01.06.2024 - *
01.01.2024 - 31.05.2024 / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.02.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.01.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
22.11.2022 - 31.12.2022
12.03.2022 - 21.11.2022
01.01.2022 - 11.03.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.11.2019 - 31.12.2019
01.06.2019 - 31.10.2019
01.01.2019 - 31.05.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.07.2018 - 14.09.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.03.2017 - 30.04.2017
01.01.2017 - 28.02.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
16.05.2016 - 31.07.2016
01.01.2016 - 15.05.2016
15.10.2015 - 31.12.2015
01.09.2015 - 14.10.2015
20.07.2015 - 31.08.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
01.01.2015 - 28.02.2015
01.11.2014 - 31.12.2014
01.09.2014 - 31.10.2014
01.07.2014 - 31.08.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 30.11.2013
01.02.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 31.01.2013
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.11.2012
24.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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12.12.2008 - 31.12.2008
01.07.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.06.2004 - 31.03.2006
01.06.2002 - 31.05.2004
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1

Ordinanza

sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr);
visto l'articolo 119 della legge federale del 26 giugno 19982 sull'asilo (LAsi), ordina: Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni3

Art. 1

4 Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni derogatorie.

2

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'allegato 3.

a5 Attività lucrativa

dipendente

(art. 11 cpv. 2 LStr) 1

È considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero e che l'attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.

2

È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, consulente religioso, artista e impiegato alla pari.6

RU 2007 5497 1 RS

142.20

2 RS

142.31

3

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

4

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

5

Introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273 2009 349).

142.201

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.201


Art. 2

Attività lucrativa

indipendente

1

È considerata attività lucrativa indipendente l'esercizio di un'attività nell'ambito di un'organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al conseguimento di un reddito, soggetta alle proprie istruzioni e che assume essa stessa i rischi imprenditoriali. Tale organizzazione scelta liberamente si presenta esteriormente come un'azienda di commercio, di fabbricazione, di servizi, artigianale o di altro tipo.

2

È considerata attività lucrativa indipendente anche l'esercizio di una professione liberale come quella del medico, dell'avvocato o del fiduciario.


Art. 3

Prestazione di servizi transfrontaliera È considerata prestazione di servizi transfrontaliera l'esercizio limitato nel tempo di una prestazione di servizi in Svizzera, nell'ambito di un rapporto contrattuale, da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero.


Art. 4

Decisione sulla nozione di attività lucrativa 1

Il servizio che secondo il diritto cantonale è competente per l'ammissione sul mercato del lavoro decide se l'attività di uno straniero è lucrativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 LStr.

2

I casi dubbi vanno sottoposti, per decisione, all'Ufficio federale della migrazione (UFM).

Capitolo 2: Procedura di notificazione e procedura di permesso Sezione 1: Disposizioni generali sulla procedura

Art. 5

7 Permesso d'entrata

Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora in vista di svolgere un'attività lucrativa è accolta e il richiedente si trova ancora all'estero, l'autorità competente autorizza la rappresentanza svizzera all'estero a rilasciare il visto. Se il visto non è obbligatorio, l'autorità competente rilascia, su domanda, l'assicurazione di un tale permesso.


Art. 6

Procedura di permesso 1

Le condizioni d'ammissione di cui all'articolo 17 capoverso 2 LStr sono manifestamente adempite in particolare quando i documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto internazionale pubblico al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, quando non sussistono motivi di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStr e quando lo straniero in questione rispetta l'obbligo di collaborare ai sensi dell'articolo 90 LStr.

7

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 3

142.201

2

Meri atti come l'avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, la scolarizzazione dei figli, l'acquisto di un immobile, l'affitto di un'abitazione, la stipulazione di un contratto di lavoro, la fondazione di un'azienda o la partecipazione a un'azienda non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso.


Art. 7

Permessi per l'esercizio di una professione Il permesso della polizia del commercio o quello della polizia sanitaria o i permessi analoghi che autorizzano lo straniero a esercitare una professione non sostituiscono il necessario permesso del diritto in materia di stranieri per l'esercizio di un'attività lucrativa. In mancanza del permesso del diritto in materia di stranieri, al momento di autorizzare l'esercizio di un'attività lucrativa occorre formulare una corrispondente riserva.


Art. 8

Documenti di legittimazione esteri (art. 13 cpv. 1 LStr) 1

Ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione quelli:

a. rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che dimostrano l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento in tale Stato; b. che garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento nello Stato che li ha rilasciati o nella regione indicata nel documento;

c. che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento.

2

Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se: a. risulta un'impossibilità comprovata di procurarsi un tale documento; b. non si può esigere dalla persona interessata che si rivolga all'autorità competente del suo Paese di origine o di provenienza per il rilascio o il rinnovo di un documento di legittimazione (art. 89 e 90 lett. c LStr);

c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dall'UFM giusta l'articolo 4 dell'ordinanza del 27 ottobre 20048 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV); d. lo straniero non possiede un documento di legittimazione estero valido e ha ricevuto dall'UFM un titolo di viaggio per rifugiati secondo l'articolo 3 ODV.

3

Nell'ambito della procedura di notificazione e di permesso, le autorità competenti possono esigere la presentazione del documento di legittimazione originale e farne 8 RS

143.5

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.201

delle copie. Possono ordinare il deposito dei documenti di legittimazione se vi sono indizi concreti che i documenti possano essere distrutti o resi inservibili.

4

Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare il documento di legittimazione estero alle autorità competenti per il controllo delle persone o, se non lo porta con sé, a presentarlo entro un termine adeguato.

Sezione 2

Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno senza attività lucrativa

Art. 9

Soggiorno senza notificazione (art. 10 LStr) 1

Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei.

2

Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStr devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso.


Art. 10

Soggiorno con notificazione 1

Qualora sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d'entrata (art. 5), lo straniero deve notificarsi presso il servizio designato dal Cantone entro 14 giorni dall'entrata al fine di regolare le condizioni di soggiorno.

2

Se dopo l'entrata intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero deve notificarsi al più tardi 14 giorni prima della scadenza del soggiorno esente da permesso (art. 9).


