01.09.2023 - * / In vigore
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
28.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2020 - 27.01.2022
16.07.2019 - 31.12.2019
28.05.2019 - 15.07.2019
01.01.2019 - 27.05.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
26.11.2017 - 31.12.2017
01.05.2016 - 25.11.2017
01.01.2016 - 30.04.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 30.06.2015
01.07.2011 - 31.12.2012
01.10.2010 - 30.06.2011
01.01.2008 - 30.09.2010
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.08.2006 - 30.04.2007
01.09.2004 - 31.07.2006
01.01.2002 - 31.08.2004
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1

Ordinanza
sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti
(Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti, OAM)
del 17 ottobre 2001 (Stato 28 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 7 capoverso 2, 18 capoverso 3
lettera a, capoverso 5, 20 capoversi 2 e 3, 29 capoverso 2, 35 capoverso 2,
37 capoverso 3, 38 capoversi 2 e 3, 40 capoverso 2 lettera b, 41, 60 e 82
capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici
al commercio,

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina: a.

la fabbricazione di medicamenti; b.

il commercio all'ingrosso di medicamenti; c.

l'importazione, l'esportazione e il transito di medicamenti; d.

il commercio di medicamenti all'estero a partire dalla Svizzera; e.

il prelievo di sangue per trasfusioni o per la fabbricazione di medicamenti
nonché di ulteriori elementi essenziali della sicurezza delle trasfusioni nel
trattamento di sangue e di emoderivati labili.


Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a.

premiscele di medicamenti: medicamenti per uso veterinario composti di
principi attivi e di sostanze ausiliarie, destinati all'aggiunta ai foraggi medicinali, all'acqua potabile oppure alla somministrazione diretta a un gruppo
di animali;

b.

azienda: le singole parti o i gruppi di edifici o impianti, situati in una o più
sedi, le attrezzature e altri mezzi, che sono coinvolti nella fabbricazione, nei
test o nella mediazione di medicamenti; RU 2001 3399

1 RS

812.21

2 RS

946.51

812.212.1

Sostanze terapeutiche 2

812.212.1

c.

partita: una quantità omogenea e definita di materia prima, di medicamenti
o di materiale da imballaggio, ottenuta in un solo processo lavorativo o in
una serie di processi; d.

mangimi medicati: i medicamenti per uso veterinario pronti per l'uso, composti di una premiscela di medicamenti e di foraggio o di acqua potabile; e.

commercio all'ingrosso: la mediazione di medicamenti a persone che hanno
il diritto di commerciarli, prepararli, dispensarli al pubblico o utilizzarli
professionalmente;

f.

medicamenti immunologici: i medicamenti utilizzati per generare un'immunità attiva o passiva oppure per diagnosticare una condizione d'immunità, in
particolare vaccini, tossine e sieri; g.

emoderivati labili: i prodotti ottenuti direttamente oppure ricavati dopo una
o poche fasi di fabbricazione dal sangue di un donatore e che senza alcun
intervento esterno si modificano rapidamente (per esempio preparati cellulari e plasma); h.

personale sanitario: i medici, i dentisti, i veterinari e i farmacisti; i.

principi attivi farmaceutici: le sostanze o miscele alle quali è attribuito
l'effetto di un medicamento pronto per l'uso e che sono impiegate come tali; j.

sistema di garanzia della qualità chimico-farmaceutica: l'insieme di tutte le
misure previste al fine di garantire che i medicamenti dispongano della qualità necessaria all'uso previsto; k.

mediazione: l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, la conservazione,
l'immagazzinamento, l'offerta, la pubblicità, la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di medicamenti, inclusa la fornitura, senza tuttavia la
dispensazione al pubblico.

Capitolo 2: Autorizzazioni d'esercizio Sezione 1: Autorizzazione di fabbricazione

Art. 3

Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione 1 Chi richiede un'autorizzazione di fabbricazione deve dimostrare che: a.

l'azienda dispone di un efficace sistema di garanzia della qualità chimicofarmaceutica e che la direzione e il personale dei singoli settori interessati vi
partecipino attivamente; b.

ogni settore ha a disposizione un numero sufficiente di persone competenti e
formate per assolvere i rispettivi compiti, in modo da raggiungere gli obiettivi della garanzia della qualità; c.

l'azienda ha a disposizione un responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 5; d.

l'organizzazione aziendale è adatta allo scopo;

Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti 3

812.212.1

e.

l'azienda è organizzata, concepita, rinnovata e mantenuta in modo che sia
garantita la fabbricazione sicura di medicamenti e che i locali ed equipaggiamenti che possono influenzare la qualità dei medicamenti sono oggetto di
una qualifica;

f.

è disponibile un sistema di documentazione che contempli istruzioni di lavoro, descrizioni dei procedimenti e verbali in merito alle operazioni rilevanti nel quadro della fabbricazione; g.

sono convalidati i procedimenti di fabbricazione, di esame e di pulizia; h.

il controllo della qualità è indipendente dalla produzione; i.

sono rispettati gli obblighi di diligenza conformemente all'articolo 4. Per la
fabbricazione di emoderivati labili vanno inoltre rispettati gli obblighi di diligenza conformemente agli articoli 16-26.

