione dei contributi di intermediari appartenenti
a determinati rami professionali 1 Le persone salariate che fungono da intermediarie tra datore di lavoro e lavoratore,
quali i vignaioli o altri lavoratori a cottimo, i lavoratori a domicilio oppure gli
imprenditori privati di automobili postali devono pagare direttamente alla cassa di
compensazione competente i contributi dei salariati e quelli del datore di lavoro.

2 I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare ai salariati che fungono da intermediari
il contributo a carico del datore di lavoro sul totale dei salari pagati loro.


Art. 38


123

Tassazione d'ufficio

1 Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei
salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d'ufficio.124 2 La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in
base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel 121

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

122

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

123

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951 in vigore dal 1° gen. 1951
(RU 1951 392).

124

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 24

831.101

corso dell'anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno.125 3 Le spese causate dalla tassazione d'ufficio possono essere messe a carico dell'inadempiente.

III. Pagamento di contributi arretrati e restituzione di contributi126

Art. 39


127

Pagamento di contributi arretrati 1 Se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato
contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta
salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.

2 I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.


Art. 40

Condono del debito

1 Alle persone che potevano ritenere in buona fede di non dovere i contributi loro
reclamati può essere condonato tutto il debito o parte di esso, quando il pagamento
dei contributi costituisca per esse un onere troppo grave avuto riguardo alle loro
condizioni economiche.

2 Il condono è accordato dalla cassa di compensazione a domanda scritta della persona tenuta a pagare i contributi arretrati. La domanda dev'essere motivata e presentata alla cassa di compensazione entro 20 giorni dalla notificazione dell'ordine di
pagamento. È riservato il capoverso 3.

3 Se le condizioni indicate nel capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa
di compensazione può accordare il condono anche di moto proprio.

4 Le decisioni di condono devono essere notificate al richiedente.128

Art. 41


129

Ricupero di contributi non dovuti Chi ha pagato contributi non dovuti può esigerne la restituzione dalla cassa di compensazione. È riservata la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 3 LAVS 125

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

126

Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

127

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1441).

128

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2338).

129

Nuovo testo giusta il n. I 1 del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

OAVS

25

831.101

IV. Interessi130
bis 131 Interessi di mora

1 Devono pagare gli interessi di mora: a.

di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non
pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da
tale termine;

b.

le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni
civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il
quale i contributi sono dovuti; c.

i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano
entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a
partire da tale fatturazione; d.

i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un
regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione,
a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; e.

le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che
non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non
sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare
che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di
compensazione, a partire da tale fatturazione; f.

le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che
non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non
sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

2 Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la
presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In
caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato.

ter 132 Interessi compensativi 1 Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono
restituiti o compensati dalle casse di compensazione.

130

Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

131

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di
detta modificazione alla fine del presente testo.

132

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di
detta modificazione alla fine del presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 26

831.101

2 Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno
civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti.

3 Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono
accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro trenta giorni.

4 Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.


Art. 42


133

Varie

1 I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della
cassa di compensazione.

2 Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento
all'anno.

3 Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.

F. Garanzia degli eredi134

Art. 43

...135

Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente
del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero136.

Capo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidi137 A. Diritto alla rendita

Art. 44

e 45138

Art. 46


139

Diritto alla rendita per vedove e per vedovi 1 La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli ai sensi
dell'articolo 23 capoverso 1 LAVS, sempreché il figlio nasca vivo. Se il figlio nasce
entro 300 giorni dalla morte del marito, si presume che quest'ultimo sia il padre del
figlio.

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente
testo.

134 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

135 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2000 (RU 2000 1441).

136

RS 210

137

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

138

Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

139

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

OAVS

27

831.101

2 Sono considerati affiliati secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera b LAVS i figli
ai quali, alla morte della madre affiliante o del padre affiliante, spetterebbe una rendita per orfani secondo l'articolo 49.

3 Il diritto ad una rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio
della vedova o del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio, se quest'ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro 10 anni
dalla sua conclusione.


Art. 47


140

Rendite d'orfani per figli postumi Il figlio nato dopo la morte del padre ha diritto a una rendita per orfani a contare dal
primo giorno del mese seguente a quello della nascita.


Art. 48


141



Art. 49


142
Rendite per affiliati 1 Gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti in
virtù dell'articolo 25 LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente
le spese di mantenimento e d'educazione.

2 Tale diritto sorge però solo se l'affiliato alla morte dei genitori affilianti è già al
beneficio di una rendita ordinaria per orfani conformemente all'articolo 25 LAVS.

3 Il diritto si estingue se l'affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di
essi provvede al suo mantenimento.

B. Rendite ordinarie

Art. 50


143

Concetto dell'anno intero di contribuzione Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo
gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto
periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione
secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.

140

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668

141

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

142

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

143

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3710).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 28

831.101

a144 Determinazione della durata di contribuzione degli anni
1948-1968

1 La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un'attività
lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all'estero secondo
il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d'attività
non possono essere ricostituiti esattamente.

2 L'Ufficio federale elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948-1968.

b145 Ripartizione dei redditi
a. Disposizioni generali 1 I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno durante il quale i due coniugi
erano assicurati presso l'AVS. Le lacune di contribuzione che possono essere colmate conformemente agli articoli 52b-52d sono considerate periodi di assicurazione. Il conteggio degli anni di contribuzione mancanti secondo l'articolo 52d si
effettua in base al numero di anni di contribuzione al momento del divorzio o
dell'insorgere del secondo caso d'assicurazione.

2 Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli
stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell'anno civile intero. I periodi di contributo non
sono tuttavia trasferiti.

3 I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio nonché durante l'anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione.

c146 b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di
annullamento del matrimonio 1 In caso di scioglimento di un matrimonio mediante divorzio o annullamento, i
coniugi possono chiedere congiuntamente o separatamente la ripartizione dei redditi.
È fatto salvo l'articolo 50g.

2 La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata presso ogni cassa di
compensazione che tiene un conto individuale per uno dei coniugi.

d147 c. Compiti delle casse di compensazione committenti 1 La cassa di compensazione che riceve la domanda relativa alla ripartizione dei redditi (cassa committente) incarica tutte le casse di compensazione che tengono i conti
individuali dei coniugi (casse coinvolte) di ripartire i redditi realizzati durante il
matrimonio. Essa comunica alle casse coinvolte quali sono gli anni sottoposti alla
ripartizione.

144

Originario art. 50bis. Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2162).

145

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

146

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

147

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

OAVS

29

831.101

2 Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna
ad ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali, nonché un nuovo certificato d'assicurazione.

e148 d. Compiti delle casse di compensazione interessate Se le condizioni per una ripartizione dei redditi sono soddisfatte, le casse di compensazione interessate devono svolgere i compiti seguenti: a.

aprire un nuovo conto individuale per il coniuge del loro assicurato, nella
misura in cui non sia già disponibile; b.

procedere alla divisione a metà dei redditi dell'assicurato durante gli anni
civili del matrimonio; c.

iscrivere la metà del reddito dell'assicurato nel conto individuale del suo coniuge; d.

trasmettere alla cassa committente un compendio dei conti individuali di
ogni coniuge, contenente informazioni relative alla ripartizione dei redditi.

f149 e. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione
dei redditi da parte di uno dei coniugi 1 Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi,
la cassa di compensazione committente informa l'altro coniuge del deposito della
domanda. Essa invita quest'ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua
attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto.

2 Se l'altro coniuge rifiuta di partecipare alla procedura, se la comunicazione non gli
può essere trasmessa o se il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha
depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un nuovo certificato d'assicurazione nonché un compendio dei suoi conti individuali.

g150 f. Procedura in caso di riscossione di una rendita Se uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita, la procedura di ripartizione dei
redditi deve essere effettuata d'ufficio dalla cassa di compensazione che versa la rendita.

h151 g. Effetto della ripartizione dei redditi Il reddito proveniente da un'attività lucrativa iscritto nel conto individuale in
ragione della ripartizione dei redditi è considerato come reddito proprio all'atto del
calcolo delle rendite che sorgono successivamente.

148

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

149

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

150

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

151

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 30

831.101


Art. 51


152

Calcolo del reddito annuo medio 1 ...153

2 Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimente tener conto degli anni di
contribuzione aggiunti conformemente all'articolo 52bis, come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell'articolo 52ter.154 3 Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d'invalidità,
degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d'invalidità, né del pertinente reddito dell'attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all'avente
diritto.155

4 All'atto del calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge riscuote
o ha riscosso una rendita d'invalidità viene preso in considerazione, per gli anni
durante i quali la rendita è stata versata, soltanto il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità in quanto reddito del coniuge proveniente da
un'attività lucrativa secondo l'articolo 29quinquies LAVS.156 5 Se il coniuge ha diritto soltanto a una mezza rendita o a un quarto di rendita, la
metà del reddito annuo determinante è aggiunta al reddito del coniuge invalido.157 6 I capoversi 4 e 5 sono applicabili per analogia per la ripartizione dei redditi in caso
di scioglimento del matrimonio.158
bis 159 Fattori di rivalutazione 1 L'Ufficio federale stabilisce ogni anno i fattori di rivalutazione dell'ammontare dei
redditi dell'attività lucrativa secondo l'articolo 30 capoverso 1 LAVS.160 2 Per determinare i fattori di rivalutazione si divide l'indice delle rendite, secondo
l'articolo 33ter capoverso 2 LAVS, per la media, ponderata con il fattore 1,1, degli
indici dei salari di tutti gli anni civili registrati dalla prima iscrizione nel conto individuale dell'assicurato fino all'anno precedente l'evento assicurativo.161
ter 162 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei salari e dei prezzi 1 L'Ufficio federale informa la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dell'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi al 152

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

153

Abrogato dal n. I dell'O del 17 set. 1997 (RU 1997 2219).

154

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

155

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

156

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

157

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

158

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

159

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

160

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

161

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2219).

162

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

OAVS

31

831.101

consumo dell'Ufficio federale di statistica nonché dell'indice dei salari dell'Ufficio
federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. La Commissione sottopone
al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell'indice delle rendite al 1° gennaio seguente se: a.

l'indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di giugno è aumentato di
più del 4 per cento negli ultimi dodici mesi; o b.

le rendite non sono state aumentate il 1° gennaio precedente.163 1bis La base (valore 100 punti) dell'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 2 LAVS è costituita: a.

dal livello di 104,1 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice svizzero dei
prezzi al consumo;

b.

dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.164 2 L'Ufficio federale esamina periodicamente la situazione finanziaria dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini
alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Questa Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i
due indici menzionati all'articolo 33ter capoverso 2 LAVS, tenendo conto dell'articolo 212 OAVS.

quater 165 Comunicazione dell'importo della rendita adeguata L'importo della rendita adeguata all'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter
capoverso 1 LAVS è notificato all'avente diritto sotto forma di decisione soltanto su
domanda scritta.


Art. 52


166

Scala delle rendite parziali 1 Le rendite parziali corrispondono alle seguenti percentuali della rendita completa: Rapporto tra il numero di anni interi
di contribuzione dell'assicurato e quello
degli assicurati della sua classe d'età, in per cento Rendita parziale
in per cento
della rendita completa Numero
della scala
delle rendite

di almeno

ma inferiore a

2,28

2,27

1

2,28

4,55

4,55

2

4,55

6,82

6,82

3

6,82

9,10

9,09

4

9,10

11,37

11,36

5

163

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1992 1288).

164

Introdotto dall'art. 11 dell'O 82 del 24 giu. 1981 su gli adeguamenti all'evoluzione dei
prezzi e dei salari nell'AVS/AI, in vigore dal 1° gen. 1982 [RU 1981 1014].

165

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

166

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 32

831.101

Rapporto tra il numero di anni interi
di contribuzione dell'assicurato e quello
degli assicurati della sua classe d'età, in per cento Rendita parziale
in per cento
della rendita completa Numero
della scala
delle rendite

di almeno

ma inferiore a

11,37

13,64

13,64

6

13,64

15,91

15,91

7

15,91

18,19

18,18

8

18,19

20,46

20,45

9

20,46

22,73

22,73

10

22,73

25,01

25,00

11

25,01

27,28

27,27

12

27,28

29,55

29,55

13

29,55

31,82

31,82

14

31,82

34,10

34,09

15

34,10

36,37

36,36

16

36,37

38,64

38,64

17

38,64

40,91

40,91

18

40,91

43,19

43,18

19

43,19

45,46

45,45

20

45,46

47,73

47,73

21

47,73

50,01

50,00

22

50,01

52,28

52,27

23

52,28

54,55

54,55

24

54,55

56,82

56,82

25

56,82

59,10

59,09

26

59,10

61,37

61,36

27

61,37

63,64

63,64

28

63,64

65,91

65,91

29

65,91

68,19

68,18

30

68,19

70,46

70,45

31

70,46

72,73

72,73

32

72,73

75,01

75,00

33

75,01

77,28

77,27

34

77,28

79,55

79,55

35

79,55

81,82

81,82

36

81,82

84,10

84,09

37

84,10

86,37

86,36

38

86,37

88,64

88,64

39

88,64

90,91

90,91

40

90,91

93,19

93,18

41

93,19

95,46

95,45

42

95,46

97,73

97,73

43

97,73

100,00

100,00

44

OAVS

33

831.101

1bis L'Ufficio federale emana tavole relative alla graduazione delle rendite parziali in
caso di anticipazione del diritto alla rendita.167 2 Viene assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni
interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età
comporti almeno il 97,73 per cento.

