01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
21.09.2020 - 31.12.2020
16.06.2020 - 20.09.2020
21.03.2020 - 15.06.2020
01.01.2020 - 20.03.2020
01.05.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.04.2019
01.06.2018 - 31.12.2018
05.09.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 04.09.2017
01.09.2016 - 31.12.2016
01.06.2016 - 31.08.2016
01.01.2015 - 31.05.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
30.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 29.10.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.07.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti
(OAVS)

1

del 31 ottobre 1947 (Stato 14 dicembre 1999) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19462
su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS3), ordina:

Capo primo: Persone assicurate A. Esenzioni dall'assicurazione obbligatoria

Art. 1


4

Stranieri con privilegi diplomatici Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell'articolo
1 capoverso 2 lettera a LAVS: a.

i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze
permanenti, delle missioni speciali e degli uffici d'osservatori, nonché i
membri delle loro famiglie senza attività lucrativa; b.

i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle
loro famiglie senza attività lucrativa; c.

i funzionari internazionali di organizzazioni internazionali con i quali il
Consiglio federale ha concluso un accordo di sede, nonché i membri delle
loro famiglie senza attività lucrativa; d.

il personale di IATA, SITA e UICN, nonché i membri delle loro famiglie
senza attività lucrativa.


Art. 2


5

Adempimento delle condizioni per un periodo di tempo relativamente breve 1

Adempiono le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 1 LAVS per un periodo di tempo relativamente breve le persone che: CS 8 493

1

Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
Secondo la medesima disposizione i tit. marg. sono stati accentrati.

2

RS 831.10

3

Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978
420).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

831.101

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 2

831.101

a.

soggiornano in Svizzera a scopo di visita, cura, vacanza o studi, sempreché
non vi esercitino un'attività lucrativa e non vi stabiliscano il domicilio; b.

esercitano un'attività lucrativa in Svizzera durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile e sono retribuiti da un datore di lavoro all'estero; c.

esercitano un'attività lucrativa indipendente in Svizzera durante al massimo
tre mesi consecutivi per anno civile.

2

I richiedenti l'asilo senza attività lucrativa non sono assicurati per i primi sei mesi successivi alla presentazione della domanda d'asilo. I richiedenti l'asilo riconosciuti
in quanto rifugiati sono assicurati a titolo retroattivo alla data di presentazione della
domanda.


Art. 3

Persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera
per la vecchiaia e per i superstiti 1

Le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l'assoggettamento all'assicurazione giusta la legge federale
costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere
esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di
compensazione competente.

2

...6


Art. 4


7

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
di organizzazioni internazionali Gli istituti d'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti delle organizzazioni internazionali indicate nell'articolo 1 lettera c sono parificati alle assicurazioni statali
estere per la vecchiaia e per i superstiti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b
LAVS.

B. Adesione all'assicurazione8 I.9 Persone occupate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera

Art. 5

Diritto di continuare l'assicurazione Le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l'assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima: a.

dell'inizio dell'attività all'estero; o b.

del termine del periodo di attività all'estero ammesso da una convenzione internazionale.

6

Abrogato dal n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

OAVS

3

831.101

a Richiesta

Per continuare l'assicurazione, il lavoratore e il datore di lavoro devono presentare
per scritto alla cassa di compensazione competente una richiesta congiunta.

b Inizio dell'assicurazione 1

L'assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le condizioni dell'articolo 5 sono soddisfatte.

2

Dopo la scadenza del termine non è più possibile continuare l'assicurazione.

c Fine dell'assicurazione 1

Lavoratori e datori di lavoro possono, con reciproca intesa e rispettando un termine di 30 giorni, recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.

2

Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l'assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l'assicurazione continua, se il lavoratore e il suo datore di lavoro depositano congiuntamente una richiesta scritta, entro
un termine di sei mesi a contare dall'inizio del lavoro.

II.10 Cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che non sono assicurati
in base a una convenzione internazionale

d Condizioni d'adesione I cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che non sono assicurati in base a una convenzione internazionale possono aderire all'assicurazione. L'adesione deve essere
dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

e Inizio dell'assicurazione 1

Se la dichiarazione di adesione è depositata entro un termine di sei mesi, l'assicurazione comincia il giorno in cui la convenzione internazionale ha effetto.

2

Se la dichiarazione d'adesione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il primo giorno del mese che segue quello del deposito della dichiarazione.

f Fine dell'assicurazione 1

Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.

2

Gli assicurati che non adempiono i loro obblighi sono esclusi, previa scadenza del termine inutilizzato dell'articolo 37 capoverso 1 e previa minaccia d'esclusione.

10

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 4

831.101

Capo secondo: Contributi11 A. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa

Art. 6

Nozioni del reddito da un'attività lucrativa 1

Con riserva delle eccezioni indicate espressamente nelle disposizioni che seguono, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro
o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi
i guadagni accessori.

2

Non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa: a.12 il soldo militare, l'indennità di funzione nella protezione civile e le indennità analoghe al soldo nei servizi pubblici antincendio, nei corsi per monitori di
giovani tiratori e nei corsi di monitore di «Gioventù e Sport»; b.13 le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l'articolo 25ter LAI14;

c.

le prestazioni d'istituzioni assistenziali e di soccorso; d.

...15

e.

...16

f.17 gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l'economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell'ambito degli
usi locali o professionali; g.

le borse e prestazioni analoghe per frequentare scuole e corsi, per favorire la
formazione e il perfezionamento professionali, per promuovere o premiare le
attività artistiche, le indagini scientifiche o altri lavori importanti, sempre
che non implichino un rapporto di servizio del beneficiario e il donatore non
possa disporre del risultato del lavoro; h.

le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza indipendenti, nonchè
le prestazioni di previdenza previste da un contratto stipulato con il salariato,
se il beneficiario può pretenderle personalmente dall'istituzione o dal datore
di lavoro all'insorgenza dell'evento assicurato o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza; i.

le indennità di buonuscita fino a concorrenza dell'ultimo salario annuo,
come pure le indennità più elevate assegnate in virtù di un contratto collet11

Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» (n. II cpv. 1 della LF del 19 giu. 1959
che modifica la LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1 gen. 1960
- RU 1959 872 875).

12

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082).

14

RS 831.20

15

Abrogata dal n. I dell'O del 31 ago. 1992 (RU 1992 1830).

16

Abrogata dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 903).

17

Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in
vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).

OAVS

5

831.101

tivo di lavoro, per quanto prestazioni equivalenti non siano già accordate secondo la lettera h; k.

le prestazioni di previdenza assegnate facoltativamente giusta l'articolo 6bis.

bis 18 Prestazioni di previdenza assegnate facoltativamente 1

Non sono considerate reddito proveniente da un'attività lucrativa le prestazioni di previdenza assegnate facoltativamente dal datore di lavoro o da una istituzione di
previdenza indipendente alla cessazione del rapporto di lavoro nella misura in cui,
aggiunte alle prestazioni ai sensi delle lettere h e i dell'articolo 6 capoverso 2, non
superano, in un anno, le percentuali seguenti dell'ultimo salario annuo: Ultimo salario annuo in franchi Percentuale

fino a

120 000

65

per ulteriori

120 000

50

per la parte eccedente 240 000

40

2

Se la prestazione di previdenza è assegnata prima dell'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia, l'importo determinato secondo il capoverso 1 è aumentato dell'ammontare massimo della rendita ordinaria semplice di vecchiaia dell'AVS sino al
momento in cui il beneficiario ha raggiunto questa età.

3

Se il beneficiario non ha ancora compiuto i 60 anni, l'importo determinato giusta i capoversi 1 e 2 è ridotto del 5 per cento per ogni anno mancante, ma al massimo del 75 per cento.

4

Se il beneficiario ha meno di 15 anni di servizio presso il datore di lavoro che accorda questa prestazione, l'importo determinato secondo i capoversi 1 a 3 è ridotto
di un quindicesimo per ogni anno di servizio mancante.

5

Se il rapporto di lavoro è sciolto a causa di una invalidità conferente il diritto a una rendita ai sensi dell'articolo 28 LAI19, l'importo determinato secondo i capoversi 1 e
2 non è ridotto.

6

I versamenti in capitale sono convertiti in rendite. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce a tale scopo tavole di conversione vincolanti20.21

7

La franchigia prevista all'articolo 6quater non è applicabile.22
ter 23 Reddito lucrativo realizzato all'estero Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d'attività lucrativa che pervengono
a una persona domiciliata nella Svizzera 18

Introdotto dal n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).

19

RS 831.20

20

Ottenibili presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

21

Nuovo testo del per. due giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU
1988 1480).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).

23

Originario art. 6

bis. Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1972 2338).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 6

831.101

a.

come proprietario o come socio di aziende o di stabilimenti situati all'estero, b.

come organo di una persona morale con sede all'estero, o c.24 che paga l'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 della legge federale del 14 dicembre 199025 sull'imposta federale diretta (LIFD).

quater 26 Contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo il 62° rispettivamente il
65° anno di età

1

I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 62 anni, se di sesso femminile, o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono
riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1400 franchi
mensili o 16 800 franchi l'anno.

2

I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 62 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono
percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l'anno.

I. Contributi previsti sui reddito proveniente da un'attività dipendente

Art. 7

Salario determinante. Elementi Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare, per
quanto non costituiscano rimborsi di spese: a.

il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le
supplenze;

b.27 le indennità di residenza e di rincaro; c.28 le gratificazioni, i premi di fedeltà e di produzione, come pure il valore di azioni dei salariati, nella misura in cui esso superi il prezzo d'acquisto ed il
lavoratore ne possa disporre; per quanto riguarda le azioni vincolate dei salariati, il valore e il momento della realizzazione del reddito sono stabiliti secondo le disposizioni dell'imposta federale diretta.

d.29 i redditi degli accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la società in accomandita; le partecipazioni dei salariati30 agli utili, nella misura
in cui tali proventi eccedono l'interesse di un capitale eventualmente investito; 24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

25

RS 642.11

26

Originario art. 6

ter. Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

.

27

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1974 1594).

30

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978
420). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

OAVS

7

831.101

e.

le mance, qualora esse costituiscano un elemento importante della retribuzione del lavoro; f.

le prestazioni in natura regolari; g.

le provvigioni e le commissioni; h.31 i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell'amministrazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche;

i.

il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali; k.

le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie; l.

le rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo
analogo;

m.32 le prestazioni dei datori di lavoro per la perdita di salario subita a causa d'infortunio o di malattia; n.

le prestazioni eseguite dai datori di lavoro per compensare la perdita di salario subìta a causa di servizio militare; o.

le indennità di vacanza o per i giorni festivi; p.33 le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall'assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e
all'assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento delle
imposte. Sono eccettuati i contributi dovuti dal salariato sulle prestazioni
speciali uniche che non superano un salario mensile lordo per anno civile,
nonché quelli dovuti sui redditi in natura e sui salari globali; q.34 le indennità di buonuscita e le prestazioni di previdenza assegnate facoltativamente dal datore di lavoro, per quanto non si tratti di prestazioni escluse
dal reddito dell'attività lucrativa conformemente all'articolo 6 capoverso 2
lettere i e k. I contributi relativi a queste indennità sono dovuti al termine del
rapporto di lavoro. Le rendite sono convertite in capitale secondo le tavole
di conversione35 allestite dall'Ufficio federale (art. 6bis cpv. 6).36 31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

32

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

33

Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27
mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).

34

Introdotta dal n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).

35

Ottenibili presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

36

Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU
1988 1480).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 8

831.101


Art. 8


37

Salario determinante. Eccezioni Non sono compresi nel salario determinante: a.

i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza
che adempiono le condizioni per l'esenzione fiscale conformemente alla
LIFD38;

b.

i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei
loro salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari, nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento; c.

le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati,
quelle per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell'azienda, fidanzamento, matrimonio e superamento di esami professionali; d.

le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di
ospedale e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 25-31 LAMal39) e tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento.

bis 40 Rimunerazioni di poco momento provenienti da attività accessorie Le rimunerazioni versate dal datore di lavoro rappresentanti il reddito di attività accessorie che non superano41 2000 franchi per anno civile possono essere escluse dal
reddito soggetto a contribuzione.


Art. 9


42

Spese generali

1

Sono spese generali quelle cui il datore di lavoro deve far fronte nell'ambito della propria attività.

2

Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a
domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario
determinante.

3

Le spese generali possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono almeno il 10 per cento del salario versato. Le spese generali indennizzate
separatamente dal salario possono essere dedotte in ogni caso.


Art. 10


43

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

38

RS 642.11

39

RS 832.10

40

Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

41

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913
2233).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

43

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994 (RU 1994 2162).

OAVS

9

831.101


Art. 11


44

Vitto e alloggio45

1

Il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico sono valutati 27 franchi il giorno. È fatto salvo l'articolo 14. 46 2

Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue:

Fr.

colazione

4.pranzo

8.cena

6.alloggio


9.Art. 12
47


Art. 13


48

Reddito in natura di altra specie Le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di
compensazione secondo le circostanze.


Art. 14

Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui 1

Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l'articolo 5 capoverso 3 LAVS.

2

Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13.49 3

Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l'esercente non raggiungono gli importi qui appresso, i contributi sono
calcolati in base al salario mensile globale seguente:50 a.51 1680 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati; b.

2490 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano integralmente nell'azienda, l'importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di
essi.52

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

47

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994 (RU 1994 2162).

48

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 10

831.101

4

...53


Art. 15


54

Mance

1

e 2 ...55

3

Le mance versate ai salariati d'imprese di trasporto vanno calcolate nel salario determinante soltanto nella misura in cui sono assoggettate ai contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.


Art. 16


56

Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pa gare i contributi 1

Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 48 300 franchi l'anno, i contributi del lavoratore sono
calcolati conformemente all'articolo 21.57 2

Se il datore di lavoro consente alla riscossione dei contributi conformemente all'articolo 14 capoverso 1 LAVS, la tavola scalare dell'articolo 21 non è applicabile. 58

II. Contributi prelevati sul reddito proveniente
da un'attività indipendente
1. In generale

Art. 17


59

Nozione di reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente

Sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi
dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda
commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili
realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso
2 LIFD60 e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta
l'articolo 18 capoverso 4 LIFD.

53

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994 (RU 1994 2162).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

55

Abrogati dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2681).

58

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

60

RS 642.11

OAVS

11

831.101


Art. 18

Deduzioni dal reddito lordo 1

Per distinguere e determinare le deduzioni dal reddito lordo ammesse in conformità dell'articolo 9 capoverso 2 lettere a-e LAVS, sono applicabili, attualmente, le
disposizioni in materia di imposta federale diretta.61 2 L'interesse del capitale proprio investito nell'azienda, che può essere dedotto dal
reddito lordo conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS, è del 3,5 per
cento.62 Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.63 3

...64


Art. 19


65

Reddito di poco momento proveniente da attività indipendenti eser citate a titolo accessorio Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non
supera66 2000 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta
dell'assicurato.


Art. 20

Persone tenute a pagare i contributi 1

I contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente conseguito in un'azienda devono essere pagati dal proprietario e, in caso di affitto o
di usufrutto, dall'affittuario o dall'usufruttuario. In caso di dubbio, deve versare i
contributi chi è tenuto a pagare le imposte sul reddito entrante in linea di conto o, se
quest'ultimo non è soggetto all'imposta, chi conduce l'azienda per conto proprio.

2

...67

3

I membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica,
devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività. 68

Art. 21


69

Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente 1

Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 7800 franchi annui, ma è inferiore a 48 300 franchi, i contributi sono calcolati come
segue:

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2681).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

64

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

65

Abrogato dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5
apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

66

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913
2233).

67

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422).

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 12

831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale
del reddito

di almeno fr.

ma inferiore a fr.

7 800

14 300

4,2

14 300

18 300

4,3

18 300

20 300

4,4

20 300

22 300

4,5

22 300

24 300

4,6

24 300

26 300

4,7

26 300

28 300

4,9

28 300

30 300

5,1

30 300

32 300

5,3

32 300

34 300

5,5

34 300

36 300

5,7

36 300

38 300

5,9

38 300

40 300

6,2

40 300

42 300

6,5

42 300

44 300

6,8

44 300

46 300

7,1

46 300

48 300

7,4 70

2

Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6quater è inferiore a 7800 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

2. Fissazione dei contributi nella procedura ordinaria

Art. 22


71

Periodo di contribuzione e di computo 1

Il contributo annuo sul reddito netto dell'attività lucrativa indipendente è stabilito in una decisione di fissazione dei contributi per un biennio che comincia con un millesimo pari.72 2

Il contributo annuo è calcolato, di regola, sul reddito netto medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione
costituiscono il periodo di computo.73 3

Il contributo annuo sul reddito netto di un'attività indipendente accessoria, occasionalmente esercitata, è fissato per l'anno civile in cui il reddito è stato conseguito.

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999
2681).

71

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

72

Vedi anche la disp. derogatoria alla fine del presente testo.

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

OAVS

13

831.101


Art. 23


74

Determinazione del reddito e del capitale proprio 1

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e
il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.75 2

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono tolti o dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito o sul prodotto del lavoro, passata in giudicato, se essa è stata eseguita secondo criteri identici o analoghi a quelli applicabili all'imposta federale diretta, o altrimenti dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta.

3

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.

