1
Ordinanza del DDPS sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM-DDPS) del 4 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2015) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l'articolo 19 dell'ordinanza del 26 novembre 20031 sull'attività fuori del
servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Libretto delle prestazioni militari Chi organizza un'attività volontaria fuori del servizio è autorizzato a iscrivere la partecipazione a tale attività nel libretto delle prestazioni militari dei partecipanti.
Art. 2
Moduli d'istruzione
1
Le formazioni d'addestramento e l'Istruzione delle Forze terrestri possono organizzare i seguenti moduli d'istruzione:
a. visite
e
dimostrazioni;
b. istruzione
generale;
c. istruzione alla condotta; d. istruzione specialistica, gare specialistiche ed esami specialistici; e. tiri di combattimento ed esercitazioni di combattimento; f. manifestazioni informative.
2
I moduli d'istruzione durano due giorni al massimo.
3
L'Istruzione delle Forze terrestri è l'organo di coordinamento tra le società militari, le associazioni militari mantello e le formazioni d'addestramento.
RU 2003 4725 1 RS
512.30
512.301
Istruzione militare 2
512.301
Sezione 2:
Istruzione militare fuori del servizio, istruzione specialistica e gare specialistiche
Art. 3
Istruzione generale
L'istruzione generale comprende i seguenti ambiti: a. settori dell'istruzione di base generale e dell'istruzione di base specifica alla funzione;
b. tiro con l'arma personale; c. istruzione ABC e istruzione sanitaria;
Art. 4
Istruzione alla condotta L'istruzione alla condotta tratta principalmente dei principi moderni dell'arte del comando e della condotta del combattimento. L'istruzione è rivolta in primo luogo a sottufficiali, sottufficiali superiori e ufficiali subalterni. Essa deve inoltre promuovere in seno all'unità la collaborazione dei quadri in funzione dei rispettivi livelli.
Art. 5
Istruzione specialistica e gare specialistiche L'istruzione specialistica e le gare specialistiche sono svolte secondo le istruzioni e i profili dei requisiti delle formazioni d'addestramento competenti.
Art. 6
Direzione L'istruzione e le gare specialistiche di cui agli articoli 3-5 si svolgono sotto la direzione di un ufficiale o di un sottufficiale idoneo.
Sezione 3:
Informazioni in materia di politica di sicurezza e di politica militare
Art. 7
L'organizzazione mantello, le società militari e le associazioni militari mantello possono organizzare conferenze e seminari per trasmettere informazioni in materia di politica di sicurezza e di politica militare.
Sezione 4: Sport militare
Art. 8
Il riconoscimento di manifestazioni sportive in quanto attività volontarie fuori del servizio incombe all'Istruzione delle Forze terrestri.
Attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello. O del DDPS 3
512.301
Sezione 5: Prestazioni della Confederazione
Art. 9
Indennità Il calcolo delle indennità annue è basato su un sistema a punti conformemente all'allegato.
Art. 10
Conto annuale
1
Le società militari e le associazioni militari mantello sottopongono all'Aggruppamento Difesa il conto annuale e il preventivo approvato internamente.
2
Le indennità sono versate soltanto dopo il controllo del conto annuale e del preventivo di cui al capoverso 1.
a2 Oggetti d'equipaggiamento 1
Per la durata della loro affiliazione attiva a una società o un'associazione militare riconosciuta, i membri possono ottenere in prestito gli oggetti d'equipaggiamento necessari.
2
Le pertinenti domande devono essere indirizzate alla BLEs unitamente all'attestazione di membro attivo.
3
Per la consegna di armi in prestito si applicano le disposizioni dell'ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 20033 sul tiro.
b4 Restituzione
In caso di necessità la BLEs può chiedere la restituzione degli oggetti d'equipaggiamento dati in prestito.
c5 Manutenzione e cura
Per quanto riguarda la manutenzione e la cura dell'equipaggiamento, sono applicabili per analogia gli obblighi dei militari.
2
Introdotto dal n. III 1 dell'O del DDPS del 1° dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4495).
3 RS
512.311
4
Introdotto dal n. III 1 dell'O del DDPS del 1° dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4495).
5
Introdotto dal n. III 1 dell'O del DDPS del 1° dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4495).
Istruzione militare 4
512.301
Sezione 6: Copertura assicurativa
Art. 11
Assicurazione infortuni e di responsabilità civile Se sussiste un rischio d'infortunio o di responsabilità civile, devono essere stipulate le assicurazioni seguenti: a. per le persone non assicurate presso l'assicurazione militare, un'assicurazione contro gli infortuni che garantisca le seguenti prestazioni minime:
franchi
1.
decesso
30
000
2.
invalidità
80
000
3.
diaria
30
4. spese di cura
illimitate;
b. un'assicurazione di responsabilità civile che comprenda una prestazione minima di tre milioni di franchi per ogni sinistro (danni alle persone e alla proprietà).
Art. 12
Danni alle colture e alla proprietà I casi di danni alle colture e alla proprietà direttamente connessi con un'attività fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello e non assicurabili dall'assicurazione di responsabilità civile, devono essere annunciati al Centro danni DDPS.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 13
Esecuzione L'Aggruppamento Difesa è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.
Art. 14
Diritto previgente:
abrogazione
L'ordinanza del DDPS del 12 gennaio 19996 sull'istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata.
Art. 15
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
6 [RU
1999 1291]
Attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello. O del DDPS 5
512.301
Allegato
(art. 9)
Indennità
1 Punti
Le associazioni militari mantello e le società militari aventi diritto alle indennità sono indennizzate in base ai punti (P) ottenuti annualmente: P = M + T1 + (T2 x 0.2) 2 Valore
dei
punti
Un punto vale almeno un franco.
3 Definizioni M = numero dei membri aventi diritto di partecipazione; il valore minimo attribuito a M è «1000».
T1 = numero di militari che annualmente partecipano: 1. a moduli d'istruzione, 2. all'istruzione generale,
3. all'istruzione alla condotta, 4. all'istruzione specialistica e a gare specialistiche (eccettuati l'allenamento specialistico e le esercitazioni specialistiche), 5. a conferenze e seminari inerenti alla politica di sicurezza e alla politica militare,
6. a manifestazioni sportive militari.
T2 = numero di militari che annualmente partecipano a: 1. impieghi a favore di terzi, 2. allenamenti specialistici ed esercitazioni specialistiche, 3. visite, dimostrazioni e campagne di PR.
Istruzione militare 6
512.301