01.05.2024 - * / In vigore
01.04.2024 - 30.04.2024
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
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01.07.2007 - 04.12.2008
01.02.2007 - 30.06.2007
01.03.2005 - 31.01.2007
01.01.2005 - 28.02.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.04.2003 - 29.02.2004
01.02.2003 - 31.03.2003
01.06.2001 - 31.01.2003
01.01.2001 - 31.05.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
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741.31

Ordinanza
sull'assicurazione dei veicoli

(OAV)1

del 20 novembre 1959 (Stato 1° febbraio 2019)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1511). Secondo la medesima disp. nella numerazione degli art. aggiuntivi agli avverbi numerali sono state sostituite le lettere minuscole.

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 25, 64, 67 capoverso 3, 70 capoverso 3, 72 capoverso 1,
74 capoverso 3, 76 capoversi 3 e 5, 76a capoverso 5, 76b capoverso 5, 79a
capo­versi 2 e 3, 89 capoversi 1 e 2, 106 capoverso 1 e 108 della legge federale del
19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr) (denominata qui di seguito
«la legge»),3

ordina:

2 RS 741.01

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).

Parte prima: Disposizioni generali

Art. 1 Veicoli a motore4

1 Le disposizioni della legge e della presente ordinanza che concernono la responsabilità civile e l'assicurazione per i veicoli a motore si applicano a tutti i veicoli a motore, con riserva di quanto dispongono gli articoli 34-38.5

2 Restano riservate le prescrizioni speciali della legge federale del 29 marzo 19506 sulle imprese filoviarie.

4 Giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2012 i titoli marginali sono sostituiti con rubriche, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).

6 RS 744.21

Art. 2 Rimorchi di veicoli a motore

1 Se un rimorchio non attaccato ad un veicolo a motore cagiona un danno, civil­mente responsabile ai sensi dell'articolo 69 della legge è il detentore del rimorchio. Se però un'altra persona, nella sua qualità di detentore di un veicolo a motore faceva uso del rimorchio nel momento dell'incidente o ne aveva fatto uso immediatamente prima, que­sto detentore è civilmente responsabile per il rimorchio.

2 Se la persona civilmente responsabile detiene più veicoli a motore, idonei a trai­nare rimorchi, assicurati presso diversi assicuratori, la pre­stazione assicurativa incombe all'assicuratore del veicolo trainante al quale il rimorchio era attaccato al momento dell'incidente o imme­dia­tamente prima. Se nessuna relazione di tal genere esiste tra il rimor­chio e un determinato veicolo trainante, i diversi assicuratori rispon­dono in solido verso la parte lesa per la prestazione dovuta; que­sta è suddivisa tra gli assicuratori in proporzione al numero dei veicoli trai­nanti assicurati presso ciascuno di essi.

3 Se un danno è causato da un rimorchio che non è destinato ad essere trainato da veicoli a motore, l'articolo 69 della legge si applica sol­tanto se il rimorchio era attaccato a un veicolo a motore al momento dell'incidente o immediatamente prima.

Parte seconda: Assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore


Capo primo: Assicurazione minima e disposizioni comuni7

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

I. Attestato d'assicurazione

Art. 38 Assicurazione minima

1 L'assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all'importo di 5 milioni di franchi per sinistro9, complessivamente per i danni materiali e alle persone.

2 Per gli autoveicoli e gli autotreni trasportanti persone, i minimi di assicurazione per sinistro ammontano a 10 milioni di franchi se il veicolo contiene posti da 10 a 50 persone e a 20 milioni di franchi se il veicolo contiene posti per più di 50 per­sone.

8 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 1975 (RU 1975 1857). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 649).

9 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3a10 Obbligatorietà

1 I veicoli a motore e i rimorchi destinati al trasporto di persone, compresi i semirimorchi, ad eccezione dei veicoli della Confederazione e dei Cantoni, sono ammessi a circolare soltanto se l'autorità dispone di un attestato d'assicurazione.

2 Un nuovo attestato d'assicurazione deve essere trasmesso all'autorità se un veicolo è lasciato in circolazione o deve essere rimesso in circolazione:

a.
dopo essere stato ripreso da un altro detentore;
b.
dopo il trasferimento del luogo di stanza in un altro Cantone;
c.
dopo che le targhe di controllo sono state restituite all'autorità competente (art. 68 cpv. 3 LCStr);
d.
dopo che l'assicurazione ha notificato la sospensione o la cessazione dell'assicurazione (art. 68 cpv. 2 LCStr);
e.
dopo la sostituzione della targa di controllo con un'altra avente un numero differente.

3 Nei casi previsti nel capoverso 2 lettere a e b, l'assicuratore non può opporre alla parte lesa la mancanza del nuovo attestato d'assicurazione sino a che il veicolo è munito della vecchia licenza di circolazione.

4 Le autorità di ammissione notificano all'Ufficio federale delle strade (USTRA) secondo le disposizioni dell'allegato 1:11

a.
l'ammissione del veicolo (notificazione del controllo);
b.
il ritiro dalla circolazione del veicolo.

5 L'USTRA12 inoltra i dati di cui al capoverso 4 all'assicuratore che ha rilasciato l'attestato d'assicurazione.

10 Originario art. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3839).

12 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3839). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4 Contenuto e forma

1 L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa.

2 Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordi­nanza sono considerate come non esistenti.

3 Gli attestati d'assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmessi dall'assicuratore al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d'assicurazione sono disciplinate dall'allegato 1.13

13 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

Art. 5 Rilascio

1 Gli attestati d'assicurazione possono essere rilasciati:

a.
dalle imprese d'assicurazione autorizzate a esercitare in Sviz­zera l'assicu­razione di responsabilità civile per i veicoli a motore in virtù della legislazione federale concernente la vigi­lanza delle imprese d'assicurazione;
b.14
dall'Amministrazione federale e dalla Posta svizzera per i veicoli della Confederazione che non sono assicurati presso un'impresa di assicurazioni.

2 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari15 rende noto alle autorità cantonali l'elenco delle imprese designate nel capoverso 1 lettera a e le informa delle modificazioni intervenute.16

3 Gli attestati d'assicurazione rilasciati per gli assicurati al principio di un mese sono trasmessi in modo che l'autorità cantonale possa mettere il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese precedente.17

4 Gli attestati internazionali d'assicurazione (carta verde) sono rila­sciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.18

14 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167).

15 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

Art. 6 Controllo; con­servazione

1 L'autorità non accetta l'attestato d'assicurazione se accerta che le indicazioni in esso contenute sono incomplete o inesatte. Nei casi dubbi, essa ordina le indagini necessarie o informa l'assicuratore. Questo principio si applica per analogia se vi è motivo di ritenere che i fatti indicati nell'attestato hanno subito una modificazione.

2 Gli attestati d'assicurazione sono conservati elettronicamente dall'USTRA finché sono validi e ancora per tre anni dopo la scadenza della loro validità.19

3 …20

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

20 Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 1992, con effetto dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

II. Sospensione e cessazione dell'assicurazione

Art. 7 Notificazione dell'assicuratore

1 L'assicuratore deve notificare la sospensione o la cessazione dell'assicurazione al più presto il giorno in cui scade la garanzia prevista dal contratto d'assicurazione. Se l'assicuratore stesso dispone di sos­pendere o di far cessare il contratto, egli deve avvisare lo stipulante sulle conseguenze della notificazione che s'appresta a fare all'autorità.

2 Ricevuta la notificazione, l'autorità revoca immediatamente la licen­za di circolazione conformemente all'articolo 16 capoverso 1 della legge e incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione e le tar­ghe di controllo.

3 La revoca della licenza di circolazione non viene disposta se l'autorità dispone di un nuovo attestato d'assicurazione.21

4 Se non è a disposizione un nuovo attestato d'assicurazione e se le targhe di con­trollo non sono state restituite all'autorità entro 30 giorni dalla scadenza della garanzia prevista nel contratto d'assicurazione, le targhe di controllo sono segnalate ai fini del ritiro nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).22

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

22 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 15 ott. 2008 ( sistemi d'informazione di polizia della Confederazione), in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Art. 7a23 Fallimento di un assicuratore

1 Se contro un assicuratore è dichiarato il fallimento, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ne informa senza indugio le autorità canto­nali d'ammissione.

2 L'autorità cantonale chiede senza indugio ai detentori del veicolo di trasmetterle un nuovo attestato d'assicurazione o di depositare le targhe di controllo entro quattro settimane.24

3 Se nel termine di cui sopra non è a disposizione un nuovo attestato d'assicurazione o le targhe di controllo non sono pervenute all'autorità, quest'ultima ordina immediatamente la revoca della licenza di circolazione giusta l'articolo 16 capoverso 1 della legge, incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione e le targhe di controllo e, ai fini del ritiro, segnala le targhe di controllo nel RIPOL.25

23 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

Art. 8 Deposito della licenza di circo­lazione e delle targhe di control­lo

1 Il detentore che vuole sospendere temporaneamente gli effetti dell'assicurazione deve depositare le targhe presso la competente autorità (art. 68 cpv. 3 LCStr). Se non rimette più in circolazione il veicolo, deve depositare anche la licenza di circola­zione. In caso contrario, l'autorità cantonale può bloccare le targhe per la durata necessaria.26

2 La licenza di circolazione e le targhe di controllo possono essere consegnate o rimesse all'autorità per mezzo della posta in qualsiasi momento. Gli effetti dell'assicurazione sono sospesi dal giorno che segue la consegna o la spedizione. Le autorità competenti a riceverle tengono un elenco delle licenze e delle targhe depositate, dal quale risulti da che data l'assicurazione cessa di aver effetto.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4691).

III. Veicoli di riserva e autorizzazione provvisoria di circolazione27

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).

Art. 9 Permesso dell'autorità

1 Le targhe di controllo d'un veicolo a motore possono essere trasfe­rite su un veicolo di riserva solo dopo che l'autorità competente ha dato, in ogni singolo caso, un permesso scritto.