Art. 11

Proroga del visto

Se non può lasciare la Svizzera entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga all'autorità cantonale degli stranieri (art. 88 cpv. 1), al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto.

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 5

142.201

Sezione 3

Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno con attività lucrativa

Art. 12

Attività lucrativa di breve durata (art. 12 cpv. 3 e art. 14 LStr) 1

Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a) non deve notificarsi. Fanno eccezione gli artisti di cabaret ai sensi dell'articolo 34.

2

Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera per un totale di più di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi può, dopo la notificazione, iniziare la sua attività lucrativa, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

3

Gli artisti di cabaret (art. 34) e gli altri artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera.


Art. 13

Termine di notificazione per il personale di servizio Gli stranieri occupati come personale di servizio che accompagnano il loro datore di lavoro che, nell'ambito di un soggiorno esente da permesso, non esercita un'attività lucrativa sottostanno alle prescrizioni sulla notificazione e sul permesso secondo l'articolo 9.


Art. 14

Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni 1

Lo straniero che fornisce una prestazione di servizi transfrontaliera (art. 3) o che svolge temporaneamente un'attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all'estero ha bisogno di un permesso se la sua attività supera otto giorni per anno civile.

2

Se l'attività si protrae oltre la durata originariamente prevista, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Dopo la notificazione, l'attività lucrativa può continuare fino al rilascio del permesso, salvo decisione contraria dell'autorità competente.

3

Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un'attività lucrativa transfrontaliera in uno dei seguenti settori: a. edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia; b. ristorazione e lavori di pulizia in aziende o economie domestiche; c. servizi di sorveglianza e di sicurezza; d. commercio ambulante secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 20019 sul commercio ambulante; 9 RS

943.1

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.201

e. il settore a luci rosse.

Sezione 4

Disposizioni generali sulla notificazione dell'arrivo e della partenza

Art. 15

Notificazioni dopo un cambiamento del luogo di residenza (art. 12 cpv. 3 e art. 15 LStr) 1

Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi entro 14 giorni presso il servizio competente nel nuovo luogo di residenza (art. 17) e notificare, entro lo stesso termine, la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.

2

Lo straniero che ha trasferito il suo domicilio all'estero deve notificare con almeno 14 giorni di anticipo la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.


Art. 16

Notificazioni nel caso di soggiorni settimanali 1

Il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un'attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro luogo deve notificarsi entro 14 giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile.

2

Terminato il soggiorno settimanale, il soggiornante settimanale deve notificare entro 14 giorni la sua partenza al servizio competente secondo l'articolo 17.


Art. 17

Servizi competenti per le notificazioni I Cantoni designano i servizi competenti per il trattamento delle notificazioni dell'arrivo e della partenza.


Art. 18

Procedura di notificazione in caso di alloggio a pagamento (art. 16 LStr) 1

Chi alloggia uno straniero a pagamento è tenuto a compilare il modulo di notificazione conformemente alle indicazioni del documento di legittimazione dello straniero e a farlo firmare da quest'ultimo. Questi deve presentare il documento di legittimazione. Il modulo di notificazione va trasmesso all'autorità cantonale competente.

2

Nel caso di un gruppo, la notificazione avviene sotto forma di un elenco firmato dalla guida responsabile del gruppo.

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 7

142.201

Capitolo 3: Ammissione Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 19

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata (art. 20 e 32 LStr) 1

Per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa, i Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numero 1 lettera a.

2

Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

3

Su domanda, l'UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione per i permessi di soggiorno di breve durata. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 1.

4

Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata gli stranieri che:

a. in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che: 1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e 2. il numero di tali stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda; b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un'attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.


Art. 20

Contingenti dei permessi di dimora (art. 20 e 33 LStr) 1

Per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa, i Cantoni possono rilasciare permessi di dimora computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numero 1 lettera a.

2

Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

3

Su domanda, l'UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente di permessi di dimora a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 2.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.201


Art. 21

Senza computo sui contingenti (art. 20 LStr) Non v'è computo sui contingenti (art. 19 e 20), se lo straniero: a. rinuncia all'attività lucrativa autorizzata in Svizzera; b. lascia la Svizzera entro 90 giorni dall'inizio dell'attività lucrativa.


Art. 22

Condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr) 1

Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate in base alle prescrizioni legali, ai contratti collettivi e ai contratti normali di lavoro nonché ai salari e alle condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo. Vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui salari.

2

Il datore di lavoro deve presentare un contratto di lavoro o una conferma del mandato al servizio cui compete secondo il diritto cantonale l'ammissione sul mercato del lavoro. Nel caso di prestazione di servizi transfrontaliera vanno presentati la conferma del distaccamento e il contratto relativo alla prestazione di servizi. Tali documenti devono contenere indicazioni sulla durata dell'attività lucrativa, sulle condizioni d'assunzione e sul salario.

Sezione 2: Formazione e perfezionamento

Art. 23

Condizioni personali

(art. 27 LStr)

1

L'esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o un perfezionamento può in particolare essere comprovata mediante:

a. una dichiarazione d'impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere titolari di un permesso di dimora o di domicilio; b. la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente l'esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente; c. l'assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito per la formazione.

2

La partenza dalla Svizzera è in particolare ritenuta assicurata, se: a. il richiedente consegna una corrispondente dichiarazione d'impegno; b. non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che il richiedente intende soggiornare in modo duraturo in Svizzera;

c. il programma di formazione è rispettato.

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 9

142.201

3

È autorizzato un solo corso di formazione o di perfezionamento della durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe unicamente in casi singoli motivati.

4

L'esercizio di un'attività lucrativa è retto dagli articoli 38-40.


Art. 24

Requisiti delle scuole (art. 27 LStr) 1

Le scuole che formano o perfezionano stranieri devono garantire una formazione o un perfezionamento confacenti e il rispetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di un perfezionamento.

2

Il programma d'insegnamento e la durata della formazione o del perfezionamento devono essere stabiliti.

