23.01.2023 - * / In vigore
20.06.2017 - 22.01.2023
01.01.2014 - 19.06.2017
01.01.2013 - 31.12.2013
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1

Ordinanza

sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin)1 del 19 ottobre 1977 (Stato 1° gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)2;
visto l'articolo 26 della legge federale del 22 giugno 20013 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA); visto l'articolo 30 capoverso 1 lettera c della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri,5 ordina: Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 1

Principio 1 L'accoglimento di minorenni fuori della casa dei genitori abbisogna di un'autorizzazione ai sensi della presente ordinanza e soggiace a vigilanza.

2

Indipendentemente dall'obbligo d'autorizzazione, l'accoglimento può essere vietato se le persone interessate non sono all'altezza del compito per quanto concerne l'idoneità ad educare, il carattere o la salute, oppure se le condizioni manifestamente non bastano.

3

Sono riservate:

a. le competenze dei genitori, degli organi di tutela e della giustizia penale dei minorenni;

b. le disposizioni del diritto pubblico per la protezione dei minorenni, soprattutto in merito alla lotta contro la tubercolosi.

RU 1977 1931 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

2 RS

210

3 RS

211.221.31

4 RS

142.20

5

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627).

211.222.338

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2

211.222.338


Art. 2

6 Autorità competente

1

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della vigilanza (detta qui di seguito autorità) è:

a. in materia di accoglimento in una famiglia, in istituti e a giornata, l'autorità tutoria del luogo del collocamento del minorenne.

b. ...7

2

I Cantoni possono affidare i compiti di cui al capoverso 1 lettera a ad altre autorità o uffici idonei.


Art. 3

Diritto cantonale

1

I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minorenni che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza.

2

È riservato ai Cantoni di promuovere l'affiliazione soprattutto: a. adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consulenza dei genitori affilianti, degli educatori di bambini e degli educatori negli istituti, come pure per la mediazione di buoni posti per gli affiliati nelle famiglie e negli istituti;

b. approntando modelli di contratti di affiliazione e moduli per istanze e comunicazioni, adottando direttive relative alla determinazione dei compensi e distribuendo fogli d'istruzione su i diritti e i doveri dei genitori e dei genitori affilianti.

Sezione 2. Accoglimento in una famiglia

Art. 4

Obbligo d'autorizzazione

1

Chi accoglie nella propria economia domestica per la cura e l'educazione, durante più di tre mesi o a tempo indeterminato, gratuitamente o verso compenso, un minorenne che sia ancora sottoposto all'obbligo scolastico o che non abbia ancora compiuto i quindici anni d'età, dev'esserne autorizzato dall'autorità.8 2 L'obbligo d'autorizzazione sussiste anche: a. se il collocamento del minorenne è ordinato da un'autorità; b. se l'affiliato non trascorre il fine settimana nella famiglia affiliante.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

7

Abrogata dal n. II 1 dell'all. all'O del 29 giu. 2011 sull'adozione, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3637).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

Accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione 3

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3

I Cantoni possono abrogare l'obbligo d'autorizzazione per l'accoglimento di minorenni da parte di loro congiunti.


Art. 5

Premesse generali dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l'affiliato, come pure per le condizioni d'abitazione, offrono garanzia per la cura, l'educazione e la formazione dell'affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli che vivono nella famiglia affiliante.

2

e 3 ...9


Art. 6


10

Accoglimento di affiliandi stranieri 1

Un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero può essere accolto in Svizzera presso genitori affilianti che non hanno intenzione di adottarlo, soltanto se è dato un grave motivo. 2 I genitori affilianti devono produrre una dichiarazione scritta del rappresentante legale dell'affiliando, competente secondo il diritto del Paese d'origine, sullo scopo del collocamento in Svizzera. Se tale dichiarazione non è redatta in una delle lingue ufficiali svizzere, l'autorità può esigerne la traduzione.

3

I genitori affilianti devono impegnarsi per scritto a provvedere al mantenimento dell'affiliando in Svizzera come se fosse loro figlio, indipendentemente dall'evoluzione del rapporto di affiliazione, come pure a rimborsare all'ente pubblico le spese di mantenimento dell'affiliando sopportate in loro vece.

a11
b12 Accoglimento agevolato di minorenni stranieri Le condizioni di cui all'articolo 6 non si applicano all'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero, se:13 a. i genitori sono a beneficio di un permesso di dimora o di domicilio in Svizzera;

b. egli è stato collocato per ordine o intervento di un'autorità federale.