2 I compiti delle persone con funzione direttiva devono essere fissati in capitolati
d'oneri e i loro rapporti gerarchici in organigrammi 3 L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) può precisare requisiti e dettagli tecnici.


Art. 4

Obblighi di diligenza 1 La persona che detiene un'autorizzazione secondo l'articolo 3 è responsabile dei
processi di trasformazione e delle fasi di lavoro che attua.

2 La fabbricazione di medicamenti deve avvenire secondo le norme della Buona
prassi di fabbricazione (GMP) di cui all'allegato 1.

3 Nella fabbricazione di medicamenti della medicina complementare devono essere
seguite per analogia le norme della Buona prassi di fabbricazione (GMP) e rispettate
le prescrizioni specifiche delle farmacopee riconosciute dall'Istituto nonché le particolarità dei rispettivi orientamenti terapeutici.


Art. 5

Responsabile tecnico

1 Il responsabile tecnico esercita la sorveglianza tecnica diretta sull'azienda e assicura in particolare un trattamento appropriato dei medicamenti. Risponde della qualità dei medicamenti e deve fare in modo che essi corrispondano alle specifiche valide e che siano fabbricati secondo le norme della Buona prassi di fabbricazione
(GMP). È autorizzato a emanare istruzioni nel suo campo d'attività.

2 Decide, autonomamente dalla direzione dell'azienda, in merito alla liberazione di
una partita.

3 Deve disporre delle necessarie conoscenze in materia ed essere affidabile. L'Istituto può richiedere un estratto del casellario giudiziale.

4 Egli deve in particolare adempiere i seguenti requisiti professionali: a.

per la fabbricazione di medicamenti pronti per l'uso o di prodotti intermedi
deve disporre di un diploma di farmacista e della necessaria esperienza;

Sostanze terapeutiche 4

812.212.1

b.

per la fabbricazione di emoderivati labili o di medicamenti immunologici
deve disporre di una formazione universitaria in medicina o in scienze naturali e della necessaria esperienza; c.

per la fabbricazione di principi attivi farmaceutici o di mangimi medicati deve disporre di una formazione universitaria in scienze naturali e della necessaria esperienza.

5 Se una persona può dimostrare conoscenze ed esperienze sufficienti, l'Istituto può
riconoscere anche altre formazioni professionali.
6 Sempreché l'estensione e la natura dell'azienda consentano l'esercizio di questa
attività in un rapporto di lavoro a tempo parziale, le responsabilità sono disciplinate
per scritto ed è stabilito il tempo di presenza minimo.; 7 Deve essere assicurata la supplenza del responsabile tecnico con specialisti sufficientemente qualificati.


Art. 6

Autorizzazione cantonale Chi fabbrica medicamenti secondo la formula magistralis, la formula officinalis o
una propria formula (art. 9 cpv. 2 lett. a, b, c LATer) necessita, in vece di un'autorizzazione dell'Istituto, di un'autorizzazione cantonale.

Sezione 2: Autorizzazione di importazione, di commercio all'ingrosso
e di esportazione


Art. 7

Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione 1 Chi richiede un'autorizzazione di importazione di medicamenti pronti per l'uso
deve dimostrare che:

a.

l'azienda dispone di un efficace sistema di garanzia della qualità chimicofarmaceutica e che la direzione e il personale dei singoli settori interessati vi
partecipano attivamente; b.

ogni settore ha a disposizione un numero sufficiente di persone competenti e
formate per assolvere i rispettivi compiti, in modo da raggiungere gli obiettivi della garanzia della qualità; c.

i compiti delle persone con funzione direttiva sono fissati in capitolati
d'oneri e i loro rapporti gerarchici in organigrammi; d.

l'azienda ha a disposizione un responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 10; e.

l'organizzazione aziendale è adatta allo scopo; f.

l'azienda è organizzata, concepita, rinnovata e mantenuta in modo che sia
garantita la mediazione sicura di medicamenti; g.

è disponibile un sistema di documentazione con istruzioni di lavoro, descrizioni dei procedimenti e verbali in merito alle operazioni rilevanti nel quadro della mediazione;

Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti 5

812.212.1

h.

sono rispettati gli obblighi di diligenza secondo l'articolo 9.

i.

il fabbricante del medicamento pronto per l'uso che deve essere importato
dispone di un'autorizzazione di fabbricazione di un Paese il cui sistema di
controllo della GMP è riconosciuto dalla Svizzera, oppure garantisce che il
medicamento viene fabbricato secondo le norme della Buona prassi di fabbricazione (GMP) vigenti in Svizzera; 2 Chi richiede un'autorizzazione di commercio all'ingrosso di medicamenti o di
esportazione di medicamenti pronti per l'uso deve soddisfare i presupposti giusta il
capoverso 1 lettere a-h.

