Versione in vigore, stato 01.01.2021

01.07.2024 - *
01.01.2021 - 30.06.2024 / In vigore
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.06.2020
01.01.2017 - 31.12.2018
01.09.2014 - 31.12.2016
01.07.2013 - 31.08.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
01.10.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 30.09.2011
01.01.2007 - 31.12.2009
01.01.2004 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

742.122

Ordinanza
concernente l'accesso alla rete ferroviaria

(OARF)

del 25 novembre 1998 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9a capoversi 3 e 6, 9b capoverso 4, 9c capoverso 4 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr),2

ordina

1 RS 742.101

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163).

Sezione 1:3 Oggetto e campo d'applicazione

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie da parte di un'impresa di trasporto ferroviario (accesso alla rete).

2 Si applica alle infrastrutture ferroviarie che possono essere esercitate in virtù di una concessione o di un accordo internazionale.

3 L'accesso alla rete non è obbligatoriamente accordato a:

a.
le ferrovie esclusivamente a cremagliera;
b.
le tratte le cui caratteristiche escludono l'utilizzo da parte di altre imprese di trasporto ferroviario;
c.
le parti degli impianti che un'impresa ferroviaria esercita esclusivamente per la manutenzione di veicoli o dell'infrastruttura.

Sezione 2:4 Accesso alla rete per le imprese svizzere

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

Art. 3 Autorizzazione di accesso alla rete

(art. 8c e 8d Lferr)

1 L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) decide in merito alla domanda di rilascio o di rinnovo di un'autorizzazione di accesso alla rete entro tre mesi dalla ricezione di detta domanda.

2 L'UFT può limitare l'autorizzazione a determinati tipi di traffico o a determinate tratte.

Art. 4 Capacità professionale

(art. 8d cpv. 1 lett. a Lferr)

Nel quadro della procedura di rilascio del certificato di sicurezza, l'impresa di trasporto ferroviario deve attestare la capacità professionale necessaria per garantire un esercizio sicuro e affidabile.

Art. 5 Capacità finanziaria

(art. 8d cpv. 1 lett. b Lferr)

1 L'impresa di trasporto ferroviario dispone di capacità finanziaria se in base alle indicazioni da essa fornite si può presumere che possa fare fronte ai suoi obblighi finanziari per almeno un anno.

2 Se la capacità finanziaria è insufficiente, ma è in atto un risanamento finanziario, l'UFT può rilasciare un'autorizzazione provvisoria per un massimo di sei mesi.

3 Le indicazioni sulla capacità finanziaria sono definite nell'allegato 1.5

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

Art. 5a6 Garanzie finanziarie per i gestori dell'infrastruttura

(art. 8d cpv. 1 lett. b Lferr)

L'UFT può autorizzare un gestore dell'infrastruttura a esigere da un'impresa di trasporto ferroviario una garanzia finanziaria sotto forma di pagamento anticipato o di garanzia bancaria per i prezzi delle tracce concernenti i due mesi successivi, se l'impresa di trasporto ferroviario non dispone di una garanzia bancaria o di una fideiussione di cui all'allegato 1 numero 4 e:

a.
è in mora rispetto a due scadenze fra cui intercorre un periodo di almeno 30 giorni;
b.
richiede nuovamente l'accesso alla rete dopo che il gestore dell'infrastruttura ha denunciato per mora la convenzione sull'accesso alla rete; o
c.
secondo una valutazione della solvibilità effettuata da un organismo di verifica indipendente è molto probabile che non paghi il prezzo della traccia entro i termini.

6 Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

Art. 5b7 Copertura assicurativa

(art. 8d cpv. 1 lett. b Lferr)

1 L'impresa di trasporto ferroviario dispone di una sufficiente copertura assicurativa se attesta di essere assicurata contro le conseguenze della responsabilità civile per un importo pari ad almeno 100 milioni di franchi per sinistro oppure presenta garanzie equivalenti.

2 Se il contratto d'assicurazione si estingue prima della data indicata nel certificato assicurativo, la compagnia d'assicurazione s'impegna nondimeno a coprire le pretese di risarcimento secondo le disposizioni del contratto fino al momento della revoca dell'autorizzazione, ma al massimo per 15 giorni dopo che l'UFT è stato informato della fine del contratto. Come data della revoca vale il giorno in cui è passata in giudicato la decisione di revoca.

7 Originario art. 5a.

Art. 6 Affidabilità dei responsabili della direzione

(art. 8d cpv.1 lett. c Lferr)

1 L'impresa di trasporto ferroviario e i relativi responsabili della direzione non devono essere stati condannati nel corso degli ultimi dieci anni precedenti la data della domanda per:

a.
un crimine;
b.
infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni applicabili al settore professionale in materia di retribuzione, assicurazioni sociali e condizioni di lavoro, in particolare la durata del lavoro e i periodi di riposo;
c.
infrazioni gravi o ripetute contro le disposizioni riguardanti la sicurezza nel traffico ferroviario o contro le prescrizioni sulla circolazione dei treni; oppure
d.
infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni doganali.

2 Contro l'impresa o i responsabili della direzione non devono esservi attestati di carenza di beni.

Art. 8 Sede in Svizzera

(art. 8d cpv. 1 lett. e Lferr)

L'impresa di trasporto ferroviario deve essere iscritta nel registro di commercio.