2 Il permesso è concesso se un veicolo che circola con targhe svizzere non può essere adoperato a causa di danneggiamento, riparazione, revi­sione, trasformazione, ecc. e se il veicolo di riserva è in perfetto stato.28

3 Per l'esame successivo dei veicoli di riserva si applica per analogia l'articolo 33 dell'ordinanza del 19 giugno 199529 concernente le esi­genze tecniche per i veicoli stradali (OETV).30

4 Come veicoli di riserva possono essere ammessi:

a.
per un motoveicolo, un altro motoveicolo e per una motoleg­gera, soltanto un'altra motoleggera;
b.
per un quadriciclo leggero a motore soltanto un altro quadrici­clo leggero a motore;
per un triciclo a motore, soltanto un altro triciclo a motore o un quadriciclo a motore;
d.
per un quadriciclo a motore, soltanto un altro quadriciclo a motore o un triciclo a motore;
e.
per un autoveicolo leggero, soltanto un altro autoveicolo leg­gero;
f.
per un'automobile pesante, soltanto un'altra automobile pesante;
g.31
per un autoveicolo pesante destinato al trasporto di cose sol­tanto un altro autoveicolo destinato al trasporto di cose;
h.
per un autobus, soltanto un altro autobus il cui numero di po­sti non richieda, conformemente all'articolo 3 capoverso 2, un minimo d'assicurazione più alto;
i.
per un trattore industriale, soltanto un altro trattore industriale;
k.32
per un veicolo a motore agricolo o forestale, soltanto un altro veicolo a motore agricolo o forestale;
l.
per una macchina semovente pesante o leggera, soltanto un'al­tra macchina semovente, per un carro di lavoro soltanto un altro carro di lavoro;
m.
per un rimorchio, soltanto un altro rimorchio uguale o simile; per i rimorchi destinati al trasporto di persone, si applica per analogia quanto disposto alla lettera h.33

5 L'autorità può, in casi motivati, ammettere deroghe al capoverso 4 purché per il veicolo di riserva sia a sua disposizione un attestato d'assicurazione; l'attestato d'assicurazione non è però necessario per i rimorchi non adibiti al trasporto di per­sone.34

6 In gravi casi motivati l'autorità può ammettere come veicolo di riserva un'auto­mo­bile o un furgoncino senza tachigrafo35 in sostitu­zione di un veicolo a motore leggero, non più funzionante perché dan­neggiato o in riparazione, o di un'automo­­­bile pesante adibita al trasporto professionale di persone. In siffatto caso la tenuta del libretto di lavoro si fonda sull'articolo 18 capoverso 4 dell'ordinanza del 6 maggio 198136 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di auto­mobili pesanti come anche sull'artico­lo 15 capoverso 1 dell'ordinanza per gli autisti del 19 giugno 199537.38

28 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

29 RS 741.41

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).

33 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

35 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

36 RS 822.222

37 RS 822.221

38 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Art. 10 Procedura. Ter­mini

1 Il permesso per l'uso del veicolo di riserva è rilasciato soltanto se la licenza di circolazione del veicolo da sostituire è stata consegnata all'autorità.

2 Il permesso è rilasciato per 30 giorni al massimo.39

3 Il permesso scaduto deve essere restituito immediatamente all'au­torità. Se il detentore non rispetta questo obbligo, l'autorità prende le misure necessarie.

440

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

40 Introdotto dall'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (RU 1976 2423). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, con effetto dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Art. 10a41 Permessi gene­rali per l'uso dei veicoli di riserva

1 L'autorità può rilasciare permessi generali per l'uso dei veicoli di riserva alle aziende che dispongono di veicoli propri di riserva. Deve essere rilasciato un permesso generale per l'uso dei veicoli di riserva se diversi singoli detentori dispon­gono di un veicolo di riserva co­mune e sono collegati tramite un'organizza­zione di utenza comunita­ria, ad esempio una centrale di tassì. Il permesso è limitato a un anno e può essere prorogato ogni volta di un anno.

2 Il permesso è rilasciato se:

a.
il veicolo di riserva è in grado di funzionare con sicurezza; e
b.
il controllo ufficiale più recente del veicolo di riserva al momento del rilascio o della proroga del permesso non è ante­riore al controllo ufficiale più recente per l'immatricolazione ordinaria.

3 Nel permesso per l'uso del veicolo di riserva oppure in un allegato del permesso vengono iscritti i numeri delle targhe e la marca del vei­colo o dei veicoli da sosti­tuire. Per un veicolo di riserva di diversi sin­goli detentori deve essere iscritta la designazione dell'organizzazione d'utenza comunitaria, ad esempio di una centrale di tassì.

4 Il permesso per l'uso dei veicoli di riserva è valido soltanto se in pari tempo viene recata seco la licenza di condurre del veicolo non utiliz­zabile.

41 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Art. 10b42 Autorizzazione provvisoria di circolazione

1 Il detentore può utilizzare nella circolazione in Svizzera, prima del rilascio della licenza di circolazione, un veicolo controllato ufficialmente, munito delle targhe di controllo del veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione, se:

a.
vi è un attestato di assicurazione valido; ne sono eccettuati i rimorchi non adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose;
b.
i documenti di cui all'articolo 74 capoverso 1 lettera a e b numero 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 197643 sull'ammissione alla circolazione (OAC) e la licenza di circolazione del veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione sono stati consegnati all'autorità di ammissione o le sono stati inviati per posta e, se del caso, vi sono inoltre stati allegati i documenti di cui all'articolo 81 capoverso 3 OAC e agli articoli 16 capoverso 2 o 15 capo­verso 5 dell'ordinanza del 6 marzo 200044 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP);
c.
la dichiarazione di cui all'allegato 5 è stata compilata dal detentore ed è conservata nel veicolo.

2 L'autorizzazione è valida per 30 giorni al massimo dall'entrata in vigore dell'attestato di assicurazione.

3 Essa è valida tra di loro per i veicoli a motore pesanti e leggeri e per i rimorchi che possono utilizzare targhe di controllo di medesimo genere, nonché per i veicoli a motore e i rimorchi utilizzati con targhe trasferibili. Essa non è invece valida per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati provvisoriamente o utilizzati con licenze temporanee.

4 La data del timbro postale è determinante per il ritiro dalla circolazione e per la messa in circolazione.

5 Se l'attestato d'assicurazione non è stato trasmesso o non è stato trasmesso tempestivamente, l'assicurazione di responsabilità civile valida per il veicolo iniziale si estende anche al nuovo veicolo per 30 giorni al massimo dalla sua messa in circolazione. L'assicuratore può esercitare il regresso verso il detentore inadempiente.45

42 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).

43 RS 741.51

44 RS 641.811

45 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

Capo secondo: Condizioni speciali

I. Rischi maggiori

Art. 11 Categorie

1 Un permesso speciale dell'autorità, che deve essere iscritto nella licenza di circolazione, è necessario al detentore che vuole usare un veicolo a motore o un rimorchio per trasportare merci pericolose che richiedono una garanzia maggiore da parte dell'assicuratore secondo l'articolo 12. Il permesso è rilasciato solo se il rischio maggiore è annotato nell'attestato d'assicurazione.46

2 Gli autoveicoli che hanno più di 9 posti compreso quello del con­du­cente sono ammessi alla circolazione soltanto se nell'attestato d'as­sicurazione sono iscritti almeno tanti posti quanti ne ha il veicolo.47

3 L'assicuratore non può opporre alla parte lesa la mancanza della copertura contrattuale per i rischi maggiori menzionati nel presente arti­colo.

46 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

Art. 12 Merci pericolose

1 Il minimo di assicurazione per i veicoli a motore e gli autotreni trasportanti merci pericolose è di 15 milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.48 I danni alle persone devono essere risarciti per primi. Se le merci pericolose sono trasportate soltanto su un rimorchio, per quest'ultimo occorre stipulare un'assicurazione complementare.49

2 La copertura assicurativa disposta nel capoverso 1, si applica, salvo contraria disposizione contrattuale, solo se il danno è cagionato dalla pericolosità delle merci trasportate.

3 L'elenco delle merci pericolose è fatto dal Consiglio federale.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 649).

49 Nuovo testo giusta l'art. 29 cpv. 2 n. 4 dell'O del 29 nov. 2002 concernente il trasporto di merci su strada, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4212).

II. Targhe di controllo trasferibili

Art. 13 Condizioni gene­rali

1 Targhe trasferibili possono essere rilasciate, a richiesta del detentore del veicolo, conformemente alle disposizioni seguenti.

2 Una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili possono essere rilasciate solo per veicoli appartenenti allo stesso detentore ed il cui luogo di stanza si trova nello stesso Cantone. Targhe trasferibili sono rilasciate al massimo per due veicoli. Questa limitazione non si applica agli autoveicoli di lavoro e ai rimorchi. È vietato adoperare più di una targa trasferibile o più di una coppia di tali targhe per uno stesso veicolo.50

3 Una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili possono essere consegnate soltanto per veicoli a motore tra di loro e per rimorchi tra di loro; questi veicoli devono inoltre poter portare targhe dello stesso genere.51

4 Per ogni veicolo usato con targhe trasferibili deve essere rilasciata una licenza di circolazione speciale.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4691).

51 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

Art. 14 Uso

1 Solo uno dei veicoli per i quali è stata rilasciata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili può circolare sulle strade pubbliche, e precisamente quello munito della targa o della coppia di targhe.

2 Se sono accertate contravvenzioni a questa disposizione, il permesso di adoperare targhe trasferibili può essere ritirato temporaneamente o definitivamente al detentore colpevole.

Art. 15 Assicu­razione

1 Per ogni veicolo a motore, a favore del quale è rilasciata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili, è necessario un attestato d'assicurazione speciale, che può essere contrassegnato in modo parti­colare.

2 Se un veicolo al quale è stata assegnata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili è immatricolato nuovamente e riceve una targa con un altro numero, deve essere presentato un nuovo attestato d'assicurazione.

3 L'uso simultaneo di più veicoli a motore non può essere opposto alla parte lesa dall'assicuratore, il quale può tuttavia esercitare il regresso verso il detentore.

III. Immatricolazione provvisoria

Art. 16 Casi d'appli­cazione

1 Sono immatricolati provvisoriamente i veicoli a motore la cui stanza in Svizzera è o sarà ancora soltanto di durata limitata.52

2 I veicoli a motore non sdoganati i cui detentori non beneficiano dei privilegi e delle immunità diplomatici possono essere immatricolati solo provvisoriamente e solo col consenso delle autorità doganali.

3 Sono riservate le disposizioni concernenti i veicoli ammessi nella circolazione internazionale con licenze e targhe estere.

52 Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2423).

Art. 17 Licenza di circo­lazione

1 Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente è rilasciata una licenza di circolazione contrassegnata in modo particolare. Conforme­mente alle disposizioni seguenti, la sua validità sarà limitata in modo che scada al più tardi il giorno indicato nell'attestato d'assicurazione e sempre alla fine d'un mese.

2 La validità della licenza deve scadere al più tardi entro dodici mesi dalla data del rilascio. Le licenze rilasciate in ottobre o in novembre possono però essere valide sino alla fine dell'anno seguente. È ammesso prorogare sino ai termini sopra indicati la licenza rilasciata per un periodo di tempo più breve.

3 L'immatricolazione provvisoria di un veicolo può essere prolungata dall'autorità competente se esistono motivi sufficienti. Quando la vali­dità di un'immatricolazione provvisoria scade durante un sog­giorno all'estero, le autorità doganali, in caso di ritorno nel Paese, possono autorizzare l'uso del veicolo durante 48 ore al massimo, a condizione che sia stipulata un'assicurazione di confine ai sensi dell'articolo 4553 della presente ordinanza.54

4 Durante tutto il periodo d'immatricolazione provvisoria si reputa che il veicolo abbia avuto stanza nel luogo che era determinante per il rila­scio della licenza. Tuttavia, la competenza di prorogare l'immatricola­zione provvisoria spetta all'eventuale nuovo Cantone di stanza.55

5 L'autorità può far dipendere il rilascio della licenza dal pagamento delle tasse e delle imposte dovute per tutta la durata della licenza o dalla prestazione di garanzie equivalenti. Altre cauzioni non possono essere chieste.