3 e 4 ...168.

a169 Insorgere dell'evento assicurato prima di compiere 21 anni Se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero, tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere
dell'evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa
sui quali sono stati versati contributi dall'età di 17 anni compiuti fino al sorgere del
diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per
compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la
persona ha versato contributi.

b170 Conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29ter LAVS, i
periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei
20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.

c171 Periodi di contribuzione nell'anno in cui sorge il diritto alla rendita I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare
lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati
durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della
rendita.

d172 Conteggio degli anni di contribuzione mancanti Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si
aggiungono, se l'interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2
LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la
tabella seguente:173

167

Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

168

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2002 1351).

169

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

170

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

171

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

172

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

173

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3710).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 34

831.101

Anni interi di contribuzione
dell'assicurato

Anni interi di contribuzione computati
completivamente fino a da

a

20

26

1

27

33

2

da 34

3

e174 Diritto all'attribuzione di accrediti per compiti educativi Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti anche per gli anni durante i quali i
genitori avevano la custodia dei figli senza avere l'autorità parentale.

f175 Computo di accrediti per compiti educativi 1 Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile.
Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti
accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5.

2 L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello scioglimento del
matrimonio o all'anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale
è stata attribuita l'autorità parentale o al genitore superstite.

2bis I genitori divorziati o non coniugati che esercitano congiuntamente l'autorità
parentale possono, fatto salvo il capoverso 4, designare per scritto il genitore al
quale devono essere attribuiti tutti gli accrediti per compiti educativi. In mancanza di
tale designazione, gli accrediti sono attribuiti per metà a ciascuno di essi. L'articolo
29sexies capoverso 3 secondo periodo LAVS è applicabile per analogia.176 3 Se il figlio muore durante l'anno civile della sua nascita, vengono computati accrediti per compiti educativi durante un anno. Questi accrediti sono ripartiti tra i
coniugi, anche quando cadono nell'anno civile del matrimonio. È fatto salvo il capoverso 5.

4 Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l'accredito
intero per compiti educativi.

5 Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici
mesi.

174

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

175

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

176

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2681).

OAVS

35

831.101

g177 Accrediti per compiti assistenziali
a. Condizione dell'economia domestica comune La condizione dell'economia domestica comune con la persona alla quale sono prodigate cure è adempiuta quando quest'ultima vive: a.

nel medesimo appartamento; b.

in un altro appartamento ma nello stesso edificio; c.

in un appartamento situato in un altro edificio sullo stesso terreno o su un
terreno vicino.

h178 b. Minori che richiedono cure Per quanto concerne il diritto agli accrediti per compiti assistenziali, il sussidio d'assistenza per una grande invalidità di grado medio secondo l'articolo 13 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961179 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) è parificato
all'assegno per grandi invalidi.

i180 c. Condizioni soddisfatte contemporaneamente da parecchie persone Quando parecchie persone soddisfano contemporaneamente le condizioni per il
computo di accrediti per compiti assistenziali, l'accredito è suddiviso in parti uguali
fra tutte le persone che ne hanno diritto.

k181 d. Computo di accrediti per compiti assistenziali Per la determinazione dell'importo degli accrediti per compiti assistenziali, l'articolo 52f è applicabile per analogia.

l182 e. Domanda

1

Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda
deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o
dal suo rappresentante legale.

2

Se parecchie persone fanno valere il diritto all'accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente.

177

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

178

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

179

RS 831.201

180

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

181

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

182

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 36

831.101


Art. 53


183

Tavole delle rendite

1 L'Ufficio federale stabilisce tavole delle rendite d'uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia
ammonta al massimo al 2,6 per cento dell'importo minimo della stessa.184 2 Le rendite mensili vengono arrotondate al franco superiore qualora l'importo considerato comprenda una frazione uguale o superiore a 50 centesimi e al franco inferiore se detta frazione non raggiunge i 50 centesimi.

bis 185 Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata
di contribuzione incompleta Se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa,
l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo
massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è
determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata
(art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre.


Art. 54


186

Calcolo delle rendite per superstiti Quando la persona deceduta ha compiuto l'età indicata qui sotto, l'aumento del reddito medio proveniente da un'attività lucrativa, secondo l'articolo 33 capoverso 3
LAVS, ammonta a:

per cento

meno di 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28-29

40

30-31

30

32-34

20

35-38

10

39-45

5

più di 45

0

183

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

184

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993
(RU 1992 1830).

185

Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

186

Abrogato dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

OAVS

37

831.101

bis 187 Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani 1

Le rendite per figli e le rendite per orfani sono ridotte conformemente all'articolo 41 capoverso 1 LAVS nella misura in cui, aggiunte alla rendita del padre o a
quella della madre, il loro importo supererebbe quello del reddito annuo medio
determinante per il calcolo di questa rendita, aumentato dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).

2

Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia
a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo
importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).

3

La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.

4

Nei casi di rendita parziale, l'importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l'articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.

C. Rendite straordinarie188 189

Art. 55


190

Riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani La riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani (art. 43 cpv. 3 LAVS) si
effettua conformemente all'articolo 54bis capoversi 2 e 3. Gli importi mensili delle
rendite ridotte sono arrotondati al franco superiore o inferiore conformemente all'articolo 53 capoverso 2.

187

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

188

Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1960 242).

189

Originario tit. avanti l'art. 56.

190

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 38

831.101

D. Età flessibile per il godimento della rendita191 I. Rinvio della rendita192
bis 193 Esclusione del rinvio delle rendite194 Sono escluse dal rinvio previsto all'articolo 39 LAVS195: a.

...196

b.197 le rendite di vecchiaia che succedono a una rendita d'invalidità; c.

le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grande invalido; d. a f. ...198

g.

le rendite di vecchiaia degli assicurati facoltativamente i quali, fino all'età
prevista all'articolo 21 capoversi 1 e 2 LAVS, abbiano beneficiato di un
assegno assistenziale secondo l'articolo 92 LAVS, o l'articolo 76 LAI199.

ter 200 Supplemento per il rinvio della rendita 1 In caso di rinvio, il supplemento percentuale della rendita è il seguente: Anni

e 0-2 mesi

e 3-5 mesi

e 6-8 mesi

e 9-11 mesi

1

5,2

6,6

8,0

9,4

2

10,8

12,3

13,9

15,5

3

17,1

18,8

20,5

22,2

4

24,0

25,8

27,7

29,6

5

31,5

2 Il supplemento è determinato dividendo la somma delle quote mensili rinviate per
il numero di mesi corrispondenti. Questa somma è moltiplicata per il tasso d'aumento corrispondente in virtù del capoverso 1.

3 Quando rendite di superstite succedono a una rendita di vecchiaia rinviata, l'importo del supplemento ammonta: 191

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

192

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

193

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

194

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

195

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

196

Abrogata dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 903).

197

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

198

Abrogate dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

199 RS

831.20. Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen.

1979 (RU 1978 420).

200

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

OAVS

39

831.101

a.

per le rendite di vedove e di vedovi, all'80 per cento del supplemento versato sino ad allora; b.

per le rendite di orfani, al 40 per cento del supplemento versato sino ad
allora.

4 La somma di tutti i supplementi non deve superare l'importo del supplemento della
rendita di vecchiaia.

5 L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

quater 201 Dichiarazione di rinvio e revoca 1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento
dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.202 La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di
rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

2 La revoca va fatta per iscritto.

3 Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è
escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

4 Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio.203 5 ...204

II. Anticipazione della rendita205

Art. 56


206

Importo della riduzione 1 La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata.

2 Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per
anno d'anticipazione della rendita anticipata.207 3 Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per
cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il
numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.

4 L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

201

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 199).

203

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

204

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

205

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

206

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

207

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 29 nov. 1995 alla fine del presente testo
(n. II RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 40

831.101


Art. 57


208

Riduzione delle rendite per superstiti 1 Quando una rendita per superstiti succede a una rendita di vecchiaia anticipata, la
rendita è ridotta soltanto di una percentuale dell'importo della riduzione determinata
in virtù dell'articolo 56. Questa percentuale ammonta: a.

all'80 per cento per le rendite per vedove e per vedovi; b.

al 40 per cento per le rendite per orfani.

2 La somma delle riduzioni delle rendite per vedove, per vedovi o per orfani non
deve superare l'importo della riduzione secondo l'articolo 56. Quando il numero
d'aventi diritto cambia, l'importo della riduzione deve essere adeguato.

E. Calcolo anticipato della rendita209

Art. 58


210

Diritto e costi

1 Le persone assicurate o che lo sono state, e i loro coniugi, possono chiedere un
calcolo anticipato della rendita di vecchiaia o delle rendite per i superstiti.

2 I calcoli anticipati sono gratuiti.

3 Per il calcolo anticipato di una rendita di vecchiaia può eccezionalmente essere
riscosso un emolumento di 300 franchi al massimo se: a.

una persona ha meno di 40 anni o ha già chiesto un calcolo negli ultimi cinque anni; e b.

la domanda non è inoltrata per un motivo specifico, quale il cambiamento di
stato civile, la nascita di un figlio, la perdita del lavoro o l'inizio di un'attività indipendente.


Art. 59


211

Competenza

Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la
riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a
LAVS e gli articoli 122 e seguenti della presente ordinanza si applicano per analogia.

208

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

209

Introdotto dal il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

210

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

211

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

OAVS

41

831.101


Art. 60


212

Basi di calcolo

1 Di massima, il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50-57.
Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento
dell'inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è
determinante l'età ordinaria di pensionamento o la data di anticipazione della rendita.

2 La cassa di compensazione può effettuare il calcolo sulla base dei dati forniti nella
domanda.

3 La cassa di compensazione si procura d'ufficio gli estratti di conti.


Art. 61

-66213 F. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari214

Art. 66

bis 215 Assegno per grandi invalidi216 1

L'articolo 36 OAI217 è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.

2

Gli articoli 87-88bis OAI218 sono applicabili per analogia alla revisione dell'assegno per grandi invalidi.219
ter 220 Mezzi ausiliari

Il Dipartimento stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai
beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da consegnare e regola la procedura di consegna.

212 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

213

Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

214 Originario tit. D divenuto in seguito E. Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 420).

215

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. II 2
dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

216

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

217

RS 831.201. Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 420).

218 RS

831.201

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

220

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 42

831.101

G. Rapporto con l'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione
contro gli infortuni
221
quater 222 1 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS e può pretendere in seguito un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni,
la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AVS all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni.

2 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro
gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a
prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AVS avrebbe dovuto
pagare all'assicurato se non si fosse infortunato.

H. Disposizioni varie223 I. Esercizio del diritto

Art. 67

1 Il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti,
un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o
gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il
versamento della rendita nelle loro mani.224 225 1bis Soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla
rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto
retroattivamente.226

1ter L'articolo 66 OAI227) è applicabile all'esercizio del diritto ad assegni per grandi
invalidi e a mezzi ausiliari.228 229 221

Originario tit. E divenuto in seguito F. Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969
(RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione
contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).

222

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143
dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984
(RS 832.202).

223

Originario tit. F divenuto in seguito G.

224

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3710).

225

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143
dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984
(RS 832.202).

226

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

227

RS 831.201

228

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

229

Originario cpv. 1bis.

OAVS

43

831.101

2 Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante
pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative,
le condizioni di diritto e la richiesta.230 II. Determinazione delle rendite

Art. 68

Rendite ordinarie

1 Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo
della rendita. Al modulo vanno allegati i certificati di assicurazione dell'avente diritto, del coniuge e dei familiari in possesso di un certificato di assicurazione e che
possono pretendere prestazioni in ragione del medesimo evento assicurato.231 2 Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l'avente
diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall'Ufficio centrale di compensazione i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce.232 3 La decisione di assegnazione della rendita dev'essere notificata alle parti, segnatamente:233 a.

all'avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale; b.234 alla terza persona o all'autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita; c.235 all'assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire prestazioni.

d.

...236


Art. 69


237

230

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966
(RU 1965 1019).

231

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

232

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

233

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3710).

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

235

Abrogata dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

236

Abrogata dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

237

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 44

831.101

III. Determinazione dell'assegno per grandi invalidi
bis 238 Richiesta

1 Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto all'assegno per grande invalido.

2 ...239

3 La cassa di compensazione deve apporre la data di ricezione del modulo e trasmetterlo all'ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (detto qui di seguito: «ufficio
AI»).240

ter 241 Accertamento della grande invalidità Gli articoli 69-72bis OAI242 sono applicabili per analogia.

quater 243 Deliberazione 1 Ultimata l'istruttoria, di regola solo l'ufficio AI delibera sul diritto. Esso redige
immediatamente la deliberazione e la trasmette alla cassa di compensazione competente ai sensi dell'articolo 125bis.

