01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
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01.01.2021 - 30.06.2021
21.09.2020 - 31.12.2020
16.06.2020 - 20.09.2020
21.03.2020 - 15.06.2020
01.01.2020 - 20.03.2020
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01.06.2018 - 31.12.2018
05.09.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 04.09.2017
01.09.2016 - 31.12.2016
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01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
30.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 29.10.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
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831.101

Ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(OAVS)1

del 31 ottobre 1947 (Stato 1° luglio 2021)

1 Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),4

ordina:

2 RS 830.1

3 RS 831.10

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Capo primo: Persone assicurate

A.5 Assoggettamento

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

Art. 16 Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di un'organizzazione internazionale

Il Comitato internazionale della Croce Rossa è un'organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS ma solo nella misura prevista all'articolo 12a dell'Accordo del 19 marzo 19937 tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5437).

7 RS 0.192.122.50

Art. 1a Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di un'organizzazione privata di assistenza

1 Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello svi­luppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE8.9

2 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce in colla­borazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.

8 Associazione Svizzera per lo scambio di persone nella cooperazione internazionale.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

B. Esenzioni dall'assicurazione10

10 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

Art. 1b11 Stranieri con privilegi diplomatici

Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell'arti­colo 1a capoverso 2 lettera a LAVS:12

a.13
i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e delle missioni speciali di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 200714 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;
b.15
i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;
c.16
le persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa, se tali persone beneficiarie sono chiamate in veste ufficiale presso un'organizzazione intergovernativa, un'istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o un altro organismo internazionale ai sensi della legge sullo Stato ospite;
d.17
il personale di IATA18 e SITA19, nonché i membri delle loro famiglie senza atti­vità lucrativa.

11 Originario art. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

13 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

14 RS 192.12

15 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

16 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1765).

18 Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

19 Société internationale de télécommunication aéronautique.

Art. 220 Periodo di tempo relativamente breve

Per attività lucrativa esercitata per un periodo di tempo relativamente breve ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS s'intende un'attività lucrativa esercitata durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

Art. 3 Persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti

1 Le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l'assoggettamento all'assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.

2 ...21

21 Abrogato dal n. I del DCF del 30 dic. 1953, con effetto dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

Art. 422

22 Abrogato dal n. I dell'O del 30 set. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

C. Adesione all'assicurazione23

23 Originario tit. B. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

I.24 Persone occupate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 5 Diritto di continuare l'assicurazione

Le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro in Svizzera possono con­tinuare l'assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni con­secutivi immediatamente prima:

a.
dell'inizio dell'attività all'estero; o
b.
del termine del periodo di attività all'estero ammesso da una convenzione internazionale.
Art. 5a25 Richiesta

Per continuare l'assicurazione occorre presentare alla competente cassa di compensa-zione una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d'informazione previsto nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4057).

Art. 5b Inizio dell'assicurazione

1 L'assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le condizioni dell'articolo 5 sono sod­disfatte.

2 Dopo la scadenza del termine non è più possibile continuare l'assicurazione.

Art. 5c Fine dell'assicurazione

1 Lavoratori e datori di lavoro possono, con reciproca intesa e rispettando un termi­ne di 30 giorni, recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.

2 Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l'assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l'assicurazione continua se entro sei mesi dall'inizio del lavoro è presentata una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d'informazione previsto nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo.26

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4057).

II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale27

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

Art. 5d Condizioni d'adesione

Le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una conven­zione internazionale possono aderire all'assicurazione.28 L'adesione deve essere dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

28 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

Art. 5e Inizio dell'assicurazione

1 Se la dichiarazione di adesione è depositata entro un termine di sei mesi, l'assicu­razione comincia il giorno in cui la convenzione internazionale ha effetto.

2 Se la dichiarazione d'adesione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il primo giorno del mese che segue quello del deposito della dichiarazione.

Art. 5f Fine dell'assicurazione

1 Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.

2 Se, nonostante diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di com­pensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supple­mentare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Alla scadenza del termine inuti­lizzato, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.29

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

III.30 Studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero

30 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

Art. 5g Diritto alla continuazione dell'assicurazione

Gli studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero possono continuare l'assi­curazione se sono stati assicurati durante almeno cinque anni consecutivi immedia­tamente prima dell'inizio della loro formazione all'estero.

Art. 5h Inizio dell'assicurazione

1 L'assicurazione è continuata senza interruzione se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dall'inizio della formazione all'estero.

2 Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l'assicurazione.

Art. 5i Fine dell'assicurazione

1 Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.

2 L'assicurato che non versa interamente il suo contributo annuo entro il 31 dicem­bre dell'anno civile è escluso con effetto retroattivo dall'assicurazione. Lo stesso vale per l'assicurato che non inoltra alla cassa di compensazione, entro il 31 dicem­bre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione.

IV.31 Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato

31 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

Art. 5j Inizio dell'assicurazione

1 L'assicurazione è continuata senza interruzione se la dichiarazione di adesione è depositata entro sei mesi dalla partenza all'estero.

2 Se la dichiarazione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il primo giorno che segue quello del deposito della dichiarazione.

Art. 5k Fine dell'assicurazione

L'articolo 5i si applica per analogia alle persone senza attività lucrativa che accom­pagnano all'estero il loro coniuge assicurato.

Capo secondo: Contributi32

32 Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» (n. II cpv. 1 della LF del 19 giu. 1959 che mod. la LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 1960 - RU 1959 872 875).

A. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa

Art. 6 Nozioni del reddito da un'attività lucrativa

1 Con riserva delle eccezioni indicate espressamente nelle disposizioni che seguono, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.

2 Non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa:

a.33
il soldo militare, l'indennità di funzione nella protezione civile, l'importo per le piccole spese personali versato nel servizio civile, il soldo dei pom­pieri di milizia esente da imposta ai sensi dell'articolo 24 lettera fbis della legge federale del 14 dicembre 199034 sull'imposta federale diretta (LIFD) e le indennità analoghe al soldo nei corsi per monitori di giovani tiratori;
b.35
le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l'articolo 25 della legge federale del 19 giugno 195936 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e l'articolo 29 della legge federale del 19 giugno 199237 sull'assicurazione militare;
c.38
...
d.39
...
e.40
...
f.41
gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione profes­sio­nale, l'economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell'ambito degli usi lo­cali o professionali;
g.42
le prestazioni per la formazione e il perfezionamento; se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all'attività professionale del beneficiario;
h.43
le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all'insorgenza dell'evento assi­curato o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza;
i. e k.44...45

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

34 RS 642.11

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3683).

36 RS 831.20

37 RS 833.1

38 Abrogata dal n. I dell'O del 15 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3331).

39 Abrogata dal n. I dell'O del 31 ago. 1992, con effetto dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

40 Abrogata dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

41 Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 38).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).

45 Abrogate dal n. I dell'O del 18 set. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

Art. 6ter 47 Reddito lucrativo realizzato all'estero

Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d'attività lucrativa che perven­gono a una persona domiciliata nella Svizzera:

a.48
come proprietario o socio di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;
b.49
come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, o
c.50
che paga l'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 LIFD51.

47 Originario art. 6bis. Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1972 2338).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

51 RS 642.11

Art. 6quater 52 Contributi dovuti dagli assicurati dopo il 64° o il 65° anno di età

1 I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 64 anni, se di sesso femminile, o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1400 franchi mensili o 16 800 franchi l'anno.

2 I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l'anno.

52 Originario art. 6ter. Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5631).

I. Contributi previsti sul reddito proveniente da un'attività dipendente

Art. 7 Salario determinante. Elementi

Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:53

a.
il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le inden­nità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le sup­plenze;
b.54
le indennità di residenza e di rincaro;
c.55
le gratificazioni e i premi di fedeltà e di produzione;
cbis.56
i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore; per la determinazione del momento della riscossione dei contributi e del valore si applicano le disposizioni sull'imposta federale diretta;
d.57
i redditi degli accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la società in accomandita; le partecipazioni dei salariati58 agli utili, nella misura in cui tali proventi eccedono l'interesse di un capitale eventualmente inve­stito;
e.
le mance, qualora esse costituiscano un elemento importante della retribu­zione del lavoro;
f.
le prestazioni in natura regolari;
g.
le provvigioni e le commissioni;
h.59
i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell'ammini­strazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche;
i.
il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali;
k.
le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è discipli­nata dal diritto pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie;
l.
le rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo analogo;
m.60
le prestazioni dei datori di lavoro per la perdita di salario subita a causa d'infor­tunio o di malattia;
n.
le prestazioni eseguite dai datori di lavoro per compensare la perdita di sala­rio subìta a causa di servizio militare;
o.
le indennità di vacanza o per i giorni festivi;
p.61
le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall'assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e all'assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento delle imposte; è eccettuata l'assunzione del pagamento dei contributi dovuti dal salariato sui redditi in natura e sui salari globali;
q.62
le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto non siano escluse dal salario determinante conformemente agli articoli 8bis o 8ter. Le rendite sono convertite in capitale. L'Ufficio federale allestisce a tal fine tavole vincolanti.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

54 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1974 1594).

58 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

60 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

61 Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

62 Introdotta dal n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

Art. 863 Salario determinante. Eccezioni

Non sono compresi nel salario determinante:

a.
i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza che adempiono le condizioni per l'esenzione fiscale conformemente alla LIFD64;
b.
i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei lo­ro salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari, nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento;
c.
le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati, quelle per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell'azienda, fidanza­mento, matrimonio e superamento di esami professionali;
d.
le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di ospe­dale e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall'assicurazione obbliga­toria delle cure medico-sanitarie (art. 25-31 della LF del 18 mar. 199465 sull'assicurazione malattie, LAMal) e tutti i sala­riati frui­s­cano dello stesso trattamento.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

64 RS 642.11

65 RS 832.10

Art. 8bis 66 Prestazioni sociali in caso di previdenza professionale insufficiente

Nel caso di prestazioni versate dal datore di lavoro al termine di un rapporto di lavoro pluriennale, dal salario determinate è escluso, per ogni anno in cui il salariato non era assicurato nella previdenza professionale, un importo pari alla metà della rendita minima di vecchiaia mensile vigente al momento del versamento.

66 Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 8ter 67 Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali

1 Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua.68

2 Sono considerati motivi aziendali la chiusura, la fusione e la ristrutturazione di un'azienda. Si ha una ristrutturazione aziendale:

a.
quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 53b capoverso 1 lettera a o b della legge federale del 25 giugno 198269 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per la liquidazione parziale di un istituto di previdenza che attua la previdenza professionale obbligatoria; oppure
b.
in caso di licenziamento collettivo disciplinato da un piano sociale.

67 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2000 (RU 2000 2629). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3331).

69 RS 831.40

Art. 8quater 70 Prestazioni versate in casi di rigore

1 Le prestazioni di assistenza straordinarie versate dal datore di lavoro per attenuare una situazione di grave difficoltà finanziaria del salariato dovuta a motivi familiari, professionali, di salute o di altro tipo sono escluse dal salario determinante.

2 Vi è una situazione di grave difficoltà finanziaria quando la copertura del fabbisogno vitale non è garantita.

3 Il datore di lavoro e il salariato devono fornire alla cassa di compensazione tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione di grave difficoltà finanziaria.

70 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3331).

Art. 971 Spese generali

1 Sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell'ambito della propria attività.72 Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.73

2 Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.

3 ...74

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

72 Correzione del 5 set. 2017 (RU 2017 4813).

73 Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

74 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

Art. 1176 Vitto e alloggio

1 Il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l'articolo 14.

2 Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue:

fr.

colazione

3.50

pranzo

10.-

cena

8.-

alloggio

11.50

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141).

Art. 1479 Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui

1 Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l'articolo 5 capo­verso 3 LAVS.

2 Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13.

3 Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l'esercente agricolo non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente:80

a.
2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati;
b.
3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tempo pieno nell'azienda, l'importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

Art. 1581 Mance

1 e 2 ...82

3 Le mance versate ai salariati d'imprese di trasporto vanno calcolate nel salario determinante soltanto nella misura in cui sono assoggettate ai contributi dovuti all'as­sicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

82 Abrogati dal n. I dell'O del 7 dic. 1981, con effetto dal 1° gen. 1982 (RU 1981 2042).

II. Contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività indipen­dente


1. In generale

Art. 1784 Nozione di reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente

Sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una pro­fessione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capo­verso 2 LIFD85 e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

85 RS 642.11

Art. 1886 Deduzioni dal reddito

1 Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell'articolo 9 capoverso 2 lettere a-e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta.

1bis Le perdite commerciali secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera c LAVS possono essere dedotte, se sono state subite e allibrate nell'anno di contribuzione corrispondente e in quello immediatamente precedente.87

2 Il tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS equivale al ren­dimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera, arro­tondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.88

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

87 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

Art. 20 Persone tenute a pagare i contributi

1 I contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente conseguito in un'azienda devono essere pagati dal proprietario e, in caso di affitto o di usufrutto, dall'affittuario o dall'usufruttuario. In caso di dubbio, deve versare i contributi chi è tenuto a pagare le imposte sul reddito entrante in linea di conto o, se quest'ultimo non è soggetto all'imposta, chi conduce l'azienda per conto proprio.

2 ...90

3 I membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.91

90 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

Art. 2192 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente

1 Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9600 franchi annui, ma è inferiore a 57 400 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa

Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa

di almeno fr.

ma inferiore a fr.

9 600

17 400

4,35

17 400

21 400

4,45

21 400

23 800

4,55

23 800

26 200

4,65

26 200

28 600

4,75

28 600

31 000

4,85

31 000

33 400

5,05

33 400

35 800

5,25

35 800

38 200

5,45

38 200

40 600

5,65

40 600

43 000

5,85

43 000

45 400

6,05

45 400

47 800

6,35

47 800

50 200

6,65

50 200

52 600

6,95

52 600

55 000

7,25

55 000

57 400

7,55

2 Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6quater è inferiore a 9600 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4605).

2. Fissazione e determinazione dei contributi93

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 2294 Anno di contribuzione e calcolo dei contributi nel tempo

1 I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribu­zione si intende l'anno civile.

2 Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale.95

3 Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4.96

4 Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata.

5 Il reddito non è convertito in reddito annuo.97

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

Art. 2398 Determinazione del reddito e del capitale proprio

1 Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione inter­cantonali.99

2 In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta.100

3 Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.101

4 Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione.

5 Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di com­pensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi.102

98 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141).

102 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 24103 Contributi d'acconto

1 Nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche.

2 Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del red­dito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determi­nante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifesta­mente al reddito presumibile.

3 Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostan­zialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.

4 Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

5 Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non ven­gono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 25104 Fissazione e compensazione

1 Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

2 I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

3 Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 27106 Comunicazione delle autorità fiscali

1 Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indica­zioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica.107

2 Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

3 L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunica­zione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente.

4 Per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di contribu­zione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicura­zione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.108

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

B. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa109

109 Tit. che precedeva l'art. 27 e posposto giusta il n. II cpv. 2 del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

Art. 28110 Calcolo dei contributi

1 Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 413 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI111 non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20

Franchi

Contributo annuo


Franchi

Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20

meno di

300 000

413

-

300 000

435

87

1 750 000

2 958

130,50

8 550 000 e oltre

20 650

- .112

2 Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

3 Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai 50 000 franchi inferiori.113

4 Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucra­tiva, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capo­verso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.114

4bis ...115

5 I coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.116

6 Gli assicurati che ricevono prestazioni in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006117 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità o della legge federale del 19 giugno 2020118 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani versano il contributo minimo.119

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

111 RS 831.20

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4605).

