23.01.2023 - * / In vigore
20.06.2017 - 22.01.2023
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1

Ordinanza

sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin)1 del 19 ottobre 1977 (Stato 1° gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)2;
visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 20053 sugli stranieri; in esecuzione della Convenzione del 20 novembre 19894 sui diritti del fanciullo; in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 19965 sulla protezione dei minori,6 ordina: Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 1

Principi7 1 L'accoglimento di minori8 fuori della casa dei genitori abbisogna di un'autorizzazione ai sensi della presente ordinanza e soggiace a vigilanza.

2

Indipendentemente dall'obbligo d'autorizzazione, l'accoglimento può essere vietato se le persone interessate non sono all'altezza del compito per quanto concerne l'idoneità ad educare, il carattere o la salute, oppure se le condizioni manifestamente non bastano.

3

Sono riservate:

a.9 le competenze dei genitori, dell'autorità di protezione dei minori e della giustizia penale minorile;

b. le disposizioni del diritto pubblico per la protezione dei minori, soprattutto in merito alla lotta contro la tubercolosi.

RU 1977 1931 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

2 RS

210

3 RS

142.20

4 RS

0.107

5 RS

0.211.231.011 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

8

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

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Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2

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4

Non è richiesta un'autorizzazione per accudire e collocare minori nell'ambito di programmi di scambio scolastici, soggiorni alla pari e simili soggiorni fuori dalla casa dei genitori, che non sono ordinati da un'autorità.10
a11 Bene del minore

1

Nella decisione sulla concessione o la revoca di un'autorizzazione nonché nell'esercizio della vigilanza il criterio preminente di giudizio è il bene del minore.

2

L'autorità di protezione dei minori provvede affinché il minore accudito presso una famiglia affiliante o in istituto: a. venga informato, in modo adeguato alla sua età, circa i propri diritti, in particolare procedurali;

b. ottenga una persona di fiducia a cui possa rivolgersi in caso di domande o problemi;

c. partecipi, in modo adeguato alla sua età, a tutte le decisioni determinanti per la sua vita.


Art. 2

12 Autorità competente

1

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, la ricezione delle comunicazioni e l'esercizio della vigilanza (di seguito «autorità») è,

a. in caso di accoglimento in una famiglia, in un istituto o a giornata: l'autorità di protezione dei minori del luogo del collocamento del minore; b. in caso di servizi offerti nell'ambito dell'accoglimento in famiglia: un'autorità centrale cantonale designata dal Cantone in cui ha sede o domicilio il fornitore.

2

I Cantoni possono affidare i compiti di cui al capoverso 1 lettera a: a. ad altre autorità cantonali o comunali idonee, in caso di accoglimento in una famiglia o in un istituto; b. ad altre autorità o servizi cantonali o comunali idonei, in caso di accoglimento a giornata.

a13 Relazioni internazionali

1

L'autorità competente può ordinare un collocamento a tempo determinato di minore presso una famiglia o un istituto all'estero se: a. ha designato una persona di fiducia in Svizzera a cui il minore accudito all'estero può rivolgersi in caso di domande o problemi; 10 Introdotto dal n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

Accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione 3

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b. prima del collocamento, coinvolge l'autorità centrale cantonale di cui all'articolo 2 della legge federale del 21 dicembre 200714 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti e ottiene dall'autorità straniera competente in materia il consenso per il collocamento; e c. la famiglia affiliante o l'istituto all'estero dispongono di un'autorizzazione della competente autorità straniera e sono sottoposti alla sua vigilanza.

2

Se il minore è accolto da parenti o da persone prossime con domicilio all'estero designate dai suoi genitori, è possibile in singoli casi derogare alle condizioni di cui alle lettere a-c se l'autorità competente ha previamente accertato che il bene del minore non è compromesso.


Art. 3

Diritto cantonale

1

I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza.

2

È riservato ai Cantoni di promuovere l'affiliazione soprattutto: a.15 adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consulenza di genitori affilianti e degli esperti, come pure per la mediazione di buoni posti per gli affiliati nelle famiglie e negli istituti;

b. approntando modelli di contratti di affiliazione e moduli per istanze e comunicazioni, adottando direttive relative alla determinazione dei compensi e distribuendo fogli d'istruzione su i diritti e i doveri dei genitori e dei genitori affilianti.