3

La direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o il perfezionamento previsti.

4

In casi motivati, le competenti autorità possono anche esigere un esame linguistico.

Sezione 3: Redditieri

Art. 25

(art. 28 LStr) 1

L'età minima per l'ammissione di redditieri è di 55 anni.

2

Vi sono legami personali particolari con la Svizzera, in particolare se: a. sono dimostrati precedenti soggiorni in Svizzera di una certa durata, segnatamente per vacanze, formazione o attività lucrativa;

b. vi sono legami stretti con parenti prossimi in Svizzera (genitori, figli, nipoti o fratelli).

3

Salvo la gestione del proprio patrimonio, in Svizzera o all'estero non può essere esercitata alcuna attività lucrativa.

Sezione 4: Deroghe alle condizioni d'ammissione

Art. 26

Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata (art. 30 cpv. 1 lett. a e 45 LStr) 1

Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa dipendente, se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.201

b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr; c. sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStr.

2

L'autorizzazione del coniuge e dei figli a svolgere un'attività lucrativa secondo il capoverso 1 è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare.


Art. 27

Familiari stranieri con diritto di esercitare un'attività lucrativa (art. 46 LStr) Il coniuge straniero e i figli stranieri con diritto di esercitare un'attività lucrativa sono autorizzati a esercitare una tale attività senza ulteriore procedura d'autorizzazione.


Art. 28

Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 cpv. 7 LStr) 1

Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero ammesso provvisoriamente possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa dipendente, se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr.

2

L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStr.


Art. 29

Figli stranieri di cittadini svizzeri (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr) 1

I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 LStr possono ottenere un permesso di dimora se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 31b capoverso 1, 58a capoversi 1 e 3 e 58c capoverso 2 della legge federale del 29 settembre 195210 sulla cittadinanza (LCit).

2

L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 4.


Art. 30

Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr) 1

Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 23 LCit 11) può ottenere un permesso di dimora se ha legami stretti con la Svizzera.

10 RS

141.0

11 RS

141.0

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 11

142.201

2

L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 4.

3

Le persone la cui cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell'articolo 41 LCit o revocata in virtù dell'articolo 48 LCit sottostanno alle condizioni generali d'ammissione della LStr.


Art. 31

Casi personali particolarmente gravi (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStr; art. 14 LAsi) 1

Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

a. l'integrazione del richiedente; b. il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente; c. la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;

d. la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione; e. la durata della presenza in Svizzera; f.

lo stato di salute; g. la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.

2

Il richiedente deve rivelare la sua identità.

3

L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr; c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

4

L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se: a. sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStr; b. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

5

Se il richiedente non ha ancora potuto esercitare un'attività lucrativa a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria e della volontà di partecipare alla vita economica (cpv. 1 lett. d).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.201


Art. 32

Importanti interessi pubblici (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr) 1

Per la tutela di importanti interessi pubblici può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare: a. aspetti

culturali

significativi;

b. ragioni

politiche;

c. notevoli interessi fiscali cantonali e d. se la presenza della persona straniera è necessaria nell'ambito di un procedimento penale.

2

Nel caso di ammissione secondo il capoverso 1 lettere a e b, l'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni dell'articolo 31 capoverso 3 o 4.


Art. 33

Minori affiliati

(art. 30 cpv. 1 lett. c LStr) Il minore affiliato può ottenere un permesso di dimora se le condizioni di diritto civile per l'accoglimento di un affiliando straniero in vista dell'adozione sono adempite.


Art. 34

Artisti di cabaret (art. 30 cpv. 1 lett. d LStr) 1

Un artista di cabaret straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata soltanto se:

a. ha almeno 20 anni; b. può provare di aver ottenuto un ingaggio in Svizzera per almeno quattro mesi consecutivi;

c. il suo collocamento avviene grazie a un'organizzazione autorizzata in virtù della legge federale del 6 ottobre 198912 sul collocamento e il personale a prestito (LC).

2

Indipendentemente dai contingenti di cui all'allegato 1 e nei limiti del numero massimo secondo il capoverso 5, i Cantoni possono rilasciare un permesso di soggiorno di breve durata per otto mesi al massimo nell'arco di un anno civile a stranieri che si producono come artisti di cabaret. Il soggiorno in Svizzera senza attività lucrativa è computato in tale durata e può essere al massimo di un mese.

3

Fra due permessi di otto mesi al massimo, l'artista di cabaret straniero deve soggiornare per almeno due mesi all'estero.

4

La domanda di sostituzione di un artista di cabaret straniero con un altro artista straniero proveniente dall'estero è accolta soltanto se il datore di lavoro dimostra che 12 RS

823.11

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 13

142.201

la persona originariamente prevista ha rinunciato al posto prima del suo arrivo in Svizzera e presenta tale domanda prima della data prevista per l'inizio del lavoro.

5

Le autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) stabiliscono conformemente alle istruzioni dell'UFM il numero massimo di artisti di cabaret per azienda. Controllano inoltre le condizioni di salario e di lavoro nonché la disponibilità di un'abitazione conforme ai bisogni giusta l'articolo 24 LStr.

6

L'UFM è competente per l'approvazione del numero massimo nelle aziende che assumono più di sei artisti di cabaret.


Art. 35

Tempo di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani (art. 30 cpv. 1 lett. e LStr) 1

Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza soggiorno regolato sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) accordano un tempo di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità. Durante il tempo di riflessione i provvedimenti d'esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del tempo di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è di almeno di 30 giorni.

2

Il tempo di riflessione finisce prima del termine fissato se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.

3

Il tempo di riflessione finisce inoltre, se lo straniero in questione: a. dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità; b. ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori; c. in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani; o d. viola gravemente la sicurezza e l'ordine pubblici.


Art. 36

Soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani (art. 30 cpv. 1 lett. e LStr) 1

Prima della fine del tempo di riflessione (art. 35) l'autorità competente per le indagini di polizia o per la procedura giudiziaria comunica alle autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) se e per quanto tempo è necessaria un'ulteriore presenza dello straniero in questione.

