01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
21.09.2020 - 31.12.2020
16.06.2020 - 20.09.2020
21.03.2020 - 15.06.2020
01.01.2020 - 20.03.2020
01.05.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.04.2019
01.06.2018 - 31.12.2018
05.09.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 04.09.2017
01.09.2016 - 31.12.2016
01.06.2016 - 31.08.2016
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01.01.2013 - 31.12.2013
30.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 29.10.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.07.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.06.2000
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1

Ordinanza

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1 del 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),4 ordina: Capo primo: Persone assicurate A.5 Assoggettamento

Art. 1


6

Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di un'organizzazione internazionale Il Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un'organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS.

a Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di un'organizzazione privata di assistenza 1

Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE7.8 CS 8 493

1

Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.

2 RS

830.1

3 RS

831.10

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

7

Associazione Svizzera per lo scambio di persone nella cooperazione internazionale .

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

831.101

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.101

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.

B. Esenzioni dall'assicurazione9
b10 Stranieri con privilegi diplomatici Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettera a LAVS:11 a.12 i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e delle missioni speciali di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 200713 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;

b.14 i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa; c.15 le persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa, se tali persone beneficiarie sono chiamate in veste ufficiale presso un'organizzazione intergovernativa, un'istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o un altro organismo internazionale ai sensi della legge sullo Stato ospite; d.16 il personale di IATA17 e SITA18, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

10

Originario art. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

12 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

13 RS

192.12

14 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

15 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1765).

17 Organizzazione

Internazionale dell'Aviazione Civile.

18 Société

internationale

de

télécommunication aéronautique.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 3

831.101


Art. 2


19

Periodo di tempo relativamente breve Per attività lucrativa esercitata per un periodo di tempo relativamente breve ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS s'intende un'attività lucrativa esercitata durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile.


Art. 3

Persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti 1

Le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l'assoggettamento all'assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.

2

…20


Art. 4


21

C. Adesione all'assicurazione22 I.23 Persone occupate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera

Art. 5

Diritto di continuare l'assicurazione Le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l'assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima: a. dell'inizio dell'attività all'estero; o b. del termine del periodo di attività all'estero ammesso da una convenzione internazionale.

a Richiesta

Per continuare l'assicurazione, il lavoratore e il datore di lavoro devono presentare per scritto alla cassa di compensazione competente una richiesta congiunta.

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

20

Abrogato dal n. I del DCF del 30 dic. 1953, con effetto dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

21 Abrogato dal n. I dell'O del 30 set. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

22 Originario tit. B. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.101

b Inizio dell'assicurazione 1

L'assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le condizioni dell'articolo 5 sono soddisfatte.

2

Dopo la scadenza del termine non è più possibile continuare l'assicurazione.

c Fine dell'assicurazione 1

Lavoratori e datori di lavoro possono, con reciproca intesa e rispettando un termine di 30 giorni, recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.

2

Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l'assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l'assicurazione continua, se il lavoratore e il suo datore di lavoro depositano congiuntamente una richiesta scritta, entro un termine di sei mesi a contare dall'inizio del lavoro.

II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale24
d Condizioni d'adesione Le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale possono aderire all'assicurazione.25 L'adesione deve essere dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

e Inizio dell'assicurazione 1

Se la dichiarazione di adesione è depositata entro un termine di sei mesi, l'assicurazione comincia il giorno in cui la convenzione internazionale ha effetto.

2

Se la dichiarazione d'adesione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il primo giorno del mese che segue quello del deposito della dichiarazione.

f Fine dell'assicurazione 1

Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.

2

Se, nonostante diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Alla scadenza del termine inutilizzato, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.26

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

25 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 5

831.101

III.27 Studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero
g Diritto alla continuazione dell'assicurazione Gli studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero possono continuare l'assicurazione se sono stati assicurati durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell'inizio della loro formazione all'estero.

h Inizio dell'assicurazione 1

L'assicurazione è continuata senza interruzione se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dall'inizio della formazione all'estero.

2

Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l'assicurazione.

i Fine dell'assicurazione 1

Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.

2

L'assicurato che non versa interamente il suo contributo annuo entro il 31 dicembre dell'anno civile è escluso con effetto retroattivo dall'assicurazione. Lo stesso vale per l'assicurato che non inoltra alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione.

IV.28 Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato
j Inizio dell'assicurazione

1

L'assicurazione è continuata senza interruzione se la dichiarazione di adesione è depositata entro sei mesi dalla partenza all'estero.

2

Se la dichiarazione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il primo giorno che segue quello del deposito della dichiarazione.

k Fine dell'assicurazione L'articolo 5i si applica per analogia alle persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato.

27 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.101

Capo secondo: Contributi29 A. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa

Art. 6

Nozioni del reddito da un'attività lucrativa 1

Con riserva delle eccezioni indicate espressamente nelle disposizioni che seguono, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.

2

Non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa: a.30 il soldo militare, l'indennità di funzione nella protezione civile, l'importo per le piccole spese personali versato nel servizio civile, il soldo dei pompieri di milizia esente da imposta ai sensi dell'articolo 24 lettera fbis della legge federale del 14 dicembre 199031 sull'imposta federale diretta (LIFD) e le indennità analoghe al soldo nei corsi per monitori di giovani tiratori; b.32 le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l'articolo 25 della legge federale del 19 giugno 195933 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e l'articolo 29 della legge federale del 19 giugno 199234 sull'assicurazione militare; c. le prestazioni d'istituzioni assistenziali e di soccorso; d.35 … e.36 … f.37 gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l'economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell'ambito degli usi locali o professionali;

g.38 le prestazioni per la formazione e il perfezionamento; se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all'attività professionale del beneficiario; 29

Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» (n. II cpv. 1 della LF del 19 giu. 1959 che mod. la LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 1960 - RU 1959 872 875).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

31 RS

642.11

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3683).

33 RS

831.20

34 RS

833.1

35

Abrogata dal n. I dell'O del 31 ago. 1992, con effetto dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

36

Abrogata dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 , con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

37

Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 38).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 7

831.101

h.39 le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all'insorgenza dell'evento assicurato o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza; i. e k.40…41

bis 42
ter 43 Reddito lucrativo realizzato all'estero Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d'attività lucrativa che pervengono a una persona domiciliata nella Svizzera: a.44 come proprietario o socio di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale; b.45 come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, o c.46 che paga l'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 della legge federale del 14 dicembre 199047 sull'imposta federale diretta (LIFD).

quater 48 Contributi dovuti dagli assicurati dopo il 64° o il 65° anno di età 1 I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 64 anni, se di sesso femminile, o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1400 franchi mensili o 16 800 franchi l'anno.

2

I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l'anno.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).

41 Abrogate dal n. I dell'O del 18 set. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). Abrogato dal n. I dell'O del 18 set. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

43

Originario art. 6bis. Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1972 2338).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

47

RS 642.11

48

Originario art. 6ter. Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5631).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.101

I. Contributi previsti sul reddito proveniente da un'attività dipendente

Art. 7

Salario determinante.

Elementi

Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:49 a. il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le supplenze; b.50 le indennità di residenza e di rincaro; c.51 le gratificazioni e i premi di fedeltà e di produzione; cbis.52 i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore; per la determinazione del momento della riscossione dei contributi e del valore si applicano le disposizioni sull'imposta federale diretta;

d.53 i redditi degli accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la società in accomandita; le partecipazioni dei salariati54 agli utili, nella misura in cui tali proventi eccedono l'interesse di un capitale eventualmente investito; e. le mance, qualora esse costituiscano un elemento importante della retribuzione del lavoro;

f.

le prestazioni in natura regolari; g. le provvigioni e le commissioni; h.55 i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell'amministrazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche;

i.

il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali; k. le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie;

l.

le rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo analogo; 49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

50

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

52

Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1974 1594).

54

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 9

831.101

m.56 le prestazioni dei datori di lavoro per la perdita di salario subita a causa d'infortunio o di malattia; n. le prestazioni eseguite dai datori di lavoro per compensare la perdita di salario subìta a causa di servizio militare;

o. le indennità di vacanza o per i giorni festivi; p.57 le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall'assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e all'assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento delle imposte; è eccettuata l'assunzione del pagamento dei contributi dovuti dal salariato sui redditi in natura e sui salari globali; q.58 le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto non siano escluse dal salario determinante conformemente agli articoli 8bis o 8ter. Le rendite sono convertite in capitale. L'Ufficio federale allestisce a tal fine tavole vincolanti.


Art. 8

59 Salario determinante.

Eccezioni

Non sono compresi nel salario determinante: a. i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza che adempiono le condizioni per l'esenzione fiscale conformemente alla LIFD60; b. i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei loro salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari, nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento; c. le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati, quelle per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell'azienda, fidanzamento, matrimonio e superamento di esami professionali; d. le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di ospedale e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 25-31 della LF del 18 mar.

199461 sull'assicurazione malattie, LAMal) e tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento.

56

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

57

Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

58

Introdotta dal n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

60

RS 642.11

61

RS 832.10

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 10

831.101

bis 62 Prestazioni sociali in caso di previdenza professionale insufficiente Nel caso di prestazioni versate dal datore di lavoro al termine di un rapporto di lavoro pluriennale, dal salario determinate è escluso, per ogni anno in cui il salariato non era assicurato nella previdenza professionale, un importo pari alla metà della rendita minima di vecchiaia mensile vigente al momento del versamento.

ter 63 Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali 1

Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza del doppio della rendita massima di vecchiaia annua.

2

Sono considerati motivi aziendali la chiusura, la fusione e la ristrutturazione di un'azienda. Si ha una ristrutturazione aziendale: a. quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 53b capoverso 1 lettera a o b della legge federale del 25 giugno 198264 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) per la liquidazione parziale di un istituto di previdenza che attua la previdenza professionale obbligatoria; oppure

b. in caso di licenziamento collettivo disciplinato da un piano sociale.


Art. 9


65

Spese generali

1

Sono spese generali quelle cui il datore di lavoro deve far fronte nell'ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.66 2 Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.

3

…67


Art. 10


68

62

Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125). Vedi anche le disp.

fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

63 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2000 (RU 2000 2629). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125). Vedi anche le disp.

fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

64 RS

831.40

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

66 Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

67 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

68

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 11

831.101


Art. 11

69 Vitto e

alloggio

1

Il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l'articolo 14.

2

Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue:

fr.

colazione

3.50

pranzo 10.- cena

8.alloggio 11.50


Art. 12


70



Art. 13


71
Reddito in natura di altra specie Le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.


Art. 14


72

Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui 1

Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l'articolo 5 capoverso 3 LAVS.

2

Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13.

3

Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l'esercente agricolo non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente:73 a. 2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati; b. 3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tempo pieno nell'azienda, l'importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141).

70

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

71

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 12

831.101


Art. 15


74

Mance

1

e 2 …75

3

Le mance versate ai salariati d'imprese di trasporto vanno calcolate nel salario determinante soltanto nella misura in cui sono assoggettate ai contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.


Art. 16


76

Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi Per la fissazione e la determinazione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 22-27. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2 LAVS.

II. Contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività indipendente 1. In generale

Art. 17


77

Nozione di reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente Sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD78 e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.


Art. 18


79

Deduzioni dal reddito 1

Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell'articolo 9 capoverso 2 lettere a-e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta.

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

75

Abrogati dal n. I dell'O del 7 dic. 1981, con effetto dal 1° gen. 1982 (RU 1981 2042).

76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 2011 4759).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

78 RS

642.11

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 13

831.101

1bis

Le perdite commerciali secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera c LAVS possono essere dedotte, se sono state subite e allibrate nell'anno di contribuzione corrispondente e in quello immediatamente precedente.80 2 Il tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS equivale al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera, arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.81


Art. 19


82

Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera 2300 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.


Art. 20

Persone tenute a pagare i contributi 1

I contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente conseguito in un'azienda devono essere pagati dal proprietario e, in caso di affitto o di usufrutto, dall'affittuario o dall'usufruttuario. In caso di dubbio, deve versare i contributi chi è tenuto a pagare le imposte sul reddito entrante in linea di conto o, se quest'ultimo non è soggetto all'imposta, chi conduce l'azienda per conto proprio.

2

…83

3

I membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.84

Art. 21


85

Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente 1

Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9400 franchi annui, ma è inferiore a 56 200 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue: 80 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).

83

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 14

831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa di almeno fr.

ma inferiore a fr.

9 400

17 200

4,2

17 200

21 700

4,3

21 700

24 000

4,4

24 000

26 300

4,5

26 300

28 600

4,6

28 600

30 900

4,7

30 900

33 200

4,9

33 200

35 500

5,1

35 500

37 800

5,3

37 800

40 100

5,5

40 100

42 400

5,7

42 400

44 700

5,9

44 700

47 000

6,2

47 000

49 300

6,5

49 300

51 600

6,8

51 600

53 900

7,1

53 900

56 200

7,4

2

Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6quater è inferiore a 9400 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

2. Fissazione e determinazione dei contributi86

Art. 22


87

Anno di contribuzione e calcolo dei contributi nel tempo 1

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

2

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale.88 3 Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4.89 86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 15

831.101

4

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata.

5

Il reddito non è convertito in reddito annuo.90

Art. 23


91

Determinazione del reddito e del capitale proprio 1

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.92 2 In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta.93 3 Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.94 4

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione.

5

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi.95


Art. 24

96 Contributi d'acconto

1

Nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche.

2

Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

91

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141).

95 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 16

831.101

pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

3

Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.

4

Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

5

Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.


Art. 25


97

Fissazione e compensazione 1

Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

2

I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

3

Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti.


Art. 26


98



Art. 27


99
Comunicazione delle autorità fiscali 1

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica.100 2 Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

3

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente.

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

98

Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 17

831.101

4

Per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.101 B. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa102

Art. 28

103 Calcolo dei

contributi

1

1 Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 392 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI104 non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente: Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi

Contributo annuo

Franchi

Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 meno di

300 000

392

300 000

420

84

1 750 000

2 856

126

8 400 000 e oltre

19 600

- .105

2

Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

3

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai 50 000 franchi inferiori.106 4 Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile duran-

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

102 Tit. che precedeva l'art. 27 e posposto giusta il n. II cpv. 2 del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

104 RS

831.20

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

106 RU

2000 701

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 18

831.101

te il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.107 4bis ...108

5

I coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.109 6 Gli assicurati che ricevono prestazioni in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006110 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità versano il contributo minimo a meno che nel calcolo delle prestazioni complementari annue la presa in considerazione del contributo minimo non cagioni un'eccedenza di redditi.111
bis 112 Persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a tempo pieno

1

Le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno civile, i contributi pagati a titolo di un'attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l'articolo 28. I loro contributi pagati sul reddito di113 una attività lucrativa devono in tutti i casi raggiungere il contributo minimo secondo l'articolo 28.

