01.05.2024 - * / In vigore
01.04.2024 - 30.04.2024
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
24.09.2021 - 31.12.2021
01.02.2019 - 23.09.2021
01.01.2019 - 31.01.2019
01.01.2017 - 31.12.2018
01.06.2015 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.05.2015
01.01.2014 - 31.03.2015
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2009 - 31.12.2011
05.12.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 04.12.2008
01.02.2007 - 30.06.2007
01.03.2005 - 31.01.2007
01.01.2005 - 28.02.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
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01.04.2003 - 29.02.2004
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1

Ordinanza

sull'assicurazione dei veicoli (OAV)1 del 20 novembre 1959 (Stato 3 febbraio 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25, 64, 67 capoverso 3, 70 capoverso 3, 72 capoverso 1,
74 capoverso 3, 76 capoversi 3 e 5, 76a capoverso 5, 76b capoverso 5, 79a capoversi 2 e 3, 89 capoversi 1 e 2, 106 capoverso 1 e 108 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr) (denominata qui di seguito «la legge»),3 ordina: Parte prima: Disposizioni generali

Art. 1

1 Le disposizioni della legge e della presente ordinanza che concernono la responsabilità civile e l'assicurazione per i veicoli a motore si applicano a tutti i veicoli a motore, con riserva di quanto dispongono gli articoli 37 e 38.4 2

Restano riservate le prescrizioni speciali della legge federale del 29 marzo 19505 sulle imprese filoviarie.


Art. 2

1 Se un rimorchio non attaccato ad un veicolo a motore cagiona un danno, civilmente responsabile ai sensi dell'articolo 69 della legge è il detentore del rimorchio. Se però un'altra persona, nella sua qualità di detentore di un veicolo a motore faceva uso del rimorchio nel momento dell'incidente o ne aveva fatto uso immediatamente prima, questo detentore è civilmente responsabile per il rimorchio.

2

Se la persona civilmente responsabile detiene più veicoli a motore, idonei a trainare rimorchi, assicurati presso diversi assicuratori, la preRU 1959 1317

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1511). Secondo la medesima disp. nella numerazione degli articoli aggiuntivi agli avverbi numerali sono state sostituite le lettere minuscole.

2 RS

741.01

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

5

RS 744.21

741.31

Veicoli a motore

Rimorchi di

veicoli a motore

Cicolazione stradale 2

741.31

stazione assicurativa incombe all'assicuratore del veicolo trainante al quale il rimorchio era attaccato al momento dell'incidente o immediatamente prima. Se nessuna relazione di tal genere esiste tra il rimorchio e un determinato veicolo trainante, i diversi assicuratori rispondono in solido verso la parte lesa per la prestazione dovuta; questa è suddivisa tra gli assicuratori in proporzione al numero dei veicoli trainanti assicurati presso ciascuno di essi.

3

Se un danno è causato da un rimorchio che non è destinato ad essere trainato da veicoli a motore, l'articolo 69 della legge si applica soltanto se il rimorchio era attaccato a un veicolo a motore al momento dell'incidente o immediatamente prima.

Parte seconda: Assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore Capo primo: Assicurazione minima e disposizioni comuni6 I. Attestato d'assicurazione

Art. 3

7 1 L'assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all'importo di 3 milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone.

2

Per gli autoveicoli e gli autotreni trasportanti persone, i minimi di assicurazione per infortunio si elevano a 4 milioni di franchi se il veicolo contiene posti per più di 40 persone.

a8 1 I veicoli a motore e i rimorchi destinati al trasporto di persone, compresi i semirimorchi, ad eccezione dei veicoli della Confederazione e dei Cantoni, sono ammessi a circolare soltanto se un attestato d'assicurazione è stato consegnato all'autorità.

2

Un nuovo attestato d'assicurazione deve essere presentato all'autorità se un veicolo è lasciato in circolazione o deve essere rimesso in circolazione: a. dopo essere stato ripreso da un altro detentore; b. dopo il trasferimento del luogo di stanza in un altro Cantone; c. dopo che le targhe sono state restituite all'autorità competente (art. 68 cpv. 3 L);

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857) 7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1832).

8

Art. 3 originario.

Assicurazione

minima

Obbligatorietà

Assicurazione dei veicoli 741.31

3

d. dopo che l'assicuratore ha notificato la sospensione o la cessazione dell'assicurazione (art. 68 cpv. 2 L);

e. dopo sostituzione della targa con un'altra avente un numero differente.9

3

Nei casi previsti nel capoverso 2 lettere a e b, l'assicuratore non può opporre alla parte lesa la mancanza del nuovo attestato d'assicurazione sino a che il veicolo è munito della vecchia licenza di circolazione.

4

Le autorità di ammissione notificano al Controllo federale dei veicoli e all'assicuratore, che ha allestito l'attestato d'assicurazione, per scritto o per via elettronica secondo le disposizioni dell'allegato 1: a. l'ammissione del veicolo (notificazione del controllo); b. il ritiro dalla circolazione del veicolo.10

Art. 4

1 L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura assicurativa.

2

Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza sono considerate come non esistenti.

3

La forma dell'attestato d'assicurazione è quella indicata nell'allegato 1.


Art. 5

1 Gli attestati d'assicurazione possono essere rilasciati: a. dalle imprese d'assicurazione autorizzate a esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore in virtù della legislazione federale concernente la vigilanza delle imprese d'assicurazione;

b.11 dalla Posta Svizzera per i veicoli della Confederazione muniti di licenze di circolazione e di targhe di controllo cantonali e non assicurati presso un'impresa d'assicurazioni.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni private rende noto alle autorità cantonali l'elenco delle imprese designate nel capoverso 1 lettera a e le informa delle modificazioni intervenute.12 9

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

10

Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

11 Nuovo testo giusta il n. II 46 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

Contenuto e

forma

Rilascio

Cicolazione stradale 4

741.31

3

Gli attestati d'assicurazione consegnati agli assicurati al principio d'un mese sono redatti in modo che l'autorità cantonale possa mettere il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese precedente.

4

Gli attestati internazionali d'assicurazione (carta verde) sono rilasciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.13


Art. 6

1 L'autorità non accetta l'attestato d'assicurazione se accerta che le indicazioni in esso contenute sono incomplete o inesatte. Nei casi dubbi, essa ordina le indagini necessarie o informa l'assicuratore.

Questo principio si applica per analogia se vi è motivo di ritenere che i fatti indicati nell'attestato hanno subito una modificazione.

2

Gli attestati d'assicurazione originali oppure riproducibili con un altro sistema devono essere conservati dall'autorità finché sono validi e ancora per tre anni dopo la scadenza della loro validità. Gli attestati di assicurazione originali devono essere disponibili durante i primi tre mesi dalla messa in circolazione.14 3

...15

II. Sospensione e cessazione dell'assicurazione

Art. 7

1 L'assicuratore deve notificare la sospensione o la cessazione dell'assicurazione al più presto il giorno in cui scade la garanzia prevista dal contratto d'assicurazione. Se l'assicuratore stesso dispone di sospendere o di far cessare il contratto, egli deve avvisare lo stipulante sulle conseguenze della notificazione che s'appresta a fare all'autorità.

2

Ricevuta la notificazione, l'autorità revoca immediatamente la licenza di circolazione conformemente all'articolo 16 capoverso 1 della legge e incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione e le targhe di controllo.

3

La revoca della licenza di circolazione non viene disposta se il detentore consegna all'autorità un nuovo attestato d'assicurazione.

13

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

15

Abrogato dal n. I dell'O del 1 o lug. 1992 (RU 1992 1338).

Controllo;

conservazione

Notificazione

dell'assicuratore

Assicurazione dei veicoli 741.31

5

4

Se non viene consegnato un nuovo attestato d'assicurazione e se le targhe sono state restituite all'autorità entro 30 giorni dalla scadenza della garanzia prevista nel contratto d'assicurazione, ai fini del ritiro le targhe sono segnalate nel sistema informatizzato per le indagini di polizia (RIPOL).16
a17 1 Se contro un assicuratore è dichiarato il fallimento, l'Ufficio federale delle assicurazioni private ne informa senza indugio le autorità cantonali d'ammissione.

2

L'autorità cantonale chiede senza indugio ai detentori del veicolo di produrre un nuovo attestato d'assicurazione o di depositare le targhe entro quattro settimane.

3

Se nel termine di cui sopra un nuovo attestato d'assicurazione non è presentato o le targhe non sono pervenute all'autorità, quest'ultima ordina immediatamente la revoca della licenza di circolazione giusta l'articolo 16 capoverso 1 della legge, incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione e le targhe e, ai fini del ritiro, segnala le targhe nel RIPOL.


Art. 8

1 Il detentore che vuole sospendere temporaneamente gli effetti dell'assicurazione deve depositare le targhe presso la competente autorità (art. 68 cpv. 3 L). Se non rimette più in circolazione il veicolo, deve depositare anche la licenza di circolazione affinché l'autorità possa annullarla; in caso contrario, le targhe sono trattenute per una durata stabilita dall'Ufficio federale delle strade18.19 20 2

La licenza di circolazione e le targhe di controllo possono essere consegnate o rimesse all'autorità per mezzo della posta in qualsiasi momento. Gli effetti dell'assicurazione sono sospesi dal giorno che segue la consegna o la spedizione. Le autorità competenti a riceverle tengono un elenco delle licenze e delle targhe depositate, dal quale risulti da che data l'assicurazione cessa di aver effetto.

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

17

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

18 Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 6 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

19

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

20

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

Fallimento di un

assicuratore

Deposito della

licenza di circolazione e delle

targhe di

controllo

Cicolazione stradale 6

741.31

III. Veicoli di riserva e autorizzazione provvisoria di circolazione21

Art. 9

1 Le targhe di controllo d'un veicolo a motore possono essere trasferite su un veicolo di riserva solo dopo che l'autorità competente ha dato, in ogni singolo caso, un permesso scritto.

2

Il permesso è concesso se un veicolo che circola con targhe svizzere non può essere adoperato a causa di danneggiamento, riparazione, revisione, trasformazione, ecc. e se il veicolo di riserva è in perfetto stato.22 3 Per l'esame successivo dei veicoli di riserva si applica per analogia l'articolo 33 dell'ordinanza del 19 giugno 199523 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).24 4 Come veicoli di riserva possono essere ammessi: a. per un motoveicolo, un altro motoveicolo e per una motoleggera, soltanto un'altra motoleggera;

b. per un quadriciclo leggero a motore soltanto un altro quadriciclo leggero a motore;

per un triciclo a motore, soltanto un altro triciclo a motore o un quadriciclo a motore; d. per un quadriciclo a motore, soltanto un altro quadriciclo a motore o un triciclo a motore; e. per un autoveicolo leggero, soltanto un altro autoveicolo leggero;

f.

per un'automobile pesante, soltanto un'altra automobile pesante; g.25 per un autoveicolo pesante destinato al trasporto di cose soltanto un altro autoveicolo destinato al trasporto di cose;

h. per un autobus, soltanto un altro autobus il cui numero di posti non richieda, conformemente all'articolo 3 capoverso 2, un minimo d'assicurazione più alto; i.

per un trattore industriale, soltanto un altro trattore industriale; k. per un veicolo a motore agricolo, soltanto un altro veicolo a motore agricolo;

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).

22

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

23

RS 741.41

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Permesso

dell'autorità

Assicurazione dei veicoli 741.31

7

l.

per una macchina semovente pesante o leggera, soltanto un'altra macchina semovente, per un carro di lavoro soltanto un altro carro di lavoro; m. per un rimorchio, soltanto un altro rimorchio uguale o simile; per i rimorchi destinati al trasporto di persone, si applica per analogia quanto disposto alla lettera h.26 5

L'autorità può, in casi motivati, ammettere deroghe al capoverso 4, purché per il veicolo di riserva sia presentato un attestato d'assicurazione; l'attestato d'assicurazione non è però necessario per i rimorchi non adibiti al trasporto di persone.

6

In gravi casi motivati l'autorità può ammettere come veicolo di riserva un'automobile o un furgoncino senza odocronografo in sostituzione di un veicolo a motore leggero, non più funzionante perché danneggiato o in riparazione, o di un'automobile pesante adibita al trasporto professionale di persone. In siffatto caso la tenuta del libretto di lavoro si fonda sull'articolo 18 capoverso 4 dell'ordinanza del 6 maggio 198127 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti come anche sull'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza per gli autisti del 19 giugno 199528.29

Art. 10

1 Il permesso per l'uso del veicolo di riserva è rilasciato soltanto se la licenza di circolazione del veicolo da sostituire è stata consegnata all'autorità.

2

Il permesso è rilasciato per 30 giorni al massimo. Esso può però essere rilasciato o prorogato per un periodo più lungo se è presentato un attestato d'assicurazione per il veicolo di riserva.

3

Il permesso scaduto deve essere restituito immediatamente all'autorità. Se il detentore non rispetta questo obbligo, l'autorità prende le misure necessarie.

4

...30

26

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

27 RS

822.222

28 RS

822.221

29 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

30 Introdotto dall'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (RS 741.51). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 1002 (RU 2001 1383).

Procedura.

Termini

Cicolazione stradale 8

741.31

a31 1 L'autorità può rilasciare permessi generali per l'uso dei veicoli di riserva alle aziende che dispongono di veicoli propri di riserva. Deve essere rilasciato un permesso generale per l'uso dei veicoli di riserva se diversi singoli detentori dispongono di un veicolo di riserva comune e sono collegati tramite un'organizzazione di utenza comunitaria, ad esempio una centrale di tassì. Il permesso è limitato a un anno e può essere prorogato ogni volta di un anno.

2

Il permesso è rilasciato se: a. il veicolo di riserva è in grado di funzionare con sicurezza; e b. il controllo ufficiale più recente del veicolo di riserva al momento del rilascio o della proroga del permesso non è anteriore al controllo ufficiale più recente per l'immatricolazione ordinaria.

3

Nel permesso per l'uso del veicolo di riserva oppure in un allegato del permesso vengono iscritti i numeri delle targhe e la marca del veicolo o dei veicoli da sostituire. Per un veicolo di riserva di diversi singoli detentori deve essere iscritta la designazione dell'organizzazione d'utenza comunitaria, ad esempio di una centrale di tassì.