2

L'autorità cantonale degli stranieri rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria.

3

Per i motivi di cui all'articolo 35 capoverso 3, il permesso può essere revocato o non prorogato.

4

L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato, se:

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

142.201

a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr; c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

5

Se il tempo di riflessione finisce o se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell'ambito delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria, lo straniero in questione deve lasciare la Svizzera.

6

Può essere autorizzato un ulteriore soggiorno in presenza di casi personali particolarmente gravi (art. 31). Occorre considerare la situazione particolare delle vittime nonché dei testimoni della tratta di esseri umani. È fatta salva la disposizione sull'ammissione provvisoria (art. 83 LStr).


Art. 37

Programmi di aiuto e di sviluppo (art. 30 cpv. 1 lett. f LStr) Per un soggiorno nell'ambito di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; b. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStr; c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr; d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.


Art. 38

Formazione e perfezionamento con attività accessoria (art. 30 cpv. 1 lett. g LStr) Lo straniero che assolve una formazione o un perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi dall'inizio della formazione a esercitare un'attività accessoria se: a. la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d'insegnamento e non prolunga gli studi;

b. l'orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche;

c. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr.


Art. 39

Formazione con periodo di pratica obbligatoria (art. 30 cpv. 1 lett. g LStr) Lo straniero che assolve una formazione a tempo pieno in Svizzera può essere autorizzato nell'ambito del periodo di pratica obbligatoria a esercitare un'attività lucrativa se:

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 15

142.201

a. tale attività non supera la metà della durata complessiva della formazione; b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr; d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.


Art. 40

Attività lucrativa durante il perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale (art. 30 cpv. 1 lett. g LStr) 1

Lo straniero che assolve un perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a esercitare un'attività lucrativa nel suo specifico campo scientifico se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr.

2

L'attività lucrativa non deve pregiudicare il perfezionamento.


Art. 41

Scambi internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStr) Per agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata o permessi di dimora se: a. esiste un interesse dell'economia svizzera secondo l'articolo 18 lettera a LStr;

b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStr; d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr; e. sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStr; f. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.


Art. 42

Praticanti (art. 30 cpv. 1 lett. g e 100 cpv. 2 lett. e LStr) 1

La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui praticanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali.

2

L'UFM può, computandoli sul contingente definito negli accordi sui praticanti, decidere di far rilasciare permessi a praticanti per soggiorni di 18 mesi al massimo.

3

L'UFM può decidere di prorogare i permessi dei praticanti, nell'ambito del soggiorno massimo di 18 mesi.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 16

142.201


Art. 43

Ammissione di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali (art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStr) 1

Le condizioni d'ammissione della LStr non sono applicabili ai seguenti stranieri fintanto che esercitano la loro funzione: a. i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);

b. i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE; c. le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE; d. il personale al servizio di persone designate nelle lettere a-c, titolare di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE; e. i funzionari di amministrazioni straniere o gli impiegati di imprese che, nel quadro dell'esercizio di un mandato pubblico, hanno il loro luogo di servizio o di lavoro in Svizzera; f. i corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d'informazione, di radio e di televisione, con sede all'estero, se esercitano esclusivamente tale attività e sono accreditati presso il DFAE o presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra;

g. le persone qualificate al servizio di organi ufficiali esteri che, in virtù degli accordi bilaterali, svolgono determinati compiti in favore dei lavoratori stranieri; h. i collaboratori di organizzazioni con sede in Svizzera cui il Consiglio federale concede corrispondenti agevolazioni.

2

Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 25 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b sono ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.

3

Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c sono ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.


Art. 44

Attività lucrativa accessoria di stranieri con particolari funzioni internazionali (art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStr) Se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante, i seguenti stranieri, fintanto che esercitano la loro funzione, possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa accessoria:

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 17

142.201

a. i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;

b. i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE; c. le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.


Art. 45

Attività lucrativa dei familiari di stranieri con particolari funzioni internazionali (art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStr) 1

Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 2), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere a e b, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante. Ricevono una speciale carta di soggiorno per stranieri.

2

Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 3), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera c, possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante e se sono rispettate le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro di cui all'articolo 22 LStr.


Art. 46

Trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali (art. 30 cpv. 1 lett. h LStr) Per semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se: a. esiste un interesse dell'economia svizzera secondo l'articolo 18 lettera a LStr;

b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStr; d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr; e. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 18

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Art. 47

Attività lucrativa dopo uno studio in Svizzera (art. 30 cpv. 1 lett. i LStr) Lo straniero che ha concluso uno studio in Svizzera può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se: a.13 la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico e serve in particolare alla ricerca di base o all'applicazione di nuove tecnologie; b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr oppure, nel caso di un'attività lucrativa indipendente, se sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStr; c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStr; d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr; e. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.


Art. 48

Impiegati alla pari (art. 30 cpv. 1 lett. j LStr) 1

L'impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata se:

a. il suo collocamento avviene grazie a un'organizzazione autorizzata in virtù della LC14;

b. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20; c. la sua età è compresa fra 18 e 25 anni; d. frequenta un corso sulla lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno; e. la sua attività dura al massimo 30 ore la settimana con un'intera giornata libera la settimana;

f. la sua attività comprende lavori domestici leggeri e la custodia di bambini e per tali attività gli è versato un congruo compenso; g. alloggia presso la famiglia ospite e dispone di una camera propria.

2

I permessi per gli impiegati alla pari sono rilasciati per 12 mesi al massimo e non possono essere prorogati.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

14 RS

823.11

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 19

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Art. 49

Riammissione di stranieri (art. 30 cpv. 1 lett. k LStr) 1

Lo straniero che era già stato titolare di un permesso di dimora o di domicilio può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se: a. il suo precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e non era unicamente di natura temporanea (art. 34 cpv. 5 LStr); e b. la sua partenza volontaria dalla Svizzera non risale a più di due anni.15 2

L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr; c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.


