01.04.2024 - * / In vigore
01.04.2022 - 30.03.2024
01.01.2022 - 31.03.2022
05.02.2019 - 31.12.2021
01.02.2019 - 04.02.2019
01.01.2019 - 31.01.2019
15.01.2017 - 31.12.2018
01.06.2015 - 14.01.2017
01.01.2014 - 31.05.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.07.2010 - 31.12.2012
01.04.2010 - 30.06.2010
01.02.2007 - 31.03.2010
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01.01.2007 - 31.01.2007
01.11.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 31.10.2006
01.02.2005 - 30.09.2005
01.04.2003 - 31.01.2005
01.01.2003 - 31.03.2003
01.10.2000 - 31.12.2002
01.01.2000 - 30.09.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) del 19 giugno 1995 (Stato 16 gennaio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12, 103, 104d capoverso 5 e 106 della legge federale del
19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCSTr),2 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione del tipo dei veicoli stradali, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli che sottostanno alla LCStr.

2

...3


Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per: a.4 tipo: il modello che sta alla base dell'approvazione dei veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento nonché dispositivi di protezione costruiti in serie; un tipo può essere suddiviso in varianti e versioni; b. approvazione del tipo: la conferma ufficiale della conformità di un tipo con le esigenze tecniche pertinenti e della sua idoneità all'uso previsto; c. approvazione generale CE: l'approvazione del tipo del veicolo rilasciata da un'autorità di uno Stato membro della CE secondo il diritto CE; d. approvazione parziale CE o ECE: l'approvazione del tipo di un sistema o parte staccata di un veicolo, accessorio d'equipaggiamento o dispositivo di protezione, rilasciata da un'autorità secondo il diritto CE o ECE; RU 1995 3997

1 RS

741.01

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 5069).

3

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501).

741.511

Circolazione stradale 2

741.511

e. certificato di conformità CE: l'attestazione rilasciata dal fabbricante che un singolo veicolo corrisponde in ogni aspetto a un'approvazione generale CE; f.5 dichiarazione di conformità: la dichiarazione rilasciata per iscritto dal fabbricante secondo cui una parte staccata o un sistema di veicolo, un accessorio d'equipaggiamento o un dispositivo di protezione corrisponde alle esigenze tecniche pertinenti per l'immatricolazione in Svizzera;

g. esame della conformità: l'esame della conformità di un veicolo, telaio, sistema o parte staccata di veicolo, accessorio d'equipaggiamento o dispositivo di protezione con il tipo approvato, eseguito su sondaggio per campione; h. contrassegno di conformità: il contrassegno ufficiale che conferma che una parte o sistema di veicolo, accessorio d'equipaggiamento o dispositivo di protezione corrisponde alle prescrizioni tecniche pertinenti; i.6 sistemi di veicoli: tutti i sistemi per un determinato tipo di veicolo che devono adempiere le esigenze tecniche, come l'impianto dei freni o i dispositivi di depurazione dei gas di scarico;

k.7 fabbricante: la persona o l'ufficio responsabile nei confronti delle autorità d'approvazione del tipo per tutte le esigenze della procedura d'approvazione del tipo come anche per la garanzia della conformità della produzione. Non è necessario che il fabbricante partecipi direttamente a tutte le fasi della fabbricazione del veicolo, del sistema o della parte staccata del veicolo, oggetto della procedura d'approvazione del tipo; l.8 scheda tecnica: certificato che sostituisce l'approvazione del tipo per un veicolo con approvazione generale CE;

m.9 valutazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto d'esame di uno dei servizi di cui all'appendice 2, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere; n.10 certificazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto d'esame di un servizio estero, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere.

Capitolo 2: Approvazione del tipo Sezione 1: Generalità

Art. 3

Campo d'applicazione

1

Sottostanno all'approvazione del tipo gli oggetti elencati nell'appendice 1.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501).

7

Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501).

8

Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

9

Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

10 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Approvazione del tipo di veicoli stradali 3

741.511

2

A richiesta possono essere rilasciate approvazioni del tipo anche per altri oggetti.11
a12 Scheda tecnica per veicoli con approvazione generale Per i veicoli viene rilasciata una scheda tecnica invece di un'approvazione del tipo se: a. un'approvazione generale CE è stata rilasciata sulla base di prescrizioni d'equipaggiamento e d'esame di livello almeno pari a quello delle prescrizioni vigenti in Svizzera; e b. sono disponibili i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.


