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742.141.2

742.141.2

Ordinanza
sulle attività rilevanti per la sicurezza
nel settore ferroviario

(OASF)

del 4 novembre 2009 (Stato 1° luglio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16 capoverso 5, 17 capoverso 2, 80, 85, 86a lettera e e 97
della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 12 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i requisiti per il personale delle imprese ferroviarie e di altre imprese che svolge attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

Art. 23 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a.

veicolo motore:

veicolo su rotaie con dispositivo di comando e propulsione diretti o indiretti;

b.

conducente di veicoli motore:

chi guida direttamente o indirettamente un veicolo motore;

c.

macchinista:

conducente che guida direttamente un veicolo motore;

d.

guida indiretta:

guida di treni e movimenti di manovra svolta da conducenti di veicoli motore attraverso istruzioni impartite ai macchinisti che si trovano ai comandi del veicolo motore;

e.

pilotaggio:

accompagnamento di un macchinista che non è sufficientemente qualificato per l'attività da svolgere;

f.

capomovimento:

chi assicura e dirige dal punto di vista operativo la circolazione dei treni e i movimenti di manovra.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

Art. 34 Attività rilevanti per la sicurezza

Sono considerate rilevanti per la sicurezza le seguenti attività:

a.
la guida diretta o indiretta di un veicolo motore;
b.
la sicurezza e la direzione operative della circolazione dei treni e dei movimenti di manovra;
c.
interventi operativi, preliminari e successivi, su treni e movimenti di manovra;
d.
accompagnamento di treni per ragioni di sicurezza d'esercizio;
e.
la messa in sicurezza delle aree di lavoro situate nella zona dei binari.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

Art. 4 Deroghe alle prescrizioni

1 L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può ordinare, in casi eccezionali, deroghe alle prescrizioni o alle disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza, allo scopo di prevenire pericoli per le persone, per le cose o per importanti beni giuridici.

2 L'UFT può accordare deroghe in casi singoli se il richiedente prova che:

a.
è garantito lo stesso livello di sicurezza; o
b.
non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per ridurre i rischi.

3 In casi singoli, può escludere dall'applicabilità della presente ordinanza e delle sue disposizioni d'esecuzione le imprese ferroviarie con condizioni d'esercizio molto semplici.5

5 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

Capitolo 2:
Condizioni per lo svolgimento di attività rilevanti per la sicurezza

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 4a6 Accesso alla formazione e all'esame

In casi motivati, l'UFT può prevedere per un'impresa l'obbligo di organizzare, dietro adeguato indennizzo, corsi di formazione e di perfezionamento nonché esami per dipendenti di un'altra impresa affinché siano in grado di svolgere attività rilevanti per la sicurezza.

6 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

Art. 5 Esame

1 Chi intende svolgere un'attività rilevante per la sicurezza deve dimostrare mediante un esame di capacità di conoscere le prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall'UFT in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 Lferr e le prescrizioni d'esercizio e di poter garantire lo svolgimento sicuro delle attività in questione.

2 Se la persona supera l'esame, l'impresa ferroviaria le rilascia un certificato attestante le sue qualifiche.

3 La portata dell'esame può essere limitata a un settore di attività o di impiego determinato. Tale limitazione è indicata nel certificato dell'impresa ferroviaria.

4 Se sussistono dubbi sull'idoneità della persona, questa deve ripetere l'esame.

Art. 6 Competenza

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può:

a.
stabilire per i singoli settori di attività le condizioni relative alle qualifiche del personale che svolge attività rilevanti per la sicurezza;
b.
stabilire limiti di età;
c.
stabilire requisiti medici e psicologici;
d.
emanare prescrizioni sulla periodicità e sui contenuti degli esami.

Sezione 2: Abilitazione alla guida di veicoli motore

Art. 7 Principi

1 Chi guida un veicolo motore deve:

a.
avere l'età richiesta;
b.
soddisfare i requisiti medici e psicologici;
c.
disporre dei requisiti professionali richiesti;
d.
dare garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni.

