01.04.2023 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.03.2023
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1

Ordinanza

concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare (OAMM)1 del 24 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 20 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del
3 febbraio 19952 (LM);3 visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20024 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina la procedura per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare5 e dell'idoneità a prestare servizio militare6.


Art. 2


7

Idoneità al servizio militare e idoneità a prestare servizio militare 1

È idoneo al servizio militare dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze.

2

È idoneo a prestare servizio militare chiunque è idoneo al servizio militare e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio militare imminente.

RU 2004 4955 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

2 RS

510.10

3

Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

4 RS

520.1

5

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

6

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

511.12

Obbligo militare

2

511.12

Sezione 2: Autorità e competenze

Art. 3


8



Art. 4

Apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare 1

Per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare, il medico in capo dell'esercito costituisce delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS).

2

Esse comprendono un presidente e almeno un membro che, in quanto medici titolari di un diploma federale, sono militari o persone assunte dall'esercito.

3

Alle CVS è assegnato un segretariato per l'esecuzione dei lavori amministrativi.


Art. 5

Apprezzamento medico dell'idoneità a prestare servizio militare 1

Per l'apprezzamento medico dell'idoneità a prestare servizio militare sono competenti:

a. durante il servizio: i medici incaricati dell'assistenza medica della truppa; b. fuori del servizio: i medici della Sanità militare della Base logistica dell'esercito (BLEs) assunti a tale fine; c. per i militari delle Forze aeree che esercitano funzioni particolari: l'IMA.

2

I medici incaricati dell'assistenza medica della truppa sono vincolati alle decisioni delle CVS.

Sezione 3: Procedura della Commissione per la visita sanitaria

Art. 6

9 Data Le persone soggette all'obbligo di leva sono sottoposte all'apprezzamento medico
della propria idoneità al servizio militare in occasione del reclutamento.

a10 Apprezzamento dopo il reclutamento 1

Chiunque dopo il reclutamento deve sottoporsi all'apprezzamento medico è chiamato a una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM). 2

Il Servizio medico militare (S med mil) della Sanità militare della Base logistica dell'esercito designa la CVS competente. 3 Con la chiamata la persona che deve essere esaminata è dispensata fino all'apprezzamento medico:

a. dall'entrata in servizio per un servizio d'istruzione; 8

Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

10 Introdotto n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare 3

511.12

b. dall'entrata in servizio per un servizio d'appoggio o un servizio attivo; c. dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio.

4

Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l'apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza.


Art. 7

11 Domanda Le persone e gli uffici di cui all'articolo 20 capoverso 1 LM possono presentare presso
il S med mil una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS. La domanda deve essere motivata, corredata dei necessari mezzi di prova e presentata per scritto.


Art. 8

Accertamenti supplementari

Se non sono in grado di prendere una decisione definitiva fondandosi sull'esito delle proprie visite, sugli atti o sulle informazioni ottenute, le CVS ordinano gli accertamenti supplementari necessari.


Art. 9

Decisione 1 Le decisioni delle CVS sull'idoneità al servizio militare si fondano sulle direttive figuranti nell'allegato 1; in caso di parità di voti decide il presidente.

2

Il membro della CVS che non è d'accordo con la decisione può chiedere l'iscrizione delle sue obiezioni negli atti.

3

La decisione è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all'ufficio che ha presentato la domanda.12 Sezione 4: Protezione della personalità13

Art. 10

Tutela della sfera privata 1

Nell'ambito dell'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare va tutelata la sfera privata delle persone che devono essere esaminate.

2

La presenza di terzi è ammessa soltanto con il consenso della persona che deve essere esaminata.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

13 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

Obbligo militare

4

511.12


Art. 11

Segreto di servizio, segreto di funzione e segreto professionale Tutte le constatazioni fatte in occasione dell'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare sottostanno al segreto di servizio, al segreto di funzione e al segreto professionale.


Art. 12


14

Elaborazione di dati

La Sanità militare della BLEs elabora i dati personali secondo gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 16 dicembre 200915 sui sistemi d'informazione militari.


Art. 13


16

Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 14

17 Ricorso 1 Contro la decisione di una CVS di prima istanza può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il S med mil.

2

Sempre che l'articolo 39 LM e gli articoli 14 e 15 della presente ordinanza non dispongano altrimenti, alla procedura di ricorso si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196818 sulla procedura amministrativa.


Art. 15

Spese

La procedura di ricorso è gratuita.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16

Esecuzione

1

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell'esecuzione delle presente ordinanza.

