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Ordinanza
concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio (OAMIS) del 24 novembre 2004 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 20 capoverso 3, 148h e 150 capoverso 1 della legge militare
del 3 febbraio 19951 (LM); visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto La presente ordinanza disciplina la procedura per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio.
Art. 2
Definizioni 1 È idoneo al servizio dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare o del servizio di protezione civile senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze.
2
È idoneo a prestare servizio dal punto di vista medico chiunque è in grado di prestare un servizio imminente.
Sezione 2: Autorità e competenze
Art. 3
Medico in capo dell'esercito Il medico in capo dell'esercito: a. vigila:
1. sull'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio per quanto concerne il servizio militare, RU 2004 4955
1 RS
510.10
2 RS
520.1
511.12
Obbligo militare
2
511.12
2. sull'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio per quanto concerne il servizio di protezione civile; b. provvede alla protezione e alla sicurezza dei dati sanitari; c. è l'istanza di ricorso per le decisioni mediche prese dall'Istituto di medicina aeronautica (IMA);
d. è competente per l'apprezzamento dell'idoneità medica degli alti ufficiali superiori nonché di altre persone, nella misura in cui un simile apprezzamento è prescritto o previsto.
Art. 4
Apprezzamento medico dell'idoneità al servizio 1
Per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio, il medico in capo dell'esercito costituisce delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS).
2
Esse comprendono un presidente e almeno un membro che, in quanto medici titolari di un diploma federale, sono militari o persone assunte dall'esercito.
3
Alle CVS è assegnato un segretariato per l'esecuzione dei lavori amministrativi.
Art. 5
Apprezzamento medico dell'idoneità a prestare servizio 1
Per l'apprezzamento medico dell'idoneità a prestare servizio sono competenti: a. durante il servizio: i medici incaricati dell'assistenza medica della truppa; b. fuori del servizio: i medici della Sanità militare della Base logistica dell'esercito (BLEs) assunti a tale fine; c. per i militari delle Forze aeree che esercitano funzioni particolari: l'IMA.
2
I medici incaricati dell'assistenza medica della truppa sono vincolati alle decisioni delle CVS.
Sezione 3: Procedura della Commissione per la visita sanitaria
Art. 6
Domanda di apprezzamento medico 1
Possono presentare una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS: a. per i militari che si trovano in servizio: i medici competenti per l'assistenza medica della truppa;
b. per i militari e per i militi della protezione civile che non si trovano in servizio: 1. la persona che deve essere esaminata; 2. il medico civile curante; 3. i medici della Sanità militare della BLEs e l'assicurazione militare; 4. le autorità militari di perseguimento penale; 5. le autorità competenti dell'amministrazione militare;
Apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità 3
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6. i comandanti della protezione civile e le autorità competenti della protezione civile;
7. le direzioni mediche di cliniche e ospedali; 8. l'organo di esecuzione del servizio civile.
2
La domanda, debitamente motivata e corredata dei necessari mezzi di prova, è presentata per scritto alla Sanità militare della BLEs.
3
I medici competenti della Sanità militare della BLEs designano la CVS competente.
Art. 7
Chiamata 1 Chiunque deve sottoporsi all'apprezzamento di una CVS è chiamato a una giornata di visita e di apprezzamento medici.
2
Con la chiamata la persona che deve essere esaminata è dispensata fino all'apprezzamento medico:
a. dall'entrata in servizio per un servizio d'istruzione; b. dall'entrata in servizio per un servizio d'appoggio o un servizio attivo; c. dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio.
3
Se i certificati medici o gli altri rapporti contenuti negli atti sono sufficienti per l'apprezzamento medico, l'autorità competente può, con il consenso della persona interessata, rinunciare a una chiamata e decidere secondo la procedura in assenza.
Art. 8
Accertamenti supplementari
Se non sono in grado di prendere una decisione definitiva fondandosi sull'esito delle proprie visite, sugli atti o sulle informazioni ottenute, le CVS ordinano gli accertamenti supplementari necessari.
Art. 9
Decisione 1 Le decisioni delle CVS sull'idoneità al servizio si fondano sulle direttive figuranti nell'allegato 1; in caso di parità di voti decide il presidente.
2
Il membro della CVS che non è d'accordo con la decisione può chiedere l'iscrizione delle sue obiezioni negli atti.
3
La decisione è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed è comunicata al richiedente.
Sezione 4: Protezione della personalità e trattamento dei dati
Art. 10
Tutela della sfera privata 1
Nell'ambito dell'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio va tutelata la sfera privata delle persone che devono essere esaminate.
Obbligo militare
4
511.12
2
La presenza di terzi è ammessa soltanto con il consenso della persona che deve essere esaminata.
Art. 11
Segreto di servizio, segreto di funzione e segreto professionale Tutte le constatazioni fatte in occasione dell'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio sottostanno al segreto di servizio, al segreto di funzione e al segreto professionale.
Art. 12
Sistema d'informazione medica dell'esercito 1
La BLEs gestisce il Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA) sotto la direzione e la responsabilità del medico in capo dell'esercito.
