1
Ordinanza
sugli acquisti pubblici (OAPub) dell'11 dicembre 1995 (Stato 1° gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 7 capoverso 2, 10 capoverso 3, 13 capoversi 2 e 3,
17, 19 capoverso 2, 20 capoverso 2, 24 capoverso 1 e 35 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge); visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19912 sui politecnici federali; visti gli articoli 3 e 8 dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (Accordo bilaterale); visto l'articolo 3 dell'allegato R alla Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),5 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l'aggiudicazione di commesse pubbliche conformemente alla legge; b. gli altri acquisti della Confederazione; c. i concorsi di progetti e quelli relativi allo studio e alla realizzazione di un'opera.
Art. 2
Campo d'applicazione
1
La presente ordinanza si applica ai committenti sottoposti alla legge.6 2
Essa non si applica ai servizi automobilistici della Posta Svizzera secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d della legge, se le commesse sono aggiudicate al fine di rivendere o locare a terzi l'oggetto della commessa, senza disporre a tale RU 1996 518
1 RS
172.056.1
2 RS
414.110
3 RS
0.172.052.68 4 RS
0.632.31
5
Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 15 set. 2017 sull'alcol, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161).
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
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Consiglio federale e amministrazione federale 2
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scopo di un diritto speciale o esclusivo.7 3 Essa non si applica ai servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera per commesse di cui al capitolo 3 della presente ordinanza, né alle Ferrovie federali svizzere (FFS) e agli altri operatori ferroviari sotto l'influenza predominante della Confederazione per le loro attività che non rientrano nell'Accordo bilaterale e nella Convenzione AELS, nel caso in cui questi committenti:8 a. esercitino la loro attività in concorrenza con terzi; b. rivendano o lochino a terzi l'oggetto della commessa senza disporre a tale scopo di un diritto speciale o esclusivo.9
a10 Committenti e attività sottoposti alla legge 1
Sono sottoposti alla legge secondo il suo articolo 2 capoverso 2, per alcune attività e oltre certe soglie, i committenti seguenti: a. le organizzazioni di diritto pubblico o privato sotto l'influenza predominante della Confederazione, segnatamente le organizzazioni delle quali la Confederazione detiene la maggioranza del capitale o delle azioni, o delle quali oltre la metà dei membri della direzione o dell'organo di sorveglianza sono rappresentanti della Confederazione; b. le organizzazioni di diritto privato che garantiscono un servizio al pubblico sull'insieme del territorio svizzero e beneficiano di diritti esclusivi o speciali concessi da un'autorità competente.
2
Le attività di cui al capoverso 1 sono: a. la messa a disposizione o la gestione delle reti di telecomunicazioni pubbliche o la fornitura di un servizio di telecomunicazioni pubblico;
b. la costruzione o l'esercizio di impianti ferroviari da parte delle FFS, delle imprese di cui detengono la maggioranza e da parte di altri operatori ferroviari sotto l'influenza predominante della Confederazione; fanno eccezione tutte le attività di queste imprese che non sono in rapporto diretto con il settore dei trasporti; c. la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l'approvvigionamento di queste reti in energia elettrica.
7
Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1759).
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
10 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
Acquisti pubblici. O 3
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3
I valori soglia di cui al capoverso 1 sono i seguenti (valore stimato della commessa pubblica da aggiudicare, esclusa l'imposta sul valore aggiunto): a. 960 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2 lettera a;
b. 640 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2 lettera b;
c. 766 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2 lettera c;
d. 8 milioni di franchi per opere edili di cui al capoverso 2 lettere a, b; e. 9,575 milioni di franchi per opere edili di cui al capoverso 2 lettera c.
4
D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dopo consultazione della commissione «Acquisti pubblici Confederazione - Cantoni», la Segreteria di stato dell'economia (SECO)11 adegua periodicamente detti valori soglia alle disposizioni dell'Accordo del 15 aprile 199412 sugli appalti pubblici (Accordo GATT) e dell'Accordo bilaterale.
b13 Esclusione dall'assoggettamento al diritto sugli appalti pubblici 1
Quando i committenti di cui all'articolo 2a sono in concorrenza il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) esenta il settore o il settore parziale dall'assoggettamento al diritto sugli appalti pubblici. 2 Esso consulta previamente la Commissione della concorrenza, i Cantoni e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia.
3
Il Dipartimento disciplina i dettagli in un'ordinanza.
c14 Aggiudicazione comune
1
Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale procedono a un'aggiudicazione in comune e il committente della Confederazione assume la quota di finanziamento più elevata è applicabile il diritto federale.
2
Se più committenti della Confederazione sottoposti alla legge o alla presente ordinanza e ai quali si applicano valori soglia diversi procedono a un'aggiudicazione in comune, il valore soglia più basso è determinante per l'intera aggiudicazione.
11 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4973). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
12 RS 0.632.231.422 13 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
14 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2001 (RU 2002 886). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
Consiglio federale e amministrazione federale 4
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d15 Aggiudicazione da parte di un terzo Se un terzo effettua l'aggiudicazione per un committente sono applicabili le medesime norme di diritto degli acquisti pubblici applicate al committente da lui rappresentato.
Art. 3
16
5)17
1 Per forniture si intendono i beni menzionati nell'allegato 1.
2
Per prestazioni di servizi si intendono quelle menzionate nell'allegato 1a.
3
Per prestazioni edili si intendono i lavori edilizi e di genio civile menzionati nell'allegato 2.
Art. 4
Principio
I beni, i servizi e le prestazioni edili sono acquisiti in condizioni di libera concorrenza.
Art. 5
Diritto d'esame degli atti 1
In mancanza di concorrenza il committente concorda con l'offerente un diritto d'esame per quanto concerne il calcolo dei prezzi, se il valore della commessa raggiunge un milione di franchi.
2
La direzione competente per l'acquisto decide in merito ad eccezioni motivate.18
Art. 6
Osservanza delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro 1
Il committente stabilisce nel contratto che l'offerente: a. è tenuto ad osservare i principi procedurali conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettere b e c della legge;
b. impone contrattualmente ai terzi cui affida le commesse di rispettare i principi procedurali di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere b e c della legge.
2
Le autorità esecutive previste nella legislazione controllano che le disposizioni in materia di protezione del lavoro siano osservate. Il committente può consultare dette autorità prima dell'aggiudicazione.
15 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
17
I rimandi tra parentesi si riferiscono agli articoli della legge federale sugli acquisti pubblici che la disposizione dell'ordinanza esegue. Essi figurano soltanto per disposizioni me-
ramente esecutive in cui il relativo articolo di legge non è menzionato nel testo dell'ordinanza.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
Acquisti pubblici. O 5
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3
Il committente può predisporre controlli per quanto riguarda le condizioni di lavoro. Può affidare questo compito ad un'autorità esecutiva prevista nella legislazione o ad un'altra istanza adeguata, in particolare ad organi paritetici di controllo istituiti in virtù di contratti collettivi di lavoro.
4
Il committente può predisporre controlli per quanto riguarda la parità tra uomo e donna. Può affidare questo compito segnatamente all'ufficio federale, cantonale o comunale per la parità dei sessi.
5
Per attuare i principi procedurali di cui all'articolo 8 della legge, il committente prevede nel contratto pene convenzionali.
Art. 7
Condizioni di lavoro
1
Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione.
2
Se la prestazione è fornita all'estero l'offerente deve almeno garantire l'osservanza degli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro di cui all'allegato 2a.19
Art. 8
20
1 Le pubblicazioni avvengono sulla piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita dall'associazione simap.ch21 (www.simap.ch).
2 La consultazione di tale piattaforma Internet è gratuita.
Capitolo 2: Acquisti nel campo d'applicazione della legge Sezione 1: Condizioni di partecipazione
Art. 9
Esame dell'idoneità
(art.
9)
1
Per l'esame dell'idoneità degli offerenti, il committente può richiedere ed esaminare segnatamente i documenti menzionati nell'allegato 3.
2
Nell'indicare i documenti necessari, esso tiene conto del genere e dell'entità della commessa.
19 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
21 Associazione per un sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera.
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Art. 10
Sistema di verifica
1
Se il committente predispone un sistema di verifica secondo l'articolo 10 della legge, esso è tenuto a indicarlo nell'organo di pubblicazione. Ripete ogni anno la pubblicazione, unitamente agli elenchi.22 2 Esso menziona nella pubblicazione lo scopo dell'elenco, i criteri d'idoneità e i documenti necessari. Indica la durata di validità dell'elenco e la procedura secondo cui viene aggiornato.