Sezione 3: Accesso alla rete per le imprese estere

Art. 98

Le autorizzazioni estere di accesso alla rete possono essere riconosciute per le corse su tratte in prossimità della frontiera senza che a tale scopo sia necessario un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di accesso alla rete.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

Sezione 3a:9 Piano di utilizzazione della rete

9 Introdotta dal n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163).

Art. 9a Contenuto10

1 Il piano di utilizzazione della rete contiene un grafico reticolare e in particolare i dati concernenti:

a.
le tracce riservate ai corridoi europei per il trasporto ferroviario delle merci;
b.
le capacità minime riservate per i singoli tipi di trasporto nelle ore modello;
c.
le variazioni per i trasporti particolari, quali le offerte stagionali, i treni merci rapidi e le tracce con requisiti particolari, segnatamente riguardo a velocità, categoria di freno, trazione e profilo di spazio libero;
d.
le capacità per la domanda non pianificata;
e.
le limitazioni dovute a chiusure di tratta prolungate.

2 Se necessario, contiene dati sugli orari previsti di arrivo, partenza e transito.

3 ... 11

10 Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

11 Abrogato dal n. I dell'O del 5 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

Art. 9b12 Obblighi dei gestori dell'infrastruttura

1 Nel predisporre un nuovo piano di utilizzazione della rete, i gestori dell'infrastruttura adeguano, se del caso, i piani di utilizzazione della rete esistenti.

2 Pubblicano il piano di utilizzazione della rete in forma elettronica.

12 Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

Sezione 4: Attribuzione delle tracce13

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016 in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163).

Art. 10 Obblighi del gestore dell'infrastruttura

1 Il gestore dell'infrastruttura accorda l'accesso senza discriminazioni alla propria rete se:

a.
si impone le stesse norme applicabili a terzi nell'attribuzione delle tracce e nella determinazione del prezzo per il proprio uso;
b.
riserva a terzi uguali condizioni e trattamento nell'attribuzione delle tracce e nella determinazione del prezzo;
c.
non impone alcuna condizione tecnica che non sia prevista in una legge o in un'ordinanza;
d.14
pubblica le condizioni fondamentali dell'accesso alla rete che non sono esplicitate nella presente ordinanza e le caratteristiche tecniche essenziali della tratta quali il profilo (pendenza), i raggi delle curve, la lunghezza dei binari di scambio, le lunghezze dei marciapiedi, la classe della tratta e il dispositivo di sicurezza;
e.15
offre prestazioni supplementari (art. 22), se ciò è possibile con l'infrastruttura e il personale disponibili.

2 L'UFT stabilisce le modalità delle pubblicazioni.

3 È fatta salva la competenza del Servizio di assegnazione delle tracce.16

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4331).

15 Introdotta dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

16 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 11 Scadenze per la richiesta di tracce

1 La normale attribuzione delle tracce avviene in sintonia con la procedura in materia di orario. L'UFT fissa le scadenze per la richiesta delle tracce e la procedura d'attribuzione, applicando lo schema di cui all'allegato VII della direttiva 2012/34/UE17, unitamente a quelle per la procedura in materia di orario.18

2 Chi richiede una traccia al di fuori delle scadenze previste al capoverso 1, ma almeno 60 giorni prima della prima corsa, è informato entro 30 giorni se la traccia desiderata è libera.

3 L'ultima scadenza per richiedere la traccia scade:

a.
alle ore 17 del giorno precedente lo svolgimento di singole corse non regolari di imprese che hanno già prenotato altre tracce su una tratta per lo stesso periodo d'orario; oppure
b.
30 giorni prima della prima corsa in tutti gli altri casi.

4 Il Servizio di assegnazione delle tracce, d'intesa con il gestore dell'infrastruttura, può fissare a una data successiva l'ultima scadenza possibile per la richiesta.19

5 Al momento dell'attribuzione delle tracce non è necessario esibire l'autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza.

6 Il gestore dell'infrastruttura risponde a richieste ad hoc concernenti singole tracce di regola entro cinque giorni lavorativi.20

7 L'informazione fornita sulle riserve di capacità disponibili è comunicata a tutti i richiedenti interessati.21

17 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; modificata da ultimo dalla decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69.

18 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

19 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

20 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

21 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 11b23 Lavori di costruzione

1 Se a causa di lavori di costruzione su una tratta il volume di traffico giornaliero è limitato di oltre un terzo per più di sette giorni consecutivi, il gestore dell'infrastruttura deve pubblicare questi lavori per la prima volta almeno 24 mesi prima e aggiornarli almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo d'orario interessato.

2 Deve annunciare alle imprese di trasporto ferroviario e ai raccordati interessati le chiusure durante i fine settimana e le chiusure notturne prolungate tre mesi prima.

3 Può convenire a breve scadenza con le imprese di trasporto ferroviario e con i raccordati le chiusure che non hanno ripercussioni sulla garanzia delle coincidenze nell'ambito del trasporto di viaggiatori e le chiusure per le quali sussiste la possibilità di deviare il traffico merci su altre tratte.

4 Presenta nell'ambito della procedura di programmazione le richieste di capacità per eseguire lavori di costruzione pianificabili.

5 Informa al più presto le imprese di trasporto ferroviario interessate dell'indisponibilità di capacità a causa di lavori di costruzione non pianificabili.

6 Dopo aver consultato le imprese di trasporto ferroviario e i committenti del traffico viaggiatori concessionario, definisce il servizio sostitutivo e le deviazioni, d'intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce. Le catene di trasporto devono essere garantite. Gli orari adeguati vanno pubblicati almeno due mesi prima. I costi supplementari non possono essere trasferiti su viaggiatori, speditori e destinatari.