2 Le qualifiche necessarie allo svolgimento di tale attività devono essere attestate da una licenza dell'UFT e da un certificato dell'impresa ferroviaria.

3 Chi guida un veicolo motore senza avere le qualifiche necessarie a tale attività, senza conoscere, o conoscendo solamente in parte, le prescrizioni da rispettare per l'attività oppure senza avere dimestichezza con le tratte e le stazioni interessate, deve essere pilotato da un conducente di veicoli motore adeguatamente qualificato.7

4 Se la cabina di guida non è equipaggiata per la condotta con un solo agente, è necessario che un'altra persona adeguatamente qualificata guidi indirettamente o piloti il veicolo a motore.8

5 In caso di condotta automatica dei treni, con l'autorizzazione dell'UFT si può rinunciare al comando del veicolo motore in cabina di guida.

6 ...9

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

9 Abrogato dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

Art. 8 Licenza di aspirante conducente

1 Chi intende seguire la formazione di conducente di veicoli motore necessita di una licenza di aspirante conducente per la relativa categoria.

2 L'impresa rilascia la licenza di aspirante conducente e la aggiorna.

3 L'UFT decide in merito all'approvazione della licenza di aspirante conducente e comunica la decisione all'impresa entro 30 giorni.

4 L'UFT può negare l'approvazione di una licenza di aspirante conducente se esistono motivi per ritenere che il candidato, nello svolgimento della sua attività, possa compromettere l'ordine pubblico o la sicurezza, in particolare se il candidato:

a.
è interdetto; oppure
b.
è stato condannato a una pena detentiva per un crimine o un delitto oppure condannato ripetutamente per contravvenzioni.

5 Il DATEC disciplina per le licenze di aspirante conducente la durata di validità, le autorizzazioni, le iscrizioni e le proroghe.

Art. 9 Licenza e certificato

1 Se l'esame è superato, l'impresa chiede all'UFT entro sette giorni lavorativi di rilasciare la licenza.10

2 L'UFT rilascia la licenza al conducente di veicoli motore.11

3 Il DATEC può prevedere eccezioni per il rilascio delle licenze.

4 Il DATEC disciplina per le licenze e i certificati la durata di validità, le autorizzazioni, le iscrizioni, le proroghe, il rinnovo e la sostituzione.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

Art. 10 Licenze e certificati stranieri

1 L'UFT può riconoscere le licenze o i certificati stranieri per la guida di veicoli motore se in tali documenti è riportata la necessaria iscrizione supplementare dell'autorità estera competente.

2 L'UFT può concludere con le autorità estere competenti accordi concernenti tali iscrizioni.

Art. 11 Impiego

Chi intende guidare un veicolo motore per un impiego determinato deve:

a.
essere istruito sul tipo di veicolo in questione e padroneggiarlo;
b.
avere conoscenze linguistiche sufficienti per circolare sulle tratte da percorrere;
c.
disporre delle conoscenze necessarie in materia di prescrizioni e raccomandazioni specifiche della tratta;
d.
essere informato delle modifiche e dei complementi temporanei delle prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall'UFT in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 Lferr, delle prescrizioni d'esercizio e delle prescrizioni specifiche della tratta;
e.
portare con sé le licenze e i certificati richiesti.

Capitolo 3: Incapacità di svolgere attività rilevanti per la sicurezza

Art. 12 Notifica di capacità compromesse

1 Se una persona incaricata di svolgere attività rilevanti per la sicurezza ritiene che le proprie capacità siano compromesse in misura tale da renderla incapace di garantire la sicurezza, essa lo notifica al proprio superiore e rinuncia a svolgere qualsiasi attività rilevante per la sicurezza.

2 La persona comunica immediatamente al medico di fiducia tutti i cambiamenti dei dati relativi al proprio stato di salute e presenta i corrispondenti certificati medici.

3 In caso di incapacità lavorativa di più di 30 giorni conseguente a malattia o infortunio, la persona si presenta al medico di fiducia che procede alla valutazione dell'idoneità medica.