2 Gli articoli 74ter capoverso 1 lettera f e 74quater OAI244 sono applicabili per analogia.

quinquies 245 Decisione La decisione concernente l'assegno per grandi invalidi è notificata ai destinatari di
cui all'articolo 68 capoverso 3 e all'ufficio AI competente.

IV. Disposizioni procedurali comuni

Art. 70


246

Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle rendite Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all'Ufficio centrale di
compensazione i dati necessari alla tenuta del registro centrale delle rendite. va tenu238

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

239 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

240

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

241

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

242 RS

831.201

243

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. II
dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

244

RS 831.201

245

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

246

Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1),

OAVS

45

831.101

to, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa
ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da
un datore di lavoro che regola i conti con essa.

bis 247 Avviso obbligatorio

1 L'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la terza persona
o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità.248 2 Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all'ufficio AI.249 V. Pagamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi

Art. 71


250

Modo di pagamento

1 ...251

2 Se un avente diritto deve regolare contemporaneamente, in qualità di persona tenuta a pagare i contributi, i conti con la cassa di compensazione, le rendite e gli assegni
per grandi invalidi possono essere compensati con i contributi dovuti.

Art. 71bis 252
ter 253 Versamento delle rendite per i figli se i genitori vivono separati 1 Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i
figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono
salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.

2 Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli.
Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento
verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei
contributi mensili forniti.

247

Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I
del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

248

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

249

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

250

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

251

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

252

Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1279). Abrogato dal n. I dell'O
dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

253 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 199).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 46

831.101


Art. 72


254

Termini

Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini
di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il ventesimo
giorno del mese.


Art. 73


255

Prova del pagamento

La prova del pagamento delle rendite o dell'assegno per grandi invalidi è fornita
dalle liste di pagamenti interni delle casse e dagli avvisi di addebitamento della
Posta Svizzera o delle banche.


Art. 74

Misure di garanzia

1 ...256

2 Le casse di compensazione procedono a verificare se l'avente diritto è ancora
vivente, in modo corrente o fondandosi sui documenti che sono a loro disposizione,
sugli avvisi che pervengono loro e sugli annunci dei casi di morte spediti periodicamente dall'Ufficio centrale di compensazione. Se è necessario, le casse di compensazione si procurano un certificato di vita.257 3 In caso di rendite e di assegni per grandi invalidi pagati a persone residenti
all'estero, la Cassa svizzera di compensazione si procura periodicamente un certificato di vita.258

Art. 75


259

Cumulo con altri pagamenti di rendite Le casse di compensazione possono versare, contemporaneamente alla rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, anche le prestazioni periodiche di
previdenza, che esse devono pagare all'avente diritto in esecuzione di un altro compito loro affidato dal Cantone o dall'associazione fondatrice.


Art. 76


260


Art. 76bis
261

254

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

255

Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

256

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

257

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1594).

258

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

259

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

260 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

261

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Abrogato dal n. I dell'O
dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

OAVS

47

831.101

VI. Ricupero e impossibilità di restituzione262

Art. 77

Ricupero delle rendite non ricevute Chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva diritto o ha ricevuto una rendita
inferiore a quella che poteva pretendere, può esigere dalla cassa di compensazione il
pagamento dell'importo dovutogli. Se una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto nessuna rendita o una rendita troppo bassa,
essa deve versare l'importo non pagato. È riservata la prescrizione conformemente
all'articolo 46 LAVS.


Art. 78 - Art. 79263

Art. 79

bis 264 Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili 1 Se l'esecuzione promossa contro una persona tenuta a restituire delle rendite è
rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere
operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili le rendite di cui ha chiesto la restituzione. Se più tardi il debitore diventa solvente, dev'essere richiesto il
pagamento degli importi dichiarati irrecuperabili.

2 ...265

ter 266 Ricupero e impossibilità di restituzione di assegni per grandi invalidi Gli articoli 77 e 79bis sono applicabili per analogia agli assegni per grandi invalidi.

VII...

quater 267 Capo quarto: Organizzazione A. ...


Art. 80


268

262 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

263 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

264

Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

265

Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338).

266

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

267

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

268

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 48

831.101


Art. 81 - 82269 B. Casse di compensazione professionali I. In generale

Art. 83

Associazioni autorizzate a costituire casse di compensazione 1 Sono considerate come associazioni di datori di lavoro e di persone esercitanti
un'attività lucrativa indipendente, nel senso dell'articolo 53 LAVS, quelle costituite
nella forma giuridica di associazioni conformemente agli articoli 60 e seguenti del
Codice civile svizzero270 o in quella di una società cooperativa conformemente agli
articoli 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni271.

2 Sono considerate come associazioni professionali svizzere le associazioni che,
secondo i loro statuti, comprendono datori di lavoro o persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente nell'intero territorio della Svizzera o almeno di una regione
linguistica della Svizzera, che hanno i medesimi interessi d'ordine professionale o le
stesse funzioni economiche.

3 Sono considerate come associazioni interprofessionali le associazioni che, secondo
i loro statuti, e in realtà, comprendono datori di lavoro e persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente di più professioni e che si estendono almeno su tutto il
territorio di un Cantone, o su un'intera regione linguistica di un Cantone.


Art. 84

Costituzione di casse di compensazione in comune Conformemente all'articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione in comune può
essere costituita soltanto da più associazioni professionali svizzere o da più associazioni interprofessionali svizzere.


Art. 85


272

Condizioni per la costituzione di una cassa di compensazione
professionale

La prova che la costituenda cassa di compensazione adempie le condizioni dell'articolo 53 capoverso 1 lettera a LAVS deve essere fornita in modo appropriato all'Ufficio federale fino al 1° aprile273 dell'anno precedente la costituzione, mediante
l'elenco aggiornato dei datori di lavoro e delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che saranno affiliati alla cassa di compensazione.

269 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

270

RS 210

271

RS 220

272

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

273

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
(RU 1988 1480).

OAVS

49

831.101


Art. 86

Applicazione regolare dell'assicurazione Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono provare che hanno preso in tempo utile tutte le misure necessarie per garantire sin dall'inizio l'applicazione regolare dell'assicurazione.


Art. 87

Costituzione provvisoria delle casse Un'associazione la cui decisione di costituire una cassa è contestata mediante azione
giudiziaria; può essere autorizzata a costituire provvisoriamente una cassa di compensazione. L'autorizzazione è revocata se la decisione di costituzione è stata revocata per sentenza giudiziaria e se entro i 6 mesi dalla sentenza passata in giudicato
non è stata presa una nuova decisione di costituzione.

II. Casse di compensazione professionali paritetiche

Art. 88

Nozione delle associazioni di salariati 1 Sono considerate come associazioni di salariati nel senso dell'articolo 54 LAVS le
associazioni che hanno la forma giuridica di un'associazione conformemente agli
articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero274 o di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni275.

2 Le organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti di salariati non
possono domandare la partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa.


Art. 89

Partecipazione delle organizzazioni della minoranza Se è costituita una cassa di compensazione paritetica, alle associazioni di salariati
cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione deve esser reso possibile di partecipare, a loro richiesta scritta, all'amministrazione della cassa, sempreché esse approvino il regolamento della cassa e
assumano la parte degli obblighi che ne derivano loro.


Art. 90

Condizioni della partecipazione paritetica 1 Le associazioni di salariati interessate devono provare all'Ufficio federale che
adempiono le condizioni indicate nell'articolo 54 capoverso 1 LAVS e nell'articolo 89 della presente ordinanza. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono
tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati o dell'Ufficio federale i
documenti necessari per la prova.

2 Si può rinunciare, con il consenso delle associazioni di datori di lavoro, alla prova
che le condizioni sono adempite, se le associazioni interessate di datori di lavoro e
di salariati si accordano sulla costituzione di una cassa di compensazione paritetica.

274

RS 210

275

RS 220

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 50

831.101

3 Se le associazioni di datori di lavoro interessate contestano l'esattezza delle prove
addotte dalle associazioni di salariati, il Dipartimento decide se le condizioni della
partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa sono o no adempite.


Art. 91

Spese di amministrazione 1 Se le associazioni interessate dei datori di lavoro e dei salariati non possono accordarsi sulla copertura delle spese di amministrazione di una cassa di compensazione
paritetica, le associazioni dei salariati devono assumere la metà di tali spese.

2 La cassa di compensazione non può prelevare dai singoli salariati l'aliquota delle
spese di amministrazione dovuta dalle associazioni dei salariati.

III. Prestazione della garanzia

Art. 92


276

Disposizioni applicabili In quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni derogative, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 4 gennaio 1938277 relativa alla costituzione
di garanzie a favore della Confederazione.


Art. 93

Pegno di cartevalori

1 Di regola, le cartevalori devono essere depositate presso la Banca nazionale svizzera a Berna. Esse possono essere depositate anche presso banche svizzere, se queste
sono soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934278 sulle banche e casse di
risparmio.

2 ...279


Art. 94

Liberazione280

1 Le cauzioni reali sono liberate nelle mani di chi le ha prestate. Esse sono liberate
nelle mani di una terza persona soltanto se questa prova di avere il diritto di riceverle.

276

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957
(RU 1957 422).

277

[CS 6 31. RU 1957 527 art. 22 cpv. 2]. Ora: l'art. 43 dell'O dell'11 giu. 1990 sulle
finanze della Confederazione (RS 611.01).

278

RS 952.0

279

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422).

280

Nuovo testo giusta il n. II del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957
(RU 1957 422).

OAVS

51

831.101

2 Se cessano di esistere le condizioni per cui era richiesta la prestazione di garanzia,
le cauzioni reali devono essere liberate decorsi 5 anni dal momento in cui più non si
avverano le condizioni. Lo stesso vale quando le cauzioni reali sono sostituite da
fideiussioni e il fideiussore non assume garanzia per danni anteriori alla prestazione
della fideiussione.

3 ...281


Art. 95

Fideiussioni

1 Il fideiussore deve obbligarsi a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi
a norma dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA e dell'articolo 70 LAVS.282 2 Sono accettate come fideiussori le banche soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934283 su le banche e casse di risparmio, nonché le società di assicurazione
concessionarie nella Svizzera, che esercitano l'assicurazione sulle cauzioni.

3 Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni284 relative alla fideiussione e in particolare alle fideiussioni verso la Confederazione.


Art. 96

Forma e durata delle fideiussioni 1 La fideiussione dev'essere stipulata su modulo ufficiale.

2 La fideiussione dev'essere stipulata per un tempo indeterminato e deve prevedere
la disdetta scritta, in ogni tempo, con termine di 6 mesi.


Art. 97


285

Importo della garanzia Per la fissazione dell'importo della garanzia è determinante, anno per anno, la somma dei contributi dell'anno civile precedente. Se l'importo della garanzia non è più
conforme alle prescrizioni legali, l'ufficio federale assegna all'associazione fondatrice un termine massimo di 3 mesi per coprire la differenza.

IV. Costituzione della cassa

Art. 98


286

Domanda

La domanda di costituire una cassa di compensazione professionale deve essere presentata dalle associazioni fondatrici all'Ufficio federale; alla stessa vanno allegate
due copie della decisione di costituzione documentata con atto pubblico e degli statuti dell'associazione.

281

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422).

282 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

283

RS 952.0

284

RS 220

285

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).

286

Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968 (RU 1969 81).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 52

831.101


Art. 99


287

Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione
di casse di compensazione esistenti 1 Le associazioni che non hanno costituito una cassa di compensazione al 1° gennaio
1948 possono, per la prima volta, tre anni dopo l'entrata in vigore della LAVS e, in
seguito, soltanto ogni cinque anni, costituire una nuova cassa di compensazione
oppure partecipare, come nuova associazione fondatrice, all'amministrazione di una
cassa di compensazione già esistente.

2 La fusione di casse di compensazione è attuabile in qualsiasi momento, nella misura in cui i membri affiliati alla nuova cassa di compensazione nata dalla fusione sono
approssimativamente gli stessi di quelli delle casse che fusionano.

3 Le associazioni fondatrici la cui cassa di compensazione è sciolta, possono, con il
consenso dell'Ufficio federale, partecipare in qualsiasi momento all'amministrazione di una cassa di compensazione già esistente, sempre che ciò appaia indicato
dalle circostanze particolari.

4 Lo stato delle associazioni fondatrici di una cassa di compensazione può essere
modificato in ogni tempo, con il consenso dell'Ufficio federale, a patto che i mutamenti non tocchino per nulla i membri finora affiliati alla cassa di compensazione.

5 La trasformazione di una cassa di compensazione non paritetica in una cassa di
compensazione paritetica o viceversa, nonché la partecipazione di altre associazioni
di salariati all'amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di
associazioni di salariati dall'amministrazione di una cassa di compensazione sono
ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1.

6 L'Ufficio federale assegna il termine entro il quale devono essere prese le misure
necessarie per la costituzione di nuove casse di compensazione o per la trasformazione di casse di compensazione esistenti.

