01.09.2023 - * / In vigore
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 22.01.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.04.2015 - 31.12.2017
01.08.2010 - 31.03.2015
01.01.2010 - 31.07.2010
01.01.2007 - 31.12.2009
15.05.2006 - 31.12.2006
01.06.2002 - 14.05.2006
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01.04.2000 - 31.05.2002
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1

Ordinanza
sugli acquisti pubblici
(OAPub)

dell'11 dicembre 1995 (Stato 16 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 7 capoverso 2, 10 capoverso 3, 13 capoversi 2 e 3,
17, 19 capoverso 2, 20 capoverso 2, 24 capoverso 1 e 35 capoverso 1 della legge
federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge);
visti gli articoli 45 e 61 capoverso 1 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione2;
...3
... 4
visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19915
sui politecnici federali;
visto l'articolo 71 capoverso 7 della legge sulle bevande distillate6;
visti gli articoli 3 e 8 dell'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Comunità europea e la
Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (Accordo
bilaterale) e l'articolo 3 dell'allegato R alla Convenzione del 4 gennaio 19608
istitutiva dell'AELS (Convenzione AELS),9 ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina: a.

l'aggiudicazione di commesse pubbliche conformemente alla legge; b.

gli altri acquisti della Confederazione; RU 1996 518

1

RS 172.056.1 2

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510 581
all. n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n.
11486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la L del 21 mar. 1997
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

3

Terzo comma abrogato giusta il n. II 5 dell'O del 1° dic. 1997 (RU 1997 2779).

4

Quarto comma abrogato giusta il n. II 4 dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 704).

5

RS 414.110

6

RS 680

7 RS

0.172.052.68 8 RS

0.632.31

9

Ultimo comma introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2001 (RU 2002 886). Nuovo testo
giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002 (RU 2002 1759).

172.056.11

Regolamenti per l'amministrazione 2

172.056.11

c.

i concorsi di progetti e quelli relativi allo studio e alla realizzazione di
un'opera.


Art. 2

Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai committenti sottoposti alla legge.10 2 Essa non si applica ai servizi automobilistici della Posta Svizzera secondo
l'articolo 2 capoverso 1 lettera d della legge, se le commesse sono aggiudicate al fine di rivendere o locare a terzi l'oggetto della commessa, senza disporre a tale scopo
di un diritto speciale o esclusivo.11 3 Essa non si applica ai servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera per
commesse di cui al capitolo 3 della presente ordinanza, né alle Ferrovie federali
svizzere (FFS) e agli altri operatori ferroviari sotto l'influenza predominante della
Confederazione per le loro attività che non rientrano nell'Accordo bilaterale e nella
Convenzione AELS, nel caso in cui questi committenti:12 a.

esercitino la loro attività in concorrenza con terzi; b.

rivendano o lochino a terzi l'oggetto della commessa senza disporre a tale
scopo di un diritto speciale o esclusivo.13
a14 Committenti e attività sottoposti alla legge 1 Sono sottoposti alla legge secondo il suo articolo 2 capoverso 2, per alcune attività
e oltre certe soglie, i committenti seguenti: a.

le organizzazioni di diritto pubblico o privato sotto l'influenza predominante
della Confederazione, segnatamente le organizzazioni delle quali la Confederazione detiene la maggioranza del capitale o delle azioni, o delle quali
oltre la metà dei membri della direzione o dell'organo di sorveglianza sono
rappresentanti della Confederazione; b.

le organizzazioni di diritto privato che garantiscono un servizio al pubblico
sull'insieme del territorio svizzero e beneficiano di diritti esclusivi o speciali
concessi da un'autorità competente.

2 Le attività di cui al capoverso 1 sono: a.

la messa a disposizione o la gestione delle reti di telecomunicazioni pubbliche o la fornitura di un servizio di telecomunicazioni pubblico; b.

la costruzione o l'esercizio di impianti ferroviari da parte delle FFS, delle
imprese di cui detengono la maggioranza e da parte di altri operatori ferroviari sotto l'influenza predominante della Confederazione; fanno eccezione 10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 886).

11

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002 (RU 2002 1759).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 886).

14

Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).

O sugli acquisti pubblici 3

172.056.11

tutte le attività di queste imprese che non sono in rapporto diretto con il settore dei trasporti; c.

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l'approvvigionamento di queste reti in energia
elettrica.

3 I valori soglia di cui al capoverso 1 sono i seguenti (valore stimato della commessa
pubblica da aggiudicare, esclusa l'imposta sul valore aggiunto): a.

960 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2
lettera a;

b.

640 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2
lettera b;

c.

766 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2
lettera c;

d.

8 milioni di franchi per opere edili di cui al capoverso 2 lettere a, b; e.

9,575 milioni di franchi per opere edili di cui al capoverso 2 lettera c.

4 D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dopo consultazione
della commissione «Acquisti pubblici Confederazione - Cantoni», il Segretariato di
Stato dell'economia (Seco) adegua periodicamente detti valori soglia alle disposizioni dell'Accordo del 15 aprile 199415 sugli appalti pubblici e dell'Accordo bilaterale.

b16 Esclusione dall'assoggettamento al diritto sugli appalti pubblici 1 Quando i committenti di cui all'articolo 2a sono in concorrenza il Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) esenta il settore o il settore parziale dall'assoggettamento al diritto sugli appalti pubblici.

2 Esso consulta previamente la Commissione della concorrenza, i Cantoni e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la
sua perizia.

3 Il Dipartimento disciplina i dettagli in un'ordinanza.

c17 Aggiudicazione comune Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale procedono a
un'aggiudicazione in comune, è applicabile il diritto del committente principale.


Art. 3

Prestazioni di servizi e prestazioni edili 1 Per prestazioni di servizi si intendono quelle menzionate nell'allegato 1.

15 RS

0.632.231.422 16

Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).

17

Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).

Regolamenti per l'amministrazione 4

172.056.11

2 Per prestazioni edili si intendono i lavori edilizi e di genio civile menzionati nell'allegato 2.


Art. 4

Principio

I beni, i servizi e le prestazioni edili sono acquisiti in condizioni di libera concorrenza.


Art. 5

Diritto d'esame degli atti 1 In mancanza di concorrenza il committente concorda con l'offerente un diritto
d'esame per quanto concerne il calcolo dei prezzi, se il valore della commessa raggiunge un milione di franchi.

2 La direzione decide in merito ad eccezioni motivate.


Art. 6

Osservanza delle disposizioni in materia di protezione del lavoro
e delle condizioni di lavoro 1 Il committente stabilisce nel contratto che l'offerente: a.

è tenuto ad osservare i principi procedurali conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettere b e c della legge; b.

impone contrattualmente ai terzi cui affida le commesse di rispettare i principi procedurali di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere b e c della legge.

2 Le autorità esecutive previste nella legislazione controllano che le disposizioni in
materia di protezione del lavoro siano osservate. Il committente può consultare dette
autorità prima dell'aggiudicazione.

3 Il committente può predisporre controlli per quanto riguarda le condizioni di lavoro. Può affidare questo compito ad un'autorità esecutiva prevista nella legislazione o
ad un'altra istanza adeguata, in particolare ad organi paritetici di controllo istituiti in
virtù di contratti collettivi di lavoro.

4 Il committente può predisporre controlli per quanto riguarda la parità tra uomo e
donna. Può affidare questo compito segnatamente all'ufficio federale, cantonale o
comunale per la parità dei sessi.

