1
Ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) del 24 ottobre 2007 (Stato 1° giugno 2019) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI); visto l'articolo 119 della legge federale del 26 giugno 19982 sull'asilo (LAsi),3 ordina: Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni4
Art. 1
5 Campo d'applicazione
1
La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.6 2
Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'allegato 3.
3
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'allegato 4.7
a8 Attività lucrativa
dipendente
(art. 11 cpv. 2 LStrI9) 1
È considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario RU 2007 5497
1 RS
142.20
2 RS
142.31
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
4
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
5
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
6
Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
7
Introdotto dal n. I 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
8
Introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
9
Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
142.201
Migrazione
2
142.201
sia pagato in Svizzera o all'estero e che l'attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.
2
È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, consulente religioso, artista e impiegato alla pari.10
Art. 2
Attività lucrativa
indipendente
1
È considerata attività lucrativa indipendente l'esercizio di un'attività nell'ambito di un'organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al conseguimento di un reddito, soggetta alle proprie istruzioni e che assume essa stessa i rischi imprenditoriali. Tale organizzazione scelta liberamente si presenta esteriormente come un'azienda di commercio, di fabbricazione, di servizi, artigianale o di altro tipo.
2
È considerata attività lucrativa indipendente anche l'esercizio di una professione liberale come quella del medico, dell'avvocato o del fiduciario.
Art. 3
Prestazione di servizi transfrontaliera È considerata prestazione di servizi transfrontaliera l'esercizio limitato nel tempo di una prestazione di servizi in Svizzera, nell'ambito di un rapporto contrattuale, da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero.
Art. 4
Decisione sulla nozione di attività lucrativa 1
Il servizio che secondo il diritto cantonale è competente per l'ammissione sul mercato del lavoro decide se l'attività di uno straniero è lucrativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 LStrI.
2
I casi dubbi vanno sottoposti, per decisione, alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)11.
Capitolo 2: Procedura di notificazione e procedura di permesso Sezione 1: Disposizioni generali sulla procedura
Art. 5
12 Permesso d'entrata
Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora in vista di svolgere un'attività lucrativa è accolta e il richiedente si trova ancora all'estero, l'autorità competente autorizza la rappresentanza svizzera 10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273, 2009 349).
11 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
12 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 3
142.201
all'estero a rilasciare il visto. Se il visto non è obbligatorio, l'autorità competente rilascia, su domanda, l'assicurazione di un tale permesso.
Art. 6
Procedura di permesso 1
Le condizioni d'ammissione di cui all'articolo 17 capoverso 2 LStrI sono manifestamente adempite in particolare quando i documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto internazionale pubblico al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, quando non sussistono motivi di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStrI e quando lo straniero in questione rispetta l'obbligo di collaborare ai sensi dell'articolo 90 LStrI.
2
Meri atti come l'avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, la scolarizzazione dei figli, l'acquisto di un immobile, l'affitto di un'abitazione, la stipulazione di un contratto di lavoro, la fondazione di un'azienda o la partecipazione a un'azienda non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso.
Art. 7
Permessi per l'esercizio di una professione Il permesso della polizia del commercio o quello della polizia sanitaria o i permessi analoghi che autorizzano lo straniero a esercitare una professione non sostituiscono il necessario permesso del diritto in materia di stranieri per l'esercizio di un'attività lucrativa. In mancanza del permesso del diritto in materia di stranieri, al momento di autorizzare l'esercizio di un'attività lucrativa occorre formulare una corrispondente riserva.
Art. 8
Documenti di legittimazione esteri (art. 13 cpv. 1 LStrI) 1
Ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione quelli:
a. rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che dimostrano l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento in tale Stato; b. che garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento nello Stato che li ha rilasciati o nella regione indicata nel documento;
c. che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento.
2
Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se: a. risulta un'impossibilità comprovata di procurarsi un tale documento; b. non si può esigere dalla persona interessata che si rivolga all'autorità competente del suo Paese di origine o di provenienza per il rilascio o il rinnovo di un documento di legittimazione (art. 89 e 90 lett. c LStrI);
Migrazione
4
142.201
c.13 lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dalla SEM giusta l'articolo 4 capoverso 1 o 2 lettera a dell'ordinanza del 14 novembre 201214 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV); d. lo straniero non possiede un documento di legittimazione estero valido e ha ricevuto dalla SEM un titolo di viaggio per rifugiati secondo l'articolo 3 ODV.
3
Nell'ambito della procedura di notificazione e di permesso, le autorità competenti possono esigere la presentazione del documento di legittimazione originale e farne delle copie. Possono ordinare il deposito dei documenti di legittimazione se vi sono indizi concreti che i documenti possano essere distrutti o resi inservibili.
4
Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare il documento di legittimazione estero alle autorità competenti per il controllo delle persone o, se non lo porta con sé, a presentarlo entro un termine adeguato.
Sezione 2:
Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno senza attività lucrativa
Art. 9
Soggiorno senza notificazione (art. 10 LStrI)
1
Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei.
2
Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso.
Art. 10
Soggiorno con notificazione 1
Qualora sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d'entrata (art. 5), lo straniero deve notificarsi presso il servizio designato dal Cantone entro 14 giorni dall'entrata al fine di regolare le condizioni di soggiorno.
2
Se dopo l'entrata intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero deve notificarsi al più tardi 14 giorni prima della scadenza del soggiorno esente da permesso (art. 9).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3085).
14 RS
143.5
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 5
142.201
Art. 11
Proroga del visto
Se non può lasciare la Svizzera entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga all'autorità cantonale della migrazione15 (art. 88 cpv. 1), al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto.
Sezione 3:
Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno con attività lucrativa
Art. 12
Attività lucrativa di breve durata (art. 12 cpv. 3 e art. 14 LStrI) 1
Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a e 19a cpv. 2) non deve notificarsi.16 2 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera per un totale di più di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi può, dopo la notificazione, iniziare la sua attività lucrativa, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.
3
Gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera.17
Art. 13
Termine di notificazione per il personale di servizio Gli stranieri occupati come personale di servizio che accompagnano il loro datore di lavoro che, nell'ambito di un soggiorno esente da permesso, non esercita un'attività lucrativa sottostanno alle prescrizioni sulla notificazione e sul permesso secondo l'articolo 9.
Art. 14
Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni 1
Lo straniero che fornisce una prestazione di servizi transfrontaliera (art. 3) o che svolge temporaneamente un'attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all'estero ha bisogno di un permesso se la sua attività supera otto giorni per anno civile.
2
Se l'attività si protrae oltre la durata originariamente prevista, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Dopo la notificazione, 15 Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3541).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3541).
Migrazione
6
142.201
l'attività lucrativa può continuare fino al rilascio del permesso, salvo decisione contraria dell'autorità competente.
3
Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un'attività lucrativa transfrontaliera in uno dei seguenti settori: a. edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia; b. ristorazione e lavori di pulizia in aziende o economie domestiche; c. servizi di sorveglianza e di sicurezza; d. commercio ambulante secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 200118 sul commercio ambulante; e. il settore a luci rosse; f.19 paesaggistica.
Sezione 4:
Disposizioni generali sulla notificazione dell'arrivo e della partenza
Art. 15
Notificazioni dopo un cambiamento del luogo di residenza (art. 12 cpv. 3 e art. 15 LStrI) 1
Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi entro 14 giorni presso il servizio competente nel nuovo luogo di residenza (art. 17) e notificare, entro lo stesso termine, la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.
2
Lo straniero che ha trasferito il suo domicilio all'estero deve notificare con almeno 14 giorni di anticipo la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.
Art. 16
Notificazioni nel caso di soggiorni settimanali 1
Il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un'attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro luogo deve notificarsi entro 14 giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile.
2
Terminato il soggiorno settimanale, il soggiornante settimanale deve notificare entro 14 giorni la sua partenza al servizio competente secondo l'articolo 17.
Art. 17
Servizi competenti per le notificazioni I Cantoni designano i servizi competenti per il trattamento delle notificazioni dell'arrivo e della partenza.
18 RS
943.1
19 Introdotta dal n. II dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3175).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 7
142.201
Art. 18
Procedura di notificazione in caso di alloggio a pagamento (art. 16 LStrI)
1
Chi alloggia uno straniero a pagamento è tenuto a compilare il modulo di notificazione conformemente alle indicazioni del documento di legittimazione dello straniero e a farlo firmare da quest'ultimo. Questi deve presentare il documento di legittimazione. Il modulo di notificazione va trasmesso all'autorità cantonale competente.
2
Nel caso di un gruppo, la notificazione avviene sotto forma di un elenco firmato dalla guida responsabile del gruppo.
Capitolo 3: Ammissione Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa
a20 Permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora 1
I permessi di soggiorno di breve durata di cui all'allegato 1 possono essere rilasciati per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa.
2
I permessi di dimora di cui all'allegato 2 possono essere rilasciati per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa.
Art. 19
21
I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata agli stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo del 21 giugno 199923 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e della Convenzione del 4 gennaio 196024 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numero 1 lettera a.25 2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.
3
Su domanda, la SEM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 1.