4

Il permesso per l'uso dei veicoli di riserva è valido soltanto se in pari tempo viene recata seco la licenza di condurre del veicolo non utilizzabile.

b32 1 Il detentore può utilizzare nella circolazione in Svizzera, prima del rilascio della licenza di circolazione, un veicolo controllato ufficialmente, munito delle targhe di controllo del veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione, se: a. vi è un attestato di assicurazione valido; ne sono eccettuati i rimorchi non adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose; b. i documenti di cui all'articolo 74 capoverso 1 lettera a e b numero 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 197633 sull'ammissione alla circolazione (OAC) e la licenza di circolazione del veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione sono stati consegnati all'autorità di ammissione o le sono stati inviati per posta e, se del caso, vi sono inoltre stati allegati i documenti di cui all'articolo 81 capoverso 3 OAC e agli articoli 16 capoverso 2 o 15 capoverso 5 dell'ordinanza del 6 marzo 200034 concer-

31 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).

33 RS

741.51

34 RS

641.811

Permessi generali per l'uso dei

veicoli di riserva

Autorizzazione

provvisoria di

circolazione

Assicurazione dei veicoli 741.31

9

nente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP); c. la dichiarazione di cui all'allegato 5 è stata compilata dal detentore ed è conservata nel veicolo.

2

L'autorizzazione è valida per 30 giorni al massimo dall'entrata in vigore dell'attestato di assicurazione.

3

Essa è valida tra di loro per i veicoli a motore pesanti e leggeri e per i rimorchi che possono utilizzare targhe di controllo di medesimo genere, nonché per i veicoli a motore e i rimorchi utilizzati con targhe trasferibili. Essa non è invece valida per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati provvisoriamente o utilizzati con licenze temporanee.

4

La data del timbro postale è determinante per il ritiro dalla circolazione e per la messa in circolazione.

Capo secondo: Condizioni speciali I. Rischi maggiori

Art. 11

1 Un permesso speciale dell'autorità, che deve essere iscritto nella licenza di circolazione, è necessario al detentore che vuole usare un veicolo a motore o un rimorchio per trasportare merci pericolose che richiedono una garanzia maggiore da parte dell'assicuratore secondo l'articolo 12. Il permesso è rilasciato solo se il rischio maggiore è annotato nell'attestato d'assicurazione.35 2 Gli autoveicoli che hanno più di 9 posti compreso quello del conducente sono ammessi alla circolazione soltanto se nell'attestato d'assicurazione sono iscritti almeno tanti posti quanti ne ha il veicolo.36 3

L'assicuratore non può opporre alla parte lesa la mancanza della copertura contrattuale per i rischi maggiori menzionati nel presente articolo.


Art. 12

1 Il minimo d'assicurazione per i veicoli a motore e gli autotreni trasportanti merci pericolose è di 6 milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone. I danni alle persone devono essere risarciti per primi. Se le merci pericolose sono

35 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Categorie

Merci pericolose

Cicolazione stradale 10

741.31

trasportate soltanto su un rimorchio, per quest'ultimo occorre stipulare un'assicurazione complementare.37 2 La copertura assicurativa disposta nel capoverso 1, si applica, salvo contraria disposizione contrattuale, solo se il danno è cagionato dalla pericolosità delle merci trasportate.

3

L'elenco delle merci pericolose è fatto dal Consiglio federale.

II. Targhe di controllo trasferibili

Art. 13

1 Targhe trasferibili possono essere rilasciate, a richiesta del detentore del veicolo, conformemente alle disposizioni seguenti.

2

Una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili possono essere rilasciate solo per veicoli appartenenti allo stesso detentore ed il cui luogo di stanza si trova nello stesso Cantone. Targhe trasferibili sono rilasciate al massimo per due veicoli ed è vietato adoperare, per un veicolo, più di una targa trasferibile o più di una coppia di tali targhe; queste limitazioni non si applicano agli autoveicoli di lavoro e ai rimorchi.38 3 Una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili possono essere consegnate soltanto per veicoli a motore tra di loro e per rimorchi tra di loro; questi veicoli devono inoltre poter portare targhe dello stesso genere.39 4 Per ogni veicolo usato con targhe trasferibili deve essere rilasciata una licenza di circolazione speciale.


Art. 14

1 Solo uno dei veicoli per i quali è stata rilasciata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili può circolare sulle strade pubbliche, e precisamente quello munito della targa o della coppia di targhe.

2

Se sono accertate contravvenzioni a questa disposizione, il permesso di adoperare targhe trasferibili può essere ritirato temporaneamente o definitivamente al detentore colpevole.

37 Nuovo testo giusta l'art. 29 cpv. 2 n. 4 dell'O del 29 nov. 2002 concernente il trasporto di merci su strada, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 741.621).

38

Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

39

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

Condizioni

generali

Uso

Assicurazione dei veicoli 741.31

11


Art. 15

1 Per ogni veicolo a motore, a favore del quale è rilasciata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili, è necessario un attestato d'assicurazione speciale, che può essere contrassegnato in modo particolare.

2

Se un veicolo al quale è stata assegnata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili è immatricolato nuovamente e riceve una targa con un altro numero, deve essere presentato un nuovo attestato d'assicurazione.

3

L'uso simultaneo di più veicoli a motore non può essere opposto alla parte lesa dall'assicuratore, il quale può tuttavia esercitare il regresso verso il detentore.

III. Immatricolazione provvisoria

Art. 16

1 Sono immatricolati provvisoriamente i veicoli a motore la cui stanza in Svizzera è o sarà ancora soltanto di durata limitata.40 2 I veicoli a motore non sdoganati i cui detentori non beneficiano dei privilegi e delle immunità diplomatici possono essere immatricolati solo provvisoriamente e solo col consenso delle autorità doganali.

3

Sono riservate le disposizioni concernenti i veicoli ammessi nella circolazione internazionale con licenze e targhe estere.


Art. 17

1 Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente è rilasciata una licenza di circolazione contrassegnata in modo particolare. Conformemente alle disposizioni seguenti, la sua validità sarà limitata in modo che scada al più tardi il giorno indicato nell'attestato d'assicurazione e sempre alla fine d'un mese.

2

La validità della licenza deve scadere al più tardi entro dodici mesi dalla data del rilascio. Le licenze rilasciate in ottobre o in novembre possono però essere valide sino alla fine dell'anno seguente. È ammesso prorogare sino ai termini sopra indicati la licenza rilasciata per un periodo di tempo più breve.

3

L'immatricolazione provvisoria di un veicolo può essere prolungata dall'autorità competente se esistono motivi sufficienti. Quando la validità di un'immatricolazione provvisoria scade durante un soggiorno all'estero, le autorità doganali, in caso di ritorno nel Paese, possono 40

Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

Assicurazione

Casi

d'applicazione

Licenza di

circolazione

Cicolazione stradale 12

741.31

autorizzare l'uso del veicolo durante 48 ore al massimo, a condizione che sia stipulata un'assicurazione di confine ai sensi dell'articolo 45 della presente ordinanza.41 4 Durante tutto il periodo d'immatricolazione provvisoria si reputa che il veicolo abbia avuto stanza nel luogo che era determinante per il rilascio della licenza. Tuttavia, la competenza di prorogare l'immatricolazione provvisoria spetta all'eventuale nuovo Cantone di stanza.42 5 L'autorità può far dipendere il rilascio della licenza dal pagamento delle tasse e delle imposte dovute per tutta la durata della licenza o dalla prestazione di garanzie equivalenti. Altre cauzioni non possono essere chieste.


Art. 18

1 Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente sono rilasciate targhe speciali, conformemente all'allegato 2 lettera A della presente Ordinanza.43 Le targhe di controllo cessano di esser valide contemporaneamente alla licenza di circolazione. Esse non devono essere restituite all'autorità che le ha rilasciate quando la durata dell'immatricolazione provvisoria stabilita nella licenza di circolazione è scaduta; in caso d'impiego abusivo devono essere confiscate d'ufficio.

2

Ogni targa è munita di marche di controllo conformemente all'allegato 2 lettera B: sulle marche di controllo sono indicati l'anno e il mese in cui scade l'immatricolazione provvisoria.44


Art. 19

1 Ai fini dell'immatricolazione provvisoria, il detentore deve consegnare all'autorità un attestato di assicurazione contrassegnato in modo particolare e di validità limitata.

2

Durante la validità dell'immatricolazione provvisoria indicata nella licenza di circolazione, la sospensione o la cessazione dell'assicurazione diventano efficaci verso le parti lese soltanto se la licenza e le targhe sono state restituite all'autorità o confiscate da essa e al più presto dal giorno consecutivo a quello della spedizione, della restituzione o della confisca.

3

Per il resto, la garanzia assicurativa nei riguardi delle parti lese si estingue al più presto 15 giorni dopo che l'immatricolazione provvisoria indicata nella licenza di circolazione ha cessato di essere valida.

4

Se l'assicuratore annuncia la sospensione o la cessazione dell'assicurazione durante la validità dell'immatricolazione provvisoria indicata

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

42

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU 2987 628).

43

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU 2987 628).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Targhe e marche

di controllo

Assicurazione

Assicurazione dei veicoli 741.31

13

nella licenza di circolazione, l'autorità prende le misure adeguate per confiscare la licenza e le targhe.

5

...45

IV. Licenze temporanee

Art. 20

46 1 Le licenze temporanee per veicoli a motore o rimorchi in grado di funzionare con sicurezza sono rilasciate su richiesta a persone con domicilio in Svizzera. 2 Il richiedente deve attestare che il veicolo è in grado di funzionare con sicurezza. L'autorità può esigere di verificare essa stessa la sicurezza di funzionamento oppure richiedere l'attestazione di un'officina di riparazione da essa riconosciuta. 3 L'autorità può esigere dal richiedente che presenti altri documenti come la licenza di circolazione o il rapporto di perizia. Può chiedere una cauzione adeguata a garanzia dei costi risultanti dalla restituzione non puntuale delle targhe. 4 Le licenze temporanee sono rilasciate per una durata di 24, 48, 72 o 96 ore. 5

Le targhe rilasciate con la licenza temporanea devono essere restituite o mandate per posta all'autorità competente al più tardi alla scadenza della validità della licenza. 6

Ai detentori che non rispettano le condizioni imposte dalla licenza temporanea può essere negato, ulteriormente, il rilascio di tali licenze.

a47 1 I veicoli muniti di licenza temporanea non possono essere utilizzati per trasporti rimunerati né noleggiati; il veicolo non deve trasportare più di otto persone oltre al conducente.

2

Le licenze temporanee non possono essere usate per: a. il trasporto di merci pericolose per le quali è necessaria una garanzia assicurativa maggiore secondo l'articolo 12; 45

Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

47 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Rilascio

Uso

Cicolazione stradale 14

741.31

b. i trasporti di cose con veicoli a motore pesanti o con rimorchi il cui peso totale supera i 3500 kg, tranne per i trasporti giusta l'articolo 24 capoverso 4 lettere a e b e capoverso 5.


Art. 21

1 Il detentore che chiede una licenza temporanea deve aderire al contratto collettivo d'assicurazione per la responsabilità civile, da stipularsi dai Cantoni. È riservato quanto dispone il capoverso 5.

2

Il detentore deve pagare la sua parte di premio prima di ritirare la licenza. Se non restituisce per tempo all'autorità le targhe dopo la loro scadenza, deve versare un premio supplementare per ogni giorno di ritardo.48 3 Se le targhe di controllo scadute non sono rimesse per tempo all'autorità, questa le fa ritirare dalla polizia.49 4 La garanzia d'assicurazione e l'obbligo di pagare i premi cessano comunque 60 giorni dopo la scadenza della licenza.

5

Se una licenza temporanea è rilasciata per permettere di presentare al controllo ufficiale un veicolo da immatricolare, essa è redatta conformemente all'attestato d'assicurazione del veicolo.

V. Licenze di circolazione collettive

Art. 22

50 1 Licenze di circolazione collettive unitamente a targhe professionali sono rilasciate per:52 a. autoveicoli; b.53 motoveicoli; c. motoleggere; d. veicoli a motore agricoli; e. veicoli di lavoro muniti di motore; f. rimorchi.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

50

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

52

Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Assicurazione

Categoria e

genere delle

licenze51

Assicurazione dei veicoli 741.31

15

2

Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:54 a.55 targhe professionali per autoveicoli a tutti i veicoli a motore con ruote gemellate disposte simmetricamente che non sono motoveicoli; b.56 targhe professionali per motoleggere a tutti i veicoli a motore che non sono autoveicoli; c.57 targhe professionali per motoleggere ai quadricicli leggeri a motore e ai ciclomotori; d. tutte le targhe professionali a veicoli speciali della corrispondente categoria di veicoli;

e.58 targhe professionali per veicoli a motore agricoli a rimorchi e autotreni agricoli.59 2bis

Se un rimorchio è trainato da un autoveicolo, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.60 3 L'impiego di queste targhe non esime né dall'obbligo di rispettare le limitazioni concernenti l'uso e la circolazione dei veicoli di lavoro e dei veicoli a motore agricoli, né da quello di chiedere i permessi per veicoli speciali.61

Art. 23

62 1 Le licenze di circolazione collettive sono rilasciate alle aziende che soddisfano i requisiti di cui nell'allegato 4 e che: a. dispongono dei permessi necessari per il loro esercizio, b. garantiscono un impiego irreprensibile della licenza di circolazione collettiva, e

c. trattandosi di imprese dell'industria automobilistica, hanno stipulato l'assicurazione prescritta nell'articolo 71 capoverso 2 della legge.

2

In via eccezionale l'autorità cantonale può derogare ai requisiti di cui nell'allegato 4 in favore del richiedente o del detentore se dalla valuta54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

55

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

56

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

57

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

58 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

60

Introdotto n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Rilascio

Cicolazione stradale 16

741.31

zione globale dell'azienda risulta che le targhe professionali possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per l'ambiente.63
a64 1 La licenza di circolazione collettiva deve essere ritirata quando non sono più adempiute le premesse per il rilascio.

2

Non è più data la garanzia per un uso irreprensibile della licenza di circolazione collettiva segnatamente se il titolare ne ha provocato o tollerato l'uso illecito, omettendo ad esempio di esercitare la necessaria sorveglianza oppure se ha messo in circolazione un veicolo non in grado di funzionare con sicurezza. In casi di lieve entità, può essere minacciato il ritiro.65

Art. 24

66 1 La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione.

2

Il titolare della licenza di circolazione collettiva è responsabile, come il detentore, per il perfetto stato di funzionamento e la conformità alle prescrizioni del veicolo (art. 93 n. 2 della legge).

3

Le targhe professionali possono essere adoperate per: a. il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare; b. trasferire e provare veicoli, nell'ambito del commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni;

c. la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell'importatore;

d. consentire a esperti di esaminare veicoli; e. la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame;

f. tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo, conducente compreso.

