01.01.2026 - *
01.07.2022 - 31.12.2025 / In vigore
01.04.2020 - 30.06.2022
01.01.2020 - 31.03.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
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01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2005 - 31.12.2007
01.02.2003 - 30.06.2005
01.01.2001 - 31.01.2003
01.04.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza

concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) del 12 novembre 2014 (Stato 1° gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del
settore universitario svizzero (LPSU), ordina: Sezione 1: Competenze

Art. 1

Consigliere federale competente (art. 11 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 2 LPSU) 1

Il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) rappresenta la Confederazione nella Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

2

La supplenza di detto consigliere federale è definita mediante la regola generale delle supplenze in seno al Consiglio federale.

3

Il capo del DEFR informa il Consiglio federale prima delle sedute dell'Assemblea plenaria se sono trattati affari di ampia portata politico-finanziaria.


Art. 2

Ufficio federale competente (art. 14 cpv. 4 LPSU) La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) gestisce gli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Sezione 2:

Ammissione sperimentale a condizioni particolari agli studi delle scuole universitarie professionali

Art. 3

1 Per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell'informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT) il DEFR può autorizzare in via sperimentale l'accesso a determinati cicli di studio delle scuole RU 2014 4137

1 RS

414.20

414.201

Scuola universitaria 2

414.201

universitarie professionali con pratica integrata anche in assenza di un'esperienza lavorativa di un anno. 2 Tale sperimentazione è limitata nel tempo.

Sezione 3:

Riconoscimento di titoli esteri nel settore delle scuole universitarie professionali


Art. 4

Entrata nel

merito

(art. 70 LPSU)

La SEFRI o terzi confrontano su richiesta un titolo estero con un corrispondente diploma di una scuola universitaria professionale svizzera se: a. il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e

b. il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.


Art. 5

Professioni regolamentate

(art. 70 LPSU)

1

La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:

a. il livello di formazione è uguale; b. la durata della formazione è uguale; c. i contenuti della formazione sono paragonabili; d. il ciclo di formazione estero e la formazione precedente comprendono qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.

2

Se il titolo estero autorizza all'esercizio della corrispondente professione nello Stato d'origine, ma le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la SEFRI o terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di esame di idoneità o di ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.

3

Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la SEFRI o terzi possono confrontare il titolo estero con un titolo svizzero conformemente alla

Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. O 3

414.201

legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr) anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato.

4

I costi dei provvedimenti di compensazione sono addebitati ai candidati.


Art. 6

Professioni non regolamentate (art. 70 LPSU)

1

Se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un'attestazione del livello.

2

Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero.


Art. 7

Riconoscimento delle qualifiche professionali croate (art. 70 LPSU)

1

Le qualifiche professionali croate conseguite da cittadini dell'UE/AELS che consentono di esercitare una professione regolamentata in Svizzera sono riconosciute in applicazione della direttiva 2005/36/CE3 nella versione in vigore secondo l'allegato III sezione A numero 1 dell'Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

2

Per quanto riguarda il sistema settoriale di riconoscimento delle qualifiche per ostetriche, infermieri responsabili dell'assistenza generale e architetti sono applicabili le disposizioni pertinenti dell'allegato III numero 1 del trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'UE5 e della direttiva 2013/25/UE6.

2 RS

412.10

3

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

4 RS

0.142.112.681 5

Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, versione GU L 112 del 24.4.2012, p. 10.

6

Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo

dell'adesione della Repubblica di Croazia, versione GU L 158 del 10.6.2013, p. 368.

Scuola universitaria 4

414.201

Sezione 4:

Disposizioni d'esecuzione concernenti le disposizioni transitorie della LPSU


Art. 8

Proroga di disposizioni della legge sull'aiuto alle università e della legge sulle scuole universitarie professionali (art. 80 LPSU)

Restano applicabili fino al 31 dicembre 2016: a. gli articoli 13-21 e 23 della legge dell'8 ottobre 19997 sull'aiuto alle università (LAU);

b. gli articoli 18, 19 e 23 della legge del 6 ottobre 19958 sulle scuole universitarie professionali (LSUP).


Art. 9

Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli (art. 78 cpv. 2 LPSU) 1

Il DEFR disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali.

2

Definisce i titoli delle scuole specializzate superiori di cui al capoverso 1 conferiti secondo il diritto anteriore. In particolare definisce le condizioni e la procedura per la conversione di titoli conferiti secondo il diritto anteriore in titoli di scuola universitaria professionale.


Art. 10

Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali 1

La Confederazione riconosce i diplomi di bachelor, master o master di perfezionamento rilasciati da scuole universitarie professionali per corsi di studi:

a. iniziati prima dell'entrata in vigore della LPSU; e b. conclusi entro sei anni dall'entrata in vigore della LPSU.

2

Per i diplomi di cui al capoverso 1 le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti: a. «Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]); b. «Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]); 7 RU

2000 948, 2003 187 all. n. II 3, 2007 5779 n. II 5, 2012 3655 n. I 10 8 RU

1996 2588, 2002 953, 2005 4635

Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. O 5

414.201

c. «Master of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MSc [nome della SUP]); d. «Master of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MA [nome della SUP]); e. «Master of Advanced Studies [nome della SUP] in [designazione dell'indirizzo]» (abbreviazione: MAS [nome della SUP]); f. «Executive Master of Business Administration [nome della SUP]» (abbreviazione: EMBA [nome della SUP]).


Art. 11

Domande per sussidi a investimenti edili (art. 77 LPSU)

1

Le domande complete presentate per sussidi a investimenti edili entro il 31 luglio 2016 sono valutate:

a. per edifici universitari: secondo le disposizioni della LAU9 e dell'ordinanza del 13 marzo 200010 relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU); b. per edifici delle scuole universitarie professionali: secondo le disposizioni della LSUP11 e dell'ordinanza dell'11 settembre 199612 sulle scuole universitarie professionali (OSUP).

2

Una domanda è considerata completa se soddisfa i requisiti della fase 4.32 (Progetto di costruzione) del Regolamento SIA 10213. 3

Se è stato assegnato un sussidio per un progetto di costruzione, il conteggio finale per il progetto realizzato va presentato al più tardi entro dieci anni dall'entrata in vigore della LPSU. Se il conteggio finale è presentato dopo tale termine, i sussidi decadono.


Art. 12

Domande per sussidi a investimenti non edili (art. 77 LPSU)

1

Le domande per sussidi a investimenti non edili secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettera b LAU14 e il titolo 3, capitolo 3 OAU15 possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015.

9 RU

2000 948, 2003 187 all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779 n. II 5, 2008 307 3437 n. II 18 , 2011 5871, 2012 3655 n. I 10 10 RU

2000 958 2730, 2005 2599, 2007 5823 n. I 2, 2009 5555, 2012 3407 11 RU

1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11 12 RU

1996 2598, 1998 1822 art. 24 cpv. 1 lett. d, 2002 1358, 2005 4645 n. I e IV, 2006 2639 all. n. 4, 2007 2065, 2009 1499, 2012 3631 n. I 7, 2014 1875 13 Regolamento per le prestazioni e gli onorari nell'architettura, edizione 2003. Le norme si possono ottenere a pagamento presso la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, www.sia.ch > servizi > sia-norm oppure possono essere consultate gratuitamente presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna.