V. Regolamento della cassa

Art. 100


288

Approvazione

Il regolamento della cassa deve essere presentato all'Ufficio federale il quale ha la
competenza di approvarlo.


Art. 101

Contenuto

1 Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire
la validità delle deliberazioni e delle decisioni.

287

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

288

Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968 (RU 1969 81).

OAVS

53

831.101

2 Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a
quelle citate nell'articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su: a.

la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché all'obbligo di fare
versamenti supplementari conformemente all'articolo 97 ...289; b.

la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato direttivo della
cassa, e la durata della loro carica; c.

la ripartizione dell'eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo
delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione.

VI. Comitato direttivo della cassa

Art. 102

In generale

1 Il comitato direttivo della cassa stabilisce il proprio regolamento interno.

2 Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica
soltanto dall'associazione che lo ha nominato.

3 Il gerente della cassa non può essere membro del comitato direttivo della cassa.


Art. 103

Sedute

1 Il comitato direttivo della cassa deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta
l'anno. Altre sedute possono essere ordinate in ogni tempo dal presidente del comitato direttivo della cassa. Il presidente deve convocare una seduta se almeno un terzo
dei membri del comitato lo domanda.

2 La convocazione del comitato direttivo della cassa dev'essere fatta per iscritto, con
indicazione delle trattande all'ordine del giorno e, di regola, almeno 10 giorni prima
della seduta, altrimenti le decisioni non possono essere prese che all'unanimità di
tutti i membri del comitato.


Art. 104

Compiti e competenze

1 Il comitato direttivo della cassa vigila sulla gestione della cassa. Esso designa l'organo incaricato delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro; conferisce, a questo scopo, i mandati necessari.290 2 I membri del comitato direttivo possono, con il consenso dell'intero comitato
direttivo, esigere dal gerente della cassa informazioni sugli affari concernenti la cassa di compensazione e sul trattamento dei singoli casi, nonché esaminare determinati
atti.

289

Parole cancellate dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 903).

290

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 54

831.101


Art. 105

Rappresentanza delle associazioni di salariati 1 Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 88.

2 Le associazioni di salariati devono disporre insieme di almeno due seggi.

3 Per la prova relativa alla determinazione del numero dei salariati e dell'appartenenza degli stessi all'associazione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 90
capoverso 1.

4 Il Tribunale arbitrale decide delle controversie relative al diritto di rappresentanza
delle associazioni di salariati giusta l'articolo 54 capoverso 3 LAVS. Sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa291.292 VII. Gerente della cassa

Art. 106

1 Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con un datore di lavoro, con una persona che esercita un'attività
lucrativa indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è affiliata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di attività principale; ove le circostanze lo giustificano, l'Ufficio federale può consentire eccezioni.

2 I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente
della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente
della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli
assicurati affiliati alla cassa di compensazione.

3 Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.

VIII. Scioglimento della cassa di compensazione

Art. 107


293

1 L'Ufficio federale determina il momento dello scioglimento della cassa di compensazione. Ne ordina i provvedimenti necessari e stabilisce, con il consenso delle associazioni fondatrici, l'assegnazione dell'eventuale sostanza restante.

291

RS 172.021

292

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).

293

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

OAVS

55

831.101

2 La cassa di compensazione che non adempie più durante tre anni consecutivi le
condizioni indicate nell'articolo 53 capoverso 1 lettera a o nell'articolo 60 capoverso 2 secondo e terzo periodo LAVS è sciolta. L'Ufficio federale può autorizzare
la continuazione della gestione della cassa per tre anni al massimo, se è reso verosimile che entro questo tempo le condizioni saranno nuovamente adempiute.294 C. Casse di compensazione cantonali

Art. 108


295



Art. 109

Rappresentanza esterna La cassa di compensazione cantonale è rappresentata, di fronte ai terzi, dal gerente
della cassa. Questi cura i rapporti diretti con gli uffici federali, nonché con i datori di
lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa.

D. Casse di compensazione della Confederazione I. Cassa di compensazione federale

Art. 110

Costituzione e organizzazione 1 Per il personale della Confederazione e delle aziende federali è istituita, nell'ambito dell'Amministrazione federale, una cassa di compensazione speciale chiamata
Cassa di compensazione federale.

2 La Cassa di compensazione federale dipende dal Dipartimento federale delle
finanze296. Questo è autorizzato a emanare, d'accordo con il Dipartimento dell'interno le prescrizioni necessarie concernenti l'organizzazione, l'affiliazione alla Cassa, la revisione della Cassa, nonché il controllo dei datori di lavoro.


Art. 111

Affiliazione alla Cassa Sono affiliate alla Cassa di compensazione federale l'Amministrazione federale, i
tribunali e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa. L'articolo 118 capoverso 2 è applicabile per analogia.297 294

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

295

Abrogato dal n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

296

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

297

Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 2920).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 56

831.101


Art. 112


298

II. Cassa svizzera di compensazione

Art. 113


299
1 Nell'ambito dell'Ufficio centrale di compensazione è costituita una speciale cassa
di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono segnatamente l'applicazione dell'assicurazione facoltativa e i compiti a essa
assegnati dalle convenzioni internazionali. Essa affilia inoltre gli studenti senza attività lucrativa assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS.300 301 2 Il Dipartimento federale delle finanze emana, d'intesa con il Dipartimento federale
degli affari esteri e il Dipartimento dell'interno, il regolamento della cassa.

E. Agenzie delle casse di compensazione

Art. 114

Agenzie delle casse di compensazione professionali 1 Se nonostante la richiesta di un numero importante di datori di lavoro o di persone
esercitanti un'attività lucrativa indipendente, una cassa di compensazione non istituisce agenzie in singole regioni linguistiche oppure in determinati Cantoni, l'Ufficio federale, ordina, a richiesta degli interessati, l'istituzione di agenzie.

2 L'istituzione di un'agenzia comune da parte di più casse di compensazione professionali può essere autorizzata dall'Ufficio federale, per quanto sia garantita la separazione delle contabilità e degli atti.

3 L'istituzione di agenzie per singole professioni rappresentate in una cassa di compensazione non è permessa.


Art. 115

Agenzie delle casse di compensazione cantonali 1 I Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi
rispondono dei danni a norma dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA nonché dell'articolo 70 capoverso 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa
di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.302 2 L'istituzione di agenzie per singole professioni non è permessa.

298 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

299

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951
(RU 1951 392).

300 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

301 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

302 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

OAVS

57

831.101


Art. 116

Compiti delle agenzie 1 Alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni
caso i compiti seguenti: a.

dare informazioni;

b.

ricevere e trasmettere la corrispondenza; c.

distribuire i moduli e i testi legali; d.

collaborare al regolamento dei conti; e.

collaborare all'assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle
rendite straordinarie303; f.

collaborare all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che
non esercitano un'attività lucrativa; g.

collaborare all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei
contributi.
Alle agenzie comunali possono essere affidati altri compiti.

2 Alle agenzie delle casse di compensazione professionali incombono in ogni caso i
compiti enumerati nel capoverso 1 lettere a a d. Il regolamento della cassa può prevedere altri compiti.

3 Se a un'agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa,
questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all'occorrenza, rettificarle.

F. Affiliazione alle casse I. Cassa competente a riscuotere i contributi

Art. 117

Datori di lavoro e persone che esercitano un'attività lucrativa
indipendente

1 Se un datore di lavoro o una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente
fa parte di più associazioni fondatrici, egli deve designare la cassa di compensazione
professionale competente a riscuotere i contributi. Egli non può più cambiare la cassa da lui designata che alla fine del periodo di 3 o di 5 anni indicato nell'articolo 99,
a meno che non si avverino più le condizioni per l'affiliazione alla cassa designata.

2 I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non
sono membri di un'associazione fondatrice, sono affiliati alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l'azienda. Se
il domicilio o la sede non corrisponde al luogo dell'amministrazione o dell'azienda,
con il consenso delle casse di compensazione può essere considerato come determi303

Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1960 242).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 58

831.101

nante il luogo dove si trova l'amministrazione, l'azienda o una parte principale di
questa.

3 Le succursali sono affiliate alla cassa di compensazione di cui fa parte la sede principale dell'azienda. Ove circostanze speciali lo giustifichino, l'Ufficio federale può
consentire eccezioni.

4 I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente possono essere affiliati a una sola cassa di compensazione. Sono riservati gli articoli 119 capoverso 2 e 120 capoverso 1.


Art. 118

Persone che non esercitano un'attività lucrativa 1 Le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro contributi
alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù
dell'articolo 1a capoverso 4 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di
compensazione del loro coniuge.304 2 Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall'anno civile durante il quale hanno compiuto il 60 anno di età continuano a versare
i contributi alla cassa di compensazione professionale alla quale dovevano precedentemente i contributi percepiti sul reddito di un'attività lucrativa, sempre che l'Ufficio
federale abbia autorizzato la cassa di compensazione professionale ad affiliare persone senza attività lucrativa.305 3 Gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa domiciliati in Svizzera devono
pagare i contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l'istituto
degli studi. Gli studenti domiciliati all'estero assicurati in virtù dell'articolo 1a
capoverso 3 lettera b LAVS pagano i contributi alla Cassa svizzera di compensazione.306 307 4 Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, ricoverate in uno stabilimento o membri di comunità religiose, l'Ufficio federale può prescrivere che i contributi siano riscossi dalla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova lo stabilimento o ha sede la comunità.308

Art. 119

Salariati, in casi particolari 1 Competente a riscuotere i contributi del personale di un'associazione fondatrice,
delle sue sezioni e della sua cassa di compensazione, è la cassa di compensazione
professionale corrispondente. Il personale delle organizzazioni generali svizzere di 304 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

305

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991
(RU 1990 1105).

306 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

307 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

308

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951
(RU 1951 392).

OAVS

59

831.101

associazioni indipendenti può, a richiesta di esse, essere affiliato alla cassa di una
associazione subalterna.

2 La cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi del personale
domestico è, di regola, quella del Cantone di domicilio del datore di lavoro. Se quest'ultimo regola già i conti con un'altra cassa di compensazione, esso può versare a
essa anche i contributi per il personale domestico.


Art. 120

Disposizioni particolari 1 Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un'associazione fondatrice,
possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di
compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la
cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di
salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in
conformità della legge federale del 20 giugno 1952309 sugli assegni familiari nell'agricoltura.310 311 2 Se un'azienda cantonale o comunale, membro di un'associazione fondatrice, forma
una parte dell'amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente
indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l'azienda alla cassa
cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.

3 È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione.


Art. 121

Passaggio da una cassa all'altra 1 Il passaggio da una cassa all'altra è ammesso soltanto quando più non si avverano
le condizioni dell'affiliazione alla cassa di compensazione fino allora competente.

2 L'ammissione a un'associazione fondatrice non può giustificare l'affiliazione alla
cassa di compensazione professionale di essa, se l'ammissione è avvenuta esclusivamente a tale fine e non può essere provato che esiste altro interesse particolare che
giustifichi l'appartenenza all'associazione.

3 Se l'acquisto della qualità di membro di un'associazione professionale implica il
passaggio da una cassa all'altra, la nuova cassa di compensazione è tenuta a darne
comunicazione alla cassa di compensazione cui il membro era affiliato.

4 Se cessa, a causa della perdita della qualità di membro di una associazione fondatrice, la competenza di una cassa di compensazione professionale, questa è tenuta a
darne comunicazione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'exmembro dell'associazione.

5 Il passaggio da una cassa di compensazione all'altra può avvenire soltanto alla fine
di ogni anno. Tuttavia, il passaggio da una cassa di compensazione cantonale all'al309

RS 836.1

310

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538).

311

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420) .

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 60

831.101

tra, a causa di cambiamento di domicilio, può avere luogo in ogni tempo. L'Ufficio
federale può consentire eccezioni in casi motivati.

II. Cassa competente a fissare e a pagare le rendite

Art. 122


312

Rendite ordinarie in Svizzera 1 Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi
dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita
designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita.

2 Se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di
persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla
cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.

3 I beneficiari di rendite, che ricevono da un datore di lavoro prestazioni periodiche
d'assicurazione o di previdenza, possono tuttavia optare per la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, se costui versa la rendita congiuntamente alle
prestazioni assicurative o previdenziali.


Art. 123


313

Rendite ordinarie all'estero 1 Gli aventi diritto che abitano all'estero ricevono le loro rendite dalla Cassa svizzera
di compensazione. L'Ufficio federale può consentire eccezioni per i membri di
comunità religiose che abitano all'estero.

2 L'Ufficio federale regola la questione della competenza a pagare le rendite agli
aventi diritto che rientrano in Svizzera dopo il verificarsi dell'evento assicurato.


Art. 124


314

Rendite straordinarie La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del richiedente è
competente per ricevere ed esaminare le domande di rendita, nonché per pagare le
rendite straordinarie.


Art. 125


315

Passaggio da una cassa all'altra Un cambiamento della cassa di compensazione competente a pagare le rendite ha
luogo soltanto

312

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951
(RU 1951 392).