Sezione 2. Accoglimento in una famiglia

Art. 4

16 Obbligo d'autorizzazione

1

Chi accoglie nella propria economia domestica un minore a scopo di affiliazione necessita di un'autorizzazione dell'autorità se il minore è accolto: a. per più di un mese dietro compenso; oppure b. per più di tre mesi a titolo gratuito.

2

Chi, nell'ambito di interventi in situazioni di crisi, accoglie regolarmente minori nella propria economia domestica, dietro compenso o a titolo gratuito, necessita di un'autorizzazione indipendentemente dalla durata dell'accoglimento. 3 L'obbligo d'autorizzazione sussiste anche: 14 RS

211.222.32

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4

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a. se il collocamento del minore è ordinato da un'autorità; b. se il minore non trascorre il fine settimana nella famiglia affiliante.


Art. 5

Premesse generali dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l'affiliato, come pure per le condizioni d'abitazione, offrono garanzia per la cura, l'educazione e la formazione dell'affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli che vivono nella famiglia affiliante.

2

e 3 …17


Art. 6


18

Accoglimento di affiliandi stranieri 1

Un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero può essere accolto in Svizzera presso genitori affilianti che non hanno intenzione di adottarlo, soltanto se è dato un grave motivo. 2 I genitori affilianti devono produrre una dichiarazione scritta del rappresentante legale dell'affiliando, competente secondo il diritto del Paese d'origine, sullo scopo del collocamento in Svizzera. Se tale dichiarazione non è redatta in una delle lingue ufficiali svizzere, l'autorità può esigerne la traduzione.

3

I genitori affilianti devono impegnarsi per scritto a provvedere al mantenimento dell'affiliando in Svizzera come se fosse loro figlio, indipendentemente dall'evoluzione del rapporto di affiliazione, come pure a rimborsare all'ente pubblico le spese di mantenimento dell'affiliando sopportate in loro vece.

a19
b20 Accoglimento agevolato di minori stranieri Le condizioni di cui all'articolo 6 non si applicano all'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero, se:21 a. i genitori sono a beneficio di un permesso di dimora o di domicilio in Svizzera;

b. egli è stato collocato per ordine o intervento di un'autorità federale.

17

Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

19 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

20

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

Accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione 5

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Art. 7

Indagine 1 L'autorità deve indagare sulle circostanze in maniera adeguata, soprattutto con visite in casa e, se necessario, facendo ricorso a periti.

2

…22


Art. 8

Autorizzazione 1 I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato.

2

L'autorizzazione è rilasciata loro per un affiliando determinato; la stessa può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni.

3

L'affiliato deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.23 4 L'autorizzazione rilasciata per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).24
a25 Autorità cantonale competente in materia di migrazione 1

L'autorità trasmette all'autorità cantonale competente in materia di migrazione l'autorizzazione per l'accoglimento di un minore straniero che abbia vissuto fino a quel momento all'estero, corredato del proprio rapporto sulla famiglia affiliante.

2

L'autorità cantonale competente in materia di migrazione decide se rilasciare il visto o assicurare la concessione del permesso di dimora per il minore e comunica la propria decisione all'autorità.

b26 Obbligo di annuncio

I genitori affilianti devono annunciare entro dieci giorni all'autorità l'arrivo dell'affiliando.


Art. 9

Modificazione delle circostanze 1

I genitori affilianti devono comunicare immediatamente all'autorità tutte le modificazioni importanti delle circostanze, soprattutto il cambiamento d'abitazione, come pure la rescissione del rapporto di affiliazione e, se è conosciuto, il nuovo luogo di dimora del minore.27

22

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54).

24

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

25

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

26

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6

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2

Essi devono comunicare gli avvenimenti importanti anche al rappresentante legale o a chi ha provveduto al collocamento.


Art. 10


28

Vigilanza

1

Un esperto designato dall'autorità visita la famiglia affiliante quando necessario, ma almeno una volta all'anno; redige un verbale di queste visite. 2 L'esperto accerta che siano adempiute le premesse della continuazione del rapporto di affiliazione. Consiglia i genitori affilianti in caso di necessità.