4 Le imprese comunicano immediatamente allo psicologo di fiducia tutti i cambiamenti essenziali concernenti l'idoneità psicologica delle persone che svolgono un'attività rilevante per la sicurezza.

Art. 13 Valutazione dell'idoneità12

1 Il medico di fiducia esamina l'idoneità medica delle persone di cui all'articolo 12 e comunica la valutazione finale dell'idoneità all'interessato e all'impresa.13

2 Lo psicologo di fiducia esamina l'idoneità psicologica delle persone di cui all'articolo 12 e comunica la valutazione finale dell'idoneità all'interessato e all'impresa.14

3 Se l'idoneità medica o psicologica di un conducente di veicoli motore è considerata ridotta, tale valutazione è comunicata immediatamente per scritto all'UFT. Se l'attività della persona dev'essere interrotta immediatamente, la comunicazione avviene anche oralmente.

4 In caso di dubbi fondati riguardo l'idoneità, l'UFT può ordinare in ogni momento un esame dell'idoneità o un esame di capacità completo o parziale.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

Art. 14 Incapacità di prestare servizio per influsso alcolico o di altre sostanze

1 Una persona che svolge attività rilevanti per la sicurezza è considerata incapace di prestare servizio per influsso alcolico (ebrietà) se:

a.
presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille o più; oppure
b.
ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille o più.

2 È considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,50 per mille o più.

3 Una persona che svolge attività rilevanti per la sicurezza è considerata incapace di prestare servizio per influsso di stupefacenti se nel suo sangue è provata la presenza di una delle sostanze seguenti:

a.
tetraidrocannabinolo (cannabis);
b.
morfina libera (eroina/morfina);
c.
cocaina;
d.
amfetamina;
e.
metamfetamina;
f.
MDEA (metilendiossietilamfetamina);
g.
MDMA (metilendiossimetilamfetamina).

4 L'UFT emana una direttiva concernente la prova della presenza di tali sostanze.

5 La presenza attestata di una o più delle sostanze di cui al capoverso 3 non è sufficiente per stabilire l'incapacità di prestare servizio se la persona è in grado di provare che consuma tali sostanze su prescrizione medica.

6 I dipendenti di un'impresa non devono consentire che una persona incapace di prestare servizio svolga un'attività rilevante per la sicurezza.

Art. 1515 Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza

Se una persona è inidonea a prestare servizio a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcolismo o altre forme di dipendenza o per altre ragioni, l'impresa le vieta di svolgere le attività rilevanti per la sicurezza non soggette all'obbligo di licenza.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

Capitolo 4:
Controllo della capacità di svolgere attività rilevanti per la sicurezza

Art. 16 Servizio competente

1 Per il controllo della capacità di prestare servizio sono competenti i servizi di cui all'articolo 84 Lferr.

2 Le persone di cui all'articolo 84 lettera a Lferr devono:

a.
far parte della direzione del personale delle locomotive, di manovra, dei treni, del servizio di circolazione o del servizio di costruzione; oppure
b.
essere periti esaminatori.

3 Tali persone devono soddisfare i requisiti seguenti:

a.
devono avere una formazione specifica per l'attività in questione;
b.
almeno una delle persone deve essere raggiungibile durante le ore di esercizio;
c.
devono far parte della medesima impresa ferroviaria della persona da controllare oppure dell'impresa che gestisce l'infrastruttura ferroviaria in questione;
d.
nei loro confronti non deve esistere un motivo di ricusazione previsto dall'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.

4 Le persone di cui all'articolo 84 lettere a e d Lferr devono dimostrare con un documento le competenze loro attribuite.

Art. 17 Analisi preliminari

1 Per accertare il consumo di alcol possono essere utilizzati apparecchi per l'analisi preliminare che danno indicazioni sull'ebrietà.

2 Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata è incapace di prestare servizio a causa di una sostanza diversa dall'alcol e in tale stato ha svolto un'attività rilevante per la sicurezza, possono essere effettuate analisi preliminari, in particolare delle urine, della saliva o del sudore, per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicamenti.