113 RU 2000 701

114 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668, 2000 701). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3337).

115 Introdotto dal n. I dell'O del 20 set. 2002 (RU 2002 3337). Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

116 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

117 RS 831.30

118 RS 837.2

119 Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010 (RU 2010 4573). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O dell'11 giu. 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 376).

Art. 28bis 120 Persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a tempo pieno

1 Le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno civile, i contributi pagati a titolo di un'attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l'arti­colo 28. I loro contributi pagati sul reddito di121 una attività lucrativa devono in tutti i casi raggiungere il contributo minimo secondo l'articolo 28.

2 Se l'assicurato è assoggettato come persona senza attività lucrativa, è applicabile l'articolo 30.

120 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

121 RU 1985 1449

Art. 29122 Anno di contribuzione e basi di calcolo

1 I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribu­zione si intende l'anno civile.

2 I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6.123

3 Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

4 La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali canto­nali.

5 L'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giu­sta l'articolo 14 LIFD124 deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

6 Se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'as­si­cu­rato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.125

7 Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi. L'indennità di cui all'articolo 27 capoverso 4 è corrisposta per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contri­bu­to minimo.126

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

124 RS 642.11

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

126 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2008 (RU 2008 4711). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 29bis 127 Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici

1 L'istituto scolastico notifica alla cassa di compensazione competente, secondo l'ar­ticolo 118 capoverso 3, il nome, la data di nascita, l'indirizzo, lo stato civile, il numero di assicurato e la cittadinanza degli studenti che hanno compiuto 20 anni nel corso dell'anno civile precedente.

2 L'istituto scolastico ricerca i dati menzionati nel capoverso 1 presso gli studenti e li trasmette alla cassa di compensazione allegando eventualmente documenti atte­stanti che lo studente ha esercitato un'attività lucrativa. L'istituto informa gli stu­denti della trasmissione delle informazioni ottenute.

3 Se la formazione dura meno di un anno, la notifica deve essere effettuata al più tardi due mesi dopo l'inizio della formazione. Quando la formazione si estende su parecchi anni, la notifica è effettuata una volta all'anno, ma al più tardi al termine dell'anno civile corrispondente.

4 Se per frequentare l'istituto è necessario che lo studente debba esercitare un'attività lucrativa, l'obbligo di notifica decade.

127 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 29ter 128 Riscossione dei contributi da parte degli istituti scolastici

1 La riscossione dei contributi può essere affidata a un istituto scolastico se esso conclude con la cassa di compensazione un accordo scritto mediante il quale s'im­pegna:

a.
ad agire in nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni legali;
b.
a rispettare la divisione del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e l'istituto scolastico;
c.
ad autorizzare la cassa di compensazione a consultare i documenti determi­nanti in caso di disaccordo.

2 Se l'istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di compensazione scioglie l'accordo.

128 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 30129 Imputazione, dei contributi versati, al reddito di un'attività lucrativa

1 Gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l'anno in questione sul reddito di un'attività lucrativa vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.130

2 Gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l'imputazione, devono com­provare il versamento di contributi sul reddito di un'attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.

3 ...131

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

130 Correzione del 16 giu. 2020 (RU 2020 2185).

131 Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

C. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa132

132 Tit. che precedeva l'art. 30 e posposto giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Art. 31 Riduzione dei contributi133

1 Chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustifi­cativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intiero.134

2 La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini neces­sa­rie. ...135.136

133 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

134 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

135 Per. abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, con effetto dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

136 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517).

Art. 32 Condono dei contributi

1 Le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capo­verso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

2 La cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo.

3 Una copia della decisione di condono dev'essere notificata al Cantone di domici­lio; questo può fare opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA o impugnare la deci­sione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA.137

4 ...138

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

138 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

D. Contributi dei datori di lavoro

Art. 33139 Eccezioni all'obbligo di pagare i contributi

Non sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro:

a.140
le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, nonché i posti consolari di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007141 sullo Stato ospite;
b.142
i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite con i quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
c.
le amministrazioni pubbliche e le imprese di trasporto degli Stati esteri.

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

140 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

141 RS 192.12

142 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

E. Riscossione dei contributi143

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

I. In generale144

144 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 34145 Periodi di pagamento

1 Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione:

a.
i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre;
b.
le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre;
c.146
i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005147 contro il lavoro nero (LLN), una volta all'anno.

2 In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e all'indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.148

3 I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.149

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

146 Introdotta dall'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

147 RS 822.41

148 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

149 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

Art. 34a150 Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti

1 Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione.

2 Con la diffida è addossata all'interessato una tassa da 20 a 200 franchi.

150 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 34b151 Dilazione di pagamento

1 Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contri­buti correnti potranno essere pagati puntualmente.

2 La cassa di compensazione fissa per scritto le condizioni di pagamento, segnata­mente l'importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della partico­lare situazione del debitore.

3 La dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sensi dell'articolo 34a, se quest'ultima non è stata ancora emessa.

151 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 34c152 Contributi irrecuperabili

1 Se l'esecuzione promossa contro un debitore di contributi è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensa­zione, la cassa dichiara irrecuperabili i contributi dovuti. Se più tardi il debitore diventa solvente, deve essere richiesto il pagamento dei contributi dichiarati irrecu­pe­rabili.

2 Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l'importo riscosso è imputato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale agli altri crediti collocati nella seconda classe secondo l'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889153 sull'esecu­zione e sul fallimento (LEF).154

152 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

153 RS 281.1

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

II. Contributi paritari155

155 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 34d156 Salario di poco conto

1 Se il salario determinante non supera 2300 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.157

2 I contributi devono essere versati in ogni caso:

a.
sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche; sono eccettuati, salvo se gli assicurati esigono il versamento dei contributi, i salari:
1.
conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno in cui esse compiono il 25° anno d'età, e
2.
non superiori a 750 franchi per datore di lavoro e per anno civile;
b.
sul salario determinante delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico.158

3 Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il lavoratore non può chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente.

4 Il capoverso 1 non è applicabile al soldo per i compiti fondamentali dei pompieri eccedente l'importo non soggetto a contribuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a.159

156 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3331).

159 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

Art. 35160 Contributi d'acconto

1 Nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile.

2 I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente.

3 Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contri­buti effettivamente dovuti per il periodo di pagamento.

4 In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN161, i datori di lavoro non versano alcun contributo d'acconto.162

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

161 RS 822.41

162 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

Art. 36163 Conteggio e compensazione

1 I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registra­zione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

2 I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.

3 Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.

4 La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi sco­perti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.

163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 37164 Riscossione dei contributi dei vignaioli a cottimo

1 I vignaioli a cottimo devono pagare direttamente alla cassa di compensazione competente i contributi dei salariati e quelli del datore di lavoro.

2 I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare ai vignaioli a cottimo il contributo a carico del datore di lavoro sul totale dei salari pagati loro.

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

Art. 38165 Tassazione d'ufficio

1 Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regola­mento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassa­zione d'ufficio.166

2 La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regola­mento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno.167

3 Le spese causate dalla tassazione d'ufficio possono essere messe a carico dell'ina­dempiente.

165 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

III. Pagamento di contributi arretrati e restituzione di contributi168

168 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 39169 Pagamento di contributi arretrati

1 Se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il paga­mento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.

2 I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 40 Condono del debito

1 Alle persone che potevano ritenere in buona fede di non dovere i contributi loro reclamati può essere condonato tutto il debito o parte di esso, quando il pagamento dei contributi costituisca per esse un onere troppo grave avuto riguardo alle loro condizioni economiche.

2 Il condono è accordato dalla cassa di compensazione a domanda scritta della per­sona tenuta a pagare i contributi arretrati. La domanda dev'essere motivata e presen­tata alla cassa di compensazione entro 20 giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento. È riservato il capoverso 3.

3 Se le condizioni indicate nel capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa di compensazione può accordare il condono anche di moto proprio.

4 Le decisioni di condono devono essere notificate al richiedente.170

170 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

Art. 41171 Ricupero di contributi non dovuti

Chi ha pagato contributi non dovuti può esigerne la restituzione dalla cassa di com­pensazione. È riservata la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 3 LAVS

171 Nuovo testo giusta il n. I 1 del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110). Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

IV. Interessi172

172 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 41bis 173 Interessi di mora

1 Devono pagare gli interessi di mora:

a.
di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b.
le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c.174
i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN175 che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
d.176
i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e.
le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f.
le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il ter­mine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

1bis ...177

1ter Per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora.178

2 Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fattu­razione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato.

173 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

174 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

175 RS 822.41

176 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

177 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 20 mar. 2020 sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali, in vigore dal 21 mar. al 20 set. 2020 (RU 2020 875).

178 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 1407).

Art. 41ter 179 Interessi compensativi

1 Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione.

2 Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti.

3 Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la rice­zione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni.

4 Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.

179 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 42180 Varie

1 I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione.

2 Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno.

3 Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

F. Garanzia degli eredi181

181 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 43 ...182

Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riser­vati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero183.

182 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

183 RS 210

Capo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidi184

184 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 135).

A. Diritto alla rendita

Art. 46186 Diritto alla rendita per vedove e per vedovi

1 La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LAVS, sempreché il figlio nasca vivo. Se il figlio nasce entro 300 giorni dalla morte del marito, si presume che quest'ultimo sia il padre del figlio.

2 Sono considerati affiliati secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera b LAVS i figli ai quali, alla morte della madre affiliante o del padre affiliante, spetterebbe una ren­dita per orfani secondo l'articolo 49.

3 Il diritto ad una rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scio­gli­mento del matrimonio, se quest'ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro dieci anni dalla sua conclusione.

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 47187 Rendite d'orfani per figli postumi

Il figlio nato dopo la morte del padre ha diritto a una rendita per orfani a contare dal primo giorno del mese seguente a quello della nascita.

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 49189 Rendite per affiliati

1 Gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti in virtù dell'articolo 25 LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione.

2 Tale diritto non sorge se l'affiliato alla morte dei genitori affilianti è già al beneficio di una rendita ordinaria per orfani conformemente all'articolo 25 LAVS.190

3 Il diritto si estingue se l'affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento.

189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

190 RU 2012 5759

Art. 49bis191 Formazione

1 Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e rico­nosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la mag­gior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una forma­zione generale che funge da base per diverse professioni.

2 Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni lingui­stici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico.

3 Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucra­tiva mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia com­pleta dell'AVS.

191 Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).

Art. 49ter192 Fine o interruzione della formazione

1 La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.

2 La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.

3 Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:

a.
usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
b.
il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi;
c.
le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massi­ma di 12 mesi.

192 Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).

B. Rendite ordinarie

Art. 50193 Concetto dell'anno intero di contribuzione

Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.

193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Art. 50a194 Determinazione della durata di contribuzione degli anni 1948-1968

1 La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per de­ter­minare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all'estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d'attività non possono essere ricostituiti esattamente.

2 L'Ufficio federale elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribu­zione degli anni 1948-1968.

194 Originario art. 50bis. Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

Art. 50b195 Ripartizione dei redditi a. Disposizioni generali

1 I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno civile durante il quale en­trambi i coniugi erano assicurati presso l'AVS.196

2 Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell'anno civile intero. I periodi di contributo non sono tuttavia trasferiti.

3 I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio nonché durante l'anno dello scio­glimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione.

195 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

Art. 50c197 b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di an­nullamento del matrimonio

1 In caso di scioglimento di un matrimonio mediante divorzio o annullamento, i coniugi possono chiedere congiuntamente o separatamente la ripartizione dei redditi. È fatto salvo l'articolo 50g.

2 La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata presso ogni cassa di compensazione che tiene un conto individuale per uno dei coniugi.

197 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 50d198 c. Compiti delle casse di compensazione committenti

1 La cassa di compensazione che riceve la domanda relativa alla ripartizione dei red­diti (cassa committente) incarica tutte le casse di compensazione che tengono i conti individuali dei coniugi (casse coinvolte) di ripartire i redditi realizzati durante il matrimonio. Essa comunica alle casse coinvolte quali sono gli anni sottoposti alla ripartizione.

2 Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna a ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali.199

198 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

Art. 50e200 d. Compiti delle casse di compensazione interessate

Se le condizioni per una ripartizione dei redditi sono soddisfatte, le casse di com­pensazione interessate devono svolgere i compiti seguenti:

a.
aprire un nuovo conto individuale per il coniuge del loro assicurato, nella misu­ra in cui non sia già disponibile;
b.
procedere alla divisione a metà dei redditi dell'assicurato durante gli anni civili del matrimonio;
c.
iscrivere la metà del reddito dell'assicurato nel conto individuale del suo coniu­ge;
d.
trasmettere alla cassa committente un compendio dei conti individuali di ogni coniuge, contenente informazioni relative alla ripartizione dei redditi.

200 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 50f201 e. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione dei redditi da parte di uno dei coniugi

1 Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione committente informa l'altro coniuge del deposito della domanda. Essa invita quest'ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto.

2 Se l'altro coniuge rinuncia a partecipare alla procedura o se la comunicazione non gli può essere trasmessa, in particolare perché il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un compendio dei suoi conti individuali.202

201 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

Art. 50h204 g. Effetto della ripartizione dei redditi

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa iscritto nel conto individuale in ragione della ripartizione dei redditi è considerato come reddito proprio all'atto del calcolo delle rendite che sorgono successivamente.

204 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 51205 Calcolo del reddito annuo medio

1 ...206

2 Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimenti tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all'articolo 52d, come pure dei periodi con­tributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell'articolo 52b.207

3 Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vec­chiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d'invalidità, degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d'invalidità, né del per­tinente reddito dell'attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all'avente diritto.208

4 All'atto del calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge riscuote o ha riscosso una rendita d'invalidità viene preso in considerazione, per gli anni durante i quali la rendita è stata versata, soltanto il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità in quanto reddito del coniuge proveniente da un'attività lu­crativa secondo l'articolo 29quinquies LAVS.209

5 Se il coniuge ha diritto soltanto a una mezza rendita o a un quarto di rendita, la metà del reddito annuo determinante è aggiunta al reddito del coniuge invalido.210

6 I capoversi 4 e 5 sono applicabili per analogia per la ripartizione dei redditi in caso di scioglimento del matrimonio.211

205 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 135).

206 Abrogato dal n. I dell'O del 17 set. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219).

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361, 2012 5797).

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

209 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

210 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

211 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 51bis 212 Fattori di rivalutazione

1 L'Ufficio federale stabilisce ogni anno i fattori di rivalutazione dell'ammontare dei redditi dell'attività lucrativa secondo l'articolo 30 capoverso 1 LAVS.213

2 Per determinare i fattori di rivalutazione si divide l'indice delle rendite, secondo l'articolo 33ter capoverso 2 LAVS, per la media, ponderata con il fattore 1,1, degli indici dei salari di tutti gli anni civili registrati dalla prima iscrizione nel conto indi­viduale dell'assicurato fino all'anno precedente l'evento assicurativo.214

212 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

213 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219).

