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15.10.2010 - 31.05.2011
15.04.2010 - 14.10.2010
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25.05.2009 - 30.09.2009
01.01.2009 - 24.05.2009
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817.021.23

Ordinanza del DFI
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale

(OAOVA)

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e nonché 95 capoverso 3 dell'ordinanza
del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

ordina:

Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza fissa i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale.

2 Essa si applica ai prodotti di cui all'allegato 1 e alle loro parti, a prescindere dal fatto che siano non trasformati, trasformati o utilizzati in una derrata alimentare composta.

3 Essa non si applica ai prodotti per i quali è provato che sono destinati:

a.
alla fabbricazione di prodotti diversi dalle derrate alimentari;
b.
alla semina o alla piantagione; oppure
c.
ad attività di ricerca e sviluppo autorizzate.
Art. 2 Definizioni

1 Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
antiparassitari:
1.
le sostanze attive utilizzate attualmente o precedentemente in prodotti fitosanitari ai sensi della legge del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici (LPChim) e i relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione, oppure
2.
le sostanze attive e relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione derivanti da biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 20053 sui biocidi (OBioc) che non sono già disciplinati in altri atti normativi;
b.
livello massimo per i residui (LMR): la concentrazione massima ammessa di un residuo di antiparassitario nei o sui prodotti;
c.
CXL: il livello massimo per i residui fissato dalla Commissione del Codex Alimentarius (Codex Maximum Residue Limit for Pesticide);
d.
tolleranza all'importazione: il livello massimo per i residui per i prodotti importati fissato nel caso in cui:
1.
per un prodotto l'utilizzo di una sostanza attiva in un prodotto fitosanitario o in un biocida non è autorizzato per motivi diversi dalla protezione della salute, oppure
2.
per un prodotto e il suo utilizzo il livello massimo per i residui applicato è stato fissato per motivi diversi dalla protezione della salute;
e.
limite di determinazione: la concentrazione di residui minima che, nell'ambito della sorveglianza di routine, è possibile quantificare e registrare con metodi convalidati secondo la buona pratica di laboratorio.

2 Per quanto la legislazione in materia di derrate alimentari non contenga disposizioni definitorie, per la presente ordinanza si applicano le definizioni della LPChim, dell'ordinanza del 18 maggio 20054 sui prodotti chimici, dell'OBioc e dell'ordinanza del 12 maggio 20105 sui prodotti fitosanitari (OPF).

Sezione 2: Determinazione e fissazione dei livelli massimi per i residui

Art. 3 Criteri e basi per la determinazione dei livelli massimi per i residui

1 L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i livelli massimi per i residui di antiparassitari. Esso consulta gli organi federali interessati.

2 Prende in considerazione in tale contesto:

a.
il potenziale di pericolo dei residui di antiparassitari per l'essere umano;
b.
l'usuale documentazione scientifica;
c.
per i prodotti fitosanitari, i principi uniformi per la valutazione e l'omologazione di prodotti fitosanitari secondo l'allegato 9 OPF6;
d.
per i biocidi, l'articolo 17 OBioc7;
e.
lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche per la valutazione tossicologica e dell'esposizione ai residui;
f.
la concentrazione tecnicamente inevitabile di un antiparassitario nella derrata alimentare in base alla buona pratica agricola o alla buona prassi di fabbricazione;
g.
l'assimilazione dell'antiparassitario sulla base delle quantità ingerite delle derrate alimentari interessate;
h.
la possibile presenza di residui di antiparassitari di origine diversa dall'impiego come prodotto fitosanitario o biocida;
i.
le interazioni cumulative o sinergiche conosciute delle sostanze attive che agiscono sugli stessi sistemi biologici del corpo umano;
j.
se è stato fissato un CXL;
k.
se secondo il regolamento (CE) n. 396/20058 è già stato fissato un livello massimo per i residui;
l.9
se, nel caso di una richiesta di tolleranze all'importazione secondo l'artico-
lo 7, in un altro Paese esiste una buona pratica in materia fitosanitaria o di biocidi applicata all'utilizzo conforme alle prescrizioni di una sostanza attiva in tale Paese;
m.
i dati della sorveglianza;
n.
altri fattori rilevanti per la fattispecie in esame.