4
Sono esclusi dai contingenti di cui ai capoversi 1 e 2 gli stranieri che: 20 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
23 RS
0.142.112.681 24 RS 0.632.31 25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
Migrazione
8
142.201
a. in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che: 1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e 2. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda; b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un'attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.
a26 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le prestazioni di servizi fornite nel quadro dell'ALC e della Convenzione AELS27 1
I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se: a. le prestazioni sono fornite nel quadro dell'ALC28 o della Convenzione AELS29; e
b. il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti del capoverso 2, i 120 giorni.30 2
Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata di cui al capoverso 1 gli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che: a. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo; e b. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda.
26 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
28 RS
0.142.112.681 29 RS
0.632.31
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 9
142.201
Art. 20
31
I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora agli stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC33 o della Convenzione AELS34 computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numero 1 lettera a.35 2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.
3
Su domanda, la SEM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 2.
a36 Contingenti dei permessi di dimora per le prestazioni di servizi fornite nel quadro dell'ALC o della Convenzione AELS I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se: a. le prestazioni sono fornite nel quadro dell'ALC37 o della Convenzione AELS38; e
b. il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti de l'articolo 19a capoverso 2, i 120 giorni.
Art. 21
Senza computo sui contingenti (art. 20 LStrI)
Non v'è computo sui contingenti (art. 19-20a) se lo straniero:39 a. rinuncia all'attività lucrativa autorizzata in Svizzera; b. lascia la Svizzera entro 90 giorni dall'inizio dell'attività lucrativa.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
33 RS
0.142.112.681 34 RS
0.632.31
35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
36 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010 (RU 2010 5959). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
37 RS
0.142.112.681 38 RS
0.632.31
39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).
Migrazione
10
142.201
Art. 22
Condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrI)
1
Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate in base alle prescrizioni legali, ai contratti collettivi e ai contratti normali di lavoro nonché ai salari e alle condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo. Vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui salari.
2
Il datore di lavoro deve presentare un contratto di lavoro o una conferma del mandato al servizio cui compete secondo il diritto cantonale l'ammissione sul mercato del lavoro. Nel caso di prestazione di servizi transfrontaliera vanno presentati la conferma del distaccamento e il contratto relativo alla prestazione di servizi. Tali documenti devono contenere indicazioni sulla durata dell'attività lucrativa, sulle condizioni d'assunzione e sul salario.
a40 Condizioni di ammissione per consulenti e insegnanti (art.
26a LStrI)
1
Nel valutare se i consulenti o gli insegnanti religiosi oppure gli insegnanti di lingua e cultura del Paese d'origine hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera si applica per analogia l'articolo 58a capoverso 1 lettere a e b LStrI.
2
Ai fini del rilascio di un permesso di dimora, il consulente o insegnante deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa (quadro di riferimento).
Sezione 2: Formazione e formazione continua41
Art. 23
Condizioni per la formazione e la formazione continua (art. 27 LStrI)42
1
L'esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua può in particolare essere comprovata mediante:43 a. una dichiarazione d'impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere titolari di un permesso di dimora o di domicilio; 40 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 5959).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 11
142.201
b. la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente l'esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente; c. l'assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito per la formazione.
2
Le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStrI) sono in particolare adempite se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri.44 3 I corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di formazione continua mirati.45 4 L'esercizio di un'attività lucrativa è retto dagli articoli 38-40.
Art. 24
Requisiti delle scuole (art. 27 LStrI)
1
Le scuole che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua.46 2 Il programma d'insegnamento e la durata della formazione o della formazione continua devono essere stabiliti.47 3 La direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione continua prevista.48 4 In casi motivati, le competenti autorità possono anche esigere un esame linguistico.
44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
Migrazione
12
142.201
Sezione 3: Redditieri (art. 28 LStrI)
Art. 25
1 L'età minima per l'ammissione di redditieri è di 55 anni.
2
Vi sono legami personali particolari con la Svizzera, in particolare se: a. sono dimostrati precedenti soggiorni in Svizzera di una certa durata, segnatamente per vacanze, formazione o attività lucrativa;
b. vi sono legami stretti con parenti prossimi in Svizzera (genitori, figli, nipoti o fratelli).
3
Salvo la gestione del proprio patrimonio, in Svizzera o all'estero non può essere esercitata alcuna attività lucrativa.
4
I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 200649 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).50
Sezione 4: Deroghe alle condizioni d'ammissione
Art. 26
Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata (art. 30 cpv. 1 lett. a e 45 LStrI) 1
Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa dipendente, se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c. sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStrI.
2
L'autorizzazione del coniuge e dei figli a svolgere un'attività lucrativa secondo il capoverso 1 è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare.
49 RS
831.30
50 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4371). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 13
142.201
Art. 27
Familiari stranieri con diritto di esercitare un'attività lucrativa (art. 46 LStrI)
Il coniuge straniero e i figli stranieri con diritto di esercitare un'attività lucrativa sono autorizzati a esercitare una tale attività senza ulteriore procedura d'autorizzazione.
Art. 28
51
Art. 29
Figli stranieri di cittadini svizzeri (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) 1
I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 LStrI possono ottenere un permesso di dimora se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 27 capoverso 2 e 51 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 giugno 201452 sulla cittadinanza (LCit).53 2 L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 4.
Art. 30
Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) 1
Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 37 LCit54) può ottenere un permesso di dimora se ha legami stretti con la Svizzera.55 2 L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 4.
3
Le persone la cui cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell'articolo 36 LCit o revocata in virtù dell'articolo 42 LCit sottostanno alle condizioni generali d'ammissione della LStrI.56
a57 Formazione professionale di base (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI; art. 14 LAsi) 1
Per consentire a uno straniero senza statuto di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se: 51 Abrogato dal n. I dell'O del 4 dic. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6413).
52 RS 141.0
53 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).
54 RS
141.0
55 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).
56 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).
57 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2012 7267).
Migrazione
14
142.201
a. il richiedente ha frequentato la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera e ha successivamente presentato una domanda entro dodici mesi; la partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell'obbligo; b. vi è la domanda di un datore di lavoro del richiedente secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
d.58 il richiedente soddisfa i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
e.59 ...
f.
rivela la sua identità.
2
Al termine della formazione il permesso può essere prorogato se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 31.
3
I genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata possono ottenere un permesso di dimora se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31.
Art. 31
Casi personali particolarmente gravi (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi) 1
Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a.60 l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b.61 ... c. la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d.62 la situazione finanziaria; e. la durata della presenza in Svizzera; f.
lo stato di salute; g. la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2
Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3
L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se: 58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
59 Abrogata dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
61 Abrogata dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 15
142.201
a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4
L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se: a. sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI; b. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5
Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.63 6 Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.64
Art. 32
Importanti interessi pubblici (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) 1
Per la tutela di importanti interessi pubblici può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare: a. aspetti
culturali
significativi;
b. ragioni
politiche;
c. notevoli interessi fiscali cantonali e d. se la presenza della persona straniera è necessaria nell'ambito di un procedimento penale.
2
Nel caso di ammissione secondo il capoverso 1 lettere a e b, l'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni dell'articolo 31 capoverso 3 o 4.
Art. 33
Minori affiliati
(art. 30 cpv. 1 lett. c LStrI) Il minore affiliato può ottenere un permesso di dimora se le condizioni di diritto civile per l'accoglimento di un affiliando straniero in vista dell'adozione sono adempite.
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
64 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
Migrazione
16
142.201
Art. 34
65
Art. 35
Periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani66 (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI) 1
Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza regolare titolo di soggiorno sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) accordano un periodo di recupero e di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità. Durante tale periodo i provvedimenti d'esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del periodo di recupero e di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è almeno di 30 giorni.67 2 Il periodo di recupero e di riflessione finisce prima del termine fissato se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.68 3
Il periodo di recupero e di riflessione finisce inoltre se lo straniero in questione:69 a. dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità; b. ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori; c. in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani; o d. viola gravemente la sicurezza e l'ordine pubblici.
Art. 36
Soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI) 1
Prima della fine del tempo di riflessione (art. 35) l'autorità competente per le indagini di polizia o per la procedura giudiziaria comunica alle autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) se e per quanto tempo è necessaria un'ulteriore presenza dello straniero in questione.
2
L'autorità della migrazione del Cantone in cui è stato commesso il reato rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria. Se le indagini di polizia sono svolte in 65 Abrogato dal n. I dell'O del 22 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3541).
66 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
67 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
68 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
69 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 17
142.201
diversi Cantoni, il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato dal Cantone in cui lo straniero ha soggiornato per ultimo.70 3 Per i motivi di cui all'articolo 35 capoverso 3, il permesso può essere revocato o non prorogato.
4
L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato, se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5
Se il tempo di riflessione finisce o se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell'ambito delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria, lo straniero in questione deve lasciare la Svizzera.
6
Può essere autorizzato un ulteriore soggiorno in presenza di casi personali particolarmente gravi (art. 31). Occorre considerare la situazione particolare delle vittime nonché dei testimoni della tratta di esseri umani. È fatta salva la disposizione sull'ammissione provvisoria (art. 83 LStrI).
a71 Soggiorno di stranieri nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI) 1
Nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni allo straniero è rilasciato un permesso di dimora:
a. se è stata emanata una decisione passata in giudicato sull'attuazione di un programma di protezione dei testimoni ai sensi dell'articolo 8 della legge federale del 23 dicembre 201172 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes); o b. se è stato concluso un accordo riguardo all'accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall'estero ai sensi dell'articolo 28 LPTes.