3

L'autorità vigila affinché la rappresentanza legale del minore sia debitamente disciplinata e quest'ultimo partecipi, in modo adeguato alla sua età, alle decisioni determinanti per la sua vita.


Art. 11

29 Revoca dell'autorizzazione

1

Ove deficienze o difficoltà non possano essere eliminate neppure in collaborazione con il rappresentante legale o con chi ha provveduto al collocamento e appaiano inutili altri provvedimenti, l'autorità revoca l'autorizzazione e invita il rappresentante legale o chi ha provveduto al collocamento a collocare il minore altrove, entro un termine ragionevole.

2

Se tale invito risulta vano, l'autorità ne informa l'autorità di protezione dei minori del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora del minore.

3

Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità ritira subito il minore, informandone l'autorità di protezione dei minori, e lo colloca temporaneamente altrove.

a a 11j30 Sezione 3. Accoglimento a giornata

Art. 12

1 Chi si offre genericamente di accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, minori di meno di dodici anni, deve informarne le autorità.

2

Alla vigilanza dell'autorità sono applicabili analogicamente le disposizioni sull'accoglimento in una famiglia (art. 5 e 10).

3

L'autorità vieta ai genitori affilianti a giornata, informandone il rappresentante legale, l'ulteriore accoglimento di minori, ove altri provvedimenti per eliminare defi-

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

30 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2002 (RU 2002 4167). Abrogata dal n. II 1 dell'all.

all'O del 29 giu. 2011 sull'adozione, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3637).

Accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione 7

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cienze e difficoltà siano risultati vani, oppure appaiano insufficienti sin dall'inizio.

Sezione 4. Accoglimento in istituti

Art. 13

Obbligo d'autorizzazione

1

È necessaria l'autorizzazione dell'autorità per gestire istituzioni destinate a: a. ospitare minori, di giorno e di notte, per l'educazione, l'assistenza, la formazione, l'osservazione o il trattamento;

b. accogliere e assistere regolarmente durante la giornata minori di meno di dodici anni (asili nido, ricreatori e simili).

2

Non soggiacciono ad autorizzazione: a. le istituzioni cantonali, comunali o private d'utilità pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in virtù della legislazione sociale, scolastica o sanitaria; b. …31 c. le colonie e i campi di vacanza, con riserva delle disposizioni cantonali divergenti;

d. … 32

3

I minori possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione.

4

Agli istituti che offrono servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia si applicano inoltre gli articoli 20a-20f.33


Art. 14

Istanza d'autorizzazione

1

L'istanza deve contenere tutte le informazioni utili, ma almeno i dati seguenti: a. scopo, forma giuridica e base finanziaria dell'istituto; b. numero, età e genere di minori che possono essere accolti e, se del caso, programma d'insegnamento o cure terapeutiche offerte;

c. generalità e formazione del direttore, numero e formazione dei collaboratori; d. disposizione e attrezzature dei locali per l'abitazione, l'insegnamento e il tempo libero.

2

Se l'istituto dipende da una persona giuridica, devono essere allegati gli statuti e resi noti gli organi.

3

L'autorità può richiedere documenti giustificativi e altre informazioni utili.

31 Abrogata dal n. I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

32 Abrogata dal n. I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5801).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 8

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Art. 15

Premesse dell'autorizzazione

1

L'autorizzazione può essere rilasciata unicamente se: a. è assicurata la cura necessaria allo sviluppo fisico e mentale dei minori; b. il direttore e i suoi collaboratori sono adatti, quanto a personalità, stato di salute, idoneità a educare e formazione, ad assumere il compito che li attende e se il numero dei collaboratori basta per la cura dei minori accolti nell'istituto; c. sono assicurati un nutrimento sano e variato e la sorveglianza medica; d. l'arredamento corrisponde alle esigenze dell'igiene dell'abitazione e dei provvedimenti antincendio; e. l'istituto ha una base economica sicura; f. i minori sono convenientemente assicurati contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.

2

Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità esamina in modo adeguato, in particolare con sopralluoghi, colloqui, informandosi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se siano adempiute le premesse.


Art. 16

Autorizzazione 1 L'autorizzazione è rilasciata al direttore responsabile e, se del caso, comunicata all'organismo da cui dipende l'istituto.

2

L'autorizzazione rileva quante e quali persone possono essere accolte; essa può essere rilasciata in prova o limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni.