2

Se l'assicurato è assoggettato come persona senza attività lucrativa, è applicabile l'articolo 30.


Art. 29


114

Anno di contribuzione e basi di calcolo 1

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

2

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6.115 107 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668, 2000 701). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3337).

108 Introdotto dal n. I dell'O del 20 set. 2002 (RU 2002 3337). Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

109 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

110 RS

831.30

111 Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).

112 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

113 RU 1985 1449 114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 19

831.101

3

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato.

Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

4

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali.

5

L'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 LIFD116 deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

6

Se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.117 7 Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi. L'indennità di cui all'articolo 27 capoverso 4 è corrisposta per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo.118
bis 119 Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici 1 L'istituto scolastico notifica alla cassa di compensazione competente, secondo l'articolo 118 capoverso 3, il nome, la data di nascita, l'indirizzo, lo stato civile, il numero di assicurato e la cittadinanza degli studenti che hanno compiuto 20 anni nel corso dell'anno civile precedente.

2

L'istituto scolastico ricerca i dati menzionati nel capoverso 1 presso gli studenti e li trasmette alla cassa di compensazione allegando eventualmente documenti attestanti che lo studente ha esercitato un'attività lucrativa. L'istituto informa gli studenti della trasmissione delle informazioni ottenute.

3

Se la formazione dura meno di un anno, la notifica deve essere effettuata al più tardi due mesi dopo l'inizio della formazione. Quando la formazione si estende su parecchi anni, la notifica è effettuata una volta all'anno, ma al più tardi al termine dell'anno civile corrispondente.

4

Se per frequentare l'istituto è necessario che lo studente debba esercitare un'attività lucrativa, l'obbligo di notifica decade.

116 RS

642.11

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

118 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2008 (RU 2008 4711). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573). Vedi anche le disp.

fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

119 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 20

831.101

ter 120 Riscossione dei contributi da parte degli istituti scolastici 1 La riscossione dei contributi può essere affidata a un istituto scolastico se esso conclude con la cassa di compensazione un accordo scritto mediante il quale s'impegna: a. ad agire in nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni legali;

b. a rispettare la divisione del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e l'istituto scolastico; c. ad autorizzare la cassa di compensazione a consultare i documenti determinanti in caso di disaccordo.

2

Se l'istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di compensazione scioglie l'accordo.


Art. 30


121

Imputazione, dei contributi versati, al reddito di un'attività lucrativa 1

Gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l'anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.

2

Gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l'imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di un'attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.

3

…122

C. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa123

Art. 31

Riduzione dei contributi124 1

Chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intiero.125 120 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

122 Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

123 Tit. che precedeva l'art. 30 e posposto giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

124 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

125 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 21

831.101

2

La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie. ...126. 127


Art. 32

Condono dei contributi 1

Le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

2

La cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo.

3

Una copia della decisione di condono dev'essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA.128 4

…129

D. Contributi dei datori di lavoro

Art. 33


130

Eccezioni all'obbligo di pagare i contributi Non sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro: a.131 le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, nonché i posti consolari di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007132 sullo Stato ospite;

b.133 i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite con i quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede; c. le amministrazioni pubbliche e le imprese di trasporto degli Stati esteri.

126 Per. abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, con effetto dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

127 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

129 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

131 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

132 RS

192.12

133 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 22

831.101

E. Riscossione dei contributi134 I. In generale135

Art. 34

136 Periodi di

pagamento

1

Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione: a. i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre; b. le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre; c.137 i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005138 contro il lavoro nero (LLN), una volta all'anno.

2

In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e all'indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.139 3 I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.140
a141 Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti 1

Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione.

2

Con la diffida è addossata all'interessato una tassa da 20 a 200 franchi.

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

135 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

137 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

138 RS

822.41

139 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

140 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

141 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 23

831.101

b142 Dilazione di pagamento 1

Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente.

2

La cassa di compensazione fissa per scritto le condizioni di pagamento, segnatamente l'importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della particolare situazione del debitore.

3

La dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sensi dell'articolo 34a, se quest'ultima non è stata ancora emessa.

c143 Contributi irrecuperabili

1

Se l'esecuzione promossa contro un debitore di contributi è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili i contributi dovuti. Se più tardi il debitore diventa solvente, deve essere richiesto il pagamento dei contributi dichiarati irrecuperabili.

2

Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l'importo riscosso è imputato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale agli altri crediti collocati nella seconda classe secondo l'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889144 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).145

II. Contributi paritari146
d147 Salario di poco conto 1

Se il salario determinante non supera 2300 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.148 2 I contributi sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche devono essere versati in ogni caso. Lo stesso vale per il salario delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o

142 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

143 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

144 RS

281.1

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

146 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

147 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 24

831.101

audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico.149 3 Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il lavoratore non può chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente.

4

Il capoverso 1 non è applicabile al soldo per i compiti fondamentali dei pompieri eccedente l'importo non soggetto a contribuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a.150

Art. 35

151 Contributi d'acconto

1

Nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile.

2

I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente.

3

Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento.

4

In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN152, i datori di lavoro non versano alcun contributo d'acconto.153

Art. 36


154

Conteggio e compensazione 1

I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

2

I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.

3

Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.

4

La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

150 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

152 RS

822.41

153 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 25

831.101


Art. 37


155

Riscossione dei contributi dei vignaioli a cottimo 1

I vignaioli a cottimo devono pagare direttamente alla cassa di compensazione competente i contributi dei salariati e quelli del datore di lavoro.

2

I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare ai vignaioli a cottimo il contributo a carico del datore di lavoro sul totale dei salari pagati loro.


Art. 38

156 Tassazione d'ufficio

1

Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d'ufficio.157 2

La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno.158 3 Le spese causate dalla tassazione d'ufficio possono essere messe a carico dell'inadempiente.

III. Pagamento di contributi arretrati e restituzione di contributi159

Art. 39


160

Pagamento di contributi arretrati 1

Se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.

2

I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.


Art. 40

Condono del debito

1

Alle persone che potevano ritenere in buona fede di non dovere i contributi loro reclamati può essere condonato tutto il debito o parte di esso, quando il pagamento dei contributi costituisca per esse un onere troppo grave avuto riguardo alle loro condizioni economiche.

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

156 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

159 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 26

831.101

2

Il condono è accordato dalla cassa di compensazione a domanda scritta della persona tenuta a pagare i contributi arretrati. La domanda dev'essere motivata e presentata alla cassa di compensazione entro 20 giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento. È riservato il capoverso 3.

3

Se le condizioni indicate nel capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa di compensazione può accordare il condono anche di moto proprio.

4

Le decisioni di condono devono essere notificate al richiedente.161

Art. 41


162

Ricupero di contributi non dovuti Chi ha pagato contributi non dovuti può esigerne la restituzione dalla cassa di compensazione. È riservata la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 3 LAVS IV. Interessi163
bis 164 Interessi di mora 1 Devono pagare gli interessi di mora: a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti; c.165 i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN166 che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; d.167 i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; 161 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

162 Nuovo testo giusta il n. I 1 del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

163 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

164 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

165 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

166 RS

822.41

167 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 27

831.101

e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

2

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato.

ter 168 Interessi compensativi 1

Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione.

2

Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti.

3

Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni.

4

Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.


Art. 42

169 Varie 1 I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione.

2

Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno.

3

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.

168 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 28

831.101

F. Garanzia degli eredi170

Art. 43

…171

Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero172.

Capo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidi173 A. Diritto alla rendita

Art. 44

e 45174

Art. 46


175

Diritto alla rendita per vedove e per vedovi 1

La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LAVS, sempreché il figlio nasca vivo. Se il figlio nasce entro 300 giorni dalla morte del marito, si presume che quest'ultimo sia il padre del figlio.

2

Sono considerati affiliati secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera b LAVS i figli ai quali, alla morte della madre affiliante o del padre affiliante, spetterebbe una rendita per orfani secondo l'articolo 49.

3

Il diritto ad una rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio, se quest'ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro dieci anni dalla sua conclusione.


Art. 47


176

Rendite d'orfani per figli postumi Il figlio nato dopo la morte del padre ha diritto a una rendita per orfani a contare dal primo giorno del mese seguente a quello della nascita.

170 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

171 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

172 RS 210

173 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 135).

174 Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 29

831.101


Art. 48


177



Art. 49

178 Rendite per

affiliati

1

Gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti in virtù dell'articolo 25 LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione.

2

Tale diritto non sorge se l'affiliato alla morte dei genitori affilianti è già al beneficio di una rendita ordinaria per orfani conformemente all'articolo 25 LAVS.179 3

Il diritto si estingue se l'affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento.

bis180 Formazione 1 Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.

2

Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico.

3

Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS.

ter181 Fine o interruzione della formazione 1

La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.

2

La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.

3

Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo: a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;

b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi; c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.

177 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

179 RU

2012 5759

180 Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).

181 Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 30

831.101

B. Rendite ordinarie

Art. 50


182

Concetto dell'anno intero di contribuzione Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.

a183 Determinazione della durata di contribuzione degli anni 1948-1968 1

La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all'estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d'attività non possono essere ricostituiti esattamente.

2

L'Ufficio federale elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948-1968.

b184 Ripartizione dei redditi a. Disposizioni generali 1

I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno civile durante il quale entrambi i coniugi erano assicurati presso l'AVS.185 2

Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell'anno civile intero. I periodi di contributo non sono tuttavia trasferiti.

3

I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio nonché durante l'anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione.

c186 b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio 1

In caso di scioglimento di un matrimonio mediante divorzio o annullamento, i coniugi possono chiedere congiuntamente o separatamente la ripartizione dei redditi.

È fatto salvo l'articolo 50g.

2

La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata presso ogni cassa di compensazione che tiene un conto individuale per uno dei coniugi.

182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

183 Originario art. 50bis. Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

184 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

186 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 31

831.101

d187 c. Compiti delle casse di compensazione committenti 1

La cassa di compensazione che riceve la domanda relativa alla ripartizione dei redditi (cassa committente) incarica tutte le casse di compensazione che tengono i conti individuali dei coniugi (casse coinvolte) di ripartire i redditi realizzati durante il matrimonio. Essa comunica alle casse coinvolte quali sono gli anni sottoposti alla ripartizione.

2

Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna a ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali.188
e189 d. Compiti delle casse di compensazione interessate Se le condizioni per una ripartizione dei redditi sono soddisfatte, le casse di compensazione interessate devono svolgere i compiti seguenti: a. aprire un nuovo conto individuale per il coniuge del loro assicurato, nella misura in cui non sia già disponibile; b. procedere alla divisione a metà dei redditi dell'assicurato durante gli anni civili del matrimonio; c. iscrivere la metà del reddito dell'assicurato nel conto individuale del suo coniuge;

d. trasmettere alla cassa committente un compendio dei conti individuali di ogni coniuge, contenente informazioni relative alla ripartizione dei redditi.

f190 e. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione dei redditi da parte di uno dei coniugi 1

Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione committente informa l'altro coniuge del deposito della domanda. Essa invita quest'ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto.

2

Se l'altro coniuge rinuncia a partecipare alla procedura o se la comunicazione non gli può essere trasmessa, in particolare perché il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un compendio dei suoi conti individuali.191 187 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

189 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

190 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 32

831.101

g192 f. Procedura in caso di riscossione di una rendita Se uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita, la procedura di ripartizione dei redditi deve essere effettuata d'ufficio dalla cassa di compensazione che versa la rendita.

h193 g. Effetto della ripartizione dei redditi Il reddito proveniente da un'attività lucrativa iscritto nel conto individuale in ragione della ripartizione dei redditi è considerato come reddito proprio all'atto del calcolo delle rendite che sorgono successivamente.


Art. 51


194

Calcolo del reddito annuo medio 1

…195

2

Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimenti tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all'articolo 52d, come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell'articolo 52b.196 3 Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d'invalidità, degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d'invalidità, né del pertinente reddito dell'attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all'avente diritto.197 4

All'atto del calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge riscuote o ha riscosso una rendita d'invalidità viene preso in considerazione, per gli anni durante i quali la rendita è stata versata, soltanto il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità in quanto reddito del coniuge proveniente da un'attività lucrativa secondo l'articolo 29quinquies LAVS.198 5 Se il coniuge ha diritto soltanto a una mezza rendita o a un quarto di rendita, la metà del reddito annuo determinante è aggiunta al reddito del coniuge invalido.199 6 I capoversi 4 e 5 sono applicabili per analogia per la ripartizione dei redditi in caso di scioglimento del matrimonio.200 192 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

193 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

194 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 135).

195 Abrogato dal n. I dell'O del 17 set. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219).

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361, 2012 5797).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

198 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

199 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

200 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 33

831.101

bis 201 Fattori di rivalutazione 1 L'Ufficio federale stabilisce ogni anno i fattori di rivalutazione dell'ammontare dei redditi dell'attività lucrativa secondo l'articolo 30 capoverso 1 LAVS.202 2 Per determinare i fattori di rivalutazione si divide l'indice delle rendite, secondo l'articolo 33ter capoverso 2 LAVS, per la media, ponderata con il fattore 1,1, degli indici dei salari di tutti gli anni civili registrati dalla prima iscrizione nel conto individuale dell'assicurato fino all'anno precedente l'evento assicurativo.203
ter 204 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei salari e dei prezzi 1

L'Ufficio federale informa la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dell'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo dell'Ufficio federale di statistica nonché dell'indice dei salari dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. La Commissione sottopone al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell'indice delle rendite al 1° gennaio seguente se:

a. l'indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di giugno è aumentato di più del 4 per cento negli ultimi dodici mesi; o b. le rendite non sono state aumentate il 1° gennaio precedente.205 1bis

La base (valore 100 punti) dell'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 2 LAVS è costituita:

a. dal livello di 104,1 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice svizzero dei prezzi al consumo;

b.206 dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.207

2

L'Ufficio federale esamina periodicamente la situazione finanziaria dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Questa Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i due indici menzionati all'articolo 33ter capoverso 2 LAVS, tenendo conto dell'articolo 212 OAVS.

201 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219).

204 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1288).

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361).

207 Introdotto dall'art. 11 dell'O 82 del 24 giu. 1981 su gli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1014).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 34

831.101

quater 208 Comunicazione dell'importo della rendita adeguata L'importo della rendita adeguata all'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 1 LAVS è notificato all'avente diritto sotto forma di decisione soltanto su domanda scritta.