2
Il permesso di dimora per stranieri nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni è rilasciato dall'autorità della migrazione del Cantone in cui è collocato lo straniero. Il rilascio avviene previa consultazione del Servizio di protezione dei testimoni.
3
L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoversi 3 o 4.
70 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
71 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
72 RS
312.2
Migrazione
18
142.201
Art. 37
Programmi di aiuto e di sviluppo (art. 30 cpv. 1 lett. f LStrI) Per un soggiorno nell'ambito di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; b. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStrI; c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
Art. 38
Formazione e formazione continua con attività accessoria (art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)73 Lo straniero che assolve una formazione o una formazione continua presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi dall'inizio della formazione a esercitare un'attività accessoria se:74 a. la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d'insegnamento e non prolunga gli studi;
b. l'orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche; c. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI.
Art. 39
Formazione con periodo di pratica obbligatoria (art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI) Lo straniero che assolve una formazione a tempo pieno in Svizzera può essere autorizzato nell'ambito del periodo di pratica obbligatoria a esercitare un'attività lucrativa se: a. tale attività non supera la metà della durata complessiva della formazione; b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 19
142.201
Art. 40
Attività lucrativa durante il perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale (art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI) 1
Lo straniero che assolve un perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a esercitare un'attività lucrativa nel suo specifico campo scientifico se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI.
2
L'attività lucrativa non deve pregiudicare il perfezionamento.
Art. 41
Scambi internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI) Per agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata o permessi di dimorase: a. esiste un interesse dell'economia svizzera secondo l'articolo 18 lettera a LStrI;
b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStrI; d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
e. sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStrI; f. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
Art. 42
Praticanti (art. 30 cpv. 1 lett. g e 100 cpv. 2 lett. e LStrI) 1
La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui praticanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali.
2
La SEM può, computandoli sul contingente definito negli accordi sui praticanti, decidere di far rilasciare permessi a praticanti per soggiorni di 18 mesi al massimo.
3
La SEM può decidere di prorogare i permessi dei praticanti, nell'ambito del soggiorno massimo di 18 mesi.
Art. 43
Ammissione di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali (art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI) 1
Le condizioni d'ammissione della LStrI non sono applicabili ai seguenti stranieri fintanto che esercitano la loro funzione:
Migrazione
20
142.201
a. i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
b. i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE; c. le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE; d. il personale al servizio di persone designate nelle lettere a-c, titolare di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE; e. i funzionari di amministrazioni straniere o gli impiegati di imprese che, nel quadro dell'esercizio di un mandato pubblico, hanno il loro luogo di servizio o di lavoro in Svizzera; f. i corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d'informazione, di radio e di televisione, con sede all'estero, se esercitano esclusivamente tale attività e sono accreditati presso il DFAE o presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra;
g. le persone qualificate al servizio di organi ufficiali esteri che, in virtù degli accordi bilaterali, svolgono determinati compiti in favore dei lavoratori stranieri; h. i collaboratori di organizzazioni con sede in Svizzera cui il Consiglio federale concede corrispondenti agevolazioni.
2
Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 25 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b sono ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.
3
Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c sono ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.
Art. 44
Attività lucrativa accessoria di stranieri con particolari funzioni internazionali (art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI) Se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante, i seguenti stranieri, fintanto che esercitano la loro funzione, possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa accessoria: a. i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
b. i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE; c. le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 21
142.201
Art. 45
Attività lucrativa dei familiari di stranieri con particolari funzioni internazionali (art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI) 1
Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 2), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere a e b, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante. Ricevono una speciale carta di soggiorno per stranieri.
2
Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 3), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera c, possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante e se sono rispettate le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro di cui all'articolo 22 LStrI.
Art. 46
Trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali (art. 30 cpv. 1 lett. h LStrI) Per semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se: a. esiste un interesse dell'economia svizzera secondo l'articolo 18 lettera a LStrI;
b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStrI; d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
e. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
Art. 47
75
Art. 48
Impiegati alla pari
(art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI) 1
L'impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata se:
a. il suo collocamento avviene grazie a un'organizzazione autorizzata in virtù della legge del 6 ottobre 198976 sul collocamento; b. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20; c. la sua età è compresa fra 18 e 25 anni; d. frequenta un corso sulla lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno; 75 Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).
76 RS
823.11
Migrazione
22
142.201
e. la sua attività dura al massimo 30 ore la settimana con un'intera giornata libera la settimana;
f. la sua attività comprende lavori domestici leggeri e la custodia di bambini e per tali attività gli è versato un congruo compenso; g. alloggia presso la famiglia ospite e dispone di una camera propria.
2
I permessi per gli impiegati alla pari sono rilasciati per 12 mesi al massimo e non possono essere prorogati.
Art. 49
Riammissione di stranieri (art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI) 1
Lo straniero che era già stato titolare di un permesso di dimora o di domicilio può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se: a. il suo precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e non era unicamente di natura temporanea (art. 34 cpv. 5 LStrI); e b. la sua partenza volontaria dalla Svizzera non risale a più di due anni.77 2
L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
Art. 50
Riammissione in Svizzera dopo un soggiorno all'estero a scopo di lavoro o di formazione continua78 (art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI) Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all'estero per conto del suo datore di lavoro o allo scopo di seguire una formazione professionale continua per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se:79 a. l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) ha rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera;
b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 23
142.201
Art. 51
Riammissione in Svizzera dopo il servizio militare all'estero (art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI) Lo straniero che ha interrotto la sua attività professionale per assolvere il servizio militare all'estero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se: a. non parte prima dei due mesi che precedono l'inizio del servizio e se ritorna in Svizzera entro tre mesi dalla fine del servizio; b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
Art. 52
Richiedenti l'asilo
(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e art. 43 LAsi) 1
Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) siano adempite, il richiedente l'asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un'attività lucrativa se: a. la situazione dell'economia e del mercato del lavoro lo consente; b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
d. è rispettata la priorità secondo l'articolo 21 LStrI.
e.80 non è oggetto di un'espulsione giudiziaria ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale81 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192782 passata in giudicato.
2
...83
Art. 53
84
2019 (RU 2019 1431).
81 RS
311.0
82 RS
321.0
83 Abrogato dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
Migrazione
24
142.201
b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI.
a85 Programmi d'occupazione
(art. 85 LStrI e art. 43 LAsi) Il richiedente l'asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione che partecipa a un programma d'occupazione secondo l'articolo 43 capoverso 4 LAsi sottostà alle condizioni stabilite in tale programma.
Sezione 5: Cambiamento dello scopo del soggiorno
Art. 54
Se un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è rilasciato in base a una disposizione d'ammissione per un determinato scopo di soggiorno, in caso di cambiamento di tale scopo è richiesto un nuovo permesso.
Capitolo 4: Regolamentazione del soggiorno Sezione 1: Permesso di soggiorno di breve durata
Art. 55
Cambiamento d'impiego
(art. 32 cpv. 3 LStrI) Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata può essere autorizzato a cambiare impiego all'interno dello stesso settore e della stessa professione se un'altra attività presso l'attuale datore di lavoro non è possibile o non è esigibile e se il cambiamento d'impiego non è dovuto al comportamento tenuto dal lavoratore.
Art. 56
Rinnovo 1 Il permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un'altra volta unicamente dopo un'interruzione del soggiorno di almeno un anno (art. 32 cpv. 4 LStrI).
Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati, come nel caso di attività che ricorrono ogni anno. È fatto salvo il capoverso 2.
2
Fra due permessi di soggiorno di breve durata di al massimo quattro mesi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera a, lo straniero deve soggiornare all'estero per almeno due mesi.
3
Uno straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per una formazione o una formazione continua (art. 23 e 24), per un soggiorno come 85 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 25
142.201
impiegato alla pari (art. 48) oppure come praticante (art. 42). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.86
Art. 57
Permessi successivi
1
I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l'altro: a. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a); b. il permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 1); c.87 il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b); d. il permesso di soggiorno di breve durata per praticanti (art. 42).
2
Fra un permesso e l'altro, lo straniero in questione deve soggiornare all'estero per almeno due mesi e fornirne la prova.
Sezione 2: Permesso di dimora
Art. 58
Validità del permesso di dimora 1
La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno; il permesso può essere prorogato di due anni. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.
2
Dopo la scadenza della validità del permesso di dimora, il documento di legittimazione estero (art. 8) deve essere valido per altri sei mesi. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.
Art. 59
Domanda di proroga del permesso di dimora 1
La domanda di proroga del permesso di dimora (art. 33 cpv. 3 LStrI) va presentata almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga è possibile al più presto tre mesi prima della scadenza della validità. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.
2
Se la domanda di proroga è stata presentata, lo straniero in questione può soggiornare in Svizzera durante la procedura, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.
86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3541).
Migrazione
26
142.201
Sezione 3: Permesso di domicilio
Art. 60
88
Per il rilascio del permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI.
2
Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
Art. 61
89
Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente dopo un soggiorno all'estero se lo straniero è stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all'estero non è durato più di sei anni.