Art. 4

Esonero dall'approvazione del tipo 1

Veicoli e telai importati per uso proprio sono esonerati dall'approvazione del tipo e possono essere notificati direttamente al Servizio cantonale d'ammissione.13 1bis ...14

2

...15

3

Ogni anno, l'Ufficio federale esonera dall'approvazione del tipo i fabbricanti svizzeri per al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione da essi prodotti.16 4 I veicoli e telai esonerati dall'approvazione del tipo soggiacciono all'esame singolo17 del servizio cantonale competente per l'ammissione.

5

Le parti staccate di veicoli, gli accessori d'equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di un contrassegno di conformità CE, ECE o OCSE sono esonerati dall'approvazione svizzera del tipo.

6

Le parti staccate di veicoli, gli accessori d'equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di altri contrassegni di conformità stranieri o internazionali sono esonerati dall'approvazione del tipo, nella misura in cui i contrassegni di conformità sono stati rilasciati sulla base di prescrizioni che l'Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) ha riconosciuto come almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere.18

11 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501). Abrogato dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

15 Abrogato dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

17

O del 19 giu. 1995 concernente le esigente tecniche per i veicoli stradali, OETV (RS 741.41).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

Circolazione stradale 4

741.511

7

Per l'immatricolazione degli oggetti di cui all'appendice 1 numero 2 è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di esame di uno dei servizi d'esame di cui all'appendice 2.19

Art. 5


20

Competenza

Il rilascio dell'approvazione del tipo compete all'Ufficio federale.


Art. 6

Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai 1

Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.21 2

L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera.

3

A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice.

Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A).

4

Con il consenso dell'Ufficio federale, il titolare dell'approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.22

Art. 7

Titolare dell'approvazione del tipo per parti e sistemi di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione 1

Titolare è chi ottiene l'approvazione del tipo.

2

L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente a persone con domicilio o sede in Svizzera. Fanno eccezione le approvazioni internazionali del tipo.

3

Ogni persona è autorizzata a mettere in circolazione parti di veicolo, accessori di equipaggiamento e dispositivi di protezione che corrispondono al tipo approvato e sono muniti del relativo contrassegno di conformità.


Art. 8


23

Forma e contenuto dell'approvazione del tipo 1

L'approvazione del tipo per veicoli, telai, sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione contiene le indicazioni necessarie all'immatricolazione e alla verifica.

2

Forma e contenuto delle approvazioni internazionali del tipo rilasciate in Svizzera per sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento o dispositivi di protezione sono retti dalle pertinenti norme internazionali.

19 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3310).

Approvazione del tipo di veicoli stradali 5

741.511


Art. 9

Diverse marche di tipi uguali Se tipi uguali sono messi in circolazione sotto marche diverse, è rilasciata l'approvazione del tipo per ogni singola marca.


Art. 10


24

Rifiuto dell'approvazione del tipo L'Ufficio federale rifiuta l'approvazione del tipo qualora l'oggetto non corrisponda alle prescrizioni svizzere oppure non dia tutte le garanzie di sicurezza

Art. 11


25
Comunicazione dei dati 1

L'Ufficio federale gestisce un registro dei tipi di veicoli (TARGA) che contiene per ogni tipo i dati per l'immatricolazione e la verifica del veicolo nonché il nome e l'indirizzo del titolare dell'approvazione del tipo.26 2 L'Ufficio federale comunica i dati riportati nell'approvazione del tipo, nonché nome e indirizzo del titolare dell'approvazione del tipo, ai servizi competenti in materia di ammissione ed esame dei veicoli. Può rendere accessibili questi dati mediante un sistema di consultazione.

3

Su richiesta e qualora esistano motivi sufficienti, l'Ufficio federale può permettere la comunicazione di dati ad autorità se gli stessi sono stati rilevati nell'ambito della procedura d'approvazione del tipo e già non figurino in tale approvazione. 4 Su richiesta, l'Ufficio federale comunica i valori concernenti i gas di scarico, il livello sonoro nonché quelli del consumo di carburante.

5

Su richiesta e se sussiste un interesse pubblico, l'Ufficio federale può comunicare anche ad altri servizi i dati figuranti nell'approvazione del tipo.


Art. 12


27

Modificazioni della serie 1

Modificazioni del tipo approvato devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio federale.

