01.01.2020 - * / In vigore
01.01.2015 - 31.12.2019
01.01.2009 - 31.12.2014
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) del 27 febbraio 2008 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 23 marzo 20071 concernente l'aiuto alle vittime di reati
(LAV), ordina:

Sezione 1: Redditi determinanti

Art. 1

Principio ed eccezioni (art. 6 LAV) 1

I redditi determinanti sono calcolati secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le rispettive prescrizioni federali.

2

In deroga al capoverso 1: a. sono da computare in ragione dei due terzi, una volta dedotta la franchigia secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC: 1. i redditi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere d-h LPC, 2. la prestazione complementare annua secondo l'articolo 9 capoverso 1 LPC;

b. la sostanza netta è computata in ragione di un decimo, nella misura in cui superi il doppio della franchigia determinante secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC; c. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati.


Art. 2

Economie domestiche di più persone (art. 6 LAV) 1

L'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per i coniugi secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 2 LPC3 e le franchigie per i coniugi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere a e c LPC si applicano anche ai partner registrati o ad altre persone che convivono stabilmente.

RU 2008 1627 1 RS

312.5

2 RS

831.30

3 RS

831.30

312.51

Procedura penale

2

312.51

2

I redditi determinanti di coniugi, partner registrati o di persone che convivono stabilmente sono sommati.

3

Se l'avente diritto è minorenne o in formazione, i suoi redditi determinanti sono sommati a quelli dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.

4 Se le circostanze lo giustificano, i redditi dell'autore del reato che vive nella stessa economia domestica non sono presi in considerazione.

Sezione 2: Calcolo dei contributi alle spese

Art. 3

(art. 16 lett. b LAV) Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell'importo LPC4) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue: (redditi determinanti - 2 x importo LPC) x spese Contributo alle spese = spese2 x importo LPC

Sezione 3:

Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un accordo intercantonale

Art. 4

(art. 18 LAV)

1

Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall'altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto: a. ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e

b. aveva il suo domicilio civile nell'altro Cantone quando si è rivolta al consultorio.

2

Il contributo forfettario ammonta a 825 franchi. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) fissa il contributo ogni cinque anni civili. Sono determinanti: a. il numero dei casi trattati dai consultori secondo l'ultima statistica sull'aiuto alle vittime; e

b. gli oneri dei Cantoni, per l'anno precedente, per le spese d'esercizio dei consultori e le spese per l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine.

3

Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFG i dati necessari per determinare le spese.

4 RS

831.30

Aiuto alle vittime di reati . O 3

312.51

Sezione 4: Indennizzo da parte del Cantone

Art. 5

Spese di patrocinio (art. 19 cpv. 3 LAV) Le spese di patrocinio possono essere fatte valere esclusivamente come aiuto immediato o aiuto a più lungo termine.


Art. 6

Calcolo dell'indennizzo

(art. 20 cpv. 2 lett. b LAV) Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (importo LPC5) e il quadruplo di tale importo, l'indennizzo è calcolato come segue: (redditi determinanti - importo LPC) x danno Indennizzo = danno3 x importo LPC


Art. 7

Rimborso dell'acconto

(art. 21 LAV)

1

Se la domanda d'indennizzo è respinta, il richiedente deve rimborsare l'acconto.

2

Se l'indennizzo è inferiore all'acconto, deve rimborsare la differenza.

3

Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse il richiedente a una situazione difficile.

Sezione 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione

Art. 8

Formazione (art. 31 LAV)

1

La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o almeno per un'intera regione linguistica, programmi di formazione per: a. il personale dei consultori; b. il personale dei tribunali e della polizia; c. altre persone incaricate dell'aiuto alle vittime.

2

Nei limiti dei crediti stanziati, l'UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione.

5 RS

831.30

Procedura penale

4

312.51


Art. 9

Eventi straordinari

(art. 32 LAV)

1

In caso di eventi straordinari, l'UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.

2

L'Assemblea federale decide in merito alle indennità secondo l'articolo 32 capoverso 1 LAV.


Art. 10

Valutazione (art. 33 LAV)

1

L'UFG determina la data, l'oggetto della valutazione e il modo di procedere.

2

I Cantoni forniscono all'UFG le informazioni necessarie alla valutazione.


Art. 11

Cooperazione internazionale

L'UFG è l'autorità centrale designata secondo l'articolo 12 della Convenzione europea del 24 novembre 19836 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12

Abrogazione e modifica del diritto previgente 1

L'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente l'aiuto alle vittime di reati è abrogata.

2

L'ordinanza del 24 ottobre 19798 concernente la giustizia penale militare è modificata come segue:


Art. 42a
Abrogato


Art. 13

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

6 RS

0.312.5

7 [RU

1992 2479, 1997 2824] 8 RS

322.2