3 Le analisi preliminari vanno effettuate conformemente alle istruzioni del fabbricante dell'apparecchio.

4 Se le analisi preliminari risultano negative e la persona controllata non palesa indizi di incapacità di prestare servizio si rinuncia a ulteriori esami.

5 Se l'analisi preliminare riguardo il consumo di alcol risulta positiva o se si è rinunciato all'impiego di un apparecchio per l'analisi preliminare, è effettuata un'analisi dell'alito.

Art. 18 Esecuzione dell'analisi dell'alito

1 L'analisi dell'alito può essere effettuata:

a.
al più presto 20 minuti dopo il consumo di bevande alcoliche; oppure
b.
dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca, conformemente alle eventuali indicazioni del fabbricante dell'apparecchio.

2 Gli apparecchi utilizzati per eseguire le analisi dell'alito sono retti dall'ordinanza del 28 marzo 200717 sul controllo della circolazione stradale, dall'ordinanza del 15 febbraio 200618 sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.19

3 L'UFT stabilisce in una direttiva l'impiego gli apparecchi per l'esecuzione dell'analisi dell'alito.20

4 Per l'analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre lo 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0,10 per mille e vi sono indizi di uno stato d'ebrietà, deve essere ordinato un esame del sangue.

5 L'incapacità di prestare servizio è considerata accertata se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille e la persona interessata riconosce con la propria firma questo valore.

17 RS 741.013

18 RS 941.210

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2357).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2357).

Art. 19 Esame del sangue e delle urine

1 È ordinato un esame del sangue se:

a.
il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell'alito:
1.
corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille,
2.
corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille e la persona interessata non riconosce l'esito delle misurazioni;
b.
vi sono indizi che la persona interessata sia incapace di prestare servizio a causa di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato abbia prestato servizio;
c.
non è possibile effettuare un'analisi preliminare o un'analisi dell'alito e vi sono indizi di incapacità di prestare servizio.

2 È possibile inoltre ordinare il prelievo delle urine se vi sono indizi che la persona interessata sia incapace di prestare servizio a causa di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato abbia svolto un'attività rilevante per la sicurezza.

Art. 20 Obblighi del servizio competente

1 Il servizio competente deve informare la persona interessata in particolare che:

a.
in caso di rifiuto di sottoporsi a un'analisi preliminare o a un'analisi dell'alito, verrà ordinato un prelievo del sangue (art. 82 cpv. 3 Lferr);
b.
il riconoscimento del risultato dell'analisi dell'alito comporta l'avvio di un procedimento amministrativo e penale.

2 La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un'analisi preliminare, all'analisi dell'alito, al prelievo del sangue o delle urine o all'esame medico viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 87a cpv. 1 Lferr).

3 L'esecuzione dell'analisi dell'alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti del servizio competente, il riconoscimento degli esiti delle misurazioni del tasso alcolemico dell'alito e l'ordine di prelievo del sangue o delle urine o la conferma di tale ordine devono essere documentati in un rapporto. L'UFT stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto.

Art. 21 Prelievo del sangue e delle urine

1 Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato. Il prelievo delle urine è effettuato sotto l'adeguata sorveglianza di una persona qualificata.

2 Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l'esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto dall'UFT.

3 Su proposta dei Cantoni, l'UFT riconosce i laboratori che dispongono delle attrezzature necessarie per le analisi medico-legali del sangue e delle urine e garantiscono un esame dai risultati attendibili. L'UFT controlla o fa controllare l'attività dei laboratori riconosciuti.

Art. 22 Esame medico

1 Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato deve esaminare se la persona interessata palesa indizi di incapacità di prestare servizio dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicamenti, accertabili a livello medico. L'UFT stabilisce in una direttiva i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto medico.

2 Il servizio competente può dispensare il medico dall'obbligo di eseguire un esame se la persona interessata non palesa, nel suo comportamento, alcun indizio di incapacità di prestare servizio dovuta a una sostanza diversa dall'alcol.