Art. 51ter 215 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei salari e dei prezzi

1 L'Ufficio federale informa la Commissione federale dell'assicurazione per la vec­chiaia, i superstiti e l'invalidità dell'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi al con­sumo dell'Ufficio federale di statistica nonché dell'indice dei salari dell'Ufficio fede­rale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. La Commissione sottopone al Consi­glio federale proposte circa la fissazione dell'indice delle rendite al 1° gen­naio seguente se:

a.
l'indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di giugno è aumentato di più del 4 per cento negli ultimi dodici mesi; o
b.
le rendite non sono state aumentate il 1° gennaio precedente.216

1bis La base (valore 100 punti) dell'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter capo­verso 2 LAVS è costituita:

a.
dal livello di 104,1 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice svizzero dei prezzi al consumo;
b.217
dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.218

2 L'Ufficio federale esamina periodicamente la situazione finanziaria dell'assicura­zione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'inva­lidità. Que­sta Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i due indici men­zio­nati all'articolo 33ter capoverso 2 LAVS, tenendo conto dell'arti­colo 212 OAVS.

215 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1288).

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361).

218 Introdotto dall'art. 11 dell'O 82 del 24 giu. 1981 su gli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1014).

Art. 52220 Scala delle rendite parziali

1 Le rendite parziali corrispondono alle seguenti percentuali della rendita completa:

Rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, in per cento

Rendita parzialein per cento della rendita completa

Numero della scala delle rendite

di almeno

ma inferiore a

2,28

2,27

1

2,28

4,55

4,55

2

4,55

6,82

6,82

3

6,82

9,10

9,09

4

9,10

11,37

11,36

5

11,37

13,64

13,64

6

13,64

15,91

15,91

7

15,91

18,19

18,18

8

18,19

20,46

20,45

9

20,46

22,73

22,73

10

22,73

25,01

25,00

11

25,01

27,28

27,27

12

27,28

29,55

29,55

13

29,55

31,82

31,82

14

31,82

34,10

34,09

15

34,10

36,37

36,36

16

36,37

38,64

38,64

17

38,64

40,91

40,91

18

40,91

43,19

43,18

19

43,19

45,46

45,45

20

45,46

47,73

47,73

21

47,73

50,01

50,00

22

50,01

52,28

52,27

23

52,28

54,55

54,55

24

54,55

56,82

56,82

25

56,82

59,10

59,09

26

59,10

61,37

61,36

27

61,37

63,64

63,64

28

63,64

65,91

65,91

29

65,91

68,19

68,18

30

68,19

70,46

70,45

31

70,46

72,73

72,73

32

72,73

75,01

75,00

33

75,01

77,28

77,27

34

77,28

79,55

79,55

35

79,55

81,82

81,82

36

81,82

84,10

84,09

37

84,10

86,37

86,36

38

86,37

88,64

88,64

39

88,64

90,91

90,91

40

90,91

93,19

93,18

41

93,19

95,46

95,45

42

95,46

97,73

97,73

43

97,73

100,00

100,00

44

1bis L'Ufficio federale emana tavole relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione del diritto alla rendita.221

2 Viene assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età comporti almeno il 97,73 per cento.

3 e 4 ...222.

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

221 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

222 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).

Art. 52a223 Insorgere dell'evento assicurato prima di compiere 21 anni

Se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero, tra il 1°gen­naio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall'età di 17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato contributi.

223 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 52c225 Periodi di contribuzione nell'anno in cui sorge il diritto alla rendita

I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assi­curato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

225 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 52d226 Conteggio degli anni di contribuzione mancanti

Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l'interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella seguente:227

Anni interi di contribuzione dell'assicurato

Anni interi di contribuzione computati completivamente fino a

da

a

20

26

1

27

33

2

da 34

3

226 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Art. 52f229 Computo di accrediti per compiti educativi

1 Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5.

2 L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello scioglimento del matrimonio o all'anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale o al genitore superstite.

2bis ...230

3 Se il figlio muore durante l'anno civile della sua nascita, vengono computati ac­cre­diti per compiti educativi durante un anno. Questi accrediti sono ripartiti tra i coniugi, anche quando cadono nell'anno civile del matrimonio. È fatto salvo il ca­po­verso 5.

4 Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l'accredito intero per compiti educativi.

5 Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano que­sti mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi.

229 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

230 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2681). Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1361).

Art. 52fbis231 Assegnazione di accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio

1 Il giudice o l'autorità di protezione dei minori che decide in merito all'autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio, all'attribuzione della custodia oppure alla partecipazione alla cura del figlio stabilisce nel contempo l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi.

2 Il giudice o l'autorità di protezione dei minori assegna l'intero accredito per com­piti educativi al genitore che provvede in misura preponderante alla cura del figlio comune. L'accredito per compiti educativi va diviso per metà se i genitori parte­cipano in ugual misura alla cura del figlio.

3 I genitori che istituiscono l'autorità parentale congiunta sulla base di una dichia­razione all'ufficio dello stato civile o all'autorità di protezione dei minori conclu­dono nel contempo per scritto una convenzione secondo cui l'intero accredito per compiti educativi va assegnato a uno di loro o diviso per metà, oppure presentano una tale convenzione entro tre mesi alla competente autorità di protezione dei minori. Se la convenzione non è presentata entro tale termine, l'autorità di prote­zione dei minori decide d'ufficio sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi conformemente al capoverso 2.

4 I genitori possono convenire per scritto in ogni momento che, fatto salvo l'arti­colo 52f capoverso 4, in futuro l'accredito per compiti educativi sarà interamente assegnato a uno di loro o diviso per metà. Ciò vale anche se un giudice o l'auto­rità di protezione dei minori ha già deciso in merito all'assegnazione dell'accre­dito per compiti educativi.

5 L'articolo 29sexies capoverso 3 secondo periodo LAVS si applica per analogia alla divisione per metà dell'accredito per compiti educativi.

6 Fino alla decisione in merito alla sua assegnazione, l'accredito per compiti edu­cativi è interamente assegnato alla madre.

7 Le modifiche nell'assegnazione dell'accredito per compiti educativi hanno effet­to dal 1° gennaio dell'anno successivo.

231 Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1361).

Art. 52l236 e. Domanda

1 Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale.

2 Se parecchie persone fanno valere il diritto all'accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente.

236 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 53237 Tavole delle rendite

1 L'Ufficio federale stabilisce tavole delle rendite d'uso obbligatorio. La digrada­zio­ne delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell'importo minimo della stessa.238

2 Le rendite mensili vengono arrotondate al franco superiore qualora l'importo con­siderato comprenda una frazione uguale o superiore a 50 centesimi e al franco infe­riore se detta frazione non raggiunge i 50 centesimi.

237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

238 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

Art. 53bis 239 Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata di contribuzione incompleta

Se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre.

239 Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 54240 Calcolo delle rendite per superstiti

Quando la persona deceduta ha compiuto l'età indicata qui sotto, l'aumento del red­dito medio proveniente da un'attività lucrativa, secondo l'articolo 33 capoverso 3 LAVS, ammonta a:

per cento

meno di 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28-29

40

30-31

30

32-34

20

35-38

10

39-45

5

più di 45

0

240 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 54bis 241 Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani

1 ...242

2 Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell'im­porto mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).

3 La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.

4 Nei casi di rendita parziale, l'importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l'articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.

241 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

242 Abrogato dal n. II 2 dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

C. Rendite straordinarie243 244

243 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1960 242).

244 Originario tit. avanti l'art. 56.

Art. 55245 Riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani

La riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani (art. 43 cpv. 3 LAVS) si effettua conformemente all'articolo 54bis capoversi 2 e 3. Gli importi mensili delle rendite ridotte sono arrotondati al franco superiore o inferiore conformemente all'ar­ticolo 53 capoverso 2.

245 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

D. Età flessibile per il godimento della rendita246

246 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

I. Rinvio della rendita247

247 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 55bis 248 Esclusione del rinvio delle rendite249

Sono escluse dal rinvio previsto all'articolo 39 LAVS250:

a.251
...
b.252
le rendite di vecchiaia che succedono a una rendita d'invalidità;
c.
le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grande invalido;
d. a f. ...253
g.
le rendite di vecchiaia degli assicurati facoltativamente i quali, fino all'età pre­vista all'articolo 21 capoversi 1 e 2 LAVS, abbiano beneficiato di un assegno assistenziale secondo l'articolo 92 LAVS, o l'articolo 76 LAI254.

248 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore 1° gen. 1969 (RU 1969 135).

249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

250 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

251 Abrogata dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

252 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

253 Abrogate dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 19997 (RU 1996 668).

254 RS 831.20. Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Art. 55ter 255 Supplemento per il rinvio della rendita

1 In caso di rinvio, il supplemento percentuale della rendita è il seguente:

Anni

e 0-2 mesi

e 3-5 mesi

e 6-8 mesi

e 9-11 mesi

1

5,2

6,6

8,0

9,4

2

10,8

12,3

13,9

15,5

3

17,1

18,8

20,5

22,2

4

24,0

25,8

27,7

29,6

5

31,5

2 Il supplemento è determinato dividendo la somma delle quote mensili rinviate per il numero di mesi corrispondenti. Questa somma è moltiplicata per il tasso d'au­mento corrispondente in virtù del capoverso 1.

3 Quando rendite di superstite succedono a una rendita di vecchiaia rinviata, l'im­porto del supplemento ammonta:

a.
per le rendite di vedove e di vedovi, all'80 per cento del supplemento ver­sato sino ad allora;
b.
per le rendite di orfani, al 40 per cento del supplemento versato sino ad allora.

4 La somma di tutti i supplementi non deve superare l'importo del supplemento della rendita di vecchiaia.

5 L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

255 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 55quater 256 Dichiarazione di rinvio e revoca

1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.257 La dichiara­zione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la ren­dita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

2 La revoca va fatta per iscritto.

3 Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

4 Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio.258

5 ...259

256 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 199).

258 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

259 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

II. Anticipazione della rendita260

260 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 56261 Importo della riduzione

1 La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata.

2 Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della rendita anticipata.262

3 Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.

4 L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

261 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

262 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 29 nov. 1995 alla fine del presente testo (n. II RU 1996 668).

Art. 57263 Riduzione delle rendite per superstiti

1 Quando una rendita per superstiti succede a una rendita di vecchiaia anticipata, la rendita è ridotta soltanto di una percentuale dell'importo della riduzione determinata in virtù dell'articolo 56. Questa percentuale ammonta:

a.
all'80 per cento per le rendite per vedove e per vedovi;
b.
al 40 per cento per le rendite per orfani.

2 La somma delle riduzioni delle rendite per vedove, per vedovi o per orfani non deve superare l'importo della riduzione secondo l'articolo 56. Quando il numero d'aventi diritto cambia, l'importo della riduzione deve essere adeguato.

263 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

E. Calcolo anticipato della rendita264

264 Introdotto dal il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

Art. 58265 Diritto e costi

1 Le persone assicurate o che lo sono state, e i loro coniugi, possono chiedere un calcolo anticipato della rendita di vecchiaia o delle rendite per i superstiti.

2 I calcoli anticipati sono gratuiti.

3 Per il calcolo anticipato di una rendita di vecchiaia può eccezionalmente essere riscosso un emolumento di 300 franchi al massimo se:

a.
una persona ha meno di 40 anni o ha già chiesto un calcolo negli ultimi cin­que anni; e
b.
la domanda non è inoltrata per un motivo specifico, quale il cambiamento di stato civile, la nascita di un figlio, la perdita del lavoro o l'inizio di un'atti­vità indipendente.

265 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

Art. 59266 Competenza

Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti della presente ordinanza si applicano per analo­gia.

266 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

Art. 60267 Basi di calcolo

1 Di massima, il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50-57. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell'inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante l'età ordinaria di pensionamento o la data di anticipazione della rendita.

2 La cassa di compensazione può effettuare il calcolo sulla base dei dati forniti nella domanda.

3 La cassa di compensazione si procura d'ufficio gli estratti di conti.

267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

F.269 Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari

269 Originario tit. D divenuto in seguito E. Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Art. 66bis Assegno per grandi invalidi270

1 L'articolo 37 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a-d dell'ordinanza del 17 gennaio 1961271 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.272

2 Gli articoli 87-88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell'assegno per grandi invalidi.273

3 È considerata istituto ai sensi dell'articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'eser­cizio cantonale.274

270 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

271 RS 831.201

272 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3523 6847 n. II 1).

273 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

274 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3523 6847 n. II 1).

Art. 66ter 275 Mezzi ausiliari

1 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da conse­gnare e regola la procedura di consegna.

2 Gli articoli 14bis e 14ter OAI276 sono applicabili per analogia.277

275 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

276 RS 831.201

277 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6483).

G. Rapporto con l'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni278

278 Originario tit. E divenuto in seguito F. Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 38).

Art. 66quater 279

1 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS e può preten­dere in seguito un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AVS all'assicura­tore contro gli infortuni tenuto a prestazioni.

2 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infor­tunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AVS avrebbe dovuto pagare all'assicurato se non si fosse infortunato.

279 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 38).

H. Disposizioni varie280

280 Originario tit. F divenuto in seguito G.

I. Esercizio del diritto

Art. 67

1 Il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere pre­sen­tando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modu­lo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richie­dente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.281 282

1bis Soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.283

1ter L'articolo 66 OAI284 è applicabile all'esercizio del diritto ad assegni per grandi in­validi e a mezzi ausiliari.285 286

2 Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.287

281 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

282 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 38).

283 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

284 RS 831.201

285 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

286 Originario cpv. 1bis.

287 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

II. Determinazione delle rendite

Art. 68 Rendite ordinarie

1 Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.288

2 Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l'avente diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall'Ufficio centrale di compen­sazione (UCC) i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce.289

3 La decisione di assegnazione della rendita dev'essere notificata alle parti, segnata­mente:290

a.
all'avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale;
b.291
alla terza persona o all'autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita;
c.292
all'assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire presta­zioni.
d.293
...

288 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

289 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

290 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

291 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

292 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

293 Abrogata dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU 1969 135).

III. Determinazione dell'assegno per grandi invalidi

Art. 69bis 295 Richiesta

1 Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determi­nazione del diritto all'assegno per grande invalido.

2 ...296

3 La cassa di compensazione deve apporre la data di ricezione del modulo e trasmet­terlo all'ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (detto qui di seguito: «ufficio AI»).297

295 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

296 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

297 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

Art. 69quater 300 Deliberazione

1 Ultimata l'istruttoria, di regola solo l'ufficio AI delibera sul diritto. Esso redige immediatamente la deliberazione e la trasmette alla cassa di compensazione compe­tente ai sensi dell'articolo 125bis.

2 Gli articoli 74ter capoverso 1 lettera f e 74quater OAI301 sono applicabili per analo­gia.

300 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

301 RS 831.201

Art. 69quinquies 302 Decisione

La decisione concernente l'assegno per grandi invalidi è notificata ai destinatari di cui all'articolo 68 capoverso 3 e all'ufficio AI competente.

302 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

IV. Disposizioni procedurali comuni

Art. 70303 Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle rendite

Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all'UCC i dati necessari alla tenuta del registro centrale delle rendite. Va tenu­to, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa.

303 Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543),

Art. 70bis 304 Avviso obbligatorio

1 L'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per grandi invalidi deve annun­ciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni per­sonali o nel grado della grande invalidità.305

2 Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all'ufficio AI.306

304 Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

305 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

306 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

V. Pagamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi

Art. 71307 Modo di pagamento

1 ...308

2 Se un avente diritto deve regolare contemporaneamente, in qualità di persona tenu­ta a pagare i contributi, i conti con la cassa di compensazione, le rendite e gli asse­gni per grandi invalidi possono essere compensati con i contributi dovuti.

307 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

308 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 71ter 310 Versamento della rendita per i figli311

1 Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sem­pre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.

2 Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

3 Il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di ver­samento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve dispo­sizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.312

310 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 199).

311 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).

312 Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).

Art. 72313 Termini

Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese.