7 Nel traffico viaggiatori concessionario su tratte a scartamento normale il gestore dell'infrastruttura si assume i propri costi e i costi del servizio sostitutivo. Le imprese di trasporto ferroviario si assumono i propri costi.

8 Nel rimanente traffico il gestore dell'infrastruttura indennizza le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari del servizio sostitutivo e delle prestazioni chilometriche connesse con la deviazione. L'UFT disciplina il calcolo dell'indennizzo.

9 Il prezzo della traccia si basa sulle prestazioni effettivamente fornite.

10 Se non annuncia tempestivamente una limitazione, il gestore dell'infrastruttura indennizza con un importo forfettario le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari e le perdite di proventi causati. L'UFT disciplina il calcolo dell'importo forfettario.

23 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2011 (RU 2011 4331). Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 1224 Attribuzione delle tracce

1 Il Servizio di assegnazione delle tracce25 attribuisce le tracce sulla base del piano di utilizzazione della rete in vigore.

2 La decisione di non attribuire una traccia o di non attribuirla nell'orario richiesto deve essere debitamente motivata nei confronti dell'impresa richiedente.

3 Per l'attribuzione di tracce lasciate libere da un altro tipo di trasporto a un'offerta regolare del traffico viaggiatori è necessaria l'approvazione dell'UFT.

4 Se per motivi economici o sottoposti al proprio influsso un'impresa di trasporto ferroviario utilizza una traccia su una tratta saturata (art. 12a) in misura minore di quanto stabilito nelle condizioni di accesso alla rete pubblicate, il Servizio di assegnazione delle tracce può attribuire la traccia a un altro richiedente.

5 Le tracce riservate ai corridoi europei per il trasporto ferroviario delle merci (art. 9a cpv. 1 lett. a) sono ordinate e attribuite secondo le disposizioni del regolamento n. 913/2010/UE26.

6 Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza (art. 41 della legge del 20 marzo 200927 sul trasporto di viaggiatori).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163).

25 Nuova espressione giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). Di detta mod. è stato tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

26 Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

27 RS 745.1

Art. 12a28 Tratte saturate

1 Se il Servizio di assegnazione delle tracce non può prendere in considerazione tutte le richieste di attribuzione delle tracce a causa della capacità insufficiente della tratta, dichiara saturata tale tratta.

2 Se sono disponibili tratte alternative non saturate, queste vanno offerte a titolo sostitutivo.

3 ...29

4 In caso di saturazione di una tratta, il Servizio di assegnazione delle tracce esegue, con il coinvolgimento del gestore dell'infrastruttura interessato, un'analisi della capacità nella quale stabilisce le cause della saturazione e presenta misure a breve e medio termine per porvi rimedio. Pubblica questa analisi della capacità entro tre mesi dal giorno in cui la tratta è stata dichiarata saturata. Può dichiarare vincolanti per gli utenti le misure presentate nell'analisi della capacità.30

5 Entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi della capacità, il gestore dell'infrastruttura deve presentare all'UFT un piano per aumentare la capacità.31

6 L'UFT sottopone il piano agli utenti della tratta saturata. Approva il piano o ne richiede la modifica.32

28 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

29 Abrogato dal n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

30 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2011, con effetto dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4331).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2011, con effetto dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4331).

Art. 12b33 Dichiarazione della capacità e accordo quadro

1 Il Servizio di assegnazione delle tracce stila una sintesi della capacità quadro assegnata (dichiarazione della capacità), contenente i seguenti dati:

a.
la capacità già attribuita e il numero di tracce;
b.
la capacità presumibilmente ancora disponibile per la conclusione di accordi quadro.

2 Il gestore dell'infrastruttura e le imprese interessate a svolgere il trasporto ferroviario (art. 9a cpv. 4 Lferr) possono concludere un accordo quadro sull'accesso alla rete. Nell'accordo specificano le caratteristiche delle tracce da attribuire.

3 Se in caso di richieste per nuovi accordi quadro il Servizio di assegnazione delle tracce rileva conflitti, cerca una soluzione di comune intesa. Se non si perviene a una soluzione, si segue per analogia la procedura di cui all'articolo 12c capoverso 2 lettere b e c.

4 L'accordo quadro non può assicurare alcun diritto esclusivo all'utilizzazione.

5 Di regola l'accordo quadro è concluso per due periodi d'orario, tuttavia al massimo per dieci anni. Necessita dell'approvazione del Servizio di assegnazione delle tracce.

6 L'accordo quadro può essere denunciato dal gestore dell'infrastruttura, dopo consultazione del Servizio di assegnazione delle tracce, per consentire un migliore utilizzo della tratta. L'accordo può prevedere il versamento di indennità per questi casi.

7 Il Servizio di assegnazione delle tracce coordina gli accordi quadro per tracce transfrontaliere con i gestori dell'infrastruttura esteri interessati secondo gli articoli 9, 10 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/54534.

33 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 2479). Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

34 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, versione della GU L 94 dell'8.4.2016, pag. 1.

Art. 12c35 Regole per la soluzione dei conflitti

1 In caso di più richieste per la stessa traccia di un tipo di trasporto, il Servizio di assegnazione delle tracce cerca una soluzione di comune intesa.

2 Se non si perviene a una soluzione, valgono i seguenti principi:

a.
le richieste presentate sulla base di un accordo quadro hanno la priorità;
b.
l'UFT può definire un ordine di priorità per richieste che non sono presentate sulla base di un accordo quadro;
c.
in caso di richieste dello stesso rango, il Servizio di assegnazione delle tracce esegue una vendita all'asta.