Art. 52


209

Scala delle rendite parziali 1

Le rendite parziali corrispondono alle seguenti percentuali della rendita completa: Rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, in per cento Rendita

parziale

in per cento

della rendita completa Numero

della scala

delle rendite

di almeno

ma inferiore a

2,28

2,27

1

2,28

4,55

4,55

2

4,55

6,82

6,82

3

6,82

9,10

9,09

4

9,10

11,37

11,36

5

11,37

13,64

13,64

6

13,64

15,91

15,91

7

15,91

18,19

18,18

8

18,19

20,46

20,45

9

20,46

22,73

22,73

10

22,73

25,01

25,00

11

25,01

27,28

27,27

12

27,28

29,55

29,55

13

29,55

31,82

31,82

14

31,82

34,10

34,09

15

34,10

36,37

36,36

16

36,37

38,64

38,64

17

38,64

40,91

40,91

18

40,91

43,19

43,18

19

43,19

45,46

45,45

20

45,46

47,73

47,73

21

47,73

50,01

50,00

22

50,01

52,28

52,27

23

52,28

54,55

54,55

24

54,55

56,82

56,82

25

56,82

59,10

59,09

26

59,10

61,37

61,36

27

61,37

63,64

63,64

28

63,64

65,91

65,91

29

65,91

68,19

68,18

30

68,19

70,46

70,45

31

208 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 35

831.101

Rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, in per cento Rendita

parziale

in per cento

della rendita completa Numero

della scala

delle rendite

di almeno

ma inferiore a

70,46

72,73

72,73

32

72,73

75,01

75,00

33

75,01

77,28

77,27

34

77,28

79,55

79,55

35

79,55

81,82

81,82

36

81,82

84,10

84,09

37

84,10

86,37

86,36

38

86,37

88,64

88,64

39

88,64

90,91

90,91

40

90,91

93,19

93,18

41

93,19

95,46

95,45

42

95,46

97,73

97,73

43

97,73 100,00

100,00 44

1bis

L'Ufficio federale emana tavole relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione del diritto alla rendita.210 2 Viene assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età comporti almeno il 97,73 per cento.

3

e 4 …211.

a212 Insorgere dell'evento assicurato prima di compiere 21 anni Se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero, tra il 1°gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall'età di 17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato contributi.

b213 Conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.

210 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

211 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).

212 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

213 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 36

831.101

c214 Periodi di contribuzione nell'anno in cui sorge il diritto alla rendita I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

d215 Conteggio degli anni di contribuzione mancanti Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l'interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella seguente:216 Anni interi di contribuzione dell'assicurato

Anni interi di contribuzione computati completivamente fino a da a

20 26

1

27 33

2

da 34

3

e217 Diritto all'attribuzione di accrediti per compiti educativi Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti anche per gli anni durante i quali i genitori avevano la custodia dei figli senza avere l'autorità parentale.

f218 Computo di accrediti per compiti educativi 1

Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile.

Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5.

2

L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello scioglimento del matrimonio o all'anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale o al genitore superstite.

2bis

I genitori divorziati o non coniugati che esercitano congiuntamente l'autorità parentale possono, fatto salvo il capoverso 4, designare per scritto il genitore al quale devono essere attribuiti tutti gli accrediti per compiti educativi. In mancanza di tale designazione, gli accrediti sono attribuiti per metà a ciascuno di essi. L'articolo 29sexies capoverso 3 secondo periodo LAVS è applicabile per analogia.219 214 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

215 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

217 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

218 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

219 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2681).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 37

831.101

3

Se il figlio muore durante l'anno civile della sua nascita, vengono computati accrediti per compiti educativi durante un anno. Questi accrediti sono ripartiti tra i coniugi, anche quando cadono nell'anno civile del matrimonio. È fatto salvo il capoverso 5.

4

Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l'accredito intero per compiti educativi.

5

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi.

g220 Accrediti per compiti assistenziali a. Condizione della facile raggiungibilità La condizione della facile raggiungibilità è adempiuta in particolare se chi prodiga assistenza abita a non più di 30 chilometri di distanza dalla persona assistita o può raggiungerla entro un'ora.

h221
i222 c. Condizioni soddisfatte contemporaneamente da parecchie persone Quando parecchie persone soddisfano contemporaneamente le condizioni per il computo di accrediti per compiti assistenziali, l'accredito è suddiviso in parti uguali fra tutte le persone che ne hanno diritto.

k223 d. Computo di accrediti per compiti assistenziali Per la determinazione dell'importo degli accrediti per compiti assistenziali, l'articolo 52f è applicabile per analogia.

l224 e. Domanda

1

Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale.

2

Se parecchie persone fanno valere il diritto all'accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente.

220 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

221 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3835).

222 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

223 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

224 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 38

831.101


Art. 53

225 Tavole delle

rendite

1

L'Ufficio federale stabilisce tavole delle rendite d'uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell'importo minimo della stessa.226 2

Le rendite mensili vengono arrotondate al franco superiore qualora l'importo considerato comprenda una frazione uguale o superiore a 50 centesimi e al franco inferiore se detta frazione non raggiunge i 50 centesimi.

bis 227 Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata di contribuzione incompleta Se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre.


Art. 54


228

Calcolo delle rendite per superstiti Quando la persona deceduta ha compiuto l'età indicata qui sotto, l'aumento del reddito medio proveniente da un'attività lucrativa, secondo l'articolo 33 capoverso 3 LAVS, ammonta a: per

cento

meno di 23

100

23 90
24 80
25 70
26 60
27 50
28-29 40
30-31 30
32-34 20
35-38 10
39-45 5
più di 45

0

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

226 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

227 Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 39

831.101

bis 229 Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani 1 …230

2

Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).

3

La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.

4

Nei casi di rendita parziale, l'importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l'articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.

C. Rendite straordinarie231 232

Art. 55


233

Riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani La riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani (art. 43 cpv. 3 LAVS) si effettua conformemente all'articolo 54bis capoversi 2 e 3. Gli importi mensili delle rendite ridotte sono arrotondati al franco superiore o inferiore conformemente all'articolo 53 capoverso 2.

D. Età flessibile per il godimento della rendita234 I. Rinvio della rendita235
bis 236 Esclusione del rinvio delle rendite237 Sono escluse dal rinvio previsto all'articolo 39 LAVS238: a.239 … b.240 le rendite di vecchiaia che succedono a una rendita d'invalidità; 229 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

230 Abrogato dal n. II 2 dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

231 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1960 242).

232 Originario tit. avanti l'art. 56.

233 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

234 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

235 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

236 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore 1° gen. 1969 (RU 1969 135).

237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

238 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

239 Abrogata dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

240 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 40

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c. le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grande invalido; d. a f. …241 g. le rendite di vecchiaia degli assicurati facoltativamente i quali, fino all'età prevista all'articolo 21 capoversi 1 e 2 LAVS, abbiano beneficiato di un assegno assistenziale secondo l'articolo 92 LAVS, o l'articolo 76 LAI242.

ter 243 Supplemento per il rinvio della rendita 1

In caso di rinvio, il supplemento percentuale della rendita è il seguente: Anni

e 0-2 mesi

e 3-5 mesi

e 6-8 mesi

e 9-11 mesi

1

5,2

6,6

8,0

9,4

2 10,8 12,3 13,9 15,5 3 17,1 18,8 20,5 22,2 4 24,0 25,8 27,7 29,6 5 31,5 2

Il supplemento è determinato dividendo la somma delle quote mensili rinviate per il numero di mesi corrispondenti. Questa somma è moltiplicata per il tasso d'aumento corrispondente in virtù del capoverso 1.

3

Quando rendite di superstite succedono a una rendita di vecchiaia rinviata, l'importo del supplemento ammonta:

a. per le rendite di vedove e di vedovi, all'80 per cento del supplemento versato sino ad allora;

b. per le rendite di orfani, al 40 per cento del supplemento versato sino ad allora.

4

La somma di tutti i supplementi non deve superare l'importo del supplemento della rendita di vecchiaia. 5 L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

quater 244 Dichiarazione di rinvio e revoca 1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.245 La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di 241 Abrogate dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 19997 (RU 1996 668).

242 RS

831.20. Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

243 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

244 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

245 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 199).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 41

831.101

rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

2

La revoca va fatta per iscritto.

3

Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

4

Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio.246 5

…247

II. Anticipazione della rendita248

Art. 56


249

Importo della riduzione 1

La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata.

2

Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della rendita anticipata.250 3 Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.

4

L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.


Art. 57


251

Riduzione delle rendite per superstiti 1

Quando una rendita per superstiti succede a una rendita di vecchiaia anticipata, la rendita è ridotta soltanto di una percentuale dell'importo della riduzione determinata in virtù dell'articolo 56. Questa percentuale ammonta: a. all'80 per cento per le rendite per vedove e per vedovi; b. al 40 per cento per le rendite per orfani.

2

La somma delle riduzioni delle rendite per vedove, per vedovi o per orfani non deve superare l'importo della riduzione secondo l'articolo 56. Quando il numero d'aventi diritto cambia, l'importo della riduzione deve essere adeguato.

246 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

247 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

248 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

250 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 29 nov. 1995 alla fine del presente testo (n. II RU 1996 668).

251 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 42

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E. Calcolo anticipato della rendita252

Art. 58


253

Diritto e costi

1

Le persone assicurate o che lo sono state, e i loro coniugi, possono chiedere un calcolo anticipato della rendita di vecchiaia o delle rendite per i superstiti.

2

I calcoli anticipati sono gratuiti.

3

Per il calcolo anticipato di una rendita di vecchiaia può eccezionalmente essere riscosso un emolumento di 300 franchi al massimo se: a. una persona ha meno di 40 anni o ha già chiesto un calcolo negli ultimi cinque anni; e

b. la domanda non è inoltrata per un motivo specifico, quale il cambiamento di stato civile, la nascita di un figlio, la perdita del lavoro o l'inizio di un'attività indipendente.


Art. 59

254 Competenza Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti della presente ordinanza si applicano per analogia.


Art. 60

255 Basi di

calcolo

1

Di massima, il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50-57.

Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell'inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante l'età ordinaria di pensionamento o la data di anticipazione della rendita.

2

La cassa di compensazione può effettuare il calcolo sulla base dei dati forniti nella domanda.

3

La cassa di compensazione si procura d'ufficio gli estratti di conti.


Art. 61

a 66256 252 Introdotto dal il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

254 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

256 Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 43

831.101

F. 257 Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari

Art. 66

bis Assegno per grandi invalidi258 1

L'articolo 37 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a-d dell'ordinanza del 17 gennaio 1961259 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.260 2

Gli articoli 87-88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell'assegno per grandi invalidi.261 3 È considerata istituto ai sensi dell'articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.262
ter 263 Mezzi ausiliari

1

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da consegnare e regola la procedura di consegna.

2

Gli articoli 14bis e 14ter OAI264 sono applicabili per analogia.265 G. Rapporto con l'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni266
quater 267 1 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS e può pretendere in seguito un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni,

257 Originario tit. D divenuto in seguito E. Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

258 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

259 RS

831.201

260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3523 6847 n. II 1).

261 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

262 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3523 6847 n. II 1).

263 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

264 RS

831.201

265 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6483).

266 Originario tit. E divenuto in seguito F. Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 38).

267 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 38).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 44

831.101

la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AVS all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni.

2

Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AVS avrebbe dovuto pagare all'assicurato se non si fosse infortunato.

H. Disposizioni varie268 I. Esercizio del diritto

Art. 67

1 Il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.269 270 1bis

Soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.271 1ter L'articolo 66 OAI272 è applicabile all'esercizio del diritto ad assegni per grandi invalidi e a mezzi ausiliari.273 274 2 Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.275 268 Originario tit. F divenuto in seguito G.

269 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

270 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 38).

271 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

272 RS 831.201 273 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

274 Originario cpv. 1bis.

275 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 45

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II. Determinazione delle rendite

Art. 68

Rendite ordinarie

1

Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.276 2

Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l'avente diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall'Ufficio centrale di compensazione (UCC) i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce.277 3 La decisione di assegnazione della rendita dev'essere notificata alle parti, segnatamente:278

a. all'avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale; b.279 alla terza persona o all'autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita; c.280 all'assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire prestazioni.

d.281 …


Art. 69


282

III. Determinazione dell'assegno per grandi invalidi
bis 283 Richiesta 1 Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto all'assegno per grande invalido.

2

…284

276 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

277 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

278 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

279 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

280 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

281 Abrogata dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU 1969 135).

282 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

283 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

284 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 46

831.101

3

La cassa di compensazione deve apporre la data di ricezione del modulo e trasmetterlo all'ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (detto qui di seguito: «ufficio AI»).285

ter 286 Accertamento della grande invalidità Gli articoli 69-72bis OAI287 sono applicabili per analogia.

quater 288 Deliberazione 1 Ultimata l'istruttoria, di regola solo l'ufficio AI delibera sul diritto. Esso redige immediatamente la deliberazione e la trasmette alla cassa di compensazione competente ai sensi dell'articolo 125bis.

2

Gli articoli 74ter capoverso 1 lettera f e 74quater OAI289 sono applicabili per analogia.

quinquies 290 Decisione La decisione concernente l'assegno per grandi invalidi è notificata ai destinatari di cui all'articolo 68 capoverso 3 e all'ufficio AI competente.

IV. Disposizioni procedurali comuni

Art. 70


291

Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle rendite Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all'UCC i dati necessari alla tenuta del registro centrale delle rendite. Va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa.

285 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

286 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

287 RS

831.201

288 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

289 RS 831.201 290 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

291 Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543),

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 47

831.101

bis 292 Avviso obbligatorio 1 L'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità.293 2 Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all'ufficio AI.294 V. Pagamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi

Art. 71


295

Modo di pagamento

1

…296

2

Se un avente diritto deve regolare contemporaneamente, in qualità di persona tenuta a pagare i contributi, i conti con la cassa di compensazione, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere compensati con i contributi dovuti.

bis 297
ter 298 Versamento della rendita per i figli299 1 Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.

2

Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli.

Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

3

Il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chie-

292 Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

293 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

294 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

295 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

296 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

297 Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1279). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

298 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 199).

299 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 48

831.101

da che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.300

Art. 72


301

Termini

Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese.


Art. 73


302

Prova del pagamento

La prova del pagamento delle rendite o dell'assegno per grandi invalidi è fornita dalle liste di pagamenti interni delle casse e dagli avvisi di addebitamento della Posta Svizzera o delle banche.


Art. 74

Misure di garanzia

1

…303

2

Le casse di compensazione procedono a verificare se l'avente diritto è ancora vivente, in modo corrente o fondandosi sui documenti che sono a loro disposizione, sugli avvisi che pervengono loro e sugli annunci dei casi di morte spediti periodicamente dall'UCC. Se è necessario, le casse di compensazione si procurano un certificato di vita.304 3 In caso di rendite pagate a persone residenti all'estero, la Cassa svizzera di compensazione si procura periodicamente un certificato di vita.305


Art. 75


306

Cumulo con altri pagamenti di rendite Le casse di compensazione possono versare, contemporaneamente alla rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, anche le prestazioni periodiche di previdenza, che esse devono pagare all'avente diritto in esecuzione di un altro compito loro affidato dal Cantone o dall'associazione fondatrice.


Art. 76


307

300 Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).

301 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

302 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

303 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

304 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

305 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361).