14 RU

2000 948

15 RU

2000 958

Scuola universitaria 6

414.201

2

I sussidi possono essere versati solo se il conteggio finale per l'investimento perviene alla SEFRI entro il 30 settembre 2016.


Art. 13

Accreditamento di scuole universitarie professionali private (art. 77 LPSU)

1

Per le decisioni concernenti l'accreditamento istituzionale delle scuole universitarie professionali private emanate in virtù della LSUP16, il DEFR decide in merito all'adempimento degli oneri legati a tale decisione.

2

Decide sulla base dell'esame e della raccomandazione dell'Agenzia svizzera di accreditamento ai sensi della LPSU senza valutazione preventiva della Commissione federale delle scuole universitarie professionali. 3 L'esame e la decisione si basano sulle direttive del DEFR del 4 maggio 200717 per l'accreditamento di SUP.


Art. 14

Domande di accreditamento di cicli di studio delle scuole universitarie professionali (art. 77 LPSU)

1

Il DEFR decide in merito alle domande di accreditamento di cicli di studio di scuole universitarie professionali presentate in virtù della LSUP18 e ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

2

Decide sulla base dell'esame e della raccomandazione dell'Agenzia di accreditamento incaricata senza valutazione preventiva della Commissione federale delle scuole universitarie professionali. 3

L'esame della domanda e la raccomandazione per il DEFR sono elaborati dall'Agenzia di accreditamento che, in qualità di agenzia riconosciuta dal DEFR, ha valutato la domanda secondo il diritto anteriore.

4

L'esame della domanda e la decisione si basano sulle direttive del DEFR del 4 maggio 200719 per l'accreditamento di SUP.

5

Le spese derivanti dall'accreditamento volontario di cicli di studio sono a carico della scuola universitaria professionale. L'agenzia di accreditamento competente determina preventivamente le spese procedurali.

16 RU

1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 17 www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Scuole universitarie professionali > Accreditamento

18 RU

1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 19 www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Scuole universitarie professionali > Accreditamento

Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. O 7

414.201


Art. 15

Domande di accreditamento di cicli di studio di università cantonali e politecnici federali e procedure di garanzia della qualità (art. 77 LPSU)

1

Il Consiglio svizzero di accreditamento decide in merito alle domande di accreditamento di cicli di studio di università cantonali e politecnici federali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. 2

Esso basa la sua decisione: a. sull'esame delle domande da parte dell'Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ) effettuato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza; e b. sull'esame e sulla proposta da parte dell'Agenzia svizzera di accreditamento secondo la LPSU.

3

L'esame delle domande di accreditamento e le relative decisioni si basano sulle direttive della Conferenza universitaria svizzera del 28 giugno 200720 per l'accreditamento nel settore universitario in Svizzera.

4

Le procedure per la garanzia della qualità non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono riprese dall'Agenzia svizzera di accreditamento secondo la LPSU e portate a termine secondo le direttive della Conferenza universitaria svizzera del 7 dicembre 200621 per la garanzia della qualità nelle scuole universitarie svizzere.

5

Le spese per le procedure pendenti si basano sul regolamento del 14 aprile 201122 sugli emolumenti emanato dall'OAQ.


Art. 16

Accreditamento vincolato a oneri (art. 77 LPSU)

1

Se l'accreditamento è vincolato a oneri, l'OAQ o l'Agenzia svizzera di accreditamento secondo la LPSU ne verifica l'adempimento.

2

Se gli oneri non sono adempiuti, su proposta dell'OAQ o dell'Agenzia svizzera di accreditamento secondo la LPSU il Consiglio svizzero di accreditamento decide di prorogare i termini, adeguare gli oneri oppure revocare l'accreditamento.

3

La verifica e la decisione si basano sulle direttive della Conferenza universitaria svizzera del 28 giugno 200723 per l'accreditamento nel settore universitario in Svizzera.

20 RU

2007 4011

21 RU

2007 727

22 www.oaq.ch > Esami della qualità > Procedure di accreditamento > Richiesta 23 RU 2007 4011

Scuola universitaria 8

414.201


Art. 17

Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto anteriore (art. 77 cpv. 2 LPSU) 1

Fino all'accreditamento istituzionale secondo la LPSU, le scuole universitarie professionali private alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione per l'esercizio di una scuola universitaria professionale in virtù della LSUP24 restano soggette alla vigilanza del Consiglio federale.

2

La SEFRI esamina i rapporti annuali delle scuole universitarie professionali private richiesti dal Consiglio federale e ordina le misure necessarie per garantire un buon funzionamento degli studi.

3

In caso di mancato adempimento dei presupposti per l'autorizzazione il Consiglio federale può limitare, vincolare a oneri o revocare l'autorizzazione.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 18

1 Gli emolumenti per decisioni e prestazioni che rientrano nella sfera di competenza della SEFRI sono disciplinati dall'ordinanza del 16 giugno 200625 sugli emolumenti SEFRI.

2

Non sono riscossi emolumenti per domande presentate conformemente al diritto anteriore riguardanti: a. l'esame dell'adempimento degli oneri per l'accreditamento di scuole universitarie professionali private secondo l'articolo 13;

b. l'accreditamento di cicli di studio di scuole universitarie professionali secondo l'articolo 14 se tali cicli di studio sono stati avviati entro la fine del 2012.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19

Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 13 marzo 200026 relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU);

2. l'ordinanza dell'11 settembre 199627 sulle scuole universitarie professionali (OSUP);

24 RU

1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11 25 RS

412.109.3

26 [RU

2000 958 2730, 2005 2599, 2007 5823 n. I e II, 2009 5555, 2011 1629, 2012 3407] 27 [RU

1996 2598, 1998 1822 art. 24 cpv. 1 lett. d, 2002 1358, 2005 4645 n. I e IV, 2006 2639 all. n. 4, 2007 2065, 2009 1499, 2012 3631 n. I 7, 2014 1875]

Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. O 9

414.201

3. l'ordinanza del DEFR del 2 settembre 200528 concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali; 4. l'ordinanza del DEFR del 4 maggio 200729 sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio; 5. l'ordinanza del DEFR del 15 maggio 200230 sui piani di sviluppo delle scuole universitarie professionali.

2

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.


Art. 20

Disposizioni transitorie

Restano applicabili fino al 31 dicembre 2016: a. gli articoli 6-52 OAU31; b. gli articoli 15,16, 16b, 16c, 16cbis, 16d, 17-20, 26 nonché le disposizioni transitorie A e B OSUP32.


Art. 21

Entrata in vigore e durata di validità 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2

L'articolo 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2019.

28 [RU

2005 4659, 2011 289 4569, 2014 2977] 29 [RU

2007 2067]

30 [RU

2002 2066]

31 RU

2000 958, 2007 5823 n. I 2, 2011 1629, 2012 3407. Vedi qui apresso.

32 RU

2002 1358, 2005 4645 n. I e IV, 2009 1499. Vedi qui apresso.

Scuola universitaria 10

414.201

Disposizioni dell'OAU ancora applicabili

Titolo secondo: Sussidi di base Capitolo 1: Calcolo
Ripartizione dell'importo globale annuo (art. 13 cpv. 1 lett. a e 14 LAU) 1

I contributi versati agli istituti conformemente all'articolo 17 LAU e i contributi di coesione previsti all'articolo 9 della presente ordinanza vengono dedotti dall'importo annuo.

2

L'importo rimanente è ripartito come segue: a. il 70 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento; b. il 30 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.

Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento (art. 15 cpv. 2 e 4 LAU) 1

I sussidi versati per l'insegnamento sono attribuiti proporzionalmente al numero di studenti rilevato sulla base della durata regolamentare degli studi e ponderati in funzione delle discipline accademiche. Gli studenti in congedo non vengono presi in considerazione.

2

Il 60 per cento dell'importo annuo è assegnato alle università proporzionalmente al numero dei loro studenti.

3

Il 10 per cento dell'importo annuo è assegnato alle università proporzionalmente al numero dei loro studenti stranieri.

4

La durata regolamentare degli studi è di sedici semestri in medicina e di dodici semestri nelle altre discipline. Il conteggio dei semestri riparte da zero per gli studenti che intraprendono nuovi studi dopo aver ottenuto una licenza o un diploma universitario.

5

Il coefficiente attribuito ad ogni disciplina corrisponde a quello previsto dall'Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 199733. Il Consiglio federale può adattare i coefficienti in funzione dei dati relativi al calcolo dei costi, previa consultazione della Conferenza universitaria svizzera.

6

Per studenti stranieri si intendono gli studenti che al momento dell'ottenimento del certificato d'ammissibilità all'Università avevano il domicilio legale all'estero.

33 [RU

1999 1503]

Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. O 11

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Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca (art. 15 cpv. 3 LAU)

1

I sussidi versati per la ricerca sono attribuiti proporzionalmente ai fondi che i destinatari ricevono dal Fondo nazionale svizzero, dalla Commissione della tecnologia e dell'innovazione, nell'ambito di progetti dell'Unione europea o da terzi, privati o pubblici.

2

I fondi per la ricerca sono presi in considerazione nelle seguenti proporzioni: a. progetti del Fondo nazionale svizzero: 18,5 per cento; b. progetti della Commissione della tecnologia e dell'innovazione: 1,5 per cento;

c. progetti dell'Unione europea: 5 per cento; d. fondi privati o pubblici: 5 per cento.

3

La parte concessa alle università o agli istituti in base ai fondi del Fondo nazionale svizzero, della Commissione della tecnologia e dell'innovazione nonché nell'ambito di progetti dell'Unione europea, è calcolata come segue: a. per il 50 per cento secondo i fondi per la ricerca: la somma dei fondi per progetti di un'università o di un istituto viene divisa per il totale dei fondi per progetti di tutte le università e di tutti gli istituti. L'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati; b. per il 50 per cento secondo l'attività: tutti i progetti di un'università o di un istituto sono espressi in mesi/progetto per professore (equivalenti in tempo pieno, categorie I-II SIUS), l'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati. Determinante è la durata contrattuale di ogni progetto.

4

La parte concessa alle università sulla base dell'acquisizione di fondi privati o pubblici è calcolata come segue: a. la somma dei fondi privati e pubblici ottenuti da un'università o da un istituto viene divisa per il totale dei fondi privati e pubblici ottenuti da tutte le università e da tutti gli istituti. L'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati;

b. i fondi privati e pubblici sono raccolti sulla scorta della contabilità analitica conformemente alla statistica delle finanze delle università.

Calcolo dei contributi fissi destinati alle piccole e medie università (contributi di coesione) (art. 15 cpv. 5 LAU)

1

Contributi di coesione possono essere concessi alle piccole e medie università che subiscono una perdita rispetto al valore di riferimento. Il valore di riferimento corrisponde alla media degli anni di sussidio 1997 e 1998.

2

I contributi di coesione vengono concessi alle piccole e medie università proporzionalmente alle perdite subite.

Scuola universitaria 12

414.201

3

Il DEFR determina, sulla base del piano finanziario e delle perdite di sussidi di ciascuna università, il tasso percentuale annuo conformemente all'articolo 15 capoverso 5 LAU. Consulta previamente la Conferenza universitaria svizzera.

4

Il contributo di coesione accordato a un'università non deve superare le perdite da essa subite.

Sussidi destinati agli istituti (art. 15 e 17 LAU)

1

Al momento del riconoscimento del diritto al sussidio, il Consiglio federale determina se l'istituto viene sussidiato:

a. conformemente alle regole applicabili alle università o b. per mezzo di un contributo fisso.

2

Gli istituti o le università che offrono essenzialmente un insegnamento a distanza vengono sovvenzionati conformemente al capoverso 1 lettera b.

Sussidi fissi

(art. 17 LAU)

1

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)34 può, sulla base del piano pluriennale dell'istituto interessato, fissare importi annui massimi per l'intero periodo di sussidio.35 2 Il contributo della Confederazione non deve superare il 45 per cento delle spese di gestione effettive. Determinanti a tal fine sono i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto.

3

La SEFRI può concludere con il beneficiario del contributo un contratto di prestazioni che fissi le prestazioni da fornire e disciplini in particolare il modo in cui si deve rendere conto dell'utilizzazione del contributo della Confederazione.36

Capitolo 2: Calcolo e versamento del sussidio
Dati determinanti ai fini del calcolo (art. 15 LAU)

1

Il calcolo dei sussidi di base di cui all'articolo 6 della presente ordinanza versati per l'insegnamento e la ricerca si fonda sulla media degli ultimi due anni.

2

Il Fondo nazionale svizzero e la Commissione della tecnologia e dell'innovazione fanno pervenire alla SEFRI ogni anno entro il 30 giugno, i dati necessari per il calcolo dei sussidi di base.

34 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

35 RU

2012 3407

36 RU

2012 3407

Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. O 13

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3

I Cantoni universitari e gli istituti sovvenzionati conformemente all'articolo 15 LAU fanno pervenire alla SEFRI, ogni anno entro il 30 giugno, i dati relativi ai fondi che essi ricevono nell'ambito di progetti dell'Unione europea, nonché il numero dei progetti/mese così finanziati sulla base di equivalenti in tempo pieno.

Fissazione e versamento dei sussidi di base (art. 14 e 15 LAU)

1

La SEFRI stabilisce, sulla scorta delle informazioni raccolte e dei dati statistici degli ultimi due anni, i sussidi di base destinati ai singoli aventi diritto.

2

Il DEFR fissa i sussidi di base per via di decisione.

3

L'80 per cento dell'importo annuo viene versato all'inizio dell'anno in funzione della chiave di ripartizione dell'anno precedente.

Titolo terzo: Sussidi agli investimenti Capitolo 1: Disposizioni generali
Principio (art. 13 cpv. 1 lett. b e 18 LAU) 1

Sono considerate investimenti le spese destinate ai seguenti fini: a. l'acquisto, la costruzione e la trasformazione di stabili, compreso il primo o il nuovo arredamento; b. l'acquisto di apparecchi, macchine e attrezzature, compresa la loro installazione, nonché di mobili;

c. l'acquisto di mezzi informatici, compresa la loro installazione; d. l'installazione o l'ampliamento straordinario di biblioteche universitarie o di altre collezioni di supporti di informazioni.

2

Dette spese devono essere destinate all'insegnamento e alla ricerca, a servizi universitari o all'amministrazione dell'università.

Servizi e amministrazione universitari (art. 18 cpv. 1 LAU)

1

Per servizi universitari ai sensi dell'articolo 14 della presente ordinanza si intendono i servizi destinati direttamente alla comunicazione con il pubblico e al trasferimento del sapere, al soggiorno, al vitto o alla vita sociale degli studenti e dei docenti. In essi sono comprese anche le installazioni destinate alle attività sportive e ai servizi sociali.