3

Se cambia il direttore responsabile, dev'essere richiesta una nuova autorizzazione.

a34 Nuovo collocamento

1

Un istituto può procedere a un nuovo collocamento di minore presso una famiglia affiliante o un altro istituto, se: a. la famiglia affiliante o l'altro istituto dispone di un'autorizzazione e soggiace a vigilanza;

b. la persona o l'autorità che ha disposto il collocamento in istituto ha approvato il nuovo collocamento; e

c. il minore è stato reso partecipe della decisione in modo adeguato alla sua età.

2

Ai nuovi collocamenti all'estero si applica inoltre l'articolo 2a.

3

I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai collocamenti regolari durante i fine settimana e le vacanze.

34 Introdotto dal n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

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Art. 17

Lista dei minori

1

Dev'essere tenuta una lista dei minori accolti nella quale figurino i dati seguenti: a. generalità del minore35 e dei genitori; b. luogo di dimora anteriore; c. nome del rappresentante legale e di chi ha provveduto al collocamento; d. data dell'entrata e dell'uscita; e. rilievi e disposizioni mediche; f. avvenimenti particolari.

2

Per gli istituti che accolgono minori soltanto durante la giornata, devono figurare unicamente le generalità degli stessi e dei genitori o dei genitori affilianti.


Art. 18

Modificazione delle circostanze 1

Il direttore e, se del caso, l'organismo da cui dipende l'istituto, devono comunicare tempestivamente all'autorità previste modificazioni rilevanti dell'organizzazione, delle attrezzature o dell'attività dell'istituto, soprattutto anche l'ampliamento, il trasferimento o la chiusura dell'esercizio.

2

Inoltre devono essere comunicati tutti gli avvenimenti particolari che concernono la salute o la sicurezza dei minori, soprattutto malattie gravi, infortuni o decessi.

3

L'autorizzazione può essere mantenuta soltanto se è assicurato il bene dei minori; essa deve essere, se del caso, modificata e gravata di nuovi oneri e condizioni.


Art. 19

Vigilanza 1 Rappresentanti qualificati dell'autorità devono visitare ogni istituto quando necessario, tuttavia almeno ogni due anni.

2

Essi hanno il compito di farsi un giudizio, in ogni maniera adeguata, in particolare anche con colloqui, sullo stato di salute dei minori e sulle cure loro prodigate.

3

Essi vigilano affinché siano adempiute le premesse per il rilascio dell'autorizzazione e rispettati gli oneri e le condizioni.


Art. 20

Revoca dell'autorizzazione

1

Ove le deficienze non possano essere eliminate con la consulenza o procurando un'assistenza adeguata, l'autorità invita il direttore, informandone l'organismo da cui dipende l'istituto, a provvedere immediatamente alla rimozione delle medesime.

2

L'autorità può sottoporre l'istituto a vigilanza speciale ed emanare in merito prescrizioni particolari.

3

Ove tali provvedimenti risultino vani, oppure appaiano insufficienti sin dall'inizio, l'autorità revoca l'autorizzazione. Prende tempestivamente le disposizioni necessarie 35 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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alla chiusura dell'istituto e aiuta, se necessario, a collocare altrove i minori; se vi è pericolo nel ritardo decide immediatamente le misure necessarie.36 Sezione 4a:37 Offerta di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia
a Obbligo di comunicazione Soggiace all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'autorità centrale cantonale e alla sua vigilanza chiunque, dietro compenso o a titolo gratuito, offre servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia (fornitore) e in particolare: a. svolge attività di mediazione per collocare minori presso famiglie affilianti; b. segue il rapporto di affiliazione sotto l'aspetto sociopedagogico; c. offre possibilità di formazione e perfezionamento ai genitori affilianti; oppure

d. fornisce consulenze e terapie a favore degli affiliati.

b Comunicazione 1 La comunicazione dei fornitori deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

a. scopo, forma giuridica e, nel caso di persone giuridiche, statuti e organi; b. generalità e qualifiche professionali delle persone incaricate di offrire servizi;

c. estratto del casellario giudiziale delle persone preposte alla gestione e una loro dichiarazione secondo la quale le persone incaricate di offrire servizi sono sottoposte a pertinente verifica al momento dell'entrata in servizio e una volta all'anno per tutta la durata del rapporto d'impiego; d. progetto relativo ai servizi offerti; nel progetto occorre illustrare in particolare se l'organico e i mezzi finanziari sono sufficienti per offrire detti servizi;

e. indicazioni dettagliate sulle tariffe dei servizi offerti.