2
Il MEDISA contiene dati medici di militari e di militi della protezione civile (allegato 2).
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Il MEDISA contiene: a. i dati del questionario medico della giornata informativa; b. i dati e le basi delle interviste e delle visite mediche, nonché i risultati dei test psicologici e psichiatrici eseguiti in occasione del reclutamento; c. certificati e perizie medici; d. certificati e pareri di specialisti non medici; e. documenti ufficiali;
f. la corrispondenza scambiata con le persone che devono essere esaminate nonché con gli organi ufficiali e i medici interessati.
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Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport stabilisce in dettaglio i dati da rilevare e ne disciplina il trattamento. I dati rilevati dall'IMA non sono immessi nel MEDISA.
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I documenti su supporto cartaceo sono distrutti dopo l'immissione dei dati nel MEDISA.
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Hanno accesso diretto ai dati personali degni di particolare protezione contenuti nel MEDISA esclusivamente gli organi competenti della Sanità militare della BLEs e dell'assicurazione militare, nonché i medici dei centri di reclutamento assunti in pianta stabile.
Art. 13
Durata della conservazione I dati sanitari sono conservati dalla BLEs per dieci anni a partire dal proscioglimento della pertinente classe d'età dall'obbligo di prestare servizio. Successivamente i dati contenuti nel MEDISA sono offerti all'Archivio federale. I documenti che non possono essere consegnati all'Archivio federale sono distrutti.
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Sezione 5: Rimedi giuridici
Art. 14
Principio, legittimazione al ricorso e legittimazione alla revisione 1
Sempre che l'articolo 39 della legge militare e le disposizioni della presente ordinanza non dispongono altrimenti, alla procedura di ricorso sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.
2
Hanno di massima il diritto di interporre un rimedio giuridico tutte le persone e tutti gli organi interessati ai sensi dell'articolo 6.
Art. 15
Spese
La procedura di ricorso è gratuita.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16
Esecuzione
1
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell'esecuzione delle presente ordinanza.
2
Nel quadro delle sue competenze, il medico in capo dell'esercito è autorizzato a emanare istruzioni.
Art. 17
Abrogazione e modifica del diritto vigente 1
L'ordinanza del 9 settembre 19984 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio è abrogata.
2
L'ordinanza del 10 aprile 20025 sul reclutamento è modificata secondo la versione dell'allegato 3.
Art. 18
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
3 RS
172.021
4 [RU
1998 2656, 2002 723 all. 2 n.3] 5 RS
511.11
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Allegato 1
(art. 9 cpv. 1)
Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria e significato di tali decisioni dal punto di vista medico Le decisioni delle CVS in merito all'idoneità al servizio militare hanno il tenore e le conseguenze seguenti: A. Persone soggette all'obbligo di leva 1. «Abile»:
la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione conforme al profilo dei requisiti.
2. «Abile, inabile al tiro»: la persona esaminata non ritira alcuna arma personale. L'aggiunta «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di rumore (tiri, esplosioni, macchine da costruzione e simili).
3. «Rimandato al reclutamento complementare»: l'accertamento o la guarigione dello stato di malattia durerà probabilmente fino al reclutamento complementare.
4. «Rimandato di un anno»: l'accertamento o la guarigione dello stato di malattia durerà probabilmente fino al reclutamento dell'anno successivo.
5. «Rimandato di due anni»: l'accertamento o la guarigione dello stato di malattia durerà probabilmente fino al reclutamento che avrà luogo tra due anni.
6. «Inabile»: la persona esaminata non presta servizio militare.
In totale, i rimandi non devono superare i quattro anni.
B. Militari non istruiti 1. «Abile»:
la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione conforme al profilo dei requisiti.
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2. «Abile, inabile al tiro»: le persone equipaggiate con un'arma personale devono restituirla e non sono più obbligate al tiro. L'aggiunta «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di rumore (tiri, esplosioni, macchine da costruzione e simili).
3. «Abile, inabile al servizio d'avanzamento»: per motivi medici, la persona esaminata non può essere chiamata a un servizio d'avanzamento.
4. «Abile solo per l'istruzione e il supporto»: la persona interessata può essere incorporata soltanto nel settore «Istruzione e supporto». L'idoneità alla marcia, l'idoneità a portare pesi e/o l'idoneità a sollevare pesi può essere lievemente o notevolmente limitata e la persona interessata può essere istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate.
5. «Dispensato fino al …»: è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l'obbligo di notificazione e l'obbligo di conservazione e di manutenzione dell'equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile.
6. «Dispensato fino al …, con nuovo apprezzamento»: Come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata davanti alla CVS.
7. «Inabile»: la persona esaminata non presta più servizio militare e lascia l'esercito.
I numeri 2, 3 e 4 possono essere combinati tra di loro.
C. Militari istruiti 1. «Abile»:
la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione conforme al profilo dei requisiti.
