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172.056.11

Ordinanza
sugli appalti pubblici

(OAPub)

del 12 febbraio 2020 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 12 capoverso 3, 22 capoverso 2, 24 capoverso 6, 45 capoverso 3, 48 capoverso 5 e 60 capoversi 1 e 2 della
legge federale del 21 giugno 20191 sugli appalti pubblici (LAPub),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1 Reciprocità

(art. 6 cpv. 2 e 3, 52 cpv. 2 LAPub)

1 L'elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l'accesso al mercato è tenuto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

2 L'elenco è pubblicato sulla piattaforma Internet per le commesse pubbliche2 gestita dalla Confederazione e dai Cantoni.

3 La SECO risponde alle domande concernenti gli impegni assunti.

2 www.simap.ch

Art. 2 Esenzione dall'assoggettamento alla LAPub

(art. 7 LAPub)

1 I mercati settoriali di cui all'allegato 1 sono esentati dall'assoggettamento alla LAPub.

2 Le proposte per l'esenzione di altri mercati settoriali devono essere presentate al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

3 Se ritiene che le condizioni per l'esenzione siano soddisfatte, il DATEC presenta al Consiglio federale una proposta di modifica dell'allegato 1.

Sezione 2: Principi generali

Art. 3 Misure contro i conflitti di interesse e la corruzione

(art. 11 lett. b LAPub)

1 I collaboratori di un committente e i terzi da esso incaricati che partecipano a una procedura di aggiudicazione sono tenuti a:

a.
rendere noti le occupazioni accessorie e i rapporti di mandato come pure le relazioni di interesse che possono generare un conflitto di interessi al momento della procedura di aggiudicazione;
b.
sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

2 Il committente informa regolarmente i collaboratori che partecipano a procedure di aggiudicazione su come prevenire efficacemente i conflitti di interesse e la corruzione.

Art. 4 Condizioni di partecipazione e criteri di idoneità

(art. 12, 26 e 27 LAPub)

1 Il committente può delegare l'esecuzione dei controlli della parità salariale segnatamente all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU). L'UFU definisce i dettagli dei controlli in una direttiva. Il committente può trasmettere all'UFU l'autodichiarazione degli offerenti relativa all'osservanza della parità salariale.

2 Il committente può esigere che siano osservati come standard internazionali importanti in materia di lavoro, oltre alle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all'allegato 6 LAPub, i principi di altre convenzioni dell'OIL, sempre che la Svizzera le abbia ratificate.

3 Per le prestazioni fornite all'estero, sono rilevanti, oltre al diritto in materia ambientale in vigore nel luogo della prestazione, le convenzioni secondo l'allegato 2.

4 Per verificare se gli offerenti adempiono le condizioni di partecipazione e i criteri di idoneità, il committente può richiedere, tenendo conto della commessa in questione, determinati documenti o prove menzionati a titolo di esempio nell'allegato 3.

Sezione 3: Procedura di aggiudicazione

Art. 5 Procedura mediante invito

(art. 20 LAPub)

Il committente invita almeno un offerente proveniente da un'altra regione linguistica della Svizzera se ciò è possibile e ragionevolmente esigibile.

Art. 6 Dialogo

(art. 24 LAPub)

1 Il committente sceglie se possibile almeno tre offerenti che invita a partecipare al dialogo.

2 Lo svolgimento del dialogo, compresi la durata, i termini, l'indennità e l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, sono stabiliti in un accordo. Il consenso all'accordo sul dialogo è una condizione necessaria per la partecipazione al dialogo.

3 Durante il dialogo, nonché dopo l'aggiudicazione, non si possono divulgare informazioni sulle soluzioni e sulle metodologie dei singoli offerenti senza aver ottenuto il loro consenso scritto.

Art. 7 Descrizione della prestazione

(art. 36 lett. b LAPub)

1 Il committente descrive con sufficiente chiarezza e completezza i requisiti della prestazione, in particolare le specifiche tecniche secondo l'articolo 30 LAPub.

2 Invece di fornire la descrizione di cui al capoverso 1, il committente può definire l'obiettivo dell'appalto pubblico.

Art. 8 Domande riguardanti la documentazione del bando

(art. 36 LAPub)

1 Nella documentazione del bando il committente può stabilire fino a quale data accetterà eventuali domande.

2 Il committente rende anonime tutte le domande riguardanti la documentazione del bando e mette le domande e le risposte contemporaneamente a disposizione di tutti gli offerenti entro pochi giorni lavorativi dalla scadenza del termine per l'inoltro delle domande.