3 I livelli massimi per i residui di antiparassitari sono fissati nell'allegato 2.

6 RS 916.161

7 RS 813.12

8 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, nella versione vincolante per l'UE.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

Art. 7 Livelli massimi per i residui per prodotti fitosanitari o biocidi non utilizzati in Svizzera

1 Su richiesta, l'USAV può fissare tolleranze all'importazione per i residui legati a impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi.12

2 La richiesta deve contenere:

a.
una panoramica sulla richiesta presentata comprendente:
1.
un riassunto,
2.
una motivazione,
3.
un indice della documentazione allegata e
4.
una copia delle condizioni di applicazione rilevanti per la fissazione dei livelli massimi per i residui nell'ambito della buona pratica fitosanitaria sugli utilizzi specifici della sostanza attiva oppure una copia delle condizioni di applicazione come biocida;
b.
un indice della letteratura scientifica pubblicata nei dieci anni precedenti la data di presentazione della richiesta in merito agli effetti sulla salute della sostanza attiva e dei relativi residui di antiparassitari; e
c.
i dati secondo gli allegati 5 e 6 OPF13, nell'ambito dei dati richiesti per la fissazione di livelli massimi per i residui di antiparassitari, oppure secondo l'articolo 14 OBioc14, compresi i dati tossicologici, i dati riguardanti i metodi analitici di routine da applicare nei laboratori di controllo e i dati relativi al metabolismo vegetale e animale.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

13 RS 916.161

14 RS 813.12

Sezione 3: Superamento di livelli massimi per i residui

Art. 8 Divieto dell'immissione sul mercato e ammissione in caso di superamento

1 I prodotti che rientrano nell'allegato 1 non possono essere immessi sul mercato se contengono residui di antiparassitari superiori ai seguenti valori:

a.
i livelli massimi per i residui fissati nell'allegato 2, inclusi i livelli massimi di residui per i prodotti trasformati o mescolati di cui all'articolo 5;
b.
0,01 mg/kg nel caso di prodotti che nell'allegato 1 hanno un codice UE e non corrispondono alla lettera a, se le sostanze attive interessate non sono elencate nell'allegato 3.

2 ...15

3 In caso di trattamento con un fumigante dopo la raccolta, in deroga al capoverso 1 è ammesso il superamento dei livelli massimi per i residui se:

a.
la combinazione di sostanza attiva e prodotto interessata è elencata nell'allegato 4;
b.
i prodotti interessati non sono destinati al consumo immediato; e
c.
è garantito che alla consegna al consumatore tali prodotti non superano più i livelli massimi per i residui fissati nell'allegato 2.

15 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

Art. 9 Divieto di trasformazione e di mescolanza

I prodotti che non rispettano i valori di residui di antiparassitari secondo l'articolo 8 capoverso 1 non devono essere né trasformati né mescolati allo stesso prodotto o ad altri a scopo di diluizione.

Sezione 4:
Adeguamento degli allegati e istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione

Art. 10 Adeguamento degli allegati

1 L'USAV adegua gli allegati 1-4 allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.

2 Può fissare disposizioni transitorie per questi adeguamenti.

Art. 11 Istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione

1 Se gli allegati 1-4 non corrispondono più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e si rendono necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute, l'USAV può impartire direttive provvisorie alle autorità cantonali di esecuzione fino a quando gli allegati non saranno modificati.

2 Le direttive sono pubblicate in Internet.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Disposizioni transitorie

Le sostanze attive autorizzate dall'Ufficio federale dell'agricoltura ai sensi dell'OPF17 e per le quali sono stati stabiliti livelli massimi di residui possono essere rilevate fino al 30 aprile 2019 in o su derrate alimentari nei livelli massimi fissati dal diritto anteriore.

