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1

Ordinanza

sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare
del 3 febbraio 19951, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza è applicabile all'attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione in Svizzera e all'estero.

2

L'attività volontaria comprende: a. l'istruzione militare fuori del servizio (istruzione generale e istruzione alla condotta);

b. l'istruzione specialistica e le gare specialistiche; c. le informazioni in materia di politica di sicurezza e di politica militare; d. lo sport militare fuori del servizio.

3

L'attività volontaria fuori del servizio ha luogo nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute dalla Confederazione, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate.


Art. 2

Scopo 1 L'attività volontaria fuori del servizio deve soddisfare le esigenze dell'esercito e adempiere, nell'interesse della difesa nazionale, gli scopi seguenti: a. mantenere le conoscenze di base e le conoscenze specialistiche militari; b. istruire e perfezionare la truppa e i quadri; c. trasmettere informazioni in materia di politica di sicurezza e di politica militare;

d. promuovere le attitudini fisiche personali.

RU 2003 4719 1 RS

510.10

512.30

Istruzione militare 2

512.30

2

Nell'ambito dell'attività volontaria fuori del servizio sono incoraggiati anche l'idea di milizia, la camerateria e lo spirito di corpo.


Art. 3

Vigilanza L'Aggruppamento Difesa vigila sull'attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari o nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate.


Art. 4

Moduli d'istruzione

L'Aggruppamento Difesa sostiene le società militari e le associazioni militari mantello offrendo loro moduli d'istruzione o, se necessario, organizzandoli.


Art. 5

Sostegno L'attività volontaria fuori del servizio è sostenuta nella misura in cui corrisponde allo scopo di cui all'articolo 2, è stata autorizzata dall'Aggruppamento Difesa e non è indennizzata altrimenti.

Sezione 2: Riconoscimento e compiti

Art. 6

Società militari e associazioni militari mantello Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può riconoscere un'organizzazione come associazione militare mantello, se: a. ha la forma giuridica di un'associazione conformemente all'articolo 60 e seguenti del Codice civile2; b. lo scopo dell'associazione soddisfa le esigenze della presente ordinanza; c. ha un numero sufficiente di membri; d. esiste da almeno un anno; e. non ha scopi commerciali; f. i suoi interessi specifici non sono già tutelati da un associazione mantello o da una società riconosciute; g. dispone di una struttura organizzativa che copre l'intera Svizzera; h. fornisce prestazioni essenziali a favore delle sue società o sezioni.

2

Le associazioni militari mantello riconosciute (associazione mantello) coordinano le attività volontarie fuori del servizio svolte nelle loro società o sezioni.

3

Il DDPS può parimenti riconoscere società il cui scopo è conforme alle esigenze della presente ordinanza.

2 RS

210

Attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello. O 3

512.30


Art. 7

Organizzazione mantello delle società militari e delle associazioni militari mantello 1

Il DDPS riconosce un'associazione come organizzazione mantello delle società e delle associazioni mantello se: a. ha le forme giuridiche di un'associazione conformemente all'articolo 60 e seguenti del Codice civile3; b. è sostenuta dalla maggioranza delle società militari e delle associazioni militari mantello.

2

Tale associazione può assumere e sostenere il coordinamento tra le società e le associazioni mantello che le sono affiliate nonché con il DDPS.

Sezione 3: Partecipazione

Art. 8

Diritto di

partecipazione

Alle attività volontarie fuori del servizio possono partecipare: a. i militari, sempre che abbiano assolto l'istruzione di base generale in una scuola reclute;

b. gli ex militari, sempre che abbiano assolto una scuola reclute; c. i cittadini svizzeri, a partire dall'anno in cui compiono 15 anni fino a quando hanno assolto l'istruzione di base generale in una scuola reclute, ma al più tardi fino all'anno in cui compiono 22 anni (giovani).


Art. 9

Limitazioni per i giovani 1

I giovani non possono partecipare a: a. attività con armi e munizioni, se non hanno ricevuto la pertinente istruzione; b. attività che richiedono un'istruzione militare specifica; c. attività all'estero.

2

Di regola non può essere organizzata alcuna attività volontaria fuori del servizio destinata unicamente ai giovani. Sono eccettuati i campionati nazionali per juniori.

3 RS

210

Istruzione militare 4

512.30

Sezione 4: Prestazioni della Confederazione

Art. 10

Materiale dell'esercito, infrastruttura di proprietà della Confederazione, personale specializzato e buoni4 1

Nei limiti delle sue possibilità, il DDPS mette a disposizione il materiale dell'esercito, l'infrastruttura e il personale specializzato, se: a. ciò corrisponde al campo d'attività degli organizzatori; b. gli organizzatori hanno a disposizione personale adeguatamente istruito.