Art. 9 Indennizzo degli offerenti

(art. 24 cpv. 3 lett. c e 36 lett. h LAPub)

1 Gli offerenti non hanno diritto a unʼindennità per la partecipazione alla procedura.

2 Se esige prestazioni preliminari che vanno oltre il dispendio usuale, il committente indica nella documentazione del bando se e in quale modo intende indennizzare la fornitura di tali prestazioni preliminari.

Art. 10 Obblighi di documentazione

(art. 37, 38, 39 cpv. 4 e 40 cpv. 1 LAPub)

1 Il committente documenta in maniera tracciabile l'apertura e la valutazione delle offerte.

2 Il verbale della rettifica delle offerte contiene almeno le seguenti informazioni:

a.
il luogo;
b.
la data;
c.
i nomi dei partecipanti;
d.
le parti dell'offerta rettificate;
e.
i risultati della rettifica.
Art. 11 Conclusione del contratto

(art. 42 LAPub)

1 Il committente conclude il contratto in forma scritta.

2 Il committente applica le proprie condizioni generali, tranne nel caso in cui il tipo di prestazione richieda l'applicazione di condizioni contrattuali particolari.

Art. 12 Riunione a conclusione della procedura

(art. 51 LAPub)

1 Su richiesta il committente organizza riunioni a conclusione della procedura con gli offerenti che non hanno ottenuto l'aggiudicazione.

2 Nelle riunioni a conclusione della procedura sono comunicati in particolare i motivi essenziali dell'eliminazione dell'offerta. Le regole di confidenzialità secondo l'articolo 51 capoverso 4 LAPub devono essere rispettate.

Sezione 4:
Procedure di concorso e relative ai mandati di studio paralleli

(art. 22 LAPub)

Art. 13 Tipi di prestazione

Le procedure di concorso e le procedure relative ai mandati di studio paralleli possono essere svolte per acquistare tutte le prestazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 LAPub.

Art. 14 Campo d'applicazione

1 Le procedure di concorso e le procedure relative ai mandati di studio paralleli permettono al committente di far elaborare soluzioni diverse, segnatamente sotto il profilo concettuale, strutturale, ecologico, economico, funzionale o tecnico.

2 Le procedure di concorso si prestano per i compiti che possono essere definiti in anticipo in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo.

3 Le procedure relative ai mandati di studio paralleli sono adatte per i compiti che, a causa della loro complessità, possono essere precisati e completati soltanto nel corso delle fasi successive della procedura.

Art. 15 Tipi di procedura

1 I concorsi e i mandati di studio paralleli devono essere indetti nel quadro di una procedura di pubblico concorso o selettiva, sempre che il valore della commessa raggiunga il valore soglia determinante secondo l'allegato 4 LAPub.

2 Se questo valore soglia non è raggiunto, il concorso o il mandato di studio può essere svolto nel quadro della procedura mediante invito.

3 Il numero dei partecipanti può essere ridotto nel corso della procedura se questa possibilità è stata indicata nel bando.

Art. 16 Gruppo di esperti indipendente

1 Il gruppo di esperti indipendente si compone di:

a.
specialisti di almeno uno dei settori determinanti per l'oggetto della prestazione messa a concorso;
b.
altre persone designate liberamente dal committente.

2 La maggioranza dei membri del gruppo di esperti deve essere composta di specialisti.

3 Almeno la metà degli specialisti deve essere indipendente dal committente.

4 Per esaminare questioni speciali, il gruppo di esperti può avvalersi in ogni momento di periti.

5 Il gruppo di esperti formula in particolare una raccomandazione all'attenzione del committente per l'aggiudicazione di una commessa successiva o per il seguito della procedura. Nella procedura di concorso decide inoltre la classificazione dei lavori in concorso formalmente corretti e l'assegnazione dei premi.

6 Il gruppo di esperti può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dai requisiti definiti nel bando o raccomandarne la successiva elaborazione (acquisto) se:

a.
tale possibilità è stata espressamente prevista nel bando; e
b.
lo decide con il quorum fissato nel bando.
Art. 17 Disposizioni particolari relative alla procedura di concorso

1 Nella procedura di concorso i lavori in concorso devono essere presentati anonimamente. I partecipanti che violano l'obbligo dell'anonimato sono esclusi dal concorso.