2. «Abile, inabile al tiro»: le persone equipaggiate con un'arma personale devono restituirla e non sono più obbligate al tiro. L'aggiunta «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di rumore (tiri, esplosioni, macchine da costruzione e simili).
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3. «Abile, inabile al servizio d'avanzamento»: per motivi medici, la persona esaminata non può essere chiamata a un servizio d'avanzamento.
4. «Abile soltanto per l'istruzione e il supporto»: la persona interessata può essere incorporata soltanto nel settore «Istruzione e supporto». L'idoneità alla marcia, l'idoneità a portare pesi e/o l'idoneità a sollevare pesi può essere lievemente o notevolmente limitata e la persona interessata può essere istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate.
5. «Dispensato fino al …»: è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l'obbligo di notificazione e l'obbligo di conservazione e di manutenzione dell'equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile.
6. «Dispensato fino al …, con nuovo apprezzamento»: Come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata davanti alla CVS.
7. «Inabile»: la persona esaminata non presta più servizio militare e lascia l'esercito.
I numeri 2, 3 e 4 possono essere combinati tra di loro.
D. Specialisti6 Tutte le decisioni di cui alla lettera C. Decisione supplementare: 8. «Abile, con restrizioni»: L'idoneità alla marcia, l'idoneità a portare pesi e/o l'idoneità a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata può essere istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate.
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Designazione conformemente all'art. 4 dell'O del 19 nov. 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21).
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Allegato 27
(art. 12 cpv. 2)
Trattamento dei dati tramite il MEDISA A. Provenienza dei dati 1. Dalle persone soggette all'obbligo di leva: questionario medico raccolto alla giornata informativa (formulario 3.4),
questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione,
- scritti
personali,
documenti medici (rapporti d'uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).
2. Dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile: - scritti personali,
documenti medici (rapporti d'uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).
3. Dai medici militari delle CVS: - moduli
sanitari.
4. Dai medici di truppa: - moduli
sanitari.
5. Dai medici impiegati, dai medici delle piazze d'armi e dai medici specialisti delle piazze d'armi: - documenti medici,
- moduli
sanitari.
6. Dai medici civili che hanno in cura persone soggette all'obbligo di leva o persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare;documenti medici (rapporti d'uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).
7. Dall'assicurazione militare:
- scritti
ufficiali,
documenti medici (rapporti d'uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).
8. Dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP): - scritti
ufficiali,
7
Aggiornato dal n. 5 dell'all. all'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).
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documenti medici (rapporti d'uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).
B. Contenuto dei dati Il MEDISA contiene sempre: a. i dati del questionario medico della giornata informativa (dichiarazioni personali dell'interessato): - malattie
familiari,
situazione scolastica e professionale,
- anamnesi
della
dipendenza,
malattie e infortuni,
valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare
nominativo dell'attuale medico di famiglia;
b. i dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento: - dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel
questionario medico [formulario 3.4]), misure del corpo (peso, altezza),
capacità uditive e visive,
- stato medico (visita: dell'apparato scheletrico, dei tessuti molli, degli organi cardiaci e polmonari, dell'addome, dell'organo genitale [soltanto per gli uomini]), - ECG,esame del funzionamento polmonare,
dati psicologici e psichiatrici: -
risultati dei test (risultati in cifre, nessun questionario), rapporto medico degli specialisti,
capacità fisiche (risultati sportivi).
Il MEDISA contiene, se disponibili: a. esami su base volontaria in occasione del reclutamento: esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia),
radiografia del torace,
radiografia di altre strutture (su indicazione),
- vaccinazioni;
b. esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo); c. certificati e perizie di medici militari e civili:
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certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all'obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare della BLEs,
documenti medici di medici militari di scuole o corsi;
d. certificati o pareri di specialisti non medici: fisioterapeuti, psicologi, servizi sociali, ecc.,
familiari, datori di lavoro, patrocinatore, ecc.;
e. documenti ufficiali (selezione): - giudice istruttore, uditore (domande relative all'idoneità al momento della fattispecie),
- rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell'arma); f. corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di leva, con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:in merito all'idoneità al servizio o all'idoneità a prestare servizio,
in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all'obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare della BLEs;
g. corrispondenza con organi ufficiali (selezione): domande di carattere medico dell'assicurazione militare,
tassa d'esenzione dall'obbligo militare,
- protezione
civile.
C. Utenti dei dati a. Persone che trattano i dati: - medici e personale medico (assistenti medico-tecnici) dei centri di reclutamento,
medici e personale medico (infermieri) dei Centri medici della regione,
collaboratori del Servizio medico militare della BLEs;
b. ulteriori persone con accesso diretto ai dati: - collaboratori
dell'assicurazione
militare;
c. persone con accesso indiretto ai dati (cfr. art. 13): la persona interessata o il suo rappresentante d'ufficio,
senza il consenso della persona interessata: -
il medico militare curante della scuola o del corso, il medico civile curante,
i giudici istruttori, gli uditori;
previo consenso della persona interessata: - le
assicurazioni,
l'organo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare,
i terzi (datori di lavoro, genitori ecc.).