3
Se il sistema di verifica è valido per tre anni al massimo, il committente può rinunciare alla pubblicazione annuale. Deve annunciare questa rinuncia nella prima pubblicazione.
4
Se un elenco viene abolito, il committente lo comunica agli offerenti ivi menzionati.
Art. 11
Iscrizione nell'elenco 1
Gli offerenti possono chiedere in ogni momento di essere iscritti nell'elenco. Il committente esamina la domanda entro un termine adeguato.
2
Esso comunica l'iscrizione per scritto. Se respinge l'iscrizione, lo notifica all'offerente mediante decisione.
3
Il committente può sempre stralciare dall'elenco alcuni offerenti, se nutre dubbi giustificati quanto alla loro idoneità. Lo stralcio dall'elenco è notificato agli offerenti mediante decisione.
4
L'iscrizione in un elenco non dà diritto all'offerente di presentare un'offerta o di ricevere una commessa.
Sezione 2: Procedura di aggiudicazione
Art. 12
Procedura selettiva
(art.
15)
1
Il committente deve invitare almeno tre offerenti a presentare un'offerta, sempre che vi siano altrettanti partecipanti qualificati.
2
I committenti che tengono un elenco possono selezionare dallo stesso gli offerenti che intendono invitare a presentare un'offerta.
3
Essi devono far partecipare alla procedura di aggiudicazione anche gli offerenti che non figurano ancora nell'elenco, sempre che l'acquisto non sia differito a causa dell'iscrizione nello stesso.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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Art. 13
Aggiudicazione mediante trattativa privata (art. 13 cpv. 2)
1
Il committente può aggiudicare la commessa direttamente e senza bando se è data una delle condizioni seguenti:23 a. nella procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte o nessun offerente adempie i criteri d'idoneità; b. nella procedura libera o selettiva sono presentate esclusivamente offerte concordate o non corrispondenti alle esigenze essenziali del bando;
c. sulla base delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, un solo offerente entra in linea di conto e non vi è un'adeguata alternativa; d. a causa di eventi imprevedibili l'acquisto è divenuto a tal punto urgente che non possono essere eseguite né una procedura libera né una selettiva; e. a causa di eventi imprevedibili, per eseguire o integrare una commessa edile aggiudicata in precedenza in condizioni di concorrenza si rendono necessarie prestazioni edili supplementari la cui separazione dalla commessa iniziale originerebbe al committente notevoli difficoltà di ordine economico e tecnico. Il valore della prestazione edile supplementare può ammontare al massimo alla metà del valore della commessa iniziale; f. prestazioni per sostituire, completare o ampliare prestazioni già offerte devono essere aggiudicate all'offerente iniziale poiché solo in tal modo è garantita l'intercambiabilità di materiale o prestazioni già esistenti;
g. il committente acquista beni nuovi (prototipi) o prestazioni nuove che, a sua richiesta, sono fabbricate o sviluppate nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale; h. il committente aggiudica una nuova commessa edile che si riferisce ad una commessa di base dello stesso tipo aggiudicata nell'ambito di una procedura libera o selettiva. Esso ha indicato nel bando relativo al progetto di base che per simili commesse edili si può ricorrere all'aggiudicazione mediante trattativa privata; i.
il committente acquista beni ad una borsa merci; k. il committente può acquistare beni, nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione);
l.24 il committente aggiudica la pianificazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per l'attuazione della pianificazione al vincitore che ha elaborato la soluzione di un compito di pianificazione nel quadro di una procedura preliminare. In merito devono essere adempite le seguenti condizioni: 23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
24 Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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1. la procedura preliminare è stata eseguita in conformità alle disposizioni della legge,
2. le proposte di soluzione sono state valutate da un comitato composto per la maggioranza di membri indipendenti, 3. il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la pianificazione successiva o il coordinamento mediante trattativa privata.
2
Il committente allestisce un rapporto per ogni commessa aggiudicata mediante trattativa privata. Il rapporto contiene: a. il nome del committente; b. il valore e il genere della prestazione acquisita; c. il Paese d'origine della prestazione; d. la disposizione del capoverso 1 secondo cui la commessa è stata aggiudicata mediante trattativa privata.
Art. 14
25
Se nell'ambito della realizzazione di un'opera edile il committente aggiudica diverse commesse edili il cui valore complessivo raggiunge il valore soglia determinante, esso non è tenuto ad aggiudicare le commesse secondo le disposizioni della legge se: a. il valore di ogni singola commessa non raggiunge 2 milioni di franchi; e b. il valore totale di tali commesse non eccede il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile.
a26 Determinazione del valore della commessa 1
Il committente stima il valore complessivo massimo presumibile dell'aggiudicazione.
2
Esso tiene conto in merito di tutte le prestazioni strettamente correlate dal profilo materiale o legale.
3
Esso calcola tutte le componenti dell'indennità, compresi in particolare anche tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi da versare.
Art. 15
27
Se il committente acquista servizi oggetto di un contratto, il valore della commessa equivale:
a. per contratti di durata determinata: il valore complessivo; 25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
26 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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b. per contratti di durata indeterminata: il canone mensile moltiplicato per 48.
2
In caso di dubbio va applicato il metodo di calcolo di cui al capoverso 1 lettera b.
a28 Durata del contratto nel caso di prestazioni periodiche 1
In caso di prestazioni periodiche il contratto può essere concluso per cinque anni al massimo.
2
In casi motivati può essere convenuta una durata del contratto più lunga o una proroga moderata di un contratto esistente.
Art. 16
Bando
1
Nel bando figurano le indicazioni previste nell'allegato 4.
2
Nel riassunto del bando di cui all'articolo 24 capoverso 4 della legge figurano le seguenti indicazioni: a. la prestazione richiesta; b. il termine per la richiesta di partecipazione alla procedura o per la presentazione dell'offerta;
c. l'indirizzo a cui può essere richiesta la documentazione del bando.
3
Il committente pubblica eventuali modifiche o ripubblica il bando nello stesso organo in cui è avvenuta la pubblicazione del bando iniziale.
4
Il committente che fornisce ad un offerente importanti indicazioni supplementari deve comunicarle tempestivamente anche a tutti gli altri offerenti in modo che ne possano tener conto nell'elaborazione della loro offerta.
5
Nel bando sotto forma di pubblicazione globale di cui all'articolo 18 capoverso 2 della legge figurano: a. tutte le indicazioni menzionate nell'allegato 4, sempre che siano disponibili, ma almeno quelle del capoverso 2; b. un invito ad annunciarsi rivolto a tutti gli offerenti interessati.
6
Il bando nell'ambito di un sistema di verifica giusta l'articolo 18 capoverso 2 della legge contiene, oltre alle indicazioni previste nell'articolo 10 capoverso 2: a. la prestazione richiesta; b. l'invito a partecipare alla procedura.
7
Il committente fa notare se la commessa sottostà o meno all'Accordo GATT29.30 28 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
29
RS 0.632.231.422 30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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a31 Descrizione della prestazione 1
Il committente descrive con sufficiente chiarezza e completezza i requisiti della prestazione richiesta, in particolare le sue specificazioni tecniche ai sensi dell'articolo 12 della legge.
2
Esso può anche limitarsi a descrivere soltanto lo scopo dell'acquisto.
3
Esso indica in ogni caso i requisiti imprescindibili della prestazione.
4
Se nella descrizione delle prestazioni menziona marchi oppure requisiti di qualità regionali o nazionali, il committente segnala esplicitamente la possibilità di offrire prestazioni equivalenti.
Art. 17
Documentazione del bando 1
Il committente allestisce la documentazione del bando, se necessario per la commessa.
2
Esso trasmette agli offerenti, su richiesta, la documentazione del bando. In pari tempo comunica loro dove possono esaminare o ottenere i modelli, i campioni e documentazioni di una certa entità.
3
Il committente risponde senza indugio a domande riguardanti la documentazione del bando, sempre che queste informazioni supplementari non procurino all'offerente vantaggi illeciti.
Art. 18
Contenuto della documentazione del bando 1
La documentazione del bando deve contenere: a. le indicazioni menzionate nell'allegato 5; b. una descrizione esaustiva dei prodotti e dei compiti oppure un elenco dettagliato delle prestazioni;
c. le condizioni generali del contratto o le condizioni particolari del committente ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3, valide per la commessa.