4

I veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose: 63 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

64

Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Ritiro

Uso delle targhe

Assicurazione dei veicoli 741.31

17

a. trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda;

b. trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b-e; c. rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell'incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all'azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva.

5

Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a e f, nonché al capoverso 4 lettere a e c, le targhe professionali possono essere applicate soltanto a veicoli sdoganati e assoggettati all'imposta secondo la legge del 21 giugno 199667 sull'imposizione degli autoveicoli. Nel caso di cui al capoverso 4 lettera a le targhe professionali possono essere applicate anche a veicoli non sdoganati o non assoggettati all'imposta, nella misura in cui i pezzi trasportati siano destinati a lavori sul veicolo.68 6 Se sono applicate targhe professionali a veicoli a motore o a rimorchi adibiti al trasporto di carichi, il conducente deve prendere seco, oltre alla licenza di circolazione collettiva, un documento indicante il peso totale autorizzato (ad es. il certificato di tipo, la garanzia di fabbrica o la licenza di circolazione rilasciata in occasione di una precedente immatricolazione) e inoltre, se sono applicate targhe professionali ad autotreni, un certificato relativo al carico rimorchiato autorizzato.69 Per il trasporto di merci pericolose sono necessari un permesso rilasciato dall'autorità e l'assicurazione complementare di cui all'articolo 12.


Art. 25

70 1 Un veicolo a motore munito di targhe professionali o trainante un rimorchio con una tale targa può circolare, fatti salvi i capoversi 2 e 3, soltanto se una delle persone seguenti guida il veicolo o accompagna il conducente:71 a. titolare o impiegato dell'azienda; b. congiunti dei titolari o dirigenti dell'azienda (direttori, gerenti, capi dell'esercizio o delle vendite), se vivono in comunione domestica con essi.72 67

RS 641.51

68

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

69

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

70

Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Persone

autorizzate

Cicolazione stradale 18

741.31

2

Se il trasferimento di un veicolo è effettuato nell'interesse dell'azienda, altre persone incaricate dal titolare o dal dirigente dell'azienda possono far uso delle targhe professionali, ma devono guidare esse stesse il veicolo.73 3

Eventuali acquirenti possono provare per una corsa non accompagnata i veicoli muniti di targhe professionali se questi ultimi sono in grado di funzionare con sicurezza e soddisfano le prescrizioni. Il titolare della licenza di circolazione collettiva tiene un registro su queste corse e lo conserva per un biennio. A richiesta degli organi di controllo deve consentire loro di consultare detto registro.74 4

...75


Art. 26

1 Chi chiede una licenza di circolazione collettiva per veicoli a motore deve consegnare all'autorità un attestato d'assicurazione contrassegnato in modo speciale.

2

L'assicurazione deve coprire, conformemente alla legge, i danni cagionati dal veicolo munito della targa professionale rilasciata in base all'attestato d'assicurazione.76 3 L'uso illecito delle targhe, in particolare da parte di chi non è autorizzato, non può essere opposto al danneggiato. Sono riservate le disposizioni relative al risarcimento dei danni nei casi d'uso di veicoli sottratti (art. 75 L).

Capo terzo:

Assicurazione di responsabilità civile per le aziende dell'industria dei veicoli a motore e per le manifestazioni sportive I. Aziende dell'industria dei veicoli a motore

Art. 27

1 L'assicurazione prevista dall'articolo 71 capoverso 2 della legge copre la responsabilità civile dei capi d'azienda dell'industria dei veicoli a motore per i loro veicoli a motore sprovvisti di assicurazione del detentore e per i veicoli loro consegnati. Sono tenuti a stipulare una tale assicurazione:77 73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

75 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU 2001 1383).

76

Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

Assicurazione

Obbligo

dell'assicurazione

Assicurazione dei veicoli 741.31

19

a. i capi delle aziende che fabbricano, montano, carrozzano, trasformano o riparano veicoli a motore o rimorchi per tali veicoli;

b. gli importatori, i commercianti e i sensali dei veicoli a motore e di rimorchi di veicoli a motore; c. i capi di imprese ausiliarie dell'industria dei veicoli a motore, quali i lattonieri, i sellai e i verniciatori di veicoli; d. i capi di aziende per la demolizione di veicoli a motore.

2

Con decisione dell'autorità cantonale competente sono assoggettate all'obbligo dell'assicurazione altre aziende dell'industria dei veicoli a motore in cui si trovano regolarmente veicoli a motore atti a circolare, ma non muniti della licenza di circolazione.

3

A domanda e con decisione dell'autorità cantonale competente, sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione i capi d'azienda in grado di provare che nella loro impresa si trovano soltanto veicoli a motore propri, immatricolati separatamente, o veicoli a motore completamente inutilizzabili.78

Art. 28

1 Chi vuole aprire un'impresa sottoposta all'obbligo dell'assicurazione previsto dall'articolo 27 capoverso 1 deve informare l'autorità cantonale competente prima dell'apertura.

2

L'autorità cantonale competente deve prendere una decisione quando un capo d'azienda:

a. omette d'informare l'autorità secondo il capoverso 1 o contesta l'obbligo di assicurarsi; b. deve esser sottoposto all'obbligo dell'assicurazione conformemente all'articolo 27 capoverso 2;

c. chiede di essere esonerato dall'obbligo di assicurarsi.

3

Prima che la decisione sia presa, al capo d'azienda deve esser data la possibilità di far conoscere il suo parere. La decisione deve essergli comunicata per iscritto, con indicazione dei motivi e della possibilità di ricorso prevista dall'articolo 89 capoverso 3 della legge.


Art. 29

79 1 Il capo di un'impresa assoggettata all'obbligo dell'assicurazione deve consegnare all'autorità competente un attestato d'assicurazione speciale. Ciò non lo dispensa dall'obbligo di consegnare gli attestati 78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

Procedura

Attestato

d'assicurazione

Cicolazione stradale 20

741.31

d'assicurazione prescritti giusta gli articoli 3, 11, 15, 19 e 26 della presente ordinanza.

2

La sospensione o la cessazione dell'assicurazione secondo l'articolo 71 capoverso 2 della legge devono essere annunciate dall'assicurazione all'autorità cantonale e hanno effetto nei riguardi delle parti lese soltanto alla scadenza di sessanta giorni dopo che l'autorità avrà ricevuto questo avviso.

3

Quando l'obbligo dell'assicurazione è stato stabilito con decisione dell'autorità non impugnata mediante ricorso, al capo d'azienda che non presenta l'attestato d'assicurazione richiesto secondo l'articolo 71 capoverso 2 della legge, l'autorità fissa un termine di trenta giorni, comminandogli la pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale svizzero80. Lo stesso principio si applica quando l'assicuratore annuncia la sospensione o la cessazione dell'assicurazione secondo il capoverso 2.

II. Gare di velocità

Art. 30

1 L'articolo 72 della legge è applicabile: a. alle gare di velocità, alle competizioni o ai tentativi di primato effettuati sulle strade pubbliche, quando la velocità deve essere la massima possibile o raggiungere una media superiore a 50 km/h o quando il tempo impiegato quotidianamente è di più di 12 ore per un conducente o di più di 15 ore per due conducenti che si alternano alla guida; b. alle manifestazioni di questo genere che si svolgono su strade chiuse alla circolazione, su circuiti o su terreni aperti, quando sono ammesse come partecipanti o come spettatori anche persone che non sono membri della società organizzatrice.

2

In casi particolari, i Cantoni possono proporre al Consiglio federale: a. di sottoporre all'obbligo dell'assicurazione, secondo l'articolo 72 della legge, altre manifestazioni sportive con veicoli a motore o con velocipedi quando esse presentano pericoli particolari; b. di consentire eccezioni per determinate manifestazioni o per corse effettuate su circuiti speciali, quando è escluso che esista un pericolo per i terzi.

80

RS 311.0

Casi

d'applicazione

Assicurazione dei veicoli 741.31

21


Art. 31

1 Chi organizza una manifestazione assoggettata all'obbligo dell'assicurazione deve consegnare all'autorità di ogni Cantone interessato un attestato d'assicurazione che può essere di durata limitata; in quest'ultimo caso l'assicuratore non può revocarlo.

2

Chi organizza regolarmente manifestazioni su terreni appositamente attrezzati deve consegnare un attestato d'assicurazione di durata illimitata all'autorità cantonale competente. L'assicuratore deve notificare all'autorità la sospensione o la cessazione dell'assicurazione.

L'articolo 29 capoverso 3 è applicabile per analogia.81 III. Casi speciali

Art. 32

1 Le macchine operatrici semoventi per le quali non esistono né licenza di circolazione né targhe di controllo possono essere usate per effettuare lavori sulle strade dove la circolazione non è completamente sospesa soltanto se l'impresario prova che, quale detentore di tutte le macchine adoperate, è assicurato per la responsabilità civile conformemente alla legge.

2

L'articolo 29 è applicabile per analogia.


Art. 33

1 Se i veicoli d'una azienda devono circolare su brevi tratti di strada pubblica per passare da un punto all'altro della fabbrica o dell'officina, l'autorità cantonale competente può permettere al proprietario l'uso di veicoli a motore senza licenza di circolazione e senza targhe di controllo su tali tratti di strada, purché esso provi che, quale detentore di tutti questi veicoli, è assicurato per la responsabilità civile conformemente alla legge.

2

L'articolo 29 è applicabile per analogia.

81

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

Attestato

d'assicurazione

Macchine per la

costruzione di

strade

Veicoli di

fabbrica che

circolano su

strade pubbliche

Cicolazione stradale 22

741.31

Parte terza: Assicurazione di responsabilità civile dei velocipedi e dei veicoli ad essi equiparati Capo primo: Velocipedi

Art. 34

82 1 Per la durata di validità, il contrassegno apposto sul velocipede comprova l'esistenza della prescritta assicurazione di responsabilità civile (art. 70 L).

2

Quali contrassegni per i velocipedi sono rilasciati autocollanti (allegato 3, lett. A). Vi sono stampati, in cifre, i seguenti dati:

a. l'indicazione dell'assicurazione di responsabilità civile competente (numero d'assicurazione);

b. la designazione del Cantone; c. un numero di serie progressivo; d. l'anno di validità.

3

I contrassegni per i velocipedi sono validi dal 1° gennaio dell'anno stampato al 31 maggio dell'anno successivo. I contrassegni il cui millesimo o numero d'assicurazione è illeggibile non sono validi.

4

Il contrassegno è trasferibile su un altro velocipede.83 5

Anche i velocipedi dei Cantoni (art. 73 cpv. 2 L) sono muniti di contrassegni.

6

I velocipedi della Confederazione sono muniti di contrassegni speciali, di validità illimitata (allegato 3 lett. B).


Art. 35

1 L'assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all'importo di franchi 500 000 per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone.84 1a I Cantoni stipulano un'assicurazione collettiva di responsabilità civile per ciclisti. Le associazioni ciclistiche possono stipulare un'assicurazione di questo genere per i loro membri. Il ciclista è libero di concludere un'assicurazione individuale.85 82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1189).

83

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

85

Cpv. 1 originario.

Contrassegno per

velocipedi

Assicurazione

Assicurazione dei veicoli 741.31

23

2

L'assicurazione di responsabilità civile per i ciclisti deve essere stipulata presso compagnie d'assicurazione autorizzate ad esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile secondo la legislazione federale concernente la sorveglianza delle imprese private in materia d'assicurazione. L'Ufficio federale delle assicurazioni private comunica alle autorità cantonali l'elenco di queste compagnie e rende loro note le modificazioni intervenute.86 3

...87


Art. 36

88 1 L'acquisto dei contrassegni incombe ai Cantoni. Le compagnie di assicurazione che concludono contratti individuali d'assicurazione o contratti d'assicurazione con associazioni ricevono, al prezzo di costo, i pertinenti contrassegni dai Cantoni.

2

I Cantoni vigilano affinché i contrassegni concernenti i contratti collettivi cantonali d'assicurazione di responsabilità civile possano essere ottenuti presso gli uffici di distribuzione da essi designati. Le compagnie d'assicurazione che concludono contratti individuali d'assicurazione o contratti d'assicurazione con associazioni vigilano affinché ai detentori di velocipedi siano consegnati i contrassegni adatti.

3

Chi acquista un contrassegno per velocipedi riceve, insieme al contrassegno, una cedola con nome e indirizzo della compagnia d'assicurazione competente. La cedola può recare altre indicazioni.

4

I Cantoni vigilano affinché presso la polizia sia accessibile a tutti un elenco dei codici che consentono di identificare le compagnie d'assicurazione di responsabilità civile.

86

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

87

Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 1995 (RU 1995 5465).

88

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1189).

Acquisto e

rilascio di

contrassegni per

velocipedi

Cicolazione stradale 24

741.31

Capo secondo: Veicoli equiparati ai velocipedi Capo secondo: Veicoli equiparati ai velocipedi

Art. 37

89 1 I veicoli a motore seguenti sono equiparati ai velocipedi per quanto riguarda la responsabilità civile e l'assicurazione: a. i carri a mano provvisti di motore; b. i monoassi guidati da una persona a piedi e non destinati a trainare rimorchi;

c.91 i ciclomotori leggeri; d.92 le carrozzelle per invalidi con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

2

Questi veicoli devono essere muniti di un contrassegno per velocipedi (allegato 3, lett. A), i veicoli della Confederazione del contrassegno speciale (allegato 3, lett. B).

3

Il contrassegno può essere trasferito liberamente tra detti veicoli e i velocipedi.93


Art. 38

94 1 Fatte salve le disposizioni seguenti, i ciclomotori sono equiparati ai velocipedi per quanto concerne la responsabilità civile e l'assicurazione.

2

I ciclomotori devono essere muniti di una targa (art. 175 cpv. 5 OETV95).96 Questa è rilasciata quando il detentore presenta l'attestato di assicurazione (art. 94 OAC97). Inoltre deve consegnare all'autorità cantonale uno dei seguenti documenti, riempiti in buona e debita forma, la cui presentazione è stabilita dall'Ufficio federale delle strade:98 89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1189).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3215).

91 Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3215).

92 Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3215).

93

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1189). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

95

RS 741.41

96

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

97

RS 741.51

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

Carri a mano,

monoassi e

ciclomotori

leggeri90

Ciclomotori

Assicurazione dei veicoli 741.31

25

a. la domanda d'adesione al contratto collettivo d'assicurazione di responsabilità civile concluso dal Cantone; b. l'attestato d'assicurazione allestito in funzione di un contratto individuale d'assicurazione; c. l'attestato d'assicurazione allestito in funzione di un contratto d'assicurazione concluso da un'associazione.