Art. 23 Parere di un perito

1 I risultati dell'analisi del sangue o delle urine sono sottoposti a un perito riconosciuto che, all'attenzione dell'autorità di perseguimento penale e dell'autorità di revoca, ne valuta l'incidenza sull'incapacità di prestare servizio, se:

a.
nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce la capacità di prestare servizio e non si tratta né di alcol né di una sostanza indicata nell'articolo 14 capoverso 3;
b.
una persona ha consumato su prescrizione medica una sostanza indicata nell'articolo 14 capoverso 3, ma palesa indizi di incapacità di prestare servizio.

2 Il perito tiene conto degli accertamenti del servizio competente, dei risultati dell'esame medico e dell'analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni.

3 Su proposta dei laboratori, l'UFT riconosce la qualità di perito a persone che:

a.
hanno concluso una formazione di medico legale o di tossicologo o una formazione equivalente in Svizzera o all'estero; e
b.
possono dimostrare di possedere ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell'interpretazione dei risultati delle analisi chimiche riguardo alla loro incidenza sulla capacità di prestare servizio.
Art. 24 Altre modalità di accertamento dell'incapacità di prestare servizio

Lo stato d'ebrietà o l'influsso di una sostanza diversa dall'alcol sulla capacità di prestare servizio può essere accertato anche in base allo stato e al comportamento della persona sospetta o mediante l'accertamento del consumo, in particolare se non è stato possibile effettuare l'analisi dell'alito, l'analisi preliminare riguardo il consumo di stupefacenti o di medicamenti né l'analisi del sangue. Sono fatte salve disposizioni cantonali più estese in materia procedurale.

Art. 25 Procedura

L'UFT disciplina in direttive gli ulteriori requisiti concernenti la procedura per accertare l'incapacità di prestare servizio a seguito dell'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti.

Capitolo 5: Misure del servizio competente

Art. 26 Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza

1 Il servizio competente vieta a una persona di svolgere un'attività rilevante per la sicurezza se essa:

a.
non è titolare della licenza o del certificato richiesti o ha svolto la sua attività nonostante il rifiuto o la revoca della licenza o del certificato;
b.
in uno stato che impedisce di prestare servizio con sicurezza, svolge un'attività rilevante per la sicurezza che non sottostà all'obbligo di licenza o di certificato;
c.
ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,10 per mille;
d.
non osserva una condizione concernente la vista;
e.
non osserva la limitazione iscritta nella licenza o nel certificato o non adempie le condizioni di cui all'articolo 8.

2 Il servizio competente vieta inoltre a un persona di svolgere un'attività rilevante per la sicurezza se nello svolgimento di tale attività sono violate gravemente le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo di cui agli articoli 4-11 della legge dell'8 ottobre 197121 sulla durata del lavoro.

Art. 27 Ritiro della licenza di aspirante conducente o della licenza e del certificato

1 Il servizio competente ritira sul posto la licenza di aspirante conducente o la licenza e il certificato (documenti di abilitazione), se nello svolgimento della relativa attività la persona:

a.
appare in stato manifesto di ebrietà o ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,50 per mille;
b.
appare manifestamente incapace di prestare servizio per altre ragioni;
c.
effettua una corsa di istruzione senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni.

2 I documenti di abilitazione possono essere ritirati se la persona, nello svolgimento della relativa attività e violando gravemente una prescrizione sulla circolazione dei treni o una prescrizione d'esercizio, provoca un incidente che cagiona la morte o il ferimento di una persona.

Art. 28 Procedura

1 Il servizio competente deve confermare per scritto il ritiro dei documenti di abilitazione e il divieto di proseguire la corsa indicando gli effetti giuridici del provvedimento.

2 Entro cinque giorni dal ritiro, le licenze di aspirante conducente e le licenze devono essere inviate all'UFT e i certificati all'impresa ferroviaria. Deve essere allegato il verbale o il rapporto.