2

La comunicazione deve avvenire entro tre mesi dall'avvio dell'attività.

c Modificazione delle circostanze 1

I fornitori devono comunicare senza indugio e spontaneamente alle autorità cambiamenti rilevanti nell'attività, in particolare in quelle soggette all'obbligo di comunicazione.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

37 Introdotta dal n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5801).

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2

Devono essere comunicati in particolare: a. importanti cambiamenti concernenti gli statuti, l'organizzazione, l'attività e il progetto;

b. sostituzioni delle persone preposte alla gestione; c. l'ampliamento, il trasferimento o la cessazione dell'attività.

d Tenuta delle

liste

1

I fornitori tengono liste: a. delle famiglie affilianti con le quali collaborano e per le quali svolgono attività di mediazione;

b. dei minori a cui hanno procurato un posto a scopo di affiliazione.

2

Nelle liste figurano almeno i seguenti dati: a. generalità dei genitori affilianti; b. generalità del minore; c. generalità dei genitori del minore; d. data del collocamento, di un eventuale nuovo collocamento o ricollocamento nella famiglia precedente nonché della fine del collocamento presso terzi.

3

Se l'attività comprende anche i servizi di cui all'articolo 20a lettere b-d, le liste devono contenere anche le seguenti indicazioni: a. rilievi e disposizioni mediche inerenti al posto o alla situazione di affiliazione;

b. eventi

particolari;

c. decisioni determinanti per la vita degli affiliati e la loro opinione al riguardo.

4

Le liste vanno consegnate annualmente alle autorità.

5

L'autorità può richiedere ulteriori documenti e informazioni.

e Vigilanza 1 L'autorità verifica annualmente le liste dei fornitori ed eventuali ulteriori documenti richiesti. Redige un verbale dell'attività di vigilanza.

2

L'autorità valuta in modo adeguato, in particolare con sopralluoghi, colloqui e richieste di informazioni, l'attività svolta.

f Misure di vigilanza

1

Se nell'ambito della vigilanza rileva lacune nello svolgimento dell'attività che possono nuocere al bene dell'affiliato, l'autorità ordina misure atte a rimediare a tali lacune.

2

Se il fornitore non tiene conto delle prescrizioni dell'autorità nuocendo in tal modo al bene dell'affiliato, l'autorità può temporaneamente vietare l'esercizio dell'attività.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 12

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3

Questa misura si applica solo fintanto che il fornitore non possa dimostrare all'autorità che le lacune rilevate sono state colmate.

4

Se decide di vietare l'esercizio dell'attività, l'autorità informa: a. le famiglie affilianti che hanno collaborato con il fornitore; b. l'autorità di protezione del minore interessato o, se il minore non è stato collocato su decisione di un'autorità, il detentore dell'autorità parentale o della custodia parentale; e

c. le altre autorità cantonali di vigilanza.

Sezione 5. Procedura

Art. 21

Inserti 1 L'autorità tiene inserti:38 a. sui minori accolti in una famiglia, con i dati seguenti: generalità dell'affiliato e dei genitori affilianti, inizio e fine del rapporto di affiliazione, esito delle visite ed eventuali provvedimenti; b. sui genitori affilianti a giornata, con i dati seguenti: generalità degli affilianti, numero dei posti disponibili, esito delle visite ed eventuali provvedimenti;

c. sugli istituti, con i dati seguenti: generalità del direttore e, se del caso, l'organismo da cui dipendono, numero dei minori, esito delle visite ed eventuali provvedimenti;

d.39 sui fornitori di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia, con le seguenti indicazioni: generalità delle persone preposte alla gestione; generalità dei genitori affilianti con cui sussiste una collaborazione; generalità dei minori a cui è stato procurato un posto o che sono stati collocati; risultati dell'attività di sorveglianza ed eventuali misure.