3 Il Servizio di assegnazione delle tracce regola i dettagli della vendita all'asta, dopo aver consultato l'UFT.36

35 Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163).

36 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 1437 Perturbazioni dell'esercizio

1 In caso di perturbazioni dell'esercizio, il gestore dell'infrastruttura ha il diritto di impartire istruzioni agli utenti della rete. Questi ultimi e il gestore dell'infrastruttura, per ovviare alle perturbazioni e per garantire il trasporto pubblico, sono tenuti a informarsi e prestarsi reciprocamente aiuto mettendo a disposizione personale e materiale. Il gestore dell'infrastruttura informa il Servizio di assegnazione delle tracce in merito alle perturbazioni intervenute nonché alla loro eliminazione.38

2 Se la perturbazione causa presumibilmente una limitazione di più giorni, il gestore dell'infrastruttura definisce in un orario d'emergenza le tratte alternative, le tracce e il servizio sostitutivo d'intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce e con le imprese di trasporto ferroviario interessate.39Pubblica l'orario d'emergenza con le modalità adeguate.

3 L'orario d'emergenza assicura il miglior grado di utilizzo possibile della capacità disponibile. Esso garantisce le coincidenze previste nell'ambito del trasporto di viaggiatori.

4 Se a causa della perturbazione una tratta deve essere chiusa presumibilmente per più di tre giorni, il Servizio di assegnazione delle tracce determina la quota di traffico merci detenuta dalle diverse imprese di trasporto ferroviario sulla tratta interessata dalla chiusura e sulla tratta alternativa.40 Attribuisce le tracce sulla tratta alternativa a ogni impresa di trasporto ferroviario in funzione della rispettiva quota di traffico detenuta sulla tratta interessata dalla chiusura e sulla tratta alternativa. Può procedere alla revoca di tracce già attribuite al traffico viaggiatori e al traffico merci se ciò serve ad assicurare il miglior grado di utilizzo possibile della capacità.

5 Se la tratta alternativa attraversa le reti di più gestori dell'infrastruttura, questi istituiscono uno stato maggiore d'emergenza comune che assolve i compiti di cui ai capoversi 2 e 3. Il Servizio di assegnazione delle tracce può partecipare allo stato maggiore d'emergenza.41

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ago. 2014, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2603).

38 Per. introdotto dal n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

39 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

41 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Sezione 5: Convenzione sull'accesso alla rete

Art. 15 Forma e contenuto

1 La convenzione sull'accesso alla rete (art. 9b cpv. 2 Lferr) deve essere stipulata tra il gestore dell'infrastruttura e l'impresa di trasporto ferroviario.42 Essa dev'essere stipulata in una lingua ufficiale svizzera o in inglese per scritto e in duplice copia.

2 Essa stabilisce per lo meno:

a.
le parti contraenti;
b.
l'ammissibilità di ricorrere a subappaltatori o a imprese consociate e le informazioni da scambiare in questo caso;
c.43
d.
la durata della convenzione;
e.
la definizione delle tracce e della loro qualità;
f.
il prezzo della traccia e i dati necessari a calcolarlo;
g.
i pagamenti da effettuare in caso di mancato rispetto della convenzione;
h.
le condizioni di recesso per l'impresa di trasporto ferroviario (clausola di denuncia);
i.
la/e lingua/e ufficiale/i che il personale deve utilizzare;
j.44
i diritti e i doveri relativi al controllo dei treni mediante appositi dispositivi.

3 Se esiste già una convenzione e se la sua validità dev'essere estesa di una singola traccia, per la conferma di cui al capoverso 2 lettere e ed f è sufficiente un messaggio inviato per posta elettronica da parte dell'impresa di trasporto ferroviario e memorizzato dal gestore dell'infrastruttura.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163).

43 Abrogata dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

44 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4331).

Art. 16 Diritto complementare

Se la convenzione non prevede altrimenti, valgono le seguenti disposizioni:

a.
la convenzione è trasferita senza altre formalità a un eventuale successore di diritto;
b.
le deroghe temporali e territoriali alla traccia definita sono ammesse soltanto in caso di forza maggiore.

Sezione 6: Prezzi delle tracce

Art. 1846 Principio

1 La rimunerazione di cui all'articolo 9c Lferr (prezzo delle tracce) si compone del prezzo per le prestazioni di base e dei prezzi per le prestazioni supplementari.47

2 Il prezzo per le prestazioni di base si compone:

a.
del prezzo di base;
b.
del contributo di copertura; e
c.
del prezzo dell'energia elettrica.

3 Il prezzo delle tracce per una tratta deve essere fissato senza discriminazioni secondo le stesse tariffe.

4 Non sono ammessi differenziazioni e sconti che vanno oltre quelli stabiliti negli articoli 19−22. Sono ammesse convenzioni che semplificano il conteggio; dev'essere però possibile provare in ogni momento che terzi non ne sono svantaggiati.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163).

Art. 1948 Prezzo di base

1 Il prezzo di base per tutti i tipi di trasporto copre i costi marginali standard, tenuto conto dei diversi costi infrastrutturali che concernono la rete, della domanda e dell'impatto ambientale dei veicoli.

2 L'UFT stabilisce il prezzo di base per ogni categoria di tratta in base ai dati forniti dai gestori dell'infrastruttura e lo suddivide in base al principio di causalità dei costi secondo:

a.
i treni-chilometri (prezzo di base per traccia);
b.
il treno, in funzione dell'usura causata dai veicoli del treno (prezzo di base in funzione dell'usura).