5 Per attuare i principi procedurali di cui all'articolo 8 della legge, il committente
prevede nel contratto pene convenzionali.


Art. 7

Condizioni di lavoro

Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei
contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive,
usuali per il luogo e la professione.

O sugli acquisti pubblici 5

172.056.11


Art. 8

Organi di pubblicazione
(art. 24) 18

Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e negli organi di pubblicazione previsti dagli accordi internazionali.

Capitolo 2: Acquisti nel campo d'applicazione della legge Sezione 1: Condizioni di partecipazione

Art. 9

Esame dell'idoneità
(art. 9)

1 Per l'esame dell'idoneità degli offerenti, il committente può richiedere ed esaminare segnatamente i documenti menzionati nell'allegato 3.

2 Nell'indicare i documenti necessari, esso tiene conto del genere e dell'entità della
commessa.


Art. 10

Sistema di verifica

1 Se il committente predispone un sistema di verifica secondo l'articolo 10 della legge, è tenuto a pubblicarlo. Ripete ogni anno la pubblicazione, unitamente agli elenchi.

2 Esso menziona nella pubblicazione lo scopo dell'elenco, i criteri d'idoneità e i documenti necessari. Indica la durata di validità dell'elenco e la procedura secondo cui
viene aggiornato.

3 Se il sistema di verifica è valido per tre anni al massimo, il committente può rinunciare alla pubblicazione annuale. Deve annunciare questa rinuncia nella prima pubblicazione.

4 Se un elenco viene abolito, il committente lo comunica agli offerenti ivi menzionati.


Art. 11

Iscrizione nell'elenco 1 Gli offerenti possono chiedere in ogni momento di essere iscritti nell'elenco. Il
committente esamina la domanda entro un termine adeguato.

2 Esso comunica l'iscrizione per scritto. Se respinge l'iscrizione, lo notifica all'offerente mediante decisione.

3 Il committente può sempre stralciare dall'elenco alcuni offerenti, se nutre dubbi
giustificati quanto alla loro idoneità. Lo stralcio dall'elenco è notificato agli offerenti mediante decisione.

18

I rimandi tra parentesi si riferiscono agli articoli della legge federale sugli acquisti
pubblici che la disposizione dell'ordinanza esegue. Essi figurano soltanto per disposizioni
meramente esecutive in cui il relativo articolo di legge non è menzionato nel testo
dell'ordinanza.

Regolamenti per l'amministrazione 6

172.056.11

4 L'iscrizione in un elenco non dà diritto all'offerente di presentare un'offerta o di
ricevere una commessa.

Sezione 2: Procedura di aggiudicazione

Art. 12

Procedura selettiva
(art. 15)

1 Il committente deve invitare almeno tre offerenti a presentare un'offerta, sempre
che vi siano altrettanti partecipanti qualificati.

2 I committenti che tengono un elenco possono selezionare dallo stesso gli offerenti
che intendono invitare a presentare un'offerta.

3 Essi devono far partecipare alla procedura di aggiudicazione anche gli offerenti che
non figurano ancora nell'elenco, sempre che l'acquisto non sia differito a causa dell'iscrizione nello stesso.


Art. 13

Aggiudicazione mediante trattativa privata
(art. 13 cpv. 2)

1 Il committente può aggiudicare la commessa direttamente e senza bando se sono
date le condizioni seguenti: a.

nella procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte o nessun
offerente adempie i criteri d'idoneità; b.

nella procedura libera o selettiva sono presentate esclusivamente offerte concordate o non corrispondenti alle esigenze essenziali del bando; c.

sulla base delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi
di protezione della proprietà intellettuale, un solo offerente entra in linea di
conto e non vi è un'adeguata alternativa; d.

a causa di eventi imprevedibili l'acquisto è divenuto a tal punto urgente che
non possono essere eseguite né una procedura libera né una selettiva; e.

a causa di eventi imprevedibili, per eseguire o integrare una commessa edile
aggiudicata in precedenza in condizioni di concorrenza si rendono necessarie prestazioni edili supplementari la cui separazione dalla commessa iniziale
originerebbe al committente notevoli difficoltà di ordine economico e tecnico. Il valore della prestazione edile supplementare può ammontare al massimo alla metà del valore della commessa iniziale; f.

prestazioni per sostituire, completare o ampliare prestazioni già offerte devono essere aggiudicate all'offerente iniziale poiché solo in tal modo è garantita l'intercambiabilità di materiale o prestazioni già esistenti; g.

il committente acquista beni nuovi (prototipi) o prestazioni nuove che, a sua
richiesta, sono fabbricate o sviluppate nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale;

O sugli acquisti pubblici 7

172.056.11

h.

il committente aggiudica una nuova commessa edile che si riferisce ad una
commessa di base dello stesso tipo aggiudicata nell'ambito di una procedura
libera o selettiva. Esso ha indicato nel bando relativo al progetto di base che
per simili commesse edili si può ricorrere all'aggiudicazione mediante trattativa privata; i.

il committente acquista beni ad una borsa merci; k.

il committente può acquistare beni, nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello
usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione).

2 Il committente allestisce un rapporto per ogni commessa aggiudicata mediante
trattativa privata. Il rapporto contiene: a.

il nome del committente; b.

il valore e il genere della prestazione acquisita; c.

il Paese d'origine della prestazione; d.

la disposizione del capoverso 1 secondo cui la commessa è stata aggiudicata
mediante trattativa privata.


Art. 14

Clausola bagatellare

1 Se nell'ambito della realizzazione di un'opera edile il committente aggiudica diverse commesse edili, il cui valore raggiunge, singolarmente, i due milioni di franchi, queste commesse sottostanno in ogni caso alla legge.

2 Il committente non è tenuto ad aggiudicare secondo le disposizioni della legge le
commesse edili il cui valore non raggiunge, singolarmente, i due milioni di franchi.
Tuttavia, il valore di simili commesse edili non può superare complessivamente il
20 per cento del valore complessivo di cui all'articolo 7 capoverso 2 della legge.


Art. 15

Valore della commessa per contratti pluriennali Se il committente acquista beni o servizi mediante compra-vendita, leasing o nolovendita, il valore della commessa equivale: a.

per contratti di durata determinata, al valore complessivo; b.

per contratti di durata indeterminata, al canone mensile moltiplicato per 48.


Art. 16

Bando

1 Nel bando figurano le indicazioni previste nell'allegato 4.

2 Nel riassunto del bando di cui all'articolo 24 capoverso 4 della legge figurano le
seguenti indicazioni:

a.

la prestazione richiesta; b.

il termine per la richiesta di partecipazione alla procedura o per la presentazione dell'offerta; c.

l'indirizzo a cui può essere richiesta la documentazione del bando.

Regolamenti per l'amministrazione 8

172.056.11

3 Il committente pubblica eventuali modifiche o ripubblica il bando nello stesso organo in cui è avvenuta la pubblicazione del bando iniziale.

4 Il committente che fornisce ad un offerente importanti indicazioni supplementari
deve comunicarle tempestivamente anche a tutti gli altri offerenti in modo che ne
possano tener conto nell'elaborazione della loro offerta.

5 Nel bando sotto forma di pubblicazione globale di cui all'articolo 18 capoverso 2
della legge figurano:

a.

tutte le indicazioni menzionate nell'allegato 4, sempre che siano disponibili,
ma almeno quelle del capoverso 2; b.

un invito ad annunciarsi rivolto a tutti gli offerenti interessati.