Art. 50

Riammissione in Svizzera dopo un soggiorno all'estero a scopo di lavoro o di formazione (art. 30 cpv. 1 lett. k LStr) Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all'estero per conto del suo datore di lavoro o a scopo di perfezionamento per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se: a. l'autorità cantonale degli stranieri (art. 88 cpv. 1) ha rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera; b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr; d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.


Art. 51

Riammissione in Svizzera dopo il servizio militare all'estero (art. 30 cpv. 1 lett. k LStr) Lo straniero che ha interrotto la sua attività professionale per assolvere il servizio militare all'estero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se: a. non parte prima dei due mesi che precedono l'inizio del servizio e se ritorna in Svizzera entro tre mesi dalla fine del servizio; b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr; d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 20

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Art. 52

Richiedenti l'asilo

(art. 30 cpv. 1 lett. l LStr e art. 43 LAsi) 1

Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) siano adempite, il richiedente l'asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un'attività lucrativa se: a. la situazione dell'economia e del mercato del lavoro lo consente; b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr; d. è rispettata la priorità secondo l'articolo 21 LStr.

2

Il richiedente l'asilo che partecipa a un programma d'occupazione secondo l'articolo 43 LAsi sottostà alle condizioni stabilite nel programma d'occupazione.


Art. 53

Stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione (art. 30 cpv. 1 lett. l LStr) 1

Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr.

2

Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) che partecipano a un programma d'occupazione secondo l'articolo 43 LAsi sottostanno alle condizioni stabilite nel programma d'occupazione.

Sezione 5: Cambiamento dello scopo del soggiorno

Art. 54

Se un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è rilasciato in
base a una disposizione d'ammissione per un determinato scopo di soggiorno, in caso di cambiamento di tale scopo è richiesto un nuovo permesso.

Capitolo 4: Regolamentazione del soggiorno Sezione 1: Permesso di soggiorno di breve durata

Art. 55

Cambiamento d'impiego

(art. 32 cpv. 3 LStr) Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata può essere autorizzato a cambiare impiego all'interno dello stesso settore e della stessa professione se

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 21

142.201

un'altra attività presso l'attuale datore di lavoro non è possibile o non è esigibile e se il cambiamento d'impiego non è dovuto al comportamento tenuto dal lavoratore.


Art. 56

Rinnovo 1 Il permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un'altra volta unicamente dopo un'interruzione del soggiorno di almeno un anno (art. 32 cpv. 4 LStr).

Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati, come nel caso di attività che ricorrono ogni anno. È fatto salvo il capoverso 2.

2

Fra due permessi di soggiorno di breve durata di al massimo quattro mesi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera a, lo straniero deve soggiornare all'estero per almeno due mesi.

3

Uno straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per una formazione o un perfezionamento (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come praticante (art. 42). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.


Art. 57

Permessi successivi

1

I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l'altro: a. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a); b. il permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 1); c. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b e 34); d. il permesso di soggiorno di breve durata per praticanti (art. 42).

2

Fra un permesso e l'altro, lo straniero in questione deve soggiornare all'estero per almeno due mesi e fornirne la prova.

Sezione 2: Permesso di dimora

Art. 58

Validità del permesso di dimora 1

La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno; il permesso può essere prorogato di due anni. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

2

Dopo la scadenza della validità del permesso di dimora, il documento di legittimazione estero (art. 8) deve essere valido per altri sei mesi. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 22

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Art. 59

Domanda di proroga del permesso di dimora 1

La domanda di proroga del permesso di dimora (art. 33 cpv. 3 LStr) va presentata almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga è possibile al più presto tre mesi prima della scadenza della validità. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

2

Se la domanda di proroga è stata presentata, lo straniero in questione può soggiornare in Svizzera durante la procedura, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

Sezione 3: Permesso di domicilio

Art. 60

Rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 e 96 LStr) Prima del rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione.


Art. 61

Rilascio anticipato del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 3 LStr) Il permesso di domicilio può essere rilasciato anticipatamente se il richiedente è già stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all'estero non ha avuto una durata superiore a sei anni.


Art. 62

Rilascio del permesso di domicilio in caso di integrazione riuscita (art. 34 cpv. 4 LStr) 1

Il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero: a. rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale; b. ha raggiunto, nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa16; in casi debitamente motivati può essere tenuto conto anche delle conoscenze di un'altra lingua nazionale; c. manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.

2

Nell'esame della domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio è tenuto conto del grado d'integrazione dei membri della famiglia di età superiore a 12 anni.

16 www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 23

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Art. 63


17

Domanda di proroga della durata di validità della carta di soggiorno per il permesso di domicilio (art. 41 cpv. 3 LStr) Lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare o consegnare, per la proroga, la carta di soggiorno alle autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più presto tre mesi prima della scadenza della validità; sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

Sezione 4

Richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente, persone bisognose di protezione e rifugiati esercitanti un'attività lucrativa

Art. 64

Cambiamento d'impiego

(art. 30 cpv. 1 lett. l LStr e art. 43 LAsi) 1

Il richiedente l'asilo (art. 52) può essere autorizzato a cambiare l'impiego, se: a. la situazione dell'economia e del mercato del lavoro lo consente; b. le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr sono rispettate; c. le condizioni sul diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) sono adempite.

2

Lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione (art. 53) può essere autorizzato a cambiare impiego se le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr) sono rispettate.


Art. 65

Rifugiati esercitanti un'attività lucrativa Lo straniero cui la Svizzera ha accordato asilo o che è stato ammesso provvisoriamente come rifugiato è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego se le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr) sono rispettate.

Sezione 5: Validità territoriale dei permessi

Art. 66

Validità cantonale

Uno straniero può disporre di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone che l'ha rilasciato.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

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Art. 67

Cambiamento di Cantone (art. 37 LStr) 1

Il trasferimento del centro di propri interessi in un altro Cantone implica l'obbligo di un nuovo permesso nel nuovo Cantone.

2

Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell'arco di un anno civile, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio validi non ha bisogno né di altri permessi né di notificarsi (art. 37 cpv. 4 LStr). La regolamentazione del soggiorno settimanale è retta dall'articolo 16.