3 Il prezzo di base per traccia viene differenziato mediante l'applicazione dei seguenti fattori di prezzo, supplementi e sconti:

a.
un fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della domanda;
b.
un fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità;
c.
un supplemento per le fermate stabilito in funzione della domanda;
d.
supplementi e sconti relativi all'impatto ambientale stabiliti in funzione della qualità dei veicoli;
e.
uno sconto per corse effettuate su tratte equipaggiate con il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS;
f.
uno sconto per trazioni che permettono di ottenere un miglior grado di utilizzo della capacità di una tratta;
g.49
uno sconto di 10 centesimi per asse a partire dal quinto asse motore per tracce di treni merci transalpini sulle seguenti tratte:
1.
Brig-Iselle,
2.
Altdorf-Bellinzona.

4 L'UFT stabilisce le trazioni e gli sconti di cui al capoverso 3 lettera f.

5 Può incaricare terzi di esaminare il calcolo dell'usura causata dai veicoli.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).

49 Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 al 31 dic. 2021 (RU 2016 157).

Art. 19a50 Fattori di prezzo, supplementi e sconti

1 Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della domanda raddoppia il prezzo di base per treno-chilometro su tratte a scartamento normale molto sollecitate da lunedì a venerdì dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (ore di punta). È considerata molto sollecitata una tratta sulla quale, nelle ore di punta, circolano almeno sei treni ogni ora e per chilometro del binario principale. L'UFT pubblica un elenco di queste tratte.

2 Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità moltiplica il prezzo di base per:

a.
1,25 per le tracce del traffico viaggiatori concessionario a lunga distanza (categoria A);
b.
1 per le tracce del rimanente traffico viaggiatori concessionario (categoria B);
c.51
0,4 per le tracce del traffico viaggiatori non concessionario, le corse a vuoto del traffico viaggiatori e le tracce del traffico merci (categoria C);
d.52
0,3 per le tracce (categoria D):53
1.
di treni di locomotive,
2.
su cui, a pari velocità massima, il tempo di viaggio totale ha una durata più lunga di almeno 15 minuti rispetto alla traccia più rapida,
3.
di treni trattori e di treni merci locali nel traffico a carri singoli.

3 ...54

4 Il supplemento per le fermate stabilito in funzione della domanda ammonta a 2 franchi per fermata sulle tratte con traffico misto composto da traffico regionale e almeno dodici treni del traffico viaggiatori a lunga distanza o del traffico merci interregionale al giorno. L'UFT pubblica un elenco di queste tratte.

5 I supplementi e gli sconti relativi all'impatto ambientale stabiliti in funzione della qualità dei veicoli comprendono:

a.
un supplemento di 0,3 centesimi per tonnellata-chilometro lorda (tkmL) per i treni a trazione termica circolanti su tratte elettrificate, fatta eccezione per le corse di prova, le corse con veicoli d'epoca e i treni di servizio dei gestori dell'infrastruttura;
b.55
per i trasporti di merci pericolose, un supplemento di:
1.
2 centesimi per asse-chilometro per i veicoli non a carrelli,
2.
4 centesimi per carrello-chilometro per i veicoli a carrelli;
c.56
uno sconto per veicoli poco rumorosi (buono insonorizzazione).

6 L'UFT può semplificare o stabilire forfettariamente i fattori di prezzo, i supplementi e gli sconti applicabili alle corse su tratte a scartamento ridotto, sui tronchi di confine di cui all'allegato 2 o con veicoli storici.57

50 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

54 Abrogato dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).

57 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).

Art. 19b58 Buono insonorizzazione

1 Per le corse effettuate con veicoli adibiti al trasporto di merci e dotati di freni a disco o a tamburo o di ceppi frenanti in materiale sintetico l'impresa di trasporto ferroviario ha diritto a un buono insonorizzazione di:59

a.
1 centesimo per asse-chilometro per i veicoli con ruote di diametro inferiore a 50 centimetri;
b.60
1.6 centesimi per asse-chilometro per i veicoli dotati di ceppi frenanti in materiale sintetico o di freni a tamburo e di ruote con diametro uguale o superiore a 50 centimetri;
c.
3 centesimi per asse-chilometro per i veicoli dotati di freni a disco e di ruote con diametro uguale o superiore a 50 centimetri.

1bis Esclusi i veicoli speciali con bassa prestazione chilometrica e i veicoli storici, il buono insonorizzazione non è concesso per treni con almeno un carro merci dotato di ceppi frenanti in ghisa.61

2 L'UFT stabilisce caso per caso la categoria dei veicoli dotati di sistemi di frenaggio combinati o diversi da quelli summenzionati. A questo scopo tiene conto del valore attestato nell'omologazione e dei valori di esercizio.

3 L'UFT mette a disposizione una banca dati dei veicoli per i quali è possibile far valere un buono insonorizzazione. Designa l'organismo che gestisce tale banca dati.62

3bis ....63

4 L'impresa di trasporto ferroviario notifica all'organismo designato tutti i veicoli per i quali fa valere un buono insonorizzazione indicando:

a.
numero di veicolo a dodici cifre;
b.
nome del detentore del veicolo;
c.
sistema di frenaggio e diametro delle ruote.64

5 Il buono insonorizzazione è versato dal gestore dell'infrastruttura.

58 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

61 Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 13 ago. 2014 (RU 2014 2603). Abrogato dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

Art. 19c65 Sconto per il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS66

1 Su domanda, per le corse effettuate sulle tratte che sono state equipaggiate con il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS è concesso sul prezzo della traccia uno sconto di 25 000 franchi per anno e per equipaggiamento dei veicoli.67

2 Lo sconto è concesso fino al 31 dicembre 2024 per i veicoli messi in servizio prima del 1° gennaio 2013 che non circolano né sulla tratta Mattstetten-Rothrist né sulle tratte di base del Lötschberg, del San Gottardo e del Monte Ceneri.