6 Il bando nell'ambito di un sistema di verifica giusta l'articolo 18 capoverso 2 della
legge contiene, oltre alle indicazioni previste nell'articolo 10 capoverso 2: a.

la prestazione richiesta; b.

l'invito a partecipare alla procedura.

7 Il committente fa notare che la commessa sottostà all'Accordo del 15 aprile 199419
sugli appalti pubblici (Accordo GATT).


Art. 17

Documentazione del bando 1 Il committente allestisce la documentazione del bando, se necessario per la commessa.

2 Esso trasmette agli offerenti, su richiesta, la documentazione del bando. In pari
tempo comunica loro dove possono esaminare o ottenere i modelli, i campioni e documentazioni di una certa entità.

3 Il committente risponde senza indugio a domande riguardanti la documentazione
del bando, sempre che queste informazioni supplementari non procurino all'offerente vantaggi illeciti.


Art. 18

Contenuto della documentazione del bando 1 La documentazione del bando deve contenere: a.

le indicazioni menzionate nell'allegato 5; b.

una descrizione esaustiva dei prodotti e dei compiti oppure un elenco dettagliato delle prestazioni; c.

le condizioni generali del contratto o le condizioni particolari del committente ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3, valide per la commessa.

2 Nella documentazione del bando, il committente stabilisce inoltre per quanto tempo gli offerenti sono vincolati alla loro offerta. Questa durata non deve superare i sei
mesi.

19

RS 0.632.231.422

O sugli acquisti pubblici 9

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3 Nella documentazione del bando, il committente può stabilire a partire da quale
data non si rilasciano più informazioni riguardanti la documentazione medesima.

4 Nel caso in cui per l'aggiudicazione di una commessa nell'ambito di una procedura
libera non sia necessaria una documentazione, il committente precisa quali indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 intende menzionare ulteriormente nel bando.


Art. 19

Termini
(art. 17)

1 Il committente fissa i termini per le domande di partecipazione o per la presentazione delle offerte in modo che tutti gli offerenti dispongano di sufficiente tempo per
esaminare la documentazione ed elaborare la domanda o l'offerta. Tiene conto segnatamente della complessità della commessa e del numero di sotto-commesse.

2 Se il committente proroga il termine per un offerente, tale proroga vale anche per
tutti gli altri. La proroga dev'essere comunicata a tutti contemporaneamente e tempestivamente.

3 Sono applicabili i seguenti termini minimi: a.

40 giorni a contare dalla pubblicazione, per la presentazione dell'offerta
nella procedura libera; b.

25 giorni a contare dalla pubblicazione, per la presentazione della domanda
di partecipazione e 40 giorni a contare dall'invito, per la presentazione dell'offerta nella procedura selettiva.

4 Tenuto conto delle condizioni dell'articolo XI numero 3 dell'Accordo GATT20, il
committente può ridurre il termine per la presentazione delle offerte. Tuttavia, per
principio il termine dev'essere almeno di 24 giorni e in nessun caso può essere inferiore a 10 giorni.


Art. 20

Rinuncia all'offerta scritta
(art. 19 cpv. 2)

Per l'acquisto di prodotti alla borsa merci il committente può rinunciare a procurarsi
offerte scritte.


Art. 21

Consorzi di offerenti e forma giuridica 1 I consorzi di offerenti sono di principio ammessi. In singoli casi motivati, il committente può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando.

2 Se, per una corretta esecuzione della commessa, è necessaria una determinata forma giuridica, il committente può esigere che questa sia costituita prima dell'aggiudicazione.

20

RS 0.632.231.422

Regolamenti per l'amministrazione 10

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Art. 22

Varianti e offerte parziali 1 Nel bando, il committente esige di principio un'offerta globale per le prestazioni
che intende acquisire.

2 Gli offerenti possono decidere liberamente se inoltrare, oltre all'offerta globale,
offerte con varianti. Il committente nel bando può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando.

3 Nel caso di offerte parziali, il committente può rinunciare ad un'offerta globale. Lo
indica nel bando.


Art. 23

Indennità

1 Gli offerenti non hanno diritto di principio ad alcuna indennità per l'elaborazione
dell'offerta.

2 Sono possibili eccezioni segnatamente per prestazioni preliminari di studio. Il
committente deve indicare questa eccezione nel bando.


Art. 24

Apertura delle offerte 1 Nella procedura libera o selettiva per l'aggiudicazione di commesse per forniture o
servizi, due rappresentanti del committente aprono le offerte dopo aver verificato se
sono state inoltrate tempestivamente.

2 Nella procedura libera o selettiva per l'aggiudicazione di commesse edili, le offerte
sono aperte osservando le seguenti regole: a.

almeno due rappresentanti del committente aprono insieme le offerte tempestive nel momento e nel luogo stabilito nella documentazione del bando; b.

essi stilano un verbale sull'apertura delle offerte indicandovi almeno le seguenti informazioni:
1.

i nomi delle persone presenti, 2.

i nomi degli offerenti, 3.

la data dell'invio, 4.

il prezzo complessivo delle offerte, 5.

le varianti delle offerte.


Art. 25

Rettifica ed esame delle offerte Il committente rettifica le offerte dal profilo tecnico e contabile, affinché siano oggettivamente comparabili, e le esamina in base ai criteri d'idoneità.


Art. 26

Trattative

1 Se è data una delle condizioni per le trattative secondo l'articolo 20 capoverso 1
della legge, sulla base dei criteri d'idoneità il committente può scegliere fra gli offerenti quelli con i quali intende condurre trattative.

O sugli acquisti pubblici 11

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2 Esso considera, se possibile, almeno tre offerenti e comunica loro per scritto: a.

la loro offerta rettificata; b.

le parti dell'offerta su cui si intende trattare; c.

i termini e le modalità per l'inoltro dell'offerta scritta definitiva.

3 Nel caso di trattative orali, il committente mette a verbale almeno quanto segue: a.

i nomi delle persone presenti; b.

le parti dell'offerta oggetto delle trattative; c.

i risultati delle trattative.

4 Il verbale dev'essere firmato da tutti i presenti.

5 Fino all'aggiudicazione, il committente non può comunicare agli offerenti interessati alcuna informazione su offerte della concorrenza.


Art. 27

Suddivisione della commessa 1 Nell'ambito dell'aggiudicazione, il committente può suddividere la commessa in
commesse parziali oppure aggiudicarla integralmente a più offerenti. Questa intenzione dev'essere indicata nel bando.

2 Gli offerenti che hanno presentato solo un'offerta globale non sono obbligati ad
accettare una commessa parziale o una collaborazione.


Art. 28

Pubblicazione dell'aggiudicazione Al più tardi 72 giorni dopo l'aggiudicazione, il committente ne pubblica i risultati
con le seguenti indicazioni: a.

tipo della procedura d'aggiudicazione; b.

genere ed entità della prestazione ordinata; c.

nome e indirizzo del committente; d.

data dell'aggiudicazione; e.

nome e indirizzo dell'offerente cui è aggiudicata la commessa; f.

prezzo dell'offerta che ottiene l'aggiudicazione oppure i prezzi minimi e
massimi delle offerte esaminate nella procedura d'aggiudicazione.


Art. 29

Conclusione del contratto 1 Il committente stipula i contratti per scritto.

2 Per l'acquisto di prodotti alla borsa merci, può rinunciare alla forma scritta.

3 Esso applica in linea di principio le sue condizioni generali di contratto, tranne nel
caso in cui la natura dell'affare richieda la negoziazione di condizioni particolari.