2
Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
a90 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione (art. 34 cpv. 6, 58a cpv. 1 e 63 cpv. 2 LStrI) 1
Il periodo d'attesa di cinque anni (art. 34 cpv. 6 LStrI) inizia a decorrere il giorno seguente il passaggio in giudicato della revoca del permesso di domicilio conformemente all'articolo 63 capoverso 2 LStrI e della sua sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione).
2
Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se: a. non vi sono motivi di revoca conformemente all'articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI; e
b. sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI.
3
Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
90 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 27
142.201
Art. 62
Rilascio anticipato del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4 e 58a cpv. 1 LStrI)91 1
Il rilascio anticipato del permesso di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI.92 1bis Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.93 2 Nell'esame della domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio è tenuto conto del grado d'integrazione dei membri della famiglia di età superiore a 12 anni.
a94 Commutazione
(art. 63 cpv. 2 LStrI) 1
La decisione di revoca del permesso di domicilio e di sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione) può essere vincolata a un accordo d'integrazione o a una raccomandazione per l'integrazione conformemente all'articolo 58b LStrI.
2
Se non viene vincolata a un accordo d'integrazione o a una raccomandazione per l'integrazione, la decisione di commutazione deve contenere almeno gli elementi seguenti: a. i criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrI) che lo straniero non soddisfa; b. la durata di validità del permesso di dimora; c. le condizioni per poter rimanere in Svizzera (art. 33 cpv. 2 LStrI); d. le conseguenze per il soggiorno in Svizzera in caso d'inadempimento delle condizioni di cui alla lettera c (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI).
Art. 63
95
91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
93 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
94 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).
Migrazione
28
142.201
Sezione 4:
Richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione, stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati e apolidi esercitanti un'attività lucrativa96
Art. 64
97
Il richiedente l'asilo può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni del diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) e le condizioni di cui all'articolo 52.
2
La persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 53.
3
Al cambiamento d'impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65-65c.99
Art. 65
100
Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.102 1bis
Anche i rifugiati e gli apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.103 2 Nel caso di un'attività lucrativa dipendente, la notifica deve essere effettuata dal datore di lavoro. Contiene i dati seguenti: a. l'identità della persona esercitante attività lucrativa: cognome, nomi, data di nascita, sesso, nazionalità, numero telefonico e numero personale nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); 96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
103 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 29
142.201
b. l'identità del datore di lavoro: nome o ragione sociale, indirizzo, numero d'identificazione dell'azienda, settore economico nonché coordinate, numero telefonico e indirizzo e-mail di una persona di contatto; c. l'attività esercitata: tipo di attività, tasso di occupazione, durata settimanale del lavoro;
d. il luogo di lavoro e lo stipendio; e. la data d'inizio dell'attività.
3
Nel caso di un'attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall'interessato. Contiene i dati di cui al capoverso 2 lettere a e c-e.
4
La notifica dei dati di cui al capoverso 2 può essere effettuata da un terzo se questi: a. è incaricato nel quadro di un programma cantonale d'integrazione (art. 14 dell'ordinanza del 15 agosto 2018104 sull'integrazione degli stranieri; OIntS); o b. ha il consenso di principio dell'autorità cantonale competente nel luogo di lavoro.
5
Trasmettendo la notifica, il datore di lavoro o il terzo conferma di conoscere e si impegna a rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore nonché le condizioni particolari dovute al tipo di attività o le misure d'integrazione.
6
La notifica va inoltrata elettronicamente all'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro.
a105 Notifica della fine di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)106 Alla notifica della fine di un'attività lucrativa si applica per analogia l'articolo 65 capoversi 2-4 e 6.
b107 Registrazione e trasmissione dei dati notificati (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)108 1
Alla notifica dell'inizio di un'attività lucrativa, l'autorità competente registra in SIMIC i seguenti dati: a. l'identità del datore di lavoro; b. l'attività esercitata e il luogo di lavoro; 104 RS
142.205
105 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
107 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
Migrazione
30
142.201
c. la data di inizio dell'attività.
2
Immediatamente dopo aver ricevuto la notifica, l'autorità competente ne inoltra una copia all'autorità cantonale secondo l'articolo 83. Se lo straniero risiede in un altro Cantone, essa ne trasmette una copia anche all'autorità competente per il Cantone di domicilio.
3
Alla notifica della fine di un'attività lucrativa, l'autorità competente ne registra la data in SIMIC.
c109 Controllo delle condizioni di salario e di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)110 1
In caso di notifica di un'attività lucrativa, l'autorità cantonale secondo l'articolo 83 può verificare il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrI).
2
Può altresì inoltrare una copia della notifica ad altri organi di controllo, per esempio alle commissioni tripartite secondo l'articolo 360b del Codice delle obbligazioni111 o alle commissioni paritetiche incaricate dell'esecuzione del contratto collettivo di lavoro del pertinente settore.
Sezione 5: Validità territoriale dei permessi
Art. 66
Validità cantonale
Uno straniero può disporre di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone che l'ha rilasciato.
Art. 67
Cambiamento di Cantone (art. 37 LStrI)
1
Il trasferimento del centro di propri interessi in un altro Cantone implica l'obbligo di un nuovo permesso nel nuovo Cantone.
2
Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell'arco di un anno civile, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio validi non ha bisogno né di altri permessi né di notificarsi (art. 37 cpv. 4 LStrI). La regolamentazione del soggiorno settimanale è retta dall'articolo 16.
109 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
111 RS
220
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 31
142.201
Art. 68
Soggiorno senza cambiamento di Cantone112 1
Indipendentemente dalla sua durata, il soggiorno per un trattamento o una cura medica (p.es. in un ospedale, in una casa di cura o in un sanatorio) fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso non costituisce cambiamento di Cantone.
2
Lo stesso vale per gli stranieri ai quali, in virtù dell'articolo 36 capoverso 2, è stato rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria e che soggiornano fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso.113
Art. 69
114
Art. 70
Esecuzione della pena, esecuzione di misure e collocamento secondo il diritto civile 1
Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure secondo gli articoli 59-61, 63 o 64 del Codice penale116, oppure è internato in un istituto secondo l'articolo 426 CC117, il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione.118 2 Le condizioni di soggiorno vanno di nuovo disciplinate al più tardi al momento della liberazione condizionata o incondizionata dall'esecuzione della pena, dall'esecuzione di misure o dal collocamento. Se per l'esecuzione di una sentenza penale vi è la possibilità di trasferire lo straniero in questione nel suo Paese d'origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno.
112 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
113 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
115 RS
210
116 RS
311.0
117 RS
210
118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
Migrazione
32
142.201
Capitolo 5:119 Carta di soggiorno
Art. 71
Carte di soggiorno secondo l'articolo 41 capoverso 1 LStrI 1
Lo straniero assoggettato all'obbligo del permesso riceve una carta di soggiorno secondo l'articolo 41 capoverso 1 LStrI. La carta di soggiorno attesta un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L), un permesso di dimora (permesso B) o un permesso di domicilio (permesso C).
2
Lo straniero assoggettato all'obbligo del permesso che esercita un'attività lucrativa non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi (art. 12 cpv. 1) riceve un permesso d'entrata anziché una carta di soggiorno.
3
Per regolare il loro soggiorno, gli artisti e i musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b) ricevono, indipendentemente dalla durata del soggiorno, un attestato di lavoro e, se l'ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.120
a Altre carte di soggiorno 1
Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto particolare:
a. la persona autorizzata a lavorare in Svizzera entro la zona frontaliera (frontaliere, permesso G) secondo l'articolo 35 LStrI;
b. il richiedente l'asilo per la durata della procedura d'asilo (permesso N) secondo l'articolo 42 LAsi; c. la persona ammessa provvisoriamente fino alla revoca dell'ammissione provvisoria (permesso F) secondo l'articolo 41 capoverso 2 LStrI; d. la persona bisognosa di protezione per la durata della protezione provvisoria (permesso S) secondo l'articolo 74 LAsi; e. la persona che accompagna la persona di cui al capoverso 2 e che: 1. beneficia di privilegi, di immunità e di facilitazioni, 2. gode di un accesso facilitato al mercato del lavoro in virtù dell'articolo 22 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007121 sullo Stato ospite (OSOsp), e
3. svolge un'attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero (permesso Ci).
2
La persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni ottiene una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE conformemente all'articolo 17 capoverso 1 OSOsp.
119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2010, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 99).
120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3541).
121 RS
192.121
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 33
142.201
b Carta di soggiorno non biometrica 1
Conformemente alle istruzioni della SEM, i Cantoni rilasciano una carta di soggiorno non biometrica alle seguenti persone:
a. ai cittadini degli Stati membri dell'AELS e ai cittadini degli Stati parte dell'ALC122;
b. ai lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato membro dell'AELS o in uno Stato parte dell'ALC che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi nell'arco di un anno civile; c. alle persone di cui all'articolo 71a capoverso 1.123 2
La carta di legittimazione rilasciata dal DFAE alle persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni secondo l'articolo 17 capoverso 1 OSOsp124 è una carta di soggiorno non biometrica.