4

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione.

bis 76 Contributo speciale sugli utili in capitale77 1 Un contributo speciale è riscosso sugli utili in capitale giusta l'articolo 17 se sono
sottoposti a un'imposta annuale conformemente all'articolo 47 o all'articolo 218 capoverso 2 LIFD78.79 2

Il contributo speciale è dovuto per l'anno per il quale l'utile in capitale è stato tassato dall'imposta federale diretta.80

3

Non è dedotto l'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera e81 LAVS.

bisa82 Contributo speciale sugli utili in capitale in caso di periodo fiscale
annuo

1

In caso di tassazione dell'imposta federale diretta secondo l'articolo 41 LIFD83,è riscosso un contributo speciale sugli utili in capitale giusta l'articolo 17 che non possono essere rilevati né nella procedura ordinaria né in quella straordinaria.

2

In caso di cessazione dell'attività aziendale, gli utili in capitale sono determinati d'ufficio dalle autorità fiscali cantonali, negli altri casi su domanda delle casse di
compensazione.

74

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

76

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

78

RS 642.11

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1998 3022).

80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

81

RU 1985 1541 82

Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

83

RS 642.11

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 14

831.101

3

Se gli utili in capitale non possono essere desunti da una tassazione dell'imposta cantonale passata in giudicato, le autorità fiscali devono separare gli utili dai redditi
ordinari. La procedura della LIFD si applica per analogia.

4

L'articolo 23bis capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

ter 84 Utili in capitale parificati a prestazioni di previdenza85 1

L'articolo 6bis è applicabile per analogia al calcolo del contributo speciale sugli utili in capitale conseguiti al momento della cessazione totale dell'attività aziendale se: a.

un assicurato ha compiuto i cinquant'anni in tale momento; oppure b.

l'utile risulta da un'invalidità che dà diritto a una rendita ai sensi dell'articolo
28 LAI86.87

2

Si considera che:

a.

l'ultimo salario annuo (cpv. 1) è il reddito annuo medio dell'attività lucrativa
indipendente determinante per il calcolo dei contributi degli ultimi cinque
anni interi;

b.

il numero degli anni di servizio (cpv. 4) è quello degli anni durante i quali è
stata esercitata l'attività lucrativa; c.

lo scioglimento del rapporto di lavoro (cpv. 5) è la cessazione dell'attività lucrativa indipendente.

3

...88

3. Fissazione dei contributi nella procedura straordinaria

Art. 24


89

In difetto della comunicazione fiscale 1

La cassa di compensazione deve valutare il reddito netto determinante per stabilire il contributo annuo, se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito.90 2

La cassa di compensazione designa il reddito annuo su cui è calcolato il contributo annuo.

84

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

86

RS 831.20

87

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

88

Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1082).

89

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

OAVS

15

831.101


Art. 25


91

Per inizio di un'attività lucrativa indipendente o modificazione delle
basi di reddito

1

Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subìto, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione
o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha
influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il
reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dal
cominciamento della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino
all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione.

2

Le donne al compimento dei 62 anni e gli uomini dei 65, in grado di provare o rendere verosimile una riduzione notevole e durevole dell'attività lucrativa, e se ciò
ha influito sensibilmente sul reddito, possono esigere che la cassa di compensazione
proceda alla valutazione del reddito netto determinante, a contare dall'anno civile
seguente e fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione, e nuovamente al calcolo dei contributi.

3

I contributi sono fissati separatamente per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione, i contributi sono stabiliti
fondandosi sul reddito netto determinante per questo periodo.

4

Se il reddito netto del primo esercizio commerciale si scosta in modo particolarmente sensibile da quello dei due anni seguenti, i contributi vengono calcolati soltanto a contare dall'anno precedente il secondo periodo ordinario di contribuzione,
basandosi sul reddito netto che serve da base per il calcolo dei contributi di questo
periodo. Ciò avviene soltanto se il primo esercizio commerciale: a.

inizia il 1° gennaio di un anno pari; o b.

comincia in un anno dispari e termina in un anno pari. 92 5

Se, più tardi, dalla comunicazione dell'autorità fiscale cantonale risulta un reddito netto superiore od inferiore, la cassa di compensazione esigerà o restituirà la differenza di contributi.


Art. 26


93

Valutazione

1

La cassa di compensazione valuta il reddito netto fondandosi su tutti gli atti di cui dispone.

2

L'assicurato deve riempire il modulo di dichiarazione del reddito entro il termine fissatogli dalla cassa di compensazione, dare indicazioni veritiere e, se richiesto,
presentare i giustificativi necessari.

91

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

93

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 16

831.101

3

Se, nonostante diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione fissa, mediante decisione, i contributi in base al reddito valutato secondo
il suo apprezzamento.

4. Comunicazione delle autorità fiscali

Art. 27


94

1

Per tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alla competente autorità fiscale cantonale le
indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Queste indicazioni sono stabilite
dall'Ufficio federale.95 2

Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni alle casse di compensazione.

3

Se l'autorità fiscale cantonale non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente agli articoli 23 e seguenti, essa comunica spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione, la quale provvede,
ove occorra, a trasmetterli alla cassa di compensazione competente.96 4

Per ogni comunicazione fatta conformemente ai capoversi 2 e 3, le autorità fiscali ricevono una adeguata indennità. Questa è fissata dall'Ufficio federale dopo aver
sentito i Cantoni.

B. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa 97

Art. 28


98

Calcolo dei contributi 1

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 324 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono
determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendite. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in
forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente: 94

Abrogato dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

95

Nuovo testo del per. due giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU
1988 1480).

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

97

Tit. che precedeva l'art. 27 e posposto giusta il n. II cpv. 2 del DCF del 19 nov. 1965, in vigore
dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

OAVS

17

831.101

Sostanza o rendita annua
moltiplicata per 20

Contributo annuo

Supplemento per ogni 50 000
franchi di sostanza
o rendita moltiplicata per 20 Fr.

Fr.

Fr.

meno di 250 000

324

250 000

336

84

1 750 000

2856

126

4 000 000 e oltre

8400

- .99

2

Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

3

Per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo della rendita annua moltiplicata per 20 devono essere arrotondati fino ai prossimi 50000 franchi inferiori.

4

Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi.100

5

I coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.101
bis 102 Persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a
tempo pieno

1

Le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno
civile, i contributi pagati a titolo di un'attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore
di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l'articolo 28. I loro contributi pagati sul reddito di103 una attività lucrativa devono in tutti
i casi raggiungere il contributo minimo secondo l'articolo 28.

2

Se l'assicurato è assoggettato come persona senza attività lucrativa, è applicabile l'articolo 30.

99

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

100

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

101

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

102

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17
giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

103

RU 1985 1449

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 18

831.101


Art. 29


104

Periodo di contribuzione e di calcolo, basi di calcolo 1

Di regola, il contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per un periodo di contribuzione di due anni. 105 2

Per principio, il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo
comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio
dell'anno precedente il periodo di contribuzione.

3

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di ripartizione intercantonali.106 4

Gli articoli 22 a 27 sono applicabili per analogia alla fissazione dei contributi secondo i capoversi 1 a 3.

5

La determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione
delle autorità fiscali del Cantone di domicilio.

6

L'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 LIFD107 deve essere parificato al reddito acquisito sotto forma di
rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le
casse di compensazione.108
bis 109 Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici 1

L'istituto scolastico notifica alla cassa di compensazione competente, secondo l'articolo 118 capoverso 3, il nome, la data di nascita, l'indirizzo, lo stato civile, il numero di assicurato e la cittadinanza degli studenti che hanno compiuto 20 anni nel
corso dell'anno civile precedente.

2

L'istituto scolastico ricerca i dati menzionati nel capoverso 1 presso gli studenti e li trasmette alla cassa di compensazione allegando eventualmente documenti attestanti
che lo studente ha esercitato un'attività lucrativa. L'istituto informa gli studenti della
trasmissione delle informazioni ottenute.

3

Se la formazione dura meno di un anno, la notifica deve essere effettuata al più tardi due mesi dopo l'inizio della formazione. Quando la formazione si estende su
parecchi anni, la notifica è effettuata una volta all'anno, ma al più tardi al termine
dell'anno civile corrispondente.

4

Se per frequentare l'istituto è necessario che lo studente debba esercitare un'attività lucrativa, l'obbligo di notifica decade.

104

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

105 Vedi anche la disp. derogatoria alla fine del presente testo.

106

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

107

RS 642.11

108

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

109

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

OAVS

19

831.101

ter 110 Riscossione dei contributi da parte degli istituti scolastici 1

La riscossione dei contributi può essere affidata a un istituto scolastico se esso conclude con la cassa di compensazione un accordo scritto mediante il quale s'impegna: a.

ad agire in nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni legali; b.

a rispettare la divisione del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e
l'istituto scolastico; c.

ad autorizzare la cassa di compensazione a consultare i documenti determinanti in caso di disaccordo.

2

Se l'istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di compensazione scioglie l'accordo.


Art. 30


111

Imputazione, dei contributi versati, al reddito di un'attività lucrativa 1

Gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l'anno in questione vengano imputati a
quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.

2

Gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l'imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di un'attività lucrativa alla cassa di
compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.

3

...112

C. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano
un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano
un'attività lucrativa
113

Art. 31

Riduzione dei contributi114 1

Chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del
contributo intiero.115 110

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

111

Abrogato dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5
apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

112

Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 1996 (RU 1996 2758).

113

Tit. che precedeva l'art. 30 e posposto giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen.
1979 (RU 1978 420).

114

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

115

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 20

831.101

2

La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie.116


Art. 32

Condono dei contributi 1

Le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e
motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la
domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa
esprimere il suo parere.

2

La cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il
periodo di due anni al massimo.

3

Una copia della decisione di condono dev'essere notificata al Cantone di domicilio; questo può impugnare la decisione in conformità dell'articolo 84 LAVS.

4

...117

D. Contributi dei datori di lavoro

Art. 33


118

Eccezioni all'obbligo di pagare i contributi Non sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro: a.

le missioni diplomatiche, le rappresentanze permanenti, le missioni speciali,
gli uffici di osservatore, nonché i posti consolari; b.

le organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede; c.

le amministrazioni pubbliche e le imprese di trasporto degli Stati esteri.

E. Disposizioni diverse

Art. 34


119

Pagamento dei contributi 1

Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione: a.

i datori di lavoro, ogni mese o, se essi occupano soltanto pochi lavoratori,
ogni trimestre;

b.

i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze personale domestico, di regola ogni semestre; 116

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517). Un
per. 2 è stato abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338).

117

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422).

118

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

119

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

OAVS

21

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c.

le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non
esercitano un'attività lucrativa come pure i salariati il cui datore di lavoro
non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre.

2

Per le persone tenute a pagare contributi di esiguo importo, come pure in certi casi particolari, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi
ma non superiori ad un anno.

3

La cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, in vece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma
approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine
dell'anno civile.

4

I contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili dalla sua scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni.

5

... 120


Art. 35


121

Conteggio

1

Il conteggio del datore di lavoro comprende le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

2

La cassa di compensazione stabilisce il periodo di conteggio. Quest'ultimo può comprendere uno o più periodi di pagamento, ma deve estendersi al massimo per un
anno civile.

3

Il datore di lavoro deve fornire le indicazioni richieste entro un mese dal termine del periodo di conteggio.


Art. 36

Riscossione dei contributi di intermediari appartenenti
a determinati rami professionali122 Le persone salariate che fanno da intermediarie tra datore di lavoro e lavoratore,
quali i vignaioli o altri lavoratori a cottimo, i lavoratori a domicilio nonchè gli imprenditori privati di automobili postali devono pagare direttamente alla cassa di
compensazione competente i contributi dei salariati e quelli del datore di lavoro.123 I
datori di lavoro sono tenuti a rimborsare loro i contributi di datore di lavoro sul totale dei salari pagati.

120

Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 1998 (RU 1998 2579).

121

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

122

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1230).

123

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1230).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 22

831.101


Art. 37


124

Intimazione per il pagamento dei contributi e per il regolamento dei
conti

1

Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un termine supplementare da 10 a 20 giorni.

2

Con l'intimazione è addossata all'interessato una tassa da 10 a 200 franchi ed è richiamata la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza dell'intimazione.125

3

L'intimazione deve essere recapitata in modo tale che il termine supplementare impartito scada al più tardi due mesi dopo la scadenza del periodo di pagamento o di
conteggio.126


Art. 38


127

Tassazione d'ufficio

1

Se, alla scadenza del termine fissato in conformità dell'articolo 37 capoverso 1128 non sono pagati i contributi di datore di lavoro o i contributi dei salariati oppure non
sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti, ove occorra, mediante tassazione d'ufficio.

2

La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel
corso dell'anno, basarsi su somme forfettarie di salari e procedere al regolamento
definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno. 129 3

Le spese causate dalla tassazione d'ufficio possono essere messe a carico dell'inadempiente.

bis 130 Dilazione di pagamento 1

Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si obbliga a versare regolarmente degli acconti ed eseguisce immediatamente il primo
pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento,
sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi
correnti potranno essere pagati puntualmente.

2

La cassa di compensazione fissa per iscritto le condizioni di pagamento, segnatamente l'importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della particolare situazione del debitore.

124

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

125

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082).

126

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082).

127

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951 in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

128

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

129

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082).

130

Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

OAVS

23

831.101

3

La dilazione concessa cade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come intimazione nel
senso dell'articolo 37, se quest'ultima non è stata ancora emessa.


Art. 39

Pagamento di contributi arretrati Se una cassa di compensazione ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, essa deve ordinare il
pagamento dei contributi arretrati. È riservato l'articolo 16 capoverso 1 LAVS.


Art. 40

Condono del debito

1

Alle persone che potevano ritenere in buona fede di non dovere i contributi loro reclamati può essere condonato tutto il debito o parte di esso, quando il pagamento
dei contributi costituisca per esse un onere troppo grave avuto riguardo alle loro
condizioni economiche.

2

Il condono è accordato dalla cassa di compensazione a domanda scritta della persona tenuta a pagare i contributi arretrati. La domanda dev'essere motivata e presentata alla cassa di compensazione entro 20 giorni dalla notificazione dell'ordine di
pagamento. È riservato il capoverso 3.

3

Se le condizioni indicate nel capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa di compensazione può accordare il condono anche di moto proprio.

4

Le decisioni di condono devono essere notificate al richiedente.131

Art. 41


132

Ricupero di contributi non dovuti Chi ha pagato contributi non dovuti può esigerne la restituzione dalla cassa di compensazione. È riservata la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 3 LAVS.

bis 133 Interessi di mora

1

Gli interessi di mora devono essere pagati allorquando il debitore viene escusso o fa fallimento. Negli altri casi gli interessi di mora sono dovuti se i contributi sollecitati giusta il diritto federale raggiungono almeno 3000 franchi e non sono pagati entro due mesi a contare dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere.

2

Gli interessi di mora iniziano a decorrere: a.

di regola, a contare dalla fine del periodo di pagamento; b.

in caso di reclamo di contributi arretrati, dal termine dell'anno civile per il
quale i contributi sono dovuti; 131

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

132

Nuovo testo giusta il n. I 1 del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

133

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1°
lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 24

831.101

c.

per i contributi personali non versati nei limiti della procedura straordinaria
e per i contributi speciali giusta l'articolo 23bis, dall'inizio del mese civile che
segue la decisione;

d.

per i contributi in base a un conteggio annuo giusta l'articolo 34 capoverso
3, dall'inizio del mese civile che segue la fatturazione della cassa di compensazione.

3

Gli interessi cessano di decorrere: a.

in caso di reclamo di contributi arretrati, alla fine del mese civile che precede
la decisione ad essi relativa se i contributi dovuti sono pagati prima della
fine del secondo mese che segue la decisione; b.

in caso di esecuzione, con il pagamento dei contributi; c.

negli altri casi alla fine del mese civile che precede il pagamento o l'ultimo
pagamento parziale.

4

Il tasso d'interesse è dello 0,5 per cento al mese o, in caso di esecuzione, del 6 per cento all'anno.

ter 134 Interessi compensativi 1

Viene accordato un interesse compensativo dello 0,5 per cento il mese civile in caso di pagamento di contributi non dovuti per un importo di al minimo 3000 franchi
restituiti dalla cassa di compensazione.

2

Gli interessi compensativi cominciano a decorrere alla fine dell'anno civile nel corso del quale i contributi sono stati versati in più.

3

Se il datore di lavoro versa i contributi giusta l'articolo 34 capoverso 3, quelli versati in più non danno diritto a interessi compensativi. 135


Art. 42


136

Contributi irrecuperabili 1

Se l'esecuzione promossa contro un debitore di contributi è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili i contributi dovuti. Se più tardi il debitore
diventa solvente, deve essere richiesto il pagamento dei contributi dichiarati irrecuperabili.

2

Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l'importo riscosso sarà imputato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e
successivamente, in misura proporzionale, agli altri crediti.137 3

...138

134

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1°
lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082).

135

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

136

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

137

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

138

Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338).

OAVS

25

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Art. 43

Garanzia degli eredi

Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente
del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero139.


Capo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidi140 A. Diritto alla rendita Art. 44 e 45141

Art. 46


142

Diritto alla rendita per vedove e per vedovi 1

La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LAVS, sempreché il figlio nasca vivo. Se il figlio nasce
entro 300 giorni dalla morte del marito, si presume che quest'ultimo sia il padre del
figlio.

2

Sono considerati affiliati secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera b LAVS i figli ai quali, alla morte della madre affiliante o del padre affiliante, spetterebbe una rendita
per orfani secondo l'articolo 49.

3

Il diritto ad una rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio, se quest'ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro 10 anni
dalla sua conclusione.


