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510.51

Ordinanza
concernente la procedura di approvazione dei piani
per costruzioni e impianti militari

(Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni
militari, OAPCM)

del 13 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 126-130 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),2

ordina:

1 RS 510.10

2 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza regola la procedura di approvazione dei piani in materia di costruzioni e di impianti edificati, modificati o destinati a un'altra utilizzazione per ragioni prevalentemente militari.

2 Si tratta segnatamente di costruzioni e di impianti che:

a.
servono direttamente all'impiego o alla condotta del combattimento dell'esercito;
b.
consentono di preparare, realizzare e sostenere l'impiego o la condotta del combattimento dell'esercito, ossia tutte le costruzioni e tutti gli impianti gestiti segnatamente ai fini del sostegno, del servizio sanitario, delle trasmissioni, del servizio dei trasporti e del servizio territoriale dell'esercito;
c.
servono all'istruzione militare;
d.
sono direttamente necessari all'esercizio normale e conforme alla legge delle costruzioni e degli impianti secondo le lettere a-c.
Art. 23 Autorità competente per l'approvazione dei piani

La Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è competente per lo svolgimento della procedura di approvazione dei piani militari.

3 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Art. 3 Generi di procedura e diritto applicabile

1 Di regola è applicabile la procedura ordinaria di approvazione dei piani.4

2 La procedura semplificata di approvazione dei piani si applica ai casi previsti dall'articolo 128 capoversi 1 e 2 LM.

3 Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le prescrizioni della legge del 20 giugno 19305 sull'espropriazione (LEspr).6

4 Nella misura in cui l'utilizzazione civile sottostà alla procedura di approvazione dei piani militare, sono applicabili le disposizioni materiali del diritto di pianificazione del territorio, segnatamente gli articoli 22 e 24 della legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio.

4 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

5 RS 711

6 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

7 RS 700

Art. 4 Protezione di impianti militari

1 La procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 128a LM) è applicabile per analogia, fatte salve le prescrizioni concernenti la tutela del segreto. I Cantoni, i Comuni e i terzi sono consultati soltanto se necessario.

2 L'autorità di approvazione dei piani può stabilire oneri e condizioni.

Art. 5 Progetti non soggetti ad approvazione

1 Sempre che non sia toccato alcun interesse degno di protezione dell'assetto del territorio, dell'ambiente o di terzi, non necessitano dell'approvazione:

a.
i normali lavori di manutenzione di costruzioni e impianti;
b.
se di poca entità, le modifiche o i cambiamenti di destinazione;
c.
i piccoli impianti accessori;
d.
le costruzioni mobiliari fino a una durata di 18 mesi.

2 In casi dubbi, la decisione spetta all'autorità di approvazione dei piani.

Art. 6 Piano settoriale Militare

1 Il DDPS assicura la pianificazione e la coordinazione di massima di progetti militari che incidono considerevolmente sull'assetto del territorio e sull'ambiente mediante il piano settoriale Militare. Sono eccettuati i progetti cui è applicabile la legge federale del 23 giugno 19508 concernente la protezione delle opere militari.

2 L'inserimento di un progetto nella categoria "dati acquisiti" del piano settoriale Militare deve avere luogo, di principio, prima di presentare la domanda di approvazione dei piani.

3 L'approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale presuppone il suo inserimento nella categoria "dati acquisiti" del piano settoriale Militare.

4 Per i progetti di piano settoriale, per i quali contemporaneamente viene eseguito un esame dell'impatto sull'ambiente, la procedura concernente il piano settoriale deve essere avviata, di principio, soltanto dopo la presentazione dei risultati dell'indagine preliminare nel senso dell'articolo 8 dell'ordinanza del 19 ottobre 19889 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

5 L'autorità competente per l'approvazione dei piani provvede alla coordinazione della procedura concernente il piano settoriale e della procedura d'approvazione dei piani.