2
Nella documentazione del bando, il committente stabilisce inoltre per quanto tempo gli offerenti sono vincolati alla loro offerta. Questa durata non deve superare i sei mesi.
3
Nella documentazione del bando, il committente può stabilire a partire da quale data non si rilasciano più informazioni riguardanti la documentazione medesima.
4
Nel caso in cui per l'aggiudicazione di una commessa nell'ambito di una procedura libera non sia necessaria una documentazione, il committente precisa quali indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 intende menzionare ulteriormente nel bando.
31 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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Art. 19
Termini
(art.
17)
1
Il committente fissa i termini per le domande di partecipazione o per la presentazione delle offerte in modo che tutti gli offerenti dispongano di sufficiente tempo per esaminare la documentazione ed elaborare la domanda o l'offerta. Tiene conto segnatamente della complessità della commessa e del numero di sotto-commesse.
2
Se il committente proroga il termine per un offerente, tale proroga vale anche per tutti gli altri. La proroga dev'essere comunicata a tutti contemporaneamente e tempestivamente.
3
Sono applicabili i seguenti termini minimi: a. 40 giorni a contare dalla pubblicazione, per la presentazione dell'offerta nella procedura libera;
b. 25 giorni a contare dalla pubblicazione, per la presentazione della domanda di partecipazione e 40 giorni a contare dall'invito, per la presentazione dell'offerta nella procedura selettiva.
4
Tenuto conto delle condizioni dell'articolo XI numero 3 dell'Accordo GATT32, il committente può ridurre il termine per la presentazione delle offerte. Tuttavia, per principio il termine dev'essere almeno di 24 giorni e in nessun caso può essere inferiore a dieci giorni.33
a34 Riduzione dei termini 1
Il committente può ridurre il termine minimo di presentazione delle offerte da 40 a 24 giorni, se in un precedente bando di prestazioni ricorrenti ha indicato che avrebbe ridotto i termini per i bandi successivi.
2
Esso può anche ridurre il termine minimo di presentazione delle offerte da 40 a 24 giorni, ed eccezionalmente a dieci giorni, se ha previamente pubblicato un annuncio che anticipava il bando. Tale annuncio anticipato deve: a. contenere le esigenze minime ai sensi dell'allegato 5a; e b. essere stato pubblicato almeno 40 giorni ma al massimo dodici mesi prima del bando concreto.
3
Il committente può ridurre fino a dieci giorni i termini minimi di cui all'articolo 19 se può motivare a sufficienza che l'acquisto è urgente e che non potrebbe essere eseguito tempestivamente senza la riduzione del termine.
32
RS 0.632.231.422 33 Ora: questo cpv. è privo d'oggetto.
34 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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Art. 20
35
1
Il committente può autorizzare gli offerenti a presentare le loro richieste di partecipazione, le loro offerte come pure altre richieste in una forma usuale nelle relazioni commerciali, segnatamente per via elettronica. Se del caso esso lo segnala nella documentazione relativa la bando.
2
Il committente garantisce la sicurezza dei dati dalla loro ricezione e fa in modo che questi vengano attribuiti al mittente corretto.
Art. 21
Consorzi di offerenti e forma giuridica 1
I consorzi di offerenti sono di principio ammessi. In singoli casi motivati, il committente può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando.
2
Se, per una corretta esecuzione della commessa, è necessaria una determinata forma giuridica, il committente può esigere che questa sia costituita prima dell'aggiudicazione.
a36 Ricusazione 1 Il committente esclude gli offerenti da una procedura se: a. essi hanno partecipato ai lavori preliminari dell'acquisto e il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati; e
b. l'esclusione non pregiudica la concorrenza efficace tra gli offerenti.
2
Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale: a. la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari; b. la comunicazione dei partecipanti ai lavori preliminari; c. la proroga dei termini minimi.
Art. 22
37
Il committente esige di principio un'offerta globale per le prestazioni che intende acquisire.
2
Il committente può ripartire le prestazioni che intende acquisire in prestazioni parziali (lotti) e aggiudicarle a uno o più offerenti. Esso indica i singoli lotti nel bando.
3
Se il committente ripartisce le prestazioni in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per uno o più lotti (offerta parziale). Al posto o a complemento di un'of35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010
(RU 2009 6149).
36 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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ferta parziale, gli offerenti possono presentare anche un'offerta globale, sempre che il committente non abbia escluso questa possibilità nel bando.
4
Il committente indica nel bando se esige che le offerte parziali vengano presentate insieme a un'offerta globale.
5
Il committente indica nel bando se si riserva il diritto di aggiudicare una commessa parziale agli offerenti che hanno presentato offerte globali o il diritto di esigere che questi collaborino con terzi.
a38 Varianti 1 Gli offerenti possono decidere liberamente se inoltrare, oltre all'offerta globale, anche offerte con varianti. Eccezionalmente il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando.
2
Si considera variante un'offerta mediante la quale lo scopo dell'acquisto può essere raggiunto con modalità diverse da quelle previste dal committente. Le differenze nel tipo di prezzo non sono considerate varianti.
Art. 23
Diritto degli offerenti a un'indennità39 1
Gli offerenti non hanno in linea di massima diritto ad alcuna indennità. Questo vale segnatamente per l'elaborazione dell'offerta.40 2 Sono possibili eccezioni segnatamente per prestazioni preliminari di studio. Il committente deve indicare questa eccezione nel bando.
3
Se il committente esige prestazioni preliminari che vanno oltre il dispendio procedurale usuale e sono solitamente fornite a pagamento, gli offerenti hanno diritto a un'indennità adeguata. In simili casi il committente indica nel bando se e in quale modo indennizza la fornitura tali di prestazioni preliminari.41
a42 Diritti della proprietà intellettuale preesistenti 1
I diritti della proprietà intellettuale preesistenti permangono in linea di massima al loro titolare.
2
Il bando indica se diritti della proprietà intellettuale preesistenti devono essere trasferiti integralmente o parzialmente al committente.
38 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
41 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
42 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
Consiglio federale e amministrazione federale 14
172.056.11
Art. 24
Apertura delle offerte 1
Nella procedura libera o selettiva per l'aggiudicazione di commesse per forniture o servizi, due rappresentanti del committente aprono le offerte dopo aver verificato se sono state inoltrate tempestivamente.
2
Nella procedura libera o selettiva per l'aggiudicazione di commesse edili, le offerte sono aperte osservando le seguenti regole: a. almeno due rappresentanti del committente aprono insieme le offerte tempestive nel momento e nel luogo stabilito nella documentazione del bando;
b. essi stilano un verbale sull'apertura delle offerte indicandovi almeno le seguenti informazioni: 1. i nomi delle persone presenti, 2. i nomi degli offerenti, 3. la data dell'invio, 4. il prezzo complessivo delle offerte, 5. le varianti delle offerte.
Art. 25
43
Il committente rettifica le offerte dal profilo tecnico e contabile secondo un parametro uniforme affinché siano oggettivamente comparabili.
2
Se contatta in merito l'offerente, il committente registra lo svolgimento e il contenuto della presa di contatto in maniera ricostruibile.
3
Il committente valuta le offerte rettificate fondandosi sui criteri di aggiudicazione.
4
Se riceve un'offerta di prezzo straordinariamente inferiore a confronto delle altre offerte, il committente può informarsi dall'offerente se esiste un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 11 della legge.
Art. 26
Trattative
1
Se è data una delle condizioni per le trattative secondo l'articolo 20 capoverso 1 della legge, sulla base dei criteri d'idoneità il committente può scegliere fra gli offerenti quelli con i quali intende condurre trattative.
2
Esso considera, se possibile, almeno tre offerenti e comunica loro per scritto: a. la loro offerta rettificata; b. le parti dell'offerta su cui si intende trattare; c. i termini e le modalità per l'inoltro dell'offerta scritta definitiva.
3
Nel caso di trattative orali, il committente mette a verbale almeno quanto segue: a. i nomi delle persone presenti; 43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
Acquisti pubblici. O 15
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b. le parti dell'offerta oggetto delle trattative; c. i risultati delle trattative.
4
Il verbale dev'essere firmato da tutti i presenti.