2

Delle spese riservate all'amministrazione dell'università fanno parte gli investimenti di cui all'articolo 14 della presente ordinanza destinati ai compiti amministrativi autonomi dell'università, ai servizi centrali e ai servizi generali dell'università.

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Singolo caso

(art. 18 cpv. 1 e 2 LAU) 1

Hanno diritto a un sussidio agli investimenti nell'ambito delle costruzioni i progetti che formano un'unità e possono essere chiaramente delimitati nel tempo e nello spazio.

2

Nel caso di investimenti non immobiliari il diritto ai sussidi si applica all'oggetto da acquistare. Più oggetti acquistati contemporaneamente possono essere sovvenzionati soltanto se è data: a. un'unità materiale tra un oggetto principale, le sue componenti e i suoi accessori o tra oggetti diversi la cui utilizzazione adeguata richiede un acquisto simultaneo; b. un'unità funzionale, caratterizzata da una destinazione specifica degli investimenti chiaramente definita, quale una ricerca determinata.

Calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi (art. 19 cpv. 1 LAU)

1

Danno diritto ai sussidi le spese proprie dei responsabili delle università (corporazioni che assumono l'onere principale e corporazioni partecipanti) o degli istituti riconosciuti. Sono considerate partecipanti tutte le corporazioni non commerciali che contribuiscono in misura importante al finanziamento (ampliamento o esercizio) dell'università, sulla scorta di un contratto concluso con la corporazione che assume l'onere principale.

2

Sono deducibili dalle spese proprie: a.37 i sussidi versati a un titolo diverso dalla Confederazione o da un istituto da essa finanziato;

b. gli introiti regolari netti o i redditi commerciali, da capitalizzare, provenienti dall'investimento realizzato.

3

Il tasso di capitalizzazione degli introiti regolari conformemente al capoverso 2 lettera b corrisponde all'aliquota usuale, maggiorata dell'uno per cento, che la banca cantonale del Cantone universitario applica alle ipoteche di primo rango.

4

È determinante lo stato dei costi al momento della concessione del sussidio.

5

Nel caso di investimenti immobiliari si applica l'indice zurighese dei costi della costruzione di alloggi, valevole al momento della concessione del sussidio, o un indice nazionale riconosciuto dagli organi federali incaricati delle costruzioni. Il DEFR determina l'indice di riferimento; questo è applicato in modo uniforme.

37 RU

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38

Tassi dei sussidi

(art. 18 cpv. 4 LAU) 1

Il tasso dei sussidi applicabile a un'università o a un istituto sovvenzionato secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza ammonta al 30 per cento.

2

Il tasso applicabile agli altri istituti riconosciuti è determinato in base alla situazione finanziaria. Esso non deve superare il 45 per cento delle spese che danno diritto al sussidio.

Capitolo 2: Sussidi per costruzioni Sezione 1: Diritto ai sussidi
Diritto ai sussidi

(art. 18 cpv. 2 lett. a LAU) 1

Danno diritto ai sussidi le spese destinate all'acquisto, alla costruzione e alla trasformazione di stabili, compreso il primo o il nuovo arredamento.

2

Le trasformazioni sono interventi nella sostanza di uno stabile. Danno diritto ai sussidi se consentono un nuovo uso o un migliore impiego dei locali.

Spese che danno diritto ai sussidi (art. 18 cpv. 1 e 2 LAU) 1

Danno diritto ai sussidi le spese relative all'elaborazione del progetto di costruzione propriamente detto. Le spese connesse ai lavori supplementari di pianificazione e di elaborazione di varianti nonché quelle dei concorsi di architettura, nella misura in cui siano appropriati, possono dare diritto ai sussidi contemporaneamente al progetto di costruzione a condizione che siano stati iniziati dopo che la SEFRI ha dato il suo preavviso favorevole o su sua iniziativa.

2

Degli impianti polivalenti, danno diritto ai sussidi soltanto le parti che rispondono a necessità dell'università.

3

I posteggi, in superficie o sotterranei, danno diritto ai sussidi in quanto parti integranti della costruzione se rispondono a una necessità essenziale dell'università.

Spese che non danno diritto ai sussidi (art. 18 cpv. 5 LAU)

Non danno diritto ai sussidi: a. le misure destinate all'allacciamento di un edificio mediante impianti di traffico e condotte d'alimentazione e di spurgo fuori dell'area edificata (allacciamento del terreno);

38 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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b. i lavori di manutenzione. Questi comprendono le misure destinate al restauro, alla conservazione e alla messa in esercizio;

c. le misure destinate a realizzare risparmi di energia o a proteggere l'ambiente che non vengono applicate in rapporto diretto con la costruzione o la trasformazione di stabili; d. le spese edili accessorie. Ne fanno parte segnatamente permessi e tasse, premi assicurativi, interessi di crediti di costruzione, prestazioni del committente, accantonamenti e riserve che superino un minimo indispensabile.

Sezione 2: Criteri di calcolo

Art. 22

Principio (art. 19 cpv. 1 LAU)

Per le nuove costruzioni e di norma per le trasformazioni, le spese che danno diritto ai sussidi sono calcolate definitivamente, con riserva della compensazione del rincaro, secondo il metodo delle spese forfettarie in base ai costi di superficie. Tale metodo si fonda su importi fissi per unità di superficie.


Art. 23

Definizione 1 Le spese forfettarie in base ai costi di superficie (spese forfettarie) corrispondono al costo medio al metro quadrato di un nuovo edificio al momento dell'assegnazione del sussidio, previa deduzione del valore empirico dei costi che non danno diritto ai sussidi. Sono calcolati per i principali tipi di locali a seconda del modo di costruzione, della densità degli impianti tecnici e del livello d'equipaggiamento dell'edificio.

2

Nel caso di trasformazioni le spese forfettarie sono calcolate in funzione del grado delle migliorie strutturali.

3

La base per il calcolo dei sussidi è il programma di ripartizione dei locali riconosciuto dall'autorità preposta ai sussidi e indicato nei piani di costruzione.

4

Qualora si presentino circostanze particolari o chiare deroghe alle situazioni abituali, in casi giustificati si possono effettuare correzioni al calcolo forfettario.


Art. 24

Calcolo delle spese forfettarie 1

Il DEFR disciplina definitivamente: a. il calcolo delle spese forfettarie; b. la determinazione delle superfici che danno diritto ai sussidi; c. gli importi fissi per unità di superficie.

2

Consulta preliminarmente il Dipartimento federale delle finanze e la Conferenza universitaria svizzera.

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3

Le spese forfettarie sono periodicamente ricalcolate e determinate in base a dati empirici. Nel frattempo sono adattate, almeno ogni anno, all'evoluzione dei costi secondo l'indice dei costi di costruzione.


Art. 25

Eccezioni 1 Per i progetti di costruzione per i quali il calcolo forfettario basato sui costi delle superfici non è applicabile, l'assegnazione dei sussidi avviene in uno dei seguenti modi: a. in base al preventivo corretto, tenuto conto dei limiti dei costi; questi devono tener conto in maniera adeguata del genere di costruzione e dell'economicità; b. in base a un esame semplificato del conteggio finale, fatto salvo il calcolo definitivo.