53 Ora: art. 44

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

55 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

Art. 18 Targhe e marche di controllo

1 Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente sono rilasciate targhe spe­ciali, conformemente all'allegato 2 lettera A della presente Ordinanza.56 Le targhe di controllo cessano di esser valide contem­po­raneamente alla licenza di circolazione. Esse non devono essere resti­tuite all'autorità che le ha rilasciate quando la durata dell'im­matrico­lazione provvisoria stabilita nella licenza di circolazione è sca­duta; in caso d'impiego abusivo devono essere confiscate d'ufficio.

2 Ogni targa è munita di marche di controllo conformemente all'al­le­gato 2 lettera B: sulle marche di controllo sono indicati l'anno e il mese in cui scade l'immatrico­la­zione provvisoria.57

56 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

Art. 19 Assicu­razione

1 Ai fini dell'immatricolazione provvisoria l'autorità deve disporre di un attestato d'assicurazione di validità limitata.58

2 Durante la validità dell'immatricolazione provvisoria indicata nella licenza di circolazione, la sospensione o la cessazione dell'assicu­ra­zione diventano efficaci verso le parti lese soltanto se la licenza e le targhe sono state restituite all'autorità o confiscate da essa e al più presto dal giorno consecutivo a quello della spedizione, della resti­tu­zione o della confisca.

3 Per il resto, la garanzia assicurativa nei riguardi delle parti lese si estingue al più presto 15 giorni dopo che l'immatricolazione provvi­soria indicata nella licenza di circolazione ha cessato di essere valida.

4 ...59

5 ...60

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4691).

59 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4691).

60 Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 1992, con effetto dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

IV. Licenze temporanee

Art. 2061 Rilascio

1 Le licenze temporanee per veicoli a motore o rimorchi in grado di funzionare con sicurezza sono rilasciate su richiesta a persone con domicilio in Svizzera.

2 Il richiedente deve attestare che il veicolo è in grado di funzionare con sicurezza. L'autorità può esigere di verificare essa stessa la sicu­rezza di funzionamento oppure richiedere l'attestazione di un'officina di riparazione da essa riconosciuta.

3 L'autorità può esigere dal richiedente che presenti altri documenti come la licenza di circolazione o il rapporto di perizia. Può chiedere una cauzione adeguata a garanzia dei costi risultanti dalla restituzione non puntuale delle targhe.

4 Le licenze temporanee sono rilasciate per una durata di 24, 48, 72 o 96 ore.

5 Le targhe rilasciate con la licenza temporanea devono essere resti­tuite o mandate per posta all'autorità competente al più tardi alla sca­denza della validità della licenza.

6 Ai detentori che non rispettano le condizioni imposte dalla licenza temporanea può essere negato, ulteriormente, il rilascio di tali licenze.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Art. 20a62 Uso

1 I veicoli muniti di licenza temporanea non possono essere utilizzati per trasporti rimunerati né noleggiati; il veicolo non deve trasportare più di otto persone oltre al conducente.

2 Le licenze temporanee non possono essere usate per:

a.
il trasporto di merci pericolose per le quali è necessaria una garanzia assicurativa maggiore secondo l'articolo 12;
b.
i trasporti di cose con veicoli a motore pesanti o con rimorchi il cui peso totale supera i 3500 kg, tranne per i trasporti giusta l'articolo 24 capoverso 4 lettere a e b e capoverso 5.

62 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Art. 21 Assicurazione

1 Il detentore che chiede una licenza temporanea deve aderire al con­tratto collettivo d'assicurazione per la responsabilità civile, da stipu­larsi dai Cantoni. È riservato quanto dispone il capoverso 5.

2 Il detentore deve pagare la sua parte di premio prima di ritirare la licenza. Se non restituisce per tempo all'autorità le targhe dopo la loro scadenza, deve versare un premio supplementare per ogni giorno di ritardo.63

3 Se le targhe di controllo scadute non sono rimesse per tempo all'autorità, questa le fa ritirare dalla polizia.64

4 La garanzia d'assicurazione e l'obbligo di pagare i premi cessano comunque 60 giorni dopo la scadenza della licenza.

5 Se una licenza temporanea è rilasciata per permettere di presentare al controllo ufficiale un veicolo da immatricolare, essa è redatta con­for­memente all'attestato d'assicurazione del veicolo.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

V. Licenze di circolazione collettive

Art. 2265 Categoria e ge­nere delle li­cenze66

1 Licenze di circolazione collettive unitamente a targhe professionali sono rilasciate per:67

a.
autoveicoli;
b.68
motoveicoli;
c.
motoleggere;
d.
veicoli a motore agricoli e forestali69;
e.
veicoli di lavoro muniti di motore;
f.
rimorchi.

2 Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:70

a.71
targhe professionali per autoveicoli a tutti i veicoli a motore con ruote gemellate disposte simmetricamente che non sono motovei­coli;
b.72
targhe professionali per motoleggere a tutti i veicoli a motore che non sono autoveicoli;
c.73
targhe professionali per motoleggere ai quadricicli leggeri a mo­tore e ai ciclomotori;
d.
tutte le targhe professionali a veicoli speciali della corrispon­dente categoria di veicoli;
e.74
targhe professionali per veicoli a motore agricoli e forestali a rimorchi e autotreni agricoli e forestali.75

2bis Se un rimorchio è trainato da un autoveicolo, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.76

3 L'impiego di queste targhe non esime né dall'obbligo di rispettare le limitazioni concernenti l'uso e la circolazione dei veicoli di lavoro e dei veicoli a motore agricoli e forestali, né da quello di chiedere i permessi per veicoli speciali.77

65 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

67 Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circo­lazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2423).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

69 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

71 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

72 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

73 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

74 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

76 Introdotto n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

Art. 2378 Rilascio

1 Le licenze di circolazione collettive sono rilasciate alle aziende che soddisfano i requisiti di cui nell'allegato 4 e che:

a.
dispongono dei permessi necessari per il loro esercizio;
b.
garantiscono un impiego irreprensibile della licenza di circola­zione collet­tiva, e
c.
trattandosi di imprese dell'industria automobilistica, hanno stipu­lato l'assicurazione prescritta nell'articolo 71 capoverso 2 della legge.

2 In via eccezionale l'autorità cantonale può derogare ai requisiti di cui nell'allega­to 4 in favore del richiedente o del detentore se dalla valuta­zione globale dell'azien­da risulta che le targhe professionali possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per l'ambiente.79

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

79 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Art. 23a80 Ritiro

1 La licenza di circolazione collettiva deve essere ritirata quando non sono più adempiute le premesse per il rilascio.

2 Non è più data la garanzia per un uso irreprensibile della licenza di circolazione collettiva segnatamente se il titolare ne ha provocato o tollerato l'uso illecito, omettendo ad esempio di esercitare la necessa­ria sorveglianza oppure se ha messo in circolazione un veicolo non in grado di funzionare con sicurezza. In casi di lieve entità, può essere minacciato il ritiro.81

80 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Art. 2482 Uso delle targhe

1 La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e con­formi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione.

2 Il titolare della licenza di circolazione collettiva è responsabile, come il detentore, per il perfetto stato di funzionamento e la conformità alle prescrizioni del veicolo (art. 93 n. 2 della legge).

3 Le targhe professionali possono essere adoperate per:

a.
il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare;
b.
trasferire e provare veicoli, nell'ambito del commercio auto­mobi­listico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni;
c.
la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell'impor­ta­tore;
d.
consentire a esperti di esaminare veicoli;
e.
la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effet­tuate per detto esame;
f.
tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo, conducente compreso.

4 I veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:

a.
trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o tra­sformazioni del veicolo nella propria azienda;
b.
trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b-e;
c.
rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell'in­cidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all'azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva.

5 Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a e f, nonché al capoverso 4 lettere a e c, le targhe professionali possono essere applicate soltanto a veicoli sdoganati e assoggettati all'imposta secondo la legge del 21 giugno 199683 sull'imposizione degli autoveicoli. Nel caso di cui al capoverso 4 lettera a le targhe professionali possono essere applicate anche a veicoli non sdoganati o non assoggettati all'imposta, nella misura in cui i pezzi trasportati siano destinati a lavori sul veicolo.84

6 Se sono applicate targhe professionali a veicoli a motore o a rimor­chi adibiti al trasporto di carichi, il conducente deve prendere seco, oltre alla licenza di circolazione collettiva, un documento indicante il peso totale autorizzato (ad es. il certificato di tipo, la garanzia di fab­brica o la licenza di circolazione rilasciata in occasione di una prece­dente immatricolazione) e inoltre, se sono applicate targhe professio­nali ad autotreni, un certificato relativo al carico rimorchiato autoriz­zato.85 Per il trasporto di merci pericolose sono necessari un permesso rilasciato dall'autorità e l'assi­curazione complementare di cui all'a­rtico­lo 12.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

83 RS 641.51

84 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli auto­veicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3058).

85 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Art. 2586 Persone autoriz­zate

1 Un veicolo a motore munito di targhe professionali o trainante un rimorchio con una tale targa può circolare, fatti salvi i capoversi 2 e 3, soltanto se una delle persone seguenti guida il veicolo o accompagna il conducente:87

a.
titolare o impiegato dell'azienda;
b.
congiunti dei titolari o dirigenti dell'azienda (direttori, gerenti, capi dell'esercizio o delle vendite), se vivono in comunione do­mestica con essi.88

2 Se il trasferimento di un veicolo è effettuato nell'interesse dell'azienda, altre persone incaricate dal titolare o dal dirigente dell'azienda possono far uso delle targhe professionali, ma devono gui­dare esse stesse il veicolo.89

3 Eventuali acquirenti possono provare per una corsa non accompa­gnata i veicoli muniti di targhe professionali se questi ultimi sono in grado di funzionare con sicurezza e soddisfano le prescrizioni. Il tito­lare della licenza di circolazione collettiva tiene un registro su queste corse e lo conserva per un biennio. A richiesta degli organi di con­trollo deve consentire loro di consultare detto registro.90

491

86 Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circo­lazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2423).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

91 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, con effetto dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Art. 26 Assicurazione

1 Chi chiede una licenza di circolazione collettiva per veicoli a motore deve trasmettere all'autorità un attestato d'assicurazione contras-segnato in modo speciale.92

2 L'assicurazione deve coprire, conformemente alla legge, i danni cagionati dal veicolo munito della targa professionale rilasciata in base all'attestato d'assicura­zione.93

3 L'uso illecito delle targhe, in particolare da parte di chi non è auto­rizzato, non può essere opposto al danneggiato. Sono riservate le disposizioni relative al risarcimento dei danni nei casi d'uso di veicoli sottratti (art. 75 LCStr).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

93 Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circo­lazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2423).

Capo terzo: Assicurazione di responsabilità civile per le aziende dell'industria dei veicoli a motore e per le manifestazioni sportive


I. Aziende dell'industria dei veicoli a motore

Art. 27 Obbligo dell'assicu­razione

1 L'assicurazione prevista dall'articolo 71 capoverso 2 della legge copre la responsabilità civile dei capi d'azienda dell'industria dei vei­coli a motore per i loro veicoli a motore sprovvisti di assicurazione del detentore e per i veicoli loro consegnati. Sono tenuti a stipulare una tale assicurazione:94

a.
i capi delle aziende che fabbricano, montano, carrozzano, tra­sfor­mano o riparano veicoli a motore o rimorchi per tali vei­coli;
b.
gli importatori, i commercianti e i sensali dei veicoli a motore e di rimorchi di veicoli a motore;
c.
i capi di imprese ausiliarie dell'industria dei veicoli a motore, quali i lattonieri, i sellai e i verniciatori di veicoli;
d.
i capi di aziende per la demolizione di veicoli a motore.