Art. 47


143

Rendite d'orfani per figli postumi Il figlio nato dopo la morte del padre ha diritto a una rendita per orfani a contare dal
primo giorno del mese seguente a quello della nascita.


Art. 48


144



Art. 49


145
Rendite per affiliati 1

Gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti in virtù dell'articolo 25 LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente
le spese di mantenimento e d'educazione.

139

RS 210

140

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

141

Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

142

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

143

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

144

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

145

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 26

831.101

2

Tale diritto sorge però solo se l'affiliato alla morte dei genitori affilianti è già al beneficio di una rendita ordinaria per orfani conformemente all'articolo 25 LAVS.

3

Il diritto si estingue se l'affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento.

B. Rendite ordinarie

Art. 50


146

Concetto dell'anno intero di contribuzione Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo
gli articoli 1 o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.

a147 148 Determinazione della durata di contribuzione degli anni 19481968 1

La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all'estero secondo il
dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d'attività
non possono essere ricostituiti esattamente.

2

L'Ufficio federale elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948-1968.

b149 Ripartizione dei redditi
a. Disposizioni generali 1

I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno durante il quale i due coniugi erano assicurati presso l'AVS. Le lacune di contribuzione che possono essere colmate conformemente agli articoli 52b-52d sono considerate periodi di assicurazione. Il conteggio degli anni di contribuzione mancanti secondo l'articolo 52d si effettua in base al numero di anni di contribuzione al momento del divorzio o dell'insorgere del secondo caso d'assicurazione.

2

Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell'anno civile intero. I periodi di contributo non
sono tuttavia trasferiti.

3

I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio nonché durante l'anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione.

146

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

147

Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

148

Originario art. 50bis.

149

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

OAVS

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831.101

c150 b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di an nullamento del matrimonio 1

In caso di scioglimento di un matrimonio mediante divorzio o annullamento, i coniugi possono chiedere congiuntamente o separatamente la ripartizione dei redditi. È
fatto salvo l'articolo 50g.

2

La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata presso ogni cassa di compensazione che tiene un conto individuale per uno dei coniugi.

d151 c. Compiti delle casse di compensazione committenti 1

La cassa di compensazione che riceve la domanda relativa alla ripartizione dei redditi (cassa committente) incarica tutte le casse di compensazione che tengono i conti
individuali dei coniugi (casse coinvolte) di ripartire i redditi realizzati durante il
matrimonio. Essa comunica alle casse coinvolte quali sono gli anni sottoposti alla
ripartizione.

2

Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna ad ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali, nonché un nuovo certificato d'assicurazione.

e152 d. Compiti delle casse di compensazione interessate Se le condizioni per una ripartizione dei redditi sono soddisfatte, le casse di compensazione interessate devono svolgere i compiti seguenti: a.

aprire un nuovo conto individuale per il coniuge del loro assicurato, nella
misura in cui non sia già disponibile; b.

procedere alla divisione a metà dei redditi dell'assicurato durante gli anni civili del matrimonio; c.

iscrivere la metà del reddito dell'assicurato nel conto individuale del suo coniuge; d.

trasmettere alla cassa committente un compendio dei conti individuali di
ogni coniuge, contenente informazioni relative alla ripartizione dei redditi.

f153 e. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione
dei redditi da parte di uno dei coniugi 1

Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione committente informa l'altro coniuge del deposito della
domanda. Essa invita quest'ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto.

2

Se l'altro coniuge rifiuta di partecipare alla procedura, se la comunicazione non gli può essere trasmessa o se il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha 150

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

151

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

152

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

153

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 28

831.101

depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un nuovo certificato d'assicurazione nonché un compendio dei suoi conti individuali.

g154 f. Procedura in caso di riscossione di una rendita Se uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita, la procedura di ripartizione dei
redditi deve essere effettuata d'ufficio dalla cassa di compensazione che versa la rendita.

h155 g. Effetto della ripartizione dei redditi Il reddito proveniente da un'attività lucrativa iscritto nel conto individuale in ragione
della ripartizione dei redditi è considerato come reddito proprio all'atto del calcolo
delle rendite che sorgono successivamente.


Art. 51


156

Calcolo del reddito annuo medio 1

...157

2

Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimente tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all'articolo 52bis, come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell'articolo 52 ter.158 3

Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d'invalidità,
degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d'invalidità, né del pertinente reddito dell'attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all'avente
diritto.159

4

All'atto del calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge riscuote o ha riscosso una rendita d'invalidità viene preso in considerazione, per gli anni durante i quali la rendita è stata versata, soltanto il reddito annuo medio determinante
per la rendita d'invalidità in quanto reddito del coniuge proveniente da un'attività lucrativa secondo l'articolo 29quinquies LAVS.160 5

Se il coniuge ha diritto soltanto a una mezza rendita o a un quarto di rendita, la metà del reddito annuo determinante è aggiunta al reddito del coniuge invalido. 161 6

I capoversi 4 e 5 sono applicabili per analogia per la ripartizione dei redditi in caso di scioglimento del matrimonio.162 154

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

155

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

156

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

157 Abrogato dal n. I dell'O del 17 set. 1997 (RU 1997 2219).

158

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

159

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

160

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

161

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

162

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

OAVS

29

831.101

bis 163 Fattori di rivalutazione 1

L'Ufficio federale stabilisce ogni anno i fattori di rivalutazione dell'ammontare dei redditi dell'attività lucrativa secondo l'articolo 30 capoverso 1 LAVS.164 2

Per determinare i fattori di rivalutazione si divide l'indice delle rendite, secondo l'articolo 33ter capoverso 2 LAVS, per la media, ponderata con il fattore 1,1, degli
indici dei salari di tutti gli anni civili registrati dalla prima iscrizione nel conto individuale dell'assicurato fino all'anno precedente l'evento assicurativo.165
ter 166 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei salari e dei prezzi 1

L'Ufficio federale informa la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dell'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo dell'Ufficio federale di statistica nonché dell'indice dei salari dell'Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. La Commissione sottopone al Consiglio
federale proposte circa la fissazione dell'indice delle rendite al 1° gennaio seguente se: a.

l'indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di giugno è aumentato di
più del 4 per cento negli ultimi dodici mesi; o b.

le rendite non sono state aumentate il 1° gennaio precedente.167 1bis

La base (valore 100 punti) dell'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 2 LAVS è costituita:

a.

dal livello di 104,1 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice svizzero dei
prezzi al consumo;

b.

dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.168 2

L'Ufficio federale esamina periodicamente la situazione finanziaria dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini
alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Questa Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i
due indici menzionati all'articolo 33ter capoverso 2 LAVS, tenendo conto dell'articolo 212 OAVS.

quater 169 Comunicazione dell'importo della rendita adeguata L'importo della rendita adeguata all'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 1 LAVS è notificato all'avente diritto sotto forma di decisione soltanto su
domanda scritta.

163

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

164

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

165

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219).

166

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

167

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1288).

168

Introdotto dall'art. 11 dell'O 82 del 24 giu. 1981 su gli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e
dei salari nell'AVS/AI, in vigore dal 1° gen. 1982 [RU 1981 1014].

169

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 30

831.101


Art. 52


170

Scala delle rendite parziali 1

Le rendite parziali corrispondono alle seguenti percentuali della rendita completa: Rapporto tra il numero di anni interi
di contribuzione dell'assicurato e quello
degli assicurati della sua classe d'età, in per cento Rendita parziale
in per cento
della rendita completa Numero
della scala
delle rendite

di almeno

ma inferiore a

2,28

2,27

1

2,28

4,55

4,55

2

4,55

6,82

6,82

3

6,82

9,10

9,09

4

9,10

11,37

11,36

5

11,37

13,64

13,64

6

13,64

15,91

15,91

7

15,91

18,19

18,18

8

18,19

20,46

20,45

9

20,46

22,73

22,73

10

22,73

25,01

25,00

11

25,01

27,28

27,27

12

27,28

29,55

29,55

13

29,55

31,82

31,82

14

31,82

34,10

34,09

15

34,10

36,37

36,36

16

36,37

38,64

38,64

17

38,64

40,91

40,91

18

40,91

43,19

43,18

19

43,19

45,46

45,45

20

45,46

47,73

47,73

21

47,73

50,01

50,00

22

50,01

52,28

52,27

23

52,28

54,55

54,55

24

54,55

56,82

56,82

25

56,82

59,10

59,09

26

59,10

61,37

61,36

27

61,37

63,64

63,64

28

63,64

65,91

65,91

29

65,91

68,19

68,18

30

68,19

70,46

70,45

31

70,46

72,73

72,73

32

72,73

75,01

75,00

33

75,01

77,28

77,27

34

77,28

79,55

79,55

35

79,55

81,82

81,82

36

81,82

84,10

84,09

37

170

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

OAVS

31

831.101

Rapporto tra il numero di anni interi
di contribuzione dell'assicurato e quello
degli assicurati della sua classe d'età, in per cento Rendita parziale
in per cento
della rendita completa Numero
della scala
delle rendite

di almeno

ma inferiore a

84,10

86,37

86,36

38

86,37

88,64

88,64

39

88,64

90,91

90,91

40

90,91

93,19

93,18

41

93,19

95,46

95,45

42

95,46

97,73

97,73

43

97,73

100,00

100,00

44

1bis L'Ufficio federale emana tavole relative alla graduazione delle rendite parziali in
caso di anticipazione del diritto alla rendita.171 2

Viene assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età
comporti almeno il 97,73 per cento.

3

Se il rapporto tra il tasso medio di contribuzione calcolato sugli anni durante i quali l'assicurato ha pagato i contributi e il tasso medio di contribuzione della sua
classe d'età è inferiore a un anno, la rendita parziale viene ridotta moltiplicandola
per detto rapporto.

4

Per determinare i tassi medi di contribuzione secondo il capoverso 3, si applica un tasso del 4 per cento per gli anni antecedenti al 1973, e un tasso del 7,8 per cento per
gli anni seguenti.

a172 Insorgere dell'evento assicurato prima di compiere 21 anni Se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero, tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere
dell'evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa
sui quali sono stati versati contributi dall'età di 17 anni compiuti fino al sorgere del
diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per
compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la
persona ha versato contributi.

b173 Conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29ter LAVS, i
periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei
20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.

171

Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

172

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

173

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 32

831.101

c174 Periodi di contribuzione nell'anno in cui sorge il diritto alla rendita I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante
questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

d175 Conteggio degli anni di contribuzione mancanti Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si
aggiungono, se l'interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1 o 2 LAVS
o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella
seguente:

Anni interi di contribuzione dell'assicurato Anni interi di contribuzione computati
completivamente fino a da

a

20

26

1

27

33

2

da 34

3

e176 Diritto all'attribuzione di accrediti per compiti educativi Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti anche per gli anni durante i quali i
genitori avevano la custodia dei figli senza avere l'autorità parentale.

f177 Computo di accrediti per compiti educativi 1

Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile.

Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti
accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5.

2

L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello scioglimento del matrimonio o all'anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale
è stata attribuita l'autorità parentale o al genitore superstite.

2bis I genitori divorziati o non coniugati che esercitano congiuntamente l'autorità
parentale possono, fatto salvo il capoverso 4, designare per scritto il genitore al
quale devono essere attribuiti tutti gli accrediti per compiti educativi. In mancanza di
tale designazione, gli accrediti sono attribuiti per metà a ciascuno di essi. L'articolo
29sexies capoverso 3 secondo periodo LAVS è applicabile per analogia.178 174

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

175

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

176

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

177

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

178 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2681).

OAVS

33

831.101

3

Se il figlio muore durante l'anno civile della sua nascita, vengono computati accrediti per compiti educativi durante un anno. Questi accrediti sono ripartiti tra i coniugi, anche quando cadono nell'anno civile del matrimonio. È fatto salvo il capoverso 5.

4

Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l'accredito
intero per compiti educativi.

5

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici
mesi.

g179 Accrediti per compiti assistenziali
a. Condizione dell'economia domestica comune La condizione dell'economia domestica comune con la persona alla quale sono prodigate cure è adempiuta quando quest'ultima vive: a.

nel medesimo appartamento; b.

in un altro appartamento ma nello stesso edificio; c.

in un appartamento situato in un altro edificio sullo stesso terreno o su un
terreno vicino.

h180 b. Minori che richiedono cure Per quanto concerne il diritto agli accrediti per compiti assistenziali, il sussidio d'assistenza per una grande invalidità di grado medio secondo l'articolo 13 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961181 sull'assicurazione per l'invalidità è parificato all'assegno per grandi invalidi.

i182 c. Condizioni soddisfatte contemporaneamente da parecchie persone Quando parecchie persone soddisfano contemporaneamente le condizioni per il
computo di accrediti per compiti assistenziali, l'accredito è suddiviso in parti uguali
fra tutte le persone che ne hanno diritto.

k183 d. Computo di accrediti per compiti assistenziali Per la determinazione dell'importo degli accrediti per compiti assistenziali, l'articolo
52f è applicabile per analogia.

179

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

180

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

181

RS 831.201

182

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

183

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 34

831.101

l184 e. Domanda

1

Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda
deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o
dal suo rappresentante legale.

2

Se parecchie persone fanno valere il diritto all'accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente.


Art. 53


185

Tavole delle rendite

1

L'Ufficio federale stabilisce tavole delle rendite d'uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell'importo minimo della stessa.186

2

Le rendite mensili vengono arrotondate al franco superiore qualora l'importo considerato comprenda una frazione uguale o superiore a 50 centesimi e al franco inferiore se detta frazione non raggiunge i 50 centesimi.

bis 187 Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata
di contribuzione incompleta Se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l'importo
massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in
caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio
della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo
totale deve essere diviso per tre.


Art. 54


188

Calcolo delle rendite per superstiti Quando la persona deceduta ha compiuto l'età indicata qui sotto, l'aumento del reddito medio proveniente da un'attività lucrativa, secondo l'articolo 33 capoverso 3
LAVS, ammonta a:

meno di 23

100 per cento

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28-29

40

30-31

30

184

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

185

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

186

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

187

Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

188

Abrogato dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

OAVS

35

831.101

32-34

20

35-38

10

39-45

5

più di 45

0

bis 189 Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani 1

Le rendite per figli e le rendite per orfani sono ridotte conformemente all'articolo 41 capoverso 1 LAVS nella misura in cui, aggiunte alla rendita del padre o a quella
della madre, il loro importo supererebbe quello del reddito annuo medio determinante per il calcolo di questa rendita, aumentato dell'importo mensile massimo della
rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).

2

Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia
a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo
importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).

3

La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.

4

Nei casi di rendita parziale, l'importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l'articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.

C. Rendite straordinarie190 191

Art. 55


192

Riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani La riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani (art. 43 cpv. 3 LAVS) si
effettua conformemente all'articolo 54bis capoversi 2 e 3. Gli importi mensili delle
rendite ridotte sono arrotondati al franco superiore o inferiore conformemente all'articolo 53 capoverso 2.

189

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

190

Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU
1960 242).

191

Originario tit. avanti l'art. 56.

192

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 36

831.101

D. Età flessibile per il godimento della rendita193 I. Rinvio della rendita194
bis 195 Esclusione del rinvio delle rendite196 Sono escluse dal rinvio previsto all'articolo 39 LAVS197 : a.

...198

b.199 le rendite di vecchiaia che succedono a una rendita d'invalidità; c.

le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grande invalido; d. a f. ...200

ter 201 Supplemento per il rinvio della rendita 1

In caso di rinvio, il supplemento percentuale della rendita è il seguente: Anni

e 0-2 mesi

e 3-5 mesi

e 6-8 mesi

e 9-11 mesi

1

5,2

6,6

8,0

9,4

2

10,8

12,3

13,9

15,5

3

17,1

18,8

20,5

22,2

4

24,0

25,8

27,7

29,6

5

31,5

2

Il supplemento è determinato dividendo la somma delle quote mensili rinviate per il numero di mesi corrispondenti. Questa somma è moltiplicata per il tasso d'aumento corrispondente in virtù del capoverso 1.

3

Quando rendite di superstite succedono a una rendita di vecchiaia rinviata, l'importo del supplemento ammonta:

a.

per le rendite di vedove e di vedovi, all'80 per cento del supplemento versato
sino ad allora;

b.

per le rendite di orfani, al 40 per cento del supplemento versato sino ad allora.

4

La somma di tutti i supplementi non deve superare l'importo del supplemento della rendita di vecchiaia.

5

L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

193

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

194

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

195

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

196

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

197

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

198

Abrogata dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 903).

199

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

200

Abrogate dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

201

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

OAVS

37

831.101

quater 202 Dichiarazione di rinvio e revoca 1

Per gli uomini, il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il compimento dei 65 anni; per le donne, quello dei 62 anni. La dichiarazione di rinvio
va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante
questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va
stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

2

La revoca va fatta per iscritto.

3

Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

4

Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio.203 5

...204

II. Anticipazione della rendita205

Art. 56


206

Importo della riduzione 1

La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata.

2

Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della rendita anticipata.207 3

Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il
numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.

4

L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.


Art. 57


208

Riduzione delle rendite per superstiti 1

Quando una rendita per superstiti succede a una rendita di vecchiaia anticipata, la rendita è ridotta soltanto di una percentuale dell'importo della riduzione determinata
in virtù dell'articolo 56. Questa percentuale ammonta: a.

all'80 per cento per le rendite per vedove e per vedovi; b.

al 40 per cento per le rendite per orfani.

2

La somma delle riduzioni delle rendite per vedove, per vedovi o per orfani non deve superare l'importo della riduzione secondo l'articolo 56. Quando il numero
d'aventi diritto cambia, l'importo della riduzione deve essere adeguato.