Capitolo 2: Procedura ordinaria di approvazione dei piani

Sezione 1: Esame preliminare

Art. 7

1 La domanda debitamente formulata dev'essere presentata tempestivamente all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Essa contiene segnatamente:

a.
una descrizione approssimativa del progetto con la giustificazione delle necessità e dell'ubicazione vincolata;
b.
un settore della carta in scala 1:25 000 con l'ubicazione del progetto;
c.
i piani di situazione allo stato attuale;
d.
studi preliminari e basi di progetto;
e.
indicazioni circa gli interessi che la costruzione e l'esercizio potrebbero eventualmente toccare;
f.
indicazioni circa le misure che s'imporrebbero per la protezione dei lavoratori.

2 In base ai documenti presentati l'autorità competente per l'approvazione dei piani decide segnatamente su:

a.
la procedura applicabile;
b.
la necessità di un esame dell'impatto sull'ambiente;
c.
la rilevanza per il piano settoriale;
d.
altri esami necessari.

3 L'autorità competente per l'approvazione dei piani può consultare altre autorità federali o ordinare il coinvolgimento tempestivo della popolazione interessata o di altre cerchie interessate.

4 Detta autorità può esigere che i documenti siano completati o rielaborati.

Sezione 2: Domanda

Art. 8 Presentazione della domanda

1 La domanda con tutta la documentazione necessaria dev'essere presentata tempestivamente all'autorità competente per l'approvazione dei piani, di regola, in tre esemplari nonché in forma elettronica.10

2 Detta autorità può esigere che i documenti siano completati o rielaborati.

10 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Art. 9 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere segnatamente le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
nome e indirizzo del proprietario del fondo, degli organi della costruzione e degli organi degli immobili, del gruppo utenti, nonché dell'autore del progetto;
b.
la descrizione dettagliata del progetto con la giustificazione delle necessità e dell'ubicazione vincolata nonché con indicazioni sul genere di costruzione e sui principali materiali di costruzione;
c.
il settore della carta 1:25 000 con l'ubicazione e le coordinate del progetto;
d.
il piano di situazione (stato attuale e stato previsto) con l'indicazione delle parcelle adiacenti;
e.
l'indicazione dei Comuni interessati e dei fondi con il numero del foglio del mastro;
f.
i piani del progetto, numerati, firmati e datati, di regola in scala 1:100;
g.
il rapporto dell'esame dell'impatto nel senso dell'ordinanza del 19 ottobre 198811 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, oppure il rapporto concernente l'impatto della costruzione e dell'esercizio sull'assetto territoriale e sull'ambiente nonché le misure previste in merito, inclusi eventuali risultati dell'esame concernenti i siti contaminati, l'inquinamento fonico, del suolo, atmosferico e delle acque, nonché l'analisi dei rischi secondo l'ordinanza del 27 febbraio 199112 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
h.
un rapporto sulle conseguenze della costruzione e dell'esercizio per i terzi nonché le pertinenti misure previste;
i.
le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
j.
la situazione circa l'urbanizzazione nonché le canalizzazioni e gli allacciamenti necessari;
k.
le caratteristiche dell'area circostante;
l.
le concezioni riguardo all'energia, alle acque di scarico e all'eliminazione dei rifiuti;
m.
le domande di dissodamento con le indicazioni secondo le direttive giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 30 novembre 199213 sulle foreste;
n.
l'inserimento nel piano settoriale Militare;
o.14
il rapporto sui risultati, nonché le proposte scritte di un'eventuale procedura di consultazione già eseguita (art. 13 cpv. 2);
p.
i regolamenti di utilizzazione necessari nell'ambito di progetti rilevanti in materia di piano settoriale.

11 RS 814.011

12 RS 814.012

13 RS 921.01

14 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Art. 10 Picchettamento e profili

1 I contorni esterni delle costruzioni del genio civile previste, le modifiche del terreno e i dissodamenti devono essere picchettati.

2 I profili di edifici devono indicare, segnatamente agli angoli, l'altezza delle facciate (punti d'intersezione con gli spigoli superiori dei puntoni) e l'inclinazione del tetto; nel caso di tetti piani, l'altezza del parapetto. L'altezza dello spigolo superiore del pavimento al pianterreno va segnalata con una traversa.

3 Le domande intese a facilitare il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate il più tardi in occasione del deposito della pertinente documentazione.

