01.01.2024 - * / In vigore
01.10.2020 - 31.12.2023
01.06.2017 - 30.09.2020
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1

Ordinanza

sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) del 20 novembre 1991 (Stato 1° giugno 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016
sull'approvvigionamento del Paese,1 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo La presente ordinanza è intesa a garantire l'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza. I provvedimenti previsti devono assicurare: a. l'approvvigionamento normale con acqua potabile il più a lungo possibile; b. la rimozione rapida delle turbative c. la messa a disposizione, in ogni momento, dell'acqua potabile necessaria alla sopravvivenza.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica ai servizi d'approvvigionamento pubblici con acqua potabile e a quelli privati d'interesse pubblico.

2

Essa si applica pure ai servizi incaricati dell'eliminazione delle acque luride, nella misura in cui la stessa possa mettere in pericolo l'approvvigionamento con acqua potabile.


Art. 3

Situazione di emergenza Per situazione di emergenza ai sensi della presente ordinanza si intende una situazione in cui il normale approvvigionamento con acqua potabile è minacciato o ristretto in modo considerevole o reso impossibile, segnatamente in seguito a catastrofi naturali, incidenti rilevanti, sabotaggi o atti bellici.

RU 1991 2517 1

Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3179).

531.32

Approvvigionamento economico 2

531.32


Art. 4

Quantità minime

1

In situazioni di emergenza, devono essere disponibili almeno le seguenti quantità di acqua potabile:

a. fino al terzo giorno, il più possibile; b. dal quarto giorno, 4 litri per persona e al giorno; per gli animali da reddito, 60 litri per unità di bestiame grosso al giorno; c. dal sesto giorno:

1. nelle economie domestiche e sul posto di lavoro, 15 litri per persona e al giorno;

2. negli ospedali e nelle case di cura, 100 litri per persona e al giorno; 3. nelle aziende che producono beni d'importanza vitale, la quantità necessaria.

2

Di norma, determinante per il calcolo della quantità d'acqua potabile necessaria globalmente è il numero normale d'abitanti nonché l'effettivo consueto del bestiame da reddito nella zona d'approvvigionamento.

Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 5

Organizzazione 1 I Cantoni provvedono ad assicurare l'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza.

2

Essi designano i Comuni che devono garantire l'approvvigionamento in una determinata zona, da soli o assieme con altri Comuni.


Art. 6

Equipaggiamento del personale I Cantoni coordinano la consegna dell'equipaggiamento di protezione atomica e chimica fornito dalla Confederazione al personale incaricato di svolgere compiti previsti dalla presente ordinanza.


Art. 7

Approntamento di depositi e acquisto di materiale 1

Se le quantità minime (art. 4) non possono essere assicurate con altri mezzi, i Cantoni provvedono alla realizzazione e all'esercizio di depositi regionali, nonché all'acquisto di materiale pesante come tubi a raccordo rapido, veicoli di trasporto, gruppi elettrogeni di emergenza e unità per il trattamento dell'acqua.

2

Il materiale pesante è immagazzinato in depositi regionali. Va protetto da influssi dannosi come pressioni, choc, vibrazioni, ricadute radioattive e aggressivi chimici e biologici.

Garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza. O 3

531.32


Art. 8

Inventario 1 I Cantoni allestiscono l'inventario degli impianti per l'approvvigionamento con acqua, delle falde freatiche e delle sorgenti che si prestano all'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza. Questi inventari contengono segnatamente indicazioni su: a. la portata e la qualità delle falde freatiche e delle sorgenti; b. le fontane a getto continuo; c. le captazioni di acqua di laghi o di fiumi; d. gli impianti di pompaggio delle acque sotterranee; e. le captazioni di emergenza di acque sotterranee e le trivellazioni di prospezione acquifera;

f. i

serbatoi;

g. gli impianti di pompaggio; h. gli arieti idraulici; i.

le reti di distribuzione.

2

I Cantoni riportano questi dati sui fogli in scala 1:25 000 della carta nazionale e li aggiornano periodicamente.

3

Essi numerano e classificano i fogli secondo le direttive dell'Ufficio federale dell'ambiente2 (Ufficio federale) e glieli trasmettono. L'Ufficio federale, a sua volta, li fa pervenire agli altri Cantoni e servizi federali interessati.


Art. 9

Analisi dell'acqua

I Cantoni provvedono affinché le analisi della qualità dell'acqua potabile possano essere intensificate a breve termine in situazioni d'emergenza.