306 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

307 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 49

831.101

bis 308 VI. Ricupero e impossibilità di restituzione309

Art. 77

Ricupero delle rendite non ricevute Chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può esigere dalla cassa di compensazione il pagamento dell'importo dovutogli. Se una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto nessuna rendita o una rendita troppo bassa, essa deve versare l'importo non pagato. È riservata la prescrizione conformemente all'articolo 46 LAVS.


Art. 78

a 79310

Art. 79

bis 311 Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili 1 Se l'esecuzione promossa contro una persona tenuta a restituire delle rendite è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili le rendite di cui ha chiesto la restituzione. Se più tardi il debitore diventa solvente, dev'essere richiesto il pagamento degli importi dichiarati irrecuperabili.

2

…312

ter 313 Ricupero e impossibilità di restituzione di assegni per grandi invalidi Gli articoli 77 e 79bis sono applicabili per analogia agli assegni per grandi invalidi.

VII. ...

quater 314 308 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

309 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

310 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

311 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

312 Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, con effetto dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

313 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

314 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 50

831.101

Capo quarto: Organizzazione A. …

Art. 80


315



Art. 81

e 82316 B. Casse di compensazione professionali I. In generale

Art. 83

Associazioni autorizzate a costituire casse di compensazione 1

Sono considerate come associazioni di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, nel senso dell'articolo 53 LAVS, quelle costituite nella forma giuridica di associazioni conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero317 o in quella di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del CO318.

2

Sono considerate come associazioni professionali svizzere le associazioni che, secondo i loro statuti, comprendono datori di lavoro o persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente nell'intero territorio della Svizzera o almeno di una regione linguistica della Svizzera, che hanno i medesimi interessi d'ordine professionale o le stesse funzioni economiche.

3

Sono considerate come associazioni interprofessionali le associazioni che, secondo i loro statuti, e in realtà, comprendono datori di lavoro e persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente di più professioni e che si estendono almeno su tutto il territorio di un Cantone, o su un'intera regione linguistica di un Cantone.


Art. 84


319

Costituzione di casse di compensazione in comune Conformemente all'articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione in comune può essere costituita congiuntamente da più associazioni professionali svizzere o associazioni interprofessionali.

315 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

316 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

317 RS 210

318 RS 220

319 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 51

831.101


Art. 85


320

Condizioni per la costituzione di una cassa di compensazione professionale La prova che la costituenda cassa di compensazione adempie le condizioni dell'articolo 53 capoverso 1 lettera a LAVS deve essere fornita in modo appropriato all'Ufficio federale fino al 1° aprile321 dell'anno precedente la costituzione, mediante l'elenco aggiornato dei datori di lavoro e delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che saranno affiliati alla cassa di compensazione.


Art. 86

Applicazione regolare dell'assicurazione Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono provare che hanno preso in tempo utile tutte le misure necessarie per garantire sin dall'inizio l'applicazione regolare dell'assicurazione.


Art. 87

Costituzione provvisoria delle casse Un'associazione la cui decisione di costituire una cassa è contestata mediante azione giudiziaria; può essere autorizzata a costituire provvisoriamente una cassa di compensazione. L'autorizzazione è revocata se la decisione di costituzione è stata revocata per sentenza giudiziaria e se entro i sei mesi dalla sentenza passata in giudicato non è stata presa una nuova decisione di costituzione.

II. Casse di compensazione professionali paritetiche

Art. 88

Nozione delle associazioni di salariati 1

Sono considerate come associazioni di salariati nel senso dell'articolo 54 LAVS le associazioni che hanno la forma giuridica di un'associazione conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero322 o di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del CO323.

2

Le organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti di salariati non possono domandare la partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa.


Art. 89

Partecipazione delle organizzazioni della minoranza Se è costituita una cassa di compensazione paritetica, alle associazioni di salariati cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione deve esser reso possibile di partecipare, a loro richiesta scritta, all'amministrazione della cassa, sempreché esse approvino il regolamento della cassa e assumano la parte degli obblighi che ne derivano loro.

320 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

321 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480).

322 RS

210

323 RS 220

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 52

831.101


Art. 90

Condizioni della partecipazione paritetica 1

Le associazioni di salariati interessate devono provare all'Ufficio federale che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 54 capoverso 1 LAVS e nell'articolo 89 della presente ordinanza. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati o dell'Ufficio federale i documenti necessari per la prova.

2

Si può rinunciare, con il consenso delle associazioni di datori di lavoro, alla prova che le condizioni sono adempite, se le associazioni interessate di datori di lavoro e di salariati si accordano sulla costituzione di una cassa di compensazione paritetica.

3

Se le associazioni di datori di lavoro interessate contestano l'esattezza delle prove addotte dalle associazioni di salariati, il DFI decide se le condizioni della partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa sono o no adempite.


Art. 91

Spese di amministrazione 1

Se le associazioni interessate dei datori di lavoro e dei salariati non possono accordarsi sulla copertura delle spese di amministrazione di una cassa di compensazione paritetica, le associazioni dei salariati devono assumere la metà di tali spese.

2

La cassa di compensazione non può prelevare dai singoli salariati l'aliquota delle spese di amministrazione dovuta dalle associazioni dei salariati.

III. Prestazione della garanzia

Art. 92

324 Disposizioni applicabili

In quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni derogative, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 4 gennaio 1938325 relativa alla costituzione di garanzie a favore della Confederazione.


Art. 93

Pegno di cartevalori

1

Di regola, le cartevalori devono essere depositate presso la Banca nazionale svizzera a Berna. Esse possono essere depositate anche presso banche svizzere, se queste sono soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934326 sulle banche e casse di risparmio.

2

…327

324 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

325 [CS 6 31. RU 1957 527 art. 22 cpv. 2]. Ora: dell'O dell'5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

326 RS 952.0 327 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 53

831.101


Art. 94

Liberazione328 1 Le cauzioni reali sono liberate nelle mani di chi le ha prestate. Esse sono liberate nelle mani di una terza persona soltanto se questa prova di avere il diritto di riceverle.

2

Se cessano di esistere le condizioni per cui era richiesta la prestazione di garanzia, le cauzioni reali devono essere liberate decorsi cinque anni dal momento in cui più non si avverano le condizioni. Lo stesso vale quando le cauzioni reali sono sostituite da fideiussioni e il fideiussore non assume garanzia per danni anteriori alla prestazione della fideiussione.

3

…329


Art. 95

Fideiussioni 1 Il fideiussore deve obbligarsi a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi a norma dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA e dell'articolo 70 LAVS.330 2 Sono accettate come fideiussori le banche soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934331 su le banche e casse di risparmio, nonché le società di assicurazione concessionarie nella Svizzera, che esercitano l'assicurazione sulle cauzioni.

3

Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni332 relative alla fideiussione e in particolare alle fideiussioni verso la Confederazione.


Art. 96

Forma e durata delle fideiussioni 1

La fideiussione dev'essere stipulata su modulo ufficiale.

2

La fideiussione dev'essere stipulata per un tempo indeterminato e deve prevedere la disdetta scritta, in ogni tempo, con termine di sei mesi.


Art. 97


333

Importo della garanzia Per la fissazione dell'importo della garanzia è determinante, anno per anno, la somma dei contributi dell'anno civile precedente. Se l'importo della garanzia non è più conforme alle prescrizioni legali, l'ufficio federale assegna all'associazione fondatrice un termine massimo di tre mesi per coprire la differenza.

328 Nuovo testo giusta il n. II del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

329 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

330 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

331 RS 952.0 332 RS 220

333 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981, con effetto dal 1° gen. 1982 (RU 1981 2042).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 54

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IV. Costituzione della cassa

Art. 98

334 Domanda La domanda di costituire una cassa di compensazione professionale deve essere presentata dalle associazioni fondatrici all'Ufficio federale; alla stessa vanno allegate due copie della decisione di costituzione documentata con atto pubblico e degli statuti dell'associazione.


Art. 99


335

Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione di casse di compensazione esistenti 1

Le associazioni che non hanno costituito una cassa di compensazione al 1° gennaio 1948 possono, per la prima volta, tre anni dopo l'entrata in vigore della LAVS e, in seguito, soltanto ogni cinque anni, costituire una nuova cassa di compensazione oppure partecipare, come nuova associazione fondatrice, all'amministrazione di una cassa di compensazione già esistente.

2

La fusione di casse di compensazione è attuabile in qualsiasi momento, nella misura in cui i membri affiliati alla nuova cassa di compensazione nata dalla fusione sono approssimativamente gli stessi di quelli delle casse che fusionano.

3

Le associazioni fondatrici la cui cassa di compensazione è sciolta, possono, con il consenso dell'Ufficio federale, partecipare in qualsiasi momento all'amministrazione di una cassa di compensazione già esistente, sempre che ciò appaia indicato dalle circostanze particolari.

4

Lo stato delle associazioni fondatrici di una cassa di compensazione può essere modificato in ogni tempo, con il consenso dell'Ufficio federale, a patto che i mutamenti non tocchino per nulla i membri finora affiliati alla cassa di compensazione.

5

La trasformazione di una cassa di compensazione non paritetica in una cassa di compensazione paritetica o viceversa, nonché la partecipazione di altre associazioni di salariati all'amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di salariati dall'amministrazione di una cassa di compensazione sono ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1.

6

L'Ufficio federale assegna il termine entro il quale devono essere prese le misure necessarie per la costituzione di nuove casse di compensazione o per la trasformazione di casse di compensazione esistenti.

334 Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 81).

335 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 55

831.101

V. Regolamento della cassa

Art. 100


336

Approvazione

Il regolamento della cassa deve essere presentato all'Ufficio federale il quale ha la competenza di approvarlo.


Art. 101

Contenuto

1

Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle deliberazioni e delle decisioni.

2

Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a quelle citate nell'articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su: a. la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché all'obbligo di fare versamenti supplementari conformemente all'articolo 97 ...337; b. la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato direttivo della cassa, e la durata della loro carica; c. la ripartizione dell'eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione.

VI. Comitato direttivo della cassa

Art. 102

In generale

1

Il comitato direttivo della cassa stabilisce il proprio regolamento interno.

2

Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica soltanto dall'associazione che lo ha nominato.

3

Il gerente della cassa non può essere membro del comitato direttivo della cassa.


Art. 103

Sedute

1

Il comitato direttivo della cassa deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Altre sedute possono essere ordinate in ogni tempo dal presidente del comitato direttivo della cassa. Il presidente deve convocare una seduta se almeno un terzo dei membri del comitato lo domanda.

2

La convocazione del comitato direttivo della cassa dev'essere fatta per iscritto, con indicazione delle trattande all'ordine del giorno e, di regola, almeno dieci giorni 336 Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 81).

337 Parole cancellate dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 56

831.101

prima della seduta, altrimenti le decisioni non possono essere prese che all'unanimità di tutti i membri del comitato.


Art. 104

Compiti e competenze

1

Il comitato direttivo della cassa vigila sulla gestione della cassa. Esso designa l'organo incaricato delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro; conferisce, a questo scopo, i mandati necessari.338 2

I membri del comitato direttivo possono, con il consenso dell'intero comitato direttivo, esigere dal gerente della cassa informazioni sugli affari concernenti la cassa di compensazione e sul trattamento dei singoli casi, nonché esaminare determinati atti.


Art. 105

Rappresentanza delle associazioni di salariati 1

Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 88.

2

Le associazioni di salariati devono disporre insieme di almeno due seggi.

3

Per la prova relativa alla determinazione del numero dei salariati e dell'appartenenza degli stessi all'associazione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 90 capoverso 1.

4

Il Tribunale arbitrale decide delle controversie relative al diritto di rappresentanza delle associazioni di salariati giusta l'articolo 54 capoverso 3 LAVS. Sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968339 sulla procedura amministrativa.340 VII. Gerente della cassa

Art. 106

1 Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con un datore di lavoro, con una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è affiliata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di attività principale; ove le circostanze lo giustificano, l'Ufficio federale può consentire eccezioni.

2

I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente

338 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

339 RS 172.021 340 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 2042).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 57

831.101

della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di compensazione.

3

Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.

VIII. Scioglimento della cassa di compensazione

Art. 107

341 1 L'Ufficio federale determina il momento dello scioglimento della cassa di compensazione. Ne ordina i provvedimenti necessari e stabilisce, con il consenso delle associazioni fondatrici, l'assegnazione dell'eventuale sostanza restante.

2

La cassa di compensazione che non adempie più durante tre anni consecutivi le condizioni indicate nell'articolo 53 capoverso 1 lettera a o nell'articolo 60 capoverso 2 secondo e terzo periodo LAVS è sciolta. L'Ufficio federale può autorizzare la continuazione della gestione della cassa per tre anni al massimo, se è reso verosimile che entro questo tempo le condizioni saranno nuovamente adempiute.342 C. Casse di compensazione cantonali

Art. 108


343



Art. 109

Rappresentanza esterna La cassa di compensazione cantonale è rappresentata, di fronte ai terzi, dal gerente della cassa. Questi cura i rapporti diretti con gli uffici federali, nonché con i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa.

D. Casse di compensazione della Confederazione I. Cassa di compensazione federale

Art. 110

Costituzione e organizzazione 1

Per il personale della Confederazione e delle aziende federali è istituita, nell'ambito dell'Amministrazione federale, una cassa di compensazione speciale chiamata Cassa di compensazione federale.

341 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

342 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

343 Abrogato dal n. II dell'O del 15 giu. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 58

831.101

2

La Cassa di compensazione federale dipende dal Dipartimento federale delle finanze (DFF)344. Questo è autorizzato a emanare, d'accordo con il DFI le prescrizioni necessarie concernenti l'organizzazione, l'affiliazione alla Cassa, la revisione della Cassa, nonché il controllo dei datori di lavoro.


Art. 111


345

Affiliazione alla Cassa Sono affiliate alla Cassa di compensazione federale l'Amministrazione federale, i tribunali e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.


Art. 112


346

II. Cassa svizzera di compensazione

Art. 113

347 1 Nell'ambito dell'UCC è costituita una speciale cassa di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono segnatamente l'applicazione dell'assicurazione facoltativa e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali. Essa affilia inoltre gli studenti senza attività lucrativa assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS.348 349 2

Il DFF, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e il DFI, il regolamento della cassa.

E. Agenzie delle casse di compensazione

Art. 114

Agenzie delle casse di compensazione professionali 1

Se nonostante la richiesta di un numero importante di datori di lavoro o di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, una cassa di compensazione non istituisce agenzie in singole regioni linguistiche oppure in determinati Cantoni, l'Ufficio federale, ordina, a richiesta degli interessati, l'istituzione di agenzie.

344 Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disp. di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

345 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

346 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

347 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

348 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

349 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 59

831.101

2

L'istituzione di un'agenzia comune da parte di più casse di compensazione professionali può essere autorizzata dall'Ufficio federale, per quanto sia garantita la separazione delle contabilità e degli atti.