313 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 73314 Prova del pagamento

La prova del pagamento delle rendite o dell'assegno per grandi invalidi è fornita dalle liste di pagamenti interni delle casse e dagli avvisi di addebitamento della Posta Svizzera o delle banche.

314 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

Art. 74 Misure di garanzia

1 ...315

2 Le casse di compensazione procedono a verificare se l'avente diritto è ancora vivente, in modo corrente o fondandosi sui documenti che sono a loro disposizione, sugli avvisi che pervengono loro e sugli annunci dei casi di morte spediti periodi­camente dall'UCC. Se è necessario, le casse di com­pen­sazione si procurano un certificato di vita.316

3 In caso di rendite pagate a persone residenti all'estero, la Cassa svizzera di compensazione si procura periodicamente un certifi­cato di vita.317

315 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

316 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

317 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361).

Art. 75318 Cumulo con altri pagamenti di rendite

Le casse di compensazione possono versare, contemporaneamente alla rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, anche le prestazioni periodiche di previdenza, che esse devono pagare all'avente diritto in esecuzione di un altro com­pito loro affidato dal Cantone o dall'associazione fondatrice.

318 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

VI. Ricupero e impossibilità di restituzione321

321 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Art. 77 Ricupero delle rendite non ricevute

Chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può esigere dalla cassa di compensazione il pagamento dell'importo dovutogli. Se una cassa di compensazione viene a cono­scenza che un avente diritto ha ricevuto nessuna rendita o una rendita troppo bassa, essa deve versare l'importo non pagato. È riservata la prescrizione conformemente all'articolo 46 LAVS.

Art. 79bis 323 Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili

1 Se l'esecuzione promossa contro una persona tenuta a restituire delle rendite è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili le rendite di cui ha chie­sto la restituzione. Se più tardi il debitore diventa solvente, dev'essere richiesto il pagamento degli importi dichiarati irrecuperabili.

2 ...324

323 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

324 Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, con effetto dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

VII. ...

Capo quarto: Organizzazione

A. ...

B. Casse di compensazione professionali

I. In generale

Art. 83 Associazioni autorizzate a costituire casse di compensazione

1 Sono considerate come associazioni di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, nel senso dell'articolo 53 LAVS, quelle costituite nella forma giuridica di associazioni conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero329 o in quella di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO)330.

2 Sono considerate come associazioni professionali svizzere le associazioni che, secondo i loro statuti, comprendono datori di lavoro o persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente nell'intero territorio della Svizzera o almeno di una regione linguistica della Svizzera, che hanno i medesimi interessi d'ordine professionale o le stesse funzioni economiche.

3 Sono considerate come associazioni interprofessionali le associazioni che, secondo i loro statuti, e in realtà, comprendono datori di lavoro e persone esercitanti un'atti­vità lucrativa indipendente di più professioni e che si estendono almeno su tutto il territorio di un Cantone, o su un'intera regione linguistica di un Cantone.

329 RS 210

330 RS 220

Art. 84331 Costituzione di casse di compensazione in comune

Conformemente all'articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione in comune può essere costituita congiuntamente da più associazioni professionali svizzere o associazioni interprofessionali.

331 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

Art. 85332 Condizioni per la costituzione di una cassa di compensazione professio­nale

La prova che la costituenda cassa di compensazione adempie le condizioni dell'arti­colo 53 capoverso 1 lettera a LAVS deve essere fornita in modo appropriato all'Uf­ficio federale fino al 1° aprile333 dell'anno precedente la costituzione, mediante l'elen­co aggiornato dei datori di lavoro e delle persone esercitanti un'attività lucra­tiva in­dipendente che saranno affiliati alla cassa di compensazione.

332 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

333 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480).

Art. 86 Applicazione regolare dell'assicurazione

Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono prova­re che hanno preso in tempo utile tutte le misure necessarie per garantire sin dall'ini­zio l'applicazione regolare dell'assicurazione.

Art. 87 Costituzione provvisoria delle casse

Un'associazione la cui decisione di costituire una cassa è contestata mediante azione giudiziaria; può essere autorizzata a costituire provvisoriamente una cassa di com­pensazione. L'autorizzazione è revocata se la decisione di costituzione è stata revo­cata per sentenza giudiziaria e se entro i sei mesi dalla sentenza passata in giudicato non è stata presa una nuova decisione di costituzione.

II. Casse di compensazione professionali paritetiche

Art. 88 Nozione delle associazioni di salariati

1 Sono considerate come associazioni di salariati nel senso dell'articolo 54 LAVS le associazioni che hanno la forma giuridica di un'associazione conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero334 o di una società cooperativa con­formemente agli articoli 828 e seguenti del CO335.

2 Le organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti di salariati non possono domandare la partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa.

Art. 89 Partecipazione delle organizzazioni della minoranza

Se è costituita una cassa di compensazione paritetica, alle associazioni di salariati cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di com­pensazione deve esser reso possibile di partecipare, a loro richiesta scritta, all'am­m­inistrazione della cassa, sempreché esse approvino il regolamento della cassa e assumano la parte degli obblighi che ne derivano loro.

Art. 90 Condizioni della partecipazione paritetica

1 Le associazioni di salariati interessate devono provare all'Ufficio federale che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 54 capoverso 1 LAVS e nell'arti­colo 89 della presente ordinanza. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono te­nute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati o dell'Ufficio federale i documenti necessari per la prova.

2 Si può rinunciare, con il consenso delle associazioni di datori di lavoro, alla prova che le condizioni sono adempite, se le associazioni interessate di datori di lavoro e di salariati si accordano sulla costituzione di una cassa di compensazione paritetica.

3 Se le associazioni di datori di lavoro interessate contestano l'esattezza delle prove addotte dalle associazioni di salariati, il DFI decide se le condizioni della partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa sono o no adempite.

Art. 91 Spese di amministrazione

1 Se le associazioni interessate dei datori di lavoro e dei salariati non possono accor­darsi sulla copertura delle spese di amministrazione di una cassa di compensazione paritetica, le associazioni dei salariati devono assumere la metà di tali spese.

2 La cassa di compensazione non può prelevare dai singoli salariati l'aliquota delle spese di amministrazione dovuta dalle associazioni dei salariati.

III. Prestazione della garanzia

Art. 92336 Disposizioni applicabili

In quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni derogative, sono appli­cabili le disposizioni dell'ordinanza del 4 gennaio 1938337 relativa alla costituzione di garanzie a favore della Confederazione.

336 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

337 [CS 6 31. RU 1957 527 art. 22 cpv. 2]. Ora: dell'O dell'5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

Art. 93 Pegno di cartevalori

1 Di regola, le cartevalori devono essere depositate presso la Banca nazionale sviz­zera a Berna. Esse possono essere depositate anche presso banche svizzere, se que­ste sono soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934338 sulle banche e casse di risparmio.

2 ...339

338 RS 952.0

339 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

Art. 94 Liberazione340

1 Le cauzioni reali sono liberate nelle mani di chi le ha prestate. Esse sono liberate nelle mani di una terza persona soltanto se questa prova di avere il diritto di rice­­verle.

2 Se cessano di esistere le condizioni per cui era richiesta la prestazione di garanzia, le cauzioni reali devono essere liberate decorsi cinque anni dal momento in cui più non si avverano le condizioni. Lo stesso vale quando le cauzioni reali sono sostituite da fideiussioni e il fideiussore non assume garanzia per danni anteriori alla prestazione della fideiussione.

3 ...341

340 Nuovo testo giusta il n. II del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

341 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

Art. 95 Fideiussioni

1 Il fideiussore deve obbligarsi a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi a norma dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA e dell'articolo 70 LAVS.342

2 Sono accettate come fideiussori le banche soggette alla legge federale dell'8 no­vembre 1934343 su le banche e casse di risparmio, nonché le società di assicurazione concessionarie nella Svizzera, che esercitano l'assicurazione sulle cauzioni.

3 Sono applicabili le disposizioni del CO344 relative alla fide­iussione e in particolare alle fideiussioni verso la Confederazione.

342 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

343 RS 952.0

344 RS 220

Art. 96 Forma e durata delle fideiussioni

1 La fideiussione dev'essere stipulata su modulo ufficiale.

2 La fideiussione dev'essere stipulata per un tempo indeterminato e deve prevedere la disdetta scritta, in ogni tempo, con termine di sei mesi.

Art. 97345 Importo della garanzia

Per la fissazione dell'importo della garanzia è determinante, anno per anno, la somma dei contributi dell'anno civile precedente. Se l'importo della garanzia non è più conforme alle prescrizioni legali, l'ufficio federale assegna all'associazione fon­datrice un termine massimo di tre mesi per coprire la differenza.

345 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981, con effetto dal 1° gen. 1982 (RU 1981 2042).

IV. Costituzione della cassa

Art. 98346 Domanda

La domanda di costituire una cassa di compensazione professionale deve essere pre­sentata dalle associazioni fondatrici all'Ufficio federale; alla stessa vanno allegate due copie della decisione di costituzione documentata con atto pubblico e degli sta­tuti dell'associazione.

346 Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 81).

Art. 99347 Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione di casse di compensazione esistenti

1 Le associazioni che non hanno costituito una cassa di compensazione al 1° gen­naio 1948 possono, per la prima volta, tre anni dopo l'entrata in vigore della LAVS e, in seguito, soltanto ogni cinque anni, costituire una nuova cassa di compensa­zione oppure partecipare, come nuova associazione fondatrice, all'amministrazione di una cassa di compensazione già esistente.

2 La fusione di casse di compensazione è attuabile in qualsiasi momento, nella misu­ra in cui i membri affiliati alla nuova cassa di compensazione nata dalla fusione so­no approssimativamente gli stessi di quelli delle casse che fusionano.

3 Le associazioni fondatrici la cui cassa di compensazione è sciolta, possono, con il consenso dell'Ufficio federale, partecipare in qualsiasi momento all'amministra­zione di una cassa di compensazione già esistente, sempre che ciò ap­paia indicato dalle circostanze particolari.

4 Lo stato delle associazioni fondatrici di una cassa di compensazione può essere modificato in ogni tempo, con il consenso dell'Ufficio federale, a patto che i muta­menti non tocchino per nulla i membri finora affiliati alla cassa di compensazione.

5 La trasformazione di una cassa di compensazione non paritetica in una cassa di compensazione paritetica o viceversa, nonché la partecipazione di altre associazioni di salariati all'amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di salariati dall'amministrazione di una cassa di compensazione sono am­messe soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel ca­po­verso 1.

6 L'Ufficio federale assegna il termine entro il quale devono essere prese le misure necessarie per la costituzione di nuove casse di compensazione o per la trasforma­zione di casse di compensazione esistenti.

347 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

V. Regolamento della cassa

Art. 100348 Approvazione

Il regolamento della cassa deve essere presentato all'Ufficio federale il quale ha la competenza di approvarlo.

348 Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 81).

Art. 101 Contenuto

1 Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei mem­bri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle deliberazioni e delle decisioni.

2 Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a quelle citate nell'articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente arti­colo, disposizioni su:

a.
la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché all'obbligo di fare ver­samenti supplementari conformemente all'articolo 97 ...349;
b.
la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato direttivo della cassa, e la durata della loro carica;
c.
la ripartizione dell'eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione.

349 Parole cancellate dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

VI. Comitato direttivo della cassa

Art. 102 In generale

1 Il comitato direttivo della cassa stabilisce il proprio regolamento interno.

2 Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica soltanto dall'associazione che lo ha nominato.

3 Il gerente della cassa non può essere membro del comitato direttivo della cassa.

Art. 103 Sedute

1 Il comitato direttivo della cassa deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Altre sedute possono essere ordinate in ogni tempo dal presidente del comi­tato direttivo della cassa. Il presidente deve convocare una seduta se almeno un terzo dei membri del comitato lo domanda.

2 La convocazione del comitato direttivo della cassa dev'essere fatta per iscritto, con indicazione delle trattande all'ordine del giorno e, di regola, almeno dieci giorni prima della seduta, altrimenti le decisioni non possono essere prese che all'unanimità di tutti i membri del comitato.

Art. 104 Compiti e competenze

1 Il comitato direttivo della cassa vigila sulla gestione della cassa. Esso designa l'or­gano incaricato delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro; confe­risce, a questo scopo, i mandati necessari.350

2 I membri del comitato direttivo possono, con il consenso dell'intero comitato direttivo, esigere dal gerente della cassa informazioni sugli affari concernenti la cassa di compensazione e sul trattamento dei singoli casi, nonché esaminare determinati atti.

350 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Art. 105 Rappresentanza delle associazioni di salariati

1 Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito sol­tanto ad associazioni di salariati che adempiono le condizioni indicate nell'arti­colo 88.

2 Le associazioni di salariati devono disporre insieme di almeno due seggi.

3 Per la prova relativa alla determinazione del numero dei salariati e dell'apparte­nenza degli stessi all'associazione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 90 capoverso 1.

4 Il Tribunale arbitrale decide delle controversie relative al diritto di rappresentanza delle associazioni di salariati giusta l'articolo 54 capoverso 3 LAVS. Sono applica­bili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968351 sulla procedura amministrativa.352

351 RS 172.021

352 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 2042).

VII. Gerente della cassa

Art. 106

1 Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rap­porto di dipendenza con un datore di lavoro, con una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è affi­liata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di attività prin­cipale; ove le circostanze lo giustificano, l'Ufficio federale può consentire eccezioni.

2 I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel rego­lamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di compensazione.

3 Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere rego­lato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giu­ridica o a una corporazione.

VIII. Scioglimento della cassa di compensazione

Art. 107353

1 L'Ufficio federale determina il momento dello scioglimento della cassa di compen­sazione. Ne ordina i provvedimenti necessari e stabilisce, con il consenso delle asso­ciazioni fondatrici, l'assegnazione dell'eventuale sostanza restante.

2 La cassa di compensazione che non adempie più durante tre anni consecutivi le condizioni indicate nell'articolo 53 capoverso 1 lettera a o nell'articolo 60 capo­verso 2 secondo e terzo periodo LAVS è sciolta. L'Ufficio federale può autorizzare la con­tinuazione della gestione della cassa per tre anni al massimo, se è reso verosi­mile che entro questo tempo le condizioni saranno nuovamente adempiute.354

353 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

354 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

C. Casse di compensazione cantonali

Art. 109 Rappresentanza esterna

La cassa di compensazione cantonale è rappresentata, di fronte ai terzi, dal gerente della cassa. Questi cura i rapporti diretti con gli uffici federali, nonché con i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa.

D. Casse di compensazione della Confederazione

I. Cassa di compensazione federale

Art. 110 Costituzione e organizzazione

1 Per il personale della Confederazione e delle aziende federali è istituita, nell'am­bito dell'Amministrazione federale, una cassa di compensazione speciale chiamata Cassa di compensazione federale.

2 La Cassa di compensazione federale dipende dal Dipartimento federale delle finanze (DFF)356. Questo è autorizzato a emanare, d'accordo con il DFI le prescrizioni necessarie concernenti l'organizzazione, l'affiliazione alla Cassa, la revisione della Cassa, nonché il controllo dei datori di lavoro.

356 Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disp. di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 111357 Affiliazione alla Cassa

Sono affiliate alla Cassa di compensazione federale l'Amministrazione federale, i tribunali e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sot­to­poste alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.