2

Il diritto cantonale può prevedere il rilevamento di altri dati.40 3

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare l'esecuzione di indagini statistiche sugli affiliati ed emanare le disposizioni necessarie; l'Ufficio federale di statistica esegue le indagini.41

Art. 22

Segreto Tutte le persone attive nella vigilanza sugli affiliati sono obbligate a serbare il segreto nei confronti di terzi.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

39 Introdotta dal n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54).

41

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54).

Accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione 13

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Art. 23

Comunicazione 1 Il controllo degli abitanti del Comune comunica all'autorità l'arrivo di minori che non vivono presso i loro genitori.42 2 Se l'autorità viene a conoscenza del fatto che un minore è collocato presso una famiglia affiliante, ne informa l'autorità competente di tale luogo; ciò vale analogicamente se una famiglia affiliante ha trasferito il proprio domicilio.


Art. 24

Assistenza fra le autorità Le autorità alle quali è affidata la vigilanza sugli affiliati e le altre autorità responsabili della protezione dei minori si devono reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria.


Art. 25

Gratuità 1 L'autorità può riscuotere tasse in merito alla vigilanza sulle condizioni di affiliazione in una famiglia o a giornata soltanto se vi sono stati ripetuti o gravi reclami.

2

Gli esborsi supplementari dell'autorità, quali spese per lavori affidati a terzi, possono essere messi a carico dei richiedenti.43


Art. 26

Sanzioni44 1 L'autorità infligge una multa disciplinare fino a 1000 franchi a chi intenzionalmente o per negligenza viola gli obblighi risultanti dalla presente ordinanza o da una decisione presa in base alla stessa.45 2

Se è inflitta una multa disciplinare, l'autorità può, in caso di recidiva, comminare la pena della multa per disobbedienza a decisioni delle autorità, ai sensi dell'articolo 292 del Codice penale46.47 3

Autorità o funzionari che nell'esercizio della loro attività accertano o apprendono che un'infrazione è stata commessa contro le disposizioni della presente ordinanza sono obbligati a denunziarla subito all'autorità.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

43

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54).

46 RS

311.0

47 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 14

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Art. 27

Procedura di ricorso

1

Contro le decisioni emanate dall'autorità di protezione dei minori in applicazione della presente ordinanza è dato ricorso al giudice competente (art. 450 CC).48 2 Se le competenze dell'autorità sono state affidate ad altri uffici, il ricorso contro le decisioni è retto dal diritto cantonale.

Sezione 6. Disposizioni finali

Art. 28

Rapporti di affiliazione esistenti 1

Le autorizzazioni che sono state rilasciate fino al 31 dicembre 1977 in applicazione del diritto cantonale anteriore e che sono prescritte anche dalla presente ordinanza, restano in vigore; se necessario, esse devono essere adeguate entro il 31 dicembre 1978 al nuovo diritto.

2

La vigilanza è retta in ogni caso dalle disposizioni della presente ordinanza.

3

Per i rapporti di affiliazione che giusta il diritto anteriore non soggiacciono all'obbligo dell'autorizzazione e per i quali il nuovo diritto richiede però un'autorizzazione, l'istanza d'autorizzazione dev'essere inoltrata entro il 30 giugno 1978; ciò vale analogicamente per le comunicazioni prescritte dal nuovo diritto.


Art. 29

Abolizione di disposizioni cantonali 1

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le disposizioni cantonali sulla protezione dei minori che vivono fuori della casa dei genitori, salvo diversa disposizione del diritto federale (art. 51 tit. fin. CC).

2

Le disposizioni cantonali sull'organizzazione della protezione dei minori che vivono fuori della casa dei genitori restano in vigore fintanto che i Cantoni non dispongono altrimenti.

a49 Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 2012 1

Per i rapporti di affiliazione che secondo il diritto anteriore non soggiacciono all'obbligo d'autorizzazione e per i quali il nuovo diritto richiede invece un'autorizzazione, la domanda d'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2013.

I rapporti di affiliazione esistenti continuano a essere ammessi fino a decisione dell'autorità in merito alla domanda.

2

L'autorità di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b è istituita al 1° gennaio 2014.

3

A quel momento i fornitori di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia devono comunicare la propria attività all'autorità istituita nel Cantone in cui hanno sede o domicilio.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

49 Introdotto dal n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).

Accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione 15

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Art. 30

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 16

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