3

L'istituzione di agenzie per singole professioni rappresentate in una cassa di compensazione non è permessa.


Art. 115

Agenzie delle casse di compensazione cantonali 1

I Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi rispondono dei danni a norma dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA nonché dell'articolo 70 capoverso 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.350 2 L'istituzione di agenzie per singole professioni non è permessa.


Art. 116

Compiti delle agenzie 1

Alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso i compiti seguenti: a. dare

informazioni;

b. ricevere e trasmettere la corrispondenza; c. distribuire i moduli e i testi legali; d. collaborare al regolamento dei conti; e. collaborare all'assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle rendite straordinarie351; f. collaborare all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa; g. collaborare all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi.

Alle agenzie comunali possono essere affidati altri compiti.

2

Alle agenzie delle casse di compensazione professionali incombono in ogni caso i compiti enumerati nel capoverso 1 lettere a a d. Il regolamento della cassa può prevedere altri compiti.

3

Se a un'agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa, questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all'occorrenza, rettificarle.

350 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

351 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1960 242).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 60

831.101

F. Affiliazione alle casse I. Cassa competente a riscuotere i contributi

Art. 117

Datori di lavoro e persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente 1

Se un datore di lavoro o una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente fa parte di più associazioni fondatrici, egli deve designare la cassa di compensazione professionale competente a riscuotere i contributi. Egli non può più cambiare la cassa da lui designata che alla fine del periodo di tre o di cinque anni indicato nell'articolo 99, a meno che non si avverino più le condizioni per l'affiliazione alla cassa designata.

2

I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non sono membri di un'associazione fondatrice, sono affiliati alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l'azienda. Se il domicilio o la sede non corrisponde al luogo dell'amministrazione o dell'azienda, con il consenso delle casse di compensazione può essere considerato come determinante il luogo dove si trova l'amministrazione, l'azienda o una parte principale di questa.

3

Le succursali sono affiliate alla cassa di compensazione di cui fa parte la sede principale dell'azienda. Ove circostanze speciali lo giustifichino, l'Ufficio federale può consentire eccezioni.

4

I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente possono essere affiliati a una sola cassa di compensazione. Sono riservati gli articoli 119 capoverso 2 e 120 capoverso 1.


Art. 118

Persone che non esercitano un'attività lucrativa 1

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell'articolo 1a capoverso 4 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.352 2 Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall'anno civile durante il quale hanno compiuto il 58° anno di età restano affiliati alla cassa di compensazione precedentemente competente. La stessa cassa di compensazione è competente anche per la riscossione dei contributi dovuti dai coniugi senza attività lucrativa di tali assicurati.353 3 Gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa domiciliati in Svizzera devono pagare i contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l'istituto degli studi. Gli studenti domiciliati all'estero assicurati in virtù dell'articolo 1a 352 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

353 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 61

831.101

capoverso 3 lettera b LAVS pagano i contributi alla Cassa svizzera di compensazione.354 355 4 Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, ricoverate in uno stabilimento o membri di comunità religiose, l'Ufficio federale può prescrivere che i contributi siano riscossi dalla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova lo stabilimento o ha sede la comunità.356


Art. 119

Salariati, in casi particolari 1

Competente a riscuotere i contributi del personale di un'associazione fondatrice, delle sue sezioni e della sua cassa di compensazione, è la cassa di compensazione professionale corrispondente. Il personale delle organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti può, a richiesta di esse, essere affiliato alla cassa di una associazione subalterna.

2

La cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi del personale domestico è, di regola, quella del Cantone di domicilio del datore di lavoro. Se quest'ultimo regola già i conti con un'altra cassa di compensazione, esso può versare a essa anche i contributi per il personale domestico.


Art. 120

Disposizioni particolari 1

Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un'associazione fondatrice, possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in conformità della legge federale del 20 giugno 1952357 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) 358.359 2 Se un'azienda cantonale o comunale, membro di un'associazione fondatrice, forma una parte dell'amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l'azienda alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.

3

È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione.

354 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

355 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

356 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

357 RS 836.1 358 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).

359 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420) .

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 62

831.101


Art. 121

Passaggio da una cassa all'altra 1

Il passaggio da una cassa all'altra è ammesso soltanto quando più non si avverano le condizioni dell'affiliazione alla cassa di compensazione fino allora competente.

2

L'ammissione a un'associazione fondatrice non può giustificare l'affiliazione alla cassa di compensazione professionale di essa, se l'ammissione è avvenuta esclusivamente a tale fine e non può essere provato che esiste altro interesse particolare che giustifichi l'appartenenza all'associazione.

3

Se l'acquisto della qualità di membro di un'associazione professionale implica il passaggio da una cassa all'altra, la nuova cassa di compensazione è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione cui il membro era affiliato.

4

Se cessa, a causa della perdita della qualità di membro di una associazione fondatrice, la competenza di una cassa di compensazione professionale, questa è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'exmembro dell'associazione.

5

Il passaggio da una cassa di compensazione all'altra può avvenire soltanto alla fine di ogni anno. Tuttavia, il passaggio da una cassa di compensazione cantonale all'altra, a causa di cambiamento di domicilio, può avere luogo in ogni tempo. L'Ufficio federale può consentire eccezioni in casi motivati.

II. Cassa competente a fissare e a pagare le rendite

Art. 122


360

Rendite ordinarie in Svizzera 1

Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita.

2

Se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.

3

I beneficiari di rendite, che ricevono da un datore di lavoro prestazioni periodiche d'assicurazione o di previdenza, possono tuttavia optare per la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, se costui versa la rendita congiuntamente alle prestazioni assicurative o previdenziali.

360 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 63

831.101


Art. 123


361

Rendite ordinarie all'estero 1

Gli aventi diritto che abitano all'estero ricevono le loro rendite dalla Cassa svizzera di compensazione. L'Ufficio federale può consentire eccezioni per i membri di comunità religiose che abitano all'estero.

2

L'Ufficio federale regola la questione della competenza a pagare le rendite agli aventi diritto che rientrano in Svizzera dopo il verificarsi dell'evento assicurato.


Art. 124


362

Rendite straordinarie La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del richiedente è competente per ricevere ed esaminare le domande di rendita, nonché per pagare le rendite straordinarie.


Art. 125


363

Passaggio da una cassa all'altra Un cambiamento della cassa di compensazione competente a pagare le rendite ha luogo soltanto: a. quando il datore di lavoro che versa la rendita è affiliato a un'altra cassa di compensazione;

b. quando il beneficiario trasferisce il domicilio dalla Svizzera all'estero o dall'estero in Svizzera; c. quando il beneficiario d'una rendita straordinaria364, versata da una cassa cantonale di compensazione, trasferisce il domicilio in un altro Cantone; d.365 quando un avente diritto alla rendita beneficia di prestazioni complementari e se l'Ufficio federale ha autorizzato le competenti casse di compensazione a procedere al cambiamento.

bis 366 Assegno per grandi invalidi L'assegno per grandi invalidi è stabilito e pagato dalla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia all'avente diritto.

361 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

362 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

363 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

364 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1960 242).

365 Introdotta dal n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

366 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 64

831.101

ter 367 Accrediti per compiti assistenziali La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio della persona assistita è competente per determinare gli accrediti per compiti assistenziali e iscriverli nel conto individuale della persona che prodiga le cure.

III. Disposizioni comuni

Art. 126

Disposizioni particolari Se dall'affiliazione di tutto un gruppo professionale dell'industria a domicilio a una cassa di compensazione deriva una sensibile semplificazione amministrativa e una migliore applicazione dell'assicurazione, il DFI può obbligare una cassa di compensazione a riscuotere i contributi e a pagare le rendite per tutti i membri di questo gruppo professionale.


Art. 127


368

G. Compiti delle casse di compensazione

Art. 128


369


Art. 129

Controllo dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi 1

Le casse di compensazione professionali hanno l'obbligo di notificare l'affiliazione delle persone tenute al pagamento dei contributi alla cassa di compensazione del Cantone dove la persona assoggettata al pagamento dei contributi ha eletto domicilio. L'Ufficio federale regola la procedura di notifica.370 2 L'Ufficio federale può prescrivere alle casse di compensazione cantonali controlli particolari dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi conformemente all'articolo 63 capoverso 2 LAVS.


Art. 130


371

Condizioni per l'assegnazione di altri compiti 1

I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono affidare alle casse di compensazione:

a. compiti inerenti all'assicurazione sociale; 367 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

368 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

369 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

370 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 2042).

371 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 65

831.101

b. compiti che servono alla previdenza professionale e sociale; c. compiti che servono alla formazione e al perfezionamento professionale; oppure

d. ulteriori compiti senza scopo di lucro che vanno a beneficio dei Cantoni o delle associazioni professionali fondatrici.372 2

L'assegnazione di questi compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.


Art. 131


373

Procedura per l'assegnazione di altri compiti 1

I Cantoni e le associazioni fondatrici, che intendono affidare altri compiti alle loro casse di compensazione, devono presentare domanda scritta all'Ufficio federale, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.

2

L'Ufficio federale decide le domande. Esso può sottoporre a determinate condizioni l'autorizzazione d'affidare altri compiti alle casse di compensazione.

3

L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se, più tardi, risulta che il conferimento di questi nuovi compiti pregiudica la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.


Art. 132

Disposizioni particolari 1

Le casse di compensazione ricevono un'indennità per l'adempimento dei compiti loro assegnati. Per coprire le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento di tali compiti non possono essere impiegati né i contributi per le spese di amministrazione né i sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti secondo l'articolo 69 LAVS.374 2 Le revisioni delle casse conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS devono essere estese anche agli altri compiti affidati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Se parte di questi compiti è stata affidata a un datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro conformemente all'articolo 68 capoverso 2 LAVS si estende pure all'adempimento di tali compiti.

372 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

373 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

374 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 66

831.101

bis 375 Esecuzione tramite terzi di compiti incombenti alle casse di compensazione

1

L'autorizzazione per l'esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, previste all'articolo 63 capoverso 5 LAVS, è rilasciata dall'Ufficio federale.

2

La domanda deve essere presentata dal Cantone o dall'associazione fondatrice e deve descrivere con esattezza i compiti da eseguire, i provvedimenti da prendere in vista del mantenimento dell'obbligo del segreto e della custodia degli atti e enunciare i principi determinanti la rimunerazione per l'adempimento dei compiti.

3

L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se l'esecuzione dei compiti tramite terzi ostacola o compromette l'applicazione regolare dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

ter 376 Emolumenti 1 Le informazioni fornite dall'UCC, dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie agli assicurati o alle persone soggette all'obbligo contributivo sono per principio gratuite.

2

Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano delle spese, si può percepire un emolumento, applicando per analogia l'articolo 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969377 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

H. Numero d'assicurato378 I. Caratteristiche e assegnazione379

Art. 133


380

Numero d'assicurato

Il numero d'assicurato ha 13 cifre. Esso si compone di: a. un codice nazionale a tre cifre per la Svizzera (756); b. un numero a nove cifre impiegato esclusivamente per una determinata persona figurante nel registro dell'AVS, ma che non permette di risalire alla sua identità;

c. un numero di controllo.

375 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

376 Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279).

377 RS 172.041.0 378 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

379 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

380 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 67

831.101

bis 381 Assegnazione 1 L'assegnazione del numero d'assicurato è di competenza dell'UCC.

2

Il numero d'assicurato è assegnato in modo automatizzato non appena: a. è comunicata la documentazione di una nascita nella banca dati elettronica centrale Infostar; oppure b. l'Ufficio federale della migrazione ha comunicato i dati di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006382, necessari per la corretta assegnazione del numero da parte dell'UCC, relativi a: 1. persone cui è stato rilasciato per la prima volta un permesso di dimora di durata superiore a quattro mesi (settore degli stranieri), 2. persone che dimorano in Svizzera (settore dell'asilo).

3

In tutti gli altri casi, l'UCC assegna il numero d'assicurato non appena può escludere, in base ai dati che gli sono stati comunicati, che una persona abbia già un numero d'assicurato e dispone dei necessari dati personali. 4

L'UCC può esigere i dati seguenti: a. cognome; b. cognome prima del matrimonio; c. nomi; d. sesso; e. data di

nascita;

f.

luogo di nascita;

g. cittadinanza; h. vecchio numero

d'assicurato;

i.

cognomi e nomi dei genitori.

5

Prima di assegnare il numero, l'UCC può confrontare i dati di vari servizi ed istituzioni tenuti o autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato.

6

Se i dati personali comunicati non bastano per assegnare il numero d'assicurato, l'UCC e il servizio o l'istituzione interessati si accordano sugli ulteriori dati da fornire. Se non si giunge a un'intesa, l'UCC stabilisce quali ulteriori dati debbano essere comunicati. Nel farlo tiene in considerazione il probabile onere amministrativo.


Art. 134


383

381 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007, il cpv. 2 entra in vigore il 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

382 RS

142.513

383 Abrogato dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 68

831.101

II. Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS384

bis 385 Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato Per utilizzazione sistematica del numero d'assicurato si intende la raccolta in forma strutturata di dati personali tra i quali figura il numero a nove cifre di cui all'articolo 133 lettera b.

ter 386 Annuncio dell'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato 1 L'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato deve essere annunciata all'UCC mediante l'apposito modulo. Gli annunci collettivi per i servizi che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006387 sull'armonizzazione dei registri (LArm) e per i fornitori di prestazioni secondo la LAMal 388 devono essere effettuati rispettando le prescrizioni formali dell'UCC.

2

Sul modulo vanno indicati: a. la base legale per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato; b. una persona di contatto.

3

L'UCC pubblica su Internet l'elenco dei servizi e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato (servizi e istituzioni annunciati).

quater 389 Comunicazione e verifica del numero d'assicurato 1 L'UCC comunica il numero d'assicurato a Infostar e SIMIC, subito dopo la sua assegnazione, mediante una procedura elettronica automatizzata.

2

Elabora una procedura standard che consenta la comunicazione e la verifica del numero d'assicurato per interi complessi di dati.

3

Può mettere a disposizione dei servizi e delle istituzioni annunciati un sistema di ricerca elettronico.

4

Può approntare ulteriori soluzioni tecniche per garantire la comunicazione e la verifica del numero. A tal fine può collaborare con i servizi e le istituzioni annunciati.

5

Per la comunicazione o la verifica del numero possono essere confrontati i dati di servizi e istituzioni tenuti o autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero.

6

In casi individuali, il numero d'assicurato è comunicato e verificato su richiesta.