3 Lo sconto non si applica ai veicoli il cui equipaggiamento ETCS è stato sovvenzionato dalla Confederazione.

4 Le domande vanno stilate per un anno civile e inoltrate all'UFT entro la fine di giugno dell'anno successivo. Se la domanda non è inoltrata entro il termine stabilito, il diritto allo sconto decade.68

65 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

68 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).

Art. 19d69 Rimunerazione in caso di cancellazione70

1 Qualora un'impresa di trasporto ferroviario rinunci in singoli giorni all'utilizzazione di una traccia attribuitale in via definitiva o di sue parti, al posto del prezzo della traccia si applica una rimunerazione. Quest'ultima copre in particolare i costi amministrativi generati e contribuisce alla copertura dei costi fissi.71

2 La rimunerazione in caso di cancellazione corrisponde al prezzo di base per traccia di cui all'articolo 19 capoverso 3 lettere a-c moltiplicato per i seguenti fattori:

a.
0,2 in caso di rinuncia con preavviso superiore a 60 giorni;
b.
0,5 in caso di rinuncia con preavviso compreso tra 60 e 31 giorni;
c.
0,7 in caso di rinuncia con preavviso compreso tra 30 e 5 giorni;
d.
0,8 in caso di rinuncia con preavviso compreso tra 4 giorni e le 24 ore precedenti la partenza prevista;
e.
1 in caso di rinuncia durante le 24 ore precedenti la partenza prevista;
f.
2 in caso di rinuncia dopo l'ora di partenza prevista.72

3 Su tratte saturate (art. 12a) la rimunerazione in caso di cancellazione si applica anche per la rinuncia a:

a.
tracce attribuite in via provvisoria, se tale attribuzione è avvenuta da almeno cinque giorni lavorativi;
b.
tracce ordinate, se l'ordinazione provoca conflitti per gli utenti e il Servizio di assegnazione delle tracce ha informato gli utenti interessati da almeno cinque giorni lavorativi.

69 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2011 (RU 2011 4331). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).

70 Nuova espressione giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

Art. 2074 Contributo di copertura

1 Nel traffico viaggiatori non concessionario, il contributo di copertura è fissato a 0,0027 franchi per chilometro dell'offerta, fatta eccezione per le corse a vuoto.

1bis Nel traffico viaggiatori concessionario, per il calcolo del contributo di copertura sono determinanti i proventi ottenuti dalla vendita dei titoli di trasporto, dalle prenotazioni, dai supplementi e dal trasporto di bagagli.75

2 Nel traffico viaggiatori concessionario, il contributo di copertura è fissato dall'autorità di concessione nel modo seguente:

a.
per il traffico commissionato, ogni volta 18 mesi prima dell'inizio dell'anno d'orario, dopo aver consultato i gestori dell'infrastruttura, gli utenti della rete e i committenti interessati;
b.
per gli altri tipi di traffico, all'atto del rilascio della concessione in base alla domanda e alla proposta dei gestori dell'infrastruttura interessati; se la concessione è rilasciata per più di cinque anni, occorre prevedere un riesame periodico e una rideterminazione del contributo di copertura.

3 Il gestore dell'infrastruttura pubblica i contributi di copertura nel traffico viaggiatori concessionario.76

4 Fatto salvo il capoverso 5, nel traffico merci non si riscuote alcun contributo di copertura.77

5 Se il contributo di copertura è fissato nell'ambito di una vendita all'asta di cui all'articolo 12c capoverso 2 lettera c, è dovuto l'importo così stabilito.78

6 I capoversi 1bis-3 e 5 si applicano per analogia ai trasporti con autorizzazione federale.79

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5813).

75 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2011 (RU 2011 4331). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4331).

78 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2011 (RU 2011 4331). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

79 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

Art. 20a80 Prezzo dell'energia elettrica

1 L'UFT stabilisce il prezzo dell'energia elettrica in base ai dati forniti dai gestori dell'infrastruttura in modo che, complessivamente, non ne risultino costi non coperti. Tiene conto dei risultati degli anni precedenti.81

2 Nelle ore di punta il prezzo dell'energia elettrica è aumentato del 20 per cento, mentre dalle 22.00 alle 6.00 è ridotto del 40 per cento.

3 Le imprese di trasporto ferroviario misurano il consumo di energia elettrica con appositi dispositivi installati sui veicoli. Per questi dispositivi devono disporre di un certificato di conformità rilasciato sulla base di una valutazione della conformità effettuata da un organismo notificato. Se lungo le tratte interoperabili di cui all'articolo 15a capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 198382 sulle ferrovie non misurano il consumo di energia elettrica con questi dispositivi, dal 1° gennaio 2020 il gestore dell'infrastruttura applica un supplemento del 25 per cento al valore di riferimento forfettario stabilito per la categoria di treno corrispondente. L'UFT stabilisce i valori di riferimento forfettari in base ai valori medi misurati per ogni categoria di treno.83

4 Per le corse con veicoli motore d'epoca non è applicato alcun supplemento.84

80 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 2009 (RU 2009 5813). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