5
Fino all'aggiudicazione, il committente non può comunicare agli offerenti interessati alcuna informazione su offerte della concorrenza.
a44 Dialogo 1 Nel caso di acquisti complessi o dell'acquisto di prestazioni intellettuali il committente può sviluppare ulteriormente nel quadro di un dialogo le soluzioni o le metodologie proposte dagli offerenti, sempre che lo abbia indicato nel bando.
2
Il committente comunica al più tardi nella documentazione del bando se e in quale modo indennizza la partecipazione al dialogo e l'utilizzazione delle soluzioni e delle metodologie proposte o ulteriormente sviluppate.
3
Esso designa gli offerenti con i quali intende condurre il dialogo e comunica loro preliminarmente quanto segue: a. la soluzione o la metodologia scelta; b. i contenuti possibili del dialogo; c. i termini e le modalità di inoltro dell'offerta definitiva di soluzione o di metodologia sviluppata nel quadro del dialogo.
4
Esso registra in maniera ricostruibile lo svolgimento e il contenuto del dialogo e documenta in particolare il dispendio di tempo vincolato alla conduzione del dialogo che ne risulta per l'offerente.
Art. 27
45
21)
1
Il committente stabilisce l'ordine di successione di tutti i criteri di aggiudicazione e li pondera. Esso può rinunciare alla ponderazione se oggetto dell'acquisto sono soluzioni, modi di procedere o metodologie.
2
Oltre ai criteri di aggiudicazione menzionati dalla legge il committente può in particolare utilizzare anche i seguenti criteri: sostenibilità, contenuto innovativo, funzionalità, prontezza di servizio, competenza specialistica, efficienza della metodica e costi attesi sull'intera durata di vita.
3
...46
44 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
46 Abrogato dal n. I dell'O del 25 feb. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU 2015 775).
Consiglio federale e amministrazione federale 16
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Art. 28
47 Pubblicazione dell'aggiudicazione
Al più tardi 30 giorni dopo l'aggiudicazione, segnatamente anche dopo l'aggiudicazione mediante trattativa privata, il committente ne pubblica i risultati con le seguenti indicazioni: a. tipo della procedura d'aggiudicazione; b. genere ed entità della prestazione ordinata; c. nome e indirizzo del committente; d. data dell'aggiudicazione;
e. nome e indirizzo dell'offerente cui è aggiudicata la commessa; f. prezzo dell'offerta scelta; eccezionalmente il committente può indicare i prezzi minimi e massimi delle offerte considerate per la procedura di aggiudicazione.
Art. 29
Conclusione del contratto 1
Il committente stipula i contratti per scritto.
2
Se ha autorizzato una diversa forma per le richieste degli offerenti (art. 20 cpv. 1), il committente può concludere il contratto anche in tale forma.48 3 Esso applica in linea di principio le sue condizioni generali di contratto, tranne nel caso in cui la natura dell'affare richieda la negoziazione di condizioni particolari.
a49 Termini di pagamento
1
Il committente concorda con l'offerente un termine di pagamento, normalmente di 30 giorni a contare dalla ricezione della fattura.
2
Il Dipartimento federale delle finanze può emanare istruzioni per disciplinare i termini di pagamento.
Art. 30
Interruzione, ripetizione e nuova procedura di aggiudicazione 1
Il committente interrompe la procedura se non intende realizzare il progetto.
2
Può interrompere e ripetere la procedura di aggiudicazione se: a. nessuna offerta adempie i criteri e i requisiti tecnici esposti nel bando e nella documentazione del bando; b. ci si può contare su offerte più convenienti in seguito al mutare delle condizioni-quadro tecniche o al venir meno delle distorsioni della concorrenza.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
49 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
Acquisti pubblici. O 17
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3
Il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione se il progetto cambia in modo sostanziale.
Sezione 3: Statistica
Art. 31
(art. 25)
1
I committenti sottoposti alla legge allestiscono, a destinazione del SECO, una statistica dei loro acquisti.
2
Essi indicano nelle loro statistiche: a. il valore complessivo stimato di tutte le commesse aggiudicate; b. il numero e il valore complessivo delle commesse aggiudicate, superiori ai valori soglia di cui all'articolo 6 della legge, suddivise secondo un sistema di classificazione omogeneo in categorie di beni, servizi e prestazioni edili; c. il numero e il valore complessivo delle commesse aggiudicate mediante trattativa privata, suddivise nelle categorie menzionate nella lettera b;
d. il numero e il valore complessivo delle commesse che, in virtù di normative eccezionali dell'Accordo GATT50, non sono state aggiudicate conformemente alle disposizioni ivi contenute.
3
Per determinare il valore complessivo di cui al capoverso 2 lettera a, i servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera devono tener conto, nell'ambito dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d della legge, soltanto delle commesse superiori ai valori soglia.51 4 Il SECO calcola i valori complessivi, allestisce le statistiche secondo gli articoli XIX numero 5 dell'Accordo GATT e le suddivide conformemente agli allegati 2 e 3 dell'Accordo GATT.
50
RS 0.632.231.422 51 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
Consiglio federale e amministrazione federale 18
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Capitolo 3: Altri acquisti Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 32
52 Campo d'applicazione
Alle disposizioni del presente capitolo sottostanno: a.53 i committenti sottoposti alla legge, le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo gli articoli 7 e 7a capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 199854 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, nonché la Posta Svizzera per gli acquisti relativi ai servizi postali e automobilistici, per commesse: 1. inferiori ai valori soglia di cui all'articolo 6 della legge e all'articolo 2a
capoverso 3 della presente ordinanza, o 2. non sottoposte alla legge per altri motivi; b. le aziende d'armamento, per commesse pubbliche che sottostanno alla presente ordinanza ma non alla legge;
c. le
FFS.
Art. 33
Reciprocità
1
Le commesse ai sensi del presente capitolo possono essere aggiudicate agli offerenti esteri a condizione che il loro Stato accordi la reciprocità agli offerenti svizzeri.
2
Il principio di reciprocità non si applica agli acquisti nell'ambito del decreto del 4 ottobre 199155 sul transito alpino.
3
Il SECO informa periodicamente i servizi d'acquisto sul diritto di reciprocità concesso dagli Stati esteri. Risponde inoltre a domande in tal senso da parte degli offerenti.
Sezione 2: Procedura di aggiudicazione
Art. 34
Tipi di procedure e scelta della procedura 1
Il committente può aggiudicare una commessa pubblica ai sensi del presente capitolo nell'ambito di una procedura libera, selettiva oppure, a determinate condizioni, di una procedura mediante invito o trattativa privata.
52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
53 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
54 RS
172.010.1
55
RS 742.104
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2
Alle aggiudicazioni nell'ambito della procedura libera o di quella selettiva si applicano le disposizioni della legge e le disposizioni del capitolo 2 della presente ordinanza, ad eccezione della sezione 3.56 3 Alle aggiudicazioni dei servizi automobilistici della Posta Svizzera e delle FFS nell'ambito della procedura libera o selettiva si applicano l'articolo 18 capoverso 2 della legge e l'articolo 16 capoversi 5 e 6 della presente ordinanza.57
Art. 35
Procedura mediante invito 1
Nella procedura mediante invito, il committente invita gli offerenti, direttamente e senza bando di concorso, a presentare un'offerta.
2
Il committente deve se possibile procurarsi almeno tre offerte. Almeno una di queste tre offerte deve provenire da un offerente esterno.58 3 Nella procedura mediante invito si possono aggiudicare: a. le commesse di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge; b. le commesse di forniture e servizi che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b della legge; c.59 le commesse di forniture e servizi dei servizi automobilistici della Posta Svizzera che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera d della legge; d.60 le commesse di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 2a capoverso 2 lettera a che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 2a capoverso 3 lettera a;
e.61 le commesse di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 2a capoverso 2 lettera b che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 2a capoverso 3 lettera b;
f.62 le commesse di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 2a capoverso 2 lettera c che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 2a capoverso 3 lettera c;
g.63 le commesse edili il cui valore non raggiunge 2 milioni di franchi; 56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
57 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
60 Abrogata giusta il il n. II 5 dell'O del 1° dic. 1997 (RU 1997 2779). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
63 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
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h.64 le commesse edili di cui all'articolo 14.
Art. 36
Procedura mediante trattativa privata 1
L'aggiudicazione mediante trattativa privata è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 1.