2

Quest'ultimo, sulla base degli elementi distintivi e della classificazione determinante per il registro dei veicoli e per le licenze di circolazione, decide:

a. se occorre modificare l'approvazione del tipo o rilasciarne una nuova; b. se è necessario un nuovo esame; oppure c. se è necessaria una nuova o ampliata approvazione straniera del tipo.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3310).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Circolazione stradale 6

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Sezione 2: Rilascio dell'approvazione del tipo28

Art. 13

Principio

1

L'approvazione del tipo è rilasciata se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e sono disponibili i documenti seguenti:29 a. un'approvazione generale CE; b. le approvazioni parziali CE; c.30 le dichiarazioni di conformità del costruttore con rapporto d'esame giusta l'articolo 14; oppure d. le approvazioni straniere o internazionali giusta l'articolo 15.

2

Laddove non è presentato alcun documento ai sensi del capoverso 1, l'approvazione del tipo è rilasciata in base all'esame tecnico dell'oggetto previsto nella sezione 3.31


Art. 14

Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità è riconosciuta se: a.32 il fabbricante dispone dell'infrastruttura necessaria per l'attuazione dell'esame oppure lo fa eseguire da un servizio d'esame accreditato o da quello designato dal servizio d'approvazione del rispettivo Paese; b.33 il fabbricante esegue all'interno dell'azienda un controllo sistematico della qualità (ad es. comprova di certificazione ISO 9001 risp. EN 29001); c. l'Ufficio federale ha accesso ai dati e ai risultati d'esame.


Art. 15

Approvazioni secondo il diritto straniero o internazionale Le approvazioni rilasciate da Stati esteri secondo il diritto nazionale o internazionale sono riconosciute ove le prescrizioni applicate siano di valore equivalente a quelle svizzere34. Il richiedente deve fornire la prova contemporaneamente all'iscrizione.


Art. 16

Domanda35

1

Il richiedente deve trasmettere all'Ufficio federale i documenti giusta l'articolo 13 unitamente al relativo modulo di domanda e ai dati richiesti in quest'ultimo.36 28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501).

34 OETV del 19 giugno 1995 (RS 741.41), OETV 1 del 19 giugno 1995 (RS 741.412), OETV 2 del 19 giugno 1995 (RS 741.413), OETV 3 del 2 set. 1998 (RS 741.414).

Vedi RU 1998 2501.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Approvazione del tipo di veicoli stradali 7

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2

I documenti e i giustificativi devono essere redatti in lingua tedesca, francese, italiana o inglese. Documenti e giustificativi in altra lingua possono essere riconosciuti se sono accompagnati da una traduzione autenticata in una di queste lingue.

3

Un oggetto è considerato iscritto per l'approvazione del tipo allorquando il modulo di domanda e tutti i documenti necessari sono a disposizione dell'Ufficio federale.37 4 Se invece di un'approvazione del tipo deve essere rilasciata una scheda tecnica, il richiedente deve trasmettere all'Ufficio federale l'approvazione generale CE unitamente al modulo di domanda e ai dati in esso richiesti.38 5 L'Ufficio federale verifica i documenti e, se vi sono lacune o errori, li comunica al richiedente o gli rispedisce i documenti.39
a40 Conservazione dei documenti I documenti sono conservati dall'Ufficio federale per almeno 15 anni dal rilascio dell'approvazione del tipo.

Sezione 3: Esame tecnico41

Art. 17


42

Competenza e requisiti43 1

La competenza per effettuare l'esame tecnico è disciplinata dall'appendice 2.44 2

A titolo provvisorio, l'Ufficio federale può autorizzare altri organi ad effettuare gli esami tecnici.

3

I servizi d'esame devono dimostrare la loro competenza sulla base di norme internazionali.45


Art. 18


46

Esame

1

Il richiedente deve affidare a un servizio d'esame indicato nell'appendice 2 numero 2 l'incarico di effettuare l'esame.

2

Per ogni esame tecnico è stilato un verbale che contiene i dati necessari all'immatricolazione dei veicoli e quelli determinanti per stabilire le cause di incidenti.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

38 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

39 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

45 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

Circolazione stradale 8

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Art. 19


47

Prescrizioni e documenti relativi agli esami Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami sono retti dall'O del 19 giugno 199548 concernente le esigente tecniche per i veicoli stradali (OETV) e dalle direttive CE e dai regolamenti CEE in essa menzionati.