9

Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 2002 (RU 2002 4167).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

11 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2002 (RU 2002 4167).

12

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4

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Art. 7

Indagine 1 L'autorità deve indagare sulle circostanze in maniera adeguata, soprattutto con visite in casa e, se necessario, facendo ricorso a periti.

2

...14


Art. 8

Autorizzazione 1 I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato.

2

L'autorizzazione è rilasciata loro per un affiliando determinato; la stessa può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni.

3

L'affiliato deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.15 4 L'autorizzazione rilasciata per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).16
a17 Ufficio cantonale degli stranieri 1

L'autorità trasmette all'ufficio cantonale degli stranieri l'autorizzazione per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero, con il proprio rapporto sulla famiglia affiliante.

2

L'ufficio cantonale degli stranieri decide del rilascio del visto o dell'assicurazione del permesso di dimora per l'affiliando e comunica la decisione all'autorità.

b18 Obbligo di annuncio

I genitori affilianti devono annunciare entro dieci giorni all'autorità l'arrivo dell'affiliando.


Art. 9

Modificazione delle circostanze 1

I genitori affilianti devono comunicare immediatamente all'autorità tutte le modificazioni importanti delle circostanze, soprattutto il cambiamento d'abitazione, come pure la rescissione del rapporto di affiliazione e, se è conosciuto, il nuovo luogo di dimora del figlio.

2

Essi devono comunicare gli avvenimenti importanti anche al rappresentante legale o a chi ha provveduto al collocamento.

14

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2002 (RU 2002 4167).

15

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

16

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

17

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

18

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

Accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione 5

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Art. 10

Vigilanza 1 L'autorità designa una persona adatta che visiti la famiglia affiliante quando necessario, ma almeno una volta l'anno.

2

Il visitatore accerta che siano adempiute le premesse della continuazione del rapporto di affiliazione; egli consiglia i genitori affilianti e li aiuta a superare le difficoltà.

3

Ove sia data la garanzia che il rapporto di affiliazione sia sufficientemente sorvegliato dal rappresentante legale o da chi ha provveduto al collocamento, o che una messa in pericolo appaia esclusa per altri motivi, l'autorità può sospendere le visite.

4

L'autorità vigila affinché sia debitamente regolata la rappresentanza legale dell'affiliando.19


Art. 11

Revoca dell'autorizzazione

1

Ove deficienze o difficoltà non possano essere eliminate neppure in collaborazione con il rappresentante legale o con chi ha provveduto al collocamento e appaiano inutili altri provvedimenti, l'autorità revoca l'autorizzazione e invita il rappresentante legale o chi ha provveduto al collocamento, a collocare il figlio altrove, entro un termine ragionevole.

2

Se tale invito risulta vano, l'autorità ne informa l'autorità tutoria del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora dell'affiliato (art. 315 CC).

3

Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità ritira subito l'affiliato, informandone l'autorità tutoria, e lo colloca temporaneamente altrove.

Sezione 2a:20
a a 11j Abrogati Sezione 3. Accoglimento a giornata

Art. 12

1 Chi si offre genericamente di accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, minorenni di meno di dodici anni, deve informarne le autorità.

2

Alla vigilanza dell'autorità sono applicabili analogicamente le disposizioni sull'accoglimento in una famiglia (art. 5 e 10).

19

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

20 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2002 (RU 2002 4167). Abrogata dal n. II 1 dell'all.

all'O del 29 giu. 2011 sull'adozione, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3637).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6

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3

L'autorità vieta ai genitori affilianti a giornata, informandone il rappresentante legale, l'ulteriore accoglimento di minorenni, ove altri provvedimenti per eliminare deficienze e difficoltà siano risultati vani, oppure appaiano insufficienti sin dall'inizio.

Sezione 4. Accoglimento in istituti

Art. 13

Obbligo d'autorizzazione

1

È necessaria l'autorizzazione dell'autorità per gestire istituzioni destinate a: a. ospitare minorenni, di giorno e di notte, per l'educazione, l'assistenza, la formazione, l'osservazione o il trattamento;

b. accogliere e assistere regolarmente durante la giornata minorenni di meno di dodici anni (asili nido, ricreatori e simili).

2

Non soggiacciono ad autorizzazione: a. le istituzioni cantonali, comunali o private d'utilità pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in virtù della legislazione sociale, scolastica o sanitaria; b. le scuole speciali ammesse dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità; c. le colonie e i campi di vacanza, con riserva delle disposizioni cantonali divergenti;

d. le istituzioni designate dal diritto cantonale per minorenni che hanno adempiuto l'obbligo scolastico.