3

L'autorità iscrive nei documenti secondo l'articolo 2 il numero della targa consegnata al detentore e la data di consegna; essa conserva questi documenti ancora per cinque anni almeno dopo che la targa è scaduta.

4

Alla persona che aderisce al contratto collettivo d'assicurazione concluso dal Cantone è rilasciato, insieme con la targa, il testo delle disposizioni più importanti del contratto.

Parte quarta:99 Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia100 Capo primo: Ufficio nazionale di assicurazione101 I. Veicoli a motore stranieri e rimorchi102

Art. 39

1 Gli articoli 39-49 si applicano ai danni cagionati sul territorio svizzero da veicoli a motore esteri.104 2

Esse si applicano per analogia se il detentore di un veicolo a motore estero o del rimorchio di tale veicolo deve rispondere, giusta l'articolo 69 della legge e l'articolo 2 della presente ordinanza, dei danni cagionati sul territorio svizzero da un rimorchio o da un veicolo rimorchiato.

3

Sono considerati esteri i veicoli che sono ammessi alla circolazione in base a una licenza di circolazione straniera e a targhe straniere.105 ...106 99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

102

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

103 Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

106 Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

Campo

d'applicazione

103

Cicolazione stradale 26

741.31


Art. 40

1 Nei limiti delle pretese che spettano loro per legge nei confronti del detentore del veicolo a motore responsabile, le parti lese possono chiedere il risarcimento all'Ufficio nazionale di assicurazione.

2

Il risarcimento può però essere preteso soltanto in misura uguale a quella prevista se l'incidente fosse stato cagionato da un veicolo svizzero. È fatto salvo l'articolo 42 capoverso 2.

3

Un credito che superi la garanzia minima svizzera è soddisfatto se: a. il veicolo che ha causato il danno proviene da uno Stato che prescrive una garanzia minima legale più elevata; oppure b. per il veicolo che ha causato il danno esiste, in base alla polizza d'assicurazione, una garanzia più elevata e nel Paese estero è garantita una garanzia equivalente.107

4

Per il resto, le pretese della parte lesa sono soggette alle medesime regole dell'azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 della legge.


Art. 41

108 1 Per il risarcimento dei danni giusta l'articolo 39 è competente l'Ufficio nazionale di assicurazione. Quest'ultimo è rappresentato da una società membro, da un assicuratore gerente o da un'impresa competente per la liquidazione del danno (rappresentante).

2

L'Ufficio nazionale di assicurazione designa il suo rappresentante sulla base degli accordi di cooperazione internazionali.

3

La cooperazione tra l'Ufficio nazionale di assicurazione e il suo rappresentante deve essere disciplinata contrattualmente.

4

L'Ufficio nazionale di assicurazione designa, entro 30 giorni, un altro rappresentante se: a. c'è un conflitto di interessi tra il rappresentante inizialmente designato e la parte lesa, tranne nel caso in cui l'assicuratore estero acconsenta alla liquidazione da parte del rappresentante inizialmente designato; b. è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della liquidazione del danno.

5

Se le parti lese non ancora risarcite hanno domicilio o dimora abituale all'estero, l'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il suo accordo, il rappresentante può incaricare un assicuratore estero o un

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Pretese di

risarcimento

Obbligo

di risarcimento

Assicurazione dei veicoli 741.31

27

Ufficio nazionale estero di assicurazione di liquidare il danno a nome dell'Ufficio nazionale di assicurazione, nella misura in cui gli interessati siano d'accordo.


Art. 42

1 Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta l'articolo 74 capoverso 2 lettera a LCStr, deve annunciare il sinistro immediatamente all'Ufficio nazionale di assicurazione con le seguenti indicazioni:109 a. incidente (luogo, data, ora, svolgimento dei fatti, persone coinvolte, testimoni e verbale dell'incidente);

b. danni (tipo e gravità); c. veicolo che ha causato il danno (tipo, marca, colore, targa, Stato di ammissione);

d. indicazione relativa all'esistenza di un rapporto di polizia.

2

Se la parte lesa viola in modo colpevole l'obbligo di dichiarazione, il risarcimento può essere ridotto nella misura equivalente agli esborsi supplementari a carico dell'Ufficio nazionale di assicurazione.


Art. 43

110 1 Il rappresentante deve notificare all'Ufficio nazionale di assicurazione i sinistri da lui trattati con le indicazioni che permettono a quest'ultimo di:

a. informare la parte lesa sul rappresentante che si occupa del sinistro;

b. controllare la corretta liquidazione del danno e il conto finale in conformità degli accordi tra gli uffici nazionali di assicurazione; c. stilare le statistiche decise dagli uffici nazionali di assicurazione e previste negli statuti dell'Ufficio nazionale di assicurazione.

2

Il rappresentante deve restituire la pratica all'Ufficio nazionale di assicurazione se:

a. c'è un conflitto di interessi con la parte lesa; b. a posteriori risulta che è competente un assicuratore estero diverso da quello inizialmente supposto; o 109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Obblighi delle

parti lese

Obblighi del

rappresentante

Cicolazione stradale 28

741.31

c. è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della liquidazione del danno.

3

L'Ufficio nazionale di assicurazione revoca al rappresentante la liquidazione del danno nei casi di cui al capoverso 2, se quest'ultimo non restituisce la pratica di sua iniziativa.

...111


Art. 44

1 Il conducente di un veicolo a motore estero deve, al momento di entrare in Svizzera, stipulare un'assicurazione di confine nella misura in cui non siano soddisfatte le condizioni giusta l'articolo 45.

2

L'assicurazione di confine garantisce al detentore del veicolo descritto nel documento e alle persone di cui è responsabile una protezione assicurativa, negli Stati elencati nell'attestato d'assicurazione, perlomeno corrispondente all'obbligo di garanzia minima previsto nel rispettivo Stato.

3

I premi sono fissati dall'Ufficio nazionale di assicurazione. Essi abbisognano dell'approvazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni private.

4

Attestati d'assicurazione di confine sono rilasciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.


Art. 45

1 I conducenti di veicoli a motore esteri non necessitano di un'assicurazione di confine se il risarcimento dei danni in Svizzera è garantito in base a un accordo dell'Ufficio nazionale svizzero di assicurazione con l'Ufficio nazionale estero di assicurazione per tutti i veicoli a motore:112 a. che hanno le targhe ordinarie dello Stato interessato; o b. per i quali al momento dell'entrata nel territorio svizzero è esibita una carta d'assicurazione internazionale (carta verde) valida per la Svizzera o un altro attestato estero d'assicurazione di confine sufficiente per la Svizzera.

2

L'Ufficio nazionale di assicurazione comunica all'Ufficio federale delle strade la lista degli Stati giusta il capoverso 1.

111 Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Assicurazione di

confine

Attestati di

assicurazione

equivalenti

Assicurazione dei veicoli 741.31

29


Art. 46

1 I veicoli a motore esteri sono ammessi a circolare in Svizzera finché è garantito il risarcimento dei danni giusta gli articoli 44 o 45.

2

Il conducente di un veicolo a motore estero deve portare con sé nel veicolo la carta internazionale di assicurazione (carta verde) o l'attestato d'assicurazione di confine e presentarla su richiesta agli organi di controllo, nella misura in cui la targa non valga quale attestato di assicurazione.


Art. 47

113 Se una manifestazione sportiva estera con veicoli a motore attraversa il territorio svizzero, il Cantone interessato può rilasciare la necessaria autorizzazione soltanto a condizione che un assicuratore autorizzato ad esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore garantisca un risarcimento sufficiente dei danni eventuali.

...114


Art. 48

1 Nei rapporti relativi agli incidenti cagionati da veicoli a motore esteri la polizia stabilisce i dati necessari alla ricerca della persona responsabile e del suo assicuratore.

2

I rapporti devono essere stilati senza indugio e una copia deve essere spedita all'Ufficio nazionale di assicurazione o al rappresentante con un duplicato o una copia della carta verde o dell'assicurazione di confine. Se non è possibile fotocopiare questi due ultimi documenti, il contenuto è annotato nel rapporto di polizia.115 3 Se il conducente del veicolo a motore estero non può presentare il documento richiesto (art. 44 e 45), nel rapporto deve essere menzionato questo fatto, con l'indicazione dei motivi addotti dal conducente, e stabilito se e presso quale impresa è stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile per il veicolo.

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

114 Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Obblighi dei

conducenti esteri

di veicoli

Manifestazioni

sportive con

veicoli a motore

Compiti della

polizia

Cicolazione stradale 30

741.31


Art. 49

Il sequestro e la confisca da parte della polizia o del giudice penale d'un veicolo a motore estero che abbia cagionato un danno oppure di altri oggetti trasportati dalla persona estera civilmente responsabile è possibile, a titolo di garanzia per le pretese di risarcimento legali dei danni cagionati da tale veicolo, soltanto su proposta dell'Ufficio nazionale di assicurazione.

II.116 Centro d'informazione
a 1 Per adempiere i propri compiti, il centro d'informazione (art. 79a LCStr) utilizza il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori della Confederazione.

2

Inoltre, esso tiene un registro separato contenente le seguenti informazioni:

a. gli istituti d'assicurazione autorizzati ad esercitare in Svizzera un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore e i mandatari per la liquidazione dei sinistri da loro designati all'estero (art. 79b LCStr); b. i servizi competenti per la liquidazione designati dalla Confederazione e dai Cantoni secondo l'articolo 73 capoverso 3 LCStr.

b
Le informazioni contenute nel registro secondo l'articolo 49a capoverso 2 sono accessibili online da parte dei centri d'informazione esteri al fine di individuare i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati dagli istituti d'assicurazione svizzeri all'estero.

c
Le informazioni contenute nel registro secondo l'articolo 49a capoverso 2 devono rimanere accessibili online per un periodo di sette anni dopo la scadenza dell'autorizzazione d'esercizio dell'istituto d'assicurazione, lo scioglimento del contratto tra l'assicuratore e il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri o la cessazione dell'attività del servizio competente per la liquidazione.

116 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Esclusione del

sequestro

Registro

Diritto d'accesso

Conservazione

dei dati

Assicurazione dei veicoli 741.31

31

d 1 Il centro d'informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni sociali le seguenti informazioni sul veicolo che avrebbe causato l'incidente: a. il nome e l'indirizzo dell'assicuratore di responsabilità civile e il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri nel Paese di domicilio della parte lesa, se la sede dell'assicuratore non è nello stesso Paese; b. il numero della polizza d'assicurazione e, se quest'ultima è scaduta, la data di scadenza della copertura assicurativa; c. il nome e l'indirizzo del detentore, nella misura in cui la parte lesa faccia valere un interesse preponderante; d. l'indirizzo del servizio designato dalla Confederazione o dal Cantone per la liquidazione dei sinistri, se il veicolo che ha causato il danno rientra nella responsabilità civile della Confederazione o del Cantone.

2

Le informazioni concernenti i veicoli a motore immatricolati in Svizzera sono rilasciate a condizione che l'incidente non sia avvenuto più di sette anni prima. Se un veicolo a motore è immatricolato all'estero, le informazioni che lo concernono sono rilasciate se accessibili presso il centro d'informazione del Paese in questione.

3

Le informazioni sono rilasciate secondo l'articolo 126 OAC117.

Capo secondo: Fondo nazionale di garanzia118 I. Velocipedi esteri119

Art. 50

1 I velocipedi esteri abbisognano di un autocollante per velocipedi (art. 34 cpv. 2) se sono regolarmente utilizzati per recarsi in Svizzera.

Per quanto riguarda l'assicurazione, ai ciclomotori esteri si applicano per analogia le prescrizioni sui veicoli a motore esteri (art. 39 segg.).

2

Se l'utilizzatore di un velocipede straniero sprovvisto dell'autocollante causa un danno in Svizzera, si applicano le regole seguenti:

117 RS 174.51 118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

119 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Rilascio

d'informazioni

Cicolazione stradale 32

741.31

a. la parte lesa può far valere il diritto al risarcimento che gli sarebbe spettato se il velocipede che ha causato il danno fosse stato munito di un autocollante valevole; b. spetta al Fondo nazionale di garanzia risarcire i danni.

3

Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli autoveicoli esteri, equiparati ai velocipedi giusta l'articolo 37.

4

Alle manifestazioni sportive estere con velocipedi, che attraversano il territorio svizzero, si applica per analogia l'articolo 47.

...120


Art. 51


121

II. Veicoli non identificati o non assicurati122

Art. 52

1 Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta l'articolo 76 capoverso 2 lettera a LCStr, deve:123 a. annunciare

immediatamente

il

sinistro al Fondo nazionale di garanzia e fornire tutte le indicazioni necessarie per la ricerca delle persone che hanno causato il danno e sono civilmente responsabili;124 b. presentare la conferma che è stato allestito un rapporto di polizia.

2

Se viola in modo colpevole tale obbligo di dichiarazione, il risarcimento può essere ridotto in misura adeguata.

3

In caso di danni materiali causati da veicoli a motore, rimorchi o velocipedi non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammonta a 1000 franchi.125 120 Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

121 Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

122 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Incombenze

della parte lesa;

franchigia

Assicurazione dei veicoli 741.31

33

4

Se è contestata l'assenza di un assicuratore di responsabilità civile tenuto a versare le prestazioni, il Fondo nazionale di garanzia deve indennizzare anticipatamente la parte lesa.126

Art. 53

127 1 Il risarcimento dei danni secondo l'articolo 76 capoverso 2 lettera a LCStr spetta al Fondo nazionale di garanzia. Quest'ultimo è rappresentato da una società membro, da un assicuratore gerente o da un'impresa competente per la liquidazione del danno (rappresentante).

2

Il Fondo nazionale di garanzia designa il suo rappresentante sulla base degli accordi di cooperazione internazionali.

3

La cooperazione tra il Fondo nazionale di garanzia e il suo rappresentante deve essere disciplinata contrattualmente.

4

Il Fondo nazionale di garanzia designa un altro rappresentante se: a. c'è un conflitto di interessi tra il rappresentante inizialmente designato e la parte lesa; b. è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della liquidazione del danno.

5

Il rappresentante deve fornire al Fondo nazionale di garanzia le indicazioni necessarie per permettere a quest'ultimo di:

a. informare la parte lesa sul rappresentante che si occupa del sinistro;

b. controllare la corretta liquidazione del danno e il conto finale.

6

Il Fondo nazionale di garanzia revoca al rappresentante la liquidazione del danno nei casi di cui all'articolo 4, se quest'ultimo non restituisce la pratica di sua iniziativa.


Art. 54

128 1 Sono escluse dal risarcimento previsto dall'articolo 76 capoverso 2 lettera a LCStr e dagli articoli 50-53 della presente ordinanza le pretese delle persone lese che non hanno la cittadinanza svizzera né erano domiciliate in Svizzera al momento dell'incidente.