2
Inoltre, i committenti possono aggiudicare una commessa direttamente e senza bando di concorso se: a.65 la commessa è aggiudicata nell'ambito dell'articolo 3 capoverso 1 lettere a-d e capoverso 2 della legge; b.66 si tratta di una commessa edile o di una commessa di prestazioni inferiore a 150 000 franchi;
c.67 si tratta di una commessa di forniture inferiore a 50 000 franchi; d.68 per eseguire o integrare una commessa aggiudicata in precedenza in una procedura di bando o in una procedura mediante invito si rendono necessarie prestazioni supplementari e il cambiamento di offerente non è possibile per motivi tecnici o economici oppure provocherebbe al committente notevoli difficoltà o un aumento sproporzionato dei costi; e.69 ...
f.70 si tratta di una commessa di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge e la procedura mediante trattativa privata è indispensabile per preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale.
3
Se unitamente a beni si acquistano prestazioni di servizi, si applica il valore soglia per l'acquisto di beni.71
Art. 37
Criteri di aggiudicazione L'offerta più favorevole dal profilo economico ottiene l'appalto. Essa è determinata secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge.
Art. 38
Conclusione del contratto La conclusione del contratto è disciplinata dall'articolo 29.
64 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
69 Abrogata dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
70 Introdotta dal n. I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 15 mag. 2006 (RU 2006 1667).
71 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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Art. 39
72
Capitolo 4: Concorsi di progetti e concorsi di studio e realizzazione
Art. 40
Scopo
1
I concorsi di progetti e quelli relativi allo studio e alla realizzazione servono al committente per valutare soluzioni diverse, segnatamente dal profilo concettuale, strutturale, ecologico, economico o tecnico.
2
Le disposizioni degli altri capitoli della presente ordinanza sono applicabili nella misura in cui non contraddicono quelle del presente capitolo.
Art. 41
Relazione con disposizioni in materia di concorso emanate da organizzazioni professionali Il committente disciplina nel singolo caso la procedura di concorso. Esso può rimandare completamente o in parte a relative disposizioni di organizzazioni di categoria, sempre che simili disposizioni non contraddicano quelle della presente ordinanza.
Art. 42
Tipi di concorso
1
I concorsi di progetti possono essere eseguiti per elaborare proposte di soluzione riguardo a:
a. compiti descritti e delimitati genericamente (concorso di idee); b. compiti descritti in modo chiaro e intesi a trovare contraenti adeguati che realizzino completamente o in parte le soluzioni proposte (concorso di progetti in senso stretto).
2
I concorsi di studio e realizzazione sono intesi a raccogliere proposte di soluzione riguardanti compiti descritti chiaramente nonché ad appaltare la realizzazione della soluzione proposta.
Art. 43
Procedura applicabile 1
I concorsi di progetti e quelli di studio e realizzazione devono essere indetti nell'ambito di una procedura libera o selettiva, sempre che il loro valore raggiunga il valore soglia determinante secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge o, nel caso di concorsi di studio e realizzazione nel settore edile, i 2 milioni di franchi.
2
Se questi valori soglia non sono raggiunti, si può procedere al concorso secondo la procedura mediante invito.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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Art. 44
Valore del concorso
1
Il valore del concorso ammonta: a. alla somma globale del premio, nel caso del concorso di idee; b. alla somma globale del premio e al valore stimato dell'ulteriore lavoro di studio definito nel programma di concorso, nel caso del concorso di progetti; c. alla somma globale del premio e al valore stimato della commessa da aggiudicare, nel caso del concorso di studio e realizzazione.
2
Il committente fissa una somma adeguata per il premio globale. A tal fine tiene conto degli importi relativi al premio e all'acquisto dei progetti, usuali nei regolamenti delle organizzazioni professionali, del tipo di concorso, della prestazione richiesta ai partecipanti, del numero di partecipanti atteso, di eventuali indennità fisse per i partecipanti nonché di ulteriori commesse o mandati di studio previsti.
Art. 45
Preparazione
1
Il committente si avvale della consulenza di uno o più specialisti interni o esterni.
2
Questi specialisti devono possedere conoscenze in materia di concorsi e qualifiche che consentano loro di consigliare con competenza il committente.
3
Essi consigliano il committente durante tutta la procedura di concorso, segnatamente per quanto riguarda:
a. la scelta della procedura adeguata; b. il bando di concorso; c. l'elaborazione del programma di concorso; d. la scelta dei membri della giuria e di eventuali esperti; e. la selezione dei partecipanti al concorso.
4
Gli specialisti possono far parte della giuria in qualità di membri con diritto di voto, sempre che non siano stati incaricati dell'esame preliminare di cui all'articolo 49.
Art. 46
Bando
Il bando di concorso nella procedura libera o selettiva contiene le indicazioni menzionate nell'allegato 6.
Art. 47
Promovimento delle giovani leve Per i concorsi di progetti eseguiti nella procedura selettiva, si può prevedere nel bando che, fra gli offerenti invitati a partecipare al concorso, vi sia un determinato numero di giovani specialisti.
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Art. 48
Anonimato
1
I lavori in concorso devono essere presentati anonimamente.
2
Il committente assicura l'anonimato finché la giuria giudica e classifica i lavori, assegna i premi nonché, eventualmente, emette una raccomandazione per il seguito della procedura.
3
I partecipanti che infrangono l'obbligo dell'anonimato sono esclusi dal concorso.
Art. 49
Esame preliminare
Prima che la giuria valuti i progetti presentati, il committente o gli specialisti da esso incaricati eseguono un esame tecnico preliminare, senza giudizio di valore.
Art. 50
Giuria
1
La giuria si compone di: a. specialisti di almeno uno dei settori determinanti interessati dal concorso (membri specializzati); b. altre persone designate liberamente dal committente.
2
La maggioranza dei membri della giuria dev'essere composta di specialisti.
3
Per esaminare questioni speciali, la giuria può avvalersi in ogni momento di esperti.
4
I membri della giuria nonché gli esperti cui fa capo devono essere indipendenti dai partecipanti al concorso. I motivi di astensione e ricusazione di cui agli articoli 22 e 23 della legge federale del 16 dicembre 194373 sull'organizzazione giudiziaria si applicano per analogia. Almeno la metà dei membri specializzati dev'essere inoltre indipendente dal committente.
5
La composizione della giuria, inclusi i sostituti, nonché gli esperti cui si fa capo sin dall'inizio devono essere resi noti nel bando e nel programma di concorso.74 73
[CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art.
36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n.
3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).
74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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Art. 51
Compiti della giuria
1
La giuria approva il programma di concorso e giudica i lavori presentati. Essa documenta la valutazione in maniera ricostruibile. Essa decide sulla classificazione e l'assegnazione dei premi.75 2 La giuria formula inoltre una raccomandazione a destinazione del committente per l'attribuzione di un'ulteriore commessa di studio, di un appalto o per il seguito della procedura.
3
Può decidere l'acquisto del lavoro presentato se la somma massima e le condizioni d'acquisto sono espressamente fissate nel programma di concorso.
Art. 52
Classifica e premi
1
La giuria procede ad una classifica dei lavori in concorso formalmente in regola.
2
Nell'ambito di concorsi di studio e realizzazione, essa può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dalle disposizioni del programma, se: a. lo decide all'unanimità; e b. tale possibilità è espressamente prevista nel programma di concorso.
3
La giuria può assegnare premi solo a lavori conformi al programma.
4
I premi non possono essere attribuiti sotto forma di commesse o indennità giusta l'articolo 55.
Art. 53
Raccomandazione della giuria In linea di massima, il committente è vincolato alla raccomandazione della giuria secondo l'articolo 51 capoverso 2. In casi eccezionali, può scostarsene versando un'indennità secondo l'articolo 55 capoverso 2 ed avviando una nuova procedura di concorso.
Art. 54
Diritti d'autore
In tutte le procedure di concorso, i diritti d'autore sui lavori presentati nell'ambito del concorso rimangono ai partecipanti. La documentazione relativa ai lavori premiati o acquistati è di proprietà del committente.
Art. 55
Diritti derivanti dai concorsi 1
Il vincitore:
a. di un concorso di idee non ha diritto all'assegnazione di un altro mandato di studio;
b. di un concorso di progetti in senso stretto ha diritto, di regola, ad un altro mandato di studio;
75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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c. di un concorso di studio e realizzazione ottiene di regola l'appalto.