Regolamenti per l'amministrazione 12

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Art. 30

Interruzione, ripetizione e nuova procedura di aggiudicazione 1 Il committente interrompe la procedura se non intende realizzare il progetto.

2 Può interrompere e ripetere la procedura di aggiudicazione se: a.

nessuna offerta adempie i criteri e i requisiti tecnici esposti nel bando e nella
documentazione del bando; b.

ci si può contare su offerte più convenienti in seguito al mutare delle condizioni-quadro tecniche o al venir meno delle distorsioni della concorrenza.

3 Il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione se il progetto
cambia in modo sostanziale.

Sezione 3: Statistica

Art. 31

(art. 25)

1 I committenti sottoposti alla legge allestiscono, a destinazione dell'Ufficio federale
dell'economia esterna, una statistica dei loro acquisti.

2 Essi indicano nelle loro statistiche: a.

il valore complessivo stimato di tutte le commesse aggiudicate; b.

il numero e il valore complessivo delle commesse aggiudicate, superiori ai
valori soglia di cui all'articolo 6 della legge, suddivise secondo un sistema di
classificazione omogeneo in categorie di beni, servizi e prestazioni edili; c.

il numero e il valore complessivo delle commesse aggiudicate mediante
trattativa privata, suddivise nelle categorie menzionate nella lettera b; d.

il numero e il valore complessivo delle commesse che, in virtù di normative
eccezionali dell'Accordo GATT21, non sono state aggiudicate conformemente alle disposizioni ivi contenute.

3 Per determinare il valore complessivo di cui al capoverso 2 lettera a, i servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera devono tener conto, nell'ambito
dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d della legge, soltanto delle commesse superiori ai
valori soglia.22

4 L'Ufficio federale dell'economia esterna calcola i valori complessivi, allestisce le
statistiche secondo gli articoli XIX numero 5 dell'Accordo GATT e le suddivide
conformemente agli allegati 2 e 3 dell'Accordo GATT.

21

RS 0.632.231.422 22

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

O sugli acquisti pubblici 13

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Capitolo 3: Altri acquisti Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 32

Campo d'applicazione

Alle disposizioni del presente capitolo sottostanno: a. 23 l'Amministrazione generale della Confederazione, la Regia federale degli alcool, il settore dei Politecnici federali, i servizi postali e automobilistici della
Posta Svizzera nonché i committenti di cui all'articolo 2a per commesse:
1.

inferiori ai valori soglia di cui all'articolo 6 della legge e all'articolo 2a
capoverso 3 della presente ordinanza, 2.

non sottoposte alla legge per altri motivi.

b.24 le aziende d'armamento, per commesse pubbliche che sottostanno alla presente ordinanza ma non alla legge, nonché le FFS.


Art. 33

Reciprocità

1 Le commesse ai sensi del presente capitolo possono essere aggiudicate agli offerenti esteri a condizione che il loro Stato accordi la reciprocità agli offerenti svizzeri.

2 Il principio di reciprocità non si applica agli acquisti nell'ambito del decreto del
4 ottobre 199125 sul transito alpino.

3 L'Ufficio federale dell'economia esterna informa periodicamente i servizi d'acquisto sul diritto di reciprocità concesso dagli Stati esteri. Risponde inoltre a domande
in tal senso da parte degli offerenti.

Sezione 2: Procedura di aggiudicazione

Art. 34

Tipi di procedure e scelta della procedura 1 Il committente può aggiudicare una commessa pubblica ai sensi del presente capitolo nell'ambito di una procedura libera, selettiva oppure, a determinate condizioni,
di una procedura mediante invito o trattativa privata.

2 Alle aggiudicazioni nell'ambito della procedura libera o selettiva si applicano le
disposizioni della legge e le disposizioni del capitolo 2 della presente ordinanza, ad
eccezione della sezione 3 e dell'articolo 16 capoverso 7.

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 886).

24

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

25

RS 742.104

Regolamenti per l'amministrazione 14

172.056.11

3 Alle aggiudicazioni dei servizi automobilistici della Posta Svizzera e delle FFS
nell'ambito della procedura libera o selettiva si applicano l'articolo 18 capoverso 2
della legge e l'articolo 16 capoversi 5 e 6 della presente ordinanza.26

Art. 35

Procedura mediante invito 1 Nella procedura mediante invito, il committente invita gli offerenti, direttamente e
senza bando di concorso, a presentare un'offerta.

2 Il committente deve se possibile procurarsi almeno tre offerte.

3 Nella procedura mediante invito si possono aggiudicare: a.

le commesse di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge; b.

le commesse di forniture e servizi che non raggiungono il valore soglia di
cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b della legge; c.27 le commesse di forniture e servizi dei servizi automobilistici della Posta Svizzera che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera d della legge; d.28 le commesse di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 2a capoverso 2 lettera a che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 2a capoverso 3
lettera a;

e.29 le commesse di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 2a capoverso 2 lettera b che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 2a capoverso 3
lettera b;

f.30 le commesse di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 2a capoverso 2 lettera c che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 2a capoverso 3
lettera c;

g.31 le commesse edili il cui valore non raggiunge 2 milioni di franchi; h.32 le commesse edili di cui all'articolo 14.


Art. 36

Procedura mediante trattativa privata 1 L'aggiudicazione mediante trattativa privata è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 1.

26

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 886).

28

Abrogata giusta il il n. II 5 dell'O del 1° dic. 1997 (RU 1997 2779). Nuovo testo giusta il
n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 886).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 886).

31

Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).

32

Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).

O sugli acquisti pubblici 15

172.056.11

2 Inoltre, i committenti possono aggiudicare una commessa direttamente e senza
bando di concorso se:

a.33 la commessa è aggiudicata nell'ambito dell'articolo 3 capoverso 1 lettere ad e capoverso 2 della legge;

b.

si tratta di una commessa edile inferiore a 100 000 franchi; c.

si tratta di una commessa di forniture o servizi inferiore a 50 000 franchi; d.

a causa di eventi imprevedibili, per eseguire o integrare una commessa edile
aggiudicata in precedenza in condizioni di concorrenza si rendono necessarie prestazioni edili supplementari la cui separazione dalla commessa iniziale
originerebbe al committente notevoli difficoltà di ordine tecnico o economico. Il valore della prestazione edile supplementare può ammontare al massimo alla metà del valore della commessa iniziale; e.

si tratta di una nuova commessa di beni e servizi che si riferisce ad una commessa di base dello stesso tipo aggiudicata in una procedura libera o selettiva e il committente ha indicato nel bando relativo al progetto di base che,
per simili commesse, si può applicare la procedura d'aggiudicazione mediante trattativa privata.


Art. 37

Criteri di aggiudicazione L'offerta più favorevole dal profilo economico ottiene l'appalto. Essa è determinata
secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge.


Art. 38

Conclusione del contratto La conclusione del contratto è disciplinata dall'articolo 29.


Art. 39

Decisioni di aggiudicazione Le decisioni emanate nell'ambito di una procedura di aggiudicazione conformemente al presente capitolo non34 sono impugnabili.

Capitolo 4: Concorsi di progetti e concorsi di studio e realizzazione

Art. 40

Scopo

1 I concorsi di progetti e quelli relativi allo studio e alla realizzazione servono al
committente per valutare soluzioni diverse, segnatamente dal profilo concettuale,
strutturale, ecologico, economico o tecnico.

2 Le disposizioni degli altri capitoli della presente ordinanza sono applicabili nella
misura in cui non contraddicono quelle del presente capitolo.