3 Se i motivi che hanno originato il ritiro dei documenti di abilitazione oppure il divieto di proseguire la corsa cessano di esistere, i documenti ritirati devono essere restituiti e il divieto di prestare servizio revocato.

Art. 29 Notifiche da parte del servizio competente

1 Il servizio competente o l'impresa che constata indizi secondo cui una persona soggetta all'obbligo di licenza potrebbe essere inidonea a prestare servizio per motivi medici o psicologici o altri motivi, notifica immediatamente tali indizi all'UFT e all'impresa interessata.22

2 L'UFT stabilisce in una direttiva quali infrazioni alle prescrizioni commesse da una persona soggetta all'obbligo di licenza devono essere notificate all'UFT in vista dell'esame dell'idoneità medica e psicologica o della capacità professionale.

3 Se è accertata l'incapacità di prestare servizio, i risultati dei controlli secondo gli articoli 16-25 sono trasmessi all'autorità di perseguimento penale competente, all'UFT, all'impresa ferroviaria, al medico di fiducia e allo psicologo di fiducia.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1687).

Capitolo 6:
Notifiche tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea

Art. 30 Notifiche agli Stati membri dell'Unione europea

1 Se una persona incaricata di svolgere un'attività rilevante per la sicurezza e impiegata presso un'impresa ferroviaria di uno Stato membro dell'Unione europea compromette in modo grave o ripetuto la sicurezza del traffico ferroviario, l'UFT notifica tali infrazioni all'autorità competente dello Stato in cui ha sede l'impresa ferroviaria.

2 Le licenze e i certificati ritirati sul posto sono consegnati a tale autorità.

Art. 31 Notifiche degli Stati membri dell'Unione europea

L'UFT riceve le notifiche degli Stati membri dell'Unione europea sulle infrazioni commesse dalle persone incaricate di svolgere un'attività rilevante per la sicurezza e impiegate presso un'impresa ferroviaria autorizzata o stabilita in Svizzera.

Capitolo 7: Misure amministrative

Art. 32 Revoca dei documenti di abilitazione

1 I documenti di abilitazione devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati se non sono osservati le limitazioni o gli obblighi ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare.

2 L'UFT è competente per la revoca della licenza; l'impresa ferroviaria è compente per la revoca della licenza di aspirante conducente e del certificato.

Art. 33 Revoca della licenza di aspirante conducente o della licenza in caso di inidoneità

La licenza di aspirante conducente o la licenza è revocata a una persona per una durata indeterminata se:

a.
le capacità fisiche e psichiche della persona non le consentono o non le consentono più di svolgere un'attività rilevante per la sicurezza;
b.
la persona soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità a svolgere un'attività rilevante per la sicurezza;
c.
per il suo precedente comportamento la persona non dà alcuna garanzia che in futuro rispetterà le prescrizioni nello svolgimento di un'attività rilevante per la sicurezza.
Art. 34 Portata della revoca

1 La revoca della licenza di aspirante conducente o della licenza comporta il divieto di svolgere tutte le attività soggette all'obbligo di licenza.

2 La revoca della licenza di aspirante conducente o della licenza per motivi medici, psicologici o professionali può essere limitata a un settore di attività o di impiego determinato.

Art. 35 Nuovo rilascio dei documenti di abilitazione

1 I documenti di abilitazione revocati per una durata indeterminata possono essere nuovamente rilasciati se, una volta scaduto un eventuale termine di sospensione, la persona interessata prova di aver ovviato alla causa dell'incapacità; il nuovo rilascio è subordinato a condizioni o a obblighi.

2 Se la persona interessata non adempie gli obblighi impostigli o viene meno in altro modo alla fiducia in lei riposta, il documento è nuovamente revocato.

Art. 37 Comunicazione

Se la revoca della licenza di aspirante conducente o della licenza è decisa per una durata indeterminata, l'UFT notifica tale decisione all'interessato informandolo delle condizioni per il nuovo rilascio di tali documenti.