2

Il materiale dell'esercito, l'infrastruttura di proprietà della Confederazione e il personale specializzato vengono messi a disposizione gratuitamente. In occasione di impieghi a favore di terzi, gli organizzatori sono tenuti a pagare gli emolumenti conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 20065 sugli emolumenti del DDPS.6 3 I funzionari interessati e i partecipanti a attività fuori del servizio ricevono su richiesta un buono per il ritiro di un biglietto di seconda classe a metà prezzo per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di domicilio al luogo in cui si tiene l'attività fuori del servizio.7 4 Il DDPS disciplina i dettagli amministrativi concernenti la consegna di materiale dell'esercito.8


Art. 11

Indennità finanziaria

1

L'organizzazione e lo svolgimento dell'attività volontaria fuori del servizio autorizzata conformemente all'articolo 5 sono indennizzati annualmente dalla Confederazione nei limiti dei crediti stanziati.

2

Le indennità sono versate alle associazioni mantello riconosciute. Le società militari riconosciute che non dipendono da alcuna associazione mantello sono indennizzate direttamente.

3

Le indennità sono versate soltanto quando un'attività volontaria fuori del servizio autorizzata è stata organizzata in Svizzera.

4

Le indennità devono essere impiegate a favore dei membri delle società e delle associazioni mantello, nonché a favore delle società e delle sezioni loro affiliate.

5

Le indennità sono calcolate in base al numero: 4

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4493).

5 RS

172.045.103

6

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4493).

7

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4493).

8

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4493).

Attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello. O 5

512.30

a. dei membri, aventi diritto di partecipare conformemente all'articolo 8, delle società e delle associazioni mantello riconosciute, nonché delle società e delle sezioni loro affiliate; b. dei militari che partecipano all'attività volontaria fuori del servizio, tenendo conto dell'importanza relativa dei differenti settori d'attività.


Art. 12

Materiale privato e autoveicoli civili 1

Per il materiale privato impiegato non è versata alcuna indennità.

2

La Confederazione non si assume alcuna responsabilità per la perdita, la sostituzione o la riparazione di oggetti privati dell'equipaggiamento sportivo e di gara o di altro materiale privato.

3

L'impiego di veicoli civili avviene a spese e a rischio delle società e delle associazioni mantello riconosciute, nonché delle società e delle sezioni loro affiliate.

Sezione 5: Assicurazioni

Art. 13

Assicurazione infortuni

1

I militari e gli ex militari che partecipano a un'attività volontaria fuori del servizio autorizzata o a un modulo d'istruzione conformemente all'articolo 4, sono assicurati presso l'assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.

2

I giovani che partecipano a un'attività volontaria fuori del servizio autorizzata o a un modulo d'istruzione conformemente all'articolo 4, devono essere assicurati contro gli infortuni nella misura in cui sussiste un rischio d'infortunio.


Art. 14

Assicurazione responsabilità civile Chi organizza un'attività volontaria fuori del servizio conformemente alla presente ordinanza deve, se sussiste un rischio d'infortunio o di responsabilità civile, assicurarsi contro le pretese in materia di responsabilità civile.

Sezione 6: Misure amministrative

Art. 15

Misure contro le società, le associazioni mantello e i loro membri 1

Il DDPS può revocare il riconoscimento alle società e alle associazioni mantello, riconosciute conformemente all'articolo 6 della presente ordinanza, che non si sottomettono alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni dell'autorità di vigilanza.

2

L'Aggruppamento Difesa può prendere misure nei confronti delle società e delle associazioni mantello, nonché delle società e sezioni loro affiliate, che si oppongono

Istruzione militare 6

512.30

alle istruzioni o la cui direzione amministrativa o tecnica, a più riprese, ha dovuto essere oggetto di reclami. Esso può: a. trattenere o revocare le prestazioni della Confederazione; b. non mettere più a disposizione il materiale dell'esercito e l'infrastruttura; c. fornire le munizioni soltanto contro pagamento anticipato o non fornirle più; d. non autorizzare più le attività.


Art. 16

Misure contro l'organizzazione mantello Il DDPS può revocare il riconoscimento all'organizzazione mantello conformemente all'articolo 7 della presente ordinanza, se quest'ultima non si attiene alle prescrizioni della presente ordinanza.

Sezione 7: ...

Art. 17

e 189 Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 19

Esecuzione Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 20

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 199810 sull'istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata.


Art. 21

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

9

Abrogati dal n. II 36 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

10 [RU

1999 1323]