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 886).

34 RU

1997 2432

Regolamenti per l'amministrazione 16

172.056.11


Art. 41

Relazione con disposizioni in materia di concorso emanate
da organizzazioni professionali Il committente disciplina nel singolo caso la procedura di concorso. Esso può rimandare completamente o in parte a relative disposizioni di organizzazioni di categoria, sempre che simili disposizioni non contraddicano quelle della presente ordinanza.


Art. 42

Tipi di concorso

1 I concorsi di progetti possono essere eseguiti per elaborare proposte di soluzione
riguardo a:

a.

compiti descritti e delimitati genericamente (concorso di idee); b.

compiti descritti in modo chiaro e intesi a trovare contraenti adeguati che
realizzino completamente o in parte le soluzioni proposte (concorso di progetti in senso stretto).

2 I concorsi di studio e realizzazione sono intesi a raccogliere proposte di soluzione
riguardanti compiti descritti chiaramente nonché ad appaltare la realizzazione della
soluzione proposta.


Art. 43

Procedura applicabile 1 I concorsi di progetti e quelli di studio e realizzazione devono essere indetti nell'ambito di una procedura libera o selettiva, sempre che il loro valore raggiunga il
valore soglia determinante secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge o, nel caso
di concorsi di studio e realizzazione nel settore edile, i 2 milioni di franchi.

2 Se questi valori soglia non sono raggiunti, si può procedere al concorso secondo la
procedura mediante invito.


Art. 44

Valore del concorso

1 Il valore del concorso ammonta: a.

alla somma globale del premio, nel caso del concorso di idee; b.

alla somma globale del premio e al valore stimato dell'ulteriore lavoro di
studio definito nel programma di concorso, nel caso del concorso di progetti; c.

alla somma globale del premio e al valore stimato della commessa da aggiudicare, nel caso del concorso di studio e realizzazione.

2 Il committente fissa una somma adeguata per il premio globale. A tal fine tiene
conto degli importi relativi al premio e all'acquisto dei progetti, usuali nei regolamenti delle organizzazioni professionali, del tipo di concorso, della prestazione richiesta ai partecipanti, del numero di partecipanti atteso, di eventuali indennità fisse
per i partecipanti nonché di ulteriori commesse o mandati di studio previsti.

O sugli acquisti pubblici 17

172.056.11


Art. 45

Preparazione

1 Il committente si avvale della consulenza di uno o più specialisti interni o esterni.

2 Questi specialisti devono possedere conoscenze in materia di concorsi e qualifiche
che consentano loro di consigliare con competenza il committente.

3 Essi consigliano il committente durante tutta la procedura di concorso, segnatamente per quanto riguarda: a.

la scelta della procedura adeguata; b.

il bando di concorso; c.

l'elaborazione del programma di concorso; d.

la scelta dei membri della giuria e di eventuali esperti; e.

la selezione dei partecipanti al concorso.

4 Gli specialisti possono far parte della giuria in qualità di membri con diritto di voto, sempre che non siano stati incaricati dell'esame preliminare di cui all'articolo 49.


Art. 46

Bando

Il bando di concorso nella procedura libera o selettiva contiene le indicazioni menzionate nell'allegato 6.


Art. 47

Promovimento delle giovani leve Per i concorsi di progetti eseguiti nella procedura selettiva, si può prevedere nel
bando che, fra gli offerenti invitati a partecipare al concorso, vi sia un determinato
numero di giovani specialisti.


Art. 48

Anonimato

1 I lavori in concorso devono essere presentati anonimamente.

2 Il committente assicura l'anonimato finché la giuria giudica e classifica i lavori, assegna i premi nonché, eventualmente, emette una raccomandazione per il seguito
della procedura.

3 I partecipanti che infrangono l'obbligo dell'anonimato sono esclusi dal concorso.


Art. 49

Esame preliminare

Prima che la giuria valuti i progetti presentati, il committente o gli specialisti da esso
incaricati eseguono un esame tecnico preliminare, senza giudizio di valore.

Regolamenti per l'amministrazione 18

172.056.11


Art. 50

Giuria

1 La giuria si compone di: a.

specialisti di almeno uno dei settori determinanti interessati dal concorso
(membri specializzati); b.

altre persone designate liberamente dal committente.

2 La maggioranza dei membri della giuria dev'essere composta di specialisti.

3 Per esaminare questioni speciali, la giuria può avvalersi in ogni momento di esperti.

4 I membri della giuria nonché gli esperti cui fa capo devono essere indipendenti dai
partecipanti al concorso. I motivi di astensione e ricusazione di cui agli articoli 22 e
23 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria35 si applicano per analogia.
Almeno la metà dei membri specializzati dev'essere inoltre indipendente dal committente.

5 La composizione della giuria, inclusi i sostituti, nonché gli esperti cui si fa capo sin
dall'inizio devono essere resi noti nel programma di concorso.


Art. 51

Compiti della giuria

1 La giuria approva il programma di concorso e giudica i lavori presentati. Essa decide sulla classificazione e l'assegnazione dei premi.

2 La giuria formula inoltre una raccomandazione a destinazione del committente per
l'attribuzione di un'ulteriore commessa di studio, di un appalto o per il seguito della
procedura.

3 Può decidere l'acquisto del lavoro presentato se la somma massima e le condizioni
d'acquisto sono espressamente fissate nel programma di concorso.


Art. 52

Classifica e premi

1 La giuria procede ad una classifica dei lavori in concorso formalmente in regola.

2 Nell'ambito di concorsi di studio e realizzazione, essa può anche classificare lavori
che si scostano in alcuni punti essenziali dalle disposizioni del programma, se: a.

lo decide all'unanimità; e b.

tale possibilità è espressamente prevista nel programma di concorso.

3 La giuria può assegnare premi solo a lavori conformi al programma.

4 I premi non possono essere attribuiti sotto forma di commesse o indennità giusta
l'articolo 55.


Art. 53

Raccomandazione della giuria In linea di massima, il committente è vincolato alla raccomandazione della giuria secondo l'articolo 51 capoverso 2. In casi eccezionali, può scostarsene versando 35

RS 173.110

O sugli acquisti pubblici 19

172.056.11

un'indennità secondo l'articolo 55 capoverso 2 ed avviando una nuova procedura di
concorso.


Art. 54

Diritti d'autore

In tutte le procedure di concorso, i diritti d'autore sui lavori presentati nell'ambito
del concorso rimangono ai partecipanti. La documentazione relativa ai lavori premiati o acquistati è di proprietà del committente.


Art. 55

Diritti derivanti dai concorsi 1 Il vincitore:

a.

di un concorso di idee non ha diritto all'assegnazione di un altro mandato di
studio;

b.

di un concorso di progetti in senso stretto ha diritto, di regola, ad un altro
mandato di studio;

c.

di un concorso di studio e realizzazione ottiene di regola l'appalto.

2 L'autore di lavori in concorso ha diritto ad un'indennità pari ad un terzo della
somma totale dei premi se: a.

la giuria ha raccomandato che gli sia assegnato un altro mandato di studio o
un appalto che il committente attribuisce invece a terzi; b.

il committente utilizza il lavoro in concorso senza assegnare all'autore un
altro mandato di studio.

3 Se, dopo la decisione in merito al premio, il committente decide definitivamente di
rinunciare alla realizzazione del progetto, il diritto all'indennità di cui al capoverso 2
decade. Se nei dieci anni seguenti ritorna sulla sua decisione, il diritto di cui al capoverso 2 può essere nuovamente fatto valere.