Art. 20

Presentazione

1

Il richiedente presenta l'oggetto iscritto nella versione originale o indicando le modificazioni che fossero già avvenute.

2

Il richiedente è responsabile dello stato conforme alla serie e del funzionamento sicuro dell'oggetto esaminato e, ove lo esiga il modulo d'iscrizione, anche dell'ancoraggio sicuro del carico.

3

Veicoli, telai e sistemi di veicoli devono essere presentati da una persona che sia in grado di fornire informazioni sugli aspetti tecnici e sull'equipaggiamento dell'oggetto. ...49

Art. 21


50

Luogo dell'esame tecnico Il servizio d'esame stabilisce il luogo dell'esame. Nella misura in cui sono a disposizione locali, installazioni e piste di prova adeguati, l'esame può essere eseguito ad esempio anche dall'importatore o dal fabbricante.


Art. 22


51



Art. 23

Esecuzione dell'esame tecnico di parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione 1

In occasione degli esami tecnici di parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione, il servizio d'esame può trattenere un modello di costruzione come prova o oggetto di confronto.

2

Per gli oggetti distrutti o resi inutilizzabili in conseguenza dell'esame tecnico non è data pretesa a risarcimento. Ove lo esiga il richiedente, gli oggetti gli sono restituiti.


Art. 24

Comunicazione dei vizi Se in occasione dell'esame tecnico è accertato che l'oggetto sottoposto a esame non corrisponde o corrisponde soltanto parzialmente alle prescrizioni svizzere, il servizio d'esame comunica i vizi per scritto al richiedente.

47 Abrogato dal n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

48 RS

741.41

49 Per. abrogato dal n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

51 Abrogato dal n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

Approvazione del tipo di veicoli stradali 9

741.511


Art. 25

Contrassegno di conformità 1

Per parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione, il servizio d'approvazione rilascia, contemporaneamente all'approvazione del tipo, un contrassegno di conformità che deve essere apposto in modo indelebile su tutti gli oggetti approvati che entrano in circolazione.

2

Gli importatori di parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione devono garantire che l'approvazione del tipo è stata rilasciata, anche se gli oggetti pertinenti sono muniti del contrassegno di conformità.52

Capitolo 3: Esame della conformità

Art. 26

Principi

1

L'Ufficio federale può in ogni tempo ordinare esami della conformità, per iniziativa propria o su proposta delle autorità d'ammissione.

2

L'esame della conformità è eseguito dal competente servizio d'esame oppure, sulla base dei giustificativi e dei documenti, dall'Ufficio federale.53 3 I costi dell'esame della conformità come anche dei provvedimenti che ne risultano sono a carico del titolare dell'approvazione del tipo. Se è data un'approvazione del tipo straniera i costi sono a carico dell'importatore.54 4 Possono essere disposti esami della conformità anche per oggetti immatricolati sulla base di una scheda tecnica, di una valutazione della conformità o di una certificazione della conformità.55

Art. 27

Procedura del primo sondaggio per campione 1

Il servizio d'esame sceglie a caso il modello da esaminare tra un numero di modelli appena venduti o previsti per la vendita.

2

L'esame della conformità è eseguito secondo le prescrizioni d'esame che erano servite da base per il rilascio dell'approvazione del tipo.

3

Gli esami della conformità disciplinati dalle convenzioni ratificate dalla Svizzera sono eseguiti secondo le prescrizioni d'esame di tali convenzioni.


Art. 28

Esito negativo dell'esame 1

Se in occasione del primo sondaggio per campione è rilevato che l'oggetto esaminato non corrisponde al tipo approvato, il titolare dell'approvazione del tipo deve comunicare entro 30 giorni all'Ufficio federale se:

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501).

55 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Circolazione stradale 10

741.511

a. riconosce l'esito dell'esame e si impegna ad attuare un'azione di richiamo, controllo e rimessa in stato giusta l'articolo 29; oppure b. chiede un controllo per campione definitivo ai sensi dell'articolo 30.

2

Si procede analogamente anche in caso di esito negativo di un esame straniero della conformità.


Art. 29

Azioni di richiamo, controllo e riassetto 1

Se l'oggetto esaminato non corrisponde al tipo approvato, il titolare dell'approvazione del tipo è tenuto a richiamare, controllare e riassettare tutti gli oggetti dello stesso tipo messi in circolazione o pronti alla vendita.