Art. 68

Trattamento medico in un altro Cantone Indipendentemente dalla sua durata, il soggiorno per un trattamento o una cura medica (p.es. in un ospedale, in una casa di cura o in un sanatorio) fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso non costituisce cambiamento di Cantone.


Art. 69

Competenza in caso di tutela Nel caso di uno straniero sotto tutela, il Cantone competente per la regolamentazione del soggiorno secondo il diritto in materia di stranieri è quello in cui si trova la sede della competente autorità tutoria.


Art. 70

Esecuzione della pena, esecuzione di misure e collocamento secondo il diritto civile 1

Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 del Codice penale18, oppure è internato in una casa di cura ai sensi dell'articolo 397a del Codice civile19, il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione.

2

Le condizioni di soggiorno vanno di nuovo disciplinate al più tardi al momento della liberazione condizionata o incondizionata dall'esecuzione della pena, dall'esecuzione di misure o dal collocamento. Se per l'esecuzione di una sentenza penale vi è la possibilità di trasferire lo straniero in questione nel suo Paese d'origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno.

Capitolo 5: Carta di soggiorno per stranieri

Art. 71

Rilascio della carta di soggiorno 1

Lo straniero assoggettato all'obbligo del permesso riceve una carta di soggiorno.

L'UFM considera le esigenze del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 18 RS

311.0

19 RS

210

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 25

142.201

13 giugno 200220, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.21 2 Se è rilasciato un permesso d'entrata per esercitare un'attività lucrativa non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi nell'ambito di un soggiorno soggetto a permesso obbligatorio, non è rilasciata la carta di soggiorno (art. 12 cpv. 1). Agli artisti di cabaret (art. 34) è rilasciata la carta di soggiorno a prescindere dalla durata del soggiorno.

3

L'UFM può delegare interamente o parzialmente a terzi l'allestimento delle carte di soggiorno.

4

I Cantoni riprendono la carta di soggiorno e la pertinente procedura di allestimento alle condizioni che la Confederazione ha convenuto con terzi.


Art. 72


22

Presentazione della carta di soggiorno Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare o consegnare senza indugio la carta di soggiorno alle autorità. Se ciò non è possibile, è fissato a tal fine un termine adeguato.

Capitolo 6: Ricongiungimento familiare

Art. 73

Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari del permesso di dimora 1

La domanda per il ricongiungimento familiare con il coniuge straniero e i figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi.

2

I termini di cui al capoverso 1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall'insorgere del legame familiare.

3

Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l'audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.

4

Le disposizioni dei capoversi 1-3 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

20 GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

21 Per. introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 26

142.201


Art. 74

Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85 cpv. 7 LStr) 1

La domanda di includere familiari nell'ammissione provvisoria va presentata alla competente autorità cantonale degli stranieri (art. 88 cpv. 1).

2

L'autorità cantonale degli stranieri trasmette la domanda, con il suo parere, all'UFM. Nel parere è indicato se le condizioni legali per il ricongiungimento familiare sono date.

3

Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all'articolo 85 capoverso 7 LStr sono adempite, la domanda d'inclusione nell'ammissione provvisoria va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 85 capoverso 7 LStr, tale termine decorre da detto momento.

4

Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l'audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.

5

Nel decidere se accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente. Ai familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente è applicabile per analogia l'articolo 37 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 199923 relativa a questioni procedurali.

6

Le disposizioni dei capoversi 1-5 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.


Art. 75

Gravi motivi familiari per un ricongiungimento differito dei figli (art. 47 cpv. 4 LStr) Sussistono gravi motivi familiari secondo l'articolo 47 capoverso 4 LStr e gli articoli 73 capoverso 3 e 74 capoverso 4 se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.


Art. 76

Deroghe all'esigenza della coabitazione (art. 49 LStr) Sono considerati motivi gravi per una deroga all'esigenza della coabitazione in particolare gli obblighi professionali o una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari.

23 RS

142.311

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 27

142.201


Art. 77

Scioglimento della comunità familiare (art. 44 e 50 cpv. 1 lett. a e b LStr) 1

Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli, rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStr, può essere prorogato se: a. l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo, o se

b. gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera.

2

Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso.

3

Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34 LStr.

4

L'integrazione è avvenuta con successo ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché dell'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStr segnatamente se lo straniero: a. rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale; b. manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.

5

Se è fatta valere l'esistenza di violenza nel matrimonio secondo il capoverso 1 lettera b nonché l'articolo 50 capoverso 2 LStr, le competenti autorità possono esigere una prova.

6

Come indizi di violenza coniugale valgono in particolare: a. i certificati medici; b. i rapporti di polizia; c. le denunce penali; d. i provvedimenti ai sensi dell'articolo 28b del Codice civile24; o e. le corrispondenti condanne penali.

7

Le disposizioni dei capoversi 1-6 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Capitolo 7: Fine del soggiorno

Art. 78

Aiuto al ritorno e alla reintegrazione (art. 60 LStr)

1

Lo scopo dell'aiuto al ritorno e alla reintegrazione è la promozione delle partenze volontarie e obbligatorie verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo.

24 RS

210

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 28

142.201

2

Gli articoli 62-78 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 199925 sono applicabili per analogia.


Art. 79

Decadenza dei permessi (art. 61 LStr) 1

I soggiorni temporanei a scopo di visita, turismo o affari non interrompono i termini di cui all'articolo 61 capoverso 2 LStr.

2

La domanda di mantenimento del permesso di domicilio dev'essere presentata prima dello scadere del termine di sei mesi (art. 61 cpv. 2 LStr).


Art. 80

Violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 62 lett. c e 63 lett. b LStr) 1

Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici: a. in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità;

b. in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato;

c. se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione.

2

Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.


Art. 81

Divieto d'entrare in Svizzera (art. 67 LStr) Le autorità cantonali possono chiedere all'UFM di pronunciare un divieto d'entrare in Svizzera.

Capitolo 8: Assistenza amministrativa e comunicazione di dati

Art. 82

Obbligo di comunicare (art. 97 cpv. 3 LStr) 1

Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle indagini penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) l'avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le sentenze di diritto civile e penale, sempreché riguardino uno straniero. Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera.