202

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

203

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

204

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

205

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

206

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

207

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 29 nov. 1995 alla fine del presente testo (n. II RU
1996 668).

208

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 38

831.101


Art. 58

a 66209 E. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari210

Art. 66

bis 211 Assegno per grandi invalidi212 1

L'articolo 36 OAI213 è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.

2

L'articolo 41 LAI214 e gli articoli 86 a 88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell'assegno per grandi invalidi.

ter 215 Mezzi ausiliari

Il Dipartimento stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai
beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da consegnare e regola la procedura di consegna.

F. Rapporto con l'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione
contro gli infortuni
216
quater 217 1

Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS e può pretendere in seguito un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni,
la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AVS all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni.

2

Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a
prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AVS avrebbe dovuto pagare all'assicurato se non si fosse infortunato.

209

Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

210

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

211

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O
del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

212

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

213

RS 831.201. Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

214

RS 831.20

215

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

216

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

217

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O
del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).

OAVS

39

831.101

G. Disposizioni varie218 I. Esercizio del diritto

Art. 67

1

Il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti,
un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o
gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che a norma dell'articolo 76 capoverso 1 possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.219 1bis

Soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.220 1ter

L'articolo 66 OAI221) è applicabile all'esercizio del diritto ad assegni per grandi invalidi e a mezzi ausiliari.222 223 2

Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative,
le condizioni di diritto e la richiesta.224 II. Determinazione delle rendite

Art. 68

Rendite ordinarie

1

Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita. Al modulo vanno allegati i certificati di assicurazione dell'avente diritto, del coniuge e dei familiari in possesso di un certificato di assicurazione e che
possono pretendere prestazioni in ragione del medesimo evento assicurato.225 2

Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l'avente diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall'Ufficio centrale di compensazione i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce. 226 3

La decisione di assegnazione della rendita dev'essere notificata: a.

all'avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale; 218

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

219

Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in
vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).

220

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

221

RS 831.201

222

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

223

Originario cpv. 1bis.

224

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

225

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

226

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 40

831.101

b.

alla terza persona o all'autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita conformemente all'articolo 67 capoverso 1 o alla quale è versata la rendita in
conformità dell'articolo 76 capoverso 1; c.227 all'assicuratore contro gli infortuni competente, se questi versa prestazioni all'assicurato;

d.

...228


Art. 69


229

III. Determinazione dell'assegno per grandi invalidi
bis 230 Richiesta

1 Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto all'assegno per grande invalido.

2 La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione ad assumere ulteriori informazioni.231 3 La cassa di compensazione deve apporre la data di ricezione del modulo e trasmetterlo all'ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (detto qui di seguito: «ufficio
AI»).232

ter 233 Accertamento della grande invalidità Gli articoli 69 e 73bis OAI234 sono applicabili per analogia.

quater 235 Deliberazione 1

Ultimata l'istruttoria, di regola solo l'ufficio AI delibera sul diritto. Esso redige immediatamente la deliberazione e la trasmette alla cassa di compensazione competente ai sensi dell'articolo 125bis.

2

Gli articoli 74ter capoverso 1 lettera f e 74quater OAI236 sono applicabili per analogia.

227

Abrogata dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del
20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).

228

Abrogata dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

229

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

230

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

231

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

232

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

233

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480).

234

RS 831.201

235

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del
15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

236

RS 831.201

OAVS

41

831.101

quinquies 237 Decisione La decisione concernente l'assegno per grandi invalidi è notificata ai destinatari di
cui all'articolo 68 capoverso 3 e all'ufficio AI competente.

IV. Disposizioni procedurali comuni

Art. 70


238

Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle rendite Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all'Ufficio centrale di
compensazione i dati necessari alla tenuta del registro centrale delle rendite. va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa
ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da
un datore di lavoro che regola i conti con essa.

bis 239 Avviso obbligatorio

1

L'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità.240 2

Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all'ufficio AI.241 V. Pagamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi

Art. 71


242

Modo di pagamento

1

...243

2

Se un avente diritto deve regolare contemporaneamente, in qualità di persona tenuta a pagare i contributi, i conti con la cassa di compensazione, le rendite e gli assegni
per grandi invalidi possono essere compensati con i contributi dovuti.

bis 244 Versamenti all'estero Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima 237

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

238

Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1), 239

Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I del DCF
del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

240

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

241

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

242

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

243

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

244

Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1279). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29
nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 42

831.101

completa sono versate una volta all'anno posticipatamente nel mese di dicembre.
L'avente diritto può esigere il pagamento mensile.


Art. 72


245

Termini

Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini
di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il ventesimo
giorno del mese.


Art. 73


246

Prova del pagamento

La prova del pagamento delle rendite o dell'assegno per grandi invalidi è fornita
dalle liste di pagamenti interni delle casse e dagli avvisi di addebitamento della Posta Svizzera o delle banche.


Art. 74

Misure di garanzia

1

...247

2

Le casse di compensazione procedono a verificare se l'avente diritto è ancora vivente, in modo corrente o fondandosi sui documenti che sono a loro disposizione,
sugli avvisi che pervengono loro e sugli annunci dei casi di morte spediti periodicamente dall'Ufficio centrale di compensazione. Se è necessario, le casse di compensazione si procurano un certificato di vita.248 3

In caso di rendite e di assegni per grandi invalidi pagati a persone residenti all'estero, la Cassa svizzera di compensazione si procura periodicamente un certificato
di vita.249


Art. 75


250

Cumulo con altri pagamenti di rendite Le casse di compensazione possono versare, contemporaneamente alla rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, anche le prestazioni periodiche di
previdenza, che esse devono pagare all'avente diritto in esecuzione di un altro compito loro affidato dal Cantone o dall'associazione fondatrice.


Art. 76

Garanzia dell'uso conformemente allo scopo delle rendite 1

Se l'avente diritto non impiega la rendita per il suo sostentamento e quello delle persone a suo carico, o è provato che non è in grado di impiegare la rendita a questo
scopo, e a causa di ciò egli o le persone a suo carico cadono interamente o in parte a
carico dell'assistenza pubblica o privata, la cassa di compensazione può fare tutto il
pagamento o parte di esso nelle mani di una terza persona qualificata o di un'autorità 245

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

246

Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

247

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

248

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

249

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29
nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

250

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

OAVS

43

831.101

che ha in confronto dell'avente diritto un obbligo legale o morale di mantenimento o
di assistenza o che lo assiste continuamente.251 2

Se l'avente diritto è sottoposto a tutela, la rendita è versata al tutore o a una persona da esso designata.

3

Le rendite pagate a una terza persona o a un'autorità non possono essere compensate con crediti verso l'avente diritto. Esse devono servire esclusivamente al sostentamento dell'avente diritto e delle persone a suo carico.

4

A richiesta, la terza persona o l'autorità che riceve la rendita deve fare rapporto alla cassa di compensazione sull'impiego delle rendite.

bis 252 Uso conforme allo scopo degli assegni per grandi invalidi L'articolo 76 è analogicamente applicabile per la garanzia dell'uso conforme allo
scopo degli assegni per grandi invalidi.

VI. Ricupero e restituzione

Art. 77

Ricupero delle rendite non ricevute Chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può esigere dalla cassa di compensazione il
pagamento dell'importo dovutogli. Se una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto nessuna rendita o una rendita troppo bassa,
essa deve versare l'importo non pagato. È riservata la prescrizione conformemente
all'articolo 46 LAVS.


Art. 78

Restituzione delle rendite indebitamente ricevute Se una cassa viene a conoscenza che una persona, o per essa il suo rappresentante
legale, ha ricevuto una rendita alla quale non aveva diritto oppure una rendita troppo
elevata, essa deve ordinare la restituzione dell'importo indebitamente ricevuto. Se la
rendita è stata versata nelle mani di una terza persona o di un'autorità a norma dell'articolo 76 capoverso 1, quella è tenuta alla restituzione. È riservata la prescrizione
conformemente all'articolo 47 capoverso 2 LAVS.


Art. 79

Portata e condono della restituzione253 1

La restituzione dell'importo indebitamente ricevuto dev'essere condonata intieramente o in parte se l'avente diritto o il suo rappresentante legale poteva ammettere in
buona fede di pretendere giustamente la rendita e se la restituzione gli imporrebbe
un onere troppo grave, avuto riguardo alle sue condizioni economiche. Autorità, cui
sono state versate le rendite in conformità dell'articolo 76 capoverso 1 non possono 251

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 29 nov. 1995 alla fine del presente testo (n. II RU
1996 668).

252

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

253

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 44

831.101

invocare l'onere troppo grave.

1bis Si ammette che vi è un caso di rigore ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 LAVS
se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo 1965254 sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
superano i redditi determinanti secondo la LPC. Nel caso di persone parzialmente
invalide, è preso in considerazione solo il reddito proveniente da un'attività lucrativa effettivamente realizzato.255 1ter Vengono applicate le relative aliquote massime federali.256 1quater In caso di buona fede, il condono deve essere concesso indipendentemente
dall'esistenza di un caso di rigore, quando il debito non supera l'importo della
mezza rendita annua minima.257 2

Il condono è pronunciato dalla cassa di compensazione, a domanda scritta della persona tenuta a restituire. La domanda dev'essere motivata e presentata alla cassa di
compensazione entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordine di restituzione emanato dalla cassa di compensazione. È riservato il capoverso 3.

3

Se le condizioni indicate al capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa di compensazione può accordare il condono di spontanea volontà. 258 4

...259

5

Le decisioni di condono devono essere notificate al richiedente.260
bis 261 Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili 1

Se l'esecuzione promossa contro una persona tenuta a restituire delle rendite è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere
operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili le rendite di cui ha chiesto la restituzione. Se più tardi il debitore diventa solvente, dev'essere richiesto il
pagamento degli importi dichiarati irrecuperabili.

2

...262

ter 263 Ricupero e restituzione degli assegni per grandi invalidi Gli articoli 77, 78, 79 e 79bis sono applicabili per analogia al ricupero ed alla restituzione degli assegni per grandi invalidi.

254 RS

831.30

255

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26
nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2950).

256

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26
nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2950).

257

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16
set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

258

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

259

Abrogato dal n. I dell'O del 17 giu. 1985 (RU 1985 913).

260

Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

261

Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

262

Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338).

263

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

OAVS

45

831.101

VII. Esercizio del regresso contro terzi responsabili264
quater 265 1

Il regresso contro terzi responsabili previsto agli articoli 48ter a 48quinquies LAVS è esercitato dall'Ufficio federale con la collaborazione delle casse di compensazione e
degli uffici AI. Il suo esercizio incombe all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o all'assicurazione militare, allorché quest'ultimi fanno
valere il loro diritto di regresso.266 2

L'Ufficio federale regola le modalità dell'esercizio del regresso e prende, a questo scopo, le disposizioni necessarie di comune accordo con l'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni, gli altri assicuratori giusta l'articolo 68 della
legge federale del 20 marzo 1981267 sull'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare.268 Può conferire alle casse cantonali di compensazione, alla Cassa svizzera di compensazione o agli uffici AI l'esercizio del regresso e stipulare convenzioni destinate a
semplificare la regolazione dei sinistri con gli assicurati e altri interessati.269 3

Qualora diversi rami di assicurazione partecipino allo stesso regresso, essi costituiscono una comunità di creditori e devono procedere fra di loro alla ripartizione degli
importi ricuperati proporzionalmente alle prestazioni dovute da ciascuno di essi.

Capo quarto: Organizzazione A. Datori di lavoro

Art. 80


270



Art. 81

Procedura per il risarcimento dei danni 1

La cassa di compensazione decide in merito al risarcimento dei danni causati dal datore di lavoro; nella decisione, notificata mediante lettera raccomandata, devono
essere indicati espressamente i rimedi legali previsti nel capoverso 2.

2

Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla notificazione, può fare opposizione, presso la cassa di compensazione, alla decisione di risarcimento dei danni.

3

Se la cassa di compensazione conferma la sua decisione di risarcimento dei danni, essa deve promuovere, con istanza scritta, sotto pena di perenzione, un'azione davanti all'autorità di ricorso del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato, entro
30 giorni da che ha avuto conoscenza dell'opposizione. I Cantoni regolano la proce264

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

265

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

266

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

267

RS 832.20

268

Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in
vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).

269

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

270

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 46

831.101

dura nei limiti delle disposizioni ch'essi devono emanare in conformità dell'articolo 85 LAVS.

4

La decisione dell'autorità cantonale di ricorso può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, il quale
decide inappellabilmente.


Art. 82

Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni 1

Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ha avuto
conoscenza dei danni e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui si sono avverati i danni.

2

Se il diritto al risarcimento deriva da atto punibile, sono applicabili i termini di prescrizione del Codice penale svizzero271, sempreché questi siano più lunghi.

B. Casse di compensazione professionali I. In generale

Art. 83

Associazioni autorizzate a costituire casse di compensazione 1

Sono considerate come associazioni di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, nel senso dell'articolo 53 LAVS, quelle costituite
nella forma giuridica di associazioni conformemente agli articoli 60 e seguenti del
Codice civile svizzero272 o in quella di una società cooperativa conformemente agli
articoli 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni273.

2

Sono considerate come associazioni professionali svizzere le associazioni che, secondo i loro statuti, comprendono datori di lavoro o persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente nell'intero territorio della Svizzera o almeno di una regione
linguistica della Svizzera, che hanno i medesimi interessi d'ordine professionale o le
stesse funzioni economiche.

3

Sono considerate come associazioni interprofessionali le associazioni che, secondo i loro statuti, e in realtà, comprendono datori di lavoro e persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente di più professioni e che si estendono almeno su tutto il
territorio di un Cantone, o su un'intera regione linguistica di un Cantone.


Art. 84

Costituzione di casse di compensazione in comune Conformemente all'articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione in comune può
essere costituita soltanto da più associazioni professionali svizzere o da più associazioni interprofessionali svizzere.

271

RS 311.0

272

RS 210

273

RS 220

OAVS

47

831.101


Art. 85


274

Condizioni per la costituzione di una cassa di compensazione
professionale

La prova che la costituenda cassa di compensazione adempie le condizioni dell'articolo 53 capoverso 1 lettera a LAVS deve essere fornita in modo appropriato all'Ufficio federale fino al 1° aprile275 dell'anno precedente la costituzione, mediante
l'elenco aggiornato dei datori di lavoro e delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che saranno affiliati alla cassa di compensazione.


Art. 86

Applicazione regolare dell'assicurazione Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono provare che hanno preso in tempo utile tutte le misure necessarie per garantire sin dall'inizio l'applicazione regolare dell'assicurazione.


Art. 87

Costituzione provvisoria delle casse Un'associazione la cui decisione di costituire una cassa è contestata mediante azione
giudiziaria; può essere autorizzata a costituire provvisoriamente una cassa di compensazione. L'autorizzazione è revocata se la decisione di costituzione è stata revocata per sentenza giudiziaria e se entro i 6 mesi dalla sentenza passata in giudicato
non è stata presa una nuova decisione di costituzione.

II. Casse di compensazione professionali paritetiche

Art. 88

Nozione delle associazioni di salariati 1

Sono considerate come associazioni di salariati nel senso dell'articolo 54 LAVS le associazioni che hanno la forma giuridica di un'associazione conformemente agli
articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero276 o di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni277.

2

Le organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti di salariati non possono domandare la partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa.


Art. 89

Partecipazione delle organizzazioni della minoranza Se è costituita una cassa di compensazione paritetica, alle associazioni di salariati
cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione deve esser reso possibile di partecipare, a loro richiesta scritta, all'amministrazione della cassa, sempreché esse approvino il regolamento della cassa e assumano la parte degli obblighi che ne derivano loro.

274

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

275

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480).

276

RS 210

277

RS 220

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 48

831.101


Art. 90

Condizioni della partecipazione paritetica 1

Le associazioni di salariati interessate devono provare all'Ufficio federale che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 54 capoverso 1 LAVS e nell'articolo 89 della presente ordinanza. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono
tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati o dell'Ufficio federale i
documenti necessari per la prova.

2

Si può rinunciare, con il consenso delle associazioni di datori di lavoro, alla prova che le condizioni sono adempite, se le associazioni interessate di datori di lavoro e
di salariati si accordano sulla costituzione di una cassa di compensazione paritetica.

3

Se le associazioni di datori di lavoro interessate contestano l'esattezza delle prove addotte dalle associazioni di salariati, il Dipartimento decide se le condizioni della
partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa sono o no adempite.


Art. 91

Spese di amministrazione 1

Se le associazioni interessate dei datori di lavoro e dei salariati non possono accordarsi sulla copertura delle spese di amministrazione di una cassa di compensazione
paritetica, le associazioni dei salariati devono assumere la metà di tali spese.

2

La cassa di compensazione non può prelevare dai singoli salariati l'aliquota delle spese di amministrazione dovuta dalle associazioni dei salariati.

III. Prestazione della garanzia

Art. 92


278

Disposizioni applicabili In quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni derogative, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 4 gennaio 1938279 relativa alla costituzione
di garanzie a favore della Confederazione.


Art. 93

Pegno di cartevalori

1

Di regola, le cartevalori devono essere depositate presso la Banca nazionale svizzera a Berna. Esse possono essere depositate anche presso banche svizzere, se queste
sono soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934280 sulle banche e casse di
risparmio.

2

...281

278

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

279

[CS 6 31. RU 1957 527 art. 22 cpv. 2]. Ora: l'art. 43 dell'O dell'11 giu. 1990 sulle finanze della
Confederazione (RS 611.01).

280

RS 952.0

281

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422).