2 Con decisione dell'autorità cantonale competente sono assoggettate all'obbligo dell'assicurazione altre aziende dell'industria dei veicoli a motore in cui si trovano regolarmente veicoli a motore atti a circolare, ma non muniti della licenza di circolazione.

3 A domanda e con decisione dell'autorità cantonale competente, sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione i capi d'azienda in grado di provare che nella loro impresa si trovano soltanto veicoli a motore propri, immatricolati separatamente, o veicoli a motore completa­mente inutilizzabili.95

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

Art. 28 Procedura

1 Chi vuole aprire un'impresa sottoposta all'obbligo dell'assicurazione previsto dall'articolo 27 capoverso 1 deve informare l'autorità canto­nale competente prima dell'apertura.

2 L'autorità cantonale competente deve prendere una decisione quan­do un capo d'azienda:

a.
omette d'informare l'autorità secondo il capoverso 1 o conte­sta l'obbligo di assicurarsi;
b.
deve esser sottoposto all'obbligo dell'assicurazione conforme­mente all'arti­colo 27 capoverso 2;
c.
chiede di essere esonerato dall'obbligo di assicurarsi.

3 Prima che la decisione sia presa, al capo d'azienda deve esser data la possibilità di far conoscere il suo parere. La decisione deve essergli comunicata per iscritto, con indicazione dei motivi e della possibilità di ricorso prevista dall'articolo 89 capo­verso 3 della legge.

Art. 2996 Attestato d'assicurazione

1 Il capo di un'impresa assoggettata all'obbligo dell'assicurazione deve consegnare all'autorità competente un attestato d'assicurazione speciale. Ciò non lo dispensa dall'obbligo di consegnare gli attestati d'assicurazione prescritti giusta gli articoli 3, 11, 15, 19 e 26 della pre­sente ordinanza.

2 La sospensione o la cessazione dell'assicurazione secondo l'artico­lo 71 capoverso 2 della legge devono essere annunciate dall'assi­curazione all'au­torità cantonale e hanno effetto nei riguardi delle parti lese soltanto alla scadenza di sessanta giorni dopo che l'autorità avrà ricevuto questo avviso.

3 Quando l'obbligo dell'assicurazione è stato stabilito con decisione dell'autorità non impugnata mediante ricorso, al capo d'azienda che non presenta l'attestato d'assicurazione richiesto secondo l'articolo 71 capoverso 2 della legge, l'autorità fissa un termine di trenta giorni, comminandogli la pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale svizzero97. Lo stesso principio si applica quando l'assicuratore annun­cia la sospensione o la cessazione dell'assicurazione secondo il capo­verso 2.

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

97 RS 311.0

II. Gare di velocità

Art. 30 Casi d'applica­zione

1 L'articolo 72 della legge è applicabile:

a.
alle gare di velocità, alle competizioni o ai tentativi di primato effettuati sulle strade pubbliche, quando la velocità deve es­sere la massima possibile o raggiungere una media superiore a 50 km/h o quando il tempo impiegato quotidianamente è di più di 12 ore per un conducente o di più di 15 ore per due condu­centi che si alternano alla guida;
b.
alle manifestazioni di questo genere che si svolgono su strade chiuse alla circolazione, su circuiti o su terreni aperti, quando so­no ammesse come partecipanti o come spettatori anche per­sone che non sono membri della società organizzatrice.

2 In casi particolari, i Cantoni possono proporre al Consiglio federale:

a.
di sottoporre all'obbligo dell'assicurazione, secondo l'artico­lo 72 della legge, altre manifestazioni sportive con veicoli a motore o con velocipedi quando esse presentano pericoli parti­co­lari;
b.
di consentire eccezioni per determinate manifestazioni o per corse effettuate su circuiti speciali, quando è escluso che esista un pericolo per i terzi.
Art. 31 Attestato d'assicurazione

1 Chi organizza una manifestazione assoggettata all'obbligo dell'assi­curazione deve consegnare all'autorità di ogni Cantone interessato un attestato d'assicurazione che può essere di durata limitata; in quest'ul­timo caso l'assicuratore non può revocarlo.

2 Chi organizza regolarmente manifestazioni su terreni appositamente attrezzati deve consegnare un attestato d'assicurazione di durata illi­mitata all'autorità cantonale competente. L'assicuratore deve notifi­care all'autorità la sospensione o la cessazione dell'assicurazione. L'arti­colo 29 capoverso 3 è applicabile per analogia.98

98 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

III. Casi speciali

Art. 32 Macchine per la costruzione di strade

1 Le macchine operatrici semoventi per le quali non esistono né licen­za di circolazione né targhe di controllo possono essere usate per ef­fet­tuare lavori sulle strade dove la circolazione non è completamente sospesa soltanto se l'impresario prova che, quale detentore di tutte le macchine adoperate, è assicurato per la responsabilità civile confor­memente alla legge.

2 L'articolo 29 è applicabile per analogia.

Art. 33 Veicoli di fab­brica che circo­lano su strade pubbliche

1 Se i veicoli d'una azienda devono circolare su brevi tratti di strada pub­blica per passare da un punto all'altro della fabbrica o dell'of­ficina, l'auto­rità cantonale competente può permettere al proprietario l'uso di veicoli a motore senza licenza di circolazione e senza targhe di controllo su tali tratti di strada, purché esso provi che, quale deten­tore di tutti questi veicoli, è assicurato per la responsabilità civile confor­memente alla legge.

2 L'articolo 29 è applicabile per analogia.

Parte terza:99 Assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore con potenza o velocità minime

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).


I. Ciclomotori

Art. 35 Assicurazione

1 La prova che è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile (art. 63 LCStr) è fornita dal contrassegno di assicurazione.

2 Il contrassegno è rilasciato se il detentore dimostra di essere assicurato contro le pretese di responsabilità civile durante l'intero periodo di validità del contrassegno.

3 Il contrassegno deve essere conforme al modello raffigurato nell'allegato 3 e recare le ultime due cifre dell'anno in cui è stato rilasciato nonché un numero individuale. Esso deve essere apposto nel terzo superiore della targa e nell'apposito spazio sulla licenza di circolazione.

4 L'assicurazione per i ciclomotori deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all'importo di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.

Art. 36 Periodo di validità e sostituzione dei contrassegni

1 I contrassegni sono validi dal 1° gennaio dell'anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell'anno successivo.

2 I contrassegni il cui millesimo o numero individuale è illeggibile e i contrassegni smarriti devono essere sostituiti sia sulla targa che sulla licenza di circolazione. Essi possono essere sostituiti con contrassegni aventi lo stesso periodo di validità.

Art. 37 Acquisto e rilascio di contrassegni

1 L'acquisto e il rilascio dei contrassegni incombe ai Cantoni.

2 Essi possono incaricare terzi del rilascio dei contrassegni.

3 Ogni servizio di rilascio deve trasmettere all'autorità cantonale la carta d'assicura­zione debitamente compilata e comunicarle:

a.
nel caso di un ciclomotore già immatricolato, il numero del nuovo contrassegno;
b.
nel caso di un ciclomotore mai immatricolato, il numero di targa e il numero del contrassegno.

4 L'autorità cantonale deve conservare per cinque anni dalla fine della validità del contrassegno le informazioni che i servizi di rilascio devono fornire secondo il capoverso 3.

II. Carri a mano provvisti di motore, monoassi e ciclomotori leggeri, sedie a rotelle101

101 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1319). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 38 Assicurazione e responsabilità civile

1 Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione secondo l'articolo 63 della legge gli utenti dei seguenti veicoli a motore:

a.
carri a mano provvisti di motore;
b.
monoassi guidati da una persona a piedi e non destinati a trainare rimorchi;
c.
ciclomotori leggeri;
d.
sedie a rotelle con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

2 La loro responsabilità civile è disciplinata dal Codice delle obbligazioni102.

102 RS 220

Parte quarta:103 Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia104

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).


Capo primo: Ufficio nazionale di assicurazione105

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

I. Veicoli a motore stranieri e rimorchi106

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 39 Campo d'applicazione107

1 Gli articoli 39-49 si applicano ai danni cagionati sul territorio svizzero da veicoli a motore esteri. Per i veicoli a motore esteri secondo l'articolo 38 si applica l'arti­colo 53a lettera b.108

2 Esse si applicano per analogia se il detentore di un veicolo a motore estero o del rimorchio di tale veicolo deve rispondere, giusta l'articolo 69 della legge e l'articolo 2 della presente ordinanza, dei danni cagio­nati sul territorio svizzero da un rimorchio o da un veicolo rimor­chiato.

3 Sono considerati esteri i veicoli che sono ammessi alla circolazione in base a una licenza di circolazione straniera e a targhe straniere.109

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 40 Pretese di risarcimento

1 Nei limiti delle pretese che spettano loro per legge nei confronti del detentore del veicolo a motore responsabile, le parti lese possono chiedere il risarcimento all'Ufficio nazionale di assicurazione.

2 Il risarcimento può però essere preteso soltanto in misura uguale a quella prevista se l'incidente fosse stato cagionato da un veicolo sviz­zero. È fatto salvo l'articolo 42 capoverso 2.

3 Un credito che superi la garanzia minima svizzera è soddisfatto se:

a.
il veicolo che ha causato il danno proviene da uno Stato che prescrive una garanzia minima legale più elevata; oppure
b.
per il veicolo che ha causato il danno esiste, in base alla polizza d'assicura­zione, una garanzia più elevata e nel Paese estero è garantita una garanzia equivalente.110

4 Per il resto, le pretese della parte lesa sono soggette alle medesime regole dell'azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 della legge.

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 41111 Obbligo di risarcimento

1 Per il risarcimento dei danni giusta l'articolo 39 è competente l'Ufficio nazionale di assicurazione. Quest'ultimo è rappresentato da una società membro, da un assicuratore gerente o da un'impresa com­petente per la liquidazione del danno (rappresentante).

2 L'Ufficio nazionale di assicurazione designa il suo rappresentante sulla base degli accordi di cooperazione internazionali.

3 La cooperazione tra l'Ufficio nazionale di assicurazione e il suo rap­presentante deve essere disciplinata contrattualmente.

4 L'Ufficio nazionale di assicurazione designa, entro 30 giorni, un altro rappresentante se:

a.
c'è un conflitto di interessi tra il rappresentante inizialmente designato e la parte lesa, tranne nel caso in cui l'assicuratore estero acconsenta alla liquidazione da parte del rappresentante inizialmente designato;
b.
è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della liquidazione del danno.

5 Se le parti lese non ancora risarcite hanno domicilio o dimora abi­tuale all'estero, l'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il suo accordo, il rappresentante può incaricare un assicuratore estero o un Ufficio nazionale estero di assicurazione di liquidare il danno a nome dell'Ufficio nazionale di assicurazione, nella misura in cui gli interes­sati siano d'accordo.