Art. 13a18 Disposizioni transitorie della modifica del 12 marzo 2018

Le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della modifica del 12 marzo 2018 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2019 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

18 Introdotto dal n. I dell'O dell'USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1281).

Art. 13b19 Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020

1 Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

2 In deroga al capoverso 1, per le sostanze attive buprofezin, diflubenzuron e linuron nelle o sulle derrate alimentari si applicano sino al 31 dicembre 2020 i livelli massimi per i residui secondo il diritto anteriore.

19 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

Art. 13e22 Disposizioni transitorie della modifica del 24 novembre 2023

1 Le derrate alimentari contenenti principi attivi per i quali la modifica del 24 novembre 2023 stabilisce un livello massimo inferiore possono essere importate e fabbricate nel rispetto del livello massimo secondo il diritto anteriore fino al 1° luglio 2024 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

2 In deroga al capoverso 1, le derrate alimentari contenenti le sostanze attive clotianidina e thiamethoxan possono essere consegnate ai consumatori fino al 7 marzo 2026 nel rispetto del livello massimo secondo il diritto anteriore.

22 Introdotto dal n. I dell'O dell'USAV del 24 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 789).

Allegato 123

23 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

1 Nota esplicativa

Si applica la lista dei prodotti di origine vegetale e animale di cui all'allegato I, parte A e parte B, del regolamento (CE) n. 396/200524. I prodotti non elencati in tale lista sono elencati nella tabella del presente allegato.

24 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2018/1049; GU L 189 del 26.07.2018, pag. 9.

2 Nota esplicativa sull'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005

Il fatto che un prodotto sia elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 non significa che si tratta di una derrata alimentare.

3 Tabella

1

2

3

4

5

Codice

Categoria, gruppo o sottogruppo

Prodotto principale del gruppo o sottogruppo

Denominazione scientifica

Parte del prodotto alla quale si applicano gli LMR

Pesci

Prodotto intero

Fegato di pesce

Uova di pesce

Crostacei

Prodotto intero

Echinodermi

Prodotto intero

Molluschi

Prodotto intero

Allegato 225

25 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2239). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell'O dell'USAV del 30 giu. 2021 (RU 2021 423), dal n. II cpv. 1 dell'O dell'USAV del 26 set. 2022 (RU 2022 563), dal n. II delle O dell'USAV del 31 mag. 2023 (RU 2023 289) e del 24 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 789).

(art. 3 cpv. 3 e 5, 8 cpv. 1 lett. a e 3 lett. c)

Livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari26

26 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/789 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 327

27 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2239), dal n. I cpv. 2 dell'O dell'USAV del 30 giu. 2021 (RU 2021 423) e dal n. II cpv. 2 dell'O dell'USAV del 26 set. 2022, in vigore dal 15 ott. 2022 (RU 2022 563).

(art. 4 e 8 cpv. 1 lett. b)

Antiparassitari a cui non si applicano livelli massimi per i residui

1 Note esplicative

Alle sostanze attive di questa tabella non si applicano livelli massimi per i residui per l'impiego in prodotti fitosanitari o biocidi.

2 Tabella

1

2

Sostanza attiva

Osservazioni

1-decanolo

Acetato di ammonio

Aceto di sidro

Aceto di vino

Acidi grassi: acido decanoico

Acidi grassi: acido eptanoico

Acidi grassi: acido laurico

Acidi grassi: acido oleico, incluso etiloleato

Acidi grassi: acido ottanoico

Acidi grassi: acido pelargonico

Acidi grassi: C7-C20

Acidi grassi: metilestere di acidi grassi

Acido acetico

Acido benzoico

Acido folico

Acido solforico argilla

Adoxophyes orana GV

Alcoli grassi / alcoli alifatici

Alluminiosilicato di sodio

Ampelomyces quisqualis

Anidride carbonica

Aureobasidium pullulans

Bacillus amyloliquefaciens, ceppo FZB24

Bacillus amyloliquefaciens susp. Planatarum strain D747

Bacillus firmus

Bacillus subtilis

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis var. aizawai

Bacillus thuringiensis var. israeliensis

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Bacillus thuringiensis var. tenebrionis