357 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

II. Cassa svizzera di compensazione

Art. 113359

1 Nell'ambito dell'UCC è costituita una speciale cassa di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incom­bono segnatamente l'applicazione dell'assicurazione facoltativa e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali. Essa affilia inoltre gli studenti senza atti­vità lucrativa assicurati in virtù dell'arti­colo 1a capoverso 3 lettera b LAVS.360 361

2 Il DFF emana, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e il DFI, il regolamento della cassa.

359 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

360 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

361 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

E. Agenzie delle casse di compensazione

Art. 114 Agenzie delle casse di compensazione professionali

1 Se nonostante la richiesta di un numero importante di datori di lavoro o di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, una cassa di compensazione non isti­tuisce agenzie in singole regioni linguistiche oppure in determinati Cantoni, l'Uffi­cio federale, ordina, a richiesta degli interessati, l'istituzione di agenzie.

2 L'istituzione di un'agenzia comune da parte di più casse di compensazione profes­sionali può essere autorizzata dall'Ufficio federale, per quanto sia garantita la sepa­razione delle contabilità e degli atti.

3 L'istituzione di agenzie per singole professioni rappresentate in una cassa di com­pensazione non è permessa.

Art. 115 Agenzie delle casse di compensazione cantonali

1 I Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi rispondono dei danni a norma dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA nonché dell'arti­colo 70 capoverso 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.362

2 L'istituzione di agenzie per singole professioni non è permessa.

362 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Art. 116 Compiti delle agenzie

1 Alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso i compiti seguenti:

a.
dare informazioni;
b.
ricevere e trasmettere la corrispondenza;
c.
distribuire i moduli e i testi legali;
d.
collaborare al regolamento dei conti;
e.
collaborare all'assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle ren­dite straordinarie363;
f.
collaborare all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle per­sone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa;
g.
collaborare all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi.

Alle agenzie comunali possono essere affidati altri compiti.

2 Alle agenzie delle casse di compensazione professionali incombono in ogni caso i compiti enumerati nel capoverso 1 lettere a a d. Il regolamento della cassa può pre­vedere altri compiti.

3 Se a un'agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa, questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all'occor­renza, rettificarle.

363 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1960 242).

F. Affiliazione alle casse

I. Cassa competente a riscuotere i contributi

Art. 117 Datori di lavoro e persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente

1 Se un datore di lavoro o una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente fa parte di più associazioni fondatrici, egli deve designare la cassa di compensazione professionale competente a riscuotere i contributi. Egli non può più cambiare la cassa da lui designata che alla fine del periodo di tre o di cinque anni indicato nell'arti­colo 99, a meno che non si avverino più le condizioni per l'affiliazione alla cassa desi­gnata.

2 I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non sono membri di un'associazione fondatrice, sono affiliati alla cassa di compensa­zione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l'azienda. Se il domicilio o la sede non corrisponde al luogo dell'amministrazione o dell'azienda, con il consenso delle casse di compensazione può essere considerato come determi­nante il luogo dove si trova l'amministrazione, l'azienda o una parte principale di questa.

3 Le succursali sono affiliate alla cassa di compensazione di cui fa parte la sede prin­cipale dell'azienda. Ove circostanze speciali lo giustifichino, l'Ufficio federale può consentire eccezioni.

4 I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente pos­sono essere affiliati a una sola cassa di compensazione. Sono riservati gli arti­co­li 119 capoverso 2 e 120 capoverso 1.

Art. 118 Persone che non esercitano un'attività lucrativa

1 Le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell'articolo 1a capoverso 4 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.364

2 Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall'anno civile durante il quale hanno compiuto il 58° anno di età restano affiliati alla cassa di compensazione precedentemente competente. La stessa cassa di compensazione è competente anche per la riscossione dei contributi dovuti dai coniugi senza attività lucrativa di tali assicurati.365

3 Gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa domiciliati in Svizzera devono pagare i contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l'istituto degli studi. Gli studenti domiciliati all'estero assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS pagano i contributi alla Cassa svizzera di compensa­zione.366 367

4 Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, ricoverate in uno stabili­mento o membri di comunità religiose, l'Ufficio federale può prescrivere che i con­tributi siano riscossi dalla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova lo sta­bilimento o ha sede la comunità.368

364 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

365 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

366 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

367 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

368 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

Art. 119 Salariati, in casi particolari

1 Competente a riscuotere i contributi del personale di un'associazione fondatrice, delle sue sezioni e della sua cassa di compensazione, è la cassa di compensazione professionale corrispondente. Il personale delle organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti può, a richiesta di esse, essere affiliato alla cassa di una associazione subalterna.

2 La cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi del personale domestico è, di regola, quella del Cantone di domicilio del datore di lavoro. Se que­st'ultimo regola già i conti con un'altra cassa di compensazione, esso può versare a essa anche i contributi per il personale domestico.

Art. 120 Disposizioni particolari

1 Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un'associazione fondatrice, possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in conformità della legge federale del 20 giugno 1952369 sugli assegni familiari nell'agri­coltura (LAF) 370.371

2 Se un'azienda cantonale o comunale, membro di un'associazione fondatrice, forma una parte dell'amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l'azienda alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.

3 È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confe­derazione.

369 RS 836.1

370 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).

371 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420) .

Art. 121 Passaggio da una cassa all'altra

1 Il passaggio da una cassa all'altra è ammesso soltanto quando più non si avverano le condizioni dell'affiliazione alla cassa di compensazione fino allora competente.

2 L'ammissione a un'associazione fondatrice non può giustificare l'affiliazione alla cassa di compensazione professionale di essa, se l'ammissione è avvenuta esclusi­vamente a tale fine e non può essere provato che esiste altro interesse particolare che giustifichi l'appartenenza all'associazione.

3 Se l'acquisto della qualità di membro di un'associazione professionale implica il passaggio da una cassa all'altra, la nuova cassa di compensazione è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione cui il membro era affiliato.

4 Se cessa, a causa della perdita della qualità di membro di una associazione fonda­trice, la competenza di una cassa di compensazione professionale, questa è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'ex-membro dell'associazione.

5 Il passaggio da una cassa di compensazione all'altra può avvenire soltanto alla fine di ogni anno. Tuttavia, il passaggio da una cassa di compensazione cantonale all'al­tra, a causa di cambiamento di domicilio, può avere luogo in ogni tempo. L'Ufficio federale può consentire eccezioni in casi motivati.

II. Cassa competente a fissare e a pagare le rendite

Art. 122372 Rendite ordinarie in Svizzera

1 Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di com­pensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita.

2 Se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.

3 I beneficiari di rendite, che ricevono da un datore di lavoro prestazioni periodiche d'assicurazione o di previdenza, possono tuttavia optare per la cassa di compensa­zione cui è affiliato il datore di lavoro, se costui versa la rendita congiuntamente alle prestazioni assicurative o previdenziali.

372 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

Art. 123373 Rendite ordinarie all'estero

1 Gli aventi diritto che abitano all'estero ricevono le loro rendite dalla Cassa svizzera di compensazione. L'Ufficio federale può consentire eccezioni per i membri di comunità religiose che abitano all'estero.

2 L'Ufficio federale regola la questione della competenza a pagare le rendite agli aventi diritto che rientrano in Svizzera dopo il verificarsi dell'evento assicurato.

373 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

Art. 124374 Rendite straordinarie

La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del richiedente è competente per ricevere ed esaminare le domande di rendita, nonché per pagare le rendite straordinarie.

374 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 125375 Passaggio da una cassa all'altra

Un cambiamento della cassa di compensazione competente a pagare le rendite ha luogo soltanto:

a.
quando il datore di lavoro che versa la rendita è affiliato a un'altra cassa di compensazione;
b.
quando il beneficiario trasferisce il domicilio dalla Svizzera all'estero o dall'estero in Svizzera;
c.
quando il beneficiario d'una rendita straordinaria376, versata da una cassa canto­nale di compensazione, trasferisce il domicilio in un altro Cantone;
d.377
quando un avente diritto alla rendita beneficia di prestazioni complementari e se l'Ufficio federale ha autorizzato le competenti casse di compensazione a pro­cedere al cambiamento.

375 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

376 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1960 242).

377 Introdotta dal n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

Art. 125bis 378 Assegno per grandi invalidi

L'assegno per grandi invalidi è stabilito e pagato dalla cassa di compensazione com­petente per il versamento della rendita di vecchiaia all'avente diritto.

378 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

Art. 125ter 379 Accrediti per compiti assistenziali

La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio della persona assi­stita è competente per determinare gli accrediti per compiti assistenziali e iscriverli nel conto individuale della persona che prodiga le cure.

379 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

III. Disposizioni comuni

Art. 126 Disposizioni particolari

Se dall'affiliazione di tutto un gruppo professionale dell'industria a domicilio a una cassa di compensazione deriva una sensibile semplificazione amministrativa e una migliore applicazione dell'assicurazione, il DFI può obbligare una cassa di compensazione a riscuotere i contributi e a pagare le rendite per tutti i membri di questo gruppo professionale.

G. Compiti delle casse di compensazione

Art. 129 Controllo dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi

1 Le casse di compensazione professionali hanno l'obbligo di notificare l'affilia­zione delle persone tenute al pagamento dei contributi alla cassa di compensazione del Cantone dove la persona assoggettata al pagamento dei contributi ha eletto domici­lio. L'Ufficio federale regola la procedura di notifica.382

2 L'Ufficio federale può prescrivere alle casse di compensazione cantonali controlli particolari dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi con­formemente all'articolo 63 capoverso 2 LAVS.

382 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 2042).

Art. 130383 Condizioni per l'assegnazione di altri compiti

1 I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono affidare alle casse di com­­pen­sazione:

a.
compiti inerenti all'assicurazione sociale;
b.
compiti che servono alla previdenza professionale e sociale;
c.
compiti che servono alla formazione e al perfezionamento professionale; oppu­re
d.
ulteriori compiti senza scopo di lucro che vanno a beneficio dei Cantoni o delle associazioni professionali fondatrici.384

2 L'assegnazione di questi compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

383 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

384 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

Art. 131385 Procedura per l'assegnazione di altri compiti

1 I Cantoni e le associazioni fondatrici, che intendono affidare altri compiti alle loro casse di compensazione, devono presentare domanda scritta all'Ufficio federale, pre­cisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.

1bis I Cantoni che intendono affidare altri compiti a tutte le casse di compensazione attive sul loro territorio devono presentare un'unica domanda scritta all'Ufficio federale, pre­cisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.386

2 L'Ufficio federale decide le domande. Esso può sottoporre a determinate condi­zioni l'autorizzazione d'affidare altri compiti alle casse di compensazione.

3 L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se, più tardi, risulta che il confe­rimento di questi nuovi compiti pregiudica la regolare applicazione dell'assicura­zione per la vecchiaia e per i superstiti.

385 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

386 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3331).

Art. 132 Disposizioni particolari

1 Le casse di compensazione ricevono un'indennità per l'adempimento dei compiti lo­ro assegnati. Per coprire le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento di tali compiti non possono essere impiegati né i contributi per le spese di ammini­strazione né i sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di com­pen­sazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti secondo l'articolo 69 LAVS.387

2 Le revisioni delle casse conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS devono essere estese anche agli altri compiti affidati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all'applicazione dell'assicura­zione per la vecchiaia e i superstiti. Se parte di questi compiti è stata affidata a un datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro conformemente all'articolo 68 capoverso 2 LAVS si estende pure all'adempimento di tali compiti.

387 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

Art. 132bis 388 Esecuzione tramite terzi di compiti incombenti alle casse di com­pensazione

1 L'autorizzazione per l'esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, previste all'articolo 63 capoverso 5 LAVS, è rilasciata dall'Ufficio federale.

2 La domanda deve essere presentata dal Cantone o dall'associazione fondatrice e deve descrivere con esattezza i compiti da eseguire, i provvedimenti da pren­dere in vista del mantenimento dell'obbligo del segreto e della custodia degli atti e enun­ciare i principi determinanti la rimunerazione per l'adempimento dei com­piti.

3 L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se l'esecuzione dei compiti tra­mite terzi ostacola o compromette l'applicazione regolare dell'assicurazione per la vec­chiaia e per i superstiti.

388 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Art. 132ter 389 Emolumenti

1 Le informazioni fornite dall'UCC, dalle casse di com­pensazione e dalle loro agenzie agli assicurati o alle persone soggette all'ob­bligo contributivo sono per principio gratuite.

2 Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano delle spese, si può percepire un emolumento, applicando per analogia l'articolo 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969390 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

389 Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279).

390 RS 172.041.0

H. Numero d'assicurato391

391 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

I. Caratteristiche e assegnazione392

392 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

Art. 133393 Numero d'assicurato

Il numero d'assicurato ha 13 cifre. Esso si compone di:

a.
un codice nazionale a tre cifre per la Svizzera (756);
b.
un numero a nove cifre impiegato esclusivamente per una determinata persona figurante nel registro dell'AVS, ma che non permette di risalire alla sua identità;
c.
un numero di controllo.

393 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

Art. 133bis 394 Assegnazione

1 L'assegnazione del numero d'assicurato è di competenza dell'UCC.

2 Il numero d'assicurato è assegnato in modo automatizzato non appena:

a.
è comunicata la documentazione di una nascita nella banca dati elettronica centrale Infostar; oppure
b.
la Segreteria di Stato della migrazione395 ha comunicato i dati di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006396, necessari per la corretta assegnazione del numero da parte dell'UCC, relativi a:
1.
persone cui è stato rilasciato per la prima volta un permesso di dimora di durata superiore a quattro mesi (settore degli stranieri),
2.
persone che dimorano in Svizzera (settore dell'asilo).

3 In tutti gli altri casi, l'UCC assegna il numero d'assicurato non appena può escludere, in base ai dati che gli sono stati comunicati, che una persona abbia già un numero d'assicurato e dispone dei necessari dati personali.

4 L'UCC può esigere i dati seguenti:

a.
cognome;
b.
cognome prima del matrimonio;
c.
nomi;
d.
sesso;
e.
data di nascita;
f.
luogo di nascita;
g.
cittadinanza;
h.
vecchio numero d'assicurato;
i.
cognomi e nomi dei genitori;
j.397
data del decesso.

5 Prima di assegnare il numero, l'UCC può confrontare i dati di vari servizi ed istituzioni tenuti o autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato.

6 Se i dati personali comunicati non bastano per assegnare il numero d'assicurato, l'UCC e il servizio o l'istituzione interessati si accordano sugli ulteriori dati da fornire. Se non si giunge a un'intesa, l'UCC stabilisce quali ulteriori dati debbano essere comunicati. Nel farlo tiene in considerazione il probabile onere amministra­tivo.

394 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007, il cpv. 2 entra in vigore il 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

395 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle publicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

396 RS 142.513

397 Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4057).

II. Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS399

399 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).


Art. 134ter 401 Annuncio dell'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

1 L'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato deve essere annunciata all'UCC mediante l'apposito modulo. Gli annunci collettivi per i servizi che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006402 sull'armonizzazione dei registri (LArm) e per i fornitori di prestazioni secondo la LAMal403 devono essere effettuati rispettando le prescrizioni formali dell'UCC.

2 Sul modulo vanno indicati:

a.
la base legale per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato;
b.
una persona di contatto.

3 L'UCC pubblica su Internet l'elenco dei servizi e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato (servizi e istituzioni annunciati).

401 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

402 RS 431.02

403 RS 832.10

Art. 134quater 404 Comunicazione e verifica del numero d'assicurato

1 L'UCC comunica il numero d'assicurato a Infostar, SIMIC, E-VERA e Ordipro subito dopo la sua assegnazione, mediante procedura elettronica automatizzata.405

2 Elabora una procedura standard che consenta la comunicazione e la verifica del numero d'assicurato per interi complessi di dati.