3 Chi richiede un'autorizzazione di commercio all'ingrosso di medicamenti o
un'autorizzazione di importazione di medicamenti pronti per l'uso e vuole inoltre liberare sul mercato medicamenti pronti per l'uso deve inoltre assicurare che: a.

ogni partita di un medicamento, quanto a composizione, a procedimento di
fabbricazione, a specifiche e a requisiti di qualità, corrisponda all'omologazione e sia fabbricata secondo le norme della Buona prassi di fabbricazione
(GMP);

b.

la persona che libera sul mercato il medicamento possegga le qualifiche ai
sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettera a; c.

di ogni partita di un medicamento con obbligo di omologazione liberato sul
mercato sia trattenuto un campione d'analisi che consenta l'esecuzione di
almeno due analisi di liberazione complete; d.

per ogni partita sia disponibile un campione in visione; e.

siano disponibili documenti generali e specifici della partita concernenti la
fabbricazione e il controllo di un medicamento; f.

per la farmacovigilanza sia disponibile una persona che abbia le relative conoscenze tecniche e si assuma l'impegno, conformemente agli articoli 35 e
39 dell'ordinanza del 17 ottobre 20013 sui medicamenti, di notificare effetti
indesiderati dei medicamenti. Questa persona non deve obbligatoriamente
fare parte dell'impresa, ma le sue responsabilità devono in ogni caso essere
disciplinate per scritto.

4 L'Istituto può precisare requisiti e dettagli tecnici.


Art. 8

Analisi successiva

Se i medicamenti pronti per l'uso vengono fabbricati in uno Stato con il quale la
Svizzera non ha concluso alcuna convenzione sul reciproco riconoscimento dei sistemi di controllo GMP e se sussistono fondati dubbi riguardo alla sicurezza o alla
qualità delle partite da importare, l'Istituto può ordinare che ogni partita sia sottoposta in Svizzera a un'analisi successiva.

3 RS

812.212.21

Sostanze terapeutiche 6

812.212.1


Art. 9

Obblighi di diligenza 1 La persona che detiene un'autorizzazione secondo l'articolo 7 è responsabile delle
procedure di mediazione che svolge.

2 I medicamenti devono essere mediati in conformità con le norme della Buona prassi di distribuzione (GDP) di cui all'allegato 2. Esse si applicano per analogia anche
ai medicamenti della medicina veterinaria e ai medicamenti non pronti per l'uso.


Art. 10

Responsabile tecnico

1 Il responsabile tecnico esercita la sorveglianza tecnica diretta sull'azienda e assicura in particolare un trattamento appropriato dei medicamenti. Fa in modo che i
medicamenti siano mediati secondo le norme della Buona prassi di distribuzione
(GDP). È autorizzato a emanare istruzioni nel suo campo d'attività.

2 Deve disporre della formazione, delle conoscenze tecniche e dell'esperienza necessarie ed essere affidabile. L'Istituto può richiedere un estratto del casellario giudiziale.
3 Per il rilascio di un'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 3, il responsabile tecnico deve inoltre adempiere i seguenti requisiti e compiti: a.

possedere il diploma di farmacista e la necessaria esperienza per la fabbricazione di medicamenti pronti per l'uso. Se dimostra che le sue conoscenze ed
esperienze nel settore dei medicamenti sono sufficienti, l'Istituto può riconoscere anche altre formazioni; b.

vigilare affinché i medicamenti liberati sul mercato corrispondano alle specifiche in vigore e siano fabbricati secondo le norme della Buona prassi di
fabbricazione (GMP);

c.

decidere, autonomamente dalla direzione dell'azienda, in merito alla liberazione di una partita..

4 Sempreché l'estensione e la natura dell'azienda consentano l'esercizio di questa
attività in un rapporto di lavoro a tempo parziale, le responsabilità sono disciplinate
per scritto ed è stabilito il tempo di presenza minimo.

5 Deve essere assicurata la supplenza del responsabile tecnico con specialisti sufficientemente qualificati.


Art. 11

Eccezioni all'obbligo di autorizzazione I medici e i veterinari con esercizio transfrontaliero della professione nel quadro degli accordi internazionali vigenti possono importare o esportare senza autorizzazione
medicamenti pronti per l'uso in piccole quantità, sempreché sia indispensabile per
l'esercizio della loro professione.

Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti 7

812.212.1

Sezione 3: Autorizzazione di commercio all'estero

Art. 12

Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione 1 Chi richiede un'autorizzazione di commercio all'estero deve dimostrare che: a.

l'azienda dispone di un efficace sistema di garanzia della qualità chimicofarmaceutica e la direzione e il personale dei singoli settori interessati vi
partecipano attivamente; b.

l'azienda ha a disposizione un responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 14; c.

l'organizzazione aziendale è adatta allo scopo; d.

è disponibile un sistema di documentazione con istruzioni di lavoro, descrizioni dei procedimenti e verbali in merito alle operazioni rilevanti nel quadro della mediazione; e.

sono rispettati gli obblighi di diligenza secondo l'articolo 13.

2 L'Istituto può precisare requisiti e dettagli tecnici.


Art. 13

Obblighi di diligenza 1 La persona che detiene un'autorizzazione secondo l'articolo 12 è responsabile
dello svolgimento sicuro del commercio di medicamenti e della tracciabilità degli
acquisti e delle vendite di medicamenti.

2 Deve in particolare possedere una documentazione che renda conto almeno della
data, della quantità, del numero di partita e della denominazione esatta del medicamento e contenga il nome e l'indirizzo del fornitore e del destinatario.
3 Essa deve inoltrare al destinatario o al fornitore tutte le informazioni rilevanti per
la qualità e per le autorità, che le sono state comunicate da un fornitore o da un destinatario.

4 Deve in ogni caso comunicare al destinatario il produttore originale e il numero di
partita originale della merce fornita.