Art. 56

Modalità d'indennizzo Il committente indica espressamente nel programma di concorso le modalità relative
all'indennizzo.


Art. 57

Pubblicazione

Il committente comunica per scritto a tutti i partecipanti la decisione della giuria ed
assicura un'adeguata diffusione nella stampa dei risultati del concorso. Con la pubblicazione della decisione, espone pubblicamente i lavori in concorso.

Regolamenti per l'amministrazione 20

172.056.11

Capitolo 5: Organizzazione, competenza e autorità di sorveglianza36 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 58

Tariffe quadro e contratti tipo 1 Per quanto riguarda le commesse di servizi menzionate nell'allegato 1, il committente si conforma ai contratti tipo e alle tariffe quadro della Confederazione.

2 Se i prezzi convenuti per i servizi menzionati nell'allegato 1 superano i valori massimi contenuti nella tariffa quadro, il contratto necessita dell'approvazione del Dipartimento federale delle finanze o dell'ufficio da questo designato.

3 I servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera e le FFS elaborano contratti
tipo e tariffe quadro per quanto riguarda il loro settore di competenze. A tale scopo
tengono conto dei contratti tipo e delle tariffe quadro della Confederazione.37

Art. 59

Impiego dei fondi

Il committente può assumere impegni solo se sono disponibili i crediti necessari.

a38 Conservazione dei documenti Il committente conserva tutti i documenti relativi alle procedure d'aggiudicazione di
commesse durante almeno tre anni dalla notifica dell'aggiudicazione.

Sezione 2: Organizzazione degli acquisti di beni

Art. 60

Centralizzazione degli acquisti di beni 1 Nell'ambito degli acquisti di beni, si distingue tra l'utente (servizio richiedente) e
il committente che effettua l'acquisto (servizio d'acquisto).

2 Beni dello stesso tipo sono acquistati di regola da uno stesso servizio centrale d'acquisto. L'elenco dei servizi d'acquisto dell'Amministrazione federale disciplina le
eccezioni.

3 Il Dipartimento federale delle finanze designa i servizi d'acquisto nell'apposito
elenco dell'Amministrazione federale e ne fissa le competenze. Se necessario per
l'acquisto di beni, può disciplinare in questo elenco anche compiti di altri servizi,
segnatamente dei servizi di coordinamento, di deposito e di fornitura.

4 Se un dipartimento o la Cancelleria federale non è d'accordo circa la designazione
dei servizi d'acquisto di cui al capoverso 3, il Dipartimento delle finanze può sottoporre la questione, per decisione, al Consiglio federale.

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 886).

37

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

38

Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).

O sugli acquisti pubblici 21

172.056.11

5 I servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera e le FFS designano autonomamente i loro servizi d'acquisto.39

Art. 61

Compiti del servizio d'acquisto 1 Il servizio d'acquisto adempie segnatamente i seguenti compiti: a.

osserva costantemente la situazione del mercato e le innovazioni nel suo
settore di competenze ai fini della centralizzazione degli acquisti di beni; b.

classifica opportunamente i documenti relativi alle fonti d'approvvigionamento; c.

procura, se possibile, beni correnti e standardizzati; d.

tiene un controllo delle ordinazioni e dei termini, adeguato alle sue possibilità.

2 Il servizio d'acquisto adempie i suoi compiti in base ai principi del rigore,
dell'economicità, dell'ecologia e della parsimonia. Deve essere in grado di presentare in modo coerente e chiaro le operazioni in corso.

3 Se ritiene che la libera concorrenza sia notevolmente ostacolata, lo comunica al segretariato della Delegazione degli organi delle costruzioni e degli immobili dell'Amministrazione federale (DOCI), nonché al Coordinamento degli organi delle
costruzioni e degli immobili della Confederazione (COCIC) o al segretariato della
Commissione degli acquisti della Confederazione (CA). Questi avvisano la Commissione della concorrenza.40

Art. 62

Compiti del servizio richiedente 1 Il servizio richiedente accerta in particolare il fabbisogno e propone, se possibile,
l'acquisto di beni correnti.

2 Esso comunica quanto prima al servizio d'acquisto il suo fabbisogno con tutte le
indicazioni necessarie per procurare le offerte. Deve presentare tempestivamente le
domande d'acquisto affinché quest'ultimo possa essere effettuato alle migliori condizioni.

3 Se possibile, raggruppa in domande collettive il fabbisogno di beni simili o dello
stesso tipo.


Art. 63

Procedura in caso di divergenze tra servizio d'acquisto
e servizio richiedente 1 Se contesta il fabbisogno comunicato, il servizio d'acquisto ne informa senza indugio il servizio richiedente.

39

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

40

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 dic. 1998 sulla gestione immobiliare e la
logistica della Confederazione (RS 172.010.21).

Regolamenti per l'amministrazione 22

172.056.11

2 Se il servizio d'acquisto e il servizio richiedente non riescono ad accordarsi, decide
il capo del dipartimento o il cancelliere della Confederazione.

3 Se i servizi non fanno parte dello stesso dipartimento o della Cancelleria federale,
decide il Dipartimento federale delle finanze.

4 Per quanto riguarda i ridimensionamenti degli acquisti, dovuti a riduzioni dei crediti, sono parimenti applicabili i capoversi 1 a 3.

5 I servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera e le FFS disciplinano autonomamente la procedura in caso di disaccordo tra il servizio d'acquisto e il servizio
richiedente.41

Sezione 3: Competenze

Art. 64

Decisioni riguardanti richieste di risarcimento dei danni 1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per decidere sulle domande secondo l'articolo 35 capoverso 1 della legge relativa all'amministrazione ordinaria
della Confederazione; negli altri casi sono competenti i committenti interessati,
sempre che aggiudichino commesse secondo la legge. Il Dipartimento federale delle
finanze si pronuncia previa consultazione del servizio nella cui sfera d'attività rientra il fatto su cui si fonda la richiesta.42 2 L'Amministrazione federale delle dogane decide nel suo settore di competenze su
richieste inferiori a 10 000 franchi.


Art. 65


43

Coordinamento nel settore edile 1 La DOCI o il COCIC è competente per i rispettivi membri del coordinamento delle
commesse edili nonché di quelle di servizi menzionate nell'allegato 1 numeri 11
a 13.

2 Nel quadro dei loro obiettivi, compiti e competenze secondo gli articoli 11 e 13 dell'ordinanza del 14 dicembre 199844 sulla gestione immobiliare e la logistica dell'Amministrazione federale, la DOCI e il COCIC hanno segnatamente i seguenti compiti: a.

consigliare i mandanti nell'esecuzione delle procedure; b.

formulare raccomandazioni in materia di politica degli appalti; c.

promuovere la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di
aggiudicare gli appalti.

41

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 886).

43

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 dic. 1998 sulla gestione immobiliare e la
logistica della Confederazione (RS 172.010.21).

44

RS 172.010.21

O sugli acquisti pubblici 23

172.056.11


Art. 66

Commissione degli acquisti della Confederazione 1 La CA si compone di un presidente e di 15 membri al massimo scelti in seno
all'Amministrazione generale della Confederazione, alla Posta Svizzera, alle FFS e
al Consiglio dei PF.45 Il delegato per la strategia informatica della Confederazione è
membro permanente della CA.46 2 I membri della CA sono designati dal Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale delle finanze.