4 Il picchettamento e i profili devono essere lasciati sul posto sino al termine dell'esposizione della domanda.

Sezione 3: Deposito dei piani e procedura di partecipazione

Art. 11 Avvio della consultazione

L'autorità competente per l'approvazione dei piani invia la documentazione relativa alla domanda contemporaneamente alle autorità specializzate della Confederazione interessate, ai Cantoni e ai Comuni.

Art. 12 Deposito ufficiale dei piani

1 Il Comune deposita ufficialmente la documentazione relativa alla domanda.

2 Il deposito è annunciato dall'autorità competente per l'approvazione dei piani negli organi ufficiali del Cantone e dei Comuni, nonché nel Foglio federale. Occorre indicare esplicitamente la possibilità di partecipare durante il termine di esposizione.

3 I costi della pubblicazione sono a carico del DDPS.

Art. 13 Partecipazione della popolazione interessata

1 Durante il periodo di deposito pubblico dei piani, la popolazione interessata ha la possibilità di sottoporre proposte per scritto all'autorità competente per l'approvazione dei piani.15

2 L'autorità competente per l'approvazione dei piani può rinunciare all'esecuzione di una procedura di partecipazione, se il richiedente prova che la popolazione interessata ha potuto partecipare già prima in modo adeguato e che nel frattempo le condizioni non si sono modificate considerevolmente.

3 Nell'ambito della procedura semplificata di approvazione dei piani non ha luogo alcuna procedura di partecipazione.

15 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Art. 14 Opposizioni

1 Entro il termine di deposito pubblico dei piani può essere fatta opposizione all'autorità competente per l'approvazione dei piani.16

2 Le opposizioni devono essere presentate per scritto e devono contenere le conclusioni e la motivazione.

3 Allo scadere del termine di deposito pubblico dei piani, l'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette al Comune eventuali opposizioni e proposte ricevute dalla popolazione e impartisce al Comune un termine per la presentazione di un parere.17

16 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

17 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Art. 15 Parere dei Comuni interessati

1 Il Comune trasmette il proprio parere unitamente alle opposizioni e alle proposte ricevute al Cantone entro il termine stabilito.

2 Nel suo parere, il Comune si pronuncia sulla domanda, sulle opposizioni ricevute, nonché sulle proposte della popolazione.

3 ...18

18 Abrogato dal n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Art. 16 Parere dei Cantoni interessati

1 Nel suo parere, il Cantone si pronuncia sulla domanda, sul parere del Comune, nonché sulle opposizioni e sulle proposte ricevute dalla popolazione.

2 Esso trasmette all'autorità competente per l'approvazione dei piani, entro tre mesi dal ricevimento della documentazione relativa alla domanda, il suo parere unitamente ai documenti ricevuti dal Comune.

Art. 17 Consultazione del richiedente

L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone al richiedente i pareri e le opposizioni, nonché le proposte della popolazione e lo consulta.

Art. 18 Consultazione delle autorità specializzate della Confederazione

1 La procedura di consultazione e la procedura di eliminazione delle divergenze si fondano sugli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199719 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2 L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone alle autorità specializzate della Confederazione i pareri dei Cantoni e dei Comuni, nonché le opposizioni e le proposte della popolazione. Le autorità specializzate si esprimono in modo definitivo entro un mese.

Art. 19 Termini

1 Per motivi importanti l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare i termini di consultazione.

2 Sono fatti salvi i termini derogatori secondo l'ordinanza del 19 ottobre 198820 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

Sezione 4: Procedura d'istruzione e di conciliazione

Art. 20

1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani accerta i fatti. Essa può segnatamente ordinare ispezioni oculari.

2 Essa può convocare le parti a udienze di conciliazione. Funge da mediatore fra le stesse.

Sezione 5: Adattamento del progetto

Art. 21

1 Gli adattamenti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono essere annunciati immediatamente all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

2 In caso di adattamenti importanti, detta autorità ordina un deposito ufficiale. Per la consultazione dei Comuni, dei Cantoni e delle autorità specializzate della Confederazione interessati, possono essere stabiliti termini più brevi.