5 Deve tenere pronta una procedura efficace per eventuali ritiri di medicamenti dal
mercato.


Art. 14

Responsabile tecnico

1 Il responsabile tecnico esercita la sorveglianza tecnica diretta sull'azienda e garantisce in particolare lo svolgimento sicuro del commercio di medicamenti. È autorizzato a emanare istruzioni nel suo campo di attività.

2 Deve disporre della formazione, delle conoscenze tecniche e dell'esperienza necessarie ed essere affidabile. L'Istituto può richiedere un estratto del casellario giudiziale.

Sostanze terapeutiche 8

812.212.1

3 Sempreché l'estensione e la natura dell'azienda consentano l'esercizio dell'attività
in un rapporto di lavoro a tempo parziale, le responsabilità sono disciplinate per
scritto ed è stabilito il tempo di presenza minimo.

4 Deve essere assicurata la supplenza del responsabile tecnico con specialisti sufficientemente qualificati.

Sezione 4: Disposizioni particolari per il sangue e gli emoderivati

Art. 15

Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al prelievo di sangue 1 Chi richiede un'autorizzazione al prelievo di sangue per trasfusioni o per la fabbricazione di medicamenti secondo l'articolo 34 LATer deve dimostrare che a.

i presupposti dell'articolo 3 sono soddisfatti; b.

il responsabile tecnico adempie i requisiti dell'articolo 5 capoversi 1-3 e
possiede una formazione universitaria in medicina o in scienze naturali e
l'esperienza scientifica e medica necessaria per il prelievo di sangue; c.

il prelievo di sangue avviene secondo le norme della Buona prassi di fabbricazione (GMP) di cui all'allegato 1; d.

gli obblighi di diligenza qui di seguito sono rispettati.

2 L'Istituto può precisare requisiti e dettagli tecnici.


Art. 16

Emovigilanza

1 Chi detiene un'autorizzazione per attività con sangue ed emoderivati labili deve
designare una persona responsabile dell'emovigilanza.

2 La persona responsabile deve avere le relative conoscenze tecniche e si assume
l'impegno, conformemente agli articoli 35 e 39 dell'ordinanza del 17 ottobre 20014
sui medicamenti, di notificare effetti indesiderati dei medicamenti.

3 Non deve obbligatoriamente fare parte dell'impresa, ma le sue responsabilità devono in ogni caso essere disciplinate per scritto.


Art. 17

Idoneità a donare il sangue 1 L'idoneità a donare il sangue deve essere valutata da un medico diplomato con
esperienza nelle trasfusioni di sangue o da una persona formata per tale attività e subordinata alla vigilanza di un medico diplomato.

2 Prima del prelievo i donatori devono essere informati esaurientemente in merito
alla donazione di sangue e al rischio di un'infezione causata da importanti agenti
patogeni, in modo tale che rinuncino a donare il sangue qualora non possa essere
escluso ogni rischio d'infezione.

4 RS

812.212.21

Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti 9

812.212.1

3 Devono essere esclusi come donatori in particolare: a.

le persone nelle quali è stata comprovata un'infezione da HIV; b.

le persone malate di aids o che manifestano sintomi indicanti una tale malattia; c.

le persone con comportamenti a rischio quanto all'HIV; d.

i partner sessuali di tali persone; e.

le persone che presentano un rischio specifico d'infezione ai prioni; f.

le persone alle quali sono stati trapiantati espianti animali e le loro persone
di contatto giusta l'articolo 28e dell'ordinanza del 26 giugno 19965 sugli
espianti.

4 La valutazione dell'idoneità a donare il sangue si basa per il rimanente sull'allegato 3.


Art. 18

Obbligo di test

1 Di ogni prelievo di sangue deve essere esaminato un campione non miscelato per
rivelare la presenza dei virus HIV 1 e 2, del virus dell'epatite B (HBV), del virus
dell'epatite C (HCV) e del treponema pallidum.

2 Di ogni prelievo di sangue omologo utilizzato per trasfusioni o per la fabbricazione
di emoderivati labili devono essere inoltre esaminati un campione miscelato e uno
non miscelato per rivelare la presenza del virus dell'epatite C (HCV) mediante una
tecnica appropriata di amplificazione degli acidi nucleici convalidata conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

3 In occasione dei test deve essere determinato quanto segue: a.

anticorpi contro lo HIV 1 e 2 (anticorpi anti-HIV 1+2); b.

antigene di superficie del virus dell'epatite B (HBsAg); c.

anticorpi contro il virus dell'epatite C (anticorpi anti-HCV); d.

anticorpi contro il treponema pallidum; e.

alanina-amminotransferasi (ALAT).

4 Di ogni prelievo di sangue devono essere determinati il gruppo sanguigno A, B, 0
e il fattore Rhesus D.

5 In caso di plasma destinato al frazionamento, bisogna sottoporre un campione non
miscelato di ogni prelievo a un test per HIV 1 e 2, HBV e HCV. Si devono effettuare i test conformemente al capoverso 3 lettere a-c. Il capoverso 4 non vale per il
plasma che deve essere destinato al frazionamento.

6 Prima di procedere a trasfusioni di sangue o di preparati di eritrociti, occorre verificarne la compatibilità con il ricevente mediante metodi adeguati.