3

I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione.


Art. 14

Istanza d'autorizzazione

1

L'istanza deve contenere tutte le informazioni utili, ma almeno i dati seguenti: a. scopo, forma giuridica e base finanziaria dell'istituto; b. numero, età e genere di minorenni che possono essere accolti e, se del caso, programma d'insegnamento o cure terapeutiche offerte; c. generalità e formazione del direttore, numero e formazione dei collaboratori; d. disposizione e attrezzature dei locali per l'abitazione, l'insegnamento e il tempo libero.

2

Se l'istituto dipende da una persona giuridica, devono essere allegati gli statuti e resi noti gli organi.

3

L'autorità può richiedere documenti giustificativi e altre informazioni utili.

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Art. 15

Premesse dell'autorizzazione

1

L'autorizzazione può essere rilasciata unicamente se: a. è assicurata la cura necessaria allo sviluppo fisico e mentale dei minorenni; b. il direttore e i suoi collaboratori sono adatti, quanto a personalità, stato di salute, idoneità a educare e formazione, ad assumere il compito che li attende e se il numero dei collaboratori basta per la cura dei minorenni accolti nell'istituto; c. sono assicurati un nutrimento sano e variato e la sorveglianza medica; d. l'arredamento corrisponde alle esigenze dell'igiene dell'abitazione e dei provvedimenti antincendio; e. l'istituto ha una base economica sicura; f.

i minorenni sono convenientemente assicurati contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.

2

Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità esamina in modo adeguato, in particolare con sopralluoghi, colloqui, informandosi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se siano adempiute le premesse.


Art. 16

Autorizzazione 1 L'autorizzazione è rilasciata al direttore responsabile e, se del caso, comunicata all'organismo da cui dipende l'istituto.

2

L'autorizzazione rileva quante e quali persone possono essere accolte; essa può essere rilasciata in prova o limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni.

3

Se cambia il direttore responsabile, dev'essere richiesta una nuova autorizzazione.


Art. 17

Lista dei minorenni

1

Dev'essere tenuta una lista dei minorenni accolti nella quale figurino i dati seguenti:

a. generalità del minorenne e dei genitori; b. luogo di dimora anteriore; c. nome del rappresentante legale e di chi ha provveduto al collocamento; d. data dell'entrata e dell'uscita; e. rilievi e disposizioni mediche; f. avvenimenti particolari.

2

Per gli istituti che accolgono minorenni soltanto durante la giornata, devono figurare unicamente le generalità degli stessi e dei genitori o dei genitori affilianti.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 8

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Art. 18

Modificazione delle circostanze 1

Il direttore e, se del caso, l'organismo da cui dipende l'istituto, devono comunicare tempestivamente all'autorità previste modificazioni rilevanti dell'organizzazione, delle attrezzature o dell'attività dell'istituto, soprattutto anche l'ampliamento, il trasferimento o la chiusura dell'esercizio.

2

Inoltre devono essere comunicati tutti gli avvenimenti particolari che concernono la salute o la sicurezza dei minorenni, soprattutto malattie gravi, infortuni o decessi.

3

L'autorizzazione può essere mantenuta soltanto se è assicurato il bene dei minorenni; essa deve essere, se del caso, modificata e gravata di nuovi oneri e condizioni.


Art. 19

Vigilanza 1 Rappresentanti qualificati dell'autorità devono visitare ogni istituto quando necessario, tuttavia almeno ogni due anni.

2

Essi hanno il compito di farsi un giudizio, in ogni maniera adeguata, in particolare anche con colloqui, sullo stato di salute dei minorenni e sulle cure loro prodigate.

3

Essi vigilano affinché siano adempiute le premesse per il rilascio dell'autorizzazione e rispettati gli oneri e le condizioni.


Art. 20

Revoca dell'autorizzazione

1

Ove le deficienze non possano essere eliminate con la consulenza o procurando un'assistenza adeguata, l'autorità invita il direttore, informandone l'organismo da cui dipende l'istituto, a provvedere immediatamente alla rimozione delle medesime.

2

L'autorità può sottoporre l'istituto a vigilanza speciale ed emanare in merito prescrizioni particolari.

3

Ove tali provvedimenti risultino vani, oppure appaiano insufficienti sin dall'inizio, l'autorità revoca l'autorizzazione, prende tempestivamente le disposizioni necessarie alla chiusura dell'istituto e aiuta, se del caso, chi ha provveduto al collocamento a collocare altrove i minorenni; se vi è pericolo nel ritardo l'autorità decide la chiusura istantanea dell'istituto.