3
La carta di soggiorno non biometrica può essere rilasciata: a. sotto forma di carta senza elementi biometrici; b. in forma cartacea.
c Carta di soggiorno biometrica Conformemente alle esigenze del Regolamento (CE) n. 1030/2002125, la carta di soggiorno biometrica è dotata di un microchip in cui sono registrati l'immagine del volto, due impronte digitali e i dati del titolare iscritti nella zona a lettura ottica.
d126 Destinatari della carta di soggiorno biometrica 1
Il cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS ottiene una carta di soggiorno biometrica purché non sia un lavoratore distaccato da un'impresa con sede in uno Stato membro dell'AELS o in uno Stato parte dell'ALC127 che soggiorna in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi nell'arco di un anno civile o una persona di cui all'articolo 71a capoverso 1.
2
Il cittadino di uno Stato membro dell'UE che non è parte dell'ALC ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «Stato membro UE (ALC non applicabile)».
3
Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino svizzero ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro della famiglia».
122 RS
0.142.112.681 123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3683).
124 RS
192.121
125 R (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giu. 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1; da ultimo modificato dal R (CE) n. 380/2008, GU L 115 del 29.4.2008, pag. 1.
126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3683).
127 RS
0.142.112.681
Migrazione
34
142.201
4
Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e che esercita il diritto alla libera circolazione ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS».
5
Il cittadino di cui al capoverso 4 che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell'allegato I articolo 4 ALC o dell'allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione del 4 gennaio 1960128 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) riceve una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «diritto personale di rimanere» oltre alla menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». In caso di decesso del cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, riceve una carta di soggiorno biometrica recante la sola menzione «diritto personale di rimanere».
6
Il cittadino di cui ai capoversi 1 e 4 titolare di una carta non biometrica, rilasciata dopo il 12
dicembre
2008 secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1030/2002129, o di un altro documento cartaceo può conservarli fino alla scadenza della loro durata di validità.130
e Registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma 1
Prima di ogni registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma, l'autorità competente effettua un controllo identitario del futuro titolare della carta di soggiorno.
2
L'autorità competente per il rilascio della carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone scattano una fotografia digitale del richiedente.
3
I Cantoni decidono se autorizzare il richiedente a fornire una fotografia digitale.
L'autorità di rilascio verifica che la fotografia soddisfi i criteri di qualità richiesti. La SEM stabilisce i criteri che la fotografia deve soddisfare.
4
L'autorità di rilascio rileva due impronte del richiedente, prese a dita piatte dell'indice sinistro e dell'indice destro. In assenza di un indice, in caso di qualità insufficiente dell'impronta o di ferita al polpastrello è rilevata dapprima l'impronta del dito medio, poi sussidiariamente quella dell'anulare o del pollice. Se il rilevamento delle impronte digitali di una mano non è possibile, sono rilevate le impronte di due dita dell'altra mano.
5
Le impronte digitali sono registrate a partire dai sei anni di età.
6
La fotografia è scattata sin dalla nascita.
7
La firma di un bambino può essere richiesta a partire dai sette anni d'età.
8
Le persone di cui, per ragioni fisiche, è impossibile rilevare le impronte digitali sono esentate dall'obbligo di darle.
128 RS
0.632.31
129 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 71c.
130 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 35
142.201
f Presentazione di persona dinanzi all'autorità 1
In occasione del rilascio della prima carta di soggiorno lo straniero è tenuto a presentarsi all'autorità di rilascio. I Cantoni possono prevedere che le domande di rilascio della carta di soggiorno siano presentate presso il Comune di domicilio. In questo caso il richiedente deve presentarsi personalmente al Comune.
2
L'autorità di rilascio può dispensare il richiedente affetto da gravi infermità fisiche o psichiche dall'obbligo di presentarsi personalmente se la sua identità può essere stabilita inequivocabilmente in altro modo e se i dati necessari possono essere ottenuti altrimenti.
3
L'autorità di rilascio può esigere che il richiedente si presenti personalmente in occasione del rinnovo della carta di soggiorno.
g131 Attualizzazione della carta di soggiorno biometrica Le autorità cantonali possono esigere dagli adulti e dai minori una registrazione dei dati biometrici prima dello scadere del termine di cinque anni previsto dall'articolo 102a capoverso 4 LStrI qualora siano constatate importanti modifiche della fisionomia tali da impedire l'identificazione del titolare della carta di soggiorno.
h Obbligo dei Cantoni
I Cantoni riprendono la carta di soggiorno e la pertinente procedura di allestimento alle condizioni che la Confederazione ha convenuto con i terzi incaricati di confezionare la carta di soggiorno.
Art. 72
Presentazione e ritiro della carta di soggiorno 1
Su richiesta, lo straniero è tenuto a esibire o a consegnare senza indugio la carta di soggiorno alle autorità. Se ciò non è possibile, è fissato a tal fine un termine adeguato.
2
L'autorità della migrazione132 può ritirare la carta di soggiorno se non sono più adempite le condizioni del soggiorno.
a133 Lettura delle impronte digitali 1
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina le imprese di trasporto aereo e gli esercenti aeroportuali abilitati, al momento del controllo dei passeggeri precedente l'imbarco, a leggere le impronte digitali registrate nel microchip sulla base dei seguenti criteri: 131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
132 Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).
133 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).
Migrazione
36
142.201
a. il rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze;
b. il numero di persone che, all'arrivo in Svizzera mediante un volo precedente, non disponeva dei necessari documenti di viaggio, visti o carte di soggiorno; c. l'affidabilità dei documenti di viaggio e d'identità emessi dagli Stati non membri dell'UE o dell'AELS; d. la constatazione di comportamenti fraudolenti o di nuove modalità che richiedono una lettura delle impronte digitali.
2
Il DFGP determina i luoghi e la durata di tali controlli.
3
Può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 1030/2002134 e alle disposizioni d'esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.
4
La SEM è autorizzata a comunicare i diritti di lettura per le impronte digitali registrati nel microchip:
a. agli Stati con cui il DFGP ha concluso un accordo ai sensi del capoverso 3; b. alle autorità svizzere autorizzate a procedere alla lettura delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 102b LStrI;
c. alle imprese e agli esercenti di cui al capoverso 1.
Capitolo 5a:135 Centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica
b Prova della buona reputazione 1
Come prova della buona reputazione del centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica, la SEM può esigere, oltre al controllo di sicurezza delle persone, che le persone fisiche o giuridiche o i loro organi forniscano, conformemente all'articolo 41b LStrI, segnatamente i documenti seguenti: a. l'estratto del casellario giudiziale centrale; b. l'estratto del registro di commercio; c. gli estratti degli ultimi dieci anni del registro esecuzioni e fallimenti; d. il curriculum vitae, compresi tutti gli impegni d'affari; e. una ricapitolazione delle partecipazioni finanziarie degli ultimi dieci anni; f. l'elenco di tutte le indagini penali e di tutti i procedimenti penali e civili degli ultimi dieci anni.
2
Sono considerati aventi diritto economico e titolari di quote che hanno un'influenza determinante sull'impresa le persone che dispongono di una partecipazione
134 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 71c.
135 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2010, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 99).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 37
142.201
diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Se lo ritiene necessario, la SEM può esigere anche i documenti delle persone la cui partecipazione diretta o indiretta è inferiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.
3
Se una delle persone menzionate nei capoversi 1 e 2 aveva la propria sede o il proprio domicilio all'estero durante i precedenti dieci anni, essa deve fornire i documenti esteri corrispondenti.
4
La SEM può chiedere al centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica di cui all'articolo 41b LStrI di verificare regolarmente in modo autonomo la buona reputazione delle persone interessate e di confermare che godono di una buona reputazione.
c Obbligo di produzione e di controllo 1
La SEM può chiedere al centro di cui all'articolo 41b LStrI e, se necessario, ai membri del gruppo d'imprese, di fornirgli segnatamente i documenti seguenti: a. i conti annuali controllati; b. l'elenco di tutti gli aventi diritto economico e di tutti i titolari di quote; c. informazioni sull'organizzazione dell'impresa e sulle responsabilità delle singole persone;
d. il sistema di gestione della qualità certificato e adeguato per confezionare carte di soggiorno;
e. il piano delle misure di sicurezza che illustra in particolare quelle volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle carte di soggiorno da produrre nonché delle loro componenti; f. la descrizione delle misure adottate per acquisire, mantenere e sviluppare le conoscenze specifiche e le capacità nel settore delle carte di soggiorno.
2
I conti annuali devono essere controllati ogni anno nell'ambito di una revisione ordinaria da un organo di revisione economicamente e giuridicamente indipendente.
Le imprese abilitate come periti revisori ai sensi dell'ordinanza del 22 agosto 2007136 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori possono esercitare la funzione di organo di revisione. Alle imprese con sede all'estero sono applicabili le esigenze estere corrispondenti.
3
Il centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica di cui all'articolo 41b LStrI deve fornire regolarmente la prova che rispetta e mantiene aggiornato il sistema di gestione della qualità e il piano delle misure di sicurezza.
136 RS
221.302.3
Migrazione
38
142.201
Capitolo 6: Ricongiungimento familiare
Art. 73
Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari del permesso di dimora 1
La domanda per il ricongiungimento familiare con il coniuge straniero e i figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi.
2
I termini di cui al capoverso 1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall'insorgere del legame familiare.
3
Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l'audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.