313

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951
(RU 1951 392).

314

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

315

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957
(RU 1957 422).

OAVS

61

831.101

a.

quando il datore di lavoro che versa la rendita è affiliato a un'altra cassa di
compensazione;

b.

quando il beneficiario trasferisce il domicilio dalla Svizzera all'estero o dall'estero in Svizzera; c.

quando il beneficiario d'una rendita straordinaria316, versata da una cassa
cantonale di compensazione, trasferisce il domicilio in un altro Cantone; d.317 quando un avente diritto alla rendita beneficia di prestazioni complementari e se l'Ufficio federale ha autorizzato le competenti casse di compensazione a
procedere al cambiamento.

bis 318 Assegno per grandi invalidi L'assegno per grandi invalidi è stabilito e pagato dalla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia all'avente diritto.

ter 319 Accrediti per compiti assistenziali La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio della persona assistita è competente per determinare gli accrediti per compiti assistenziali e iscriverli
nel conto individuale della persona che prodiga le cure.

III. Disposizioni comuni

Art. 126

Disposizioni particolari Se dall'affiliazione di tutto un gruppo professionale dell'industria a domicilio a una
cassa di compensazione deriva una sensibile semplificazione amministrativa e una
migliore applicazione dell'assicurazione, il Dipartimento può obbligare una cassa di
compensazione a riscuotere i contributi e a pagare le rendite per tutti i membri di
questo gruppo professionale.


Art. 127


320

316

Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1960 242).

317

Introdotta dal n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

318

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

319

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

320 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 62

831.101

G. Compiti delle casse di compensazione

Art. 128


321



Art. 129

Controllo dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i
contributi

1 Le casse di compensazione professionali hanno l'obbligo di notificare l'affiliazione delle persone tenute al pagamento dei contributi alla cassa di compensazione
del Cantone dove la persona assoggettata al pagamento dei contributi ha eletto
domicilio. L'Ufficio federale regola la procedura di notifica.322 2 L'Ufficio federale può prescrivere alle casse di compensazione cantonali controlli
particolari dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi conformemente all'articolo 63 capoverso 2 LAVS.


Art. 130


323

Condizioni per l'assegnazione di altri compiti 1 I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono affidare alle casse di
compensazione nel senso dell'articolo 63 capoverso 4 LAVS, soltanto altri compiti
che sono inerenti all'assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e
sociale, come pure alla formazione ed al perfezionamento professionale.

2 L'assegnazione di questi compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione
dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.


Art. 131


324

Procedura per l'assegnazione di altri compiti 1 I Cantoni e le associazioni fondatrici, che intendono affidare altri compiti alle loro
casse di compensazione, devono presentare domanda scritta all'Ufficio federale, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.

2 L'Ufficio federale decide le domande. Esso può sottoporre a determinate condizioni l'autorizzazione d'affidare altri compiti alle casse di compensazione.

3 L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se, più tardi, risulta che il conferimento di questi nuovi compiti pregiudica la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.


Art. 132

Disposizioni particolari 1 Se l'adempimento di altri compiti cagiona alla cassa di compensazione un aumento
delle spese di amministrazione, alla cassa dev'essere pagata una indennità adeguata.
I sussidi alle spese di amministrazione nel senso dell'articolo 69 capoverso 2 LAVS 321 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

322

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).

323

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2338).

324

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966
(RU 1965 1019).

OAVS

63

831.101

non devono essere impiegati per coprire le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento di altri compiti.

2 Le revisioni delle casse conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS devono
essere estese anche agli altri compiti affidati alle casse, per quanto ciò sia necessario
per la revisione della cassa di compensazione relativa all'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Se parte di questi compiti è stata affidata a un
datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro conformemente all'articolo 68
capoverso 2 LAVS si estende pure all'adempimento di tali compiti.

bis 325 Esecuzione tramite terzi di compiti incombenti alle casse di compensazione

1 L'autorizzazione per l'esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di
compensazione tramite terzi, previste all'articolo 63 capoverso 5 LAVS, è rilasciata
dall'Ufficio federale.

2 La domanda deve essere presentata dal Cantone o dall'associazione fondatrice e
deve descrivere con esattezza i compiti da eseguire, i provvedimenti da prendere in
vista del mantenimento dell'obbligo del segreto e della custodia degli atti e enunciare i principi determinanti la rimunerazione per l'adempimento dei compiti.

3 L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se l'esecuzione dei compiti tramite terzi ostacola o compromette l'applicazione regolare dell'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti.

ter 326 Emolumenti 1 Le informazioni fornite dall'Ufficio centrale di compensazione, dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie agli assicurati o alle persone soggette all'obbligo
contributivo sono per principio gratuite.

2 Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri
lavori che implicano delle spese, si può percepire un emolumento, applicando per
analogia l'articolo 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969327 sulle tasse e spese
nella procedura amministrativa.

325

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

326

Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279).

327

RS 172.041.0

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 64

831.101

H. Certificato di assicurazione e conto individuale328

Art. 133


329

Numero dell'assicurato 1 Il numero d'assicurato conta undici cifre e si compone nel modo seguente: a.

un primo gruppo di tre cifre formato sulla base del cognome; b.

le ultime due cifre dell'anno di nascita; c.

un gruppo di tre cifre, del quale una cifra designa il trimestre dell'anno di
nascita e il sesso e le altre due il giorno di nascita nel trimestre; d.

un numero d'ordine di due cifre che distingue gli Svizzeri dagli stranieri e
una cifra di controllo.

2 I gruppi di cifre descritti nel capoverso 1 non possono essere utilizzati per formare
un numero personale per scopi estranei all'AVS.


Art. 134


330

Certificato di assicurazione 1 Ogni assicurato riceve, all'inizio dell'obbligo contributivo o alla richiesta di una
prestazione, un certificato di assicurazione nel quale sono iscritti il numero d'assicurato, le indicazioni nominative, la data di nascita e il numero, chiave dello Stato
d'origine.

2 Per la sostituzione di certificati di assicurazione smarriti la cassa di compensazione
può riscuotere dall'assicurato una tassa fino a 4 franchi.

bis 331 Composizione e attribuzione del numero di assicurato 1 La composizione e l'attribuzione del numero di assicurato, come anche l'approntamento del certificato di assicurazione sono fatti ad opera dell'Ufficio centrale di
compensazione.

2 e 3...332


Art. 135


333

Conto individuale

1 Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero di assicurato, i conti individuali dei redditi di attività lucrative sui quali i contributi le sono stati versati fino al
sorgere del diritto a una rendita di vecchiaia.334 328

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

329

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

330

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

331

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

332

Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

333

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

334

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

OAVS

65

831.101

2 L'apertura di un conto individuale da parte di una cassa di compensazione è
iscritta nel certificato di assicurazione.

3 ...335


Art. 136


336



Art. 137


337


Art. 138


338
Redditi da registrare 1 Vanno registrati i redditi provenienti da un'attività lucrativa conformemente all'articolo 30ter capoverso 2 LAVS.339 2 I redditi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi come
pure quelli delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle
persone che non esercitano un'attività lucrativa, sono registrati solo nella misura in
cui su essi sono stati pagati contributi.

3 Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito
in virtù dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA o degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi
dell'attività lucrativa sono iscritti nei conti individuali degli assicurati.340

Art. 139


341

Periodo di registrazione Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta
all'anno.


Art. 140


342

Contenuto della registrazione 1 La registrazione comprende: a.

il numero dell'assicurato; b.343 il numero del conteggio della persona tenuta a pagare i contributi che ha regolato il conto dei contributi con la cassa di compensazione o il numero
d'assicurato del coniuge il cui reddito è stato ripartito; 335

Abrogato dal n. I dell'O del 13 set. 1995 (RU 1995 4376).

336

Abrogato dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1) e dal n. I dell'O del 13 set. 1995
(RU 1995 4376).

337

Abrogato dal n. I del DCF del 19 nov. 1965 (RU 1965 1019).

338

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

339

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2758).

340 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

341

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

342

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

343

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 66

831.101

c.344 un numero chiave indicante il genere di registrazione sul conto individuale; d.345 l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi; e.

il reddito annuo in franchi.

f.346 le indicazioni necessarie alla determinazione dell'importo dell'accredito per compiti assistenziali.

2 Le iscrizioni nei conti individuali sono riportate su un elenco e annunciate all'Ufficio centrale di compensazione.347

Art. 141

Estratti di conti

1 L'assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per
lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli
eventuali datori di lavoro. L'estratto di conto è rilasciato gratuitamente.348 1bis L'assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la
riscossione dei contributi, o a un'altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti
individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati
all'estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di compensazione.349 2 L'assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell'estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia
mediante decisione.350 3 Se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la
richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel
conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.351 344

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 668).

345

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 1172).

346

Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

347

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

348

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1998 2579).

349

Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

350 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

351 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

OAVS

67

831.101

J. Regolamento dei conti e dei pagamenti
I. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazione


Art. 142

Estensione

1 L'obbligo del regolamento dei pagamenti e dei conti si estende a tutti i contributi
dovuti da chi è tenuto a pagarli sia come assicurato, sia come datore di lavoro; esso
si estende anche ai contributi alle spese di amministrazione. I contributi devono, di
regola, essere compensati con le rendite alle quali la persona tenuta a pagare i contributi aveva diritto durante il periodo di conteggio o con quelle che essa ha pagato
ai suoi salariati nel corso di tale periodo.

...352

2 Se alla cassa di compensazione sono stati affidati altri compiti, nel senso dell'articolo 63 capoverso 4 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte
possono, con il consenso dell'Ufficio federale, essere comprese nel conteggio, a
condizione che ciò non complichi il regolamento dei conti.

3 ...353


Art. 143


354

Forme di conteggio e iscrizione dei salari355 1 Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l'articolo 36, i
datori di lavoro devono allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione dei datori
di lavoro i moduli necessari e, ove occorra, li aiutano a riempirli. È fatto salvo
l'articolo 210.356

2 I datori di lavoro devono iscrivere, in modo continuo, i salari e le altre indicazioni
richieste per la tenuta dei conti individuali, nella misura in cui tali iscrizioni sono
necessarie per i conteggi e per eseguire le verificazioni dei datori di lavoro.357

Art. 144


358

Controllo dei conti e dei pagamenti La cassa di compensazione assegna un numero di conteggio a ogni persona tenuta a
pagare i contributi e a regolare i conti con essa. Essa tiene un registro di queste persone.

352

Periodo abrogato dal n. I del DCF del 19 nov. 1965 (RU 1965 1019).

353

Abrogato dal n. I dell'O del 17 giu. 1985 (RU 1985 913).

354

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966
(RU 1965 1019).

355

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2338).

356 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

357

Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

358

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 68

831.101

II. ...359


Art. 145

e 146 III. Movimento di fondi delle casse di compensazione

Art. 147

Regola

1 Il traffico dei pagamenti delle casse di compensazione deve essere fatto, per quanto
possibile, mediante girata su un conto postale o bancario.360 2 Le casse di compensazione possono disporre di denaro liquido soltanto nella misura necessaria per coprire le spese minute.


Art. 148


361

Consegna degli importi disponibili Le casse di compensazione versano ogni settimana all'Ufficio centrale di compensazione, in importi arrotondati, i contributi sociali riscossi in virtù del diritto federale, per quanto essi non siano destinati al pagamento di prestazioni fondate sul diritto
federale. L'Ufficio federale emana direttive dettagliate d'intesa con l'Ufficio centrale di compensazione.

bis 362 Avviso sulle disponibilità Le casse di compensazione hanno l'obbligo di far pervenire all'Ufficio centrale di
compensazione, il 15 di ogni mese, un avviso sullo stato delle loro disponibilità.


Art. 149


363

Fabbisogno in denaro

1 L'Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione delle casse di compensazione, in tempo utile, mediante un importo arrotondato, le somme necessarie al
pagamento principale delle rendite.

2 Le casse di compensazione che necessitano di somme supplementari per il pagamento di altre prestazioni fondate sul diritto federale, devono inoltrare richiesta
all'Ufficio centrale di compensazione.

359

Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 1998 (RU 1998 2579).

360 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

361

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 1720).

362

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).

363

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 1720).

OAVS

69

831.101

bis 364 Mutui Se si avverano circostanze particolari, alle casse di compensazione possono essere
concessi per la momentanea copertura delle spese di amministrazione mutui prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le relative domande devono essere indirizzate all'Ufficio federale. Detto Ufficio può subordinare il suo consenso a determinate condizioni ed esigere garanzie.

IV. Contabilità delle casse di compensazione

Art. 150

Norma

La contabilità delle casse di compensazione deve indicare tutto il movimento dei
conti e dei pagamenti, nonché quello del conto delle spese generali e, in ogni tempo,
lo stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione.


Art. 151


365



Art. 152


366
Conti correnti

1 Le casse di compensazione tengono un conto contributi per ogni persona obbligata
a pagare i contributi e che regola i conti con esse.

2 Il conto contributi deve indicare se la persona tenuta a pagare i contributi ha adempito l'obbligo di regolare i conti e i pagamenti nonché quali sono i suoi crediti o
debiti verso la cassa.