25 RS

142.312

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 29

142.201

2

Le autorità di stato civile, quelle tutorie e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi nonché le misure tutorie, sempreché riguardino uno straniero.

3

In concomitanza con una comunicazione secondo il capoverso 2, le autorità coinvolte rendono noti alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione fatti che possono indicare un matrimonio abusivo allo scopo di eludere le prescrizioni d'ammissione secondo l'articolo 51 LStr. Tale obbligo di comunicare si applica anche alle rappresentanze svizzere all'estero.

4

Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

5

Le autorità competenti per l'erogazione di prestazioni dell'aiuto sociale comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione il ritiro di tali prestazioni da parte di stranieri. Una tale comunicazione non ha luogo se lo straniero in questione è titolare del permesso di domicilio e se soggiorna in Svizzera da oltre 15 anni (art. 63 cpv. 2 LStr).26

Capitolo 9:

Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e procedura d'approvazione

Art. 83

Decisione preliminare

(art. 40 cpv. 2 LStr) 1

Prima del primo rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa, l'autorità cantonale competente (art. 88 cpv. 1) decide se sono adempite le condizioni:

a. per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente o dipendente secondo gli articoli 18-25 LStr;

b. per la prestazione di servizi transfrontaliera da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero secondo l'articolo 26 LStr; c. per il passaggio a un'attività lucrativa indipendente da parte di uno straniero titolare del permesso di dimora secondo l'articolo 38 capoverso 3 LStr.

2

Tale autorità decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata, di un richiedente l'asilo o di uno straniero ammesso provvisoriamente, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare impiego.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 30

142.201

3

La decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro può essere vincolata a condizioni e oneri, in particolare per quanto concerne il tipo e la durata di un'attività lucrativa temporanea in Svizzera.

4

D'intesa con l'UFM, invece di decisioni nel singolo caso secondo il capoverso 1 lettera c e il capoverso 2 può essere concessa un'approvazione generale per determinate categorie di stranieri e di domande.

a27 Riconoscimento delle decisioni di allontanamento estere 1

Le autorità cantonali degli stranieri impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE28, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen29 perché non adempievano le condizioni d'entrata secondo l'articolo 5 paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen30.

2

La compensazione delle spese d'esecuzione risultanti da detta procedura è retta dall'articolo 7 della direttiva 2001/40/CE e dalla decisione 2004/191/CE31. L'UFM è l'organo di contatto ai sensi di detta decisione

Art. 84

Validità della decisione preliminare La validità della decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro è di sei mesi. Può essere prorogata per motivi importanti.


Art. 85

Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione (art. 99 LStr) 1

L'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio e della proroga dei permessi di dimora se: a. per il coordinamento della prassi nell'ambito dell'esecuzione della legge ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande; b. lo richiede per un caso singolo; c. è previsto il rilascio anticipato del permesso di domicilio secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 4 LStr;

27 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic.

2008 (RU 2008 5421).

28 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle Dec. di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

29 Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'all. 3.

30 R (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1).

31 Dec. 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle Dec. di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55).

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 31

142.201

d. sono rilasciati permessi per svolgere un'attività lucrativa di quattro mesi al massimo secondo l'articolo 19 capoverso 4 lettera a.

2

Prima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata (art. 32 LStr) o di un permesso di dimora (art. 33 LStr) con attività lucrativa, la decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83) va sottoposta all'UFM per approvazione. Fanno eccezione le decisioni preliminari sui permessi secondo l'articolo 19 capoverso 4 nonché su quelli per gli artisti di cabaret (art. 34).

3

L'autorità cantonale degli stranieri (art. 88 cpv. 1) può inoltre sottoporre all'UFM per approvazione una decisione cantonale sull'esame delle condizioni secondo il diritto federale.


Art. 86

Procedura d'approvazione

1

L'UFM può negare l'approvazione o vincolarla a condizioni.

2

Nega l'approvazione: a. per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d'ammissione non sono adempite o se sussiste un motivo di revoca secondo l'articolo 62 LStr; b. per il rilascio di un permesso di domicilio, se le condizioni secondo l'articolo 34 LStr non sono adempite; c. per la proroga di un permesso di dimora se: 1. lo straniero in questione non ha il centro dei suoi interessi in Svizzera, 2. le condizioni d'ammissione non sono più adempite, 3. sussiste un motivo di revoca secondo l'articolo 62 LStr, o se 4. lo straniero in questione non si attiene più allo scopo del soggiorno indicato nella procedura d'esame della sua domanda, senza che sia stata successivamente autorizzata una modifica di tale scopo.

3

L'UFM rilascia un permesso d'entrata (art. 5) se ha dato l'approvazione per il primo rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o del permesso di dimora.

Sono fatti salvi i permessi secondo l'articolo 85 capoverso 2.

4

L'approvazione dell'UFM vale anche dopo un cambiamento di Cantone.

5

La carta di soggiorno può essere rilasciata soltanto dopo l'approvazione da parte dell'UFM.

Capitolo 10: Protezione dei dati

Art. 87

Rilevamento di dati per stabilire l'identità (art. 102 cpv. 2 LStr) 1

Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 32

142.201

procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici: a. impronte

digitali;

b. fotografie; c. profili del DNA secondo l'articolo 33 della legge federale dell'8 ottobre 200432 sugli esami genetici sull'essere umano.

2

La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali, nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati secondo gli articoli 4 lettere b, e ed f, 8 lettera e, 12, 13 capoverso 1 e 17 capoverso 2 dell'ordinanza del 21 novembre 200133 sul trattamento dei dati segnaletici.

3

Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la loro sicurezza sono retti dalle pertinenti disposizioni dell'ordinanza del 12 aprile 200634 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, nonché 16-19 dell'ordinanza SIMIC.

Capitolo 11: Competenze, comunicazioni e termini

Art. 88

Autorità competenti per l'esecuzione 1

I Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione nell'ambito di competenza cantonale.