OAVS

49

831.101


Art. 94

Liberazione282

1

Le cauzioni reali sono liberate nelle mani di chi le ha prestate. Esse sono liberate nelle mani di una terza persona soltanto se questa prova di avere il diritto di riceverle.

2

Se cessano di esistere le condizioni per cui era richiesta la prestazione di garanzia, le cauzioni reali devono essere liberate decorsi 5 anni dal momento in cui più non si
avverano le condizioni. Lo stesso vale quando le cauzioni reali sono sostituite da fideiussioni e il fideiussore non assume garanzia per danni anteriori alla prestazione
della fideiussione.

3

...283


Art. 95

Fideiussioni

1

Il fideiussore deve obbligarsi in confronto della Confederazione a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi giusta l'articolo 70 LAVS.

2

Sono accettate come fideiussori le banche soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934284 su le banche e casse di risparmio, nonché le società di assicurazione
concessionarie nella Svizzera, che esercitano l'assicurazione sulle cauzioni.

3

Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni285 relative alla fideiussione e in particolare alle fideiussioni verso la Confederazione.


Art. 96

Forma e durata delle fideiussioni 1

La fideiussione dev'essere stipulata su modulo ufficiale.

2

La fideiussione dev'essere stipulata per un tempo indeterminato e deve prevedere la disdetta scritta, in ogni tempo, con termine di 6 mesi.


Art. 97


286

Importo della garanzia Per la fissazione dell'importo della garanzia è determinante, anno per anno, la
somma dei contributi dell'anno civile precedente. Se l'importo della garanzia non è
più conforme alle prescrizioni legali, l'ufficio federale assegna all'associazione fondatrice un termine massimo di 3 mesi per coprire la differenza.

282

Nuovo testo giusta il n. II del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

283

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422).

284

RS 952.0

285

RS 220

286

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 50

831.101

IV. Costituzione della cassa

Art. 98


287

Domanda

La domanda di costituire una cassa di compensazione professionale deve essere presentata dalle associazioni fondatrici all'Ufficio federale; alla stessa vanno allegate
due copie della decisione di costituzione documentata con atto pubblico e degli statuti dell'associazione.


Art. 99


288

Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione
di casse di compensazione esistenti 1

Le associazioni che non hanno costituito una cassa di compensazione al 1° gennaio 1948 possono, per la prima volta, tre anni dopo l'entrata in vigore della LAVS e, in
seguito, soltanto ogni cinque anni, costituire una nuova cassa di compensazione oppure partecipare, come nuova associazione fondatrice, all'amministrazione di una
cassa di compensazione già esistente.

2

La fusione di casse di compensazione è attuabile in qualsiasi momento, nella misura in cui i membri affiliati alla nuova cassa di compensazione nata dalla fusione sono
approssimativamente gli stessi di quelli delle casse che fusionano.

3

Le associazioni fondatrici la cui cassa di compensazione è sciolta, possono, con il consenso dell'Ufficio federale, partecipare in qualsiasi momento all'amministrazione
di una cassa di compensazione già esistente, sempre che ciò appaia indicato dalle
circostanze particolari.

4

Lo stato delle associazioni fondatrici di una cassa di compensazione può essere modificato in ogni tempo, con il consenso dell'Ufficio federale, a patto che i mutamenti non tocchino per nulla i membri finora affiliati alla cassa di compensazione.

5

La trasformazione di una cassa di compensazione non paritetica in una cassa di compensazione paritetica o viceversa, nonché la partecipazione di altre associazioni
di salariati all'amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di salariati dall'amministrazione di una cassa di compensazione sono ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1.

6

L'Ufficio federale assegna il termine entro il quale devono essere prese le misure necessarie per la costituzione di nuove casse di compensazione o per la trasformazione di casse di compensazione esistenti.

287

Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968 (RU 1969 81).

288

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

OAVS

51

831.101

V. Regolamento della cassa

Art. 100


289

Approvazione

Il regolamento della cassa deve essere presentato all'Ufficio federale il quale ha la
competenza di approvarlo.


Art. 101

Contenuto

1

Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire
la validità delle deliberazioni e delle decisioni.

2

Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a quelle citate nell'articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su: a.

la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché all'obbligo di fare
versamenti supplementari conformemente all'articolo 97 ...290; b.

la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato direttivo della
cassa, e la durata della loro carica; c.

la ripartizione dell'eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo
delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione.

VI. Comitato direttivo della cassa

Art. 102

In generale

1

Il comitato direttivo della cassa stabilisce il proprio regolamento interno.

2

Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica soltanto dall'associazione che lo ha nominato.

3

Il gerente della cassa non può essere membro del comitato direttivo della cassa.


Art. 103

Sedute

1

Il comitato direttivo della cassa deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Altre sedute possono essere ordinate in ogni tempo dal presidente del comitato direttivo della cassa. Il presidente deve convocare una seduta se almeno un terzo
dei membri del comitato lo domanda.

2

La convocazione del comitato direttivo della cassa dev'essere fatta per iscritto, con indicazione delle trattande all'ordine del giorno e, di regola, almeno 10 giorni prima
della seduta, altrimenti le decisioni non possono essere prese che all'unanimità di
tutti i membri del comitato.

289

Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968 (RU 1969 81).

290

Parole cancellate dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 903).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 52

831.101


Art. 104

Compiti e competenze

1

Il comitato direttivo della cassa vigila sulla gestione della cassa. Esso designa l'organo incaricato delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro; conferisce, a questo scopo, i mandati necessari.291

2

I membri del comitato direttivo possono, con il consenso dell'intero comitato direttivo, esigere dal gerente della cassa informazioni sugli affari concernenti la cassa
di compensazione e sul trattamento dei singoli casi, nonché esaminare determinati
atti.


Art. 105

Rappresentanza delle associazioni di salariati 1

Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 88.

2

Le associazioni di salariati devono disporre insieme di almeno due seggi.

3

Per la prova relativa alla determinazione del numero dei salariati e dell'appartenenza degli stessi all'associazione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 90
capoverso 1.

4

Il Tribunale arbitrale decide delle controversie relative al diritto di rappresentanza delle associazioni di salariati giusta l'articolo 54 capoverso 3 LAVS. Sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa292.293 VII. Gerente della cassa

Art. 106

1

Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con un datore di lavoro, con una persona che esercita un'attività
lucrativa indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è affiliata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di attività principale; ove le circostanze lo giustificano, l'Ufficio federale può consentire eccezioni.

2

I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente
della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente
della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di compensazione.

3

Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.

291

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

292

RS 172.021

293

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).

OAVS

53

831.101

VIII. Scioglimento della cassa di compensazione

Art. 107


294

1

L'Ufficio federale determina il momento dello scioglimento della cassa di compensazione. Ne ordina i provvedimenti necessari e stabilisce, con il consenso delle associazioni fondatrici, l'assegnazione dell'eventuale sostanza restante.

2

La cassa di compensazione che non adempie più durante tre anni consecutivi le condizioni indicate nell'articolo 53 capoverso 1 lettera a o nell'articolo 60 capoverso
2 secondo e terzo periodo LAVS è sciolta. L'Ufficio federale può autorizzare la continuazione della gestione della cassa per tre anni al massimo, se è reso verosimile
che entro questo tempo le condizioni saranno nuovamente adempiute.295 C. Casse di compensazione cantonali

Art. 108


296



Art. 109

Rappresentanza esterna La cassa di compensazione cantonale è rappresentata, di fronte ai terzi, dal gerente
della cassa. Questi cura i rapporti diretti con gli uffici federali, nonché con i datori di
lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa.

D. Casse di compensazione della Confederazione I. Cassa di compensazione federale

Art. 110

Costituzione e organizzazione 1

Per il personale della Confederazione e delle aziende federali è istituita, nell'ambito dell'Amministrazione federale, una cassa di compensazione speciale chiamata Cassa
di compensazione federale.

2

La Cassa di compensazione federale dipende dal Dipartimento federale delle finanze297. Questo è autorizzato a emanare, d'accordo con il Dipartimento dell'interno
le prescrizioni necessarie concernenti l'organizzazione, l'affiliazione alla Cassa, la
revisione della Cassa, nonché il controllo dei datori di lavoro.

294

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

295

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

296

Abrogato dal n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

297

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle
disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non
pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 54

831.101


Art. 111

Affiliazione alla Cassa Sono affiliate alla Cassa di compensazione federale l'Amministrazione federale, i
tribunali e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa. L'articolo 118 capoverso 2 è applicabile per analogia.298

Art. 112

Contenzioso

Le controversie relative all'obbligo di pagare i contributi e al diritto alla rendita delle
persone affiliate alla Cassa di compensazione federale sono giudicate, in prima
istanza, dalle autorità di ricorso cantonali. Sono applicabili gli articoli 84 e 86 ...299
LAVS.

II. Cassa svizzera di compensazione

Art. 113


300

1

Nell'ambito dell'Ufficio centrale di compensazione è costituita una speciale cassa di compensazione, chiamata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono
segnatamente l'applicazione dell'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero e
i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali.

2

Il Dipartimento federale delle finanze emana, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento dell'interno, il regolamento della cassa.

E. Agenzie delle casse di compensazione

Art. 114

Agenzie delle casse di compensazione professionali 1

Se nonostante la richiesta di un numero importante di datori di lavoro o di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, una cassa di compensazione non istituisce agenzie in singole regioni linguistiche oppure in determinati Cantoni, l'Ufficio
federale, ordina, a richiesta degli interessati, l'istituzione di agenzie.

2

L'istituzione di un'agenzia comune da parte di più casse di compensazione professionali può essere autorizzata dall'Ufficio federale, per quanto sia garantita la separazione delle contabilità e degli atti.

3

L'istituzione di agenzie per singole professioni rappresentate in una cassa di compensazione non è permessa.

298

Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993
2920).

299

Termine abrogato dal n. I dell'O del 29 giu. 1988 (RU 1988 1480).

300

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

OAVS

55

831.101


Art. 115

Agenzie delle casse di compensazione cantonali 1

I Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi rispondono dei danni nel senso dell'articolo 70 capoverso 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di compensazione il diritto di impartire
istruzioni e ordini alle agenzie.

2

L'istituzione di agenzie per singole professioni non è permessa.


Art. 116

Compiti delle agenzie 1

Alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso i compiti seguenti: a.

dare informazioni;

b.

ricevere e trasmettere la corrispondenza; c.

distribuire i moduli e i testi legali; d.

collaborare al regolamento dei conti; e.

collaborare all'assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle
rendite straordinarie301; f.

collaborare all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che
non esercitano un'attività lucrativa; g.

collaborare all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei
contributi.
Alle agenzie comunali possono essere affidati altri compiti.

2

Alle agenzie delle casse di compensazione professionali incombono in ogni caso i compiti enumerati nel capoverso 1 lettere a a d. Il regolamento della cassa può prevedere altri compiti.

3

Se a un'agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa, questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all'occorrenza, rettificarle.

F. Affiliazione alle casse I. Cassa competente a riscuotere i contributi

Art. 117

Datori di lavoro e persone che esercitano un'attività lucrativa
indipendente

1

Se un datore di lavoro o una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente fa parte di più associazioni fondatrici, egli deve designare la cassa di compensazione
professionale competente a riscuotere i contributi. Egli non può più cambiare la 301

Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU
1960 242).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 56

831.101

cassa da lui designata che alla fine del periodo di 3 o di 5 anni indicato nell'articolo 99, a meno che non si avverino più le condizioni per l'affiliazione alla cassa
designata.

2

I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non sono membri di un'associazione fondatrice, sono affiliati alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l'azienda. Se
il domicilio o la sede non corrisponde al luogo dell'amministrazione o dell'azienda,
con il consenso delle casse di compensazione può essere considerato come determinante il luogo dove si trova l'amministrazione, l'azienda o una parte principale di
questa.

3

Le succursali sono affiliate alla cassa di compensazione di cui fa parte la sede principale dell'azienda. Ove circostanze speciali lo giustifichino, l'Ufficio federale può
consentire eccezioni.

4

I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente possono essere affiliati a una sola cassa di compensazione. Sono riservati gli articoli 119 capoverso 2 e 120 capoverso 1.


Art. 118

Persone che non esercitano un'attività lucrativa 1

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro 9 contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio.

2

Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall'anno civile durante il quale hanno compiuto il 60 anno di età continuano a versare i
contributi alla cassa di compensazione professionale alla quale dovevano precedentemente i contributi percepiti sul reddito di un'attività lucrativa, sempre che l'Ufficio
federale abbia autorizzato la cassa di compensazione professionale ad affiliare persone senza attività lucrativa.302 3

Gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l'istituto degli studi.

4

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, ricoverate in uno stabilimento o membri di comunità religiose, l'Ufficio federale può prescrivere che i contributi siano riscossi dalla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova lo stabilimento o ha sede la comunità.303


Art. 119

Salariati, in casi particolari 1

Competente a riscuotere i contributi del personale di un'associazione fondatrice, delle sue sezioni e della sua cassa di compensazione, è la cassa di compensazione
professionale corrispondente. Il personale delle organizzazioni generali svizzere di
associazioni indipendenti può, a richiesta di esse, essere affiliato alla cassa di una
associazione subalterna.

302

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1105).

303

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

OAVS

57

831.101

2

La cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi del personale domestico è, di regola, quella del Cantone di domicilio del datore di lavoro. Se quest'ultimo regola già i conti con un'altra cassa di compensazione, esso può versare a
essa anche i contributi per il personale domestico.


Art. 120

Disposizioni particolari 1

Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un'associazione fondatrice, possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di
compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la
cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di
salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in
conformità della legge federale del 20 giugno 1952304 sugli assegni familiari nell'agricoltura305.306 2

Se un'azienda cantonale o comunale, membro di un'associazione fondatrice, forma una parte dell'amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente
indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l'azienda alla cassa
cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.

3

È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione.


Art. 121

Passaggio da una cassa all'altra 1

Il passaggio da una cassa all'altra è ammesso soltanto quando più non si avverano le condizioni dell'affiliazione alla cassa di compensazione fino allora competente.

2

L'ammissione a un'associazione fondatrice non può giustificare l'affiliazione alla cassa di compensazione professionale di essa, se l'ammissione è avvenuta esclusivamente a tale fine e non può essere provato che esiste altro interesse particolare che
giustifichi l'appartenenza all'associazione.

3

Se l'acquisto della qualità di membro di un'associazione professionale implica il passaggio da una cassa all'altra, la nuova cassa di compensazione è tenuta a darne
comunicazione alla cassa di compensazione cui il membro era affiliato.

4

Se cessa, a causa della perdita della qualità di membro di una associazione fondatrice, la competenza di una cassa di compensazione professionale, questa è tenuta a
darne comunicazione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'exmembro dell'associazione.

5

Il passaggio da una cassa di compensazione all'altra può avvenire soltanto alla fine di ogni anno. Tuttavia, il passaggio da una cassa di compensazione cantonale all'altra, a causa di cambiamento di domicilio, può avere luogo in ogni tempo. L'Ufficio
federale può consentire eccezioni in casi motivati.

304

RS 836.1

305

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538).

306

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420) .

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 58

831.101

II. Cassa competente a fissare e a pagare le rendite

Art. 122


307

Rendite ordinarie in Svizzera 1

Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita.

2

Se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa
di compensazione competente a riscuotere i contributi.

3

I beneficiari di rendite, che ricevono da un datore di lavoro prestazioni periodiche d'assicurazione o di previdenza, possono tuttavia optare per la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, se costui versa la rendita congiuntamente alle
prestazioni assicurative o previdenziali.


Art. 123


308

Rendite ordinarie all'estero 1

Gli aventi diritto che abitano all'estero ricevono le loro rendite dalla Cassa svizzera di compensazione. L'Ufficio federale può consentire eccezioni per i membri di comunità religiose che abitano all'estero.

2

L'Ufficio federale regola la questione della competenza a pagare le rendite agli aventi diritto che rientrano in Svizzera dopo il verificarsi dell'evento assicurato.


Art. 124


309

Rendite straordinarie La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del richiedente è
competente per ricevere ed esaminare le domande di rendita, nonché per pagare le
rendite straordinarie.


Art. 125


310

Passaggio da una cassa all'altra Un cambiamento della cassa di compensazione competente a pagare le rendite ha
luogo soltanto

a.

quando il datore di lavoro che versa la rendita è affiliato a un'altra cassa di
compensazione;

b.

quando il beneficiario trasferisce il domicilio dalla Svizzera all'estero o dall'estero in Svizzera; c.

quando il beneficiario d'una rendita straordinaria311, versata da una cassa
cantonale di compensazione, trasferisce il domicilio in un altro Cantone; 307

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

308

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

309

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

310

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

311

Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU
1960 242).

OAVS

59

831.101

d.312 quando un avente diritto alla rendita beneficia di prestazioni complementari e se l'Ufficio federale ha autorizzato le competenti casse di compensazione a
procedere al cambiamento.

bis 313 Assegno per grandi invalidi L'assegno per grandi invalidi è stabilito e pagato dalla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia all'avente diritto.

ter 314 Accrediti per compiti assistenziali La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio della persona assistita è competente per determinare gli accrediti per compiti assistenziali e iscriverli
nel conto individuale della persona che prodiga le cure.

III. Disposizioni comuni

Art. 126

Disposizioni particolari Se dall'affiliazione di tutto un gruppo professionale dell'industria a domicilio a una
cassa di compensazione deriva una sensibile semplificazione amministrativa e una
migliore applicazione dell'assicurazione, il Dipartimento può obbligare una cassa di
compensazione a riscuotere i contributi e a pagare le rendite per tutti i membri di
questo gruppo professionale.