3 Può mettere a disposizione dei servizi e delle istituzioni annunciati un sistema di ricerca elettronico.

4 Può approntare ulteriori soluzioni tecniche per garantire la comunicazione e la verifica del numero. A tal fine può collaborare con i servizi e le istituzioni annun­ciati.

5 Per la comunicazione o la verifica del numero possono essere confrontati i dati di servizi e istituzioni tenuti o autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero.

6 In casi individuali, il numero d'assicurato è comunicato e verificato su richiesta.

404 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007, il cpv. 2 entra in vigore il 1° gen. 2008 (RU 2007 5271).

405 Nuovo testo giusta l'art 17 n. 2 dell'O Ordipro del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1089).

Art. 134quinquies 406 Misure di garanzia

1 Quando procedono al primo e completo aggiornamento delle loro collezioni di dati elettroniche, i servizi che tengono i registri di cui all'articolo 2 LArm407 e gli assicuratori secondo l'articolo 11 LAMal408 sono autorizzati a registrare il numero d'assicu­rato soltanto se questo è stato comunicato loro mediante una delle procedure di cui all'articolo 134quater capoversi 2 o 4.

2 Sono inoltre tenuti a far verificare periodicamente dall'UCC la correttezza di tutti i numeri d'assicurato e dei relativi dati personali registrati nelle loro collezioni di dati.

3 Se suppone che un servizio o un'istituzione non utilizzi il numero d'assicurato corretto, l'UCC ordina una verifica.

406 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

407 RS 431.02

408 RS 832.10

Art. 134sexies 409 Obbligo di pagare emolumenti

1 I servizi e le istituzioni annunciati versano emolumenti all'UCC per la comuni­cazione e la verifica del numero d'assicurato secondo l'articolo 134quater capo­versi 2-4.

2 L'UCC non riscuote emolumenti, se il numero d'assicurato è utilizzato sistematicamente:

a.
da un servizio della Confederazione;
b.
da organi intercantonali o da servizi cantonali o comunali in applicazione della legislazione federale, se quest'ultima prescrive o autorizza l'utiliz­za­zione sistematica del numero;
c.
da un organo esecutivo, di controllo o di vigilanza dell'assicurazione sociale cantonale;
d.
da servizi e istituzioni annunciati e ciò è nell'interesse dell'AVS o dell'a­dempimento dei compiti dell'UCC nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.

3 Un interesse ai sensi del capoverso 2 lettera d sussiste in particolare nel caso:

a.
degli organi esecutivi, di controllo e di vigilanza:
1.
dell'assicurazione per l'invalidità secondo la LAI410,
2.
dell'ordinamento delle prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965411 sulle prestazioni complementari all'assicu­razione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
3.
dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952412 sulle indennità di perdita di guadagno,
4.
dell'ordinamento degli assegni familiari nell'agricoltura secondo la LAF413,
5.
dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge del 25 giugno 1982414 sull'assicurazione contro la disoccupazione,
6.
dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981415 sull'assicurazione contro gli infortuni,
7.
dell'assicurazione malattie secondo la LAMal416,
8.
dell'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992417 sull'assicurazione militare,
9.
della previdenza professionale, se gli organi esecutivi sono soggetti agli obblighi d'annuncio di cui agli articoli 24a-c della legge federale del 17 dicembre 1993418 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
b.
del fondo di garanzia di cui all'articolo 56 della legge federale del 25 giugno 1982419 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
c.
delle autorità fiscali cantonali;
d.
degli istituti di formazione frequentati in maggioranza da persone soggette all'obbligo di contribuzione AVS.

409 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

410 RS 831.20

411 [RU 1965 535, 1969 120, 1971 32, 1972 2537 n. III, 1974 1589, 1978 391 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 n. I 5 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8, 2007 5259 n. IV. RU 2007 6055 art. 35]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 (RS 831.30).

412 RS 834.1

413 RS 836.1

414 RS 837.0

415 RS 832.20

416 RS 832.10

417 RS 833.1

418 RS 831.42

419 RS 831.40

Art. 134septies 420 Emolumenti

1 Per la comunicazione e la verifica dei numeri d'assicurato secondo l'arti­colo 134quater capoversi 2 o 4 sono riscossi i seguenti emolumenti:

a.
un importo forfettario di 800 franchi per ogni complesso di dati da trattare separatamente;
b.
1 centesimo per ogni numero d'assicurato per l'esecuzione del confronto tra dati interamente automatizzato;
c.
5 franchi per ogni numero d'assicurato che richiede accertamenti particolari.

2 Per l'accesso al sistema di ricerca di cui all'articolo 134quater capoverso 3 è riscosso un emolumento annuo di 1200 franchi.

420 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

Hbis. Certificato di assicurazione e conto individuale423

423 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 apr. 2016, in vigore dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1317).

Art. 135bis 425 Certificato di assicurazione

1 Ogni assicurato può esigere dalla cassa di compensazione competente il rilascio di un certificato di assicurazione. Questo contiene il numero d'assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita.

2 Se la cassa di compensazione chiede l'assegnazione di un numero d'assicurato, il certificato di assicurazione è rilasciato d'ufficio.

425 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4057).

Art. 137427 Conto individuale

Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero d'assicurato, un conto indivi­duale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto a una rendita di vecchiaia.

427 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

Art. 138428 Redditi da registrare

1 Vanno registrati i redditi provenienti da un'attività lucrativa conformemente all'ar­ticolo 30ter capoverso 2 LAVS.429

2 I redditi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi come pure quelli delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, sono registrati solo nella misura in cui su essi sono stati pagati contributi.

3 Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA o degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell'attività lucrativa sono iscritti nei conti individuali degli assicurati.430

428 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

429 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

430 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Art. 140432 Contenuto della registrazione

1 La registrazione comprende:

a.
il numero dell'assicurato;
b.433
il numero d'identificazione delle imprese, il numero amministrativo o il numero di conteggio della persona tenuta a pagare i contributi che ha rego­lato il conto dei contributi con la cassa di compensazione o il numero d'assicurato del coniuge il cui reddito è stato ripartito;
c.434
un numero chiave indicante il genere di registrazione sul conto individuale;
d.435
l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi;
e.
il reddito annuo in franchi;
f.436
le indicazioni necessarie alla determinazione dell'importo dell'accredito per compiti assistenziali.

2 Le iscrizioni nei conti individuali sono riportate su un elenco e annunciate all'UCC ogni mese nell'anno successivo al periodo di conteggio, la prima volta entro il 31 marzo e l'ultima volta entro il 31 ottobre.437

432 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

433 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

434 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

435 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172).

436 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

437 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4519).

Art. 140bis 438 Registrazione del reddito da attività dipendente

1 Se le condizioni di cui all'articolo 30ter capoverso 3 lettera b LAVS sono adem­piute, la cassa di compensazione, previa richiesta scritta della persona assicurata, registra il reddito da attività dipendente sotto l'anno in cui l'attività è stata esercitata. La richiesta può essere inoltrata fino all'insorgere del caso assicurativo.

2 La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.

438 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

Art. 141 Estratti di conti

1 L'assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L'estratto di conto è rilasciato gratuitamente.439

1bis L'assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un'altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati all'estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di compensazione.440

2 L'assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell'es­tratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.441

3 Se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicu­rato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente pro­vati.442

439 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

440 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

441 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

442 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Hter.443 Sistemi d'informazione per l'esecuzione di convenzioni internazionali

443 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).


I. Sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali

Art. 141bis Scopo, competenza e registrazione dei dati

1 Il sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali è finalizzato alla registrazione e al trattamento delle richieste di prestazioni nonché allo scambio dei relativi dati tra le istituzioni competenti e l'organismo di collegamento.

2 Il sistema d'informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.

3 Il sistema d'informazione è messo a disposizione dall'UCC.

4 Le casse di compensazione e gli uffici AI registrano nel sistema d'informazione tutti i dati prescritti per la determinazione delle prestazioni secondo gli atti giuridici dell'Unione europea menzionati nell'allegato II sezione A punti 1-4 e sezione B dell'Accordo del 21 giugno 1999444 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (atti giuridici dell'Unione europea), nella loro versione vincolante per la Svizzera, e secondo altre convenzioni internazionali.

5 L'UCC può registrare tutti i dati nel sistema d'informazione. Le casse di compensazione e gli uffici AI possono registrare soltanto i dati che rientrano nel proprio ambito di competenza.

Art. 141ter Trattamento dei dati

1 Nel sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali sono registrati tutti i dati prescritti per la determinazione delle prestazioni secondo gli atti giuridici dell'Unione europea e secondo altre convenzioni internazionali, segnatamente:

a.
dati sull'assicurato;
b.
numero d'assicurato;
c.
rischi assicurati;
d.
dati sul reddito e sulle prestazioni assicurative;
e.
dati sul percorso assicurativo e professionale.

2 L'UCC può trattare tutti i dati. Le casse di compensazione e gli uffici AI possono trattare soltanto i dati che rientrano nel proprio ambito di competenza.

II. Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo


Art. 141quater Scopo, competenza e registrazione dei dati

1 Il sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo è finalizzato alla determinazione della legislazione applicabile in adempimento di convenzioni internazionali e in applicazione degli articoli 1a e 2 LAVS e allo svolgimento dei relativi compiti amministrativi.

2 Il sistema d'informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione dell'assoggettamento assicurativo tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.

3 Il sistema d'informazione è messo a disposizione dall'Ufficio federale.

4 Le casse di compensazione e l'organismo di collegamento registrano nel sistema d'informazione tutti i dati di loro competenza prescritti per la determinazione della legislazione applicabile secondo gli atti giuridici dell'Unione europea, secondo altre convenzioni internazionali e secondo gli articoli 1a e 2 LAVS.

Art. 141quinquies Trattamento dei dati

1 Nel sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo sono registrati i dati prescritti per la determinazione della legislazione applicabile secondo gli atti giuridici dell'Unione europea, secondo altre convenzioni internazionali e secondo gli articoli 1a e 2 LAVS, segnatamente dati concernenti:

a.
gli assicurati e i loro familiari;
b.
i datori di lavoro degli assicurati e le imprese locali;
c.
la durata e il tipo di attività.

2 Le casse di compensazione e l'organismo di collegamento possono trattare i dati nell'ambito dei loro compiti legali. I datori di lavoro e gli assicurati possono registrare e consultare i dati.

J. Regolamento dei conti e dei pagamenti

I. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazione

Art. 142 Estensione

1 L'obbligo del regolamento dei pagamenti e dei conti si estende a tutti i contributi dovuti da chi è tenuto a pagarli sia come assicurato, sia come datore di lavoro; esso si estende anche ai contributi alle spese di amministrazione. I contributi devono, di regola, essere compensati con le rendite alle quali la persona tenuta a pagare i con­tributi aveva diritto durante il periodo di conteggio o con quelle che essa ha pagato ai suoi salariati nel corso di tale periodo. ...445

2 Se alla cassa di compensazione sono stati affidati altri compiti, nel senso dell'arti­colo 63 capoverso 4 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte possono, con il consenso dell'Ufficio federale, essere comprese nel conteggio, a condizione che ciò non complichi il regolamento dei conti.

3 ...446

445 Per. abrogato dal n. I del DCF del 19 nov. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

446 Abrogato dal n. I dell'O del 17 giu. 1985, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

Art. 143447 Forme di conteggio e iscrizione dei salari448

1 Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l'articolo 36, i datori di lavoro devono allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione dei datori di lavoro i necessari strumenti e, ove occorra, li aiutano a compilare la dichiarazione. È fatto salvo l'articolo 210.449

2 I datori di lavoro devono iscrivere, in modo continuo, i salari e le altre indi­cazioni richieste per la tenuta dei conti individuali, nella misura in cui tali iscrizioni sono necessarie per i conteggi e per eseguire le verificazioni dei datori di lavoro.450

3 I datori di lavoro dichiarano alle casse di compensazione i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore, secondo i tempi e i modi previsti dalle autorità fiscali, allegando copia delle attestazioni che devono inoltrare conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 27 giugno 2012451 sulle partecipazioni di collaboratore.452

447 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

448 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

449 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

450 Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

451 RS 642.115.325.1

452 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 144453 Controllo dei conti e dei pagamenti

La cassa di compensazione comunica a ogni persona tenuta a pagare i contributi e a regolare i conti con essa il relativo numero d'identificazione delle imprese o numero amministrativo, oppure le attribuisce un numero di conteggio. La cassa di compensazione tiene un registro di queste persone.

453 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

II. ...

III. Movimento di fondi delle casse di compensazione

Art. 147 Regola

1 Il traffico dei pagamenti delle casse di compensazione deve essere fatto, per quanto possibile, mediante girata su un conto postale o bancario.455

2 Le casse di compensazione possono disporre di denaro liquido soltanto nella misu­ra necessaria per coprire le spese minute.

455 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

Art. 148456 Consegna degli importi disponibili

Le casse di compensazione versano ogni giorno all'UCC, in importi arrotondati, i contributi sociali riscossi in virtù del diritto federale. L'Ufficio federale emana le istruzioni sulle modalità del movimento di fondi, d'intesa con l'UCC.

456 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5631).

Art. 149458 Fabbisogno in denaro

1 L'UCC mette a disposizione delle casse di compen­sazione, in tempo utile, mediante un importo arrotondato, le somme necessarie al pagamento principale delle rendite.

2 Le casse di compensazione che necessitano di somme supplementari per il paga­mento di altre prestazioni fondate sul diritto federale, devono inoltrare richiesta all'UCC.

458 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).

Art. 149bis 459 Mutui

Se si avverano circostanze particolari, alle casse di compensazione possono essere concessi per la momentanea copertura delle spese di amministrazione mutui prele­vati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti. Le relative domande devono essere indirizzate all'Ufficio federale. Detto Uffi­cio può subordinare il suo consenso a determinate condizioni ed esigere ga­ranzie.

459 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

IV. Contabilità delle casse di compensazione

Art. 150460 Norma

La contabilità delle casse di compensazione riguardante l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti deve indicare tutti i movimenti relativi ai regolamenti dei conti e dei pagamenti nonché quelli del conto d'esercizio e, in ogni momento, lo stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione. Per i contributi e le prestazioni non sono necessari né ratei o risconti né accantonamenti.

460 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4057).

Art. 152462 Conti correnti

1 Le casse di compensazione tengono un conto contributi per ogni persona obbligata a pagare i contributi e che regola i conti con esse.

2 Il conto contributi deve indicare se la persona tenuta a pagare i contributi ha adem­pito l'obbligo di regolare i conti e i pagamenti nonché quali sono i suoi crediti o debiti verso la cassa.

462 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

Art. 155465 Bilancio e conto d'esercizio

Le casse di compensazione devono presentare all'UCC, entro il 20 del mese successivo, un bilancio mensile con il conto d'esercizio e, entro il 20 febbraio dell'anno seguente, un bilancio e un conto d'esercizio annui compren­denti i bilanci e i conti d'esercizio mensili per i mesi da gennaio a dicembre.

465 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).

V. Conservazione degli atti

Art. 156

1 Gli atti delle casse di compensazione devono essere conservati accuratamente e in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del con­te­nuto.

2 L'Ufficio federale può emanare prescrizioni particolari sulla conservazione degli atti, nonché sulla consegna o distruzione di atti vecchi.