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 42 Obblighi delle parti lese

1 Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta l'articolo 74 capoverso 2 lettera a della legge, deve annunciare il sinistro immediatamente all'Ufficio nazionale di assicurazione con le seguenti indicazioni:112

a.
incidente (luogo, data, ora, svolgimento dei fatti, persone co­in­volte, testimoni e verbale dell'incidente);
b.
danni (tipo e gravità);
c.
veicolo che ha causato il danno (tipo, marca, colore, targa, Stato di ammissione);
d.
indicazione relativa all'esistenza di un rapporto di polizia.

2 Se la parte lesa viola in modo colpevole l'obbligo di dichiarazione, il risarcimento può essere ridotto nella misura equivalente agli esborsi supplementari a carico dell'Ufficio nazionale di assicurazione.

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 43113 Obblighi del rappresentante

1 Il rappresentante deve notificare all'Ufficio nazionale di assicura­zione i sinistri da lui trattati con le indicazioni che permettono a quest'ultimo di:

a.
informare la parte lesa sul rappresentante che si occupa del sinistro;
b.
controllare la corretta liquidazione del danno e il conto finale in conformità degli accordi tra gli uffici nazionali di assicura­zione;
c.
stilare le statistiche decise dagli uffici nazionali di assicura­zione e previste negli statuti dell'Ufficio nazionale di assicura­zione.

2 Il rappresentante deve restituire la pratica all'Ufficio nazionale di assicurazione se:

a.
c'è un conflitto di interessi con la parte lesa;
b.
a posteriori risulta che è competente un assicuratore estero diverso da quello inizialmente supposto; o
c.
è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della liquidazione del danno.

3 L'Ufficio nazionale di assicurazione revoca al rappresentante la liquidazione del danno nei casi di cui al capoverso 2, se quest'ultimo non restituisce la pratica di sua iniziativa.

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 44 Assicurazione di confine

1 Il conducente di un veicolo a motore estero deve, al momento di entrare in Svizzera, stipulare un'assicurazione di confine nella misura in cui non siano soddisfatte le condizioni giusta l'articolo 45.

2 L'assicurazione di confine garantisce al detentore del veicolo descritto nel documento e alle persone di cui è responsabile una prote­zione assicurativa, negli Stati elencati nell'attestato d'assicurazione, perlomeno corrispondente all'obbligo di garanzia minima previsto nel rispettivo Stato.

3 I premi sono fissati dall'Ufficio nazionale di assicurazione. Essi abbi­sognano dell'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

4 Attestati d'assicurazione di confine sono rilasciati dall'Ufficio nazio­nale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicura­tori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

Art. 45 Attestati di assi­curazione equi­valenti

1 I conducenti di veicoli a motore esteri non necessitano di un'assicurazione di confine se il risarcimento dei danni in Svizzera è garantito in base a un accordo dell'Ufficio nazionale svizzero di assi­curazione con l'Ufficio nazionale estero di assicurazione per tutti i veicoli a motore:114

a.
che hanno le targhe ordinarie dello Stato interessato; o
b.
per i quali al momento dell'entrata nel territorio svizzero è esi­bita una carta d'assicurazione internazionale (carta verde) valida per la Svizzera o un altro attestato estero d'assi­curazione di confine sufficiente per la Svizzera.

2 L'Ufficio nazionale di assicurazione comunica all'USTRA la lista degli Stati giusta il capoverso 1.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 46 Obblighi dei conducenti esteri di veicoli

1 I veicoli a motore esteri sono ammessi a circolare in Svizzera finché è garantito il risarcimento dei danni giusta gli articoli 44 o 45.

2 Il conducente di un veicolo a motore estero deve portare con sé nel veicolo la carta internazionale di assicurazione (carta verde) o l'atte­stato d'assicurazione di confine e presentarla su richiesta agli organi di controllo, nella misura in cui la targa non valga quale attestato di assi­curazione.

Art. 47115 Manifestazioni sportive con veicoli a motore

Se una manifestazione sportiva estera con veicoli a motore attraversa il territorio svizzero, il Cantone interessato può rilasciare la necessaria autorizzazione soltanto a condizione che un assicuratore autorizzato ad esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i vei­coli a motore garantisca un risarcimento sufficiente dei danni even­tuali.

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 48 Compiti della polizia

1 Nei rapporti relativi agli incidenti cagionati da veicoli a motore esteri la polizia stabilisce i dati necessari alla ricerca della persona respon­sabile e del suo assicuratore.

2 I rapporti devono essere stilati senza indugio e una copia deve essere spedita all'Ufficio nazionale di assicurazione o al rappresentante con un duplicato o una copia della carta verde o dell'assicurazione di con­fine. Se non è possibile fotocopiare questi due ultimi documenti, il contenuto è annotato nel rapporto di polizia.116

3 Se il conducente del veicolo a motore estero non può presentare il documento richiesto (art. 44 e 45), nel rapporto deve essere menzio­nato questo fatto, con l'indicazione dei motivi addotti dal conducente, e stabilito se e presso quale impresa è stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile per il veicolo.

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 49 Esclusione del sequestro

Il sequestro e la confisca da parte della polizia o del giudice penale d'un veicolo a motore estero che abbia cagionato un danno oppure di altri oggetti trasportati dalla persona estera civilmente responsabile è possibile, a titolo di garanzia per le pretese di risarcimento legali dei danni cagionati da tale veicolo, soltanto su proposta dell'Ufficio nazionale di assicurazione.

II.117 Centro d'informazione

117 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 49a Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione e registro separato118

1 Per adempiere i propri compiti, il centro d'informazione (art. 79a LCStr) utilizza il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione.119

2 Inoltre, esso tiene un registro separato contenente le seguenti infor­mazioni:

a.
gli istituti d'assicurazione autorizzati ad esercitare in Svizzera un'assicura­zione di responsabilità civile per i veicoli a motore e i mandatari per la liquidazione dei sinistri da loro designati all'estero (art. 79b LCStr);
b.
i servizi competenti per la liquidazione designati dalla Confe­derazione e dai Cantoni secondo l'articolo 73 capoverso 3 della legge.

118 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

119 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

Art. 49b Diritto d'accesso

Le informazioni contenute nel registro secondo l'articolo 49a capo­verso 2 sono accessibili online da parte dei centri d'informazione esteri al fine di individuare i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati dagli istituti d'assicurazione svizzeri all'estero.

Art. 49c Conservazione dei dati

Le informazioni contenute nel registro secondo l'articolo 49a capo­verso 2 devono rimanere accessibili online per un periodo di sette anni dopo la scadenza dell'autorizzazione d'esercizio dell'istituto d'assi­curazione, lo scioglimento del contratto tra l'assicuratore e il suo man­datario per la liquidazione dei sinistri o la cessazione dell'attività del servizio competente per la liquidazione.

Art. 49d Rilascio d'informazioni

1 Il centro d'informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni sociali le seguenti informazioni sul veicolo che avrebbe causato l'incidente:

a.
il nome e l'indirizzo dell'assicuratore di responsabilità civile e il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri nel Paese di domicilio della parte lesa, se la sede dell'assicuratore non è nello stesso Paese;
b.
il numero della polizza d'assicurazione e, se quest'ultima è scaduta, la data di scadenza della copertura assicurativa;
c.
il nome e l'indirizzo del detentore, nella misura in cui la parte lesa faccia valere un interesse preponderante;
d.
l'indirizzo del servizio designato dalla Confederazione o dal Cantone per la liquidazione dei sinistri, se il veicolo che ha causato il danno rientra nella responsabilità civile della Confe­derazione o del Cantone.

2 Le informazioni concernenti i veicoli a motore immatricolati in Sviz­zera sono rilasciate a condizione che l'incidente non sia avvenuto più di sette anni prima. Se un veicolo a motore è immatricolato all'estero, le informazioni che lo concernono sono rilasciate se accessibili presso il centro d'informazione del Paese in questione.

3 Le informazioni sono rilasciate secondo l'articolo 126 OAC120.

120 RS 174.51

Capo secondo: Fondo nazionale di garanzia121

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

I. …122

122 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136). Abrogato dal n. I dell'O del 12 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).

II. Veicoli o mezzi simili a veicoli non identificati o non assicurati 125

125 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).

Art. 52 Incombenze della parte lesa; franchigia

1 Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta l'articolo 76 capoverso 2 lettera a della legge, deve:126

a.
annunciare immediatamente il sinistro al Fondo nazionale di garanzia e fornire tutte le indicazioni necessarie per la ricerca delle persone che hanno causato il danno e sono civilmente responsabili;127
b.
presentare la conferma che è stato allestito un rapporto di poli­zia.

2 Se viola in modo colpevole tale obbligo di dichiarazione, il risarci­mento può essere ridotto in misura adeguata.

3 In caso di danni materiali causati da veicoli a motore o rimorchi non identificati oppure da ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammonta a 1000 franchi.128 La franchigia decade se nel medesimo evento sono stati cagionati anche considerevoli danni alle persone.129

4 Se colui che cagiona il danno non ha un'assicurazione di responsabilità civile tenuta a versare le prestazioni o se è contestata l'assenza di una tale assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia deve indennizzare anticipatamente la parte lesa.130

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).

130 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).

Art. 53131 Obbligo di risarcimento

1 Il risarcimento dei danni secondo l'articolo 76 capoverso 2 lettera a della legge spetta al Fondo nazionale di garanzia. Quest'ultimo è rappre­sentato da una società membro, da un assicuratore gerente o da un'impresa competente per la liquidazione del danno (rappresentante).

2 Il Fondo nazionale di garanzia designa il suo rappresentante sulla base degli accordi di cooperazione internazionali.

3 La cooperazione tra il Fondo nazionale di garanzia e il suo rappre­sentante deve essere disciplinata contrattualmente.

4 Il Fondo nazionale di garanzia designa un altro rappresentante se:

a.
c'è un conflitto di interessi tra il rappresentante inizialmente designato e la parte lesa;
b.
è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della liquidazione del danno.

5 Il rappresentante deve fornire al Fondo nazionale di garanzia le indi­cazioni necessarie per permettere a quest'ultimo di:

a.
informare la parte lesa sul rappresentante che si occupa del sinistro;
b.
controllare la corretta liquidazione del danno e il conto finale.

6 Il Fondo nazionale di garanzia revoca al rappresentante la liquida­zione del danno nei casi di cui all'articolo 4, se quest'ultimo non restituisce la pratica di sua inizia­tiva.

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 53a132 Ammontare delle prestazioni

Il Fondo nazionale di garanzia copre la responsabilità per i danni causati da:

a.
veicoli a motore o rimorchi non identificati o non assicurati, secondo quanto previsto dall'assicurazione minima obbligatoria;
b.
veicoli a motore non identificati o non assicurati secondo l'articolo 38, per un ammontare di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone;
c.
ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli non identificati, senza copertura assicurativa o con una copertura insufficiente, per un ammontare di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.

132 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).

Art. 54133 Parti lese estere

1 Sono escluse dal risarcimento previsto dall'articolo 76 capoverso 2 lettera a della legge e dagli articoli 50-53 della presente ordinanza le pre­tese delle persone lese che non hanno la cittadinanza svizzera né erano domiciliate in Svizzera al momento dell'incidente.

2 Sono fatti salvi:

a.
le convenzioni internazionali deroganti;
b.
gli accordi riconosciuti dall'USTRA tra il Fondo nazionale di garanzia e fondi nazionali esteri di garan­zia;
c.
altri casi in cui è accordata la reciprocità.