4
Le disposizioni dei capoversi 1-3 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.
a137 Competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare (art. 43 cpv. 1 lett. d e 44 cpv. 1 lett. d LStrI) 1
L'offerta di promozione linguistica per il rilascio del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 2 LStrI deve consentire di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
2
Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 o 44 LStrI, il coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio o di dimora deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
b138 Competenze linguistiche per il rilascio del permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare (art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 5 LStrI) Ai fini del rilascio del permesso di domicilio conformemente agli articoli 42 o 43 LStrI, il coniuge di uno svizzero o di uno straniero titolare del permesso di domicilio deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
137 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
138 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 39
142.201
Art. 74
Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85 cpv. 7, 7bis e 7ter LStrI)139 1
La domanda di includere familiari nell'ammissione provvisoria va presentata alla competente autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1).
2
L'autorità cantonale della migrazione trasmette la domanda, con il suo parere, alla SEM. Nel parere è indicato se le condizioni legali per il ricongiungimento familiare sono date.
3
Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all'articolo 85 capoverso 7 LStrI sono adempite, la domanda d'inclusione nell'ammissione provvisoria va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 85 capoverso 7 LStrI, tale termine decorre da detto momento.
4
Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l'audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.
5
Nel decidere se accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente. Ai familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente è applicabile per analogia l'articolo 37 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999140 relativa a questioni procedurali.
6
Le disposizioni dei capoversi 1-5 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.
a141 Competenze linguistiche per l'inclusione nell'ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare (art. 85 cpv. 7 lett. d e cpv. 7bis LStrI) 1
Ai fini del ricongiungimento familiare e dell'inclusione nell'ammissione provvisoria, il coniuge di uno straniero ammesso provvisoriamente o di un rifugiato ammesso provvisoriamente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
2
Se la condizione di cui al capoverso 1 non è adempita, è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento, conformemente all'articolo 85 capoverso 7bis LStrI.
139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
140 RS
142.311
141 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
Migrazione
40
142.201
Art. 75
Gravi motivi familiari per un ricongiungimento differito dei figli (art. 47 cpv. 4 LStrI) Sussistono gravi motivi familiari secondo l'articolo 47 capoverso 4 LStrI e gli articoli 73 capoverso 3 e 74 capoverso 4 se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.
Art. 76
Deroghe all'esigenza della coabitazione (art. 49 LStrI)
Sono considerati motivi gravi per una deroga all'esigenza della coabitazione in particolare gli obblighi professionali o una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari.
Art. 77
Scioglimento della comunità familiare (art. 44 e 50 cpv. 1 lett. a e b LStrI) 1
Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStrI può essere prorogato se:142 a.143 l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI; o b. gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera.
2
Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, se il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o se il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso.144 3 Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34 LStrI.
4
Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente all'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI e al capoverso 1 lettera a del presente articolo, il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.145 5
Se è fatta valere l'esistenza di violenza nel matrimonio secondo il capoverso 1 lettera b nonché l'articolo 50 capoverso 2 LStrI, le competenti autorità possono esigere una prova.
6
Come indizi di violenza coniugale valgono in particolare: 142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1041).
145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 41
142.201
a. i certificati medici; b. i rapporti di polizia; c. le denunce penali; d.146 i provvedimenti ai sensi dell'articolo 28b CC147; o e. le corrispondenti condanne penali.
6bis
Nell'esame dei gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b e secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI è tenuto conto delle indicazioni e delle informazioni di servizi specializzati.148 7 Le disposizioni dei capoversi 1-6bis sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.149
Capitolo 6a:150 Criteri d'integrazione
a Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici (art.
58a cpv. 1 lett. a, 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI) 1
Vi è inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici in particolare se l'interessato:
a. non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità; b. temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato; c. approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la tranquillità pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra.
2
Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell'interessato porti con notevole probabilità a un'inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici.
b Minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI) Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante, quale la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone oppure l'esistenza e il funzionamento dello Stato, poiché l'interessato partecipa, sostiene, incoraggia o istiga ad attività nei settori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1-5 della legge federale del 25 settembre 2015151 sulle attività informative o ad attività di criminalità organizzata.
146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
147 RS
210
148 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5855).
149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5855).
150 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
151 RS
121
Migrazione
42
142.201
c Rispetto dei valori della Costituzione federale (art.
58a cpv. 1 lett. b LStrI) Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi: a. i principi dello Stato di diritto e l'ordinamento fondato sulla libertà e sulla democrazia della Svizzera; b. i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione; c. l'obbligo di frequentare la scuola dell'obbligo.
d Competenze linguistiche e loro dimostrazione (art.
58a cpv. 1 lett. c LStrI) 1
Le competenze linguistiche in una lingua nazionale sono considerate dimostrate se lo straniero:
a. parla e scrive detta lingua nazionale in quanto lingua madre; b. ha frequentato almeno tre anni la scuola dell'obbligo in detta lingua nazionale;
c. ha frequentato una formazione di livello secondario II o terziario in detta lingua nazionale; oppure d. dispone di un certificato attestante le pertinenti competenze linguistiche in detta lingua nazionale, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici.
2
La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d. Può demandare questo compito a terzi.
e Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (art.
58a cpv. 1 lett. d LStrI) 1
Partecipa alla vita economica chi è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.
2
Acquisisce una formazione chi sta seguendo una formazione o una formazione continua.
f Considerazione delle circostanze personali (art.
58a cpv. 2 LStrI) Nel valutare i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a detti criteri se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a causa di: a. una disabilità fisica, mentale o psichica;
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 43
142.201
b. una malattia grave o cronica; c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché: 1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere, 2. è un lavoratore povero, 3. adempie obblighi di assistenza.
g Accordi d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione (art.
55a e 58b LStrI) 1
L'autorità cantonale competente nel settore della migrazione esamina caso per caso se, a fronte di un bisogno d'integrazione particolare, si debba stipulare un accordo d'integrazione o formulare una raccomandazione per l'integrazione. L'esistenza di una comunicazione conformemente all'articolo 97 capoverso 3 LstrI può essere segno di un bisogno d'integrazione particolare.
2
Gli obiettivi e le misure oggetto dell'accordo d'integrazione si fondano sui criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI. In questo contesto occorre tenere debito conto delle situazioni particolari (art. 58a cpv. 2 LStrI).
3
All'occorrenza le autorità cantonali competenti assicurano una consulenza per l'attuazione dell'accordo d'integrazione. In questo contesto collaborano con i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione (art. 4 OIntS152).
4
Se le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione vincolano il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o del permesso di dimora oppure la commutazione (art. 62a) alla stipula di un accordo d'integrazione, gli obiettivi e le misure ivi contenuti sono considerati condizioni vincolanti.
5
In caso di inosservanza dell'accordo d'integrazione, nel decidere se prorogare o revocare il permesso di soggiorno di breve durata o il permesso di dimora, occorre esaminare se sussiste un motivo valido per l'inosservanza. In assenza di un motivo valido occorre ponderare gli interessi pubblici e la situazione personale (art. 96 cpv. 1 LStrI).
Capitolo 7: Fine del soggiorno
Art. 78
Aiuto al ritorno e alla reintegrazione (art. 60 LStrI)
1
Lo scopo dell'aiuto al ritorno e alla reintegrazione è la promozione delle partenze volontarie e obbligatorie verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo.
2
Gli articoli 62-78 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999153 sono applicabili per analogia.
152 RS
142.205
153 RS
142.312
Migrazione
44
142.201
Art. 79
Decadenza dei permessi (art. 61 LStrI)
1
I soggiorni temporanei a scopo di visita, turismo o affari non interrompono i termini di cui all'articolo 61 capoverso 2 LStrI.
2
La domanda di mantenimento del permesso di domicilio dev'essere presentata prima dello scadere del termine di sei mesi (art. 61 cpv. 2 LStrI).
Art. 80
154
Art. 81
Divieto d'entrare in Svizzera (art. 67 LStrI)
Le autorità cantonali possono chiedere alla SEM di pronunciare un divieto d'entrare in Svizzera.
Capitolo 8:
Obblighi di comunicare, assistenza amministrativa e trasmissione dei dati155
Art. 82
156
Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle inchieste penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali della migrazione l'avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le corrispondenti sentenze di diritto penale riguardanti gli stranieri.
2
Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera.
a157 Obblighi di comunicare in relazione allo stato civile (art. 97 cpv. 3 lett. c LStrI) 1
Le autorità di stato civile e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi di stranieri.
2
Nel quadro di una comunicazione secondo il capoverso 1, le autorità coinvolte informano le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione su fatti che 154 Abrogato dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
157 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 45
142.201
possono indicare un matrimonio contratto abusivamente per eludere le prescrizioni d'ammissione conformemente all'articolo 51 LStrI. Tale obbligo si applica anche alle rappresentanze svizzere all'estero.
3
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle unioni domestiche registrate di coppie omossessuali.
b158 Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni dell'aiuto sociale (art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI) Le autorità competenti per l'erogazione di prestazioni dell'aiuto sociale comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento di tali prestazioni a stranieri.
c159 Obblighi di comunicare in relazione al servizio pubblico di collocamento e all'assicurazione contro la disoccupazione (art. 97 cpv. 3 lett. dbis LStrI) 1
Gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo dei cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS: a. che s'iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera; b. cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione; c. per i quali non è riconosciuta l'idoneità al collocamento; d. il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina.