2

Il titolare dell'approvazione del tipo deve procedere all'azione di richiamo, controllo e riassetto entro 12 mesi dall'ordine ricevuto. L'Ufficio federale è tenuto costantemente al corrente sullo stato dei lavori.

3

L'Ufficio federale può rinunciare a ordinare tali misure ove l'oggetto che diverge dal tipo approvato soddisfi le prescrizioni svizzere.


Art. 30

Sondaggio definitivo per campione 1

Se il titolare dell'approvazione del tipo esige il sondaggio definitivo per campione, l'Ufficio federale fissa, d'intesa con lo stesso, la quantità necessaria di oggetti da esaminare.

2

Se l'esito del sondaggio definitivo per campione è negativo, si applica l'articolo 29.

3

Sono esclusi dal sondaggio definitivo per campione gli oggetti i cui vizi pregiudicano la sicurezza del funzionamento o del traffico.


Art. 31

Revoca dell'approvazione del tipo 1

L'Ufficio federale revoca al titolare l'approvazione del tipo se: a. le prove, informazioni o oggetti richiesti non sono esibiti entro un termine adeguato; oppure

b.56 l'oggetto non corrisponde al tipo approvato o alle prescrizioni oppure non dà tutte le garanzie di sicurezza, ed entro il termine fissato non è stata presentata domanda di modificazione dell'approvazione o dei documenti esibiti secondo l'articolo 12 né sono stati richiamati, controllati e riassettati gli oggetti del medesimo tipo messi in circolazione o pronti alla vendita.

2

In casi gravi l'Ufficio federale può revocare l'approvazione senza fissare un termine.

3

Se al titolare è revocata l'approvazione del tipo, gli oggetti di questo tipo non possono più essere messi in circolazione. L'Ufficio federale lo comunica alle autorità d'ammissione mediante scheda di bloccaggio.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Approvazione del tipo di veicoli stradali 11

741.511

4

L'approvazione del tipo rilasciata sulla base di un'approvazione straniera (ad esempio di un'approvazione generale CE) può essere revocata a tutti i titolari, senza procedura secondo gli articoli 27 a 30, se l'approvazione straniera è stata revocata sulla base di un esame straniero della conformità.

5

L'Ufficio federale abroga la decisione di revoca qualora venga a cadere il motivo della revoca.

6

La revoca dell'approvazione del tipo non tocca i doveri di richiamo, controllo e riassetto.

a57 Divieto di vendita di oggetti 1

L'Ufficio federale può decidere che le parti staccate di veicoli, gli accessori d'equipaggiamento e i dispositivi di protezione con contrassegno di conformità straniero non possano essere messi in circolazione se: a. le prove, le informazioni o gli oggetti richiesti non sono esibiti entro un termine adeguato; oppure

b. l'oggetto non corrisponde al tipo approvato o alle prescrizioni e se gli oggetti dello stesso tipo messi in circolazione o pronti per la vendita non sono stati richiamati, controllati e riparati entro il termine fissato.

2

L'Ufficio federale può informare l'opinione pubblica sul divieto di vendita.

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 32


58

Campo d'applicazione

L'Ufficio federale riscuote per i suoi atti ufficiali emolumenti giusta l'appendice 3.


Art. 33

Obbligo di versare gli emolumenti 1

Deve versare l'emolumento chi richiede un atto ufficiale giusta l'appendice 3. Gli esborsi sono calcolati a parte.

2

Se per un atto ufficiale più persone sono tenute a versare emolumenti, esse rispondono in solido.


Art. 34


59

Esonero dall'obbligo di versare gli emolumenti Le autorità e le istituzioni di Confederazione, Cantoni e Comuni possono essere esonerate dagli emolumenti qualora l'atto ufficiale avvenga a loro favore.

57 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Circolazione stradale 12

741.511


Art. 35

Preventivo

L'Ufficio federale informa preventivamente quanti sono tenuti a versare gli emolumenti sull'ammontare degli stessi qualora si tratti di atti ufficiali onerosi.


Art. 36

Anticipo

In casi motivati l'Ufficio federale può esigere un anticipo sugli emolumenti. Se l'anticipo non è effettuato, non si procede all'atto ufficiale.