2

Nel quadro delle sue competenze, il medico in capo dell'esercito è autorizzato a emanare istruzioni.

14 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

15 RS

510.911

16 Abrogato dal n. 4 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

18 RS

172.021

Apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare 5

511.12


Art. 17

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1

L'ordinanza del 9 settembre 1998 19 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio è abrogata.

2

L'ordinanza del 10 aprile 200220 sul reclutamento è modificata secondo la versione dell'allegato 3.


Art. 18

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

19 [RU

1998 2656, 2002 723 all. 2 n.3] 20 RS

511.11

Obbligo militare

6

511.12

Allegato 121 (art. 9 cpv. 1)

Decisioni delle CVS in merito all'idoneità al servizio militare Le decisioni delle CVS in merito all'idoneità al servizio militare hanno il tenore e il significato seguenti: A. Persone soggette all'obbligo di leva e militari 1. «Abile al servizio militare»: la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti.

2. «Abile al servizio militare, inabile al tiro»: la persona esaminata può essere istruita e impiegata in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti. Tuttavia non riceve un'arma personale. La menzione «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di forte rumore, segnatamente in caso di rumore generato da tiri, esplosioni o macchine da costruzione.

3. «Abile al servizio militare, inabile alla funzione di conducente militare»: la persona esaminata è abile al servizio militare, ma, per motivi medici, non deve essere impiegata in una funzione di conducente militare.

4. «Inabile al servizio militare»: la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare.

B. Persone soggette all'obbligo di leva 1. «Rimandato fino al reclutamento complementare»: alla data dell'apprezzamento la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento complementare.

2. «Rimandato di un anno»: alla data dell'apprezzamento la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento dell'anno successivo.

21 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare 7

511.12

3. «Rimandato di due anni»: alla data dell'apprezzamento la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento del secondo anno successivo.

4. «Rimandato fino al … per l'apprezzamento da parte di una CVS speciale»: per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere sottoposta, prima della scadenza del termine, all'apprezzamento medico di una CVS speciale designata dal S med mil.

Complessivamente i rimandi non devono superare i quattro anni.

C. Militari

1. «Abile al servizio militare, inabile al servizio d'avanzamento»: la persona esaminata è abile al servizio militare, ma, per motivi medici, non deve essere chiamata a un servizio d'avanzamento.

2. «Abile al servizio militare solo per l'istruzione e il supporto»: la persona esaminata è abile al servizio militare, ma può essere incorporata solo in una formazione Istruzione e supporto. La sua idoneità alla marcia, a portare pesi o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata solo in determinate funzioni.

3. «Dispensato fino al …»: è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l'obbligo di notificazione e l'obbligo di conservazione e di manutenzione dell'equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile al servizio militare.

4. «Dispensato fino al …, con nuovo apprezzamento»: come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata a sottoporsi a un apprezzamento da parte della CVS.

5. «Dispensato fino al … con apprezzamento da parte di una CVS speciale»: come «Dispensato». Per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere sottoposta, prima della scadenza del termine, all'apprezzamento medico di una CVS speciale designata dal S med mil.

Obbligo militare

8

511.12

La lettera A numeri 2 e 3 e la lettera C numeri 1 e 2 possono essere combinate.

D. Militari nelle funzioni di specialista22 In via supplementare alle lettere A e C: 1. «Abile al servizio militare, con restrizioni»: la persona esaminata è abile al servizio militare. La sua idoneità alla marcia, a portare pesi e/o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata solo in funzioni differenziate.

E. Decisione della CVS speciale 1. «Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri»: per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile oppure ha la decisione «Rimandato fino al … per l'apprezzamento da parte di una CVS speciale» conformemente alla lettera B numero 4 o «Dispensato fino al … con apprezzamento da parte di una CVS speciale» conformemente alla lettera C numero 5. Se è tenuta a pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere incorporata, da una CVS appositamente istituita, come soldato d'esercizio in una formazione Istruzione e supporto «Dist eser». Le esigenze del servizio devono essere adeguate all'attività civile e alle attitudini fisiche e intellettuali della persona interessata. Il medico che presiede la CVS può stabilire oneri vincolanti per lo svolgimento del servizio.

22 Denominazione

secondo

l'art.

4 dell'O del 19 nov. 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21).

Apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare 9

511.12

Allegato 223 23 Abrogato dal n. 4 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

Obbligo militare

10

511.12

Allegato 3

(art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente …24

24 Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 4955.