2
Il capoverso 1 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domicilio.
d160 Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni complementari (art. 97 cpv. 3 lett. dter LStrI) 1
Gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento a uno straniero delle seguenti prestazioni complementari secondo l'articolo 3 capoverso 1 LPC161: a. le prestazioni complementari annue; 158 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
159 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
160 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
161 RS
831.30
Migrazione
46
142.201
b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità nei casi di cui all'articolo 14 capoverso 6 LPC, se la somma totale rimborsata supera i 6000 franchi per anno civile.
2
Occorre comunicare il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo dello straniero nonché l'importo della prestazione complementare. 3 La comunicazione deve avvenire entro 20 giorni: a. dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua; b. dal momento in cui viene superata la somma totale rimborsata per le spese di malattia e d'invalidità di cui al capoverso 1 lettera b.
4
L'autorità cantonale competente nel settore della migrazione che sulla base dei dati ottenuti decide di non prorogare o di revocare un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è tenuta a informarne l'organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare entro 20 giorni dal passaggio in giudicato.
e162 Obblighi di comunicare in relazione a misure disciplinari di autorità scolastiche (art. 97 cpv. 3 lett. dquater LStrI) 1
Le autorità scolastiche comunicano spontaneamente all'autorità cantonale competente nel settore della migrazione le decisioni concernenti sospensioni definitive di stranieri dalla frequenza scolastica.
2
Il capoverso 1 non si applica se l'allievo non soggiorna legalmente in Svizzera.
f163 Obblighi di comunicare in relazione a misure di protezione del figlio e dell'adulto (art. 97 cpv. 3 lett. dquinquies LStrI) 1
Le APMA comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio e dell'adulto concernenti stranieri di cui le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione necessitano per le loro decisioni. Tra queste misure rientrano in particolare: a. le misure di protezione del figlio di cui all'articolo 308 CC164, se riguardano le relazioni personali; b. le misure di protezione del figlio di cui agli articoli 310-312 e 327a CC; c. le misure di protezione dell'adulto di cui agli articoli 394 capoverso 2 e 398 CC.
2
Le autorità giudiziarie comunicano spontaneamente all'autorità cantonale competente nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio di cui al capoverso 1 lettere a e b da loro ordinate in una procedura del diritto di famiglia.
162 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
163 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
164 RS
210
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 47
142.201
g165 Comunicazione di dati a uno Stato Dublino 1
Nel quadro dell'applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino166, prima del trasferimento di uno straniero nel competente Stato vincolato da uno di tali accordi (Stato Dublino), la SEM trasmette a detto Stato i seguenti dati: a. i dati personali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1560/2003167; e b. le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata conformemente all'allegato IX del regolamento (CE) 1560/2003, qualora tali informazioni siano necessarie ai fini dell'assistenza medica o del trattamento medico.
2
Le informazioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o persone soggette a un corrispondente segreto professionale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappresentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere trasmesse eccezionalmente senza consenso esplicito, qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda.
3
La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 604/2013168 e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (CE) 1560/2003.
Capitolo 9:
Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e procedura d'approvazione
Art. 83
Decisione preliminare
(art. 40 cpv. 2 LStrI) 1
Prima del primo rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa, l'autorità cantonale competente (art. 88 cpv. 1) decide se sono adempite le condizioni:
a. per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente o dipendente secondo gli articoli 18-25 LStrI; 165 Originario art. 82a. Introdotto dal n. I 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
166 Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'all. 4.
167 Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 118/2014, GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1.
168 Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
Migrazione
48
142.201
b. per la prestazione di servizi transfrontaliera da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero secondo l'articolo 26 LStrI; c. per il passaggio a un'attività lucrativa indipendente da parte di uno straniero titolare del permesso di dimora secondo l'articolo 38 capoverso 3 LStrI.
2
Tale autorità decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata o di un richiedente l'asilo, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare impiego.169 3 La decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro può essere vincolata a condizioni e oneri, in particolare per quanto concerne il tipo e la durata di un'attività lucrativa temporanea in Svizzera.
4
D'intesa con la SEM, invece di decisioni nel singolo caso secondo il capoverso 1 lettera c e il capoverso 2 può essere concessa un'approvazione generale per determinate categorie di stranieri e di domande.
a170 Riconoscimento delle decisioni di allontanamento estere 1
Le autorità cantonali della migrazione impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE171, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen172 perché non adempievano le condizioni d'entrata secondo l'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen173.174 2 I Cantoni verificano se l'esecuzione dell'allontanamento nello Stato d'origine o di provenienza è ancora ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ed emanano una decisione.
169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
170 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
171 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.
172 Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'all. 3.
173 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.
174 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2549).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 49
142.201
3
Le spese di esecuzione dell'allontanamento sono rimborsate conformemente all'articolo 7 della direttiva 2001/40/CE e alla decisione 2004/191/CE175. La SEM è l'organo di contatto ai sensi di detta decisione.
Art. 84
Validità della decisione preliminare La validità della decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro è di sei mesi. Può essere prorogata per motivi importanti.
Art. 85
176
La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).
2
Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.177 3 L'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) può sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.
Art. 86
Procedura d'approvazione
1
La SEM può negare l'approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni e oneri.178 2
Nega l'approvazione: a. per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d'ammissione non sono adempite o se sussiste un motivo di revoca secondo l'articolo 62 LStrI; b. per il rilascio di un permesso di domicilio, se le condizioni secondo l'articolo 34 LStrI non sono adempite; c. per la proroga di un permesso di dimora se: 1. lo straniero in questione non ha il centro dei suoi interessi in Svizzera, 175 Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.
176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2739).
177 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).
178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).
Migrazione
50
142.201
2. le condizioni d'ammissione non sono più adempite, 3. sussiste un motivo di revoca secondo l'articolo 62 LStrI, o se 4. lo straniero in questione non si attiene più allo scopo del soggiorno indicato nella procedura d'esame della sua domanda, senza che sia stata successivamente autorizzata una modifica di tale scopo.
3
La SEM rilascia un permesso d'entrata (art. 5) se ha dato l'approvazione per il primo rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o del permesso di dimora.
Sono fatti salvi i permessi secondo l'articolo 85 capoverso 2.
4
L'approvazione della SEM vale anche dopo un cambiamento di Cantone.
5
La carta di soggiorno può essere rilasciata soltanto dopo l'approvazione da parte della SEM.
Capitolo 10: Protezione dei dati
Art. 87
Rilevamento di dati per stabilire l'identità (art. 102 cpv. 2 LStrI) 1
Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:
a. impronte
digitali;
b. fotografie; c. profili del DNA secondo l'articolo 33 della legge federale dell'8 ottobre 2004179 sugli esami genetici sull'essere umano.
1bis
Le impronte digitali e le fotografie di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevate o scattate al fine della loro registrazione nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione: a. certifica la sua identità con un documento d'identità o di viaggio falso o falsificato;
b. è illecitamente in possesso del documento d'identità o di viaggio esibito; c. rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità; d. presenta documenti falsi o falsificati; e. entra in Svizzera o lascia la Svizzera illegalmente o soggiorna illegalmente in Svizzera.180
179 RS
810.12
180 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 51
142.201
1ter
Allo scopo di accertare e assicurare l'identità dello straniero in questione, le autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 6 dicembre 2013181 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica possono far registrare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS.182 1quater La SEM può autorizzare un'autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (autorità committente) a eseguire confronti di dati in AFIS. L'autorità committente presenta prima una richiesta scritta alla SEM in cui spiega la necessità di eseguire i confronti dei dati per adempiere le sue mansioni.183 1quinquies Il servizio competente per la gestione di AFIS inoltra i risultati dei confronti ai sensi del capoverso 1quater a un organo designato dalla SEM d'intesa con l'autorità committente. Detto organo prepara i risultati dei confronti e li inoltra all'autorità committente.184 1sexies I dati segnaletici di natura biometrica rilevati dalle autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica non sono registrati in AFIS.185 2 La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali, nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati conformemente all'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Le impronte digitali sono cancellate due anni dopo il rilevamento segnaletico.186 3 Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la loro sicurezza sono retti dalle pertinenti disposizioni dell'ordinanza del 12 aprile 2006187 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, nonché 16-19 dell'ordinanza SIMIC.
4
L'immagine del volto e le due impronte digitali di cui all'articolo 71c sono utilizzate per il rilascio di una carta di soggiorno conformemente al regolamento (CE) 1030/2002188. L'accesso a tali dati è disciplinato dall'ordinanza SIMIC (allegato 1).189
181 RS
361.3
182 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
183 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
184 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RU 2014 163). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3085).
185 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
187 RS
142.513
188 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 71c.
189 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2010 (RU 2011 99). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
Migrazione
52
142.201
Capitolo 10a:190 Eurodac
a Esperto in dattiloscopia (art. 111i LStrI) 1
Nel quadro delle consultazioni Eurodac secondo l'articolo 111i capoverso 6 LStrI, la verifica delle impronte digitali è affidata a un esperto dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia conformemente all'articolo 102ater LAsi.