2

In entrambi i casi devono essere presentati un preventivo fondato sul piano dei costi del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione dell'edilizia (CRB) e una descrizione dettagliata della costruzione.


Art. 26

Compensazione del rincaro e costi supplementari imprevisti 1

Nel caso di costruzioni per le quali i sussidi sono stati assegnati definitivamente, si tiene conto come segue delle modifiche di prezzo: a. l'indice figurante nell'assegnazione dei sussidi è portato allo stato dell'inizio dei lavori;

b. detto indice è aumentato o diminuito di due terzi della media aritmetica di tutte le differenze di indice tra l'inizio e la fine dei lavori; c. le spese che danno diritto ai sussidi sono adattate, conformemente all'assegnazione dei sussidi, allo stato dell'indice di cui alla lettera b.

2

Nel caso di costruzioni per le quali i sussidi sono stati assegnati provvisoriamente, il rincaro da compensare è fissato contemporaneamente all'esame del conteggio finale.

3

Nel caso di costruzioni per le quali i sussidi sono stati assegnati provvisoriamente, i costi supplementari non previsti, non imputabili al rincaro, sono sussidiati soltanto alle condizioni di cui all'articolo 36 capoverso 3 della presente ordinanza.

Capitolo 3: Sussidi a investimenti non immobiliari (art. 18 cpv. 2 lett. b LAU) Sezione 1: Apparecchi e mobilio

Art. 27

Diritto ai sussidi

1

Dà diritto ai sussidi l'acquisto di apparecchi, di macchine e di attrezzature, compresa la loro installazione, come pure di mobilio, per quanto tali acquisti adempiano

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le esigenze di cui all'articolo 16 capoverso 2 della presente ordinanza e non siano semplicemente destinati a sostituire gli equipaggiamenti precedenti.

2

Nel caso di investimenti polivalenti non immobiliari, dà diritto ai sussidi soltanto la parte dei costi dovuta all'università.

3

Il materiale di uso corrente e di ricambio non è considerato investimento.

4

Se l'avente diritto sceglie un'altra forma al posto del pagamento unico, il sussidio è calcolato in base al prezzo d'acquisto più conveniente al momento dell'installazione.

Sezione 2: Mezzi informatici

Art. 28

Diritto ai sussidi

1

I mezzi informatici comprendono l'insieme dei dispositivi, dei programmi e dei dati di base che servono a rilevare, elaborare, trasmettere, registrare e visualizzare dati. Essi formano un'unità d'esercizio che può essere delimitata funzionalmente.

2

Le unità d'esercizio informatiche costituiscono unità materiali che danno diritto ai sussidi giusta l'articolo 16 capoverso 2 lettera a della presente ordinanza.

3

Danno ugualmente diritto ai sussidi i costi d'installazione dei mezzi informatici, comprendenti l'esercizio e l'allestimento degli edifici.

4

L'acquisto di diversi mezzi informatici è considerato unità materiale quando serve all'estensione di un'unità d'esercizio.


Art. 29

Disposizioni particolari

1

I dispositivi e le linee di trasmissione sono aggiunti al sistema quali elementi integranti se restano in possesso dell'avente diritto almeno per cinque anni.

2

Le spese per l'impiego temporaneo di licenze nell'ambito informatico non sono considerate investimenti.

3

Se l'avente diritto sceglie un'altra forma al posto del pagamento unico, il sussidio è calcolato in base al prezzo d'acquisto più conveniente al momento dell'installazione.

4

Per gli impianti informatici polivalenti dà diritto al sussidio soltanto la parte delle spese dovuta all'università. Le spese destinate a fini commerciali, estranei all'università, non vengono dedotte se sono inferiori al 5 per cento delle spese totali.


Art. 30

Spese che non danno diritto ai sussidi Non danno diritto ai sussidi le spese per: a. l'elaborazione di programmi destinati ad una cerchia ristretta di utenti; b. le valutazioni;

c. le pianificazioni che non determinano alcun acquisto di mezzi informatici; d. l'acquisto di supporti di dati vuoti che non fanno parte dell'equipaggiamento di base dei dispositivi di scrittura e di lettura del sistema;

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e. la formazione in informatica degli utenti.

Sezione 3:

Biblioteche universitarie e altre collezioni di supporti d'informazione

Art. 31

1 Dà diritto ai sussidi l'acquisto di stampati di qualsiasi tipo per la creazione di una nuova biblioteca universitaria o per l'ampliamento straordinario di una biblioteca universitaria già esistente.

2

Dà parimenti diritto ai sussidi l'acquisto, per una biblioteca universitaria o per un istituto universitario, di collezioni o di fondi di supporti di informazione non stampati e di altri oggetti, per quanto questi servano quale fonte o materiale di dimostrazione per l'insegnamento e la ricerca.

3

I lavori di rilegatura e di restauro danno eccezionalmente diritto ai sussidi in rapporto ai capoversi 1 e 2, per quanto essi concernano oggetti non sostituibili o siano indispensabili per l'impiego a fini universitari.

4

Gli acquisti correnti delle biblioteche universitarie e delle collezioni non sono considerati investimenti. In questa categoria rientrano segnatamente la sostituzione di opere, la continuazione delle collezioni, il completamento di collane, l'acquisto di materiale pedagogico per l'insegnamento, nonché l'abbonamento a giornali e riviste.

Capitolo 4: Procedura

Art. 32

Presentazione della domanda (art. 19 cpv. 3 LAU)

1

I responsabili delle università o degli istituti riconosciuti aventi diritto ai sussidi presentano la domanda alla SEFRI. Questa contiene le seguenti informazioni: a. scopo e caratteristiche del progetto d'investimento; b. utenti; c. bisogni; d. adempimento delle esigenze in materia di cooperazione universitaria; e. spese previste e finanziamento.

2

Se i costi complessivi previsti raggiungono o superano i 10 milioni di franchi, il richiedente presenta alla SEFRI l'avamprogetto per un esame preliminare.

3

Non appena dispone di un progetto di costruzione che è stato adottato, almeno provvisoriamente, da un'autorità politica responsabile, il richiedente presenta la domanda alla SEFRI. Calcola le spese totali secondo l'indice dei costi più recente.

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Art. 33

Assegnazione del sussidio (art. 19 cpv. 3 LAU)

1

La decisione relativa all'assegnazione del sussidio interviene dopo che l'avente diritto si è definitivamente deciso a realizzare il progetto, in ogni caso però prima dell'inizio della costruzione o prima della realizzazione dell'investimento.

2

La SEFRI può rilasciare l'autorizzazione per iniziare la costruzione o per procedere a acquisti se il richiedente dovesse subire un pregiudizio importante dovendo attendere il risultato dell'esame della sua domanda. L'autorizzazione non dà diritto a sussidi.

3

Se il richiedente inizia a costruire o effettua acquisti senza che sia stata presa una decisione di assegnazione di sussidi o sia stata rilasciata un'autorizzazione, non gli sarà concesso alcun sussidio.


Art. 34

Competenze per l'assegnazione di sussidi (art. 19 cpv. 3 LAU)

1

Il DEFR decide in merito all'assegnazione di sussidi pari o superiori a 5 milioni di franchi.

2

La SEFRI decide in merito alla concessione dei sussidi di importo inferiore.