Art. 37

Supplemento sugli emolumenti L'Ufficio federale può prelevare supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento giusta l'appendice 3, segnatamente se: a.60 gli atti ufficiali, su richiesta motivata del richiedente, eccezionalmente sono trattati in modo prioritario; b. ...61 c. il trattamento amministrativo dei giustificativi richiede un impiego straordinario di tempo;

d. ...62


Art. 38

Esborsi

Sono esborsi le spese relative a un singolo atto ufficiale, segnatamente: a. spese per ricerca di giustificativi; b. porti, spese per telefono e fax; c. spese per stampati; d. spese di viaggio e trasporto; e. spese per carburante; f. dazi.


Art. 39

Riduzione o condono degli emolumenti Per motivi importanti l'Ufficio federale può ridurre o condonare gli emolumenti, segnatamente se: a. l'atto ufficiale è nel suo interesse; b.63 dev'essere eseguita una modifica dell'approvazione del tipo senza colpa del richiedente.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3310).

61 Abrogata dal n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

62 Abrogata dal n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

Approvazione del tipo di veicoli stradali 13

741.511


Art. 40

Decisione

Su richiesta della persona tenuta a versare gli emolumenti, questi sono oggetto di una decisione formale.


Art. 41

Esigibilità

1

L'emolumento è esigibile: a. con la notificazione alla persona tenuta a versarlo; b. in caso d'impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.

2

Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dall'esigibilità.


Art. 42

Prescrizione

1

Il credito dell'emolumento si prescrive in cinque anni a partire dall'esigibilità.

2

La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo con il quale l'emolumento è fatto valere presso la persona tenuta a versarlo.

Capitolo 5: Disposizioni penali64 65

Art. 43


66



Art. 44

...67

È punito con l'arresto o la multa, ove non siano applicabili disposizioni penali più severe: a. chiunque fornisce dati inesatti o incompleti nell'ambito della procedura d'approvazione del tipo; b. chiunque esegue, senza notificarle, modificazioni di veicoli o oggetti il cui tipo è stato approvato; c.68 chiunque immette in circolazione un numero di veicoli o telai che superi quello fissato dall'articolo 4 capoverso 3.

64 Nuovo testo giusta il n. II 65 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

65 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

66 Abrogato dal n. II 65 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

67 Abrogata dal n. II 65 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Circolazione stradale 14

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Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 45

Esecuzione

1

Per l'esecuzione della presente ordinanza l'Ufficio federale può emanare direttive e istruzioni. In casi speciali può permettere deroghe a singole disposizioni.69 2 Oltre alla verificazione di conformità giusta gli articoli 26 e seguenti, esso può disciplinare la sorveglianza dei veicoli immatricolati.


Art. 46

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati gli articoli 98 a 104 dell'ordinanza del 27 ottobre 197670 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli alla circolazione (OAC).


Art. 47

Disposizioni transitorie Chi, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ha iscritto definitivamente per l'approvazione del tipo veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento o dispositivi di protezione, soggiace al diritto previgente. La procedura dell'approvazione del tipo con o senza esame tecnico secondo la presente ordinanza può tuttavia essere applicata già a partire dal 1° luglio 1995.


Art. 48

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

70

RS 741.51

Approvazione del tipo di veicoli stradali 15

741.511

Appendice 171 (art. 3)

Veicoli e oggetti che sottostanno all'approvazione del tipo Sottostanno all'approvazione del tipo i veicoli e oggetti seguenti, fabbricati in serie: 1 Veicoli

e

telai

1.1

Gli autoveicoli e i loro telai, i motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore, i tricicli a motore, i ciclomotori, i rimorchi e i loro telai.

1.2 Fanno

eccezione:

- filobus;veicoli militari giusta l'ordinanza dell'11 febbraio 200472 sulla circolazione stradale militare (OCSM), se sono previste deroghe alla OETV73;

veicoli di persone che fruiscono di privilegi e immunità diplomatici;

- rimorchi

agricoli;

monoassi e loro rimorchi;

carri a mano provvisti di motore;

- ciclomotori

leggeri;

- carrozzelle per invalidi, con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

2

Sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli (art. 4 cpv. 7) Per l'uso internazionale, il richiedente può chiedere in qualsiasi momento un'approvazione del tipo ECE, se l'oggetto è stato esaminato secondo la regolamentazione ECE e la Svizzera ha ratificato il corrispondente regolamento.