126 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Obbligo di

risarcimento

Parti lese estere

Cicolazione stradale 34

741.31

2

Sono fatti salvi:

a. le convenzioni internazionali deroganti; b. gli accordi riconosciuti dall'Ufficio federale delle strade tra il Fondo nazionale di garanzia e fondi nazionali esteri di garanzia; c. altri casi in cui è accordata la reciprocità.

III.129 Organismo d'indennizzo
a 1 Se sono fatte valere pretese di responsabilità civile presso l'organismo d'indennizzo (art. 79d LCStr), quest'ultimo esamina se sono date le condizioni per la liquidazione della pratica. Se necessario, informa immediatamente i servizi seguenti che gli è pervenuta una pretesa d'indennizzo a cui risponderà entro un termine di due mesi:

a. l'istituto d'assicurazione presso il quale è assicurato il veicolo che ha causato il danno; b. il mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in Svizzera dall'assicuratore estero presso il quale è assicurato il veicolo che ha causato il danno, se la polizza è stata emessa all'estero;

c. l'organismo d'indennizzo dello Stato in cui è stata emessa la polizza assicurativa; d. la persona che ha causato l'incidente se è nota; e. l'Ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel quale si è verificato l'incidente, se il veicolo che ha causato l'incidente normalmente non è stazionato nello Stato in questione; f.

il servizio competente per la liquidazione della Confederazione o del Cantone responsabile, se il veicolo che ha causato il danno rientra nella loro responsabilità civile; g. l'Ufficio federale delle assicurazioni private.

2

L'organismo d'indennizzo regola le pretese d'indennizzo secondo il diritto applicabile, se l'istituto d'assicurazione o il mandatario per la liquidazione dei sinistri non forniscono, entro due mesi dal giorno in cui riceve la domanda d'indennizzo, una risposta motivata a questa domanda o una proposta motivata d'indennizzo. Tiene conto al riguardo delle prestazioni delle assicurazioni sociali.

129 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Assicurazione dei veicoli 741.31

35

3

Se l'organismo d'indennizzo di un altro Stato informa l'organismo d'indennizzo svizzero che gli è pervenuta una domanda d'indennizzo concernente una polizza emessa in Svizzera, quest'ultimo informa l'Ufficio federale delle assicurazioni private.

IV.130 Insolvenza dell'assicuratore
b 1 Se un istituto d'assicurazione autorizzato ad esercitare un'assicurazione di responsabilità civile in Svizzera va in fallimento, il Fondo nazionale di garanzia assume la responsabilità dei danni.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni private regola le modalità nei singoli casi.

3

Se risarcisce i danni causati all'estero da un veicolo a motore o un rimorchio assicurato presso un istituto d'assicurazione svizzero che è andato in fallimento, l'Ufficio nazionale di assicurazione esercita il regresso nei confronti del Fondo nazionale di garanzia.

Capo terzo:

Disposizioni comuni per l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia131

Art. 55

132 1 Gli statuti dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia nonché le relative modifiche devono essere approvate dall'Ufficio federale delle strade.

2

In merito alle controversie tra l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia o tra loro e i rispettivi membri decide l'Ufficio federale delle strade.


Art. 56

1 Qualora non sia stabilito se in definitiva il danno sia risarcito da un assicuratore estero, la liquidazione del danno è, nei limiti di quanto sarà presumibile, a carico dell'Ufficio nazionale di assicurazione o del Fondo nazionale di garanzia. In caso di dubbio il danno è risarcito dal 130 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Statuti,

controversie

Relazioni tra i

diversi enti

interessati

Cicolazione stradale 36

741.31

Fondo nazionale di garanzia. In ogni caso è trattenuta la franchigia giusta l'articolo 52 capoverso 3 fino alla liquidazione definitiva.

2

Se risulta definitivamente che nessun assicuratore estero ha l'obbligo di risarcimento per il danno a carico dell'Ufficio nazionale di assicurazione giusta il capoverso 1, quest'ultimo ha diritto di regresso nei confronti del Fondo nazionale di garanzia.

3

Se gli esborsi sono stati provvisoriamente coperti dal Fondo nazionale di garanzia e risulta in seguito un obbligo di risarcimento da parte di un Ufficio nazionale estero di assicurazione, nei confronti di quest'ultimo il Fondo nazionale di garanzia ha diritto di regresso. L'Ufficio nazionale di assicurazione rifonde alla parte lesa la franchigia trattenuta non appena riceve dall'estero il pagamento in virtù del regresso.

4

L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia sono obbligati a comunicarsi a vicenda tutti i fatti che motivano un diritto di regresso giusta i capoversi 2 e 3.


Art. 57


133

...134


Art. 58

1 L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia calcolano i rispettivi contributi dei detentori di veicoli a motore in base al risarcimento totale dei danni e al rimanente esborso per un anno civile.136 Essi tengono conto dei pagamenti a titolo di risarcimenti dei danni e delle riserve per danni secondo il fabbisogno per sinistri in sospeso e della prevista modificazione dell'esborso per i danni.

2

Allo scopo di determinare il contributo di base per ogni veicolo assicurato, l'importo calcolato giusta il capoverso 1 è diviso per il numero dei veicoli a motore in circolazione il 30 settembre dell'anno precedente.


Art. 59

1 I detentori dei veicoli a motore, tranne Confederazione e Cantoni, versano annualmente:

133 Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

134 Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Calcolo dei

contributi dei

detentori di

veicoli a

motore135

Versamento

dei contributi137

Assicurazione dei veicoli 741.31

37

a. la metà del contributo di base per ogni motoveicolo, ad eccezione dei ciclomotori, e per ogni licenza di circolazione collettiva per motoveicoli;

b. il contributo di base per ogni veicolo leggero a motore, ad eccezione dei motoveicoli, e per ogni licenza di circolazione collettiva, ad eccezione di quella per motoveicoli e rimorchi; c. il doppio del contributo di base per ogni veicolo pesante a motore.138

2

Il contributo è dovuto per un anno oppure, se il veicolo è assicurato per una durata più breve, in misura proporzionale. È determinante il contributo di base dell'anno in cui comincia il periodo assicurativo.

3

Gli interessi sui contributi rimangono all'Ufficio nazionale di assicurazione, al Fondo nazionale di garanzia e agli assicuratori quale margine di sicurezza.

4

Alla decisione di approvazione si applica per analogia l'articolo 46 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori139.

a 1 Ogni anno entro fine marzo il Controllo federale dei veicoli comunica all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia il numero dei veicoli assicurati per ogni assicuratore, la categoria dei veicoli e il numero di giorni durante i quali i singoli veicoli sono stati assicurati nel corso dell'anno precedente.141 2

I veicoli utilizzati nella circolazione stradale con targhe provvisorie temporanee o professionali non sottostanno alle prescrizioni del capoverso 1.

b 1 Ogni assicuratore di responsabilità civile per veicoli a motore autorizzato ad esercitare in Svizzera comunica annualmente, entro fine marzo, all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia:

a. il numero dei veicoli assicurati, che sono immatricolati con targhe temporanee o provvisorie, per categoria di veicoli (motoveicoli esclusi i ciclomotori, veicoli a motore leggeri esclusi i motoveicoli, veicoli a motore pesanti); 138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

139 RS 961.01 140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Obblighi del

Controllo

federale dei

veicoli140

Obblighi

dell'assicuratore

Cicolazione stradale 38

741.31

b. il numero di giorni durante i quali i singoli veicoli sono stati assicurati nel corso dell'anno precedente; c. il numero di targhe professionali di cui garantisce la copertura.142

2

Gli assicuratori riscuotono i contributi contemporaneamente ai premi.

3

Essi trasferiscono tali contributi all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia entro 30 giorni dall'allestimento della fattura.143

c144 Le prestazioni delle assicurazioni sociali e le prestazioni d'indennizzo
dell'Ufficio nazionale di assicurazione o del Fondo nazionale di garanzia sono coordinate secondo gli articoli 72-75 della legge federale del 6 ottobre 2000145 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.

Parte quinta146: Disposizioni penali

Art. 60

1.

Chi non si munisce di un permesso prescritto dalla presente ordinanza, chi non restituisce per tempo all'autorità le targhe relative a una licenza temporanea oppure il permesso per l'uso di un veicolo di riserva, è punito con l'arresto o con la multa.147 2.

Chi non osserva le restrizioni, le condizioni o i termini ai quali sono sottoposti i permessi o le licenze di circolazione speciali ai sensi della presente ordinanza, in particolare chi non rispetta quanto dispone l'articolo 14 capoverso 1 sull'uso dei veicoli con targhe trasferibili, chi fa uso di targhe professionali senza esserne autorizzato, non porta seco i documenti richiesti nell'articolo 24 capoverso 6148 o fa uso di un veicolo munito di targhe professionali per corse non ammesse dalla 142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

144 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

145 RS

830.1

146 Originaria parte settima.

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

148 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Coordinamento

delle prestazioni

Assicurazione dei veicoli 741.31

39

presente ordinanza,149 è punito con l'arresto o con la multa.

3.

Chi guida uno dei veicoli equiparati ai velocipedi, secondo l'articolo 37 lettere a e b, non munito di un contrassegno valido,150

chi circola regolarmente in Svizzera con un velocipede estero non munito di un contrassegno valido, è punito con l'arresto o con la multa.

4.

Chi importa in Svizzera targhe estere per veicoli a motore al fine di adoperarle eludendo le prescrizioni in vigore, è punito con l'arresto o con la multa. Le autorità doganali possono confiscare le targhe che ritengono destinate ad uso illecito e trasmetterle all'autorità cantonale competente per l'ulteriore chiarimento dei fatti; questa procederà al ritiro definitivo se l'intenzione di usarle in tal modo è accertata.151 152 5.

La pena prevista per l'autore dell'infrazione è comminata anche al detentore del veicolo o al titolare d'una licenza di circolazione collettiva o alle persone che dispongono, in loro vece, del veicolo o della licenza se essi conoscono o, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, avrebbero dovuto conoscere l'infrazione.

6.

Le disposizioni penali che precedono non si applicano se la infrazione è punibile in conformità alla legge.

Parte sesta:153 Disposizioni introduttive e transitorie154 Capo 1: Disposizioni generali

Art. 61

1 Gli articoli 58 a 89155 della legge (responsabilità civile e assicurazione) e la presente ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 1960; così pure gli articoli 96, 97 e 99 numero 4 della legge (disposizioni penali). Sono riservate le eccezioni previste nel capoverso 2 e negli articoli 68 a 75.

2

Gli articoli 62 a 67 della presente ordinanza entrano in vigore il 20 novembre 1959.

149 Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

150 Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

151 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

153 Originaria parte ottava.

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

155 Gli art. 78 e 85 sono abrogati.

Entrata in vigore

Cicolazione stradale 40

741.31

3

Le disposizioni relative alla responsabilità civile e all'assicurazione, contenute nella legge e nella presente ordinanza, non si applicano ai danni cagionati prima che esse entrassero in vigore.


Art. 62

1 Le disposizioni che seguono si applicano ai contratti di assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore, stipulati, secondo le vecchie norme, per adempiere all'obbligo legale d'assicurazione e che non scadono avanti del 1° gennaio 1960.

2

L'assicuratore deve comunicare per iscritto allo stipulante: a. le nuove condizioni generali d'assicurazione approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni private; b. il premio lordo dovuto dallo stipulante, nel caso d'adattamento del contratto alle condizioni fissate dalla legge, secondo la nuova tariffa approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private (senza le deduzioni accordate per il periodo trascorso senza incidenti); c. il contenuto essenziale dei due articoli che seguono (diritto di disdire il contratto secondo l'art. 63 cpv. 1 e conseguenze dell'omissione).

3

Spetta all'assicuratore provare in che giorno lo stipulante ha ricevuto questa comunicazione.


Art. 63

1 Se un adattamento del contratto alla nuova legislazione sulla circolazione stradale, conformemente all'articolo 64 capoverso 2, richiede un premio lordo (art. 62 cpv. 2 lett. b) superiore al premio dovuto finora (premio secondo la tariffa, dedotto un eventuale sconto per più veicoli) lo stipulante può disdire il contratto, con lettera raccomandata, entro 20 giorni dalla ricevuta della comunicazione dell'assicuratore prevista nell'articolo 62 capoverso 2. La disdetta è considerata tempestiva se la lettera per l'assicuratore è consegnata alla posta svizzera al più tardi il giorno in cui scade il termine.

2

Lo stipulante che senza sua colpa omette di disdire il contratto, può provvedervi subito dopo che l'impedimento è cessato.

3

Il contratto cessa di esser valido il quattordicesimo giorno dopo la disdetta, ma non prima del 1° gennaio 1960. Il premio già pagato per un periodo successivo deve essere restituito allo stipulante.

4

L'assicuratore può annunciare all'autorità cantonale la cessazione dell'assicurazione subito dopo aver ricevuto notizia della disdetta; l'avviso dell'assicuratore non diviene però efficace prima del 1° gennaio 1960. Se lo stipulante non consegna all'autorità cantonale un Contratti

d'assicurazione

in vigore finora.

Avviso allo

stipulante

Disdetta

dei contratti

d'assicurazione

in vigore

Assicurazione dei veicoli 741.31

41

nuovo attestato d'assicurazione entro il 5 gennaio, la licenza di circolazione e le targhe del veicolo sono ritirate dalla polizia.

5

Se il contratto d'assicurazione scade solo dopo il 31 dicembre 1959, l'assicuratore deve accordare, per gli incidenti avvenuti dopo tale data e sino alla scadenza del contratto, la medesima garanzia che se il contratto fosse stato adattato secondo l'articolo 64. Lo stipulante deve pagare, per il periodo di durata del contratto successivo al 31 dicembre 1959 e sino al 31 marzo 1960, al massimo (art. 65 cpv. 1), una parte proporzionata del premio previsto nel contratto. L'assicuratore deve restituire allo stipulante quanto ha pagato in più.


Art. 64

1 Sono adattati automaticamente alla nuova legislazione sulla circolazione stradale, conformemente al capoverso 2, i contratti per i quali l'adattamento non implica un aumento del premio lordo (art. 62 cpv. 2 lett. b). Per gli altri contratti, lo stipulante può chiedere l'adattamento consegnando una dichiarazione scritta. Se lo stipulante, dopo aver ricevuto la comunicazione prevista dall'articolo 62 capoverso 2 paga il nuovo premio o omette di disdire il contratto, si ritiene ch'egli abbia acconsentito all'adattamento del medesimo.