Sezione 5. Procedura

Art. 21

Inserti 1 L'autorità tiene inserti ordinati: a. sui minorenni accolti in una famiglia, con i dati seguenti: generalità dell'affiliato e dei genitori affilianti, inizio e fine del rapporto di affiliazione, esito delle visite ed eventuali provvedimenti;

b. sui genitori affilianti a giornata, con i dati seguenti: generalità degli affilianti, numero dei posti disponibili, esito delle visite ed eventuali provvedimenti;

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c. sugli istituti, con i dati seguenti: generalità del direttore e, se del caso, l'organismo da cui dipendono, numero dei minorenni, esito delle visite ed eventuali provvedimenti.

2

Il diritto cantonale può prevedere il rilevamento di altri dati.21 3

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare l'esecuzione di indagini statistiche sugli affiliati ed emanare le disposizioni necessarie; l'Ufficio federale di statistica esegue le indagini.22

Art. 22

Segreto Tutte le persone attive nella vigilanza sugli affiliati sono obbligate a serbare il segreto nei confronti di terzi.


Art. 23

Comunicazione 1 Il controllo degli abitanti nel Comune deve comunicare all'autorità i nominativi dei minorenni giunti nel Comune che non hanno ancora adempiuto l'obbligo scolastico o raggiunto il quindicesimo anno d'età e che non vivono con il loro genitori.

2

Se l'autorità viene a conoscenza del fatto che un minorenne è collocato presso una famiglia affiliante, ne informa l'autorità competente di tale luogo; ciò vale analogicamente se una famiglia affiliante ha trasferito il proprio domicilio.


Art. 24

Assistenza fra le autorità Le autorità alle quali è affidata la vigilanza sugli affiliati e le altre autorità responsabili della protezione dei minorenni si devono reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria.


Art. 25

Gratuità 1 L'autorità può riscuotere tasse in merito alla vigilanza sulle condizioni di affiliazione in una famiglia o a giornata soltanto se vi sono stati ripetuti o gravi reclami.

2

Gli esborsi supplementari dell'autorità, quali spese per lavori affidati a terzi, possono essere messi a carico dei richiedenti.23


Art. 26

Sanzioni24 1 L'autorità infligge una multa disciplinare fino a 1000 franchi a chi intenzionalmente o per negligenza viola gli obblighi risultanti dalla presente ordinanza o da una decisione presa in base alla stessa.25

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 10

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2

Se è inflitta una multa disciplinare, l'autorità può, in caso di recidiva, comminare la pena della multa per disobbedienza a decisioni delle autorità, ai sensi dell'articolo 292 del Codice penale26.27 3

Autorità o funzionari che nell'esercizio della loro attività accertano o apprendono che un'infrazione è stata commessa contro le disposizioni della presente ordinanza sono obbligati a denunziarla subito all'autorità.


Art. 27

Procedura di ricorso

1

Contro le decisioni emanate dall'autorità tutoria in applicazione della presente ordinanza, è dato ricorso all'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 420 CC).

2

Se le competenze dell'autorità sono state affidate ad altri uffici, il ricorso contro le decisioni è retto dal diritto cantonale.

Sezione 6. Disposizioni finali

Art. 28

Rapporti di affiliazione esistenti 1

Le autorizzazioni che sono state rilasciate fino al 31 dicembre 1977 in applicazione del diritto cantonale anteriore e che sono prescritte anche dalla presente ordinanza, restano in vigore; se necessario, esse devono essere adeguate entro il 31 dicembre 1978 al nuovo diritto.

2

La vigilanza è retta in ogni caso dalle disposizioni della presente ordinanza.

3

Per i rapporti di affiliazione che giusta il diritto anteriore non soggiacciono all'obbligo dell'autorizzazione e per i quali il nuovo diritto richiede però un'autorizzazione, l'istanza d'autorizzazione dev'essere inoltrata entro il 30 giugno 1978; ciò vale analogicamente per le comunicazioni prescritte dal nuovo diritto.


Art. 29

Abolizione di disposizioni cantonali 1

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le disposizioni cantonali sulla protezione dei minorenni che vivono fuori della casa dei genitori, salvo diversa disposizione del diritto federale (art. 51 tit. fin. CC).

2

Le disposizioni cantonali sull'organizzazione della protezione dei minorenni che vivono fuori della casa dei genitori restano in vigore fintanto che i Cantoni non dispongono altrimenti.


Art. 30

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978.

26 RS

311.0

27 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).