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

III.134 Organismo d'indennizzo

134 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 54a

1 Se sono fatte valere pretese di responsabilità civile presso l'orga­nismo d'indennizzo (art. 79d LCStr), quest'ultimo esamina se sono date le condizioni per la liquidazione della pratica. Se necessario, informa immediatamente i servizi seguenti che gli è pervenuta una pretesa d'indennizzo a cui risponderà entro un termine di due mesi:

a.
l'istituto d'assicurazione presso il quale è assicurato il veicolo che ha cau­sato il danno;
b.
il mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in Sviz­zera dall'assicuratore estero presso il quale è assicurato il vei­colo che ha causato il danno, se la polizza è stata emessa all'estero;
c.
l'organismo d'indennizzo dello Stato in cui è stata emessa la polizza assicurativa;
d.
la persona che ha causato l'incidente se è nota;
e.
l'Ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel quale si è verificato l'incidente, se il veicolo che ha causato l'incidente normalmente non è stazionato nello Stato in questione;
f.135
il servizio competente per la liquidazione della Confederazione o del Can­tone responsabile, se il veicolo che ha causato l'incidente rientra nella loro responsabilità civile;
g.
l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

2 L'organismo d'indennizzo regola le pretese d'indennizzo secondo il diritto applicabile, se l'istituto d'assicurazione o il mandatario per la liquidazione dei sinistri non forniscono, entro due mesi dal giorno in cui riceve la domanda d'indennizzo, una risposta motivata a questa domanda o una proposta motivata d'indennizzo. Tiene conto al riguardo delle prestazioni delle assicurazioni sociali.

3 Se l'organismo d'indennizzo di un altro Stato informa l'organismo d'indennizzo svizzero che gli è pervenuta una domanda d'indennizzo concernente una polizza emessa in Svizzera, quest'ultimo informa l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

IV.136 Insolvenza dell'assicuratore

136 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 54b

1 Se un istituto d'assicurazione autorizzato ad esercitare un'assi­curazione di responsabilità civile in Svizzera va in fallimento, il Fondo nazionale di garanzia assume la responsabilità dei danni.

2 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari regola le modalità nei singoli casi.

3 Se risarcisce i danni causati all'estero da un veicolo a motore o un rimorchio assicurato presso un istituto d'assicurazione svizzero che è andato in fallimento, l'Ufficio nazionale di assicurazione esercita il regresso nei confronti del Fondo nazionale di garanzia.

V.137 Manifestazioni sportive estere con velocipedi

137 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).

Art. 54c

Se una manifestazione sportiva estera con velocipedi attraversa il territorio svizzero, il Cantone interessato può rilasciare la necessaria autorizzazione soltanto a condizione che l'assicurazione di responsabilità civile competente garantisca un risarcimento sufficiente dei danni eventuali.

Capo terzo: Disposizioni comuni per l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia138

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).


Art. 55139 Statuti, controversie

1 Gli statuti dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazio­nale di garanzia nonché le relative modifiche devono essere approvate dall'USTRA.

2 In merito alle controversie tra l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia o tra loro e i rispettivi membri decide l'USTRA.

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Art. 56 Relazioni tra i diversi enti inte­ressati

1 Qualora non sia stabilito se in definitiva il danno sia ri­sarcito da un assicuratore estero, la liquidazione del danno è, nei limiti di quanto sarà presumibile, a carico dell'Ufficio nazionale di assicurazione o del Fondo nazionale di garanzia. In caso di dubbio il danno è risarcito dal Fondo nazionale di garanzia. In ogni caso è trattenuta la franchigia giusta l'articolo 52 capoverso 3 fino alla liquidazione definitiva.

2 Se risulta definitivamente che nessun assicuratore estero ha l'obbligo di risarcimento per il danno a carico dell'Ufficio nazionale di assicu­razione giusta il capo­verso 1, quest'ultimo ha diritto di regresso nei confronti del Fondo nazionale di garanzia.

3 Se gli esborsi sono stati provvisoriamente coperti dal Fondo nazio­nale di garanzia e risulta in seguito un obbligo di risarcimento da parte di un Ufficio nazionale estero di assicurazione, nei confronti di que­st'ultimo il Fondo nazionale di garanzia ha diritto di regresso. L'Uffi­cio nazionale di assicurazione rifonde alla parte lesa la franchi­gia trat­tenuta non appena riceve dall'estero il pagamento in virtù del re­gresso.

4 L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia sono obbligati a comunicarsi a vicenda tutti i fatti che motivano un diritto di regresso giusta i capoversi 2 e 3.

Art. 58141 Contributi dei detentori di veicoli a motore

L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia calcolano i contributi secondo le regole riconosciute di tecnica attuariale delle assicurazioni. Essi sottopongono i contributi e lo schema di calcolo all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per approvazione.

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3839).

Art. 59142 Obblighi delle imprese d'assicurazione

1 Le imprese d'assicurazione comunicano agli assicurati l'importo dei contributi.

2 Devono:

a.
versare i contributi all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia;
b.
trasmettere loro le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'ob­bligo di riscossione dei contributi da parte delle imprese d'assicurazione.

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3839).

Art. 59a143 Collaborazione delle autorità

L'USTRA e la FINMA trasmettono all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'ob­bligo di riscossione dei contributi da parte delle imprese d'assicura­zione.

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3839).

Art. 59c145 Coordinamento delle prestazioni

Le prestazioni delle assicurazioni sociali e le prestazioni d'indennizzo dell'Ufficio nazionale di assicurazione o del Fondo nazionale di garanzia sono coordinate secondo gli articoli 72-75 della legge fede­rale del 6 ottobre 2000146 sulla parte generale del diritto delle assicu­razioni sociali.

145 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

146 RS 830.1

Parte quinta:147 Disposizioni penali

147 Originaria parte settima.

Art. 60

1. Chi non si munisce di un permesso prescritto dalla presente ordi­nanza, chi non restituisce per tempo all'autorità le targhe relative a una li­cenza temporanea oppure il permesso per l'uso di un veicolo di riserva,

è punito con la multa148.149

2. Chi non osserva le restrizioni, le condizioni o i termini ai quali sono sottoposti i permessi o le licenze di circolazione speciali ai sensi della presente ordinanza, in particolare

chi non rispetta quanto dispone l'articolo 14 capoverso 1 sull'uso dei veicoli con targhe trasferibili,

chi fa uso di targhe professionali senza esserne autorizzato, non porta seco i documenti richiesti nell'articolo 24 capoverso 6150 o fa uso di un veicolo munito di targhe professionali per corse non ammesse dalla presente ordinanza,151

è punito con la multa.

3. …152

4. Chi importa in Svizzera targhe estere per veicoli a motore al fine di adoperarle eludendo le prescrizioni in vigore, è punito con la multa. Le autorità doganali possono confiscare le targhe che ritengono desti­nate ad uso illecito e trasmetterle all'autorità cantonale competente per l'ulteriore chiarimento dei fatti; questa procederà al ritiro definitivo se l'intenzione di usarle in tal modo è accertata.153 154

5. La pena prevista per l'autore dell'infrazione è comminata anche al detentore del veicolo o al titolare d'una licenza di circolazione col­let­tiva o alle persone che dispongono, in loro vece, del veicolo o della licenza se essi conoscono o, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, avrebbero dovuto conoscere l'infrazione.

6. Le disposizioni penali che precedono non si applicano se la infra­zione è punibile in conformità alla legge.

148 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

150 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338).

151 Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla cir­cola­zione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2423).

152 Abrogato dal n. I dell'O del 12 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).

153 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

Parte sesta:155 Disposizioni finali156

155 Originaria parte ottava.

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).

Capo primo: Entrata in vigore157

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).

Art. 61158

1 Gli articoli 58-89 della legge (responsabilità civile e assicurazione) e la presente ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 1960; così pure gli articoli 96, 97 e 99 numero 4 della legge (disposizioni penali).

2 Le disposizioni relative alla responsabilità civile e all'assicurazione, contenute nella legge e nella presente ordinanza, non si applicano ai danni cagionati prima che esse entrassero in vigore.

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).

Capo secondo: Disposizioni finali162

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).

Art. 76a163 164

1 L'USTRA può emanare istruzioni per l'ese­cu­zione della presente ordinanza. In casi speciali può ammet­tere ecce­zioni a singole disposizioni se non ne conseguono pregiudizi per il risarcimento dei danni.

2 Esso prende decisioni di carattere generale, di norma dopo aver con­sultato i Cantoni e le cerchie interessate.

163 Introdotto dal n. I del DCF del 5 set. 1967 (RU 1967 1329). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

164 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).

Art. 77166

166 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995 (RU 1995 5465). Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).

Disposizioni finali della modifica del 15 ottobre 1975167

167 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).

Disposizione finale della modifica del 24 maggio 1989168

168 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).

Disposizioni finali della modifica del 1o luglio 1992169

169 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).

Disposizioni finali della modifica del 14 gennaio 2004170

170 RU 2004 649 (in vigore dal 1° nov. 2004).

1 I nuovi minimi di assicurazione sono applicabili a tutti i sinistri che si verificano a partire dal 1° gennaio 2005.

2 L'assicuratore è autorizzato ad adeguare i premi se la presente modifica gli impone prestazioni supplementari.

3 Gli aumenti di premi ai sensi del capoverso 2 devono essere notificati per scritto all'assicurato al più 30 giorni prima della loro entrata in vigore. L'assicurato ha successivamente il diritto di disdire il contratto. L'assicuratore deve menzionare questo diritto dio disdetta nella notifica di aumento dei premi. La disdetta è valida se perviene all'assicuratore almeno un giorno prima dell'entrata in vigore dell'aumento dei premi.

Disposizione transitoria della modifica del 29 novembre 2006171

Gli attestati d'assicurazione possono essere rilasciati in forma cartacea fino al 31 dicembre 2008.

Disposizione transitoria della modifica del 12 ottobre 2011172

1 Fintantoché il contrassegno è apposto sul veicolo, l'assicuratore resta vincolato fino al 31 maggio 2012 all'obbligo di risarcimento derivante dai contratti di assicurazione per ciclisti e utenti di veicoli stipulati per il 2011 secondo il previgente articolo 37 per l'importo stabilito in tali contratti.

2 I Cantoni vigilano affinché, almeno fino al 31 dicembre 2012, presso la polizia sia accessibile a tutti un elenco dei codici che consentono di identificare le compagnie d'assicurazione di responsabilità civile.

Allegato 1173

173 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338). Aggiornato dal n. III dell'O del 29 nov. 2006 (RU 2007 83), dal n. II 7 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (RU 2018 4997) e dal n. II dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).