Art. 39 Revoca del riconoscimento di licenze straniere

Il riconoscimento di una licenza straniera, concesso in Svizzera secondo l'articolo 10, può essere revocato secondo le stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza svizzera. Il riconoscimento della licenza straniera deve essere revocato per una durata indeterminata se il titolare ha ottenuto la licenza all'estero eludendo le disposizioni svizzere o straniere pertinenti. La revoca del riconoscimento di una licenza straniera è comunicata all'autorità estera competente.

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 40

1 Chi intenzionalmente svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario sebbene i documenti di abilitazione siano stati rifiutati o revocati oppure il riconoscimento di tali documenti sia stato revocato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 È punito con la multa chi intenzionalmente:

a.
nello svolgimento di un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario viola ripetutamente o in modo grave le prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall'UFT in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 Lferr o le prescrizioni estere relative al servizio ferroviario che l'UFT ha dichiarato applicabili alle tratte situate in Svizzera;
b.
svolge un'attività rilevante per la sicurezza senza disporre dei documenti di abilitazione richiesti;
c.
permette lo svolgimento di un'attività rilevante per la sicurezza a una persona di cui sa o dovrebbe sapere, prestando la dovuta attenzione, che non dispone dei documenti di abilitazione richiesti;
d.
non osserva le limitazioni o gli obblighi cui sono subordinati i suoi documenti di abilitazione;
e.
rifiuta di esibire alle autorità di controllo, su richiesta, i documenti di abilitazione, i supporti elettronici di dati e gli altri documenti di controllo necessari per i controlli od ostacola in altro modo le attività di controllo.

3 Se dovute a negligenza, le infrazioni di cui al capoverso 1 sono punite con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere e le infrazioni di cui al capoverso 2 con la multa fino a 5000 franchi.

4 Il datore di lavoro o il superiore che induce una persona incaricata di svolgere un'attività rilevante per la sicurezza a commettere un atto punibile ai sensi della Lferr o della presente ordinanza o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena dell'autore.

Capitolo 9: Rilevamento di dati

Art. 41 Banca dati

1 L'UFT gestisce una banca dati concernente:

a.
le licenze e i certificati per i conducenti di veicoli motore;
b.
i periti esaminatori;
c.
gli specialisti dell'UFT;
d.
i medici di fiducia;
e.
gli psicologici di fiducia.

2 L'UFT stabilisce i servizi abilitati a elaborare i dati.

3 L'UFT può impiegare i dati registrati soltanto per i compiti previsti dalla presente ordinanza.

4 L'UFT protegge l'accesso ai dati con profili utente individuali e parole chiave.

Art. 42 Contenuto della banca dati

1 Il record sulle licenze e i certificati contiene:

a.
titolo, cognome, nome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, cittadinanza e numero di registro nonché fotografia della persona;
b.
dati relativi alle conoscenze linguistiche;
c.
valutazioni finali dell'idoneità medica e psicologica nonché eventuali limitazioni;
d.
data del superamento dell'esame di capacità e degli esami periodici;
e.
dati relativi alle competenze iscritte nei certificati;
f.
dati relativi a misure amministrative e circostanze importanti ad esse correlate;
g.
dati relativi alla specializzazione tecnica.

2 Il record sulle persone di cui all'articolo 41 capoverso 1 lettere b-e contiene:

a.
cognome, nome, indirizzo, numero di telefono;
b.
data della nomina della persona.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 43 Esecuzione

L'UFT emana direttive concernenti:

a.
i requisiti medici per lo svolgimento delle attività rilevanti per la sicurezza;
b.
l'esecuzione dell'esame medico da parte dei medici di fiducia;
c.
i requisiti in materia di psicologia del traffico per lo svolgimento delle attività rilevanti per la sicurezza;
d.
l'esecuzione degli esami psicologici da parte degli psicologi di fiducia;
e.
i contenuti dell'esame teorico e di quello pratico;
f.
i requisiti personali, la formazione e gli esami applicabili ai conducenti stranieri di veicoli motore.