1
Ordinanza
concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) del 27 febbraio 2008 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 23 marzo 20071 concernente l'aiuto alle vittime di reati
(LAV), ordina:
Sezione 1: Redditi determinanti
Art. 1
Principio ed eccezioni (art. 6 LAV) 1
I redditi determinanti sono calcolati secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le rispettive prescrizioni federali.
2
In deroga al capoverso 1: a. sono da computare in ragione dei due terzi, una volta dedotta la franchigia secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC: 1. i redditi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere d-h LPC, 2. la prestazione complementare annua secondo l'articolo 9 capoverso 1 LPC;
b. la sostanza netta è computata in ragione di un decimo, nella misura in cui superi il doppio della franchigia determinante secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC; c. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati.
Art. 2
Economie domestiche di più persone (art. 6 LAV) 1
L'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per i coniugi secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 2 LPC3 e le franchigie per i coniugi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere a e c LPC si applicano anche ai partner registrati o ad altre persone che convivono stabilmente.
RU 2008 1627 1 RS
312.5
2 RS
831.30
3 RS
831.30
312.51
Procedura penale
2
312.51
2
I redditi determinanti di coniugi, partner registrati o di persone che convivono stabilmente sono sommati.
3
Se l'avente diritto è minorenne o in formazione, i suoi redditi determinanti sono sommati a quelli dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.
4 Se le circostanze lo giustificano, i redditi dell'autore del reato che vive nella stessa economia domestica non sono presi in considerazione.
Sezione 2: Calcolo dei contributi alle spese
Art. 3
(art. 16 lett. b LAV) Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell'importo LPC4) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue: (redditi determinanti - 2 x importo LPC) x spese Contributo alle spese = spese2 x importo LPC
Sezione 3:
Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un accordo intercantonale
Art. 4
(art. 18 LAV)
1
Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall'altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto: a. ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e
b. aveva il suo domicilio civile nell'altro Cantone quando si è rivolta al consultorio.
2
Il contributo forfettario ammonta a 825 franchi. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) fissa il contributo ogni cinque anni civili. Sono determinanti: a. il numero dei casi trattati dai consultori secondo l'ultima statistica sull'aiuto alle vittime; e
b. gli oneri dei Cantoni, per l'anno precedente, per le spese d'esercizio dei consultori e le spese per l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine.
3
Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFG i dati necessari per determinare le spese.
4 RS
831.30
Aiuto alle vittime di reati . O 3
312.51
Sezione 4: Indennizzo da parte del Cantone
Art. 5
Spese di patrocinio (art. 19 cpv. 3 LAV) Le spese di patrocinio possono essere fatte valere esclusivamente come aiuto immediato o aiuto a più lungo termine.
Art. 6
Calcolo dell'indennizzo
(art. 20 cpv. 2 lett. b LAV) Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (importo LPC5) e il quadruplo di tale importo, l'indennizzo è calcolato come segue: (redditi determinanti - importo LPC) x danno Indennizzo = danno3 x importo LPC
Art. 7
Rimborso dell'acconto
(art. 21 LAV)
1
Se la domanda d'indennizzo è respinta, il richiedente deve rimborsare l'acconto.
2
Se l'indennizzo è inferiore all'acconto, deve rimborsare la differenza.
3
Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse il richiedente a una situazione difficile.
Sezione 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione
Art. 8
Formazione (art. 31 LAV)
1
La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o almeno per un'intera regione linguistica, programmi di formazione per: a. il personale dei consultori; b. il personale dei tribunali e della polizia; c. altre persone incaricate dell'aiuto alle vittime.
2
Nei limiti dei crediti stanziati, l'UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione.
5 RS
831.30
Procedura penale
4
312.51
Art. 9
Eventi straordinari
(art. 32 LAV)
1
In caso di eventi straordinari, l'UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.
2
L'Assemblea federale decide in merito alle indennità secondo l'articolo 32 capoverso 1 LAV.
Art. 10
Valutazione (art. 33 LAV)
1
L'UFG determina la data, l'oggetto della valutazione e il modo di procedere.
2
I Cantoni forniscono all'UFG le informazioni necessarie alla valutazione.
Art. 11
Cooperazione internazionale
L'UFG è l'autorità centrale designata secondo l'articolo 12 della Convenzione europea del 24 novembre 19836 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12
Abrogazione e modifica del diritto previgente 1
L'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente l'aiuto alle vittime di reati è abrogata.
2
L'ordinanza del 24 ottobre 19798 concernente la giustizia penale militare è modificata come segue:
Art. 42a
Abrogato
Art. 13
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
6 RS
0.312.5
7 [RU
1992 2479, 1997 2824] 8 RS
322.2