2.1 Luci

- dispositivi d'illuminazione e segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;

dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;

- dispositivi di protezione contro l'abbagliamento e di modificazione dell'effetto luminoso; - catarifrangenti

prescritti.

71 Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501), dal n. II cpv. 2 dell'O del 6 sett. 2000 (RU 2000 2291), dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3309), dal n. II dell'O del 21 ago. 2002 (RU 2002 3310), dall'art. 29 cpv. 2 n. 5 dell'O del 29 nov. 2002 concernente il trasporto di merci su strada (RS 741.621), dal n. I dell'O del 29 mar. 2006 (RU 2006 1681) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

72 RS

510.710

73 RS

741.41

Circolazione stradale 16

741.511

Fanno

eccezione:

i contrassegni luminosi dei tassì e le luci per controllare il tassametro, conformemente all'articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;

le iscrizioni illuminate sui veicoli della polizia, conformemente all'articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;

luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi.

- luci

di

lavoro;

luci orientabili giusta l'articolo 110 capoverso 3 lettera a OETV.

2.2

Dispositivi di segnalazionesegnale di veicolo fermo (triangolo);

indicatori di direzione lampeggianti;

avvisatori acustici obbligatori e facoltativi.

2.3

Altri sistemi di veicolo, parti staccate di veicolo, accessori d'equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli:carta da stampa per l'odocronografo digitale;

dischi per odocronografi;

silenziatori di ricambio (silenziatori intercambiabili), che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo;

- catalizzatori di ricambio (catalizzatori intercambiabili), che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo; odocronografi giusta l'articolo 100 e registratori di fine percorso giusta l'articolo 101 OETV;

carte per odocronografi digitali;

- radiotelecomandi;serbatoi del gas, incluse valvole, dispositivi di sicurezza e ancoraggi per il funzionamento del veicolo;

dispositivi antisdrucciolevoli riconosciuti come catene per la neve;

seggiolini per fanciulli e dispositivi di sicurezza per fanciulli;

limitatori di velocità obbligatori;

caschi di protezione per conducenti di motoveicoli e ciclomotori;

cinture di sicurezza degli autoveicoli;

- cabine di sicurezza, telai di sicurezza e archi di sicurezza (dispositivi antiribaltamento) su veicoli a motore agricoli; ancoraggi per le cinture di sicurezza;

- estintori

prescritti.

Approvazione del tipo di veicoli stradali 17

741.511

Appendice 274 (art. 5, 18 e 21)

1. ...

2. Servizi degli esami Servizio degli esami: Competente per:

Dynamic Test Center (DTC) 2537 Vauffelin Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli, giusta l'appendice 1, nella misura in cui non siano esaminati da un altro servizio, nonché misurazioni del fumo ed esami della stabilità dei veicoli giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV75 Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) Zukunftstrasse 44 2501 Bienne Radiotelecomandi

Ufficio federale di metrologia (metas) Lindenweg 50 3084 Wabern Luci, catarifrangenti, dispositivi di segnalazione nonché limitatori di velocità, odocronografi, registratori di fine percorso e controlli di funzionamento di dischi per odocronografi e carte e carta da stampa per odocronografi digitali Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI) oppure Verein für technische Inspektionen (SVTI) Richtistrasse 15 8304 Wallisellen Contenitori del gas incluse valvole, dispositivi di sicurezza e ancoraggi per il funzionamento del veicolo 74 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

75 RS

741.41

Circolazione stradale 18

741.511

Servizio degli esami: Competente per:

Berner Fachhochschule, Hochschule für Technik und Informatik Biel Automobiltechnische Abteilung Servizio di controllo dei gas di scarico Gwerdtstrasse 5 2560 Nidau Misurazione della potenza dei motori, esame delle emissioni dei gas di scarico e del fumo, misurazioni del consumo di carburante ECO SWISS Geschäftsstelle und Inspektorat Spanweidstrasse 3 8006 Zurigo Attrezzi di fortuna per veicoli che trasportano liquidi pericolosi in cisterne Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricola (FAT) 8356 Tänikon Cabine di protezione, archetti di protezione, telai di protezione (dispositivi di protezione in caso di ribaltamento) nonché esami di potenza dei motori e delle emissioni dei gas di scarico e del fumo per veicoli a motore agricoli Associazione degli istituti cantonali d'assicurazione contro gli incendi Bundesgasse 20 3001 Berna Estintori prescritti