Beauveria bassiana

Beauveria brongniartii

Benoxacor

Bicarbonato di potassio

Calcare

Carbonato di calcio

Cloquintocet-mexyl

Cloridrato di trimetilammina

Coniothyrium minitans

COS-OGA

Estratto di aglio

Estratto di albero del tè

Estratto di alghe marine

Estratto di equiseto

Estratto di ortica

Estratto di quassia

Etilene

Eugenolo

Farina fossile (terra diatomacea)

Fosfato di ferro (III)

Geraniolo

Gibberellina

Glicladium catenulatum

Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus

Heptamaloxyloglucan

Ioduro di potassio

Isoxadifen-etile

Laminarina

Latte scremato (latte magro)

Maltodestrina

Mefenpir-dietile

Metarhizium anisopliae

Metil nonil chetone

Oleum foeniculi (olio di finocchio)

Oli vegetali: citronnellolo

Oli vegetali: eugenolo da essenza di garofano

Oli vegetali: olio di colza

Oli vegetali: olio essenziale di arancio

Olio di eucalipto

Olio di gaultheria

Olio di menta

Olio di menta verde

Olio di paraffina (CAS 64742-46-7)

Olio di paraffina (CAS 72623-86-0)

Olio di paraffina (CAS 8042-47-5)

Olio di paraffina (CAS 97862-82-3)

Olio di sesamo raffinato

Paecilomyces fumosoroseus

Paecilomyces lilacinus

Pareti cellulari di Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS117

Pepe

Phlebia gigantea

Photorhabdus luminescens

Pseudomonas chlororaphis

Pseudomonas sp. (DSMZ 13134)

Repellenti: farina di sangue

Repellenti: grasso di pecora

Repellenti: olio di pesce

Repellenti: tallolo

Sabbia di quarzo

Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02

Siero di latte

Silicato di alluminio (caolino)

Solfato ferrico

Solfato ferroso

Streptomyces griseoviridis

Terpenoid blend QRD 460

Timolo

Tiocianato di potassio

Triioduro di potassio

Verticillium lecanii

Vino

Virus della granulosi della capua

Virus della granulosi della carpocapsa

Xenorhabdus bovienii

Zolfo

Zucchero bianco

Allegato 4

(art. 8 cpv. 3 lett. a)

Combinazioni di sostanza attiva e prodotto di cui all'articolo 11 capoverso 4 (fumiganti)

1 Nota esplicativa

In questa tabella sono elencate combinazioni di sostanza attiva e prodotto per le quali i livelli massimi per i residui di cui all'allegato 2 si applicano solo al momento della consegna al consumatore.

2 Tabella

1

2

3

Sostanza attiva

Prodotto di cui all'allegato 1

Codice dell'UE

Fosfuro d'alluminio

Frutta

0100000

Ortaggi

0200000

Leguminose secche

0300000

Semi e frutti oleaginosi

0400000

Cereali

0500000

Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao

0600000

Spezie

0800000

Fosfuro di calcio

Frutta

0100000

Ortaggi

0200000

Leguminose secche

0300000

Semi e frutti oleaginosi

0400000

Cereali

0500000

Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao

0600000

Spezie

0800000

Fosfuro di magnesio

Frutta

0100000

Ortaggi

0200000

Leguminose secche

0300000

Semi e frutti oleaginosi

0400000

Cereali

0500000

Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao

0600000

Fosfina

Spezie

0800000

Frutta

0100000

Ortaggi

0200000

Leguminose secche

0300000

Semi e frutti oleaginosi

0400000

Cereali

0500000

Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao

0600000

Spezie

0800000

Fluoruro di solforile

Frutta

0100000

Cereali

0500000

Fosfuro di zinco

Frutta

0100000

Ortaggi

0200000

Leguminose secche

0300000

Semi e frutti oleaginosi

0400000

Cereali

0500000

Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao

0600000

Spezie

0800000