384 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

385 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

386 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

387 RS

431.02

388 RS 832.10 389 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007, il cpv. 2 entra in vigore il 1° gen. 2008 (RU 2007 5271).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 69

831.101

quinquies 390 Misure di garanzia 1 Quando procedono al primo e completo aggiornamento delle loro collezioni di dati elettroniche, i servizi che tengono i registri di cui all'articolo 2 LArm391 e gli assicuratori secondo l'articolo 11 LAMal392 sono autorizzati a registrare il numero d'assicurato soltanto se questo è stato comunicato loro mediante una delle procedure di cui all'articolo 134quater capoversi 2 o 4.

2

Sono inoltre tenuti a far verificare periodicamente dall'UCC la correttezza di tutti i numeri d'assicurato e dei relativi dati personali registrati nelle loro collezioni di dati.

3

Se suppone che un servizio o un'istituzione non utilizzi il numero d'assicurato corretto, l'UCC ordina una verifica.

sexies 393 Obbligo di pagare emolumenti 1 I servizi e le istituzioni annunciati versano emolumenti all'UCC per la comunicazione e la verifica del numero d'assicurato secondo l'articolo 134quater capoversi 2-4.

2

L'UCC non riscuote emolumenti, se il numero d'assicurato è utilizzato sistematicamente:

a. da un servizio della Confederazione; b. da organi intercantonali o da servizi cantonali o comunali in applicazione della legislazione federale, se quest'ultima prescrive o autorizza l'utilizzazione sistematica del numero; c. da un organo esecutivo, di controllo o di vigilanza dell'assicurazione sociale cantonale;

d. da servizi e istituzioni annunciati e ciò è nell'interesse dell'AVS o dell'adempimento dei compiti dell'UCC nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.

3

Un interesse ai sensi del capoverso 2 lettera d sussiste in particolare nel caso a. degli organi esecutivi, di controllo e di vigilanza: 1. dell'assicurazione per l'invalidità secondo la LAI394, 2. dell'ordinamento delle prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965395 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, 390 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

391 RS

431.02

392 RS 832.10 393 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

394 RS 831.20 395 [RU 1965 535, 1969 120, 1971 32, 1972 2537 n. III, 1974 1589, 1978 391 n. II 2, 1985 2017, 1986

699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 n. I 5 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8, 2007 5259 n. IV. RU 2007 6055 art. 35].

Vedi ora la

LF del 6 ott. 2006 (RS 831.30).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 70

831.101

3. dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952396 sulle indennità di perdita di guadagno, 4. dell'ordinamento degli assegni familiari nell'agricoltura secondo la LAF397,

5. dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge del 25 giugno 1982398 sull'assicurazione contro la disoccupazione, 6. dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981399 sull'assicurazione contro gli infortuni, 7. dell'assicurazione malattie secondo la LAMal400, 8. dell'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992401 sull'assicurazione militare, 9. della previdenza professionale, se gli organi esecutivi sono soggetti agli obblighi d'annuncio di cui agli articoli 24a-c della legge federale del 17 dicembre 1993402 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; b. del fondo di garanzia di cui all'articolo 56 della legge federale del 25 giugno 1982403 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; c. delle autorità fiscali cantonali; d. degli istituti di formazione frequentati in maggioranza da persone soggette all'obbligo di contribuzione AVS.

septies 404 Emolumenti 1 Per la comunicazione e la verifica dei numeri d'assicurato secondo l'articolo 134quater capoversi 2 o 4 sono riscossi i seguenti emolumenti:

a. un importo forfettario di 800 franchi per ogni complesso di dati da trattare separatamente;

b. 1 centesimo per ogni numero d'assicurato per l'esecuzione del confronto tra dati interamente automatizzato; c. 5 franchi per ogni numero d'assicurato che richiede accertamenti particolari.

2

Per l'accesso al sistema di ricerca di cui all'articolo 134quater capoverso 3 è riscosso un emolumento annuo di 1200 franchi.

396 RS 834.1 397 RS

836.1

398 RS

837.0

399 RS

832.20

400 RS

832.10

401 RS

833.1

402 RS

831.42

403 RS 831.40 404 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 71

831.101

octies 405 Ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni particolari, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004406 sugli emolumenti.

Hbis. Certificato di assicurazione, attestato di assicurazione e conto individuale 407

Art. 135


408


bis 409 Certificato di assicurazione 1 Ogni persona tenuta a versare contributi o avente diritto a prestazioni riceve un certificato di assicurazione. Questo contiene il numero d'assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita.

2

Il certificato di assicurazione è rilasciato dalla cassa di compensazione competente.


Art. 136


410

Iscrizione dei salariati e attestato di assicurazione 1

Per il versamento dei contributi, il datore di lavoro iscrive i nuovi salariati presso la cassa di compensazione competente entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro.

2

A conferma dell'iscrizione, per ogni nuovo salariato la cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro un attestato di assicurazione destinato all'assicurato.

3

L'attestato di assicurazione contiene, oltre all'indicazione della cassa di compensazione che ha rilasciato il documento, il numero d'assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita dell'assicurato nonché il nome del datore di lavoro tenuto a conteggiare i contributi.


Art. 137


411

Conto individuale

Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero d'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto a una rendita di vecchiaia.

405 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

406 RS 172.041.1 407 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

408 Abrogato dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

409 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

410 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

411 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 72

831.101


Art. 138


412

Redditi da registrare 1

Vanno registrati i redditi provenienti da un'attività lucrativa conformemente all'articolo 30ter capoverso 2 LAVS.413 2

I redditi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi come pure quelli delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, sono registrati solo nella misura in cui su essi sono stati pagati contributi.

3

Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA o degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell'attività lucrativa sono iscritti nei conti individuali degli assicurati.414

Art. 139


415

Periodo di registrazione Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno.


Art. 140


416

Contenuto della registrazione 1

La registrazione comprende: a. il numero dell'assicurato; b.417 il numero d'identificazione delle imprese, il numero amministrativo o il numero di conteggio della persona tenuta a pagare i contributi che ha regolato il conto dei contributi con la cassa di compensazione o il numero d'assicurato del coniuge il cui reddito è stato ripartito; c.418 un numero chiave indicante il genere di registrazione sul conto individuale; d.419 l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi; e. il reddito annuo in franchi; f.420 le indicazioni necessarie alla determinazione dell'importo dell'accredito per compiti assistenziali.

412 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

413 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

414 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

415 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

416 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

417 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. all'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

418 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

419 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172).

420 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 73

831.101

2

Le iscrizioni nei conti individuali sono riportate su un elenco e annunciate all'UCC ogni mese nell'anno successivo al periodo di conteggio, la prima volta entro il 31 marzo e l'ultima volta entro il 31 ottobre.421
bis 422 Registrazione del reddito da attività dipendente 1

Se le condizioni di cui all'articolo 30ter capoverso 3 lettera b LAVS sono adempiute, la cassa di compensazione, previa richiesta scritta della persona assicurata, registra il reddito da attività dipendente sotto l'anno in cui l'attività è stata esercitata.

La richiesta può essere inoltrata fino all'insorgere del caso assicurativo.

2

La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.


Art. 141

Estratti di conti

1

L'assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L'estratto di conto è rilasciato gratuitamente.423 1bis L'assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un'altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati all'estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di compensazione.424 2 L'assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell'estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.425 3

Se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.426 421 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4519).

422 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

423 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

424 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

425 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

426 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 74

831.101

J. Regolamento dei conti e dei pagamenti I. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazione

Art. 142

Estensione

1

L'obbligo del regolamento dei pagamenti e dei conti si estende a tutti i contributi dovuti da chi è tenuto a pagarli sia come assicurato, sia come datore di lavoro; esso si estende anche ai contributi alle spese di amministrazione. I contributi devono, di regola, essere compensati con le rendite alle quali la persona tenuta a pagare i contributi aveva diritto durante il periodo di conteggio o con quelle che essa ha pagato ai suoi salariati nel corso di tale periodo. …427 2 Se alla cassa di compensazione sono stati affidati altri compiti, nel senso dell'articolo 63 capoverso 4 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte possono, con il consenso dell'Ufficio federale, essere comprese nel conteggio, a condizione che ciò non complichi il regolamento dei conti.

3

…428


Art. 143


429

Forme di conteggio e iscrizione dei salari430 1

Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l'articolo 36, i datori di lavoro devono allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione dei datori di lavoro i necessari strumenti e, ove occorra, li aiutano a compilare la dichiarazione.

È fatto salvo l'articolo 210.431 2 I datori di lavoro devono iscrivere, in modo continuo, i salari e le altre indicazioni richieste per la tenuta dei conti individuali, nella misura in cui tali iscrizioni sono necessarie per i conteggi e per eseguire le verificazioni dei datori di lavoro.432 3 I datori di lavoro dichiarano alle casse di compensazione i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore, secondo i tempi e i modi previsti dalle autorità fiscali, allegando copia delle attestazioni che devono inoltrare conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 27 giugno 2012433 sulle partecipazioni di collaboratore.434 427 Per. abrogato dal n. I del DCF del 19 nov. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

428 Abrogato dal n. I dell'O del 17 giu. 1985, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

429 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

430 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

431 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

432 Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

433 RS

642.115.325.1 434 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 75

831.101


Art. 144


435

Controllo dei conti e dei pagamenti La cassa di compensazione comunica a ogni persona tenuta a pagare i contributi e a regolare i conti con essa il relativo numero d'identificazione delle imprese o numero amministrativo, oppure le attribuisce un numero di conteggio. La cassa di compensazione tiene un registro di queste persone.

II.


Art. 145

e 146436 III. Movimento di fondi delle casse di compensazione

Art. 147

Regola

1

Il traffico dei pagamenti delle casse di compensazione deve essere fatto, per quanto possibile, mediante girata su un conto postale o bancario.437 2 Le casse di compensazione possono disporre di denaro liquido soltanto nella misura necessaria per coprire le spese minute.


Art. 148


438

Consegna degli importi disponibili Le casse di compensazione versano ogni giorno all'UCC, in importi arrotondati, i contributi sociali riscossi in virtù del diritto federale. L'Ufficio federale emana le istruzioni sulle modalità del movimento di fondi, d'intesa con l'UCC.

bis 439 Avviso sulle disponibilità Le casse di compensazione hanno l'obbligo di far pervenire all'UCC, il 15 di ogni mese, un avviso sullo stato delle loro disponibilità.


Art. 149


440

Fabbisogno in denaro

1

L'UCC mette a disposizione delle casse di compensazione, in tempo utile, mediante un importo arrotondato, le somme necessarie al pagamento principale delle rendite.

435 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. all'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

436 Abrogati dal n. I dell'O del 16 set. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

437 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

438 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5631).

439 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).

440 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 76

831.101

2

Le casse di compensazione che necessitano di somme supplementari per il pagamento di altre prestazioni fondate sul diritto federale, devono inoltrare richiesta all'UCC.

bis 441 Mutui Se si avverano circostanze particolari, alle casse di compensazione possono essere concessi per la momentanea copertura delle spese di amministrazione mutui prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le relative domande devono essere indirizzate all'Ufficio federale. Detto Ufficio può subordinare il suo consenso a determinate condizioni ed esigere garanzie.

IV. Contabilità delle casse di compensazione

Art. 150

Norma

La contabilità delle casse di compensazione deve indicare tutto il movimento dei conti e dei pagamenti, nonché quello del conto delle spese generali e, in ogni tempo, lo stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione.


Art. 151


442



Art. 152


443
Conti correnti

1

Le casse di compensazione tengono un conto contributi per ogni persona obbligata a pagare i contributi e che regola i conti con esse.

2

Il conto contributi deve indicare se la persona tenuta a pagare i contributi ha adempito l'obbligo di regolare i conti e i pagamenti nonché quali sono i suoi crediti o debiti verso la cassa.


Art. 153


444



Art. 154


445
Piano contabile e prescrizioni sulla tenuta dei conti L'Ufficio federale fissa, d'intesa con l'UCC, il piano dei conti per la contabilità delle casse di compensazione ed emana le necessarie istruzioni sulla tenuta dei conti.

441 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

442 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976, con effetto dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).

443 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

444 Abrogato dal n. I dell'O del 13 set. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

445 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 77

831.101


Art. 155


446

Bilancio e conto d'esercizio Le casse di compensazione devono presentare all'UCC, entro il 20 del mese successivo, un bilancio mensile con il conto d'esercizio e, entro il 20 febbraio dell'anno seguente, un bilancio e un conto d'esercizio annui comprendenti i bilanci e i conti d'esercizio mensili per i mesi da gennaio a dicembre.

V. Conservazione degli atti

Art. 156

1 Gli atti delle casse di compensazione devono essere conservati accuratamente e in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del contenuto.

2

L'Ufficio federale può emanare prescrizioni particolari sulla conservazione degli atti, nonché sulla consegna o distruzione di atti vecchi.

K. Copertura delle spese di amministrazione

Art. 157


447

Aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione Il DFI fissa, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dai lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.


Art. 158


448

Sussidi del Fondo di compensazione per le spese di amministrazione delle casse di compensazione 1

Alle casse di compensazione sono accordati sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

Su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, il DFI stabilisce le condizioni del diritto ai sussidi e le modalità di calcolo dei medesimi.

446 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

447 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

448 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 78

831.101

bis449 Sussidi del Fondo di compensazione per i calcoli anticipati della rendita di vecchiaia, per l'incasso e per le procedure di risarcimento del danno 1

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione: a. 110 franchi per ogni calcolo anticipato della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 58;

b. 80 franchi per ogni domanda di continuazione ai sensi dell'articolo 88 LEF450;

c. 700 franchi per ogni richiesta di risarcimento del danno secondo l'articolo 52 capoverso 1 LAVS fatta valere nei confronti di uno o più datori di lavoro tenuti al risarcimento; l'indennità non è versata per i casi risolti mediante transazione.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell'esecuzione e del controllo.

L. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro I. Revisione delle casse

Art. 159

Regola

Conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS, le casse di compensazione devono essere controllate due volte l'anno mediante revisioni. La prima revisione dev'essere fatta senza preavviso nel corso dell'anno di esercizio, la seconda dopo la chiusura dell'anno di esercizio.


Art. 160

Estensione

1

L'estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione.

2

Le revisioni devono estendersi in particolare alla contabilità, al regolamento dei conti, all'applicazione materiale delle disposizioni legali, nonché all'organizzazione interna della cassa di compensazione. L'Ufficio federale può impartire agli uffici di revisione istruzioni in merito.


Art. 161

Revisione delle agenzie 1

Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agenzie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione.

2

Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che non adempiono soltanto i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1, devono essere 449 Introdotto dal n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

450 RS

281.1

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 79

831.101

controllate sul posto almeno una volta l'anno. L'estensione della revisione va adeguata ai compiti affidati alle singole agenzie.

3

Le agenzie che adempiono unicamente i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1 devono essere controllate almeno una volta ogni tre anni.451 4

Previa approvazione dell'Ufficio federale, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 a 3 sono applicabili alle singole agenzie.