Verein zur Förderung der Wasser- und Lufthygiene (VFWL) Spanweidstrasse 3 8006 Zurigo Attrezzi di fortuna per veicoli che trasportano liquidi pericolosi in cisterne Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) oppure Technisches Inspektorat schweizerischer Gaswerke (TISG) Grütlistrasse 44 8002 Zurigo Installazione del gas di veicoli con trazione a gas naturale, eccettuati il serbatoio del gas, le sue valvole e dispositivi di sicurezza nonché gli elementi di ancoraggio Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASTS) St. Alban-Rheinweg 222 4052 Basilea Installazione del gas di veicoli con trazione a gas liquido, eccettuati il serbatoio del gas, le sue valvole e dispositivi di sicurezza nonché gli elementi di ancoraggio Electrosuisse (già Associazione svizzera degli elettrotecnici ASE Luppmenstrasse 1 8320 Fehraltorf Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare, ibridi, ecc.

Approvazione del tipo di veicoli stradali 19

741.511

Servizio degli esami: Competente per:

montena emc sa Rte Montena 75 1728 Rossens Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare, ibridi, ecc.

Quinel Feldstrasse 6 6300 Zugo Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare, ibridi, ecc.

Circolazione stradale 20

741.511

Appendice 376 (art. 32)

Emolumenti

1

Emolumenti per l'approvazione del tipo di veicoli e telai L'emolumento

ammonta

a:

Fr.

1.1 trattamento

amministrativo

200.-1.2

rilascio dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica 100.-1.3

carta supplementare, complementi, aggiunte e correzioni 200.-2 ...

3

Emolumenti suppletivi per l'approvazione del tipo di veicoli e telai L'emolumento suppletivo ammonta per ogni veicolo immatricolato: 3.1

Autoveicoli

5.50

3.2

Rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore 4.-3.3

Ciclomotori e veicoli equiparati ai ciclomotori 1.50

Come prova dell'avvenuto pagamento dell'emolumento suppletivo per veicoli a motore e rimorchi serve una marca di controllo che il titolare dell'approvazione del tipo deve incollare sul rapporto d'esame per veicoli. Rapporti d'esame senza marca di controllo sono respinti. L'emolumento suppletivo per ciclomotori e per i veicoli equiparati ai ciclomotori è riscosso dal servizio di omologazione presso il titolare dell'approvazione del tipo sulla base di apposite liste (art. 92 cpv. 4 OAC77). L'Ufficio federale può consultare la dichiarazione doganale.

4

Emolumenti per le approvazioni del tipo di parti staccate di veicoli, sistemi di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione L'emolumento

ammonta

a:

Fr.

4.1

Approvazioni del tipo con validità nazionale 100.-4.2

Approvazioni del tipo con validità internazionale 300.-76 Aggiornata giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501), ), dal n. II cpv. 2

dell'O del 6 sett. 2000 (RU 2000 2291), dal n. II dell'O del 21 ago. 2002 (RU 2002 3310), dal n. II dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4193) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

77 RS

741.51

Approvazione del tipo di veicoli stradali 21

741.511

5

Emolumenti in funzione del tempo impiegato Per l'esame amministrativo di giustificativi e documenti l'emolumento varia tra 70 e 120 franchi per ora di lavoro impiegata. Esso dipende dal volume e dalla difficoltà del lavoro e si applica alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell'esame.

6 ...

7 ...

8 Altri

emolumenti

L'emolumento

ammonta

a:

Fr.

8.1 ...

8.2

Consegna di dati d'emissione e di consumo di carburante su lista o supporto informatico Per lista o supporto di dati, in funzione del loro volume 20.-- a 100.-8.3

CD-ROM dei dati relativi all'approvazione del tipo Emolumento di base per l'allestimento della banca dati
specifica del cliente

Secondo il volume

di lavoro

Per CD in funzione del volume dei dati 120.- a 600.8.4

Basi di dati del TARGA completo su CD-ROM all'autorità cantonale, per anno (compr. 6 up-date) 150.-8.5

Elaborazioni speciali su liste o supporti di dati Secondo il volume

del lavoro

Circolazione stradale 22

741.511

Appendice 478 78 Abrogata dal n. II cpv. 3 dell'O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Approvazione del tipo di veicoli stradali 23

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Appendice 579 79 Abrogata dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291).

Circolazione stradale 24

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