2

In questi casi, il contratto è rinnovato con le modificazioni seguenti: a. Per i danni cagionati a partire dal 1° gennaio 1960, l'assicurazione, nella misura dell'obbligo previsto dalla legge e, in particolare, sino a concorrenza degli importi minimi, sopperisce alla responsabilità civile del detentore e delle persone per le quali è responsabile secondo la detta legge; restano riservati gli importi maggiori stipulati dalle parti.

b. Le nuove condizioni generali d'assicurazione approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni private sostituiscono le precedenti condizioni generali. Quelle attualmente in vigore restano però valide in quanto siano più favorevoli per lo stipulante.

c. Le clausole speciali previste da un contratto e contrarie alla nuova tariffa approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private, in particolare quelle relative a uno sconto per più veicoli sono abrogate; le altre clausole speciali del contratto restano valide.

d. Lo stipulante deve pagare il nuovo premio comunicato dall'assicuratore.


Art. 65

Adattamento

dei contratti

d'assicurazione

in vigore

Comunicazione

ritardata

dell'assicuratore

Cicolazione stradale 42

741.31

1

Se lo stipulante non riceve prima del 16 marzo 1960 la comunicazione dell'assicuratore conforme all'articolo 62 capoverso 2 egli non è più legato dal contratto dopo il 31 marzo 1960.

2

L'assicuratore deve però, sino a che è valido l'attestato d'assicurazione rilasciato sulla base del contratto, accordare allo stipulante la garanzia assicurativa come se il contratto fosse stato adattato, in conformità dell'articolo 64, alla nuova legislazione sulla circolazione stradale. 3

L'assicuratore può liberarsi dall'obbligo previsto nel capoverso 2 informando l'autorità cantonale, 14 giorni almeno dopo aver avvisato lo stipulante, che l'attestato d'assicurazione è revocato. Il momento in cui cessa l'obbligo dell'assicuratore è determinato dall'articolo 66 capoverso 3.


Art. 66

1 Gli attestati d'assicurazione per veicoli a motore, consegnati alle autorità cantonali avanti del 1° gennaio 1960, restano validi con riserva di quanto dispone il capoverso 2. L'assicuratore non può opporre alla parte lesa il fatto che il contratto sul quale l'attestato si basa non è stato adattato.

2

I precedenti attestati d'assicurazione cessano di essere validi: a. se l'assicuratore annuncia alle autorità che il contratto d'assicurazione è sospeso o cessato;

b. se l'assicuratore revoca l'attestato d'assicurazione secondo l'articolo 65 capoverso 3; c. se la licenza di circolazione e le targhe di controllo del veicolo sono consegnate all'autorità; d. se lo stipulante presenta un nuovo attestato d'assicurazione dopo che il precedente contratto è scaduto o ha cessato di essere impegnativo per lo stipulante secondo l'articolo 65 capoverso 1.

3

La sospensione o la cessazione del contratto d'assicurazione possono essere opposte alle parti lese: a. 14 giorni dopo il ricevimento della notificazione, se l'attestato d'assicurazione era valido avanti del 1° gennaio 1960 e l'assicuratore ha effettuato la notificazione alle autorità entro il 31 marzo 1960; b. 60 giorni dopo il ricevimento della notificazione, negli altri casi.

Attestati

d'assicurazione

Assicurazione dei veicoli 741.31

43

4

L'autorità cantonale informa il precedente assicuratore d'un veicolo a motore se lo stipulante consegna un nuovo attestato d'assicurazione d'un altro assicuratore. Essa non è tenuta a farlo se l'assicuratore precedente annuncia la cessazione o la sospensione del contratto.


Art. 67

Se, oltre al contratto d'assicurazione prescritto dalla legge (contratto di base) e allo scopo di aumentare le somme assicurate, un contratto complementare è stato stipulato per un veicolo a motore con un secondo assicuratore, quest'ultimo può esigere, per il periodo successivo al 31 dicembre 1959, soltanto il premio corrispondente al rischio diminuito ch'egli deve ancora sopportare e che va calcolato secondo la tariffa approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private; allo stipulante deve essere rimborsato l'importo pagato in più. Per stabilire il premio spettante al secondo assicuratore, la diminuzione del rischio ch'egli deve sopportare e determinante solo in quanto essa avvenga in seguito all'adattamento o alla sostituzione, per legge, del contratto di base.

Capo secondo: Casi speciali

Art. 68

1 Le disposizioni concernenti la responsabilità civile e l'assicurazione previste dalla legge e dalla presente ordinanza si applicano dal 1° gennaio 1961 alle categorie di veicoli a motore per i quali non era prescritto sinora l'obbligo dell'assicurazione e cioè: a. alle trattrici agricole e alle macchine semoventi agricole la cui velocità non può superare i 20 km/h; b. alle macchine semoventi industriali la cui velocità non può superare i 10 km/h;

c. ai carri a mano provvisti di motore.

2

Le licenze di circolazione e le targhe di controllo o i contrassegni prescritti per questi veicoli sono rilasciati dai Cantoni a partire dal 1° ottobre 1960, purché l'assicurazione prescritta sia stata conclusa con effetto dal 1° gennaio 1961, al più tardi.


Art. 69

1 L'articolo 11 entra in vigore il 1° gennaio 1960, con riserva delle disposizioni seguenti.

2

Il detentore d'un autoveicolo usato per il trasporto di persone a titolo professionale o noleggiato professionalmente a conducenti deve far iscrivere entro il 30 aprile 1960 nella licenza di circolazione il necesContratti

complementari

d'assicurazione

della responsabilità civile

Trattrici agricole, macchine

semoventi, carri

a mano provvisti

di motore

Rischi speciali

Cicolazione stradale 44

741.31

sario permesso se la licenza è stata rilasciata secondo le vecchie norme. Il permesso è rilasciato solo se l'inclusione dei rischi maggiori nell'assicurazione della responsabilità civile risulta dall'attestato d'assicurazione precedente o da una dichiarazione dell'assicuratore da consegnare all'autorità.

3

L'articolo 11 capoverso 2 si applica agli autoveicoli con più di 8 posti, compreso quello del conducente, e per i quali una licenza di circolazione è stata rilasciata secondo le vecchie norme, se un nuovo attestato d'assicurazione per il veicolo è presentato alle autorità dopo il 1° gennaio 1960.

4

Le disposizioni della presente ordinanza concernenti il trasporto di merci pericolose (art. 11 cpv. 1 lett. c e art. 12) entrano in vigore il 1° gennaio 1961. Per i veicoli destinati al trasporto di tali merci l'autorizzazione prescritta può essere annotata nella licenza di circolazione a partire dal 1° ottobre 1960. L'esistenza della copertura assicurativa prescritta, operante a partire dal 1° gennaio 1961 al più tardi, deve essere provata con un nuovo attestato d'assicurazione; è riservato il capoverso 5.

5

I contratti stipulati, mentre era in vigore la legislazione precedente, con un secondo assicuratore al fine di completare l'assicurazione prescritta alla legge e di coprire i rischi inerenti al trasporto di merci pericolose, possono essere mantenuti, se sono sufficienti, per soddisfare alle esigenze previste dall'articolo 11 capoverso 1 lettera c. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prende le disposizioni necessarie per applicare questa regola.


Art. 70

1 Le licenze di circolazione per i rimorchi destinati al trasporto di persone possono essere rilasciate a partire dal 1° dicembre 1959 soltanto se un attestato d'assicurazione valido dal 1° gennaio 1960 al più tardi è stato presentato alle autorità ai sensi dell'articolo 69 capoverso 3 della legge.

2

Le licenze di circolazione per i rimorchi di questo genere, che sono state rilasciate prima del 1° dicembre 1959, cessano di esser valide il 31 gennaio 1960 e devono essere sostituite con nuove licenze.


Art. 71

1 Le disposizioni sull'obbligo dell'assicurazione per le aziende dell'industria dei veicoli a motore (art. 71 cpv. 2 L e art. 27, 28 e 29 della presente O) entrano in vigore il 1° luglio 1960.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni dà alle autorità cantonali le istruzioni necessarie per l'applicazione di queste disposizioni.

Rimorchi per il

trasporto di

persone

Assicurazione

per le aziende

dell'industria dei

veicoli a motore

Assicurazione dei veicoli 741.31

45


Art. 72


156



Art. 73

1 Le disposizioni sull'assicurazione di responsabilità civile per i velocipedi svizzeri (art. 70 L e art. 34, 35 e 36 della presente O) sono applicabili dal 1° gennaio 1960 per i velocipedi muniti del contrassegno per il 1960 e, in maniera generale, dal 16 maggio 1960. I Cantoni fissano la forma dei contrassegni per il 1960.

2

I precedenti contratti collettivi per l'assicurazione di responsabilità civile dei velocipedi devono essere adattati alle nuove disposizioni prima che siano consegnati i contrassegni per l'anno 1960.

3

I contrassegni per il 1959 restano validi sino a che non sono sostituiti da quelli per il 1960, ma non oltre il 15 maggio 1960. Sino a che il contrassegno per il 1959 è valido, l'assicuratore non può opporre agli aventi diritto né la cessazione del contratto dell'assicurazione di responsabilità civile, in base al quale il contrassegno è stato rilasciato, né la fine del periodo d'assicurazione fissato nel contratto.

4

Le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati da veicoli esteri (art. 51) entrano in vigore il 16 maggio 1960. In quanto queste disposizioni si applicano ai veicoli esteri equiparati ai velocipedi, esse sono valide dal giorno in cui la presente ordinanza entra in vigore per i veicoli svizzeri dello stesso genere.


Art. 74

Le disposizioni concernenti i ciclomotori, contenute negli articoli 37 e 38, entrano in vigore contemporaneamente alle prescrizioni tecniche e amministrative che saranno emanate per questi veicoli.


Art. 75

Le disposizioni secondo cui la Confederazione risarcisce i danni cagionati da veicoli usati illecitamente o i cui detentori non sono identificati o non sono assicurati (art. 75 cpv. 3 e 4157, e art. 76 L; come pure gli art. 52, 53 e 54 della presente O) non si applicano per i danni cagionati prima che le disposizioni della legislazione sulla circolazione stradale, relative all'assicurazione, siano entrate in vigore per i veicoli della categoria alla quale appartiene quello che ha causato il danno.

156 Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 1983 (RU 1983 1655).

157 L'art. 75 ha un nuovo testo. Ora la Confederazione non risarcisce più i danni cagionati da veicoli usati illecitamente.

Velocipedi

Ciclomotori

Veicoli usati illecitamente,

danneggiatori

non identificati o

non assicurati

Cicolazione stradale 46

741.31

Capo terzo: Disposizioni finali

Art. 76

Con l'entrata in vigore di disposizioni della presente ordinanza sono abrogate le corrispondenti disposizioni precedenti, in particolare l'articolo 28 dell'ordinanza di esecuzione della legge federale del 15 marzo 1932 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, del 25 novembre 1932158, il decreto del Consiglio federale del 29 gennaio 1957159 concernente il risarcimento dei danni causati da autoveicoli esteri e il decreto del Consiglio federale del 6 giugno 1958160 concernente le licenze di circolazione collettive per gli autoveicoli e i rimorchi.

a161 1 L'Ufficio federale delle strade162 può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza. In casi speciali può ammettere eccezioni a singole disposizioni se non ne conseguono pregiudizi per il risarcimento dei danni.

2

Esso prende decisioni di carattere generale, di norma dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate.

b163 1 Per il risarcimento dei sinistri ancora pendenti e avvenuti prima del 1° gennaio 1981, gli assicuratori percepiscono un contributo supplementare unico che deve essere approvato dall'Ufficio federale delle assicurazioni private.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni private emana la decisione d'approvazione del contributo per il 1981 secondo gli articoli 54a e 76b capoverso 1 il più tardi alla fine del mese di ottobre del 1980.


Art. 77

164 1 Se il periodo assicurativo per l'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore inizia prima del 1° gennaio 1997 e dura al massimo fino al 31 dicembre 1997, il contributo per gli esborsi dell'assicu158 [CS 7 556. RU 1969 811 art. 36 n. 4 n. 1]

159 [RU 1957 82] 160 [RU 1958 298] 161 Introdotto dal n. I del DCF del 5 set. 1967 (RU 1967 1329). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

162 Nuova espressione giusta il n. 10 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

163 Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1511).

164 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

Abrogazione di

disposizioni

vigenti

Eccezioni,

istruzioni

Disposizione

transitoria della

revisione del

1980

Disposizioni

transitorie relative alla revi-

sione del 1995

Assicurazione dei veicoli 741.31

47

ratore in caso di danni cagionati da veicoli sconosciuti o non assicurati è riscosso giusta il diritto previgente (art. 54a).

2

I contributi per l'Ufficio nazionale di assicurazione sono riscossi la prima volta con il premio per i contratti d'assicurazione, il cui periodo assicurativo inizia a decorrere dal 1° gennaio 1997 o più tardi.

3

Gli assicuratori autorizzati a operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore comunicano, al più tardi il 31 marzo 1996, al Controllo federale DDPS dei veicoli il loro effettivo al 1° gennaio 1996.

4

In deroga all'articolo 59a capoverso 1, il Controllo federale DDPS dei veicoli deve notificare nel 1996 soltanto per fine aprile il numero dei veicoli assicurati per ogni assicuratore e categoria di veicoli nonché il numero dei giorni durante i quali i singoli veicoli sono stati assicurati nel corso dell'anno precedente.

Circolazione stradale 741.31

48

Disposizioni finali della modificazione del 15 ottobre 1975165 1

I contratti di assicurazione devono essere adattati - sotto riserva del capoverso 3alle nuove disposizioni entro il 1° gennaio 1976. Per quel che concerne i contratti in vigore, l'assicuratore deve comunicare, per iscritto, allo stipulante, al più tardi 25 giorni avanti il 1° gennaio 1976:

a. i minimi di assicurazione prescritti dal Consiglio federale giusta l'articolo 64 della legge;

b. le modificazioni delle condizioni generali di assicurazione richieste dalla revisione della legge; c. i premi base approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni private, senza deduzione per anno esente da incidenti o senza supplemento a causa di incidenti. Questa indicazione può figurare nella fattura del premio.

Inoltre l'assicuratore deve rendere attento lo stipulante sui suoi diritti ai sensi dei capoversi 2 e 4.