Art. 35

Consultazione della Conferenza universitaria svizzera (art. 6 cpv. 2 LAU)

Alla Conferenza universitaria sono sottoposti per parere: a. tutti i progetti di costruzione per un importo totale pari o superiore a 10 milioni di franchi, nella fase di avamprogetto; b. tutti i progetti per i quali possono sorgere problemi di coordinamento a livello nazionale o regionale.


Art. 36

Approvazione di modifiche dei progetti 1

Le modifiche importanti di progetti o quelle che determinano importanti spese supplementari per quanto concerne i sussidi, necessitano l'approvazione della SEFRI prima di essere attuate.

2

Una modifica di progetto è importante se: a. il programma approvato di ripartizione dei locali di un progetto di costruzione viene modificato in maniera fondamentale;

b. invece dell'oggetto approvato se ne acquista per il medesimo scopo uno equivalente.

3

I costi di costruzione supplementari dovuti a una modifica del progetto possono essere riconosciuti soltanto se in tal modo la spesa determinante ai fini dei sussidi aumenta almeno del 5 per cento.

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Art. 37

Obblighi particolari di informare nel caso di costruzioni (art. 19 cpv. 1 LAU)

Quando la procedura di versamento si svolge secondo l'articolo 42 della presente ordinanza, l'avente diritto fornisce alla SEFRI, per l'adattamento periodico degli elementi forfettari, per la definizione dei tassi massimi e per la statistica dei sussidi: a. una tabella dei costi definitivi previsti e i piani d'esecuzione, insieme alla domanda di pagamento finale; b. una documentazione di base concernente le costruzioni effettuate e i loro costi, al più tardi due anni dopo la messa in esercizio.

Capitolo 5: Assegnazione e versamento Sezione 1: Assegnazione

Art. 38

Concessione (art. 19 cpv. 3 LAU)

1

I sussidi agli investimenti sono concessi mediante decisione (assegnazione di sussidi).

2

La decisione deve specificare in ogni caso: a. il progetto d'investimento; b. il totale delle spese che danno diritto ai sussidi, corredate dell'indicazione del modo di calcolo e, se possibile, del calcolo stesso; c. l'aliquota di sussidio applicabile; d. l'importo assegnato;

e. le condizioni per il versamento del sussidio.

3

Se necessario, la decisione menziona inoltre: a. la data in cui viene a scadenza il versamento del sussidio, sempre che non sia applicabile il criterio generale di cui all'articolo 43 della presente ordinanza; b. la durata di assegnazione dell'investimento sussidiato allo scopo definito, sempre che non sia applicabile il criterio generale di cui all'articolo 44 della presente ordinanza; c. eventuali condizioni e oneri (riserve).

4

Se a un determinato investimento partecipano più aventi diritto, il sussidio può essere versato invece che in una quota unica in quote parziali ai singoli partecipanti, proporzionalmente alla loro partecipazione al finanziamento.

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Sezione 2: Versamenti

Art. 39

Principio (art. 19 cpv. 2 LAU)

1

I sussidi agli investimenti, nel caso delle costruzioni per le quali i sussidi sono stati assegnati definitivamente, vengono versati sulla scorta del controllo dell'esecuzione dei lavori e dell'utilizzazione dei locali.

2

Per gli altri investimenti i sussidi sono versati sulla scorta dell'esame del conteggio finale.


Art. 40

Pagamenti parziali

(art. 19 cpv. 2 LAU) 1

Nel caso di lavori di durata superiore a un anno, la SEFRI versa, su domanda e nei limiti del credito di pagamento autorizzato, sussidi fino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo assegnato.

2

Se la decisione di assegnazione dei sussidi concerne un progetto di costruzione eseguito in più tappe o composto da più oggetti distinti, l'importo parziale può essere versato definitivamente per le singole tappe o per il singolo oggetto dopo l'esecuzione dei controlli.


Art. 41

Pagamenti finali per le costruzioni per le quali i sussidi sono stati assegnati definitivamente (art. 19 cpv. 2 LAU)

1

L'avente diritto avvia la procedura di versamento (domanda di pagamento finale) annunciando alla SEFRI la messa in esercizio del nuovo stabile, trasformato o rinnovato; alla notifica vanno allegati i documenti necessari ai fini del controllo. Per messa in esercizio si intende il momento a partire dal quale lo stabile è utilizzato completamente per i fini indicati nella domanda.

2

La SEFRI verifica se lo stabile realizzato corrisponde al progetto e a eventuali modifiche di progetto approvate e se è utilizzato ai fini indicati nella domanda. Se il risultato dell'esame è positivo, il sussidio viene versato conformemente agli articoli 26 e 43 della presente ordinanza.


Art. 42

Pagamenti finali per le costruzioni per le quali i sussidi sono stati assegnati provvisoriamente e per gli investimenti non immobiliari (art. 19 cpv. 2 LAU)

1

L'avente diritto avvia la procedura di versamento presentando alla SEFRI il conteggio finale; nel caso di costruzioni allega i piani di esecuzione.

2

La SEFRI verifica se il conteggio finale è completo e esatto e versa il corrispondente importo.

3

La SEFRI disciplina nelle sue direttive le modalità dell'esame in collaborazione con l'organo della Confederazione responsabile delle costruzioni.

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Art. 43

Scadenza del versamento dei sussidi agli investimenti 1

Per quanto la decisione non disponga altrimenti, i sussidi agli investimenti non immobiliari sono versati tre mesi, quelli per le costruzioni dodici mesi a decorrere dal giorno in cui l'avente diritto ha presentato alla SEFRI una domanda di pagamento finale corredata dei documenti completi.

2

La data della decisione di assegnazione che fissa l'importo definitivo dei sussidi determina la scadenza di pagamento più vicina.


Art. 44

Durata della destinazione Per quanto la decisione non disponga altrimenti, la durata della destinazione dei beni per i quali i sussidi sono versati è fissata come segue: a. investimenti non immobiliari: fino al momento in cui sono evidentemente superati dal profilo tecnico o scientifico, al massimo dieci anni; b. costruzioni provvisorie volte a garantire l'esercizio dell'università in situazioni eccezionali: dieci anni;

c. altre costruzioni: trent'anni. Il DEFR può eccezionalmente ridurre la destinazione a vent'anni a condizione che le costruzioni continuino ad essere utilizzate per compiti universitari.

Titolo quarto: Sussidi subordinati a progetti

Art. 45

Ripartizione dei costi di progetto (art. 21 cpv. 2 e 3 LAU) 1

I Cantoni universitari, le università o gli istituti universitari che partecipano a un progetto assumono generalmente il 50 per cento dei suoi costi.

2

Nel caso in cui uno dei partecipanti al progetto assuma una parte essenziale dei compiti di coordinamento o di sviluppo che vanno a beneficio di altre università o istituti universitari, la Confederazione può assumere un importo massimo pari al 70 per cento dei costi del progetto.

3

In via eccezionale gli aventi diritto possono essere dispensati da una partecipazione ai costi.

4

I costi di un progetto comprendono: a. i salari secondo l'uso locale (salari lordi); b. gli apparecchi e le installazioni; c. i mezzi

d'esercizio;

d. i costi dei locali appositamente presi in affitto; e. le spese di riunione e di viaggio.

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5

La messa a disposizione di apparecchi, di mezzi d'esercizio e di locali presi in affitto a tal fine, i contributi alle spese di riunione e di viaggio nonché i salari dei collaboratori del progetto vengono presi in considerazione proporzionalmente in occasione del calcolo del contributo fornito da ciascun partecipante.