2

L'UFM è competente per tutti i compiti d'esecuzione della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione che non sono stati assegnati né a un'autorità cantonale né a un'altra autorità federale.


Art. 89

Istruzioni dell'UFM

L'UFM emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.

a35 Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da nessuno degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen È data una protezione adeguata dello straniero in questione ai sensi dell'articolo 102c capoverso 3 LAsi se sono fornite garanzie sufficienti, risultanti segnatamente dalle clausole contrattuali, sui punti seguenti: a. i principi della legittimità e della buona fede nel trattamento dei dati nonché dell'esattezza dei dati sono rispettati; b. lo scopo della comunicazione è chiaramente stabilito; 32 RS

810.12

33 RS

361.3. Ora: O sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

34 RS

142.513

35 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 33

142.201

c. i dati sono trattati solo fintanto che necessario allo scopo della comunicazione;

d. le autorità autorizzate a trattare i dati sono chiaramente designate; e. la trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livello di protezione è vietata; f.

la conservazione e la cancellazione dei dati sono chiaramente disciplinate; g. lo straniero in questione ha un diritto di rettifica dei dati inesatti; h. lo straniero in questione è informato sul trattamento dei suoi dati personali nonché sulle relative condizioni; i. lo straniero in questione ha il diritto di essere informato sui dati che lo riguardano;

j.

la sicurezza dei dati è garantita; k. lo straniero in questione ha il diritto di fare appello a un'autorità indipendente se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.


Art. 90

Calcolo dei

termini

Nel calcolo dei termini di notificazione è computato il giorno dell'arrivo in Svizzera.

Capitolo 11a:36 Disposizioni penali
a (art. 120 cpv. 2 LStr) È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72.

Capitolo 12: Disposizioni finali

Art. 91

Diritto previgente:

abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 194937 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

36 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

37 [RU

1949 233, 1980 1730 art. 16, 1983 534, 1986 1791 art. 57 cpv. 2, 1987 1669 art. 13 n. 2, 1989 2234 art. 57 cpv. 2, 1996 2243 n. I 31, 2006 965 all. n. 2 4705 n. II 2]

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 34

142.201

2. l'ordinanza del 20 aprile 198338 concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri; 3. l'ordinanza del 20 gennaio 197139 concernente la notificazione degli stranieri partenti;

4. l'ordinanza del 19 gennaio 196540 concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego;

5. l'ordinanza del 6 ottobre 198641 che limita l'effettivo degli stranieri.

a42 Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2008 1

A decorrere dalla firma del protocollo del 27 maggio 200843 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania e fino alla sua entrata in vigore, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009, sono riservati per la Confederazione contingenti supplementari per il rilascio ai cittadini bulgari e rumeni, di permessi di soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 19 e di permessi di dimora ai sensi dell'articolo 20.

2

Per i cittadini degli Stati menzionati al capoverso 1 vigono i contingenti annuali seguenti:

a. permessi di dimora (art. 20): 282; b. permessi di soggiorno di breve durata (art. 19): 1006.


Art. 92

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

38 [RU

1983 535, 1986 1482, 1996 2243 n. I 32, 1998 846, 2002 1769 n. III 2, 2006 1945 all. 3 n.1]

39 [RU

1971 69, 1996 2243 n. I 33] 40 [RU

1965 62, 1996 2243 n. I 34, 2002 1741 art. 35 n. 1] 41 [RU

1986 1791, 1987 518 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040, 1993 1460 2944, 1994 2310, 1995 4869 5243, 1997 2410, 1998 860 2726, 2002 1769 1778 3571 4167 n. II, 2004 4389 5397, 2005 4841, 2006 1945 all. 3 n. 12 4705 n. II 87 4739 n. I 4 4869 n. I 6, 2007 4967] 42 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008 (RU 2008 2737). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

43 RS

0.142.112.681.1; FF 2008 1909

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 35

142.201

Allegato 144 (art. 19)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata 1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata, con autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 7000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 3500 Zurigo

706

Sciaffusa

33

Berna

441

Appenzello

Esterno 20

Lucerna

154

Appenzello

Interno

6

Uri

13

San

Gallo

213

Svitto

50

Grigioni

89

Obvaldo

13

Argovia

237

Nidvaldo

16

Turgovia

90

Glarona

17

Ticino

159

Zugo

64

Vaud

276

Friburgo 90

Vallese 113

Soletta

104

Neuchâtel

78

Basilea

Città

146

Ginevra

232

Basilea

Campagna 110

Giura

30

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3500 2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

3. I contingenti liberati in virtù dell'entrata in vigore dell'ordinanza del 24 ottobre 200745 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par. 1 lett. b).

44 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

45 RU

2007 5497

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 36

142.201

Allegato 246 (art. 20)

Contingenti dei permessi di dimora 1. I contingenti dei permessi di dimora rilasciati per la prima volta, con autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo

402

Sciaffusa

19

Berna

252

Appenzello

Esterno 11

Lucerna

88

Appenzello

Interno

3

Uri

8

San

Gallo

121

Svitto

28

Grigioni

51

Obvaldo

7

Argovia

136

Nidvaldo

9

Turgovia

52

Glarona

10

Ticino

91

Zugo

36

Vaud

158

Friburgo

52

Vallese

65

Soletta

59

Neuchâtel

45

Basilea

Città

84

Ginevra

133

Basilea

Campagna 63

Giura

17

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000 2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

3. I contingenti liberati in virtù dell'entrata in vigore dell'ordinanza del 24 ottobre 200747 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par. 1 lett. b).

46 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

47 RU

2007 5497

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa 37

142.201

Allegato 348 (art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 200449 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS); b. Accordo del 26 ottobre 200450 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c. Accordo del 17 dicembre 200451 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d. Accordo del 28 aprile 200552 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 200853 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

48 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

49 RS

0.360.268.1

50 RS

0.360.268.10 51 RS

0.360.598.1

52 RS

0.360.314.1

53 RS

0.360.514.1. Non ancora pubblicato.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 38

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