2
L'autore di lavori in concorso ha diritto ad un'indennità pari ad un terzo della somma totale dei premi se: a. la giuria ha raccomandato che gli sia assegnato un altro mandato di studio o un appalto che il committente attribuisce invece a terzi; b. il committente utilizza il lavoro in concorso senza assegnare all'autore un altro mandato di studio.
3
Se, dopo la decisione in merito al premio, il committente decide definitivamente di rinunciare alla realizzazione del progetto, il diritto all'indennità di cui al capoverso 2 decade. Se nei dieci anni seguenti ritorna sulla sua decisione, il diritto di cui al capoverso 2 può essere nuovamente fatto valere.
Art. 56
Modalità d'indennizzo Il committente indica espressamente nel programma di concorso le modalità relative all'indennizzo.
Art. 57
Pubblicazione
Il committente comunica per scritto a tutti i partecipanti la decisione della giuria ed assicura un'adeguata diffusione nella stampa dei risultati del concorso. Con la pubblicazione della decisione, espone pubblicamente i lavori in concorso.
Capitolo 5: Organizzazione, competenza e autorità di sorveglianza76 Sezione 1: …
Art. 58
e 5977
Art. 59
a78 76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
77 Abrogati dal n. 1 del cpv. 2 dell'art. 30 della O del 22 nov. 2006 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5613).
78 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2001 (RU 2002 886). Abrogato dal n. 1 del cpv. 2 dell'art. 30 della O del 22 nov. 2006 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5613).
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Sezione 2: …
Art. 60
a 6379 Sezione 3: …
Art. 64
a 6880 Sezione 4:81 Autorità di sorveglianza
Art. 68
a Commissione La sorveglianza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di acquisti pubblici incombe a una commissione paritaria composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.
b Compiti 1 I compiti della Commissione sono i seguenti: a. definire a destinazione del Consiglio federale la posizione della Svizzera negli organismi internazionali in materia di acquisti pubblici e fungere da consulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati internazionali;
b. promuovere lo scambio di opinioni tra i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel diritto svizzero degli impegni internazionali della Svizzera;
c. curare i contatti con le autorità di sorveglianza estere nel quadro degli accordi internazionali in materia di acquisti pubblici.
2
La Commissione svolge i compiti seguenti, senza istruzioni delle autorità che ne designano i membri:
a. fornisce consulenze e agisce da mediatore nei casi particolari di disaccordo in relazione agli affari di cui al capoverso 1; b. può adire per violazione degli impegni internazionali la competente autorità federale o cantonale: 1. su denuncia di un offerente, se non è stato interposto ricorso, 79 Abrogati dal n. 1 del cpv. 2 dell'art. 30 della O del 22 nov. 2006 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5613).
80 Abrogati dal n. 1 del cpv. 2 dell'art. 30 della O del 22 nov. 2006 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5613).
81 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
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2. su richiesta di un'autorità estera, se il committente non pone rimedio alla situazione.
3
Nell'esercizio dei suoi compiti la Commissione può procedere essa stessa a perizie o farne allestire da periti. 4 Essa non ha diritto di consultare i documenti.
c Regolamento La Commissione emana un regolamento interno che è approvato dal Consiglio federale e dall'organo cantonale competente.
d Finanziamento e
indennità
1
Il SECO assume la totalità delle spese del segretariato e, fatta salva una partecipazione equivalente dei Cantoni, le spese dei periti esterni.
2
I Dipartimenti assumono le spese d'istruzione cagionate dalle autorità di aggiudicazione sottoposte alla loro sorveglianza.
3
I rappresentanti della Confederazione in seno alla Commissione non hanno diritto ad indennità.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 69
82 Sorveglianza Gli organi interni di controllo del committente sorvegliano il rispetto della presente ordinanza.
Art. 70
Esecuzione
Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.
Art. 71
Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:
a. l'ordinanza del 31 marzo 197183 sugli appalti; b. l'ordinanza dell'8 dicembre 197584 sugli acquisti.
82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
83
[RU 1971 673 1052, 1983 1518, 1993 2524] 84
[RU 1975 2373, 1988 1206, 1993 2525]
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Art. 72
Modificazione del diritto vigente ...85
a86 Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2001 1
Le procedure per le quali il bando si effettua dopo l'entrata in vigore della presente modifica e le commesse appaltate senza bando dopo l'entrata in vigore della presente modifica, ma per le quali nessun contratto è stato concluso prima di questa data, sono disciplinate dal nuovo diritto.
2
Le altre procedure sono rette dal diritto anteriore e non sono determinanti per il calcolo dei valori soglia.
b87 Disposizione transitoria della modifica del 18 novembre 2009 Il nuovo diritto è applicabile: a. alle procedure di aggiudicazione che sono indette pubblicamente dopo l'entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2009 della presente ordinanza; b. alle procedure di aggiudicazione senza bando pubblico il cui primo invito a presentare un'offerta è effettuato dopo l'entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2009 della presente ordinanza.
Art. 73
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.
85 Le mod. possono essere consultate alla RU 1996 518.
86 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 886).
87 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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Allegato 188 (art. 3 cpv. 1 e 32 lett. b) Beni
A. Beni nel campo d'applicazione della legge e del capitolo 2 della presente ordinanza Sono considerati beni che rientrano nel campo d'applicazione della legge e del capitolo 2 della presente ordinanza: a. per gli acquisti da parte di committenti militari menzionati negli accordi internazionali validi per la Svizzera: i beni menzionati nell'elenco qui appresso del materiale civile di difesa e di protezione civile;
b. per gli acquisti da parte di altri committenti: tutti i beni.
Elenco dei materiali civili per la difesa e la protezione civile Lista di classificazione doganale (NCCD)
N. di riferimento
1. Sale; zolfo; terre e pietre; gesso, calce e cementi Capitolo 25
2. Minerali metallurgici, scorie e ceneri Capitolo 26
3. Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
Capitolo 27
4. Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare e di isotopi esclusi: ex 28.09: esplosivi
ex 28.13: esplosivi ex 28.14: gas lacrimogeni ex 28.28: esplosivi ex 28.32: esplosivi ex 28.39: esplosivi ex 28.50: prodotti tossici ex 28.51: prodotti tossici ex 28.54: esplosivi Capitolo 28
88 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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Lista di classificazione doganale (NCCD)
N. di riferimento
5. Prodotti chimici organici esclusi:
ex 29.03: esplosivi ex 29.04: esplosivi ex 29.07: esplosivi ex 29.08: esplosivi ex 29.11: esplosivi ex 29.12: esplosivi ex 29.13: prodotti tossici ex 29.14: prodotti tossici ex 29.15: prodotti tossici ex 29.21: prodotti tossici ex 29.22: prodotti tossici ex 29.23: prodotti tossici ex 29.26: esplosivi ex 29.27: prodotti tossici ex 29.29: esplosivi Capitolo 29
6. Prodotti farmaceutici Capitolo 30
7. Concimi
Capitolo 31
8. Estratti concianti e tintorii; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri Capitolo 32
9. Olii essenziali resinosi, prodotti di profumeria o cosmetica Capitolo 33
10. Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparati per il bucato, preparati lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per la manutenzione, candele e prodotti affini, paste per modellare e cere per l'odontoiatria Capitolo 34
11. Sostanze albuminose; colle; enzimi Capitolo 35
12. Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili esclusi: ex 36.01: polveri
ex 36.02: esplosivi preparati ex 36.04: detonanti ex 36.08: esplosivi Capitolo 36
13. Prodotti per la fotografia e la cinematografia Capitolo 37