7 I test possono essere effettuati solamente in laboratori che detengono un'autorizzazione dell'Istituto.

5 RS

818.111.3

Sostanze terapeutiche 10

812.212.1


Art. 19

Test idonei e relativo procedimento 1 Si possono utilizzare soltanto test definiti idonei dall'Istituto per l'esame del sangue dei donatori e del plasma.

2 Se i test vengono effettuati all'estero, bisogna fornire la prova che corrispondono
allo stato della scienza e della tecnica.

3 L'Istituto può precisare requisiti e dettagli tecnici riguardo all'esecuzione dei test e
dei procedimenti relativi ai test.

4 Nell'effettuare test sul sangue o sui suoi derivati labili per trasfusioni o per la fabbricazione di medicamenti devono essere rispettate le norme della Buona prassi di
cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 26 giugno 19966 concernente i laboratori di microbiologia e sierologia.


Art. 20

Procedura in caso di esito positivo del test 1 Se un risultato di un test di screening risulta ripetutamente reattivo, il sangue prelevato non deve essere utilizzato né per la trasfusione né per la produzione di emoderivati.

2 Nel caso di una donazione di sangue per trasfusione autologa, se i test di screening
danno un risultato inizialmente reattivo ma gli ulteriori test di conferma sono negativi oppure nel caso in cui solamente i test previsti nell'articolo 18 capoverso 3 lettere d ed e differiscano dalla norma, il medico curante decide in merito alla trasfusione.


Art. 21

Comunicazione al donatore 1 L'esito positivo del test può essere comunicato al donatore solamente se è stato
confermato mediante metodi adeguati.

2 La comunicazione dell'esito positivo del test al donatore deve essere accompagnata da un'offerta di consulenza e assistenza.

3 Il donatore può chiedere che l'esito positivo del test non gli sia comunicato.


Art. 22

Caratterizzazione

1 Il sangue, i suoi derivati labili e i relativi campioni devono essere caratterizzati
conformemente alle regole della Buona prassi di fabbricazione (GMP) e della Buona
Prassi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 26 giugno 19967 concernente i laboratori di microbiologia e sierologia.

2 In caso di trasfusione autologa l'etichetta deve inoltre indicare il nome del donatore ed essere firmata da quest'ultimo immediatamente prima del prelievo.

3 Gli emoderivati destinati a trasfusione autologa devono essere separati dai prodotti
per trasfusione omologa.

6 RS

818.123.1

7 RS

818.123.1

Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti 11

812.212.1


Art. 23

Registrazione e tracciabilità 1 La persona che detiene un'autorizzazione per attività connesse al trattamento di
sangue e di emoderivati labili deve registrare tutte le operazioni significative per la
sicurezza, in particolare il prelievo, la fabbricazione e la liberazione delle partite, la
fornitura, la distruzione e il ritiro di sangue o di suoi derivati labili.

2 Essa deve assicurare che possa venire ritracciato il percorso del sangue o degli
emoderivati labili fino ai dati della persona che ha donato il sangue. A tal fine, a
ogni prelievo di sangue è attribuito un numero che consente in ogni momento di assegnare inequivocabilmente il prelievo al donatore, alla sua anamnesi, a tutti i derivati fabbricati con tale prelievo e a tutti i documenti concernenti tali derivati.

3 A ogni prelievo di sangue devono essere messi a verbale integralmente i dati seguenti: a.

data e identificazione del prelievo e del donatore; b.

indicazioni riguardo alla decisione in merito all'idoneità a donare il sangue
ed eventualmente il motivo della mancata accettazione di un donatore; c.

esiti dei test e loro interpretazione.

4 Ogni verbale deve essere firmato da una persona autorizzata.


Art. 24

Conservazione e consegna dei dati 1 Se la persona che detiene un'autorizzazione per attività con sangue ed emoderivati
labili rinuncia all'attività commerciale prima della scadenza del termine di conservazione ai sensi dell'articolo 40 LATer, i dati da conservare devono essere consegnati
all'Istituto oppure, qualora si tratti di istituti del servizio di trasfusione della Croce
Rossa Svizzera, a quest'ultimo.

2 L'Istituto o il servizio di trasfusione della Croce Rossa Svizzera distruggono i dati
una volta scaduto il termine di conservazione.


Art. 25

Provvedimenti cautelari 1 La persona che detiene un'autorizzazione per attività con sangue ed emoderivati
labili deve prendere immediatamente i provvedimenti cautelari necessari se constata
che:

a.

al momento del prelievo il donatore non soddisfaceva i criteri di idoneità; b.

i test per le malattie trasmissibili non sono stati effettuati nel modo prescritto; c.

il donatore ha presentato una sieroconversione o si è ammalato di una malattia trasmissibile con il sangue; d.

dopo la trasfusione la persona che ha ricevuto il sangue sviluppa un'infezione che può essere ricondotta a un donatore; e.

nel corso della raccolta di sangue o della fabbricazione di emoderivati labili
si sono manifestati gravi vizi riguardo alla Buona prassi di fabbricazione
(GMP).

Sostanze terapeutiche 12

812.212.1

2 Le misure prese a seguito di accertamenti secondo il capoverso 1 lettere b-e vanno
notificate all'Istituto.

3 Le misure prese a seguito di accertamenti secondo il capoverso 1 lettere c e d possono contenere chiarimenti riguardanti prelievi precedenti o altri donatori.