II. Controllo dei datori di lavoro

Art. 162

452 Norma 1 Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all'articolo 68 capoverso 2 primo periodo LAVS è effettuato sul posto.453 2 Se un datore di lavoro passa da una cassa a un'altra, la prima cassa deve vigilare che egli sia controllato per il periodo anteriore al cambiamento di cassa.

3

Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli sul posto e di stabilire i periodi di controllo. A tal fine tiene conto in particolare del risultato dell'ultimo controllo e della valutazione costante dei rischi relativa al datore di lavoro in questione. Il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro.454 4 L'Ufficio federale impartisce alle casse di compensazione istruzioni sulle modalità dei controlli.455


Art. 163


456

Estensione

1

L'Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione.

2

Il controllo verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in prescrizione.

Esso è effettuato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere l'accertamento di eventuali lacune.457 451 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2110).

452 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

453 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

454 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

455 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

456 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

457 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

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831.101

3

I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono emanare decisioni né impartire ordini. Possono assumere anche funzioni consultive.458 III. Uffici di revisione e di controllo

Art. 164

Regola

1

Le casse di compensazione, nonché le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoverso 1, devono essere controllate da uffici di revisione che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 68 capoverso 3 LAVS (detti qui di seguito «Uffici di revisione esterni»).

2

Le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoversi 2 e 3, nonché i datori di lavoro, possono essere controllati da servizi speciali delle casse di compensazione (detti qui di seguito «Uffici di revisione interni»).


Art. 165

Condizioni pel riconoscimento 1

Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti:

a.459 le persone che si occupano della revisione delle casse e dei controlli dei datori di lavoro devono conoscere a fondo la tecnica della revisione, la contabilità, le prescrizioni della LPGA e della LAVS e le loro disposizioni d'esecuzione nonché le istruzioni dell'Ufficio federale; b.460 le persone che devono eseguire le revisioni e i controlli devono dedicare la loro attività in modo principale a lavori di revisione e, se sono salariate, essere legate da un contratto di lavoro all'ufficio di revisione o, nei casi indicati nell'articolo 164 capoverso 2, alla cassa di compensazione; c.461 la revisione è diretta da persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005462 sui revisori (LSR). Queste persone possono svolgere il mandato per sette esercizi annuali al massimo e rinnovarlo solo dopo un'interruzione di tre anni d'esercizio.

2

Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo cantonali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti:

458 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

459 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

460 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

461 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

462 RS

221.302

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831.101

a.463 sono imprese di revisione abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla LSR; b.464 per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell'articolo 161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di almeno dieci datori di lavoro l'anno; l'Ufficio federale può autorizzare eccezioni, a condizione che l'ufficio di revisione provi altrimenti la qualità del suo lavoro;

c. essi devono impegnarsi ad annunciare all'Ufficio federale le attività esercitate oltre alla revisione e ai controlli e, volta per volta, gli eventuali cambiamenti;

d. essi devono impegnarsi a mettere tutti i documenti a disposizione dell'Ufficio federale e a fornire a questo tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'adempimento delle condizioni del riconoscimento.

3

Gli uffici di revisione interni devono occuparsi in modo preponderante di revisioni e di controlli ed essere indipendenti dalla direzione della cassa riguardo all'esercizio della loro attività. Essi non possono essere organizzati nel seno delle agenzie.

4

Gli uffici di revisione esterni e interni possono, verso adeguata rimunerazione, eseguire contemporaneamente altre revisioni e controlli per conto dell'associazione o del Cantone, qualora ciò permetta una revisione più razionale e non pregiudichi l'esecuzione regolare delle revisioni delle casse e dei controlli dei datori di lavoro.


Art. 166

Procedura pel riconoscimento e revoca dello stesso 1

Gli uffici di revisione esterni, che intendono farsi riconoscere, devono presentare una domanda scritta all'Ufficio federale e provare che adempiono le condizioni del riconoscimento. La domanda di riconoscimento degli uffici di revisione interni dev'essere presentata dalla cassa di compensazione.

2

L'Ufficio federale decide del riconoscimento degli uffici di revisione. La sua decisione dev'essere notificata per iscritto.

3

Il riconoscimento dev'essere revocato quando l'ufficio di revisione non adempie più le condizioni del riconoscimento, non offre più la garanzia di esecuzione regolare e oggettiva delle revisioni e dei controlli o non osserva, malgrado intimazioni, le istruzioni impartite dalle autorità.


Art. 167

Indipendenza e astensione 1

Gli uffici di revisione devono essere indipendenti dalla direzione delle associazioni fondatrici della cassa di compensazione sottoposta a revisione, nonché dai datori di lavoro da controllare.

463 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

464 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

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831.101

2

Quando essi hanno ragioni di dubitare che esista questa indipendenza, gli uffici di revisione o le persone incaricate di eseguire le revisioni o i controlli devono astenersi. I motivi di astensione sono in particolare: a. una rilevante partecipazione finanziaria o di natura analoga all'associazione fondatrice, all'azienda da controllare o a un'azienda concorrente; b. un contratto di lavoro o un rapporto di mandato, che non concerna l'esecuzione di una revisione o di un controllo, con il datore di lavoro da controllare o con un'impresa concorrente.


Art. 168

Mandato di revisione

1

Gli uffici di revisione devono essere incaricati di eseguire la revisione delle casse o i controlli dei datori di lavoro entro un termine che sarà fissato dall'Ufficio federale.

Il mandato a un ufficio di revisione esterno deve sempre estendersi almeno a un anno di esercizio.

2

Le casse di compensazione devono annunciare i loro uffici di revisione all'Ufficio federale.


Art. 169

Rapporti di revisione e di controllo 1

Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto.

2

I rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e l'oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto.

3

I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo.

4

I rapporti di revisione devono essere trasmessi in due copie all'Ufficio federale entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri duplicati devono essere inviati direttamente alla cassa di compensazione e alle loro associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.465

Art. 170

Tariffa

1

Le indennità dovute agli uffici di revisione esterni sono fissate in una tariffa che sarà compilata dal DFI, previa consultazione degli interessati.

465 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

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2

Le spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro sono considerate come spese di amministrazione delle casse di compensazione.

3

Laddove, con un comportamento contrario ai suoi obblighi, il datore di lavoro complica l'esecuzione di un controllo, segnatamente allorché non iscrive i salari e altre indicazioni richieste ai sensi dell'articolo 143 capoverso 2 OAVS, o procede a dette iscrizioni soltanto in modo incompleto, o se tenta di sottrarsi al controllo, la cassa di compensazione può addossargli le spese supplementari cui essa va incontro.466 IV. Revisioni complementari e controlli467

Art. 171

1 L'Ufficio federale può, all'occorrenza, eseguire esso stesso revisioni complementari delle casse o farle eseguire dall'UCC o da un ufficio di revisione riconosciuto.

2

L'Ufficio federale è competente a ordinare i controlli conformemente all'articolo 68 capoverso 2 in fine LAVS.

M. …


Art. 172

e 173468 N. Ufficio centrale di compensazione

Art. 174

Compiti

1

All'UCC incombono, oltre a quelli indicati nell'articolo 71 LAVS e negli articoli 133bis, 134ter-134octies, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:469

a.470 i compiti secondo l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del DFI del 7 novembre 2007471 sugli standard minimi delle misure tecniche ed organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS;

b.472 …

466 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

467 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

468 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

469 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

470 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

471 RS

831.101.4

472 Abrogata dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2905).

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831.101

c.473 riunire i conti individuali di un assicurato al verificarsi dell'evento assicurato;

d.474 trarre dagli annunci fatti475 in conformità dell'articolo 140 capoverso 2 e dal registro delle prestazioni correnti le informazioni necessarie richieste dall'Ufficio federale; e.476 ricevere in consegna gli avvisi di morte inviati dagli uffici dello stato civile e inoltrarli alla cassa di compensazione, se gli avvisi riguardano i beneficiari di prestazioni che sono iscritti nel registro centrale; f.477 gestire un registro centrale di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non riscuotono una rendita AVS o AI; g.478 confrontare i dati secondo l'articolo 93 LAVS.

1bis

L'UCC confronta i dati dell'assicurazione contro la disoccupazione forniti dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di conteggio con quelli forniti dalle casse di compensazione. Nell'anno successivo al periodo di conteggio, trasmette ogni mese alla SECO i dati risultanti dal confronto, la prima volta entro il 15 aprile e l'ultima volta entro il 15 novembre.479 2 L'UCC mette a disposizione dell'organo di direzione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti l'infrastruttura necessaria a un'adeguata amministrazione dei fondi collocati.480 3 L'UCC stende ogni anno un rapporto particolareggiato sull'adempimento dei compiti che a esso incombono in virtù del primo capoverso e lo trasmette all'Ufficio federale.


Art. 175

Organizzazione

1

L'UCC è sottoposto, con riserva del capoverso 2, al DFF. Questo ne disciplina l'organizzazione interna.

2

Per quanto concerne i compiti indicati nell'articolo 174 capoverso 2 l'UCC è sottoposto al consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

473 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

474 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

475 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

476 Introdotta dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

477 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

478 Introdotta dal n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4519).

479 Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4519).

480 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 85

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O. Vigilanza della Confederazione

Art. 176

DFI e Ufficio federale 1

Il DFI è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell'articolo 76 LPGA e dell'articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale.481 Esso può affidare determinati compiti all'Ufficio federale, perché li disbrighi direttamente.

2

L'Ufficio federale può, in generale e nei casi particolari, impartire ai servizi incaricati dell'applicazione dell'assicurazione istruzioni che ne garantiscano l'uniformità.482 3 …483

4

L'Ufficio federale disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'UCC e provvede all'impiego razionale delle installazioni tecniche. Le prescrizioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'UCC sono emanate d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.484 5 …485


Art. 177

Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 1

I membri della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità486 sono nominati per un periodo di quattro anni.

2

La Commissione stabilisce il suo regolamento.

3

L'Ufficio federale assume l'ufficio di segretariato della Commissione.


Art. 178


487

Rapporti di gestione delle casse di compensazione Le casse di compensazione devono presentare ogni anno all'Ufficio federale, in conformità delle istruzioni da esso impartite, un rapporto di gestione. …488 481 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

482 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).

483 Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, con effetto dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).

484 Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964, (RU 1964 324). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).

485 Introdotto dal. n. 20 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA (RU 1993 901). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

486 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

487 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

488 Per. abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1971, con effetto dal 1° gen. 1954 (RU 1971 29).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 86

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Art. 179


489

Eliminazione dei difetti Le casse di compensazione devono eliminare i difetti rilevati entro un termine adeguato. Se una cassa di compensazione non ottempera a tale dovere, l'Ufficio federale le assegna un termine supplementare.


Art. 180

Amministrazione da parte di un commissario 1

L'amministrazione da parte di un commissario conformemente all'articolo 72 capoverso 3 LAVS dev'essere ordinata dal DFI nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni legali e delle istruzioni delle autorità.

2

Il DFI nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l'organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.

3

Il commissario deve amministrare la cassa di compensazione in conformità delle istruzioni dell'Ufficio federale. Le spese derivanti dall'amministrazione da parte di un commissario sono a carico della cassa di compensazione.

4

L'amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per il DFI.

Capo quinto:490 ...

Art. 181

a 199491 Capo sesto: Contenzioso

Art. 200


492

Competenze particolari Se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro dell'assicurato.

bis 493 489 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

490 Abrogato(i) dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543).

491 Abrogati dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543).

492 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

493 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 87

831.101


Art. 201


494

Competenze delle autorità in materia di ricorso 1

L'Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni al Tribunale federale. L'Ufficio federale è anche autorizzato a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

2

Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.


Art. 202


495



Art. 203


496

a497

Art. 204


498
Capo settimo: Disposizioni diverse

Art. 205

499 Diffida 1 A chi viola le prescrizioni di ordine e di verificazione previste nella LAVS e nella presente ordinanza, la cassa di compensazione notifica una diffida scritta, con la quale gli addossa una tassa di diffida da 20 a 200 franchi.

2

Le tasse di diffida sono esigibili dalla data in cui sono state pronunciate e possono formare l'oggetto di una compensazione.

494 Nuovo testo giusta il n. II 91 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

495 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

496 Abrogato dal n. II 91 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

497 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 1997 (RU 1997 2219). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

498 Abrogato dal n. 15 dell'all. dell'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 370).

499 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 88

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Art. 206


500

Impiego delle tasse di diffida, delle multe d'ordine, degli interessi di mora e dei supplementi Il provento delle tasse di diffida, delle multe d'ordine e un quinto degli interessi di mora e dei supplementi secondo l'articolo 14bis LAVS va a favore delle casse di compensazione e serve a coprire le spese di amministrazione.


Art. 207


501

Prescrizione

Le infrazioni alle prescrizioni d'ordine e di controllo come pure le multe d'ordine si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui sono state commesse, rispettivamente dal giorno in cui il provvedimento è divenuto esecutivo. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all'esecuzione.


Art. 208

Obbligo di denunciare gli atti punibili I gerenti delle casse di compensazione sono obbligati a denunciare all'istanza cantonale competente gli atti punibili nel senso degli articoli 87 e seguenti LAVS, di cui le casse di compensazione hanno conoscenza.


Art. 209

Obbligo di informazione 1

Le casse di compensazione e i datori di lavoro devono permettere agli uffici di revisione o di controllo di esaminare i loro registri e documenti e fornire a essi tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti di revisione e di controllo.502 2 Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione informazioni conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3

Le casse di compensazione, i datori di lavoro, tutte le altre persone e gli uffici incaricati dell'esecuzione della LAVS e del controllo della stessa, nonché gli assicurati, sono obbligati a fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni, e a inviare allo stesso, in visione, tutti gli atti necessari per l'esercizio della vigilanza.503

500 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

501 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

502 Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543).

503 Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 89

831.101

bis 504 Vertenze concernenti la comunicazione di dati L'Ufficio federale statuisce in materia di vertenze concernenti la comunicazione dei dati conformemente all'articolo 50a LAVS mediante decisione.

ter 505 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati 1 Nei casi di cui all'articolo 50a capoverso 4 LAVS, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969506 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2

Per le pubblicazioni di cui all'articolo 50a capoverso 3 LAVS è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3

L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.


Art. 210


507

Moduli

1

L'Ufficio federale ordina l'uso di determinati moduli ufficiali e provvede alla loro edizione. Esso può prescrivere l'uso di altri moduli uniformi.

2

…508


Art. 211


509

Affrancatura in blocco 1

L'affrancatura in blocco comprende le tasse ed i diritti per gli invii postali e versamenti interni delle casse di compensazione e dell'UCC. Essa può essere estesa anche ad altri organi, come pure agli invii postali e versamenti delle casse di compensazione concernenti i compiti che sono loro conferiti secondo l'articolo 63 capoverso 4 LAVS.