Art. 127


315

Giudizio sulle controversie Le controversie relative all'affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate
dall'Ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione in causa e dalle persone interessate entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso riguardante l'affiliazione.

G. Compiti delle casse di compensazione

Art. 128

Decisioni della cassa 1

Tutti gli atti amministrativi con cui una cassa di compensazione pronuncia su diritti o obblighi di un assicurato o di un datore di lavoro devono rivestire la forma di una
decisione scritta, per quanto non si fondino su decisioni della cassa già passate in
giudicato.316

312

Introdotta dal n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

313

Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

314

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

315

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

316

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 60

831.101

2

Le decisioni delle casse devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può essere presentato ricorso o, all'occorrenza, domanda di condono.


Art. 129

Controllo dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i
contributi

1

Le casse di compensazione professionali hanno l'obbligo di notificare l'affiliazione delle persone tenute al pagamento dei contributi alla cassa di compensazione del
Cantone dove la persona assoggettata al pagamento dei contributi ha eletto domicilio. L'Ufficio federale regola la procedura di notifica.317 2

L'Ufficio federale può prescrivere alle casse di compensazione cantonali controlli particolari dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi conformemente all'articolo 63 capoverso 2 LAVS.


Art. 130


318

Condizioni per l'assegnazione di altri compiti 1

I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono affidare alle casse di compensazione nel senso dell'articolo 63 capoverso 4 LAVS, soltanto altri compiti
che sono inerenti all'assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e
sociale, come pure alla formazione ed al perfezionamento professionale.

2

L'assegnazione di questi compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.


Art. 131


319

Procedura per l'assegnazione di altri compiti 1

I Cantoni e le associazioni fondatrici, che intendono affidare altri compiti alle loro casse di compensazione, devono presentare domanda scritta all'Ufficio federale, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.

2

L'Ufficio federale decide le domande. Esso può sottoporre a determinate condizioni l'autorizzazione d'affidare altri compiti alle casse di compensazione.

3

L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se, più tardi, risulta che il conferimento di questi nuovi compiti pregiudica la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.


Art. 132

Disposizioni particolari 1

Se l'adempimento di altri compiti cagiona alla cassa di compensazione un aumento delle spese di amministrazione, alla cassa dev'essere pagata una indennità adeguata.
I sussidi alle spese di amministrazione nel senso dell'articolo 69 capoverso 2 LAVS
non devono essere impiegati per coprire le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento di altri compiti.

317

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).

318

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

319

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

OAVS

61

831.101

2

Le revisioni delle casse conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS devono essere estese anche agli altri compiti affidati alle casse, per quanto ciò sia necessario
per la revisione della cassa di compensazione relativa all'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Se parte di questi compiti è stata affidata a un
datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro conformemente all'articolo 68 capoverso 2 LAVS si estende pure all'adempimento di tali compiti.

bis 320 Esecuzione tramite terzi di compiti incombenti alle casse di compensazione

1

L'autorizzazione per l'esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, previste all'articolo 63 capoverso 5 LAVS, è rilasciata
dall'Ufficio federale.

2

La domanda deve essere presentata dal Cantone o dall'associazione fondatrice e deve descrivere con esattezza i compiti da eseguire, i provvedimenti da prendere in
vista del mantenimento dell'obbligo del segreto e della custodia degli atti e enunciare i principi determinanti la rimunerazione per l'adempimento dei compiti.

3

L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se l'esecuzione dei compiti tramite terzi ostacola o compromette l'applicazione regolare dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

ter 321 Emolumenti 1

Le informazioni fornite dall'Ufficio centrale di compensazione, dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie agli assicurati o alle persone soggette all'obbligo
contributivo sono per principio gratuite.

2

Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano delle spese, si può percepire un emolumento, applicando per
analogia l'articolo 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969322 sulle tasse e spese
nella procedura amministrativa.

H. Certificato di assicurazione e conto individuale323

Art. 133


324

Numero dell'assicurato 1

Il numero d'assicurato conta undici cifre e si compone nel modo seguente: a.

un primo gruppo di tre cifre formato sulla base del cognome; b.

le ultime due cifre dell'anno di nascita; 320

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

321

Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279).

322

RS 172.041.0 323

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

324

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 62

831.101

c.

un gruppo di tre cifre, del quale una cifra designa il trimestre dell'anno di nascita e il sesso e le altre due il giorno di nascita nel trimestre; d.

un numero d'ordine di due cifre che distingue gli Svizzeri dagli stranieri e
una cifra di controllo.

2

I gruppi di cifre descritti nel capoverso 1 non possono essere utilizzati per formare un numero personale per scopi estranei all'AVS.


Art. 134


325

Certificato di assicurazione 1

Ogni assicurato riceve, all'inizio dell'obbligo contributivo o alla richiesta di una prestazione, un certificato di assicurazione nel quale sono iscritti il numero d'assicurato, le indicazioni nominative, la data di nascita e il numero, chiave dello Stato
d'origine.

2

Per la sostituzione di certificati di assicurazione smarriti la cassa di compensazione può riscuotere dall'assicurato una tassa fino a 4 franchi.

bis 326 Composizione e attribuzione del numero di assicurato 1

La composizione e l'attribuzione del numero di assicurato, come anche l'approntamento del certificato di assicurazione sono fatti ad opera dell'Ufficio centrale di
compensazione.

2

e 3...327


Art. 135


328

Conto individuale

1

Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero di assicurato, i conti individuali dei redditi di attività lucrative sui quali i contributi le sono stati versati fino al
sorgere del diritto a una rendita di vecchiaia.329 2

L'apertura di un conto individuale da parte di una cassa di compensazione è iscritta nel certificato di assicurazione.

3

...330


Art. 136


331



Art. 137


332
325

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

326

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

327

Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).

328

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

329

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

330

Abrogato dal n. I dell'O del 13 set. 1995 (RU 1995 4376).

331

Abrogato dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1) e dal n. I dell'O del 13 set. 1995 (RU 1995 4376).

332

Abrogato dal n. I del DCF del 19 nov. 1965 (RU 1965 1019).

OAVS

63

831.101


Art. 138


333

Redditi da registrare 1

Vanno registrati i redditi provenienti da un'attività lucrativa conformemente all'articolo 30ter capoverso 2 LAVS.334

2

I redditi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi come pure quelli delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, sono registrati solo nella misura in cui
su essi sono stati pagati contributi.

3

Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell'attività lucrativa sono iscritti nei
conti individuali degli assicurati.335

Art. 139


336

Periodo di registrazione Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno.


Art. 140


337

Contenuto della registrazione 1

La registrazione comprende: a.

il numero dell'assicurato; b.338 il numero del conteggio della persona tenuta a pagare i contributi che ha regolato il conto dei contributi con la cassa di compensazione o il numero
d'assicurato del coniuge il cui reddito è stato ripartito; c.339 un numero chiave indicante il genere di registrazione sul conto individuale; d.340 l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi; e.

il reddito annuo in franchi.

f.341 le indicazioni necessarie alla determinazione dell'importo dell'accredito per compiti assistenziali.

2

Le iscrizioni nei conti individuali sono riportate su un elenco e annunciate all'Ufficio centrale di compensazione.342

333

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

334

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

335

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).

336

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

337

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

338

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

339

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

340

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172).

341

Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

342

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 64

831.101


Art. 141

Estratti di conti

1 L'assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per
lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli
eventuali datori di lavoro. L'estratto di conto è rilasciato gratuitamente.343 1bis L'assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la
riscossione dei contributi, o a un'altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti
individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati
all'estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di compensazione.344 2

L'assicurato può contestare l'esattezza di una registrazione presso la cassa di compensazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'estratto. La cassa di
compensazione si pronuncia mediante una decisione che può essere impugnata con
ricorso, conformemente agli articoli 84 e seguenti LAVS.

3

Se non è domandato nessun estratto del conto, se l'esattezza dell'estratto del conto non è contestata, o se un reclamo è stato respinto, la rettificazione delle registrazioni
fatte nel conto individuale può essere richiesta al momento in cui si verifica l'evento
assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente
provati.345

J. Regolamento dei conti e dei pagamenti
I. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazione


Art. 142

Estensione

1

L'obbligo del regolamento dei pagamenti e dei conti si estende a tutti i contributi dovuti da chi è tenuto a pagarli sia come assicurato, sia come datore di lavoro; esso
si estende anche ai contributi alle spese di amministrazione. I contributi devono, di
regola, essere compensati con le rendite alle quali la persona tenuta a pagare i contributi aveva diritto durante il periodo di conteggio o con quelle che essa ha pagato
ai suoi salariati nel corso di tale periodo.

...346

2

Se alla cassa di compensazione sono stati affidati altri compiti, nel senso dell'articolo 63 capoverso 4 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte
possono, con il consenso dell'Ufficio federale, essere comprese nel conteggio, a
condizione che ciò non complichi il regolamento dei conti.

3

...347

343

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

344

Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16
set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

345

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

346

Periodo abrogato dal n. I del DCF del 19 nov. 1965 (RU 1965 1019).

347

Abrogato dal n. I dell'O del 17 giu. 1985 (RU 1985 913).

OAVS

65

831.101


Art. 143


348

Forme di conteggio e iscrizione dei salari349 1

Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l'articolo 35, il datore di lavoro deve allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione del datore di
lavoro i moduli necessari e, ove occorra, lo aiutano a riempirli. È riservato l'articolo 210.

2

I datori di lavoro devono iscrivere, in modo continuo, i salari e le altre indicazioni richieste per la tenuta dei conti individuali, nella misura in cui tali iscrizioni sono
necessarie per i conteggi e per eseguire le verificazioni dei datori di lavoro.350

Art. 144


351

Controllo dei conti e dei pagamenti La cassa di compensazione assegna un numero di conteggio a ogni persona tenuta a
pagare i contributi e a regolare i conti con essa. Essa tiene un registro di queste persone.

II. ...352


Art. 145

e 146 III. Movimento di fondi delle casse di compensazione

Art. 147

Regola

1 Il traffico dei pagamenti delle casse di compensazione deve essere fatto, per quanto
possibile, mediante girata su un conto postale o bancario.353 2

Le casse di compensazione possono disporre di denaro liquido soltanto nella misura necessaria per coprire le spese minute.


Art. 148


354

Consegna degli importi disponibili Le casse di compensazione versano ogni settimana all'Ufficio centrale di compensazione, in importi arrotondati, i contributi sociali riscossi in virtù del diritto federale, per quanto essi non siano destinati al pagamento di prestazioni fondate sul diritto
federale. L'Ufficio federale emana direttive dettagliate d'intesa con l'Ufficio centrale
di compensazione.

348

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

349

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

350

Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

351

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

352

Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 1998 (RU 1998 2579).

353 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

354

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 66

831.101

bis 355 Avviso sulle disponibilità Le casse di compensazione hanno l'obbligo di far pervenire all'Ufficio centrale di
compensazione, il 15 di ogni mese, un avviso sullo stato delle loro disponibilità.


Art. 149


356

Fabbisogno in denaro

1

L'Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione delle casse di compensazione, in tempo utile, mediante un importo arrotondato, le somme necessarie al
pagamento principale delle rendite.

2

Le casse di compensazione che necessitano di somme supplementari per il pagamento di altre prestazioni fondate sul diritto federale, devono inoltrare richiesta all'Ufficio centrale di compensazione.

bis 357 Mutui Se si avverano circostanze particolari, alle casse di compensazione possono essere
concessi per la momentanea copertura delle spese di amministrazione mutui prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Le relative domande devono essere indirizzate all'Ufficio federale. Detto Ufficio può
subordinare il suo consenso a determinate condizioni ed esigere garanzie.

IV. Contabilità delle casse di compensazione

Art. 150

Norma

La contabilità delle casse di compensazione deve indicare tutto il movimento dei
conti e dei pagamenti, nonché quello del conto delle spese generali e, in ogni tempo,
lo stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione.


Art. 151


358



Art. 152


359
Conti correnti

1

Le casse di compensazione tengono un conto contributi per ogni persona obbligata a pagare i contributi e che regola i conti con esse.

2

Il conto contributi deve indicare se la persona tenuta a pagare i contributi ha adempito l'obbligo di regolare i conti e i pagamenti nonché quali sono i suoi crediti o debiti verso la cassa.

355

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).

356

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).

357

Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

358

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976 (RU 1976 1720).

359

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

OAVS

67

831.101


Art. 153


360



Art. 154


361
Piano contabile e prescrizioni sulla tenuta dei conti L'Ufficio federale fissa, d'intesa con l'Ufficio centrale di compensazione, il piano dei
conti per la contabilità delle casse di compensazione ed emana le necessarie istruzioni sulla tenuta dei conti.


Art. 155


362

Bilancio e conto d'esercizio Le casse di compensazione devono presentare all'Ufficio centrale di compensazione,
entro il 20 del mese successivo, un bilancio mensile con il conto d'esercizio e, entro
il 20 febbraio dell'anno seguente, un bilancio e un conto d'esercizio annui comprendenti i bilanci e i conti d'esercizio mensili per i mesi da gennaio a dicembre.

V. Conservazione degli atti

Art. 156

1

Gli atti delle casse di compensazione devono essere conservati accuratamente e in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del contenuto.

2

L'Ufficio federale può emanare prescrizioni particolari sulla conservazione degli atti, nonché sulla consegna o distruzione di atti vecchi.

K. Copertura delle spese di amministrazione

Art. 157


363

Aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione Il Dipartimento fissa, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che
non esercitano un'attività lucrativa.


Art. 158


364

Sussidi prelevati dal Fondo di compensazione 1

I sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per le spese d'amministrazione sono accordati esclusivamente alle
casse di compensazione che, malgrado un'amministrazione razionale, non possono
coprire le loro spese di amministrazione con i contributi a dette spese versati dai
datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e 360

Abrogato dal n. I dell'O del 13 set. 1995 (RU 1995 4376).

361

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).

362

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

363

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

364

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 68

831.101

dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

2

Su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, il Dipartimento stabilisce:

a.

le condizioni del diritto ai sussidi, in particolare le aliquote minime dei contributi alle spese di amministrazione; b.

la specie e l'importo dei sussidi come pure il modo della loro determinazione; c.

le norme concernenti la riduzione ed il rimborso dei sussidi.

3

I sussidi devono essere fissati in modo che ogni cassa di compensazione riceva un importo sufficiente da potere, con i contributi alle spese d'amministrazione dei datori
di lavoro, delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, coprire le spese di un'amministrazione
razionale e adeguata alla sua struttura.

L. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro I. Revisione delle casse

Art. 159

Regola

Conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS, le casse di compensazione devono essere controllate due volte l'anno mediante revisioni. La prima revisione dev'essere fatta senza preavviso nel corso dell'anno di esercizio, la seconda dopo la
chiusura dell'anno di esercizio.


Art. 160

Estensione

1

L'estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione.

2

Le revisioni devono estendersi in particolare alla contabilità, al regolamento dei conti, all'applicazione materiale delle disposizioni legali, nonché all'organizzazione
interna della cassa di compensazione. L'Ufficio federale può impartire agli uffici di
revisione istruzioni in merito.


Art. 161

Revisione delle agenzie 1

Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agenzie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione.

2

Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che non adempiono soltanto i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1, devono essere
controllate sul posto almeno una volta l'anno. L'estensione della revisione va adeguata ai compiti affidati alle singole agenzie.

OAVS

69

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3

Le agenzie che adempiono unicamente i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1 devono essere controllate almeno una volta ogni tre anni.365

4

Previa approvazione dell'Ufficio federale, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 a 3 sono applicabili alle singole agenzie.

II. Controllo dei datori di lavoro

Art. 162


366

Norma

1

I datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso dell'articolo 68 capoversi 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni
quattro anni, nonché quando passano a un'altra cassa di compensazione o liquidano
la loro azienda.367 La cassa di compensazione può rinunciare a ordinare un controllo
sul posto, se è in grado di controllare efficacemente l'applicazione delle disposizioni
legali da parte del datore di lavoro mediante altri provvedimenti.

2

Se un datore di lavoro passa da una cassa a un'altra, la prima cassa deve vigilare che egli sia controllato per il periodo anteriore al cambiamento di cassa.

3

Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli sul posto è d'osservare i periodi di controllo. Egli deve fissare i controlli in modo da evitare che diritti
a pagamenti di contributi arretrati o a restituzioni cadano in prescrizione. Di regola,
il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro.


Art. 163


368

Estensione

1

L'Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono
necessari per tale verificazione.

2

Di regola il controllo deve estendersi a tutto il periodo di tempo che risale fino all'ultimo controllo eseguito. Esso sarà operato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere l'accertamento di eventuali lacune.

3

I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono prendere decisioni né impartire ordini.

365

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2110).

366

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

367

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1230).

368

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 70

831.101

III. Uffici di revisione e di controllo

Art. 164

Regola

1

Le casse di compensazione, nonché le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoverso 1, devono essere controllate da uffici di revisione che adempiono le condizioni
indicate nell'articolo 68 capoverso 3 LAVS (detti qui di seguito «Uffici di revisione
esterni»).

2

Le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoversi 2 e 3, nonché i datori di lavoro, possono essere controllati da servizi speciali delle casse di compensazione (detti qui
di seguito «Uffici di revisione interni»).