2 I nomi dei membri del gruppo di esperti indipendente sono resi noti nella documentazione del bando.

3 Il committente può revocare anticipatamente l'obbligo dell'anonimato se lo ha indicato nel bando.

Art. 18 Diritti derivanti da concorsi o da mandati di studio paralleli

1 Il committente stabilisce nel bando segnatamente:

a.
se il vincitore ottiene una commessa successiva;
b.
i diritti spettanti ai partecipanti (in particolare i prezzi, le indennità ed eventuali acquisti).

2 Nel bando occorre inoltre indicare l'indennità supplementare cui ha diritto l'autore del lavoro se:

a.
era prevista una commessa successiva; e
b.
è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
1.
il committente aggiudica la commessa a terzi benché il gruppo di esperti indipendente abbia raccomandato di aggiudicarla all'autore del lavoro,
2.
il committente riutilizza il lavoro con il consenso dell'autore, senza aggiudicargli una commessa successiva.
Art. 19 Istruzioni

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) emana all'attenzione dei committenti istruzioni esaustive e complementari, specifiche al settore, riguardanti le procedure di concorso e quelle relative ai mandati di studio paralleli. Emana le istruzioni su richiesta:

a.
della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) secondo l'articolo 24 dell'ordinanza del 24 ottobre 20123 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale; o
b.
della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) secondo l'articolo 27 dell'ordinanza del 5 dicembre 20084 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Sezione 5: Lingue

Art. 20 Lingua delle pubblicazioni

(art. 48 cpv. 4 e 5 LAPub)

1 In deroga all'articolo 48 capoverso 5 lettere a e b LAPub le pubblicazioni possono essere prodotte eccezionalmente in una sola lingua ufficiale della Confederazione e in un'altra lingua se si tratta:

a.
di prestazioni che devono essere fornite all'estero; o
b.
di prestazioni tecniche altamente specialistiche.

2 Se nessuna delle lingue di cui al capoverso 1 corrisponde a una lingua ufficiale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica inoltre una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC secondo l'articolo 48 capoverso 4 LAPub.

Art. 21 Lingua della documentazione del bando

(art. 47 cpv. 3 e 48 cpv. 5 LAPub)

1 Per le forniture e le prestazioni di servizi la documentazione del bando deve essere redatta in linea di principio nelle due lingue ufficiali della Confederazione in cui è stato pubblicato il bando.

2 Il committente può pubblicare la documentazione del bando in una sola lingua ufficiale della Confederazione se le reazioni a un preavviso o altri indizi fanno supporre che la pubblicazione della documentazione del bando in due lingue ufficiali non sia necessaria.

3 La documentazione del bando può inoltre essere redatta in una sola lingua ufficiale della Confederazione o, nei casi di cui all'articolo 20, in un'altra lingua se:

a.
una traduzione comporterebbe un onere supplementare considerevole; l'onere supplementare è considerevole se le spese di traduzione sono superiori al 5 per cento del valore della commessa o a 50 000 franchi; o
b.
la prestazione non deve essere fornita in diverse regioni linguistiche della Svizzera e non ha ripercussioni per diverse regioni linguistiche della Svizzera.

4 Per le prestazioni edili nonché le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse la documentazione del bando deve essere redatta almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione in Svizzera.

Art. 22 Lingua delle comunicazioni

1 Il committente accetta offerte, domande di partecipazione, richieste di iscrizione nell'elenco e domande in tedesco, francese e italiano.

2 Nei casi di cui all'articolo 20 il committente può stabilire la lingua o le lingue delle comunicazioni.

Art. 23 Lingua della procedura

(art. 35 lett. m LAPub)

1 Il committente stabilisce come lingua della procedura il tedesco, il francese o l'italiano. Nei casi di cui all'articolo 20 può scegliere un'altra lingua; anche in questi casi le sue decisioni devono essere emanate in una delle lingue ufficiali della Confederazione.

2 Per la scelta della lingua della procedura il committente tiene conto possibilmente della regione linguistica da cui ci si attende di ricevere la maggior parte delle offerte relative alla prestazione da fornire. Per le prestazioni edili nonché le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse si deve presumere di ricevere la maggior parte delle offerte nella lingua ufficiale del luogo della costruzione.