2

L'ufficio federale, d'intesa con l'unità aziendale Postfinance della Posta Svizzera, prescrive i particolari d'applicazione.510 3 Gli abusi sono puniti, come l'elusione della tassa, in conformità dell'articolo 62 della legge federale del 2 ottobre 1924511 sul servizio delle poste.

504 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 445). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001(RU 2000 2905).

505 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2905).

506 RS

172.041.0

507 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

508 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976, con effetto dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).

509 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

510 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

511 [CS

7 698; RU 1949 851 art. 1, 1967 1527 n. I, II, 1969 1139 n. II, 1972 2500, 1974 1857 all. n. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 n. VI, 1986 1974 art. 54 n. 4,

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 90

831.101

bis 512 Impiego di mezzi del Fondo di compensazione AVS per l'informazione degli assicurati 1

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti contribuisce finanziariamente alla realizzazione di campagne informative d'importanza nazionale. L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento di tali campagne. A tal fine, può farsi assistere da organizzazioni esterne.

2

L'ammontare dei contributi devoluti a favore delle campagne informative dipende dalla natura e dall'importanza del progetto in questione.

3

Il DFI approva l'importo da devolvere alle campagne informative. Il Consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione è previamente consultato.

ter 513 Esecuzione della procedura di conteggio semplificata 1 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione contributi per le spese iniziali legate all'introduzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN514.

L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento.

2

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione sussidi forfetari alle spese di amministrazione per l'esecuzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN. Per i datori di lavoro che applicano la procedura di conteggio semplificata, il sussidio forfetario copre le spese di amministrazione che, nonostante una gestione razionale, non possono essere finanziate dai contributi alle spese di amministrazione.

L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento dei sussidi.

3

L'importo da devolvere sottostà all'approvazione del DFI. Quest'ultimo consulta il Consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione.

quater515 Indennità per spese di esecuzione irrecuperabili 1 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione le spese di esecuzione anticipate conformemente all'articolo 68 LEF516 se il debitore non le paga ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell'esecuzione e del controllo.

1993 901 all. n. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RU 1997 2452 app. n. 1]. Vedi ora la LF del 30 apr. 1997 sulla posta (RS 783.0).

512 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

513 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

514 RS

822.41

515 Introdotto dal n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

516 RS

281.1

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 91

831.101


Art. 212


517

Controllo periodico

1

L'Ufficio federale esamina periodicamente le basi tecniche dell'assicurazione. Le direttive applicabili a tale scopo soggiacciono all'approvazione di una sottocommissione della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.518 2 Gli elementi di calcolo sono desunti, in primo luogo, dai dati statistici di cui dispone l'UCC; detti dati saranno elaborati per ordine e secondo le istruzioni dell'Ufficio federale. L'elaborazione può aver luogo secondo il metodo delle indagini saltuarie, eseguite su un quantitativo adeguato di materiale statistico.

bis 519 Rapporto dell'Ufficio federale L'Ufficio federale stenderà un rapporto su ogni anno di esercizio dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questo rapporto sarà pubblicato dopo esser stato approvato dal Consiglio federale.


Art. 213

Presentazione del rendiconto del Fondo di compensazione Il rendiconto da presentarsi dal consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nel senso dell'articolo 109 LAVS deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio federale, il quale provvede alla pubblicazione.


Art. 214


520

Indicazione dei fondi nel bilancio dello Stato 1

La riserva della Confederazione per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità giusta l'articolo 111 LAVS deve figurare nel bilancio dello Stato.

2

Il fondo è amministrato dal DFF.

Capo ottavo: Sussidi di costruzione alle case e ad altre istituzioni per le persone anziane521

Art. 215

a 219522 517 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 324).

518 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

519 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

520 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

521 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

522 Abrogati dal n. I dell'O del 24 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 92

831.101


Art. 220


523



Art. 221


524
Restituzione dei sussidi 1

I sussidi devono essere restituiti integralmente, quando le costruzioni per cui essi furono erogati sono alienate dallo scopo a cui erano destinate, o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi 25 anni dal pagamento finale525.

2

La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dall'alienazione.

3

Per l'importo da restituire, a favore della Confederazione, esiste un diritto legale di pegno senza iscrizione nel registro fondiario e posto526 dopo le ipoteche legali esistenti.

Capo nono:527 Sussidi per il promovimento dell'aiuto alla vecchiaia

Art. 222


528

Beneficiari

1

Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni attive a livello nazionale che: a. si dedicano essenzialmente all'aiuto alla vecchiaia; b. organizzano corsi di perfezionamento per il personale ausiliario operante nell'ambito dell'aiuto alla vecchiaia; c. organizzano corsi per anziani allo scopo di favorirne l'indipendenza ed agevolarne i contatti sociali.

2

L'Ufficio federale stipula con le organizzazioni ai sensi del capoverso 1 contratti di prestazioni della durata massima di quattro anni in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni computabili.

3

L'assicurazione partecipa in proporzione ai sussidi versati dall'assicurazione per l'invalidità alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi secondo l'articolo 74 LAI529 che forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l'età di pensionamento.

523 Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Abrogato dal n. I dell'O del 24 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361).

524 Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

525 RU 1975 900 526 Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disp. di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

527 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

528 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

529 RS

831.20

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 93

831.101

L'ammontare della quota è stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 108quater OAI530.


Art. 223


531

Criteri di sussidio

1

Per gli obiettivi stabiliti nel contratto di prestazioni è corrisposto un sussidio in funzione del grado del loro raggiungimento.

2

Per le prestazioni quantificabili definite nel contratto sono fissati e corrisposti sussidi per unità di prestazione. Le prestazioni d'aiuto a domicilio o in strutture ambulatoriali possono essere sussidiate soltanto se fornite da volontari.

3

Per prestazioni permanenti non quantificabili di coordinamento e di sviluppo, nel contratto sono descritti compiti e stabiliti oneri computabili per il personale.

4

Possono essere versati sussidi per progetti finalizzati al promovimento dell'aiuto alla vecchiaia.

5

I corsi di perfezionamento offerti al personale ausiliario per l'acquisizione di capacità fondamentali sono sussidiati mediante importi forfettari. I requisiti del perfezionamento sono disciplinati nel contratto di prestazioni.

6

L'Ufficio federale può subordinare il versamento dei sussidi a condizioni ed obblighi.


Art. 224


532

Ammontare dei sussidi 1

I sussidi sono versati soltanto per prestazioni fornite conformemente ai criteri dell'appropriatezza e dell'economicità. L'ammontare del sussidio è fissato in funzione del volume e della portata del campo d'attività dell'organizzazione e tenendo debitamente conto della sua capacità economica e degli oneri che può ragionevolmente sostenere. Nel calcolo dell'ammontare dei sussidi sono prese in considerazione le prestazioni finanziarie di altre corporazioni territoriali di diritto pubblico.

2

Per l'organizzazione di perfezionamenti e corsi ai sensi dell'articolo 222 capoverso 1 lettere b e c l'Ufficio federale fissa un importo forfettario per partecipante.

530 RS

831.201

531 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

532 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 94

831.101


Art. 225


533

Procedura

1

Le organizzazioni che intendono ottenere sussidi dovranno fornire, al momento della prima istanza, indicazioni sull'organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria.

2

L'Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere presentati per la stipula di un contratto di prestazioni.

3

L'Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere presentati dall'organizzazione, vigente il contratto, al più tardi sei mesi dopo la conclusione dell'anno contabile. I documenti richiesti dall'Ufficio federale in relazione a corsi e perfezionamenti vanno presentati al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei medesimi.

Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza motivo plausibile, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

4

L'Ufficio federale esamina i documenti e stabilisce i sussidi dovuti. Può essere concordato il versamento di acconti.

5

L'organizzazione è tenuta ad informare l'Ufficio federale circa l'impiego dei sussidi e a garantire in qualsiasi momento l'accesso alla contabilità analitica agli organi di controllo.

Capo decimo: Disposizioni finali534

Art. 226


535

Entrata in vigore ed esecuzione 1

Con riserva del secondo capoverso, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1948.

2

Gli articoli 22 a 26, 29, 67, 69, 83 a 127, 131, 133, 134, 174 a 177, 186, 187, 194 a 198, 205 a 217 e 219 capoverso 3 entrano in vigore il 1° novembre 1947.

3

Il DFI è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Esso può emanare prescrizioni complementari o delegare tale competenza all'Ufficio federale.

533 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

534 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). Originario Capo nono.

535 Originario art. 222.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 95

831.101

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 1985536 Disposizioni finali della modifica del 13 settembre 1995537 Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995538 a. …539

b. Conversione delle rendite in corso 1 Se la conversione delle rendite di persone vedove in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS comporta una prestazione inferiore, il nuovo reddito annuo medio determinante è stabilito come segue: a. se il vecchio reddito annuo medio determinante si situa tra l'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 60 e l'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo reddito annuo corrisponde al vecchio reddito medio ridotto dell'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 15,6 e diviso per 1,2.

b. se il vecchio reddito annuo medio determinante ammonta almeno all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo valore corrisponde all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 48.

2

Se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore.

c. Età flessibile per il godimento della rendita 1 Il nuovo disciplinamento relativo al supplemento delle rendite rinviate si applica anche a tutte le rendite rinviate che non sono ancora state revocate al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS.

2

All'atto della conversione delle rendite per coniugi beneficianti di un supplemento per il rinvio secondo il numero 1 lettera c capoverso 5 delle disposizioni transitorie 536 RU 1985 913. Abrogata dal n. IV 42 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

537 RU 1995 4376. Abrogate dal n. IV 42 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

538 RU 1996 668 539 Abrogata dal n. IV 42 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 96

831.101

della decima revisione dell'AVS, il supplemento è ripartito per metà tra le due nuove rendite. Dopo il decesso di uno dei coniugi il supplemento è aumentato di un terzo.

3

Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell'importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l'articolo 56 capoverso 2 OAVS è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.

d. Versamento della rendita da parte del datore di lavoro 1 La cassa di compensazione comunica al datore di lavoro i dati necessari se quest'ultimo versa la rendita o l'assegno per grandi invalidi.

2

Il datore di lavoro deve comprovare periodicamente alla cassa di compensazione che ha versato le rendite e gli assegni per grandi invalidi.

3

Il datore di lavoro deve avvisare la cassa di compensazione appena è informato che il diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi si è estinto in seguito a decesso o per altra causa, oppure se la posta o la banca non hanno, per altre ragioni, potuto eseguire il pagamento.

4

I datori di lavoro che versano le rendite ai loro salariati sono autorizzati a trasmettere loro, con lo stesso versamento, senza spese di porto, altre prestazioni periodiche d'assicurazione o di previdenza versate da loro stessi o da un'istituzione d'assicurazione o di previdenza indipendente in rapporto con la loro impresa.

5

I datori di lavoro hanno il diritto di versare le rendite a un terzo o a un'autorità soltanto se la cassa di compensazione lo ha deciso.540 6 I datori di lavoro possono esigere dalla cassa di compensazione che essa metta mensilmente a loro disposizione, sotto forma di un anticipo senza interessi, i fondi necessari al versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

Disposizioni finali della modifica del 16 settembre 1996541 Disposizioni finali della modifica del 27 aprile 1998542 1

I contratti di prestazioni ai sensi dell'articolo 224 capoverso 1 devono essere stipulati al più tardi entro la fine del 1999 con organizzazioni aventi già diritto al sussidio al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

2

Fino all'entrata in vigore dei contratti di prestazioni, al più tardi però entro la fine del 1999, le organizzazioni previste all'articolo 222 capoverso 1 lettera a ricevono sussidi secondo il diritto vigente.

540 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

541 RU 1996 2758. Abrogate dal n. IV 42 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

542 RU 1998 1499

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O 97

831.101

Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001543 Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000544 Disposizione finale della modifica del 17 ottobre 2007545 1

Gli articoli 8bis e 8ter sono applicabili alle prestazioni sociali versate a partire dall'entrata in vigore della presente modifica sulle quali non sono ancora stati riscossi contributi a tale data.

2

Per la determinazione del reddito di un'attività lucrativa indipendente nell'anno di entrata in vigore della modifica dell'articolo 18 capoverso 1bis, possono essere dedotte soltanto le perdite commerciali subite e allibrate in quell'anno e nell'anno immediatamente precedente.

Disposizioni finali della modifica del 7 novembre 2007546 1

Gli organi incaricati dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza nell'ambito delle seguenti assicurazioni sociali utilizzano il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore fino al 30 giugno 2008: a. l'AVS secondo la LAVS; b. l'assicurazione per l'invalidità secondo la LAI547; c. le prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965548 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; d. l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952549 sulle indennità di perdita di guadagno; e. gli assegni familiari nell'agricoltura secondo la LAF550.

2

Gli organi incaricati dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge del 25 giugno 1982551 543 RU 1999 3044. Abrogate dal n. II 5 dell'all. all'O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell'imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

544 RU 2000 1441. Abrogate dal n. II 5 dell'all. all'O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell'imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

545 RU

2007 5125

546 RU

2007 5271

547 RS

831.20

548 [RU 1965 535, 1969 120, 1971 32, 1972 2537 n. III, 1974 1589, 1978 391 n. II 2, 1985 2017, 1986

699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 n. I 5 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8, 2007 5259 n. IV. RU 2007 6055 art. 35].

549 RS

834.1

550 RS

836.1

551 RS

837.0

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 98

831.101

sull'assicurazione contro la disoccupazione possono utilizzare il numero d'assicurato conformemente al diritto anteriore al massimo fino al 31 dicembre 2008.

3

Fino al 31 dicembre 2008, l'UCC assegna, oltre al numero d'assicurato secondo il nuovo diritto, anche il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore.

Disposizione finale della modifica del 7 novembre 2007552 La presente modifica degli articoli 222-225 è applicabile soltanto a formazioni e perfezionamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.

Disposizioni finali della modifica del 24 settembre 2010553 1

Le disposizioni concernenti le indennità per le comunicazioni fiscali giusta gli articoli 27 capoverso 4 e 29 capoverso 7 si applicano alle comunicazioni fiscali trasmesse a partire dall'entrata in vigore della presente modifica.

2

Per ogni anno di contribuzione, le autorità fiscali che non trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo e per ogni salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, le seguenti indennità prelevate dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti:

a. per le comunicazioni trasmesse nel 2011: 7 franchi; b. per le comunicazioni trasmesse nel 2012: 6 franchi; c. per le comunicazioni trasmesse nel 2013: 5 franchi; d. per le comunicazioni trasmesse a partire dal 2014: 3 franchi.

Disposizioni finali della modifica del 21 settembre 2012554 Per quanto concerne gli obblighi di attestazione di cui all'articolo 143 capoverso 3, è applicabile per analogia l'articolo 18 (Disposizioni transitorie) dell'ordinanza del 27 giugno 2012555 sulle partecipazioni di collaboratore.

552 RU

2007 5823

553 RU

2010 4573

554 RU

2012 6329

555 RS

642.115.325.1