Art. 46

Decisione e versamento 1

I sussidi per i progetti sono concessi mediante decisione.

2

La decisione fissa in ogni caso: a. il

progetto;

b. il totale delle spese che danno diritto ai sussidi; c. l'ammontare determinante della partecipazione; d. l'importo assegnato;

e. le condizioni applicabili al versamento del contributo; f.

la data in cui il contributo dev'essere versato; g. eventuali condizioni e obblighi; h. la durata del progetto e la durata del sussidiamento (periodo durante il quale il sussidio viene versato).

3

La SEFRI è responsabile della gestione del credito, della revisione e del controlling.

4

Emana le decisioni di pagamento sulla scorta delle decisioni della Conferenza universitaria svizzera.

5

Dopo la conclusione di un progetto o dopo il termine di un periodo di sussidio viene effettuata una valutazione finale in merito agli effetti dei sussidi federali. I rapporti di valutazione vengono pubblicati.


Art. 47

Competenze Il DEFR disciplina i dettagli dell'esecuzione in un'ordinanza.

Titolo quinto: Sussidi agli istituti comuni delle scuole universitarie (art. 1, 8 e 13 cpv. 2 LAU)

Art. 48

1 Si considerano istituti comuni delle scuole universitarie: a. l'Ufficio universitario centrale svizzero; b. la Conferenza svizzera dei rettori e dei presidenti.

2

Il DEFR concede a detti istituti sussidi pari al massimo al 50 per cento delle loro spese d'esercizio.

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3

Il budget, i conti e il rapporto d'attività devono essere presentati ogni anno al DEFR.

Titolo sesto: Pianificazione, coordinamento e informazione

Art. 49

Periodi di

sussidio

(art. 13 cpv. 3 LAU) I crediti per i sussidi ordinari vengono fissati di norma per un periodo di quattro anni.


Art. 50

Piano pluriennale

(art. 6 cpv. 2 LAU) 1

La Conferenza universitaria svizzera presenta al Consiglio federale un piano pluriennale nazionale. Questo si fonda sui piani strategici delle università, dei politecnici federali e degli istituti riconosciuti.

2

Il piano pluriennale tiene conto degli obiettivi del Consiglio federale conformemente all'articolo 20 della legge del 7 ottobre 198339 sulla ricerca.

3

Il piano pluriennale presenta gli orientamenti e gli obiettivi cui mirano le scuole universitarie e gli istituti riconosciuti e calcola i contributi federali necessari.


Art. 51

Coordinamento di grandi progetti d'investimento Il DEFR determina, d'intesa con la Conferenza universitaria svizzera, i settori universitari nei quali i progetti d'investimento superiori a 10 milioni di franchi previsti per il periodo di sussidio successivo devono essere coordinati dal profilo della suddivisione dei compiti.


Art. 52

Dati e informazione

1

I Cantoni universitari, gli istituti riconosciuti e i politecnici federali forniscono al DEFR o agli uffici e agli organi da esso indicati tutti i documenti e i dati necessari all'esecuzione della legge.

2

Informano la Conferenza universitaria svizzera in merito a tutti i progetti e i provvedimenti importanti in materia di politica universitaria.

3

Il DEFR informa la Conferenza universitaria svizzera e la Conferenza svizzera dei rettori e dei presidenti in merito alle decisioni e ai progetti importanti che concernono il loro mandato di coordinamento.

39 RS

420.1

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Disposizioni dell'OSUP ancora applicabili

Sezione 2:40 Sussidi per i costi d'esercizio legati all'insegnamento (art. 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)
Base di calcolo

1

L'ammontare dei sussidi per l'insegnamento è calcolato in base ai costi di esercizio legati all'insegnamento. Sono considerati costi d'esercizio le spese di personale, le spese di materiale e di prestazioni di servizio, nonché gli altri costi d'esercizio come le spese accessorie, le spese di pulizia e le spese di manutenzione di impianti e immobili. Le spese di infrastruttura non sono considerate spese di esercizio.

2

Sono considerati costi di infrastruttura i costi per l'affitto di oggetti propri o appartenenti a terzi, gli interessi effettivi o contabili e gli ammortamenti di investimenti per quanto questi ultimi siano stati cofinanziati da indennità a fondo perso.

3

Il Dipartimento può stabilire che le spese amministrative sono prese in considerazione soltanto fino a una determinata quota dei costi totali d'esercizio.

41 Calcolo dei

sussidi

I sussidi per l'insegnamento sono calcolati in base alla media svizzera dei costi d'esercizio delle scuole universitarie professionali per lo stesso ciclo di studi o per un ciclo comparabile oppure in base a un tasso standard dei costi fissato d'intesa con i Cantoni. Per assicurare una migliore comparabilità dei costi d'esercizio, le scuole universitarie professionali utilizzano il manuale sul calcolo dei costi della SEFRI.

...

Sezione 3:42 Sussidi d'esercizio per la ricerca applicata e per lo sviluppo (art. 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)
b 1 Il Dipartimento fissa ogni anno l'importo dei sussidi d'esercizio per la ricerca applicata e lo sviluppo.

40 Originario avanti l'art.17. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

42 Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. O 27

414.201

2

I sussidi accordati alle scuole universitarie professionali sono calcolati nel modo seguente:

a. il 60 per cento dell'importo del sussidio è ripartito in funzione delle attività d'insegnamento, di ricerca applicata e di sviluppo. Sono prese in considerazione nel calcolo soltanto le persone la cui attività in questi campi equivale ad almeno il 50 per cento di un posto intero, per quanto esse dedichino l'equivalente di almeno il 20 per cento di un posto intero all'insegnamento e almeno la stessa parte alla ricerca applicata e altrettanto allo sviluppo. Il sussidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della percentuale di posti in rapporto all'ammontare totale destinato all'insegnamento, alla ricerca applicata e allo sviluppo; b. il 40 per cento dell'importo del sussidio è ripartito in funzione dei fondi apportati da terzi. Il sussidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della sua quota nell'ammontare totale dei fondi apportati da terzi.

Sezione 4:43 Sussidi per i costi d'esercizio delle misure di qualificazione per lo sviluppo di competenze in materia di ricerca e di perfezionamento (art. 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)
c 1 Il Dipartimento destina al massimo il 5 per cento dei crediti autorizzati a misure di qualificazione volte a sviluppare competenze in materia di ricerca e di perfezionamento.

2

Sono segnatamente considerate misure di qualificazione: a. l'elaborazione di misure di perfezionamento didattico e metodologico destinate agli insegnanti;

b.44 la promozione delle nuove leve scientifiche.

3

I sussidi sono calcolati in base ai costi d'esercizio di questo campo secondo l'articolo 15 capoverso 1.

4

I sussidi ammontano al 50 per cento al massimo dei costi d'esercizio computabili.

43 Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

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Sezione 4a:45 Sussidi per misure volte alla parità effettiva fra donna e uomo (art. 3 cpv. 5; 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)
cbis 1 Il dipartimento può stabilire annualmente sussidi per misure volte alla parità effettiva fra donna e uomo.

2

In particolare sono considerate misure volte alla parità effettiva fra donna e uomo: a. misure volte ad aumentare la quota del sesso sottorappresentato a livello di studenti, nuove leve scientifiche, docenti e personale, in particolare tramite l'allestimento di asili nido, la creazione di posti di lavoro a tempo parziale e l'offerta di studi a tempo parziale; b. misure volte a promuovere lo sviluppo di competenze legate al genere; c. misure volte a promuovere la ricerca sui sessi.