Art. 153


367



Art. 154


368
Piano contabile e prescrizioni sulla tenuta dei conti L'Ufficio federale fissa, d'intesa con l'Ufficio centrale di compensazione, il piano
dei conti per la contabilità delle casse di compensazione ed emana le necessarie
istruzioni sulla tenuta dei conti.


Art. 155


369

Bilancio e conto d'esercizio Le casse di compensazione devono presentare all'Ufficio centrale di compensazione,
entro il 20 del mese successivo, un bilancio mensile con il conto d'esercizio e, entro 364

Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

365

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976 (RU 1976 1720).

366

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 4376).

367

Abrogato dal n. I dell'O del 13 set. 1995 (RU 1995 4376).

368

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 1720).

369

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 4376).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 70

831.101

il 20 febbraio dell'anno seguente, un bilancio e un conto d'esercizio annui comprendenti i bilanci e i conti d'esercizio mensili per i mesi da gennaio a dicembre.

V. Conservazione degli atti

Art. 156

1 Gli atti delle casse di compensazione devono essere conservati accuratamente e in
modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del contenuto.

2 L'Ufficio federale può emanare prescrizioni particolari sulla conservazione degli
atti, nonché sulla consegna o distruzione di atti vecchi.

K. Copertura delle spese di amministrazione

Art. 157


370

Aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione Il Dipartimento fissa, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone
che non esercitano un'attività lucrativa.


Art. 158


371

Sussidi prelevati dal Fondo di compensazione 1 I sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti per le spese d'amministrazione sono accordati esclusivamente alle
casse di compensazione che, malgrado un'amministrazione razionale, non possono
coprire le loro spese di amministrazione con i contributi a dette spese versati dai
datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e
dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

2 Su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità, il Dipartimento stabilisce: a.

le condizioni del diritto ai sussidi, in particolare le aliquote minime dei contributi alle spese di amministrazione; b.

la specie e l'importo dei sussidi come pure il modo della loro determinazione; c.

le norme concernenti la riduzione ed il rimborso dei sussidi.

3 I sussidi devono essere fissati in modo che ogni cassa di compensazione riceva un
importo sufficiente da potere, con i contributi alle spese d'amministrazione dei
datori di lavoro, delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e 370

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

371

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

OAVS

71

831.101

delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, coprire le spese di
un'amministrazione razionale e adeguata alla sua struttura.

L. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro I. Revisione delle casse

Art. 159

Regola

Conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS, le casse di compensazione
devono essere controllate due volte l'anno mediante revisioni. La prima revisione
dev'essere fatta senza preavviso nel corso dell'anno di esercizio, la seconda dopo la
chiusura dell'anno di esercizio.


Art. 160

Estensione

1 L'estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della
cassa di compensazione.

2 Le revisioni devono estendersi in particolare alla contabilità, al regolamento dei
conti, all'applicazione materiale delle disposizioni legali, nonché all'organizzazione
interna della cassa di compensazione. L'Ufficio federale può impartire agli uffici di
revisione istruzioni in merito.


Art. 161

Revisione delle agenzie 1 Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agenzie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione.

2 Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che non
adempiono soltanto i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1, devono essere controllate sul posto almeno una volta l'anno. L'estensione della revisione va adeguata ai compiti affidati alle singole agenzie.

3 Le agenzie che adempiono unicamente i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1 devono essere controllate almeno una volta ogni tre anni.372 4 Previa approvazione dell'Ufficio federale, le casse di compensazione decidono se i
capoversi 1 a 3 sono applicabili alle singole agenzie.

372

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2110).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 72

831.101

II. Controllo dei datori di lavoro

Art. 162


373

Norma

1 I datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione
nel senso dell'articolo 68 capoversi 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni
quattro anni, nonché quando passano a un'altra cassa di compensazione o liquidano
la loro azienda.374 La cassa di compensazione può rinunciare a ordinare un controllo
sul posto, se è in grado di controllare efficacemente l'applicazione delle disposizioni
legali da parte del datore di lavoro mediante altri provvedimenti.

2 Se un datore di lavoro passa da una cassa a un'altra, la prima cassa deve vigilare
che egli sia controllato per il periodo anteriore al cambiamento di cassa.

3 Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli sul posto è d'osservare i periodi di controllo. Egli deve fissare i controlli in modo da evitare che diritti
a pagamenti di contributi arretrati o a restituzioni cadano in prescrizione. Di regola,
il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro.


Art. 163


375

Estensione

1 L'Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i
compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione.

2 Di regola il controllo deve estendersi a tutto il periodo di tempo che risale fino
all'ultimo controllo eseguito. Esso sarà operato in una misura tale da garantire una
verificazione efficace e da permettere l'accertamento di eventuali lacune.

3 I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono prendere decisioni né
impartire ordini.

III. Uffici di revisione e di controllo

Art. 164

Regola

1 Le casse di compensazione, nonché le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoverso 1, devono essere controllate da uffici di revisione che adempiono le condizioni
indicate nell'articolo 68 capoverso 3 LAVS (detti qui di seguito «Uffici di revisione
esterni»).

2 Le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoversi 2 e 3, nonché i datori di lavoro,
possono essere controllati da servizi speciali delle casse di compensazione (detti qui
di seguito «Uffici di revisione interni»).

373

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

374

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 1230).

375

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

OAVS

73

831.101


Art. 165

Condizioni pel riconoscimento 1 Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni
seguenti:

a.376 le persone che si occupano della revisione delle casse e dei controlli dei datori di lavoro devono conoscere a fondo la tecnica della revisione, la contabilità, le prescrizioni della LPGA e della LAVS e le loro disposizioni
d'esecuzione nonché le istruzioni dell'Ufficio federale; b.377 le persone che devono eseguire le revisioni e i controlli devono dedicare la loro attività in modo principale a lavori di revisione e, se sono salariate,
essere legate da un contratto di lavoro all'ufficio di revisione o, nei casi indicati nell'articolo 164 capoverso 2, alla cassa di compensazione.

c.

le persone che hanno da dirigere le revisioni e i controlli devono, di regola,
possedere il diploma federale di perito contabile.

2 Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo cantonali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti: a.378 di regola, essi devono essere membri della Camera Fiduciaria; l'Ufficio federale può consentire eccezioni; b.379 per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell'articolo 161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di
almeno dieci datori di lavoro l'anno; l'Ufficio federale può consentire
un'eccezione per gli uffici di revisione già riconosciuti.

c.

essi devono impegnarsi ad annunciare all'Ufficio federale le attività esercitate oltre alla revisione e ai controlli e, volta per volta, gli eventuali cambiamenti; d.

essi devono impegnarsi a mettere tutti i documenti a disposizione dell'Ufficio federale e a fornire a questo tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'adempimento delle condizioni del riconoscimento.

3 Gli uffici di revisione interni devono occuparsi in modo preponderante di revisioni
e di controlli ed essere indipendenti dalla direzione della cassa riguardo all'esercizio
della loro attività. Essi non possono essere organizzati nel seno delle agenzie.

4 Gli uffici di revisione esterni e interni possono, verso adeguata rimunerazione, eseguire contemporaneamente altre revisioni e controlli per conto dell'associazione o
del Cantone, qualora ciò permetta una revisione più razionale e non pregiudichi
l'esecuzione regolare delle revisioni delle casse e dei controlli dei datori di lavoro.

376 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

377

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993
(RU 1992 1830).

378

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 2920).

379

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993
(RU 1992 1830).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 74

831.101


Art. 166

Procedura pel riconoscimento e revoca dello stesso 1 Gli uffici di revisione esterni, che intendono farsi riconoscere, devono presentare
una domanda scritta all'Ufficio federale e provare che adempiono le condizioni del
riconoscimento. La domanda di riconoscimento degli uffici di revisione interni
dev'essere presentata dalla cassa di compensazione.

2 L'Ufficio federale decide del riconoscimento degli uffici di revisione. La sua decisione dev'essere notificata per iscritto.

3 Il riconoscimento dev'essere revocato quando l'ufficio di revisione non adempie
più le condizioni del riconoscimento, non offre più la garanzia di esecuzione regolare e oggettiva delle revisioni e dei controlli o non osserva, malgrado intimazioni, le
istruzioni impartite dalle autorità.


Art. 167

Indipendenza e astensione 1 Gli uffici di revisione devono essere indipendenti dalla direzione delle associazioni
fondatrici della cassa di compensazione sottoposta a revisione, nonché dai datori di
lavoro da controllare.

2 Quando essi hanno ragioni di dubitare che esista questa indipendenza, gli uffici di
revisione o le persone incaricate di eseguire le revisioni o i controlli devono astenersi. I motivi di astensione sono in particolare: a.

una rilevante partecipazione finanziaria o di natura analoga all'associazione
fondatrice, all'azienda da controllare o a un'azienda concorrente; b.

un contratto di lavoro o un rapporto di mandato, che non concerna l'esecuzione di una revisione o di un controllo, con il datore di lavoro da controllare o con un'impresa concorrente.


Art. 168

Mandato di revisione

1 Gli uffici di revisione devono essere incaricati di eseguire la revisione delle casse o
i controlli dei datori di lavoro entro un termine che sarà fissato dall'Ufficio federale.
Il mandato a un ufficio di revisione esterno deve sempre estendersi almeno a un
anno di esercizio.

2 Le casse di compensazione devono annunciare i loro uffici di revisione all'Ufficio
federale.


Art. 169

Rapporti di revisione e di controllo 1 Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di
ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto.

2 I rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione
e l'oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi
devono indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre
chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni
sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni

OAVS

75

831.101

particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la
compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto.

3 I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli
uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di
controllo.

4 I rapporti di revisione devono essere trasmessi in due copie all'Ufficio federale
entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri duplicati devono essere inviati
direttamente alla cassa di compensazione e alle loro associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.380

Art. 170

Tariffa

1 Le indennità dovute agli uffici di revisione esterni sono fissate in una tariffa che
sarà compilata dal Dipartimento, previa consultazione degli interessati.

2 Le spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro sono considerate come spese di amministrazione delle casse di compensazione.

3 Laddove, con un comportamento contrario ai suoi obblighi, il datore di lavoro
complica l'esecuzione di un controllo, segnatamente allorché non iscrive i salari e
altre indicazioni richieste ai sensi dell'articolo 143 capoverso 2 OAVS, o procede a
dette iscrizioni soltanto in modo incompleto, o se tenta di sottrarsi al controllo, la
cassa di compensazione può addossargli le spese supplementari cui essa va incontro.381 IV. Revisioni complementari e controlli382

Art. 171

1 L'Ufficio federale può, all'occorrenza, eseguire esso stesso revisioni complementari delle casse o farle eseguire dall'Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione riconosciuto.

2 L'Ufficio federale è competente a ordinare i controlli conformemente all'articolo 68 capoverso 2 in fine LAVS.

380

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2338).

381

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

382

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 76

831.101

M. ...


Art. 172 -

Art. 173


383

N. Ufficio centrale di compensazione

Art. 174

Compiti

1 All'Ufficio centrale di compensazione incombono, oltre a quelli indicati nell'articolo 71 LAVS e negli articoli 134bis, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i
compiti seguenti:384

a.

...385

b.

...386

c.387 riunire i conti individuali di un assicurato al verificarsi dell'evento assicurato;

d.388 trarre dagli annunci fatti389 in conformità dell'articolo 140 capoverso 2 e dal registro delle prestazioni correnti le informazioni necessarie richieste
dall'Ufficio federale; e.390 ricevere in consegna gli avvisi di morte inviati dagli uffici dello stato civile e inoltrarli alla cassa di compensazione, se gli avvisi riguardano i beneficiari
di prestazioni che sono iscritti nel registro centrale.

f.391 gestire un registro centrale di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non riscuotono una rendita AVS o AI.

2 L'Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione dell'organo di direzione
del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
l'infrastruttura necessaria a un'adeguata amministrazione dei fondi collocati.392 3 L'Ufficio centrale di compensazione stende ogni anno un rapporto particolareggiato sull'adempimento dei compiti che a esso incombono in virtù del primo capoverso e lo trasmette all'Ufficio federale.

383 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

384

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1594).

385

Abrogata dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594).

386

Abrogata dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2905).

387

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

388

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

389

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 913).

390

Introdotta dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

391

Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

392

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2758).

OAVS

77

831.101


Art. 175

Organizzazione

1 L'Ufficio centrale di compensazione è sottoposto, con riserva del capoverso 2, al
Dipartimento federale delle finanze. Questo ne disciplina l'organizzazione interna.

2 Per quanto concerne i compiti indicati nell'articolo 174 capoverso 2 l'Ufficio centrale di compensazione è sottoposto al consiglio di amministrazione del Fondo di
compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

O. Vigilanza della Confederazione

Art. 176

Dipartimento e Ufficio federale 1 Il Dipartimento è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell'articolo 76
LPGA e dell'articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale.393 Esso può affidare determinati compiti all'Ufficio federale, perché li disbrighi direttamente.