82 RS 742.141.1

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

Art. 2185 Prestazioni di base

1 Le prestazioni di base comprendono:

a.
l'utilizzazione della traccia nella qualità stabilita, inclusa la direzione della circolazione dei treni;
b.
la captazione di energia elettrica dalla linea di contatto;
c.
lo svolgimento sicuro e puntuale dell'esercizio sulla tratta, nelle stazioni di transito e nei nodi, incluse le prestazioni di telecomunicazione e informatiche necessarie a tale scopo;
d.
per i treni viaggiatori, l'utilizzazione di un binario con bordo del marciapiede nelle stazioni di partenza, intermedie e di arrivo dei treni nel rispetto delle esigenze del sistema di trasporto, nonché l'accesso dei passeggeri agli impianti di tali stazioni destinati al pubblico;
e.
nel traffico merci, l'utilizzazione dei binari da parte di treni con composizione invariata tra il punto di partenza e il punto d'arrivo convenuti.

2 Il prezzo per le prestazioni di base è completato da un sistema di bonus/malus quale incentivo per ridurre al minimo le perturbazioni e migliorare le prestazioni della rete ferroviaria. Questo sistema può prevedere pene convenzionali per atti che perturbano l'esercizio sulla rete, indennizzi per le imprese vittime di tali perturbazioni e un bonus in caso di prestazioni superiori al livello previsto. L'UFT regola i dettagli in una direttiva.

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331).

Art. 22 Prestazioni supplementari

1 I gestori dell'infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con l'infrastruttura e il personale disponibili:86

a.87
...
b.88
occupazione del binario sulla tratta in caso di periodo d'attesa chiesto dall'impresa di trasporto ferroviario, non dovuto al traffico sistematico;
c.
stazionamento di composizioni di treni;
d.
percorsi di manovra;
e.89
approvvigionamento stazionario di veicoli in acqua ed energia elettrica, a condizione che quest'ultima non possa essere conteggiata in funzione del consumo;
ebis.90
eliminazione di rifiuti, feci e acque di rifiuto;
g.
manovre in stazioni di smistamento;
h.
liberazione di una tratta al di fuori delle ore d'esercizio abituali;
i.91
prestazioni del servizio manovra, nella misura in cui non sono fornite in stazioni di smistamento;
j.92
prestazioni supplementari per l'informazione all'utenza;
k. 93
ausili per gli accompagnatori di treni del traffico a lunga distanza volti a migliorare la gestione dell'esercizio, in particolare la videosorveglianza dei bordi dei marciapiedi;
l.94
onere supplementare in caso di ordinazioni di tracce avvenute dopo le ore 17 del giorno precedente (art. 11 cpv. 3 lett. a);
m.95
onere supplementare in caso di modifiche di tracce già attribuite.

2 I prezzi di cui al capoverso 1 lettere a, b, c ed f sono fissati secondo l'ubicazione in funzione della domanda e del valore dell'investimento. Gli altri prezzi sono fissati per analogia secondo i principi di cui nell'articolo 19. Inoltre, è possibile far valere proporzionalmente i costi del capitale e di ammortamento relativi a impianti utilizzati prevalentemente per la fornitura delle prestazioni supplementari.96

3 Gli utenti della rete possono acquistare le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera i, a prezzi liberamente negoziabili, anche presso imprese diverse dal gestore dell'infrastruttura. In tal caso, tali prestazioni sono considerate prestazioni di servizio (art. 23).97

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

87 Abrogata dal n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

90 Introdotta dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

91 Introdotta dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

92 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331).

93 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331).

94 Introdotta dal n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163).

95 Introdotta dal n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5813).

97 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

Art. 23 Prestazioni di servizio

1 L'impresa di trasporto ferroviario può acquistare le prestazioni di servizio a prezzi liberamente negoziabili anche presso imprese diverse dal gestore dell'infrastruttura. Non rientrano nell'accesso alla rete e comprendono in particolare:

a.98
b.
prestazioni di distribuzione;
c.
gestione dei bagagli;
d.
intervento per ovviare a difetti non tali da impedire l'esercizio, piccola manutenzione, grande manutenzione, pulizia dei veicoli;
e.
prestazioni di telecomunicazione e di informatica che non concernono la circolazione dei treni propriamente detta.

98 Abrogata dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

Sezione 7: Sorveglianza dell'accesso alla rete

Art. 2499 Diritto di controllo del gestore dell'infrastruttura

1 Il gestore dell'infrastruttura può effettuare controlli per verificare se le imprese di trasporto ferroviario rispettano le prescrizioni. I controlli non devono ostacolare l'esercizio, salvo in caso di sospetto obiettivamente fondato.100

2 Il gestore dell'infrastruttura comunica all'UFT le irregolarità constatate in occasione di tali controlli.

3 In caso di rischio evidente per passeggeri, terzi, impianti o altri treni, il gestore dell'infrastruttura può vietare a un treno di proseguire la corsa. Ne informa l'UFT entro tre giorni lavorativi.

99 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

Art. 25101 ComFerr

1 La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) notifica la sua decisione alle parti entro due mesi dalla fine dell'istruzione.

2 Se deve giudicare questioni di importanza sostanziale che toccano la legge del 6 ottobre 1995102 sui cartelli, la ComFerr invita la Commissione della concorrenza a esprimere un parere. Menziona tale parere nella propria decisione.

3 Assolve i compiti di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 913/2010103. Scambia le informazioni e i dati necessari con gli altri organismi di regolazione competenti.