2

Se il premio di base della tariffa (cpv. 1 lett. c) è modificato, lo stipulante può denunciare il contratto per iscritto entro il 31 dicembre 1975. La disdetta avviene in tempo se la comunicazione all'assicuratore è consegnata al più tardi l'ultimo giorno del termine a un ufficio delle poste svizzere. Se lo stipulante omette di disdire il contratto, ciò vale come consenso all'adattamento del contratto. In caso di disdetta, il contratto spira il 31 dicembre 1975. Quanto alla cessazione dell'assicurazione nei confronti delle parti lese, vale l'articolo 68 capoversi 2 e 3 della legge.

3

Nel caso di contratti i cui premi scadono nel corso del 1976, l'assicuratore può notificare agli stipulanti le informazioni previste dal capoverso 1, 25 giorni al più tardi avanti la scadenza annuale dell'assicurazione. Se l'assicuratore fa uso di questa possibilità, sono applicabili ai danni che si producono dal 1° gennaio 1976 in poi le disposizioni della legge inerenti alla responsabilità civile e all'assicurazione, in vigore a partire da questo momento, segnatamente per quel che concerne i minimi di assicurazione prescritti. Quanto alla disdetta del contratto d'assicurazione vale per analogia il capoverso 2.

4

Se la comunicazione che l'assicuratore deve fare ai sensi dei capoversi 1 e 3 non avviene entro i termini prescritti, lo stipulante non è più legato dal contratto per il periodo ulteriore al 31 dicembre 1975, rispettivamente dopo la scadenza del periodo d'assicurazione. L'assicuratore è tuttavia tenuto a fornire la sua garanzia fintanto che l'attestato d'assicurazione stabilito secondo il contratto è valevole, come se il contratto fosse stato adattato alle nuove disposizioni ai sensi del capoverso 1.

5

I contratti d'assicurazione di responsabilità civile per i velocipedi e i veicoli equiparati devono essere adattati alle nuove disposizioni prima che vengano consegnati i contrassegni per l'anno 1976.

165 RU 1975 1857

Assicurazione dei veicoli 741.31

49

6

I contrassegni per l'anno 1975 restano validi fintanto che non saranno sostituiti da un contrassegno per l'anno 1976, ma non oltre il 31 maggio 1976. Fintanto che il contrassegno per l'anno 1975 è valevole, restano applicabili le disposizioni del precedente contratto d'assicurazione di responsabilità civile.

7

Le clausole speciali di un contratto d'assicurazione non sono toccate dall'adattamento nella misura in cui non siano contrarie alla legge, alla presente ordinanza oppure alle nuove condizioni generali di assicurazione.

Disposizione finale della modificazione del 24 maggio 1989166 Le autorità cantonali conservano i documenti per velocipedi finora riempiti (finora art. 38 OAV) per ancora almeno due anni dalla scadenza del contrassegno.

Disposizioni finali della modificazione del 1o luglio 1992167 1

I titolari delle licenze di circolazione collettive rilasciate secondo il diritto vigente devono soddisfare le nuove condizioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente modificazione.

2

I Cantoni devono introdurre i nuovi attestati d'assicurazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modificazione. Già prima di questa data possono accettare gli attestati di assicurazione allestiti secondo le nuove disposizioni.

3

Dopo l'introduzione dei nuovi attestati d'assicurazione, gli assicuratori potranno utilizzare ancora per tre anni i differenti attestati d'assicurazione allestiti secondo il vecchio diritto. Il Cantone può annunciare all'assicuratore le nuove entrate in circolazione e le messe fuori circolazione secondo il nuovo diritto oppure mediante i tagliandi 2 e 5168 (secondo il diritto vigente).

Disposizioni finali della modifica del 14 gennaio 2004169 1

I nuovi minimi di assicurazione sono applicabili a tutti i sinistri che si verificano a partire dal 1° gennaio 2005.

2

L'assicuratore è autorizzato ad adeguare i premi se la presente modifica gli impone prestazioni supplementari.

3

Gli aumenti di premi ai sensi del capoverso 2 devono essere notificati per scritto all'assicurato al più 30 giorni prima della loro entrata in vigore. L'assicurato ha successivamente il diritto di disdire il contratto. L'assicuratore deve menzionare questo diritto dio disdetta nella notifica di aumento dei premi. La disdetta è valida se 166 RU 1989 1193 167 RU 1992 1338 168 RU 1967 1329 169 RU

2004 649 (in vigore dal 1° nov. 2004).

Circolazione stradale 741.31

50

perviene all'assicuratore almeno un giorno prima dell'entrata in vigore dell'aumento dei premi.

Assicurazione dei veicoli 741.31

51

Allegato 1170 Attestati d'assicurazione A. Attestati d'assicurazione per veicoli a motore 1. Gli attestati d'assicurazione sono larghi 14,8 cm e alti 21 cm (formato A5). Deve essere impiegata carta fotocopiabile e riproducibile in microfilm.

2. Gli attestati d'assicurazione devono essere allestiti come segue: Attestato d'assicurazione Targa Genere di veicolo Marca di fabbrica/tipo Telaio no Matricola no Targ. trasf Targ. prof. Taxi V. nol.

Mer. per.

V. scuola

V. sost.

V. mass.

Posti

Osservazioni Valido dal Data di scadenza Motivo entr. in circ.

Detentore
Data di nascita

Stato d'origine

Luogo di stanza/Conducente Compagnia Polizza no

Firma

Controllo no

Ritiro dalla circolazione Data

Motivo del cambiamento 170 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Circolazione stradale 741.31

52

3. Le indicazioni seguenti dell'attestato d'assicurazione devono essere compilate dall'assicuratore: - Dati della targa (se noti all'assicuratore)

- Data di scadenza (soltanto se l'attestato d'assicurazione è di durata limitata) - Genere di veicolo

- Cognome, nome, data di nascita e indirizzo del detentore - Marca di fabbrica e tipo - Cognome, nome e domicilio del conducente (soltanto se il luogo di stanza del veicolo non è identico all'indirizzo del detentore) - Numero del telaio

(il Cantone può rinunciarvi) - Cognome, codice e indirizzo dell'assicuratore

- Numero matricola

- Numero della polizza - Usi speciali

- Firma dell'assicuratore - Data dell'entrata in vigore

Assicurazione dei veicoli 741.31

53

B. Attestato d'assicurazione per imprese e manifestazioni 1. Gli attestati d'assicurazione sono alti 21 cm e larghi 14,8 cm (formato A5). La carta ha il fondo grigio.

2. Gli attestati d'assicurazione devono essere conformi al modello seguente: Interne Kontrollnummer des Versicherers No de contrôle interne de l'assureur No di controllo interno dell'assicuratore Versicherungs-Nachweis für Unternehmnungen und Veranstaltungen Attestation d'assurance pour entreprises et manifestations Attestato d'assicurazione per aziende e manifestazioni Police

No

Polizza

VVV

OAV

VVV

OAV

VVV

OAV

Versicherungsnehmer - Preneur d'assurance - Stipulante Unternehmen des

Motorfahrzeuggewerbes

Strassenbaumaschinen Werkinterner Verkehr

auf öffentlichen

Strassen

Entreprise de la

branche automobile

Machines pour la

construction des routes Véhicules

d'usine

empruntant la voie

publique

Aziende dell'industria dei veicoli a motore

Macchine per la

costruzione di strade Veicoli di fabbrica

circolanti su strade pubbliche

Gültig ab:/

Valable des:/

Valido dal:

Gültig

ab:/

Valable des:/

Valido dal:

Gültig

ab:/

Valable des:/

Valido dal:

VVV

OAV

Rennen - Course de vitesse - Gara di velocità Nähere Bezeichnung des Unternehmens (Werkes) oder der

Veranstaltung

Désignation plus précise de l'entreprise (usine) ou de la manifestation

Designazione più precisa dell'azienda (officina) o della manifestazione Deckungssummen:

Montants d'assurance: Somme assicurate:

Ereignis

Evénement

Sinistro

Fr.

_

Personenschaden

Mort ou lésions

corporelles

Morte o lesioni

corporali

Fr.

Sachschaden

Dommages matériels

Danni materiali

Fr.

Gültig ab:

Valable des:

Valido dal:

bis

jusqu'au

al

Die auf Grund obiger Police abgeschlossene Versicherung entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr.

L'assurance conlure sur la base de la police indiquée ci-dessus est conformes aux exigences des dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière.

L'assicurazione stipulata in base alla polizza sopra citate è conforme alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.

Ort und Datum

Lieu et date

Luogo e date

Stempel und Unterschrift des Versicherers

Circolazione stradale 741.31

54

C. Notificazioni agli assicuratori (art. 3a cpv. 4 lett. a e b) 1. Le autorità d'ammissione trasmettono per scritto o per via elettronica le notificazioni di controllo (art. 3a cpv. 4 lett. a) e le notificazioni di ritiro dalla circolazione (art. 3a cpv. 4 lett. b). I dati relativi a queste notificazioni sono riprodotti uniformemente in modo analogo agli attestati d'assicurazione.

2.171 Agli assicuratori devono essere notificati almeno i seguenti dati: - Dati della targa di controllo - Usi speciali

- Genere di veicolo - Dati relativi al detentore (cognome, nome, indirizzo, data di nascita e Stato d'origine) - Marca di fabbrica e tipo - Cognome, codice e indirizzo dell'assicuratore

- Numero del telaio - Numero della polizza - Numero matricola

- Data della notificazione all'assicuratore - Data dell'entrata in circolazione Inoltre, per la notificazione di controllo: Data di scadenza (soltanto per gli attestati d'assicurazione di durata limitata)

Motivo del cambiamento (differenza minima: nuova immatricolazione/RIV dopo restituzione delle targhe/RIV dopo disdetta da parte dell'assicuratore)

Oltre alla notificazione del ritiro dalla circolazione: Data del ritiro dalla circolazione

Motivo del cambiamento (differenza minima: deposito targhe/altri motivi di ritiro dalla circolazione)

171 RU

2002 359

Assicurazione dei veicoli 741.31

55

Allegato 2172 Immatricolazione provvisoria A.173 Targhe 1. La numerazione delle targhe dei veicoli a motore immatricolati provvisoriamente è indipendente da quella delle altre targhe. Questa numerazione può essere ripresa da capo purché sia garantito che due diversi autoveicoli o motoveicoli immatricolati provvisoriamente e con targhe valide aventi il medesimo numero non si trovino in circolazione contemporaneamente.

2. Le targhe per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli a motore sono di lamiera sottile e conformi, per quanto riguarda il colore, l'esecuzione e i caratteri, alle prescrizioni in vigore per le altre targhe (art. 83 e 85 OAC174). L'Ufficio federale delle strade può permettere l'uso di altri materiali.

3.175 Sulle targhe per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli a motore, dopo il numero di controllo, è apposta una striscia verticale rossa in rilievo. Le targhe dei veicoli non sdoganati sono inoltre muniti della lettera «Z». Sulla targa anteriore per gli autoveicoli e sulla targa per i motoveicoli e le motoleggere, la striscia rossa è larga 33 mm e alta 67 mm; sulla targa posteriore per gli autoveicoli, la striscia rossa è larga 36 mm e alta 75 mm.

4. Sulla striscia rossa è inciso l'anno precedente quello di scadenza.

B. Marche di controllo 1. Sulla striscia rossa deve essere applicata una marca di controllo che indica il numero del mese di scadenza e le due ultime cifre dell'anno di scadenza.

2. Questa marca di controllo è alta 5 cm e larga 3 cm. Gli angoli sono arrotondati con un raggio di 0,2 cm. La marca di controllo ha il fondo rosso. Le due ultime cifre dell'anno di scadenza sono bianche e ripartite sulla marca di controllo conformemente al modello sottostante. Il numero del mese di scadenza è scritto nel centro della marca di controllo con caratteri neri alti 3,3 cm e ha una larghezza di tratto di 0,45 cm.

172 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628). Aggiornato giusta il n. I delle O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338) e del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

173 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628). Aggiornato giusta il n. I delle O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338) e del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

174 RS 741.51 175 RU 1987 1388

Circolazione stradale 741.31

56

3. Le marche di controllo sono rilasciate dei Cantoni.

Assicurazione dei veicoli 741.31

57

Allegato 3176 A. Autocollanti per velocipedi177 1. Gli autocollanti rilasciati quali contrassegni per velocipedi sono alti 2 cm e larghi 4 cm. Gli angoli sono arrotondati con un raggio di 0,2 cm.

2. I contrassegni hanno il fondo bianco. Sulla parte sinistra sono stampati tre gruppi di cifre, uno sotto l'altro, e a destra le ultime due cifre del millesimo (figura 1); indicano: a. il numero d'assicurazione a tre cifre (n. 3), i cui caratteri hanno una larghezza di tratto di 0,1 cm e un'altezza di 0,7 cm;

b. la designazione del Cantone a due cifre (n. 4) con caratteri alti 0,35 cm; c. il numero della serie (n. 5) con caratteri alti 0,25 cm; d. l'anno di validità, i cui caratteri hanno una larghezza di tratto di 0,15 cm e un'altezza di 1,4 cm. Una superficie arabescata, il cui colore è stabilito ogni anno dall'Ufficio federale delle strade, protegge il millesimo.

3. Il numero d'assicurazione a tre cifre si compone come segue: a. Le due prime cifre contengono il codice che consente di identificare la compagnia d'assicurazione di responsabilità civile competente.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni attribuisce il numero di codice alle compagnie d'assicurazione pertinenti. Per i velocipedi dei Cantoni (art. 73 cpv. 2 L) il numero è «00».

b. La terza cifra designa il genere d'assicurazione.

Pertanto, la cifra «1» significa assicurazione-responsabilità civile collettiva cantonale, «2», «3», «4» o «5» assicurazione conclusa da un'associazione, «6» assicurazione individuale e «0» velocipedi dei Cantoni (art. 73 cpv. 2 L).

176 Aggiornato giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989 (RU 1989 1189), il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41), il n. II 46 dell'O del 1° dic. 1997 (RU 1997 2779) e il n. 2 dell'all. 1 all'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

177 RU 1997 112

Circolazione stradale 741.31

58

4. I Cantoni sono designati sul contrassegno mediante due cifre come segue: Zurigo 01 Glarona

08

Berna 02

Zugo 09

Lucerna 03

Friburgo

10

Uri 04

Soletta

11

Svitto 05

Basilea

Città

12

Obvaldo 06

Basilea

Campagna

13

Nidvaldo 07

Sciaffusa

14

Appenzello Esterno

15

Ticino

21

Appenzello Interno

16

Vaud

22

San Gallo

17

Vallese

23

Grigioni 18

Neuchâtel

24

Argovia 19

Ginevra 25

Turgovia 20

Giura 26

I contrassegni con la designazione di assicurazioni concluse da un'associazione o individualmente contengono l'indicazione del Cantone in cui ha la sede principale l'assicuratore interessato.