2 L'Ufficio federale può, in generale e nei casi particolari, impartire ai servizi incaricati
dell'applicazione dell'assicurazione istruzioni che ne garantiscano l'uniformità.394 3 ...395

4 L'Ufficio federale disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e
l'Ufficio centrale di compensazione e provvede all'impiego razionale delle installazioni tecniche. Le prescrizioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio
centrale di compensazione sono emanate d'intesa con l'Amministrazione federale
delle finanze.396

5 ...397


Art. 177

Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità398

1 I membri della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità399 sono nominati per un periodo di 4 anni.

2 La Commissione stabilisce il suo regolamento.

3 L'Ufficio federale assume l'ufficio di segretariato della Commissione.

393 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

394

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 445).

395

Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 445).

396

Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964, (RU 1964 324). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).

397

Introdotto dal. n. 20 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono
essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore
dal 1° gen. 1994 (RS 173.51). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

398

Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

399

Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 78

831.101


Art. 178


400

Rapporti di gestione delle casse di compensazione Le casse di compensazione devono presentare ogni anno all'Ufficio federale, in conformità delle istruzioni da esso impartite, un rapporto di gestione. ...401

Art. 179


402
Eliminazione dei difetti Le casse di compensazione devono eliminare i difetti rilevati entro un termine adeguato. Se una cassa di compensazione non ottempera a tale dovere, l'Ufficio federale
le assegna un termine supplementare.


Art. 180

Amministrazione da parte di un commissario 1 L'amministrazione da parte di un commissario conformemente all'articolo 72
capoverso 3 LAVS dev'essere ordinata dal Dipartimento nei casi di grave e ripetuta
inosservanza delle disposizioni legali e delle istruzioni delle autorità.

2 Il Dipartimento nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle
associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l'organo superiore della cassa e il
gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.

3 Il commissario deve amministrare la cassa di compensazione in conformità delle
istruzioni dell'Ufficio federale. Le spese derivanti dall'amministrazione da parte di
un commissario sono a carico della cassa di compensazione.

4 L'amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia
che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per il Dipartimento.

Capo quinto:403 Istituti di assicurazione

Art. 181

a 199404 400

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951
(RU 1951 392).

401

Periodo abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1971 (RU 1971 29).

402

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

403

Abrogato(i) dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1).

404

Abrogato(i) dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1).

OAVS

79

831.101

Capo sesto: Contenzioso

Art. 200


405

Competenze particolari Se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità
competente a giudicare il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui
ha sede il datore di lavoro dell'assicurato.

bis 406

Art. 201


407

Competenze delle autorità in materia di ricorso 1 L'Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dell'autorità di ricorso con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

2 Le decisioni dell'autorità di ricorso sono notificate loro mediante invio raccomandato.


Art. 202


408



Art. 203


409
Ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni
dell'Ufficio federale

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate direttamente con ricorso
di diritto amministrativo, tranne nei casi di cui all'articolo 101ter capoverso 1 LAVS.

Art. 203a410

Art. 204


411

405 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

406

Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Abrogato dal n. I dell'O
dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

407 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

408 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

409

Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

410 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 1997. Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).

411

Abrogato dal n. 15 dell'all. dell'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti legislativi
dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 80

831.101

Capo settimo: Disposizioni diverse

Art. 205


412

Diffida

1 A chi viola le prescrizioni di ordine e di verificazione previste nella LAVS e nella
presente ordinanza, la cassa di compensazione notifica una diffida scritta, con la
quale gli addossa una tassa di diffida da 20 a 200 franchi.

2 Le tasse di diffida sono esigibili dalla data in cui sono state pronunciate e possono
formare l'oggetto di una compensazione.


Art. 206


413

Impiego delle tasse di diffida, delle multe d'ordine
e degli interessi di mora Il provento delle tasse di diffida, delle multe d'ordine e un quinto degli interessi di
mora va a favore delle casse di compensazione e serve a coprire le spese di amministrazione.


Art. 207


414

Prescrizione

Le infrazioni alle prescrizioni d'ordine e di controllo come pure le multe d'ordine si
prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui sono state commesse, rispettivamente dal giorno in cui il provvedimento è divenuto esecutivo. La prescrizione della
multa è interrotta da ogni atto diretto all'esecuzione.


Art. 208

Obbligo di denunciare gli atti punibili I gerenti delle casse di compensazione sono obbligati a denunciare all'istanza cantonale competente gli atti punibili nel senso degli articoli 87 e seguenti LAVS, di cui
le casse di compensazione hanno conoscenza.


Art. 209

Obbligo di informazione 1 Le casse di compensazione e i datori di lavoro devono permettere agli uffici di
revisione o di controllo di esaminare i loro registri e documenti e fornire a essi tutte
le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti di revisione e di controllo.415 2 Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione informazioni 412 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

413 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

414

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951
(RU 1951 392).

415

Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1).

OAVS

81

831.101

conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3 Le casse di compensazione, i datori di lavoro, tutte le altre persone e gli uffici incaricati dell'esecuzione della LAVS e del controllo della stessa, nonché gli assicurati,
sono obbligati a fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni, e a inviare allo
stesso, in visione, tutti gli atti necessari per l'esercizio della vigilanza.416
bis 417 Vertenze concernenti la comunicazione di dati L'Ufficio federale statuisce in materia di vertenze concernenti la comunicazione dei
dati conformemente all'articolo 50a LAVS mediante decisione.

ter 418 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati 1 Nei casi di cui all'articolo 50a capoverso 4 LAVS, è riscosso un emolumento se la
comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli
14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969419 sulle tasse e spese nella procedura
amministrativa.

2 Per le pubblicazioni di cui all'articolo 50a capoverso 3 LAVS è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3 L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.


Art. 210


420

Moduli

1 L'Ufficio federale ordina l'uso di determinati moduli ufficiali e provvede alla loro
edizione. Esso può prescrivere l'uso di altri moduli uniformi.

2 ...421


Art. 211


422

Affrancatura in blocco 1 L'affrancatura in blocco comprende le tasse ed i diritti per gli invii postali e versamenti interni delle casse di compensazione e dell'Ufficio centrale di compensazione.
Essa può essere estesa anche ad altri organi, come pure agli invii postali e versa416

Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1).

417

Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2905).

418

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2905).

419

RS 172.041.0 420

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966
(RU 1965 1019).

421

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976 (RU 1976 1720).

422

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966
(RU 1965 1019).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 82

831.101

menti delle casse di compensazione concernenti i compiti che sono loro conferiti
secondo l'articolo 63 capoverso 4 LAVS.

2 L'ufficio federale, d'intesa con l'unità aziendale Postfinance della Posta Svizzera,
prescrive i particolari d'applicazione.423 3 Gli abusi sono puniti, come l'elusione della tassa, in conformità dell'articolo 62
della legge federale del 2 ottobre 1924424 sul servizio delle poste.

bis 425 Impiego di mezzi del Fondo di compensazione AVS per l'informazione degli assicurati 1 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
contribuisce finanziariamente alla realizzazione di campagne informative d'importanza nazionale. L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento di tali
campagne. A tal fine, può farsi assistere da organizzazioni esterne.

2 L'ammontare dei contributi devoluti a favore delle campagne informative dipende
dalla natura e dall'importanza del progetto in questione.

3 Il Dipartimento approva l'importo da devolvere alle campagne informative. Il Consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione è previamente consultato.


Art. 212


426

Controllo periodico

1 L'Ufficio federale esamina periodicamente le basi tecniche dell'assicurazione. Le
direttive applicabili a tale scopo soggiacciono all'approvazione di una sottocommissione della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità.427

2 Gli elementi di calcolo sono desunti, in primo luogo, dai dati statistici di cui
dispone l'Ufficio centrale di compensazione; detti dati saranno elaborati per ordine e
secondo le istruzioni dell'Ufficio federale. L'elaborazione può aver luogo secondo il
metodo delle indagini saltuarie, eseguite su un quantitativo adeguato di materiale
statistico.

bis 428 Rapporto dell'Ufficio federale L'Ufficio federale stenderà un rapporto su ogni anno di esercizio dell'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti. Questo rapporto sarà pubblicato dopo esser stato
approvato dal Consiglio federale.

423 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

424 [CS

7 698; RU 1949 851 art. 1, 1967 1527 n. I, II, 1969 1139 n. II, 1972 2500, 1974 1857 all. n. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 n. VI, 1986 1974 art. 54 n. 4,
1993 901 all. n. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RU 1997 2452 appendice n. 1]. Vedi ora la
LF del 30 aprile 1997 sulla posta (RS 783.0).

425

Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

426

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964
(RU 1964 324).

427

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

428

Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

OAVS

83

831.101


Art. 213

Presentazione del rendiconto del Fondo di compensazione Il rendiconto da presentarsi dal consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nel senso dell'articolo 109 LAVS deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio federale, il
quale provvede alla pubblicazione.


Art. 214


429

Indicazione dei fondi nel bilancio dello Stato 1 La riserva della Confederazione per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità giusta l'articolo 111 LAVS deve figurare nel bilancio dello Stato.

2 Il fondo è amministrato dal Dipartimento federale delle finanze.

Capo ottavo:
Sussidi di costruzione alle case e ad altre istituzioni
per le persone anziane
430

Art. 215


431

Diritto ai sussidi

1 I sussidi sono assegnati per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento delle
seguenti case e centri pubblici o privati di utilità pubblica: case che servono ad accogliere, curare o assistere durevolmente, o temporaneamente, le persone anziane,

centri diurni o per l'impiego del tempo libero, che servono a mantenere il
contatto reciproco, a favorire la cultura fisica o a tenere occupate le persone
anziane.432 Sono tenute presenti anche le istituzioni che assicurano prestazioni di servizio esterno per assistere le persone anziane.

2 I sussidi sono assegnati se la posizione, le suppellettili e le prestazioni di servizio
soddisfano le esigenze di una assistenza adeguata delle persone anziane e se è dimostrata l'esistenza della necessità.

3 Non hanno diritto a sussidi gli istituti considerati dalla legislazione federale o
cantonale istituti per la cura ospedaliera, e le abitazioni per le persone anziane definite dalla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla
loro proprietà.433

429

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 913).

430

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1594).

431

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

432

RU 1975 900

433

RS 843

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 84

831.101


Art. 216


434

Importo dei sussidi

1 I sussidi ammontano, al massimo, a un terzo delle spese computabili. Quando per
la costruzione, l'ampliamento o il rinnovamento di una casa o di un'altra istituzione
esiste un interesse particolare, possono essere assegnati sussidi fino alla metà delle
spese computabili, e anche prestiti non fruttiferi o produttivi di interessi.

2 I sussidi non possono superare la somma necessaria dopo la deduzione dei fondi
destinati esclusivamente al progetto.


Art. 217


435

Spese computabili

1 Sono ritenute computabili le spese: a.436 per l'acquisto di beni immobili, terreni esclusi; b.

per la costruzione, l'ampliamento o il rinnovamento di costruzioni, comprese le abitazioni per i lavoratori dipendenti che sono indispensabili per il
funzionamento della casa: c.437 per l'acquisto di suppellettili indispensabili; le spese provocate dal rinnovo o dal completamento delle suppellettili di una istituzione esistente sono prese
in considerazione solamente nella misura in cui il costo per oggetto raggiunge il limite fissato dal dipartimento nelle sue direttive.

2 Le spese che servono soltanto parzialmente agli scopi detti nell'articolo 215 capoverso 1 sono tenute presenti in proporzione.


Art. 218


438

Presentazione ed esame della richiesta 1 La richiesta di sussidio deve essere presentata alla competente autorità cantonale,
che l'inoltra all'Ufficio federale insieme alla sua presa di posizione.

2 L'Ufficio federale emana direttive obbligatorie sui documenti439 necessari per
l'esame delle richieste.

3 L'Ufficio federale esamina la richiesta di sussidio, in particolare circa la necessità,
la funzionalità e l'urgenza del progetto, considerando anche l'ammontare delle spese. L'esame dei problemi di costruzione è fatto dall'Ufficio delle costruzioni federali440. Inoltre si può chiedere una perizia da parte di specialisti.

434

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

435

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

436

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 1172).

437

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983
(RU 1982 1279).

438

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

439

RU 1975 900

440

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato).

OAVS

85

831.101


Art. 219


441

Assicurazione del sussidio 1 Il sussidio è assegnato soltanto se il progetto soddisfa ai requisiti e le spese sono
proporzionate.

2 La decisione di assegnare i sussidi è presa dall'Ufficio federale, con riserva del
conto finale. In casi particolari e previo accordo delle parti in causa, l'importo dei
sussidi può già essere fissato nella decisione. In tale caso, l'evoluzione dell'indice
del costo di costruzione e le indispensabili modifiche del progetto nel corso dei
lavori possono essere riservate.442 3 L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni e oneri.


Art. 220


443

Rendiconto e pagamento 1 Eseguito il progetto, deve essere presentato all'Ufficio federale un rendiconto particolareggiato, corredato di tutte le fatture e le quietanze.