(art. 3a cpv. 4 e 4 cpv. 3)

Attestati d'assicurazione

A. Attestati d'assicurazione per veicoli a motore

1. Gli attestati d'assicurazione devono contenere i seguenti dati:

-
Numero dell'attestato d'assicurazione
-
Targa di controllo
-
Genere di veicolo
-
Marca di fabbrica/tipo
-
Numero di telaio
-
Numero di matricola
-
Circostanze particolari
-
Data d'inizio della validità
-
Data di scadenza
-
Motivo della messa in circolazione
-
Cognome, nome, data di nascita, Stato d'origine e indirizzo del detentore
-
Cognome, nome e domicilio del conducente
-
Luogo di stanza del veicolo
-
Nome, codice e indirizzo dell'assicuratore
-
Numero di riferimento dell'assicurazione
-
Tipo di targa
-
Numero di posti

2. Le indicazioni seguenti dell'attestato d'assicurazione devono essere trasmesse dall'assicuratore:

-
Dati della targa di controllo (se noti all'assicuratore)
-
Genere di veicolo
-
Marca di fabbrica e tipo
-
Numero di telaio (il Cantone può rinunciarvi)
-
Numero di matricola
-
Circostanze particolari
-
Data d'inizio della validità
-
Data di scadenza (se l'attestato ha validità limitata)
-
Cognome, nome, data di nascita e indirizzo del detentore
-
Cognome, nome e domicilio del conducente (solo se il domicilio non è identico all'indirizzo del detentore)
-
Nome, codice e indirizzo dell'assicuratore
-
Numero di polizza

3. All'assicuratore sono ritrasmessi i seguenti dati per il tramite del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione:

-
Genere di veicolo
-
Usi speciali
-
Numero di posti
-
Posti a sedere/posti in piedi
-
Velocità massima
-
Targa di controllo
-
Tipo di targa
-
Colore della targa
-
Codice della compagnia di assicurazione
-
Riferimento/numero di polizza
-
Indirizzo del detentore
-
Data di nascita
-
Stato d'origine
-
Luogo di stanza
-
Marca/tipo
-
Numero di matricola
-
Numero di telaio
-
Data della messa in circolazione
-
Data di scadenza
-
Motivo del cambiamento della messa in circolazione
-
Data di ritiro dalla circolazione
-
Motivo del cambiamento del ritiro dalla circolazione
-
Data di trasmissione
-
Numero certificato di tipo incl. codice supplementare
-
Colore del veicolo
-
Peso complessivo
-
Peso a vuoto
-
Forma di carrozzeria
-
Data della prima entrata in circolazione
-
Cilindrata
-
Carico utile
-
Carico sul tetto
-
Peso del convoglio
-
Kilowatt
-
Potenza in kilowatt

B. Attestato d'assicurazione per imprese e manifestazioni

1. Gli attestati d'assicurazione sono alti 21 cm e larghi 14,8 cm (formato A5). La carta ha il fondo grigio.

2. Gli attestati d'assicurazione devono essere conformi al modello seguente:

Interne Kontrollnummer des Versicherers

No de contrôle interne de l'assureur

No di controllo interno dell'assicuratore

Versicherungs-Nachweis für Unternehmnungen

und Veranstaltungen

Attestation d'assurance pour entreprises et manifestations

Attestato d'assicurazione per aziende e manifestazioni

Police

No

Polizza

Art. 27

VVV

OAV

Art. 32

VVV

OAV

Art. 33

VVV

OAV

Versicherungsnehmer -

Preneur d'assurance -

Stipulante

Unternehmen des Motorfahrzeug-gewerbes

Strassenbaumaschinen

Werkinterner Verkehr auf öffentlichen Strassen

Entreprise de la branche automobile

Machines pour la construction des routes

Véhicules d'usine empruntant la voie publique

Aziende dell'industria dei veicoli a motore

Macchine per la costruzione di strade

Veicoli di fabbrica circolanti su strade pubbliche

Gültig ab:/

Valable des:/

Valido dal:

Gültig ab:/

Valable des:/

Valido dal:

Gültig ab:/

Valable des:/

Valido dal:

Art. 30

VVV

OAV

Rennen - Course de vitesse - Gara di velocità

Nähere Bezeichnung des Unter-nehmens (Werkes) oder der Veranstaltung

Désignation plus précise de l'entreprise (usine) ou de la manifestation

Designazione più precisa dell'azienda (officina) o della manifestazione

Deckungssummen: Montants d'assurance: Somme assicurate:

Ereignis

Evénement

Sinistro

Fr.

_

Personenschaden

Mort ou lésions corporelles

Morte o lesioni corporali

Fr.

Sachschaden

Dommages matériels

Danni materiali

Fr.

Gültig ab:

Valable des:

Valido dal:

bis

jusqu'au

al

Die auf Grund obiger Police abgeschlossene Versicherung entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr.

L'assurance conlure sur la base de la police indiquée ci-dessus est conformes aux exigences des dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière.

L'assicurazione stipulata in base alla polizza sopra citate è conforme alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.

Ort und Datum Lieu et date Luogo e date

Stempel und Unterschrift des Versicherers

C. Notificazioni all'assicuratore (art. 3a cpv. 4 lett. a e b)

1. Le autorità di ammissione trasmettono per via elettronica le notificazioni del controllo (art. 3a cpv. 4 lett. a) e le notificazioni di ritiro dalla circolazione (art. 3a cpv. 4 lett. b) all'USTRA il quale, a sua volta, le inoltra all'assicuratore. I dati relativi a queste notificazioni sono riprodotti uniformemente in modo analogo agli attestati d'assicurazione.

2.174 Agli assicuratori devono essere notificati almeno i seguenti dati:

-
Dati della targa di controllo
-
Genere di veicolo
-
Marca di fabbrica e tipo
-
Numero del telaio
-
Numero matricola
-
Data dell'entrata in circolazione
-
Usi speciali
-
Dati relativi al detentore (co­gnome, nome, indirizzo, data di nascita e Stato d'origine)
-
Cognome, codice e indirizzo del­l'assi­curatore
-
Numero della polizza
-
Data della notificazione all'assicuratore

Inoltre, per la notificazione di controllo:

-
Data di scadenza (soltanto per gli attestati d'assicurazione di durata limitata)
-
Motivo del cambiamento (differenza minima: nuova immatricolazione/RIV dopo restituzione delle targhe/RIV dopo disdetta da parte dell'assicuratore)

Oltre alla notificazione del ritiro dalla circolazione:

-
Data del ritiro dalla circolazione
-
Motivo del cambiamento (differenza minima: deposito targhe/altri motivi di ritiro dalla circolazione)

Allegato 2175

175 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628). Aggiornato giusta il n. I delle O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338) e del 22 nov. 1995 (RU 1995 5465) e dal n. II dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).

(art. 18)

Immatricolazione provvisoria

A. Targhe

1. La numerazione delle targhe dei veicoli a motore immatricolati provvisoriamente è indipendente da quella delle altre targhe. Questa numerazione può essere ripresa da capo purché sia garantito che due diversi autoveicoli o motoveicoli immatricolati provvisoriamente e con targhe valide aventi il medesimo numero non si trovino in circolazione contemporaneamente.

2. Le targhe per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli a motore sono di lamiera sottile e conformi, per quanto riguarda il colore, l'esecuzione e i caratteri, alle pre­scrizioni in vigore per le altre targhe (art. 83 e 85 OAC176). L'USTRA può permettere l'uso di altri materiali.

3.177 Sulle targhe per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli a motore, dopo il numero di controllo, è apposta una striscia verticale rossa in rilievo. Le targhe dei veicoli non sdoganati sono inoltre muniti della lettera «Z». Sulla targa anteriore per gli autoveicoli e sulla targa per i motoveicoli e le motoleggere, la striscia rossa è larga 33 mm e alta 67 mm; sulla targa posteriore per gli autoveicoli, la striscia rossa è larga 36 mm e alta 75 mm.

4. Sulla striscia rossa è inciso l'anno precedente quello di scadenza.

B. Marche di controllo

1. Sulla striscia rossa deve essere applicata una marca di controllo che indica il numero del mese di scadenza e le due ultime cifre dell'anno di scadenza.

2. Questa marca di controllo è alta 5 cm e larga 3 cm. Gli angoli sono arrotondati con un raggio di 0,2 cm. La marca di controllo ha il fondo rosso. Le due ultime cifre dell'anno di scadenza sono bianche e ripartite sulla marca di controllo conforme­mente al modello sottostante. Il numero del mese di scadenza è scritto nel centro della marca di controllo con caratteri neri alti 3,3 cm e ha una larghezza di tratto di 0,45 cm.

3. Le marche di controllo sono rilasciate dei Cantoni.

Allegato 3178

178 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).

Allegato 4179

179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338). Aggiornato dal n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425), dall'art. 1 n. 6 dell'O del 22 giu. 1998 (RU 1998 1796) e dal n. I dell'O del 21 gen. 2015 (RU 2015 463) e dai n. I e II dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).

(art. 23)

Esigenze minime per il rilascio di licenze di circolazione collettive

1 Costruttore di veicoli

1.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
diploma d'ingegnere PF o STS nel settore della costruzioni di mac­chine o di veicoli, o
-
certificato di capacità di meccatronico d'automobili e 5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazioni.

1.2 Dimensioni dell'azienda per

1.21 una licenza di circolazione collettiva:

costruzione di almeno 20 veicoli all'anno;

1.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre devono essere costruiti ulteriori 20 veicoli all'anno per ciascuna licenza di circolazione collettiva.

1.3 Locali dell'azienda:

-
locali per la fabbricazione e installazioni per la costruzione e il mon­taggio regolari di veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 veicoli e
-
ufficio con telefono.

1.4 Installazioni aziendali:

-
parco macchine, installazioni e utensili per la costruzione e il mon­taggio di veicoli,
-
caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le luci.

2 Importatore di veicoli

2.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di meccatronico d'automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazioni,
-
6 anni di attività professionale nel ramo o in un'officina di ripara­zione.

2.2 Dimensioni dell'azienda per

2.21 una licenza di circolazione collettiva:

importazione di almeno 20 veicoli nuovi all'anno;

2.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale diretta­mente nel settore veicoli a motore. Inoltre devono essere importati ulte­riori 20 veicoli all'anno per ciascuna licenza di circolazione collettiva.

2.3 Locali dell'azienda:

-
locale di almeno 50 m2 per la preparazione e la presentazione dei vei­coli,
-
area di stazionamento per almeno altri 10 veicoli e
-
ufficio con telefono.

2.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per la preparazione di veicoli,
-
elevatore o buca, caricabatterie, cric, apparecchio ottico per rego­lare le luci, strumento omologato per misurare il gas di scarico.

3 Commercio di veicoli

3.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di meccatronico d'automobili e complessiva­mente 5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazioni, o
-
6 anni d'esperienza professionale nel ramo o in un'officina di ripa­ra­zioni.

3.2 Dimensioni dell'azienda per

3.21 una licenza di circolazione collettiva:

vendita annua di almeno
-
40 autoveicoli leggeri,
-
10 autoveicoli pesanti,
-
30 motoveicoli,
-
20 veicoli agricoli e forestali,
-
20 veicoli di lavoro,
-
20 rimorchi,
-
20 tricicli a motore,
-
20 quadricicli a motore o
-
20 quadricicli leggeri a motore;

3.22 ulteriori licenze di circolazione collettive:

a.
per autoveicoli leggeri: una licenza di circolazione collettiva ogni 40 autoveicoli leggeri venduti annualmente;
b.
per i restanti tipi di veicoli:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero di persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre devono essere venduti annualmente per ciascuna licenza di circolazione collet­tiva ulteriori.