Art. 165

Condizioni pel riconoscimento 1

Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti:

a.369 le persone che si occupano della revisione delle casse e dei controlli dei datori di lavoro devono conoscere a fondo la tecnica della revisione, la contabilità, le prescrizioni della LAVS e le sue disposizioni d'esecuzione nonché
le istruzioni dell'Ufficio federale; b.370 le persone che devono eseguire le revisioni e i controlli devono dedicare la loro attività in modo principale a lavori di revisione e, se sono salariate, essere legate da un contratto di lavoro all'ufficio di revisione o, nei casi indicati nell'articolo 164 capoverso 2, alla cassa di compensazione.

c.

le persone che hanno da dirigere le revisioni e i controlli devono, di regola,
possedere il diploma federale di perito contabile.

2

Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo cantonali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti:

a.371 di regola, essi devono essere membri della Camera Fiduciaria; l'Ufficio federale può consentire eccezioni;

b.372 per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell'articolo
161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di almeno dieci datori di lavoro l'anno; l'Ufficio federale può consentire un'eccezione per gli uffici di revisione già riconosciuti.

c.

essi devono impegnarsi ad annunciare all'Ufficio federale le attività esercitate oltre alla revisione e ai controlli e, volta per volta, gli eventuali cambiamenti; 369

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

370

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

371

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2920).

372

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

OAVS

71

831.101

d.

essi devono impegnarsi a mettere tutti i documenti a disposizione dell'Ufficio federale e a fornire a questo tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'adempimento delle condizioni del riconoscimento.

3

Gli uffici di revisione interni devono occuparsi in modo preponderante di revisioni e di controlli ed essere indipendenti dalla direzione della cassa riguardo all'esercizio
della loro attività. Essi non possono essere organizzati nel seno delle agenzie.

4

Gli uffici di revisione esterni e interni possono, verso adeguata rimunerazione, eseguire contemporaneamente altre revisioni e controlli per conto dell'associazione o
del Cantone, qualora ciò permetta una revisione più razionale e non pregiudichi
l'esecuzione regolare delle revisioni delle casse e dei controlli dei datori di lavoro.


Art. 166

Procedura pel riconoscimento e revoca dello stesso 1

Gli uffici di revisione esterni, che intendono farsi riconoscere, devono presentare una domanda scritta all'Ufficio federale e provare che adempiono le condizioni del
riconoscimento. La domanda di riconoscimento degli uffici di revisione interni dev'essere presentata dalla cassa di compensazione.

2

L'Ufficio federale decide del riconoscimento degli uffici di revisione. La sua decisione dev'essere notificata per iscritto.

3

Il riconoscimento dev'essere revocato quando l'ufficio di revisione non adempie più le condizioni del riconoscimento, non offre più la garanzia di esecuzione regolare e oggettiva delle revisioni e dei controlli o non osserva, malgrado intimazioni, le
istruzioni impartite dalle autorità.


Art. 167

Indipendenza e astensione 1

Gli uffici di revisione devono essere indipendenti dalla direzione delle associazioni fondatrici della cassa di compensazione sottoposta a revisione, nonché dai datori di
lavoro da controllare.

2

Quando essi hanno ragioni di dubitare che esista questa indipendenza, gli uffici di revisione o le persone incaricate di eseguire le revisioni o i controlli devono astenersi. I motivi di astensione sono in particolare: a.

una rilevante partecipazione finanziaria o di natura analoga all'associazione
fondatrice, all'azienda da controllare o a un'azienda concorrente; b.

un contratto di lavoro o un rapporto di mandato, che non concerna l'esecuzione di una revisione o di un controllo, con il datore di lavoro da controllare o con un'impresa concorrente.


Art. 168

Mandato di revisione

1

Gli uffici di revisione devono essere incaricati di eseguire la revisione delle casse o i controlli dei datori di lavoro entro un termine che sarà fissato dall'Ufficio federale.
Il mandato a un ufficio di revisione esterno deve sempre estendersi almeno a un
anno di esercizio.

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 72

831.101

2

Le casse di compensazione devono annunciare i loro uffici di revisione all'Ufficio federale.


Art. 169

Rapporti di revisione e di controllo 1

Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto.

2

I rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e l'oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono
state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la
compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto.

3

I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo.

4

I rapporti di revisione devono essere trasmessi in due copie all'Ufficio federale entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri duplicati devono essere inviati direttamente alla cassa di compensazione e alle loro associazioni fondatrici. I rapporti di
controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.373

Art. 170

Tariffa

1

Le indennità dovute agli uffici di revisione esterni sono fissate in una tariffa che sarà compilata dal Dipartimento, previa consultazione degli interessati.

2

Le spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro sono considerate come spese di amministrazione delle casse di compensazione.

3

Laddove, con un comportamento contrario ai suoi obblighi, il datore di lavoro complica l'esecuzione di un controllo, segnatamente allorché non iscrive i salari e
altre indicazioni richieste ai sensi dell'articolo 143 capoverso 2 OAVS, o procede a
dette iscrizioni soltanto in modo incompleto, o se tenta di sottrarsi al controllo, la
cassa di compensazione può addossargli le spese supplementari cui essa va incontro.374 373

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

374

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

OAVS

73

831.101

IV. Revisioni complementari e controlli375

Art. 171

1

L'Ufficio federale può, all'occorrenza, eseguire esso stesso revisioni complementari delle casse o farle eseguire dall'Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di
revisione riconosciuto.

2

L'Ufficio federale è competente a ordinare i controlli conformemente all'articolo 68 capoverso 2 in fine LAVS.

M. Responsabilità per i danni

Art. 172

Azione di responsabilità 1

Se da un danno nel senso dell'articolo 70 capoverso 1 LAVS è scoperto, l'Ufficio federale ne dà immediatamente conoscenza al Cantone o all'associazione fondatrice
e assegna loro un termine per riconoscere, per iscritto e senza riserve, il danno.

2

Se non è dato seguito a tale intimazione o se la richiesta di risarcimento dei danni è contestata integralmente o in parte, l'Ufficio federale deve, qualora esso intenda
mantenere la richiesta, pronunciare una decisione. In caso di contestazioni tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116 lettera a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria376.377

Art. 173

Prescrizioni

1

La pretesa di risarcimento dei danni si prescrive in un anno dal momento in cui si è avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, decorsi cinque anni dal giorno in cui il
danno si è prodotto, se non è fatta valere con una decisione o con il deposito di
un'azione presso il Tribunale federale delle assicurazioni (art. 172 cpv. 2).378 2

Allorché l'azione deriva da un atto punibile, sono applicabili, se sono più lunghi, i termini di prescrizione del Codice penale svizzero379.

375

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

376

RS 173.110

377

Nuovo testo giusta il n. 20 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono
essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1°
gen. 1994 (RS 173.51).

378

Nuovo testo giusta il n. 20 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono
essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1°
gen. 1994 (RS 173.51).

379

RS 311.0

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 74

831.101

N. Ufficio centrale di compensazione

Art. 174

Compiti

1

All'Ufficio centrale di compensazione incombono, oltre a quelli indicati nell'articolo 71 LAVS e negli articoli 134bis, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i
compiti seguenti:380

a.

...381

b.382 tenere un registro centrale dei numeri d'assicurato assegnati, come pure i registri di tutte le prestazioni correnti;

c.383 riunire i conti individuali di un assicurato al verificarsi dell'evento assicurato;

d.384 trarre dagli annunci fatti385 in conformità dell'articolo 140 capoverso 2 e dal registro delle prestazioni correnti le informazioni necessarie richieste
dall'Ufficio federale; e.386 ricevere in consegna gli avvisi di morte inviati dagli uffici dello stato civile e inoltrarli alla cassa di compensazione, se gli avvisi riguardano i beneficiari
di prestazioni che sono iscritti nel registro centrale.

f.387 gestire un registro centrale di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non riscuotono una rendita AVS o AI.

2

L'Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione dell'organo di direzione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
l'infrastruttura necessaria a un'adeguata amministrazione dei fondi collocati.388 3

L'Ufficio centrale di compensazione stende ogni anno un rapporto particolareggiato sull'adempimento dei compiti che a esso incombono in virtù del primo capoverso e lo trasmette all'Ufficio federale.


Art. 175

Organizzazione

1

L'Ufficio centrale di compensazione è sottoposto, con riserva del capoverso 2, al Dipartimento federale delle finanze. Questo ne disciplina l'organizzazione interna.

2

Per quanto concerne i compiti indicati nell'articolo 174 capoverso 2 l'Ufficio centrale di compensazione è sottoposto al consiglio di amministrazione del Fondo di
compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

380

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

381

Abrogata dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594).

382

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480).

383

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

384

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

385

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

386

Introdotta dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

387

Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

388

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

OAVS

75

831.101

O. Vigilanza della Confederazione

Art. 176

Dipartimento e Ufficio federale 1

Il Dipartimento è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell'articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale. Esso può affidare determinati compiti all'Ufficio federale, perché li disbrighi direttamente.

2

L'Ufficio federale può, in generale e nei casi particolari, impartire ai servizi incaricati dell'applicazione dell'assicurazione istruzioni che ne garantiscano l'uniformità.389 3

...390

4

L'Ufficio federale disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione e provvede all'impiego razionale delle installazioni tecniche. Le prescrizioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio
centrale di compensazione sono emanate d'intesa con l'Amministrazione federale
delle finanze.391

5

L'Ufficio federale è competente in merito su decisioni d'esonero dall'imposta (art. 94 LAVS).392


Art. 177

Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità393

1

I membri della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità394 sono nominati per un periodo di 4 anni.

2

La Commissione stabilisce il suo regolamento.

3

L'Ufficio federale assume l'ufficio di segretariato della Commissione.


Art. 178


395

Rapporti di gestione delle casse di compensazione Le casse di compensazione devono presentare ogni anno all'Ufficio federale, in conformità delle istruzioni da esso impartite, un rapporto di gestione. ...396 389

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).

390

Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 445).

391

Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964, (RU 1964 324). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).

392

Introdotto dal. n. 20 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere
deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen.
1994 (RS 173.51).

393

Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

394

Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

395

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

396

Periodo abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1971 (RU 1971 29).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 76

831.101


Art. 179


397

Eliminazione dei difetti Le casse di compensazione devono eliminare i difetti rilevati entro un termine adeguato. Se una cassa di compensazione non ottempera a tale dovere, l'Ufficio federale
le assegna un termine supplementare.


Art. 180

Amministrazione da parte di un commissario 1

L'amministrazione da parte di un commissario conformemente all'articolo 72 capoverso 3 LAVS dev'essere ordinata dal Dipartimento nei casi di grave e ripetuta
inosservanza delle disposizioni legali e delle istruzioni delle autorità.

2

Il Dipartimento nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l'organo superiore della cassa e il
gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.

3

Il commissario deve amministrare la cassa di compensazione in conformità delle istruzioni dell'Ufficio federale. Le spese derivanti dall'amministrazione da parte di
un commissario sono a carico della cassa di compensazione.

4

L'amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per il Dipartimento.

Capo quinto:398 Istituti di assicurazione

Art. 181

a 199399 Capo sesto: Contenzioso

Art. 200

Autorità cantonale di ricorso competente 1

È competente a giudicare i ricorsi l'autorità di ricorso del Cantone in cui il ricorrente era domiciliato, aveva la sua sede o soggiornava all'epoca in cui la decisione
impugnata è stata pronunciata.400 2

Se il ricorrente è stato ricoverato in uno stabilimento o collocato presso una famiglia fuori del Cantone da parte di un'autorità dell'assistenza pubblica, l'autorità competente a giudicare i ricorsi è quella del Cantone ove ha sede l'autorità dell'assistenza.

3

Se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è quella del Cantone ove ha sede il datore di lavoro 397

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

398

Abrogato(i) dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1).

399

Abrogato(i) dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1).

400

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

OAVS

77

831.101

dell'assicurato.

4

Tuttavia, a giudicare i ricorsi contro le decisioni di una cassa di compensazione cantonale è competente, in ogni caso, l'autorità di ricorso del relativo Cantone.

bis 401 Autorità federale di ricorso La Commissione federale di ricorso è competente a giudicare i ricorsi interposti
dalle persone residenti all'estero. È riservato l'articolo 200 capoversi 1 e 3.


Art. 201


402

Notificazione delle decisioni delle autorità di ricorso Le decisioni delle autorità di ricorso devono essere notificate mediante invio raccomandato: a.

alle persone toccate dalla decisione; b.

all'Ufficio federale; c.403 alle casse di compensazione, rispettivamente gli uffici AI interessati.


Art. 202


404

Legittimazione al ricorso di diritto amministrativo Le persone e gli uffici a cui, ai sensi dell'articolo 201, sono notificate le decisioni
dell'autorità di ricorso sono autorizzati a impugnarle con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.


Art. 203


405

Ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni dell'Ufficio federale Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate direttamente con ricorso
di diritto amministrativo, tranne nei casi di cui all'articolo 203a.

Art. 203a406 Ricorso amministrativo Contro le decisioni in materia di sussidi per l'assistenza alle persone anziane (art.
101bis LAVS) può essere interposto ricorso amministrativo al Dipartimento federale
dell'interno.


Art. 204


407

401

Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

402

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

403

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

404

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

405

Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219).

406 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219).

407

Abrogato dal n. 15 dell'all. dell'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei
Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 78

831.101

Capo settimo: Disposizioni diverse

Art. 205


408

Intimazione

A chi viola le prescrizioni di ordine e di verificazione previste nella LAVS e nella
presente ordinanza, la cassa di compensazione notifica un'intimazione scritta, con la
quale gli addossa una tassa d'intimazione da 10 a 200409 franchi, gli assegna un termine supplementare e gli commina le conseguenze della inosservanza dell'intimazione. È riservato l'articolo 37.


Art. 206


410

Tasse d'intimazione e multe d'ordine 1

Il provento delle tasse d'intimazione e delle multe d'ordine va a favore delle casse di compensazione e serve a coprire le spese di amministrazione. Se l'intimazione è
osservata, la cassa di compensazione può rinunciare all'esazione della tassa d'intimazione.

2

Le tasse d'intimazione sono esigibili dalla data in cui sono state pronunciate e possono formare l'oggetto di una compensazione.


Art. 207


411

Prescrizione

Le infrazioni alle prescrizioni d'ordine e di controllo come pure le multe d'ordine si
prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui sono state commesse, rispettivamente dal giorno in cui il provvedimento è divenuto esecutivo. La prescrizione della
multa è interrotta da ogni atto diretto all'esecuzione.


Art. 208

Obbligo di denunciare gli atti punibili I gerenti delle casse di compensazione sono obbligati a denunciare all'istanza cantonale competente gli atti punibili nel senso degli articoli 87 e seguenti LAVS, di cui
le casse di compensazione hanno conoscenza.


Art. 209

Obbligo di informazione 1

Le casse di compensazione e i datori di lavoro devono permettere agli uffici di revisione o di controllo di esaminare i loro registri e documenti e fornire a essi tutte le
informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti di revisione e di controllo.412 408

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

409

Nuovi ammontari giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
1082).

410

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

411

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

412

Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1).

OAVS

79

831.101

2

Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione informazioni
conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3

Le casse di compensazione, i datori di lavoro, tutte le altre persone e gli uffici incaricati dell'esecuzione della LAVS e del controllo della stessa, nonché gli assicurati, sono obbligati a fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni, e a inviare allo
stesso, in visione, tutti gli atti necessari per l'esercizio della vigilanza.413
bis 414 Eccezioni all'obbligo del segreto 1

Se non esiste alcun interesse privato degno di essere protetto, l'obbligo di mantenere il segreto ai sensi dell'articolo 50 LAVS è tolto nel singolo caso e su domanda
motivata:415

a.

nei confronti degli organi d'esecuzione dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni, in quanto le informazioni e i documenti forniti siano loro necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, fissare o riscuotere i premi, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il
terzo responsabile;

b.

nei confronti degli organi d'esecuzione dell'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione in quanto le informazioni e i documenti forniti siano loro
necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il terzo responsabile; c.

nei confronti degli istituti di previdenza, del fondo di garanzia e delle autorità di vigilanza ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità416, in quanto le informazioni e i documenti forniti siano loro necessari al controllo dell'assoggettamento dei
datori di lavoro o per statuire in materia di quote e prestazioni; d.

nei confronti d'altre assicurazioni sociali come pure dei servizi federali,
cantonali e comunali in quanto le informazioni e i documenti richiesti siano
loro necessari per pronunciarsi sulle domande di prestazioni assicurative o
d'aiuto sociale o esercitare un diritto legale di regresso; e.417 nei confronti degli organi d'esecuzione dell'assicurazione malattie, nella misura in cui le informazioni e i documenti forniti concernano l'assicurazione
sociale malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994418 sull'assicu413

Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1).

414

Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).

415

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

416

RS 831.40

417

Introdotta dal n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

418

RS 832.10

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 80

831.101

razione contro le malattie e siano necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso
contro il terzo responsabile; f.419 nei confronti degli uffici d'esecuzione, nella misura in cui le informazioni e i documenti forniti siano loro necessari per pignorare i beni e i crediti di un
debitore, giusta l'articolo 91 capoversi 4 e 5 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento420.

g. 421in altri casi, se l'Ufficio federale autorizza la trasmissione d'informazioni o la consultazione di documenti.

2

L'obbligo di mantenere il segreto è pure tolto col consenso scritto dell'interessato o del suo rappresentante legale. La dichiarazione di consenso va presentata al competente organo d'esecuzione con la domanda d'informazioni.

3

L'Ufficio federale statuisce in materia di vertenze mediante decisione conformemente all'articolo 203. È riservato il diritto di ricorso dell'assicurato ai sensi dell'articolo 84 LAVS.


Art. 210


422

Moduli

1

L'Ufficio federale ordina l'uso di determinati moduli ufficiali e provvede alla loro edizione. Esso può prescrivere l'uso di altri moduli uniformi.