2 Il sussidio è stabilito definitivamente sulla base delle spese computabili dimostrate444, ed è poi pagato.


Art. 221


445

Restituzione dei sussidi 1 I sussidi devono essere restituiti integralmente, quando le costruzioni per cui essi
furono erogati sono alienate dallo scopo a cui erano destinate, o sono trasferite a un
soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi venticinque anni dal pagamento finale446.

2 La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dall'alienazione.

3 Per l'importo da restituire, a favore della Confederazione, esiste un diritto legale di
pegno senza iscrizione nel registro fondiario e posto447 dopo le ipoteche legali esistenti.

441

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1594).

442

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983
(RU 1982 1279).

443

Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

444

RU 1975 900

445

Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

446

RU 1975 900

447

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 86

831.101

Capo nono: Sussidi per il promovimento dell'aiuto alla vecchiaia448

Art. 222


449

Beneficiari e campo di attività 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni: a.450 attive a livello nazionale, intercantonale e cantonale che si consacrano in misura notevole all'aiuto alla vecchiaia o allo Spitex; b.

attive a livello locale che offrono alle persone anziane servizi di base dello
Spitex, pasti a domicilio e istituti diurni; c.

che organizzano corsi di formazione e perfezionamento per specialisti e per
il personale ausiliario operante nell'ambito dell'aiuto alla vecchiaia e nello
Spitex;

d.

incaricate di effettuare corsi destinati a persone anziane sensorialmente
minorate, il cui scopo è di favorire l'indipendenza e sviluppare i contatti
sociali.

2 Sono prese in considerazione soltanto le spese causate da una gestione giudiziosa.

3 L'assicurazione partecipa in proporzione ai sussidi versati dall'assicurazione per
l'invalidità alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi secondo l'articolo 74
LAI451 che forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che
hanno subito un danno alla loro salute dopo aver raggiunto l'età di pensionamento.
Il Dipartimento fissa l'ammontare dei sussidi.452

Art. 223

Abrogato


Art. 224


453

Ammontare dei sussidi 1 L'Ufficio federale fissa l'ammontare del sussidio stipulando un contratto di prestazioni con le organizzazioni aventi diritto ai sussidi in base all'articolo 222 capoverso
1 lettera a. L'ammontare del sussidio viene fissato tenendo conto del volume e della
portata del campo d'attività.454 2 Per le organizzazioni che adempiono i compiti ai sensi dell'articolo 222 capoverso
1 lettera b l'Ufficio federale fissa l'ammontare del sussidio per i servizi di base dello
Spitex in funzione dei salari e di un preventivo globale da stabilire ogni anno. Per i 448

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

449

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 27 apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499).

450 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 1° lug. 1998 (RU 1998 1499), alla fine del presente testo.

451 RS

831.20

452 Introdotto dal n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 382).

453

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 27 apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499).

454 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 1° lug. 1998 (RU 1998 1499), alla fine del presente testo.

OAVS

87

831.101

pasti e gli istituti diurni l'Ufficio federale fissa i parametri determinanti e l'ammontare del sussidio.

3 Per le organizzazioni aventi diritto ai sussidi ai sensi dell'articolo 222 capoverso 1
lettera c l'Ufficio federale fissa un importo forfetario per partecipante.

4 L'ammontare massimo dei sussidi per i corsi ai sensi dell'articolo 222 capoverso 1
lettera d è di quattro quinti delle spese determinanti. Non può superare l'eccedenza
di queste ultime.


Art. 225


455

Procedura

1 Gli istituti che intendono ottenere sussidi dovranno fornire, al momento della prima istanza, indicazioni sull'organizzazione, sul programma di attività e sulla
situazione finanziaria.

2 I corsi possono essere sussidiati se il programma e il preventivo sono stati approvati dall'Ufficio federale prima del loro inizio.

3 I sussidi sono fissati dopo la conclusione del corso o dopo il ricevimento del conto
annuo chiuso e controllato e della statistica delle prestazioni. Il conto annuo dev'essere presentato entro sei mesi a contare dalla fine dell'esercizio annuale e il conteggio del corso entro tre mesi dalla chiusura del corso. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata.
L'inosservanza, senza motivo plausibile, dei termini ordinari o prorogati comporta
una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro
quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.456 4 L'Ufficio federale esamina i conti e fissa l'importo dei sussidi. Per permettere
all'Ufficio federale di effettuare delle verifiche utili, le organizzazioni gli invieranno
il nome e il numero AVS dei propri salariati nonché i nomi dei partecipanti ai corsi.
L'Ufficio federale ha la facoltà di subordinare l'assegnazione dei sussidi a condizioni e a oneri.457 5 a 8 458

Capo decimo: Disposizioni finali459

Art. 226


460

Entrata in vigore ed esecuzione 1 Con riserva del secondo capoverso, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1948.

455

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

456 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1373).

457 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499).

458 Abrogati dal n. I dell'O del 27 apr. 1998 (RU 1998 1499).

459

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1594). Capo nono originario.

460

Art. 222 originario.

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 88

831.101

2 Gli articoli 22 a 26, 29, 67, 69, 83 a 127, 131, 133, 134, 174 a 177, 186, 187, 194
a 198, 205 a 217 e 219 capoverso 3 entrano in vigore il 1° novembre 1947.

3 Il Dipartimento è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Esso può emanare
prescrizioni complementari o delegare tale competenza all'Ufficio federale.

Disposizione finale della modificazione del 17 giugno 1985461 1 Per gli anni 1980 a 1985, le rendite per figli e per orfani, annesse a quelle del padre
e della madre, giusta l'articolo 53bis capoverso 1 in vigore dal 1° gennaio 1986, possono superare il reddito annuo medio determinante per il loro calcolo, fino agli importi annui seguenti:
1980 e 1981 1200 franchi
1982 e 1983 1240 franchi
1984 e 1985 1380 franchi 2 Le rendite per figli e per orfani, che hanno avuto origine prima del 1° gennaio
1986, saranno adattate retroattivamente solo su richiesta.

Disposizioni finali della modificazione del 13 settembre 1995462 1 Le rendite straordinarie correnti soggette ai limiti di reddito sono versate, a partire
dal 1° gennaio 1996, dalla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del beneficiario.

2 L'articolo 125 è applicabile anche qualora il beneficiario di una rendita ordinaria
ha diritto a una rendita straordinaria soggetta ai limiti di reddito.

Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995463 a. Qualità d'assicurato 1 Le persone assicurate finora conformemente al previgente articolo 1 capoverso 1
lettera c LAVS che sollecitano l'applicazione del nuovo diritto devono comunicarlo
alla cassa di compensazione del loro datore di lavoro. Il nuovo diritto è applicabile a
decorrere dal primo giorno del mese che segue la comunicazione.

2 Il numero 1 lettera a capoverso 2 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS464 è applicabile soltanto alle persone che adempiono le condizioni di
adesione dell'articolo 5 nel momento in cui esse hanno cominciato a lavorare
all'estero. Il nuovo diritto ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue
la dichiarazione d'adesione.

461

RU 1985 913

462

RU 1995 4376 463

RU 1996 668

464

RU 1996 2466

OAVS

89

831.101

b. Conversione delle rendite in corso 1 Se la conversione delle rendite di persone vedove in virtù del numero 1 lettera c
capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS comporta
una prestazione inferiore, il nuovo reddito annuo medio determinante è stabilito
come segue:

a.

se il vecchio reddito annuo medio determinante si situa tra l'importo minimo
della rendita di vecchiaia moltiplicato per 60 e l'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo reddito annuo corrisponde al
vecchio reddito medio ridotto dell'importo minimo della rendita di vecchiaia
moltiplicato per 15,6 e diviso per 1,2.

b.

se il vecchio reddito annuo medio determinante ammonta almeno
all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo
valore corrisponde all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 48.

2 Se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate
in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima
revisione dell'AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio
valore.

c. Età flessibile per il godimento della rendita 1 Il nuovo disciplinamento relativo al supplemento delle rendite rinviate si applica
anche a tutte le rendite rinviate che non sono ancora state revocate al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS.

2 All'atto della conversione delle rendite per coniugi beneficianti di un supplemento
per il rinvio secondo il numero 1 lettera c capoverso 5 delle disposizioni transitorie
della decima revisione dell'AVS, il supplemento è ripartito per metà tra le due nuove rendite. Dopo il decesso di uno dei coniugi il supplemento è aumentato di un terzo.

3 Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell'importo della riduzione
in caso di anticipazione della rendita secondo l'articolo 56 capoverso 2 OAVS è del
3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.

d. Versamento della rendita da parte del datore di lavoro 1 La cassa di compensazione comunica al datore di lavoro i dati necessari se quest'ultimo versa la rendita o l'assegno per grandi invalidi.

2 Il datore di lavoro deve comprovare periodicamente alla cassa di compensazione
che ha versato le rendite e gli assegni per grandi invalidi.

3 Il datore di lavoro deve avvisare la cassa di compensazione appena è informato che
il diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi si è estinto in seguito a
decesso o per altra causa, oppure se la posta o la banca non hanno, per altre ragioni,
potuto eseguire il pagamento.

4 I datori di lavoro che versano le rendite ai loro salariati sono autorizzati a trasmettere loro, con lo stesso versamento, senza spese di porto, altre prestazioni periodiche

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 90

831.101

d'assicurazione o di previdenza versate da loro stessi o da un'istituzione d'assicurazione o di previdenza indipendente in rapporto con la loro impresa.

5 I datori di lavoro hanno il diritto di versare le rendite a un terzo o a un'autorità
soltanto se la cassa di compensazione lo ha deciso.465 6 I datori di lavoro possono esigere dalla cassa di compensazione che essa metta
mensilmente a loro disposizione, sotto forma di un anticipo senza interessi, i fondi
necessari al versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

Disposizioni finali della modificazione del 16 settembre 1996466 I richiedenti l'asilo la cui richiesta è pendente al momento dell'entrata in vigore
della presente modifica sono esonerati dall'obbligo di assicurarsi per i primi sei mesi
successivi a tale data. I richiedenti l'asilo riconosciuti in quanto rifugiati sono assicurati retroattivamente alla data di presentazione della richiesta.

Disposizioni finali della modificazione del 27 aprile 1998467 1 I contratti di prestazioni ai sensi dell'articolo 224 capoverso 1 devono essere stipulati al più tardi entro la fine del 1999 con organizzazioni aventi già diritto al sussidio al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

2 Fino all'entrata in vigore dei contratti di prestazioni, al più tardi però entro la fine
del 1999, le organizzazioni previste all'articolo 222 capoverso 1 lettera a ricevono
sussidi secondo il diritto vigente.

Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001468 1 In deroga agli articoli 22 capoverso 1 e 29 capoverso 1, il contributo annuo per il
periodo di contribuzione 2000/2001 è stabilito separatamente per ognuno degli anni
di contribuzione.

2 La decisione di fissazione dei contributi per il 2001 non sarà presa prima del
1° gennaio 2001.

465 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

466

RU 1996 2758 467

RU 1998 1499 468

Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3044).

OAVS

91

831.101

Disposizioni finale della modificazione del 1° marzo 2000469 1 La riscossione dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, delle persone che non esercitano un'attività lucrativa e dei salariati i cui
datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi per gli anni civili precedenti
l'entrata in vigore della presente modifica, è retta dal diritto anteriore.

2 Un contributo speciale è riscosso, ai sensi degli articoli 23bis, 23bisa e 23ter del
diritto anteriore, sugli utili in capitale conformemente all'articolo 17 realizzati prima
dell'entrata in vigore della presente modifica, se sono sottoposti a un'imposta
annuale conformemente all'articolo 47 o all'articolo 218 capoverso 2 LIFD470,
oppure se, in caso di tassazione dell'imposta federale diretta secondo l'articolo 41
LIFD, non possono essere rilevati né nella procedura ordinaria né in quella straordinaria.

3 Nei Cantoni che dopo l'entrata in vigore mantengono temporaneamente la procedura ai sensi dell'articolo 40 LIFD quanto all'imposta federale diretta, un contributo
speciale è riscosso sugli utili in capitale conformemente all'articolo 17 realizzati nei
due anni civili precedenti l'entrata in vigore della presente modifica, se non sono
sottoposti a un'imposta annuale e se non possono essere rilevati né nella procedura
ordinaria né in quella straordinaria. L'articolo 23bisa capoversi 3 e 4 del diritto anteriore si applica per analogia.

4 A partire dalla loro entrata in vigore, gli articoli 41bis capoversi 1 lettere a-e e 2,
41ter e 42 si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire.

5 L'articolo 41bis capoverso 1 lettera f vale solamente per i contributi che sono
dovuti dopo la sua entrata in vigore.

6 Ai contributi speciali per i periodi precedenti l'entrata in vigore delle presente
modifica si applica l'articolo 41bis capoverso 2 lettera c del diritto anteriore.

7 Se l'assicurato viene escusso, la riscossione degli interessi di mora, la decorrenza
degli interessi e il tasso d'interesse sono retti dal diritto anteriore se l'esecuzione è
stata avviata prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

469

RU 2000 1441 470

RS 642.11

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 92

831.101