14. Prodotti vari delle industrie chimiche esclusi:
ex 38.19: prodotti tossici Capitolo 38
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Lista di classificazione doganale (NCCD)
N. di riferimento
15. Materie plastiche, eteri ed esteri della cellulosa e lavori di dette materie
esclusi:
ex 39.03: esplosivi Capitolo 39
16. Caucciù naturale o sintetico, fatturati per caucciù (factis) e lavori di caucciù
esclusi:
ex 40.11: pneumatici Capitolo 40
17. Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali Capitolo 43
18. Legno, carbone di legna, lavori di legno Capitolo 44
19. Sughero e lavori di sughero Capitolo 45
20. Lavori di intreccio, da stuoiaio e da panieraio Capitolo 46
21. Materie che servono a fabbricare la carta Capitolo 47
22. Carta e cartone, lavori in pasta di cellulosa, in carta e in cartone
Capitolo 48
23. Articoli di libreria e prodotti di arti grafiche Capitolo 49
24. Copricapi e parti di copricapi Capitolo 65
25. Ombrelli, ombrellini, bastoni da passeggio, fruste, frustini e loro parti Capitolo 66
26. Piume e calugine preparate ed oggetti di piume o calugine; fiori artificiali; lavori di capelli Capitolo 67
27. Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie affini
Capitolo 68
28. Prodotti ceramici Capitolo 69
29. Vetro e lavori di vetro Capitolo 70
30. Perle fini, pietre gemme e simili (preziose o fini), metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di dette materie; minuterie di fantasia Capitolo 71
31. Ferro ed acciaio Capitolo 73
32. Rame
Capitolo 74
33. Nickel
Capitolo 75
34. Alluminio
Capitolo 76
35. Magnesio, berillio (glucinio) Capitolo 77
36. Piombo
Capitolo 78
37. Zinco
Capitolo 79
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Lista di classificazione doganale (NCCD)
N. di riferimento
38. Stagno
Capitolo 80
39. Altri metalli comuni Capitolo 81
40. Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
Capitolo 82
41. Lavori diversi di metalli comuni Capitolo 83
42. Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici Capitolo 84
43. Macchine ed apparecchi elettrici ed oggetti che servono ad usi elettronici
esclusi:
ex 85.03: Pile elettriche ex 85.13: Apparecchi di telecomunicazione ex 85.15: Apparecchi di trasmissione Capitolo 85
44. Veicoli e materiale fisso per ferrovie; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione esclusi:
ex 86.02: Locomotive blindate ex 86.03: Altre locomotive ex 86.05: Vetture blindate ex 86.06: Carri-officine ex 86.07: Carri Capitolo 86
45. Vetture automobili, trattori, motocicli, velocipedi ed altri veicoli terrestri
esclusi:
ex 87.08: Carri da combattimento ed autoblinde ex 87.02: Autocarri pesanti ex 87.09: Motocicli ex 87.14: Rimorchi Capitolo 87
46. Navigazione aerea esclusi:
ex 88.02: Aeroplani Capitolo 88
47. Navigazione marittima e fluviale Capitolo 89
48. Strumenti ed apparecchi di ottica, di fotografia e di cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici esclusi:
ex 90.05: Binocoli ex 90.13: Strumenti vari, laser ex 90.14: Telemetri ex 90.28: Strumenti di misura elettrici od elettronici Capitolo 90
49. Orologeria
Capitolo 91
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Lista di classificazione doganale (NCCD)
N. di riferimento
50. Strumenti musicali; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti ed accessori di detti strumenti ed apparecchi Capitolo 92
51. Armi e munizioni esclusi:
ex 93.01: Armi bianche ex 93.02: Pistole ex 93.03: Armi da guerra ex 93.04: Armi da fuoco ex 93.05: Altre armi ex 93.07: Proiettili e munizioni Capitolo 93
52. Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili Capitolo 94 53. Materie da intagliare e da foggiare, allo stato lavorato (compresi i lavori)
Capitolo 95
54. Lavori di spazzole e pennelli, scope, piumini da cipria ed articoli da stacceria Capitolo 96
55. Lavori diversi
Capitolo 98
B. Beni nel campo d'applicazione del capitolo 3 della presente ordinanza
1
Si considerano beni nel campo di applicazione del capitolo 3 della presente ordinanza tutte i beni, indipendentemente dal committente.
2
Sono segnatamente interessati i beni acquistati da committenti militari esclusi o non menzionati nella lista dei materiali civili per la difesa e la protezione civile.
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Allegato 1a89 (art. 3 cpv. 2 e 32 lett. a n. 2) Prestazioni di servizi A. Prestazioni di servizi nel campo d'applicazione della legge e del capitolo 2 della presente ordinanza Si considerano prestazioni di servizi nel campo di applicazione della legge, rispettivamente del capitolo 2 della presente ordinanza, le prestazioni menzionate qui appresso: Classificazione centrale dei prodotti (CPC prov.) N. di riferimento.
1. Manutenzione e riparazione (manutenzione, ispezione, riparazione)
6112, 6122, 633, 886 2. Trasporto via terra compresi i trasporti di denaro e i servizi del corriere, senza il trasporto per posta o ferrovia 712 (salvo 71235), 7512, 87304 3. Trasporto di merci e trasporto di persone nell'ambito dei trasporti aerei, senza il trasporto per posta 73 (salvo 7321)
4. Trasporto di posta via terra e trasporto di posta aerea (senza trasporto per ferrovia) 71235, 7321
5. Telecomunicazioni (senza servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, servizio di radiochiamata e comunicazione via satellite) 752 (salvo 7524, 7525, 7526) 6. Prestazioni assicurative e bancarie, ad eccezione di servizi finanziari in relazione con l'emissione, la vendita, l'acquisto o il trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari nonché servizi delle banche centrali 811, 812, 814
7. Informatica e relative attività 84
8. Contabilità, gestione contabile e controllo 862
9. Ricerca di mercato e sondaggi 864
10. Consulenza aziendale e relative attività 865, 86690
11. Architettura, pianificazione urbana e paesaggistica 867
12. Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica, esperimenti tecnici e analisi di progetti edili 867
89 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
90
Ad eccezione dei servizi d'arbitrato e di conciliazione.
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Classificazione centrale dei prodotti (CPC prov.) N. di riferimento.
13. Mandato di studio (aggiudicazione di commesse identiche a più offerenti allo scopo di elaborare proposte di soluzione) 867
14. Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica, esperimenti tecnici e analisi, sempre che non riguardino progetti edili 867
15. Pubblicità
871
16. Pulizia di edifici e gestione d'immobili 874, 82201-82206
17. Edizione e stampa 88442
18. Smaltimento dei rifiuti e eliminazione delle acque luride; servizi sanitari e simili 94
B. Prestazioni di servizi nel campo d'applicazione del capitolo 3 della presente ordinanza Si considerano prestazioni di servizi nel campo di applicazione del capitolo 3 della presente ordinanza tutte le prestazioni di servizi, comprese quelle che non sono incluse nel campo di applicazione della legge né in quello del capitolo 2 della presente ordinanza (lett. A).
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Allegato 291 (art. 3 cpv. 3)
Lavori edilizi e di genio civile (prestazioni edili) Classificazione centrale dei prodotti (CPC prov.) N. di riferimento
1. Preparazione dei luoghi e dei cantieri di costruzione 511
2. Lavori edilizi
512
3. Lavori di genio civile 513
4. Montaggio e costruzione di opere prefabbricate 514
5. Lavori di aziende di costruzione specializzate 515
6. Lavori d'installazione 516
7. Lavori di ristrutturazione e finitura 517
8. Locazione o leasing di attrezzature di costruzione o demolizione, comprese le prestazioni per il personale 518
91 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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Allegato 2a92 (art. 7 cpv. 2)
Accordi di base dell'OIL Si considerano accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 della presente ordinanza i seguenti accordi: 1. Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9);
2. Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7); 3. Convenzione n. 98 del 1° luglio 1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9); 4. Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0); 5. Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5);
6. Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1); 7. Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8);
8. Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).