Sezione 3:

Compiti dei detentori di impianti di approvvigionamento idrico

Art. 10

Collaborazione Per adempiere i loro compiti (art. 11 a 16), i detentori di impianti di approvvigionamento idrico situati nella medesima zona d'approvvigionamento devono collaborare fra di loro.

2

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Approvvigionamento economico 4

531.32


Art. 11

Pianificazione dei provvedimenti 1

I detentori degli impianti di approvvigionamento idrico devono elaborare un piano dei provvedimenti atti a garantire l'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni d'emergenza.

2

Il piano contiene indicazioni su: a. i possibili pericoli e danni considerati nella pianificazione; b. il tipo e l'entità dei provvedimenti; c. la successione temporale della loro esecuzione; d. la collaborazione con le autorità competenti e con l'esercito.

3

Il piano dev'essere approvato dalle autorità cantonali.

4

I piani già esistenti devono essere adeguati alle esigenze della presente ordinanza.


Art. 12

Documentazione per situazioni di emergenza 1

I detentori di impianti di approvvigionamento idrico devono elaborare una documentazione per le situazioni di emergenza. Quest'ultima contiene segnatamente, per la zona di approvvigionamento:

a. i provvedimenti immediati per rimuovere le turbative; b. le basi per il calcolo delle quantità minime necessarie (art. 4); c. le indicazioni sul materiale di riserva e di riparazione disponibile; d. l'inventario degli impianti di approvvigionamento idrico e delle falde freatiche;

e. i piani d'intervento e i capitolati d'oneri per il personale, nonché gli avvisi per la popolazione;

f.

i piani d'intervento del mutuo aiuto regionale e interregionale; g. indicazioni del Cantone sulla sorveglianza della qualità dell'acqua in situazioni d'emergenza.

2

La documentazione deve essere verificata periodicamente e, se necessario, completata.

3

La documentazione va classificata con la menzione «CONFIDENZIALE».


Art. 13

Dispensa e congedo dal servizio attivo Se un impianto di approvvigionamento con acqua potabile in situazioni d'emergenza non dispone di un effettivo sufficiente di personale esentato dal servizio, il detentore domanda le necessarie dispense e i necessari congedi dal servizio attivo nell'esercito e nella protezione civile.

Garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza. O 5

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Art. 14

Formazione del

personale

I detentori di impianti di approvvigionamento idrico devono provvedere alla formazione del personale.


Art. 15

Materiale di riserva e di riparazione 1

I detentori di impianti di approvvigionamento idrico devono procurarsi il materiale di riserva e di riparazione necessario in situazioni d'emergenza, compresi i prodotti disinfettanti.

2

Devono proteggere il materiale da influssi dannosi.


Art. 16

Provvedimenti edili, d'esercizio e organizzativi 1

I detentori d'impianti d'approvvigionamento idrico devono prendere i provvedimenti edili, d'esercizio e organizzativi necessari in situazioni d'emergenza.

2

Per assicurare le quantità minime (art. 4) provvedono segnatamente affinché: a. l'apporto d'acqua, anche in caso di guasto parziale o totale della rete di distribuzione, sia garantito ricorrendo a sorgenti, alle captazioni di soccorso, alle riserve di emergenza o a forniture dall'esterno;

b. gli impianti siano protetti dagli influssi dannosi; c. le parti elettriche degli impianti siano protette dagli impulsi elettromagnetici (IEM).

3

Inoltre provvedono affinché: a. la captazione d'acqua sia effettuata in modo quanto possibile decentralizzato e dalle sorgenti;

b. i servizi di approvvigionamento limitrofi possano essere raggruppati; c. locali d'approntamento protetti siano a disposizione del personale; d. l'accesso agli impianti sia impedito a qualsiasi persona non autorizzata.

4

I detentori verificano periodicamente l'efficienza dei provvedimenti adottati.

Sezione 4:

Compiti dei detentori degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque


Art. 17

1 I detentori di un impianto di evacuazione e depurazione delle acque devono garantire che gli impianti d'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni d'emergenza non siano messi in pericolo.

2

Per dispense e congedi per il personale, si applica per analogia l'articolo 13.

Approvvigionamento economico 6

531.32

Sezione 5: Esecuzione ed entrata in vigore

Art. 18

Esecuzione 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza.

2

D'intesa con l'Ufficio federale, fissano i termini per l'esecuzione dei provvedimenti.

3

Informano periodicamente l'Ufficio federale sullo stato dei lavori.

4

Comunicano all'Ufficio federale, al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, i nomi dei Comuni che, nelle diverse zone d'approvvigionamento, devono garantire l'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza.


Art. 19

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1992.