2
La procedura è retta dall'articolo 11 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999191 sull'asilo (OAsi 3). L'esperto trasmette il risultato della propria verifica alla SEM, nonché ai servizi (Corpo guardie di confine, polizie cantonali e comunali) che hanno proceduto al confronto Eurodac.
b Diritto d'accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac La procedura relativa all'esercizio del diritto d'accesso e del diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac è retta dall'articolo 11a OAsi 3192.
c Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac La responsabilità in caso di danni in relazione con la gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 1958193 sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a-19c, che si applicano per analogia.
d Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac e sicurezza dei dati Gli articoli 11c e 12 OAsi 3194 si applicano per analogia alla vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac e alla sicurezza dei dati.
Capitolo 11: Competenze, comunicazioni e termini
Art. 88
Autorità competenti per l'esecuzione 1
I Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione della LStrI e delle relative ordinanze d'esecuzione nell'ambito di competenza cantonale.
2
La SEM è competente per tutti i compiti d'esecuzione della LStrI e delle relative ordinanze d'esecuzione che non sono stati assegnati né a un'autorità cantonale né a un'altra autorità federale.
190 Introdotta dal n. I 1 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849).
191 RS
142.314
192 RS
142.314
193 RS
170.32
194 RS
142.314
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 53
142.201
a195 Situazione particolare dei minorenni non accompagnati (art. 64 cpv. 4 e 5 e 64a cpv. 3bis LStrI) 1
Nel quadro della procedura di allontanamento può essere chiarito, facendo capo a metodi scientifici, se l'età indicata dalla persona interessata corrisponde all'età effettiva.
2
Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l'autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente all'articolo 64 capoverso 4 o all'articolo 64a capoverso 3bis LStrI per la durata della procedura d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.
3
La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73-81 LStrI.
4
Essa adempie segnatamente i compiti seguenti: a. consulenza nel quadro della procedura di allontanamento e della procedura concernente l'adozione di misure coercitive; b. sostegno nell'indicazione e acquisizione di mezzi di prova; c. assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.
5
Qualora sia nominata una persona di fiducia o siano ordinate misure tutorie, la competente autorità cantonale ne informa senza indugio le altre autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura, nonché il minorenne. 6 Le persone incaricate dell'audizione di minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.
Art. 89
Istruzioni della
SEM
La SEM emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.
a196 Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da nessuno degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen È data una protezione adeguata dello straniero in questione ai sensi dell'articolo 102c capoverso 3 LAsi se sono fornite garanzie sufficienti, risultanti segnatamente dalle clausole contrattuali, sui punti seguenti: a. i principi della legittimità e della buona fede nel trattamento dei dati nonché dell'esattezza dei dati sono rispettati; 195 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849).
196 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
Migrazione
54
142.201
b. lo scopo della comunicazione è chiaramente stabilito; c. i dati sono trattati solo fintanto che necessario allo scopo della comunicazione;
d. le autorità autorizzate a trattare i dati sono chiaramente designate; e. la trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livello di protezione è vietata;
f.
la conservazione e la cancellazione dei dati sono chiaramente disciplinate; g. lo straniero in questione ha un diritto di rettifica dei dati inesatti; h. lo straniero in questione è informato sul trattamento dei suoi dati personali nonché sulle relative condizioni; i. lo straniero in questione ha il diritto di essere informato sui dati che lo riguardano;
j.
la sicurezza dei dati è garantita; k. lo straniero in questione ha il diritto di fare appello a un'autorità indipendente se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.
Art. 90
Calcolo dei
termini
Nel calcolo dei termini di notificazione è computato il giorno dell'arrivo in Svizzera.
Capitolo 11a:197 Disposizioni penali (art. 120 cpv. 2 LStrI)
a
È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72.
Capitolo 12: Disposizioni finali
Art. 91
Diritto previgente:
abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949198 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
2. l'ordinanza del 20 aprile 1983199 concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri; 197 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).
198 [RU
1949 233, 1980 1730 art. 16, 1983 534, 1986 1791 art. 57 cpv. 2, 1987 1669 art. 13 n. 2, 1989 2234 art. 57 cpv. 2, 1996 2243 n. I 31, 2006 965 all. n. 2 4705 n. II 2]
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 55
142.201
3. l'ordinanza del 20 gennaio 1971200 concernente la notificazione degli stranieri partenti;
4. l'ordinanza del 19 gennaio 1965201 concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego;
5. l'ordinanza del 6 ottobre 1986202 che limita l'effettivo degli stranieri.
a203
b204
c205 Disposizione transitoria della modifica del 15 agosto 2018 1
Fino al 1° gennaio 2020 le competenze linguistiche secondo l'articolo 77d capoverso 1 lettera d si considerano dimostrate anche se lo straniero dispone di un certificato linguistico basato su una procedura di certificazione linguistica non conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. Questo periodo transitorio non si applica a consulenti e insegnanti secondo l'articolo 22a.
2
Se dal 1° gennaio 2020 non sono presenti sufficienti procedure di certificazione linguistica conformi agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici, il DFGP può prolungare il periodo transitorio per un massimo di tre anni modificando il paragrafo 1.
3
Se le prestazioni complementari concesse prima del 1° gennaio 2019 che fino a tale data non sottostavano all'obbligo di comunicare continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all'obbligo di comunicare secondo l'articolo 82b. La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019.
4
Se le prestazioni complementari concesse conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC206 prima del 1° gennaio 2019 continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all'obbligo di comunicare secondo l'articolo 82d. La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019.
Art. 92
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
199 [RU
1983 535, 1986 1482, 1996 2243 n. I 32, 1998 846, 2002 1769 n. III 2, 2006 1945 all. 3 n.1]
200 [RU
1971 69, 1996 2243 n. I 33] 201 [RU
1965 62, 1996 2243 n. I 34, 2002 1741 art. 35 n. 1] 202 [RU
1986 1791, 1987 518 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040, 1993 1460 2944, 1994 2310, 1995 4869 5243, 1997 2410, 1998 860 2726, 2002 1769 3571 4167 n. II, 2004 4389 5397, 2005 4841, 2006 1945 all. 3 n. 12 4705 n. II 87 4739 n. I 4 4869 n. I 6, 2007 4967] 203 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008 (RU 2008 2737). Abrogato dal n. 1 dell'all.
all'O del 21 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).
204 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 2017 (RU 2018 741). Abrogato dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
205 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
206
RS 831.30
Migrazione
56
142.201
Allegato 1207 (art. 19 e 19a) Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata 1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo 392
Sciaffusa 18
Berna 241
Appenzello
Esterno
10
Lucerna 93
Appenzello
Interno
3
Uri 7
San
Gallo
116
Svitto 31
Grigioni
49
Obvaldo 8
Argovia 132
Nidvaldo 9
Turgovia 52
Glarona 9
Ticino 94
Zugo 43
Vaud 176
Friburgo 57 Vallese 67 Soletta 55 Neuchâtel
43
Basilea Città
76
Ginevra
143
Basilea Campagna
59
Giura
17
b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000 2. I contingenti sono validi dal 1°gennaio al 31 dicembre 2019.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 novembre 2017208 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000: 1° gennaio-31 marzo
1° aprile-30 giugno 1° luglio-30 settembre 1° ottobre-31 dicembre 750 750 750 750
5. I contingenti sono validi dal 1°gennaio al 31 dicembre 2019 e sono liberati trimestralmente.
6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 novembre 2017 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.
207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3347).
208 RU
2017 6539
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 57
142.201
Allegato 2209 (art. 20 e 20a) Contingenti dei permessi di dimora 1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250 Zurigo 245
Sciaffusa 11
Berna 151
Appenzello
Esterno
6
Lucerna 58
Appenzello
Interno
2
Uri 4
San
Gallo
72
Svitto 19
Grigioni
31
Obvaldo 5
Argovia 83
Nidvaldo 6
Turgovia 32
Glarona 5
Ticino 59
Zugo 27
Vaud 110
Friburgo 36 Vallese 42 Soletta 34 Neuchâtel
27
Basilea Città
48
Ginevra
89
Basilea Campagna
37
Giura
11
b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250 2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 novembre 2017210 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500: 1° gennaio-31 marzo
1° aprile-30 giugno 1° luglio-30 settembre 1° ottobre-31 dicembre 125 125 125 125
5. I contingenti sono validi dal 1°gennaio al 31 dicembre 2019 e sono liberati trimestralmente.
6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 novembre 2017 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.
209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3347).
210 RU
2017 6539
Migrazione
58
142.201
Allegato 3211 (art. 1 cpv. 2)
Accordi d'associazione a Schengen Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 2004212 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen; b. Accordo del 26 ottobre 2004213 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
c. Convenzione del 22 settembre 2011214 tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen; d. Accordo del 17 dicembre 2004215 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
e. Accordo del 28 aprile 2005216 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; f. Protocollo del 28 febbraio 2008217 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
211 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3721).
212 RS
0.362.31
213 RS 0.362.1 214 RS 0.362.11 215 RS 0.362.32 216 RS 0.362.33 217 RS 0.362.311
Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O 59
142.201
Allegato 4218 (art. 1 cpv. 3)
Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 2004219 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
b. Accordo del 17 dicembre 2004220 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
c. Protocollo del 28 febbraio 2008221 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 2008222 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.
218 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
219 RS
0.142.392.68 220 RS
0.362.32
221 RS
0.142.393.141 222 RS
0.142.395.141
Migrazione
60
142.201