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312.51

Ordinanza
concernente l'aiuto alle vittime di reati

(OAVI)

del 27 febbraio 2008 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 23 marzo 20071 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV),

ordina:

Sezione 1: Redditi determinanti

Art. 1 Principio ed eccezioni

(art. 6 LAV)

1 I redditi determinanti sono calcolati secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le rispettive prescrizioni federali.

2 In deroga al capoverso 1:

a.
sono da computare in ragione dei due terzi, una volta dedotta la franchigia secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC:
1.
i redditi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere d-h LPC,
2.
la prestazione complementare annua secondo l'articolo 9 capoverso 1 LPC;
b.
la sostanza netta è computata in ragione di un decimo, nella misura in cui superi il doppio della franchigia determinante secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
c.
gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati.
Art. 2 Economie domestiche di più persone

(art. 6 LAV)

1 L'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per i coniugi secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 2 LPC3 e le franchigie per i coniugi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere a e c LPC si applicano anche ai partner registrati o ad altre persone che convivono stabilmente.

2 I redditi determinanti di coniugi, partner registrati o di persone che convivono stabilmente sono sommati.

3 Se l'avente diritto è minorenne o in formazione, i suoi redditi determinanti sono sommati a quelli dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.

4 Se le circostanze lo giustificano, i redditi dell'autore del reato che vive nella stessa economia domestica non sono presi in considerazione.

Sezione 2: Calcolo dei contributi alle spese

Art. 3

(art. 16 lett. b LAV)

Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell'importo LPC4) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue:

Sezione 3: Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un accordo intercantonale

Art. 4

(art. 18 LAV)

1 Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall'altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto:

a.
ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e
b.
aveva il suo domicilio civile nell'altro Cantone quando si è rivolta al consultorio.

2 Il contributo forfettario ammonta a 1069 franchi.5 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili.6 Sono determinanti:

a.
il numero dei casi trattati dai consultori secondo l'ultima statistica sull'aiuto alle vittime; e
b.
gli oneri dei Cantoni, per l'anno precedente, per le spese d'esercizio dei consultori e le spese per l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine.

3 Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFG i dati necessari per determinare le spese.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 14 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4109).

6 Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2775).

Sezione 4: Indennizzo da parte del Cantone

Art. 5 Spese di patrocinio

(art. 19 cpv. 3 LAV)

Le spese di patrocinio possono essere fatte valere esclusivamente come aiuto immediato o aiuto a più lungo termine.

Art. 6 Calcolo dell'indennizzo

(art. 20 cpv. 2 lett. b LAV)

Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (importo LPC7) e il quadruplo di tale importo, l'indennizzo è calcolato come segue:

Art. 7 Rimborso dell'acconto

(art. 21 LAV)

1 Se la domanda d'indennizzo è respinta, il richiedente deve rimborsare l'acconto.

2 Se l'indennizzo è inferiore all'acconto, deve rimborsare la differenza.

3 Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse il richiedente a una situazione difficile.

Sezione 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione

Art. 8 Formazione

(art. 31 LAV)

1 La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o almeno per un'intera regione linguistica, programmi di formazione per:

a.
il personale dei consultori;
b.
il personale dei tribunali e della polizia;
c.
altre persone incaricate dell'aiuto alle vittime.

2 Nei limiti dei crediti stanziati, l'UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione.

Art. 9 Eventi straordinari

(art. 32 LAV)

1 In caso di eventi straordinari, l'UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.

2 L'Assemblea federale decide in merito alle indennità secondo l'articolo 32 capoverso 1 LAV.

Art. 10 Valutazione

(art. 33 LAV)

1 L'UFG determina la data, l'oggetto della valutazione e il modo di procedere.

2 I Cantoni forniscono all'UFG le informazioni necessarie alla valutazione.

Sezione 6: Disposizioni finali