Art. 26

Misure di sicurezza supplementari 1 Il sangue o i suoi derivati labili possono essere utilizzati per trasfusioni omologhe
solamente se i leucociti sono stati rimossi con un procedimento convalidato conformemente allo stato della scienza e della tecnica (deplezione dei leucociti).

2 Il plasma può essere utilizzato per trasfusioni omologhe solo se, oltre alla deplezione dei leucociti e ai test secondo l'articolo 18: a.

è stato immagazzinato per quattro mesi e se, scaduto il termine, un nuovo
test del donatore ha dato un risultato negativo (plasma in quarantena); b.

è stato sottoposto a un procedimento per l'inattivazione o l'eliminazione del
virus;

c.

viene trasfuso esclusivamente a un paziente a cui siano già stati somministrati altri emoderivati labili provenienti dal medesimo prelievo di sangue
(trasfusione combinata).

3 I prelievi per trasfusioni autologhe non impiegati non possono essere usati né per
trasfusioni omologhe né per la produzione di emoderivati.

Capitolo 3: Procedura di autorizzazione

Art. 27

Rilascio dell'autorizzazione 1 L'autorizzazione è rilasciata se: a.

la richiesta è completa; b.

il richiedente soddisfa tutti i presupposti rilevanti per le attività richieste.

2 Al richiedente è rilasciata un'unica autorizzazione che comprende tutte le attività
richieste in conformità con la LATer e con la presente ordinanza.


Art. 28

Contenuto e periodo di validità di un'autorizzazione 1 L'autorizzazione menziona in particolare il responsabile tecnico, le attività autorizzate e i siti aziendali. Non è trasferibile né ad altre persone né ad altri siti aziendali.

2 Essa è limitata a un massimo di 5 anni e può essere prolungata su richiesta.

Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti 13

812.212.1


Art. 29

Rinnovo dell'autorizzazione 1 La richiesta di rinnovo di un'autorizzazione deve essere presentata spontaneamente
all'Istituto almeno sei mesi prima della sua scadenza, corredata della necessaria documentazione.

2 L'autorizzazione è rinnovata se continuano a essere soddisfatti i presupposti per il
rilascio dell'autorizzazione richiesta.

3 Per il rinnovo dell'autorizzazione può essere effettuata un'ispezione.


Art. 30

Modifiche

1 La persona che detiene un'autorizzazione deve presentare, per ogni modifica inerente al contenuto della stessa, una richiesta all'Istituto, corredata della necessaria
documentazione.

2 Essa deve notificare le modifiche sostanziali apportate a impianti, equipaggiamento o procedimenti che sono utilizzati per la fabbricazione, l'esame o per la mediazione di medicamenti e che potrebbero influenzare la qualità, corredandole con le
indicazioni necessarie a tale scopo.

3 L'Istituto si pronuncia in merito alla richieste di cui il capoverso 1 e fa valere entro
30 giorni eventuali obiezioni riguardo a modifiche secondo il capoverso 2.


Art. 31

Disciplinamento di dettagli L'Istituto può precisare i dettagli della procedura di autorizzazione.

Capitolo 4: Autorizzazione per l'importazione e il transito

Art. 32

Autorizzazione per l'importazione singola 1 Chi importa in Svizzera medicamenti immunologici o sangue e suoi derivati necessita per ogni singola spedizione di un'autorizzazione per l'importazione singola.

2 Non necessita di un'autorizzazione per l'importazione singola chi porta con sé
sangue o suoi derivati in situazioni di urgenza medica o per trasfusione autologa.


Art. 33

Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione La persona che richiede un'autorizzazione secondo l'articolo 32 capoverso 1 deve
dimostrare che:

a.

dispone di un'autorizzazione per l'importazione di medicamenti pronti per
l'uso, oppure, nel caso dell'importazione di medicamenti non pronti per
l'uso, di un'autorizzazione per il commercio all'ingrosso; b.

i medicamenti, sempreché siano pronti per l'uso, sono omologati a suo nome; c.

si assume la responsabilità della mediazione sicura e legale dei medicamenti;

Sostanze terapeutiche 14

812.212.1

d.

i medicamenti sono stati fabbricati e mediati secondo le norme riconosciute
della Buona prassi di fabbricazione (GMP) e della Buona prassi di distribuzione (GDP); e.

in caso di sangue e suoi derivati per uso umano:
1.

non è stata constatata la presenza di agenti patogeni né di loro indicatori; 2.

gli esami sono effettuati su ogni singolo prelievo di sangue e mediante
test che corrispondono allo stato della scienza e della tecnica; 3.

sangue e plasma sono importati soltanto non miscelati, a meno che
l'Istituto non abbia eccezionalmente acconsentito a un'importazione
miscelata;

4.

sono rispettati i requisiti dell'articolo 15 capoverso 1 lettera c e degli
articoli 22, 23 e 25;


Art. 34

Procedura

1 La richiesta di rilascio dell'autorizzazione per l'importazione singola va indirizzata
all'Istituto, corredata della necessaria documentazione.

2 L'autorizzazione è valida un mese.

3 Il richiedente deve aver cura che detta autorizzazione sia presentata all'ufficio doganale al momento dell'importazione.