5. Per quanto concerne la designazione del Cantone, è previsto un numero di serie progressivo particolare per ciascun numero d'assicurazione.

6. I contrassegni sono autocollanti.

Figura 1

a.

Numero d'assicurazione b.

Designazione del Cantone c.

Numero della serie

d.

Anno di validità

7. L'Ufficio federale delle strade può fissare altre esigenze nelle direttive, segnatamente per quanto concerne il materiale usato per la fabbricazione del contrassegno.

Assicurazione dei veicoli 741.31

59

B. Contrassegni per i velocipedi della Confederazione I contrassegni sono di metallo, alti cm 8 e larghi cm 5. Nella parte superiore, alta cm 6 e ricoperta di materia riflettente rossa, figurano, in rilievo, una croce svizzera bianca, le cui aste sono lunghe cm 2,3 e larghe cm 0,7 e, sotto di questa, le lettere previste nell'elenco riportato più sotto. Le lettere sono alte cm 1,8 e larghe cm 0,2.

Nella parte inferiore del contrassegno, larga cm 2 e sprovvista di rivestimento colorato o ricoperta di colore chiaro, non riflettente, è iscritto in rilievo un numero di controllo di color nero o è impresso un piccolo numero non colorato (figura 2).

Le targhe vengono rilasciate dai seguenti servizi: a. Unità servizi Trasporti della Posta svizzera: per i velocipedi della Posta svizzera (Lettera P); per i velocipedi delle imprese in regìa e degli uffici federali che non hanno contrassegni propri (lettere PR); b. Intendenza del materiale da guerra: per i velocipedi militari e quelli compresi nel materiale di corpo (lettera M); per i velocipedi dell'amministrazione militare federale e delle formazioni di guardie delle fortificazioni (lettere MV); c. Direzione generale delle dogane: per i velocipedi dell'Amministrazione delle dogane (lettere ZD).

Figura 2

178

178 Sostituire PTT con P

Circolazione stradale 741.31

60

Allegato 4179 Esigenze minime per il rilascio di licenze di circolazione collettive 1

Costruttore di veicoli 1.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:diploma d'ingegnere PF o STS nel settore della costruzioni di macchine o di veicoli, o

certificato di capacità di meccanico d'automobili e 5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazioni.

1.2 Portata

dell'azienda

per

1.21

una licenza di circolazione collettiva: costruzione di almeno 20 veicoli all'anno; 1.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre devono essere costruiti ulteriori 20 veicoli all'anno per ciascuna licenza di circolazione collettiva.

1.3 Locali

dell'azienda:

- locali per la fabbricazione e installazioni per la costruzione e il montaggio regolari di veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 veicoli e

ufficio con telefono.

1.4 Installazioni

aziendali:

- parco macchine, installazioni e utensili per la costruzione e il montaggio di veicoli,

caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le luci.

2

Importatore di veicoli 2.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda: - certificato di capacità di meccanico d'automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazioni, 6 anni di attività professionale nel ramo o in un'officina di riparazione.

179 Abrogato dal n. I dell'O del 24 mag. 1989 (RU 1989 1189). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).Aggiornato giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41) e giusta l'art. 1 n. 6 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796).

Assicurazione dei veicoli 741.31

61

2.2 Portata

dell'azienda

per

2.21

una licenza di circolazione collettiva: importazione di almeno 20 veicoli nuovi all'anno; 2.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre devono essere importati ulteriori 20 veicoli all'anno per ciascuna licenza di circolazione collettiva.

2.3 Locali

dell'azienda:

locale di almeno 50 m2 per la preparazione e la presentazione dei veicoli,

area di stazionamento per almeno altri 10 veicoli e

ufficio con telefono.

2.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per la preparazione di veicoli,

elevatore o buca, caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le luci, strumento omologato per misurare il gas di scarico.

3 Commercio

di

veicoli

3.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda: - certificato di capacità di meccanico d'automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazioni, o - 6 anni d'esperienza professionale nel ramo o in un'officina di riparazioni.

3.2 Portata

dell'azienda

per

3.21

una licenza di circolazione collettiva: vendita annua di almeno40 autoveicoli leggeri o

10 autoveicoli pesanti o

- 30

motoveicoli

o

20 veicoli agricoli o

20 veicoli di lavoro o

20 rimorchi;

20 tricicli a motore o

20 quadricicli a motore o

20 quadricicli leggeri a motore

Circolazione stradale 741.31

62

3.22

ulteriori licenze di circolazione collettive: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero di persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre devono essere venduti annualmente per
ciascuna licenza di circolazione collettiva, ulteriori40 autoveicoli leggeri o

10 autoveicoli pesanti o

- 30

motoveicoli

o

20 veicoli agricoli o

20 veicoli di lavoro o

20 rimorchi o

20 tricicli a motore o

20 quadricicli a motore o

20 quadricicli leggeri a motore.

3.3 Locali

dell'azienda:

locale di almeno 50 m2 per la preparazione e la presentazione dei veicoli,

area di stazionamento per almeno altri 10 veicoli e

ufficio con telefono.

3.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per la preparazione e la presentazione di veicoli,

elevatore o buca, caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le luci, strumento omologato per misurare il gas di scarico.

4

Officina di riparazione di autoveicoli leggeri e veicoli analoghi 4.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

4.2 Portata

dell'azienda

per

4.21

una licenza di circolazione collettiva: lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

Assicurazione dei veicoli 741.31

63

4.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione rimunerati, che
necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova, su 50 veicoli supplementari.

4.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

4.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per la riparazione di autoveicoli leggeri,

- elevatore o buca, caricabatterie, impianto per saldare, cric, macchina per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equilibratura, apparecchio per controllare la geometria, strumento omologato per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per regolare le luci.

5

Officina di riparazione di autoveicoli pesanti 5.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

5.2 Portata

dell'azienda

per

5.21

una licenza di circolazione collettiva: lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 20 veicoli all'anno; 5.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione rimunerati, che
necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova,
su 20 veicoli supplementari.

5.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

Circolazione stradale 741.31

64

5.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per la riparazione di autoveicoli pesanti,

- elevatore o buca, caricabatterie, impianto per saldare, cric, macchina per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equilibratura, strumento approvato dal DATEC per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per regolare le luci.

6

Officina di riparazione di motoveicoli e veicoli analoghi 6.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:certificato di capacità di meccanico di motoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

6.2 Portata

dell'azienda

per

6.21

una licenza di circolazione collettiva: lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno; 6.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova,
su 30 veicoli supplementari.

6.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per più veicoli e

ufficio con telefono.

6.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per la riparazione di motoveicoli,

caricabatterie, impianto per saldare, piattaforma per sollevare motoveicoli, macchina per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equilibratura, apparecchio ottico per regolare le luci.

7

Officina di riparazione di veicoli a motore agricoli 7.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:certificato di capacità di meccanico per macchine agricole, di meccanico di automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

Assicurazione dei veicoli 741.31

65

7.2 Portata

dell'azienda

per

7.21

una licenza di circolazione collettiva: lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno; numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova,
su 30 veicoli supplementari.

7.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

7.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per la riparazione di veicoli a motore agricoli,

- caricabatterie, impianto per saldare, strumento approvato dal DATEC per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per regolare le luci.

8

Officina di riparazione di rimorchi 8.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

8.2 Portata

dell'azienda

per

8.21

una licenza di circolazione collettiva: lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno; 8.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova,
su 30 veicoli supplementari.

8.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

Circolazione stradale 741.31

66

8.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per la riparazione di rimorchi,

impianto per saldare, cric.

9 Carrozzeria 9.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda: - certificato di capacità di fabbro di veicoli, lattoniere da carrozzeria, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o 6 anni d'attività professionale nel ramo.

9.2 Portata

dell'azienda

per

9.21

una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno; 9.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 30 veicoli
supplementari.

9.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

9.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per carrozzerie,

impianto per saldare, cric, apparecchio ottico per regolare le luci.

10

Officina di riparazioni di carrozzerie 10.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda: - certificato di capacità di fabbro di veicoli, lattoniere da carrozzeria, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o 6 anni d'attività professionale nel ramo.

10.2 Portata

dell'azienda

per

Assicurazione dei veicoli 741.31

67

10.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno; 10.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.

10.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

10.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per officina di riparazioni di carrozzerie,

sistema di raddrizzamento (p. es. dozzer), presse mobili, impianto per saldare, apparecchio ottico per regolare le luci, apparecchio per controllare la geometria (piastra graduata), cric.

11

Officina per la verniciatura di carrozzerie 11.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda: - certificato di capacità di verniciatore di carrozze, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

11.2 Portata

dell'azienda

per

11.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno; 11.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.

Circolazione stradale 741.31

68

11.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

11.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per officine per la verniciatura di carrozzerie,

cabina per verniciatura a spruzzo, impianto per miscelare i colori.

12

Selleria per carrozzerie 12.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:certificato di capacità di sellaio da carrozzeria, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

12.2 Portata

dell'azienda

per

12.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 20 veicoli all'anno; 12.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 20 veicoli supplementari.

12.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 1 veicolo,

area di stazionamento per almeno 2 altri veicoli e

ufficio con telefono.

12.4 Installazioni

aziendali:

installazioni per una selleria di carrozzerie e tutti gli utensili necessari a un sellaio di carrozzerie.

Assicurazione dei veicoli 741.31

69

13 Elettrauto 13.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda: - certificato di capacità di elettricista d'automobili, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

13.2 Portata

dell'azienda

per

13.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno; 13.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

13.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

13.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per elettricista d'automobili,

strumento omologato per misurare il gas di scarico, banco di prova per elettricista, apparecchio ottico per regolare le luci.

14

Officina per il controllo della geometria 14.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

14.2 Portata

dell'azienda

per

14.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

Circolazione stradale 741.31

70

14.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.

14.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

14.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per officina per il controllo della geometria,

- apparecchio ottico per la misurazione assiale, elevatore o buca, apparecchio per controllare la geometria (piastra graduata).

15

Officina per montaggio di odocronografi 15.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:certificato di capacità di elettricista d'automobili, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo, e

autorizzazione del DATEC per officine di montaggio.

15.2 Portata

dell'azienda

per

15.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno; 15.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

15.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

Assicurazione dei veicoli 741.31

71

15.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per montare odocronografi.

16

Officina specializzata in veicoli Diesel 16.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

16.2 Portata

dell'azienda

per

16.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno; 16.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.

16.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

16.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per la riparazione di pompe Diesel,

- banco di prova per pompe e spruzzatori, strumento approvato dal DATEC per misurare il gas di scarico.

17

Officina specializzata in dispositivi di frenaggio 17.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

17.2 Portata

dell'azienda

per

17.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

Circolazione stradale 741.31

72

17.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.

17.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

17.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per la riparazione di freni, banco di prova di frenaggio.

18

Aziende con grande parco di veicoli a motore 18.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda:certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

18.2 Portata

dell'azienda

per

18.21 una licenza di circolazione collettiva: parco di veicoli dell'azienda comprendente almeno 30 veicoli; 18.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva il parco di veicoli dell'azienda deve comprendere 30 veicoli supplementari.

18.3 Locali

dell'azienda:

locale per la riparazione di almeno 2 veicoli.

18.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per le riparazioni di veicoli,

- elevatore o buca, caricabatterie, impianto per saldare, cric, macchina per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equilibratura, apparecchio per controllare la geometria (piastra graduata), strumento omologato per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per regolare le luci.

Assicurazione dei veicoli 741.31

73

19

Aziende che collaudano veicoli 19.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda: - certificato di capacità di meccanico d'automobili e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazione, o 6 anni d'attività professionale nel ramo o in un'officina di riparazione.

19.2 Portata

dell'azienda

per

19.21 una licenza di circolazione collettiva: collaudo di almeno 20 veicoli all'anno; 19.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤ 1 8 1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere collaudati annualmente 20 veicoli supplementari.

19.3 Locali

dell'azienda:

locale di almeno 50 m2 per la preparazione di veicoli;

area di stazionamento per almeno altri 2 veicoli e

ufficio con telefono.

19.4 Installazioni

aziendali:

installazioni e utensili per la preparazione di veicoli,

elevatore o buca, caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le luci, strumento omologato per misurare il gas di scarico.

20

Aziende attive in più tipi d'esercizi Alle aziende, attive in più tipi d'esercizi, la cui portata - in funzione del tipo di attività - non raggiunge però quella minima richiesta, può essere rilasciato un attestato di circolazione collettivo se la portata totale dell'azienda equivale alla portata minima prescritta per un solo tipo d'attività e se i locali e le installazioni soddisfano globalmente le esigenze fissate per ciascun tipo di attività.

Circolazione stradale 741.31

74

Allegato 5180 (art. 10b)

Autorizzazione provvisoria di circolazione in Svizzera 1.

Detentore

Cognome/ditta:

Nome:

Via/n.:

CAP/luogo:

2.

Veicolo da immatricolare Targhe di controllo n.: Marca/tipo:

Telaio

n.:

Matricola

n.:

3.

Il detentore conferma di aver consegnato i documenti seguenti alla posta o all'autorità di ammissione il ………: a.

Attestato di assicurazione valevole dal:

Assicuratore:

b.

Licenza di circolazione per il veicolo da immatricolare; o c.

Rapporto di perizia (modulo 13.20 A) d.

Licenza di circolazione per il veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione

e.

Modulo ufficiale con accordo scritto del detentore e del beneficiario (p. es. ditta di leasing) o decisione giudiziaria passata in giudicato concernente i rapporti di proprietà, se è stato iscritto il codice 178 «cambiamento di detentore non autorizzato» nella licenza di circolazione f.

Per i veicoli sottoposti alla TTPCP: certificato di conformità (art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza sul traffico pesante, OTTP) o dichiarazione di esenzione allestita a nome del detentore dalla Direzione generale delle dogane (art. 15 cpv. 5 OTTP) Data:

Firma (detentore):

180 Abrogato dal n. II del DCF del 5 set. 1967 (RU 1967 1329). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).

Assicurazione dei veicoli 741.31

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Osservazione: Conformemente all'articolo 10b capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli, il formulario compilato in modo veritiero deve essere conservato nei veicoli che possono essere utilizzati prima del rilascio della licenza di circolazione. L'autorizzazione provvisoria di circolazione è valida per la circolazione in Svizzera sino al rilascio della licenza di circolazione, ma al massimo per 30 giorni dall'entrata in vigore dell'attestato di assicurazione. Essa non è valida per i veicoli a motore e per i rimorchi immatricolati provvisoriamente o utilizzati con licenze temporanee.

Circolazione stradale 741.31

76