2

...423


Art. 211


424

Affrancatura in blocco 1

L'affrancatura in blocco comprende le tasse ed i diritti per gli invii postali e versamenti interni delle casse di compensazione e dell'Ufficio centrale di compensazione.
Essa può essere estesa anche ad altri organi, come pure agli invii postali e versamenti delle casse di compensazione concernenti i compiti che sono loro conferiti secondo l'articolo 63 capoverso 4 LAVS.

2 L'ufficio federale, d'intesa con l'unità aziendale Postfinance della Posta Svizzera,
prescrive i particolari d'applicazione.425 3

Gli abusi sono puniti, come l'elusione della tassa, in conformità dell'articolo 62 della legge federale del 2 ottobre 1924426 sul servizio delle poste.

419

Introdotta dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

420

RS 281.1

421

Originaria lett. e, diventata in seguito lett. f.

422

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

423

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976 (RU 1976 1720).

424

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

425 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

426 [CS

7 698; RU 1949 851 art. 1, 1967 1527 n. I, II, 1969 1139 n. II, 1972 2500, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 n. VI, 1995 5489; RS 173.51 allegato n. 17, 313.0 allegato
n. 17, 742.40 art. 54 n. 4, 744.10 art. 22. RS 783.0 appendice n. 1]. Vedi ora la LF del 30
aprile 1997 sulla posta (RS 783.0).

OAVS

81

831.101

bis 427 Impiego di mezzi del Fondo di compensazione AVS per l'informazione degli assicurati 1

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti contribuisce finanziariamente alla realizzazione di campagne informative d'importanza nazionale. L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento di tali
campagne. A tal fine, può farsi assistere da organizzazioni esterne.

2

L'ammontare dei contributi devoluti a favore delle campagne informative dipende dalla natura e dall'importanza del progetto in questione.

3

Il Dipartimento approva l'importo da devolvere alle campagne informative. Il Consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione è previamente consultato.


Art. 212


428

Controllo periodico

1

L'Ufficio federale esamina periodicamente le basi tecniche dell'assicurazione. Le direttive applicabili a tale scopo soggiacciono all'approvazione di una sottocommissione della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità.429

2

Gli elementi di calcolo sono desunti, in primo luogo, dai dati statistici di cui dispone l'Ufficio centrale di compensazione; detti dati saranno elaborati per ordine e
secondo le istruzioni dell'Ufficio federale. L'elaborazione può aver luogo secondo il
metodo delle indagini saltuarie, eseguite su un quantitativo adeguato di materiale
statistico.

bis 430 Rapporto dell'Ufficio federale L'Ufficio federale stenderà un rapporto su ogni anno di esercizio dell'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti. Questo rapporto sarà pubblicato dopo esser stato
approvato dal Consiglio federale.


Art. 213

Presentazione del rendiconto del Fondo di compensazione Il rendiconto da presentarsi dal consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nel senso dell'articolo 109 LAVS deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio federale, il
quale provvede alla pubblicazione.

427

Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

428

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 324).

429

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

430

Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 82

831.101


Art. 214


431

Indicazione dei fondi nel bilancio dello Stato 1

La riserva della Confederazione per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità giusta l'articolo 111 LAVS deve figurare nel bilancio dello Stato.

2

Il fondo è amministrato dal Dipartimento federale delle finanze.

Capo ottavo:
Sussidi di costruzione alle case e ad altre istituzioni
per le persone anziane
432

Art. 215


433

Diritto ai sussidi

1

I sussidi sono assegnati per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento delle seguenti case e centri pubblici o privati di utilità pubblica: case che servono ad accogliere, curare o assistere durevolmente, o temporaneamente, le persone anziane,

centri diurni o per l'impiego del tempo libero, che servono a mantenere il
contatto reciproco, a favorire la cultura fisica o a tenere occupate le persone
anziane.434 Sono tenute presenti anche le istituzioni che assicurano prestazioni di servizio esterno per assistere le persone anziane.

2

I sussidi sono assegnati se la posizione, le suppellettili e le prestazioni di servizio soddisfano le esigenze di una assistenza adeguata delle persone anziane e se è dimostrata l'esistenza della necessità.

3

Non hanno diritto a sussidi gli istituti considerati dalla legislazione federale o cantonale istituti per la cura ospedaliera, e le abitazioni per le persone anziane definite
dalla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro
proprietà.435


Art. 216


436

Importo dei sussidi

1

I sussidi ammontano, al massimo, a un terzo delle spese computabili. Quando per la costruzione, l'ampliamento o il rinnovamento di una casa o di un'altra istituzione
esiste un interesse particolare, possono essere assegnati sussidi fino alla metà delle
spese computabili, e anche prestiti non fruttiferi o produttivi di interessi.

2

I sussidi non possono superare la somma necessaria dopo la deduzione dei fondi destinati esclusivamente al progetto.

431

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

432

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

433

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

434

RU 1975 900

435

RS 843

436

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

OAVS

83

831.101


Art. 217


437

Spese computabili

1

Sono ritenute computabili le spese: a.438 per l'acquisto di beni immobili, terreni esclusi; b.

per la costruzione, l'ampliamento o il rinnovamento di costruzioni, comprese
le abitazioni per i lavoratori dipendenti che sono indispensabili per il funzionamento della casa: c.439 per l'acquisto di suppellettili indispensabili; le spese provocate dal rinnovo o dal completamento delle suppellettili di una istituzione esistente sono prese
in considerazione solamente nella misura in cui il costo per oggetto raggiunge il limite fissato dal dipartimento nelle sue direttive.

2

Le spese che servono soltanto parzialmente agli scopi detti nell'articolo 215 capoverso 1 sono tenute presenti in proporzione.


Art. 218


440

Presentazione ed esame della richiesta 1

La richiesta di sussidio deve essere presentata alla competente autorità cantonale, che l'inoltra all'Ufficio federale insieme alla sua presa di posizione.

2

L'Ufficio federale emana direttive obbligatorie sui documenti441 necessari per l'esame delle richieste.

3

L'Ufficio federale esamina la richiesta di sussidio, in particolare circa la necessità, la funzionalità e l'urgenza del progetto, considerando anche l'ammontare delle spese.
L'esame dei problemi di costruzione è fatto dall'Ufficio delle costruzioni federali442.
Inoltre si può chiedere una perizia da parte di specialisti.


Art. 219


443

Assicurazione del sussidio 1

Il sussidio è assegnato soltanto se il progetto soddisfa ai requisiti e le spese sono proporzionate.

2

La decisione di assegnare i sussidi è presa dall'Ufficio federale, con riserva del conto finale. In casi particolari e previo accordo delle parti in causa, l'importo dei
sussidi può già essere fissato nella decisione. In tale caso, l'evoluzione dell'indice del
costo di costruzione e le indispensabili modifiche del progetto nel corso dei lavori
possono essere riservate.444 3

L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni e oneri.

437

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

438

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172).

439

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279).

440

Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

441

RU 1975 900

442

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle
disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non
pubblicato).

443

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

444

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 84

831.101


Art. 220


445

Rendiconto e pagamento 1

Eseguito il progetto, deve essere presentato all'Ufficio federale un rendiconto particolareggiato, corredato di tutte le fatture e le quietanze.

2

Il sussidio è stabilito definitivamente sulla base delle spese computabili dimostrate446, ed è poi pagato.


Art. 221


447

Restituzione dei sussidi 1

I sussidi devono essere restituiti integralmente, quando le costruzioni per cui essi furono erogati sono alienate dallo scopo a cui erano destinate, o sono trasferite a un
soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi venticinque anni dal pagamento finale448 .

2

La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dall'alienazione.

3

Per l'importo da restituire, a favore della Confederazione, esiste un diritto legale di pegno senza iscrizione nel registro fondiario e posto449 dopo le ipoteche legali esistenti.

Capo nono: Sussidi per il promovimento dell'aiuto alla vecchiaia450

Art. 222


451

Beneficiari e campo di attività 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni: a.452 attive a livello nazionale, intercantonale e cantonale che si consacrano in misura notevole all'aiuto alla vecchiaia o allo Spitex;

b.

attive a livello locale che offrono alle persone anziane servizi di base dello
Spitex, pasti a domicilio e istituti diurni; c.

che organizzano corsi di formazione e perfezionamento per specialisti e per
il personale ausiliario operante nell'ambito dell'aiuto alla vecchiaia e nello
Spitex;

445

Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

446

RU 1975 900

447

Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

448

RU 1975 900

449

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle
disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non
pubblicato).

450

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

451

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27
apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499).

452 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 1° lug. 1998 (RU 1998 1499), alla fine del presente testo.

OAVS

85

831.101

d.

incaricate di effettuare corsi destinati a persone anziane sensorialmente minorate, il cui scopo è di favorire l'indipendenza e sviluppare i contatti sociali.

2 Sono prese in considerazione soltanto le spese causate da una gestione giudiziosa.


Art. 223

...


Art. 224


453

Ammontare dei sussidi 1 L'Ufficio federale fissa l'ammontare del sussidio stipulando un contratto di prestazioni con le organizzazioni aventi diritto ai sussidi in base all'articolo 222 capoverso
1 lettera a. L'ammontare del sussidio viene fissato tenendo conto del volume e della
portata del campo d'attività.454 2 Per le organizzazioni che adempiono i compiti ai sensi dell'articolo 222 capoverso
1 lettera b l'Ufficio federale fissa l'ammontare del sussidio per i servizi di base dello
Spitex in funzione dei salari e di un preventivo globale da stabilire ogni anno. Per i
pasti e gli istituti diurni l'Ufficio federale fissa i parametri determinanti e l'ammontare del sussidio.

3 Per le organizzazioni aventi diritto ai sussidi ai sensi dell'articolo 222 capoverso 1
lettera c l'Ufficio federale fissa un importo forfetario per partecipante.

4 L'ammontare massimo dei sussidi per i corsi ai sensi dell'articolo 222 capoverso 1
lettera d è di quattro quinti delle spese determinanti. Non può superare l'eccedenza
di queste ultime.


Art. 225


455

Procedura

1 Gli istituti che intendono ottenere sussidi dovranno fornire, al momento della
prima istanza, indicazioni sull'organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria.

2 I corsi possono essere sussidiati se il programma e il preventivo sono stati approvati dall'Ufficio federale prima del loro inizio.

453

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27
apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499).

454 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 1° lug. 1998 (RU 1998 1499), alla fine del presente testo.

455

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 86

831.101

3 I sussidi sono fissati dopo la conclusione del corso o dopo il ricevimento del conto
annuo chiuso e controllato e della statistica delle prestazioni. Il conto annuo
dev'essere presentato entro sei mesi a contare dalla fine dell'esercizio annuale e la
documentazione relativa al corso entro tre mesi dalla chiusura del corso. Questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta. L'inosservanza dei termini
senza motivo plausibile comporta la perdita del diritto al sussidio.456 4 L'Ufficio federale esamina i conti e fissa l'importo dei sussidi. Per permettere
all'Ufficio federale di effettuare delle verifiche utili, le organizzazioni gli invieranno
il nome e il numero AVS dei propri salariati nonché i nomi dei partecipanti ai corsi.
L'Ufficio federale ha la facoltà di subordinare l'assegnazione dei sussidi a condizioni e a oneri.457 5 a 8 458

Capo decimo: Disposizioni finali459

Art. 226


460

Entrata in vigore ed esecuzione 1

Con riserva del secondo capoverso, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1948.

2

Gli articoli 22 a 26, 29, 67, 69, 83 a 127, 131, 133, 134, 174 a 177, 186, 187, 194 a 198, 205 a 217 e 219 capoverso 3 entrano in vigore il 1° novembre 1947.

3

Il Dipartimento è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Esso può emanare prescrizioni complementari o delegare tale competenza all'Ufficio federale.

Disposizione finale della modificazione del 17 giugno 1985461 1

Per gli anni 1980 a 1985, le rendite per figli e per orfani, annesse a quelle del padre e della madre, giusta l'articolo 53bis capoverso 1 in vigore dal 1° gennaio 1986, possono superare il reddito annuo medio determinante per il loro calcolo, fino agli importi annui seguenti:
1980 e 1981 1200 franchi
1982 e 1983 1240 franchi
1984 e 1985 1380 franchi 2

Le rendite per figli e per orfani, che hanno avuto origine prima del 1° gennaio 1986, saranno adattate retroattivamente solo su richiesta.

456 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499).

457 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499).

458 Abrogati dal n. I dell'O del 27 apr. 1998 (RU 1998 1499).

459

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
Capo nono originario.

460

Art. 222 originario.

461

RU 1985 913

OAVS

87

831.101

Disposizioni finali della modificazione del 13 settembre 1995462 1

Le rendite straordinarie correnti soggette ai limiti di reddito sono versate, a partire dal 1° gennaio 1996, dalla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del beneficiario.

2

L'articolo 125 è applicabile anche qualora il beneficiario di una rendita ordinaria ha diritto a una rendita straordinaria soggetta ai limiti di reddito.

Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995463 a. Qualità d'assicurato 1

Le persone assicurate finora conformemente al previgente articolo 1 capoverso 1 lettera c LAVS che sollecitano l'applicazione del nuovo diritto devono comunicarlo
alla cassa di compensazione del loro datore di lavoro. Il nuovo diritto è applicabile a
decorrere dal primo giorno del mese che segue la comunicazione.

2

Il numero 1 lettera a capoverso 2 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS464 è applicabile soltanto alle persone che adempiono le condizioni di
adesione dell'articolo 5 nel momento in cui esse hanno cominciato a lavorare all'estero. Il nuovo diritto ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue
la dichiarazione d'adesione.

b. Conversione delle rendite in corso 1

Se la conversione delle rendite di persone vedove in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS comporta
una prestazione inferiore, il nuovo reddito annuo medio determinante è stabilito
come segue:

a.

se il vecchio reddito annuo medio determinante si situa tra l'importo minimo
della rendita di vecchiaia moltiplicato per 60 e l'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo reddito annuo corrisponde al
vecchio reddito medio ridotto dell'importo minimo della rendita di vecchiaia
moltiplicato per 15,6 e diviso per 1,2.

b.

se il vecchio reddito annuo medio determinante ammonta almeno all'importo
minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo valore corrisponde all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 48.

2

Se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima
revisione dell'AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore.

462

RU 1995 4376 463

RU 1996 668

464

RU 1996 2466

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 88

831.101

c. Età flessibile per il godimento della rendita 1

Il nuovo disciplinamento relativo al supplemento delle rendite rinviate si applica anche a tutte le rendite rinviate che non sono ancora state revocate al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS.

2

All'atto della conversione delle rendite per coniugi beneficianti di un supplemento per il rinvio secondo il numero 1 lettera c capoverso 5 delle disposizioni transitorie
della decima revisione dell'AVS, il supplemento è ripartito per metà tra le due nuove
rendite. Dopo il decesso di uno dei coniugi il supplemento è aumentato di un terzo.

3

Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell'importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l'articolo 56 capoverso 2 OAVS è del
3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.

d. Versamento della rendita da parte del datore di lavoro 1

La cassa di compensazione comunica al datore di lavoro i dati necessari se quest'ultimo versa la rendita o l'assegno per grandi invalidi.

2

Il datore di lavoro deve comprovare periodicamente alla cassa di compensazione che ha versato le rendite e gli assegni per grandi invalidi.

3

Il datore di lavoro deve avvisare la cassa di compensazione appena è informato che il diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi si è estinto in seguito a decesso o per altra causa, oppure se la posta o la banca non hanno, per altre ragioni,
potuto eseguire il pagamento.

4

I datori di lavoro che versano le rendite ai loro salariati sono autorizzati a trasmettere loro, con lo stesso versamento, senza spese di porto, altre prestazioni periodiche
d'assicurazione o di previdenza versate da loro stessi o da un'istituzione d'assicurazione o di previdenza indipendente in rapporto con la loro impresa.

5

I datori di lavoro hanno il diritto di versare le rendite a un terzo o a un'autorità conformemente all'articolo 76 capoverso 1 soltanto se la cassa di compensazione lo ha
deciso.

6

I datori di lavoro possono esigere dalla cassa di compensazione che essa metta mensilmente a loro disposizione, sotto forma di un anticipo senza interessi, i fondi
necessari al versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

Disposizioni finali della modificazione del 16 settembre 1996465 I richiedenti l'asilo la cui richiesta è pendente al momento dell'entrata in vigore della
presente modifica sono esonerati dall'obbligo di assicurarsi per i primi sei mesi successivi a tale data. I richiedenti l'asilo riconosciuti in quanto rifugiati sono assicurati
retroattivamente alla data di presentazione della richiesta.

465

RU 1996 2758

OAVS

89

831.101

Disposizioni finali della modificazione del 27 aprile 1998466 1 I contratti di prestazioni ai sensi dell'articolo 224 capoverso 1 devono essere stipulati al più tardi entro la fine del 1999 con organizzazioni aventi già diritto al sussidio al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

2 Fino all'entrata in vigore dei contratti di prestazioni, al più tardi però entro la fine
del 1999, le organizzazioni previste all'articolo 222 capoverso 1 lettera a ricevono
sussidi secondo il diritto vigente.

Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001 467 1 In deroga agli articoli 22 capoverso 1 e 29 capoverso 1, il contributo annuo per il
periodo di contribuzione 2000/2001 è stabilito separatamente per ognuno degli anni
di contribuzione.

2 La decisione di fissazione dei contributi per il 2001 non sarà presa prima del 1°
gennaio 2001.

466

RU 1998 1499 467

Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3044).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 90

831.101