101 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

102 RS 251

103 Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

Art. 26 Consultazione delle convenzioni

1 ... 104

2 Chi prova di avere un interesse degno di protezione, in particolare chi percorre una tratta o prevede di percorrerla, può chiedere che gli vengano comunicati i prezzi delle tracce. In caso di contenzioso in merito al diritto di consultazione, decide la Commissione di arbitrato.

104 Abrogato dal n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Sezione 8: Ritiro dell'autorizzazione di accesso alla rete105

105 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 27

1 L'UFT ritira l'autorizzazione di accesso alla rete se il titolare non adempie più le condizioni.106

2 Se il titolare di un'autorizzazione estera non adempie più i requisiti di cui agli articoli 4-8, l'UFT gli vieta l'accesso alla rete. L'UFT comunica questo divieto al servizio che ha rilasciato l'autorizzazione

3 Il ritiro di un'autorizzazione estera riconosciuta in Svizzera vale anche per la Svizzera.107

106 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

107 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 29 Disposizioni transitorie

1 Per il traffico commissionato sulla base dell'ordinanza del 18 dicembre 1995109 sulle indennità, i prezzi delle tracce validi all'entrata in vigore della presente ordinanza e le indennità per le attuali stazioni e tratte comuni rimangono in vigore fino al cambiamento d'orario nel 1999. Il termine ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a è applicato per la prima volta all'anno d'orario 2001/2002.

2 Per le imprese di trasporto che prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza impiegavano i propri veicoli su tratte estere, la domanda di rilascio di un'autorizzazione per l'accesso alla rete è trattata come la domanda di rinnovo di detta autorizzazione. L'UFT accorda un termine da sei a 24 mesi per i necessari adeguamenti risultanti dal nuovo diritto. Durante questo termine non è ancora necessario un certificato di sicurezza.

109 [RU 1996 443 2747, 1999 1070 art. 28 n. 1. RU 2009 5981 art. 26 lett. a]. Vedi ora l'O del 14 ott. 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (RS 742.120).

Art. 29a110 Disposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013

1 Le autorizzazioni di accesso alla rete concesse secondo il diritto previgente restano valide sino alla loro scadenza.

2 Le imprese di trasporto ferroviario che circolano esclusivamente su proprie tratte a scartamento normale non necessitano di un'autorizzazione di accesso alla rete fino al 31 dicembre 2014.

3 Le imprese di trasporto ferroviario che circolano esclusivamente su proprie tratte a scartamento ridotto non necessitano di un'autorizzazione di accesso alla rete fino al 31 dicembre 2015.

110 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

Allegato 1111

111 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

(art. 5)

Indicazioni sulla capacità finanziaria

1. L'esame della capacità finanziaria ha luogo sulla base della chiusura annuale dell'impresa o, per le imprese richiedenti che non sono in grado di presentare tale chiusura, sulla base del bilancio annuale. Per questo esame è necessario fornire indicazioni dettagliate in particolare in merito ai seguenti punti:

a.
liquidità disponibili nonché crediti per scoperto di conto corrente e prestiti;
b.
mezzi e oggetti patrimoniali a titolo di garanzia;
c.
capitale proprio, capitale di terzi a copertura dei rischi, capitale di terzi a lungo termine, capitale di terzi a breve termine;
d.
riserve palesi e occulte;
e.
costi pertinenti, inclusi i costi d'acquisto o gli acconti per veicoli, fondi, edifici, impianti e materiale rotabile;
f.
altri oneri sul patrimonio aziendale;
g.
entrate assicurate.

2. In particolare, l'impresa richiedente si ritiene che non disponga della capacità finanziaria se sussistono considerevoli arretrati di imposte o di contributi alle assicurazioni sociali dovuti per l'attività dell'impresa.

3. L'UFT può esigere in particolare che l'impresa richiedente presenti un rapporto di controllo e documentazione appropriata allestita da una banca, da un revisore o da un perito contabile. La documentazione deve contenere indicazioni relative ai punti di cui al numero 1.

4. Se gli obblighi finanziari dell'impresa richiedente superano i mezzi e i ricavi disponibili in Svizzera, l'UFT può esigere una garanzia bancaria o una fideiussione di un'impresa svizzera solvibile.

Allegato 2112

112 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

(art. 19a cpv. 6)

Tronchi di confine

1.
Basel Bad Bf - confine (- Weil am Rhein)
2.
Basel Bad Bf - confine (- Basel Bad Rbf)
3.
Basel Bad Bf - confine d'infrastruttura BEV113/FFS - Basel SBB PB114/RB115
4.
Basel RB-Nordkopf - Basel St. Jakob - Basel GB116 - Basel SBB
5.
Basel Bad Bf - confine (- Grenzach)
6.
Basel Bad Bf - confine (- Lörrach)
7.
(Kreuzlingen -) confine d'infrastruttura FFS/BEV - confine (- Konstanz)
8.
(Kreuzlingen Hafen -) confine d'infrastruttura FFS/BEV - confine (- Konstanz)
9.
Schaffhausen - confine (- Gottmadingen)
10.
Schaffhausen - confine (- Erzingen [Baden])
11.
St. Margrethen - confine (Austria)
12.
Buchs SG - confine (Principato del Liechtenstein)
13.
Basel SBB - Basel St. Johann - confine (Francia)
14.
Vallorbe - confine (Francia)
15.
Genève-La Praille - La Plaine - confine (Francia)
16.
Genève-Cornavin - La Plaine - confine (Francia)
17.
Chiasso Smistamento - confine (Italia)

113 BEV: proprietà delle ferrovie federali tedesche

114 PB: stazione viaggiatori

115 RB: stazione di smistamento

116 GB: stazione merci