3 Il segretariato della CA è gestito dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.47

Art. 67

Coordinamento nel settore dei beni e dei servizi 1 La CA è competente per il coordinamento di commesse di forniture e di servizi
menzionate nell'allegato 1, numeri 11 a 13 esclusi, sempre che riguardino il settore
edile.

2 Essa ha segnatamente i seguenti compiti: a.

formula raccomandazioni in materia di politica degli acquisti; b.

consiglia il committente segnatamente su questioni di diritto commerciale e
della concorrenza;

c.

elabora contratti tipo, condizioni generali in materia contrattuale e tariffe
quadro;

d.

provvede alla formazione delle persone preposte agli acquisti; e.

assicura il coordinamento tra i committenti.

3 I servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera e le FFS eseguono autonomamente, nel loro settore di competenze, i compiti di cui al capoverso 2 lettere b, c
ed e.48


Art. 68

Comitati di esperti

1 La CA può istituire comitati di esperti ed affidare loro compiti riguardanti attribuzioni proprie affinché forniscano una consulenza preliminare in merito o li eseguano
autonomamente.

2 Il Consiglio informatico è un comitato permanente di specialisti della CA. Gli
spetta la gestione autonoma del settore dei servizi informatici. I suoi compiti e la sua 45

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

46

Nuovo testo del per. giusta il n. II 4 dell'all. dell'O del 23 feb. 2000 sull'informatica
nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 172.010.58).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 886).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 886).

Regolamenti per l'amministrazione 24

172.056.11

composizione sono disciplinati nell'ordinanza del 23 febbraio 200049 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).50 Sezione 4:51 Autorità di sorveglianza
a Commissione

La sorveglianza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di acquisti
pubblici incombe a una commissione paritaria composta di rappresentanti della
Confederazione e dei Cantoni.

b Compiti

1 I compiti della Commissione sono i seguenti: a.

definire a destinazione del Consiglio federale la posizione della Svizzera negli organismi internazionali in materia di acquisti pubblici e fungere da consulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati internazionali; b.

promuovere lo scambio di opinioni tra i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel diritto svizzero degli impegni internazionali della Svizzera; c.

curare i contatti con le autorità di sorveglianza estere nel quadro degli accordi internazionali in materia di acquisti pubblici.

2 La Commissione svolge i compiti seguenti, senza istruzioni delle autorità che ne
designano i membri:

a.

fornisce consulenze e agisce da mediatore nei casi particolari di disaccordo
in relazione agli affari di cui al capoverso 1; b.

può adire per violazione degli impegni internazionali la competente autorità
federale o cantonale:
1.

su denuncia di un offerente, se non è stato interposto ricorso, 2.

su richiesta di un'autorità estera, se il committente non pone rimedio
alla situazione.

3 Nell'esercizio dei suoi compiti la Commissione può procedere essa stessa a perizie
o farne allestire da periti.

4 Essa non ha diritto di consultare i documenti.

c Regolamento

La Commissione emana un regolamento interno che è approvato dal Consiglio federale e dall'organo cantonale competente.

49

RS 172.010.58 50

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. dell'O del 23 feb. 2000 sull'informatica
nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 172.010.58).

51

Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).

O sugli acquisti pubblici 25

172.056.11

d Finanziamento e indennità 1 Il Seco assume la totalità delle spese del segretariato e, fatta salva una partecipazione equivalente dei Cantoni, le spese dei periti esterni.

2 I Dipartimenti assumono le spese d'istruzione cagionate dalle autorità di aggiudicazione sottoposte alla loro sorveglianza.

3 I rappresentanti della Confederazione in seno alla Commissione non hanno diritto
ad indennità.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 69

Sorveglianza

Gli organi interni di controllo in seno alle singole unità amministrative e alle aziende
della Confederazione sorvegliano il rispetto della presente ordinanza.


Art. 70

Esecuzione

Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 71

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 31 marzo 197152 sugli appalti; b.

l'ordinanza dell'8 dicembre 197553 sugli acquisti.


Art. 72

Modificazione del diritto vigente 1. Ordinanza del 3 febbraio 199354 concernente l'organizzazione e la procedura
delle commissioni federali di ricorso e arbitrato: Allegato 1
Dipartimento federale delle finanze
Aggiungere:

...55

52

[RU 1971 673 1052, 1983 1518, 1993 2524] 53

[RU 1975 2373, 1988 1206, 1993 2525] 54

RS 173.31

55

Testo inserito nell'O menzionata.

Regolamenti per l'amministrazione 26

172.056.11

2. Ordinanza del 1° ottobre 197356 sulle indennità ai membri delle commissioni, ai
periti e agli incaricati: Articolo 2

Abrogato

a57 Disposizioni transitorie della modifica del 16 ottobre 2001 1 Le procedure per le quali il bando si effettua dopo l'entrata in vigore della presente
modifica e le commesse appaltate senza bando dopo l'entrata in vigore della presente modifica, ma per le quali nessun contratto è stato concluso prima di questa
data, sono disciplinate dal nuovo diritto.

2 Le altre procedure sono rette dal diritto anteriore e non sono determinanti per il
calcolo dei valori soglia.


Art. 73

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

56

[RU 1973 1559, 1989 50. RU 1996 1651 art. 21 lett. b] 57

Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).

O sugli acquisti pubblici 27

172.056.11

Allegato 1

(art. 3 cpv. 1)

Prestazioni di servizi sottoposte alla legge Classificazione centrale
dei prodotti (CPC)
N. di riferimento

1.

Manutenzione e riparazione (manutenzione, ispezione,
riparazione)

6112, 6122, 633,
886

2.

Trasporto via terra compresi i trasporti di denaro e i
servizi del corriere, senza il trasporto per posta o
ferrovia

712 (salvo 71235),
7512, 87304

3.

Trasporto di merci e trasporto di persone nell'ambito dei
trasporti aerei, senza il trasporto per posta 73 (salvo 7321)

4.

Trasporto di posta via terra e trasporto di posta aerea
(senza trasporto per ferrovia) 71235, 7321

5.

Telecomunicazioni (senza servizi di telefonia, telex,
radiotelefonia, servizio di radiochiamata e comunicazione via satellite) 752 (salvo 7524,
7525, 7526)

6.

Prestazioni assicurative e bancarie, ad eccezione di
servizi finanziari in relazione con l'emissione, la
vendita, l'acquisto o il trasferimento di titoli o altri
strumenti finanziari nonché servizi delle banche centrali 811, 812, 814

7.

Informatica e relative attività 84

8.

Contabilità, gestione contabile e controllo 862

9.

Ricerca di mercato e sondaggi 864

10. Consulenza aziendale e relative attività 865, 86658

11. Architettura, pianificazione urbana e paesaggistica 867

12. Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica,
esperimenti tecnici e analisi di progetti edili 867

13. Mandato di studio (aggiudicazione di commesse identiche a più offerenti allo scopo di elaborare proposte
di soluzione)

867

14. Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica,
esperimenti tecnici e analisi, sempre che non riguardino
progetti edili

867

58

Ad eccezione dei servizi d'arbitrato e di conciliazione.

Regolamenti per l'amministrazione 28

172.056.11

Classificazione centrale
dei prodotti (CPC)
N. di riferimento

15. Pubblicità, informazione e relazioni pubbliche 871

16. Pulizia di edifici e gestione d'immobili 874, 82201-82206

17. Edizione e stampa 88442

18. Smaltimento dei rifiuti e eliminazione delle acque luride; servizi sanitari e simili 94

O sugli acquisti pubblici 29

172.056.11

Allegato 2

(art. 3 cpv. 2)

Lavori edilizi e di genio civile (prestazioni edili) Classificazione centrale
dei prodotti (CPC)
N. di riferimento

1.