3 Salvo diverso accordo, il committente comunica con gli offerenti nella lingua della procedura. Alle domande riguardanti la documentazione del bando risponde nella lingua della procedura o nella lingua ufficiale della Confederazione in cui sono state formulate.

Sezione 6: Altre disposizioni

Art. 24 Verifica del prezzo

1 In assenza di concorrenza il committente può concordare con l'offerente un diritto d'esame per quanto concerne il calcolo del prezzo, se il valore della commessa raggiunge un milione di franchi.

2 La verifica del prezzo può essere eseguita presso l'offerente e i subappaltatori dal competente servizio di revisione interna o dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nel caso di un offerente estero o di subappaltatori esteri, il competente servizio di revisione interna o il CDF può chiedere al servizio estero competente di eseguire la verifica se è assicurata una protezione adeguata ai sensi della legge federale del 25 settembre 20205 sulla protezione dei dati.6

3 Gli offerenti e i subappaltatori che forniscono prestazioni essenziali sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dell'organo di verifica competente tutte le informazioni e tutti i documenti necessari.

4 La verifica del prezzo è basata in particolare sulla contabilità finanziaria e gestionale dell'offerente o del subappaltatore nonché sul calcolo preventivo o retrospettivo del prezzo del contratto fondato su tale contabilità. Il calcolo indica i prezzi di costo, presentati nella forma in uso nel settore, i supplementi di rischio e l'utile.

5 Se dalla verifica risulta un prezzo troppo alto, il committente dispone il rimborso della differenza o una futura riduzione del prezzo, sempre che il contratto non preveda disposizioni contrarie al riguardo. La verifica non può comportare un aumento del prezzo.

5 RS 235.1

6 Nuovo test del per. Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 21 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 25 Esclusione e sanzioni

(art. 44 e 45 LAPub)

1 La CA tiene un elenco degli offerenti e dei subappaltatori esclusi da future commesse secondo l'articolo 45 capoverso 3 LAPub.

2 Ogni esclusione comunicata figura nell'elenco con le seguenti indicazioni:

a.
la data in cui è avvenuta la comunicazione dell'esclusione;
b.
il nome del committente che ha effettuato tale comunicazione;
c.
il nome (la ragione sociale) e l'indirizzo dell'offerente o del subappaltatore;
d.
il motivo dell'esclusione;
e.
la durata dell'esclusione.

3 Questi dati sono resi noti su richiesta:

a.
a un committente o a un servizio di aggiudicazione a lui subordinato;
b.
all'offerente o al subappaltatore interessato.

4 Gli offerenti e i subappaltatori che sono iscritti nell'elenco di cui al capoverso 1 o in un elenco di persone sanzionate di un istituto finanziario multilaterale possono essere esclusi dalla procedura di aggiudicazione o può essere revocata loro l'aggiudicazione conformemente all'articolo 44 LAPub.

5 La CA rende noti i dati che figurano nell'elenco all'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp), nel rispetto del principio di finalità.

6 Il DFF disciplina in un'ordinanza le condizioni tecniche e organizzative dell'accesso all'elenco nonché la procedura per correggere eventuali errori di iscrizione.

Art. 27 Pubblicazione degli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi

1 Almeno una volta all'anno il committente pubblica, in forma elettronica, le commesse pubbliche soggette alla LAPub, d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi.

2 Devono essere pubblicati in particolare:

a.
il nome e l'indirizzo dell'offerente scelto;
b.
l'oggetto della commessa;
c.
il valore della commessa;
d.
il tipo di procedura applicata;
e.
la data di inizio del contratto o il periodo di esecuzione del contratto.
Art. 29 Costi e indennizzo della Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni

(art. 59 LAPub)

1 La SECO assume le spese di segreteria della Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC).

2 La SECO assume le spese dei periti esterni della CAPCC, a condizione che i Cantoni partecipino alle spese in misura adeguata.

3 I Dipartimenti assumono le spese d'istruzione cagionate dal committente che è a loro aggregato sotto il profilo organizzativo.

4 I rappresentanti della Confederazione in seno alla CAPCC non hanno diritto a un'indennità.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 30 Esecuzione e sorveglianza

1 Il DFF esegue la presente ordinanza.

2 Gli organi di controllo interni dei committenti sorvegliano l'osservanza della presente ordinanza.

Art. 31 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1 Sono abrogate:

1.
l'ordinanza dell'11 dicembre 19958 sugli acquisti pubblici;
2.
l'ordinanza del DATEC del 18 luglio 20029 sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici.