4 Al momento dello sdoganamento l'ufficio doganale oblitera l'autorizzazione e la
spedisce all'Istituto.

5 Le spedizioni di medicamenti senza l'autorizzazione per l'importazione singola di
cui all'articolo 32 capoverso 1 sono respinte alla frontiera, con notifica all'Istituto.


Art. 35

Importazione singola di medicamenti immunologici per uso
veterinario

1 La richiesta d'importazione singola di medicamenti immunologici per uso veterinario va indirizzata all'Ufficio federale di veterinaria conformemente all'articolo 34
capoverso 1.

2 L'ufficio doganale trasmette l'autorizzazione al servizio veterinario di confine dell'Ufficio federale di veterinaria, che controlla la spedizione e inoltra l'autorizzazione
all'Ufficio federale di veterinaria.


Art. 36

Importazione di medicamenti pronti per l'uso non omologati 1 Singole persone possono importare medicamenti pronti per l'uso non omologati in
Svizzera nelle quantità necessarie per l'uso proprio. Questa disposizione non è applicata ai medicamenti che contengono organismi geneticamente modificati e ai medicamenti immunologici per uso veterinario.

Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti 15

812.212.1

2 Il personale sanitario può importare medicamenti pronti per l'uso non omologati in
Svizzera in piccole quantità, sempre che ciò sia necessario per il trattamento di un
determinato paziente e che suddetto personale disponga di una relativa autorizzazione dell'Istituto nel singolo caso. È fatto comunque salvo l'articolo 32 capoverso 1.

3 Se l'importazione di cui al capoverso 2 riguarda medicamenti immunologici per
uso veterinario, l'autorità di autorizzazione competente è l'Ufficio federale di veterinaria.


Art. 37

Transito

Il transito di medicamenti pericolosi per la salute è vietato.

Capitolo 5: Esecuzione Sezione 1: Ispezioni

Art. 38

Requisiti degli ispettorati Gli ispettorati che effettuano ispezioni secondo la presente ordinanza devono disporre di un sistema di gestione della qualità conforme alle norme internazionali riconosciute ed essere accreditati.


Art. 39

Requisiti degli ispettori 1 Gli ispettori devono possedere, nel settore di loro competenza, un'adeguata formazione universitaria completa o una qualifica equivalente nonché esperienza pratica e
seguire corsi di formazione continua.

2 Devono essere indipendenti dalle imprese che ispezionano. Se tale non è il caso,
l'ispettore deve ricusarsi.


Art. 40

Delega di ispezioni

1 L'Istituto controlla e verifica se i servizi cantonali, ai quali sono delegate ispezioni,
soddisfano i requisiti menzionati negli articoli 38 e 39.

2 Riconosce gli ispettorati che rispondono a questi requisiti.


Art. 41

Obbligo di notifica dei Cantoni I Cantoni notificano all'Istituto cambiamenti avvenuti in seno ai propri servizi di
ispezione.

Sostanze terapeutiche 16

812.212.1


Art. 42

Ordine di effettuare ispezioni e ispezioni all'estero 1 L'autorità competente può, in ogni momento, ordinare o effettuare essa stessa
ispezioni se lo ritiene necessario.

2 L'Istituto può ispezionare produttori di medicamenti all'estero a spese dell'importatore, informando precedentemente quest'ultimo.

3 Negli Stati con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione sul reciproco riconoscimento dei sistemi di controllo GMP, l'Istituto effettua ispezioni solamente in
casi eccezionali giustificati e dopo avere interpellato l'autorità sanitaria estera competente.


Art. 43

Competenze degli ispettori L'ispettore può:

a.

esigere dall'impresa che deve ispezionare una descrizione aggiornata dello
stabilimento (Site Master File); b.

accedere a ogni parte di uno stabilimento con o senza preavviso e, sempreché sia necessario, effettuare riprese fotografiche; c.

copiare documenti, compresi dati memorizzati su supporti elettronici o facenti parte di un sistema informatico; d.

prelevare campioni di medicamenti, materie prime, prodotti intermedi, materiali di imballaggio o utilizzati nella produzione.


Art. 44

Direttive relative al sistema d'ispezione svizzero L'Istituto, previa consultazione dei Cantoni, emana direttive intese a garantire una
prassi unitaria nel sistema d'ispezione svizzero.

Sezione 2: Collaborazione fra l'Istituto e altre autorità

Art. 45

Collaborazione fra l'Istituto e i Cantoni 1 L'Istituto e le autorità cantonali collaborano nel quadro dei loro compiti di controllo e possono in particolare scambiarsi informazioni confidenziali.

2 Si informano reciprocamente in merito: a.

al rilascio, alla modifica, alla sospensione o alla revoca di un'autorizzazione
d'esercizio;

b.

alle misure adottate; c.

alle ispezioni.

3 Le autorità cantonali trasmettono all'Istituto le informazioni di cui sono a conoscenza e che indicano la presenza di vizi di qualità o di sicurezza.

4 L'Istituto può sostenere gli ispettorati dei Cantoni nel perfezionamento e nella
formazione continua dei loro ispettori.

Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti 17

812.212.1


Art. 46

Collaborazione con le autorità doganali 1 Lo sdoganamento all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito è retto
dalle disposizioni della legislazione doganale.

2 Le autorità doganali possono fornire all'Istituto informazioni sull'importazione,
sull'esportazione e sul transito di medicamenti.