K. Copertura delle spese di amministrazione

Art. 157466 Aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione

Il DFI fissa, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dai lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

466 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

Art. 158467 Sussidi del Fondo di compensazione per le spese di amministrazione delle casse di compensazione

1 Alle casse di compensazione sono accordati sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2 Su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, il DFI stabilisce le condizioni del diritto ai sussidi e le modalità di calcolo dei medesimi.

467 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

Art. 158bis468 Sussidi del Fondo di compensazione per i calcoli anticipati della rendita di vecchiaia, per l'incasso e per le procedure di risarcimento del danno

1 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione:

a.
110 franchi per ogni calcolo anticipato della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 58;
b.
80 franchi per ogni domanda di continuazione ai sensi dell'articolo 88 LEF469;
c.
700 franchi per ogni richiesta di risarcimento del danno secondo l'arti­colo 52 capoverso 1 LAVS fatta valere nei confronti di uno o più datori di lavoro tenuti al risarcimento; l'indennità non è versata per i casi risolti mediante transazione.

2 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell'esecuzione e del controllo.

468 Introdotto dal n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

469 RS 281.1

L. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

I. Revisione delle casse

Art. 159470 Regola

Conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS, le casse di compensazione devono essere controllate due volte l'anno mediante revisioni. La prima revisione dev'essere fatta nel corso dell'anno di esercizio, la seconda dopo la chiusura dell'anno di esercizio.

470 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3331).

Art. 160 Estensione

1 L'estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione.

2 Le revisioni devono estendersi in particolare alla contabilità, al regolamento dei conti, all'applicazione materiale delle disposizioni legali, nonché all'organizzazione interna della cassa di compensazione. L'Ufficio federale può impartire agli uffici di revisione istruzioni in merito.

Art. 161 Revisione delle agenzie

1 Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agen­zie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione.

2 Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che non adempiono soltanto i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1, devono esse­re controllate sul posto almeno una volta l'anno. L'estensione della revisione va ade­guata ai compiti affidati alle singole agenzie.

3 Le agenzie che adempiono unicamente i compiti enumerati nell'articolo 116 capo­verso 1 devono essere controllate almeno una volta ogni tre anni.471

4 Previa approvazione dell'Ufficio federale, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 a 3 sono applicabili alle singole agenzie.

471 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2110).

II. Controllo dei datori di lavoro

Art. 162472 Norma

1 Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all'articolo 68 capoverso 2 primo periodo LAVS è effettuato in linea di massima sul posto. L'ufficio di revisione può rinunciare al controllo sul posto, se ha accesso ai dati e ai documenti necessari per via elettronica.473

2 Se un datore di lavoro passa da una cassa a un'altra, la prima cassa deve vigilare che egli sia controllato per il periodo anteriore al cambiamento di cassa.

3 Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli e di stabilire i periodi di controllo.474 A tal fine tiene conto in particolare del risultato dell'ultimo controllo e della valutazione costante dei rischi relativa al datore di lavoro in questione. Il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro.475

4 L'Ufficio federale impartisce alle casse di compensazione istruzioni sulle modalità dei controlli.476

472 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

473 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4605).

474 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4605).

475 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

476 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

Art. 163477 Estensione

1 L'Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione.

2 Il controllo verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in prescrizione. Esso è effettuato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere l'accertamento di eventuali lacune.478

3 I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono emanare decisioni né impartire ordini. Possono assumere anche funzioni consultive.479

477 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

478 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

479 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

III. Uffici di revisione e di controllo

Art. 164 Regola

1 Le casse di compensazione, nonché le agenzie nel senso dell'articolo 161 capo­verso 1, devono essere controllate da uffici di revisione che adempiono le condi­zioni indicate nell'articolo 68 capoverso 3 LAVS (detti qui di seguito «Uffici di re­visione esterni»).

2 Le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoversi 2 e 3, nonché i datori di lavoro, possono essere controllati da servizi speciali delle casse di compensazione (detti qui di seguito «Uffici di revisione interni»).

Art. 165 Condizioni pel riconoscimento

1 Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti:

a.480
le persone che si occupano della revisione delle casse e dei controlli dei datori di lavoro devono conoscere a fondo la tecnica della revisione, la conta­bilità, le prescrizioni della LPGA e della LAVS e le loro disposizioni d'esecuzione nonché le istruzioni dell'Ufficio federale;
b.481
le persone che devono eseguire le revisioni e i controlli devono dedicare la loro attività in modo principale a lavori di revisione e, se sono salariate, essere le­ga­te da un contratto di lavoro all'ufficio di revisione o, nei casi indi­cati nell'ar­ti­colo 164 capoverso 2, alla cassa di compensazione;
c.482
la revisione è diretta da persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005483 sui revisori (LSR). Queste persone possono svolgere il mandato per sette esercizi annuali al massimo e rinnovarlo solo dopo un'interruzione di tre anni d'eser­cizio.

2 Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo canto­nali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti:

a.484
sono imprese di revisione abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla LSR;
b.485
per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell'arti­colo 161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di almeno dieci datori di lavoro l'anno; l'Ufficio federale può autorizzare eccezioni, a condizione che l'ufficio di revisione provi altrimenti la qualità del suo lavoro;
c.
essi devono impegnarsi ad annunciare all'Ufficio federale le attività eserci­tate oltre alla revisione e ai controlli e, volta per volta, gli eventuali cambia­menti;
d.
essi devono impegnarsi a mettere tutti i documenti a disposizione dell'Uffi­cio federale e a fornire a questo tutte le informazioni necessarie per il con­trollo dell'adempimento delle condizioni del riconoscimento.

3 Gli uffici di revisione interni devono occuparsi in modo preponderante di revisioni e di controlli ed essere indipendenti dalla direzione della cassa riguardo all'esercizio della loro attività. Essi non possono essere organizzati nel seno delle agenzie.

4 Gli uffici di revisione esterni e interni possono, verso adeguata rimunerazione, ese­guire contemporaneamente altre revisioni e controlli per conto dell'associa­zione o del Cantone, qualora ciò permetta una revisione più razionale e non pregiudichi l'esecuzione regolare delle revisioni delle casse e dei controlli dei datori di lavoro.

480 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

481 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

482 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

483 RS 221.302

484 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

485 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329).

Art. 166 Procedura pel riconoscimento e revoca dello stesso

1 Gli uffici di revisione esterni, che intendono farsi riconoscere, devono presentare una domanda scritta all'Ufficio federale e provare che adempiono le condizioni del riconoscimento. La domanda di riconoscimento degli uffici di revisione interni dev'essere presentata dalla cassa di compensazione.

2 L'Ufficio federale decide del riconoscimento degli uffici di revisione. La sua deci­sione dev'essere notificata per iscritto.

3 Il riconoscimento dev'essere revocato quando l'ufficio di revisione non adempie più le condizioni del riconoscimento, non offre più la garanzia di esecuzione regola­re e oggettiva delle revisioni e dei controlli o non osserva, malgrado intimazioni, le istruzioni impartite dalle autorità.

Art. 167 Indipendenza e astensione

1 Gli uffici di revisione devono essere indipendenti dalla direzione delle associazioni fondatrici della cassa di compensazione sottoposta a revisione, nonché dai datori di lavoro da controllare.

2 Quando essi hanno ragioni di dubitare che esista questa indipendenza, gli uffici di revisione o le persone incaricate di eseguire le revisioni o i controlli devono astene­rsi. I motivi di astensione sono in particolare:

a.
una rilevante partecipazione finanziaria o di natura analoga all'associazione fon­datrice, all'azienda da controllare o a un'azienda concorrente;
b.
un contratto di lavoro o un rapporto di mandato, che non concerna l'esecu­zione di una revisione o di un controllo, con il datore di lavoro da control­lare o con un'impresa concorrente.
Art. 168 Mandato di revisione

1 Gli uffici di revisione devono essere incaricati di eseguire la revisione delle casse o i controlli dei datori di lavoro entro un termine che sarà fissato dall'Ufficio federa­le. Il mandato a un ufficio di revisione esterno deve sempre estendersi almeno a un anno di esercizio.

2 Le casse di compensazione devono annunciare i loro uffici di revisione all'Ufficio federale.

Art. 169 Rapporti di revisione e di controllo

1 Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto.

2 I rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e l'oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devo­no indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre chia­ramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti preceden­temente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respin­gere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto.

3 I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di con­trollo.

4 I rapporti di revisione devono essere trasmessi in due copie all'Ufficio federale entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri duplicati devono essere inviati diret­tamente alla cassa di compensazione e alle loro associazioni fondatrici. I rap­porti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.486

486 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

Art. 170 Tariffa

1 Le indennità dovute agli uffici di revisione esterni sono fissate in una tariffa che sarà compilata dal DFI, previa consultazione degli interessati.

2 Le spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro sono considera­te come spese di amministrazione delle casse di compensazione.

3 Laddove, con un comportamento contrario ai suoi obblighi, il datore di lavoro complica l'esecuzione di un controllo, segnatamente allorché non iscrive i salari e altre indicazioni richieste ai sensi dell'articolo 143 capoverso 2 OAVS, o procede a dette iscrizioni soltanto in modo incompleto, o se tenta di sottrarsi al controllo, la cassa di compensazione può addossargli le spese supplementari cui essa va incon­tro.487

487 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

IV. Revisioni complementari e controlli488

488 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Art. 171

1 L'Ufficio federale può, all'occorrenza, eseguire esso stesso revisioni complemen­tari delle casse o farle eseguire dall'UCC o da un uffi­cio di revisione riconosciuto.

2 L'Ufficio federale è competente a ordinare i controlli conformemente all'arti­colo 68 capoverso 2 in fine LAVS.

M. ...

N. Ufficio centrale di compensazione

Art. 174 Compiti

1 All'UCC incombono, oltre a quelli indicati nell'arti­colo 71 LAVS e negli artico­li 133bis, 134ter-134octies, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:490

a.491
i compiti secondo l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del DFI del 7 novembre 2007492 sugli standard minimi delle misure tecniche ed organizzative per l'utiliz­zazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS;
b.493
...
c.494
riunire i conti individuali di un assicurato al verificarsi dell'evento assicu­rato;
d.495
trarre dagli annunci fatti496 in conformità dell'articolo 140 capoverso 2 e dal re­gistro delle prestazioni correnti le informazioni necessarie richieste dall'Ufficio federale;
e.497
ricevere in consegna gli avvisi di morte inviati dagli uffici dello stato civile e inoltrarli alla cassa di compensazione, se gli avvisi riguardano i beneficiari di prestazioni che sono iscritti nel registro centrale;
f.498
gestire un registro centrale di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non riscuotono una rendita AVS o AI;
g.499
confrontare i dati secondo l'articolo 93 LAVS;
h.500
gestire il servizio di pseudonimizzazione di cui all'articolo 31 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 marzo 2016501 sulla registrazione delle malattie tumorali.

1bis L'UCC confronta i dati dell'assicurazione contro la disoccupazione forniti dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di conteggio con quelli forniti dalle casse di compensazione. Nell'anno successivo al periodo di conteggio, trasmette ogni mese alla SECO i dati risultanti dal confronto, la prima volta entro il 15 aprile e l'ultima volta entro il 15 novembre.502

2 ...503

3 L'UCC stende ogni anno un rapporto particolareg­giato sull'adempimento dei compiti che a esso incombono in virtù del primo capo­verso e lo trasmette all'Ufficio federale.

490 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

491 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

492 RS 831.101.4

493 Abrogata dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2905).

494 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

495 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

496 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

497 Introdotta dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

498 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

499 Introdotta dal n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4519).

500 Introdotta dall'all. 2 n. 2 dell'O dell'11 apr. 2018 sulla registrazione delle malattie tumorali, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2019).

501 RS 818.33

502 Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4519).

503 Abrogato dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4057).

Art. 175504 Organizzazione

L'UCC è sottoposto al DFF. Questo ne disciplina l'organizzazione interna.

504 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4057).

O. Vigilanza della Confederazione

Art. 176 DFI e Ufficio federale

1 Il DFI è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell'articolo 76 LPGA e dell'articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale.505 Esso può affi­dare determinati compiti all'Ufficio federale, perché li disbrighi direttamente.

2 L'Ufficio federale può, in generale e nei casi particolari, impartire ai servizi incari­cati dell'applicazione dell'assicurazione istruzioni che ne garantiscano l'unifor­mità.506

3 ...507

4 L'Ufficio federale disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'UCC e provvede all'impiego razionale delle installa­zioni tecniche. Le prescrizioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'UCC sono emanate d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.508

5 ...509

505 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

506 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).

507 Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, con effetto dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).

508 Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964, (RU 1964 324). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).

509 Introdotto dall'all. n. 20 dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA (RU 1993 901). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Art. 179513 Eliminazione dei difetti

Le casse di compensazione devono eliminare i difetti rilevati entro un termine ade­guato. Se una cassa di compensazione non ottempera a tale dovere, l'Ufficio federa­le le assegna un termine supplementare.

513 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

Art. 180 Amministrazione da parte di un commissario

1 L'amministrazione da parte di un commissario conformemente all'articolo 72 capoverso 3 LAVS dev'essere ordinata dal DFI nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni legali e delle istruzioni delle autorità.

2 Il DFI nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l'organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.

3 Il commissario deve amministrare la cassa di compensazione in conformità delle istruzioni dell'Ufficio federale. Le spese derivanti dall'amministrazione da parte di un commissario sono a carico della cassa di compensazione.

4 L'amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in con­for­mità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per il DFI.

Capo quinto: ...

Art. 181 a 199514

514 Abrogati dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543).

Capo sesto: Contenzioso

Art. 200515 Competenze particolari

Se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro dell'assicurato.

515 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Art. 201517 Competenze delle autorità in materia di ricorso

1 L'Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni al Tribunale federale. L'Ufficio federale è anche autorizzato a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

2 Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

517 Nuovo testo giusta il n. II 91 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 203519

519 Abrogato dal n. II 91 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 204521

521 Abrogato dall'all. n. 15 dell'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 370).

Capo settimo: Disposizioni diverse

Art. 205522 Diffida

1 A chi viola le prescrizioni di ordine e di verificazione previste nella LAVS e nella presente ordinanza, la cassa di compensazione notifica una diffida scritta, con la quale gli addossa una tassa di diffida da 20 a 200 franchi.

2 Le tasse di diffida sono esigibili dalla data in cui sono state pronunciate e possono formare l'oggetto di una compensazione.

522 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 207524 Prescrizione

Le infrazioni alle prescrizioni d'ordine e di controllo come pure le multe d'ordine si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui sono state commesse, rispettiva­mente dal giorno in cui il provvedimento è divenuto esecutivo. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all'esecuzione.

524 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

Art. 208 Obbligo di denunciare gli atti punibili

I gerenti delle casse di compensazione sono obbligati a denunciare all'istanza canto­nale competente gli atti punibili nel senso degli articoli 87 e seguenti LAVS, di cui le casse di compensazione hanno conoscenza.

Art. 209 Obbligo di informazione

1 Le casse di compensazione e i datori di lavoro devono permettere agli uffici di revisione o di controllo di esaminare i loro registri e documenti e fornire a essi tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti di revisione e di con­trollo.525

2 Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione informazioni conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l'applicazione dell'assicura­zione per la vecchiaia e per i superstiti.

3 Le casse di compensazione, i datori di lavoro, tutte le altre persone e gli uffici inca­ricati dell'esecuzione della LAVS e del controllo della stessa, nonché gli assicu­rati, sono obbligati a fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni, e a inviare allo stesso, in visione, tutti gli atti necessari per l'esercizio della vigilanza.526

525 Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543).