-
10 autoveicoli pesanti,
-
30 motoveicoli,
-
20 veicoli agricoli e forestali,
-
20 veicoli di lavoro,
-
20 rimorchi,
-
20 tricicli a motore,
-
20 quadricicli a motore o
-
20 quadricicli leggeri a motore.

3.3 Locali dell'azienda:

-
locale di almeno 50 m2 per la preparazione e la presentazione dei vei­coli,
-
area di stazionamento per almeno altri 10 veicoli e
-
ufficio con telefono.

3.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per la preparazione e la presentazione di vei­coli,
-
elevatore o buca, caricabatterie, cric, apparecchio ottico per rego­lare le luci, strumento omologato per misurare il gas di scarico.

4 Officina di riparazione di autoveicoli leggeri e veicoli analoghi

4.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di meccatronico d'automobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

4.2 Dimensioni dell'azienda per

4.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

4.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova, su 50 veicoli supplementari.

4.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

4.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per la riparazione di autoveicoli leggeri,
-
elevatore o buca, caricabatterie, impianto per saldare, cric, mac­china per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equili­bratura, apparec­chio per controllare la geometria, strumento omo­logato per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per rego­lare le luci.

5 Officina di riparazione di autoveicoli pesanti

5.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di meccatronico d'automobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

5.2 Dimensioni dell'azienda per

5.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 20 veicoli all'anno;

5.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova, su 20 veicoli supplementari.

5.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

5.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per la riparazione di autoveicoli pesanti,
-
elevatore o buca, caricabatterie, impianto per saldare, cric, mac­china per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equili­bratura, strumento approvato dal DATEC per misurare il gas di scarico, appa­recchio ottico per regolare le luci.

6 Officina di riparazione di motoveicoli e veicoli analoghi

6.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra per­sona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di meccanico di motoveicoli e complessiva­mente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

6.2 Dimensioni dell'azienda per

6.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno;

6.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale diretta­­men­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori di ripa­razione rimu­nerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova, su 30 veicoli supplementari.

6.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per più veicoli e
-
ufficio con telefono.

6.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per la riparazione di motoveicoli,
-
caricabatterie, impianto per saldare, piattaforma per sollevare mo­to­vei­coli, macchina per montare e smontare pneumatici, apparec­chio di equi­libratura, apparecchio ottico per regolare le luci.

7 Officina di riparazione di veicoli a motore agricoli

7.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di meccanico per macchine agricole, di mec­ca­­nico di automobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessiva­mente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

7.2 Dimensioni dell'azienda per

7.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno;

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale direttamen­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori di ripa­razione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova, su 30 veicoli supplementari.

7.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

7.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per la riparazione di veicoli a motore agricoli e forestali,
-
caricabatterie, impianto per saldare, strumento approvato dal DATEC per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per re­golare le luci.

8 Officina di riparazione di rimorchi

8.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di meccatronico d'automobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

8.2 Dimensioni dell'azienda per

8.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno;

8.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale direttamen­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori di ripa­razione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova, su 30 veicoli supplementari.

8.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

8.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per la riparazione di rimorchi,
-
impianto per saldare, cric.

9 Carrozzeria

9.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di fabbro di veicoli, lattoniere da carrozze­ria, meccatronico d'automobili o meccanico di manutenzione per automobili e comples­siva­mente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

9.2 Dimensioni dell'azienda per

9.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno;

9.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale direttamen­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori rimu­nerati che ­necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 30 veicoli supplementari.

9.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

9.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per carrozzerie,
-
impianto per saldare, cric, apparecchio ottico per regolare le luci.

10 Officina di riparazioni di carrozzerie

10.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di fabbro di veicoli, lattoniere da carrozze­ria, meccatronico d'automobili o meccanico di manutenzione per automobili e comples­siva­mente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

10.2 Dimensioni dell'azienda per

10.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

10.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale diretta­men­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori rimu­nerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

10.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

10.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per officina di riparazioni di carrozzerie,
-
sistema di raddrizzamento (p. es. dozzer), presse mobili, impianto per saldare, apparecchio ottico per regolare le luci, apparecchio per con­trol­lare la geometria (piastra graduata), cric.

11 Officina per la verniciatura di carrozzerie

11.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di verniciatore di carrozze, meccatronico d'automobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

11.2 Dimensioni dell'azienda per

11.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

11.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale direttamen­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­ tiva devono essere effettuati annualmente lavori rimu­nerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

11.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

11.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per officine per la verniciatura di carrozze­rie,
-
cabina per verniciatura a spruzzo, impianto per miscelare i colori.

12 Selleria per carrozzerie

12.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di sellaio da carrozzeria, meccatronico d'automobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessivamente 5 anni d'atti­vità nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

12.2 Dimensioni dell'azienda per

12.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 20 veicoli all'anno;

12.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale direttamen­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori rimu­nerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 20 veicoli supplementari.

12.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 1 veicolo,
-
area di stazionamento per almeno 2 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

12.4 Installazioni aziendali:

installazioni per una selleria di carrozzerie e tutti gli utensili necessari a un sellaio di carrozzerie.

13 Elettrauto

13.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di elettricista d'automobili, meccatronico d'automobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessivamente 5 anni d'attivi­tà nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

13.2 Dimensioni dell'azienda per

13.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

13.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale direttamen­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori rimu­nerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

13.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

13.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per elettricista d'automobili,
-
strumento omologato per misurare il gas di scarico, banco di prova per elettricista, apparecchio ottico per regolare le luci.

14 Officina per il controllo della geometria

14.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di meccatronico d'automobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

14.2 Dimensioni dell'azienda per

14.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

14.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale diretta­men­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori rimu­nerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

14.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

14.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per officina per il controllo della geometria,
-
apparecchio ottico per la misurazione assiale, elevatore o buca, appa­rec­chio per controllare la geometria (piastra graduata).

15 Officina per montaggio di tachigrafi

15.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di elettricista d'automobili, meccatronico d'auto­mobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessiva­mente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

15.2 Dimensioni dell'azienda per

15.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

15.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale diretta­men­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori rimu­nerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari, di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

15.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

15.4 Installazioni aziendali:

apparecchi e installazioni per il montaggio, il controllo e la riparazione di tachigrafi.

15.5 Autorizzazione:

autorizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane al montaggio, all'esame successivo e alla riparazione di tachigrafi.

16 Officina specializzata in veicoli Diesel

16.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di meccatronico d'automobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

16.2 Dimensioni dell'azienda per

16.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

16.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale diretta­men­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori rimu­nerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

16.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

16.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per la riparazione di pompe Diesel,
-
banco di prova per pompe e spruzzatori, strumento approvato dal DATEC per misurare il gas di scarico.

17 Officina specializzata in dispositivi di frenaggio

17.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di meccatronico d'automobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

17.2 Dimensioni dell'azienda per

17.21 una licenza di circolazione collettiva:

lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

17.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale diretta­men­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­tiva devono essere effettuati annualmente lavori rimu­nerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

17.3 Locali dell'azienda:

-
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,
-
area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
-
ufficio con telefono.

17.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per la riparazione di freni, banco di prova di fre­naggio.

18 Aziende con grande parco di veicoli a motore

18.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di meccatronico d'automobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo.

18.2 Dimensioni dell'azienda per

18.21 una licenza di circolazione collettiva:

parco di veicoli dell'azienda comprendente almeno 30 veicoli;

18.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale diretta­men­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­tiva il parco di veicoli dell'azienda deve comprendere 30 veicoli supplementari.

18.3 Locali dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli.

18.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per le riparazioni di veicoli,
-
elevatore o buca, caricabatterie, impianto per saldare, cric, mac­china per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equili­bratura, apparec­chio per controllare la geometria (piastra gra­duata), strumento omologa­to per misurare il gas di scarico, appa­recchio ottico per regolare le luci.

19 Aziende che collaudano veicoli

19.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:

-
certificato di capacità di meccatronico d'automobili e complessiva­mente 5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazione, o
-
6 anni d'attività professionale nel ramo o in un'officina di ripara­zione.

19.2 Dimensioni dell'azienda per

19.21 una licenza di circolazione collettiva:

collaudo di almeno 20 veicoli all'anno;

19.22 licenze di circolazione collettive supplementari:

numero di licenze di circolazione collettive ≤

, dove y sta per il

numero delle persone occupate come professione principale diretta­men­te nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di cir­colazione collet­tiva devono essere collaudati annualmente 20 veicoli supplementari.

19.3 Locali dell'azienda:

-
locale di almeno 50 m2 per la preparazione di veicoli;
-
area di stazionamento per almeno altri 2 veicoli e
-
ufficio con telefono.

19.4 Installazioni aziendali:

-
installazioni e utensili per la preparazione di veicoli,
-
elevatore o buca, caricabatterie, cric, apparecchio ottico per rego­lare le luci, strumento omologato per misurare il gas di scarico.

20 Aziende attive in più tipi d'esercizi

Alle aziende, attive in più tipi d'esercizi, la cui portata - in funzione del tipo di attività - non raggiunge però quella minima richiesta, può essere rilasciato un attestato di circolazione collettivo se la portata totale del­l'azienda equivale alla portata minima prescritta per un solo tipo d'attività e se i locali e le installazioni soddisfano globalmente le esi­genze fissate per ciascun tipo di attività.

Allegato 5180

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5083). Aggiornato dal n. II dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249).

(art. 10b)

Autorizzazione provvisoria di circolazione in Svizzera

1. Detentore

Cognome/ditta:

Nome:

Via/n.:

CAP/luogo:

2. Veicolo da immatricolare

Targhe di controllo n.:

Marca/tipo:

Telaio n.:

Matricola n.:

3. Il detentore conferma di avere richiesto in data … un attestato di assicurazione presso l'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore …

4. Il detentore conferma di aver consegnato i documenti seguenti alla posta o all'autorità di ammissione il …:

a.
Licenza di circolazione per il veicolo da immatricolare o Rapporto di perizia (modulo 13.20 A)
b.
Licenza di circolazione per il veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione
c.
Modulo ufficiale con accordo scritto del detentore e del beneficiario (p. es. ditta di leasing) o decisione giudiziaria passata in giudicato concernente i rapporti di proprietà, se è stato iscritto il codice 178 «cambiamento di detentore non autorizzato» nella licenza di circolazione
d.
Per i veicoli sottoposti alla TTPCP181: attestazione di conformità (art. 16 cpv. 2 OTTP182) o dichiarazione di esenzione rilasciata al detentore dall'Amministrazione federale delle dogane (art. 15 cpv. 5 OTTP).

Data:

Firma (detentore):

Osservazione: Conformemente all'articolo 10b capoverso 1 dell'ordinanza sull'assi­curazione dei veicoli, il modulo compilato in modo veritiero deve essere conservato nei veicoli che possono essere utilizzati prima del rilascio della licenza di circolazione. L'autorizzazione provvisoria di circolazione è valida per la circola­zione in Svizzera sino al rilascio della licenza di circolazione, ma al massimo per 30 giorni dall'entrata in vigore dell'attestato di assicurazione. Essa non è valida per i veicoli a motore e per i rimorchi immatricolati provvisoriamente o utilizzati con licenze temporanee.

181 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

182 RS 641.811