92 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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Allegato 3
(art. 9)
Documenti
1. Estratto del registro di commercio 2. Estratto del registro delle esecuzioni 3. Dichiarazione sul numero e sulla funzione delle persone occupate nell'azienda nei tre anni precedenti il bando
4. Dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici in vista del mandato da aggiudicare 5. Documenti di studio e attestati di capacità professionale dei collaboratori dell'azienda e/o dei quadri dirigenziali, segnatamente delle persone responsabili previste per l'esecuzione del mandato da aggiudicare 6. Dichiarazione riguardo all'obbligo di rispettare le condizioni di lavoro 7. Elenco delle prestazioni più importanti fornite negli ultimi cinque anni precedenti il bando
8. Referenze presso cui il committente può accertare l'esecuzione regolare di queste prestazioni e segnatamente procurarsi le seguenti informazioni: valore della prestazione, data e luogo della prestazione, parere (dell'allora committente) sull'esecuzione regolare e sulla conformità della prestazione alle regole riconosciute della tecnica 9. Documenti specifici per concorsi di progetti, segnatamente per quanto riguarda la formazione, la capacità e la pratica
10. Attestato sull'esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità 11. Bilanci o estratti di bilanci dell'azienda riferiti agli ultimi tre esercizi precedenti il bando
12. Dichiarazione sulla cifra d'affari globale dell'azienda riferita ai tre anni precedenti il bando
13. Dichiarazioni bancarie che garantiscono l'erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa 14. Garanzie bancarie 15. Per le persone giuridiche, ultimo rapporto dell'organo di revisione 16. Estratto del casellario giudiziale dei quadri dirigenziali e delle persone che saranno responsabili dell'esecuzione della commessa 17. Prova dell'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte
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Allegato 493 (art. 16 cpv. 1 e 5 e all. 5a) Indicazioni minime per il bando pubblico di una commessa nell'ambito della procedura libera o selettiva 1
Il bando di concorso di una commessa nella procedura libera o selettiva contiene almeno le indicazioni seguenti: 1. designazione, indirizzo, numeri di telefono e di telefax del committente; 2. indicazione del tipo di procedura: libera o selettiva; 3. a. luogo
dell'esecuzione,
b
oggetto ed entità della commessa, incluse opzioni per quantità supplementari nonché, se possibile, data probabile d'esecuzione di queste opzioni. Nel caso di commesse periodiche, oggetto ed entità e, se possibile, la data probabile dei bandi successivi per prestazioni future, c
eventuali lotti, in caso di suddivisione della commessa; 4. termine di esecuzione o di fornitura; 5. indicazione della forma giuridica di consorzi di offerenti, sempre che essa sia necessaria per l'esecuzione della commessa; 6. a. luogo e termine per la presentazione della domanda a seguito di un invito per l'inoltro dell'offerta, della domanda di qualificazione ai fini dell'iscrizione in un elenco o dell'inoltro di offerte, b. lingua o lingue delle domande o offerte; 7. nella procedura selettiva, eventuale indicazione della data a decorrere dalla quale sarà possibile ricevere l'invito a presentare l'offerta; 8. eventuali fideiussioni e garanzie richieste; 9. condizioni essenziali di finanziamento e di pagamento; 10. criteri d'idoneità; 11. ammontare degli importi da versare per la documentazione d'aggiudicazione e le relative modalità di pagamento; 12. forme ammesse dal committente: compra-vendita, leasing, locazione o nolovendita, o combinazioni fra queste;
13. indicazione in cui si precisa se il bando è conforme o meno all'Accordo GATT94;
14. criteri di aggiudicazione, nel caso in cui non vi sia una documentazione del bando;
93 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 4 dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
94
RS 0.632.231.422
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15. eventuale intenzione di condurre dialoghi (art. 26a cpv. 1) o trattative; 16. eventuale riserva di aggiudicare a trattative private la pianificazione successiva o il coordinamento ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettera l;
17.95 eventuale intenzione di suddividere la commessa in più prestazioni (lotti; art. 22 cpv. 2);
18. eventuale indicazione secondo cui sono ammesse soltanto offerte parziali e se oltre a queste ultime deve essere presentata anche un'offerta globale (art. 22 cpv. 3 e 4); 19. eventuale indicazione secondo cui il committente si riserva il diritto di aggiudicare una commessa parziale agli offerenti che hanno presentato offerte globali o il diritto di esigere che questi collaborino con terzi (art. 22 cpv. 5);
20. eventuale limitazione o esclusione di varianti o di offerte parziali (art. 22a cpv. 1).
2
Se il committente non distribuisce alcuna documentazione di bando, nel bando devono inoltre figurare tutte le indicazioni ai sensi dell'allegato 5.
95 Ora
privo
d'oggetto.
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Allegato 596 (art. 18 cpv. 1 lett. a e all. 4) Indicazioni minime per la documentazione del bando consegnata nell'ambito della procedura libera o selettiva La documentazione del bando di concorso che deve essere consegnata nell'ambito di una procedura libera o selettiva contiene almeno le indicazioni seguenti: 1. nome, indirizzo, numeri di telefono e di telefax del committente a cui devono essere inviate le offerte;
2. indirizzo a cui rivolgersi per ulteriori indicazioni; 3. lingua o lingue dell'offerta; 4. termine per la presentazione dell'offerta; 5. lasso di tempo in cui l'offerente è vincolato all'offerta; 6. l'ordine di successione e la ponderazione dei criteri d'idoneità se il committente intende limitare nella procedura selettiva il numero di persone invitate a presentare un'offerta ai sensi dell'articolo 15 capoverso 4 della legge;
7. criteri di aggiudicazione nel loro ordine di successione e con la loro ponderazione (cfr. art. 27 cpv. 1), compresi tutti gli altri elementi presi in considerazione per la valutazione delle offerte;
8. lementi di costo da considerare nella valutazione dei prezzi dell'offerta, come costi di trasporto, d'assicurazione e d'ispezione, dazi e altri tributi d'importazione;
9. valuta e condizioni di pagamento; 10. eventuali condizioni d'ammissione di offerte di altri Paesi che non sono parte all'Accordo GATT97, ma che osservano le disposizioni dell'articolo XII dell'Accordo;
11. eventuale indicazione che gli offerenti possono presentare le loro richieste anche in un'altra forma usuale nelle relazioni commerciali (art. 20 cpv. 1); 12. eventuale retribuzione, in particolare di prestazioni preliminari (art. 23 cpv.
2 e 3);
13. eventuale indicazione che i diritti della proprietà immateriale preesistenti passano integralmente o parzialmente al committente (art. 23a cpv. 2); 14. se viene condotto un dialogo: la retribuzione per la partecipazione al dialogo e per l'utilizzazione delle vie di soluzione e dei modi di procedere proposti o ulteriormente sviluppati (art. 26a cpv. 2).
96 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 4 dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
97
RS 0.632.231.422
Consiglio federale e amministrazione federale 42
172.056.11
Allegato 5a98 (art. 19a cpv. 2 lett. a) Indicazioni minime del preannuncio che determina la riduzione dei termini del bando pubblico di una commessa nella procedura aperta o selettiva Il preannuncio di un bando pubblico che determina la riduzione dei termini del bando ordinario (art. 19a cpv. 2 lett. a), deve contenere le seguenti indicazioni minime: 1. oggetto
dell'acquisto;
2. termine di presentazione della richiesta di invito all'inoltro di un'offerta o termine di presentazione delle offerte; 3. indirizzi presso i quali può essere richiesta la documentazione di aggiudicazione;
4. dichiarazione secondo la quale gli offerenti devono comunicare il loro interesse all'acquisto;
5. designazione di una persona di contatto o di un servizio di contatto del committente, dal quale possono essere ottenute indicazioni complementari;
6. possibilmente numerose altre indicazioni ai sensi dell'allegato 4, sempreché siano disponibili al momento del preannuncio.
98 Introdotto dal n. II cpv. 5 dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
Acquisti pubblici. O 43
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Allegato 699 (art. 46)
Indicazioni minime di un bando di concorso 1
Il bando di concorso deve contenere le indicazioni volte a stimolare i partecipanti interessati a richiedere un programma di concorso e a partecipare ad una selezione nella procedura selettiva o all'iscrizione nella procedura libera.
2
Il bando contiene le indicazioni minime seguenti: 1. nome, indirizzo, numeri di telefono e di telefax dell'organizzatore del concorso (committente);
2. breve descrizione dell'oggetto del concorso; 3. tipo della procedura del concorso (concorso libero o selettivo di idee, di progetti o di studio e di realizzazione);
4. per concorsi liberi: a. ammontare e modalità di pagamento della tassa d'iscrizione da versare per ottenere la documentazione del concorso (piani, modelli, ecc.), b. termine
d'iscrizione,
c. termine
di
consegna;
5. per concorsi selettivi: a. numero dei partecipanti ammessi alla procedura vera e propria di concorso,
b. criteri di idoneità, c. documenti necessari per candidarsi, d. termine d'iscrizione,
e. data probabile della decisione di partecipazione, f.
termine probabile di consegna dei lavori in concorso; 6. eventuale indicazione che riserva la partecipazione ad una particolare categoria professionale;
7. criteri di aggiudicazione; 8. nomi dei membri della giuria e dei sostituti nonché di eventuali esperti; 9. indicazione in cui si precisa se la decisione della giuria vincola il committente;
10. importo globale dei premi; 11. indicazione in cui si precisa se i partecipanti hanno diritto a un'indennità fissa;
99 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 6 dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).
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12. genere ed entità delle altre commesse o degli altri mandati di studio che dovranno essere aggiudicati conformemente al programma di concorso;
13. indirizzo al quale può essere ottenuto il programma di concorso.