3 L'Istituto può incaricare le autorità doganali di fermare medicamenti per ulteriori
chiarimenti e di raccogliere campioni.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 47

Modifica degli allegati 1 Il Dipartimento federale dell'interno può adeguare gli allegati della presente ordinanza ai più recenti sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica.

2 Esso procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio,
d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia.


Art. 48

Disposizioni transitorie 1 Dall'entrata in vigore della presente ordinanza l'Istituto è competente per le modifiche di autorizzazioni della Confederazione o di un Cantone che rimangono valide
in base all'articolo 95 capoverso 5 LATer.

2 L'Istituto e le autorità cantonali disciplinano la consegna reciproca di documentazione risultante da cambiamenti delle attuali competenze.

3 I Cantoni designano i servizi cantonali ai quali l'Istituto affiderà il compito di effettuare le ispezioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

4 I servizi di ispezione designati dai Cantoni possono continuare a esercitare la propria attività finché l'Istituto non li riconosce formalmente.

5 L'Istituto può concedere ai servizi di ispezione un termine massimo di cinque anni
per soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 38 e 39.


Art. 49

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002

Sostanze terapeutiche 18

812.212.1

Allegato 1

(art. 4 cpv. 2, 15 cpv. 1 lett. c) Norme internazionali della Buona prassi di fabbricazione 1. Quali norme della Buona prassi di fabbricazione (Good Manufacturing Practice;
GMP) sono applicabili le seguenti disposizioni: a.

Direttiva 91/356/CEE della Commissione del 13 giugno 19918 che stabilisce
i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per
uso umano;

b.

Direttiva 91/412/CEE della Commissione del 23 luglio 19919 che stabilisce i
principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari; c.

Guida per la buona prassi di fabbricazione, medicinali per uso umano e medicamenti per uso veterinario della Commissione Europea (EudraLex, volume 4, edizione 1999)10; d.

Principi e direttrici della Buona prassi di fabbricazione secondo la Convenzione dell'8 ottobre 197011 per il riconoscimento reciproco delle ispezioni
concernenti la fabbricazione dei prodotti farmaceutici; 2. Disposizioni particolari per i principi attivi farmaceutici: PIC/S GMP Guide on
active pharmaceutical ingredients (PIC/S Document PE 007-1 del 7 agosto 2001)12 3. Disposizioni particolari per i mangimi medicati: Direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 26 marzo 199013 che stabilisce le condizioni di preparazione, di immissione sul mercato e di utilizzazione di mangimi medicati nella Comunità.

8

GU L 193 del 17.7.1991, pag. 30. La summenzionata direttiva può essere richiesta al
Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur,
oppure essere richiamata all'indirizzo Internet http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html.

9

GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70.

10

Questa guida può essere richiesta al Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche,
Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, oppure essere richiamata all'indirizzo Internet
http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html.

11 RS

0.812.101. Questi principi e queste direttrici possono essere richiesti al Secretariat of the Pharmaceutical Inspection Convention c/o Segreteria EFTA, 9-11 rue de Varembé,
1202 Ginevra, oppure essere richiamati all'indirizzo Internet www.pischeme.org.

12

Questa guida può essere richiesta al Secretariat of the Pharmaceutical Inspection Convention c/o Segreteria EFTA, 9-11 rue de Varembé, 1202 Ginevra, oppure essere richiamata all'indirizzo Internet www.pischeme.org.

13

GU L 092 del 7.4.1990, pag. 42.

Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti 19

812.212.1

Allegato 2

(art. 9 cpv. 2)

Norme internazionali della Buona prassi di distribuzione Quali principi della Buona prassi di distribuzione (Good Distribution Practice;
GDP) sono applicabili le seguenti disposizioni: a.

Direttiva 92/25/CEE del Consiglio del 31 marzo 199214 riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano; b.

Direttrice 94/C 63/03 per la Buona prassi di distribuzione dei medicinali per
uso umano15.

c.

Disposizioni particolari per i principi attivi farmaceutici: PIC/S GMP Guide on active pharmaceutical ingredients (PIC/S Document PE 007-1 del 7
agosto 2001)16.

d.

Disposizioni particolari per i mangimi medicati: Direttiva 90/167/CEE del
Consiglio del 26 marzo 199017 che stabilisce le condizioni di preparazione,
di immissione sul mercato e di utilizzazione di mangimi medicati nella Comunità.

14

GU L 113 del 30.4.1992, pag. 1.

15

GU L C 63 dell'1.3.1994, pag. 4.

16

Questa guida può essere richiesta al Secretariat of the Pharmaceutical Inspection Convention c/o Segreteria EFTA, 9-11 rue de Varembé, 1202 Ginevra, oppure essere richiamata all'indirizzo Internet www.pischeme.org.

17

GU L 092 del 7.4.1990, pag. 42.

Sostanze terapeutiche 20

812.212.1

Allegato 3

(art. 17 cpv. 4)

Raccomandazioni per la valutazione dell'idoneità a donare
il sangue

Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 12 ottobre 199518 (inclusi allegati)
per la fabbricazione, l'impiego e la garanzia della qualità di componenti del sangue.

18

Questa raccomandazione può essere richiesta al Consiglio d'Europa, F-67075 Strasburgo.