526 Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543).

Art. 209ter 528 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati

1 Nei casi di cui all'articolo 50a capoverso 4 LAVS, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche par­ticolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969529 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2 Per le pubblicazioni di cui all'articolo 50a capoverso 3 LAVS è riscosso un emo­lumento a copertura delle spese.

3 L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assogget­tato o per altri gravi motivi.

528 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2905).

529 RS 172.041.0

Art. 210530 Moduli

1 L'Ufficio federale ordina l'uso di determinati moduli ufficiali e provvede alla loro edizione. Esso può prescrivere l'uso di altri moduli uniformi.

2 ...531

530 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

531 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976, con effetto dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).

Art. 211532 Affrancatura in blocco

1 L'affrancatura in blocco comprende le tasse ed i diritti per gli invii postali e versa­menti interni delle casse di compensazione e dell'UCC. Essa può essere estesa anche ad altri organi, come pure agli invii postali e versa­menti delle casse di compensazione concernenti i compiti che sono loro conferiti secondo l'articolo 63 capoverso 4 LAVS.

2 L'ufficio federale, d'intesa con l'unità aziendale Postfinance della Posta Svizzera, prescrive i particolari d'applicazione.533

3 Gli abusi sono puniti, come l'elusione della tassa, in conformità dell'articolo 62 della legge federale del 2 ottobre 1924534 sul servizio delle poste.

532 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

533 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

534 [CS 7 698; RU 1949 851 art. 1, 1967 1527 n. I, II, 1969 1139 n. II, 1972 2500, 1974 1857 all. n. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 n. VI, 1986 1974 art. 54 n. 4, 1993 901 all. n. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RU 1997 2452app. n. 1]. Vedi ora la LF del 17 dic. 2010 sulle poste (RS 783.0).

Art. 211bis 535 Impiego di mezzi del Fondo di compensazione AVS per l'informazione degli assicurati

1 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti contribuisce finanziariamente alla realizzazione di campagne informative d'impor­tanza nazionale. L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento di tali campagne. A tal fine, può farsi assistere da organizzazioni esterne.

2 L'ammontare dei contributi devoluti a favore delle campagne informative dipende dalla natura e dall'importanza del progetto in questione.

3 Il DFI approva l'importo da devolvere alle campagne informative. Il consiglio di amministrazione di compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) è previamente consultato.536

535 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

536 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5077).

Art. 211ter 537 Esecuzione della procedura di conteggio semplificata

1 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione contributi per le spese iniziali legate all'intro­duzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN538. L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento.

2 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione sussidi forfetari alle spese di amministrazione per l'esecuzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN. Per i datori di lavoro che applicano la procedura di conteggio semplificata, il sussidio forfetario copre le spese di amministrazione che, nonostante una gestione razionale, non possono essere finanziate dai contributi alle spese di amministrazione. L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento dei sussidi.

3 In caso di aumento dei sussidi forfetari di cui al capoverso 2, l'importo da devolvere sottostà all'approvazione del DFI.539

537 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

538 RS 822.41

539 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4057).

Art. 211quater540 Indennità per spese di esecuzione irrecuperabili

1 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione le spese di esecuzione anticipate conforme­men­te all'articolo 68 LEF541 se il debitore non le paga ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.

2 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell'esecuzione e del controllo.

540 Introdotto dal n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

541 RS 281.1

Art. 212542 Controllo periodico

1 L'Ufficio federale esamina periodicamente le basi tecniche dell'assicurazione. Le direttive applicabili a tale scopo soggiacciono all'approvazione di una sottocommis­sione della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.543

2 Gli elementi di calcolo sono desunti, in primo luogo, dai dati statistici di cui dispone l'UCC; detti dati saranno elaborati per ordine e secondo le istruzioni dell'Ufficio federale. L'elaborazione può aver luogo secondo il metodo delle indagini saltuarie, eseguite su un quantitativo adeguato di materiale statistico.

542 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 324).

543 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).

Art. 212bis 544 Rapporto dell'Ufficio federale

L'Ufficio federale stenderà un rapporto su ogni anno di esercizio dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questo rapporto sarà pubblicato dopo esser stato approvato dal Consiglio federale.

544 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

Art. 214546 Indicazione dei fondi nel bilancio dello Stato

1 La riserva della Confederazione per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità giusta l'articolo 111 LAVS deve figurare nel bilancio dello Stato.

2 Il fondo è amministrato dal DFF.

546 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

Capo ottavo: Sussidi di costruzione alle case e ad altre istituzioni per le persone anziane547

547 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).


Art. 221550 Restituzione dei sussidi

1 I sussidi devono essere restituiti integralmente, quando le costruzioni per cui essi furono erogati sono alienate dallo scopo a cui erano destinate, o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi 25 anni dal pagamento finale551.

2 La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dall'alienazione.

3 Per l'importo da restituire, a favore della Confederazione, esiste un diritto legale di pegno senza iscrizione nel registro fondiario e posto552 dopo le ipoteche legali esi­stenti.

550 Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

551 RU 1975 900

552 Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disp. di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

Capo nono:553 Sussidi per il promovimento dell'aiuto alla vecchiaia

553 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Art. 222554 Beneficiari

1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni attive a livello nazionale che:

a.
si dedicano essenzialmente all'aiuto alla vecchiaia;
b.
organizzano corsi di perfezionamento per il personale ausiliario operante nell'ambito dell'aiuto alla vecchiaia;
c.
organizzano corsi per anziani allo scopo di favorirne l'indipendenza ed agevolarne i contatti sociali.

2 L'Ufficio federale stipula con le organizzazioni ai sensi del capoverso 1 contratti di prestazioni della durata massima di quattro anni in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni computabili.

3 L'assicurazione partecipa in proporzione ai sussidi versati dall'assicurazione per l'invalidità alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi secondo l'articolo 74 LAI555 che forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l'età di pensionamento. L'ammontare della quota è stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 108quater OAI556.

554 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

555 RS 831.20

556 RS 831.201

Art. 223557 Criteri di sussidio

1 Per gli obiettivi stabiliti nel contratto di prestazioni è corrisposto un sussidio in funzione del grado del loro raggiungimento.

2 Per le prestazioni quantificabili definite nel contratto sono fissati e corrisposti sussidi per unità di prestazione. Le prestazioni d'aiuto a domicilio o in strutture ambulatoriali possono essere sussidiate soltanto se fornite da volontari.

3 Per prestazioni permanenti non quantificabili di coordinamento e di sviluppo, nel contratto sono descritti compiti e stabiliti oneri computabili per il personale.

4 Possono essere versati sussidi per progetti finalizzati al promovimento dell'aiuto alla vecchiaia.

5 I corsi di perfezionamento offerti al personale ausiliario per l'acquisizione di capacità fondamentali sono sussidiati mediante importi forfettari. I requisiti del perfezionamento sono disciplinati nel contratto di prestazioni.

6 L'Ufficio federale può subordinare il versamento dei sussidi a condizioni ed obblighi.

557 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 224558 Ammontare dei sussidi

1 I sussidi sono versati soltanto per prestazioni fornite conformemente ai criteri dell'appropriatezza e dell'economicità. L'ammontare del sussidio è fissato in funzione del volume e della portata del campo d'attività dell'organizzazione e tenendo debitamente conto della sua capacità economica e degli oneri che può ragionevolmente sostenere. Nel calcolo dell'ammontare dei sussidi sono prese in considerazione le prestazioni finanziarie di altre corporazioni territoriali di diritto pubblico.

2 Per l'organizzazione di perfezionamenti e corsi ai sensi dell'articolo 222 capo­verso 1 lettere b e c l'Ufficio federale fissa un importo forfettario per partecipante.

558 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 225559 Procedura

1 Le organizzazioni che intendono ottenere sussidi dovranno fornire, al momento della prima istanza, indicazioni sull'organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria.

2 L'Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere presentati per la stipula di un contratto di prestazioni.

3 L'Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere presentati dall'orga­nizzazione, vigente il contratto, al più tardi sei mesi dopo la conclusione dell'anno contabile. I documenti richiesti dall'Ufficio federale in relazione a corsi e perfezionamenti vanno presentati al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei medesimi. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza motivo plausibile, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

4 L'Ufficio federale esamina i documenti e stabilisce i sussidi dovuti. Può essere concordato il versamento di acconti.

5 L'organizzazione è tenuta ad informare l'Ufficio federale circa l'impiego dei sussidi e a garantire in qualsiasi momento l'accesso alla contabilità analitica agli organi di controllo.

559 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Capo decimo: Disposizioni finali560

560 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). Originario Capo nono.

Art. 226561 Entrata in vigore ed esecuzione

1 Con riserva del secondo capoverso, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gen­naio 1948.

2 Gli articoli 22 a 26, 29, 67, 69, 83 a 127, 131, 133, 134, 174 a 177, 186, 187, 194 a 198, 205 a 217 e 219 capoverso 3 entrano in vigore il 1° novembre 1947.

3 Il DFI è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Esso può emanare prescrizioni complementari o delegare tale competenza all'Ufficio federale.

561 Originario art. 222.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 1985562

562 RU 1985 913. Abrogata dal n. IV 42 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 13 settembre 1995563

563 RU 1995 4376. Abrogate dal n. IV 42 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995564

a. ...565

b. Conversione delle rendite in corso

1 Se la conversione delle rendite di persone vedove in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS comporta una prestazione inferiore, il nuovo reddito annuo medio determinante è stabilito come segue:

a.
se il vecchio reddito annuo medio determinante si situa tra l'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 60 e l'importo minimo della ren­dita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo reddito annuo corrisponde al vecchio reddito medio ridotto dell'importo minimo della rendita di vecchiaia moltipli­cato per 15,6 e diviso per 1,2.
b.
se il vecchio reddito annuo medio determinante ammonta almeno all'im­porto minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo valore corri­s­ponde all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltipli­cato per 48.

2 Se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore.

c. Età flessibile per il godimento della rendita

1 Il nuovo disciplinamento relativo al supplemento delle rendite rinviate si applica anche a tutte le rendite rinviate che non sono ancora state revocate al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS.

2 All'atto della conversione delle rendite per coniugi beneficianti di un supplemento per il rinvio secondo il numero 1 lettera c capoverso 5 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS, il supplemento è ripartito per metà tra le due nuove rendite. Dopo il decesso di uno dei coniugi il supplemento è aumentato di un terzo.

3 Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell'importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l'articolo 56 capoverso 2 OAVS è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.

d. Versamento della rendita da parte del datore di lavoro

1 La cassa di compensazione comunica al datore di lavoro i dati necessari se que­st'ultimo versa la rendita o l'assegno per grandi invalidi.

2 Il datore di lavoro deve comprovare periodicamente alla cassa di compensazione che ha versato le rendite e gli assegni per grandi invalidi.

3 Il datore di lavoro deve avvisare la cassa di compensazione appena è informato che il diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi si è estinto in seguito a decesso o per altra causa, oppure se la posta o la banca non hanno, per altre ragioni, potuto eseguire il pagamento.

4 I datori di lavoro che versano le rendite ai loro salariati sono autorizzati a tras­met­tere loro, con lo stesso versamento, senza spese di porto, altre prestazioni perio­diche d'assicurazione o di previdenza versate da loro stessi o da un'istituzione d'as­sicura­zione o di previdenza indipendente in rapporto con la loro impresa.

5 I datori di lavoro hanno il diritto di versare le rendite a un terzo o a un'autorità soltanto se la cassa di compensazione lo ha deciso.566

6 I datori di lavoro possono esigere dalla cassa di compensazione che essa metta mensilmente a loro disposizione, sotto forma di un anticipo senza interessi, i fondi necessari al versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

565 Abrogata dal n. IV 42 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

566 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

Disposizioni finali della modifica del 16 settembre 1996567

567 RU 1996 2758. Abrogate dal n. IV 42 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 27 aprile 1998568

1 I contratti di prestazioni ai sensi dell'articolo 224 capoverso 1 devono essere sti­pulati al più tardi entro la fine del 1999 con organizzazioni aventi già diritto al sus­sidio al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

2 Fino all'entrata in vigore dei contratti di prestazioni, al più tardi però entro la fine del 1999, le organizzazioni previste all'articolo 222 capoverso 1 lettera a ricevono sussidi secondo il diritto vigente.

Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001569

569 RU 1999 3044. Abrogate dall'all. n. II 5 dell'O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell'imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000570

570 RU 2000 1441. Abrogate dall'all. n. II 5 dell'O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell'imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

Disposizione finale della modifica del 17 ottobre 2007571

1 Gli articoli 8bis e 8ter sono applicabili alle prestazioni sociali versate a partire dall'entrata in vigore della presente modifica sulle quali non sono ancora stati riscossi contributi a tale data.

2 Per la determinazione del reddito di un'attività lucrativa indipendente nell'anno di entrata in vigore della modifica dell'articolo 18 capoverso 1bis, possono essere dedotte soltanto le perdite commerciali subite e allibrate in quell'anno e nell'anno immediatamente precedente.

Disposizioni finali della modifica del 7 novembre 2007572

1 Gli organi incaricati dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza nell'ambito delle seguenti assicurazioni sociali utilizzano il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore fino al 30 giugno 2008:

a.
l'AVS secondo la LAVS;
b.
l'assicurazione per l'invalidità secondo la LAI573;
c.
le prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965574 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i super­stiti e l'invalidità;
d.
l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952575 sulle indennità di perdita di guadagno;
e.
gli assegni familiari nell'agricoltura secondo la LAF576.

2 Gli organi incaricati dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge del 25 giugno 1982577 sull'assicurazione contro la disoccupazione possono utilizzare il numero d'assi­curato conformemente al diritto anteriore al massimo fino al 31 dicembre 2008.

3 Fino al 31 dicembre 2008, l'UCC assegna, oltre al numero d'assicurato secondo il nuovo diritto, anche il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore.

573 RS 831.20

574 [RU 1965 535, 1969 120, 1971 32, 1972 2537 n. III, 1974 1589, 1978 391 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 n. I 5 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8, 2007 5259 n. IV. RU 2007 6055 art. 35].

575 RS 834.1

576 RS 836.1

577 RS 837.0

Disposizione finale della modifica del 7 novembre 2007578

La presente modifica degli articoli 222-225 è applicabile soltanto a formazioni e perfezionamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.

Disposizioni finali della modifica del 24 settembre 2010579

1 Le disposizioni concernenti le indennità per le comunicazioni fiscali giusta gli articoli 27 capoverso 4 e 29 capoverso 7 si applicano alle comunicazioni fiscali trasmesse a partire dall'entrata in vigore della presente modifica.

2 Per ogni anno di contribuzione, le autorità fiscali che non trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo e per ogni salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, le seguenti indennità prelevate dal Fondo di compensazione dell'as­sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti:

a.
per le comunicazioni trasmesse nel 2011: 7 franchi;
b.
per le comunicazioni trasmesse nel 2012: 6 franchi;
c.
per le comunicazioni trasmesse nel 2013: 5 franchi;
d.
per le comunicazioni trasmesse a partire dal 2014: 3 franchi.

Disposizione finale della modifica del 21 settembre 2012580

Per quanto concerne gli obblighi di attestazione di cui all'articolo 143 capoverso 3, è applicabile per analogia l'articolo 18 (Disposizioni transitorie) dell'ordinanza del 27 giugno 2012581 sulle partecipazioni di collaboratore.

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