2 ...10

8 [RU 1996 518, 1997 2432 2779 all. n. II 5, 2002 886 1759, 2006 1667 5613 art. 30 cpv. 2 n. 1, 2009 6149, 2010 3175 all. 3 n. 2, 2015 775, 2017 5161 all. 2 n. II 3]

9 [RU 2002 2663, 2006 4777, 2007 4519]

10 Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 691.

Allegato 1

(art. 2 cpv. 1)

Mercati settoriali ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LAPub esentati dall'assoggettamento alla LAPub secondo l'articolo 7 LAPub

1.
Telecomunicazioni sul territorio della Svizzera:
1.1
settore parziale della comunicazione su rete fissa
1.2
settore parziale della comunicazione su rete mobile
1.3
settore parziale dell'accesso a Internet
1.4
settore parziale della trasmissione dei dati
2.
Traffico ferroviario sul territorio della Svizzera:
2.1
settore parziale del trasporto merci su binari a scartamento normale

Allegato 2

(art. 4 cpv. 3)

Convenzioni rilevanti in materia di protezione dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali

1.
Convenzione di Vienna del 22 marzo 198511 per la protezione dello strato d'ozono e Protocollo di Montreal del 16 settembre 198712 sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono concluso nell'ambito della Convenzione
2.
Convenzione di Basilea del 22 marzo 198913 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione
3.
Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 200114 sugli inquinanti organici persistenti
4.
Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 199815 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale
5.
Convenzione del 5 giugno 199216 sulla diversità biologica
6.
Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 199217 sui cambiamenti climatici
7.
Convenzione del 3 marzo 197318 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione
8.
Convenzione del 13 novembre 197919 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza e gli otto protocolli ratificati dalla Svizzera nell'ambito della Convenzione

Allegato 320

20 Aggiornato dall'all. 10 n. II 6 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

(art. 4 cpv. 4)

Prova dell'adempimento delle condizioni di partecipazione e dei criteri di idoneità

A prova dell'adempimento delle condizioni di partecipazione e dei criteri di idoneità il committente può esigere in particolare i documenti secondo il presente elenco.

1.
Dichiarazione o prova riguardo all'osservanza:
a.
delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro,
b.
della parità salariale tra donna e uomo,
c.
del diritto in materia ambientale,
d.
delle norme di comportamento per prevenire la corruzione;
2.
prova dell'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte;
3.
estratto del registro di commercio;
4.
estratto del registro delle esecuzioni;
5.
bilanci o estratti di bilanci dell'offerente riferiti agli ultimi tre esercizi precedenti il bando;
6.
dichiarazione sulla cifra d'affari globale dell'offerente riferita ai tre anni precedenti il bando;
7.
per le persone giuridiche, ultimo rapporto dell'organo di revisione;
8.
garanzie bancarie;
9.
dichiarazioni bancarie che garantiscono l'erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa;
10.
attestato sull'esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità;
11.
elenco delle prestazioni più importanti fornite negli ultimi cinque anni precedenti il bando;
12.
referenze che permettono al committente di accertare l'esecuzione regolare delle prestazioni da parte dell'offerente e segnatamente di procurarsi le seguenti informazioni: valore della prestazione, data e luogo della prestazione, parere dell'allora committente sull'esecuzione regolare e sulla conformità della prestazione alle regole riconosciute della tecnica;
13.
documenti specifici per concorsi di progettazione, segnatamente per quanto riguarda la formazione, la capacità e l'esperienza dell'offerente;
14.
dichiarazione sul numero e sulla funzione delle persone occupate dall'offerente nei tre anni precedenti il bando;
15.
dichiarazione riguardante le risorse di personale e i mezzi tecnici che possono essere impiegati in vista dell'esecuzione della commessa da aggiudicare;
16.
titoli di studio e attestati di capacità professionale dei collaboratori o dei quadri dirigenziali dell'offerente, segnatamente delle persone cui si prevede di affidare la responsabilità dell'esecuzione della commessa da aggiudicare;
17.
estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA dei quadri dirigenziali e delle persone cui si prevede di affidare la responsabilità dell'esecuzione della commessa messa a concorso.