3

I sussidi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi d'esercizio computabili giusta l'articolo 15 capoverso 1.

Sezione 5:46 Sussidi ai costi d'esercizio per la locazione di oggetti appartenenti a terzi (art. 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)
d 1 Possono essere versati sussidi di esercizio per la locazione di locali e di edifici appartenenti a terzi, per quanto detti locali ed edifici non siano già stati cofinanziati come investimenti immobiliari.

2

Il calcolo è effettuato per m2 di superficie utile (forfait per unità di superficie) in base al contratto di locazione, senza tener conto del terreno. Secondo il caso, i costi determinanti per il calcolo del sussidio possono essere limitati dal forfait per unità di superficie.

3

La SEFRI emana direttive sulla procedura di presentazione delle domande, di calcolo e di pagamento.

45 Introdotta dal n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

46 Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

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Sezione 6: Sussidi per gli investimenti47 (art. 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)

48

Condizioni

1

Danno diritto a un sussidio per gli investimenti i progetti di costruzione unitari, chiaramente delimitati nel tempo e nello spazio, che non eccedono 300 000 franchi.

2

Sono considerati progetti di costruzione l'acquisizione, la costruzione e la trasformazione di edifici, comprese le loro prime attrezzature.


49

Importo del sussidio

1

Il sussidio è di massima calcolato in modo forfettario in base al programma dei locali approvato (forfait per unità di superficie). Il Dipartimento stabilisce i criteri di calcolo.

2

La SEFRI può eccezionalmente calcolare l'importo del sussidio fondandosi sui costi di costruzione computabili in base al progetto di costruzione e al preventivo dei costi.

3

Emana direttive sulla procedura di presentazione delle domande, di calcolo e di pagamento. Di massima sono applicate le direttive per la determinazione dei sussidi federali per le costruzioni.

Sezione 7: Procedura di concessione dei sussidi50 (art. 19 cpv. 2 LSUP)

51

Presentazione della domanda La domanda di sussidio è presentata alla SEFRI.


52

Domanda di sussidio per gli investimenti 1

La domanda di sussidio per gli investimenti deve contenere le indicazioni seguenti: a. lo scopo e le caratteristiche del progetto di investimento; b. gli utenti;

c. i

bisogni;

47 Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

50 Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 1358).

Scuola universitaria 30

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d. la prova della collaborazione con altre scuole universitarie professionali; e. i costi e il finanziamento previsti.

2

La scuola universitaria professionale che domanda un sussidio per un investimento edile i cui costi previsti ammontano a più di 10 milioni di franchi sottopone il programma dei locali alla SEFRI, prima dell'elaborazione dei piani, indicando le spese susseguenti prevedibili annue. Esaminata la domanda, la SEFRI invita la scuola universitaria professionale a sottoporgli, per approvazione, il progetto preliminare, il programma dei locali e la valutazione dei costi. L'assegnazione dei contributi federali si conforma al progetto di costruzione.53 3 Per gli investimenti edili non superiori a 10 milioni di franchi, la scuola universitaria professionale presenta, per approvazione, il programma dei locali alla SEFRI federale prima dell'elaborazione dei piani. Se la SEFRI l'approva, essa gli presenta il progetto edile, il programma dei locali, la descrizione del progetto e un preventivo.

4

La domanda deve essere accompagnata dall'attestazione scritta secondo cui l'organo responsabile ha dato il suo consenso di principio di assumere la propria parte di finanziamento. Inoltre, la scuola universitaria professionale deve fornire la prova che non vi sono più infrastrutture disponibili a livello regionale.

...

Capitolo 5: Disposizioni finali

54

Disposizioni transitorie (art. 25 cpv. 1 LSUP) 1

I titolari di un diploma di una scuola d'ingegneria STS riconosciuta, di una scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione SSQEA, di una scuola superiore di arti applicate SSAA o di una scuola superiore di economia domestica SSED o le persone che hanno ottenuto negli anni 1998, 1999 o 2000 il diploma della Scuola alberghiera di Losanna possono chiedere, dopo il riconoscimento dei primo diploma di scuola universitaria professionale, il corrispondente titolo di scuola universitaria professionale, nella misura in cui possano dimostrare di aver svolto per almeno cinque anni un'attività professionale riconosciuta o di aver frequentato un corso postdiploma a livello universitario. Il Dipartimento disciplina i particolari.

2

Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «Gestalter FH/Gestalterin FH» sono autorizzate a usare il titolo protetto di «designer SUP».

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2005, in vigore il 5 ott. 2005 (RU 2005 4645).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1358).

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3

Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «designer SUP, specializzato in conservazione e restaurazione» sono autorizzate a usare il titolo di «conservatore restauratore SUP».

...

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 settembre 200555 A

Titoli protetti 1 Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto vigente nei campi specifici di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-g LSUP prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali o in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 200456 della LSUP, può portare i seguenti titoli protetti a dipendenza del campo specifico di studio: a. ingegnere

SUP;

b. architetta SUP/architetto SUP; c. chimica SUP/chimico SUP; d. economista aziendale SUP; e. specialista SUP in informazione e documentazione; f.

informatica di gestione SUP/informatico di gestione SUP; fbis.57 giurista d'impresa SUP; g. designer SUP;

h. conservatrice-restauratrice SUP/conservatore-restauratore SUP; i.

infermiera diplomata SUP/infermiere diplomato SUP; j. esperta in salute e cure infermieristiche SUP/esperto in salute e cure infermieristiche SUP;

k. levatrice diplomata SUP/ostetrico diplomato SUP; l.

fisioterapista diplomata SUP; m. ergoterapista diplomata SUP; n. dietista diplomata

SUP;

55 RU

2005 4645

56 RS

414.71 in fine 57 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1499).

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o. specialista in radiologia medico-tecnica diplomata SUP/specialista in radiologia medico-tecnica diplomato SUP.

2

Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale nei campi specifici di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere h-k LSUP prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali o in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 2004 della LSUP, può portare i rispettivi titoli protetti in virtù della decisione del 25 ottobre 200158 del Consiglio delle scuole universitarie professionali (allegata al regolamento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) del 10 giugno 1999 sul riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali).

3

Al titolo protetto può essere aggiunta la menzione «diplomata/diplomato». Il titolo può essere completato con l'indicazione del ciclo di studio.

4

Il dipartimento protegge i titoli per cicli di studio autorizzati a titolo sperimentale.

B

Titoli supplementari 1 Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto precedente prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell'OSUP o in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 200459 della LSUP, può portare, a partire dal 1° gennaio 2009, i seguenti titoli protetti, in aggiunta ai titoli in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 14 settembre 2005 dell'OSUP: a. «Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]); oppure b. «Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]).

2

Le scuole universitarie professionali decidono l'attribuzione dei titoli di cui al capoverso 1 lettere a e b ai diplomi SUP conseguiti in base al diritto precedente.

...

58 Non pubblicato nella RU. Il testo della Dec. può essere richiesto alla SEFRI, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, oppure consultato all'indirizzo: www.sefri.admin.ch 59 RS

414.71 in fine

Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. O 33

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Allegato

(art. 19 cpv. 2)

Modifica di altri atti normativi ...60

60 Le mod. possono essere consultate alla RU 2014 4137.

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