3 Gli adattamenti di poca entità devono essere comunicati alle parti in causa, sempreché ne siano interessate, il più tardi in occasione della notificazione della decisione di approvazione dei piani.

Capitolo 3: Procedura semplificata di approvazione dei piani

Art. 22

1 La procedura semplificata di approvazione dei piani si fonda sull'articolo 128 LM.

2 Gli adattamenti importanti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono essere annunciati agli interessati prima della decisione di approvazione dei piani.

Capitolo 4:21 Procedura di espropriazione

21 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Sezione 1: Procedura di espropriazione combinata

Art. 23

1 La procedura di espropriazione combinata è retta dagli articoli 28-35 LEspr22.

2 Il richiedente trasmette all'autorità competente per l'approvazione dei piani la documentazione necessaria secondo l'articolo 28 LEspr. Dopo averla esaminata, se del caso, l'autorità citata chiede di completare la documentazione.

Sezione 2: Procedura di espropriazione autonoma

Art. 26a

Se devono essere autorizzate espropriazioni senza approvazione dei piani, l'autorità competente per l'approvazione dei piani svolge la procedura di espropriazione autonoma secondo gli articoli 36-41 LEspr23.

Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima

Art. 27

Dopo il passaggio in giudicato di un'approvazione dei piani è svolta, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima secondo gli articoli 45-54 o 64-75 LEspr24.

Capitolo 5: Approvazione dei piani

Art. 29 Decisione di approvazione dei piani

1 La domanda è valutata secondo il diritto vigente al momento della decisione.

2 Se il progetto è conforme alla legislazione applicabile, l'approvazione dei piani è rilasciata sotto forma di decisione.

3 La decisione contiene segnatamente:

a.
le decisioni sulle richieste risultanti da consultazioni e opposizioni nonché eventualmente la decisione sull'impatto ambientale;
b.25
...
c.
le condizioni e gli oneri che risultano da consultazioni o udienze di conciliazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tecnici, le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'esecuzione dei lavori, le misure di protezione durante i lavori e il ripristino dei luoghi nello stato originale;
d.
le condizioni concernenti il controllo dei lavori di costruzione e l'esercizio;
e.
le indicazioni di come sono state considerate le proposte della popolazione.

4 La decisione di approvazione dei piani avviene, di regola, entro tre mesi dalla chiusura della procedura di eliminazione delle divergenze. Se questo termine non può essere rispettato, l'autorità competente per l'approvazione comunica al richiedente, con l'indicazione dei motivi, quando prenderà detta decisione.

25 Abrogata dal n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Art. 30 Notificazione

1 La decisione è notificata con invio raccomandato:

a.
al richiedente;
b.
ai Cantoni e ai Comuni interessati;
c.
agli opponenti.

2 L'autorità competente per l'approvazione dei piani comunica le sue decisioni per scritto alle autorità specializzate della Confederazione interessate.

3 Le decisioni di approvazione dei piani sono segnalate nel Foglio federale.

Art. 31 Inizio dei lavori

1 La realizzazione di un progetto soggetto all'approvazione può iniziare soltanto quando la decisione di approvazione dei piani è passata in giudicato.26

2 Con l'approvazione dei piani, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può consentire eccezioni quando:27

a.
gli interessati hanno acconsentito ad anticipare l'inizio dei lavori;
b.
le opposizioni sembrano non avere alcuna possibilità di successo e il richiedente può assicurare il ripristino nello stato originale;
c.
è dimostrata la particolare urgenza.

26 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

27 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Art. 32 Adattamenti ulteriori al progetto

Gli adattamenti ulteriori del progetto devono essere sottoposti all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Essa ordina una nuova procedura di approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti.

Art. 32a28 Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni

1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani informa il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito all'apertura di una procedura di approvazione dei piani.

2 Il committente informa entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito a modifiche delle proprie costruzioni e dei propri impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

28 Introdotto dall'all. n. 2 all'O del 21 mag. 2008 (RU 2008 2745). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 3430 Disposizione transitoria della modifica del 19 agosto 2020

Le procedure di espropriazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente modifica e ancora pendenti sono concluse conformemente al diritto previgente.

30 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).