Preparazione dei luoghi e dei cantieri di costruzione 511

2.

Lavori edilizi

512

3.

Lavori di genio civile 513

4.

Montaggio e costruzione di opere prefabbricate 514

5.

Lavori di aziende di costruzione specializzate 515

6.

Lavori d'installazione 516

7.

Lavori di ristrutturazione e finitura 517

8.

Locazione o leasing di attrezzature di costruzione o
demolizione, comprese le prestazioni per il personale 518

Regolamenti per l'amministrazione 30

172.056.11

Allegato 3

(art. 9)

Documenti

1.

Estratto del registro di commercio 2.

Estratto del registro delle esecuzioni 3.

Dichiarazione sul numero e sulla funzione delle persone occupate nell'azienda nei tre anni precedenti il bando 4.

Dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici in vista
del mandato da aggiudicare 5.

Documenti di studio e attestati di capacità professionale dei collaboratori
dell'azienda e/o dei quadri dirigenziali, segnatamente delle persone responsabili previste per l'esecuzione del mandato da aggiudicare 6.

Dichiarazione riguardo all'obbligo di rispettare le condizioni di lavoro 7.

Elenco delle prestazioni più importanti fornite negli ultimi cinque anni precedenti il bando 8.

Referenze presso cui il committente può accertare l'esecuzione regolare di
queste prestazioni e segnatamente procurarsi le seguenti informazioni: valore
della prestazione, data e luogo della prestazione, parere (dell'allora committente) sull'esecuzione regolare e sulla conformità della prestazione alle regole
riconosciute della tecnica 9.

Documenti specifici per concorsi di progetti, segnatamente per quanto riguarda la formazione, la capacità e la pratica 10.

Attestato sull'esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità 11.

Bilanci o estratti di bilanci dell'azienda riferiti agli ultimi tre esercizi precedenti il bando 12.

Dichiarazione sulla cifra d'affari globale dell'azienda riferita ai tre anni precedenti il bando 13.

Dichiarazioni bancarie che garantiscono l'erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa 14.

Garanzie bancarie

15.

Per le persone giuridiche, ultimo rapporto dell'organo di revisione 16.

Estratto del casellario giudiziale dei quadri dirigenziali e delle persone che saranno responsabili dell'esecuzione della commessa 17.

Prova dell'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte

O sugli acquisti pubblici 31

172.056.11

Allegato 4

(art. 16 cpv. 1 e 5) Indicazioni minime per il bando pubblico di una commessa
nell'ambito della procedura libera o selettiva
1.

Designazione, indirizzo, numeri di telefono e di telefax del committente 2.

Indicazione del tipo di procedura: libera o selettiva 3.

a.

Luogo dell'esecuzione b.

Oggetto ed entità della commessa, incluse opzioni per quantità supplementari nonché, se possibile, data probabile d'esecuzione di queste
opzioni. Nel caso di commesse periodiche, oggetto ed entità e,
se possibile, la data probabile dei bandi successivi per prestazioni future c.

eventuali lotti, in caso di suddivisione della commessa 4.

Termine di esecuzione o di fornitura 5.

Indicazione della forma giuridica di consorzi di offerenti, sempre che essa sia
necessaria per l'esecuzione della commessa 6.

a.

Luogo e termine per la presentazione della domanda a seguito di un invito per l'inoltro dell'offerta, della domanda di qualificazione ai fini
dell'iscrizione in un elenco o dell'inoltro di offerte b.

Lingua o lingue delle domande o offerte 7.

Nella procedura selettiva, eventuale indicazione della data a decorrere dalla
quale sarà possibile ricevere l'invito a presentare l'offerta 8.

Eventuali fideiussioni e garanzie richieste 9.

Condizioni essenziali di finanziamento e di pagamento 10.

Indicazione di tutti i requisiti economici e tecnici richiesti agli offerenti 11.

Ammontare degli importi da versare per la documentazione d'aggiudicazione
e le relative modalità di pagamento 12.

Forme ammesse dal committente: compra-vendita, leasing, locazione o nolovendita, o combinazioni fra queste 13.

Indicazione in cui si precisa se il bando è conforme o meno all'Accordo
GATT59

14.

Criteri di aggiudicazione, nel caso in cui non vi sia una documentazione del
bando

15.

Eventuale intenzione di condurre trattative 59

RS 0.632.231.422

Regolamenti per l'amministrazione 32

172.056.11

Allegato 5

(art. 18 cpv. 1 lett. a) Indicazioni minime per la documentazione del bando
consegnata nell'ambito della procedura libera o selettiva
1.

Nome, indirizzo, numeri di telefono e di telefax del committente a cui devono
essere inviate le offerte 2.

Indirizzo a cui rivolgersi per ulteriori indicazioni 3.

Lingua o lingue dell'offerta 4.

Termine per la presentazione dell'offerta 5.

Lasso di tempo in cui l'offerente è vincolato all'offerta 6.

Criteri d'idoneità, compresi tutti gli altri elementi presi in considerazione per la
valutazione delle offerte 7.

Elementi di costo da considerare nella valutazione dei prezzi dell'offerta, come
costi di trasporto, d'assicurazione e d'ispezione, dazi e altri tributi d'importazione 8.

Valuta e condizioni di pagamento 9.

Eventuali condizioni d'ammissione di offerte di altri Paesi che non sono parte
all'Accordo GATT60, ma che osservano le disposizioni dell'articolo XII
dell'Accordo

60

RS 0.632.231.422

O sugli acquisti pubblici 33

172.056.11

Allegato 6

(art. 43 cpv. 1)

Bandi di concorso Il bando di concorso serve a stimolare i partecipanti interessati a richiedere un programma di concorso e a partecipare ad una selezione nella procedura selettiva o
all'iscrizione nella procedura libera. Il bando prevede: 1.

Nome, indirizzo, numeri di telefono e di telefax dell'organizzatore del concorso (committente) 2.

Breve descrizione dell'oggetto del concorso 3.

Tipo della procedura del concorso (concorso libero o selettivo di idee, di
progetti o di studio e di realizzazione) 4.

Per concorsi liberi:
a.

ammontare e modalità di pagamento della tassa d'iscrizione da versare
per ottenere la documentazione del concorso (piani, modelli, ecc.) b.

termine d'iscrizione c.

termine di consegna 5.

Per concorsi selettivi:
a.

numero dei partecipanti ammessi alla procedura vera e propria di concorso b.

criteri di selezione c.

documenti necessari per candidarsi d.

termine d'iscrizione e.

data probabile della decisione di partecipazione f.

termine probabile di consegna dei lavori in concorso 6.

Eventuale indicazione che riserva la partecipazione ad una particolare categoria professionale 7.

Criteri di aggiudicazione 8.

Nomi dei membri della giuria e dei sostituti nonché di eventuali esperti 9.

Indicazione in cui si precisa se la decisione della giuria vincola il committente 10. Importo globale dei premi 11. Indicazione in cui si precisa se i partecipanti hanno diritto a un'indennità fissa

12. Genere e entità delle altre commesse o degli altri mandati di studio che dovranno essere aggiudicati conformemente al programma di concorso

13. Indirizzo presso cui richiedere il programma di concorso

Regolamenti per l'amministrazione 34

172.056.11